Delib. G.R. Lombardia 24 novembre 2011, n. 9/2548

Delib. G.R. Lombardia 24 novembre 2011, n. 9/2548   (1)

Contratto tipo per la fruizione delle aree sciabili nel territorio della Regione Lombardia.

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(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 29 novembre 2011, n. 48.

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La Giunta regionale

Vista la legge del 29 dicembre 1993 n. 580 che all’art. 2 comma 4 prevede che le Camere di Commercio predispongano e promuovano «contratti-tipo» tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

Considerato quanto previsto dal «Codice del Consumo» D.L. 6 settembre 2005 n. 206 Parte III titolo I individua e prevede l’eliminazione delle clausole vessatorie nei Contratti tra consumatori e società o professionisti;

Tenuto conto del comma 461 dell’art. 2 della legge del 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) che prevede una serie di misure in favore e a tutela dei diritti del consumatore e degli utenti dei servizi pubblici locali nel rispetto della qualità e della garanzia delle prestazioni;

Ritenuto che i «contratti tipo» sono strumenti a carattere preventivo per evitare l’insorgenza di problemi tra consumatori e imprese e per assicurare regole di trasparenza e di equità anche grazie alla collaborazione delle diverse componenti come Associazioni delle imprese, Associazioni rappresentative dei Consumatori e Camere di Commercio;

Visto il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 che all’art. 34 disciplina l’accordo di programma come strumento per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici;

Considerata la legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1«Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia» con la quale la Regione designa una serie di strumenti volti allo sviluppo della competitività del suo territorio tra cui la possibilità di stipulare specifici accordi con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

Tenuto conto che l’art. 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale» prevede che la Regione promuove gli accordi di programma per assicurare il coordinamento delle attività necessarie all’attuazione delle opere, degli interventi e dei programmi di intervento di interesse regionale previsti dal programma regionale di sviluppo che chiedono l’azione integrata e coordinata di soggetti pubblici e privati, in particolare quando sono coinvolti interessi collettivi e servizi ad essi collegati;

Tenuto conto:

• della legge del 24 dicembre 2003, n. 363«Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo»;

• del Reg. reg. 6 dicembre 2004, n. 10 «Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002», che al capo IV definisce l’ordinamento delle aree sciabili;

Richiamato “l’Accordo di Programma per lo Sviluppo Economico e la Competitività del Sistema Lombardo” sottoscritto nel giugno del 2006 tra Regione Lombardia e il sistema camerale lombardo e il Piano d’Azione 2010 e 2011 sull’Asse 2 “Attrattività e competitività dei territori”, in cui è prevista una Scheda Azione per la definizione del «Contratto Tipo per la fruizione delle aree sciabili nel territorio della Regione Lombardia» (per brevità poi definito anche «Contratto tipo») attuata dalla Direzione Generale Sport e Giovani e da Unioncamere Lombardia, attraverso la costituzione di un apposito tavolo di lavoro con la partecipazione dei rappresentanti di ANEF Lombardia (Associazione Nazionale Esercenti Funiviari della Lombardia), Collegio Regionale dei Maestri di sci della Lombardia, CRCU (Comitato Regionale Consumatori e Utenti), a cui si sono successivamente uniti la Libera associazione maestri di sci (LAMSI) e la Camera di Commercio di Brescia anche attraverso un consulente esperto in materia, Prof. Izzo;

Preso atto che:

• in data 3 febbraio 2010 si è dato avvio ai lavori del predetto tavolo di lavoro a cui sono seguiti numerosi incontri fino alla definizione della versione definitiva del «Contratto tipo» in occasione dell’incontro finale del 13 luglio 2011;

• il 15 settembre 2011 è stato approvato il «Contratto tipo» all’unanimità dall’assemblea generale dei soci ANEF per la sua applicazione a partire dalla prossima stagione sciistica in avanti;

• Unioncamere Lombardia ha portato all’attenzione del Comitato dei Segretari Generali delle Camere di Commercio lombarde che, preso formalmente atto del «Contratto tipo», lo ha trasmesso alle varie Camere di Commercio per una loro specifica adozione;

• il 10 ottobre 2011 si è riunito il CRCU che ha preso atto e approvato il «Contratto tipo», all’unanimità di tutti i soggetti presenti;

Ritenuto quindi importante di dare atto dei risultati del lavoro svolto per la definizione dell’allegato documento (redatto in italiano e inglese) denominato «Contratto Tipo per la fruizione delle aree sciabili nel territorio della Regione Lombardia» che rappresenta uno strumento rilevante per la competitività lombarda e per la gestione dei rapporti tra utenti (sciatori) e le società di gestioni degli impianti di risalita e delle piste;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. Di prendere atto che il tavolo di lavoro composto da D.G. Sport e Giovani, Unioncamere Lombardia, ANEF Lombardia, Collegio Regionale dei Maestri di sci della Lombardia, Comitato Regionale Consumatori e Utenti (CRCU), Camera di Commercio di Brescia, Libera associazione maestri di sci (LAMSI), ha condiviso e approvato il documento denominato «Contratto Tipo per la fruizione delle aree sciabili nel territorio della Regione Lombardia» (redatto in italiano e inglese), facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

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Allegato

Contratto tipo per la fruizione delle aree sciabili nel territorio della Regione Lombardia

 

