D.P.P. Bolzano 12 gennaio 2012, n. 3

D.P.P. Bolzano 12 gennaio 2012, n. 3   (1).

 

Regolamento d’esecuzione alla legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, “Ordinamento delle aree sciabili attrezzate”.

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(1) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 24 gennaio 2012, n. 4.

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IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la Delib.G.P. 1903 del 12 dicembre 2011

Emana

il seguente regolamento:

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TITOLO I

Regole generali

Articolo 1

Caratteristiche tecniche.

1. Le aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 2 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e successive modifiche, di seguito denominata “legge”, sono controllate e protette, secondo ragionevoli previsioni, da pericoli atipici ed hanno le seguenti caratteristiche tecniche:

a) pista da sci: tracciato idoneo appositamente destinato alla discesa con sci, snowboard o attrezzi similari, normalmente accessibile, preparato e segnato;

b) impianti a fune con servizio sciistico: impianti disciplinati dalla legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche;

c) impianti di innevamento ad eccezione delle infrastrutture tecniche e delle condutture di alimentazione, di cui alla Delib.G.P. n. 2691 del 25 luglio 2005, e successive modifiche;

d) infrastrutture ricreative riservate ai bambini:

1) campo primi passi: area sciabile, con pendenze di norma trascurabili, appositamente delimitata ed attrezzata per l’attività didattica e di gioco per i bambini;

2) campo scuola: area di moderata pendenza longitudinale e trasversale, idonea per allievi e principianti, anche adulti, e con possibilità di agevole arresto. Il campo scuola è separato dalle altre piste;

e) area riservata alla pratica di evoluzioni acrobatiche con sci, snowboard o attrezzi similari (snowpark): pista allestita con elementi o attrezzature specifiche atte a favorire le evoluzioni degli utenti. Tale pista è separata dalle altre e deve essere appositamente delimitata;

f) area riservata agli allenamenti ed alle gare: tracciato idoneo appositamente destinato agli allenamenti ed alle gare agonistiche con sci, snowboard o attrezzi similari. Tale area è separata con adeguate protezioni dalle altre piste;

g) area non preparata riservata alla pratica dello sci: tracciato idoneo appositamente destinato alla discesa con sci, snowboard o attrezzi similari, non preparato e come tale segnalato, normalmente accessibile e segnato.

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Articolo 2

Classificazione delle piste da sci.

1. Le piste da sci sono classificate secondo la loro funzione e il loro grado di difficoltà come segue:

a) piste facili (segnate in blu): la loro pendenza longitudinale e trasversale non deve superare il 25%, ad eccezione di brevi tratti;

b) piste di media difficoltà (segnate in rosso): la loro pendenza longitudinale e trasversale non deve superare il 40%, ad eccezione di brevi tratti;

c) piste difficili (segnate in nero): la loro pendenza longitudinale e/o trasversale supera i valori massimi delle piste di media difficoltà;

d) pista di trasferimento: è un tracciato ristretto con pendenza limitata, destinato a collegare tra di loro piste o impianti di risalita.

2. Gli itinerari sciistici sono percorsi destinati alla discesa con gli sci, normalmente accessibili, segnati, non preparati né controllati, ma protetti, secondo ragionevoli previsioni, solo contro il pericolo di valanghe. Sono segnati in arancione e non sono suddivisi per grado di difficoltà.

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Articolo 3

Segnaletica delle aree sciabili attrezzate.

1. Le aree sciabili attrezzate sono dotate, a cura del gestore delle aree stesse, della necessaria segnaletica conforme a quella prevista dalla vigente normativa UNI. La segnaletica è realizzata in modo tale da consentirne l’agevole rimozione a conclusione della stagione sciistica.

2. I segnali sono ubicati in modo tale da risultare ben visibili e da non costituire ostacolo per gli sciatori.

3. Al fine di evitare errate interpretazioni dei segnali è vietata qualsiasi forma di pubblicità su eventuali sostegni e supporti, nonché sul segnale stesso.

4. Per particolari esigenze, non previste dalla segnaletica approvata dall’UNI, l’Ufficio provinciale competente può autorizzare l’utilizzo di appositi segnali, le cui caratteristiche generali dovranno uniformarsi, per quanto possibile, a quelle dei segnali UNI.

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Articolo 4

Segnaletica delle piste da sci.

