L.P. Trento 23 agosto 1993, n. 20

L.P. Trento 23 agosto 1993, n. 20 (1)

Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di media montagna e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci) (2) (3).

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 31 agosto 1993, n. 40, I Suppl.

(2) Titolo sostituito dall’art. 15, comma 1, della L.P. 11 marzo 2005, n. 3 e poi così modificato dall’art. 1, comma 1, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22. Per l’efficacia della modifica si veda l’art. 15, comma 16, della medesima L.P. n. 3/2005.

(3) Si veda il D.P.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.: Approvazione del regolamento per l’esecuzione della presente legge.

Art. 1

Oggetto della legge.

1. L’ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di media montagna e di maestro di sci nonché le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo e le scuole di sci nella provincia di Trento sono disciplinati dalla presente legge. (4)

2. Restano ferme le seguenti disposizioni della legge 2 gennaio 1989 n. 6 «Ordinamento della professione di guida alpina»: articolo 4, commi 2 e 3; articolo 10; articolo 11, comma 3; articolo 15; articolo 16; articolo 17; articolo 18, comma 1; articolo 20, commi 2, 3 e 4; articolo 23 (5).

3. Restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 8, 15, 16, 17, 18, 19 e 21 della legge 8 marzo 1991, n. 81 «Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia eli ordinamento della professione di guida alpina».

(4) Comma così modificato prima dall’art. 15, comma 2, della L.P. 11 marzo 2005, n. 3 e poi dall’art. 2, comma 1, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22. Per l’efficacia della modifica si veda l’art. 15, comma 16, della medesima L.P. n. 3/2005.

(5) Comma così modificato dall’art. 2, comma 2, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22.

TITOLO I

Guide alpine e accompagnatori di media montagna (6)

Capo I

Ordinamento della professione

Art. 2

Oggetto della professione di guida alpina.

1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna anche di interesse naturalistico nonché nelle attività di torrentismo e di canyoning; (7)

b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;

c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo nonché insegnamento delle tecniche di arrampicata, di torrentismo e di canyoning (8).

2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori dalle stazioni sciistiche attrezzate o dalle piste di discesa o di fondo e comunque laddove possa essere necessario l’uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all’esercizio professionale e iscritte all’albo professionale delle guide alpine istituito dall’articolo 4, salvo quanto disposto dall’articolo 3.

3. Le guide alpine possono, altresì, accompagnare persone nelle visite a parchi naturali o a zone di tutela ambientale nonché ad altre zone di particolare pregio naturalistico e fornire notizie e informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico e ambientale.

(6) Rubrica così modificata prima dall’art. 15, comma 3, della L.P. 11 marzo 2005, n. 3 e poi dall’art. 3, comma 1, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22. Per l’efficacia della modifica si veda l’art. 15, comma 16, della medesima L.P. n. 3/2005.

(7) Lettera modificata dall’art. 15, comma 4, lett. a), della L.P. 11 marzo 2005, n. 3. Per l’efficacia della modifica si veda l’art. 15, comma 16, della medesima legge.

(8) Lettera modificata dall’art. 15, comma 4, lett. b), della L.P. 11 marzo 2005, n. 3. Per l’efficacia della modifica si veda l’art. 15, comma 16, della medesima legge.

Art. 3

Gradi della professione.

1. La professione di guida alpina si articola in due gradi:

a) aspirante guida;

b) guida alpina-maestro di alpinismo.

2. L’aspirante guida può svolgere le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, i cui limiti saranno determinati con deliberazione della Giunta provinciale, d’intesa con il collegio provinciale delle guide alpine di cui all’articolo 17. Questo divieto non sussiste se l’aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo.

3. [L’aspirante guida può esercitare l’insegnamento delle tecniche di cui alla lettera c), comma 1, dell’articolo 2 solo nell’ambito di una scuola di alpinismo e di sci-alpinismo] (9).

(9) Comma abrogato dall’art. 4, comma 1, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22.

Art. 4

Albo professionale delle guide alpine.

1. L’esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e guida alpina-maestro di alpinismo, è subordinato all’iscrizione nel relativo albo professionale provinciale tenuto, sotto la vigilanza della Provincia, dal collegio provinciale delle guide alpine di cui all’articolo 17.

2 Il collegio Provinciale delle guide alpine rilascia agli iscritti la tessera e il distintivo.

3. L’esercizio della professione da parte delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, o figure professionali corrispondenti, provenienti dall’estero con i loro clienti, purché non svolto in modo stabile nel territorio della provincia di Trento, è consentito in conformità al regime della libera prestazione dei servizi previsto dal titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania) (10).

4. Si considera esercizio stabile della professione l’attività svolta dalla guida alpina che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della provincia di Trento, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.

