D.P.G.P. Bolzano 26 gennaio 1993 n. 4

D.P.G.P. Bolzano 26 gennaio 1993 n. 4 (1)

 

Approvazione del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33 «Ordinamento delle guide alpine – guide sciatori»

 

(1) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 9 marzo 1993, n. 11.

 

Art. 1

Prova attitudinale pratica.

1. Con decreto dell’assessore provinciale competente in materia, sentito il collegio provinciale delle guide alpine, sono indette, almeno ogni due anni, le prove attitudinali pratiche di ammissione al ciclo di corsi di prima formazione di cui all’articolo 8 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33 2), di seguito denominata «legge», ed è stabilito il numero minimo di partecipanti necessario per lo svolgimento dei corsi stessi. Sono ammessi solamente i candidati che compiono la maggiore età entro il primo giorno della prova attitudinale.

2. La prova attitudinale pratica persegue lo scopo di verificare le capacità pratiche del candidato necessarie per la partecipazione al ciclo dei corsi. In particolare, ogni candidato deve dimostrare, attraverso la presentazione di una relazione sull’attività alpinistica svolta negli ultimi tre anni, di essere in grado di affrontare il VI grado di difficoltà secondo la scala dell’Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche (U.I.A.A.) in roccia e percorsi di particolare difficoltà su ghiaccio, rispettivamente misti, nonché di avere la capacità e preparazione adeguata nelle diverse tecniche sciistiche e scialpinistiche su tracciati vari.

3. La commissione d’esame esprime un giudizio complessivo sull’idoneità di ogni candidato che si fonda sulle valutazioni parziali degli esami di alpinismo su roccia, di alpinismo su ghiaccio e scialpinismo, inclusa anche la relazione del candidato sull’attività alpinistica svolta. Il giudizio complessivo è positivo solamente se le valutazioni parziali sono tutte positive. Il candidato dichiarato idoneo è ammesso ai corsi di prima formazione. In caso di valutazione negativa la commissione esprime il giudizio «non ammesso».

4. La validità della prova attitudinale pratica è limitata al ciclo di corsi immediatamente successivo.

Art. 2

Corsi di prima formazione e di promozione.

1. I corsi di prima formazione e di promozione sono articolati in una parte pratica ed in una teorica e si tengono in lingua italiana o in lingua tedesca a scelta del candidato.

2. I corsi di prima formazione comprendono:

a) un corso d’arrampicata sportiva della durata complessiva di sei giorni;

b) un corso d’alpinismo su roccia della durata di 14 giorni, più sei giorni di valutazione;

c) un corso di teoria e di studio delle valanghe della durata di 14 giorni, più due giorni di valutazione;

d) un corso di cascate di ghiaccio della durata complessiva di tre giorni;

e) un corso di tecnica di sci della durata complessiva di tre giorni;

f) un corso di scialpinismo della durata di 14 giorni, più sei giorni di valutazione;

g) un corso di soccorso su roccia e ghiaccio della durata complessiva di cinque giorni;

h) un corso di alpinismo su ghiaccio della durata di 14 giorni, più sei giorni di valutazione (2).

3. I corsi si sviluppano in un arco di due anni (3)

4. La mancata frequenza di un corso è consentita solo per cause di forza maggiore o per giustificati motivi. La domanda, corredata della documentazione giustificativa, va inoltrata all’ufficio provinciale competente in materia di turismo (4).

5. È consentito un solo rinvio giustificato della frequenza di un corso di cui al comma 2 al ciclo immediatamente successivo (5).

6. Il candidato che ha riportato una valutazione negativa al termine di un corso è ammesso a ripetere un’unica volta il relativo esame nel ciclo di corsi successivo. La valutazione negativa riportata in un corso non impedisce l’ammissione al corso successivo (6).

(2) Comma sostituito dall’art. 1 del D.P.G.P. 19 gennaio 1998, n. 2 e, da ultimo, così sostituito dall’art. 1, comma 1, del D.P.P. 6 luglio 2004, n. 22.

(3) Comma così sostituito prima dall’art. 1, comma 1, del D.P.G.P. 19 gennaio 1998, n. 2, poi dall’art. 2, comma 1, del D.P.P. 6 luglio 2004, n. 22 ed infine dall’art. 1 del D.P.P. 4 novembre 2009, n. 52.

(4) Comma inserito dall’art. 2, comma 2, del D.P.P. 6 luglio 2004, n. 22.

