Corte di Cassazione, sentenza 22 ottobre 2014, n. 22344

Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 22 ottobre 2014, n. 22344; Pres. Salmè, Est. Amendola, P.M. Corasaniti (concl. diff.); P.M. (Avv. Romagnoli, Salvi) c. Idritalia S.r.l. (Avv. Mattia, Quecchia), Zurich Insurance PIC (Avv. Rudel, Alberti), A.D., Assicurazioni Generali S.p.a., RAS Riunione Adriatica di Sicurtà. Conferma App. Brescia 4 dicembre 2009, n. 1073.

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore delle aree sciabili – Scontro fra sciatori – Esigibilità contrattuale dell’obbligo di vigilare sulle condotte degli sciatori – Non sussiste (Cod. civ., art. 1218; l. 24 dicembre 2003 n. 363, norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, art. 4)

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore delle aree sciabili – Scontro fra sciatori – Omissione colposa del dovere di vigilare sulle condotte degli sciatori – Non sussiste (Cod. civ., art. 2043; l. 24 dicembre 2003 n. 363, norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, art. 21)

 

Il gestore di un’area sciabile non risponde in via contrattuale del danno occorso a uno sciatore che abbia acquistato l’accesso all’area e si sia infortunato a seguito di uno scontro dovuto all’imprudenza di un altro sciatore, posta l’inesigibilità dell’obbligo contrattuale di sorvegliare capillarmente l’area sciabile per impedire che gli utenti siano danneggiati dalla condotta illecita di altri utenti, attesa la natura intrinsecamente pericolosa dell’attività sportiva esercitata sulle piste da sci, le dimensioni solitamente ragguardevoli di queste ultime, la normale imprevedibilità di tali condotte, anche per la contestuale incidenza di fattori naturali non governabili dal gestore (nella specie, il danno occorreva a una sciatrice travolta da uno sciatore proveniente da monte, che, con grave imprudenza, impegnava a grande velocità un percorso da slalom predisposto al lato della pista stessa). (1)

 

 Potendosi dare situazioni nelle quali, in nome dei principi di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost., insorgono a carico dei soggetti che vi sono coinvolti doveri e regole di azione la cui inosservanza integra gli estremi dell’omissione imputabile, ove uno sciatore, infortunatosi in esito a uno scontro dovuto all’imprudenza di un altro sciatore, alleghi e provi che tale condotta imprudente sia stata segnalata al gestore e che quest’ultimo l’abbia colposamente ignorata, il gestore di un’area sciabile risponde del danno occorso allo sciatore in base all’art. 2043 c.c., (nella specie, in assenza di tale prova, è stata respinta la domanda risarcitoria promossa da una sciatrice travolta da uno sciatore proveniente da monte, che, con grave imprudenza, impegnava a grande velocità un percorso da slalom predisposto al lato della pista stessa). (2)

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il (OMISSIS) P.M., mentre sciava sulle piste del monte (OMISSIS), in Comune di (OMISSIS), rimase coinvolta in un incidente, riportando lesioni gravissime con postumi permanenti invalidanti nella misura dell’85-90% e perdita totale della capacità lavorativa specifica.

Con citazione notificata il 17 dicembre 1998 l’infortunata, assumendo che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva di un altro sciatore, A.D., lo convenne innanzi al Tribunale di Brescia insieme al gestore dell’impianto, Idritalia s.r.l., chiedendo di essere risarcita dei danni subiti.

Costituitisi in giudizio, l’ A. e Idritalia contestarono le avverse pretese, il primo sostenendo altresì il concorso di colpa della vittima nella eziologia del sinistro. Entrambi i convenuti chiesero e ottennero di chiamare in causa le rispettive società assicuratrici, RAS s.p.a., Generali s.p.a., nonchè Zurigo s.p.a., per esserne manlevati in caso di soccombenza.

