GIUDICE DI PACE DI CLES; sentenza 11 luglio 2016 – dep. 14 ottobre 2016, n. 3

GIUDICE DI PACE DI CLES; sentenza 11 luglio 2016 – dep. 14 ottobre 2016, n. 3; G.d.P. dott. Orpello; Imp.to M. E.

Responsabilità penale – Lesioni personali colpose – Sci – Violazione obblighi cautelari – Sussistenza – Condanna

Lo sciatore proveniente da monte, data la sua posizione dominante, con conseguente possibilità di avvistamento e di regolazione della propria velocità e traiettoria, ha l’obbligo di adottare ogni possibile cautela per evitare danni agli sciatori posizionati a valle (Nel caso di specie, l’imputato per imprudenza, negligenza e imperizia, non adottando una condotta adeguata rispetto alle caratteristiche della pista classificata “rossa” e alla situazione ambientale – tracciato ghiacciato e affollato – , impattava contro due maestri di sci fermi al lato della pista ed intenti ad impartire una lezione, provocando loro lesioni personali colpose diagnosticate in “rachialgia post-traumatica” per A. e “trauma rachide cervicale e toraco-dorsale” per B., e giudicate guaribili rispettivamente in complessivi gg. 19 e 17).

 

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CLES (TRENTO)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, nella persona del dott. Antonio Orpello, alla pubblica udienza del giorno 11 luglio 2016 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del  dispositivo la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

 contro

M. E.nato in XXX il XXX, residente in XXX, domiciliato presso lo studio del proprio avvocato;

LIBERO – ASSENTE

IMPUTATO

in ordine al reato p. e p. dall’art. 590 c.p. perché, per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia, effettuando una discesa con gli sci, perdendo il controllo degli stessi e comunque non prestando attenzione alla presenza a bordo pista di A. A. e B. J., maestri di sci fermi con allievi ed impegnati in una lezione, andava a collidere con A. A. e B. J., causandogli così le lesioni personali colpose diagnosticate in “rachialgia post-traumatica” per A. e “trauma rachide cervicale e toraco-dorsale” per B., e giudicate guaribili rispettivamente in complessivi gg. 19 e 17.

In XXX, pista sci “XXX”, in data 31-12-2011;

Querela del 29.03.2012

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero: chiede una pena finale di euro 258 di multa essendo stata raggiunta la prova della colpevolezza dell’imputato.

Il difensore della parte civile: 1)condannare l’imputato a giusta pena per il reato al medesimo ascritto; 2) condannare altresì il sig. M. E. al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalle persone offese costituitesi parti civili nella misura di € 14.020,25 ciascuna (di cui € 4.140,00 a titolo di invalidità permanente, € 2.211,25 a titolo di invalidità temporanea, € 2.070,00 a titolo di danno morale, € 4.599,00 a titolo di danno patrimoniale oltre ad € 1.000,00 a titolo di danno materiale) o in quella che il Giudice riterrà equa e di giustizia, con l’assegnazione di una provvisionale immediatamente esecutiva non inferiore ad € 5.000,00; 3) condannare M. E. al rimborso delle spese processuali tutte sostenute per l’assistenza e la difesa delle costituitesi parti civili come da nota spese.

Il difensore dell’imputato: chiede il minimo della pena tenuto conto dell’incensuratezza dell’imputato. Per quanto riguarda il risarcimento insiste affinché questo venga rimesso alla sede civile.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione di data 28.03.2013, il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Trento evocava a giudizio di quest’ufficio M. E. per accertare in legittimo contraddittorio la sua penale responsabilità per i fatti indicati nel capo d’imputazione sopra riportato.

Fallito il tentativo di conciliazione e composte le questioni preliminari, era aperto il dibattimento, erano ammesse e raccolte le prove e dopo breve discussione, sulle conclusioni come sopra riportate la causa era decisa come da dispositivo letto in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare la penale responsabilità dell’imputato M. E.

Il testimone, Brigadiere P. G. V., C. di XXX, impiegato quale servizio di vigilanza e soccorso piste da sci sul comprensorio di XXX, ha consentito di accertare che il sinistro è realmente accaduto. Ha dichiarato che il 31.12.2011 è intervenuto insieme ad altro collega, poco dopo l’incidente allorché procedeva a trasportare a valle i due maestri di sci coinvolti. L’imputato era in grado di sciare, “non aveva subito grosse lesioni” e seguiva a valle i C. per la verbalizzazione di rito.

La prova della responsabilità dell’imputato appare certa da plurimi elementi precisi e concordanti, anche con riferimento alle testimonianze degli stessi bambini presenti sul posto che pur se non sentiti formalmente, hanno comunque evidenziato nell’immediatezza agli Agenti ciò che era accaduto e ciò l’ha espressamente dichiarato convincentemente il teste P. G.: “i due maestri erano fermi a spiegare le tecniche sciistiche ai due gruppi distinti di bambini quando sono stati travolti da questo sciatore…” che proveniva dall’alto e sciava a velocità eccessiva e incontrollabile per il suo grado di abilità sciistica, anche perché la pista era pericolosa (rossa, ghiacciata e affollata) sia pure con buona visibilità.

Il testimone oculare A. A., maestro di sci, parte civile, ha confermato sotto giuramento i fatti costitutivi dell’illecito penale: Mentre impartivano a dei minori lezioni di sci sul lato destro della pista “XXX” sono stati travolti dall’imputato che sciava a velocità elevata, proiettandoli a circa venti metri dal punto d’impatto, producendo danni alle persone (alle parti civili), e a cose.

Il medesimo fatto storico è stato confermato dal testimone B. J. che ha dichiarato che si trovava fermo sul bordo della pista da sci XXX, a impartire lezioni di sci a circa 7-8 ragazzi allorché era “centrato” dall’imputato che proveniva con gli sci da monte a velocità eccessiva e lo colpiva alla testa, al fianco e alla spalla lato destro.

Il reato p. e p. dall’art. 590 c.p., è dunque provato nella sua materialità e nel suo presupposto psicologico: l’imputato ha con imprudenza, negligenza, imperizia, effettuato in data 31.12.2011 una pericolosa discesa con gli sci di cui perdeva il controllo e a velocità eccessiva travolgeva sulla pista “XXX” di XXX,   A. A. e B. J., maestri di sci che erano fermi con i loro allievi a impartire una lezione di sci, provocando loro le lesioni personali colpose diagnosticate dal locale ospedale in “rachialgia post-traumatica” per A. e “trauma rachide cervicale e toraco-dorsale” per B., e giudicate guaribili rispettivamente in complessivi gg. 19 e 17, come da querela del 29.03.2012.

Passando al trattamento sanzionatorio appare ragionevole applicare la minima pena prevista dalla legge della multa di € 258,00 oltre al pagamento delle spese processuali.

L’imputato va altresì condannato a risarcire i danni alle parti civili, danni da quantificare in sede civile.

P.Q.M.

IL GIUDICE DI PACE

visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

l’imputato responsabile del reato a lui ascritto e lo condanna alla pena di euro 258 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.

Condanna l’imputato a risarcire i danni da liquidare in sede civile alle persone offese costituitesi parti civili.

Così deciso in Cles, addì 11.07.2016

                                                                                   IL GIUDICE DI PACE

                                                                                    dott. Antonio Orpello

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