D.M. Ministero per i trasporti e per l’aviazione civile 30 novembre 1970

D.M. Ministero per i trasporti e per l’aviazione civile 30 novembre 1970 (1)

 

Disposizioni per il comportamento degli sciatori che si servono degli impianti scioviari (2) (3).

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 gennaio 1971, n. 20.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

(3) Emanato dal Ministero per i trasporti e per l’aviazione civile.

 

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L’AVIAZIONE CIVILE

Visto l’art. 3 del decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 8, concernente poteri circa la disciplina dell’esercizio di slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaia;

Ritenuta la necessità e urgenza di emanare norme di ordine pubblico ai fini della regolarità nell’esercizio degli impianti scioviari;

Decreta:

1. Chi si serve delle sciovie ha il dovere di cooperare a che il trasporto si esegua regolarmente, comportandosi in modo da non mettere in pericolo la persona altrui o provocare danno.

Per ragioni di sicurezza pubblica, gli utenti sono, in ogni caso, tenuti all’osservanza dei seguenti divieti:

1) è proibito, in risalita, seguire una pista diversa da quella tracciata;

2) è proibito, in risalita, volteggiare e compiere evoluzioni;

3) è proibito agganciarsi o sganciarsi dai traini lungo il percorso di risalita;

4) è proibito lanciare lateralmente o in alto il traino all’atto dello sgancio;

5) è proibito oltrepassare la zona di sgancio al termine della risalita;

6) è proibito discendere con gli sci lungo la pista di risalita;

7) è proibito attraversare la pista di risalita.

2. Ai trasgressori delle disposizioni di cui al precedente art. 1 saranno applicate le pene previste dall’art. 650 del codice penale.

Per l’accertamento delle contravvenzioni sono competenti gli ufficiali, gli agenti e i funzionari di cui all’art. 4 della legge 27 luglio 1967, n. 660.

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