Con sentenza del 17 febbraio 2004 il giudice adito, ritenuta l’esclusiva responsabilità dell’ A. nella causazione dell’incidente, lo condannò a pagare all’attrice la somma di Euro 931.282,00, oltre accessori; dichiarò RAS s.p.a. e Generali s.p.a. obbligate a tenerlo indenne nei limiti del massimale; rigettò la domanda proposta nei confronti di Idritalia, compensando integralmente tra la P., l’ A. e Zurigo s.p.a. le spese di causa.

Proposto gravame principale da P.M. e incidentale da Idritalia s.r.l., la Corte d’appello, in data 4 dicembre 2009, per quanto qui interessa, in parziale riforma della decisione impugnata, ha condannato A.D. a corrispondere alla P. la somma di Euro 1.061.282,00, con gli interessi, come già liquidati nella pronuncia di prime cure, nonchè l’ulteriore importo di Euro 460.000,00, oltre accessori; ha respinto l’impugnazione proposta dall’appellante principale contro Idritalia s.r.l. e, in accoglimento dell’appello incidentale da questa avanzato, ha condannato la P. a rifondere a Idritalia le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Per la cassazione di detta decisione ricorre a questa Corte P.M., formulando due motivi, illustrati anche da memoria.

Resistono con due distinti controricorsi Zurich Insurance Pie e Idritalia s.r.l., quest’ultima avanzando altresì ricorso incidentale condizionato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 I ricorsi hinc et inde proposti avverso la stessa sentenza sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c..

Nel motivare il suo convincimento il giudice di merito ha osservato che l’estensione della responsabilità contrattuale del gestore di impianto sciistico al controllo di eventuali comportamenti imprudenti del singolo sciatore non ha alcuna base nei principi giuridici che governano la materia. Quanto poi al richiamo alla regola generale del neminem laedere, ha rilevato che, trattandosi di responsabilità per omissione, deve essere sempre individuata la fonte normativa dell’obbligo di attivarsi, nella specie insussistente.

In ordine al preteso collegamento eziologico dell’incidente con il posizionamento del tracciato di slalom gigante, comunque destinato a utenti particolarmente spericolati e veloci, lungo una pista aperta al pubblico, senza delimitazioni e recinzioni, il decidente, premesso che, secondo la ricostruzione accolta dal giudice di prime cure, l’investimento si era verificato al centro della pista, ha escluso che la sola presenza di un percorso da slalom affiancato a quello per la normale discesa fosse qualificabile in termini di causa concorrente del sinistro, considerato che, salvo che in occasione di gare o allenamenti ufficiali, l’eventuale interferenza tra le due piste non costituisce di per sè situazione di pericolo, se non a causa di comportamenti particolarmente imprudenti dei singoli sciatori, che ben possono essere posti in essere anche su percorsi normali.

2 A fronte di tale iter argomentativo l’impugnante denuncia, con il primo motivo di ricorso, mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Secondo l’esponente la ritenuta insussistenza di un obbligo del gestore del comprensorio di vigilare sulla condotta degli sciatori sarebbe logicamente viziata oltre che in insanabile contrasto con l’accertato dovere dell’esercente di controllare che le piste siano in condizioni tali da essere adeguatamente fruibili e da non esporre gli utenti a pericoli maggiori di quelli normalmente connessi alle difficoltà della discesa.

Del tutto incongruo sarebbe poi il richiamo alla L. 24 dicembre 2003, n. 363, il cui art. 21 ha attribuito funzioni di controllo, in punto di osservanza delle norme di comportamento dei frequentatori di aree sciabili, alla Polizia di Stato, al Corpo Forestale dello Stato, all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza, considerato che tale fonte non era in vigore al momento del sinistro.

2 Le critiche sono infondate.

Sotto il profilo degli obblighi nascenti, a carico del gestore di un comprensorio sciistico dal contratto di ski-pass, e cioè della responsabilità contrattuale, non c’è dubbio che il titolare dell’impianto assume l’impegno di garantire la buona manutenzione delle piste e di prevenire situazioni di pericolo, predisponendo le opportune protezioni e segnalazioni. A siffatti incombenti non può tuttavia darsi un’estensione tale da far ricadere sul gestore la responsabilità della non appropriata condotta degli utenti, tutte le volte in cui da questa sia derivato un danno a terzi. Si tratterebbe, a ben vedere, di un’obbligazione praticamente inesigibile, stante la natura intrinsecamente pericolosa dell’attività sportiva esercitata sulle piste da sci, le dimensioni ragguardevoli che esse di solito hanno, la normale imprevedibilità di quelle condotte, anche per la contestuale incidenza di fattori naturali non governabili dal gestore.

