Delib.G.P. Trento 16 febbraio 1996, n. 1328

Delib.G.P. Trento 16 febbraio 1996, n. 1328 (1)

 

Legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20. Approvazione del regolamento del Collegio dei maestri di sci della provincia di Trento

 

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 23 aprile 1996, n. 20.

 

Omissis

La Giunta provinciale

Omissis

delibera:

 

1. di approvare, in attuazione di quanto disposto dall’art. 39, comma 5, della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, il regolamento relativo al funzionamento del Collegio dei maestri di sci della provincia di Trento, quale risulta in allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre che la presente deliberazione venga resa nota mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige, secondo quanto previsto dall’art. 69 della legge provinciale 20/1993.

 

Collegio provinciale maestri di sci del trentino

Regolamento

 

Titolo I

Disposizioni Generali

 

Art. 1

Norme regolatrici.

Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell’art. 13 della legge 8 marzo 1991 n. 81 e dell’art. 39 L.P. 23 agosto 1993, n. 20, e approvato dall’Autorità di vigilanza della Provincia di Trento.

Titolo II

Organi del Collegio Provinciale dei maestri di sci

Art. 2

Organi del Collegio Provinciale dei Maestri di sci.

Sono organi del Collegio:

a) l’Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente.

Art. 3

L’Assemblea del Collegio Provinciale dei Maestri di sci – Composizione.

L’Assemblea è composta dai Maestri di sci membri del Collegio provinciale.

Ciascun maestro può farsi rappresentare in assemblea da un altro maestro membro del Collegio, mediante delega scritta: ogni delegato può essere portatore di non più di due deleghe.

La delega dovrà essere autenticata dal Segretario del Collegio o dal Segretario comunale o da altra persona legalmente abilitata.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, se l’Assemblea non dispone diversamente.

Art. 4

L’Assemblea – Convocazione e costituzione.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno entro il 30 novembre successivo alla chiusura dell’anno finanziario di cui all’art. 6 del presente Regolamento.

L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo su Delibera del Consiglio Direttivo o su specifica richiesta scritta di almeno 1/5 dei Maestri iscritti nel Collegio Provinciale.

La convocazione avviene mediante avviso a mezzo posta contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza nonché dell’elenco degli argomenti all’ordine del giorno, da spedirsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea.

Il Presidente dell’Assemblea, prima di dichiarare la stessa validamente costituita, deve controllare il numero dei partecipanti, la loro legittimazione e la regolarità delle deleghe.

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente e/o rappresentata almeno la metà più uno degli iscritti al Collegio, ed in seconda convocazione, da tenersi almeno due ore dopo la prima, con la presenza e rappresentanza di almeno 1/5 degli iscritti.

Il Presidente è assistito da un Segretario, Rappresentato dal Segretario del Consiglio Direttivo, se l’Assemblea non dispone diversamente.

Il Segretario ha il compito di redigere i verbali dell’Assemblea.

In caso di assenza del Segretario, le sue funzioni sono svolte da un membro del Consiglio Direttivo, eletto all’inizio della riunione a maggioranza dei presenti.

Art. 5

Deliberazioni dell’Assemblea.

Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 6

Anno finanziario.

L’anno finanziario del Collegio Provinciale dei maestri di sci inizia il primo di luglio e termina il 30 giugno di ogni anno. Il bilancio della gestione finanziaria deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo entro il 15 ottobre ed approvato dall’Assemblea Ordinaria ai sensi dell’art. 5 entro il 30 novembre.

Art. 7

Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri eletti fra gli iscritti al Collegio Provinciale dei maestri di sci.

Ciascun membro resta in carica 4 anni e può essere rieletto. Almeno uno dei componenti il Consiglio Direttivo deve essere eletto tra i maestri di sci di fondo.

Le riunioni del Consiglio sono regolarmente costituite quando sono presenti almeno 2/3 dei consiglieri.

Le votazioni concernenti le cariche del Consiglio si effettuano per alzata di mano, ovvero, se richiesto da uno dei presenti, per scrutinio segreto.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 8

Elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti con votazione espressa per mezzo di scheda.

Ogni elettore può indicare un numero qualsiasi di Consiglieri, purché non superiori a quello dei membri da eleggere.

