L.P. Autonoma di Trento, 11 giugno 2002, n. 8

L.P. Autonoma di Trento, 11 giugno 2002, n. 8 (1)

Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento (2).

 

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 25 giugno 2002, n. 27.

(2) Per il regolamento di esecuzione della presente legge si veda il D.P.P. 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg.

 

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1

Finalità.

1. La Provincia autonoma di Trento riconosce il ruolo fondamentale del turismo quale risorsa per lo sviluppo dell’economia provinciale e per la crescita culturale e sociale. A tal fine:

a) promuove la vocazione turistica del Trentino realizzando e sostenendo azioni di marketing turistico-territoriale (3);

b) promuove uno sviluppo turistico sostenibile, orientato alla qualità e all’innovazione, tenendo conto delle peculiarità dell’ambiente, delle risorse disponibili nonché degli interessi della popolazione locale e dei turisti;

c) formula le scelte di politica turistica tenendo conto della collocazione territoriale del Trentino nel contesto alpino, italiano ed europeo;

d) considera, nella definizione degli interventi di politica turistica, gli interessi delle diverse istituzioni e delle comunità locali individuando idonee forme di concertazione e cooperazione secondo principi di sussidiarietà e responsabilità.

2. La Provincia orienta la programmazione, l’attività amministrativa e le politiche settoriali di incentivazione al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1. (4)

(3) Lettera così sostituita dall’1, L.P. 17 giugno 2010, n. 14.

(4) Articolo così sostituito dall’1, comma 1, della L.P. 29 luglio 2005, n. 13.

 

Art. 2

Linee guida per la politica turistica provinciale.

 

1. Sulla base delle tendenze della domanda e dell’offerta turistica e in relazione alle caratteristiche della realtà socio-economica e ambientale del Trentino, la Giunta provinciale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore turistico, definisce per il periodo della legislatura e aggiorna le linee guida per la politica turistica provinciale (5).

2. A tal fine, la proposta di linee guida è inviata alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che può far pervenire le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali la Giunta provinciale provvede comunque all’adozione delle linee guida.

3. Le linee guida indicano gli indirizzi generali della politica turistica provinciale e informano gli strumenti di programmazione della Provincia (6).

(5) Comma così modificato dall’2, comma 1, lettera a), L.P. 17 giugno 2010, n. 14.

(6) Comma così modificato dall’2, comma 1, lettera b), L.P. 17 giugno 2010, n. 14.

 

Art. 2-bis

Conferenza provinciale per il turismo (7).

 

1. Il Presidente della Provincia indice, ogni due anni la conferenza provinciale per il turismo per la quale sono convocati i rappresentanti delle autonomie locali, dei soggetti previsti dagli articoli 6, 9, 12-bis e 12-quater, degli operatori e dei lavoratori del settore turistico nonché dei settori economici e sociali ad esso collegati.

2. La conferenza esprime orientamenti e formula proposte per la definizione delle politiche turistiche provinciali, valutandone le ricadute sul sistema socio-economico trentino. Gli atti conclusivi della conferenza sono trasmessi alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale (8).

(7) Articolo aggiunto dall’3, L.P. 17 giugno 2010, n. 14.

(8) Comma così modificato dall’20, comma 1, L.P. 28 marzo 2013, n. 5.

 

Art. 2-ter

Carta dei diritti del turista.

1. La carta dei diritti del turista, predisposta su iniziativa della Provincia, sentite le associazioni di categoria del settore e dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative, contiene informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista per quanto attiene alla fruizione dei servizi turistico-ricettivi, all’utilizzo dei mezzi di trasporto e all’assistenza sanitaria. La carta informa anche sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela dei luoghi di interesse turistico, sui beni ambientali e culturali, sugli usi e consuetudini locali e su ogni altro aspetto attinente alla valorizzazione, alla qualificazione e riconoscibilità del sistema turistico e alle relative forme di tutela.

2. La carta informa, inoltre, sulla possibilità di avvalersi delle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la risoluzione delle controversie tra imprese, operatori e utenti relative alla fornitura di servizi turistici (9).

(9) Articolo aggiunto dall’4, L.P. 17 giugno 2010, n. 14.

 

Art. 2-quater

Forme di collaborazione e concertazione (10).

 

1. Al fine di promuovere e di favorire la concertazione con i principali attori del turismo trentino, la Provincia, in relazione alle attività finalizzate al marketing turistico-territoriale del Trentino, alla qualificazione dell’offerta turistica e in generale alle finalità di questa legge, promuove sistematiche e idonee forme di consultazione e collaborazione dei soggetti maggiormente rappresentativi dell’offerta turistica trentina e dei soggetti previsti dagli articoli 9 e 12-quater, comma 3.

(10) Articolo aggiunto dall’art. 19, comma 1, lettera b), L.P. 23 ottobre 2014, n. 11.

 

Art. 3

Progetti di ambito.

 

[1. La Provincia riconosce i progetti di ambito promossi dai soggetti di cui all’articolo 9 di concerto con i comuni ricadenti nell’ambito.

2. Il progetto di ambito è finalizzato a delineare, in coerenza con le linee guida di cui all’articolo 2 e con gli altri strumenti della programmazione provinciale e subprovinciale previsti dalla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate), un idoneo sistema di offerta turistica per il territorio di riferimento; a tale scopo il progetto di ambito individua gli obiettivi, le linee strategiche e operative, i ruoli rispettivamente rivestiti dai soggetti coinvolti, i tempi per la realizzazione delle iniziative e le compatibilità finanziarie] (11).

(11) Articolo prima sostituito dall’2, comma 1, della L.P. 29 luglio 2005, n. 13 e poi abrogato dall’art. 5, L.P. 17 giugno 2010, n. 14.

 

Art. 4

Coordinamento provinciale per il turismo.

 

[1. Al fine di favorire la concertazione nella definizione della politica turistica provinciale è istituito il coordinamento provinciale per il turismo, che formula proposte ed esprime pareri obbligatori in ordine agli atti di programmazione provinciale individuati dal regolamento di esecuzione della presente legge, in particolare in materia di urbanistica e viabilità, e alla formazione delle linee guida per la politica turistica e dei progetti di cui all’articolo 3 di interesse provinciale, anche avvalendosi delle analisi, degli studi e delle ricerche dell’osservatorio provinciale per il turismo di cui all’articolo 5.

2. Il coordinamento provinciale per il turismo è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura.

3. Il regolamento di esecuzione della presente legge definisce le modalità per lo svolgimento dei compiti affidati al coordinamento provinciale per il turismo e la sua composizione, assicurando la partecipazione degli organismi rappresentativi dei comuni trentini, delle associazioni di categoria interessate al turismo nonché dei soggetti che svolgono attività di promozione turistica sul territorio provinciale] (12).

(12) Articolo abrogato dall’6, L.P. 17 giugno 2010, n. 14.

 

Art. 5

Monitoraggio del turismo (13).

 

1. La Provincia promuove e svolge le attività di osservazione e monitoraggio del fenomeno turistico e in particolare:

a) analisi, studi e ricerche in materia turistica anche in collaborazione con università, istituti ed enti di ricerca;

b) monitoraggio dell’offerta turistica provinciale con differenziata attività di verifica del relativo andamento nei diversi ambiti turistici ed analisi dei mercati di riferimento; (14)

c) gestione e analisi dei dati statistici e informativi relativi al comparto turistico;

d) ogni altra iniziativa ritenuta utile per l’osservazione del fenomeno turistico.

2. Ferma restando la competenza della struttura provinciale competente in materia di statistica, le attività previste dal comma 1 possono essere trasferite alla società prevista dall’articolo 6, con le modalità stabilite nella convenzione prevista dal comma 3 del medesimo articolo. In tal caso al personale adibito alle attività oggetto di trasferimento si applica l’articolo 53 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia) (15).

(13) Articolo così sostituito dall’7, L.P. 17 giugno 2010, n. 14.

(14) Lettera così sostituita dall’10, comma 1, L.P. 5 agosto 2016, n. 14, entrata in vigore il 10 agosto 2016.

(15) Comma così modificato dall’37, comma 1, L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

 

Art. 5-bis

Commissione tecnica per il turismo.

 

[1. È istituita la commissione tecnica per il turismo quale organo tecnico-consultivo della Giunta provinciale per l’esercizio delle funzioni disciplinate dalle leggi in materia di turismo.

2. La commissione tecnica per il turismo è nominata con deliberazione della Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura.

3. In particolare alla commissione tecnica per il turismo spetta:

a) formulare pareri a richiesta della Giunta provinciale sui criteri di incentivazione economica del settore turistico;

b) formulare pareri tecnico-amministrativi sui progetti di massima o esecutivi di opere a carattere turistico ed alberghiero, ivi comprese le piste da sci, di importo superiore al limite fissato dalla Giunta provinciale;

c) formulare pareri sulle domande di agevolazione, presentate ai sensi delle leggi provinciali in materia di incentivi al settore turistico, ivi comprese le piste da sci, di importo superiore ai limiti fissati dalla Giunta provinciale con riferimento a ciascuna legge agevolativa.

