Delib.G.P. Bolzano 3 marzo 2015, n. 231

Delib.G.P. Bolzano 3 marzo 2015, n. 231   (1).

Criteri relativi ai corsi di formazione e aggiornamento professionale per assistenti di scuola di sci e maestri di sci.

  1. Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 10 marzo 2015, n. 10.
     

La legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, e successive modifiche, di seguito denominata legge, recante “Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci”, disciplina all’articolo 6 i corsi di formazione e aggiornamento professionale.
In particolare, l’articolo 6, comma 3, e successive modifiche, della legge stabilisce che la Giunta provinciale, su proposta del Collegio provinciale dei maestri di sci, determini:
a) i requisiti di ammissione all’esame di idoneità;
b) la durata, la frequenza, i programmi e lo svolgimento dei corsi di formazione;
c) i criteri e i programmi degli esami per il conseguimento dell’abilitazione professionale;
d) la durata minima del tirocinio.
L’articolo 6, comma 6, della legge, prevede che i corsi di aggiornamento obbligatori per l’esercizio dell’attività professionale siano svolti dal Collegio provinciale dei maestri di sci in osservanza di quanto disposto al comma 3.
Con Delib.G.P. 5 dicembre 2011, n. 1864, sono stati approvati i criteri di applicazione di cui articolo 6, commi 3 e 6, e successive modifiche, della legge.
Il Collegio provinciale dei maestri di sci ha presentato, in data 14 novembre 2014, una proposta di modifica della Delib.G.P. n. 1864/2011.
Tale proposta prevede l’inserimento di una terza prova nell’esame pratico di idoneità per lo sci alpino finalizzato all’ammissione al relativo corso di formazione per assistenti di scuola di sci.
Si ritiene opportuno procedere alla modifica proposta, in quanto la stessa permette una migliore e più completa valutazione delle candidate e dei candidati.
Con D.P.P. 29 luglio 2014, n. 531, è stata delegata al Direttore dell’Area funzionale “Turismo” la funzione di nomina delle commissioni d’esame di cui all’articolo 7, comma 4, della legge.
Per razionalizzare e semplificare lo svolgimento del procedimento, ai sensi della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è pertanto opportuno prevedere che sia il Direttore dell’Area funzionale “Turismo”, e non più l’assessore provinciale competente in materia, a indire i corsi di formazione di cui all’articolo 6 della legge provinciale n. 5/2001, nonché a definire i termini e la documentazione necessaria per la presentazione delle domande di ammissione e il numero minimo di partecipanti richiesto per lo svolgimento dei corsi stessi.
Ai fini di una maggiore trasparenza e funzionalità si ritiene inoltre opportuno inserire in un unico testo le disposizioni di attuazione dell’articolo 6, commi 3 e 6, e successive modifiche, della legge.
Si rileva infine che il D.P.G.P. 21 novembre 1994, n. 55, e successive modifiche, recante “Regolamento di esecuzione della legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3”, già abrogata con legge provinciale n. 5/2001, non è più attuale e va pertanto abrogato.
L’Avvocatura della Provincia ha espresso il parere sui criteri e sul regolamento allegati.
Ciò premesso
LA GIUNTA PROVINCIALE
Delibera

 

[Testo della deliberazione]


a voti unanimi legalmente espressi:
1. di approvare gli allegati criteri;
2. di approvare l’allegato regolamento.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Allegato
Criteri relativi ai corsi di formazione e aggiornamento professionale per assistenti di scuola di sci e maestri di sci


Art. 1  Ambito di applicazione.
1.  I presenti criteri disciplinano, ai sensi dell’articolo 6, commi 3 e 6, della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, e successive modifiche, di seguito denominata legge, i corsi di formazione e aggiornamento professionale per assistenti di scuola di sci e maestre/maestri di sci. Essi disciplinano in particolare: 

a)  i requisiti di ammissione all’esame di idoneità necessario per l’ammissione ai corsi di formazione;
b)  la durata, la frequenza, i programmi e lo svolgimento dei corsi di formazione;
c)  i programmi degli esami per il conseguimento dell’abilitazione professionale e i criteri di valutazione;
d)  la durata minima del tirocinio;
e)  la frequenza e lo svolgimento dei corsi di aggiornamento obbligatori.