(5) Comma inserito dall’art. 2, comma 2, del D.P.P. 6 luglio 2004, n. 22.

(6) Comma inserito dall’art. 2, comma 2, del D.P.P. 6 luglio 2004, n. 22.

 

Art. 2-bis

Corso di arrampicata sportiva.

1. Con il corso di arrampicata sportiva si intende consentire alle partecipanti ed ai partecipanti di:

a) migliorare le proprie personali nell’arrampicata sportiva su strutture artificiali in palestre coperte e su falesie all’aperto;

b) imparare le relative tecniche di sicurezza;

c) acquisire padronanza nella didattica in questa disciplina nell’ambito dei corsi previsti su strutture artificiali in palestre coperte e su falesie all’aperto;

d) apprendere nozioni di equipaggiamento ed attrezzatura;

e) esercitarsi nell’infissione dei diversi tipi d’ancoraggi di sicurezza in falesia;

f) esercitarsi nella tracciatura di itinerari d’arrampicata su strutture artificiali in palestre coperte;

g) conoscere i possibili pericoli d’incidente in questa disciplina (7).

(7) Articolo inserito dall’art. 3, comma 1, del D.P.P. 6 luglio 2004, n. 22.

 

Art. 3

Corso di teoria e di studio delle valanghe.

1. Il corso di teoria e di studio delle valanghe persegue le seguenti finalità:

a) di fare acquisire ai candidati le nozioni teoriche di base e le conoscenze pratiche nella materia di studio della neve e delle valanghe;

b) di verificare l’idoneità dei candidati alla pratica dello scialpinismo.

2. Le materie di insegnamento per le quali sono tenute lezioni teoriche ed esercitazioni sono le seguenti:

a) attività della guida alpina come guida ed istruttore, metodica, didattica e pedagogia;

b) meteorologia, studio dei ghiacciai, geologia;

c) studio della neve e delle valanghe;

d) comportamento in caso di pericoli alpini; pronto soccorso in montagna;

e) tecnica sciistica con scialpinismo;

f) diritti e doveri delle guide alpine;

g) comunicazione via radio;

h) storia dell’alpinismo e delle guide alpine;

i) protezione della natura e dell’ambiente.

 

Art. 4

Corso di alpinismo su roccia.

1. Il corso di alpinismo su roccia è diretto a verificare e perfezionare le capacità pratiche di arrampicata dei candidati, incluso il VI grado di difficoltà, nonché a favorire l’apprendimento delle tecniche di guida su roccia e dei metodi di insegnamento per corsi su roccia.

2. La parte pratica del corso comprende:

a) istruzione pratica per la tenuta di corsi di formazione base su roccia, per ascensioni prive di segnalazioni sul tracciato e sui sentieri d’accesso, organizzazione della cordata, tecnica di arrampicata libera, uso della corda;

b) conduzione di persone su sentieri privi di segnalazioni, su vie ferrate e percorsi su roccia con difficoltà fino al VI grado;

c) soccorso alpino nonché elisoccorso improvvisato incluso bivacco (8).

3. La parte teorica del corso comprende:

a) pericoli della montagna e pronto soccorso;

b) nozioni di equipaggiamento e di attrezzatura;

c) organizzazione ed esecuzione di escursioni;

d) topografia ed orientamento.

(8) Comma così sostituito dall’art. 4, comma 1, del D.P.P. 6 luglio 2004, n. 22.

 

Art. 4-bis

Corso di arrampicata su cascata di ghiaccio.

1. Con il corso di arrampicata su cascata di ghiaccio si intende consentire alle partecipanti ed ai partecipanti di:

a) migliorare le proprie capacità nell’arrampicata sulle cascate di ghiaccio;

b) imparare le relative tecniche di sicurezza;

c) esercitarsi ad accompagnare i clienti;

d) acquisire padronanza didattica in questa disciplina;

e) apprendere nozioni d’equipaggiamento e di attrezzatura;

f) conoscere i possibili pericoli d’incidente in questa disciplina (9).

(9) Articolo inserito dall’art. 5, comma 1, del D.P.P. 6 luglio 2004, n. 22.

 

Art. 4-ter

Corso di tecnica dello sci.

1. Con il corso di tecnica dello sci si intende consentire alle partecipanti ed ai partecipanti di:

a) migliorare le capacità personali nella tecnica dello sci su pista e fuori pista;

b) apprendere ed essere in grado d’impartire indicazioni mirate ai clienti riguardo le tecniche di discesa in neve fresca;

c) apprendere esercizi corrispondenti;

d) acquisire conoscenze e tecniche nella preparazione di escursioni scialpinistiche (10).

