Delib. G.R. Calabria 3 settembre 2012, n. 403

Delib. G.R. Calabria 3 settembre 2012, n. 403   (1)

 

Reg. reg. 2 dicembre 2010, n. 18. Disciplina dell’esercizio della professione di maestro di sci – legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 art. 28-bis. Approvazione del regolamento relativo al funzionamento del Collegio Regionale dei maestri di sci, ai sensi del 2° comma dell’art. 11 del citato Regolamento Regionale e del 5° comma dell’art. 13 della Legge 8 marzo 1991, n. 81 e contestuale determinazione dei criteri per il riconoscimento delle scuole dei maestri di sci operanti nel territorio.

 

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 17 dicembre 2012, n. 23.

 

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81. Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina.

VISTA la L.R. n. 8 del 26 giugno 2003 art. 28-bis.

VISTO il Reg. reg. 2 dicembre 2010, n. 18 Disciplina dell’esercizio della professione di maestro di sci – legge regionale n. 8 del 26 giugno 2003 art. 28-bis.

VISTO il comma 2 dell’art. 11 del citato Regolamento Regionale che prevede, che “La Giunta regionale esercita la vigilanza sul Collegio Regionale ed approva i regolamenti relativi al suo funzionamento nonché i programmi e le metodologie di formazione e di aggiornamento dei maestri di sci su proposta dello stesso Collegio o di un suo organo”.

VISTO il comma 5 dell’art. 13 della menzionata Legge 8 marzo 1991, n. 81, che stabilisce che “La vigilanza sul Collegio regionale dei maestri di sci, nonché l’approvazione dei regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3, spettano alla competente autorità regionale.

VISTO il regolamento interno con le norme di deontologia professionale del Collegio regionale dei maestri di sci della Calabria modificato nell’assemblea del 7/6/2012 e trasmesso per mezzo di posta raccomandata in data 7/7/2012 n. prot. 53/2012 a questo Dipartimento dallo stesso Collegio, come previsto dall’art. 13 della Legge 81/91 e dal sopra citato comma 2 del Reg. reg. 18/2010.

RITENUTO che, per le finalità di cui sopra, occorre approvare il Regolamento del Collegio regionale dei maestri di sci della Calabria relativo al suo funzionamento.

VISTO inoltre il comma 1 dell’art. 12 del citato Regolamento Regionale che prevede, che la Giunta regionale su proposta del Collegio Regionale stabilisce i criteri per il riconoscimento delle scuole di sci operanti nel territorio calabrese.

CONSIDERATO che all’art. 33 dell’allegato regolamento professionale sono precipuamente riportati i criteri fondamentali e pertanto condivisibili per il riconoscimento di dette scuole.

RITENUTO pertanto di dovere stabilire i criteri in questione, così come previsti dall’art. 33 del Regolamento interno per il funzionamento del Collegio Regionale dei Maestri di sci della Calabria.

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale on.le Giuseppe Scopelliti, formulata sulla base dell’istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell’atto.

A voti unanimi

Delibera

[Testo della deliberazione]

DI APPROVARE, ai sensi del comma 2 dell’art. 11 del Reg. reg. 2 dicembre 2010, n. 18, legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 art. 28-bis, il Regolamento del Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Calabria, che è parte integrante della presente deliberazione.

DI APPROVARE e stabilire, ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Reg. reg. 2 dicembre 2010, n. 18 i criteri per il riconoscimento delle scuole di sci operanti nel territorio calabrese così come previsti dall’art. 33 del suddetto Regolamento interno per il funzionamento del Collegio Regionale dei Maestri di sci della Calabria.

DI PROVVEDERE alla notifica del presente atto al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Calabria, a cura del Dipartimento Turismo.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento Turismo ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

Allegato

Collegio regionale maestri di sci della Calabria – Regolamento e norme di deontologia professionale

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Costituzione, funzioni e composizione del Collegio.

I. Il Collegio Regionale dei maestri di sci della Calabria e istituito a norma dell’Art. 13 della Legge Quadro 8 marzo 1991 n. 81. e dell’art. 11 del Reg. reg. 2 dicembre 2010 n. 18

II. Il Collegio è organo di autodisciplina ed autogoverno della professione di maestro di sci ed ha il compito di custodire l’Albo Professionale dei maestri di sci della Calabria.

III . Sono membri del Collegio Regionale della Calabria tutti i maestri di sci iscritti nell’Albo professionale in regola con il pagamento della quota associativa annuale, nonché i maestri di sci ivi residenti che abbiano cessato l’attività per anzianità o per invalidità, questi ultimi non pagano la quota prevista e non hanno il diritto al voto.

IV. Il Collegio provvede ad intervenire presso gli enti e le organizzazioni competenti per migliorare le condizioni professionali dei maestri di sci sia sotto l’aspetto formativo-cognitivo che operativo.

Art. 2 Codice Deontologico.

I maestri di sci iscritti a ciascun Albo professionale sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza conformemente alle norme di deontologia professionale stabilite dal codice e allegato al presente regolamento quale parte integrante.

Art. 3 Oggetto della professione.

È maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo è non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone le tecniche sciistiche in tutte le sue specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l’uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.

Art. 4 Titolo ed esercizio professionale.

I. Il titolo professionale di maestro di sci spetta a coloro che sono in possesso dell’abilitazione prevista daIl’Art. 6 della Legge Quadro 81/91 e dal Reg. reg. n. 18 del 2010.

II. Il maestro di sci può esercitare la professione solo se è iscritto nell’Albo Professionale dei maestri di sci della Regione Calabria, essendo l’iscrizione l’atto che formalizza l’abilitazione anche nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 4 della citata legge quadro.

Art. 5 Regolamento del Collegio.

I. L’attività del Collegio è regolata a norma del presente Regolamento previsto dall’Art. 13 della Legge 81/91 e dal Reg. reg. n. 18 del 2010.

