D.P.G.R. Toscana 14 dicembre 2006, n. 61/R

D.P.G.R. Toscana 14 dicembre 2006, n. 61/R (1)

 

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche)

 

(1) Pubblicato nel B.U. Toscana 20 dicembre 2006, n. 37, parte prima.

 

Il Presidente della Giunta regionale

Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall’articolo 1 della L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 “Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche” ed in particolare l’articolo 6 che rinvia ad apposito regolamento l’attuazione degli interventi sulla Rete escursionistica della Toscana;

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 16 ottobre 2006, n. 18 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della Programmazione, delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 44/2003, nonché dell’intesa raggiunta al Tavolo di concertazione istituzionale (Giunta regionale-Enti locali), e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale e al Consiglio delle Autonomie locali, ai fini dell’acquisizione dei pareri previsti dall’articolo 42, comma 2, e dall’articolo 66, comma 3, dello Statuto regionale;

Dato atto del parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 17 novembre 2006;

Preso atto che la V commissione consiliare “Attività culturali e turismo”, nella seduta del 9 novembre 2006, ha espresso parere favorevole con osservazioni;

Ritenuto di accogliere parzialmente le osservazioni formulate dalla suddetta commissione consiliare;

Vista la Delib.G.R. 11 dicembre 2006, n. 935 che approva il regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);

 

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche), l’attuazione degli interventi sulla rete escursionistica della Toscana (RET).

Art. 2

Segnaletica della RET.

1. La viabilità che costituisce la rete escursionistica toscana (RET), come definita dall’articolo 3 della L.R. 17/1998, è individuata attraverso specifici segnali. La viabilità è segnalata sul terreno e riportata fedelmente sulla cartografia escursionistica della Regione Toscana (Carta regionale tecnica al 10000) e sul sistema georeferenziato della Regione Toscana (2).

2. Ai fini del presente regolamento si intende per segnale l’indicazione di viabilità della RET realizzata con vernice di colore rosso e bianco con numero e/o logo, di norma, in vernice nera, apposta su elementi naturali quali pietre, rocce, alberi, supporti in materiale vario secondo le prescrizioni e con le caratteristiche grafiche di cui all’allegato A al presente regolamento (3).

3. La segnaletica è apposta e mantenuta dalla provincia competente per territorio, previo accordo con i comuni e le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi delle leggi regionali 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle comunità montane) e la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) interessati (4).

4. Per la viabilità ricadente all’interno di un parco nazionale o regionale le funzioni indicate al comma 3 sono svolte dall’ente parco competente per territorio (5).

5. Attraverso la segnaletica sono fornite agli escursionisti e alle guide le necessarie indicazioni per:

a) percorrere in sicurezza la viabilità che compone (6);

b) acquisire informazioni in merito alle caratteristiche ambientali, storiche e culturali del territorio dove si sviluppa la RET (7);

c) fornire indicazioni sui punti tappa, sulle aree attrezzate per la sosta, sulle strutture ricettive, sui punti di ristoro, sui centri di accoglienza, informazione e documentazione della RET.

6. I segnali collocati nei parchi, nelle aree protette o nelle aree facenti parte del patrimonio agricolo forestale regionale riportano il logo del parco, dell’area protetta o del patrimonio agricolo forestale regionale. Nelle aree appartenenti al patrimonio agricolo forestale la segnaletica della RET, si integra con la cartellonistica inerente al patrimonio agricolo forestale.

7. All’inizio della viabilità della RET e nei punti di incrocio con la viabilità ordinaria è posto, di norma, un cartello indicante il divieto di transito sull’itinerario della RET per i veicoli a motore, eccetto quelli di soccorso, di polizia e quelli appositamente autorizzati (8).

8. I segnali e i pannelli esistenti sono adeguati entro due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

(2) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, D.P.G.R. 9 gennaio 2013, n. 1/R. Il testo originario era così formulato: «1. Gli itinerari che costituiscono la rete escursionistica toscana (RET), come definita dall’articolo 3 della L.R. n. 17/1998 sono individuati attraverso specifici segnali. L’itinerario è segnalato sul terreno e riportato fedelmente sulla cartografia escursionistica della Regione Toscana (Carta regionale tecnica al 10000).».