(10) Articolo inserito dall’art. 6, comma 1, del D.P.P. 6 luglio 2004, n. 22.

 

Art. 5

Corso di scialpinismo.

1. Il corso di scialpinismo ha lo scopo di addestrare i candidati nello scialpinismo, nonché di verificare la loro idoneità pratica a guidare ed impartire istruzioni in occasione di escursioni di scialpinismo.

2. La parte pratica del corso comprende:

a) scialpinismo;

b) escursioni sul ghiacciaio;

c) escursioni alpinistiche invernali;

d) guida di gruppi;

e) topografia ed orientamento;

f) soccorso alpino nonché elisoccorso coordinato ed improvvisato incluso bivacco;

g) studio pratico della neve e delle valanghe.

3. La parte teorica del corso comprende:

a) nozioni di equipaggiamento ed attrezzatura;

b) organizzazione ed esecuzione di escursioni;

c) topografia ed orientamento.

 

Art. 5-bis

Corso di soccorso su roccia e ghiaccio.

1. Con il corso di soccorso su roccia e ghiaccio si intende consentire alle partecipanti ed ai partecipanti di:

a) apprendere le tecniche ed i metodi del soccorso alpino coordinato su roccia;

b) apprendere le tecniche ed i metodi del soccorso alpino coordinato su ghiaccio;

c) essere in grado di collaborare nell’esecuzione di un elisoccorso coordinato;

d) acquisire padronanza didattica nei corsi di „soccorso alpino organizzato (11).

(11) Articolo inserito dall’art. 7, comma 1, del D.P.P. 6 luglio 2004, n. 22.

 

Art. 6

Corso di alpinismo su ghiaccio.

1. Il corso di alpinismo su ghiaccio è finalizzato all’addestramento e alla verifica dell’idoneità pratica dei candidati ad escursioni su ghiaccio e su terreno misto. Sono valutate le capacità di guidare su ghiacciai, rispettivamente su ghiaccio e l’idoneità all’insegnamento per corsi di tecnica su ghiaccio.

2. La parte pratica del corso comprende:

a) istruzioni per corsi di formazione, uso della corda, piccozza e ramponi;

b) guida di persone in cordata su ghiaccio e su terreno misto;

c) soccorso alpino nonché elisoccorso coordinato ed improvvisato incluso bivacco;

d) topografia ed orientamento sul ghiacciaio.

3. La parte teorica del corso comprende:

a) nozioni di equipaggiamento ed attrezzatura;

b) organizzazione ed esecuzione di escursioni;

c) topografia ed orientamento.

 

Art. 7

Corsi di promozione.

1. Il corso di promozione ha la durata di sette giorni più tre giorni di valutazione. Il programma consiste nella ricapitolazione dei contenuti più significativi dei corsi di prima formazione con particolare attenzione dedicata all’accompagnamento dei clienti ed allo svolgimento di lezioni di alpinismo. Sono ammessi al corso di promozione aspiranti guide che risultino iscritti all’albo da almeno un anno (12).

2. La parte pratica del corso di promozione comprende:

a) esecuzione di una prova attitudinale in una gita scialpinistica;

b) esecuzione di una prova attitudinale su una via di ghiaccio;

c) esecuzione di una prova attitudinale su una via di roccia;

d) acquisizione della disciplina del canyoning (13).

3. La parte teorica del corso di promozione comprende:

a) conoscenza delle diverse associazioni di guida alpina;

b) conoscenza e tecniche volte allo sviluppo della personalità;

c) miglioramento delle tecniche di comunicazione;

d) conoscenza del regime fiscale vigente per le guide alpine;

e) conoscenza del profilo assicurativo della guida alpina;

f) conoscenza del mercato del lavoro e delle prospettive professionali per le guide alpine;

g) conoscenza dei rischi per la salute e dei pericoli di incidente legati alla professione (14).

(12) Comma così sostituito dall’art. 8, comma 1, del D.P.P. 6 luglio 2004, n. 22.

(13) Comma inserito dall’art. 9, comma 1, del D.P.P. 6 luglio 2004, n. 22.

(14) Comma inserito dall’art. 9, comma 1, del D.P.P. 6 luglio 2004, n. 22.

 

Art. 8

Valutazioni.

