Giudice di Pace di Mezzolombardo; 14 giugno 2012 – dep. 20 giugno 2012, n. 18

Giudice di Pace di Mezzolombardo; 14 giugno 2012 – dep. 20 giugno 2012, n. 18; G.d.P. dott. Arman; Imp.to C.G.

 

Responsabilità penale – Lesioni colpose – Sci – Colpa – Obblighi comportamentali – Legge n. 363/2003 – Violazione – Omessa prova – Assoluzione

 

Qualora la dinamica dei fatti (nella specie: incidente sciistico) sia accertabile solo in via di mera ipotesi, senza quindi alcuna certezza in ordine allo svolgersi degli accadimenti, l’imputato va mandato assolto dai reati ascritti.

 

(per il testo integrale della sentenza vai a “Leggi tutto”) 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI MEZZOLOMBARDO

nella persona del dott. ANTONIO PAOLO ARMAN,
alla pubblica udienza del giorno 14 giugno 2012 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale sub RG 16/10

CONTRO
C. G., nato a XXX il XXX, ivi residente in XXX, difeso dall’avv. XXX e dall’avv. XXX, di fiducia
libero contumace

IMPUTATO
In ordine al reato p. e p. dagli artt. 590 c.p. perché, per colpa, cagionava gravi lesioni personali a C. S., travolgendolo violentemente e facendolo cadere rovinosamente a terra, procurandogli così lesioni diagnosticate in “frattura emipiatto tibiale mediale ginocchio sinistro”, giudicate guaribili in 60 gg. sc.

Fatto commesso in Fai della Paganella (Tn), presso la pista sciistica “Dosso Larici”, il 06/01/2010.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Del P.M.:condanna dell’imputato alla pena di € 300,00 ridotta ad € 200,00 per la concessione delle attenuanti generiche:

Del difensore della P.C.: dichiarare la penale responsabilità di G. C. per i reati a lui ascritti; condannare G. C. al pagamento a favore di S. C. della somma di € 20.000,00; condannare G. C. a rifondere le spese di procedura quali il Giudice vorrà disporre in via equitativa.
Della difesa dell’imputato: assolvere con la formula più ampia per non aver commesso il fatto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 21 D.L.vo n. 274/2000, depositato in data 01.04.2010 C. S., assistito e difeso dall’avv.to XXX, chiedeva la citazione in giudizio di G. C. per lesioni colpose arrecate a S. C..
Il Giudice, visto il parere favorevole di ammissibilità del ricorso da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento con proprio decreto di data 15 aprile 2010 fissava udienza di comparizione delle parti per il giorno 08 luglio 2010.

All’udienza del 09 dicembre 2010 venivano sentiti i testi.

Il teste R. R., Carabiniere effettivo presso la Stazione Carabinieri di Andalo, ricordava di aver soccorso S. C.; che il ferito era sulla sinistra della pista pur non sapendo indicare esattamente il luogo dello scontro e se questo luogo fosse quello indicato dall’imputato sulle planimetrie.
Il teste G. B. dichiarava di trovarsi sulla pista della Paganella assieme con l’amico S. C.; mentre risaliva con la seggiovia gli era parso di vedere il C. in quanto lo stesso indossava una giacca fluorescente; il C. scendeva al centro della pista e a un certo punto aveva effettuato una curva verso sinistra; nello stesso momento aveva visto un altro sciatore proveniente da monte, investire il C.. Secondo il teste lo scontro sarebbe avvenuto prima che gli sciatori raggiungessero il bordo di sinistra della pista.

La teste M. B. facente parte della compagnia di S. C. dichiarava di essere stata sulla seggiovia con il teste G. B. e di aver individuato il C. perché aveva una giacca verde fluorescente molto visibile. Secondo la teste il C. stava sciando al centro della pista, girando leggermente a sinistra, quando era stato travolto da un altro sciatore.

Il teste M. G. C., omonimo ma non parente dell’imputato, dichiarava di aver visto il C. spostarsi dal centro della pista verso sinistra, andando ad impattare contro G. C. che era stato colpito sulla parte posteriore destra, cioè sulla schiena e sulla spalla destra.
Il teste riconosceva la tuta del signor C. che presentava una lacerazione sulla schiena in direzione della parte destra.

Veniva sentita infine E. C., figlia dell’imputato, la quale dichiarava di essere stata superata da S. C. prima di raggiungere il dosso della pista e successivamente di aver visto due sciatori a terra.
Il Giudice, riconosciuta l’impossibilità di ricostruire il fatto attraverso prove per testi nominava perito d’ufficio il sig. A. A. al fine di accertare la dinamica dei fatti che avevano portato al sinistro.
Il perito rispondeva al quesito posto, con relazione depositata in data 22 marzo 2012; lette le dichiarazioni dei testi, sentiti i Carabinieri intervenuti dichiarava che l’incidente era avvenuto nella parte sinistra della pista, probabilmente nella parte alta della stessa, ma nulla di più era possibile affermare.
Subentrava al difensore di parte civile avv.to XXX l’avv.to XXX che chiedeva integrazione della perizia alla presenza delle parti e del Carabiniere intervenuto sul luogo. Sentiti i difensori delle parti ed il P.M. il Giudice assegnava al perito A. il compito di definire esattamente il luogo dell’incidente. 
La seconda perizia veniva effettuata assieme ai consulenti di parte e ai due Carabinieri della Stazione di Andalo componenti la pattuglia di soccorso.
Da subito i militari dell’Arma dichiaravano di non ricordare il fatto e di non poter essere d’aiuto; comunque percorrevano tutta la pista assieme al perito A. e ai consulenti di parte.
Le conclusioni di questo secondo sopralluogo del perito erano le stesse della prima perizia, cioè l’impossibilità di determinare con esattezza il luogo dell’impatto tra i due sciatori e la dinamica dell’incidente. 
All’udienza del 14 giugno 2012 le parti concludevano come in premessa e il Giudice pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le deposizioni dei testi non consentono di chiarire la dinamica dell’incidente e la responsabilità nella causazione dello stesso, essendo incerte o riferenti fatti successivi allo scontro o parziali nella ricostruzione del fatto; risultano anche contrastanti per cui si elidono vicendevolmente.
Il perito A. rileva che le testimonianze dei testi B. G. e B. M. non possono ritenersi decisive, in quanto “la visuale offerta dal percorso della seggiovia rispetto alla pista e al possibile punto d’urto è diminuita, senz’altro nella prospettiva, dalla distanza tra l’impianto e la pista nel punto dell’incidente e poi dopo impedita dalla presenza di conifere al alto fusto che anche in epoca invernale mantengono la chioma”.

Lo strappo sulla parte posteriore della giacca del sig. C. non può costituire né prova né indizio di una certa consistenza, in quanto potrebbe essere stato causato da movimenti anomali provocati dallo scontro; così dicasi per la tipologia delle lesioni riportate dai protagonisti dell’incidente sciatorio.
Il Giudice, quindi, fa proprie le conclusioni del perito per cui non è possibile accertare con grado di certezza che vada oltre la mera ipotesi, l’effettiva dinamica dell’incidente per l’impossibilità di stabilire l’esatta posizione degli sciatori nei momenti antecedenti lo scontro stesso.
P.Q.M.

Il Giudice di Pace
Visto l’art. 530 cpp comma II°
assolve
C. G.
per il reato di cui all’art. 590 C.P.
per non aver commesso il fatto. 
Mezzolombardo, lì 14 giugno 2012
IL CANCELLIERE
(Dott.ClaudioTurri)
IL GIUDICE DI PACE
(Avv. ANTONIO PAOLO ARMAN)

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