4-bis. Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, della Confederazione svizzera e degli Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, firmato a Oporto il 2 maggio 1992, ratificato ai sensi della legge 28 luglio 1993, n. 300, in possesso di qualifiche professionali per l’esercizio dell’attività di guida alpina o aspirante guida alpina conseguite in tali Stati, l’iscrizione all’albo professionale della provincia di Trento è subordinata alla procedura di riconoscimento professionale prevista dal decreto legislativo n. 206 del 2007 (11).

4-ter. Per i cittadini stranieri provenienti da Stati diversi da quelli indicati nel comma 4-bis e in possesso di qualifiche professionali per l’esercizio dell’attività di guida alpina o aspirante guida alpina conseguite in tali Stati l’iscrizione all’albo professionale della provincia di Trento è subordinata al riconoscimento professionale disposto secondo quanto previsto dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) (12).

4-quater. Il riconoscimento professionale è effettuato dalla struttura provinciale competente in materia di turismo sulla base della valutazione delle qualifiche professionali acquisite all’estero, espressa nell’ambito di una conferenza di servizi appositamente indetta ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo). La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione la composizione della conferenza di servizi e approva le altre disposizioni necessarie per l’attuazione di questo comma (13).

(10) Comma prima abrogato dall’art. 7 della L.P. 12 febbraio 1996, n. 3 e poi così sostituito dall’art. 43, comma 1, L.P. 28 marzo 2009, n. 2.

(11) Comma aggiunto dall’art. 15, comma 5, della L.P. 11 marzo 2005, n. 3. Per l’efficacia della modifica si veda l’art. 15, comma 16, della medesima legge. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall’art. 43, comma 1, L.P. 28 marzo 2009, n. 2.

(12) Comma aggiunto dall’art. 43, comma 1, L.P. 28 marzo 2009, n. 2.

(13) Comma aggiunto dall’art. 43, comma 1, L.P. 28 marzo 2009, n. 2.

Art. 5

Doveri delle guide alpine.

[1. È fatto obbligo alle guide alpine-maestri di alpinismo e agli aspiranti guida, che esercitino anche solo saltuariamente la professione nella provincia di Trento, di recare con sé, durante lo svolgimento dell’attività professionale, la tessera di iscrizione all’albo o il titolo abilitante richiesto dallo Stato estero di appartenenza e di esibirlo su richiesta delle autorità competenti o del personale incaricato della vigilanza ai sensi dell’articolo 51.

2. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell’ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i loro clienti.] (14)

(14) Articolo abrogato dall’art. 15, comma 18, lett. a), della L.P. 11 marzo 2005, n. 3 al quale si rimanda per l’efficacia dell’abrogazione. Si veda l’art. 40 del D.P.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg..

Art. 6

Requisiti per l’iscrizione all’albo.

[1. Per l’iscrizione all’albo delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida occorre il possesso dei seguenti requisiti:

a) abilitazione prevista dall’articolo 8 o licenza per l’esercizio della professione di guida alpina rilasciata ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea;

c) età minima di 21 anni per le guide alpine-maestri di alpinismo e di 18 anni per gli aspiranti guida;

d) idoneità psico-fisica attestata da apposito certificato rilasciato dall’unità sanitaria locale del comune di residenza;

e) diploma di scuola dell’obbligo;

f) non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

g) residenza, domicilio o stabile dimora in un comune della provincia.

2. L’iscrizione all’albo professionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida ha efficacia per quattro anni ed è rinnovata previo accertamento dell’idoneità psico-fisica, ai sensi della lettera d) del comma 1, e a seguito di frequenza degli appostiti corsi di aggiornamento professionale di cui all’articolo 15.

3. L’iscrizione all’albo delle guide alpine-maestri di alpinismo comporta la decadenza dell’iscrizione all’albo degli aspiranti guida.] (15)

(15) Articolo abrogato dall’art. 15, comma 18, lett. a), della L.P. 11 marzo 2005, n. 3 al quale si rimanda per l’efficacia dell’abrogazione. Si veda l’art. 40 del D.P.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg..

Art. 7

Trasferimento ed aggregazione temporanea.

[1. È ammesso il trasferimento, a domanda, della guida alpina-maestro di alpinismo e dell’aspirante guida, iscritta nell’albo di un’altra regione o della provincia autonoma di Bolzano, al corrispondente albo professionale della provincia di Trento.

2. Il trasferimento disposto dal collegio provinciale, a condizione che l’interessato abbia la propria residenza o il proprio domicilio o la stabile dimora in un comune della provincia di Trento.

3. La guida alpina-maestro di alpinismo iscritta in albi di altre regioni o della provincia autonoma di Bolzano, che intenda svolgere per periodi determinati della durata massima di sei mesi l’attività di insegnamento in scuole di alpinismo e di sci-alpinismo aventi sede nella provincia di Trento, deve chiedere l’aggregazione temporanea all’albo provinciale, conservando l’iscrizione all’albo della regione o provincia di appartenenza.

