D.P.G.P. Trento 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg

D.P.G.P. Trento 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg (1)

 

Emanazione del regolamento per l’esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente “Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci”

 

(1) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 17 novembre 1987, n. 51, I suppl. ord.

 

Capo I

Disposizioni preliminari

Art. 1

Denominazioni.

1. La legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente la disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci è indicata nel presente regolamento con la sigla L.P.

Art. 2

Piani orientativi.

1. I piani orientativi di cui all’art. 5 della L.P. saranno approvati dalla Giunta provinciale, sentiti i comuni interessati, entro sei mesi dalla data del provvedimento che ne prescrive la predisposizione.

Capo II

Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico

Art. 3

Parametri di congruità e compatibilità.

1. Ai fini di cui all’articolo 1, comma 2, della L.P., per il dimensionamento degli impianti di trasporto a fune e delle piste da sci tra loro interdipendenti, si dovrà tenere conto:

a) della portata oraria e della tipologia degli impianti da cui provengono gli utenti della pista;

b) della superficie netta totale della pista;

c) della larghezza netta della pista;

d) delle caratteristiche tecniche della pista: pendenze longitudinali e trasversali, esposizione, altimetria, tipo di innevamento, presenza di pericoli tipici e atipici;

e) della destinazione della pista: campo scuola, pista di collegamento, pista facile, di media difficoltà o difficile, manifestazioni agonistiche.

2. Il dimensionamento delle piste dovrà essere effettuato adottando i parametri e i criteri indicati al successivo articolo 18, comma 2.

Art. 4

Linee funiviarie di dimensioni limitate.

1. Si considerano impianti di dimensioni limitate ai fini dell’art. 2, comma 2, della L.P. gli impianti funiviari di tipo scioviario o simile e di tipo monofune ad attacco permanente aventi lunghezza inclinata di norma non superiore a 500 m. e la cui realizzazione non richieda apprezzabili movimenti di terra e/o tagli di piante per i quali sia prevista l’autorizzazione al cambio di coltura.

Art. 5

Caratteristiche dei veicoli degli impianti di linea di prima categoria.

1. Le caratteristiche dei veicoli degli impianti realizzanti linee di prima categoria, di cui all’art. 9 della L.P., sono:

a) capienza minima di 4 persone;

b) completa protezione dei viaggiatori dagli agenti atmosferici;

c) dimensioni tali da consentire l’agevole introduzione ed il trasporto in posizione orizzontale di una barella porta feriti o infermi unitamente all’accompagnatore.

2. In caso di impianto dotato di più veicoli, almeno uno di essi deve presentare le dimensioni di cui al punto c).

Art. 6

Domanda di concessione.

1. La documentazione a corredo della domanda di concessione di linee funiviarie di cui all’art. 10 della L.P. deve essere integrata da:

a) una relazione geologica e geotecnica concernente sia la stabilità di insieme della zona interessata dall’impianto e dalle eventuali piste da sci servite da questo, sia l’individuazione dei problemi che la natura e le caratteristiche geotecniche dei terreni pongono nelle scelte delle soluzioni progettuali, redatta in conformità alle norme tecniche in vigore per le indagini sui terreni e per l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;

b) il piano delle misure per la difesa dal pericolo di valanghe di cui all’articolo 31/1 (2).

c) una relazione forestale, redatta da un tecnico professionista, che in riferimento all’unità idrografica interessata dagli interventi e alle relative caratteristiche morfologiche e dei suoli e ai tipi vegetazionali, individui le eventuali misure e modalità atte ad evitare, ridurre e, se del caso, compensare gli effetti negativi di ordine idrogeologico e forestale connessi con la realizzazione degli interventi oggetto di concessione.

2. Gli elaborati di progetto dell’impianto funiviario, fatta eccezione per gli stampati meccanografici, devono essere raccolti in fascicoli provvisti di indice analitico ed essere redatti su carta consistente in formato UNI A4, ovvero UNI nA4, preferibilmente piegato a mantice. Ogni documento di progetto deve essere numerato progressivamente, recare la data e la firma del richiedente la concessione e dell’ingegnere progettista, che deve risultare iscritto nel relativo ordine professionale ed esperto nel settore funiviario. Nell’eventualità che le singole parti del progetto siano redatte da professionisti diversi, dovrà comunque essere indicato un responsabile generale della progettazione, del coordinamento e della reciproca compatibilità di tali parti, che dovranno quindi recare anche la firma di detto responsabile generale.

3. Il progetto di massima dell’impianto funiviario deve essere costituito dai seguenti elaborati:

a) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 della zona interessata dall’impianto, con l’indicazione del tracciato dell’impianto medesimo e della eventuale pista di cui si intende promuovere la realizzazione, dei tracciati degli impianti a fune o piste da sci finitimi già esistenti e di tutte le infrastrutture accessorie;

b) riproduzione su mappa catastale dell’impianto e delle eventuali infrastrutture accessorie;

c) descrizione degli eventuali attraversamenti o parallelismi con linee elettriche, telefoniche, strade, piste da sci, fiumi o torrenti, canali, ferrovie, funivie, ecc. con l’indicazione delle eventuali opere da interporre fra questi e l’impianto, corredata dalla documentazione atta a rendere possibile un giudizio sulla regolarità degli stessi;

d) profilo longitudinale della linea, nelle scale prescritte per ciascun tipo di impianto dalle norme tecniche di cui all’art. 30 della L.P., con l’indicazione delle stazioni, dei sostegni delle funi, riportante l’esatto andamento del terreno oltre che sull’asse dell’impianto anche sotto le funi, e con l’indicazione degli eventuali movimenti di terreno necessari al fine del rispetto dei franchi verticali e laterali. Il profilo deve essere completato con le quote, riferite al livello sul mare, e firmato anche dal tecnico abilitato che ne ha effettuato il rilevamento;

e) piani quotati delle stazioni, in scala non inferiore a 1:200, con riportate le curve di livello, illustranti sia le soluzioni proposte per facilitare il traffico di viaggiatori in entrata ed in uscita, sia i collegamenti con le piste da sci o con altri impianti della zona;

f) progetto architettonico delle stazioni e disegni di insieme delle principali parti dell’impianto nelle proiezioni necessarie e nelle scale adatte, affinché tutte le sue parti risultino chiaramente rappresentate, accompagnato da una completa documentazione fotografica a colori e in caso di interventi particolarmente significativi da un rendering in grado di simulare l’inserimento ambientale delle nuove opere ivi compresi tutti gli edifici contigui al volume interessato dal progetto (3);

g) elaborato di calcolo e verifica che contenga:

– la descrizione delle principali caratteristiche tecniche costruttive e di funzionamento dell’impianto, accompagnata da una relazione sulla corrispondenza dello stesso alle norme tecniche e con riferimento, ove ricorra, alla richiesta di deroga alle norme medesime;

– il calcolo relativo alla sicurezza delle funi ed alla loro configurazione, compresa la determinazione dell’intervia e dei franchi;

– il calcolo della potenza motrice necessaria, la determinazione della velocità, della portata oraria e dell’intervallo tra i veicoli, la descrizione del sistema di trazione;

– i disegni schematici delle strutture principali di stazione, dei sostegni e dei veicoli, nelle scale idonee, affinché le varie parti risultino chiaramente rappresentate;

– la relazione sulle operazioni e strumenti necessari per effettuare il soccorso in linea.

4. Il progetto esecutivo dell’impianto funiviario deve essere redatto secondo le norme tecniche di cui all’art. 30 della L.P.

5. Gli allegati alla domanda sono presentati in 12 copie, ad eccezione dell’elaborato di cui al precedente terzo comma, lett. g), per il quale necessitano due copie.

(2) Lettera sostituita dall’art. 2 del D.P.G.P. 12 luglio 2000, n. 17-35/Leg.

(3) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, del D.P.P. 2 dicembre 2004, n. 18-28/Leg.

Art. 7

Istruttoria della domanda.

1. Il Servizio impianti a fune trasmette copia della domanda di concessione e della documentazione allegata ai dirigenti dei servizi provinciali interessati, al sindaco del comune e alla Giunta del comprensorio interessati allorquando la documentazione prescritta sia completa. La relazione scritta richiesta a norma dell’art. 11, comma 5, della L.P. deve comunque concludersi con un giudizio sintetico motivato.

Allorché dall’istruttoria risulti il parere negativo di uno dei servizi di cui all’art. 11 della L.P., il richiedente deve essere sentito ai sensi del quarto comma del medesimo articolo.

2. Spetta al Servizio impianti a fune:

1) esprimere un parere tecnico sulla costruibilità dell’impianto.

Eventuali condizioni contenute nel parere positivo devono essere osservate nella elaborazione del progetto esecutivo o in sede di costruzione e di esercizio dell’impianto;

2) stabilire il costo convenzionale dell’impianto adottando la formula riportata nell’allegato A) del presente regolamento;

3) esprimersi sull’assegnazione della linea ad una delle categorie di cui all’art. 9 della L.P. e sull’eventuale concorrenza della linea rispetto a linee finitime;

4) preso atto delle relazioni di cui al primo comma, predispone la proposta di provvedimento di rilascio o di diniego della concessione.

3. Se durante l’istruttoria vengono proposte dal richiedente integrazioni o varianti che comportino modifiche sostanziali ai progetti presentati, il Servizio impianti a fune ripete l’istruttoria.

4. Il Servizio impianti a fune trasmette ai servizi competenti gli eventuali progetti esecutivi per le piste e per le opere accessorie, comprese quelle di difesa da frane [o valanghe] (4).

(4) Parole soppresse dall’art. 3 del D.P.G.P. 12 luglio 2000, n. 17-35/Leg.

Art. 8

Deposito cauzionale.

1. L’entità della quota del deposito cauzionale a garanzia della regolare esecuzione dell’impianto funiviario è fissata in:

a) euro 5.000,00 per linee da realizzare con impianti funiviari terrestri, quali sciovie, slittinovie e simili con una lunghezza sviluppata inferiore a m 500, e euro 10.000,00 per linee di lunghezza superiore;

b) euro 20.000,00 per linee da realizzarsi con impianti funiviari monofune con attacco permanente dei veicoli;

c) euro 50.000,00 per linee da realizzarsi con impianti funiviari aerei bifuni e monofuni ad agganciamento temporaneo dei veicoli nonché funicolari terrestri (5).

2. L’entità della quota del deposito cauzionale ai fini forestali ed idrogeologici, determinata dai componenti servizi provinciali ai sensi delle leggi vigenti, viene comunicata dagli stessi al Servizio impianti a fune all’atto della trasmissione del parere di cui all’art. 11 della L.P.

(5) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, del D.P.P. 2 dicembre 2004, n. 18-28/Leg.

Art. 9

Modifica della concessione.

1. Ai fini della modifica della concessione sono da considerare variazioni sostanziali nelle caratteristiche della linea:

1) la sostituzione dell’impianto realizzante la linea con uno di altro tipo;

2) lo spostamento, il prolungamento o l’accorciamento o altra modifica dell’impianto, ritenuti rilevanti dal Servizio impianti a fune d’intesa con i servizi provinciali competenti in materia di piste da sci, di tutela del paesaggio e foreste;

3) l’aumento della potenzialità oraria di trasporto, rispetto a quella indicata nel provvedimento di concessione, ritenuta incompatibile con le caratteristiche delle relative piste esistenti.

2. Per la realizzazione delle modifiche si osserva la procedura prevista dall’art. 25 della L.P. La ripresa dell’esercizio in servizio pubblico, al termine dei lavori di modifica, è subordinata al rilascio della autorizzazione di cui all’art. 26, comma 12, della L.P., previo collaudo funzionale o visita straordinaria dell’impianto.

Art. 10

Rinnovo della concessione.

1. Almeno otto mesi prima della scadenza della concessione il Servizio impianti a fune ne dà comunicazione all’interessato con lettera raccomandata, contenente altresì l’indicazione della documentazione da presentare in caso di domanda di rinnovo.

2. La relazione tecnica sullo stato di efficienza dell’impianto, ai fini del rinnovo della concessione, redatta dal tecnico responsabile dello stesso, deve contenere:

a) un’analisi di tutte le parti ed organi dell’impianto interessanti la sicurezza, con particolare riguardo al loro stato di conservazione, anche in riferimento all’esito dell’ultima revisione periodica speciale o generale effettuata sullo stesso;

b) un giudizio sull’idoneità dell’impianto a soddisfare la richiesta di trasporto anche per l’ulteriore periodo di esercizio proposto.

Art. 11

Tariffe, orari, modalità di trasporto, copertura assicurativa RC. (6)

1. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione sia i criteri generali per la determinazione delle tariffe di corsa semplice, sulla base delle caratteristiche principali dell’impianto, sia il margine di oscillazione consentito, in più ed in meno, rispetto al valore nominale così determinato.

2. I biglietti forfettari emessi sugli impianti di trasporto a fune appartenenti ad un sistema devono avere validità su tutti gli impianti dello stesso. Per sistema si intende l’insieme di due o più impianti, anche di tipo diverso, fra loro interconnessi o funzionalmente interdipendenti.

3. Le tabelle contenenti le tariffe di trasporto, gli orari di servizio e le norme alle quali devono attenersi i viaggiatori, da esporre a cura del concessionario in posizione ben visibile nelle stazioni, devono conformarsi ai modelli stabiliti dal Servizio impianti a fune, d’intesa con le associazioni di categoria.

4. Nel prezzo del biglietto è compreso il trasporto degli sci e di un piccolo bagaglio non ingombrante che non superi il peso di kg 10. Il personale di servizio ha la facoltà di vietare il trasporto di cose che a suo giudizio possano pregiudicare la sicurezza o la regolarità dell’esercizio.

5. È vietato ai concessionari di accordare qualsiasi precedenza ai viaggiatori isolati o in gruppi, fatta eccezione per il personale addetto alla manutenzione ed alla sorveglianza, per i funzionari che esercitano la vigilanza di cui agli articoli 7, 28 e 52 della L.P., per gli appartenenti ai corpi di soccorso nell’espletamento delle loro funzioni e per gli operatori di cui all’art. 23, dodicesimo comma, della L.P. con le modalità approvate dal servizio competente (7).

6. La segnaletica nelle stazioni e lungo la linea deve essere conforme, per dimensione, forma, colore, funzionalità, resistenza alla temperatura, alla luce e agli altri agenti atmosferici, a quella approvata dall’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (U.N.I). I segnali devono essere ubicati in modo tale da risultare ben visibili e da non costituire pericolo per i viaggiatori e per il personale di servizio. Al fine di evitare errate interpretazioni dei segnali è vietata qualsiasi forma di pubblicità sugli eventuali sostegni o supporti, nonché sul segnale stesso.

7. Le caratteristiche ed i limiti della garanzia assicurativa per la responsabilità civile sono indicati nell’allegato B) del presente regolamento. Nella polizza deve essere previsto l’impegno della compagnia assicuratrice di comunicare al Servizio impianti a fune, entro il termine di 15 giorni dalla scadenza il mancato pagamento del premio. La compagnia deve inoltre comunicare qualunque variazione inerente il contratto di assicurazione. Le polizze assicurative che giungono a scadenza dopo l’entrata in vigore del presente regolamento devono essere adeguate ai limiti indicati nell’allegato B). Una copia di ogni nuovo contratto di assicurazione deve essere inviata al Servizio impianti a fune a cura della compagnia di assicurazione.

(6) Rubrica sostituita dall’art. 1, comma 1, del D.P.P. 21 giugno 2007, n. 15-95/Leg.

(7) Comma così modificato dall’art. 4 del D.P.G.P. 12 luglio 2000, n. 17-35/Leg.

Art. 12

Collaudo funzionale.

1. In calce alla domanda di collaudo, il direttore dei lavori deve attestare che l’opera è stata eseguita sotto la sua sorveglianza, in conformità al progetto approvato e che egli ha effettuato personalmente tutte le prove di funzionamento e di carico atte ad accertare il buon funzionamento dell’impianto ai fini della sicurezza e della regolarità dell’esercizio; la dichiarazione è redatta sulla base di uno schema predisposto dal servizio competente.

2. La documentazione tecnica da allegare alla domanda, oltre al certificato di collaudo statico di cui all’art. 26, comma 3, della L.P., è costituita dalle certificazioni e attestazioni previste dalle norme tecniche di cui all’art. 30 della stessa. Nel caso di realizzazione di opere di difesa da pericolo di frane [o valanghe], alla commissione di cui all’art. 26, comma 3, della L.P., deve essere attestato il benestare del Servizio geologico [o rispettivamente del Servizio calamità pubbliche] (8).

3. Nella visita di collaudo funzionale, la Commissione di cui all’art. 26, comma 3, della L.P., accerta la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e dai regolamenti tecnici, affinché l’esercizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità ed effettua le operazioni previste dalle norme tecniche di cui all’art. 30 della L.P., secondo le modalità ivi previste.

(8) Parole soppresse dall’art. 5 del D.P.G.P. 12 luglio 2000, n. 17-35/Leg.

Art. 13

Oneri di sorveglianza.

1. La misura del contributo annuo, che il concessionario è tenuto a versare alla Provincia quale corrispettivo delle spese di sorveglianza, è fissato in:

– lire 744.000 per linee da realizzare con impianti terrestri, quali sciovie, slittinovie e simili;

– lire 1.476.000 per le linee da realizzare con impianti aerei monofune con attacco permanente dei veicoli;

– lire 2.580.000 per linee da realizzare con impianti aerei bifune, monofune ad agganciamento temporaneo dei veicoli ed impianti terrestri su rotaie nonché funivie monofune con movimento intermittente;

– per linee di prima categoria il contributo è ridotto alla metà.

