Giudice di Pace di Pergine Valsugana; 11 ottobre 2011 – dep. 20 ottobre 2011, n. 23

Giudice di Pace di Pergine Valsugana; sentenza 11 ottobre 2011 – dep. 20 ottobre 2011, n. 23; G.d.P. avv. Bertolini; Imp.to T. L.

 

Responsabilità penale – Lesioni colpose – Sci – Sciatore a monte – Obblighi comportamentali – Legge n. 363/2003 – Violazione – Sussistenza – Condanna

 

In caso di scontro tra sciatori risponde dei danni lo sciatore proveniente da monte che, tenendo una condotta tale da non consentirgli di fermarsi in ogni momento, entra in collisione con uno sciatore posizionato più a valle. L’accertata violazione di una norma di comportamento cruciale, quale quella prevista dall’art. 10 legge n. 363 del 2003, da parte dell’imputato, consente di ritenere vinta la presunzione a carico della persona offesa, in assenza di elementi probatori a sostegno di una sua condotta parimenti colposa.

 

(per il testo integrale della sentenza vai a “Leggi tutto”) 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI PERGINE VALSUGANA

 

Il Giudice di Pace, avv. dott. Alberto Bertolini, all’udienza del 11.10.2011 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente 

 

S E N T E N Z A

 

Nel procedimento penale

contro

T. L., nato a XXX e residente a XXX, con difensore di fiducia Avv. XXX
LIBERO-ASSENTE

 

IMPUTATO in ordine al reato p. e p. dall’art. 590 c.p. perché per colpa, consistita in imprudenza, imperizia ed inosservanza delle norme previste dagli artt. 9-10 L.363/03, cagionava lesioni colpose a M. E. giudicate guaribili in un periodo superiore a 40 gg; in particolare mentre si trovava a percorrere la pista “Rigolor” in loc. Panarotta, a causa della velocità urtava da tergo M. E. facendola rovinare sulla neve ghiacciata, procurandole lesioni consistite in “sospetta lesione carico del crociato anteriore del ginocchio sinistro” “esiti trauma contusivo spalla sinistra con sofferenza della cuffia dei rotatori”

 

Fatto commesso in Pergine Vals. Loc. Panarotta il 3.2.2008.

 

Parte civile: M. E. nata a Bologna il _____, con elezione di domicilio presso lo Studio dell’Avv. XXX in XXX

 

CONCLUSIONI DELLE PARTI

 

P.M. Condanna imputato a €.258,00 di multa – P.P.C.C. Condanna imputato, oltre il risarcimento dei danni, con provvisionale e le spese di causa – Difensore imputato l’assoluzione per non aver commesso il fatto.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con citazione a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento del 4 giugno 2009, regolarmente notificata alle parti, l’imputato veniva tratto a giudizio di questo Giudice di Pace per rispondere dei reati a lui contestati.

 

All’udienza dell’ 11 ottobre 2011, una volta esaurita l’istruttoria testimoniale, sulla base delle conclusioni delle parti come sopra riportate, il g.d.p. dava lettura del dispositivo.

 

MOTIVAZIONE

Decisivo per attribuire l’integrale responsabilità all’imputato è la circostanza provata che, nel percorrere una pista molto difficile (nera) e quindi pericolosa, ma con ampia visuale, fosse lui a provenire da monte ed avesse, pertanto, l’obbligo di scegliere la traiettoria in modo da evitare interferenze con le traiettorie seguite dallo sciatore a valle, nella specie la parte lesa, come imposto dalla regola n. 3 del c.d. decalogo dello sciatore che, come è noto, costituisce il compendio delle norme di comune prudenza che devono essere seguite nella pratica sciatoria e che sono poi state tipizzate dal legislatore nel Capo III della legge 24.12.2003, nr. 363 , oltre che dalla normativa locale (cfr. art. 30-ter, comma 1 lett. b nr. 1 decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento 2 dicembre 2004 nr. 18 “Modifiche al decreto del presidente della Giunta provinciale 22.09.1987 n. 11-51/legisl. emanazione del regolamento per l’esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci, in G.U. 12.03.2005, nr. 10 3° serie speciale Regioni). Pregnante appare quanto disposto dagli artt. 9 – 10 – 11 e 12 della citata legge N.363, quanto a velocità, precedenza e sorpasso.