– 1) Definizioni

1. Ai fini dell’interpretazione del presente contratto sono adottate le seguenti definizioni e abbreviazioni:

a) area sciabile attrezzata (di seguito, per brevità: «area sciabile»): superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e innevamento abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve come lo sci (in tutte le sue articolazioni), la tavola da neve/snowboard, lo sci di fondo, la slitta e lo slittino ed eventuali altri sport individuati dalla normativa regionale applicabile;

b) gestore: la parte tenuta ad osservare gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 363/2003 e dal presente contratto;

c) utente: la parte, praticante lo sci o altri sport ammessi ad essere esercitati nell’area sciabile, tenuta ad osservare gli obblighi previsti dalle disposizioni di cui al III capo della legge 363/2003 e dal presente contratto;

d) contratto per la fruizione delle aree sciabili (di seguito, per brevità: contratto): contratto per effetto del quale il gestore si obbliga dietro corrispettivo a consentire all’utente di avvalersi per un tempo determinato del trasporto assicurato da impianti traenti a fune, allo scopo di fruire delle piste poste a valle delle stazioni di monte degli stessi, per esercitarvi in sicurezza uno o più sport della neve con finalità sportive e/o ricreative;

e) pista da sci (di seguito, per brevità: «pista»): superficie innevata, anche artificialmente, posta a valle delle stazioni di monte degli impianti di risalita e di norma preclusa alla percorrenza a piedi da parte degli utenti in base all’art. 15 della legge 363/2003;

f) titolo per la fruizione delle aree sciabili (di seguito, per brevità: «titolo»): documento nominativo o al portatore mediante il quale un soggetto dimostra di possedere la qualifica di utente ai fini del presente contratto;

g) informazioni per l’utente: complesso delle informazioni che il gestore è tenuto a mettere a disposizione dell’utente in virtù del contratto, rendendole conoscibili a quest’ultimo con i mezzi più idonei e comunque in prossimità delle biglietterie.

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2) Conclusione del contratto

1. Il contratto si conclude quando, dopo aver ricevuto il corrispettivo, il gestore mette a disposizione dell’utente il titolo per la fruizione delle aree sciabili.

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3) Obblighi del gestore

1. Il gestore si obbliga a consentire all’utente la fruizione delle aree sciabili in condizioni di sicurezza per esercitarvi uno o più sport della neve con finalità sportive e/o ricreative, con i limiti segnati dalla forza maggiore e dal comportamento colposo dell’utente stesso.

2. Con riferimento al trasporto attuato per mezzo di impianti traenti a fune funzionale alla fruizione delle aree sciabili il gestore si obbliga:

a) a trasportare l’utente alla stazione di arrivo dell’impianto da quest’ultimo scelto, garantendo il regolare e puntuale funzionamento degli impianti negli orari di apertura degli stessi, salvo interruzioni dettate da esigenze manutentive, dall’obbligo di preservare l’incolumità dei trasportati e da casi di forza maggiore;

b) ad adottare tutte le misure idonee a prevenire sinistri suscettibili di danneggiare la persona dell’utente o le cose da questi recate con sé durante il trasporto, provvedendo al presidio, alla manutenzione, all’aggiornamento tecnico e al regolare funzionamento degli impianti, nonché applicando scrupolosamente le prescrizioni e gli standard di sicurezza previsti dalla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, in relazione a ciascuna specifica tipologia di impianti traenti a fune adibiti al trasporto persone;

c) a dare agli utenti idonea e tempestiva comunicazione delle informazioni utili a prevenire il verificarsi di sinistri, compresa l’eventuale chiusura degli impianti al verificarsi di una causa di forza maggiore, ovvero di condizioni tali da imporre la chiusura di parte o di tutta l’area sciabile e/o dei suoi impianti per garantire la sicurezza e l’incolumità degli utenti, curando in ogni caso di impiegare i mezzi più idonei per ridurre nel massimo grado i disagi che l’interruzione può comportare agli utenti.

3. Con riferimento alla fruizione in sicurezza delle aree sciabili il gestore si obbliga:

a) ad allestire, classificare e manutenere le piste in conformità alle vigenti normative nazionali e regionali, rispettando gli standard tecnici in esse prescritti, anche con riferimento alle caratteristiche della segnaletica da apporre lungo le piste, ferma restando, ove sia esercitabile, la facoltà del gestore di individuare aree a destinazione specifica per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ovvero vietate all’accesso di snowboarders;

b) a provvedere a separare con adeguate protezioni le piste aperte a tutti gli utenti sia dalle piste riservate agli utenti destinati a praticare allenamenti di sci e snowboard agonistico, che dalle aree dotate di strutture per la pratica di evoluzioni acrobatiche;

c) ad adottare adeguate protezioni volte a proteggere l’utente da ostacoli presenti lungo le piste, e tali da costituire un pericolo oggettivo e atipico per l’utente che osservi i propri obblighi di comportamento all’interno delle aree sciabili;

d) a rimuovere eventuali situazioni presenti sulla pista tali da costituire un pericolo oggettivo e atipico per l’utente che osservi i propri obblighi di comportamento all’interno delle aree sciabili;

e) a chiudere la pista, ove le condizioni generali della superficie innevata si alterino in modo da costituire un pericolo oggettivo e atipico per l’utente che osservi i propri obblighi di comportamento all’interno delle aree sciabili, chiudendo in ogni caso la pista in qualsiasi caso sopravvenuto di grave pericolo o di manifesta non agibilità della stessa;

f) a consentire ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione piste di accedere alle piste durante l’orario di apertura di quest’ultime solo in caso di comprovata necessità e urgenza, e comunque curando di adottare appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica e ogni altro accorgimento idoneo a consentire all’utente che osservi i propri obblighi di comportamento all’interno delle aree sciabili di evitare di essere danneggiato dal mezzo meccanico;