4. I pareri tecnico-amministrativi di quest’articolo sostituiscono quelli previsti dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti).

5. Il regolamento di esecuzione di questa legge definisce la composizione della commissione e le modalità per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati.

6. Ai componenti della commissione spettano i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia] (16).

(16) Articolo aggiunto dall’3, comma 1, della L.P. 29 luglio 2005, n. 13 e poi abrogato dall’art. 43, L.P. 28 dicembre 2009, n. 19, con la decorrenza ivi indicata.

 

Art. 5-ter

Formazione e supporto specialistico in materia di turismo e marketing territoriale.

1. Per assicurare omogeneità e standard qualitativi ottimali nell’organizzazione turistica del Trentino la Provincia, sentiti i soggetti fruitori, realizza programmi di alta formazione in materia di turismo e marketing territoriale nonché iniziative di supporto specialistico allo svolgimento delle attività di marketing turistico-territoriale da parte dei soggetti previsti negli articoli 6, 9, 12-bis e 12-quater, avvalendosi della società per la formazione permanente del personale prevista dall’articolo 35 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino) (17).

(17) Articolo aggiunto dall’8, L.P. 17 giugno 2010, n. 14.

 

 Capo II

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MARKETING TURISTICO-TERRITORIALE DEL TRENTINO (18)

 

Art. 6

Marketing turistico-territoriale del Trentino (19).

1. Il marketing turistico-territoriale del Trentino è affidato a una società per azioni costituita o partecipata dalla Provincia autonoma di Trento, di seguito denominata società; la Giunta provinciale è autorizzata a promuovere la costituzione o a partecipare alla predetta società, a condizione che lo schema di atto costitutivo e di statuto siano approvati preventivamente dalla Giunta provinciale e che l’atto costitutivo e lo statuto prevedano (20):

a) la realizzazione delle attività finalizzate al marketing turistico-territoriale del Trentino, in Italia e all’estero (21);

b) la partecipazione della Provincia in misura superiore al 50 per cento del capitale sociale, anche in caso di aumento del capitale o di emissione di obbligazioni convertibili;

c) la nomina da parte della Provincia del presidente della società;

d) la possibilità di partecipare alla società da parte di altri soggetti pubblici (22);

e) una composizione del consiglio di amministrazione tale da garantire l’espressione dei soggetti indicati nell’articolo 9 e delle associazioni maggiormente rappresentative dell’offerta turistica trentina (23);

e-bis) la designazione di un componente del collegio sindacale da parte delle minoranze del Consiglio provinciale (24);

f) [le modalità per assicurare il raccordo tra le iniziative della società e quelle dei soggetti di cui all’articolo 9, delle associazioni pro loco e dei loro consorzi di cui al capo III-bis] (25).

1.1. Le attività finalizzate al marketing turistico-territoriale del Trentino devono comunque comprendere:

a) l’acquisizione di conoscenza sulla domanda turistica, sui mercati, sulle vocazioni, sui fattori di attrattiva territoriali e il suo trasferimento alla Provincia e ai soggetti previsti dall’articolo 9 e dall’articolo 12-quater, comma 3;

b) la definizione di un piano strategico pluriennale di marketing turistico-territoriale coerente con le linee guida per la politica turistica provinciale previste dall’articolo 2;

c) la comunicazione di marca del Trentino in tutte le sue diverse forme, compresa l’identificazione di requisiti omogenei per i punti d’informazione turistica presenti sul territorio provinciale;

d) lo sviluppo di prodotti e servizi turistici innovativi e il coordinamento di progetti strategici su scala provinciale, integrando le diverse tipologie di turismo anche in funzione della destagionalizzazione con l’obiettivo di valorizzare le risorse turistiche per la fruizione e la promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico, termale, culturale ed enogastronomico locale;

e) l’individuazione dei mercati su cui proporre l’offerta turistica trentina e il coordinamento delle iniziative di promozione sui mercati;

f) l’evoluzione e la gestione della piattaforma multimediale del marketing turistico-territoriale del Trentino;

g) la collaborazione con il sistema dell’istruzione, dell’università e in particolare con il sistema della formazione professionale dedicata al turismo al fine di concorrere alla qualificazione del sistema e degli operatori turistici;

h) la verifica dell’impatto in termini di efficacia ed efficienza delle azioni di marketing turistico-territoriale (26).

1-bis. La Provincia nomina a far parte del consiglio di amministrazione della società il componente della Giunta provinciale cui sono attribuiti gli affari in materia di promozione turistica. A tal fine, anche nell’ipotesi in cui il predetto componente ricopra la carica di presidente della società, non si configurano cause di incompatibilità ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l’elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia). (27)

2. Il Presidente della Giunta provinciale rappresenta la Provincia nell’atto costitutivo della società e in ogni altra attività richiesta per la costituzione della società medesima.

3. La Giunta provinciale affida il marketing turistico-territoriale del Trentino alla società mediante convenzione, da sottoscrivere entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che deve prevedere (28):

a) i campi d’azione su cui operare nel periodo di validità della convenzione, tra i quali devono essere compresi quelli relativi alle attività previste dal comma 1.1, nonché le modalità di programmazione (29);

a-bis) il parere obbligatorio e non vincolante dei soggetti previsti dagli articoli 9 e 12-quater, comma 3, sui programmi di attività della società (30);

b) la definizione dei rapporti economici e finanziari fra la Provincia e la società;

c) l’individuazione del contratto collettivo di lavoro da applicare al personale dipendente dalla società, sentite le organizzazioni sindacali del personale;

 d) l’obbligo per la società:

 1) di assumere il personale individuato ai sensi dell’articolo 7, comma 1;

 2) di applicare al personale individuato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, che ha espresso all’atto di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro la riserva di riassunzione di cui al comma 2 del medesimo articolo, i trattamenti economici e normativi previsti dal contratto collettivo di lavoro del personale della Provincia nonché quelli previdenziali vigenti per il medesimo personale fino alla scadenza del termine per l’esercizio del diritto alla riassunzione presso la Provincia, ovvero, nel caso di effettivo esercizio di tale diritto, fino alla data di effettiva riassunzione presso la Provincia;

2-bis) di dotarsi di un’adeguata struttura organizzativa che garantisca la separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione e contempli l’individuazione di un dirigente di comprovata esperienza cui affidare la responsabilità gestionale della società (31);

e) la definizione dei termini e delle modalità per l’individuazione di eventuali eccedenze di personale tra quello trasferito alla società ai sensi dell’articolo 7, comma 1, in relazione a processi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale o per esigenze di riequilibrio di bilancio conseguenti all’andamento del mercato;

f) l’eventuale assunzione da parte della Provincia del servizio di gestione amministrativa, contabile e previdenziale del personale di cui all’articolo 7, comma 2;

g) le modalità e le condizioni per l’utilizzazione, da parte della società, dei beni mobili e immobili di cui la Provincia ha la disponibilità e dalla stessa individuati, destinati alle attività di cui al comma 1, lettera a);

h) la durata della convenzione, che non può superare il termine dell’anno solare successivo a quello di scadenza della legislatura, nonché le modalità per il suo rinnovo (32).

3-bis. La società svolge l’attività affidatale ai sensi di questa legge anche mediante la partecipazione a iniziative congiuntamente ad altri soggetti pubblici e privati. (33)

4. La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare al capitale della società nel limite dell’importo di 100.000,00 euro.

5. L’azienda per la promozione turistica del Trentino istituita ai sensi dell’articolo 10 della legge provinciale n. 21 del 1986 è soppressa con effetto dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio di cui al comma 3. Da tale data la società subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi della soppressa azienda, ivi compresi quelli riguardanti il personale individuato ai sensi dell’articolo 7, comma 1. Con effetto dalla medesima data è trasferita alla società la titolarità dei marchi registrati dall’azienda per la promozione turistica del Trentino (34).

(18) Rubrica così sostituita dall’9, L.P. 17 giugno 2010, n. 14.

(19) Rubrica così sostituita dall’10, comma 1, lettera a), L.P. 17 giugno 2010, n. 14. Si veda, anche, quanto disposto dall’art. 21, comma 2, della stessa legge provinciale.

(20) Alinea così modificato dall’10, comma 1, lettera b), L.P. 17 giugno 2010, n. 14. Si veda, anche, quanto disposto dall’art. 21, comma 2, della stessa legge provinciale.

(21) Lettera così sostituita dall’10, comma 1, lettera c), L.P. 17 giugno 2010, n. 14. Si veda, anche, quanto disposto dall’art. 21, comma 2, della stessa legge provinciale.

