L. 29 maggio 1954, n. 340

LEGGE 29 maggio 1954, n. 340

Riordinamento dell’Aero Club d’Italia
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

 

Art. 1.

L’Aero Club d’Italia, eretto in ente morale con regio decreto 23 luglio 1926, n. 1452, ha il fine di promuovere, disciplinare ed inquadrare le varie attività che nel campo aeronautico turistico-sportivo persone, associazioni, società, istituti ed enti privati svolgono nel territorio dello Stato italiano.
L’Aero Club d’Italia è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa.

 

Art. 2.

L’Aero Club d’Italia esamina ed approva i programmi e i regolamenti di ogni pubblica manifestazione aeronautica e ne controlla l’organizzazione e lo svolgimento.
Le pubbliche manifestazioni aeronautiche a carattere internazionale sono organizzate esclusivamente dall’Aero Club d’Italia.
L’Aero Club d’Italia puo’ delegare agli enti ad esso federati le attribuzioni di cui ai commi precedenti.
Le domande dirette ad ottenere l’autorizzazione per lo svolgimento di pubbliche manifestazioni aeronautiche debbono essere inviate all’Aero Club d’Italia, che provvede a richiedere il nulla osta del Ministero della difesa e l’autorizzazione del prefetto o del Ministero dall’interno, a seconda che la manifestazione interessi il territorio di una o più province.

 

Art. 3.

L’importazione temporanea nel territorio dello Stato degli aeromobili da turismo, loro parti e accessori di bordo può essere consentita su presentazione di speciali documenti denominati carnets de passages en douane, rilasciati dalla Federazione aeronautica internazionale, e, per essa, dall’ente federato dello Stato da cui l’aeromobile proviene. La garanzia a favore dell’Amministrazione finanziaria per il pagamento dei di ritti dovuti nell’eventualiti di mancata riesportazione è prestata dall’Aero Club d’Italia.

 

Art. 4.

Allo scopo di favorire lo sviluppo dell’aviazione privata, gli aeromobili iscritti presso l’Aero Club d’Italia godono delle speciali concessioni stabilite dal Ministro per la difesa, nei limiti della sua competenza, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Art. 5.

A titolo di concorso nelle spese afferenti alle funzioni affidate dall’Amministrazione dello Stato all’Aero Club d’Italia ed alle altre attivita’ istituzionali di questo, con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro, potranno essere concessi annualmente, a carico del bilancio del Ministero della difesa, contributi a favore dell’Aero Club d’Italia.

 

Art. 6.

Le deliberazioni degli organi dell’Aero Club d’Italia in merito a questioni che riflettono concessioni, prestazioni, contributi dati dal Ministero della difesa o attivita’ per conto di quest’ultimo devono essere approvate dai Ministero stesso prima di divenire esecutive, qualora uno dei rappresentanti del Ministero della difesa, nel Consiglio di amministrazione o nel Collegio sindacale ritenga di sospenderne l’esecuzione.

 

Art. 7.

Qualora si verifichino situazioni particolari che possano compromettere l’attivita’ dell’Aero Club d’Italia, il Ministro per la difesa puo’ disporre lo scioglimento degli organi dell’Ente e la nomina di un commissario straordinario.
Il commissario straordinario deve provvedere al riordinamento dell’Ente e procedere, entro il termine massimo di un anno, alle nuove elezioni delle cariche sociali, al fine di ripristinare la gestione ordinaria. I provvedimenti commissariali concernenti il riordinamento dell’Ente, qualora attengano alla struttura organica dell’Ente medesimo o riguardino comunque materia di personale sono assoggettati all’approvazione dei Ministeri della difesa e del tesoro.

 

Art. 8.

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l’interno e per il tesoro, sara’ approvato il nuovo statuto dell’Aero Club d’Italia.

 

Art. 9.

Con apposito regolamento, da sottoporre all’approvazione dei Ministeri della difesa e del tesoro, saranno stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, la consistenza organica e il trattamento economico di attivita’ a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale comunque necessario per le esigenze funzionali dell’Ente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


fb-share-icon