 

Art. 9 (Velocità)

 1 . Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità altrui.

2 . La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.

 

 Art. 10. (Precedenza)

 1 . Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.

 

 Art. 11. (Sorpasso)

 1 . Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.

 

2 . Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato. 

 

Art. 12. (Incrocio)

1 . Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.

 

La regola sopra indicata all’art. 10 costituisce la norma di comportamento per gli sciatori più importante da seguire (senza trascurare ovviamente le altre) ed il fatto che, per come si evidenziano gli effetti della istruttoria testimoniale, l’imputato l’abbia violata rende evidente ed incontestabile la sua colpa. Il fatto che l’imputato provenisse da monte risulta dal contesto dell’istruttoria ed in particolare grazie alla testimonianza, oltre che della p.o. (la cui attendibilità è stata corroborata dal confronto con le altre risultanze istruttorie), del teste XXX, il cui tenore appare assolutamente compatibile con quanto reso dall’imputato nel corso del suo esame. In sostanza nel tratto finale della pista “Rigolor”, classificata quale nera (molto difficile e pericolosa) ed in presenza di un “muro” (tratto a forte pendenza) la p.o. stava scendendo a velocità moderata tale ultimo tratto a curve molto ampie da destra verso sinistra, mentre l’imputato stava scendendo sulla sinistra della pista, zigzagando con serpentina stretta, quando alle spalle della p.o., alla sua sinistra, sopraggiungeva appunto l’imputato, con traiettoria diritta, intercettandola e facendola rovinare a terra. Il tipo di sciata descritta sia dalla p.o. così come dall’imputato rende assolutamente plausibile e veritiero quanto dichiarato dalla prima, e dunque che la sua velocità fosse inferiore di gran lunga a quella dell’imputato che proveniva da tergo.
(v. TRIBUNALE DI TRENTO – SEZIONE DISTACCATA DI CAVALESE, 13 gennaio 2005, n. 1/2005; Est. Criscione; “In caso di scontro tra sciatori risponde dei danni lo sciatore proveniente da monte che, tenendo una condotta tale da non consentirgli di fermarsi in ogni momento, entra in collisione con uno sciatore posizionato più a valle.”) (TRIBUNALE DI TRENTO – SEZIONE DISTACCATA DI CAVALESE, 2 agosto 2004, n. 71/2004; Est. CRISCIONE; Lo snowboarder che proviene da monte è unico responsabile dei danni che cagiona ad altri sciatori se non tiene una traiettoria idonea a non interferire con la traiettoria degli sciatori che procedono più a valle, salvo che questi effettuino manovre repentine imprevedibili (Nella specie viene condannato al risarcimento dei danni uno snowboarder che procedendo da monte travolge da tergo una sciatrice in movimento).
Le conclusioni che precedono non sono messe in crisi dalla presunzione prevista in caso di scontro tra sciatori dall’art. 19 legge nr. 363/2003, che recita “nel caso di scontro tra gli sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni”, perché la colpa esclusiva in questo caso dell’imputato deve ritenersi acclarata con certezza. La conclusione che precede merita una precisazione sulla portata della presunzione legale di pari responsabilità in parola, perché l’assonanza letterale con l’art. 2054, comma 2 c.c., in tema di scontri tra i veicoli, potrebbe far superficialmente propendere per l’applicazione dei medesimi esiti interpretativi. In particolare potrebbe ritenersi applicabile quella condivisibile giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale “nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall’art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente” (Cass., 05.05.2000, n. 5671, rv.536186; cfr. anche da ultimo Cass., 16.05.2008, nr. 12444 rv. 603321; Cass., 