 

Art. 2  Disposizioni generali.
1.  Ai fini dei presenti criteri si intende per: 

a)  tecnica hard: l’uso di calzature rigide, attacchi a piastra e tavola hard;
b)  tecnica soft: l’uso di calzature non rigide e attacchi a guscio o step in soft e tavola soft.

  1. Tutti gli esercizi d’esame di cui ai presenti criteri sono tratti dai testi ufficiali vigenti editi dalla FISI-COSCUMA. 


 

Art. 3  Indizione dei corsi di formazione.
1.  Il Direttore/La Direttrice dell’Area funzionale “Turismo” della Provincia, sentito il Collegio provinciale dei maestri di sci, indice i corsi di formazione e stabilisce i termini per la presentazione delle domande di ammissione e la relativa documentazione, nonché il numero minimo di partecipanti necessario per lo svolgimento dei corsi stessi. 


 

Art. 4  Corsi preparatori.
1.  Possono essere organizzati corsi preparatori all’esame di idoneità aventi ad oggetto gli esercizi di cui all’articolo 5, commi 4, 5 e 6. 


 

Art. 5  Esame di idoneità.
1.  L’esame di idoneità mira ad accertare le capacità tecnico-motorie dei candidati e delle candidate e il possesso dei requisiti generali richiesti ai fini della formazione per assistenti di scuola di sci e maestri di sci. 

2.  È ammesso all’esame chiunque sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), c), d) ed e), della legge. Il requisito di cui alla lettera b) dello stesso comma deve sussistere entro la fine dell’anno di partecipazione all’esame di idoneità. 

3.  Per conseguire l’idoneità, il candidato/la candidata deve superare l’esame pratico relativo alla disciplina prescelta. 

4.  L’esame pratico per lo sci alpino comprende i seguenti esercizi: 

a)  per l’ammissione al corso di formazione per assistenti di scuola di sci nella disciplina dello sci alpino:
1)  discesa situazionale controllata;
2)  prova libera tecnica;
3)  serie di curve non condotte a sci paralleli eseguite a velocità controllata;
b)  per l’ammissione al corso di avanzamento per maestri di sci alpino:
1)  livello oro: slalom gigante;
2)  livello oro: discesa situazionale;
3)  livello oro: curva condotta con arco corto.

  1. L’esame pratico per lo sci di fondo comprende i seguenti esercizi: 

    a)  per l’ammissione al corso di formazione per assistenti di scuola di sci nella disciplina dello sci di fondo:
    1)  prova libera secondo la tecnica classica;
    2)  prova libera secondo il metodo skating;
    b)  per l’ammissione al corso di avanzamento per maestri di sci di fondo:
    1)  passo alternato (livello oro classico);
    2)  passo spinta (livello oro classico);
    3)  pattinaggio doppio con spinta (livello oro skating);
    4)  pattinaggio lungo con spinta (livello oro skating).
  2. L’esame pratico per lo snowboard comprende i seguenti esercizi: 

    a)  per l’ammissione al corso di formazione per assistenti di scuola di sci nella disciplina dello snowboard:
    1)  nella tecnica soft:
    1.1)  prova libera;
    1.2)  prova libera con curve a raggio variabile Forward;
    1.3)  prova libera con curve a raggio variabile Fakie;
    b)  per l’ammissione al corso di avanzamento per maestri di snowboard:
    1)  nella tecnica hard:
    1.1)  curve concatenate condotte;
    2)  nella tecnica soft:
    2.1)  prova libera;
    2.2)  curve concatenate condotte (Forward/Fakie);
    2.3)  salto base.
  3. Le candidate e i candidati dichiarati idonei sono ammessi ai relativi corsi di formazione. 

    8.  Quanti appartengono alle squadre nazionali di sci alpino, sci di fondo, biathlon o snowboard o che ne hanno fatto parte, sono esonerati dal relativo esame pratico di idoneità. 


 

Art. 6  Corsi di formazione.
1.  I corsi di formazione sono articolati in corsi tecnico- pratici, metodico-didattici e teorico-culturali e comprendono lezioni ed esercitazioni sia in aula sia sulle piste da sci. 