(22) Lettera prima sostituita dall’4, comma 1, lett. a), della L.P. 29 luglio 2005, n. 13 e poi così modificata dall’art. 10, comma 1, lettera d), L.P. 17 giugno 2010, n. 14. Si veda, anche, quanto disposto dall’art. 21, comma 2, della citata L.P. n. 14/2010.

(23) Lettera così sostituita dall’10, comma 1, lettera e), L.P. 17 giugno 2010, n. 14. Si veda, anche, quanto disposto dall’art. 21, comma 2, della stessa legge provinciale.

(24) Lettera aggiunta dall’10, comma 1, lettera f), L.P. 17 giugno 2010, n. 14. Si veda, anche, quanto disposto dall’art. 21, comma 2, della stessa legge provinciale.

(25) Lettera prima sostituita dall’4, comma 1, lett. b), della L.P. 29 luglio 2005, n. 13 e poi abrogata dall’art. 10, comma 1, lettera g), L.P. 17 giugno 2010, n. 14. Si veda, anche, quanto disposto dall’art. 21, comma 2, della citata L.P. n. 14/2010.

(26) Comma aggiunto dall’2, comma 1, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11.

(27) Comma aggiunto dall’4, comma 2, della L.P. 29 luglio 2005, n. 13.

(28) Alinea così modificato dall’10, comma 1, lettera h), L.P. 17 giugno 2010, n. 14 e dall’art. 37, comma 2, lettera a), L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Si veda, anche, quanto disposto dall’art. 21, comma 2, della citata L.P. n. 14/2010.

(29) Lettera modificata dall’10, comma 1, lettera i), L.P. 17 giugno 2010, n. 14, dall’art. 37, comma 2, lettera b), L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ed infine così sostituita dall’art. 2, comma 2, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11. Si veda, anche, quanto disposto dall’art. 21, comma 2, della citata L.P. n. 14/2010.

(30) Lettera aggiunta dall’10, comma 1, lettera j), L.P. 17 giugno 2010, n. 14. Si veda, anche, quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, della stessa legge provinciale.

(31) Numero aggiunto dall’10, comma 1, lettera k), L.P. 17 giugno 2010, n. 14. Si veda, anche, quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, della stessa legge provinciale.

(32) Lettera così modificata dall’37, comma 2, lettera c), L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(33) Comma aggiunto dall’16, comma 1, della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

(34) Comma modificato dall’19, comma 1, della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

 

Art. 6-bis

Iniziative dirette della Provincia in materia di valorizzazione territoriale e di prodotto.

 

1. La Provincia può realizzare direttamente iniziative di carattere interregionale finalizzate all’attuazione di progetti di valorizzazione territoriale e di prodotto riguardanti l’intera provincia, parte di essa ovvero ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse.

2. Le iniziative previste dal comma 1 possono essere realizzate anche in collaborazione con altri enti ed organismi pubblici o privati.

3. Con regolamento della Giunta provinciale, da sottoporre al preventivo parere della competente commissione consiliare, sono stabilite le modalità per l’attuazione di questo articolo. (35)

(35) Articolo aggiunto dall’19, comma 2, della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

 

Art. 6-ter

Partecipazione della Provincia a società costituite per la promozione turistica interregionale.

1. La Provincia è autorizzata a partecipare, anche promuovendone la costituzione, a società di capitali consortili aventi come oggetto sociale la realizzazione di iniziative di promozione turistica e territoriale a valenza interregionale, i cui benefici ricadano anche sul territorio provinciale, a condizione che alle società partecipino altre regioni o province.

2. La Provincia può concedere alle società di cui al comma 1 finanziamenti rapportati alla quota di partecipazione, se lo statuto prevede l’obbligo, a carico dei soci, di versare contributi ai sensi dell’articolo 2615 ter del codice civile. La necessità di tali finanziamenti deve risultare da un bilancio previsionale approvato dal competente organo societario. (36)

(36) Articolo aggiunto dall’20, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23.

 

Art. 6-quater

Integrazione dei servizi turistici di territorio – Trentino guest card (37).

1. La Provincia affida alla società prevista dall’articolo 6 l’ideazione, la realizzazione e la distribuzione della Trentino guest card. La Trentino guest card è un sistema organizzativo e gestionale che permette al turista di configurare, attraverso strumenti e canali digitali, la propria vacanza integrando i servizi turistici di territorio, di fruire dei servizi pubblici di trasporto, degli istituti e dei luoghi della cultura, di disporre di agevolazioni per l’acquisto di servizi e prodotti enogastronomici e di altri prodotti e servizi turistici trentini. Il sistema organizzativo è unitario e integra servizi su scala provinciale e servizi su scala locale specificabili per ciascuno degli ambiti territoriali omogenei previsti dall’articolo 8 e per ciascuno degli ambiti territoriali previsti dall’articolo 12-quater.

2. La predisposizione della Trentino guest card deve garantire in fase di proposta e di eventuali successive modifiche il massimo coinvolgimento delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore turistico e dei soggetti previsti dagli articoli 9 e 12-quater.

3. Le modalità attuative e applicative della Trentino guest card sono comunicate alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

(37) Articolo aggiunto dall’3, comma 1, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11.

 

Art. 7

Disposizioni in materia di personale dell’azienda per la promozione turistica del Trentino.

1. La Giunta provinciale, d’intesa con la società, individua le qualifiche e il numero dei dipendenti provinciali, assegnati all’azienda per la promozione turistica del Trentino alla data di costituzione della società, da trasferire alla società medesima ai sensi dell’articolo 53 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento); a tal fine la Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali del personale, definisce i criteri necessari per individuare i dipendenti da trasferire alla società.

2. Il personale a tempo indeterminato individuato ai sensi del comma 1, contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con la società, può esprimere riserva di esercitare entro il termine improrogabile di un anno dalla sottoscrizione del contratto di servizio di cui all’articolo 6, comma 3, il diritto alla riassunzione presso la Provincia. La riassunzione presso la Provincia è disposta anche in aumento, in carenza di posti vacanti in organico, alla dotazione complessiva vigente al momento della riassunzione. Le modalità e i tempi della riassunzione, comunque non superiori ai sei mesi ulteriori rispetto al termine di un anno di cui al presente comma, sono oggetto di specifici accordi tra la Provincia e la società anche in relazione alle esigenze operative della società; di tali accordi è data comunicazione alle organizzazioni sindacali del personale. Il personale a tempo indeterminato e determinato assegnato all’azienda per la promozione turistica del Trentino, determinato e determinato assegnato all’azienda per la promozione turistica del Trentino, non individuato ai sensi del presente articolo, è collocato presso altra struttura della Provincia.

3. Il personale in esubero eventualmente individuato secondo i termini e le modalità definiti dal contratto di servizio ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera e), ha diritto di essere riassunto presso la Provincia, anche in aumento, in carenza di posti vacanti in organico, alla dotazione complessiva del personale provinciale vigente al momento della riassunzione in servizio.

4. Il personale che per effetto del comma 2 è riassunto in Provincia è inquadrato nella qualifica e nella posizione retributiva che ricopriva al momento del trasferimento alla società o in quelle successivamente eventualmente acquisite in applicazione del contratto collettivo di lavoro del personale della Provincia. Il personale che per effetto del comma 3 è riassunto in Provincia è inquadrato nella qualifica e nella posizione retributiva che ricopriva al momento del trasferimento alla società o in quelle che sarebbero state eventualmente acquisite in applicazione del contratto collettivo di lavoro del personale della Provincia. In entrambe le ipotesi resta fermo il riconoscimento a tutti gli effetti dell’anzianità nel frattempo maturata.

5. Al fine di precisare alcune modalità della procedura per il trasferimento del personale la Provincia promuove, di intesa con le organizzazioni sindacali del personale, la sottoscrizione di un protocollo di intesa.

 

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MARKETING TURISTICO-TERRITORIALE DEGLI AMBITI TERRITORIALI (38)

 

Art. 8

Ambiti territoriali omogenei.

 

1. In relazione alle esigenze del mercato turistico la Giunta provinciale individua ambiti territoriali omogenei, sentiti gli organismi rappresentativi dei comuni trentini, delle associazioni pro loco e dei loro consorzi e delle categorie economiche del settore turistico.

(38) Rubrica così sostituita dall’11, L.P. 17 giugno 2010, n. 14.

 

Art. 9

Marketing turistico-territoriale d’ambito (39).

 

1. La Provincia riconosce con proprio provvedimento il soggetto che svolge nell’ambito territoriale omogeneo previsto dall’articolo 8 le seguenti attività:

a) informazione e accoglienza turistica a favore dell’ambito nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti dalla Provincia e dei requisiti omogenei identificati ai sensi dell’articolo 6, comma 1.1, lettera c) (40);

b) coordinamento delle attività di animazione turistica svolte a livello locale da soggetti pubblici e privati;

c) identificazione e valorizzazione delle risorse turistiche del territorio per la costruzione della proposta turistica dell’ambito in funzione della successiva commercializzazione, in coerenza con l’attività svolta dalla società prevista dall’articolo 6 (41);

d) [organizzazione e vendita di servizi e pacchetti turistici trentini come definiti dall’articolo 14] (42) (43).

