Decreto Giunta Regione Piemonte 22-268 del 27 settembre 2010

Decreto Giunta Regione Piemonte 22-268 del 27 settembre 2010

ATTO DI INDIRIZZO PER L’UTILIZZO E LA CONDUZIONE DI MOTOSLITTE, QUADRICICLI E MEZZI ASSIMILATI PER IL TRASPORTO DI PERSONE E COSE SU AREE INNEVATE ALL’INTERNO DEL TERRITORIO REGIONALE.

(ATTUAZIONE DELL’ART. 28, COMMA 9, DELLA L.R. 26 GENNAIO 2009 N. 2)

 

(Allegato alla deliberazione n. 15-12793 del 14.12.2009)

modificato con DGR 22-658 del 27.9.2010

Paragrafo 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente documento, nel rispetto dei divieti e delle limitazioni di cui all’articolo 28 della legge regionale 26 gennaio 2009 n. 2 recante (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell’impiantistica di risalita e dell’offerta turistica) detta le disposizioni per il corretto utilizzo delle motoslitte, dei quadricicli e di altri mezzi assimilati, destinati al trasporto di persone e cose su aree innevate all’interno del territorio regionale, in attuazione dell’articolo 28, comma 9, della suddetta legge regionale.
2. Il presente provvedimento si applica, pertanto, alle motoslitte, ai quadricicli ed ai loro relativi accessori, nonché a qualsiasi altro mezzo motorizzato destinato al trasporto di persone e cose su terreni innevati, comprese le piste di servizio e le strade di cantiere degli impianti anche in caso di terreno scoperto, e di seguito denominati mezzi meccanici.
3. Sono esclusi dall’ambito di applicazione i mezzi impiegati per i lavori di movimento terra e neve e quelli per la battitura delle piste.

Paragrafo 2. Disposizioni di utilizzo.
1. I mezzi meccanici, sono soggetti alle seguenti prescrizioni:
a) trasportano il conducente ed eventuali passeggeri nei limiti dell’omologazione del mezzo;
b) nel caso di motoslitte, trasportano il conducente ed eventuali passeggeri nei limiti della capienza del mezzo;
c) possono trainare eventuali carrelli a rimorchio ed appendici, per il trasporto di persone o merci, nei limiti previsti dalla documentazione del mezzo;
d) sono assicurati con polizza Responsabilità Civile Conto Terzi (RCT) con un massimale non inferiore di euro 1.500.000,00;
e) durante la marcia, nel caso incontrino altri mezzi, si posizionano sul lato destro;
f) procedono a velocità moderata, dando comunque precedenza, in caso di interferenza con piste da sci, agli sciatori che dovessero incontrare;
g) sono dotati di dispositivo luminoso lampeggiante;
h) durante la marcia, gruppi di più mezzi procedono in colonna sul medesimo percorso o pista, senza uscire al di fuori del percorso autorizzato e mantengono una velocità consona alle caratteristiche del percorso;
i) nel caso di attività turistico-ricreative organizzate, che prevedano l’impiego di più di tre mezzi, anche noleggiati, questi devono procedere recando in testa alla colonna un mezzo condotto da un titolare o dipendente della ditta organizzatrice.

2. Per la conduzione dei mezzi meccanici sono richiesti il possesso della maggiore età e l’uso, da parte del conducente nonché di eventuali passeggeri, di regolare casco protettivo omologato ai sensi della normativa vigente per la circolazione stradale dei motocicli.
3. La condotta di guida tiene conto delle condizioni dei percorsi da effettuare e della neve, in rapporto alle condizioni climatiche, evitando ogni situazione di rischio e pericolo.

Paragrafo 3. Autorizzazione ai sensi dell’articolo 28, comma 8 primo periodo, della l.r. 2/2009.
1. L’uso dei mezzi meccanici è consentito ai soli aventi diritto, previamente autorizzati dall’amministrazione comunale competente ai sensi dell’articolo 28, commi 8 e 9 della l.r. 2/2009.
2. L’autorizzazione é valida esclusivamente per il transito sui percorsi stabiliti dal comune e previa concertazione con il gestore degli impianti di risalita, in caso di interferenze con le piste da sci.
3. L’autorizzazione è rilasciata sulla base dei seguenti parametri numerici:
a) per i soggetti residenti, proprietari e conduttori di immobili non altrimenti accessibili da strade aperte al pubblico, nel numero di due per ogni nucleo familiare;
b) per i soggetti gestori e/o conduttori di strutture adibite ad attività di esercizio commerciale e turistico-ricettivo non altrimenti accessibili da strade aperte al pubblico, nel numero massimo di tre per ogni struttura gestita e/o condotta, fatte salve particolari esigenze, valutate dai comuni interessati, per le quali è possibile autorizzare un ulteriore mezzo
c) per i gestori di attività di trasporto a servizio delle strutture o degli immobili non altrimenti accessibili da strade aperte al pubblico, nel numero di tre.

4. Il possesso dei requisiti di cui al punto 3 è dimostrato da idonea documentazione e attestato con dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del dpr 445/2000.
5. L’autorizzazione deve essere esposta sul mezzo a cui si riferisce ed indica:
a) i dati anagrafici del titolare dell’autorizzazione, specificando la natura dell’autorizzazione in riferimento alla casistica del punto 3 del presente paragrafo;
b) il percorso comunale stabilito al fine esclusivo di raggiungere, con il tracciato più breve e limitando il più possibile le interferenze con le piste o altri tracciati, le strutture e gli immobili altrimenti non accessibili;
c) il numero di telaio del mezzo e le disposizioni per l’utilizzo di cui al paragrafo 2;
d) l’orario di impiego, fermo restando che, per i soggetti di cui alla lettera c) del punto 3, è comunque vietato l’utilizzo dalle ore 23,30 alle ore 6,00, eventualmente derogabile in occasione delle festività nazionali.