(3) Comma così modificato dall’art. 1, commi 2 e 3, D.P.G.R. 9 gennaio 2013, n. 1/R.

(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 4, D.P.G.R. 9 gennaio 2013, n. 1/R.

(5) Comma così modificato dall’art. 1, comma 5, D.P.G.R. 9 gennaio 2013, n. 1/R.

(6) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 6, D.P.G.R. 9 gennaio 2013, n. 1/R.

(7) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 7, D.P.G.R. 9 gennaio 2013, n. 1/R.

(8) Comma così modificato dall’art. 1, comma 8, D.P.G.R. 9 gennaio 2013, n. 1/R.

Art. 3

Modalità di installazione della segnaletica.

1. Le province e gli enti parco predispongono, sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Toscana con la prima costituzione del catasto e sentiti i comuni e le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi delle leggi regionali 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle comunità montane) e la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) interessati, il progetto esecutivo per l’installazione della segnaletica sulla viabilità assegnata alla propria competenza dagli atti di costituzione del catasto di cui all’articolo 4 della L.R. n. 17/1998 (9).

1-bis Le caratteristiche tecniche ed i prototipi della segnaletica sono approvati con atto del dirigente della struttura regionale competente (10).

2. Le province e gli enti parco provvedono alla realizzazione del progetto esecutivo entro centoventi giorni dall’avvenuto trasferimento da parte della Regione Toscana degli atti di costituzione del catasto previsto dall’articolo 4, comma 5, della L.R. n. 17/1998.

3. Il progetto esecutivo contiene, in particolare:

a) l’analisi sullo stato della segnaletica eventualmente esistente;

b) gli interventi da realizzare per l’adeguamento della segnaletica esistente;

c) gli interventi per l’istallazione della segnaletica nei tratti di viabilità non segnalati;

d) l’individuazione dei soggetti responsabili della realizzazione della segnaletica tenuto conto delle differenti tipologie di viabilità;

e) le modalità e le tempistiche ottimali per la realizzazione.

4. La Regione, le province e gli enti parco collaborano al fine di garantire una perfetta manutenzione della segnaletica della RET, anche attraverso specifiche convenzioni con gli enti ed associazioni interessati, con il Club alpino italiano (CAI), con le guide ambientali, con le guide alpine, con il Corpo forestale dello Stato e con gli enti competenti all’amministrazione del patrimonio agricolo forestale regionale ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) (11).

(9) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, D.P.G.R. 9 gennaio 2013, n. 1/R. Il testo originario era così formulato: «1. Le province e gli enti parco predispongono, sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Toscana con la prima costituzione del catasto e sentiti i comuni e le comunità montane interessati, il progetto esecutivo per l’istallazione della segnaletica sugli itinerari assegnati alla propria competenza dagli atti di costituzione del catasto di cui all’articolo 4 della L.R. n. 17/1998, tenuto conto delle disposizioni e delle caratteristiche tecniche di cui all’articolo 2 e all’allegato A al presente regolamento.».

(10) Comma aggiunto dall’art. 2, comma 2, D.P.G.R. 9 gennaio 2013, n. 1/R.

(11) Comma così modificato dall’art. 2, comma 3, D.P.G.R. 9 gennaio 2013, n. 1/R.

Art. 3-bis

Segnaletica tramite tecnologie dell’informazione e della comunicazione (12).

1. La viabilità e le informazioni ad esse correlate, di cui art. 2 comma 1 sono segnalati anche tramite tecnologie dell’informazione e della comunicazione sul portale di riferimento del turismo della Regione Toscana o su altro sito individuato con provvedimento della competente struttura della Giunta regionale.

2. La segnaletica di cui al comma 1 è elaborata sulla base dei dati contenuti nella banca dati cartografia del sistema regionale con metodologie di cooperazione applicativa.

3. Le Province e gli Enti Parco aggiornano le informazioni veicolabili in formato digitale mediante le tecnologie dell’informazione e della comunicazione previste, ad ogni variazione inerente la viabilità RET.

