GIUDICE DI PACE DI BRESSANONE; sentenza 23 maggio 2016 – dep. 7 giugno 2016

GIUDICE DI PACE DI BRESSANONE; sentenza 23 maggio 2016 – dep. 7 giugno 2016, n. 29; G.d.P. dott. Giatti; Imp.to S. J.

 

Responsabilità penale – Sci – Lesioni personali colpose – Violazione obblighi cautelari – Sussistenza – Condanna

 

Lo sciatore proveniente da monte, data la sua posizione dominante, con conseguente possibilità di avvistamento e di regolazione della propria velocità e traiettoria, ha l’obbligo di adottare ogni possibile cautela per evitare danni agli sciatori posizionati a valle (Nel caso di specie, l’imputato, mentre effettuava una discesa a forte velocità, nonostante la notevole larghezza del tracciato e la perfetta visibilità presente, omettendo di tenere adeguata distanza in fase di sorpasso, collideva con un minore fermo a bordo pista, provocandogli lesioni personali (frattura clavicola, commozione cerebrale) giudicate guaribili in tempo superiore a 40 giorni).

 

TESTO DELLA SENTENZA

 

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