1. La segnaletica del grado di difficoltà della pista è posta all’inizio della pista stessa nonché in prossimità di incroci e diramazioni. All’inizio della pista di trasferimento sono segnalate le piste verso le quali si accede ed il relativo grado di difficoltà.

2. Salvo quanto disposto dal comma 1, all’inizio della pista nonché in prossimità di incroci e diramazioni sono installati appositi e ben evidenti segnali direzionali sui quali è precisata la denominazione e la direzione della pista ed eventualmente le destinazioni raggiungibili.

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Articolo 5

Delimitazione delle piste da sci.

1. Le piste sono delimitate lateralmente con palinatura e relativi segnali realizzati e posati in modo tale da consentire di seguire il tracciato della pista anche in condizioni di scarsa visibilità, riconoscendone i bordi destro e sinistro.

2. La delimitazione dei bordi delle piste può essere omessa nei casi di cui all’articolo 9, comma 4, della legge e nei casi autorizzati dall’Ufficio provinciale competente.

3. La delimitazione dei bordi delle piste e la relativa segnaletica sono conformi alla vigente normativa UNI.

4. In adiacenza di scoscendimenti pericolosi, dirupi, strapiombi, seracchi, crepacci e simili, i bordi delle piste sono protetti con idonee barriere anticaduta.

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Articolo 6

Chiusura delle piste.

1. La chiusura delle piste ai sensi dell’articolo 16, comma 6, della legge, è effettuata per mezzo di palinatura incrociata o di altra idonea barriera trasversale, possibilmente estesa all’intera larghezza della pista, ed è segnalata sia mediante adeguata segnaletica che con segnale di divieto per pista chiusa (UNI).

2. La barriera di cui al comma precedente è ben identificabile, anche in condizioni di scarsa visibilità, ed è posta in modo tale da non costituire un pericolo per gli utenti.

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Articolo 7

Pannello informativo.

1. Il gestore dell’area sciabile attrezzata ha l’obbligo di apporre presso le principali stazioni d’accesso all’area sciabile attrezzata un pannello informativo di cui all’articolo 10, comma 2, della legge.

2. Salvo quanto disposto dall’articolo 10, comma 2, della legge, il pannello informativo fornisce agli utenti informazioni circa il bollettino meteo ed il pericolo valanghe.

3. Le informazioni riportate sul pannello informativo sono espresse almeno nelle seguenti lingue: italiano, tedesco, inglese e, nelle aree sciabili situate in Val Gardena e Val Badia, anche in ladino.

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Articolo 8

Documenti necessari per la richiesta di benestare all’apprestamento delle aree sciabili attrezzate.

1. La richiesta del benestare all’apprestamento delle aree sciabili attrezzate di cui al comma 1 dell’articolo 5 della legge, è corredata della seguente documentazione, da presentarsi in quattro copie:

a) inserimento del tracciato (pista da sci e relativo impianto di risalita) sul relativo estratto del Piano di settore provinciale impianti di risalita e piste da sci di cui alla Delib.G.P. n. 963 del 7 giugno 2010, e successive modifiche, firmato da un tecnico abilitato o una tecnica abilitata;

b) progetto definitivo della pista, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 9;

c) relazione tecnica illustrativa, redatta da un tecnico abilitato o una tecnica abilitata, con le seguenti indicazioni: descrizione delle caratteristiche tecniche della pista da sci, proposta del grado di difficoltà, portata oraria dell’impianto di risalita, lunghezza, larghezza media e dislivello della pista, descrizione di eventuali apprestamenti di sicurezza, intersezioni con strade, vie, sentieri, con corsi d’acqua e con impianti di risalita, le eventuali aree sciabili in esercizio o in progetto, nonché gli eventuali mezzi di risalita in esercizio o in progetto, con la specificazione della portata oraria degli stessi;

d) relazione nivologica e, qualora la stessa evidenzi la presenza di un rischio valanghivo, un progetto degli interventi di carattere strutturale e delle misure gestionali per la difesa dal pericolo di valanghe, redatti da un tecnico abilitato o una tecnica abilitata, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 10;

e) nei casi in cui si richiede l’imposizione di una servitù di pista, indicazione, sulla mappa catastale, dei relativi terreni con l’indicazione della superficie da asservire.

2. Ove necessario, il direttore o la direttrice della Ripartizione provinciale Turismo può richiedere ulteriori documenti.

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Articolo 9

Progetto definitivo della pista.