II. Spetta all’Assemblea del Collegio adottare il Regolamento che deve essere proposto dal C.D. apportandovi eventuali modifiche ritenute necessarie al miglior funzionamento dello stesso: successivamente detto Regolamento deve essere approvato dall’Assemblea e successivamente dall’autorità di vigilanza della Regione Calabria in capo al Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo della stessa.

III. Il regolamento si intende automaticamente approvato ove non pervenga al Collegio nessuna osservazione entro i trenta giorni dalla trasmissione dello stesso.

TITOLO II

Organi del collegio e loro funzioni

Art. 6 Organi del Collegio.

Sono organi del Collegio:

a) l’Assemblea formata da tutti i componenti del Collegio;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente;

d) 1 (uno) Revisori dei Conti 1 (uno) revisore supplente;

e) Il segretario tesoriere.

Art. 7 Assemblea dei membri del Collegio.

I. L’assemblea è composta dai maestri di sci facenti parte del Collegio Regionale; possono parteciparvi tutti i maestri di sci facenti parte del Collegio stesso.

II. L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno entro il 30 novembre, ogni qual volta venga convocata per delibera del Consiglio Direttivo o per specifica richiesta scritta di almeno il 50% più uno dei maestri iscritti nel Collegio Regionale.

III. L’assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso a mezzo posta, via mail, fax e deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza nonché dell’elenco degli argomenti all’ordine del giorno, da inviare almeno 8 giorni prima della data fissata per l’assemblea.

IV. Se il Presidente non provvede entro 60 giorni alla convocazione dell’assemblea, può provvedervi l’organo di vigilanza della Regione Calabria.

V. L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo assistito dal Segretario Tesoriere del Collegio stesso. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Collegio regionale l’assemblea è presieduta dal Vice-Presidente, ogni membro può rappresentare un solo membro iscritto al Collegio con delega sottoscritta.

VI. L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno degli iscritti al Collegio ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima, con almeno 2/5 degli iscritti al Collegio. Sia in prima che seconda convocazione valgono le deleghe.

VII. L’assemblea delibera in prima convocazione a maggioranza relativa ed in seconda convocazione a maggioranza dei presenti. Il voto viene espresso per alzata di mano; nel caso di incertezza sul risultato della votazione, il presidente può disporre che la votazione avvenga mediante utilizzo di apposite schede.

VIII. Il Presidente dell’assemblea, prima di dichiarare la stessa validamente costituita, deve constatare la regolarità delle deleghe e la legittimazione dei partecipanti.

IX. Sono compiti dell’assemblea:

a. approvare annualmente il bilancio di esercizio;

b. eleggere il Consiglio Direttivo;

c. adottare il regolamento del Collegio;

d. apportare modifiche al regolamento del Collegio;

e. pronunciarsi su ogni questione che le venga proposta dal Consiglio Direttivo o sulla quale una pronunzia dell’assemblea venga richiesta da almeno il 50% più uno dei componenti;

f. eleggere i rappresentanti dei maestri di sci iscritti al Collegio in seno al Collegio Nazionale dei maestri di sci ai sensi dell’art. 15 della legge quadro 8 Marzo 91 n. 81;

g. stabilisce la sede del Collegio dei maestri di sci. La determinazione di tale sede verrà effettuata ogni 4 anni.

Art. 8 Consiglio Direttivo.

I. Il Consiglio Direttivo e composto da 7 membri eletti fra gli iscritti al Collegio Regionale che restano in carica 4 anni; ciascun membro può essere rieletto.

II. Se presenti tutte le figure di maestro (alpino, nordico, snowboard) deve essere eletto almeno un rappresentante per specialità; qualora una delle figure non risulti eletta, il miglior votato sostituirà l’ultimo eletto di altra specialità.

III . Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, un Vice Presidente e il Segretario-Tesoriere; ciascuno di essi può essere rieletto alla stessa carica.

IV. Le riunioni del Consiglio sono regolarmente costituite quando sono presenti almeno i 4/7 dei consiglieri. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta le votazioni concernenti le cariche del Consiglio che si effettuano per alzata di mano, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 9 Elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo.

I. Il Consiglio Direttivo del Collegio si compone di 7 membri eletti dall’assemblea del collegio, solo ed esclusivamente nella prima Assemblea Costituente del Collegio le funzioni di Presidente dell’assemblea saranno svolte dal rappresentante dell’Assessorato competente della Regione Calabria o da un maestro di sci operante da più di 10 anni in Calabria. Il Presidente è assistito da un Segretario, e solo ed esclusivamente nella prima Assemblea Costituente il Segretario è nominato dall’assemblea. Il Segretario ha il compito di redigere i verbali dell’assemblea.

II. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall’assemblea dei membri del collegio con votazione espressa per mezzo di scheda; Ciascun maestro può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta; ogni delegato può essere portatore di due deleghe da utilizzare solo ed esclusivamente nell’Assemblea Costituente del Collegio e di massimo una delega per tutte le successive assemblee.

III. Ogni elettore è chiamato a esprimere un massimo di sette preferenze, verranno eletti i candidati che avranno ottenuto un numero maggiore di preferenze. In caso di parità dei candidati accede il più anziano anagraficamente.

IV. Al termine delle operazioni di voto il Presidente da inizio alle operazioni di scrutinio assistito da due scrutatori scelti dall’assemblea, tra gli elettori presenti. Ultimato lo scrutinio, il risultato viene comunicato all’assemblea ed il relativo verbale viene immediatamente inviato al Collegio Nazionale ed alla Regione Calabria.