4. La guida alpina-maestro di alpinismo iscritta all’albo provinciale, che svolga temporaneamente l’attività di insegnamento in scuole di alpinismo in altre regioni o nella provincia autonoma di Bolzano, conserva l’iscrizione nell’albo della provincia di Trento.

5. L’aggregazione disposta dal collegio provinciale delle guide alpine.

6. Fino a quando non siano istituiti i relativi albi professionali, le guide alpine provenienti da altre regioni o dalla Provincia autonoma di Bolzano che intendano esercitare stabilmente la professione nella provincia di Trento possono richiedere l’iscrizione all’albo professionale della provincia di Trento attestando il possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 6.] (16)

(16) Articolo abrogato dall’art. 15, comma 18, lett. a), della L.P. 11 marzo 2005, n. 3 al quale si rimanda per l’efficacia dell’abrogazione. Si veda l’art. 40 del D.P.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg..

Art. 8

Abilitazione all’esercizio della professione.

1. L’abilitazione all’esercizio della professione come guida alpina-maestro di alpinismo o come aspirante guida si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami. Il diploma di abilitazione all’esercizio della professione è rilasciato dal Presidente della Giunta Provinciale.

2. L’aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione come aspirante guida. Il mancato conseguimento comporta la decadenza dell’iscrizione all’albo professionale.

[3. Ai corsi per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo sono ammessi coloro che abbiano conseguito da almeno tre anni la qualifica di aspirante guida.] (17)

4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, gli aspiranti guida, iscritti nell’albo professionale, che abbiano compiuto i 40 anni alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono l’iscrizione anche se non conseguono il grado di guida alpina-maestro di alpinismo.

(17) Comma abrogato dall’art. 15, comma 18, lett. a), della L.P. 11 marzo 2005, n. 3 al quale si rimanda per l’efficacia dell’abrogazione. Si veda l’art. 40 del D.P.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg..

Art. 9

Prova attitudinale per l’ammissione ai corsi.

[1. L’ammissione ai corsi per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di aspirante guida alpina è subordinata al superamento di una prova attitudinale da sostenere davanti alla sottocommissione di cui all’articolo 14, alla quale sono ammessi coloro che dichiarino di essere in possesso dei requisiti previsti dalle lettere b), c), e), f) del comma 1 dell’articolo 6, siano in possesso di certificato medico attestante l’idoneità psico-fisica e dichiarino per iscritto di avere svolto un’attività alpinistica non inferiore a quella stabilita dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui al comma 2 dell’articolo 12.

2. Qualora il candidato non superi tutti gli esami per l’ottenimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di aspirante, guida alpina entro il termine fissato dalla Giunta provinciale e decorrente dalla data in cui è stata superata la prova attitudinale, l’ammissione ad un successivo ciclo di corsi ed esami subordinata al superamento di una nuova prova attitudinale. Il candidato riammesso ai corsi deve sostenere nuovamente tutti gli esami] (18) (19)

(18) Comma modificato dall’art. 47 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

(19) Articolo abrogato dall’art. 15, comma 18, lett. a), della L.P. 11 marzo 2005, n. 3 al quale si rimanda per l’efficacia dell’abrogazione. Si veda l’art. 40 del D.P.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg..

Art. 10

Organizzazione dei corsi e degli esami (20).

1. La Provincia affida al collegio provinciale delle guide alpine l’attuazione dei corsi per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida, nonché dei corsi di aggiornamento. A tal fine la Provincia stipula un’apposita convenzione, nella quale sono definite le modalità e le condizioni dell’affidamento, nonché le risorse da assegnare per l’organizzazione dei corsi, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

2. A copertura delle spese sostenute per l’organizzazione dei corsi il collegio provinciale delle guide alpine può stabilire quote di compartecipazione da porre a carico dei singoli partecipanti, secondo i criteri ed entro i limiti individuati dalla Giunta provinciale.

3. La Provincia può assicurare ai candidati residenti in provincia di Trento da almeno tre anni la gratuità della partecipazione ai corsi di abilitazione, con esclusione delle spese di vitto, alloggio e viaggio (21).

4. Per favorire la diffusione della professione e l’acquisizione di competenze professionali specifiche la Provincia può istituire e organizzare corsi propedeutici alla professione di aspirante guida alpina, corsi di lingue estere e corsi di specializzazione.

5. La Provincia può assumere a proprio carico, in tutto o in parte, le spese di iscrizione, di viaggio, di vitto e alloggio sostenute dai candidati residenti in provincia di Trento in occasione dei corsi di specializzazione previsti dall’articolo 10 della legge n. 6 del 1989, dei corsi per la formazione di istruttori tecnici previsti dall’articolo 7, comma 8, della medesima legge, nonché dei relativi corsi di aggiornamento.