(12) Articolo aggiunto dall’art. 3, comma 1, D.P.G.R. 9 gennaio 2013, n. 1/R (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 9 dello stesso decreto).

Art. 4

Progettazione di itinerari.

1. Le province effettuano la progettazione della nuova viabilità della RET attraverso forme di raccordo e modalità procedurali che assicurino la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati (13).

2. Le province e gli enti parco, nell’esercizio delle loro funzioni, possono avvalersi del comitato tecnico di cui all’articolo 6 (14).

(13) Comma così modificato dall’art. 4, comma 1, D.P.G.R. 9 gennaio 2013, n. 1/R.

(14) Comma così modificato dall’art. 4, comma 2, D.P.G.R. 9 gennaio 2013, n. 1/R.

Art. 5

Informazione.

1. Le province e gli enti parco ogni sei mesi trasmettono, con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione della Regione, al comitato tecnico le informazioni riguardanti ogni modifica ed integrazione della RET (15).

(15) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, D.P.G.R. 9 gennaio 2013, n. 1/R.

Art. 6

Catasto della RET (16).

1. Il catasto della RET, di cui all’articolo 4 della L.R. n. 17/1998, comprende le seguenti informazioni:

a) zona di appartenenza della viabilità;

b) numero della viabilità e sua eventuale denominazione;

c) comuni interessati allo sviluppo territoriale della viabilità;

d) riferimenti cartografici relativi alle tavole della cartografia dell’istituto geografico militare (IGM) al 25000 e riferimenti sul sistema georeferenziato e cartografico della Regione Toscana;

e) località d’ inizio e termine e località che si trovano lungo la RET, nonché tutti gli snodi e relative quote;

f) indicazione delle emergenze storiche, architettoniche, archeologiche e naturalistiche presenti;

g) tempi di percorrenza in entrambi i sensi di marcia;

h) difficoltà in base alla classificazione CAI;

i) eventuale particolare destinazione della viabilità;

j) possibilità di percorrere la viabilità interamente o parzialmente anche a cavallo o in mountain bike;

k) eventuali aree attrezzate per la sosta, punti tappa, rifugi o strutture ricettive, punti di ristoro e centri di accoglienza, informazione e documentazione lungo la viabilità;

l) presenza di sorgenti o fontane di acqua potabile;

m) indicazione della tipologia prevalente di ambiente su cui si sviluppa la viabilità;

n) specifica relativa allo sviluppo della viabilità sul fondo valle, sul crinale, sulla mezza costa, sulla pendice o in pianura;

o) condizioni di percorribilità e stato della segnaletica, da aggiornare ogni volta che si procede alla manutenzione della viabilità;

p) esposizione prevalente della viabilità;

q) interesse prevalente della viabilità (turistico, storico, naturalistico e tematico);

2. Il catasto contiene altresì notizie relative:

a) all’attraversamento di terreni su fondo pubblico o privato;

b) alla percorrenza di strade statali, regionali, provinciali, comunali e vicinali;

c) alla tipologia del fondo diversificato in: sterrato, roccia, naturale e artificiale;

d) al soggetto preposto alla manutenzione della viabilità.

(16) Articolo così sostituito dall’art. 6, comma 1, D.P.G.R. 9 gennaio 2013, n. 1/R. Il testo originario era così formulato: «Art. 6. Catasto della RET. 1. Il catasto della RET, di cui all’articolo 4 della L.R. n. 17/1998, comprende le seguenti informazioni:

a) zona di appartenenza dell’itinerario;

b) numero dell’itinerario e sua eventuale denominazione;

c) comuni interessati allo sviluppo territoriale dell’itinerario;

d) riferimenti cartografici relativi alle tavole della cartografia dell’Istituto geografico militare (IGM) al 25000;

e) località d’inizio e termine e località che si trovano lungo il percorso, nonché tutti gli snodi e relative quote;

f) emergenze storiche, architettoniche, archeologiche, naturalistiche;

g) tempi di percorrenza in entrambi i sensi di marcia;

h) difficoltà in base alla classificazione CAI;

i) eventuale particolare destinazione dell’itinerario;

