GIUDICE DI PACE DI BOLZANO; sentenza 4 luglio 2016 – dep. 13 luglio 2016, n. 103

GIUDICE DI PACE DI BOLZANO; sentenza 4 luglio 2016 – dep. 13 luglio 2016, n. 103; G.d.P. dott.ssa Alessandra Demetz; Imp.to M.C.C.

 

Responsabilità penale – Lesioni personali colpose – Sci – Violazione obblighi cautelari – Sussistenza – Condanna

 

Lo sciatore proveniente da monte, data la sua posizione dominante, con conseguente possibilità di avvistamento e di regolazione della propria velocità e traiettoria, ha l’obbligo di adottare ogni possibile cautela per evitare danni agli sciatori posizionati a valle (Nel caso di specie, l’imputato, mentre effettuava un sorpasso lungo la pista, omettendo di tenere una velocità e una distanza di sicurezza adeguate, collideva con la persona offesa, provocandole lesioni personali giudicate guaribili in tempo inferiore a 40 giorni).

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

GIUDICE DI PACE DI BOLZANO

Alla pubblica udienza del giorno 04.07.2016

la giudice avv. Alessandra Demetz

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale nei confronti di

M. C. C., nato a XXX il XXX

libero / non comparso

imputato

del delitto previsto dall’art. 590, comma 1, c.p., per avere, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e per colpa specifica per violazione dell’art. 18 comma 1, lettera a), c) e d), legge della Provincia Autonoma di Bolzano del 23 novembre 2010 n. 14, consi­stente nel procedere lungo la pista da sci denominata “XXX” all’XXX (Comune di XXX) senza adeguare la sua velo­cità alle proprie capacità tecniche tale da permettergli un adeguato controllo degli sci, alla condizione del tempo e alla densità del traffico sulle piste, senza mantenere sulla traiettoria prescelta le distanze di sicurezza in funzione della particolarità del tracciato e della visibilità, e senza essersi assicurato prima di procedere al sorpasso di dispor­re di uno spazio sufficiente allo scopo, investito da tergo B. P. che sciava a valle, cagionandole lesioni personali consistenti nella rottura completa del legamento crociato anteriore, edema post-contusionale del piatto tibiale postero-laterale, lesione parziale ante­riore del legamento collaterale mediale a livello femorale ed un emar­tro voluminoso ed ematoma nella fossa poplitea, lesioni guaribili in meno di quaranta giorni.

In XXX (XX), il 03.01.2011

Identificata la persona offesa in:

B. P., nata a XXX (XX) il XXX.

L’udienza si è svolta con l’intervento del Pubblico Ministero dott.ssa M. G. e del difen­sore di fiducia dell’imputato avv. A.  O., sostituito in udienza dall’avv. C. L.

Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:

Conclusioni della Pubblica Accusa: ritenuti provati i fatti, chiede che sia dichiarata la penale responsabili­tà dell’imputato e chiede la con­danna alla pena pecuniaria € 300,00 di multa.

Conclusioni della difesa dell’imputato: chiede l’assoluzione dell’impu­to perché il fatto non sussiste quanto­meno ai sensi dell’art. 530, 2° comma c.p.p.

IN FATTO ED IN DIRITTO

In seguito alle indagini preliminari veniva citato dinanzi a questo Giu­dice di Pace, M. C. C. per rispondere del reato di cui al capo di imputazione. Esperito invano il tentativo di conciliazione, veniva aperto il dibattimento. Seguiva quindi l’istruttoria dibattimenta­le, con produzione documentale, audizione dei testimoni ammessi ed esame dell’imputato. Terminata l’istruttoria all’udienza dd. 04.07.16 venivano formulate le conclusioni sopra riportate e la giudice di pace pronunciava sentenza di condanna.

Deve essere rilevato che la presente sentenza, visto il disposto dell’art. 32 del d.l.vo 274/2000 va motivata in forma abbreviata, per essere conforme alla ratio sottesa al procedimento penale che si svolge davanti a questo giudice.

In merito ai fatti di causa si rileva che nel corso dell’istruzione dibatti­mentale è emerso che la sig.ra B. P. in data 03.01.2011 stava sciando sulla pista XXX all’XXX quando sentì una grande botta da dietro e di conseguenza cadde a terra. Subito veniva soccorsa dal sig. M. che era la persona con la quale era avvenuta lo scontro e che sopraggiungeva da tergo e che si dichiara­va dispiaciuto dell’accaduto. La parte offesa veniva portata dai C. con la motoslitta alla loro stazione e quindi con l’ambulanza all’ospedale di XXX. Successivamente veniva trasferita alla clinica XXX a XXX dove dopo una risonanza magnetica veniva diagnosticata una rottura completa del legamento crociato an­teriore, ed una lesione parziale anche del legamento laterale.

Dall’escussione della testimone nonché parte offesa B. P. è emerso con certezza che la stessa non era ferma ma stava scen­dendo sulla pista suddetta e che si trovava alla fine della pista, poco prima della seggiovia, praticamente nel tratto finale della pista. La pi­sta era facile e dal rapporto dei C. emerge che era una pi­sta rossa. Inoltre la sig.ra B. ha riferito che uno sci si è sicura­mente staccato e precisamente il destro, mentre non si ricordava più se anche lo sci sinistro si fosse staccato. La stessa riferiva inoltre che dopo il sinistro, in presenza dei C., l’imputato avrebbe confermato la versione data dalla stessa.