6. La Provincia organizza gli esami previsti da questa legge e assume a proprio carico le relative spese.

(20) Articolo sostituito dall’art. 43, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23.

(21) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22.

Art. 11

Corsi di lingue estere.

[1. Al fine di una più completa preparazione professionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, la Giunta provinciale può provvedere all’istituzione e all’organizzazione di appositi corsi di lingue estere.] (22)

(22) Articolo abrogato dall’art. 15, comma 18, lett. a), della L.P. 11 marzo 2005, n. 3 al quale si rimanda per l’efficacia dell’abrogazione. Si veda l’art. 40 del D.P.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg..

Art. 12

Esami di abilitazione.

[1. Gli esami teorico-pratici per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida alpina consistono nelle seguenti prove:

a) tecnico-pratica;

b) didattica;

c) culturale.

2. La Giunta provinciale, sentito il parere del collegio provinciale delle guide alpine, su proposta della commissione esaminatrice di cui all’articolo 13, delibera:

a) le modalità di ammissione alla prova attitudinale e alle prove tecnico-pratica, didattica e culturale e l’ordine di effettuazione delle stesse;

b) il contenuto della prova attitudinale e delle prove tecnico-pratica, didattica e culturale;

c) i criteri di valutazione delle singole prove;

d) l’attività alpinistica minima ai fini dell’ammissione alla prova attitudinale.] (23)

(23) Articolo abrogato dall’art. 15, comma 18, lett. a), della L.P. 11 marzo 2005, n. 3 al quale si rimanda per l’efficacia dell’abrogazione. Si veda l’art. 40 del D.P.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg..

Art. 13

Commissione esaminatrice.

[1. Gli esami sono espletati da una commissione nominata dalla Giunta provinciale, sentito il parere del collegio provinciale delle guide alpine, e composta da:

a) un dipendente provinciale assegnato al servizio competente in materia di turismo, in qualità di presidente (24);

b) cinque istruttori per guide alpine, scelti tra gli appartenenti al collegio provinciale delle guide alpine, di cui tre designati dal collegio medesimo;

c) un esperto in materia di soccorso alpino, in possesso della qualifica di guida alpina-maestro di alpinismo, designato dal collegio provinciale delle guide alpine;

d) sei esperti nelle materie culturali connesse alla professione di guida alpina, di cui due designati dal collegio provinciale delle guide alpine;

e) il presidente del collegio provinciale delle guide alpine;

f) un medico.

2. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1 è nominato, con le stesse modalità, un componente supplente che partecipa ai lavori della commissione in caso di assenza del membro titolare.

3. … (25).

4. I singoli componenti possono essere sostituiti con le medesime modalità previste per la nomina nel caso di assenza ingiustificata per più di tre riunioni consecutive.

5. La commissione dura in carica un quinquennio e i singoli componenti possono essere riconfermati.

6. La commissione delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti (26).

7. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un dipendente del servizio competente in materia di turismo.

8. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi, dei rimborsi delle spese sostenute da componenti della commissione di cui al comma 1 e della sottocommissione di cui all’articolo 14, e per il pagamento delle spese relative ai pasti consumati dai componenti; la misura dei rimborsi e dei compensi – da corrispondere semestralmente – non può superare gli importi massimi previsti dalla normativa provinciale per i membri delle commissioni esaminatrici nei concorsi per l’accesso all’impiego in Provincia (27).] (28)

(24) Lettera modificata dal comma 1 dell’art. 23 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

(25) Comma abrogato dall’art. 7 della L.P. 12 febbraio 1996, n. 3.

(26) Comma modificato dal comma 2 dell’art. 23 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

(27) Comma sostituito dal comma 1 dell’articolo 31 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10, ora nuovamente sostituito dall’art. 47 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

(28) Articolo abrogato dall’art. 15, comma 18, lett. a), della L.P. 11 marzo 2005, n. 3 al quale si rimanda per l’efficacia dell’abrogazione. Si veda l’art. 40 del D.P.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg..

Art. 14

Sottocommissione tecnica.

[1. Per quanto riguarda le prove tecnico-pratiche degli esami sono espletati da una sottocommissione tecnica così composta:

a) dal membro previsto alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 13, in qualità di presidente;

b) dai cinque membri previsti alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13;

c) dall’esperto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 13.

2. Le prove tecnico-pratiche sono di regola effettuate avanti la sottocommissione, il cui giudizio può essere altresì ricavato dal rapporto degli istruttori ai corsi, qualora la natura dei luoghi o particolari difficoltà di spostamento impediscano l’effettuazione delle prove dinanzi alla sottocommissione stessa.

3. La sottocommissione tecnica delibera validamente con la presenza di almeno quattro componenti.

4. Le funzioni di segretario della sottocommissione tecnica sono esercitate da un dipendente del servizio competente in materia di turismo.] (29)

(29) Articolo abrogato dall’art. 15, comma 18, lett. a), della L.P. 11 marzo 2005, n. 3 al quale si rimanda per l’efficacia dell’abrogazione. Si veda l’art. 40 del D.P.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg..