Art. 10 Funzioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, oltre a quelle demandate dalla legislazione nazionale e regionale vigente, ha le seguenti attribuzioni:

a. vigila per l’osservanza delle leggi professionali e di tutte le altre disposizioni che hanno rapporto con la professione stessa;

b. nominare i 2 Revisori dei conti più 1 supplente;

c. designare i componenti delle commissioni e sottocommissioni (sci alpino, snowboard, sci nordico)

d. cura la tenuta dell’Albo Professionale provvedendo alle iscrizioni ed alle cancellazioni previste dal presente Regolamento curandone la comunicazione alla Regione Calabria entro 10 giorni.

e. curare le relazioni con le associazioni dei maestri di sci anche di altri stati, con altri collegi professionali e con l’AMSI;

f. decide sui casi dubbi di validità dell’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci, sia per l’iscrizione iniziale all’Albo che per le conferme triennali;

g. delibera i provvedimenti disciplinari previsti dalla legislazione vigente anche in relazione ai casi di interdizione penale;

h. concede deleghe a consiglieri particolarmente esperti in determinati campi;

i. nomina Commissioni con incarichi specifici (sicurezza ed adeguamento piste, rapporti con le istituzioni, scuole, ecc.) i cui membri possono essere scelti tra tutti gli iscritti al Collegio: tutte le Commissioni sono presiedute da un membro del Consiglio Direttivo.

I. designa i rappresentanti del Collegio presso enti ed organizzazioni di carattere regionale o locale;

m. delibera le convocazioni dell’Assemblea;

n. provvede alla gestione finanziaria ed a quant’altro sia necessario per il conseguimento dei fini del Collegio;

o. stabilisce la quota annuale di iscrizione all’Albo e al Collegio;

p. sentite le scuole sci, il C.D. determina le tariffe professionali che debbono essere applicate dai maestri di sci operanti in Calabria e provvede a comunicarle alla Regione Calabria ed alle Province ai sensi dell’art. 13 del Reg. reg. 2 dicembre 2010 n. 18

q. esprime parere obbligatorio vincolante alla Regione Calabria per l’autorizzazione all’apertura delle Scuole di Sci e per la loro verifica annuale come previsto dall’art. 12 del Reg. reg. 2 dicembre 2010 n. 18

r. regolamenta ed organizza la gestione dei corsi di specializzazione e formazione, ai sensi dell’art. 6 del Reg. reg. n. 18 del 2010, per aspiranti maestri di sci, del relativo aggiornamento e dei corsi di specializzazione;

s. riconosce, in accordo con la Regione Calabria, le specializzazioni da evidenziare, sul documento di abilitazione alla professione di maestro di sci;

t. interviene, su richiesta delle parti, per dirimere le controversie che possono sorgere in funzione dell’esercizio professionale tra gli iscritti all’Albo ovvero tra questi c le Scuole di Sci.

u. stabilisce la divisa regionale e il distintivo dei maestri di sci della regione Calabria.

v. collabora ed organizza con i collegi di altre regioni per casi particolari, (corsi di aggiornamento, specializzazione e vari)

Art. 11 Riunioni del Consiglio Direttivo.

I. Il Consiglio Direttivo e convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario comunque almeno tre volte l’anno.

II. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata, mail, fax, contenente l’ordine del giorno, la data ed il luogo ove verrà tenuta la riunione, da inviare almeno 5 gg. prima della riunione. In caso di particolare urgenza la convocazione può essere effettuata almeno 24 ore prima della riunione a mezzo telegramma, per mail, telefono o comunicazione via fax. Il motivo di particolare urgenza dovrà essere menzionato nel verbale della riunione convocata.

III. Il Presidente deve altresì convocare il Consiglio quando ne sia fatta richiesta per gravi e giustificati motivi da almeno quattro componenti.

IV. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti è decisivo quello del Presidente o quello del Vice-presidente quando questi agisce in sostituzione.

Art. 12 Decadenza dalla carica di Consigliere.

Si decade dalla carica di Consigliere per:

a. assenza senza giustificati motivi a tre riunioni del Consiglio nell’arco di un anno;

b. dimissioni;

c. decesso;

d. perdita dei requisiti per l’iscrizione all’albo regionale dei maestri di sci.

e. mancato pagamento della quota annuale, ove a seguito di costituzione in mora del Consiglio Direttivo non ne consegue il pagamento entro 30 giorni.

Art. 13 Sostituzione dei Consiglieri decaduti dalla carica.

Il consigliere decaduto viene surrogato dal primo dei non eletti. Qualora l’elenco dei candidati sia esaurito il Presidente deve convocare nei successivi 60 giorni il Collegio Regionale per eleggere il membro mancante. Fino ad allora il Consiglio Direttivo opera in sotto-numero svolgendo solo atti di ordinaria amministrazione. Il nuovo eletto rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio in corso.

Art. 14 Decadenza e Scioglimento del Consiglio Direttivo.

Il C.D. decade in seguito alle dimissioni della metà più uno dei Consiglieri. Qualora il Consiglio Direttivo non provveda agli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e/o dal presente statuto o ricorrano altri gravi motivi l’organo di vigilanza della Regione Calabria potrà sciogliere il Consiglio e convocare un’Assemblea per effettuare delle nuove elezioni, eventualmente nominando un Commissario per lo svolgimento delle funzioni di ordinaria amministrazione.

Art. 15 Funzioni del Presidente del Collegio.

I. Il Presidente è il legale rappresentante del Collegio in qualsiasi situazione abbia a verificarsi d esercita le attribuzioni a lui conferite dal presente Regolamento.

II. Il Presidente rilascia il documento di riconoscimento di iscrizione all’Albo professionale e ne sancisce la restituzione nei casi di intervenuta necessità.

III. Il Presidente in caso di assenza o impedimento, può delegare le proprie funzioni al Vice Presidente dandone comunicazione al Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva.

IV. Il Presidente segue la tenuta della contabilità amministrativa, coordina l’attività dei Revisore dei Conti esegue i pagamenti e dietro autorizzazione del Consiglio Direttivo è autorizzato ad aprire conto corrente bancario intestato al “Collegio Regionale Maestri di Sci” e ad eseguire tutte quelle operazioni necessarie al buon funzionamento del Collegio stesso.

Art. 16 Funzioni del Vice Presidente del Collegio.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza e/o impedimento dello stesso e collabora con il Presidente per indicare le linee programmatiche del direttivo.