g) a predisporre e garantire il funzionamento di un servizio idoneo ad assicurare il soccorso e il trasporto dell’utente infortunato presso i più vicini centri di assistenza sanitaria o pronto soccorso;

h) a esporre presso le biglietterie pannelli redatti in almeno due lingue illustranti, anche con l’ausilio di disegni esemplificativi, la classificazione delle piste, l’esplicazione della segnaletica e le regole di condotta che la legge e il contratto impone all’utente di osservare;

i) a monitorare la situazione della neve sulle piste e a comunicare all’utente, con apposite e idonee modalità nei pressi delle biglietterie e in altri luoghi opportuni, la presenza di piste in condizioni del fondo tali da consigliarne la fruizione solo ad utenti molto esperti e ben allenati; competendo altresì al gestore comunicare all’utente se la pista presenta cattive condizioni di fondo, ovvero pericoli atipici in fase di rimozione, ovvero che la pista è chiusa, nonché comunicare ogni altra prescrizione contingente utile a migliorare la fruizione in sicurezza dell’area sciabile da parte dell’utente. Dette comunicazioni devono avvenire mediante segnalazioni poste in modo ben visibile all’utenza all’inizio della pista e/o presso le stazioni di valle degli impianti;

l) a segnalare all’utenza l’orario di chiusura piste e l’orario dell’ultima corsa giornaliera di ciascun impianto mediante appositi pannelli esposti in prossimità della stazione di valle di ciascun impianto.

4. È in facoltà del gestore informare l’utente, nel promuovere la propria offerta contrattuale, circa la possibilità e l’opportunità di concludere un contratto di assicurazione che, per il tempo della fruizione delle aree sciabili, tuteli l’utente dai rischi di seguito descritti:

• subire i danni conseguenti ad un infortunio alla propria persona;

• subire danni alla cose recate con sé;

• essere tenuto a risarcire i danni cagionati colposamente alla persona o alle cose recate con sé da altri individui presenti sulle aree sciabili;

• non poter continuare a fruire del presente contratto per effetto di infortuni occorsi durante la fruizione dell’area sciabile.

5. Ferme restando le modalità previste dalla legge, gli obblighi di informazione e segnalazione previsti dal presente contratto possono essere assolti dal gestore avvalendosi di nuove tecnologie di comunicazione, con modalità tali da risultare idonee a raggiungere utilmente la cognizione dell’utente.

6. Il gestore garantisce all’utente la facoltà di effettuare segnalazioni o proporre reclami utilizzando il recapito (fax, e-mail, web) indicato nelle informazioni per l’utente. Tali segnalazioni o reclami sono vagliati e riscontrati dal gestore non oltre 30 giorni dalla loro ricezione.

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4) Obblighi dell’utente delle aree sciabili

1. L’utente si obbliga:

a) a corrispondere il prezzo del titolo per la fruizione delle aree sciabili prescelto, utilizzandolo esclusivamente nei termini e con le modalità previste dal contratto;

b) a non cedere ad alcuno, neppure gratuitamente, il proprio titolo, che è da considerarsi strettamente personale anche se emesso in forma non nominativa;

c) ad esibire il titolo ad ogni richiesta degli addetti del gestore, esibendo loro, ove richiesto, anche un valido documento d’identità attestante il possesso dei requisiti richiesti dal titolo esibito;

d) a risarcire qualsiasi danno causato per propria colpa o dolo durante il trasporto o durante la fruizione delle aree sciabili alle persone trasportate, agli altri utenti e agli addetti del gestore, nonché agli impianti o alle cose di proprietà del gestore o degli altri utenti.

2. Con riferimento al trasporto attuato per mezzo di impianti traenti a fune in vista della fruizione delle aree sciabili l’utente si obbliga:

a) ad osservare scrupolosamente le disposizioni emanate dalle autorità competenti o dal gestore nell’interesse della sicurezza e regolarità del trasporto, come indicate nelle informazioni per l’utente o in altri luoghi ove ne sia riscontrata la necessità, ovvero come portate a conoscenza del trasportato in altro modo idoneo;

b) ad astenersi da comportamenti suscettibili di recare ostacolo o pregiudizio al trasporto sugli impianti, evitando di mettere in pericolo sé stesso e/o gli altri utenti e/o i trasportati e senza provocare danno a persone e/o agli impianti; a tal fine l’utente si obbliga ad osservare scrupolosamente le direttive eventualmente impartite dagli addetti durante le operazioni connesse all’avvio o al termine del trasporto;

c) a collaborare attivamente, nel caso di trasporto a mezzo di sciovia, al moto dinamico espresso dalla fune a traenza, osservando la massima cautela nel far sì che il trascinamento degli sci rispetti la traiettoria utile a seguire il moto traente erogato dall’impianto, la quale, per le caratteristiche tecniche connaturate a questo mezzo di trasporto, è condizione essenziale per garantire che il trasporto avvenga preservando l’incolumità della persona del trasportato e dei terzi, e l’integrità delle cose recate da questi ultimi durante il trasporto.