Art. 15

Corsi di aggiornamento.

[1. Ai fini del rinnovo dell’iscrizione all’albo professionale le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti a frequentare un corso di aggiornamento nel quadriennio antecedente alla scadenza dell’iscrizione stessa.

2. Sono ammessi a frequentare i corsi d’aggiornamento anche coloro che, essendo residenti nel territorio provinciale siano in possesso di licenza rilasciata ai sensi della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22, o conseguita in altre regioni o nella provincia autonoma di Bolzano.

3. Le guide alpine-maestri di alpinismo che nel quadriennio di validità della rispettiva iscrizione all’albo professionale risultino in possesso del diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo, conseguito ai sensi del comma 8 dell’articolo 7 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono esonerate dall’obbligo di frequentare il corso d’aggiornamento.

4. La frequenza, da parte dell’aspirante guida, dell’intero ciclo dei corsi tecnico-pratici per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo equivale alla frequenza di un corso d’aggiornamento.] (30)

(30) Articolo abrogato dall’art. 15, comma 18, lett. a), della L.P. 11 marzo 2005, n. 3 al quale si rimanda per l’efficacia dell’abrogazione. Si veda l’art. 40 del D.P.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg..

Art. 16

Istruttori.

1. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo che siano in possesso del diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo rilasciato a seguito della frequenza degli appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine o dal collegio provinciale delle guide alpine.

2. La Provincia può assumere a proprio carico le spese dei corsi di formazione e di aggiornamento programmati dal collegio provinciale delle guide alpine (31).

(31) Articolo sostituito dall’art. 15, comma 7, della L.P. 11 marzo 2005, n. 3. Per l’efficacia della modifica si veda l’art. 15, comma 16, della medesima legge.

Art. 16-bis

Accompagnatore di media montagna (32).

1. Ferme restando le attività oggetto delle altre professioni turistiche secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, è accompagnatore di media montagna chi svolge per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in escursioni in ambiente montano, attraverso sentieri e zone di particolare pregio naturalistico, con l’esclusione dei terreni innevati e di quelli che comportano difficoltà richiedenti l’uso dei quattro arti e delle tecniche e dei materiali alpinistici connessi, quali ad esempio corda, piccozza e ramponi, fornendo elementi conoscitivi e informazioni riguardanti i luoghi attraversati;

b) accompagnamento di persone in visita ad ambienti o strutture espositivi di carattere naturalistico ed etnologico.

2. La professione di accompagnatore di media montagna si articola in due gradi:

a) accompagnatore di territorio;

b) accompagnatore di media montagna.

3. L’accompagnatore di territorio può svolgere, limitatamente al territorio provinciale, le attività previste dal comma 1, lettera a), fino ai 1800 metri di quota nonché le attività previste dal comma 1, lettera b), senza limiti di quota.

4. L’esercizio dell’attività di accompagnatore di media montagna è subordinato al possesso di apposita abilitazione e all’iscrizione in un elenco speciale diviso in due sezioni corrispondenti ai gradi della professione previsti dal comma.2, alla cui tenuta provvede il collegio provinciale delle guide alpine. L’abilitazione all’esercizio della professione si consegue mediante la frequenza di un ciclo formativo, il superamento dei relativi esami e una valutazione positiva circa le modalità di esercizio della professione, realizzata secondo un piano di formazione. Il collegio provinciale delle guide alpine rilascia agli iscritti nell’elenco speciale la tessera e il distintivo.

5. L’articolo 10, commi 1, 2 e 6, nonché gli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 47 si applicano anche, agli accompagnatori di media montagna.

(32) Articolo aggiunto dall’art. 15, comma 8, della L.P. 11 marzo 2005, n. 3. Per l’efficacia della modifica si veda l’art. 15, comma 16 e comma 17, della medesima legge. Successivamente il presente articolo è stato modificato dall’art. 43, comma 2, L.P. 21 dicembre 2007, n. 23 e poi così sostituito dall’art. 6, comma 1, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22.

Art. 17

Collegio provinciale delle guide alpine.

1. È istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio provinciale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.

2. Del collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nei rispettivi albi provinciali, nonché le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida, residenti nella provincia di Trento, che abbiano cessato l’attività per anzianità o per invalidità. Del collegio fanno altresì parte di diritto gli accompagnatori di media montagna, in entrambi i gradi, iscritti nel relativo elenco speciale (33).

3. Sono organi del collegio:

a) l’assemblea formata da tutti i membri del collegio;

b) il consiglio direttivo;

c) il presidente.