2.  I corsi tecnico-pratici mirano all’insegnamento e al perfezionamento della tecnica sciistica. 

3.  I corsi metodico-didattici mirano a sviluppare le capacità d’insegnamento delle/dei partecipanti. 

4.  I corsi teorico-culturali mirano a fornire nozioni di cultura generale e una preparazione professionale specifica. 

5.  I corsi di formazione hanno una durata complessiva non inferiore a novanta giorni o a quattrocentocinquanta ore. 

6.  Al termine di ogni corso pratico, teorico e didattico è previsto un esame. 


 

Art. 7  Primo modulo di formazione: assistente di scuola di sci.
1.  La formazione di assistente di scuola di sci nella rispettiva disciplina comprende corsi pratici, didattici e teorici che hanno ad oggetto le materie, i contenuti e gli esercizi sui quali vertono gli esami. 

2.  Il corso pratico mira all’insegnamento della tecnica sciistica nella rispettiva disciplina. 

3.  Il corso didattico comprende applicazioni di insegnamento sul pendio. 

4.  Il corso teorico comprende lezioni in tutte le materie ritenute necessarie per l’attività di assistente di scuola di sci e che contribuiscono a una formazione culturale generale, con particolare attenzione per le materie di esame. 


 

Art. 8  Esame di assistente di scuola di sci per la disciplina dello sci alpino.
1.  L’esame di assistente di scuola di sci per la disciplina dello sci alpino comprende una parte pratica, una parte didattica e una parte teorica. 

2.  La parte pratica comprende i seguenti esercizi: 

a)  esercizio dal livello bronzo base;
b)  esercizio dal livello bronzo avanzato;
c)  esercizio dal livello argento base;
d)  esercizio dal livello argento avanzato.

  1. La parte didattica prevede un colloquio sul testo tecnico metodico per l’insegnamento dello sci alpino. 

    4.  La parte teorica comprende le seguenti materie: 

    a)  nozioni di base sull’ordinamento dei maestri di sci;
    b)  equipaggiamento, scelta e preparazione dell’attrezzatura;
    c)  educazione civica;
    d)  nozioni di base sui pericoli in montagna;
    e)  pronto soccorso;
    f)  teoria dell’insegnamento;
    g)  conoscenze di base della terminologia tecnica e dei contenuti disciplinari in lingua italiana e tedesca.

 

Art. 9  Esame di assistente di scuola di sci per la disciplina dello sci di fondo.
1.  L’esame di assistente di scuola di sci per la disciplina dello sci di fondo comprende una parte pratica, una parte didattica e una parte teorica. 

2.  La parte pratica comprende i seguenti esercizi: 

a)  livello argento: esercizio nella tecnica classica;
b)  livello argento: esercizio nella tecnica classica;
c)  livello argento: esercizio nella tecnica di pattinaggio;
d)  livello argento: esercizio nella tecnica di pattinaggio;
e)  livello argento: esercizio nella tecnica di discesa.

  1. La parte didattica prevede un colloquio sul testo tecnico metodico per l’insegnamento dello sci di fondo. 

    4.  La parte teorica comprende le seguenti materie: 

    a)  nozioni di base sull’ordinamento dei maestri di sci;
    b)  equipaggiamento, scelta e preparazione dell’attrezzatura;
    c)  educazione civica;
    d)  nozioni di base sui pericoli in montagna;
    e)  pronto soccorso;
    f)  teoria dell’insegnamento;
    g)  conoscenze di base della terminologia tecnica e dei contenuti disciplinari in lingua italiana e tedesca.

 

Art. 10  Esame di assistente di scuola di sci per la disciplina dello snowboard.
1.  L’esame di assistente di scuola di sci per la disciplina dello snowboard comprende una parte pratica, una parte didattica e una parte teorica. 

2.  La parte pratica comprende i seguenti esercizi nella tecnica soft: 

a)  esercizio dal livello 1;
b)  freestyle: esercizio dal livello 2;
c)  freestyle: esercizio dal livello 2.

  1. La parte didattica prevede un colloquio sul testo tecnico metodico per l’insegnamento dello snowboard. 

    4.  La parte teorica comprende le seguenti materie: 

    a)  nozioni di base sull’ordinamento dei maestri di sci;
    b)  equipaggiamento, scelta e preparazione dell’attrezzatura;
    c)  educazione civica;
    d)  nozioni di base sui pericoli in montagna;
    e)  pronto soccorso;
    f)  teoria dell’insegnamento;
    g)  conoscenze di base della terminologia tecnica e dei contenuti disciplinari in lingua italiana e tedesca.