1. Al termine di ogni corso di prima formazione e di promozione è redatto, a cura del direttore del corso, un rapporto sul giudizio collegiale per ogni partecipante al corso stesso, vertente soprattutto sull’idoneità tecnica del candidato, con relativa valutazione espressa in sessantesimi. La valutazione è considerata positiva se raggiunge perlomeno i 36/60.

 

Art. 9

Indizione dei corsi.

1. Qualora venga raggiunto il numero minimo di partecipanti ai sensi dell’articolo 1, comma 1, sono indetti i corsi di prima formazione e di promozione con decreto dell’assessore provinciale competente, il quale, sentito il collegio provinciale delle guide, procede anche alla nomina dei direttori dei corsi, degli istruttori e dei loro supplenti e stabilisce le date di svolgimento degli stessi.

 

Art. 10

Esami di abilitazione.

1. Sono ammessi all’esame di abilitazione i candidati che abbiano terminato nell’anno il ciclo di corsi di prima formazione, e coloro che, pur avendo presentato domanda di ammissione, non abbiano potuto sostenere l’esame per cause di forza maggiore o per giustificati motivi debitamente comprovati, nonché coloro che essendo stati giudicati idonei nei rapporti di cui al comma 1 dell’articolo 8 non abbiano superato l’esame di abilitazione. Analoga regolamentazione è prevista per coloro che non frequentino, per giustificati motivi, i giorni di valutazione.

2. Il candidato che abbia frequentato, con esito positivo, i corsi di prima formazione, ma non abbia superato l’esame di abilitazione può ripetere l’esame per una sola volta nella sessione successiva ed è in tal caso esonerato dalla frequenza dei corsi di prima formazione.

3. Gli esami vertono prevalentemente sulla conoscenza teorica delle materie indicate nelle lettere a), b), c) e d), comma 2, dell’articolo 2. La commissione d’esame può comunque disporre che il candidato sostenga anche prove pratiche in sua presenza.

4. La commissione d’esame esprime valutazioni distinte per la preparazione da parte del candidato dei contenuti didattici di ogni corso di prima formazione. Il candidato supera la singola prova se consegue una valutazione non inferiore a 36/60. Il candidato consegue l’abilitazione tecnica, da documentarsi in apposito attestato d’esame, qualora tutte le valutazioni ottenute, comprese quelle espresse al termine di ciascun corso di prima formazione, raggiungano almeno i 36/60.

 

Art. 11

Corsi di aggiornamento.

1. I corsi di aggiornamento comprendono esercitazioni pratiche, lezioni teoriche ed aggiornamenti professionali.

2. Con decreto dell’assessore provinciale competente sono indetti ogni anno i corsi di aggiornamento professionale e, sentito il collegio provinciale delle guide, sono nominati i direttori dei corsi, gli istruttori e i loro supplenti.

3. L’istruttore che dirige il corso compila l’elenco delle presenze e valuta alla fine del corso se la partecipazione di ciascuna guida alpina o di ciascun aspirante guida sia stata adeguata. Della partecipazione con profitto al corso di aggiornamento l’istruttore rilascia un attestato di frequenza.

 

Art. 12

Corsi di specializzazione.

1. I corsi di specializzazione sono indetti, sentito il collegio provinciale delle guide, con decreto dell’assessore provinciale competente, nel quale sono stabiliti i requisiti di ammissione, la durata, le modalità di svolgimento e i programmi dei corsi, nonché i criteri e i contenuti per le prove d’esame. Alla nomina dei direttori dei corsi, degli istruttori e loro supplenti si provvede con il medesimo decreto.

 

Art. 13

Quota di iscrizione ai corsi di formazione professionale.

1. Il finanziamento dei corsi di cui all’articolo 8 della legge è a totale o parziale carico del bilancio provinciale. La Giunta provinciale determina l’ammontare della compartecipazione dei candidati, che provvedono al versamento della relativa quota direttamente all’incaricato della formazione. L’ammontare della quota di compartecipazione per ogni settimana di corso non può in ogni caso superare la metà della tariffa giornaliera minima vigente per le guide alpine (15).

(15) Comma così sostituito dall’art. 10, comma 1, del D.P.P. 6 luglio 2004, n. 22.

 

Art. 14

Domande di ammissione alla prova attitudinale, ai corsi di formazione ed all’esame finale.

1. Le domande di ammissione alla prova attitudinale, ai corsi di formazione ed all’esame finale devono essere presentate entro i termini stabiliti nei relativi decreti di indizione all’ufficio provinciale competente.