L’obbligo del versamento inizia dall’anno nel quale è stata assentita la concessione e termina alla scadenza della stessa.

Ai sensi dell’art. 7 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1, con deliberazione della giunta provinciale, da adottarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno, con effetto dall’anno successivo, il contributo potrà essere oggetto di rideterminazione, con frequenza non inferiore all’anno a partire dalla prima annualità successiva al 31 dicembre dell’anno in orso, per adeguarlo fino alle misure massime stabilite sulla base delle leggi dello Stato e dei relativi provvedimenti attuativi, ovvero di aggiornamento, sempre con la medesima periodicità e decorrenza, in base al tasso annuale di inflazione, a semplice richiesta dell’Amministrazione (9);

(9) Articolo modificato dal D.P.G.P. 14 gennaio 1993, n. 1-80/Leg e dal D.P.G.P. 21 settembre 1995, n. 12-26/Leg, ora sostituito dal punto 1. del D.P.G.P. 29 novembre 1999, n. 18-17/Leg. Si veda il punto 2. del medesimo D.P.G.P. per la decorrenza della modifica.

Art. 14

Vigilanza tecnica sull’impianto.

1. Per i termini delle revisioni periodiche speciali e generali degli impianti, nonché per i relativi adempimenti tecnici, si fa riferimento al decreto ministeriale 2 gennaio 1985 e successive modificazioni.

2. In caso di non ottemperanza alle norme legislative e regolamentari ed alle condizioni poste dall’atto di concessione e dall’autorizzazione all’esercizio, nonché nei casi di sospensione dell’esercizio di cui agli artt. 23, comma 9, e 28, comma 3, della L.P., il Servizio impianti a fune può disporre chiusura dell’impianto, anche mediante apposizione di sigilli.

3. Ogni anno il concessionario deve far verificare da un tecnico abilitato il permanere nel tempo dell’integrità delle eventuali opere a difesa dell’impianto da pericolo di caduta di frane [o valanghe] di cui all’art. 7 della L.P. Copia della certificazione di idoneità deve essere inviata al Servizio impianti a fune e al Servizio geologico [o, rispettivamente, al Servizio calamità pubbliche] (10).

4. Per le modalità delle ispezioni e verifiche periodiche di cui all’art. 28, II comma, della LP, sarà di norma seguito lo schema previsto per ciascuna tipologia di impianto come approvato con deliberazione della Giunta provinciale. Le prove sono eseguite sotto la diretta responsabilità del tecnico responsabile dell’impianto alla presenza dei funzionari del Servizio impianti a fune. La periodicità delle verifiche ed ispezioni per tutte le tipologie di impianti avrà scadenza almeno biennale (11).

5. Presso l’impianto deve essere tenuto a cura del capo servizio il «libro-giornale», predisposto secondo il modello approvato dal Servizio impianti a fune, nel quale sono verbalizzati e registrati i risultati delle prove e verifiche regolamentari periodiche.

(10) Parole soppresse dall’art. 6 del D.P.G.P. 12 luglio 2000, n. 17-35/Leg.

(11) Comma sostituito dall’art. 2 del D.P.G.P. 10 aprile 2003, n. 7-128/Leg.

Art. 15

Statistica.

1. Ai fini statistici di cui all’art. 31 della L.P., nelle stazioni di partenza di tutti gli impianti devono essere installati idonei dispositivi contapersone. Sul libro-giornale dell’impianto dovranno essere riportati quotidianamente i numeri progressivi indicati dal contapersone.

Art. 16

Contrassegno distintivo.

1. Il contrassegno distintivo di riconoscimento del personale addetto agli impianti e a contatto con il pubblico è riportato nell’allegato C) del presente regolamento.

Capo III

Disciplina delle piste da sci

Art. 17

Tipologie delle piste da sci (12).

1. Per pista si intende un tracciato o percorso normalmente accessibile, preparato, dotato di segnaletica e controllato.

2. In base alla loro destinazione, le piste da sci si suddividono in piste da discesa piste da fondo e tracciati escursionistici (13).

(12) Rubrica sostituita dall’art. 3 del D.P.G.P. 10 aprile 2003, n. 7-128/Leg.

(13) Comma modificato dall’art. 3 del D.P.G.P. 10 aprile 2003, n. 7-128/Leg.

Art. 18

Requisiti tecnici delle piste.

1. Tutte le piste devono possedere i seguenti requisiti tecnici:

a) l’andamento della pista deve essere tale da non provocare, in condizioni di media velocità, l’involontario od improvviso stacco degli sci dal fondo; gli eventuali cambiamenti di pendenza dovranno essere opportunamente raccordati;

b) il fondo non innevato del tracciato deve essere privo di ostacoli o di sporgenze tali che, durante il periodo di esercizio della pista, possano affiorare o comunque costituire pericolo per gli sciatori;

c) la pista deve attraversare strade carrozzabili aperte al traffico invernale e tracciati utilizzati da sciovie, slittinovie ed altri mezzi di risalita a livello; qualora giustificati motivi richiedano l’attraversamento a livello di una strada carrozzabile, questo potrà essere consentito, caso per caso, subordinatamente all’adozione di misure atte a costringere lo sciatore ad arrestarsi ed eventualmente a togliersi gli sci prima di impegnare l’attraversamento.

2. Le piste da discesa devono essere caratterizzate da:

a) larghezza netta, espressa in metri, pari almeno ad un venticinquesimo del flusso orario degli utenti della pista; la larghezza così determinata può subire variazioni in più o in meno nel limite del 20% in relazione alle caratteristiche geometriche e tecniche della pista, nonché alla destinazione della stessa. Si prescinde da tale parametro per piste, o tratti delle stesse, con pendenza longitudinale pari o inferiore al 12% per le quali è comunque richiesta una larghezza minima di m 5, nonché per il campo primi passi e la pista per snowboard. Tali parametri rivestono carattere indicativo per le piste soggette alla procedura di cui all’articolo 58 della L.P. Il campo scuola e la pista di collegamento devono avere una larghezza minima rispettivamente di m 40 e di m 5 (14).

b) franco verticale libero non inferiore a m 3,50; possono essere ammessi larghezze e franchi verticali inferiori per brevi tratti appositamente segnalati, nei punti in cui la conformazione del terreno lo renda necessario;

c) la parte terminale, per larghezza e profilo, deve essere tale da permettere l’agevole e sicuro arresto degli sciatori in relazione alla categoria della pista, tenuta presente anche la possibilità di stazionamento di persone in tale zona.

3. Le piste da fondo devono essere caratterizzate da:

a) larghezza netta non inferiore a m 4; qualora la pista sia riservata agli sciatori che praticano la tecnica classica, la larghezza minima è stabilita in m 2,20; possono essere ammesse larghezze inferiori per brevi tratti appositamente segnalati, nei punti in cui la conformazione del terreno lo renda necessario;

b) franco verticale libero non inferiore a m 2,50;

c) tracciato ad anello, in modo da riportare lo sciatore al punto di partenza; le piste che non consentono il ritorno al punto di partenza debbono essere appositamente segnalate;

d) segnalazione del senso di marcia così da evitare l’incrocio degli sciatori; è ammesso il doppio senso di marcia per brevi tratti opportunamente segnalati nonché, in relazione all’adeguata larghezza e alle contenute pendenze, per la pista di collegamento (15).

3-bis. Per i tracciati escursionistici le caratteristiche tecniche sono determinate dal provvedimento di autorizzazione all’esercizio di cui all’articolo 40 della LP in relazione alla categoria di utenti cui è destinato il tracciato medesimo (16).

(14) Lettera sostituita dalla lettera a), del comma 1, dell’art. 2, del D.P.G.P. 17 novembre 1998, n. 33-105/Leg.

(15) Lettera così modificata dalla lettera b), del comma 1, dell’art. 2, del D.P.G.P. 17 novembre 1998, n. 33-105/Leg.

(16) Comma aggiunto dall’art. 4 del D.P.G.P. 10 aprile 2003, n. 7-128/Leg.

Art. 19

Classificazione delle piste da discesa.

1. Le piste da discesa sono suddivise in base alla funzione e al rispettivo grado di difficoltà, in campo primi passi, campo scuola, pista facile, pista di media difficoltà, pista difficile, pista di collegamento e snowpark (17).

1-bis. Il campo primi passi è un’area sciabile, con pendenze di norma trascurabili, appositamente delimitata ed attrezzata per l’attività didattica e di gioco per bambini (18).

2. Il campo scuola ha una pendenza longitudinale non superiore al 20% e non presenta apprezzabili pendenze trasversali. Esso è di lunghezza limitata e termina in modo da consentire il facile arresto degli sciatori principianti. Il campo scuola non è attraversato da altre piste né ha con esse tratti in comune. Qualora, per giustificati motivi, non sia possibile riservare l’area del campo scuola ai soli utenti dello stesso, dovranno essere adottate le misure necessarie affinché l’immissione nel campo scuola da parte di sciatori provenienti da altre piste non crei pericolo alla particolare circolazione sciatoria all’interno del campo scuola.

3. La pista facile ha una pendenza longitudinale non superiore al 25%, ad eccezione di brevi tratti, e non presenta apprezzabili pendenze trasversali. La pista facile è segnata in blu.

4. La pista di media difficoltà ha una pendenza longitudinale non superiore al 40%, ad eccezione di brevi tratti. Apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse per brevi tratti. La pista di media difficoltà è segnata in rosso.

5. La pista difficile presenta pendenze longitudinali e/o trasversali superiori a quelle della pista di media difficoltà. La pista difficile è segnata in nero.

6. La pista di collegamento è un tracciato che consente l’agevole trasferimento degli sciatori all’interno dell’area sciabile. Essa non deve presentare pendenze longitudinali superiori al 12%, salvo brevi tratti, né apprezzabili pendenze trasversali.

6-bis. Lo snowpark è una pista allestita con elementi o attrezzature specifiche atte a favorire le evoluzioni degli utenti. Tali piste devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre e dotate di idonea segnaletica collocata all’inizio della pista stessa. (19).

(17) Comma prima sostituito dalla lettera a), del comma 1, dell’art. 3, del D.P.G.P. 17 novembre 1998, n. 33-105/Leg. e successivamente sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera a), del D.P.P. 21 giugno 2007, n. 15-95/Leg.

(18) Comma aggiunto dalla lettera a), del comma 1, dell’art. 3, del D.P.G.P. 17 novembre 1998, n. 33-105/Leg.

(19) Comma aggiunto dalla lettera b), del comma 1, dell’art. 3, del D.P.G.P. 17 novembre 1998, n. 33-105/Leg. e successivamente sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera b), del D.P.P. 21 giugno 2007, n. 15-95/Leg.

Art. 20

Classificazione delle piste da fondo.

1. Le piste da fondo si suddividono, in base alla funzione e al rispettivo grado di difficoltà, in campo scuola, pista facile, pista di media difficoltà, pista difficile e pista di collegamento (20).

2. Il campo scuola è costituito da una superficie pianeggiante o con lieve dislivello, sulla quale è possibile predisporre brevi tracciati idonei alla dimostrazione e alla esecuzione degli esercizi didattici.

3. La pista facile ha una pendenza longitudinale sia in salita che in discesa non superiore al 5%, ad eccezione di brevi tratti su terreno aperto. I tratti in discesa devono potersi vedere per tutta la loro lunghezza e in quelli curvi lo sciatore deve essere guidato dalle tracce in modo tale da non dover partecipare attivamente al cambiamento di direzione. Il tracciato non deve presentare apprezzabili pendenze trasversali. La pista facile è segnata in blu.

4. La pista di media difficoltà ha una pendenza longitudinale, sia in salita che in discesa, non superiore al 15%, ad eccezione di brevi tratti su terreno aperto. I tratti in discesa con pendenza longitudinale prossima al limite massimo consentito devono essere di lunghezza limitata. Il tracciato non deve presentare apprezzabili pendenze trasversali. La pista di media difficoltà è segnata in rosso.

5. La pista difficile presenta pendenze longitudinali e/o trasversali in salita e/o in discesa superiori a quelle della pista di media difficoltà. Il tracciato può presentare apprezzabili pendenze trasversali. La pista difficile è segnata in nero.

5-bis. La pista di collegamento è un tracciato che consente il trasferimento degli sciatori ad una o più piste e che presenta un grado di difficoltà di norma pari alla pista facile. All’inizio della pista di collegamento vengono segnalate le piste verso le quali si accede ed il relativo grado di difficoltà (21).

(20) Comma sostituito dalla lettera a), del comma 1, dell’art. 4, del D.P.G.P. 17 novembre 1998, n. 33-105/Leg.

(21) Comma aggiunto dalla lettera b), del comma 1, dell’art. 4, del D.P.G.P. 17 novembre 1998, n. 33-105/Leg.

Art. 20-bis

Classificazione dei tracciati escursionistici.

1. Il tracciato escursionistico è un percorso gestito, finalizzato a garantire la mobilità su territorio innevato di una determinata categoria di utenti indicata nell’autorizzazione all’esercizio di cui all’articolo 40 della LP. Qualora la categoria di utenti indicata nell’autorizzazione all’esercizio riguardi soggetti diversi dagli sciatori, l’art. 30 ter del regolamento trova applicazione, in quanto compatibile, per tutte le categorie di utenti del tracciato escursionistico.

2. Qualora il tracciato sia riservato allo sci alpino va percorso esclusivamente con tecnica a spazzaneve ed a velocità limitata; su tale tracciato è vietato il sorpasso tra sciatori in movimento che può avvenire esclusivamente qualora lo sciatore da superare sosti presso gli appositi spazi segnalati (piazzole di sosta) (22).

(22) Articolo aggiunto dall’art. 5 del D.P.G.P. 10 aprile 2003, n. 7-128/Leg.

Art. 21

Segnaletica.

1. La pista da sci deve essere dotata della necessaria segnaletica.

2. I segnali devono essere conformi, per dimensione, forma, colore, funzionalità, resistenza alla temperatura, alla luce ed agli altri agenti atmosferici, a quelli approvati dall’Ente Nazionale di Unificazione (U.N.I.).

3. I segnali devono essere ubicati in modo tale da risultare ben visibili e da non costituire pericolo per gli sciatori.

4. Al fine di evitare errate interpretazioni dei segnali, sugli eventuali sostegni e/o supporti, nonché sul segnale stesso è vietata qualsiasi forma di pubblicità.

5. Per particolari esigenze, non previste dalla segnaletica approvata dall’U.N.I., la Giunta provinciale potrà istituire appositi segnali, le cui caratteristiche generali dovranno uniformarsi, per quanto possibile, a quelle dei segnali U.N.I.

6. I provvedimenti di autorizzazione all’esercizio di cui all’art. 40, comma 1, e di classificazione di cui all’art. 58, comma 2, della L.P., determinano la segnaletica di cui deve essere dotata la pista e ne stabiliscono l’ubicazione.

Art. 22

Piste di dimensioni limitate.

1. Ai fini previsti dall’art. 2, comma 2, della L.P. si considerano di dimensioni limitate i tracciati escursionistici, le piste da discesa e da fondo aventi le seguenti caratteristiche (23):

a) pista da discesa:

– ha una lunghezza non superiore a metri 750;

– è realizzata senza effettuare apprezzabili movimenti di terra e/o tagli di piante per i quali sia prevista l’autorizzazione al cambio di coltura; la realizzazione della stessa non deve inoltre interessare una superficie di terreno superiore a due ettari, né prevedere opere o infrastrutture fisse;

b) pista da fondo:

– è tracciata ad anello o rappresenta una pista di collegamento; viene realizzata senza effettuare apprezzabili movimenti di terra e/o tagli di piante per i quali sia prevista l’autorizzazione al cambio di coltura (24)

b-bis) tracciati escursionistici: sono realizzati senza effettuare apprezzabili movimenti di terra e/o tagli di piante per i quali sia prevista l’autorizzazione al cambio di coltura (25)

(23) Comma modificato dall’art. 6 del D.P.G.P. 10 aprile 2003, n. 7-128/Leg.

(24) Lettera sostituita dal comma 1, dell’art. 5 del D.P.G.P. 17 novembre 1998, n. 33-105/Leg.

(25) Lettera aggiunta dall’art. 6 del D.P.G.P. 10 aprile 2003, n. 7-128/Leg.

Art. 23

Assenso preliminare per l’apprestamento di piste da sci: modalità di presentazione della domanda e requisiti del progetto.

1. La domanda di assenso preliminare ai sensi dell’art. 4 della L.P. per l’apprestamento di pista/e da sci deve essere presentata al servizio turismo e attività sportive corredata della documentazione seguente:

a) relazione illustrante le caratteristiche e le finalità della pista, la situazione ricettiva della zona, i lavori da effettuare nonché le interrelazioni con le altre piste da sci e con gli impianti funiviari già esistenti; nel caso di piste da fondo dovranno essere altresì indicati i punti di appoggio e le relative strutture complementari (parcheggi, locali di sciolinatura, spogliatoi, servizi e simili);

b) progetto di massima della pista, redatto in conformità alle disposizioni di cui al successivo terzo comma;

c) relazioni geologica, [nivologica] e forestale previste dall’art. 6, comma 1, del presente regolamento (26);

c-bis) piano delle misure per la difesa dal pericolo di valanghe previsto dall’articolo 31/1 (27).