 

Art. 11  Secondo modulo di formazione: maestro di sci alpino, maestro di sci di fondo e maestro di snowboard.
1.  La formazione per maestro di sci alpino, maestro di sci di fondo e maestro di snowboard prevede: 

a)  un tirocinio presso una scuola di sci;
b)  corsi di avanzamento pratici, didattici e teorici nella rispettiva disciplina.

  1. Il tirocinio va attestato con una dichiarazione della scuola di sci presso la quale si è svolto il tirocinio. 

    3.  Il tirocinio deve comprendere almeno i seguenti contenuti tecnico-didattici: 

    a)  nelle discipline dello sci alpino e di fondo:
    1)  livello bronzo: 40 ore di insegnamento;
    2)  livello argento: 40 ore di insegnamento;
    3)  livello oro: 20 ore di insegnamento;
    b)  nella disciplina dello snowboard:
    1)  1. livello: 40 ore insegnamento;
    2)  2. livello: 30 ore insegnamento;
    3)  3. livello: 20 ore insegnamento;
    4)  4. livello: 10 ore insegnamento.
  2. I corsi di avanzamento hanno ad oggetto le materie, i contenuti e gli esercizi su cui vertono gli esami. 

    5.  Il corso pratico mira all’apprendimento e al perfezionamento della tecnica sciistica e verte in particolare su: 

    a)  i pericoli in montagna;
    b)  l’approfondimento e la specializzazione in materia di insegnamento ai bambini.
  3. Il corso didattico prevede l’approfondimento dei contenuti del testo tecnico metodico per l’insegnamento della rispettiva disciplina nonché delle conoscenze in materia di attività e tecniche di insegnamento. 

    7.  Il corso teorico comprende i seguenti moduli: 

    a)  lezioni in tutte le materie necessarie per l’attività professionale di maestro di sci alpino, maestro di sci di fondo o maestro di snowboard, con particolare attenzione per le materie di esame;
    b)  seminario di cultura generale;
    c)  Eurosecuritè.

 

Art. 12  Esame per maestro di sci alpino.
1.  L’esame per maestro di sci alpino comprende una parte pratica, l’Eurotest, una parte didattica e una parte teorica. 

2.  La parte pratica, nell’ambito della sciata sportiva, di adattamento al pendio e scolastica, comprende le seguenti unità di esercizi: 

a)  prova di slalom gigante;
b)  prova libera tecnica;
c)  sciata situazionale;
d)  esercizio del livello oro base;
e)  esercizio del livello oro avanzato;
f)  esercizio del livello argento base;
g)  esercizio del livello argento avanzato;
h)  esercizio del livello bronzo base;
i)  esercizio del livello bronzo avanzato;
j)  esercizio del livello oro, argento o bronzo, con esclusione di quelli già eseguiti nelle prove precedenti, a scelta della commissione d’esame.

  1. L’Eurotest prevede una prova di slalom gigante con cronometraggio secondo i parametri dell’Eurotest. Con il superamento della prova si ottiene la certificazione Eurotest. 

    4.  La parte didattica prevede un colloquio sul testo tecnico metodico per l’insegnamento dello sci alpino e l’applicazione appropriata dello stesso sul pendio. 

    5.  La parte teorica comprende le seguenti materie: 

    a)  responsabilità civile e penale del maestro di sci, ordinamento dei maestri di sci, sicurezza sulle piste da sci e nell’area sciabile;
    b)  diritto fiscale e del lavoro, assicurazioni sociali;
    c)  nozioni di base di geografia e storia locale;
    d)  metodologia e didattica, comunicazione;
    e)  biologia dello sport: anatomia, fisiologia, preparazione atletica;
    f)  scienza ambientale: ecologia, topografia;
    g)  meteorologia, nivologia e valanghe, pericoli in montagna, misure di salvataggio e pronto soccorso;
    h)  storia dello sci, la scuola e il maestro di sci nel panorama turistico attuale;
    i)  conoscenze del linguaggio tecnico e dei contenuti disciplinari in lingua italiana e tedesca.

