Delib.G.P. Bolzano 16 dicembre 2014, n. 1545

Delib.G.P. Bolzano 16 dicembre 2014, n. 1545   (1).

Approvazione del Piano di settore impianti di risalita e piste da sci.

 

  1. Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 10 febbraio 2015, n. 6, Supplemento n. 3.
     

La Giunta Provinciale prende atto di quanto segue:
Il Piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale, approvato con legge provinciale 18 gennaio 1995, n. 3, introduce la pianificazione di settore e indica che è prescritto un piano di settore per gli impianti di risalita e le piste da sci.
Gli articoli 11, 12 e 13 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 sono dedicati ai piani di settore. Il procedimento di approvazione è regolamentato dall’articolo 12.
Il Piano di settore impianti di risalita e piste da sci è stato approvato con delibera n. 5309 del 29 novembre 1999 ed è stato successivamente oggetto di due revisioni triennali, approvate rispettivamente con delibera n. 13 del 10 gennaio 2005 e con delibera n. 963 del 7 giugno 2010.
In considerazione del fatto che è giunto il momento di procedere ad una nuova rielaborazione del piano la Giunta Provinciale ha ritenuto opportuno valutare l’opportunità di sviluppare una nuova impostazione concettuale dello strumento e quindi con delibera n. 1656 del 7 novembre 2011 ha nominato un gruppo di lavoro interdisciplinare incaricato di predisporre il nuovo piano.
Il gruppo di lavoro ha elaborato un nuovo concetto di piano. Per riconoscerne alcuni degli elementi fondamentali è stato necessario procedere alla modifica della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.P. n. 3 del 12 gennaio 2012.
Il piano introduce il concetto di zona sciistica, rappresentata in scala 1:50.000. La proposta di delimitazione delle zone sciistiche e la nuova struttura del piano sono state presentate ai Comuni il 30 maggio 2012, con l’intento di coinvolgere gli enti locali già in fase preventiva, seppur in via “informale” e quindi non ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Nell’autunno dello stesso anno sono pervenuti all’Ufficio pianificazione territoriale 28 suggerimenti da parte dei Comuni, discussi poi all’interno del gruppo di lavoro.
L’Ufficio Pianificazione territoriale ha redatto gli elaborati sulla base delle decisioni assunte dal gruppo di lavoro.
Con delibera n. 1552 del 14 ottobre 2013 la Giunta Provinciale ha adottato il progetto del piano di settore, avviando così la procedura di approvazione ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.
Su iniziativa congiunta dell’Ufficio Pianificazione territoriale e del Consorzio dei Comuni in data 7 novembre 2013 ha avuto luogo una manifestazione informativa finalizzata alla presentazione del progetto di piano e delle procedure approvative.
La delibera di adozione ed i relativi allegati sono stati depositati ed esposti al pubblico per la durata di 30 giorni, a partire dall’11 novembre 2013 nella segreteria di tutti i Comuni della Provincia e presso la sede dell’amministrazione provinciale. Inoltre è stata data informazione scritta a vari enti ed associazioni con sede fuori provincia.
La data di esposizione è stata preventivamente resa nota mediante avviso pubblicato nella Rete Civica dell’Alto Adige, ove sono stati pubblicati anche la delibera e tutti i relativi allegati.
Durante il periodo di esposizione al pubblico sono state presentate diverse osservazioni e proposte all’amministrazione provinciale e alle amministrazioni comunali. All’amministrazione provinciale sono state inoltrate in forma esclusiva sette osservazioni e proposte. Le osservazioni e proposte presentate alle amministrazioni comunali sono state valutate dagli stessi Comuni interessati, che si sono espressi con delibera consiliare sul progetto di piano e sulle osservazioni e proposte pervenute nei successivi 60 giorni indicati al comma 3 dell’articolo 12 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Entro questo termine si sono espresse 27 amministrazioni comunali.
Una copia del progetto di piano e delle osservazioni pervenute è stata trasmessa all’Agenzia Provinciale per l’ambiente ai sensi dell’articolo 10, comma 2 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2.
Al fine di approfondire alcuni aspetti del piano gli uffici provinciali delle ripartizioni Natura, paesaggio e sviluppo del territorio e Agenzia provinciale per l’ambiente hanno predisposto, su indicazione della direzione dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, un testo integrativo al volume 1 del piano corredato di un’illustrazione grafica. Tale testo completa sia la parte generale sia la sezione dedicata all’analisi SWOT e ne chiarisce meglio le indicazioni strategiche.