2. Gli allegati alla domanda sono presentati in 10 copie.

3. Il progetto di massima della pista è redatto da un tecnico abilitato ed è costituito da:

a) corografia del tracciato in scala 1:10.000 o in scala maggiore;

b) planimetria del tracciato in scala 1:1.000 per i tratti interessati da movimenti di terra e/o opere artificiali;

c) riproduzione del tracciato su mappa catastale;

d) indicazione delle sezioni trasversali più significative;

e) indicazione delle larghezze e delle pendenze longitudinali minime, medie e massime;

f) descrizione e schemi delle eventuali opere artificiali;

g) riproduzione fotografica, possibilmente aerea, della zona interessata.

4. Qualora si renda necessaria l’effettuazione di sopralluoghi, il richiedente è tenuto ad indicare sul terreno, mediante idonea picchettatura, l’asse longitudinale del tracciato della pista proposto, nonché l’asse delle sezioni trasversali.

5. Qualora nel corso dell’istruttoria si renda necessario un esame più approfondito del tracciato e/o delle opere, l’assessore competente in materia di turismo, su motivata proposta del servizio provinciale competente, può richiedere un’integrazione dalla documentazione presentata.

(26) Parola soppressa dall’art. 7 del D.P.G.P. 12 luglio 2000, n. 17-35/Leg.

(27) Lettera aggiunta dall’art. 7 del D.P.G.P. 12 luglio 2000, n. 17-35/Leg.

Art. 24

Autorizzazione all’apprestamento di piste da sci: requisiti del progetto esecutivo.

1. La domanda di autorizzazione all’apprestamento di pista/e da sci deve essere presentata al servizio turismo e attività sportive corredata della seguente documentazione:

a) progetto esecutivo della pista, redatto in conformità alle disposizioni di cui al successivo terzo comma;

b) relazione illustrante le caratteristiche tecniche della pista ed i lavori da effettuare, con l’indicazione dei relativi tempi tecnici di attuazione;

c) indicazione delle servitù di cui si chiede la costituzione coattiva.

2. Gli allegati alla domanda sono presentati in 5 copie (28).

3. Il progetto esecutivo della pista da sci è redatto da un tecnico abilitato e si compone di:

a) planimetria del tracciato, per le sole piste da discesa in scala 1:1.000 o in scala maggiore, con l’indicazione delle aree interessate da scavi e/o riporti di terreno, nonché degli eventuali apprestamenti di sicurezza;

b) riproduzione del tracciato su mappa catastale;

c) indicazione delle sezioni trasversali del tracciato – in scala 1:100 per il fondo e in scala 1:500 per la discesa – rilevate ortogonalmente all’asse della pista, nei punti in cui sono previsti movimenti di terra;

d) profilo longitudinale, rilevato sull’asse del tracciato, nelle scale seguenti:

– in altezza, 1:500 sia per le piste da discesa che per quelle da fondo;

– in lunghezza, 1:1.000 per le piste da discesa e 1:10.000 per quelle da fondo;

e) progetto esecutivo delle eventuali opere artificiali.

3-bis. Qualora la domanda contenga la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza delle opere, nella domanda sono indicati il nome, il cognome e l’indirizzo del proprietario tavolare del fondi nonché, per ogni particella, la superficie catastale, la superficie totale, l’eventuale tipologia di coltura nonché la superficie da asservire. In allegato alla medesima domanda sono altresì prodotti:

a) l’elenco delle particelle fondiarie o edificiali interessate dal percorso della pista da sci;

b) l’estratto mappa indicante l’area da asservire a pista da sci e le aree interessate dai lavori nonché il posizionamento delle sezioni di progetto (29).

(28) Comma modificato dall’art. 7 del D.P.G.P. 10 aprile 2003, n. 7-128/Leg.

(29) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 1, del D.P.P. 2 dicembre 2004, n. 18-28/Leg.

Art. 24-bis

Autorizzazione per le opere accessorie.

1. La procedura di assenso preliminare di cui all’articolo 4 della L.P. si applica anche per l’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 34, di impianti di innevamento artificiale e di altre opere accessorie, qualora la relativa richiesta sia presentata separatamente da quella concernente l’apprestamento della pista da sci.

2. Resta comunque ferma la possibilità di realizzare gli impianti di innevamento artificiale e le altre opere necessarie sulla base delle autorizzazioni previste dalle singole norme che le concernono (30).

(30) Articolo introdotto dal D.P.G.P. 22 novembre 1991, n. 19-49/Leg.

Art. 24-ter

Dichiarazione di pubblica utilità.

1. I provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza delle piste da sci, degli impianti di innevamento artificiale e delle altre opere accessorie possono essere emanati dalla Giunta provinciale anche separatamente dal rilascio del provvedimento di autorizzazione all’apprestamento della pista. Le dichiarazioni predette sono subordinate al previo rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica ove necessaria e in ogni caso, qualora dette opere non siano state valutate insieme con la pista con il provvedimento di assenso preliminare, all’espletamento anche per esse della procedura di assenso preliminare salvo che non siano state già autorizzate nel provvedimento di valutazione di impatto ambientale (31).

2. Agli effetti dell’articolo 43 della L.P., sono considerati titolari di autorizzazione i titolari delle piste apprestate antecedentemente all’entrata in vigore della stessa per le quali sia intervenuta la classificazione di cui all’articolo 58 della L.P. (32)

(31) Comma modificato dall’art. 8 del D.P.G.P. 10 aprile 2003, n. 7-128/Leg.

(32) Articolo introdotto dal D.P.G.P. 22 novembre 1991, n. 19-49/Leg.

Art. 25

Piste riservate o chiuse.

1. Il titolare dell’autorizzazione all’esercizio della pista può riservare la pista da sci ad una determinata categoria di utenti (snowboard, sci alpino, fondo tecnica libera, fondo tecnica classica, manifestazioni agonistiche, allenamenti, ecc.).

2. Le manifestazioni agonistiche o l’allestimento di percorsi per allenamento devono essere previamente autorizzati da parte del titolare dell’autorizzazione all’esercizio della pista. In tali occasioni il responsabile della manutenzione dei tracciati ai fini della sicurezza di cui all’articolo 27 delimita la superficie interessata al fine di impedire l’ingresso di altri sciatori; all’organizzatore dell’attività agonistica o dell’allenamento spetta garantire, in relazione all’attività svolta, adeguate protezioni e misure di sicurezza.

3. Qualora la superficie di pista a disposizione degli sciatori non impegnati nella gara o nell’allenamento sia insufficiente a garantire un normale traffico sciistico, il responsabile della manutenzione dei tracciati ai fini della sicurezza deve procedere alla totale chiusura della pista.

4. Alla chiusura parziale o totale della pista si provvede anche in occasione di particolari situazioni che ne limitano la normale agibilità.

5. La presenza di piste riservate o chiuse va resa nota al pubblico con avvisi o segnaletica ben visibile all’inizio delle piste, nei punti di vendita dei biglietti e presso le stazioni di valle degli impianti di risalita.

6. Nel caso di mancata chiusura delle piste da fondo in occasione di manifestazioni agonistiche o di altro tipo, la presenza della manifestazione va segnalata agli ingressi della pista (33).

(33) Articolo sostituito dall’art. 6 del D.P.G.P. 17 novembre 1998, n. 33-105/Leg.

Art. 26

Servizi tecnici e di assistenza. Trasporto infortunati.

1. Il titolare dell’autorizzazione all’esercizio della pista è tenuto ad assicurare il servizio di trasporto degli infortunati sulla stessa fino alla più vicina strada carrozzabile raggiungibile da autolettighe; deve essere predisposta e costantemente disponibile l’attrezzatura necessaria e sufficiente a tale scopo e l’organizzazione per effettuare il servizio nel modo migliore e più celere possibile.

2. Il servizio deve essere prestato da persone addestrate al trasporto degli infortunati e cessa con la consegna dell’infortunato al servizio sanitario o comunque su richiesta dell’infortunato stesso o dei suoi familiari.

3. Il titolare dell’autorizzazione può affidare o delegare a istituzioni o enti specializzati l’effettuazione del servizio di cui ai commi precedenti.

4. Il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di comunicare stagionalmente al servizio turismo e attività sportive un elenco degli incidenti accertati sulla pista, specificandone la data, l’ora, la localizzazione, nonché l’età ed il sesso degli infortunati.

Art. 27

Servizi tecnici e di assistenza. Manutenzione dei tracciati e della segnaletica e relativo responsabile.

1. La manutenzione dei tracciati e della segnaletica comprende tutte quelle operazioni che garantiscono la sicurezza delle piste da sci aperte al pubblico attraverso la verifica dell’efficienza dell’attrezzatura allo scopo posizionata, quale reti di contenimento o di delimitazione, protezioni antiurto, segnaletica e simili, nonché la battitura del manto nevoso.

2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste da sci e degli impianti possono accedervi solo fuori dall’orario di apertura o con pista chiusa, salvo i casi di necessità ed urgenza e, comunque, con l’utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica. L’eventuale produzione di neve artificiale durante l’orario di servizio della pista deve essere opportunamente segnalata. (34)

3. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo (scarsità di neve, cumuli di neve ventata o artificiale, ecc.) il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all’inizio della pista, nei punti di vendita dei biglietti, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune.

4. Il titolare dell’autorizzazione all’esercizio della pista individua, anche per singole zone, il responsabile della manutenzione dei tracciati ai fini della sicurezza e ne comunica il nominativo al Servizio competente in materia di turismo. In assenza di tale comunicazione è individuato quale responsabile della manutenzione dei tracciati ai fini della sicurezza il titolare medesimo.

5. Il responsabile della manutenzione dei tracciati ai fini della sicurezza dispone l’apertura e la chiusura delle piste ai sensi dell’articolo 29 e coordina, dà attuazione e verifica tutti gli adempimenti connessi al regolare esercizio delle stesse piste.

6. Al responsabile della manutenzione dei tracciati ai fini della sicurezza può essere attribuita la qualifica di “addetto alla sorveglianza” ai sensi dell’articolo 55, comma 3, della L.P. (35).

(34) Comma così sostituito dall’art. 4, comma 1, del D.P.P. 2 dicembre 2004, n. 18-28/Leg.

(35) Articolo sostituito dall’art. 7 del D.P.G.P. 17 novembre 1998, n. 33-105/Leg.

Art. 28

Servizi tecnici e di assistenza. Manutenzione estiva delle piste.

1. Durante il periodo di non innevamento il titolare dell’autorizzazione all’esercizio della pista deve provvedere alla sistemazione dei terreni comunque interessati dalla stessa e dalle sue pertinenze al fine di evitare il verificarsi di fenomeni di erosione, con conseguente perdita della loro stabilità e possibile turbamento del regolare regime delle acque.

2. Entro i limiti dell’areale vegetazionale deve essere assicurata la permanente copertura vegetativa e, con periodici controlli e interventi di manutenzione, deve essere garantita la perfetta efficienza di drenaggi, condutture, tombini, canalette e fossati per la captazione, deviazione, dispersione e razionale accompagnamento delle acque profonde e superficiali.

3. La funzionalità delle eventuali opere artificiali deve essere sempre garantita anche a mezzo di interventi integrativi.

4. Ogni anno il titolare dell’autorizzazione deve far verificare da un tecnico abilitato il permanere nel tempo dell’integrità delle eventuali opere a difesa della pista da sci da pericolo di caduta di frane [o valanghe] di cui all’art. 7 della L.P. Copia della certificazione di idoneità deve essere inviata al servizio turismo e attività sportive e al servizio geologico [o, rispettivamente, al servizio calamità pubbliche] (36).

4-bis. Per esigenze di tutela del paesaggio, di protezione della fauna e di efficienza dell’attrezzatura, entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio stagionale, il titolare dell’autorizzazione deve rimuovere ogni bene mobile nonché tutte le reti di delimitazione e di contenimento predisposte per le piste di competenza. Nei tratti di pista realizzati artificialmente e ritenuti pericolosi per il transito di escursionisti, vanno assicurati idonei apprestamenti di protezione o mantenute installate, se funzionali, le reti di delimitazione e di contenimento già predisposte (37).

(36) Parola soppressa dall’art. 8 del D.P.G.P. 12 luglio 2000, n. 17-35/Leg.

(37) Comma aggiunto dal comma 1, dell’art. 8, del D.P.G.P. 17 novembre 1998, n. 33-105/Leg.

Art. 29

Servizi tecnici e di assistenza. Apertura e chiusura delle piste.

1. L’apertura e la chiusura delle piste sono disposte dal responsabile della manutenzione dei tracciati di cui all’articolo 27 (38).

2. L’apertura giornaliera della pista deve avvenire previo accertamento delle condizioni di agibilità della stessa, con particolare riferimento al pericolo di valanghe, allo stato della superficie sciabile, alla funzionalità degli apprestamenti di sicurezza e della segnaletica, nonché all’assenza di pericoli atipici.

3. Al termine dell’esercizio giornaliero il servizio deve effettuare una ricognizione, al fine di verificare che sulla pista non si attardino sciatori in attesa di interventi di soccorso; in tale occasione il servizio accerta altresì lo stato della segnaletica, degli apprestamenti di sicurezza, del manto nevoso, nonché l’eventuale presenza di pericoli atipici.

(38) Comma sostituito dal comma 1, dell’art. 9, del D.P.G.P. 17 novembre 1998, n. 33-105/Leg.

Art. 30

Modifiche al tracciato della pista.

1. Le modifiche al tracciato delle piste di cui all’art. 47 della L.P., sono sottoposte alla procedura istruttoria prevista dall’art. 34 della medesima.

Art. 30-bis

Percorsi occasionali.

1. Sono considerati percorsi occasionali ai sensi dell’articolo 40, comma 4, della L.P. i tracciati per la pratica dello sci che non presentano rischio valanghivo, realizzati attraverso la sola battitura, per esigenze agonistiche temporanee. Sono altresì considerati percorsi occasionali i tracciati per la pratica dello sci-orientamento realizzati all’interno del territorio definito dalla cartografia pubblicata ed utilizzata dagli sportivi (39).

(39) Articolo inserito dall’art. 10, comma 1, del D.P.G.P. 17 novembre 1998, n. 33-105/Leg.

Art. 30-ter

Comportamento dello sciatore.

1. Per “sciatore” si intende chiunque percorre le piste da sci equipaggiato di sci, snowboard o attrezzi similari. L’accesso alle piste è consentito solo agli sciatori ed è pertanto vietato l’ingresso ai pedoni e agli animali nonché l’uso di mezzi quali slitte, motoslitte, bob, gommoni e similari.

2. Nell’utilizzare le piste da sci ogni sciatore, oltre ad attenersi alle prescrizioni imposte dalla segnaletica, deve rispettare le seguenti regole:

a) Condotta

1) Lo sciatore deve tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista, alla situazione ambientale ed alle proprie capacità tecniche, non costituisca pericolo per l’incolumità propria ed altrui; in particolare ogni sciatore deve mantenere velocità, traiettorie e distanze di sicurezza tali da evitare, anche in caso di caduta, ogni ostacolo prevedibile.

2) La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera in prossimità di fabbricati o ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie ed in presenza di principianti.

b) Scelta della direzione

1) Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.

2) Lo sciatore a valle che si immette o attraversa una pista deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o altri;

c) Sorpasso

1) Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato;

d) Precedenza

1) Negli incroci lo sciatore deve dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.

2) Lo sciatore deve dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti che vi possono accedere nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 27, comma 2;

e) Sosta

1) Lo sciatore che sosta deve evitare pericoli per gli altri sciatori e portarsi sui bordi della pista.

3) Lo sciatore è tenuto a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità. In caso di cadute o di incidenti, lo sciatore deve liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa;

f) Obbligo di soccorso

1) Qualora incontri una persona infortunata ovvero in difficoltà, lo sciatore deve prestare l’assistenza occorrente e comunicare immediatamente l’incidente a qualsiasi stazione di chiamata ovvero al personale di soccorso della pista;

g) Transito e risalita

1) È vietato percorrere a piedi le piste da sci. In occasione di gare è vietato ai non partecipanti sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.

2) La risalita della pista con gli sci ai piedi è vietata sulle piste da sci o tratti delle stesse che espongano espressamente il divieto con idonea segnaletica.

3) Ove non vietata, la risalita deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di legge nonché quelle adottate dal gestore dell’area sciabile attrezzata.

4) In assenza di previo assenso del titolare dell’autorizzazione all’esercizio dei tracciati sciistici, allo sciatore è vietato utilizzare le piste da sci al di fuori dell’orario di apertura al pubblico delle piste stesse. L’eventuale assenso è segnalato da apposita segnaletica;

h) Obbligo del casco

1) Nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo omologato.

2) L’obbligo di indossare un casco protettivo omologato vale per tutti gli sciatori sulle piste da sci riservate agli allenamenti di sci e snowboard agonistico nonché per gli sciatori che utilizzano aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche ad accezione di chi svolge il ruolo di allenatore; (40)

i) Obbligo del dispositivo per evitare il distacco dell’attrezzatura

1) Lo sciatore deve utilizzare esclusivamente sci, snowboard o attrezzi similari dotati di dispositivi di sicurezza in grado di evitare che il distacco dell’attrezzatura possa costituire pericolo per l’incolumità delle persone;

j) Obbligo di riporre l’attrezzatura

1) Lo sciatore deve posizionare fuori dal piano sciabile l’attrezzatura (sci, snowboard, bastoncini o altro) durante la sosta presso rifugi o altri punti di sosta, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altre persone.

3. Le regole di comportamento di cui al comma 2 sono esposte in modo ben visibile al pubblico nei punti di vendita dei biglietti per la risalita e presso le principali stazioni di valle degli impianti di risalita. Le medesime regole di comportamento possono essere divulgate con testi che le riproducono anche in modo riassuntivo o comunque non letterale, in lingua italiana, inglese e tedesca. (41).