1-bis. Resta ferma la possibilità per i soggetti previsti dal comma 1 di organizzare e di vendere servizi e pacchetti turistici trentini ai sensi dell’articolo 14, e di svolgere altre attività di valorizzazione delle risorse turistiche e delle infrastrutture dell’ambito, ivi compresa la gestione di impianti sportivi, culturali, di interesse turistico, nonché di sedi congressuali presenti sul relativo territorio. I predetti soggetti possono inoltre promuovere l’acquisizione di competenze da parte degli operatori turistici d’ambito e dei loro collaboratori, coerenti con i programmi di alta formazione previsti dall’articolo 5-ter e funzionali alla realizzazione delle strategie di marketing turistico-territoriale (44).

1-ter. Se le attività previste dal comma 1, lettere b) e c), sono svolte dai soggetti previsti dal comma 1 avvalendosi di soggetti terzi, la Giunta provinciale può individuare criteri per lo svolgimento delle prestazioni idonei ad assicurare un’adeguata rappresentatività degli operatori turistici dell’ambito (45).

2. [L’attività di cui al comma 1, lettera d), può essere svolta dal soggetto di cui al comma 1 anche in via indiretta secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della presente legge] (46).

3. I comuni ricadenti negli ambiti territoriali individuati ai sensi dell’articolo 8 promuovono la costituzione del soggetto di cui al comma 1.

4. Per i fini di cui al presente articolo può presentare apposita domanda il soggetto che soddisfa i seguenti requisiti:

a) possesso della personalità giuridica;

b) adesione da parte dei comuni ricadenti nell’ambito maggiormente rappresentativi dell’offerta turistica locale, secondo i parametri individuati dal regolamento di esecuzione della presente legge;

c) adesione aperta a tutti i soggetti aventi interesse alla promozione turistica dell’ambito;

d) presenza nell’organo amministrativo del soggetto di una rappresentanza delle associazioni di categoria della ricettività turistica;

e) rappresentanza maggioritaria qualificata, nella misura di almeno due terzi, delle categorie economiche legate direttamente ai prodotti turistici nell’organo amministrativo del soggetto; le modalità di individuazione dei rappresentanti sono stabilite dall’organo amministrativo con proprio atto organizzativo; (47)

f) presenza di una rappresentanza dei comuni nell’organo amministrativo del soggetto;

f-bis) possesso di un’adeguata struttura organizzativa che garantisca la separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione e previsione nello statuto della figura del direttore individuato previo esperimento di procedura selettiva(48).

4-bis. Il soggetto previsto dal comma 1 non può essere presieduto da un sindaco o da un presidente di comunità (49).

5. La domanda di riconoscimento deve contenere uno specifico obbligo a carico del soggetto di cui al comma 1 al rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 11 concernenti il trasferimento del personale delle aziende di promozione turistica.

6. Qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 4 o vengano violate le disposizioni dei commi 4-bis e 5, il riconoscimento è revocato con effetto dalla data del venir meno dei predetti requisiti o di violazione dell’obbligo (50).

7. [Le attività di promozione del soggetto individuato ai sensi del comma 1 devono essere coerenti con gli obiettivi e con le linee strategiche e operative fissati dal progetto di cui all’articolo 3 ed essere svolte a favore dell’intero territorio e di tutti gli operatori economici interessati. Deve essere altresì assicurata a chiunque la fruizione dei servizi forniti in condizione di parità di trattamento. In attesa del riconoscimento del progetto di cui all’articolo 3 al soggetto sono concessi finanziamenti secondo i criteri e le modalità stabilite ai sensi del comma 8] (51).

8. Con propria deliberazione da sottoporre al parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la Giunta provinciale stabilisce criteri e modalità per la concessione ai soggetti previsti dal comma 1 di finanziamenti per la realizzazione delle attività previste dalle lettere a), b) e c) del medesimo comma. La concessione dei finanziamenti è subordinata all’inserimento di queste attività in un quadro strategico pluriennale coerente con le linee guida per la politica turistica provinciale previste dall’articolo 2 e con il piano strategico pluriennale previsto dall’articolo 6. comma 1.1, lettera b). La misura dei finanziamenti, comunque non superiore al 90 per cento della spesa ammessa, da definire sulla base di un programma di attività, è correlata (52):

a) al livello quantitativo e qualitativo delle attività da realizzare, anche in funzione della loro idoneità a rappresentare l’offerta turistica dell’ambito, tenuto conto del movimento turistico registrato nell’ambito medesimo;

b) alla capacità di autofinanziamento tenuto conto delle potenzialità dell’economia dell’ambito;

c) al grado di coordinamento con le attività svolte dalla società prevista dall’articolo 6 e dalle associazioni pro loco previste dal capo III-bis nonché all’adesione ai progetti strategici su scala provinciale previsti dall’articolo 6, comma 1.1(53).

8.1. Con la deliberazione prevista dal comma 8 sono disciplinati i termini e le modalità per la presentazione delle domande previste dal comma 4, per la verifica del rispetto degli obblighi previsti da questo articolo e per l’erogazione dei finanziamenti, nonché i casi e le modalità per la revoca, totale o parziale. Per la concessione dei contributi i soggetti indicati nel comma 1 sono tenuti alla separazione contabile e amministrativa delle attività previste dal comma 1-bis (54).

8-bis. Con la medesima deliberazione di cui al comma 8 la Giunta provinciale definisce le modalità per favorire l’aggregazione degli ambiti territoriali omogenei definiti dall’articolo 8 (55).

9. I soggetti individuati ai sensi del presente articolo utilizzano la denominazione “Azienda per il turismo” e il contrassegno di riconoscimento secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione della presente legge.

(39) Rubrica così sostituita dall’12, comma 1, lettera a), L.P. 17 giugno 2010, n. 14. Si veda, anche, quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 4, della stessa legge provinciale.

(40) Lettera così modificata dall’4, comma 1, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11.

(41) Lettera così sostituita dall’4, comma 2, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11.

(42) Lettera abrogata dall’4, comma 3, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11.

(43) Comma così sostituito dall’12, comma 1, lettera b), L.P. 17 giugno 2010, n. 14. Si veda, anche, quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 4, della stessa legge provinciale.

(44) Comma aggiunto dall’12, comma 1, lettera c), L.P. 17 giugno 2010, n. 14 e poi così modificato dall’art. 4, commi 4 e 5, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11. Si veda, anche, quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 4, della stessa legge provinciale.

(45) Comma aggiunto dall’4, comma 6, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11.

(46) Comma abrogato dall’4, comma 7, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11.

(47) Lettera così modificata dall’68, commi 1 e 2, L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(48) Lettera aggiunta dall’12, comma 1, lettera d), L.P. 17 giugno 2010, n. 14 e poi così modificata dall’art. 4, comma 8, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11. Si veda, anche, quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 4, della stessa legge provinciale.

(49) Comma aggiunto dall’12, comma 1, lettera e), L.P. 17 giugno 2010, n. 14. Si veda, anche, quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 4, della stessa legge provinciale.

(50) Comma così modificato dall’12, comma 1, lettera f), L.P. 17 giugno 2010, n. 14. Si veda, anche, quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 4, della stessa legge provinciale.

(51) Comma prima modificato dall’5, comma 1, della L.P. 29 luglio 2005, n. 13 e poi abrogato dall’art. 12, comma 1, lettera g), L.P. 17 giugno 2010, n. 14. Si veda, anche, quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 4, della citata L.P. n. 14/2010.

(52) Alinea così modificato dall’4, comma 9, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11. Vedi, anche, comma 1, art. 17, L.P. n. 11/2014.

(53) Comma modificato dall’5, comma 2, della L.P. 29 luglio 2005, n. 13, sostituito dall’art. 12, comma 1, lettera h), L.P. 17 giugno 2010, n. 14 ed infine così modificato dall’art. 4, comma 10, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11. Si veda, anche, quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 4, della citataL.P. n. 14/2010 e dal comma 1, art. 17, L.P. n. 11/2014.

(54) Comma aggiunto dall’12, comma 1, lettera i), L.P. 17 giugno 2010, n. 14 e poi così modificato dall’art. 4, comma 11, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11. Si veda, anche, quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 4, della stessa legge provinciale.

(55) Comma aggiunto dall’5, comma 3, della L.P. 29 luglio 2005, n. 13.

 

Art. 10

Disposizioni per il commissariamento e la liquidazione delle aziende di promozione turistica.