17.12.2007, nr. 26523 rv. 600856 e Cass., 09.01.2007,. nr. 195 rv. 594183). Insomma, per superare la presunzione occorre provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ossia di aver mantenuto una condotta di guida irreprensibile, mentre la sola colpa del conducente del veicolo antagonista è insufficiente. Sennonché la trasposizione di una soluzione di questo tipo negli scontri tra sciatori mostra tutta la sua opinabilità, per non dire infondatezza, solo ove si consideri la netta distinzione di contesti normativi di riferimento. Non può sfuggire, infatti, che mentre il conducente del veicolo è sottoposto da un criterio di responsabilità aggravato, espresso dalla formula “se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (cfr. art. 2054, comma 1 c.c.), lo sciatore è, al contrario, sottoposto all’ordinario criterio di responsabilità di cui all’art. 2043 c.c. Nel caso di scontro tra veicoli è proprio il collegamento sistematico tra primo e secondo comma dell’art. 2054 c.c. a giustificare e rendere condivisibile l’interpretazione sopra proposta, la quale pertanto non è per nulla estensibile allo scontro tra sciatori. Ne deriva, in conclusione, che per superare la presunzione di pari responsabilità prevista in caso di scontro tra sciatori occorre meno di quanto non sia previsto dall’analoga presunzione prevista in caso di scontro di veicoli e, in particolare, può assumere rilievo dirimente anche il solo accertamento di una colpa particolarmente pregnante di uno dei due sciatori, pur in mancanza di elementi istruttori precisi sulla condotta posta in essere dall’altro. Nella specie l’accertata violazione di una norma di comportamento cruciale, quale quella prevista dall’art. 10 legge nr. 363 del 2003, da parte dell’imputato, consente di ritenere vinta la presunzione a carico della p.o., in assenza di elementi probatori a sostegno di una sua condotta parimenti colposa. Si deve pertanto concludere che unico responsabile per i danni subiti dall’infortunio sciistico di cui è processo sia l’imputato. Accertato, per come risulta la dinamica dell’incidente a seguito della istruttoria, che a carico della p.o. non è prospettabile alcun concorso colposo, neppure alla stregua della presunzione legale sopra indicata, si deve affermare il suo diritto al risarcimento del danno, da liquidarsi in sede civile non avendo consentito l’istruttoria in questa sede di acquisire elementi per poter giungere alla loro quantificazione, nemmeno sotto il profilo della richiesta provvisionale, non apparendo sufficientemente delineato il nesso di causalità fra l’evento lesivo e le gravi conseguenze di carattere permanente sofferte dalla parte offesa.
Tenuto quindi conto di tutti gli elementi di cui all’art. 133 c.p., ed in particolare del positivo atteggiamento processuale dell’imputato, si ritiene di dover determinare la pena in €.258,00 di multa, liquidando a favore della parte civile M. E. le spese processuali in complessivi Euro 1.850,00 di cui Euro 25,46 per spese, oltre accessori come per legge.

 

 P.Q.M.


Visto l’art. 533 e 535 c.p.p., dichiara

T. L. responsabile del reato ascrittogli e

lo condanna

 

tenuto conto di tutti gli elementi di cui all’art. 133,c.p, alla pena di Euro 258,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.

 

Visto l’art. 539 cpp

 condanna

l’imputato al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, liquidando a favore della parte civile le spese processuali in complessivi Euro 1.850,00 di cui Euro 25,46 per spese, oltre accessori come per legge.

 

Pergine Valsugana, 11 ottobre 2011

 

Il Giudice di Pace
f.to dott. avv. Alberto Bertolini

 

Depositato in Cancelleria

il 20.10.2011 

 

IL CANCELLLIERE 
f.to Antonio Vaccari
 

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