(40) La presente disposizione ha effetto dal 1° gennaio 2005 e comunque dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero della salute previsto dall’articolo 8 comma 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 363: “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernale da discesa e da fondo”.

(41) Articolo inserito dall’art. 10, comma 2, del D.P.G.P. 17 novembre 1998, n. 33-105/Leg. e poi così sostituito dall’art. 5, comma 1, del D.P.P. 2 dicembre 2004, n. 18-28/Leg.

Art. 30-quater

Copertura assicurativa per la responsabilità civile.

1. In relazione all’obbligo previsto dall’articolo 40, comma 1-bis, della L.P. per la copertura assicurativa per la responsabilità civile per danni derivabili agli utenti ed a terzi per fatti imputabili al titolare dell’autorizzazione all’esercizio della pista nell’allegato J al presente regolamento sono definiti i massimali minimi della relativa polizza assicurativa. (42)

(42) Articolo aggiunto dall’art. 3, comma 1, del D.P.P. 21 giugno 2007, n. 15-95/Leg.

Art. 30-quinquies

Messa a disposizione degli utenti di una polizza assicurativa.

1. In relazione all’obbligo previsto dall’articolo 40, comma 1-ter, della L.P. il titolare dell’autorizzazione all’esercizio della pista mette a disposizione degli utenti, presso i punti vendita dei titoli di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o a cose.

2. La polizza deve indicare il nominativo della compagnia di assicurazione, l’eventuale società di distribuzione e gestione dei sinistri, nonché il relativo costo di acquisto.

3. Il titolare dell’autorizzazione all’esercizio delle piste è tenuto a fornire le necessarie informazioni in ordine all’acquisto della polizza assicurativa con avvisi al pubblico presso i punti di vendita dei titoli di transito e presso le principali stazioni di valle degli impianti.

4. Il titolare dell’autorizzazione deve tenere a disposizione il testo integrale della polizza con le condizioni generali e particolari del contratto per consentirne agli utenti interessati la visione. Il titolare medesimo deve inviare copia del testo della polizza al servizio provinciale competente in materia di turismo.

5. I massimali minimi della polizza assicurativa sono definiti dall’allegato K del presente regolamento. (43)

(43) Articolo aggiunto dall’art. 4, comma 1, del D.P.P. 21 giugno 2007, n. 15-95/Leg.

Art. 30-sexies

Addetti alle funzioni di controllo.

1. Le funzioni di controllo sull’osservanza delle disposizioni concernenti il comportamento degli utenti delle piste da sci sono svolte anche dal titolare dell’autorizzazione all’esercizio delle piste da sci o da personale addetto ai servizi previsti dall’articolo 50 della L.P., in possesso della qualifica di “addetto alla sorveglianza” riconosciuta con le modalità previste dall’articolo 55, comma 3, della medesima legge.

2. Per il conseguimento del riconoscimento della qualifica di “addetto alla sorveglianza“ al personale indicato dal titolare dell’autorizzazione all’esercizio della pista è richiesta la partecipazione ad un momento formativo secondo le modalità stabilite dalla struttura provinciale competente in materia di turismo.

3. Le funzioni di controllo sull’osservanza delle disposizioni previste dall’articolo 30 ter del presente regolamento spettanti agli addetti alla sorveglianza comportano lo svolgimento delle seguenti attività:

a) richiamo verbale nei confronti dello sciatore che violi per la prima volta le norme di comportamento dello sciatore;

b) sospensione temporanea della validità del titolo di transito nei casi più gravi e reiterati di violazione dell’art. 30 ter del presente regolamento;

c) segnalazione ai soggetti a cui spetta l’accertamento delle violazioni ai sensi dell’articolo 55, comma 2, della L.P.

4. Nelle condizioni generali di vendita del titolo di transito sono previsti i casi e le modalità in cui il titolo di transito medesimo può essere sospeso in relazione alla violazione degli obblighi di comportamento previsti dall’articolo 30 ter del presente regolamento.

5. Il numero minimo di addetti incaricati delle funzioni di controllo ai sensi del presente articolo è stabilito in:

a) un’unità per le piste da sci di cui è titolare un unico soggetto con lunghezza cumulativa superiore a 20.000 ml.;

b) due unità per le piste con lunghezza superiore;

c) almeno due unità per le aree sciabili di cui è titolare un unico soggetto, nelle quali siano presenti cinque piste classificate come “pista difficile” ai sensi dell’articolo 19 del presente regolamento. (44)

(44) Articolo aggiunto dall’art. 5, comma 1, del D.P.P. 21 giugno 2007, n. 15-95/Leg.

Art. 31

Domande pendenti.

1. L’istruttoria delle pratiche pendenti all’entrata in vigore del presente regolamento, per le materie disciplinate dalla L.P., è proseguita secondo le rispettive competenze dal servizio impianti a fune e dal servizio turismo e attività sportive.

Capo III-bis

Messa in sicurezza delle piste da sci e degli impianti a fune dal pericolo di valanghe (45)

Art. 31/1

Piano delle misure per la difesa dal pericolo di valanghe.

1. Il piano di cui all’articolo 7, comma 2, della legge provinciale si compone di una relazione nivologica e, ove sia rilevata la presenza di un rischio valanghivo, di un progetto degli interventi di carattere strutturale e/o delle misure gestionali per la difesa dal pericolo di valanghe (46).

(45) Capo aggiunto dall’art. 9 del D.P.G.P. 12 luglio 2000, n. 17-35/Leg.

(46) Articolo aggiunto dall’art. 9 del D.P.G.P. 12 luglio 2000, n. 17-35/Leg.

Art. 31/2

Relazione nivologica.

1. La relazione nivologica individua le aree interessate dagli impianti a fune e dalle piste da sci, rappresentandole su una cartografia in scala 1:10.000 o più dettagliata, supportata da idonea documentazione fotografica, elabora i dati ed effettua i calcoli necessari per la verifica in ordine all’esistenza di fenomeni valanghivi, nonché per la determinazione delle caratteristiche quantitative e qualitative degli stessi.

2. La relazione si struttura nelle seguenti sezioni:

a) di analisi;

b) di valutazione;

c) di indirizzo per la progettazione. Tale sezione è elaborata ove sia individuata la presenza di fenomeni valanghivi che interessino l’area di studio (47).

(47) Articolo aggiunto dall’art. 9 del D.P.G.P. 12 luglio 2000, n. 17-35/Leg.

Art. 31/3

Sezione di analisi.

1. Nella sezione analisi di cui all’articolo 31/2, comma 2, lettera a) sono trattati i seguenti aspetti:

a) caratteristiche morfologiche;

b) caratteristiche vegetazionali;

c) caratteristiche nivologiche.

2. Con riferimento alle caratteristiche morfologiche sono evidenziati i fattori connessi con la configurazione morfologica del sito, quali i caratteri clivometrici, l’esposizione ed il tempo di soleggiamento, le eventuali scabrosità del terreno, le brusche variazioni di pendenza, le gradonate naturali, le strade e quant’altro concorra a descrivere le caratteristiche generali dell’area di studio.

3. Con riferimento alle caratteristiche vegetazionali è descritto lo stato della vegetazione dei versanti presenti nell’area di studio, con particolare riferimento a specie, densità ed altezza. In relazione ai fenomeni valanghivi rilevati, è formulata una valutazione in ordine alla capacità della vegetazione di inibire lo scorrimento delle masse nevose, nonché, laddove la vegetazione sia assente, alla possibilità di favorirne la crescita.

4. Con riferimento alle caratteristiche nivologiche sono esposti tutti i dati necessari per definire le caratteristiche nivometeorologiche e valanghive dell’area di studio. Tali dati sono desunti dalle notizie storiche sugli eventi valanghivi, da specifiche campagne di monitoraggio diretto e indagini sul terreno, dallo studio aerofotogrammetrico, dalla consultazione di materiale documentale e dai calcoli di dinamica delle valanghe secondo metodologie validate scientificamente.

5. Per ciascuno degli aspetti di cui al comma 1 vengono redatte una cartografia in scala 1:10.000 o più dettagliata ed una relazione tecnica particolareggiata (48).

(48) Articolo aggiunto dall’art. 9 del D.P.G.P. 12 luglio 2000, n. 17-35/Leg.

Art. 31/4

Sezione di valutazione.

1. Nella sezione di valutazione di cui all’articolo 31/2, comma 2, lettera b), sono ponderati tutti gli aspetti evidenziati nella sezione di analisi, al fine di definire il quadro relativo alla presenza di fenomeni valanghivi interessanti l’area di studio. Tali fenomeni sono evidenziati cartograficamente e descritti tramite una scheda identificativa redatta in conformità all’allegato E al presente regolamento (49).

(49) Articolo aggiunto dall’art. 9 del D.P.G.P. 12 luglio 2000, n. 17-35/Leg.

Art. 31/5

Sezione di indirizzo per la progettazione.

1. Nella sezione di indirizzo per la progettazione di cui all’articolo 31/2, comma 2, lettera c), sono individuate motivatamente le tipologie di interventi strutturali e/o di misure gestionali ritenute necessarie e ne sono determinate le linee essenziali da sviluppare in fase progettuale. Ai fini del ricorso a misure gestionali ai sensi dell’articolo 31/8, sono altresì valutati i profili inerenti la prevedibilità dei fenomeni valanghivi ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 31/6 (50).

(50) Articolo aggiunto dall’art. 9 del D.P.G.P. 12 luglio 2000, n. 17-35/Leg.

Art. 31/6

Misure ed interventi di difesa.

1. Il rischio valanghivo è fronteggiato mediante la realizzazione di interventi di carattere strutturale ovvero attraverso l’adozione di misure gestionali.

2. Sono interventi di carattere strutturale quelli che, mediante la realizzazione di manufatti o la modificazione dei caratteri morfologici o di soprassuolo, precludono il manifestarsi del fenomeno valanghivo sugli impianti a fune e sulle piste da sci da proteggere ovvero ne impediscono gli effetti.

3. Sono misure gestionali le azioni e le procedure poste in essere nel corso dell’esercizio degli impianti a fune e delle piste da sci, al fine di garantirne le condizioni di sicurezza. Tali misure si articolano in operazioni di monitoraggio e di valutazione degli aspetti nivometeorologici, cui devono seguire, in caso di pericolo di valanghe, la sospensione temporanea dell’esercizio e, qualora previsto dal progetto di cui all’articolo 31/8, la bonifica dei versanti valanghivi mediante il distacco artificiale delle masse nevose.

4. Le misure gestionali sono adottate unicamente in presenza di fenomeni valanghivi prevedibili. Per prevedibilità si intende l’attitudine del fenomeno valanghivo ad essere conosciuto con precisione e con anticipo sufficienti a consentire l’adozione delle misure gestionali previste. Tale prevedibilità è verificata con riferimento a ciascuna area in cui è prevista l’adozione di misure gestionali.

5. Ai fini della difesa dal pericolo di valanghe, è ammesso l’utilizzo di tecniche di consolidamento del manto nevoso mediante battitura meccanica soltanto in presenza di modesti e localizzati fenomeni di scivolamento di masse nevose che si generano lungo la traccia degli impianti a fune, all’interno delle piste da sci e nelle immediate adiacenze degli stessi, previa espressa motivazione nella relazione nivologica (51).

(51) Articolo aggiunto dall’art. 9 del D.P.G.P. 12 luglio 2000, n. 17-35/Leg.

Art. 31/7

Progetto degli interventi di carattere strutturale.

1. Fermo restando quant’altro previsto dalla normativa vigente in materia di progettazione delle specifiche tipologie di opere da realizzare, formano parte integrante del progetto degli interventi di carattere strutturale i seguenti elaborati:

a) relazione tecnico-illustrativa che descrive le caratteristiche dell’intervento e motiva le scelte progettuali, illustrandone i presupposti tecnico-scientifici e normativi;

b) relazione di calcolo delle opere, comprensiva dei calcoli di determinazione delle sollecitazioni, da effettuarsi anche mediante il ricorso a modelli matematici di dinamica delle valanghe;

c) planimetrie in scala 1:5000 o più dettagliata, profili longitudinali, sezioni trasversali e sezioni tipo in numero e scala adeguati, recanti la localizzazione nonché i caratteri di forma e dimensione delle opere di difesa da realizzare e delle infrastrutture da proteggere;

d) particolari costruttivi in misura necessaria a dare piena esecutività al progetto;

e) ogni altro elemento necessario ad illustrare le caratteristiche dell’opera.

2. Per la progettazione, per il calcolo, per l’esecuzione e per il collaudo delle opere di difesa, si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) nonché le altre norme vigenti in materia. Relativamente alle opere non considerate dalla predetta normativa si osservano le buone regole dell’arte (52).

(52) Articolo aggiunto dall’art. 9 del D.P.G.P. 12 luglio 2000, n. 17-35/Leg.

Art. 31/8

Progetto delle misure gestionali.

1. Il progetto delle misure gestionali consiste in un piano di intervento per la sospensione temporanea dell’esercizio in presenza di pericolo di valanghe, di seguito denominato P.I.S.T.E., ovvero in un piano di intervento per il distacco artificiale delle valanghe, di seguito denominato P.I.D.A.V.

2. Il P.I.S.T.E. individua le procedure da seguire per la chiusura e la successiva riapertura delle piste da sci e degli impianti a fune soggetti a temporaneo pericolo di caduta valanghe. Gli elaborati che compongono il P.I.S.T.E. sono indicati nell’allegato F al presente regolamento.

3. Il P.I.D.A.V. individua le operazioni e le procedure finalizzate alla chiusura temporanea delle piste da sci ed al distacco artificiale delle valanghe. Gli elaborati che compongono il P.I.D.A.V sono indicati nell’allegato G al presente regolamento.

4. Le apparecchiature, le strutture, i dispositivi ed i sistemi da utilizzare per l’attuazione delle misure gestionali devono essere conformi alle normative vigenti e sono soggetti al regime autorizzatorio e al collaudo previsti dalle leggi di settore che ne disciplinano l’utilizzo.

5. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili con riferimento agli impianti a fune esclusivamente nei casi disciplinati dall’articolo 31/9, comma 2 (53).

(53) Articolo aggiunto dall’art. 9 del D.P.G.P. 12 luglio 2000, n. 17-35/Leg.

Art. 31/9

Norme particolari per gli impianti a fune.

1. Nella realizzazione di interventi di carattere strutturale a difesa degli impianti a fune ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge provinciale, le opere di protezione sono progettate in modo che le sollecitazioni loro derivanti dall’investimento della massa nevosa non siano trasmesse alle fondazioni o alle strutture dell’impianto.

2. Fermo restando che le strutture dell’impianto a fune non sono soggette alle misure di carattere gestionale, il ricorso alle stesse è consentito in via esclusiva con riferimento al pericolo di valanghe che interessi unicamente il sentiero di soccorso posto sotto la linea funiviaria. Quanto previsto dal presente comma non è applicabile in presenza di sciovie o manovie.

3. Per gli impianti a fune di particolare interesse strategico si devono prevedere misure gestionali, nei limiti indicati dal comma 2, tali da minimizzare i tempi di chiusura (54).

3-bis Limitatamente alle modifiche degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del DPGP 12 luglio 2000, n. 17-35/L, purché tali modifiche siano contenute nell’ambito del medesimo tracciato o con limitate variazioni, è ammessa, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, la combinazione di interventi di carattere strutturale, comunque sempre prevalenti, con idonee misure di gestione del pericolo di valanghe, qualora sia accertata dal Servizio impianti a fune d’intesa con il Servizio prevenzione calamità pubbliche l’impossibilità tecnica di realizzare la protezione esclusivamente con interventi di carattere strutturale nonché la rispondenza delle misure gestionali all’esigenza di garantire il mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza (55).

(54) Articolo aggiunto dall’art. 9 del D.P.G.P. 12 luglio 2000, n. 17-35/Leg.

(55) Comma aggiunto dall’art. 9 del D.P.G.P. 10 aprile 2003, n. 7-128/Leg.

Art. 31/10

Collaudo.

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 31/7, comma 2, e dall’articolo 31/8, comma 4, in ordine al collaudo delle opere, delle apparecchiature, delle strutture, dei dispositivi e dei sistemi, il piano delle misure di difesa dal pericolo di valanghe è sottoposto a collaudo ad opera dei soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dall’articolo 31/15. Non può svolgere le funzioni di collaudatore chi, in qualunque modo, abbia interesse alla realizzazione delle opere di difesa o abbia un rapporto professionale con il concessionario degli impianti a fune o con il titolare dell’autorizzazione all’esercizio della pista da sci, ovvero abbia partecipato alla redazione del piano, all’attività preparatoria o comunque connessa con la redazione medesima, alla progettazione o alla realizzazione delle singole opere di difesa.

2. Il collaudatore accerta la conformità del piano alle prescrizioni della legge provinciale e del presente regolamento, verifica la correttezza dei contenuti della relazione nivologica, la validità dal punto di vista tecnico, l’efficacia e la coerenza delle soluzioni progettuali adottate, ivi comprese quelle relative alle misure gestionali. Il collaudatore accerta altresì la conformità di quanto realizzato rispetto ai contenuti del piano delle misure di difesa dal pericolo di valanghe. In esito alle verifiche ed agli accertamenti di cui al presente comma viene redatto un certificato di collaudo.

3. Ai fini del rilascio del certificato di collaudo, il collaudatore, qualora ritenga le misure o gli interventi previsti nel piano insufficienti a garantire l’esercizio in sicurezza degli impianti a fune o delle piste da sci, può richiedere motivatamente l’introduzione nel piano medesimo di particolari misure o procedure integrative o di modifiche necessarie per la difesa degli stessi impianti o piste dal pericolo di caduta valanghe.