1. A decorrere dalla data di riconoscimento del soggetto di cui all’articolo 9 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, cessano di operare in ciascuna azienda di promozione turistica di cui al titolo III della legge provinciale n. 21 del 1986, come da ultimo modificato dall’articolo 43 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1, il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e il presidente previsti rispettivamente agli articoli 30, 33 e 36 della medesima legge; le funzioni dei predetti organi sono svolte dal presidente di ciascuna azienda in qualità di commissario straordinario che dura in carica fino a un massimo di un anno. In caso di impedimento o dimissioni del commissario straordinario la Giunta provinciale provvede alla sua sostituzione.

2. Concluso il periodo di commissariamento straordinario di cui al comma 1 ciascuna azienda di promozione turistica è posta in liquidazione. A tale scopo la Giunta provinciale nomina un commissario liquidatore che resta in carica fino a un massimo di dodici mesi, salvo proroga motivata stabilita dalla Giunta provinciale nella misura massima di tre mesi. Fino alla data di apertura della liquidazione di ciascuna azienda nell’ambito territoriale di riferimento continuano ad applicarsi le disposizioni provinciali che concernono le aziende di promozione turistica. (56)

3. Ai fini della liquidazione il commissario redige il rendiconto generale finale dell’ente. Esso è composto dal conto finanziario, relativo alla gestione del bilancio fino alla data di riferimento del rendiconto generale finale, dal rendiconto patrimoniale, riportante la situazione dell’attività e delle passività dell’ente alla data medesima, nonché da una relazione illustrativa. Il rendiconto generale finale è redatto in conformità alle norme in materia di contabilità e bilancio dell’ente ovvero, in mancanza, alle norme di legge e regolamentari della Provincia nelle medesime materie; esso è assoggettato al parere obbligatorio del collegio dei revisori dei conti, che deve attestarne la correttezza dei valori contabili riportati.

4. Il commissario liquidatore trasferisce i beni immobili e i relativi arredi di proprietà delle aziende di promozione turistica di cui al titolo III della legge provinciale n. 21 del 1986, a titolo gratuito, in proprietà al comune nel cui territorio è situato il bene, purché siano destinati a finalità turistiche. La Provincia subentra nei rapporti attivi e passivi non liquidati. Le eventuali eccedenze attive finali sono destinate ad iniziative a favore del turismo previste dalle leggi vigenti. (57)

5. La Provincia stabilisce il compenso dei commissari in base all’entità dei bilanci e alla dimensione degli ambiti territoriali di ogni azienda di promozione turistica. Dalla data di apertura della liquidazione cessa ogni attività svolta dalle aziende di promozione turistica ai sensi della legge provinciale n. 21 del 1986.

5-bis. I marchi di cui è titolare ciascuna azienda di promozione turistica sono trasferiti alla Provincia la quale, su richiesta, può cederli in licenza esclusiva, a titolo gratuito, ai soggetti di cui all’articolo 9 competenti per ambito. La Provincia riconosce ai soggetti licenziatari la facoltà di sub-licenza. Le autorizzazioni all’uso del marchio rilasciate dalle aziende di promozione turistica mantengono validità fino alla data di cessazione della medesima autorizzazione, stabilita e preventivamente comunicata agli interessati da parte dei soggetti di cui all’articolo 9. (58)

5-ter. La Provincia trasferisce alle aziende di promozione turistica in liquidazione i fondi necessari per far fronte ad oneri sopravvenuti dopo l’apertura della liquidazione (59).

(56) Comma modificato dall’19, comma 3, lett. a), della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

(57) Comma modificato dall’19, comma 3, lett. b), della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

(58) Comma aggiunto dall’19, comma 3, lett. c), della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

(59) Comma aggiunto dall’19, comma 3, lett. c), della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

 

Art. 11

Disposizioni in materia di personale delle aziende di promozione turistica.

 

1. Nella procedura di trasferimento del personale assegnato alle aziende di promozione turistica i soggetti di cui all’articolo 9 hanno l’obbligo:

a) di individuare il contratto collettivo di lavoro da applicare al personale dipendente, sentite le organizzazioni sindacali, nel termine e secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della presente legge;

b) di individuare, di intesa con il commissario straordinario, le qualifiche e il numero dei dipendenti, assegnati a ciascuna azienda da trasferire secondo i criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 7, comma 1; se i soggetti manifestano la volontà contraria al trasferimento del personale a tempo determinato, lo stesso è trasferito alla Provincia anche in deroga ai limiti vigenti in materia;

c) di assumere il personale individuato per il trasferimento e di applicare allo stesso, qualora abbia fatto riserva di chiedere il trasferimento presso gli enti destinatari dei contratti collettivi del personale del comparto delle autonomie locali, i trattamenti economici e normativi contrattuali nonché previdenziali vigenti per il personale provinciale fino alla data di scadenza del termine per l’esercizio del diritto alla riassunzione presso la Provincia, ovvero nel caso di effettivo esercizio di tale diritto, fino alla data di effettiva riassunzione presso la Provincia e, infine, di procedere al trasferimento medesimo secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione;

d) di concordare con la Provincia i termini e le modalità per l’individuazione di eventuali eccedenze di personale tra quello trasferito, in relazione a processi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale o per esigenze di riequilibrio di bilancio conseguenti all’andamento del mercato.

2. I soggetti di cui all’articolo 9 subentrano nei rapporti di lavoro del personale a tempo indeterminato nonché nei rapporti di lavoro a tempo determinato fino alla loro naturale scadenza.

3. Il personale a tempo indeterminato trasferito, alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con i soggetti di cui all’articolo 9, può esprimere riserva di esercitare, entro il termine improrogabile di un anno dal trasferimento, il diritto di chiedere il trasferimento agli enti destinatari dei contratti collettivi del personale del comparto delle autonomie locali; le modalità e i tempi del trasferimento, comunque non superiore ai sei mesi ulteriori rispetto al predetto termine di un anno, sono oggetto di specifici accordi tra ciascun soggetto e l’ente di destinazione anche in relazione alle esigenze operative del soggetto medesimo; di tali accordi è data comunicazione alle organizzazioni sindacali del personale.

4. Il personale non individuato per il trasferimento presso i soggetti di cui all’articolo 9, il personale che esercita effettivamente il diritto previsto al comma 3 nonché il personale individuato come eccedente secondo quanto disposto dal comma 1, lettera d), è trasferito ad uno degli enti destinatari del contratto collettivo del personale delle autonomie locali, secondo le modalità stabilite dal medesimo contratto collettivo per il passaggio diretto di personale; analogamente, nei casi in cui alle aziende di promozione turistica non succedano i soggetti di cui all’articolo 9, il personale assegnato alle aziende stesse è trasferito ai medesimi enti o alla Provincia.

5. In ogni caso, il personale di cui al comma 4 che non ottiene il trasferimento presso l’ente individuato ha diritto di essere trasferito in Provincia anche in aumento, in carenza di posti vacanti in organico, alla dotazione complessiva provinciale vigente al momento del trasferimento. Il suddetto personale, qualora inquadrato nei ruoli provinciali, è, di norma, messo a disposizione dei soggetti di cui all’articolo 9. Le modalità di utilizzo del personale, la durata della messa a disposizione, i rapporti finanziari e quant’altro necessario, è regolato mediante intesa fra la Provincia e ciascun soggetto interessato. (60)

5-bis. Il personale delle aziende di promozione turistica, con qualifica di direttore, in servizio a tempo indeterminato, che non transiti presso i soggetti di cui all’articolo 9, è inquadrato nei ruoli della Provincia, nella qualifica dirigenziale ad esaurimento di direttore di divisione di cui all’articolo 20 (Disposizioni transitorie per la prima applicazione della Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7) della Legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3. Il relativo trattamento economico è disciplinato dalla contrattazione collettiva provinciale per l’area della dirigenza. Nelle more è conservato il trattamento economico fisso e continuativo in godimento alla data di inquadramento, salvo conguaglio. Al predetto personale possono essere affidati gli incarichi di cui agli articoli 25 e 27 della Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (61).

6. L’inquadramento del personale di cui ai commi 4 e 5 presso l’ente di destinazione o presso la Provincia avviene nella qualifica e nella posizione economica ricoperta nell’azienda di promozione turistica di provenienza o in quelle eventualmente acquisite presso i soggetti di cui all’articolo 9 per effetto dell’applicazione del contratto collettivo del comparto delle autonomie locali o, con riguardo al personale eccedente cui sia stato applicato il diverso contratto individuato ai sensi del comma 1, lettera a), in quelle che sarebbero state analogamente acquisite, fermo restando il riconoscimento a tutti gli effetti dell’anzianità nel frattempo maturata.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle aziende per la promozione turistica è fatto divieto di procedere, salvo deroga della Giunta provinciale, a nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

8. Al fine di agevolare la collocazione del personale delle aziende, non assunto definitivamente presso i soggetti di cui all’articolo 9, la Provincia si impegna ad assumere ogni utile iniziativa presso gli enti destinatari dei contratti collettivi del personale del comparto delle autonomie locali.