3. Con riferimento alla fruizione delle aree sciabili in sicurezza l’utente si obbliga a osservare le norme di condotta che quanti esercitano uno sport della neve con finalità sportivo-ricreative all’interno di un’area sciabile sono tenuti a rispettare in base alla legge nazionale e regionale, nonché alle regole di comportamento praticate dalla comunità internazionale degli esercenti gli sport della neve, anche con riferimento alla particolare tecnica praticata (sci, snowboard, sci di fondo, slitta, slittino, etc.), e in particolare:

a) ad adeguare l’andatura all’interno delle aree sciabili alle proprie capacità tecniche e alla propria condizione fisica, alle condizioni del terreno, alla visibilità, allo stato di innevamento, al grado di affollamento delle piste e alla segnaletica, evitando di mettere in pericolo l’incolumità altrui, fermo restando che l’osservanza di tale obbligo in relazione alle circostanze di fatto nelle quali l’utente si trova all’interno delle aree sciabili può giungere a imporgli di interrompere o sospendere la fruizione dell’area sciabile;

b) a ridurre notevolmente la velocità nei tratti a visuale non libera, in prossimità di manufatti, ostacoli, incroci, biforcazioni, strettoie, gruppi di principianti o di altri pericoli che siano visibili sulla pista impiegando l’ordinaria diligenza, ovvero in caso di nebbia, foschia e comunque al ricorrere sulla pista di condizioni di scarsa visibilità;

c) a mantenere una direzione che consenta di evitare collisioni o interferenze con l’utente situato a valle della propria posizione;

d) a verificare di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di una buona visibilità prima di decidere di sorpassare un altro utente;

e) a osservare la segnaletica presente sulle piste e, in caso di incrocio privo di segnaletica, a dare la precedenza all’utente che provenga dalla destra;

f) a impiegare la massima cautela nell’effettuare soste sulle piste, portandosi di norma a bordo pista, senza mai fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità di dossi o di luoghi nei quali la propria presenza possa costituire un pericolo occulto per gli altri utenti, e procurando di spostarsi celermente da questi luoghi in caso di stazionamento dovuto a cadute non implicanti il proprio infortunio;

g) a segnalare agli altri utenti con mezzi idonei la presenza di un infortunato sulle piste, comunicando immediatamente al gestore l’avvenuto incidente; nonché a prestare all’utente rinvenuto in difficoltà sulle piste l’assistenza del caso, senza pregiudizio per la propria sicurezza;

h) a non percorrere a piedi le piste da sci, se non in caso di indifferibile necessità, avendo in ogni caso cura di impegnare il bordo pista e dando precedenza a eventuali mezzi meccanici transitanti sul bordo pista per motivi legati all’esecuzione delle obbligazioni contrattuali del gestore;

i) a non superare le protezioni delimitanti le piste destinate alle pratiche agonistiche, salvo che l’utente non sia autorizzato a svolgere tali pratiche;

l) a non risalire le piste con gli sci ai piedi, se non a bordo pista e previa autorizzazione del gestore, ovvero per indifferibile necessità, curando sempre di osservare tutte le misure idonee ad evitare danni a sé e a terzi;

m) a fornire le proprie generalità agli addetti del gestore intervenuti in loco, sottoscrivendo in tal caso il «modulo di testimonianza di un sinistro», quando l’utente abbia assistito ad un infortunio occorso ad un altro utente sulle piste;

n) a non fruire delle piste dopo l’orario di chiusura dell’area sciistica, assumendosi in caso contrario il rischio di subire i danni derivanti dalla sospensione dell’adempimento degli obblighi cui il gestore è tenuto ai sensi del presente contratto;

o) a uniformare la propria condotta alle disposizioni contingenti comunicate con le modalità previste dal presente contratto agli utenti dal gestore per migliorare il livello di sicurezza della fruizione delle aree sciabili.

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5) Titolo per la fruizione delle aree sciabili

1. Il titolo è emesso dal gestore, direttamente o presso i locali commerciali da quest’ultimo autorizzati, ovvero via WEB o servizi di telefonia mobile, e all’occorrenza può essere nominativo.

2. Il titolo funge da scontrino fiscale (D.M. 30 giugno 1992 e successive integrazioni e modificazioni) e costituisce l’unico documento idoneo a provare la conclusione del contratto fra gestore e utente; quest’ultimo è tenuto a conservarlo per tutto il periodo di fruizione dell’area sciabile, essendo tenuto, in caso di mancata esibizione su richiesta del personale addetto, a farsi accompagnare fuori dall’area sciabile, fermo restando il diritto del gestore di ottenere che l’utente corrisponda il corrispettivo minimo dovuto per aver fruito dell’area.

3. Per ottenere la consegna del titolo nominativo, l’utente deve fornire al gestore i propri dati anagrafici, nonché, ove richiesto, una fotografia recente a viso scoperto che renda agevolmente riconoscibile l’identità del detentore del titolo nominativo. È in facoltà del gestore consegnare il titolo all’utente solo previa esibizione di un valido documento di identità o all’occorrenza del documento attestante il codice fiscale dell’utente.

4. Ove lo richieda il costo del dispositivo che può incorporare il titolo, l’utente è tenuto a corrispondere al gestore una somma aggiuntiva al corrispettivo del contratto, il cui importo è indicato nelle informazioni per l’utente; tale somma, trattenuta dal gestore come deposito cauzionale, è restituita all’utente che riconsegni il dispositivo nelle medesime condizioni nelle quali egli l’ha ricevuto dal gestore.

5. L’impiego del dispositivo incorporante il titolo in modo difforme dai termini contemplati dal presente contratto, l’abuso, l’alterazione e qualsiasi altro comportamento dell’utente volto a trarre un ingiusto vantaggio dal possesso del dispositivo determina la risoluzione del contratto per inadempimento dell’utente ai sensi dell’art. 1456 c.c., senza dare diritto a restituzioni, restando in facoltà del gestore agire per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.

