Giudice di Pace di Brunico; 10 febbraio 2011 – dep. 22 febbraio 2011, n. 1

Giudice di Pace di Brunico; 10 febbraio 2011 – dep. 22 febbraio 2011, n. 1; G.d.P. dott.ssa Masotti; Imp.to D.P.M.

 

Responsabilità penale – Lesioni colpose – Sci – Sciatore a monte – Obblighi comportamentali – Legge n. 363/2003 – Violazione – Sussistenza – Condanna

 

In tema di lesioni personali colpose provocate da incidenti sulle piste da sci, vale il principio secondo cui il movimento degli sciatori sulle piste innevate deve svolgersi secondo i principi generali di prudenza e cautela indicati nell’art. 43 c.p. e in osservanza del precetto del neminem leadere, di cui all’art. 2043 c.c. Pertanto, lo sciatore che si trovi a monte, in virtù della sua posizione dominante, deve regolare la propria condotta in modo da evitare interferenze del proprio movimento con la traiettoria dello sciatore che si trovi a valle. Ne consegue che lo sciatore che non si conformi a tale regola di condotta risponde del reato previsto e punito dall’art. 590 c.p.

(per il testo integrale della sentenza vai a “Leggi tutto”) 

 

GIUDICE DI PACE DI BRUNICO

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Giudice di Pace di Brunico dott.ssa Nicoletta MASOTTI, nell’udienza del 10 febbraio 2011 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

 

S E N T E N Z A

nei confronti di:

 

D. P. M., nato il XXX a XXX, residente a XXX, con domicilio d/c l’avv. I. T. di Brunico;

libero – contumace

 

imputato

 

a) del reato p. e p. dall’ art. 590 C.P., per avere cagionato per negligenza, imprudenza ed inosservanza degli artt. 9 (velocità), 10 (precedenza) e 11 (sorpasso) della legge 24 dicembre 2003 n. 363 al minorenne B. A. lesioni personali consistite in un “trauma occipitale”, con una prognosi di 7 gg. s.c.; colpa specifica e generica consistita particolarmente nell’aver travolto, provenendo da monte con il suo snowboard, scendendo ad alta velocità dalla pista “Bores” in località Corvara e mantenendo una direzione che non gli consentiva di evitare la collisione con il B., che a sua volta scendeva a valle dalla stessa pista, provocandogli le predette lesioni;

 

b) del delitto p. e p. dall’art. 582 C.P., per aver cagionato a B. D., padre del minorenne B. A., che ha assistito ai fatti di cui al capo d’imputazione che precede, colpendolo con un pugno al braccio, una lesione personale consistente in “contusione all’avambraccio dx” dalla quale è derivata una malattia di durata non superiore ai venti giorni;

 

Corvara (BZ), il 26.12.2008

 

con le persone offese:

 

L’udienza si è svolta con l’intervento del rappresentante della Pubblica Accusa  Markus Kammerer e del difensore d’ufficio dott. I. T.

 

Vengono formulate le seguenti conclusioni:

 

il Pubblico Ministero

 

chiede la condanna dell’imputato per il reato sub a) 300,00 Euro di multa, e per il reato b) a 1000,00 Euro.

 

il difensore dell’imputato

 

chiede l’assoluzione dell’imputato per non aver commesso il reato, ed in subordine il minimo delle pena con i benefici della legge.

 

IN FATTO E IN DIRITTO

 

A seguito di indagini preliminari, la Polizia Giudiziaria citava a giudizio dinanzi a questo Giudice di Pace, giusta autorizzazione del P.M. e sulla base dell’imputazione dallo stesso formulata, D. P. M.  per rispondere dei  reati  di cui all’epigrafe. Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione fra le parti, l’istruzione dibattimentale si svolgeva tramite prove documentali acquisite, le parti quindi  invitate  alla discussione concludevano come in atti. Le acquisite risultanze istruttorie non lasciano dubbi sulla responsabilità dell’imputato D. P. M. in ordine ai fatti penalmente rilevanti a lui addebitati, dacché gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, della fattispecie delittuose contestatagli risultano accertati inequivocabilmente, infatti è emerso che l’imputato D. il giorno 26 dicembre 2008 nei pressi della pista denominata “BORES”  a Colfosco (BZ)  investiva con il proprio snowboard  in modo violento, posteriormente  il minore B. A..