Art. 17 Funzioni del Segretario-Tesoriere del Collegio.

  1. Il Segretario-Tesoriere collabora con il Presidente organizzando il funzionamento dell’ufficio del Collegio/segreteria.

II. Il Segretario-Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.

III. In particolare il Segretario-Tesoriere segue la tenuta della contabilità amministrativa e coordina l’attività dei revisori dei conti, in particolare il Segretario-Tesoriere deve coordinare la tenuta dell’Albo professionale controllando le iscrizioni, le cancellazioni; le sospensioni e le radiazioni; deve predisporre il materiale necessario alle riunioni del Consiglio Direttivo e deve organizzare le Assemblee del Collegio; redige inoltre i verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 18 I Revisori dei conti.

I. I Revisori dei Conti sono 1 membri effettivi ed 1 membro supplente che vengono eletti dal Consiglio direttivo; restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

II. I Revisori di Conti hanno funzioni di controllo sulla contabilità del Collegio e devono esprimere almeno 15 giorni prima della presentazione del bilancio parere sullo stesso all’Assemblea.

III. I Revisori dei Conti riferiscono le proprie deduzioni contabili all’Assemblea in casi di gravi irregolarità possono rivolgersi all’organo di Sorveglianza della Regione che deciderà in merito.

Art. 19 Anno finanziario.

L’anno finanziario del Collegio inizia il primo di gennaio e termina il trentuno di dicembre; il bilancio della gestione finanziaria deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il quindici marzo, deve essere controllato dai Revisori dei Conti entro il trenta maggio, ed approvato dall’assemblea ordinaria entro il 15 Luglio.

TITOLO III

L’albo professionale

Art. 20 Tenuta dell’Albo.

I. La regolare tenuta dell’Albo costituisce compito del Consiglio Direttivo che custodisce e aggiorna l’Albo professionale dei maestri di sci che svolgono la propria attività in Calabria.

II. L’Albo aggiornato deve essere trasmesso, a cura del Consiglio Direttivo, alla giunta Regionale nonché al Consiglio Direttivo del Collegio Nazionale.

III. L’iscrizione all’Albo professionale ha validità annuale e precisamente dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21 Divieto di iscrizione in più Albi Professionali dei maestri di sci.

I. Il maestro di sci deve iscriversi nell’Albo della Regione dove abitualmente esercita o intende esercitare la professione (Art. 3 punto 2 Legge 81/91).

II. Gli iscritti all’Albo professionale dei maestri di sci della Calabria non possono essere contemporaneamente iscritti nell’Albo professionale dei maestri di sci di un’altra regione, pena la cancellazione dall’Albo della Calabria.

Art. 22 Requisiti per l’iscrizione all’Albo professionale.

Possono essere iscritti all’Albo professionale dei maestri di sci della Calabria, a norma di quanto previsto dalla legislazione vigente, coloro che possiedono l’abilitazione ad esercitare l’attività nonché i seguenti requisiti:

a. cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Unione Europea;

b. maggiore età;

c. idoneità psico-fisica attestata da certificato medico rilasciato a norma con la legislazione sanitaria regionale con data non anteriore di 3 mesi da quella di presentazione della domanda;

d. possesso del diploma di scuola dell’obbligo;

e. non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione dalla professione anche temporanea salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

f. abilitazione all’esercizio della professione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda alla legge quadro 81/91 e alla legge regionale n. 18 del 2010.

Art. 23 Domanda per l’iscrizione all’Albo Professionale.

I. Il maestro di sci che intende richiedere l’iscrizione all’Albo professionale del maestri di sci della Calabria deve presentare apposita domanda in carta semplice al Consiglio Direttivo contenente i propri dati anagrafici, la residenza, la cittadinanza e allegandovi la documentazione comprovante l’abilitazione conseguita, i cui requisiti della legge 81/91 e dal relativo Regolamento Regionale all’art. 22 e la ricevuta di pagamento della quote di iscrizione annuale.

II. Il Consiglio deve vagliare la pratica entro 60gg. dalla data della ricezione: la decisione deve essere comunicata all’interessato nei 15 giorni successivi.

Art. 24 Rinnovi annuali.

I. Ciascun iscritto all’Albo deve provvedere al pagamento della quota entro il 31 dicembre dell’anno precedente. In caso di ritardato pagamento della quota annuale, decorsi 30 giorni dalla data prevista per il pagamento, il Collegio provvede -con comunicazione formale all’iscritto- alla messa in mora dello stesso. In caso il pagamento avvenga entro il 31 dicembre dell’anno per il quale l’iscritto è moroso del pagamento della quota, all’iscritto verrà applicata una penale di mora pari al 30% della quota annuale.

Decorso inutilmente il periodo di mora di cui sopra, il Collegio provvederà al recupero coattivo delle somme dovute e non pagate e, ai sensi del successivo Titolo IV del presente Regolamento, all’apertura del procedimento disciplinare nei confronti del maestro moroso.

II. Ciascun iscritto all’Albo deve ogni tre anni produrre certificazione di frequenza al corso di aggiornamento organizzato dal collegio regionale maestri di sci della Calabria, nel caso di impossibilità a frequentare i corsi per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore il maestro di sci è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell’impedimento. Nel caso in cui non sia in programmazione nessun aggiornamento il Collegio Calabria può con delibera e conseguente autorizzazione del C.D. favorire la partecipare ad un aggiornamento organizzato da un’altro Collegio Regionale. In tal caso la validità dell’iscrizione all’albo è prorogata fino alla frequenza di tale corso, fermo restando l’accertamento dell’idoneità psico-fisica del maestro. È facoltà del Collegio organizzare i corsi di aggiornamento anche a carattere straordinario nel caso di particolari esigenze di aggiornamento professionale dovute a modifiche del testo tecnico-didattico della Federazione Italiana Sport Invernali.