4. Il certificato di collaudo è inoltrato in duplice copia ai Servizi competenti rispettivamente in materia di impianti a fune e di piste da sci, i quali ne trasmettono una copia al Servizio competente in materia di prevenzione delle calamità pubbliche per il deposito agli atti (56).

(56) Articolo aggiunto dall’art. 9 del D.P.G.P. 12 luglio 2000, n. 17-35/Leg.

Art. 31/11

Verifiche del piano delle misure per la difesa delle valanghe. (57)

1. Qualora le condizioni e fattori di rischio valutati nel piano delle misure per la difesa dalle valanghe siano mutati rispetto a quelli costituenti i presupposti su cui si basavano le prescrizioni del piano medesimo, ovvero debbano eseguirsi interventi sulle piste o sugli impianti, i concessionari degli impianti a fune ed i titolari dell’autorizzazione all’esercizio delle piste da sci provvedono ad adeguare e modificare il piano ed a realizzare gli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza. (58) Entro il 31 ottobre di ogni anno, i concessionari degli impianti a fune ed i titolari dell’autorizzazione all’esercizio delle piste da sci inoltrano ai Servizi competenti rispettivamente in materia di impianti a fune e di piste da sci una certificazione redatta e sottoscritta da un tecnico in possesso dei requisiti di cui all’articolo 31/15, la quale attesti il permanere dell’efficacia degli interventi strutturali o delle misure gestionali previsti dal piano rispetto alle condizioni ed ai fattori di rischio attuali. In caso di mancato inoltro della suddetta certificazione annuale i Servizi competenti rispettivamente in materia di impianti a fune e di piste da sci possono disporre la sospensione dell’esercizio ai sensi dell’articolo 28 e 52 della legge provinciale.

2. Entro la medesima data di cui al comma 1, i concessionari degli impianti a fune ed i titolari dell’autorizzazione all’esercizio delle piste da sci comunicano altresì ai Servizi competenti rispettivamente in materia di impianti a fune e di piste da sci i nominativi e le qualifiche del personale addetto alla gestione del pericolo valanghe presso ciascun impianto e pista da sci; ogni variazione che si renda necessaria durante il periodo di esercizio deve essere comunicata con le stesse modalità entro il termine di dieci giorni dalla variazione medesima. L’elenco delle figure professionali deve essere sottofirmato per accettazione da parte dei singoli incaricati. (59)

3. Copia delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 deve essere conservata presso la sede locale del concessionario o del titolare dell’autorizzazione all’esercizio della pista da sci, a disposizione degli addetti alla vigilanza. La stessa sede locale dovrà essere indicata nel piano previsto dall’articolo 31/1 .

3-bis. Si può prescindere dalla modifica del piano qualora gli interventi sugli impianti e sulle piste non abbiano determinato un mutamento del quadro nivologico e rientrino nelle fattispecie previste dall’articolo 6, comma 5, lettere a) e b), della L.P. Contestualmente alla presentazione della richiesta di autorizzazione, il progettista attesta con apposita dichiarazione che il quadro nivologico non subisce modificazioni a seguito dei predetti interventi. (60) (61)

(57) Rubrica sostituita dall’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.P. 21 giugno 2007, n. 15-95/Leg.

(58) Periodo sostituito dall’art. 6, comma 1, lettera b), del D.P.P. 21 giugno 2007, n. 15-95/Leg.

(59) Periodo aggiunto dall’art. 6, comma 1, lettera c), del D.P.P. 21 giugno 2007, n. 15-95/Leg.

(60) Comma aggiunto dall’art. 6, comma 1, lettera d), del D.P.P. 21 giugno 2007, n. 15-95/Leg.

(61) Articolo aggiunto dall’art. 9 del D.P.G.P. 12 luglio 2000, n. 17-35/Leg. e poi modificato nelle note che precedono.

Art. 31/12

Deposito ed acquisizione agli atti del piano e della documentazione relativa al collaudo.

1. Il piano delle misure per la difesa dal pericolo di valanghe ed i relativi aggiornamenti, i progetti di costruzione o di modifica di impianti a fune e piste da sci, i certificati di collaudo nonché le certificazioni annuali di cui all’articolo 31/11, commi 1 e 2, sono trasmessi a cura dei Servizi competenti rispettivamente in materia di impianti a fune e di piste da sci al Servizio competente in materia di prevenzione delle calamità pubbliche per l’acquisizione agli atti (62).

(62) Articolo aggiunto dall’art. 9 del D.P.G.P. 12 luglio 2000, n. 17-35/Leg.

Art. 31/13

Vigilanza tecnica.

1. Ferma restando la competenza delle commissioni locali valanghe di cui all’articolo 5 della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 21 per l’attività di controllo dei fenomeni nivo-meteorologici e per la segnalazione del pericolo di valanghe, la vigilanza tecnica sugli impianti a fune e sulle piste da sci riguardante le misure di difesa dal pericolo di valanghe ai sensi dell’articolo 7, comma 6, della legge provinciale si attua attraverso l’analisi dei documenti depositati presso il Servizio competente in materia di prevenzione

delle calamità pubbliche ai sensi dell’articolo 31/12, attraverso la verifica della conformità del piano delle misure di difesa dal pericolo di valanghe a quanto disposto dalla legge provinciale e dal presente regolamento nonché attraverso l’accertamento della corrispondenza degli interventi di carattere strutturale realizzati e delle misure gestionali adottate alle prescrizioni contenute nel suddetto piano delle misure di difesa (63).

(63) Articolo aggiunto dall’art. 9 del D.P.G.P. 12 luglio 2000, n. 17-35/Leg.

Art. 31/14

Informazione e aggiornamento tecnico.

1. La Provincia provvede all’informazione circa il contenuto del presente regolamento e pubblica, a cadenza periodica, quaderni di approfondimento e di aggiornamento tecnico-scientifico sulle metodologie per fronteggiare il rischio valanghivo presente su piste da sci ed impianti a fune (64).

(64) Articolo aggiunto dall’art. 9 del D.P.G.P. 12 luglio 2000, n. 17-35/Leg.

Art. 31/15

Figure professionali per la redazione del piano delle misure di difesa.

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 31/7, comma 2, e dall’articolo 31/8, comma 4, in ordine alla progettazione ed al collaudo delle opere, delle apparecchiature, delle strutture, dei dispositivi e dei sistemi, il piano delle misure per la difesa dal pericolo di valanghe è redatto, nel rispetto della vigente normativa in materia di competenze professionali, da ingegneri, architetti, geologi o laureati in scienze forestali, abilitati all’esercizio della professione e di comprovata esperienza nel settore nivologico (65).

(65) Articolo aggiunto dall’art. 9 del D.P.G.P. 12 luglio 2000, n. 17-35/Leg.

Art. 31/16

Figure professionali addette all’attuazione delle misure gestionali.

1. Gli interventi di carattere gestionale sono attuati dalle seguenti figure professionali:

a) responsabile della sicurezza valanghe;

b) direttore delle operazioni;

c) operatore del distacco artificiale;

d) osservatore nivologico.

2. Il progetto delle misure gestionali di cui all’articolo 31/8 individua le figure professionali e il personale necessari per l’attuazione degli specifici piani d’intervento, tenuto conto della complessità dei piani stessi, del numero e della dislocazione dei siti valanghivi nonché dell’obbligo di consentire la sostituzione del personale in servizio in caso di assenza del medesimo, ed indica i criteri che regolano la presenza del direttore delle operazioni di cui all’articolo 31/18 presso gli impianti a fune e le piste da sci.

3. L’attuazione del progetto di cui all’articolo 31/8 relativamente alle operazioni che non richiedono una specifica preparazione in campo nivologico, quali la chiusura degli impianti a fune e delle piste da sci, il presidio degli accessi, l’esposizione della segnaletica e simili, può essere svolta da personale non specializzato, sotto il coordinamento del direttore delle operazioni (66).

(66) Articolo aggiunto dall’art. 9 del D.P.G.P. 12 luglio 2000, n. 17-35/Leg.

Art. 31/17

Responsabile della sicurezza valanghe.

1. Il responsabile della sicurezza valanghe sovrintende alle attività previste nel progetto delle misure gestionali di cui all’articolo 31/8 e, in particolare:

a) verifica la corretta attuazione degli adempimenti e degli interventi prescritti dal P.I.S.T.E. o dal P.I.D.A.V.;

b) promuove gli eventuali adempimenti e modifiche al piano delle misure di difesa qualora sia mutato il quadro nivologico generale o le caratteristiche ambientali e attiva le misure d’urgenza necessarie a garantire la rimozione dell’imprevisto rischio valanghivo;

c) accerta il possesso delle abilitazioni del personale preposto all’attuazione del piano;

d) interviene tempestivamente su richiesta del direttore delle operazioni.

2. Il responsabile della sicurezza è nominato dal concessionario degli impianti a fune o dal titolare dell’autorizzazione all’esercizio delle piste da sci tra i soggetti che abbiano conseguito l’attestato di qualifica di cui all’articolo 31/22 e che abbiano compiuto 21 anni.

3. La figura del responsabile della sicurezza è obbligatoriamente prevista dal progetto delle misure di carattere gestionale.

4. Il responsabile della sicurezza deve essere sempre reperibile durante il periodo di apertura degli impianti a fune e delle piste da sci. Al fine di consentire sostituzioni temporanee del responsabile, il progetto di cui all’articolo 31/8 deve prevedere la nomina di un sostituto in possesso dei requisiti di responsabile della sicurezza. Qualora si verifichi una temporanea indisponibilità del responsabile della sicurezza, quest’ultimo investe immediatamente delle proprie funzioni il sostituto e informa del fatto il titolare e il direttore delle operazioni. In caso di impossibilità o di inerzia all’investitura provvede il titolare.

5. Nel caso in cui non sia assicurata la reperibilità del responsabile della sicurezza e del suo sostituto, il direttore delle operazioni ordina la sospensione dell’esercizio degli impianti a fune e della pista da sci (67).

(67) Articolo aggiunto dall’art. 9 del D.P.G.P. 12 luglio 2000, n. 17-35/Leg.

Art. 31/18

Direttore delle operazioni.

1. Il direttore delle operazioni cura la gestione del progetto di cui all’articolo 31/8 e in particolare:

a) registra giornalmente, prima dell’apertura al pubblico degli impianti a fune e delle piste da sci, i dati nivometeorologici e quelli relativi alle valanghe osservate, compilando il registro delle condizioni di sicurezza di cui all’allegato H al presente regolamento e conservando lo stesso nel luogo indicato dal progetto di cui all’articolo 31/8; La compilazione del registro può essere effettuata, in tutto o in parte, su supporti informatici, previo specifico accordo con la struttura provinciale competente in materia di neve e valanghe; (68)

b) assegna i compiti al personale da lui coordinato;

c) dirige e coordina le operazioni di distacco artificiale delle valanghe e provvede agli adempimenti previsti dall’articolo 31/19;

d) Ordina la sospensione dell’esercizio in caso di imminente pericolo valanghe e avverte il responsabile della sicurezza del provvedimento adottato;

e) avverte tempestivamente il responsabile della sicurezza in occasione di cambiamenti delle condizioni nivometeorologiche ritenuti significativi.

2. Il direttore delle operazioni provvede altresì ad accertare il pericolo di valanghe ai sensi dell’articolo 29, comma 2, ai fini dell’apertura delle piste da sci.

3. Il direttore delle operazioni è nominato dal concessionario degli impianti a fune o dal titolare dell’autorizzazione all’esercizio della pista da sci tra i soggetti che abbiano compiuto 21 anni e che abbiano conseguito l’attestato di qualifica abilitante all’esercizio delle funzioni di direttore delle operazioni ovvero di responsabile della sicurezza valanghe.

4. La figura del direttore delle operazioni è obbligatoriamente prevista dal progetto delle misure gestionali. Il direttore delle operazioni è tenuto all’esercizio delle funzioni relative alla propria qualifica sulla base di un rapporto professionale di esclusività con il concessionario degli impianti a fune o con il titolare dell’autorizzazione all’esercizio della pista da sci e deve garantire la propria reperibilità nel periodo di apertura degli impianti e delle piste nonché la presenza continuativa nelle situazioni previste dal progetto di cui all’articolo 31/8. Per conto del medesimo concessionario ovvero del medesimo titolare dell’autorizzazione all’esercizio della pista da sci, sulla base di un rapporto professionale di esclusività con lo stesso e fermo restando il possesso dei necessari requisiti ed abilitazioni, il direttore delle operazioni è altresì autorizzato all’esercizio delle funzioni previste dalle lettere a), c) e d) del comma 1 dell’articolo 31/16.

5. Al fine di consentire sostituzioni temporanee del direttore delle operazioni, il progetto di cui all’articolo 31/8 prevede la nomina di un sostituto in possesso dei requisiti di direttore. Il direttore delle operazioni può svolgere le funzioni di sostituto direttore delle operazioni presso altri concessionari di impianti a fune o titolari di autorizzazioni all’esercizio di piste da sci solo nell’ambito di comprensori sciistici confinanti e previa espressa motivazione riportata nel progetto di cui all’articolo 31/8. (69)Qualora il direttore delle operazioni non possa assicurare la propria reperibilità o la presenza sulle piste o sugli impianti, investe immediatamente delle proprie funzioni il sostituto e informa del fatto il titolare e il responsabile della sicurezza. In caso di inerzia o di impossibilità all’investitura provvede il titolare.

6. Nel caso in cui non sia assicurata la reperibilità del direttore delle operazioni o del suo sostituto, il titolare provvede tempestivamente alla sospensione dell’esercizio degli impianti a fune e delle piste da sci (70).

(68) Periodo aggiunto dall’art. 7, comma 1, lettera a), del D.P.P. 21 giugno 2007, n. 15-95/Leg.

(69) Periodo aggiunto dall’art. 7, comma 1, lettera b), del D.P.P. 21 giugno 2007, n. 15-95/Leg.

(70) Articolo aggiunto dall’art. 9 del D.P.G.P. 12 luglio 2000, n. 17-35/Leg. e poi modificato nelle note che precedono.

Art. 31/19

Ulteriori adempimenti relativi alle operazioni di distacco artificiale delle valanghe.

1. Nel caso in cui a seguito delle operazioni di distacco artificiale delle valanghe non si verifichi il distacco programmato della valanga stessa o vi siano comunque dubbi in ordine al permanere della situazione di pericolo, il direttore delle operazioni conferma la sospensione dell’esercizio dell’impianto a fune o della pista da sci e ne dà tempestiva comunicazione al responsabile della sicurezza valanghe.

2. In tali casi la riapertura al pubblico dell’impianto o della pista può avvenire solo previa verifica tecnica effettuata congiuntamente dal direttore delle operazioni e dal responsabile della sicurezza valanghe, da cui risulti la cessazione della situazione di pericolo.

3. I risultati della verifica di cui al comma 2 sono verbalizzati dal direttore delle operazioni e inseriti nel registro delle condizioni di sicurezza di cui all’allegato H al presente regolamento (71).

(71) Articolo aggiunto dall’art. 9 del D.P.G.P. 12 luglio 2000, n. 17-35/Leg.

Art. 31/20

Operatore del distacco artificiale delle valanghe e osservatore nivologico.

1. L’operatore del distacco artificiale delle valanghe effettua le operazioni di distacco artificiale delle valanghe su disposizione del direttore delle operazioni e secondo le procedure previste nel progetto di cui all’articolo 31/8, comma 3. La figura dell’operatore è obbligatoriamente prevista dal progetto qualora il medesimo preveda operazioni di distacco artificiale delle valanghe.

2. L’operatore del distacco artificiale delle valanghe è nominato dal concessionario o dal titolare dell’autorizzazione all’esercizio della pista da sci tra i soggetti che abbiano compiuto 21 anni, abbiano conseguito il relativo l’attestato di qualifica di cui all’articolo 31/22 e siano in possesso dei titoli e delle abilitazioni richieste dalla legge per l’utilizzo delle tecnologie necessarie per il distacco delle valanghe.

3. L’osservatore nivologico, ove previsto dal progetto di cui all’articolo 31/8, rileva ed archivia, su disposizione del direttore delle operazioni, i dati nivometrici e meteorologici e quelli relativi alle valanghe verificatesi.

4. L’osservatore nivologico è nominato dal concessionario o dal titolare dell’autorizzazione all’esercizio della pista da sci tra i soggetti in possesso dell’attestato di qualifica di cui all’articolo 31/22 (72).

(72) Articolo aggiunto dall’art. 9 del D.P.G.P. 12 luglio 2000, n. 17-35/Leg.

Art. 31/21

Corsi abilitanti.

1. Ai fini della formazione teorico-pratica delle figure professionali previste dall’articolo 31/16, la Provincia organizza periodicamente corsi avvalendosi, sulla base di apposita convenzione, dell’Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe (A.I.NE.VA.). La partecipazione al corso è a titolo oneroso.

2. Tutte le spese per l’organizzazione e per la realizzazione dei corsi, di cui al comma 1, nonché le eventuali spese per il funzionamento della commissione di cui al comma 5, sono sostenute da A.I.NE.VA. senza oneri finanziari a carico della Provincia.

3. La convenzione di cui al comma 1, di durata anche pluriennale, stabilisce:

a) gli obiettivi, le iniziative e gli standard formativi;

b) l’obbligo per A.I.NE.VA. di accettare il controllo della Provincia sul raggiungimento degli obiettivi e degli standard formativi;

c) l’obbligo per A.I.NE.VA. di garantire l’integrale assunzione delle spese ai sensi del comma 2;

d) le modalità di determinazione degli oneri posti a carico dei partecipanti ai corsi ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1.