 

Art. 13  Esame per maestro di sci di fondo.
1.  L’esame per maestro di sci di fondo comprende una parte pratica, una parte didattica e una parte teorica. 

2.  La parte pratica comprende le seguenti unità di esercizi: 

a)  sci di fondo:
1)  livello oro: esercizio nella tecnica classica;
2)  livello oro: esercizio nella tecnica classica;
3)  livello oro: esercizio nella tecnica classica;
4)  livello oro: esercizio nella tecnica di pattinaggio;
5)  livello oro: esercizio nella tecnica di pattinaggio;
6)  livello oro: esercizio nella tecnica di pattinaggio;
7)  livello oro: esercizio nella tecnica di discesa.
b)  Telemark:
1)  tecnica tradizionale: esercizio del livello intermedio;
2)  tecnica tradizionale: esercizio del livello evoluto;
3)  esercizio nella tecnica moderna;
4)  discesa situazionale.

  1. La parte didattica prevede un colloquio sul testo tecnico metodico per l’insegnamento dello sci di fondo e l’applicazione appropriata dello stesso sul pendio. 

    4.  La parte teorica comprende le seguenti materie: 

    a)  responsabilità civile e penale del maestro di sci, ordinamento dei maestri di sci, sicurezza sulle piste da sci e nell’area sciabile;
    b)  diritto fiscale e del lavoro, assicurazioni sociali;
    c)  nozioni di base di geografia e storia locale;
    d)  metodologia e didattica, comunicazione;
    e)  biologia dello sport: anatomia, fisiologia, preparazione atletica;
    f)  scienza ambientale: ecologia, topografia;
    g)  meteorologia, nivologia e valanghe, pericoli in montagna, misure di salvataggio e pronto soccorso;
    h)  storia dello sci, la scuola e il maestro di sci nel panorama turistico attuale;
    i)  conoscenza del linguaggio tecnico e dei contenuti disciplinari in lingua italiana e tedesca.

 

Art. 14  Esame per maestro di snowboard.
1.  L’esame per maestro di snowboard comprende una parte pratica, una parte didattica e una parte teorica. 

2.  La parte pratica, nell’ambito della sciata con snowboard sportiva, di adattamento al pendio e scolastica, comprende le seguenti unità di esercizi: 

a)  nella tecnica hard:
1)  esercizio dal livello 4;
2)  esercizio dal livello 4;
b)  nella tecnica soft:
1)  esercizio dal livello 3;
2)  freestyle: esercizio dal livello 3-4;
3)  freestyle: esercizio dal livello 3-4;
4)  freestyle: esercizio dal livello 3-4;
5)  freestyle: esercizio dal livello 3-4;
6)  esercizio dal livello 4.

  1. La parte didattica prevede un colloquio sul testo tecnico metodico per l’insegnamento dello snowboard e l’applicazione appropriata dello stesso sul pendio. 

    4.  La parte teorica comprende le seguenti materie: 

    a)  responsabilità civile e penale del maestro di sci, ordinamento dei maestri di sci, sicurezza sulle piste da sci e nell’area sciabile;
    b)  diritto fiscale e del lavoro, assicurazioni sociali;
    c)  nozioni di base di geografia e storia locale;
    d)  metodologia e didattica, comunicazione;
    e)  biologia dello sport: anatomia, fisiologia, preparazione atletica;
    f)  scienza ambientale: ecologia, topografia;
    g)  meteorologia, nivologia e valanghe, pericoli in montagna, misure di salvataggio e pronto soccorso;
    h)  storia dello sci, la scuola e il maestro di sci nel panorama turistico attuale;
    i)  conoscenza del linguaggio tecnico e dei contenuti disciplinari in lingua italiana e tedesca.

 

Art. 15  Criteri di valutazione.
1.  Le prove d’esame sono sostenute davanti alla commissione di cui all’articolo 7 della legge e si svolgono al termine del relativo corso. 

2.  La commissione d’esame può: 

a)  decidere di effettuare esami, tramite la sottocommissione di cui all’articolo 7, comma 2, della legge, durante il corso, purché al termine delle lezioni della relativa materia;
b)  stabilire che alcune prove d’esame relative ai corsi teorici e didattici si svolgano per iscritto.