6. Ove l’utente smarrisca o renda inservibile il dispositivo incorporante il titolo nominativo per la fruizione delle aree sciabili, il gestore è tenuto, se l’utente fornisce il titolo, ovvero i dati idonei a identificare univocamente il dispositivo posseduto (e in particolare il numero del dispositivo, i dati anagrafici del suo titolare, e il giorno e l’ora dell’emissione del titolo) ad annullare il dispositivo individuato per emetterne uno nuovo in favore del richiedente, il quale deve corrispondere nuovamente la somma dovuta a titolo di deposito cauzionale, corrispondendo altresì al gestore una somma a titolo di rimborso per le spese di blocco e reimmissione del dispositivo. Resta inteso che qualsiasi tipologia di titolo perde validità al termine della stagione turistica invernale o estiva nella quale il titolo è stato emesso.

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6) Ambito territoriale e validità temporale del titolo per la fruizione delle aree sciabili

1. Il gestore è tenuto ad indicare sul titolo mediante sigle e simboli univocamente riferiti a specifiche tipologie di offerte contrattuali, l’ambito territoriale e/o gli impianti di risalita fruibili, la validità temporale e il corrispettivo dell’accesso alle aree sciabili cui il documento dà diritto, come descritte nelle informazioni per l’utente.

2. Il periodo di inizio e termine delle stagioni invernali ed estive è determinato dal gestore sulla base delle condizioni climatiche, dello stato delle piste, dell’innevamento e delle esigenze tecniche di manutenzione.

3. L’orario giornaliero di apertura della aree sciabili è determinato dal gestore e viene portato a conoscenza dell’utenza mediante avvisi affissi presso le biglietterie e le stazioni di valle degli impianti.

4. Il numero e il tipo di impianti posti in esercizio, di cui viene data comunicazione mediante le informazioni per l’utente, è stabilito giornalmente dal gestore e può subire variazioni per esigenze tecniche, di servizio, di sicurezza o di forza maggiore che devono essere tempestivamente comunicate all’utente.

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7) Minori

1. Il trasporto mediante mezzi di traenza a fune di minori non accompagnati da adulti è vietato ai bambini di età inferiore agli otto anni o di altezza inferiore a 125 cm.

2. L’accertamento di tali condizioni compete all’insindacabile giudizio del personale preposto dal gestore, il quale, ove il minore non presenti i requisiti richiesti, è tenuto ad impedirne l’accesso all’impianto.

3. Fermo restando gli obblighi contrattuali del gestore, l’accesso dei minori alle aree sciabili avviene sotto la responsabilità di quanti sono tenuti alla loro sorveglianza e sono tenuti a risponderne in base alla legge o ad altri contratti, anche con riferimento al danno che il minore procuri a sé stesso.

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8) Informativa sul trattamento dei dati personali dell’utente

1. Il titolare del trattamento dati è: __________________________(dati del gestore)

2. Il trattamento è funzionale all’esecuzione dei servizi di cui il presente contratto consente la fruizione; tali servizi non possono essere erogati se l’utente interessato non conferisce i dati che lo riguardano al gestore.

3. Il trattamento dati è realizzato in forma manuale e automatizzata ad opera di soggetti incaricati o responsabili appositamente preposti o autorizzati dal titolare, il cui elenco aggiornato è disponibile presso la sede del gestore.

4. Previo consenso espresso dell’interessato, il titolare può trattare i dati anche per finalità di marketing diretto, per un tempo comunque non superiore ai dodici mesi successivi alla cessazione del contratto.

5. I dati dell’interessato non sono soggetti a diffusione; l’eventuale comunicazione dei dati personali dell’interessato a soggetti diversi dal titolare per finalità di marketing, ricerche di mercato, comunicazione commerciale è legittima solo se l’interessato o il rappresentante legale di quest’ultimo abbiano appositamente ed espressamente prestato consenso a tale trattamento, fermo restando che tale consenso è revocabile in qualsiasi momento.

6. Il trattamento di cui al punto 2 cessa al termine dell’ambito temporale di validità del contratto; il trattamento di cui ai punti 4 e 5, che è sempre revocabile dall’interessato, cessa in ogni caso dodici mesi dopo la chiusura della stagione entro cui è stato concluso il contratto.

7. L’interessato ha diritto di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile con l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento con l’ausilio di strumenti informatici, dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi in qualità di responsabili o incaricati. Egli ha altresì diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione della legge. Per motivi legittimi l’interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

8. Si porta a conoscenza dell’interessato che il dispositivo incorporante il titolo eventualmente consegnatogli a seguito della conclusione del contratto è parte di un sistema di identificazione elettronica degli accessi che permette di verificare automaticamente l’abilitazione all’accesso agli impianti del detentore del dispositivo, senza consentirne la localizzazione durante la permanenza sulle piste (maggiori informazioni sul funzionamento di questo sistema sono disponibili presso il sito www.anefskilombardia.it). I dati di accesso rilevati mediante il dispositivo non sono abbinati ai dati identificativi dell’interessato, se non per finalità contabili funzionali all’esecuzione del contratto, ovvero per finalità legate all’esigenza di tutelare un interesse di rango pari a quello dell’interessato o per rispondere a specifiche richieste motivate da parte delle autorità competenti. Il trattamento dei dati dell’interessato da parte del titolare cessa in ogni caso al termine della validità del contratto.

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9) Clausola di conciliazione

1. A pena di improcedibilità dell’azione, le parti si impegnano a sottoporre qualsiasi controversia nascente dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione, in esecuzione e risoluzione, a un preliminare tentativo di conciliazione da esperirsi innanzi alla Camera di Commercio del luogo ove ha sede il gestore, ovvero del luogo di residenza dello sciatore, anche tramite l’Associazione dei Consumatori di fiducia del trasportato, ovvero con modalità tali da consentire l’esperimento del tentativo a distanza.