j) possibilità di percorrere l’itinerario anche con il cavallo o la mountain-bike, totale o parziale;

k) eventuali aree attrezzate per la sosta, punti di tappa, punti di ristoro e centri di accoglienza informazione e documentazione lungo l’itinerario;

l) presenza di sorgenti o fontane di acqua potabile sul percorso;

m) caratteristiche e descrizione dell’itinerario, delle eventuali peculiarità storiche, culturali, naturali, geologiche;

n) indicazione che i territori attraversati sono coltivi, boschi, prati;

o) specifica relativa allo sviluppo dell’itinerario sul fondo valle, sul crinale, sulla mezza costa, sulla pendice o in pianura;

p) condizioni di percorribilità e lo stato della segnaletica, da aggiornare ogni volta che si procede alla manutenzione dell’itinerario.

2. Il catasto contiene altresì notizie relative:

a) all’attraversamento di terreni demaniali o privati;

b) alla percorrenza di strade statali, regionali, provinciali o comunali con fondo stradale asfaltato o sterrato;

c) alla percorrenza su carrareccia, pista, mulattiera, sentiero o traccia di sentiero;

d) all’ultima data di manutenzione del sentiero.».

Art. 7

Comitato tecnico.

1. È istituito, senza oneri, un comitato tecnico per lo svolgimento di funzioni consultive e di supporto alle attività regionali in materia di realizzazione e manutenzione della RET, con particolare riguardo all’attività di informazione e pubblicità (17).

2. Il comitato può proporre alle province e ai parchi, sulla base delle informazioni da esse fornite, l’eventuale realizzazione di nuove viabilità e la dismissione di quelli esistenti (18).

3. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e ed è composto da:

a) tre funzionari regionali esperti, uno in materia turistica, uno in materia ambientale e uno in materia urbanistico-territoriale;

b) un tecnico designato dal Consiglio delle autonomie locali in rappresentanza della province;

c) un tecnico designato dal CAI;

d) un tecnico designato da Federparchi;

e) una guida ambientale designata dalle Associazioni di guide ambientali maggiormente rappresentative nel settore;

f) un esercente la professione di guida alpina disegnato dal Collegio Regionale guide alpine Toscana;

g) un rappresentante designato d’intesa dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l’ambiente e operanti sul territorio regionale (19).

4. Il comitato dura in carica cinque anni ed è rinnovabile.

(17) Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, D.P.G.R. 9 gennaio 2013, n. 1/R.

(18) Comma così modificato dall’art. 7, commi 2 e 3, D.P.G.R. 9 gennaio 2013, n. 1/R.

(19) Comma così sostituito dall’art. 7, comma 4, D.P.G.R. 9 gennaio 2013, n. 1/R. Il testo originario era così formulato: «3. Il comitato è nominato con decreto del dirigente della competente struttura regionale ed è composto da:

a) tre tecnici designati dal dirigente della struttura regionale competente, di cui uno in materia turistica, uno in materia ambientale e uno in materia urbanistico-territoriale;

b) tre tecnici designati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza di URPT, ANCI Toscana, UNCEM Toscana;

c) un tecnico designato dal CAI;

d) un tecnico designato da Federparchi;

e) due tecnici designati dalle associazioni operanti nel settore.».

Art. 8

Centro di accoglienza informazione e documentazione della RET (20).

1. Il centro di accoglienza informazione e documentazione della RET è la struttura destinata ad ospitare le funzioni di accoglienza e informazione degli escursionisti.

2. Il centro è ubicato presso strutture messe a disposizione dagli enti locali o dai Parchi nel cui territorio è localizzato un itinerario. Il centro mette a disposizione dell’utenza materiale didattico riferito alle caratteristiche ambientali, naturalistiche e storiche del territorio di riferimento e l’elenco delle guide ambientali e delle guide alpine abilitate.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

(20) Articolo così sostituito dall’art. 8, comma 1, D.P.G.R. 9 gennaio 2013, n. 1/R. Il testo originario era così formulato: «Art. 8. Centro di accoglienza informazione e documentazione della RET . 1. Il centro di accoglienza informazione e documentazione della RET è la struttura destinata ad ospitare le funzioni di accoglienza e informazione degli escursionisti sulla base di specifica convenzione con l’Agenzia per il turismo di cui all’articolo 11 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) competente per territorio.

