D.P.P. Trento 20 ottobre 2008, n. 47-154/Leg.

D.P.P. Trento 20 ottobre 2008, n. 47-154/Leg. (1)

 

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 «Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate», come modificata dalla legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20

 

(1) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 7 gennaio 2009, n. 2.

 

Il Presidente della provincia

– visto l’art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”, ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

– visto l’art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l’esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

– vista la legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8;

– vista la Delib.G.P. 10 ottobre 2008, n. 2592 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 “Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate”, come da ultimo modificata con la legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20

 

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto.

1. Questo regolamento detta le norme di esecuzione della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8, come modificata dal capo III della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20, per la parte relativa all’ordinamento dei rifugi alpini e dei bivacchi.

2. Nel prosieguo di questo regolamento la legge provinciale n. 8 del 1993, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge provinciale n. 20 del 2007, è indicata come “legge provinciale”.

Art. 2

Requisiti minimi e massimi dei rifugi alpini.

1. Per assicurare le funzioni di sobria ospitalità in zone di montagna ai sensi dell’articolo 6 della legge provinciale, i rifugi alpini devono possedere i requisiti minimi e massimi funzionali e strutturali definiti da questo articolo.

2. Ogni rifugio alpino, al fine dell’iscrizione nell’elenco delle strutture alpinistiche previsto dall’articolo 2 della legge provinciale, deve essere sufficientemente attrezzato con distinti locali per la sosta, per il ristoro e per il pernottamento nonché disporre dei seguenti requisiti minimi strutturali e funzionali:

a) servizio di cucina;

b) uno spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di alimenti e bevande;

c) spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette anche sovrapposti;

d) servizio telefonico o altra tecnologia tale da permettere comunicazioni con la centrale operativa del 118;

e) una fonte di energia elettrica;

f) una piazzola per l’atterraggio degli elicotteri rispondente alle indicazioni fornite dalla struttura provinciale competente in materia di protezione civile;

g) un locale per il ricovero di fortuna aperto nei periodi di chiusura del rifugio.

3. Al fine dell’iscrizione delle strutture alpinistiche nell’elenco previsto dall’articolo 2 della legge provinciale i rifugi alpini, escludendo l’alloggio del gestore, non devono superare uno o più dei seguenti requisiti massimi strutturali e funzionali contraddistinti da:

a) locali adibiti a camera con adeguata densità di posti letto, il cui parametro di verifica non può risultare superiore a 10 metri cubi di aria per posto letto;

b) percentuale di ricettività in camere fino a 4 posti letto, comunque non superiore al 50 per cento della ricettività complessiva;

c) assenza di camere con servizi igienici dedicati;

d) prevalenza di servizi dedicati agli escursionisti in rifugi prossimi agli impianti a fune o alle piste di sci, confermata da una valutazione espressa dalla Conferenza provinciale per il patrimonio alpinistico.

Art. 3

Requisiti igienico-sanitari, di sicurezza, di approvvigionamento idrico e depurazione degli scarichi dei rifugi alpini.

1. I rifugi alpini devono possedere i requisiti igienico-sanitari e di approvvigionamento idrico, come specificati dalla tabella A allegata a questo regolamento.

2. Per la prevenzione incendi e per la sicurezza trova applicazione la normativa vigente in materia, tenendo conto della particolare ubicazione e della tipologia del rifugio.

3. Fermo restando quanto stabilito dalla tabella A allegata in ordine all’approvvigionamento idrico, nei rifugi alpini nei quali non è possibile erogare acqua potabile agli ospiti, è fatto obbligo al gestore di esporre su appositi cartelli in lingua italiana, tedesca, inglese e francese l’avviso che l’acqua non risulta essere controllata.

4. Gli scarichi delle acque reflue dei rifugi alpini devono corrispondere alle condizioni stabilite dal vigente piano provinciale di risanamento delle acque approvato dalla Giunta provinciale in applicazione dell’articolo 17-quater del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti).

Art. 4

Periodo di apertura e servizi minimi di gestione.

1. I rifugi alpini devono assicurare una apertura stagionale minima dal 20 giugno al 20 settembre; il periodo di apertura e chiusura del rifugio è reso noto al pubblico a cura del gestore secondo le modalità stabilite dalla struttura provinciale competente in materia di turismo, sentita la Conferenza provinciale per le strutture alpinistiche prevista dall’articolo 4 della legge provinciale.