1. Il progetto definitivo della pista, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), è redatto da un tecnico abilitato o una tecnica abilitata e si compone di:

a) planimetria del tracciato della pista con l’indicazione delle aree interessate da scavi e/o riporti di terreno, nonché degli eventuali apprestamenti di sicurezza;

b) riproduzione del tracciato su mappa catastale;

c) indicazione delle sezioni trasversali del tracciato della pista, rilevate ortogonalmente all’asse della pista, nei punti in cui sono previsti movimenti di terra;

d) profilo longitudinale della pista, rilevato sull’asse del tracciato;

e) progetto definitivo delle eventuali opere artificiali.

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Articolo 10

Relazione nivologica.

1. La relazione nivologica individua le aree interessate dagli impianti a fune e dalle piste da sci, rappresentandole su una cartografia in scala 1:10.000 o più dettagliata, supportata da idonea documentazione fotografica. Essa riporta inoltre i dati elaborati ed i calcoli effettuati per verificare l’esistenza di fenomeni valanghivi e per determinare le caratteristiche quantitative e qualitative degli stessi.

2. Sono interventi di carattere strutturale quelli che, mediante la realizzazione di manufatti o la modificazione dei caratteri morfologici o di soprassuolo, precludono il manifestarsi del fenomeno valanghivo sugli impianti a fune e sulle piste da sci ovvero ne limitano gli effetti.

3. Sono misure gestionali le azioni e le procedure poste in essere nel corso dell’esercizio degli impianti a fune e delle piste da sci, al fine di garantirne le condizioni di sicurezza. Tali misure si articolano in operazioni di monitoraggio e di valutazione degli aspetti nivo-meteorologici, cui devono seguire, in caso di pericolo di valanghe, la sospensione temporanea dell’esercizio e, se necessario, la bonifica dei versanti valanghivi mediante il distacco artificiale delle masse nevose.

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Articolo 11

Procedimento per il rilascio del benestare all’apprestamento delle aree sciabili attrezzate.

1. Il direttore o la direttrice della Ripartizione provinciale Turismo:

a) accerta la regolarità della domanda e la completezza della documentazione di cui all’articolo 8;

b) accerta la conformità della pista progettata al Piano di settore provinciale impianti di risalita e piste da sci;

c) trasmette copia della documentazione di cui all’articolo 8 agli uffici competenti, ai fini dell’acquisizione dei pareri di cui all’articolo 5, comma 2, della legge;

d) nei casi in cui si richieda l’imposizione di una servitù di pista, provvede affinché venga avviata la relativa procedura e venga costituita la servitù di pista ai sensi dell’articolo 24 della legge;

e) perfezionata l’istruttoria, rilascia alla persona richiedente, entro novanta giorni dalla domanda, il benestare all’apprestamento dell’area sciabile attrezzata, stabilendo eventuali ulteriori prescrizioni.

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Articolo 12

Servizio piste.

1. Il servizio piste, di cui all’articolo 14 della legge:

a) assicura lo stato di manutenzione e preparazione delle piste da sci per l’intera durata dell’esercizio;

b) assicura la completezza delle misure di protezione, di sicurezza e della segnaletica;

c) provvede all’apertura giornaliera delle piste, assicurandosi che i dispositivi di protezione passiva siano efficienti, che le condizioni della pista e la relativa segnaletica siano ottimali e che il materiale tecnico di soccorso sia pronto all’uso. Segnala immediatamente eventuali problemi riscontrati al gestore dell’area sciabile attrezzata, a cui consegna in ogni caso una breve relazione sugli accertamenti effettuati;

d) provvede alla chiusura giornaliera delle piste nonché alla chiusura totale o parziale delle stesse, nelle ipotesi previste dall’articolo 16, comma 6, della legge;

e) effettua le discese di controllo dopo la chiusura degli impianti di risalita per accertare che sulle piste non siano rimasti utenti in difficoltà;

f) svolge un servizio di informazione agli utenti delle aree sciabili attrezzate.

2. Il direttore o la direttrice della Ripartizione provinciale Turismo può autorizzare il gestore dell’area sciabile attrezzata, su richiesta motivata, a non istituire il servizio piste, qualora le modeste dimensioni dell’area sciabile attrezzata, le caratteristiche e l’ubicazione della medesima o altre particolari situazioni documentate garantiscano la sicurezza degli utenti.

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Articolo 13

Servizio di soccorso.