III. Chi non ottempera a detti obblighi incorrerà nella sanzione disciplinare della sospensione dall’Albo di cui all’art. 26 del presente regolamento.

Art. 25 Trasferimento di Albo professionale.

I. I trasferimenti di Albo professionale devono essere comunicati all’Albo professionale di provenienza.

II. Non è ammesso il trasferimento per i maestri di sci sottoposti a procedimento disciplinare o sospeso dall’esercizio della professione per qualsivoglia motivo.

Art. 26 Cancellazione, sospensione e radiazione dall’Albo professionale.

Si può essere cancellati dall’Albo professionale per i seguenti motivi:

a.a) su domanda;

a.b) per decesso;

a.c) per trasferimento ad Albo professionale di altra Regione;

a.d) per trasferimento della residenza in uno Stato extracomunitario;

a.e) per oltre 3 anni di sospensione di cui ai punti b.d) e b.e)

Si può essere sospesi dall’iscrizione all’Albo professionale per i seguenti motivi:

b.a) motivi disciplinari;

b.b) condanna penale con interdizione temporanea;

b.c) temporanea inabilita medica sanitaria o mancata produzione del certificato di idoneità psico fisica richiesto triennalmente;

b.d) mancata frequenza calendariale dei corsi di aggiornamento professionale;

b.e) morosità nel pagamento delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo.

Si può essere radiati dall’Albo professionale per i seguenti motivi:

c.a) per provvedimento disciplinare;

c.b) per condanna penale con interdizione permanente;

TITOLO IV

Procedimenti disciplinari

Art. 27 Sanzioni disciplinari.

I maestri di sci iscritti nell’Albo professionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale stabilite dal Collegio nazionale ovvero delle norme di comportamento, previste dalla legislazione vigente sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione scritta;

b) censura;

c) sospensione dall’Albo;

d) radiazione;

Art. 28 Iter dei provvedimenti disciplinari.

I. Il procedimento disciplinare, nei casi previsti dalla legge, inizia con deliberazione del Consiglio Direttivo di attivare il procedimento; in esecuzione della deliberazione il Presidente ne da notizia all’interessato con lettera raccomandata contenente la contestazione degli addebiti e la fissazione di un termine, non minore di 15 giorni, per le contro deduzioni. Spirato detto termine, Il Consiglio Direttivo fissa apposita seduta alla quale viene invitato, con lettera, raccomandata, a partecipare. L’interessato può farsi assistere da persona di sua fiducia. Al termine della seduta (o di eventuale prosecuzione, ove sussistano necessita istruttorie) il Consiglio Direttivo emette il provvedimento assunto a scrutinio segreto, a maggioranza dei componenti. La comunicazione del provvedimento deve essere effettuata all’interessato con lettera raccomandata, dal cut ricevimento decorrono i termini per le impugnative previste dalla legge.

II. In caso di sospensione dall’iscrizione all’Albo Professionale deve essere temporaneamente ritirato il tesserino di abilitazione all’insegnamento della relativa disciplina”.

III. In caso di radiazione dall’Albo professionale devono essere ritirati in via definitiva, il tesserino di abilitazione all’insegnamento ed il distintivo dei maestri di sci e ne deve essere data comunicazione alle organizzazioni, ed alle autorità competenti.

TITOLO V

Reclami e ricorsi

Art. 29 Reclami contro le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

I provvedimenti adottati dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, eccettuati quelli in materia disciplinare sono definitivi e sono impugnabili solo dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.

Art. 30 Ricorsi contro i provvedimenti disciplinari.

I ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo debbono essere presentati entro 30 giorni dalla notifica al Collegio nazionale: la presentazione del ricorso sospende fino alla decisione, l’esecutività del provvedimento.

Art. 31 Patrimonio.

Il patrimonio è costituito:

A. Dalle quote associative;

B. Da sovvenzioni, contributi e lasciti;

C. Da beni mobili e immobili e dalle attrezzature di proprietà del Collegio;

D. Dai contributi delle ditte fornitrici e di quelle utilizzatrici il marchio “fornitori ufficiali”

Art. 32 Onorificenze.

Il C.D. dei Maestri di Sci, su proposta di uno di essi, può riconoscere titoli onorifici a persone che si siano particolarmente distinte nella divulgazione dell’insegnamento dello sci, nella tutela della figura del maestro di sci o nell’interesse della categoria.

L’onorificenza determina la concessione di uno specifico attestato che non qualifica all’esercizio di una professione riguardante le discipline sciistiche in genere.

TITOLO VI

Scuole di sci

Art. 33 Elenco regionale, riconoscimento, requisiti.

1. Per scuole di sci si intendono le unità organizzative cui fanno capo più maestri di sci per esercitare, in modo coordinato, la loro attività professionale. La Giunta regionale delimita le aree sciistiche ove e prevista l’attività dei maestri di sci.

2. Le scuole di sci per ottenere il riconoscimento presentano domanda al Collegio come previsto dal Reg. reg. 2 Dicembre 2010 n. 18.

3. La Regione Calabria stabilisce su proposta del Collegio regionale dei maestri di sci i criteri per il riconoscimento delle scuole sci operanti nel territorio calabrese, previa verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:

a. le scuole sci dovranno essere costituite legalmente sotto forma di “Società Semplici” o “Associazioni tra Professionisti” da almeno n. 3 (tre) maestri di sci;

b. che la scuola disponga di una sede adeguata per il periodo di funzionamento stagionale;

c. che la scuola abbia sede in località idonea all’esercizio dell’attività sciistica;

d. che la scuola persegua lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale;

e. che i maestri facciano parte nella costituzione di una sola scuola sci, fermo restando il libero esercizio della professione.

f. che la scuola abbia un regolamento che disciplini, tra l’altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e all’organizzazione delle scuole stesse;

g. che le scuole assumano l’impegno a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso; a collaborare con le competenti autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani;

h. che la scuola dimostri di avere contratto una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all’esercizio dell’insegnamento;

I CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’APERTURA DELLE SCUOLE DI SCI SONO:

• territorio;

• impiantistica;

• flussi turistici;

• capacità ricettiva.