2. Il gestore del rifugio alpino può derogare ai periodi di apertura e di chiusura come indicato dal comma 1 secondo i criteri ed i casi stabiliti dalla struttura provinciale competente in materia di turismo, sentita la Conferenza provinciale per le strutture alpinistiche.

3. Il gestore del rifugio alpino deve inoltre assicurare i seguenti servizi minimi di gestione:

a) ricovero ad ogni escursionista, assicurato in particolare laddove le condizioni climatiche esterne o d’orario lo richiedano;

b) l’uso dei locali di ristoro e posti a sedere per il consumo da parte dell’escursionista dei propri alimenti e bevande;

c) la presenza, in apposito armadietto, del materiale di primo soccorso e di medicazione secondo indicazioni fornite dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari;

d) lo smaltimento ed il trasporto dei rifiuti solidi accumulati presso il rifugio secondo le modalità stabilite dalla struttura provinciale competente in materia, in relazione alle caratteristiche dei luoghi, del carico antropico e del sistema di raccolta e di smaltimento vigente nel comune nel cui territorio è insediata la struttura.

4. All’escursionista che utilizzi posti a tavola del rifugio alpino per il consumo di propri alimenti e/o bevande, senza acquistarli direttamente dal gestore, il medesimo può richiedere una somma quale contributo alle spese generali di mantenimento del rifugio alpino, nei limiti stabiliti dalla struttura provinciale competente in materia di turismo, previo parere della Conferenza provinciale per le strutture alpinistiche prevista dall’articolo 4 della legge provinciale.

Art. 5

Requisiti soggettivi del gestore del rifugio alpino.

1. Fermo restando i requisiti generali stabiliti nella dichiarazione di inizio attività (DIA), il gestore del rifugio alpino deve possedere i seguenti requisiti soggettivi:

a) conoscenza del territorio, delle vie di accesso al rifugio ed ai rifugi limitrofi;

b) capacità di apprestare le necessarie azioni di primo soccorso.

2. L’accertamento del possesso in capo al gestore del rifugio alpino dei requisiti indicati dal comma 1 spetta al proprietario del rifugio.

Art. 6

Caratteristiche strutturali e funzionali dei bivacchi.

1. I bivacchi sono costituiti da sobrie e minimali strutture, costruite con materiale idoneo a far fronte alle avverse condizioni metereologiche, adibite al ricovero degli alpinisti, incustodite e aperte in permanenza, idonee a garantire ricovero di emergenza.

Art. 7

Trasmissione della DIA alla Provincia.

1. Il comune al quale è presentata la DIA per l’esercizio del rifugio alpino ai sensi dell’articolo 6 bis, comma 1 della legge provinciale, trasmette copia della DIA stessa alla struttura provinciale competente in materia di turismo ai fini dell’aggiornamento del sistema informativo del turismo (SIT).

Art. 8

Verifica del mantenimento dei requisiti dei rifugi alpini.

1. Ai fini della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco delle strutture alpinistiche previsto dall’articolo 2 della legge provinciale, la struttura provinciale competente in materia di turismo provvede in ogni tempo alla verifica del mantenimento dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 per i rifugi alpini esistenti.

2. Il rifugio perde la qualifica di “alpino” e assume quella di “escursionistico”, come previsto dall’articolo 23, comma 1, lettera b) della legge provinciale, se a seguito di verifica si riscontra il superamento di uno dei requisiti massimi strutturali e funzionali indicati dall’articolo 2, comma 3.

3. Il gestore del rifugio alpino è tenuto a comunicare alla struttura competente in materia di turismo qualsiasi variazione dei requisiti previsti per il riconoscimento.

4. Il riconoscimento della qualifica di rifugio “escursionistico” è disposto con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo.

5. Prima di disporre l’aggiornamento della qualifica di rifugio da “alpino” a “escursionistico”, la struttura competente in materia di turismo comunica al gestore del rifugio i motivi che giustificano il provvedimento; il gestore può presentare eventuali osservazioni, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

6. Se il dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo dispone la qualificazione da rifugio alpino a rifugio escursionistico, con il medesimo provvedimento il dirigente dispone la cancellazione del rifugio dall’elenco delle strutture alpinistiche previsto dall’art. 2 della legge provinciale.

Art. 9

Disposizioni transitorie.

1. Al fine di garantire la conclusione dei procedimenti avviati ai sensi del capo V della legge provinciale, la procedura di cui all’articolo 8 resta sospesa fino alla conclusione dei procedimenti di concessione per le istanze presentate prima dell’entrata in vigore di questo regolamento.