3 Discorso non dissimile va fatto quanto alla sussistenza dei presupposti per l’affermazione della responsabilità aquiliana dello stesso, alla stregua del principio del neminem laedere di cui all’art. 2043 cod. civ., non essendo mai stata evocata – è bene precisarlo – la responsabilità di Idritalia in quanto custode dell’impianto (art. 2051 c.c.).

Non ignora il collegio che la problematica della tipicità o dell’atipicità dell’illecito omissivo ha dato luogo a soluzioni contrastanti anche nella giurisprudenza di questa Corte, ove a pronunce in cui si afferma che quando dalla condotta omissiva di un soggetto sia derivato ad altri un danno ingiusto, l’orni utente ne risponde solo se aveva il dovere di attivarsi, se aveva cioè un vero e proprio obbligo di impedire l’evento in base a una norma specifica o in base a un rapporto negoziale (confr. Cass. civ. 30 giugno 2005, n. 13957; Cass. civ. 28 giugno 2005, n. 13892; Cass. civ. 8 gennaio 2003, n. 63; Cass. civ. 25 settembre 1998, n. 9590), altre se ne contrappongono secondo cui, in determinate circostanze, l’inerzia può essere socialmente antidoverosa e giuridicamente illecita (confr. Cass. civ. 23 maggio 2006, n. 12111; Cass. civ. 8 novembre 2005, n. 21641; Cass. civ. 29 luglio 2004, n. 14484).

A tale ultima opzione ermeneutica il collegio ritiene di aderire, dovendosi qui conseguentemente correggere la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., stante il diverso orientamento seguito sul punto dal giudice di merito.

4 Deve invero ritenersi che, pur non esistendo a carico di ciascun consociato un generale dovere di attivarsi al fine di impedire eventi di danno, ben possono darsi, nell’infinita varietà di accadimenti che la realtà non manca mai di presentare, situazioni pratiche in presenza delle quali, in nome dei principi di solidarietà sociale, di cui all’art. 2 Cost., insorgono a carico dei soggetti che vi sono coinvolti doveri e regole di azione, la cui inosservanza integra gli estremi dell’omissione imputabile, con conseguente responsabilità civile.

5 Tale affermazione non giova tuttavia alla ricorrente perchè la ritenuta atipicità dell’illecito omissivo non implica affatto tout court la sussistenza, nello specifico, delle condizioni perchè Idritalia venisse e venga chiamata a rispondere del mancato allontanamento dell’ A..

E invero, dovendosi escludere la sussistenza di un dovere del gestore di vigilare sulla condotta dei singoli utenti, stante la sostanziale inesigibilità dello stesso, per quanto innanzi detto, la qualificazione dell’inerzia della società in termini di culpa in omittendo esigeva l’allegazione e la prova dell’intervenuta segnalazione dell’anomala condotta dello sciatore; ovvero l’allegazione e la prova che la stessa era caduta sotto la diretta percezione degli addetti; in definitiva, l’allegazione e la prova di sollecitazioni che avrebbero dovuto allertare un accorto titolare della struttura, di talchè il fatto di averle ignorate costituiva omissione inescusabile.

Ma tanto non risulta nella fattispecie dedotta in giudizio, ove nulla è emerso in punto di concreta possibilità della convenuta di intercettare il contegno dell’ A.. Ne deriva che la chiamata in responsabilità della stessa – in assenza di condizioni idonee ad allocare il suo mancato intervento fuori dal cono d’ombra del giuridicamente inesigibile, connotandolo in termini di condotta antidoverosa – potrebbe avvenire solo in nome di quell’obbligo di vigilanza diffuso la cui esistenza è stata innanzi negata.