9. Alla procedura per il trasferimento del personale come disciplinata dal presente articolo si applica il comma 5 dell’articolo 7.

10. La Provincia può mettere a disposizione dei soggetti di cui all’articolo 9 proprio personale con i relativi oneri in capo ai medesimi soggetti, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di esecuzione della presente legge.

11. Il regolamento di esecuzione della presente legge specifica le modalità per il trasferimento del personale delle aziende di promozione turistica previste dal presente articolo.

(60) Comma modificato dall’19, comma 4, lett. a), della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

(61) Comma aggiunto dall’19, comma 4, lett. b), della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

 

Art. 12

Modificazioni alla legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento).

[1. Il comma 1 dell’articolo 56 della L.P. 4 agosto 1986, n. 21 è sostituito dal seguente:

… (62)… (63)…

[2. Nell’articolo 69 della L.P. 4 agosto 1986, n. 21, come da ultimo modificato dall’articolo 22 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3, al comma 1 le parole: “nelle località non coperte dalle aziende” sono soppresse.] (64)

(62) Testo riportato in modificaL.P. 4 agosto 1986, n. 21.

(63) Comma abrogato dall’14, comma 1, lett. d), della L.P. 29 luglio 2005, n. 13 a cui si rimanda per l’efficacia dell’abrogazione.

(64) Comma abrogato dall’14, comma 2, lett. e), della L.P. 29 luglio 2005, n. 13 a cui si rimanda per l’efficacia dell’abrogazione.

 

Capo III-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI PRO LOCO E LORO CONSORZI (65)

 

Art. 12-bis

Associazioni pro loco.

 

1. La Provincia riconosce e promuove le associazioni pro loco come associazioni di volontariato che concorrono alla valorizzazione turistica del territorio, delle sue risorse e dei suoi prodotti (66).

2. La Provincia riconosce le pro loco come associazioni di promozione sociale. Al fine di fruire dei benefici e delle agevolazioni previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), le pro loco possono iscriversi nel registro istituito con la legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale).

3. Le associazioni pro loco costituiscono, nel rapporto con le amministrazioni dei comuni, associazioni di riferimento per il coordinamento e la programmazione delle attività di cui al comma 1. (67)

(65) Capo aggiunto dall’6, comma 1, della L.P. 29 luglio 2005, n. 13.

(66) Comma così modificato dall’5, comma 1, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11.

(67) Articolo aggiunto dall’7, comma 1, della L.P. 29 luglio 2005, n. 13.

 

 

 

 

 

 

Art. 12-ter

Elenco delle associazioni pro loco.

 

1. Per i fini di cui all’articolo 12-sexies le associazioni pro loco sono iscritte nell’apposito elenco istituito dal servizio provinciale competente in materia di turismo qualora svolgano le seguenti attività:

 

a) valorizzazione delle risorse naturali, culturali e storiche della località;

 

b) realizzazione di attività di animazione turistica a carattere locale come iniziative di interesse turistico, ricreativo, sportivo e culturale (68);

 

c) altre attività a carattere locale volte a favorire lo sviluppo della cultura dell’accoglienza turistica (69).

 

2. Le associazioni pro loco di cui al comma 1 utilizzano la denominazione “pro loco” nell’insegna e in tutte le forme di comunicazione.

 

3. Il regolamento di esecuzione di questa legge definisce i requisiti e le modalità di iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 e i criteri e le modalità per la cancellazione dal medesimo (70).

 

 

 

(68) Lettera così sostituita dall’13, L.P. 17 giugno 2010, n. 14.

(69) Lettera prima sostituita dall’13, L.P. 17 giugno 2010, n. 14 e poi così modificata dall’art. 6, comma 1, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11.

(70) Articolo aggiunto dall’8, comma 1, della L.P. 29 luglio 2005, n. 13.

 

 

 

 

 

 

Art. 12-quater

Consorzi turistici di associazioni pro loco.

 

1. Per i fini di cui all’articolo 12-sexies i consorzi tra le associazioni pro loco sono iscritti nell’apposito elenco istituito dal servizio provinciale competente in materia di turismo qualora svolgano attività di supporto e coordinamento delle associazioni pro loco in località con caratteristiche omogenee.

 

2. L’adesione ai consorzi di cui al comma 1, purché minoritaria, delle rappresentanze delle categorie economiche interessate al turismo e delle amministrazioni comunali non costituisce elemento ostativo all’iscrizione dei consorzi stessi nell’elenco di cui al comma 1.

 

3. La Provincia riconosce i consorzi iscritti nell’apposito elenco come soggetti che svolgono attività di marketing turistico-territoriale negli ambiti territoriali ove non sia riconosciuto il soggetto di cui all’articolo 9; per il coordinamento e la programmazione di tali attività i consorzi costituiscono i soggetti di riferimento della società prevista dall’articolo 6, nonché dei comuni interessati (71).

 

4. Il regolamento di esecuzione di questa legge definisce i requisiti e le modalità di iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 e i criteri e le modalità per la cancellazione dal medesimo (72).

 

 

 

(71) Comma così modificato dall’14, L.P. 17 giugno 2010, n. 14.

(72) Articolo aggiunto dall’9, comma 1, della L.P. 29 luglio 2005, n. 13.

 

 

 

 

 

 

Art. 12-quinquies

Federazione trentina delle associazioni pro loco e loro consorzi.

 

1. La Provincia promuove il ruolo di rappresentanza, assistenza, tutela e coordinamento delle associazioni pro loco e dei loro consorzi svolto dalla federazione trentina delle associazioni pro loco e loro consorzi più rappresentativa in sede provinciale (73).

 

2. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi per il finanziamento delle attività di cui al comma 1, nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

 

3. Con apposita convenzione la Provincia può avvalersi della federazione di cui al comma 1 per effettuare le verifiche sulle attività delle pro loco per i fini di cui agli articoli 12-ter, 12-quater e 12-sexies. (74)

 

 

 

(73) Comma così modificato dall’7, comma 1, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11.

(74) Articolo aggiunto dall’10, comma 1, della L.P. 29 luglio 2005, n. 13.

 

 

 

 

 

 

Art. 12-sexies

Contributi a favore delle associazioni pro loco e dei loro consorzi.

 

1. Per la realizzazione delle attività previste dal comma 1 dell’articolo 12-ter la Provincia può concedere contributi, nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile, alle associazioni pro loco iscritte nell’elenco previsto dall’articolo 12-ter (75).

 

2. Ai consorzi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 12 quater la Provincia può concedere contributi per le spese di gestione e di funzionamento dei relativi uffici.

 

3. La Provincia può concedere contributi nella misura massima prevista dal comma 1 anche per le attività previste dal comma 3 dell’articolo 12-quater.

 

4. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le tipologie di iniziative finanziabili, compresa l’adesione ai progetti strategici su scala provinciale previsti dall’articolo 6, comma 1.1. e i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi previsti da quest’articolo (76) (77).

 

5. Con la medesima deliberazione di cui al comma 4 la Giunta provinciale definisce le modalità per favorire l’aggregazione dei consorzi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 12-quater. (78)

 

 

 

(75) Comma così sostituito dall’15, L.P. 17 giugno 2010, n. 14.

(76) Si vedanoDelib.G.P. 30 giugno 2006, n. 1356 e la Delib.G.P. 30 giugno 2006, n. 1357.

(77) Comma così modificato dall’8, comma 1, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11.

(78) Articolo aggiunto dall’11, comma 1, della L.P. 29 luglio 2005, n. 13.

 

 

 

 

 

 

Art. 12-septies

Promozione dei servizi turistici di territorio (79).

 

1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2013 nel bilancio provinciale possono essere finanziati progetti di promozione dei servizi turistici di territorio, proposti dai soggetti indicati negli articoli 9 e 12-quater, comma 3, per lo svolgimento di servizi di mobilità e altri servizi d’interesse generale integrativi dell’offerta turistica di utilità collettiva, che assicurino migliori condizioni di fruizione del territorio.

 

2. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, determina le modalità attuative di questo articolo, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea relativa ai servizi d’interesse economico generale e ai servizi di trasporto di passeggeri, e, in particolare, definisce i criteri e le modalità per l’individuazione dei servizi turistici, per l’elaborazione dei progetti, per la determinazione ed erogazione dei contributi a carico del fondo, tenuto conto degli apporti finanziari assicurati dai soggetti indicati negli articoli 9 e 12-quater.

 

 

 

(79) Articolo aggiunto dall’37, comma 3, L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

 

 

 

Capo IV

 

ULTERIORI INTERVENTI A FAVORE DELLA PROMOZIONE TURISTICA

 

Art. 13

Contributi per la commercializzazione.