 

L’ imputato  dopo l’incidente  si dava  alla fuga e raggiunto dal padre della vittima, B. D., il fuggitivo reagiva  violentemente sferrandogli un pugno, colpendolo all’avambraccio e procurandogli una contusione guaribile in cinque giorni; come attestato dalla  certificazione medica di data 26.12 2008 versata in atti.

 

I militi intervenuti sul posto, considerato il rifiuto da parte dell’investitore di declinare le proprie generalità sottoponevano l’imputato D. ad una rapida perquisizione personale rinvenendo nella tasca dei pantaloni i documenti di riconoscimento.

 

Il minore B. veniva visitato dal dott. C. di Corvara e ritenuto guaribile in sette giorni per trauma cranico cervicale. 

 

La dinamica risultante dall’istruttoria non lascia dubbi sulla responsabilità penale dell’imputato D. per il reato di lesioni colpose di cui all’art. 590 C.P., il quale per negligenza, imprudenza o imperizia ha tenuto una condotta colposa che ha provocato i danni sofferti da B. A. nonché per il reato di lesioni personali di cui all’art.582 comma II C.P. per i danni sofferti da  B. D..    

 

In merito la giurisprudenza prevalente precisa che, il movimento degli sciatori sulle piste innevate deve svolgersi secondo i principi generali di prudenza e cautela indicati nell’art. 43 C.P. in osservanza al precetto del principio del neminem leadere, di cui all’art. 2043 C.C. pertanto, lo sciatore che si trovi a monte, nello spostarsi sulle piste, dalla sua posizione dominante con possibilità di visione del luogo sottostante, deve regolare la propria condotta  in modo da evitare interferenze del proprio movimento con la traiettoria dello sciatore che si trovi a valle. Conseguentemente devono ritenersi integrati tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi della contestata fattispecie criminosa di cui all’art. 590 C.P..

 

Inoltre nella specie devono ritenersi integrati anche tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi della contestata fattispecie criminosa di cui all’art. 582 C.P. infatti secondo il legislatore la condotta punibile è integrata da qualsivoglia atto con il quale si cagioni ad alcuno una malattia, nel corpo o nella mente, la giurisprudenza maggioritaria precisa che è sufficiente un’alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, anche se localizzata e non impegnativa, delle condizioni generali del soggetto. A perfezionare l’elemento psicologico del reato è il dolo generico è quindi sufficiente la  consapevolezza e la  volontà di ledere o meglio di compiere l’atto di violenza fisica contro l’incolumità personale del soggetto passivo, quindi a prescindere dall’intenzione di cagionare alla vittima lo stato di malattia.

 

Nessun argomento l’imputato ha assunto  a loro discolpa.

 

Le spese processuali sono poste a carico del condannato.

 

P.Q.M.

 

il Giudice di Pace di Brunico

 

visti gli artt. 533, 535, C.P.P. e l’art. 53 del D.Lgs n. 274 del 28 agosto 2000

 

dichiara

 

D. P. M. responsabile dei reati contestatigli e previa concessione delle attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis C.P.

 

lo condanna per il reato p. e p. dall’art. 590 C.P. alla multa di 300,00 Euro nonché per il reato p. e p. dall’art. 582 C.P. alla multa di 1.000,00 Euro nonché al pagamento delle spese processuali.

 

Brunico, il 10 febbraio 

 

IL GIUDICE DI PACE

dott.ssa Nicoletta MASOTTI

 

Depositata il 22.02.2011

 

IL COLLABORATORE

Davide PEDEVILLA 

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