2. Il centro è ubicato presso strutture messe a disposizione di enti locali nel cui territorio è localizzato un itinerario, può ospitare l’elenco delle guide abilitate e materiale didattico riferito alle caratteristiche ambientali, naturalistiche e storiche del territorio interessato dall’itinerario dove è localizzato e dalla RET.».

 

Allegato A

(Articolo 2)

TIPI DI SEGNALI

I segnali sugli itinerari sono di due tipi:

SEGNALI VERTICALI

Costituiti generalmente da frecce direzionali poste all’inizio e al termine degli itinerari e agli snodi più importanti. Questi segnali, che possono essere destri o sinistri, contengono all’interno della bandierina bianco-rossa, il numero dell’itinerario e l’indicazione della località da raggiungere, con i tempi di percorrenza. Le frecce direzionali possono essere integrate da pannelli che contengono il toponimo e la quota delle località in cui vengono collocati. Altri tipi di tabelle sono previste per gli itinerari tematici o ad uso speciale, per invitare a camminare entro il sentiero, per gli itinerari attrezzati e per le vie ferrate.

a) Tabella segnavia o Freccia direzionale Si usa per indicare la direzione da seguire per raggiungere la/e località di destinazione dell’itinerario e il tempo indicativo necessario a raggiungerla/e per un medio escursionista.

Va collocata su palo di sostegno alla partenza, all’arrivo dell’itinerario ed agli snodi più importanti con altri itinerari. È preferibilmente in legno ma può essere anche in metallo o materiale plastico, purché uniformi per tipologia e dimensioni.

La misura standard è di 55x 15 cm – spessore 2 cm – in legno.

È di colore bianco smaltato, oppure color legno naturale, trattato con antimuffe. La punta dovrà essere rossa e la coda bianco-rossa, dovrà contenere il numero dell’itinerario; le scritte saranno in nero in carattere “Arial” nel segnale smaltato e del tipo pirografate nel segnale color legno naturale.

Le località da indicare potranno essere una o più per mete intermedie o definitiva

b) Tabella località Da collocare nella località di partenza e di arrivo e nei punti più significativi dell’itinerario (passi, forcelle, piccoli centri abitati) che trovino riscontro sulla cartografia; è utile indicare il nome della località dove ci si trova e la relativa quota.

Misura 25 x 15 cm e sarà dello stesso materiale delle tabelle segnavia.

Va posta, se il luogo è coincidente, sullo stesso palo di sostegno delle tabelle segnavia.

c) Tabella rispetta la natura segui il sentiero Può essere posta in prossimità di scorciatoie per invitare gli escursionisti a non uscire dalla sede dell’itinerario, evitando danni. È di colore bianco, oppure color legno naturale, con scritte nere, (misura 25 x 15 cm).

d) Tabella itinerario tematico Va posta agli estremi e nei punti significativi di un itinerario escursionistico segnalato secondo le presenti direttive; propone un percorso a tema (didattico, naturale, geologico, per disabili ecc.) per invitare all’osservazione, a stimolare lo studio, la conoscenza, la valorizzazione, la tutela dei luoghi visitati. È di colore bianco, oppure color legno naturale, con scritte nere. È possibile l’inserimento di un logo del percorso (misura 25 x 15 cm). Da installare possibilmente nello stesso palo della freccia direzionale.

e) Tabella d’itinerario per bici e/o cavallo Va posta, all’inizio e al termine di un percorso adatto anche ad un uso diverso, per ampiezza, fondo e pendenza, da quello pedonale. È di colore bianco, oppure color legno naturale, con scritte nere, (misura 25 x 15 cm). Da collocare nello stesso palo della freccia direzionale.

f) Tabella sentiero per escursionisti esperti È collocata all’inizio di un itinerario con caratteristiche alpinistiche (esposto, parzialmente attrezzato oppure impegnativo per lunghezza e che si sviluppa in ambiente particolarmente selvaggio). È di colore bianco o color legno naturale, con scritte nere (misura 25 x 15 cm). Da collocare sullo stesso palo della freccia direzionale.