Al termine delle operazioni di voto il Presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio, assistito da almeno tre scrutatori scelti dall’Assemblea tra gli elettori presenti.

Ultimato lo scrutinio, il risultato viene comunicato all’Assemblea ed il relativo verbale viene inviato al Collegio Nazionale ed alla Provincia di Trento.

Art. 9

Decadenza e sostituzione dalla carica di Consigliere

Dalla carica di Consigliere si decade per:

– assenza senza giustificati motivi a tre riunioni consecutive del Consiglio;

– dimissioni;

– decesso.

Il Consigliere decaduto viene surrogato dal primo dei non eletti.

Qualora l’elenco dei votati sia esaurito si procederà ad una nuova nomina nella prima assemblea successiva. Il Consigliere così nominato resta in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Art. 10

Decadenza del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo decade a seguito delle dimissioni della metà più uno dei suoi componenti.

Art. 11

Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, all’interno delle funzioni demandate dalla legislazione nazionale e provinciale vigente, svolge i seguenti compiti:

a) elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;

b) cura la tenuta dell’Albo professionale dei maestri di sci;

c) nomina Commissioni con incarichi specifici, i cui membri sono scelti tra tutti i membri del Collegio; le Commissioni devono essere presiedute da un membro del Consiglio Direttivo;

d) designa i rappresentanti del Collegio presso enti ed organizzazioni di carattere provinciale o locale;

e) provvede alla gestione finanziaria del Collegio;

f) stabilisce la quota annuale di iscrizione all’Albo o al Collegio e le modalità di riscossione;

g) propone le tariffe professionali che debbono essere applicate dai maestri di sci operanti in Trentino e provvede a comunicarle agli Enti competenti;

h) collabora con le competenti Autorità Provinciali;

i) rilascia agli iscritti la tessera ed il distintivo del Collegio.

Art. 12

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni quattro mesi o secondo le necessità. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante invito scritto recante l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora ove avverrà la riunione, da spedirsi almeno 7 giorni prima della data della riunione.

In caso di particolare urgenza la convocazione può essere effettuata a mezzo telegramma, telefono o fax, purché almeno 24 ore prima della riunione.

Il Presidente deve altresì convocare il Consiglio Direttivo quando ne sia fatta richiesta da almeno 5 Consiglieri.

Art. 13

Il Presidente del Collegio Provinciale dei maestri di sci

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza di componenti.

Il Presidente è il legale rappresentante del Collegio.

Il Presidente rilascia documento di riconoscimento di iscrizione all’Albo professionale e, su delibera del Consiglio Direttivo, ne ordina la restituzione nei casi di intervenuta necessità.

Art. 14

Il Vice Presidente

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti.

Art. 15

Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.

È compito del Segretario:

a) collaborare con il Presidente e organizzare il funzionamento della segreteria;

b) coordinare la tenuta dell’Albo controllando le iscrizioni, le cancellazioni, le sospensioni e le radiazioni;

c) predisporre il materiale necessario alle riunioni del Consiglio Direttivo ed a quelle dell’Assemblea;

d) redigere i verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.

Art. 16

Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.

È compito del Tesoriere seguire la tenuta della contabilità amministrativa ed eseguire i pagamenti autorizzati dal Presidente.

Titolo III

L’Albo Professionale

Art. 17

Divieto di iscrizione in più Albi professionali dei maestri di sci

Gli iscritti all’Albo professionale dei maestri di sci della Provincia di Trento non possono essere contemporaneamente iscritti nell’Albo Professionale di un’altra Regione o provincia, pena la cancellazione dall’Albo del Trentino.

Art. 18

Tenuta dell’Albo

Il Collegio aggiorna e custodisce l’Albo professionale dei Maestri di sci che svolgono la loro attività in Trentino. L’Albo aggiornato deve essere trasmesso, a cura del Consiglio Direttivo, alla Giunta provinciale nonché al Collegio Nazionale.

L’iscrizione all’Albo professionale ha cadenza annuale in corrispondenza con l’anno solare.

Art. 19

Domanda per l’iscrizione all’Albo Professionale.

Il maestro di sci in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente che intende richiedere l’iscrizione all’Albo professionale dei maestri di sci del Trentino, deve presentare apposita domanda su carta legale al Consiglio Direttivo del Collegio contenente i propri dati anagrafici, la residenza, la cittadinanza ed allegandovi la documentazione che verrà richiesta dal Consiglio del Collegio.

Entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa, il Consiglio dovrà prendere una decisione, che sarà comunicata all’interessato nei 15 giorni successivi.

Art. 20

Rinnovi annuali.

Ciascun iscritto all’Albo deve provvedere al pagamento della quota entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Ciascun iscritto all’Albo deve altresì produrre ogni 4 anni certificazione di frequenza al corso di aggiornamento previsto dalla legislazione vigente o documentazione analoga.

Chi non ottempera a detti obblighi incorrerà nella sanzione disciplinare della sospensione dall’Albo, di cui all’art. 22 del presente Regolamento.

Art. 21

Trasferimento ad altro Albo professionale.

I trasferimenti ad altro Albo professionale devono essere comunicati all’Albo professionale di provenienza che, per motivate cause, può chiedere la sospensione dell’atto.

Non è ammesso trasferimento di chi è sottoposto a procedimento disciplinare o sospeso dall’esercizio della professione.

Art. 22

Cancellazione, sospensione, radiazione dall’Albo Professionale.

La cancellazione dall’Albo professionale avviene per i seguenti motivi:

a) su domanda;

b) per decesso;

c) per trasferimento ad Albo professionale di altra Regione o provincia;

d) per trasferimento della residenza in uno stato extracomunitario;

e) per mancato pagamento della quota di iscrizione annuale protratta per due anni consecutivi

La sospensione dell’iscrizione all’Albo professionale avviene per i seguenti motivi:

a) a seguito di procedimento disciplinare;

b) a seguito di procedimento penale con interdizione temporanea;

c) per temporanea inabilità medico sanitaria;

d) per mancata frequenza ai corsi di aggiornamento professionale;

e) per mancato pagamento delle quote di iscrizione annuale.

La radiazione dall’Albo professionale avviene per i seguenti motivi:

a) per provvedimento disciplinare;

b) per condanna penale passata in giudicato con interdizione permanente.

Titolo IV

Procedimenti disciplinari

Art. 23

Sanzioni disciplinari.

Possono essere adottate dal Consiglio Direttivo, previo procedimento disciplinare di cui al successivo art. 24, le seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione scritta

b) censura

c) sospensione dall’Albo fino ad un anno

d) radiazione.

Art. 24

Il procedimento disciplinare.

Per i maestri iscritti all’Albo professionale che abbiano compiuto violazione delle norme di deontologia professionale stabilite dal Collegio Nazionale, o di norme di comportamento previste dalla legislazione vigente, viene attivato procedimento disciplinare con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dà notizia della deliberazione all’interessato con lettera raccomandata contenente la contestazione degli addebiti e la fissazione di un termine, non minore di 15 giorni, per le controdeduzioni.

Scaduto il termine, il Consiglio Direttivo fissa apposita seduta alla quale l’interessato viene invitato, con lettera raccomandata, a partecipare.

L’interessato può farsi assistere da persona di sua fiducia. Al termine della seduta (o di eventuale prosecuzione, ove sussistano necessità istruttorie) il Consiglio Direttivo emette il provvedimento, assunto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti.

La comunicazione del provvedimento deve essere effettuata all’interessato con lettera raccomandata A.R., dal cui ricevimento decorrono i termini per le impugnative previste dalla legge.

In caso di sospensione dall’iscrizione all’Albo Professionale deve essere richiesta la temporanea restituzione del documento di riconoscimento.

In caso di radiazione dall’Albo Professionale devono essere ritirati in via definitiva il documento di riconoscimento ed il distintivo dei Maestri di sci e ne deve essere data comunicazione alle organizzazioni ed alle Autorità competenti.

La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti di un componente del Consiglio Direttivo spetta al Consiglio Direttivo di un Collegio vicino, determinato dal Collegio nazionale.

Titolo V

Reclami e ricorsi

Art. 25

Reclami contro le deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo.

I provvedimenti adottati dall’Assemblea del Consiglio Direttivo, eccettuati quelli in materia disciplinare, sono definitivi e sono impugnabili solo dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.

Art. 26

Ricorsi contro provvedimenti disciplinari.

I ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo debbono essere presentati al Collegio Nazionale entro 30 giorni dalla loro comunicazione.

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