3-bis. Gli accompagnatori di media montagna, in entrambi i gradi, partecipano, senza diritto di voto, all’assemblea ed eleggono un proprio rappresentante nel consiglio direttivo scelto fra gli accompagnatori di media montagna, di entrambi i gradi, appartenenti al collegio (34).

4. L’assemblea si riunisce di diritto una volta l’anno in occasione dell’approvazione del bilancio e tutte le volte che lo decida il consiglio direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti l’assemblea stessa.

(33) Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22. Vedi, anche, l’art. 8, comma 4 della stessa L.P. n. 22/2012.

(34) Comma aggiunto dall’art. 7, comma 2, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22. Vedi, anche, l’art. 8, comma 4 della stessa L.P. n. 22/2012.

Art. 18

Consiglio direttivo.

1. Il consiglio direttivo del collegio provinciale delle guide alpine è formato dal presidente e da sei componenti, di cui uno eletto ai sensi dell’articolo 17, comma 3-bis, e cinque eletti dall’assemblea fra gli appartenenti al collegio in numero non inferiore a quattro fra le guide alpine-maestri di alpinismo e uno fra gli aspiranti guida (35).

2. Le elezioni del consiglio direttivo sono indette dal presidente del consiglio direttivo uscente. Ogni membro del collegio vota per non più di tre componenti da eleggere. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procede a ballottaggio, fermo in ogni caso quanto disposto dal comma 1.

3. Il consiglio direttivo delibera con la presenza di almeno quattro componenti e con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente (36).

4. Il consiglio direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti (37).

5. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

(35) Comma così sostituito dall’art. 8, comma 1, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 8.

(36) Comma così modificato dall’art. 8, comma 2, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 8.

(37) Comma così modificato dall’art. 8, comma 3, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 8.

Art. 19

Presidente del collegio provinciale delle guide alpine.

1. L’assemblea elegge al proprio interno il presidente del collegio scegliendolo fra le guide alpine-maestri di alpinismo iscritti da almeno cinque anni all’albo provinciale delle guide alpine. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta e, nel caso in cui nessuno ottenga tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio fra i due componenti più votati nel primo scrutinio. (38)

(38) Articolo sostituito dall’art. 15, comma 9, della L.P. 11 marzo 2005, n. 3. Per l’efficacia e l’applicazione della modifica si veda l’art. 15, comma 16 e comma 17, della medesima legge.

Art. 20

Funzioni del collegio provinciale delle guide alpine.

1. Spetta all’assemblea del collegio provinciale delle guide alpine:

a) eleggere il consiglio direttivo e il presidente del collegio provinciale delle guide alpine; (39)

b) approvare annualmente il bilancio consuntivo del collegio predisposto dal consiglio direttivo;

c) pronunciarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell’assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Spetta al consiglio direttivo del collegio provinciale:

a) [nominare il presidente] (40);

b) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali, nonché l’iscrizione nei medesimi e il rinnovo della stessa;

c) vigilare sull’osservanza delle regole della deontologia professionale, nonché applicare le sanzioni disciplinari;

d) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali, nonché di guide alpine di altri Paesi;

e) dare parere, ove richiesto, alla provincia e alle autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l’ordinamento e la disciplina della professione, nonché l’attività delle guide alpine;

f) collaborare con le competenti autorità provinciali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disgaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell’ambiente naturale montano e la promozione dell’alpinismo e del turismo montano;

g) collaborare con le competenti autorità provinciali anche sulla base eli apposite convenzioni ai fini della definizione dei programmi dei corsi di formazione e dei criteri per le prove d’esame, nonché dello svolgimento dei corsi stessi;

h) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell’ambiente montano e della pratica dell’alpinismo;

i) stabilire la misura del contributo da corrispondersi annualmente da parte degli iscritti;

l) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge.

(39) Lettera modificata dall’art. 15, comma 10, della L.P. 11 marzo 2005, n. 3. Per l’efficacia e l’applicazione della modifica si veda l’art. 15, comma 16 e comma 17, della medesima legge.

(40) Lettera abrogata dall’art. 9, comma 1, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22.

Art. 20-bis

Accompagnamento nei parchi naturali.

1. Per promuovere l’educazione alla conoscenza e al rispetto dell’ambiente montano e favorire la valorizzazione del patrimonio naturalistico gli enti di gestione dei parchi naturali e del parco nazionale presenti sul territorio provinciale possono organizzare percorsi di accompagnamento nelle visite ai parchi, fornendo notizie e informazioni d’interesse naturalistico, paesaggistico e ambientale.

2. Per lo svolgimento dell’attività di accompagnamento gli enti di gestione dei parchi possono avvalersi anche di soggetti non abilitati ai sensi di questo titolo, purché si tratti di personale proprio o assegnato all’ente dalla Provincia o da altri enti pubblici o di soggetti incaricati dagli stessi enti di gestione. In tal caso l’accompagnamento deve svolgersi nelle aree territoriali di competenza, comunque con esclusione dei percorsi che comportano difficoltà richiedenti l’uso di tecniche e materiali alpinistici. (41)

(41) Articolo aggiunto dall’art. 43, comma 3, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23.