4. Le materie di insegnamento e la durata dei corsi sono previsti dall’allegato I al presente regolamento.

5. Il corso è concluso con un esame finale, il cui superamento abilita all’esercizio delle funzioni relative alle figure professionali previste dal dall’articolo 31/16. La commissione esaminatrice è composta dal Dirigente del Servizio competente in materia di prevenzione delle calamità pubbliche, ovvero da un suo delegato, con funzioni di presidente e da almeno due membri scelti tra il personale provinciale con specifica competenza in materia di nivologia. La commissione è nominata dalla Giunta Provinciale (73).

(73) Articolo aggiunto dall’art. 9 del D.P.G.P. 12 luglio 2000, n. 17-35/Leg.

Art. 31/22

Attestati di qualifica.

1. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di neve e valanghe rilascia ai candidati che abbiano superato l’esame finale l’attestato di qualifica abilitante all’esercizio delle funzioni relative alle figure professionali previste dall’articolo 31/16. (74)

2. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di neve e valanghe, ai fini dell’esercizio delle funzioni riservate alle qualifiche professionali previste dall’articolo 31/16, è autorizzato a riconoscere gli attestati rilasciati, a seguito del superamento di appositi esami, al termine di corsi aventi le caratteristiche previste dall’allegato I al presente regolamento, da parte di enti e soggetti senza fini di lucro con comprovata esperienza in materia di nivologia (75) (76).

(74) Comma modificato dall’art. 8, comma 1, lettera a), del D.P.P. 21 giugno 2007, n. 15-95/Leg.

(75) Comma modificato dall’art. 8, comma 1, lettera b), del D.P.P. 21 giugno 2007, n. 15-95/Leg.

(76) Articolo aggiunto dall’art. 9 del D.P.G.P. 12 luglio 2000, n. 17-35/Leg. e poi modificato nelle note che precedono.

Allegato A (77)

Formula per stabilire il costo convenzionale degli impianti che realizzano le linee di trasporto funiviario mediante criteri parametrici (D.P.G.P. n. ……………)

Il costo è valutato in migliaia di Euro, arrotondati al numero intero, dalla seguente formula:

(formula omessa)

(77) Allegato così sostituito dall’art. 6, comma 1, del D.P.P. 2 dicembre 2004, n. 18-28/Leg.

Allegato B (78)

Minimali di assicurazione della responsabilità civile per le linee funiviarie

1) Per danni a cose:

           

– per tutti gli impianti

           

euro

           

90.000,00

           

– per sciovie

           

euro

           

35.000,00

2) Per ogni persona danneggiata

           

euro

           

600.000,00

3) Per catastrofe

           

1. Funivie bifuni e impianti assimilabili

           

           

           

– con cabine fino a 30 posti

           

euro

           

5.000.000,00

           

– con cabine da 31 a 75 posti

           

euro

           

7.000.000,00

           

– con cabine oltre i 75 posti

           

euro

           

9.000.000,00

           

b) Funivie monofuni a collegamento fisso e temporaneo e impianti assimilabili

           

N fino a 150

           

euro

           

3.000.000,00

           

N tra 151 e 250

           

euro

           

5.000.000,00

           

N tra 251 e 400

           

euro

           

6.000.000,00

           

oltre 401

           

euro

           

7.000.000,00

           

c) Sciovie e impianti assimilabili

           

L = inferiore a 500 m.

           

euro

           

1.500.000,00

           

L = superiore a 500 m.

           

euro

           

2.000.000,00

N = somma dei posti disponibili su entrambi i rami di funi, per gli impianti autorizzati al trasporto sia in salita che in discesa, ovvero somma dei posti disponibili su un ramo di fune per impianti abilitati al trasporto in un solo senso di marcia.

L = lunghezza dell’impianto intesa come somma delle corde delle campate, a partire dal centro delle rulliere di avanstazione. “

                                               

(78) Allegato sostituito dall’allegato A) del D.P.G.P. 14 gennaio 1998, n. 2-74/Leg. e poi così sostituito dall’art. 7, comma 1, del D.P.P. 2 dicembre 2004, n. 18-28/Leg.

Allegato C

Marchio servizio funiviario (79)

(79) Si omette.

Allegato D (80)

Regolamento per l’applicazione dell’art. 27.2 della L.P. 21 aprile 1987, n. 7, concernente la «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sei»: disposizioni per la gestione dell’impianto e per la nomina, le mansioni e obblighi, i requisiti dei tecnici responsabili e del personale addetto all’esercizio

Art. 1

Denominazioni.

1. La legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, concernente la disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci è indicata nel presente regolamento con la sigla L.P.; il Servizio Impianti a Fune è indicato con la sigla S.I.F.

(80) Allegato aggiunto dal D.P.G.P. 9 giugno 1995, n. 8-22/Leg.

Art. 2

Tecnico responsabile, nomina, sostituzione, rinuncia.

1. Il tecnico responsabile da preporre agli impianti a fune ai sensi dell’art. 27, secondo comma, della L.P. deve essere provvisto di laurea in ingegneria e di abilitazione ad esercitare la professione nel territorio della Repubblica; il tecnico responsabile per gli impianti della categoria S di cui all’art. 9, può essere provvisto di diploma di perito industriale, meccanico o elettrotecnico o elettronico. Il tecnico responsabile deve comunque essere iscritto nel relativo albo professionale.

2. Il tecnico responsabile deve risultare iscritto in apposito registro tenuto a cura del S.I.F.; l’iscrizione avviene su domanda dell’interessato da formulare in carta semplice ed è subordinata:

a) alla certificazione che l’interessato è iscritto al rispettivo ordine professionale;

b) alla certificazione che l’interessato:

– non ha riportato, con sentenza passata in giudicato, condanne che comportino l’interdizione da una professione o da un’arte, ovvero l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per il periodo di durata della pena accessoria, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale;

– non ha in corso procedimenti penali nei quali sia stata già pronunziata una sentenza di condanna ad una pena che comporti l’interdizione da una professione o da un’arte, ovvero l’interdizione ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;

c) all’accertamento della sua competenza specifica nel settore funiviario, sulla base di curriculum corredato da relative attestazioni dell’attività tecnico-professionale svolta precedentemente, integrato eventualmente da esame-colloquio da sostenere avanti una commissione composta da due ingegneri del S.I.F.; dell’esame-colloquio viene redatto processo verbale. L’iscrizione dell’interessato in possesso del certificato di idoneità rilasciato dal Ministero dei trasporti ai sensi del D.M. n. 1533 del 5 giugno 1985, ovvero iscritto nell’apposito registro dell’ufficio Trasporti funivia della Provincia Autonoma di Bolzano, è effettuata su istanza accompagnata da copia della relativa attestazione.

3. Il tecnico responsabile è nominato dal concessionario; in calce al foglio di nomina lo stesso dichiara la propria accettazione dell’incarico. La nomina ha efficacia con il benestare espresso dal S.I.F. La rinuncia all’incarico da parte del tecnico responsabile, ovvero la sostituzione su iniziativa del concessionario, è comunicata al S.I.F., oltre che all’interessato, almeno 2 mesi prima della cessazione dall’incarico. La sostituzione del tecnico responsabile può avvenire, previo benestare del S.I.F., derogando da questi termini, nel caso di comprovata necessità e di accordo fra le parti interessate, ovvero nel caso di gravi inadempienze, da parte del concessionario o del tecnico responsabile, agli obblighi fissati dal presente Regolamento, denunciate al S.I.F. da una delle parti.

4. Il S.I.F. può revocare il benestare di cui al precedente comma e richiedere con provvedimento motivato la sostituzione del tecnico responsabile, ove questo abbia dimostrato comprovata imperizia o negligenza nell’espletamento dei propri compiti; nello stesso provvedimento è fissato il termine di tempo entro il quale deve aver luogo la sostituzione.

5. Salvo motivi di forza maggiore, nel caso di sostituzione, l’atto di subentro è formalizzato mediante apposito verbale di consegna, sottoscritto da entrambi gli interessati e dal concessionario, nel quale il tecnico responsabile cessante può inserire informazioni sul decorso periodo di servizio dell’impianto, nonché avvertenze utili al subentrante in materia di sicurezza del servizio medesimo; copia del suddetto verbale è custodito dall’azienda ed inviato al Servizio Impianti a Fune.

5-bis Per l’eventualità di una temporanea assenza od impedimento il tecnico responsabile nomina, con il benestare del concessionario, un sostituto in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo cui affida temporaneamente le proprie funzioni, eventualmente precisando per iscritto gli adempimenti o avvertenze per il subentrante. Di tale nomina il tecnico responsabile dà tempestiva comunicazione scritta al S.I.F. allegando la dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte della persona nominata quale sostituto (81).

6. Il tecnico responsabile può essere preposto a più impianti, con le limitazioni quantitative qui stabilite al fine di assicurare lo svolgimento delle mansioni con la tempestività e la compiutezza necessarie a garantire, con la sua opera, la sicurezza e regolarità del servizio: la nomina per ciascun impianto comporta, il punteggio sottoindicato, con l’avvertenza che nel caso di preposizione a più impianti che facciano parte di un sistema come definito dall’art. 11, secondo comma, del D.P.G.P. 22 settembre 1987, n. 11, il punteggio da assegnare agli impianti è ridotto del 50%:

– impianti di categoria B e C: funivie bifuni e monofuni a collegamento temporaneo dei veicoli alla fune di trazione ed impianti assimilabili punti 4;

– impianti di categoria M: funivie monofuni a collegamento permanente dei veicoli alla fune di trazione ed impianti assimilabili punti 2;

– categoria S: sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili punti 1.

Il punteggio massimo cumulabile dal tecnico responsabile è di 50 punti; qualora il tecnico responsabile sia dipendente a tempo pieno da ditta concessionaria, il massimo punteggio ammissibile è aumentato a 75 punti; qualora sia invece un dipendente di ente o ditta non concessionaria, il massimo punteggio ammissibile è ridotto a 25 punti.

Il S.I.F., ha facoltà di acquisire d’ufficio i dati utili per la verifica del punteggio presso gli enti diversi che rilascino analogo benestare alla preposizione di impianti funivia; inoltre ha facoltà di valutare caso per caso, e comunque per argomentate e giustificate situazioni locali, di valutare le eventuali concessioni di deroghe alle limitazioni di cui sopra.

(81) Comma aggiunto dall’art. 10 del D.P.G.P. 10 aprile 2003, n. 7-128/Leg.

Art. 3

Personale addetto all’esercizio di impianti a fune, generalità e quantità.

1. Il personale addetto alla conduzione degli impianti a fune deve garantire lo svolgimento sicuro e regolare dell’esercizio. Detto personale deve comprendere:

– il capo servizio;

– il macchinista;

– l’agente della stazione rinvio e di quella eventuale di transito;

– un congruo numero di agenti in relazione alle caratteristiche dell’impianto.

Per gli impianti particolarmente complessi il S.I.F. può richiedere che le mansioni di agente siano svolte da personale in possesso di qualifica di macchinista.

2. Nel Regolamento di Esercizio di ciascun impianto di cui all’art. 5, primo comma, è definita la consistenza normale del personale che deve essere presente sull’impianto per garantire un sicuro servizio. Al fine di assicurare la regolarità dell’esercizio, oltre al numero di persone di cui sopra, deve essere previsto personale sostituto, per tener conto delle assenze per riposo periodico, congedo o per malattia; possono essere previste variazioni rispetto alle condizioni normali di servizio dovute ad eventuali occasioni di servizio ridotto o speciale.

3. Tutto il personale addetto alle mansioni di sicurezza e di regolarità del servizio deve essere in possesso delle qualifiche di cui all’art. 9 e deve avere con l’azienda un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, e ciò oltre ai fini delle responsabilità civile di cui all’art. 23, sesto comma, della L.P., anche ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie.

4. Il capo servizio può svolgere le mansioni proprie per più impianti a condizione che essi appartengano allo stesso concessionario, che facciano parte di un sistema come definito dall’art. 11, secondo comma, del D.P.G.P. 22 settembre 1987, n. 11, e che gli impianti medesimi siano collegati reciprocamente mediante mezzi permanenti di telecomunicazione; per impianti che facciano parte di sistema ma che appartengano a più di un concessionario la nomina, motivata, è soggetto a benestare preventivo del S.I.F. e deve essere sottoscritta congiuntamente dai rispettivi concessionari e tecnici responsabili; in tal caso il capo servizio e/o il sostituto deve avere in essere con i concessionari un rapporto di lavoro, anche a tempo parziale, come disposto al precedente terzo comma.

5. Il capo servizio non può cumulare più mansioni, ad eccezione del caso di incarico per un impianto singolo; comunque il S.I.F., per giustificati motivi di sicurezza e regolarità ed in relazione al tipo di impianto, può respingere la nomina negando la possibilità di cumulo.

6. Il personale svolge le proprie mansioni con la necessaria diligenza e osservando le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni in vigore, nonché adottando le misure e le cautele atte ad evitare sinistri suggerite dalla competenza acquisita con la qualifica ricoperta e la pratica svolta. Quando tuttavia si verifichi un incidente, il personale è tenuto a prestare tutti i possibili soccorsi ed a mettere in opera ogni mezzo opportuno per alleviare e limitare le conseguenze dei danni occorsi e per impedirne altri. Si adopera con perizia e diligenza anche nei casi di circostanze eccezionali non espressamente previsti dalle norme, ai fini della sicurezza e della regolarità dell’esercizio. Nei rapporti con il pubblico e durante le operazioni di sorveglianza e regolazione del movimento, il personale è tenuto ad usare la massima correttezza.

7. Il personale è tenuto ad osservare le norme sulla salute e sulla sicurezza del lavoro ottemperando alle disposizioni e istruzioni ricevute, in particolare circa l’impiego dei dispositivi e dei mezzi di protezione.

8. L’accertamento e le verbalizzazioni delle infrazioni alle disposizioni concernenti il comportamento del pubblico utente gli impianti a fune, oltre che al personale del S.I.F. di cui agli artt. 28 e 54 della L.P., può spettare anche ad uno o più persone scelte tra gli addetti all’esercizio ed appositamente incaricate a tal fine dal concessionario; a tale personale è riconosciuta la qualifica di incaricato di pubblico servizio con decreto del Presidente della Giunta Provinciale; le medesime persone devono essere in possesso di certificato di abilitazione di cui al successivo art. 9 e sono iscritte in apposito registro tenuto dal S.I.F.. L’iscrizione è valida fino al permanere del rapporto di lavoro con il concessionario che ha conferito l’incarico, salvo revoca.

Art. 4

Obblighi del concessionario.

1. Le aziende esercenti linee funiviarie in servizio pubblico devono essere provviste dei mezzi e strumenti necessari per assicurare l’effettuazione regolare e sicura dell’esercizio nei periodi e secondo gli orari approvati e per eseguire l’ordinaria e straordinaria manutenzione dell’impianto e delle sue apparecchiature. A tal fine il concessionario è quindi tenuto a:

a) provvedere alla nomina del tecnico responsabile ovvero alla sua sostituzione secondo quanto previsto dall’art. 2 del presente regolamento;

b) presentare al S.I.F. per l’approvazione, il Regolamento di Esercizio di cui all’art. 5, primo comma, sottoscritto per accettazione;

c) provvedere, con il consenso del tecnico responsabile, all’assegnazione degli incarichi al personale, che sia abilitato o ritenuto idoneo ai sensi del successivo art. 9 e nel numero necessario per garantire la sicurezza e la regolarità dell’esercizio secondo quanto stabilito nel precedente art. 3;

d) trasmettere ai S.I.F. annualmente per ciascun impianto in servizio continuativo e prima della riapertura per ciascun impianto in servizio stagionale, l’organico complessivo del personale addetto comprendente l’elenco nominativo, le qualifiche e gli estremi dell’abilitazione di ciascun addetto, firmato dal concessionario, dal tecnico responsabile e dal capo servizio: ogni variazione che si rendesse necessaria durante il periodo di esercizio deve essere comunicata, con le medesime modalità ed entro il termine di 10 giorni dalla variazione medesima;

e) assumere, per quanto di competenza i provvedimenti necessari all’istruzione ed al costante aggiornamento del personale addetto all’impianto;

f) dare seguito alle disposizioni riguardanti il personale contenute in norma di legge e nel regolamento di esercizio, nonché a quelle impartite dal S.I.F. o dal tecnico responsabile;

g) applicare gli eventuali provvedimenti di esonero dalle mansioni proposti dal tecnico responsabile nei confronti del personale, e di cui all’art. 5, primo comma, lettera e);

h) fornire, su indicazione o richiesta del tecnico responsabile o del capo servizio, tutte le attrezzature, i materiali di consumo, di scorta e di ricambio per le operazioni di manutenzione ordinaria e, in generale, tutti i mezzi necessari per garantire la sicurezza e la regolarità del servizio, assicurando altresì la disponibilità di idonei locali sia per la conservazione di materiali ed attrezzature sia per l’esecuzione delle operazioni occorrenti;

i) predisporre, d’intesa con il tecnico responsabile, i mezzi necessari al soccorso dei viaggiatori in linea e provvedere, ove necessario, a stipulare apposite convenzioni con enti ed organismi locali in grado di fornire durevolmente ed impegnativamente mezzi e personale idoneo;

l) dare corso agli interventi di manutenzione straordinaria, di rifacimento, di adeguamento tecnico, obbligatori in forza di legge o regolamento, ovvero ritenuti necessari ai fini della prosecuzione dell’esercizio in condizioni di sicurezza, dal tecnico responsabile o dal capo servizio o richiesti dal S.I.F.;

m) conservare tutti gli atti e documenti relativi alla concessione e all’impianto;

n) dare immediata comunicazione, anche telegrafica, al tecnico responsabile ed al S.I.F. delle sospensioni temporanee dell’esercizio dovute a cause di forza maggiore nonché di ogni incidente o grave disservizio relativo alla sicurezza e/o alla regolarità; la comunicazione al S.I.F. deve essere effettuata entro il terzo giorno dall’accadimento.

o) comunicare al S.I.F. entro 10 gg successivi le date di inizio e fine dell’esercizio stagionale;

p) fornire al S.I.F. i dati e le notizie richieste in merito all’esercizio svolto;

p-bis) sottoscrivere una polizza assicurativa per la responsabilità civile, comprensiva dell’assistenza legale, derivante da sinistri e danni arrecati dai dipendenti, dal tecnico responsabile e da personale aventi mansioni di controllo ed ispezioni alle persone e cose trasportate sugli impianti (82).