2. La domanda di ammissione alla prova attitudinale per i corsi di prima formazione e all’esame, recante la data di nascita e la residenza, deve essere corredata da:

a) certificato medico attestante l’idoneità psicofisica, rilasciato dall’unità sanitaria locale del comune di residenza;

b) relazione sull’attività alpinistica svolta (16).

3. La domanda di ammissione al corso di promozione, recante la data di nascita e la residenza, deve essere corredata da:

a) certificato medico attestante l’idoneità psicofisica, rilasciato dall’unità sanitaria locale del comune di residenza;

b) certificato d’iscrizione all’albo professionale degli aspiranti guide (17).

4. La domanda di ammissione al corso di aggiornamento, recante la data di nascita e la residenza, deve essere corredata da:

a) certificato medico attestante l’idoneità psicofisica, rilasciato dall’unità sanitaria locale del comune di residenza;

b) certificato sulla posizione nell’albo professionale delle guide alpine e degli aspiranti guide (18).

(16) Comma così sostituito dall’art. 11, comma 1, del D.P.P. 6 luglio 2004, n. 22.

(17) Comma così sostituito dall’art. 11, comma 1, del D.P.P. 6 luglio 2004, n. 22.

(18) Comma così sostituito dall’art. 11, comma 1, del D.P.P. 6 luglio 2004, n. 22.

 

Art. 15

Albo professionale.

1. Presso il collegio provinciale delle guide è istituito l’albo professionale delle guide alpine e degli aspiranti guida previsto dall’articolo 4 della legge. L’albo è suddiviso in due sezioni: quella per le guide alpine e quella per gli aspiranti guida.

2. Per ogni iscritto l’albo deve contenere, oltre al numero progressivo, il nome e cognome, la data e il luogo di nascita, il luogo di residenza, l’indirizzo, il numero di codice fiscale, la data di iscrizione, gli estremi della polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni, la data di rilascio, rinnovo, di eventuale sospensione o ritiro della tessera di riconoscimento, la data di cancellazione o di trasferimento ad altro albo nonché, per i casi di aggregazione temporanea, l’albo di provenienza e la scuola di alpinismo in cui la guida o l’aspirante guida è occupata.

3. Le eventuali variazioni di dati vanno comunicate entro 30 giorni al collegio provinciale delle guide a cura dell’iscritto.

 

Art. 16

Iscrizione all’albo professionale delle guide alpine e degli aspiranti guide.

1. Superato con esito positivo l’esame di cui all’articolo 8 della legge rispettivamente il corso di promozione, il candidato, ai fini dell’iscrizione all’albo professionale, presenta al collegio provinciale delle guide apposita domanda di iscrizione corredata dalla seguente documentazione:

a) certificato di cittadinanza, residenza e di godimento dei diritti politici, o relativa dichiarazione sostitutiva autenticata;

b) diploma di licenza della scuola media;

c) certificato medico attestante l’idoneità psicofisica, rilasciato dall’unità sanitaria locale del comune di residenza;

d) attestato di superamento dell’esame di cui all’articolo 8 della legge rispettivamente di frequenza positiva del corso di promozione;

e) copia autentica della polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni, o documentazione equipollente;

f) due fotografie formato tessera firmate ed autenticate sul retro.

2. La domanda di trasferimento ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge e di aggregazione temporanea ai sensi dell’articolo 6, comma 3 della legge, deve essere presentata al collegio provinciale delle guide e corredata dalla seguente documentazione:

a) certificato, o dichiarazione sostitutiva autenticata, attestante la residenza o il domicilio o la stabile dimora in Provincia di Bolzano rispettivamente dichiarazione relativa all’incarico di insegnamento conferito al richiedente, rilasciata da una scuola di alpinismo avente sede in provincia di Bolzano;

b) certificato di iscrizione all’albo professionale della regione o provincia di provenienza di cui risulta anche l’ultima frequenza del corso di aggiornamento.

 

Art. 17

Distintivo ufficiale.

1. Il distintivo ufficiale della guida alpina – guida sciatore rispettivamente dell’aspirante guida deve essere conforme al distintivo sotto riprodotto:

2. Il distintivo è confezionato in metallo in forma circolare, contiene le scritte «Berg- und Skiführer», «Berg- und Skiführer Anw» rispettivamente «guida alpina sciatore», «asp. guida alpina sciatore». «Collegio prov.le Alto Adige – L. Berufskammer Südtirol» e risulta di colore grigio-nero su fondo blu.