Capo II

Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo

Art. 21

Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo.

1. Possono essere istituite scuole di alpinismo e di sci-alpinismo per iniziativa di un gruppo di almeno tre guide alpine che intendano associarsi per il coordinamento tecnico-funzionale dell’attività di insegnamento di cui alla lettera c) dell’articolo 2; delle medesime scuole possono fare parte anche gli accompagnatori di media montagna, in entrambi i gradi, per la prestazione delle attività previste dall’articolo 16-bis, comma 1 (42).

2. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo devono essere autorizzate dalla Giunta provinciale.

[3. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo devono essere dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritta all’albo della provincia di Trento e l’attività di insegnamento deve essere svolta da guide alpine-maestri di alpinismo o da aspiranti guida – purché il numero di questi non superi quello delle guide alpine-maestri di alpinismo – iscritti all’albo della provincia di Trento o ad esso temporaneamente aggregati ai sensi dell’articolo 7.] (43)

[4. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione deve essere presentata al servizio competente in materia di turismo corredata di:

a) elenco dei componenti la scuola;

b) verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore tecnico;

c) atto costitutivo, statuto e regolamento della scuola;

d) indicazione della sede della scuola nonché degli eventuali recapiti;

e) riproduzione dell’insegna e degli eventuali emblemi o distintivi della scuola;

f) polizza d’assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all’esercizio dell’insegnamento;

g) documento che attesti l’assunzione, da parte della scuola, dell’impegno a prestare la propria opera nelle operazioni di soccorso straordinarie e a collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie e operative intese ad incrementare l’afflusso turistico nel territorio provinciale.] (44)

[5. La denominazione della scuola deve essere tale da non creare confusione con quella di altre scuole eventualmente esistenti in zona.] (45)

[6. L’autorizzazione è revocata qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti dai commi 3, 4 e 5.] (46)

(42) Comma così modificato dall’art. 10, comma 1, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22.

(43) Comma abrogato dall’art. 15, comma 18, lett. a), della L.P. 11 marzo 2005, n. 3 al quale si rimanda per l’efficacia dell’abrogazione. Si veda l’art. 40 del D.P.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

(44) Comma abrogato dall’art. 15, comma 18, lett. a), della L.P. 11 marzo 2005, n. 3 al quale si rimanda per l’efficacia dell’abrogazione. Si veda l’art. 40 del D.P.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

(45) Comma abrogato dall’art. 15, comma 18, lett. a), della L.P. 11 marzo 2005, n. 3 al quale si rimanda per l’efficacia dell’abrogazione. Si veda l’art. 40 del D.P.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

(46) Comma abrogato dall’art. 15, comma 18, lett. a), della L.P. 11 marzo 2005, n. 3 al quale si rimanda per l’efficacia dell’abrogazione. Si veda l’art. 40 del D.P.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

Art. 22

Scuole di istruttori del Club alpino italiano – CAI.

1. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 20 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, il Club Alpino Italiano conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori.

Capo III

Modifica a disposizioni provinciali in materia di soccorso alpino

Art. 23

Sostituzione dell’articolo 4 della legge provinciale 12 febbraio 1973, n. 8 «Costituzione di un fondo per le spese derivanti da interventi del corpo di soccorso alpino della provincia».

[1. L’articolo 4 della legge provinciale 12 febbraio 1973, n. 8 è sostituito dal seguente:

… (47)] (48).

(47) Testo omesso in quanto sostituisce l’art. 4 della L.P. 12 febbraio 1973, n. 8.

(48) Articolo abrogato dall’art. 14 della L.P. 22 marzo 2001, n. 4.

TITOLO II

Maestri di sci

Capo I

Ordinamento della professione

Art. 24

Oggetto della professione di maestro di sci.

1. È maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista e in escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l’uso di tecniche e materiali alpinistici, quali ad esempio corda, piccozza, ramponi.

1-bis. Nell’esercizio della propria attività professionale il maestro di sci educa lo sciatore ad affrontare le piste in sicurezza e ad osservare le regole di comportamento previste dall’articolo 51 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune), nonché, quale operatore turistico, avvicina lo sciatore all’ambiente alpino nel rispetto delle sue specificità naturali, collaborando con la Provincia, le comunità, i comuni e le organizzazioni locali operanti nel settore della promozione turistica al fine di far conoscere l’ambiente naturale montano, le tradizioni e le vocazioni territoriali locali nella pratica dello sci (49).

(49) Comma aggiunto dall’art. 11, comma 1, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22.

Art. 25

Albo professionale dei maestri di sci.