1. Il servizio di soccorso di cui all’articolo 15 della legge deve provvedere al primo intervento di soccorso, al recupero ed al trasporto delle persone infortunate.

2. Il servizio soccorso è composto da persone addestrate in materia di primo soccorso ed in possesso di capacità sciistiche adeguate agli interventi di soccorso nelle aree sciabili attrezzate. Esso è dotato inoltre di attrezzature ed equipaggiamenti necessari ed idonei.

3. La responsabilità del servizio di soccorso cessa con la consegna della persona infortunata al servizio di trasporto dei feriti ovvero al servizio sanitario o ad un servizio medico anche privato oppure su richiesta della stessa persona infortunata o dei suoi familiari.

4. Gli addetti al servizio di soccorso devono prestare servizio fino a quando il servizio piste ha terminato le discese di controllo previste dall’articolo 12, comma 1, lettera e).

5. Il direttore o la direttrice della Ripartizione provinciale Turismo può autorizzare il gestore dell’area sciabile attrezzata, su richiesta motivata, a non istituire il servizio di soccorso, qualora le modeste dimensioni dell’area sciabile attrezzata, le caratteristiche e l’ubicazione della medesima o altre particolari situazioni documentate garantiscano il recupero tempestivo e funzionale delle persone infortunate. In questo caso, insieme ad un’organizzazione di soccorso della zona, devono essere predisposti per iscritto adeguati piani di allarme per un eventuale intervento.

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Articolo 14

Attrezzature ed equipaggiamenti del servizio di soccorso.

1. Per attrezzature ed equipaggiamenti necessari ed idonei del servizio soccorso di cui all’articolo 13, comma 2, si intendono:

a) attrezzature tecniche di primo soccorso, quali:

1) slitta di soccorso o motoslitta di soccorso per un idoneo trasporto delle persone infortunate;

2) ferule per immobilizzazione, collari cervicali; nelle aree sciabili attrezzate di maggiori dimensioni, defibrillatore semiautomatico esterno;

b) attrezzature personali del soccorritore, quali:

1) divisa riconoscibile, che identifica il servizio di soccorso;

2) radiotrasmittente portatile, che consenta il collegamento radio con la Centrale provinciale emergenza e con il servizio di elisoccorso, un dispositivo di protezione dorsale o similare, un apparecchio cerca-persone per travolti da valanga a tutela della propria persona;

3) zaino di pronto soccorso contenente il materiale necessario per eventuali casi di emergenza, vale a dire per es.: per la gestione dell’ossigeno, per le vie respiratore, per la circolazione, per traumi, per la cura di ferite, per la diagnostica.

2. Ogni intervento di soccorso sulla pista è documentato per iscritto.

3. La formazione del personale di soccorso comprende di norma una formazione di più giorni in materia di pronto soccorso, prevedendo elementi fondamentali della rianimazione per soccorritori laici e della cura di traumi. Inoltre il personale di soccorso deve dimostrare di aver assolto una formazione specifica nella tecnica di soccorso. La formazione del personale di soccorso è integrata periodicamente mediante corsi di aggiornamento.

4. Per il personale di soccorso secondo questo articolo vale l’obbligo del casco.

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Articolo 15

Pericoli atipici.

1. I pericoli atipici sono pericoli inaspettati o difficilmente evitabili anche per uno sciatore o una sciatrice responsabile lungo il tracciato sciistico, quali:

a) ostacoli, sia naturali che artificiali, all’interno del piano pista, quali: piante, massi, apparecchiature dell’impianto d’innevamento tecnico, sostegni di impianti di risalita, opere frangivento, edifici, recinzioni. Sono considerati pericoli atipici anche gli ostacoli artificiali a bordo pista e fino ad una distanza di 5 metri dalla palinatura o dal limite alberato indicante il bordo pista esterno;

b) alberi presenti all’interno della pista oppure alberi isolati, se situati a bordo pista, in un’area aperta, priva di vegetazione;

c) curve particolarmente strette in prossimità di precipizi, crepacci, sbarramenti improvvisi, scarpate di valle con la presenza di evidenti insidie quali massi, ceppaie, ecc.;

d) mezzi battipista o motoslitte in movimento o fermi sulla pista durante l’orario di apertura al pubblico;

e) produzione di neve tecnica durante l’orario di apertura della pista, se non opportunamente segnalata;

f) pista ghiacciata o lunghi tratti di pista ghiacciati: diversamente dalla neve gelata, la neve assume la colorazione e la trasparenza del ghiaccio, tanto da non consentire il passaggio né con gli sci, né con i veicoli cingolati da neve;

g) pericolo valanghe.