 

1. Al fine di sostenere lo sviluppo delle aggregazioni di prodotto, la Provincia può concedere contributi, entro i limiti stabiliti dall’Unione europea in materia di aiuti di stato, a soggetti che realizzano iniziative a favore di operatori turistici associati finalizzate alla commercializzazione dei prodotti turistici trentini.

 

2. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri, le modalità e le tipologie di beneficiari per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 13-bis

Contributi a soggetti diversi dalle aziende per il turismo, dalle associazioni pro loco e dai loro consorzi per iniziative e manifestazioni di rilievo provinciale.

 

1. Per promuovere l’incremento del turismo la Provincia può concedere contributi, nella misura massima dell’80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a soggetti diversi da quelli previsti dagli articoli 6, 9, 12-ter e 12 quater per la realizzazione, anche ripetuta negli anni, di iniziative e manifestazioni, comprese quelle a carattere sportivo, all’interno o all’esterno del territorio provinciale che assumano rilevanza particolare per la valorizzazione turistica dell’intera provincia o di parte della stessa.

 

2. Le spese ammesse ad agevolazione ai sensi di quest’articolo non possono essere finanziate con altre provvidenze disposte da questa o da altre leggi provinciali.

 

3. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la tipologia delle iniziative finanziabili e stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dal comma 1 (80).

 

 

 

(80) Articolo aggiunto dall’12, comma 1, della L.P. 29 luglio 2005, n. 13. Per la cessazione del finanziamento a valere sulle disposizioni di settore delle opere e degli interventi degli enti locali finanziati ai sensi del presente articolo vedi l’art. 36-ter, comma 1, lettera k), L.P. 15 novembre 1993, n. 36, aggiunto dall’art. 9, comma 3, L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Si veda la Delib.G.P. 30 dicembre 2005, n. 2977, Criteri e modalità di concessione dei contributi per la realizzazione delle manifestazioni, attività e iniziative turistiche, anche a carattere sportivo, che valorizzano l’intera provincia o parte della stessa.

 

 

 

 

 

 

Art. 14

Servizi e pacchetti turistici trentini.

 

1. La Provincia rilascia l’autorizzazione all’organizzazione e alla vendita di servizi e pacchetti turistici, come definiti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), formati esclusivamente da prodotti turistici trentini, ai soggetti previsti dagli articoli 6 e 9 nonché alle associazioni pro loco e ai loro consorzi previsti dal capo III-bis, secondo quanto disposto dalla legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo); in tal caso non si applicano le lettere a), c) ed e) del comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale n. 9 del 1988. Nei pacchetti turistici formati ai sensi di questo articolo possono essere inseriti ulteriori servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio prodotti al di fuori del territorio provinciale (81).

 

 

 

(81) Articolo prima modificato dall’art. 19, comma 5, lett. a), b) e c),L.P. 11 marzo 2005, n. 3 e dall’art. 13, comma 1, della L.P. 29 luglio 2005, n. 13 e poi così sostituito dall’art. 16, L.P. 17 giugno 2010, n. 14.

 

 

 

 

 

 

Art. 14-bis

Clausola valutativa.

 

1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sui seguenti aspetti:

 

a) come si è evoluto il mercato turistico in Trentino e quali sono le tendenze in atto di cui tenere conto per incentivare e promuovere l’offerta turistica provinciale;

 

b) come e in che misura l’attività della società prevista dall’articolo 6 ha favorito la promozione dell’attività turistica e del territorio del Trentino, in particolare nei mercati internazionali;

 

c) qual è l’ammontare delle risorse e la loro ripartizione per soggetto beneficiario in relazione ai finanziamenti previsti dall’articolo 9, comma 8, evidenziando i principali risultati raggiunti e le eventuali criticità incontrate;

 

d) quali sono le risorse stanziate ed erogate per i contributi previsti dagli articoli 12-sexies, 13 e 13-bis, evidenziando i principali risultati raggiunti e le eventuali criticità incontrate;

 

e) quali sono i principali risultati derivanti dall’organizzazione e dalla vendita di servizi e pacchetti turistici trentini ai sensi dell’articolo 14 (82).

 

 

 

(82) Articolo aggiunto dall’17, L.P. 17 giugno 2010, n. 14.

 

 

 

 

 

 

Capo V

 

ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

 

Art. 15

Abrogazioni.

 

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni della L.P. 4 agosto 1986, n. 21:

 

a) il titolo I, come da ultimo modificato dall’articolo 12 ter della L.P. 8 luglio 1996, n. 4, come introdotto dall’articolo 41 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6;

 

b) l’articolo 71 bis, come da ultimo modificato dall’articolo 22 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3;

 

[c) il comma 2 dell’articolo 72, articolo come sostituito dall’articolo 28 della L.P. 27 maggio 1991, n. 10;] (83)

 

d) il titolo VI, come da ultimo modificato dall’articolo 39 della L.P. 23 febbraio 1990, n. 6.

 

2. Con effetto dalla data di soppressione dell’azienda per la promozione turistica del Trentino, ai sensi dell’articolo 6 della presente legge, è abrogato il capo II del titolo II della legge provinciale n. 21 del 1986, come da ultimo modificato dall’articolo 11 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

 

3. Con effetto dalla data della messa in liquidazione dell’ultima azienda di promozione turistica, ai sensi dell’articolo 10 della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni della L.P. 4 agosto 1986, n. 21:

 

a) il titolo III, come da ultimo modificato dall’articolo 43 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1;

 

b) il capo I del titolo V, come da ultimo modificato dall’articolo 22 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

 

4. A decorrere dalla data di cui al comma 2 ogni riferimento all’azienda per la promozione turistica del Trentino contenuto nella L.P. 4 agosto 1986, n. 21 deve intendersi sostituito dal riferimento alla società costituita ai sensi dell’articolo 6.

 

 

 

(83) Lettera abrogata dall’14, comma 3, lett. g), della L.P. 29 luglio 2005, n. 13 a cui si rimanda per l’efficacia dell’abrogazione.

 

 

 

 

 

 

Art. 16

Misure straordinarie per il sostegno delle attività economiche penalizzate dalla carenza di precipitazioni nevose nella stagione invernale 2001-2002.

 

1. I finanziamenti per i fondi rischi previsti sull’unità previsionale di base 45.1.240 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 a favore del Consorzio di garanzia collettiva fra le imprese commerciali e turistiche della provincia di Trento – Terfidi – con sede in Trento possono essere utilizzati in favore delle imprese esercenti le attività di cui alla lettera H “Alberghi e ristoranti” della classificazione delle attività economiche – ATECO ’91, escluso il codice 55.5. “Mense e fornitura di pasti preparati”, in deroga ai criteri di cui all’articolo 124, comma 3, della L.P. 23 agosto 1993, n. 18 (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia), come da ultimo modificato dall’articolo 32 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, fino alla concorrenza di 250.000,00 euro.

 

2. Per il periodo di imposta in corso alla data 1 gennaio 2002 l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i soggetti in possesso dei requisiti di localizzazione di cui al comma 3 esercenti le attività di cui alla lettera H “Alberghi e ristoranti” della classificazione delle attività economiche – ATECO ’91, escluso il codice 55.5. “Mense e fornitura di pasti preparati”, è determinata nella misura del 3,25 per cento.

 

3. A tal fine la Giunta provinciale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con propria deliberazione le aree territoriali, anche di livello subcomunale, ove nel periodo 24 novembre 2001 – 1 aprile 2002, per carenza di precipitazioni nevose, il mancato esercizio delle piste da sci ha cagionato rilevanti diseconomie di gestione a carico delle attività di cui al comma 1.

 

4. La verifica del mancato esercizio delle piste è effettuata dal servizio provinciale competente in materia di turismo ricorrendo, se necessario, a conforme dichiarazione del sindaco del comune interessato.