Art. 34 Esercizio della libera professione.

I maestri di sci, iscritti nell’albo professionale della Regione Calabria, che esercitano la libera professione, comunicano, tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del Presidente della Repubblica 28 Dic. 2000 n. 445 entro e non oltre il trenta novembre di ciascun anno, al Consiglio Direttivo del Collegio Regionale maestri di sci Calabria di essere in regola e di possedere la polizza assicurativa contro i rischi derivanti dall’esercizio della professione nei confronti degli allievi e/o terzi.

Art. 35 Tariffe professionali.

Si fa riferimento all’art. 13 del Reg. reg. 2 dicembre 2010 n. 18. Le scuole di sci devono inoltre esporre nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella delle tariffe praticate

Art. 36 Sovvenzioni a scuole di sci e liberi professionisti.

La Giunta regionale, enti pubblici e privati, possono concedere, sovvenzioni al Collegio Regionale dei Maestri di sci, alle scuole sci riconosciute e ai liberi professionisti operanti nella Regione Calabria per le seguenti iniziative:

a. promozione della pratica dello sci tra i giovani;

b. valorizzazione del ruolo del maestro di sci nelle stazioni turistiche;

c. miglioramento della qualifica professionale del maestro di sci;

d. acquisizione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento della sede della scuola di sci;

e. acquisizione di attrezzature e mezzi meccanici per la battitura delle piste di sci alpino snowboard e sci nordico;

f. organizzazione di eventi di promozione turistica;

Art. 37

Per tutto quello non previsto dal presente Regolamento si applica la legge 81/91 ed il Reg. reg. 2 dicembre 2010 n. 18 e successive modifiche.

Allegato

Codice di deontologia professionale

Il Codice di deantologia professionale è l’insieme dei principi e delle regole di etica professionale che devono essere seguiti da coloro che esercitano la professione di maestro di sci oppure appartengono ad un collegio professionale dei maestri di sci. Il legislatore ha ritenuto necessaria una individuazione o esemplificazione dei doveri dei maestri di sci [vedi legge quadro L. 81/91 (art. 16 comma 1 punto a)], demandando tale individuazione agli organi rappresentativi e precisamente al Collegio Nazionale, rispettando l’autonomia della categoria e tenendo conto dell’esigenza di coinvolgere i diretti interessati in una materia nella quale i contenuti etici delle norme giuridiche sono immediati.

Il codice deontologico una volta approvato non è più soltanto un semplice impegno reciproco o collettivo, ma è un corpo di norme vincolanti anche in termini di responsabilità disciplinare ed esse non potranno essere ignorate dalle autorità disciplinari.

I doveri, e implicitamente i diritti, che ne risultano per il maestro di sci sono preordinati a disciplinare i rapporti con i colleghi, con i clienti allievi, con le organizzazioni ed associazioni professionali come anche le scuole di sci, con le Pubbliche Autorità, con il Collegio di appartenenza, con il Collegio Nazionale, con i terzi, al fine di giungere alla formazione di una corretta coscienza professionale che informi di sè l’attività professionale svolta dai maestri di sci ed elevi la qualità della prestazione in rapporto alle necessità delle utenze, dei fini educativi della gioventù, della tutela e sicurezza degli allievi, degli interessi superiori del turismo e della tutela di un ambiente naturale intatto.

I soggetti sottoposti a procedimento disciplinare devono ritenersi titolari di un vero e proprio diritto soggettivo e non subire sanzioni che non siano comminate dall’ordinamento disciplinare e al di fuori del casi previsti dalle norme di tale ordinamento. La codificazione permette la certezza delle norme e la loro conoscenza immediata senza passare attraverso l’esperienza. Così la conoscenza può essere trasmessa fin dall’inizio ai giovani, ad esempio, ovvero ai colleghi stranieri che pure sono obbligati a rispettare le regole interne per il principio della doppia deontologia, quando esercitano in Italia.

La codificazione stimola la formazione di una comune coscienza etica, non solo nel rispetto dei doveri ma anche nella rivendicazione del diritti.

Ogni maestro di sci deve sentirsi impegnato affinché le presenti norme siano osservate, e deve collaborare con gli organismi di autogoverno per reprimere eventuali comportamenti contrastanti con i principi contenuti nel presente codice deontologico.

L’obbligatorietà della iscrizione all’albo professionale dei maestri di sci per l’esercizio della professione rappresenta una fondamentale acquisizione della nostra democrazia, perché garantisce il controllo dall’interno che precede ed integra quello statale.

La codificazione delle norme deontologiche non deve innovare, cioè creare regole nuove, ma identificare quelle esistenti che sono ritenute tali nell’opinione comune.

Oltre al dettato di legge, che demanda al Collegio Nazionale la codificazione delle norme deontologiche, esiste una affermata esigenza ed Imprescindibile necessità di predisporre delle regole positive, nelle quali diritti e doveri si impongono alla coscienza di ciascun maestro.

Le disposizioni del seguente codice si applicano a ciascun maestro di sci iscritto al Collegio Professionale.

Principi fondamentali

Art. 1

Il maestro di sci nell’esercizio della sua professione adempie anche ad una funzione sociale nell’interesse di un attività ricreativa e sportiva della società e di educare degli allievi ad un corretto comportamento sulle piste di sci e nell’ambiente naturale.

La professione, deve essere esercitata in ossequio alle leggi della Repubblica, alle leggi e regolamenti delle Regioni e delle Provincie Autonome.

Art. 2

Le norme deontologiche si applicano a tutti i maestri di sci nell’esercizio delle loro attività e nei rapporti tra di loro e con i terzi.

Per l’iscrizione all’albo è richiesta una condotta irreprensibile.

Art. 3

Nell’esercizio di attività professionali all’estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, il maestro di sci italiano è soggetto alle norme deontologiche interne, nonché alle norme deontologiche del paese in cui viene svolta l’attività se ciò è previsto a condizione di reciprocità.

