L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 5

L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 5

 

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 marzo 1948, n. 62.

 

(omissis)

 

Capo III

Funzioni delle Province

 

11. Le province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall’articolo 4, nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;

2) toponomastica, fermo restando l’obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano:

3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;

4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive:

5) urbanistica e piani regolatori;

6) tutela del paesaggio;

7) usi civici;

8) ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell’articolo 847 del codice civile; ordinamento dei ”masi chiusi”e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;

9) artigianato;

10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;

11) porti lacuali;

12) fiere e mercati;

13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;

14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;

15) caccia e pesca;

16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna:

17) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;

18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l’esercizio degli impianti di funivia;

19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;

20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;

21) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;

22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;

23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l’assistenza e l’orientamento dei lavoratori nel collocamento;

24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;

25) assistenza e beneficenza pubblica;

26) scuola materna;

27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;

28) edilizia scolastica;

29) addestramento e formazione professionale (11).

 

(11) Così sostituito dall’art. 5, L. cost. 10 novembre 1971, n. 1.

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