2. L’esercente, quale datore di lavoro, è tenuto ad ottemperare alle vigenti leggi in materia di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori, ad adottare i provvedimenti di competenza e a predisporre i mezzi per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

(82) Lettera aggiunta dall’art. 11 del D.P.G.P. 10 aprile 2003, n. 7-128/Leg.

Art. 5

Mansioni e obblighi del tecnico responsabile.

1. Il tecnico responsabile rappresenta il concessionario ai fini della vigilanza tecnica sull’impianto e pertanto risponde dell’efficienza del servizio nei riguardi della sicurezza e delle conseguenti condizioni di regolarità; in particolare è tenuto a:

a) redigere per i nuovi impianti il Regolamento di Esercizio, sulla base dello schema-tipo predisposto dal S.I.F., tenendo conto delle esigenze del servizio svolto, del tipo di impianto, delle condizioni fissate dal progettista dal costruttore e dal Direttore dei lavori nonché tenuto conto delle eventuali particolari cautele e modalità di esercizio prescritte dalla Commissione incaricata del collaudo funzionale dell’impianto; per gli impianti già in esercizio, formulare le proposte di modifica del regolamento di esercizio per adeguarlo ad eventuali nuove esigenze del servizio;

b) accertare il possesso delle abilitazioni richieste per il personale proposto dal concessionario ed a verificare le conoscenze necessarie per svolgere le proprie mansioni sullo specifico impianto; ne autorizza l’impiego sottoscrivendo l’elenco nominativo del personale addetto di cui al precedente art. 4, primo comma, lettera d); può inoltre, ai fini della continuità del servizio e sentito il concessionario, nel caso di breve assenza dovuta a cause di forza maggiore sia del capo servizio che del sostituto, attribuire le medesime mansioni al macchinista che abbia dimostrato comprovata esperienza e conoscenza di tutti gli impianti funivia ai quali sarà temporaneamente preposto; tale temporanea preposizione deve risultare agli atti dell’azienda esercente tramite motivata disposizione e registrata sul «Libro Giornale»;

c) dare l’assenso all’impiego di personale non abilitato che svolge il tirocinio sull’impianto, subordinandolo comunque alla continua assistenza di personale abilitato e sotto la responsabilità del capo servizio;

d) assistere il capo servizio nell’addestramento e nell’aggiornamento professionale del personale subordinato al medesimo;

e) trasmettere al concessionario ed al capo servizio le eventuali osservazioni sul personale in servizio, nonché esonerare dal servizio, mediante apposito ordine scritto trasmesso al concessionario il personale che egli giudichi non idoneo allo svolgimento delle mansioni affidategli, per scarsa attitudine o per gravi mancanze in relazione alla sicurezza;

f) programmare predisponendo le modalità attuative sulla base delle norme in vigore e delle apposite istruzioni fornite dai costruttori, i controlli e gli interventi periodici di manutenzione necessari per garantire la sicurezza dell’esercizio;

g) fornire al capo servizio le istruzioni per curare l’efficienza delle attrezzature in dotazione e per controllare il loro corretto uso da parte del personale; accertarsi dell’ottemperanza a quanto prescritto in occasione delle sue visite periodiche;

h) effettuare, con l’intervento del capo servizio le prescritte verifiche e prove annuali, quelle di riapertura stagionale nonché quelle straordinarie, per accertare lo stato di conservazione, di efficienza e di sicurezza di tutte le varie parti dell’impianto, sulla base di quanto stabilito dalle prescrizioni tecniche speciali emanate per ogni tipo di impianto e richiamate dall’art. 30 della L.P., nel corso di queste operazioni verificherà il necessario livello di addestramento del personale, anche con l’effettuazione periodica di manovre di soccorso simulato; la data delle visite straordinarie e di quelle da effettuare ai fini del punto successivo lettera m), deve essere comunicato con congruo anticipo al S.I.F. per consentire un’eventuale partecipazione a fini ispettivi dei funzionari dello stesso;

i) effettuare a proprio giudizio o su richiesta del concessionario o del capo servizio, ispezioni sull’impianto durante il servizio, al fine di accertarne la sicurezza e la regolarità di funzionamento; nel periodo di esercizio dette ispezioni devono avvenire con frequenza almeno mensile: nel corso di esse deve essere verificata in particolare la corretta e regolare compilazione del «Libro giornale», apponendo la propria firma negli spazi predisposti;

l) registrare sul «Libro giornale» depositato presso l’impianto, trasmettendone tempestivamente copia al S.I.F., i risultati delle verifiche e prove annuali di cui al precedente punto, lettera h; prescrivendo in particolare al concessionario ed al capo servizio i lavori da effettuare e le disposizioni da seguire al fine di garantire la sicurezza e la regolarità dell’esercizio; accertare infine l’ottemperanza a quanto prescritto;

m) sovraintendere, dandone atto negli appositi verbali, alle operazioni per la formazione di impalmature o per la confezione di teste fuse per le funi dell’impianto;

n) sovrintendere, quando necessario ai sensi delle vigenti norme, a tutti i controlli non distruttivi sulle funi e su particolari organi e strutture dell’impianto, traendone le necessarie conclusioni circa la possibilità di mantenere in servizio detti elementi;

o) mettersi ad immediata disposizione del concessionario al ricevimento della comunicazione di cui all’art. 4, primo comma, lettera n), riguardante incidenti o gravi disservizi relativi alla sicurezza e regolarità dell’impianto, sui quali effettuerà una propria inchiesta; redigerà quindi un apposito dettagliato rapporto da trasmettere al S.I.F. entro 10 giorni dall’accadimento, contenente l’indicazione di eventuali provvedimenti adottati o proposti;

p) comunicare tempestivamente al S.I.F. tutte le anomalie od irregolarità nel funzionamento dell’impianto, anche se non sono derivati incidenti, che possano a suo giudizio costituire indizio di inconveniente suscettibile di determinare eventi pericolosi per i viaggiatori, il personale o l’impianto stesso.

2. Le disposizioni emanate dal tecnico responsabile ai sensi di questo regolamento o di altre norme o regolamenti vigenti e riguardanti la sicurezza e lo regolarità e non già comprese nel Regolamento di Esercizio, devono essere contenute in ordini di servizio, datati e numerati progressivamente, da depositare in copia presso l’impianto, unitamente al Regolamento di Esercizio ed al «Libro giornale»; per le disposizioni che costituiscano modifica o significativa integrazione del Regolamento di Esercizio è seguita la procedura di cui al presente articolo, primo comma, lettera a).

3. Il tecnico responsabile, quale dirigente in base alla specifica normativa che regola la materia, assume i provvedimenti e le disposizioni di competenza nei riguardi della salute e della sicurezza dei lavoratori e fornisce al capo servizio tutte le istruzioni necessarie per l’attuazione di tali provvedimenti e disposizioni, per il controllo e l’efficacia delle relative attrezzature nonché per il loro corretto uso da parte del personale.

Art. 6

Mansioni ed obblighi del capo servizio.

1. Il capo servizio per tutto quanto concerne lo svolgimento delle proprie mansioni relative sia all’esercizio che alla manutenzione, e riguardante la sicurezza e la regolarità, opera osservando le disposizioni contenute nel Regolamento di Esercizio e secondo le direttive e le istruzioni impartite dal tecnico responsabile.

2. Il capo servizio deve essere un tecnico buon conoscitore dell’impianto e in grado di eseguire o far eseguire le disposizioni impartite dal tecnico responsabile; egli esercita il controllo dell’impianto anche vigilando sul personale a lui sottoposto, ed interviene di propria iniziativa nel caso di situazioni particolari, integrando le disposizioni ricevute con l’adozione degli opportuni provvedimenti atti a garantire o ripristinare la sicurezza e la regolarità dell’esercizio.

In particolare il capo servizio è tenuto a:

a) risiedere durante il servizio in prossimità dell’impianto ed essere comunque in ogni momento prontamente reperibile anche a mezzo ai collegamento telefonico o radiotelefonico;

b) stabilire i compiti del personale addetto al servizio, controllarne l’attività, l’efficienza, il rispetto dei turni, la presenza sul lavoro e curandone il costante addestramento professionale; per comprovati motivi può proporre al tecnico responsabile l’esonero dalle mansioni di personale non ritenuto idoneo;

c) controllare il corretto comportamento del personale verso il pubblico;

d) vigilare sul comportamento del personale che svolge il proprio apprendistato sull’impianto;

e) vigilare sull’osservanza dell’orario di servizio approvato;

f) curare la regolare compilazione del «Libro giornale» per la parte di sua competenza; verificarne la corretta e scrupolosa compilazione di competenza del personale a lui sottoposto;

g) controllare l’effettuazione delle prove e verifiche eseguite dal macchinista e dagli agenti;

h) provvedere, nell’ambito delle proprie competenze, alla verifica dello stato delle funi, alla manutenzione ordinaria dell’impianto ed all’effettuazione delle verifiche e prove periodiche che gli competono in base al Regolamento d’Esercizio, registrandone i risultati nel «Libro giornale»;

i) curare l’efficienza e la disponibilità delle attrezzature per effettuare il soccorso in linea e verificare il necessario livello di addestramento del personale addetto a tale operazione, anche con l’effettuazione di manovre periodiche di soccorso simulato;

l) curare la conservazione dei materiali di uso, di scorta, di ricambio e dei mezzi di protezione antinfortunistica, nonché comunicare al concessionario l’elenco dei materiali di consumo e di ricambio necessari per l’esercizio e la manutenzione;

m) segnalare tempestivamente al tecnico responsabile ed al concessionario eventuali guasti, difetti o anormalità dell’impianto, allo scopo di ottenere le relative disposizioni;

n) dare immediata notizia al concessionario ed al tecnico responsabile nel caso si verifichino incidenti durante il servizio e fornire gli elementi necessari per le comunicazioni che il concessionario ed il tecnico responsabile devono inviare al S.I.F. secondo le loro competenze;

o) assumere tutte le iniziative atte a garantire la sicurezza dell’esercizio in caso di condizioni atmosferiche avverse od eventi particolari; nel caso di eventi o di anormalità che compromettono la sicurezza del trasporto, sospendere il servizio, dandone immediata notizia al concessionario ed annotando sul «Libro giornale» l’evento e se possibile la causa accertata;

3. Il capo servizio, quale preposto in base alla specifica normativa che regola la materia, attua, per quanto di competenza, le misure di sicurezza previste dalle norme per la prevenzione infortuni secondo le istruzioni del tecnico responsabile, ivi comprese quelle eventualmente riportate esplicitamente nel Regolamento di Esercizio, del singolo impianto esigendo dal personale l’osservanza delle norme di sicurezza e l’impiego dei mezzi di protezione antinfortunistica.

Art. 7

Mansioni ed obblighi del macchinista.

1. Il macchinista provvede alla manovra ed alla sorveglianza dell’impianto, delle apparecchiature di sicurezza e di telecomunicazione, comprese quelle di linea e della stazione di rinvio, coordinando l’attività degli agenti; in particolare ha l’obbligo di:

a) eseguire, con l’aiuto degli agenti, le prescritte verifiche e prove periodiche che gli competono secondo il Regolamento di Esercizio registrandone i risultati nel «Libro giornale»;

b) restare entro breve raggio dal posto di manovra, sempre pronto ad intervenire, e sorvegliare il corretto funzionamento delle varie parti del macchinario e dell’apparecchiatura ausiliaria;

c) impedire agli estranei l’accesso alla zona interessata dai macchinari ed intervenire nel caso in cui si avveda di irregolare comportamento dei viaggiatori;

d) arrestare l’impianto e dare immediata notizia al capo servizio nel caso di guasti ed anormalità nel funzionamento, attendendone le istruzioni; nel caso di urgenza per pericolo imminente per l’incolumità delle persone, provvedere direttamente, attenendosi alle disposizioni speciali predisposte nel Regolamento di Esercizio;

e) collaborare con il capo servizio in tutte le operazioni di carattere tecnico, secondo gli ordini da questo impartiti, compresi la manutenzione ordinaria nonché il recupero ed il soccorso dei viaggiatori;

f) accertarsi che nessun viaggiatore si trovi in linea al termine del servizio;

g) controllare la presenza sull’impianto e la completezza dell’attrezzatura per eseguire il soccorso, dell’attrezzatura antincendio e di pronto soccorso.

Art. 8

Mansioni ed obblighi dell’agente.

1. L’agente collabora con il capo servizio e con il macchinista in tutte le operazioni di carattere tecnico, secondo gli ordini da questi impartiti, compresi il recupero ed il soccorso dei viaggiatori.

2. L’agente ha l’obbligo di rimanere, durante il servizio, costantemente presso il posto di lavoro assegnatogli dal capo servizio, svolgendo le mansioni previste nel Regolamento di Esercizio.

Art. 9

Qualifiche, requisiti certificati di abilitazione, procedura per gli agenti.

1. Le qualifiche del personale addetto a mansioni attinenti alla sicurezza sono definite come segue:

Qualifica 1 – capo servizio

Qualifica 2 – macchinista

Qualifica 3 – agente

Le qualifiche si riferiscono a ciascuna delle seguenti categorie di impianti:

categoria B: funivie bifuni a va e vieni, funicolari terrestri su rotaie ed impianti assimilabili;

categoria C: funivie bifuni e monofuni a moto continuo, con veicoli a collegamento temporaneo alla fune di trazione ed impianti assimilabili; funivie monofuni a movimento intermittente ed impianti assimilabili;

categoria M: funivie monofuni a moto continuo, con veicoli a collegamento permanente alla fune di trazione ed impianti assimilabili:

categoria S: sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili .

2. I requisiti per conseguire la qualifica sono i seguenti:

a) età superiore 21 anni per la qualifica di capo servizio e superiore a 18 anni per la qualifica di macchinista;

b) i requisiti fisici e psichici di cui al successive art. 11;

c) i requisiti morali richiesti per la patente di cui da all’art. 120 del nuovo codice della strada (D.L. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche);

d) per le qualifiche di capo servizio e di macchinista, essere risultato idoneo all’esame di cui al successivo art. 12. Gli aspiranti alla qualifica di capo servizio, per gli impianti di categoria B e C, devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. In alternativa, devono possedere la patente di caposervizio di categoria M o di macchinista della categoria B o C e avere svolto le mansioni corrispondenti per un periodo di almeno due anni. Il possesso di quest’ultimo requisito è attestato dal tecnico responsabile dell’impianto sul quale il candidato ha svolto le mansioni richieste (83).

Gli aspiranti alla qualifica di capo servizio per gli impianti di categoria B e C devono essere preferibilmente tecnici diplomati.

3. La qualifica di capo servizio o di macchinista, è attribuita mediante il rilascio da parte del S.I.F. di certificato di abilitazione.

4. La qualifica di agente per ogni categoria di impianto è attribuita con la presentazione dell’elenco nominativo del personale di cui al precedente art. 4, primo comma, lettera d); in via preventiva il concessionario accerta il possesso di requisiti fisici e psichici di cui al successivo art. 11, quarto comma, e ne custodisce documentazione, ed il tecnico responsabile accerta l’idoneità professionale allo svolgimento delle mansioni per l’impianto a cui è destinato.

5. Il certificato di abilitazione rilasciato per una delle categorie B o C costituisce riconoscimento di abilitazione anche per gli impianti di categoria M e S; il certificato rilasciato per le categorie M costituisse riconoscimento di abilitazione per gli impianti di categoria S.

6. Sono validi i certificati di abilitazione rilasciati dal Ministero dei Trasporti e dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

(83) Lettera sostituita dall’art. 12 del D.P.G.P. 10 aprile 2003, n. 7-128/Leg.

Art. 10

Rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione, cambiamento di qualifica e categoria, durata e decadenza della validità.

1. Il certificato di abilitazione per la qualifica di capo servizio o di macchinista è rilasciato dal SIF su domanda di ammissione all’esame teorico-pratico di idoneità, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b), c) e lettera d), ad esclusione del primo periodo. Entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda medesima, il candidato deve sostenere la prova pratica prevista dall’articolo 12, pena l’annullamento della prova teorica sostenuta, e produrre la certificazione medica prevista dall’articolo 11. (84)

[2. Il candidato alla qualifica di capo servizio deve aver svolto un periodo di tirocinio non inferiore a 3 mesi su impianto della categoria per la quale è chiesto il certificato d’abilitazione, ovvero su un impianto di categoria superiore; l’effettuazione del tirocinio è certificato dal tecnico responsabile dell’impianto sul quale è avvenuto il tirocinio (85)]. (86)

3. L’estensione della validità del certificato di abilitazione per qualifica o categoria superiore è rilasciata su istanza previo esame integrativo di accertamento dell’idoneità professionale richiesta; se l’istanza non è accompagnata da certificato medico aggiornato, la data di scadenza rimane quella del certificato di abilitazione precedente.