g) Tabella per via ferrata Va posta all’inizio di un itinerario di accesso ad una via ferrata o ad un itinerario attrezzato impegnativo nonché all’inizio del tratto attrezzato per l’invito (quadrilingue) ad usare correttamente le attrezzature fisse e ad autoassicurarsi alle stesse. Usualmente, sulla stessa tabella, viene indicato un recapito al quale segnalare eventuali danni alle attrezzature. È in lamiera di metallo, di colore rosso con scritte in bianco (misura 25 x 33 cm).

h) Tabellone o pannello d’insieme È un pannello di grande formato che può essere collocato in corrispondenza degli snodi dei principali percorsi escursionistici, preferibilmente presso centri abitati, punti tappa o centri visita dei parchi, perfettamente orientato secondo la direzione dei vari percorsi. Contiene informazioni sulla rete degli itinerari della zona, sulle strutture esistenti in loco, sulla percorribilità e la particolarità dei percorsi.

È costituito da un grande pannello in lamiera metallica, sostenuto da palo in ferro zincato, delle dimensioni di 60 x 40 cm., conforme al formato ridotto in uso nella segnaletica stradale.

Il colore dei bordi dovrà essere marrone, secondo la normativa in vigore per i segnali che individuano emergenze ambientali, i testi ed i grafici saranno segnati in nero o rosso, su fondo bianco.

Conterrà:

La testata di cm. 40 x 3.5 su cui compariranno, in bianco, le scritte relative alla Regione Toscana, al soggetto che realizza la segnaletica su quel tratto di itinerari (ad es. CAI) ed all’Ente Locale promotore (Comunità Montana, Comune, ecc.);

La tabella di cm. 30.4 x 30.4 comprendente:

– la bandierina segnavia in bianco e rosso, che identifica l’itinerario su cui è collocato il pannello, con il numero relativo ed eventuali sigle di itinerari escursionistici (massimo 2);

– i segnali (loghi) che stanno ad indicare se il percorso è adatto per escursionisti, mountain bike, cavallo;

– il nome della località dove è apposto il tabellone, la relativa quota e un cerchio rosso che richiama, nella mappa schematica, il punto che individua la posizione dell’osservatore;

– la mappa schematica che evidenzia il percorso, con un certo contorno significativo, completo di località interessanti e viabilità ordinaria;

– Riquadro esplicativo riportante altre indicazioni, come sorgenti, fonti, incroci, ecc.

Riquadri e Servizi di cm.15 x 4.8. Ciascun riquadro è aperto da un simbolo che introduce sintetiche informazioni su:

– aziende di soggiorno, uffici turistici e centri visita;

– posti di chiamata per emergenza;

– posti di soccorso sanitario;

– posti di soccorso alpino;

– strutture ricettive, posti tappa, rifugi, alberghi, campeggi ecc.;

– centri di interesse artistico, storico, naturalistico, ecc.

Dette informazioni possono riferirsi anche a luoghi fuori mappa, che possono essere raggiunti percorrendo l’itinerario o gli itinerari individuati. Il numero dei riquadri utilizzati, in ciascun pannello, può variare.

 

SEGNALI ORIZZONTALI

Posizionati al suolo usualmente sui sassi oppure sui tronchi degli alberi, per indicare la continuità, in entrambe le direzioni, di un itinerario segnalato.

I colori sono il rosso ed il bianco da usarsi sempre in abbinamento.

Laddove gli itinerari sono ancora segnati con altri colori e con diversa tipologia, si dovrà provvedere, in sede di manutenzione e ripasso, alla modifica secondo la tipologia e i colori prescritti. Possono essere disegnati sia verticalmente che orizzontalmente e vengono dipinti all’inizio, al termine e agli snodi più importanti su sassi o piante. Altri segnali, sempre in vernice bianco-rossa, vengono disegnati lungo il percorso, specialmente in corrispondenza di snodi, per offrire l’informazione di continuità e conferma del percorso.