Di pari il maestro di sci straniero, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia (quando questa sia consentita), è soggetto alle norme deontologiche italiane.

Art. 4

Il maestro di sci deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza ed adempiere ai doveri professionali con coscienza e diligenza.

Art. 5

L’accettazione di un determinato incarico professionale la presumere la competenza a svolgere quell’incarico.

Il maestro di sci ha iI dovere di rifiutare quegli incarichi per l’assolvimento dei quali ritenga di non essere adeguatamente preparato o di non avere sufficiente competenza.

Art. 6

Il maestro di sci deve curarsi di aggiornare le proprie conoscenze al fine di migliorare le prestazioni e renderle più competitive alla luce delle innovazioni tecniche, didattiche e metodiche.

Art. 7

Durante l’esercizio della professione il maestro ha l’obbligo di portare il distintivo e lo stemma del suo Collegio di appartenenza nonché eventuali distintivi deliberati dal Collegio Nazionale.

Art. 8

Il maestro di sci è tenuto all’osservanza delle tariffe professionali territorialmente previste e non potrà concordare ribassi tendenti a creare motivo di preferenza nei confronti di colleghi o scuole di sci.

Art. 9

Il comportamento del maestro di sci deve essere consono alla dignità professionale ed al decoro della categoria anche al di fuori dell’esercizio professionale. Egli deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione ed alla categoria a cui appartiene.

Dei rapporti con gli allievi

Art. 10

Il rapporto che si instaura tra il maestro di sci e l’allievo deve essere caratterizzato in ogni momento del suo svolgimento da fondamentali requisiti quali la stima, la fiducia, la lealtà, la chiarezza, la correttezza reciproca. Se vengono meno queste promesse l’allievo può revocare la scelta ed il maestro può recedere dall’incarico.

Art. 11

Il maestro di sci, nell’eseguire l’incarico conferitogli, deve usare la massima diligenza, cura e perizia, richieste per la pratica di una disciplina sportiva, qual è lo sci, purché ciò non comporti il dover porre in essere comportamenti illeciti contrastanti con le presenti norme, leggi o regolamenti vigenti, o compiere attività che possano compromettere il prestigio del maestro e/o dell’intera categoria.

Art. 12

Il maestro di sci è obbligato ad essere adeguatamente assicurato contro i rischi derivanti dall’esercizio della professione nei confronti degli allievi e/o terzi.

Art. 13

Nell’espletamento dell’incarico ricevuto il maestro di sci potrà farsi sostituire da altro maestro competente, previa verifica del gradimento da parte dell’allievo. Quando un maestro è chiamato a sostituire un collega, deve osservare procedure e formalità corrette e comportarsi con lealtà affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per l’allievo.

Art. 14

Costituisce violazione dei doveri professionali, sanzionabile anche disciplinarmente, il mancato o ritardato compimento delle prestazioni inerenti all’incarico ricevuto, quando la mancanza sia riferibile a particolare negligenza e trascuratezza.

Dei rapporti con il collegio

Art. 15

Il maestro di sci deve attenersi alle direttive ed alle prescrizioni legittimamente dettate dagli organi competenti del Collegio di appartenenza nonché del Collegio Nazionale nell’esercizio delle proprie rispettive competenze istituzionali, al fine di consentire l’uniformità e la coerenza dell’azione dell’intera categoria.

Art. 16

L’appartenenza al Collegio impone a tutti gli iscritti un preciso dovere di collaborazione. Ogni iscritto deve segnalare al Consiglio Direttivo del Collegio di appartenenza il comportamento dei propri colleghi contrastante con le presenti norme deontologiche e, inoltre, se richiesto, fornire chiarimenti, spiegazioni e documenti.

Art. 17

È preciso dovere morale del maestro di sci partecipare alle assemblee del Collegio di appartenenza, salvo giustificato motivo.

Art. 18

I componenti dei Consigli Direttivi dei Collegi regionali e provinciali nonché del Direttivo del Collegio Nazionale devono adempiere al loro ufficio con disponibilità e obiettività cooperando per il continuo ed effettivo esercizio da parte del Collegio stesso dei poteri-doveri di vigilanza, controllo e disciplinari. Essi devono partecipare in modo effettivo alla vita e ai problemi della categoria, e favorire il rispetto e lo spirito di colleganza fra maestri di sci, stimolando la loro collaborazione e partecipazione.

Rapporti con i colleghi

Art. 19

Il maestro di sci deve mantenere sempre nei confronti del collega un atteggiamento di cordialità e lealtà, al fine di rendere più serena e corretta l’attività professionale e di conservare ed accrescere il prestigio dell’intera categoria.

Art. 20

Il maestro di sci non può fare concorrenza sleale, né in forma diretta né indiretta.

Art. 21

È fatto divieto al maestri di sci di screditare i propri colleghi esaltando nel contempo le proprie qualità per ottenere benefici.

È vietato ai maestri di sci esprimere di fronte agli allievi In qualunque forma valutazioni critiche sull’operato, sulle prestazioni o sul comportamento in genere dei colleghi.

Art. 22

Il maestro di sci non deve per nessuna ragione favorire e legittimare l’esercizio abusivo della professione o collaborare con chi esercita abusivamente, ma deve anzi denunciare l’abuso all’Autorità competente e mettere a conoscenza il Collegio di appartenenza.

Art. 23

L’iscrizione all’albo dei maestri di sci è requisito necessaria ed essenziale per l’esercizio dell’attività di insegnamento delle tecniche sciistiche nonché dell’accompagnamento degli allievi sugli sci.

È sanzionabile disciplinarmente l’uso di un titolo professionale (anche specializzazione o qualifica) in mancanza dello stesso, e lo svolgimento di attività in periodo di sospensione. Dell’Infrazione risponde anche il collega e/o direttore di scuola che abbia permesso direttamente o indirettamente l’attività irregolare.

