Corte di Cassazione, 5 marzo 2015, n. 4541

Corte di Cassazione, 5 marzo 2015, n. 4541; Pres. Cicala; Agenzia delle entrate c. Società Funivia Arabba Marmolada – SOFMA SPA.

 

Sci – Gestore area sciabile – Catasto – Classificazione degli impianti di risalita come mezzo pubblico di trasporto – Non sussiste –  Utilizzabilità degli impianti ai fini del calcolo del valore catastale – Sussiste

 

Poichè gli impianti di risalita insistenti all’interno di un area sciabile non possono essere classificati come mezzo pubblico di trasporto perchè non sono nemmeno parzialmente utilizzabili come mezzo di trasporto a disposizione del pubblico, ma svolgono una esclusiva funzione commerciale di ausilio e integrazione della fruzione delle aree sciabili da parte degli utenti, detti impianti vanno conteggiati nello stabilire la rendita catastale degli immobili ospitanti le stazioni degli impianti di risalita, posto che per la legge tributaria sono beni immobili non solo il suolo ed i fabbricati, ma anche tutte le strutture fisse che concorrono al pregio e alla utilizzabilità degli immobili stessi.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

SEZIONE SESTA CIVILE

 

SOTTOSEZIONE T

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. CICALA Mario – rel. Presidente –

 

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

 

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

 

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

 

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

 

ha pronunciato la seguente:

 

ordinanza

 

sul ricorso 9404-2012 proposto da:

 

AGENZIA DEL TERRITORIO (OMISSIS) in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

 

– ricorrente –

 

contro

 

SOCIETA’ FUNIVIA ARABBA MARMOLADA – SOFMA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GONDAR 22, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLI MARIA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURIZIO PANIZ, DOMENICO SAGUI PASCALIN, giusta mandato a margine del controricorso;

 

– controricorrente –

 

avverso la sentenza n. 80/6/2011 della Commissione Tributaria Regionale di VENEZIA-MESTRE del 9.6.2011, depositata il 05/10/2011;

 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2015 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;

 

udito per la ricorrente l’Avvocato Giulio Bacosi che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

 

1. La Agenzia del Territorio – Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione deducendo quattro motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto-Mestre 80/06/11 del 5 ottobre 2011 che rigettava l’appello dell’ufficio affermando la illegittimità del nuovo classamento di un immobile di pertinenza della contribuente.

 

2. La Sofma spa si è costituita in giudizio senza proporre ricorso incidentale.

 

Il ricorso merita accoglimento.

 

E’ pacifico nel caso di specie che si discute di un “impianto di risalita” funzionale alle piste sciistiche gestite dalla contribuente.

 

Dunque non sussiste il presupposto del classamento come ” mezzo pubblico di trasporto”, classamento che presuppone evidentemente una, sia pur parziale, utilizzabilità delle struttura come “mezzo di trasporto” a disposizione del pubblico. Mentre un “impianto di risalita” svolge una esclusiva funzione commerciale di ausilio ed integrazione dell’uso delle piste sciistiche.

 

Resta dunque solo da stabilire se nel calcolo del valore di costruzione e quindi della rendita catastale debbano essere conteggiati anche gli impianti fissi.

 

E la risposta non può che essere positiva.

 

In quanto l’art. 1 quinquies aggiunto dalla Legge di conversione n. 88 del 2005 al D.L. n. 44 del 2005 non ha fatto altro che esplicitare un principio generale dell’ordinamento: i beni immobili coinvolgono non solo il suolo ed i fabbricati ma anche tutte le strutture fisse che concorrono al pregio ad alla utilizzabilità degli immobili stessi.

 

E’ possibile decidere la controversia nel merito.

 

Le incertezze della materia giustificano la compensazione delle spese.

 

P.Q.M.

 

La Corte accoglie il ricorso e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo, compensa fra le parti le spese dell’intero giudizio.

 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 21 gennaio 2015.

 

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2015

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