Segnavia semplice Segnavia a bandierina

a) Segnavia semplice Di colore bianco-rosso, usato per indicare la continuità dell’itinerario; va posto nelle immediate vicinanze degli snodi e ogni 100-200 metri se il sentiero è evidente, altrimenti a distanza più ravvicinata, tenendo in considerazione le caratteristiche ambientali e l’inserimento rispettoso nel luogo. I segni devono essere ben visibili, ma di piccole dimensioni (cm. 10 x 5)

I colori utilizzati potranno essere a smalto lucido o idropittura del tipo resistente da esterni.

b) Segnavia a bandiera Di colore rosso-bianco-rosso con inserito in nero (sul bianco) il numero dell’itinerario; va posto all’inizio e al termine del sentiero e in prossimità di bivi ed incroci con altri sentieri ed in altri punti, dove è utile confermare la giusta continuità dell’itinerario numerato (misura cm. 15 x 8).

c) Freccia di colore rosso Indica una sorgente, una fonte, un rio d’acqua nelle vicinanze; la freccia, eseguita con la vernice rossa e scritta ACQUA in nero, sarà rivolta nella direzione in cui si trova l’acqua e verrà indicata la distanza in metri o il tempo per raggiungerla (misura 8 x 15 cm); viene usata soltanto quando la presenza dell’acqua non è visibile dal sentiero ed ha particolare importanza per l’escursionista.

d) Picchetto segnavia Va posto lungo itinerari che attraversano terreni aperti o pascoli privi di elementi naturali di riferimento sui quali apporre i segnavia e dove possa risultare difficile l’orientamento. È in legno del diametro di 6-8 cm e un’altezza di 100-120 cm (interrato per circa 30-40 cm e trattato con catramina), verniciato a tutto tondo nella parte superiore con il segnavia semplice bianco-rosso oppure a bandiera. In alternativa può essere fissata sul picchetto una freccia direzionale verniciata a bandiera di cm. 10 per 25 circa.

e) Ometto di pietre Dove realizzabile, costituisce un sistema di segnaletica efficace, naturale, discreta, duratura, economica e ideale. A differenza dei segnavia a vernice, l’ometto è visibile anche in condizioni difficili. Può sostituire il picchetto segnavia nei tratti di attraversamento di terreni aperti e privi di altri punti di segnalazione.

Informazioni tecniche sulla TABELLA SEGNAVIA o FRECCIA DIREZIONALE

Materiali:

Il materiale della tabella è preferibilmente in legno locale (larice, abete, castagno, ciliegio).

Possono essere usati anche altri tipi di materiali, purché siano rispettate la tipologia e le dimensioni sotto indicate.

Misure:

– lunghezza: 55 cm

– altezza: 15 cm

– spessore: 2 cm se in legno; per altri tipi di materiali valutare a seconda della tenuta.

Colore:

Il colore di sfondo delle tabelle è il bianco oppure colore legno naturale con la punta rossa e la coda rosso-bianco-rosso.

Il colore sarà possibilmente del tipo smalto lucido ad olio per esterni;

il colore rosso corrisponderà al codice RAL 3000

TABELLA SEGNAVIA o FRECCIA DIREZIONALE

preparazione e posizionamento

La collocazione delle tabelle segnavia va fatta su appositi pali di sostegno di altezza variabile fra i 2 e i 3 metri (med. 2,5 metri).

Il palo sarà dello stesso materiale della tabella segnavia: se in legno del diametro di 8-10 cm, tornito o grezzo, purché impregnato con trattamento antimuffa. Se metallico avrà il diametro di 5-6 cm.

I pali vanno conficcati per almeno 40-60 cm e ben ancorati al terreno mediante costipamento con uso di materiale arido misto a terra.

Le tabelle in legno saranno fissate su pali in legno con le viti, previa sguanciatura del palo; quelle in metallo su pali in metallo.

Per assicurare una maggiore durata al palo si consiglia di applicare sulla parte che va interrata, una vernice adatta ad evitare il naturale deterioramento. Dovranno inoltre essere attuati tutti quegli accorgimenti atti ad evitare lo scalzamento e la caduta del palo.

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