Infatti la sig.ra B. la cui testimonianza è pienamente attendibi­le, rilevato anche che nel presente procedimento la stessa non si è costituita parte civile, anche se ha intentato un separato giudizio per il risarcimento del danno, ha dichiarato in sede di escussione di es­sere stata investita da tergo da uno sciatore, individuato poi nell’odierno imputato. In seguito all’investimento da parte del sig. M.ed alla conseguente caduta la parte offesa dichiarava di ave­re riportato le lesioni sopra descritte.

Dal rapporto di incidente sciistico redatto dai C. di XXX è emerso che le condizioni meteo erano buone, come pure la visi­bilità. Si trattava di un tratto un po’ ripido dopo un dosso in un giorno in cui la pista era molto affollata. Ciò si può tuttavia anche desumere dalla data in cui si è verificato il sinistro, visto che era a ridosso del capodanno e quindi alta stagione.

Anche se la teste S. D. M. M. ha dichiarato che poco prima dell’investimento la parte offesa era ferma e che la stessa sia partita senza guardare e che quindi l’impatto è stato tra il braccio de­stro dell’imputato ed il braccio sinistro della parte lesa, va comunque rimarcato che con molta sicurezza, il teste Z. S. ha riporta­to qual’è stata la dinamica del sinistro. Il tratto in questione era appena un po’ ripido. L’XXX è frequentata per la maggior parte da principianti e la pista in questione nel tratto finale in cui si è verificato il sinistro presenta una difficoltà per molti per cui rallentano. Chi arriva da dietro spesso in velocità non vede che rallenta o si fer­ma davanti e quindi ciò spesso causa incidenti. Relativamente al caso concreto il teste Z. ha dichiarato che il fatto è avvenuto in corrispondenza del dosso. Ha inoltre dichiarato di essersi compreso con l’imputato, anche se quest’ultimo è di madrelingua spagnola. Nel presente caso il teste ha poi riferito che, visto quanto riportato nel rapporto, le parti hanno fornito la stessa dinamica del sinistro per cui si è proceduto quindi nel dichiarare la responsabilità di terzi ed in questo caso del sig. M. Ha inoltre escluso che si trattasse di una presunzione. La dinamica viene riportata solo nel caso la stessa sia sicura. Ha ribadito nel corso dell’escussione di essere stato certo del­la dinamica. A domanda specifica il teste Z. ha riferito che “E’ emersa una dinamica classica, ovvero, in un caso di scontro tra scia­tori, si va a cercare di verificare quale dei due fosse lo sciatore a monte rispetto all’altro (…). In questo caso la dinamica è stata classi­ca, cioè la signora B. si trovava a valle rispetto al signor M. e il signor M. l’ha colpita facendola cadere, in corrispon­denza di questo dosso perché se l’è trovata davanti all’improvviso senza poter riuscire ad evitarla”.

Valutando l’attendibilità dei testimoni, va sottolineato come le dichia­razioni degli stessi sono abbastanza lineari. Sicuramente tra le testi­monianze rese risulta essere la più attendibile quella del C. Z., non parente della parti in causa.

Ad ogni modo non è emerso nel corso del giudizio che la parte offesa si trovasse in corrispondenza di un dosso su una pista di media diffi­coltà. Lo scontro è avvenuto perché l’imputato proveniente da tergo ha toccato con il braccio la parte lesa. Ciò è confermato anche dalla figlia dell’imputato. Confermato risulta anche il fatto che la sig.ra B. si trovasse a valle e che il sig. M. sopraggiungesse da monte.

Da quanto emerso non sussiste pertanto alcun dubbio che l’odierno imputato abbia violato l’art. 9 della legge 363/03 il quale prevede che lo sciatore debba tenere una velocità che non costituisca pericolo per l’incolumità altrui, nonché l’art. 10 della suddetta legge, il quale pre­vede che lo sciatore a monte deve dare la precedenza allo sciatore a valle e quindi mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con quest’ultimo. Cosa questa che non è sta­to in grado di porre in essere il sig. M.

Vista l’evidenza della deposizioni testimoniali, questo giudice di pace, a seguito di una attenta valutazione delle dichiarazioni rese dalla par­te offesa suffragate da quanto emerso dalle dichiarazioni degli altri testimoni, ritiene ampiamente provata la commissione del reato di cui all’art. 590 c.p.

Non contestato e provato appare tra l’altro che la sig.ra B. ab­bia subito le lesioni di cui al capo di imputazione.

In considerazione dell’incensuratezza penale e del comportamento cor­retto tenuto in seguito all’incidente dal sig. M. allo stesso pos­sono senz’altro essere riconosciute le attenuanti generiche e di conseguenz­a, l’imputato C. M. va ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 590 c.p. e, in applicazione dei criteri di cui all’art. 133 c.p., si ritie­ne equo condannarlo alla multa di € 350,00 (pena base € 500,00 ridotta per il riconoscimento delle attenuanti generiche ad € 350,00).

L’imputato va inoltre condannato al pagamento delle spese proces­suali.

P.Q.M.

il giudice di pace di Bolzano,

visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

dichiara

l’imputato M. C. C. responsabile del reato di cui all’art. 590 c.p. e

lo condanna

previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena pecuniaria di € 350,00 oltre al pagamento delle spese processuali.

Bolzano, il 04.07.2016

La giudice di pace

avv. Alessandra Demetz

Depositato in cancelleria

in data 13.07.16

La Cancelliera/Il Cancelliere

f.to dott. Herbert Walter

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