 

Art. 18

Tessera di riconoscimento.

1. La tessera di riconoscimento è rilasciata dal collegio provinciale delle guide e contiene una fotografia, i dati personali, nonché la qualifica dell’intestatario, il numero progressivo nell’albo professionale, la data di rilascio e le annotazioni di rinnovo della medesima, nonché la data del conseguimento di eventuali specializzazioni.

2. In casa di aggregazione temporanea ai sensi dell’articolo 6, comma 3 della legge viene rilasciata la tessera di riconoscimento di cui al comma 1, recante inoltre l’annotazione dell’albo professionale di provenienza, della scuola alpinistica presso la quale l’intestatario svolge l’attività, nonché della data di scadenza del periodo di aggregazione.

 

Art. 19

Equipaggiamento.

1. Per l’esercizio della professione, gli aspiranti guida, nonché le guide alpine – guide sciatori, sono tenuti ad utilizzare equipaggiamenti in buono stato di manutenzione comunque idonei a garantire la sicurezza dei clienti.

 

Art. 20

Diritti e doveri delle guide alpine – guide sciatori nonché degli aspiranti guida alpina – guida sciatore.

1. Le guide alpine – guide sciatori, nonché gli aspiranti guida, devono svolgere la loro attività nel rispetto degli obblighi professionali.

2. In particolare devono sotto la loro propria responsabilità decidere quando si rende necessario l’uso della corda. Devono inoltre determinare il numero massimo dei partecipanti alle escursioni, tenendo conto della durata, del grado di difficoltà, nonché delle caratteristiche delle escursioni in programma, delle condizioni atmosferiche e stagionali, nonché della capacità dei partecipanti, per garantire la sicurezza degli stessi.

3. Le guide alpine – guide sciatori, nonché gli aspiranti guida, per motivi di sicurezza hanno il diritto di impartire ordini ai clienti, i quali sono tenuti ad attenersi agli stessi. In caso contrario le guide alpine – guide sciatori, nonché gli aspiranti guida, hanno il diritto di interrompere l’escursione con facoltà in tal caso di chiedere l’intero compenso.

4. In caso di interruzione dell’escursione per forza maggiore o per colpa del cliente, le guide hanno diritto all’intero compenso concordato per l’escursione programmata.

5. Per eventuali identificazioni le guide alpine – guide sciatori, nonché gli aspiranti guida, hanno l’obbligo di portare con sé la tessera di riconoscimento, da esibirsi a richiesta; essi non sono tenuti a portare l’equipaggiamento o il bagaglio delle persone da guidare o da accompagnare.

 

Art. 21

Scuole di alpinismo.

1. È considerata attività di scuola di alpinismo ogni attività, coordinata di più guide alpine e aspiranti guide, allo scopo dell’esercizio della propria professione, ad eccezione di quella dell’acquisizione dei clienti.

2. Rientrano nell’attività professionale delle guide alpine, degli aspiranti guida e delle scuole di alpinismo la prestazione e l’organizzazione di tutti i servizi complementari per la propria clientela, come il trasporto dei clienti, il noleggio di equipaggiamenti ed altri, purché tale prestazione sia strettamente subordinata all’attività principale.

3. La denominazione della scuola di alpinismo deve distinguersi chiaramente da quelle delle altre scuole di alpinismo e contenere la dizione «scuola di alpinismo». Le guide alpine coadiuvanti in una scuola di alpinismo non possono appartenere contemporaneamente ad un’altra scuola di alpinismo.

4. Il rilascio e rinnovo dell’autorizzazione per la gestione di una scuola di alpinismo avviene secondo i criteri di cui all’articolo 16 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33 2). All’ufficio provinciale competente deve essere presentata entro il 31 ottobre, con validità triennale, la seguente documentazione:

a) copia autenticata dello statuto e dichiarazione di impegno delle guide alpine nonché degli aspiranti guide alpine responsabili e coadiuvanti;

b) denominazione della scuola di alpinismo;

c) indicazione della zona di competenza desiderata;

d) indicazione della sede della scuola alpinismo ed eventuali uffici;

e) relazione sull’attrezzatura ed arredamento disponibile nella sede;

f) schema dei programmi di attività;

g) copia in scala degli eventuali emblemi o distintivi della scuola di alpinismo.

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