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Allegato – Testo in lingua inglese

Standard agreement for the use of skiable areas in the Lombardy Region – 1) Definitions

1. For the purpose of interpreting this agreement, the following definitions and abbreviations shall apply:

a) equipped skiable area (hereinafter «skiable area»): snow covered surfaces, including those with artificial snow cover, open to the public and encompassing ski runs, ski lift facilities and snow making equipment, reserved for snow sports such as skiing (in all its versions), snowboarding, cross-country skiing, bobsledding and luge sledding and any other sports identified in the applicable regional legislation;

b) manager: the party required to comply with Section 3 of Italian law no. 363/2003 and this agreement;

c) user: the party, skiing or engaging in other sports allowed in the skiable area, who is required to comply with the obligations under Chapter III of Italian law no. 363/2003 and this agreement;

d) agreement for the use of skiable areas (hereinafter «agreement»): agreement whereby, for consideration, the manager undertakes to allow the user to avail himself for a set period of time of the means of transport by cable operated equipment, for the purpose of using the ski runs located downstream from the unload areas or stations, thereon safely to engage in one or more snow sports for sporting and/or recreational purposes;

e) ski run (hereinafter «run»): snow covered area, including an artificial snow covered area, located downstream from the ski-lift unload areas and usually off limits for walks by users in accordance with Section 15 of Italian law no. 363/2003.

f) ticket for use of the skiable areas (hereinafter «ticket»): personal or bearer instrument whereby a person proves to be a user for purposes of this agreement;

g) skier information: set of information that the manager is required to make available to the user by virtue of this agreement, said information to be made accessible to the user by the most appropriate means and, in any case, in the proximity of ticket outlets.

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2) Formation of the agreement

1. The agreement is formed when, after receiving the consideration, the manager makes available to the user the ticket for using the skiable areas.

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3) Manager’s obligations

1. The manager undertakes to allow the user to use the skiable areas under safe conditions in order to engage in one or more snow sports for sporting and/or recreational purposes, subject to any restrictions due to events of force majeure or negligent conduct by the user.

2. As regards the transportation by way of cable operated equipment for the purpose of using the skiable areas, the manager undertakes to:

a) transport the user to the unload areas or stations of the equipment chosen by the user, ensuring the proper and timely operation of the equipment during operating hours, subject to any interruptions due to maintenance, the need to ensure the safety of the users being transported and events of force majeure;

b) adopt all the measures suitable for preventing accidents that may cause injury to the user or damage to items the user may be carrying while being transported, by providing for the monitoring, maintenance, technical upgrading and regular functioning of the equipment as well as strictly applying the safety rules and standards provided for in the regional, National and EU legislation in force, as regards each specific type of cable operated equipment used to carry persons;

c) provide users proper and timely information that may be useful to prevent accidents, including information concerning the possible closure of the equipment upon the occurrence of an event of force majeure or conditions requiring the closure of all or part of the skiable area and/or the equipment there located in order to ensure the safety of the users, while endeavouring in all situations to use the most appropriate means for minimizing the inconvenience that the interruption may cause the users.

3. As regards the use of the skiable areas under safe conditions, the manager undertakes to:

a) fit out, rate and maintain the runs in accordance with the national and regional regulations in force and comply with the technical standards provided for therein, also as regards the signage to be placed along the runs, without prejudice to the manager’s right, where feasible, to identify areas for specific uses such as bobsledding and luge sledding or areas off-limits to snowboarders;

b) separate with adequate barriers the runs open to all users from the runs reserved for users training for skiing and snowboarding competitions and from the areas equipped with facilities for acrobatics;

c) adopt adequate protective measures aimed at safeguarding the user from obstacles along the runs and such as to constitute an objective and atypical hazard for users who comply with conduct standards within the skiable areas;

d) remove any situations along the runs which may constitute an objective and atypical hazard for users who comply with conduct standards within the skiable areas;

e) close the run in the event that the general conditions of the snow covered area are altered in such a way as to constitute an objective an atypical hazard for users who comply with conduct standards within the skiable areas, and close the run in all cases of grave danger or where the run becomes clearly unfit for use;

f) allow the machinery used to service and maintain the ski runs to access the latter during run operating hours only in cases in which the necessity and urgency of said access has been established, and in any case use appropriate light and sound signals and take any other precautions enabling users who comply with conduct standards within the skiable areas to avoid being injured by the said machinery;

g) arrange and guarantee the operation of a service suitable for ensuring the rescue and evacuation of injured users to the closest health care or first aid facility;

h) post at the ticket outlets boards written in at least two languages explaining (including through the use of drawings) the rating of the runs, the meaning of the signs and the conduct standards required of the user by law and by contract;

i) monitor the snow cover situation on the runs and advise the users, through specific and suitable means in the proximity of the ticket outlets and other appropriate places, that the conditions of the snow on the runs are such that their use is recommended only for very experienced and fit skiers; the manager is also responsible for advising users if a run is in poor condition, if there are atypical hazards being removed from a run, or if the run is closed, and for issuing any other warning that may make the use of the skiable area safer for users. These warnings shall be issued by signs clearly posted at the start of the ski run and/or the at the ski lift loading areas;

l) inform users of the closing time for the runs and the time at which each ski lift departs for its last trip of the day, by means of appropriate boards located in the proximity of the loading area of each ski lift.

4. While promoting his contractual offer, the manager is entitled to inform the user, of the possibility and advisability of entering into an insurance contract protecting the user against the following risks during the period in which the user uses the skiable areas:

damage resulting from a personal injury;

damage to personal effects he/she may be carrying;

liability for personal injuries or damage to personal effects negligently caused to other individuals who are present in the skiable areas;

not being able to continue using this agreement as a result of injuries suffered while using the skiable area.