Art. 24

Il maestro di sci che dovesse ravvisare comportamenti professionali eticamente censurabili da parte di un collega, dovrà informare di ciò il Collegio di appartenenza.

Art. 25

Il maestro di sci che intende procedere per vie legali nei confronti di un collega o di una scuola di sci o viceversa, per motivi attinenti l’esercizio della professione, ha il dovere, in via prioritaria, di informare iI Collegio di appartenenza per tentare una composizione amichevole attraverso la mediazione dello stesso.

Dei rapporti con le scuole di sci e delle scuole di sci fra di loro

Art. 26

Il maestro di sci associato o collaboratore di una scuola di sci dovrà adeguarsi alte direttive impartite dagli organi della scuola stessa.

Art. 27

La scuola di sci e il maestro non associato devono esercitare la professione stabile prevalentemente nella zona di competenza da loro prescelta ed indicata nella rispettiva autorizzazione, o comunicazione, apprestando strutture che per luogo e mezzi siano idonei ad assicurare il regolare e continuativa esercizio del servizio, con la presenza personale e con l’organizzazione di un congruo orario di apertura secondo le esigenze turistiche del luogo, fatto salvo il rispetto delle norme di sicurezza.

Il maestro di sci e la scuola di sci, durante lo svolgimento dell’attività, devono attenersi al reperimento della clientela nel proprio ambito operativo o nella propria zona di competenza.

Qualora si rendesse necessario operare in altre realtà, la scuola o il maestro di sci sono tenuti a comunicare ed eventualmente concordare l’attività con le altre eventuali scuole ivi già esercenti ed interessate.

Art. 28

La scuola di sci non deve riconoscere prestazioni non eseguite sotto la propria diretta responsabilità, nè prestare garanzie professionali per attività non riconosciute ai sensi delle vigenti leggi e regolamenti.

Dei rapporti con le pubbliche autorità e con enti e organizzazioni turistiche

Art. 29

Il maestro di sci e le scuole di sci devono esercitare la loro attività e disciplinare i loro rapporti tenendo una condotta debitamente rispettosa verso organismi gerarchici, Enti Pubblici ed Autorità Pubbliche.

Art. 30

L’esercizio della professione da parte di maestri o scuole di sci deve essere gestito in modo da promuovere gli interessi generali dello sport sciistico, la sicurezza nella pratica dello sci e gli interessi del turismo, anche attraverso la partecipazione alle iniziative promozionali da parte delle organizzazioni e delle imprese turistiche, al fine di incrementare il turismo nelle località invernali, ed attraverso la collaborazione con le autorità scolastiche e con le associazioni sportive per favorire la diffusione della pratica dello fra i giovani. Procedimento in materia disciplinare

Art. 31 Procedimenti disciplinari.

Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio Direttivo del Collegio Regionale o Provinciale di appartenenza dell’iscritto secondo il regolamento dello stesso collegio.

Nessuna sanzione può essere inflitta senza che l’incolpato sia stato invitato a comparire davanti all’Organismo competente del Collegio.

Art. 32 Ricorso al Collegio Nazionale.

Le deliberazioni dei Collegi regionali o Provinciali in materia disciplinare possono essere impugnate dall’interessato con ricorso al Direttivo del Collegio Nazionale nel termine di trenta giorni.

Il termine decorre dal giorno in cui il provvedimento è notificato all’interessato.

Art. 33 Contenuto del ricorso.

Il ricorso di cui all’articolo precedente deve contenere i motivi su cui si fonda ad essere corredato:

a) da una copia integrale del provvedimento impugnato;

b) dai documenti eventualmente occorrenti a comprovare il suo fondamento;

c) dall’indicazione dell’elezione di domicilio al quale l’interessato intende siano fatte eventuali comunicazioni. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni vengono depositate ad ogni effetto presso la segreteria del Collegio Nazionale.

Art. 34 Presentazione e trasmissione del ricorso.

Il ricorso è presentato al Consiglio Direttivo del Collegio Regionale o Provinciale che ha emesso la deliberazione impugnata di persona o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Collegio Regionale o Provinciale per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso: durante detto periodo l’interessato può prendere visione degli atti, produrre deduzioni ed esibire ulteriori documenti; è inoltre consentita la produzione di motivi aggiunti.

Decorsi i termini di cui al comma precedente il Consiglio direttivo del Collegio Regionale o Provinciale trasmette al Collegio Nazionale il ricorso unitamente alle deduzioni ed al documenti ed al fascicolo degli atti.

Art. 35 Trattazione del ricorso.

Il Direttivo del Collegio Nazionale, ricevuti dal Collegio Regionale o Provinciale il ricorso e gli atti relativi, li trasmette tempestivamente alla commissione disciplinare, composta da tre consiglieri, la quale istruisce il ricorso e redige relazione. Il Presidente fissa l’udienza per la trattazione del ricorso, comunque entro 90 giorni successivi al ricevimento del ricorso stesso.

Art. 36 Esame del ricorso.

Le sedute del Direttivo del Collegio Nazionale non sono pubbliche.

Le deliberazioni sono adottate a votazione segreta; in caso di parità di voti prevale l’opinione più favorevole al ricorrente.

Art. 37 Decisione del ricorso.

La decisione deve contenere il nome del ricorrente, l’oggetto dell’impugnazione, i motivi sui quali si fonda il dispositivo, l’indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

La decisione è depositata in originale nella segreteria del Collegio Nazionale ed è notificata al ricorrente nonché comunicata al Collegio Regionale o Provinciale il quale ha emesso il provvedimento impugnato, al quale vengono altresì restituiti tutti gli atti del procedimento di prima istanza.

Le decisioni del Collegio Nazionale sono immediatamente esecutive.

Art. 38 Applicazione delle sanzioni esecutive.

Le modalità e l’applicazione delle sanzioni disciplinari esecutive sono stabilite dagli organi competenti dei rispettivi collegi territoriali.

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