Il Comitato ambientale ha valutato il piano ed il testo integrativo nella seduta del 29 ottobre 2014 ed ha espresso un parere positivo con alcuni suggerimenti che si possono riassumere come segue:
a) le indicazioni contenute nel piano dovrebbero essere formulate in maniera più concreta e vincolante per garantire la corretta implementazione del piano nella successiva fase di progettazione. I progetti dovranno considerare gli elementi di debolezza emergenti dalle schede riassuntive – allegato C – e dall’analisi SWOT – allegato D – prevedendo le opportune misure risolutive;
b) nell’approfondimento integrativo sulle risorse idriche per l’innevamento tecnico si consiglia di aggiungere un testo dedicato alle zone sciistiche di “categoria C”, ovvero quelle più critiche sotto l’aspetto dell’acqua disponibile e stoccata da destinare all’innevamento tecnico e per le quali nel caso di interventi di ampliamento sarebbero da prevedere le necessarie misure urgenti per risolvere tale problematica;
c) la valutazione degli interventi integrativi indicati all’articolo 9-bis del D.P.P. 12 gennaio 2012, n. 3 prevede non solo un’analisi degli aspetti ambientali ma anche di quelli socioeconomici e delle ricadute sull’economia locale. Per questo motivo sarebbe opportuno individuare, all’interno della procedura autorizzativa, un organo tecnico competente effettivamente in grado di valutare tali ricadute;
d) le nuove procedure per la valutazione degli interventi per la realizzazione di piste da sci e impianti di risalita introdotte dall’articolo 20 del D.P.P. 12 gennaio 2012, n. 3 appaiono complesse ed in alcuni punti non del tutto comprensibili. Inoltre sarebbe sensato delegare ai liberi professionisti la valutazione degli aspetti relativi alla sicurezza (pericolo di valanghe, pericoli geologici, etc.) ed evitare così un’ulteriore valutazione da parte degli uffici provinciali;
e) in base alle nuove procedure che troveranno applicazione con l’entrata in vigore del nuovo piano le piste da sci e gli impianti di risalita non saranno più inseriti nei piani urbanistici comunali bensì in un apposito registro e ciò implica una dichiarazione di pubblica utilità per eventuali espropri. Si esprimono alcuni dubbi sulla sicurezza giuridica di tale provvedimento visto che tale inserimento d’ufficio nel registro avviene sulla base dell’approvazione tecnica del progetti e che viene a mancare l’ancoraggio nel piano urbanistico.
La Commissione natura, paesaggio e sviluppo del territorio ha valutato il piano nel corso delle sedute del 6 e 7 novembre 2014, a cui sono stati invitati a partecipare i sindaci di tutti i Comuni della provincia. In una prima fase sono state presentate e discusse le osservazioni e le proposte pervenute all’amministrazione provinciale e ai Comuni sugli aspetti generali del piano, successivamente la Commissione si è riunita separatamente con i sindaci di quei Comuni che si sono espressi con delibera consiliare sul piano e sulle osservazioni e proposte pervenute. Sono stati trattati anche il testo integrativo al volume 1 di cui sopra e i suggerimenti espressi dal Comitato ambientale.
La Commissione ha espresso parere positivo sul piano introducendo, sulla base delle osservazioni e proposte presentate, alcune lievi modifiche ai testi, alle norme di attuazione, al testo integrativo al volume 1 che rendono tali testi più chiari ma non ne modificano le indicazioni strategiche. In pochi casi è stata approvata una lieve delimitazione delle zone sciistiche. Ciò è stato circoscritto alle sole situazioni in cui le richieste di adeguamento sono risultate di entità molto ridotta e riguarda le seguenti zone sciistiche: Schwemmalm, Carezza, Seceda, Monte Pana-Ciampinoi-Passo Sella, Danterceppies-Passo Gardena, Plan de Corones, San Vigilio di Marebbe, Corvara-Badia, Sesto-Monte Elmo-Prati di Croda Rossa, Baranci. Le richieste di modifica alle zone sciistiche che prevedevano l’inclusione di aree più rilevanti non sono state accolte poiché non conformi all’impostazione generale delle stesse e poiché interventi di tale entità possono essere proposti in base all’articolo 9-bis del D.P.P. 12 gennaio 2012, n. 3.
Rispetto ai suggerimenti espressi dal Comitato ambientale la Commissione si è espressa come segue:
a) le indicazioni contenute nell’analisi SWOT e integrate in collaborazione con l’Agenzia Provinciale per l’ambiente devono garantire una validità nel lungo periodo. Una formulazione più concreta e vincolante può funzionare solamente con un orizzonte temporale di breve o medio termine, contrariamente all’obiettivo generale del piano. Il progetto di piano indica già che in fase di valutazione degli interventi è di importanza fondamentale la considerazione degli aspetti emergenti dalle schede riassuntive e dall’analisi SWOT;