6. L’autorizzazione, rilasciata nel rispetto della normativa fiscale vigente, ha validità temporale non superiore a tre anni solari consecutivi, per il periodo dal 1° novembre al 30 aprile di ogni anno, e perde la sua efficacia allo scadere del termine fissato dal comune o in caso di perdita o mutamento dei requisiti necessari per la relativa richiesta. Il comune può richiedere eventuali oneri di spesa per il suo rilascio.
7. In relazione alle autorizzazioni rilasciate ai soggetti di cui al punto 3 lettera c), queste potranno prevedere la conduzione dei mezzi meccanici anche da parte dei dipendenti regolarmente assunti.
8. All’interno dell’area sciabile, l’attività di noleggio è consentita ai soggetti di cui al punto 3, lettera c), unicamente con conducente, fatto salvo, quanto stabilito al punto 2 del presente paragrafo.
9. Parimenti i soggetti di cui al punto 3 lettera a) e b) possono condurre mezzi noleggiati, nel rispetto delle indicazioni di cui al presente paragrafo.

Paragrafo 4. Disposizioni per l’accesso pubblico a percorsi, aree e piste individuati ai sensi del comma 6 e comma 8, ultimo periodo, dell’articolo 28 della l.r. 2/2009.
1. Al di fuori delle aree sciabili, il comune individua i percorsi, le aree e le piste, destinati alla circolazione dei mezzi meccanici, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, della l.r. 2/2009, nel rispetto della normativa e dei vincoli urbanistici, territoriali ed ambientali esistenti, con particolare riferimento alle problematiche di impatto e zonizzazione acustici, nonché di interferenza con le componenti vegetazionali e faunistiche.
2. Con proprio provvedimento il comune disciplina l’accesso agli ambiti di cui al punto 1 ed in particolare:
a) gli orari di apertura e chiusura, fatto salvo il divieto di utilizzo dalle ore 22,00 alle ore 6,00;
b) l’eventuale pedaggio per l’accesso;
c) l’eventuale numero massimo di accessi;
d) l’eventuale modalità di gestione da parte di soggetti privati;
e) le condizioni ambientali di accessibilità, con particolare riferimento alle condizioni meteonivometriche;
f) i parametri di emissione acustica da rispettare;
g) nel caso di individuazione di aree, il divieto di transito da parte di sciatori e utilizzatori di racchette da neve;
h) eventuali norme per regolamentare l’uso promiscuo dei percorsi e delle piste, limitando l’interferenza tra mezzi meccanici e le varie forme di escursionismo sulla neve.
3. Il comune, in relazione all’accesso agli ambiti come sopra individuati, stipula idonea assicurazione per responsabilità civile a copertura di eventuali danni occorsi agli utenti.
4. L’accesso è consentito nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 30 aprile, fatta salva la facoltà, da parte del comune competente, di stabilire, entro il suddetto periodo, calendari di accesso diversi anche non continuativi.
5. Gli ambiti devono essere opportunamente segnalati attraverso idonea cartellonistica riportante, in almeno tre lingue dell’Unione Europea (U.E), oltre a quella italiana:
a) le disposizioni di utilizzo dei mezzi meccanici di cui al paragrafo 2;
b) i contenuti del provvedimento comunale di cui al punto 2;
c) ogni altra informazione ritenuta utile in merito agli ambiti percorsi.

6. Gli ambiti individuati in applicazione del presente paragrafo sono segnalati alla Regione.

Paragrafo 5. Sanzioni amministrative.
1. Nel richiamare il dispositivo sanzionatorio di cui all’art. 35 della l.r. 2/2009 in relazione alle fattispecie inerenti l’art. 28 della medesima legge, sono applicabili le seguenti sanzioni amministrative:
a) la sanzione di cui all’art. 35, comma 2, lettera d), nel caso di uso di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilabili, al di fuori dei percorsi, delle aree e delle piste di cui al paragrafo 4 del presente provvedimento, unitamente alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo del mezzo ai sensi del comma 8 dell’art. 35 della legge medesima;
b) la sanzione di cui all’art. 35, comma 2, lettera f), per l’utilizzo di motoslitte in assenza dell’autorizzazione di cui al paragrafo 3, unitamente alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo del mezzo ai sensi del comma 8 dell’art. 35 della legge medesima;
c) la sanzione di cui all’art. 35, comma 2, lettera e), per le violazioni relative alle disposizioni di utilizzo di cui al paragrafo 2 e delle prescrizioni comunali dettate ai sensi dei paragrafi 3 e 4, unitamente alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo del mezzo ai sensi del comma 8 dell’art. 35 della legge medesima;
2. Per l’accertamento delle violazioni e per l’applicazione delle succitate sanzioni si applicano le disposizioni di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Paragrafo 6. Ulteriori disposizioni.
1. L’attività di noleggio rispetta la normativa fiscale e di polizia amministrativa e viene esercitata secondo le modalità e i criteri eventualmente previsti con specifico regolamento dell’amministrazione comunale competente.

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