6 Infine correttamente il giudice di merito ha attribuito al disposto della L. n. 363 del 2003, art. 21, volta a dettare norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, valore esegetico ricognitivo della correttezza della accolta ricostruzione degli obblighi dell’esercente. E invero, proprio l’affidamento alla forza pubblica – Polizia di Stato, Corpo forestale e della guardia di finanza, Arma dei carabinieri nonchè corpi di polizia locali – del controllo sull’osservanza delle prescrizioni dalla stessa dettate e della potestà di irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti, convalida l’assunto della esorbitanza dei pretesi obblighi di sorveglianza dall’area dei comportamenti ai quali poteva ritenersi, in base a ragionevolezza, obbligato il gestore nel precedente assetto normativo, e cioè in quello vigente all’epoca in cui si è verificato l’incidente per cui è causa. Il motivo va pertanto rigettato.

7 Con il secondo mezzo la ricorrente torna a lamentare vizi motivazionali in relazione all’affermata assenza, sulla pista teatro dell’incidente, di situazioni di pericolo che Idritalia avrebbe dovuto eliminare, senza considerare che il sinistro era avvenuto in corrispondenza di un dosso particolarmente insidioso, perchè a visuale impedita.

In ogni caso – aggiunge – illogicamente la recinzione del tracciato di slalom era stata ritenuta misura giustificata solo in occasione di gare o allenamenti ufficiali, laddove notoriamente l’utilizzo di piste siffatte avviene da parte di sciatori che, volendo testare e migliorare le proprie capacità, le percorrono a velocità superiore alla norma.

8 Le censure sono, per certi aspetti inammissibili, per altri infondate.

Va anzitutto evidenziato, sotto il primo profilo, che la problematica della possibile rilevanza del dosso nella eziologia dell’infortunio non è trattata nella sentenza impugnata, ove si da conto della sua esistenza solo in occasione della ricostruzione della dinamica dei fatti.

E invero, per quanto risulta dalla pronuncia della Corte territoriale, gli sforzi deduttivi dell’attrice si sono incentrati, nelle fasi di merito, unicamente sulla assenza di presidi atti a impedire l’interferenza tra la pista di slalom e quella da lei percorsa, di talchè l’allegazione di una pretesa, ulteriore anomalia del tracciato soggiace alla sanzione dell’inammissibilità per novità della questione.

9 Peraltro, anche a voler ritenere che la non ignota presenza del dosso sia comunque passata sotto la griglia valutativa del decidente, l’implicito giudizio di irrilevanza della stessa, sotteso alla scelta decisoria adottata, non appare affetto da illogicità, considerato che le prominenze hanno di regola funzione di rallentamento della corsa, quando non vengano imprevedibilmente e sconsideratamente usate come trampolino di lancio per salti. Vale perciò il principio per cui il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132 c.p.c., n. 4, che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito (confr. Cass. civ. 20 gennaio 2010, n. 868; Cass. civ. 12 gennaio 2006, n. 407).

10 Neppure colgono nel segno le critiche in ordine al negativo scrutinio della responsabilità del gestore per la mancata delimitazione dei due percorsi dei quali, secondo la difesa dell’impugnante, quello dal quale proveniva l’ A. sarebbe sito d’elezione di sciatori particolarmente spericolati.

Il giudice di merito ha invero esplicitato, con argomentazioni che non possono tacciarsi di irragionevolezza e implausibilità, che i due tracciati non si sovrapponevano e che il non averli recintati – così consentendo il passaggio dall’uno all’altro – non integrava una omissione colpevole, essendo la recinzione esigibile solo in caso di manifestazioni agonistiche o allenamenti ufficiali, non già in un contesto di normale fruizione delle piste.

In realtà i rilievi dell’esponente in ordine alle condizioni dei luoghi che furono teatro dell’incidente, attraverso la surrettizia deduzione di vizi dell’apparto argomentativo, in realtà inesistenti, mirano a sollecitare una rilettura dei fatti e delle prove preclusa in sede di legittimità.

In definitiva il ricorso deve essere integralmente rigettato.

Resta assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato.

La difficoltà e la novità delle questioni consiglia di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

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