2. La diversa qualificazione di rifugio attribuita ai sensi dell’articolo 8 non fa venir meno il rispetto dei vincoli di destinazione e dei requisiti oggettivi accertati in sede di concessione del relativo contributo.

3. In sede di prima applicazione, con riferimento alle strutture alpinistiche esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento, le stesse continuano a mantenere la qualifica di rifugio alpino ancorché, in presenza del requisito previsto dall’articolo 2, comma 3, lettera c), sia accertato dalla Conferenza provinciale per le strutture alpinistiche il mantenimento delle funzioni alpinistiche del rifugio.

4. Alle strutture ricettive che hanno richiesto il riconoscimento di rifugio alpino prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e che non rispettino uno o più dei requisiti massimi di cui all’articolo 2, comma 3, può essere attribuita la qualifica di rifugio escursionistico.

Art. 10

Abrogazioni.

1. Dalla data di entrata in vigore di questo regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:

a) D.P.G.P. 4 maggio 1998, n. 9-81/Leg;

b) D.P.G.P. 18 maggio 1999, n. 4-3/Leg.

2. Dalla data di entrata in vigore di questo regolamento sono abrogate le disposizioni indicate dalle lettere b), c) e d), comma 1, dell’articolo 42 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20.

Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino Ufficiale” della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato

TABELLA A

(articolo 3, comma 1)

Camere

                     

volume d’aria

           

nei sottotetti con falda inclinata, la cui altezza minima in radice non deve essere inferiore a 1 metro lineare, 3,5 metri cubi d’aria per ogni posto letto o cuccetta ricavati nei locali adibiti al pernottamento; per gli altri locali di pernottamento il volume d’aria per ogni posto letto o cuccetta deve essere di almeno metri cubi 4,00 e l’altezza non inferiore a metri lineari 2,20.

           

rapporto illuminometrico

           

rapporto non inferiore ad 1/32 della superficie del pavimento per i locali ricavati nel sottotetto;

           

per gli altri locali adibiti al pernottamento; per i rimanenti locali il rapporto illuminometrico deve essere non inferiore ad 1/20.

Servizi igienici

                     

rivestimento

           

rivestimento del pavimento e delle pareti con materiale lavabile fino ad una altezza non inferiore a metri lineari 1,80.

           

WC con lavabo

           

un wc con lavabo ogni 50 metri quadrati di superficie utile o frazione di 50 metri quadrati delle sale di ristoro.

           

         

un wc con lavabo ogni 25 posti letto e/o cuccette ad uso dei locali adibiti al pernottamento.

           

doccia

           

una doccia, ove sia possibile, in relazione alla dotazione idrica.

           

servizi per il personale

           

un wc con lavabo riservati al personale di gestione; una doccia, ove sia possibile, in relazione alla dotazione idrica; quest’ultimo requisito è derogabile qualora la limitata capacità ricettiva del rifugio e la ridotta superficie degli spazi a disposizione non ne consentano la realizzazione.

           

Cucina

                     

altezza dei locali cucina e ristoro

           

non inferiore a metri lineari 2,20.

           

rivestimento

           

rivestimento del pavimento e delle pareti con materiale lavabile fino ad un’altezza non inferiore a metri lineari 1,80.

           

aereazione

           

adeguata aereazione naturale e cappa aspirante. In alternativa, nei locali cucina con altezza inferiore a metri lineari 2,40 o con superficie complessiva inferiore a metri quadrati 12,00, possono essere installati idonei sistemi di aspirazione forzata da foro su finestra o muro.

           

porte

           

ampiezza non inferiore a centimetri 65 ed altezza compatibile con la struttura.

           

approvvigionamento idrico

           

l’acqua fornita ad uso potabile deve essere conforme ai requisiti di qualità previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) e dalla relativa Delib.G.P. n. 2906 del 10 dicembre 2004;

           

se la fornitura dell’acqua non può essere garantita, il rifugio alpino deve dotarsi di idoneo sistema di potabilizzazione delle acque preventivamente filtrate;

qualora non possa essere garantita la fornitura dell’acqua in possesso delle caratteristiche di cui sopra i rifugi alpini devono dotarsi di idoneo sistema di potabilizzazione delle acque preventivamente filtrate. La captazione delle acque può avvenire, oltre che da sorgente, anche da scioglimento di nevaio e ghiacciaio, da scorrimento di superficie, da lago e da raccolta di acqua piovana.

                       

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