 

5. Le variazioni di gettito conseguenti alle disposizioni di cui al comma 2 non sono considerate ai fini della determinazione delle eccedenze di cui all’articolo 42, comma 7, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), come da ultimo modificato dall’articolo 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 16-bis

Istituzione dell’imposta provinciale di soggiorno. (84) (85)

 

1. Allo scopo di garantire al turista elevati standard dei servizi, a decorrere dal 1° novembre 2015 è istituita l’imposta provinciale di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive previste al comma 4 situate sul territorio provinciale. La misura dell’imposta è fissata dal regolamento di esecuzione previsto dal comma 9, secondo criteri di gradualità in relazione alla tipologia di struttura ricettiva, da un minimo di 0,5 euro a un massimo di 2,5 euro per pernottamento. Il regolamento di esecuzione può stabilire un numero massimo di notti di soggiorno consecutive presso la medesima struttura, comunque non inferiore alle dieci, per le quali è dovuta l’imposta; il regolamento può prevedere modalità particolari di computo di questo periodo con riferimento a soggiorni ripetuti che s’interrompono nel fine settimana. Per l’applicazione del numero massimo di notti stabilito dal regolamento, nelle strutture ricettive previste dall’articolo 30, comma 1, lettera d), della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), si fa riferimento ai giorni di durata del contratto con il quale queste strutture sono concesse in locazione al turista, indipendentemente dall’effettiva fruizione della struttura e dalla consecutività delle notti di soggiorno; la predetta disposizione si applica anche ai contratti stipulati ai sensi dell’articolo 4, comma 8, e dell’articolo 5, comma 2, della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012). (86)

 

2. La misura dell’imposta applicabile in ciascuno degli ambiti territoriali previsti dagli articoli 8 e 12-quater, comma 3, può essere incrementata, rispetto a quella individuata dal regolamento di esecuzione, fino al limite massimo per pernottamento previsto dal comma 1, anche differenziando l’incremento per tipologia di struttura ricettiva. L’incremento è stabilito con deliberazione della Giunta provinciale adottata, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, in conformità con la richiesta delle comunità presenti nel medesimo ambito territoriale previsto dagli articoli 8 e 12-quater, comma 3, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di adozione della deliberazione. La richiesta è formulata dalle comunità previa obbligatoria audizione dei soggetti previsti dagli articoli 9 e 12-quater presenti nell’ambito territoriale ed in conformità all’eventuale parere dagli stessi rilasciato, motivando in ordine al mancato adeguamento al parere medesimo.

 

3. Il gettito dell’imposta provinciale di soggiorno, al netto degli oneri di gestione, è destinato a finanziare, negli ambiti territoriali in cui il medesimo gettito è stato prodotto, l’attività di marketing turistico-territoriale realizzata dai soggetti previsti dagli articoli 9 e 12-quater e ulteriori interventi in materia di turismo destinati ad arricchire l’offerta dei territori. L’attività di marketing turistico-territoriale è finanziata con i criteri e le modalità stabiliti ai sensi degli articoli 9 e 12-sexies.

 

4. Il soggetto passivo dell’imposta provinciale di soggiorno è chi alloggia nelle seguenti tipologie di strutture ricettive situate nel territorio provinciale:

 

a) le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere previste dagli articoli 5 e 30 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), ad esclusione delle case per ferie gestite direttamente dagli ospiti secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione della predetta legge provinciale (87);

 

a-bis) [gli alloggi per uso turistico previsti dall’articolo 37-bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002;] (88)

 

b) le strutture ricettive all’aperto previste dagli articoli 3 e 2 3 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012); (89)

 

c) gli esercizi di agriturismo previsti dall’articolo 2 della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull’agriturismo 2001);

 

d) i rifugi escursionistici previsti dall’articolo 23 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993).

 

5. L’imposta provinciale di soggiorno è dovuta alla Provincia autonoma di Trento ed è incassata dai gestori delle strutture ricettive indicate nel comma 4, che assumono il ruolo di sostituto d’imposta ai sensi dell’articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi). I gestori sono tenuti alla rendicontazione nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione. I gestori delle strutture ricettive non sono tenuti al riversamento previsto dal comma 7 nel caso in cui il soggetto passivo dell’imposta non abbia provveduto al pagamento del soggiorno.

 

6. Sono esentati dal pagamento dell’imposta provinciale di soggiorno:

 

a) i minori di età inferiore a quella stabilita dal regolamento di esecuzione;

 

b) i familiari di pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie e ospedaliere;

 

c) le forze dell’ordine e di protezione civile nell’esercizio delle loro funzioni;

 

d) le eventuali ulteriori categorie individuate dal regolamento di esecuzione.

 

7. L’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta da parte del soggetto passivo, nonché l’omesso, insufficiente o tardivo riversamento dell’imposta da parte del gestore della struttura ricettiva, comportano l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662). La violazione degli obblighi di rendicontazione previsti dal comma 5 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 euro. Per i controlli relativi all’imposta provinciale di soggiorno si applica l’articolo 11-bis (Disposizioni in materia di accertamento di tributi provinciali), commi 1 e 3, della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3.

 

8. La riscossione, il controllo, il rimborso e ogni altra attività di gestione del tributo, comprese le sanzioni amministrative previste dal comma 7 e l’emissione delle ordinanze d’ingiunzione di pagamento e di archiviazione, è affidata a Trentino riscossioni s.p.a.

 

9. Con regolamento di esecuzione da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore di quest’articolo, sentito il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabilite le disposizioni per la sua attuazione.

 

10. Per le richieste di incremento della misura dell’imposta presentate dalle comunità nel corso dell’anno 2015, la Giunta provinciale può stabilire, in deroga a quanto previsto dal comma 2, che l’incremento si applichi a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di adozione della deliberazione o, se successivo, dal giorno proposto dalle comunità nelle proprie richieste.

 

11. La Giunta provinciale stabilisce, con le deliberazioni previste dagli articoli 9, comma 8, e 12-sexies, comma 3, la quota di risorse provinciali non provenienti dall’imposta di soggiorno da destinare ad attività di informazione e di accoglienza turistica.

 

 

 

(84) Articolo aggiunto dall’68, comma 3, L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(85) In attuazione del presente articolo vediD.P.P. 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg.

(86) Comma così modificato dall’2, comma 1, L.P. 6 marzo 2015, n. 4, dall’art. 35, comma 1, L.P. 30 dicembre 2015, n. 21, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e dall’art. 10, comma 2, lett. da a) a d), L.P. 5 agosto 2016, n. 14, entrata in vigore il 10 agosto 2016.

(87) Lettera così modificata dall’35, comma 2, L.P. 30 dicembre 2015, n. 21, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 35.

(88) Lettera aggiunta dall’35, comma 3, L.P. 30 dicembre 2015, n. 21, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi abrogata dall’art. 10, comma 3, L.P. 5 agosto 2016, n. 14, entrata in vigore il 10 agosto 2016.

(89) Lettera così modificata dall’2, comma 2, L.P. 6 marzo 2015, n. 4.

 

 

 

Art. 16-ter

Imposta provinciale dovuta dai soggetti che concedono in locazione alloggi per uso turistico. (90)

 

1. Per gli alloggi per uso turistico individuati dall’articolo 37-bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, i soggetti che concedono in locazione per uso turistico case o appartamenti sono tenuti al versamento di un’imposta provinciale stabilita nella misura forfettaria compresa tra 20 e 50 euro per ciascun posto letto e per ciascun anno solare, secondo quanto disposto dal regolamento di esecuzione previsto dall’articolo 16-bis, comma 9.

2. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 2, 3, 7, 8, 9 e 11 dell’articolo 16-bis.

3. Le disposizioni regolamentari per l’attuazione di quest’articolo entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.

(90) Articolo aggiunto dall’10, comma 4, L.P. 5 agosto 2016, n. 14, entrata in vigore il 10 agosto 2016. Vedi, anche, il comma 5 dello stesso articolo.

 

 

Art. 17

Regolamento di esecuzione.

 

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale delibera, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, il regolamento di esecuzione della presente legge.

2. Gli articoli 4, 9 e 11 trovano applicazione dalla data di approvazione del regolamento di esecuzione della presente legge.

 

Art. 18

Disposizioni finanziarie.

 

1. Alla copertura dell’onere stimato in 27.300,00 euro per l’esercizio finanziario 2002 ed in 54.600,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2003 e 2004 derivante dall’applicazione dell’articolo 5, si provvede mediante riduzione di quote di pari importo e per i medesimi esercizi finanziari del fondo per nuove leggi – spese correnti (unità di base 95.1.110) del bilancio, di cui all’articolo 2 della L.P. 31 dicembre 2001, n. 12 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004).

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 6, comma 3, si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui agli articoli 19, comma 1, lettera a), e 21 della legge provinciale n. 21 del 1986.

3. Per i fini di cui all’articolo 6, comma 4, è autorizzata la spesa di 100.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2002.

4. Alla copertura dell’onere di 100.000,00 euro a carico dell’esercizio finanziario 2002, derivante dall’applicazione del comma 3, si provvede mediante riduzione di una quota di pari importo del fondo per nuove leggi – spese in conto capitale (unità di base 95.1.210) per l’esercizio finanziario 2002 del bilancio, di cui all’articolo 2 della L.P. 31 dicembre 2001, n. 12.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 13 si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all’articolo 71 bis della legge provinciale n. 21 del 1986.

6. Alla copertura della minore entrata stimata in 50.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2002, derivante dall’applicazione dell’articolo 16, si provvede mediante riduzione di una quota di pari importo del fondo per nuove leggi – spese correnti (unità di base 95.1.110) per l’esercizio finanziario 2002 dello stato di previsione della spesa, di cui all’articolo 2 della L.P. 31 dicembre 2001, n. 12.

7. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi dell’articolo 27, terzo comma, della L.P. 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dagli articoli 7 e 9 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

 

 

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