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Articolo 16

Produzione di neve tecnica durante l’orario di apertura della pista.

1. Per garantire le necessarie condizioni di sicurezza, il gestore dell’area sciabile attrezzata può provvedere alla produzione di neve tecnica sulle piste anche durante l’orario di apertura; in questo caso il gestore ha l’obbligo di segnalare agli utenti lo svolgimento delle operazioni di innevamento sia alla partenza a monte delle piste interessate sia in prossimità degli impianti di innevamento in funzione.

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Articolo 17

Modalità per il ritiro della tessera giornaliera o per la sospensione della tessera plurigiornaliera.

1. Gli incaricati dell’accertamento delle infrazioni di cui all’articolo 30, comma 1, della legge possono disporre il ritiro della tessera giornaliera o la sospensione della tessera plurigiornaliera nei casi di cui all’articolo 30, comma 5, della legge.

2. Il provvedimento di sospensione della tessera giornaliera o di ritiro della tessera plurigiornaliera va annotato nel verbale di accertamento dell’infrazione.

3. Gli incaricati dell’accertamento consegnano tempestivamente una copia del verbale di accertamento al gestore dell’impianto di risalita, affinché questi provveda a disattivare la tessera giornaliera o a sospendere per una giornata l’efficacia della tessera plurigiornaliera.

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Articolo 18 Comunicazione alla Ripartizione provinciale Turismo degli incidenti avvenuti nel corso della stagione sciistica.

1. Entro il 30 maggio di ogni anno, il gestore dell’area sciabile attrezzata trasmette alla Ripartizione provinciale Turismo l’elenco analitico degli infortuni accertati nella stagione precedente.

2. Nell’elenco sono specificati gli elementi seguenti: data, ora e luogo dell’infortunio, età e sesso delle persone infortunate, breve dinamica dell’infortunio e gravità delle lesioni riportate.

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TITOLO II

Indennità per la servitù di area sciabile attrezzata

Articolo 19 Indennità una tantum ed annuale.

1. L’indennità una tantum di cui all’articolo 25, comma 1, lettera a), della legge, corrisponde ad un importo pari a 10 volte l’indennità annuale di cui al comma 5 del presente articolo.

2. L’indennità di base si calcola sulla base della situazione geografica e della qualità del fondo nonché sulla base della presunta minore redditività dello stesso.

3. Per coefficiente turistico, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, della legge, si intende un coefficiente compreso tra 1 e 3, che esprime l’incidenza del turismo nell’area sciabile attrezzata ed il valore economico dei singoli impianti di risalita e delle piste da sci. I coefficienti sono definiti come segue:

a) coefficiente 1: area sciabile attrezzata scarsamente sviluppata;

b) coefficiente 2: area sciabile attrezzata mediamente sviluppata;

c) coefficiente 3: area sciabile attrezzata altamente sviluppata.

4. La determinazione dell’indennità di base di cui al comma 2 e l’assegnazione dei coefficienti di cui al comma 3 sono fissati ogni 2 anni dall’Ufficio provinciale Estimo, dopo aver sentito l’associazione degli agricoltori maggiormente rappresentativa a livello provinciale e l’Associazione esercenti funiviari dell’Alto Adige.

5. L’indennità annuale di cui all’articolo 25, comma 1, lettera b), della legge si ottiene moltiplicando l’indennità di base di cui al comma 2 del presente articolo con il coefficiente turistico di cui sopra.

6. Se le piste da sci attraversano un’area improduttiva, l’indennità corrisposta sarà pari ad un terzo dell’indennità annuale calcolata ai sensi del comma 5.

7. Per i proprietari di fondi, che non coltivano gli stessi in qualità di coltivatori diretti, i coefficienti superiori a 1 sono ridotti della metà.

8. Il valore per il calcolo del ridotto raccolto con riferimento ai pascoli alpini, ai prati montani ed ai prati con una fienagione è di 1500 kg fieno/ettaro e, con riferimento ai prati con due fienagioni, è di 3000 kg fieno/ettaro.

9. Per stagione invernale si intende il periodo dal 1. novembre al 30 aprile dell’anno successivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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