b) le integrazioni sulle risorse idriche per l’innevamento tecnico sono state elaborate dagli uffici provinciali competenti. L’integrazione suggerita dal Comitato ambientale è poco comprensibile, quindi si suggerisce la seguente formulazione: “In quelle zone sciistiche ove in relazione alla situazione esistente la disponibilità di risorse idriche è da valutarsi come deficitaria e critica, questa circostanza deve essere considerata attentamente nella previsione di nuove piste da sci introducendo le misure necessarie per migliorare la situazione. Tali misure non dovranno riferirsi esclusivamente alle nuove aree da destinare a pista da sci bensì contribuire al miglioramento della situazione generale dell’ambito coinvolto”;
c) la procedura di approvazione degli interventi integrativi è definita dall’articolo 9-bis del D.P.P. 12 gennaio 2012, n. 3 e quindi non è oggetto del piano. Di norma lo studio di fattibilità è valutato dal Comitato ambientale ma in casi particolari può essere sottoposto alla Commissione natura, paesaggio e sviluppo del territorio;
d) con l’entrata in vigore del piano di settore le procedure di valutazione dei progetti da parte degli uffici provinciali non subiscono alcuna modifica rispetto alla situazione precedente. La considerazione quindi non è pertinente;
e) la considerazione non è pertinente in quanto il registro non è introdotto dal piano di settore ma dall’articolo 5-ter della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14. Già con la regolamentazione precedente le piste da sci non corrispondevano ad una destinazione urbanistica bensì ad una sovrapposizione cartografica nel piano urbanistico comunale che non modificava la zonizzazione sottostante. Gli aspetti giuridici sono stati approfonditi anticipatamente con gli uffici legali competenti e sono conformi alle disposizioni di legge.
Rispetto al progetto di piano si aggiornano i grafici, le tabelle, le illustrazioni e i contenuti nelle parti generali laddove si sono resi disponibili dati più recenti. Non si attualizzano invece le sezioni dedicate alle schede riassuntive e comparative.
Rispetto al progetto di piano si inserisce il testo integrativo al volume 1. Inoltre si correggono alcuni errori riscontrati successivamente all’adozione del progetto di piano.
Al fine di facilitare la lettura del piano i contenuti degli allegati C e D del progetto si accorpano in un unico allegato C.
A pagina 41 (pagina 11 nel testo in lingua tedesca) del volume 2 – rapporto ambientale – del progetto di piano adottato con delibera n. 1552 del 14 ottobre 2013 è indicato che a distanza di oltre dieci anni dalla redazione del piano di settore “Linee guida natura e paesaggio in Alto Adige”, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 3147 del 2 settembre 2002, le condizioni generali del turismo dello sci sono cambiate e che in alcuni casi la sopravvivenza o la chiusura definitiva di alcune stazioni sciistiche può essere determinata dal collegamento ad una zona sciistica limitrofa o alla possibilità di essere raggiunta da un nuovo versante. Di conseguenza è da valutare coscienziosamente caso per caso e non procedere ad esclusioni categoriche a priori. Nonostante questo concetto sia stato quindi espresso chiaramente nel progetto di piano si ritiene opportuno ribadirlo ulteriormente nel senso che allacciamenti di aree sciistiche preesistenti, ora intese come zone sciistiche, non possono essere esclusi a priori. In base all’articolo 9-bis del D.P.P. 12 gennaio 2012, n. 3 e a quanto stabilito dal piano stesso interventi integrativi in o tra zone sciistiche sono consentiti. In questo senso l’indicazione stabilita dal piano di settore “Linee guida natura e paesaggio in Alto Adige” si intende superata.
Con riferimento al principio della saturazione indicato all’articolo 7 delle norme di attuazione del piano si precisa che tale concetto mira ad una restrizione unicamente quantitativa mentre gli interventi che rappresentano un miglioramento qualitativo sono esclusi da tale restrizione.
Nel corso della seduta del 16 dicembre 2014 Giunta Provinciale ha introdotto le seguenti modifiche alle norme di attuazione:
a) all’articolo 8 si stralcia la parte di testo relativa al Parco Nazionale dello Stelvio questa decisione è motivata dal fatto che l’autorità del Parco Nazionale dello Stelvio ha già individuato un’area in linea di principio compatibile alla pratica dello sci nell’ambito Coston-collegamento stazione intermedia funivia a Solda (zona D2 nell’apposito piano zonizzazione, ovvero zona di promozione economica e sociale che prevede tra il resto l’attività sciistica). Per questo motivo la Giunta Provinciale ritiene che le indicazioni contenute nell’articolo 8 delle norme di attuazione del piano di settore non dovrebbero comportare a priori l’esclusione di un simile scenario per il quale invece è da elaborare uno studio di fattibilità ai sensi dell’articolo 9-bis del regolamento di esecuzione della L.P. 14/2010, da valutare nel contesto del concetto “Solda senza auto”. Considerato che nella località Solda questo ipotetico intervento si configura come l’unico che a determinate condizioni può avere senso, è necessario integrare il testo dell’analisi SWOT della zona sciistica 02.02 Solda con quanto segue:
