Disegno di legge “Berger” di modifica della legge 363/2003

Si pubblica di seguito il testo della relazione di accompagnamento del Disegno di Legge Disegno di Legge n. 2648, presentato al Senato il 17 gennaio 2017 dal Senatore Berger, recante “Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo”.

 

Diritto degli sport del turismo pubblicherà prossimamente alcune impressioni di lettura sul provvedimento. La redazione, qualora contattata, è lieta di pubblicare interventi ragionati a commento del testo qui di seguito presentato.

 

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 24 dicembre 2003, n. 363, è stata a suo tempo approvata per offrire una base giuridica comune e uniforme alla disciplina delle pratiche sportive legate alla neve e allo sci nelle sue varie declinazioni, tanto più utile quanto più tali attività sono diventate fenomeno di massa e, come tali, a rischio di incidentalità con ripercussioni sulla spesa sanitaria.

 

In questo senso la legge citata prevede l’adozione di prescrizioni sia di ambito informativo e formativo in materia di sicurezza sia di ambito direttamente protettivo nei confronti degli utilizzatori delle aree sciabili, lasciando ampi spazi agli interventi regolatori delle regioni e disponendo opportunamente il controllo istituzionale delle Forze dell’ordine sul rispetto della normativa predisposta.

 

Contemporaneamente, e per le stesse ragioni di rilevanza assunta dagli sport della neve, la legge prevede altresì forme di sostegno per i gestori degli impianti di risalita e delle piste, motore trainante dello sviluppo economico e sociale della montagna.

 

L’esperienza applicativa maturata negli anni trascorsi dall’approvazione della legge è stata complessivamente positiva e, anche se talora infortuni occorsi sulla neve hanno turbato l’opinione pubblica, le risultanze statistiche dei rilievi effettuati dai soggetti preposti alla vigilanza consentono di riscontrare un’incidentalità sotto controllo, sia quanto a soggetti coinvolti sia quanto a gravità degli accadimenti, rispetto alla totalità dei praticanti.

 

Non sembra tuttavia contraddittorio con le premesse svolte pensare a un ulteriore intervento legislativo sulla materia, non per sconvolgerne gli assetti, ma per aggiornarne la disciplina proprio alla luce dell’esperienza pratica maturata finora e su questa base circoscrivere in modo più puntuale competenze, funzioni e responsabilità senza che ciò comporti l’assunzione di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in considerazione della generale crisi econo-mica, salva la previsione di un minimo ap-porto ripartito in tre anni per gli investi-menti dei gestori delle aree sciabili negli apprestamenti di sicurezza.

 

L’articolo 1 del disegno di legge definisce in modo più rigoroso l’ambito di appli-cazione della legge puntualizzando, attraverso la modifica del titolo, che le relative disposizioni concernono esclusivamente la pratica non agonistica, lasciando di conseguenza le competizioni agonistiche alle re-gole dettate dalla federazione sportiva competente affiliata al CONI (il Comitato olimpico nazionale italiano) e a quelle dei corrispondenti organismi internazionali.

 

L’articolo 2 apporta solo alcune modifi-che formali all’articolo 2 della legge n. 363 del 2003 salvo aggiungere un secondo periodo al comma l per ribadire la differenziazione tra le aree sciabili su cui interviene la disciplina legislativa e le aree che sono fuori dell’intervento del legislatore e il cui utilizzo comporta la sola ed unica responsabilità dei fruitori.

 

L’articolo 3 amplia le funzioni regionali in materia di sicurezza, già riconosciute dal comma l dell’articolo 3 della legge n. 363 del 2003 alle cui prescrizioni, oltreché alle norme di buona prassi, i gestori devono uniformarsi ai fini dell’agibilità delle piste ed inoltre introduce un comma aggiuntivo prevedendo la possibilità, ove morfologicamente consentito, di atterraggio per l’elisoccorso in prossimità delle aree sciabili.

 

L’articolo 4 riscrive parzialmente il comma 1 dell’articolo 4 della legge n. 363 del 2003 provvedendo a puntualizzare la normativa codicistica di riferimento in tema di responsabilità civile dei gestori. In considerazione della minor incidenza di pericoli sulle piste da fondo rispetto a quelli sulle piste da discesa rimangono esclusi dalla responsabilità civile i gestori delle aree dedicate allo sci di fondo.

 

L’articolo 5, corrispondendo a esigenze sempre più avvertite, introduce nella legge n. 363 del 2003 l’articolo 4-bis che prevede la messa a disposizione, a richiesta e onere degli utenti interessati, di una polizza assicurativa per i danni da essi provocati nell’esercizio dell’attività sciistica.

 

L’articolo 6 prevede l’obbligo di esporre pannelli di avvertimento sui rischi valanghe introducendo un obbligo generico di informazione sul rischio valanghe a monte degli impianti di risalita.

 

L’articolo 7 incide sull’articolo 7 della legge n. 363 del 2003, ampliando la rubrica con riferimento anche all’agibilità, oltreché agli obblighi di manutenzione, sostituendo i primi due commi al fine di definire in maniera più esaustiva le nozioni di sciabilità e di ostacoli atipici, nonché l’impegno alla collaborazione attiva degli utenti in presenza di possibili rischi, disponendo infine un’autorizzazione di spesa triennale 2017-2019 per le attività di messa in sicurezza e definendo le modalità della copertura finanziaria.

 

L’articolo 8 introduce il nuovo articolo 8-bis nella legge n. 363 del 2003 con il quale si formalizza un obbligo generale di attenzione e diligenza in capo agli sciatori stimolando a comportamenti responsabili per non costituire fonte di pericolo a persone e di danno a cose. È anche previsto che possa essere ritirato il titolo di transito per violazione delle norme di condotta sancite della legge.

 

Gli articoli 9, 10, 11 e 13 modificano aspetti formali di altrettanti articoli della legge n. 363 del 2003, rispettivamente il 9, 12, 15 e 20, anche per recepire l’evoluzione delle pratiche sportive sulla neve verificatasi negli ultimi anni e che rappresentano un modo di avvicinarsi alla montagna e praticare attività all’aria aperta.

 

Più significativamente l’articolo 12 aggiunge un nuovo comma all’articolo 16 della legge n. 363 del 2003 inteso a consentire specifici interventi autorizzativi da parte delle regioni, in virtù delle loro specifiche competenze in materia, per disciplinare l’uso di mezzi meccanici privati lungo le aree sciabili attrezzate in presenza di esigenze oggettivamente riconosciute e di requisiti e modalità previamente individuati.

 

L’articolo 14 infine si limita a correggere il comma 1 dell’articolo 21 della legge n. 363 del 2003 in quanto compito delle Forze dell’ordine non è normalmente quello di irrogare le sanzioni, ma di accertare le violazioni. È stato inoltre inserito il nuovo comma 1-bis, con il quale si prevede che la definizione delle concrete modalità di ef-fettuazione dei servizi di controllo possa avvenire tramite apposite convenzioni.

 

Testo del disegno di legge

 

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