  1. Il voto globale del modulo formativo è espresso in centesimi e risulta dalla media dei voti conseguiti al termine dei corsi pratici, teorici e didattici. 

    4.  Il voto finale di ogni corso è determinato dal voto d’esame e, esclusivamente per la parte pratica, dalla valutazione tecnica assegnata durante il corso dalle istruttrici/dagli istruttori. 

    5.  Per la valutazione della parte pratica si applicano i seguenti criteri: 

    a)  ciascun membro della sottocommissione assegna per ogni esercizio un voto da uno a dieci;
    b)  il voto medio di ciascun esercizio si ottiene dividendo la somma dei voti assegnati dalle commissarie/dai commissari per il numero delle commissarie/dei commissari stessi;
    c)  il voto d’esame si ottiene dividendo la somma dei voti medi di ciascun esercizio per il numero degli esercizi;
    d)  le istruttrici/gli istruttori dei singoli moduli del corso pratico assegnano il proprio voto sulla base della valutazione tecnica della candidata/del candidato durante il corso. Il voto globale degli istruttori si ottiene dividendo la somma dei singoli voti per il numero delle istruttrici/degli istruttori;
    e)  il voto d’esame è moltiplicato per dieci e sommato al voto globale degli istruttori. Il risultato è quindi diviso per undici e costituisce il voto finale del corso, che viene espresso in centesimi;
    f)  la candidata/il candidato supera l’esame del corso pratico se consegue un voto finale di almeno 60/100.
  2. Per la valutazione della parte didattica si applicano i seguenti criteri: 

    a)  il voto finale del corso, che viene espresso in centesimi, si ottiene facendo la media dei voti delle commissarie/dei commissari;
    b)  la candidata/il candidato supera l’esame del corso didattico se consegue un voto finale di almeno 60/100.
  3. Per la valutazione della parte teorica si applicano i seguenti criteri: 

    a)  il voto finale del corso, che viene espresso in centesimi, si ottiene dividendo la somma dei voti assegnati in ciascuna materia per il numero delle materie;
    b)  la candidata/il candidato supera l’esame del corso teorico se consegue un voto finale di almeno 60/100;
    c)  è ammessa la valutazione negativa in una materia d’esame, purché non si tratti della materia “Conoscenze di base della terminologia tecnica in lingua italiana e tedesca”;
    d)  con una valutazione negativa in non più di due materie d’esame, la candidata/il candidato può sostenere un esame di recupero nelle relative materie. Un’insufficienza in tre materie o nell’esame di recupero comporta l’obbligo di ripetere l’intero esame di teoria;
    e)  chi non ha superato l’esame può sostenerlo nuovamente nella sessione d’esame al termine del corso successivo. Il mancato superamento dell’esame anche in tale sessione comporta l’obbligo di ripetere il corso.

 

Art. 16  Corsi di aggiornamento obbligatori.
1.  Le assistenti e gli assistenti di scuola di sci nonché le maestre e i maestri di sci iscritti all’albo professionale provinciale devono frequentare ogni due anni un corso di aggiornamento obbligatorio di cui all’articolo 6, comma 6, della legge, a pena di decadenza dall’iscrizione. 

2.  I corsi sono organizzati e svolti annualmente dal Collegio provinciale dei maestri di sci. 

3.  Le domande di ammissione ai corsi vanno presentate al Collegio prima della scadenza del biennio a pena di decadenza dall’iscrizione dall’albo. 

4.  La partecipazione positiva al corso è valutata da una Commissione di almeno tre membri, nominati dal Collegio e scelti tra le istruttrici e gli istruttori del corso. 

5.  Il Collegio può concedere un rinvio della partecipazione al corso per comprovata causa di forza maggiore e su richiesta della persona interessata, che va trasmessa entro il termine prescritto. 


 

Art. 17  Efficacia.
1.  I presenti criteri trovano applicazione dal giorno successivo alla loro approvazione da parte della Giunta provinciale. 


 

Allegato


Abrogazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3, recante “Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci”


Art. 1
1.  Il D.P.G.P. 21 novembre 1994, n. 55, e successive modifiche, è abrogato. 


Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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