5. Without prejudice to the methods provided for by law, the manager may comply with his information and signage obligations hereunder using new communication technologies in a manner suitable for effectively reaching the user.

6. The manager shall ensure that the user is given the opportunity to lodge reports or complaints by using the address (fax, email, web) specified in the user’s vademecum. The manger shall assess and reply to such reports or complaints no later than 30 days from the date of the receipt thereof.

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4) Obligations of the user of the skiable areas

1. The user undertakes:

a) to pay the fee for the chosen ticket for use of the skiable areas and to use said ticket solely in accordance with the terms and conditions of the agreement;

b) not to assign to any third party (even free of charge) his/her ticket, which ticket shall be deemed to be strictly personal even if it was issued as an impersonal (non ID-type) instrument;

c) to show the ticket whenever requested to do so by the manager’s staff, also showing valid identification certifying that the user holds the requisites required by the ticket where requested;

d) to pay compensation for any damages caused to persons being transported, to other users and to the manager’s staff, to the equipment or to the property of the manager or other users, as a result of the user’s negligence or intentional conduct during transportation or while using the skiable areas.

2. As regards the transportation by cable operated equipment for the purpose of using the skiable areas, the user undertakes to:

a) strictly comply with the provisions issued by the competent authorities or by the manager with a view to ensuring the safety and proper operation of the transportation, as set forth in the skier information or in other places where needed, or made known to the person being transported in any other appropriate way;

b) abstain from any behaviour that may be an obstacle to or compromise transportation on the ski-lift facilities, refraining from endangering himself/herself and/or other users and/or persons being transported and without causing any damage to persons and/or to the equipment; to this end, the user undertakes to strictly comply with any orders issued by staff in connection with the starting or ending of the transportation;

c) actively collaborate, where the transport is provided by way of a surface ski lift (e.g., Poma lift or ski tow), in the dynamic movement created by the towing rope, proceeding with the utmost caution in order to ensure that the towing of the skis follows the trajectory required to conform to the towing motion created by the equipment, which, due to the technical features inherent in this means of transport, is essential to ensure the safety of the person being transported and of third parties and to ensure that the personal effects being carried during transportation remain intact.

3. As regards the safe use of the skiable areas, the user undertakes to comply with the codes of conduct applicable to people engaging in a snow sport for sporting-recreational purposes in a skiable area in accordance with national and regional legislation as well as rules of conduct accepted at the international level by those engaging in snow sports, also with reference to a specific sport (skiing, snowboarding, cross-country skiing, bobsledding, luging, etc.), and in particular:

a) to adjust his/her speed within the skiable areas in accordance with his/her skills and fitness, ground conditions, visibility, snow cover conditions, the level of crowding along the runs and any signs displayed, so as not to endanger other peoplès safety, it being understood that, depending on the circumstances in which the user finds himself/herself within the skiable areas, compliance with said obligation may require the user to interrupt or suspend the use of the skiable area;

b) significantly to reduce his/her speed in areas where the view is impeded, in the proximity of constructions, obstacles, intersections, forks, bottlenecks, groups of beginners or any other hazards that may be visible on the run by exercising reasonable care, or in the event of fog, mist and any other conditions of poor visibility;

c) to stick to a trajectory such as to prevent collisions and interference with users located downstream from his/her position;

d) to check that there is enough room and good visibility before choosing to overtake another user;

e) to comply with the signs located along the runs and, at unmarked intersections, give way to any user arriving from the right;

f) to exercise the utmost caution when stopping along the runs, usually by moving to the edge of the run, and never stop in spaces through which passage is required, in the proximity of humps or places where his/her presence may constitute a hidden hazard for the other users, and quickly move away from these places if he/she has stopped due to falls not resulting in an injury;

g) to make the other users aware, through appropriate means, of the presence of an injured person on the run, immediately informing the manager about the accident, and assist users who have gotten into trouble on the runs without compromising his/her own safety;

h) not to walk along the ski runs, unless there is an impelling need to do so, and in any case walk along the edge of the run, giving way to any mechanical equipment travelling along the edge of the run for reasons associated with the performance of the manager’s contractual obligations;

i) not to cross the barriers separating the runs reserved to sporting competitions, unless the user is authorized to compete therein;

l) not to go up the runs while wearing skis, unless he/she does so along the edge of the run after having been so authorized by the manager, or unless there is an impelling need to do so, whilst always taking due care to prevent injuries to himself/herself and any third parties;

m) to provide his/her particulars to the manager’s staff who have arrived on the scene and sign the «accident witness form» when the user has witnessed an injury suffered by another user along the ski runs;

n) not to use the runs after the closing time for the skiing area, except on pain of suspension of the manager’s obligations pursuant to this agreement;

o) to follow any specific instructions given by the manager to the users pursuant to this agreement with a view to improving the safety level for the use of the skiable areas.

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5) Ticket for the use of the skiable areas

1. The ticket is issued by the manager, either directly or through the commercial outlets authorized by the latter, or via the web or mobile phones, and, if required, it may be a personal (ID-type) instrument.

2. The ticket is the equivalent of a receipt for tax purposes (as per Ministerial Decree of 30 giugno 1992, as amended) and is the only document deemed to constitute proof of the formation of an agreement between the manager and the user; the latter is required to keep it during the entire period in which he/she uses the skiable areas and shall be accompanied out of the skiable area if he/she fails to produce the ticket following a request from the staff, without prejudice to the manager’s right to receive from the user the minimum consideration due for having used the area.