“Per poter ottimizzare i collegamenti tra impianti di risalita e piste da sci all’interno della rete di piste esistenti e in tal modo fornire un rilevante impulso al turismo locale per mezzo di un intervento il più possibile contenuto da valutare a livello di fattibilità lo scenario del collegamento tecnico-sciistico Monte Orso – Coston-stazione intermedia funivia Solda – Rifugio Milano. In questo contesto sarà da dare priorità alla realizzazione del concetto “Solda senza auto”.
Per quanto riguarda gli impianti e le piste esistenti negli ambiti Monte Orso, Pulpito Madriccio potranno essere previsti in futuro esclusivamente lievi adeguamenti mentre sono da escludere ulteriori interventi integrativi.”
Il restante testo dell’analisi SWOT è da adeguare a queste indicazioni.
b) in coda all’articolo 7 si aggiunge il seguente testo: “Eventuali scostamenti da tali criteri devono essere motivati.” Nel corso della stessa seduta la Giunta Provinciale ha introdotto anche alcune aggiunte al più volte riportato testo integrativo al volume 1:
1) nella sezione riservata all’introduzione alla regione dell’Alta Val Venosta si inserisce, nella parte dedicata all’ottimizzazione delle sinergie tra le zone sciistiche, il seguente testo:
“In altre parole ciò significa in primo luogo la predisposizione di un unico skipass comprendente le zone sciistiche Watles, Alpe della Muta e Belpiano e, se possibile, anche Nauders.”
2) nelle sezioni riservate alle zone sciistiche di Belpiano e Alpe della Muta si inserisce, nella parte dedicata allo studio di fattibilità per un reciproco collegamento, il seguente testo:
“È da puntare alla fusione delle due società concessionarie e alla predisposizione di un unico skipass, da estendere anche alla zona sciistica di Watles e, se possibile, anche a quella di Nauders.”
3) nella sezione riservata alla zona sciistica di Watles si inserisce, nella parte più consona, il seguente testo:
“In un’ottica di ottimizzazione delle sinergie è da puntare alla predisposizione di un unico skipass comprendente le zone sciistiche Watles, Alpe della Muta e Belpiano e, se possibile, anche Nauders.”
La base cartografica del volume 3 è monolingue. Ciò è dovuto al fatto che, dopo una serie di comparazioni effettuate con altri prodotti cartografici, si è potuto constatare come la carta IGM 1:25.000 sia la più adatta alla rappresentazione delle zone sciistiche.
L’articolo 12 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 – pubblicazione ed approvazione del piano di settore – non contiene indicazioni esplicite relativamente alla data di entrata in vigore del piano. Considerato che il piano di settore è di competenza della Giunta Provinciale e che questa, ai sensi dell’articolo 21, comma 2 può di propria iniziativa apportare modifiche ai piani urbanistici comunali si intende per analogia che l’entrata in vigore dei piani di settore avvenga negli stessi termini dei piani urbanistici comunali, ovvero il giorno successivo alla pubblicazione, come indicato all’articolo 19, comma 9.
LA GIUNTA PROVINCIALE
Delibera

 

[Testo della deliberazione]


a voti unanimi legalmente espressi
di approvare il Piano di settore impianti di risalita e piste da sci con le modifiche e le integrazioni indicate nelle premesse. Tali modifiche e integrazioni s’inseriscono nei Volumi 1, 2 e 3. Il Piano è costituito dai seguenti documenti:

Volume 1
Norme di attuazione, relazione

Volume 2
Rapporto ambientale

Volume 3
Materiale cartografico in scala 1:50.000;

di stralciare dai piani di zonizzazione e dalle norme di attuazione dei piani urbanistici comunali le informazioni relative alle piste da sci e agli impianti a fune con servizio sciistico. I relativi tracciati sono da inserire d’ufficio nel registro delle piste da sci e degli impianti di risalita di cui all’articolo 5-ter della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14 e all’articolo 8-ter del D.P.P. 12 gennaio 2012, n. 3.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Piano di settore impianti di risalita e piste da sci entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

 

Allegato
Volume 1 – Norme di attuazione, relazione


 

Allegato
Volume 2 – Rapporto ambientale


 

Allegato
Volume 3 – Materiale cartografico in scala 1:50.000


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