4. Il certificato di abilitazione ha validità di 5 anni ed è rinnovato su istanza da presentare entro i due anni successivi alla sua scadenza, allegando certificazione medica attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici di cui all’art. 11. Per le persone che hanno un’età compresa tra i 60 e i 64 anni al momento della domanda di rilascio o rinnovo esso è valido fino al compimento del 65° anno di età; per chi ha un’età pari o superiore a 65 anni il periodo di validità è di un anno (87).

5. Il certificato di abilitazione non è più rinnovabile a partire dal compimento del settantesimo anno di età da parte del titolare (88).

6. L’efficacia del certificato di abilitazione può essere sospesa dal S.I.F. per gravi e comprovati motivi, nel caso che il titolare sia riconosciuto responsabile di incidente o inconveniente che abbia arrecato pregiudizio alla sicurezza dell’esercizio; è altresì sospesa nel caso che, a seguito di accertamenti d’ufficio, risulti carente l’idoneità professionale ovvero mancanti i requisiti di cui all’art. 9, secondo comma, lettera b) e c). Il ripristino della validità è subordinato a un nuovo accertamento dell’idoneità professionale o dei requisiti mancanti. Nel caso non sia presentata apposita istanza entro anni uno [1] dal provvedimento sospensivo, il certificato è considerato decaduto.

(84) Comma sostituito dall’art. 9, comma 1, lettera a), del D.P.P. 21 giugno 2007, n. 15-95/Leg.

(85) Comma sostituito dall’art. 13 del D.P.G.P. 10 aprile 2003, n. 7-128/Leg.

(86) Comma abrogato dall’art. 9, comma 1, lettera b), del D.P.P. 21 giugno 2007, n. 15-95/Leg.

(87) Comma sostituito dall’art. 13 del D.P.G.P. 10 aprile 2003, n. 7-128/Leg.

(88) Comma sostituito dall’art. 13 del D.P.G.P. 10 aprile 2003, n. 7-128/Leg.

Art. 11

Requisiti fisici e psichici.

1. L’abilitazione ad il sua rinnovo per le qualifiche di capo servizio e macchinista è subordinata al possesso di requisiti fisici e psichici richiesti per le patenti automobilistiche di tipo C, D, E, di cui agli artt. da n. 319 a n. 324 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada» e successive modificazioni.

2. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato secondo i criteri fissati dall’art. 119, secondo comma, del nuovo codice della strada (D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni);[ l’accertamento deve risultare da certificazione di data non anteriore a 3 mesi dalla presentazione della domanda per conseguire il certificato di abilitazione] (89) .

3. Il candidato in possesso di patente automobilistica valida può produrre, in sostituzione dei certificati medici, copia della patente medesima; in tal caso la validità temporale del certificato di abilitazione rilasciato o rinnovato è quella della patente automobilistica esibita in copia.

4. Il candidato alla qualifica di agente per qualunque categoria di impianto deve possedere i requisiti richiesti per la patente automobilistica di tipo «B»; è esentato dal presentare al Concessionario i certificati medici esibendo allo stesso copia della patente automobilistica valida.

(89) Parole soppresse dall’art. 10, comma 1, del D.P.P. 21 giugno 2007, n. 15-95/Leg.

Art. 12

Esame di idoneità.

1. L’esame di idoneità si articola in prova teorica ed in prova pratica, ciascuna delle quali è sostenuta davanti ad una commissione costituita da funzionari tecnici del S.I.F., che ne redigono apposito verbale.

2. Le prove d’esame vertono sul programma di cui al quarto e quinto comma e sono effettuate graduando le difficoltà secondo la qualifica e la categoria richiesta per il certificato di abilitazione. La prova teorica comprende anche una prova scritta, al cui esito favorevole è subordinata l’ammissione alla prova orale; l’ammissione alla prova pratica è subordinata all’esito favorevole della prova teorica.

3. Per gli aspiranti alle qualifiche di capo Servizio e macchinista di impianti della categoria S la prova pratica può essere omessa qualora il tecnico responsabile dichiari la loro idoneità a svolgere le relative mansioni [a seguito di tirocinio per un periodo non inferiore a 1 mese su impianto della medesima categoria S] (90).

[4. Tra una prova d’esame sostenuto con esito sfavorevole ed una successiva deve trascorrere almeno 1 mese.] (91)

5. Le prove teoriche verificano la conoscenza ragionata nelle seguenti materie:

a) Nozioni di elettrotecnica, con particolare riguardo agli impianti elettrici e di sicurezza impiegati sugli impianti a fune.

b) Nozioni di tecnologie dei materiali e delle lavorazioni, con particolare riguardo ai materiali impiegati nella costruzione degli impianti a fune, alle funi, all’esecuzione delle impalmature, alla confezione delle teste fuse ed alle altre operazioni relative agli impianti a fune .

c) Nozioni sul macchinario impiegato negli impianti a fune: argani, motori termici ed elettrici, riduttori, freni, veicoli, carrelli, ecc.

d) Nozioni costruttive e funzionali e di manutenzione degli impianti a fune: ancoraggi ed attacchi di estremità, dispositivi di tensione, stazioni, sostegni, scarpe, rulliere, intervie, franchi, dispositivi di attacco dei veicoli all’anello trattivo ecc.

e) Nozioni sulle cause più frequenti di disservizi o incidenti;

f) Nozioni relative alle norme tecniche di conduzione e manutenzione degli impianti a fune;

g) Nozioni di pronto soccorso in caso di ferite, emorragie, fratture, trasporto fratturati e congelamenti; respirazione artificiale;

h) Nozioni sul comportamento del personale in servizio e suo contegno verso il pubblico;

i) Nozioni relative alle competenze, attribuzioni e responsabilità del personale addetto agli impianti a fune;

l) Nozioni sulla normativa che regola i servizi di trasporto pubblico funiviario: provvedimenti autorizzativi, organi di vigilanza, condizioni di trasporto, regolazione e controllo del pubblico, regolamenti di esercizio, esposizione al pubblico degli orari e delle tariffe, infrazioni, adempimenti in caso di incidente.

5. Le prove pratiche da eseguire su un impianto consistono in:

– Prova di manovra, di regolazione, di verifica, di salvataggio ed altre prove attinenti al servizio ed al soccorso.

(90) Parole soppresse dall’art. 11, comma 1, lettera a), del D.P.P. 21 giugno 2007, n. 15-95/Leg.

(91) Comma abrogato dall’art. 11, comma 1, lettera b), del D.P.P. 21 giugno 2007, n. 15-95/Leg.

Art. 13

Norme transitorie.

1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento i certificati di abilitazione rilasciati ai sensi della precedente normativa cessano di valere allo scadere dei termini di validità dei medesimi.

2. Il rinnovo di detti certificati avverrà su istanza dell’interessato da presentare nei termini di tempo e con le modalità fissate al precedente art. 10, quarto comma; ai possessori di certificati di categoria M e S sarà rilasciato nuovo certificato equivalente, mentre ai possessori di certificati di categoria B sarà rilasciato nuovo certificato di categoria B e/o C sulla base del curriculum professionale corredato da idonea attestazione del Tecnico Responsabile che ciascun candidato produrrà in allegato all’istanza.

Allegato E (92)

Scheda identificativa delle valanghe (93)

(92) Allegato aggiunto dall’art. 10 del D.P.G.P. 12 luglio 2000, n. 17-35/Leg.

(93) Si omette la scheda.

Allegato F (94)

Elaborati facenti parte del P.I.S.T.E.

Il piano di intervento per la sospensione temporanea dell’esercizio, denominato P.I.S.T.E., è composto dai seguenti elaborati tecnici:

A) relazione tecnico-illustrativa: descrive i tempi e le modalità di sospensione temporanea dell’esercizio, motiva le scelte progettuali, illustrandone i presupposti tecnico-scientifici e normativi, e individua il luogo di deposito degli elaborati e delle documentazioni previsti nel piano stesso presso la sede locale del concessionario o del titolare dell’autorizzazione all’esercizio della pista da sci;

B) piano di monitoraggio: con riferimento ai siti valanghivi individuati, descrive le operazioni da compiere al fine di conoscere le condizioni di stabilità delle masse nevose. Formano parte integrante del piano almeno un elaborato cartografico in scala idonea recante l’individuazione dei punti di monitoraggio nonché una relazione recante le modalità per la raccolta, per l’analisi e per l’archiviazione dei dati e l’individuazione, ai sensi dell’articolo 31/16, comma 2, del numero e delle figure professionali del personale addetto a tali operazioni;

C) piano delle procedure: in relazione alla tipologia ed all’entità dei fenomeni valanghivi previsti, individua le aree potenzialmente interessate dalla sospensione temporanea dell’esercizio, disciplina i tempi e le modalità della stessa, anche in relazione alle caratteristiche morfologiche e meteorologiche dei siti, ed individua, ai sensi dell’articolo 31/16, comma 2, il numero e le figure professionali del personale addetto alle operazioni. Formano parte integrante del piano almeno un elaborato cartografico in scala idonea recante l’individuazione delle zone pericolose da interdire al pubblico e dei luoghi da presidiare, nonché una relazione che descrive le procedure da seguire, ivi comprese quelle preordinate all’informazione al pubblico.

(94) Allegato aggiunto dall’art. 10 del D.P.G.P. 12 luglio 2000, n. 17-35/Leg.

Allegato G (95)

Elaborati facenti parte del P.I.D.A.V.

Il piano di intervento per il distacco artificiale delle valanghe, denominato P.I.D.A.V., è composto dai seguenti elaborati tecnici:

A) relazione tecnico-illustrativa: descrive i tempi e le modalità di sospensione temporanea dell’esercizio nonché le caratteristiche delle misure da adottare, motiva le scelte progettuali, illustrandone i presupposti tecnico-scientifici e normativi, e individua il luogo di deposito degli elaborati e delle documentazioni previsti nel piano stesso presso la sede locale del concessionario o del titolare dell’autorizzazione all’esercizio della pista da sci;

B) piano di monitoraggio: con riferimento ai siti valanghivi individuati, descrive le operazioni da compiere al fine di conoscere le condizioni di stabilità delle masse nevose. Formano parte integrante del piano almeno un elaborato cartografico in scala idonea recante l’individuazione dei punti di monitoraggio nonché una relazione recante le modalità per la raccolta, per l’analisi e per l’archiviazione dei dati e l’individuazione, ai sensi dell’articolo 31/16, comma 2, del numero e delle figure professionali del personale addetto a tali operazioni;

C) piano delle procedure: in relazione alla tipologia ed all’entità dei fenomeni valanghivi previsti, individua le aree potenzialmente interessate dalla sospensione temporanea dell’esercizio nonché i luoghi dove si svolgono le attività di distacco artificiale delle masse nevose, definendone le caratteristiche che condizionano lo svolgimento delle medesime attività, descrive i tempi e le modalità di effettuazione della sospensione temporanea dell’esercizio e delle operazioni di distacco artificiale delle valanghe ed individua, ai sensi dell’articolo 31/16, comma 2, il numero e le figure professionali del personale addetto. Formano parte integrante del piano almeno un elaborato cartografico in scala idonea recante l’individuazione dei punti d’intervento e delle zone da interdire ai non addetti ai lavori o da presidiare nel corso delle operazioni, degli itinerari d’accesso e dell’estensione massima prevista delle singole valanghe distaccate artificialmente, nonché una relazione che descrive le procedure da seguire, ivi comprese quelle preordinate all’informazione al pubblico ed alla chiusura ed alla riapertura degli impianti a fune e delle piste da sci per l’intera durata delle operazioni e comunque fino a quando non siano ripristinate le condizioni di sicurezza ed indica altresì le misure di sicurezza da adottare al fine di non arrecare danni a cose e persone.

(95) Allegato aggiunto dall’art. 10 del D.P.G.P. 12 luglio 2000, n. 17-35/Leg.

ALLEGATO H (96)

Registro delle condizioni di sicurezza

Il registro si compone delle seguenti schede:

Elenco del personale impiegato (97)

Scheda di rilevamento eventi valanghivi (98)

Scheda giornaliera delle condizioni nivometeorologiche generali (99)

Scheda giornaliera delle condizioni nivometeorologiche locali (100)

Scheda delle osservazioni complementari (101)

Scheda di valutazione delle condizioni di sicurezza (102)

(96) Allegato aggiunto dall’art. 10 del D.P.G.P. 12 luglio 2000, n. 17-35/Leg.

(97) Si omette la scheda. Successivamente la scheda è stata sostituita dall’art. 12 del D.P.P. 21 giugno 2007, n. 15-95/Leg.

(98) Si omette la scheda.

(99) Si omette la scheda.

(100) Si omette la scheda.

(101) Si omette la scheda.

(102) Si omette la scheda.

Allegato I (103)

Corsi abilitanti

CORSO PER OSSERVATORE NIVOLOGICO

Il corso è finalizzato a fornire le nozioni di base relative alla tematica delle valanghe e della neve nonché le conoscenze necessarie al corretto rilevamento dei dati nivometeorologici.

Il corso verte sulle seguenti materie:

– meteorologia alpina, formazione ed evoluzione del manto nevoso, tipologia delle valanghe ed influenza del sovraccarico sul meccanismo di distacco, terreno da valanghe, strumenti di misura e metodi di osservazione, nozioni di autosoccorso e soccorso organizzato.

Titolo di studio richiesto per l’accesso al corso: diploma di scuola media inferiore

Numero minimo di ore di insegnamento: _30___

CORSO PER OPERATORE DEL DISTACCO ARTIFICIALE DELLE VALANGHE

Il corso è finalizzato a fornire le conoscenze tecnico-operative relative al controllo dei fenomeni valanghivi mediante distacco artificiale.

Il corso verte sulle seguenti materie:

– principi base di dinamica delle valanghe, aspetti teorici ed applicativi relativi ai diversi metodi di distacco artificiale, norme di sicurezza e soccorso, normative di settore.

Titolo di studio richiesto per l’accesso al corso: diploma di scuola media inferiore

Numero minimo di ore di insegnamento: _30___

CORSO PER DIRETTORE DELLE OPERAZIONI

Il corso è finalizzato a fornire le conoscenze necessarie alla gestione dei piani delle misure per la difesa dal pericolo di valanghe.

Il corso verte sulle seguenti materie:

– meteorologia alpina, strumenti di misura e metodi di osservazione in meteorologia, situazioni sinottiche ed approfondimento di casi reali, interpretazione delle carte meteorologiche,

– stabilità dei manto nevoso, metodi per la previsione delle valanghe a scala locale e regionale, utilizzo di strumenti scientifici per la previsione delle valanghe, organizzazione e gestione della sicurezza da valanga in comprensori sciistici, tecniche di soccorso e autosoccorso;

– informazioni di base sulle normative di settore.

Titolo di studio richiesto per l’accesso al corso: diploma di scuola media inferiore

Numero minimo di ore di insegnamento: _50___

CORSO PER RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

Il corso è finalizzato a fornire le conoscenze teoriche ed applicative necessarie al controllo e alla supervisione delle attività connesse alla gestione del piano delle misure per la difesa dal pericolo di valanghe.

Il corso verte sulle seguenti materie:

– meteorologia alpina, strumenti di misura e metodi di osservazione in meteorologia, situazioni sinottiche ed approfondimento di casi reali, interpretazione delle carte meteorologiche;

– stabilità del manto nevoso, metodi per la previsione delle valanghe a scala locale e regionale, organizzazione e gestione della sicurezza da valanga in comprensori sciistici, tecniche di soccorso e autosoccorso;

– aspetti connessi all’utilizzo di esplosivi per il distacco artificiale delle valanghe;

– metodi di previsione dei rischio valanghivo, aspetti teorici (metodi convenzionali, modelli di tipo statistico e deterministico, sistemi esperti);

– metodi di valutazione e verifica delle caratteristiche dinamiche delle valanghe (modelli a fluido infinito, modelli a fluido newtoniano e non newtoniano, modelli granulari, modelli di tipo integrale, ecc.);

– responsabilità civile e penale, figura del dolo e della colpa, concetto di prevedibilità dell’evento, legislazione e norme penali nel campo delle valanghe, giurisprudenza, cenni sulle normative provinciali e regionali in materia di sicurezza da valanghe nei comprensori sciistici.

Titolo di studio richiesto per l’accesso al corso: diploma di scuola media superiore

Numero minimo d’ore d’insegnamento: _60___

(103) Allegato aggiunto dall’art. 10 del D.P.G.P. 12 luglio 2000, n. 17-35/Leg.

Allegato J (104)

Massimali minimi della polizza di assicurazione per la responsabilità civile prevista dall’articolo 40, comma 1-bis, della L.P.

responsabilità civile per i danni a cose

           

35.000 euro

responsabilità civile per i danni alla persona

           

600.000 euro

           

(104) Allegato aggiunto dall’art. 13, comma 1, del D.P.P. 21 giugno 2007, n. 15-95/Leg.

Allegato K (105)

Massimali minimi della polizza di assicurazione per la responsabilità civile prevista dall’articolo 40, comma 1-ter, della L.P.

responsabilità civile per danni a cose

           

10.000 euro

responsabilità civile per danni alla persona

           

150.000 euro

           

(105) Allegato aggiunto dall’art. 14, comma 1, del D.P.P. 21 giugno 2007, n. 15-95/Leg.

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