L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 4

L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 4

 

Statuto speciale per la Valle d’Aosta

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 marzo 1948, n. 59.

 

(omissis)

 

TITOLO II

Funzioni della Regione

2. In armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie (3):

a) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale;

b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni (4);

c) polizia locale urbana e rurale;

d) agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna;

e) piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario;

f) strade e lavori pubblici di interesse regionale;

g) urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica;

h) trasporti su funivie e linee automobilistiche locali;

i) acque minerali e termali;

l) caccia e pesca;

m) acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico;

n) incremento dei prodotti tipici della Valle;

o) usi civici, consorterie, promiscuità per condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime proprietà culturali;

p) artigianato;

q) industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio;

r) istruzione tecnico-professionale;

s) biblioteche e musei di enti locali;

t) fiere e mercati;

u) ordinamento delle guide, scuole di sci e dei portatori alpini;

v) toponomastica;

z) servizi antincendi.

 

(3) Alinea così modificato dall’art. 2, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(4) Lettera così sostituita dall’art. 1, L. cost. 23 settembre 1993, n. 2 (Gazz. Uff. 25 settembre 1993, n. 226).

fb-share-icon