3. In order to obtain delivery of a personal ticket, the user shall provide the manager with his/her particulars as well as, where required, a recent photograph showing an uncovered face that makes the holder’s identity readily recognizable. The manager may condition delivery of the ticket to the user on the production of a valid form of identification or, where required, a document certifying the user’s tax identification number.

4. Where the cost of the device that may incorporate the ticket so requires, the user shall pay the manager an amount additional to the consideration provided for in the agreement, as indicated in the user’s vademecum; this amount, held by the manager as a security deposit, is returned to the user when he/she returns the device in the same condition in which it was received from the manager.

5. The use of the device incorporating the ticket in ways other than in accordance with the terms and conditions of this agreement, abuse or alteration of the device, and any other conduct of the user aimed at gaining an unfair advantage from the possession of the device, shall result in termination of the agreement for breach by the user pursuant to Section 1456 of the Italian Civil Code, without any right to a refund, and without prejudice to the manager’s right to sue for any further damages suffered.

6. If the user misplaces the device incorporating the personal ticket for use of the skiable areas or makes said device unusable and if the user provides the ticket, or particulars suitable for securely identifying the device (and, in particular, the device number, the holder’s particulars and the date and time the ticket was issued), the manager shall cancel the device thus identified and issue a new one to the user who shall again pay the applicable security deposit and reimburse the manager for the cost of blocking and re-issuing the device. It is understood that that any type of ticket becomes invalid at the conclusion of the winter or summer tourist season in which the ticket was issued.

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6) Territorial scope and period of validity of the ticket for use of the skiable areas

1. Using abbreviations and symbols unequivocally referring to specific types of contractual offers, the manger shall indicate on the ticket the relevant (a) territorial scope and/or the ski-lift facilities that may be used, (b) period of validity and (c) consideration for accessing the skiable areas, as described in the user’s vademecum.

2. The beginning and the end of the winter and summer seasons are determined by the manager based on weather conditions, the condition of the ski runs, the snow cover and technical maintenance requirements.

3. The daily opening hours for the skiable areas are determined by the manager and are made known to users by means of notices posted at the ticket outlets and the ski-lift loading areas.

4. The number and type of operating ski-lift facilities, which are disclosed in the user’s vademecum, are determined on a daily basis by the manager and may be subject to change due to technical, service and safety requirements as well as events of force majeure of which the user shall be promptly notified.

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7) Minors

1. Transportation by cable operated equipment is prohibited for unaccompanied children under 8 years of age or shorter than 125 cm.

2. The staff appointed by the manager shall ascertain, in the staff’s sole discretion, whether said requirements are satisfied and, where a minor does not possess the necessary requirements, shall prevent him/her from accessing the equipment.

3. Without prejudice to the manager’s contractual obligations, access by minors to the skiable areas occurs under the responsibility of the individuals accountable by law or by contract for their supervision, also as concerns any injuries that the minors may cause themselves.

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8) Disclosure on the processing of the user’s personal information

1. The data controller is: __________________________

2. The data is processed for purposes of performing the services made available pursuant to this agreement; such services cannot be provided if the user in question fails to supply his/her personal information to the manager.

3. The processing is performed manually and by means of IT and data transmission tools by persons specifically appointed or authorized by the data controller; an up-to-date list of such persons is available at the manager’s premises.

4. Subject to the user’s explicit consent, the data controller may also process the data for direct marketing purposes, for a period not exceeding twelve months following the termination of the agreement.

5. The user’s data may not be disseminated; any release of the user’s personal data to individuals/entities other than the data controller for marketing, market research and commercial communication purposes, is lawful only if the user or his/her duly authorized representative has specifically and explicitly consented thereto, it being understood that the said consent may be withdrawn at any time.

6. The processing referred to in paragraph 2 above shall terminate upon the termination of the agreement; the processing referred to in paragraphs 4 and 5 above shall terminate in any case twelve months after the end of the season in which the agreement was entered into and the user may withdraw his/her consent thereto at any time.

7. The user has the right to obtain confirmation as to the existence or otherwise of any personal data about him/her, even if said data has yet to be recorded, to receive such data in an intelligible format, indicating the source of the personal data, the purposes and methods of processing, the logic applied where the processing is done with the aid of computers, the persons and categories of persons to which the data may be released in their capacity as appointed or authorized staff. The user also has the right to obtain a) the updating, the correction or, when there is an interest to do so, the integration of the data; b) erasure, anonymization or blocking of data that has been processed unlawfully. Furthermore, the user has the right to object, wholly or partially, on legitimate grounds, to the processing of his/her personal data, even if said data is relevant to the purpose of the collection thereof.

8. The user is hereby advised that the device incorporating the ticket that may be delivered to him/her following the formation of the agreement is part of an electronic access identification system, making it possible automatically to verify whether the device holder is entitled to access the facilities but not to locate the device holder while he/she is on the runs (further information about the operation of this system is available at the website www.anefskilombardia.it). The access data identified through the device are not matched with the user’s identification data, except for accounting purposes relating to the performance of the agreement or for purposes relating to the need to protect an interest of a level equal to that of the user or to respond to specific, justified requests from the competent authorities. The data controller’s processing of the user’s data shall terminate in any event upon the termination of the agreement.

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9) Conciliation clause

1. On pain of any legal action being barred, the parties undertake to submit any dispute arising out of this agreement, including disputes concerning the validity, performance, failure to perform and termination hereof, for a preliminary conciliation attempt to be conducted before the Chamber of Commerce of the place where the manager has its registered office or the place where the skier resides, including through the Consumer Association chosen by the transported person, or in such a manner as to allow the attempt at conciliation to be conducted remotely.

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