1. L’esercizio della professione di maestro di sci è subordinato all’iscrizione nell’apposito albo professionale provinciale tenuto, sotto la vigilanza della Provincia, dal collegio provinciale dei maestri di sci di cui all’articolo 39. Per gli allievi maestri di sci lo svolgimento delle attività previste dall’articolo 29, comma 1-bis, è consentito previa iscrizione nella sezione speciale dell’albo professionale provinciale (50).

2. Il collegio provinciale dei maestri di sci rilascia agli iscritti la tessera e il distintivo.

(50) Comma così modificato dall’art. 12, comma 1, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22.

Art. 26

Requisiti per l’iscrizione all’albo.

[1. Per l’iscrizione all’albo dei maestri di sci della Provincia di Trento occorre il possesso dei seguenti requisiti:

a) abilitazione prevista dall’articolo 29 o licenza per l’insegnamento dello sci rilasciata ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 15;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea;

c) maggiore età;

d) idoneità psico-fisica all’insegnamento dello sci attestata da certificato medico (51);

e) diploma di scuola dell’obbligo;

f) non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

2. Qualora l’abilitazione di cui alla lettera a) del comma 1 sia stata conseguita prima del quadriennio antecedente alla domanda di iscrizione all’albo ovvero sia cessata prima di tale periodo la validità della licenza prevista nel medesimo comma, è richiesta altresì, fatto salvo quanto disposto dal comma 4, la presentazione di un attestato di frequenza di un corso di aggiornamento professionale svolto nel quadriennio stesso.

3. L’iscrizione all’albo ha efficacia per quattro anni ed è rinnovata previo nuovo accertamento dell’idoneità psico-fisica ai sensi della lettera d) del comma 1 e a seguito di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento Professionale.

4. Sono esonerati dall’obbligo di frequenza del corso di aggiornamento coloro che nel quadriennio antecedente alla scadenza dell’iscrizione all’albo abbiano rivestito per almeno un anno la qualifica di istruttore ai sensi dell’articolo 37 o di membro della sottocommissione tecnica di cui all’articolo 35, secondo la rispettiva disciplina.

5. Il collegio provinciale dei maestri di sci dispone la cancellazione dall’albo in caso di perdita sopravvenuta di uno dei requisiti previsti per l’iscrizione o di trasferimento dell’iscritto nell’albo di altra regione o della provincia autonoma di Bolzano.] (52)

(51) Lettera sostituita dal comma 3 dell’art. 23 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

(52) Articolo abrogato dall’art. 15, comma 18, lett. a), della L.P. 11 marzo 2005, n. 3 al quale si rimanda per l’efficacia dell’abrogazione. Si veda l’art. 40 del D.P.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg..

Art. 27

Maestri di sci di altre regioni e della provincia di Bolzano (53).

1. L’esercizio stabile della professione nel territorio provinciale da parte dei maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o della provincia di Bolzano è subordinato all’iscrizione all’albo professionale della provincia di Trento.

2. L’iscrizione all’albo professionale prevista dal comma 1 è subordinata al superamento di un esame organizzato dal collegio provinciale dei maestri di sci che accerti la conoscenza del territorio provinciale, della geografìa, dell’ambiente montano e della normativa provinciale concernente la professione di maestro di sci e la sicurezza sulle piste da sci e all’accertamento che l’idoneità tecnica sia stata conseguita secondo criteri analoghi previsti da questa legge.

3. In caso di trasferimento nell’albo provinciale di maestri di sci già iscritti in un albo di un’altra regione o della provincia di Bolzano l’iscrizione ha efficacia fino alla data dell’iscrizione all’albo della regione o provincia autonoma di provenienza.

4. L’esercizio temporaneo della professione nel territorio provinciale da parte di maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o della provincia di Bolzano è subordinato alla comunicazione preventiva al collegio provinciale dei maestri di sci, indicando il periodo di attività e le località sciistiche nelle quali intendono esercitare temporaneamente la professione. L’esercizio temporaneo è consentito in base alla normativa della regione o provincia autonoma in cui ha sede l’albo di provenienza.

(53) Il presente articolo, già modificato dall’art. 23, L.P. 11 settembre 1998, n. 10, dall’art. 15, L.P. 11 marzo 2005, n. 3, dall’art. 52, comma 2, L.P. 29 dicembre 2005, n. 20 e dall’art. 43, comma 2, L.P. 28 marzo 2009, n. 2, è stato così sostituito dall’art. 13, comma 1, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22.

Art. 27-bis

Maestri di sci stranieri (54).

1. L’esercizio stabile della professione, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, da parte di maestri di sci stranieri è consentito previa iscrizione all’albo professionale della provincia di Trento (55).

2. Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, della Confederazione svizzera e degli Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo di cui alla legge n. 300 del 1993, in possesso di qualifiche professionali per l’esercizio dell’attività di maestro di sci conseguite in tali Stati, l’iscrizione all’albo professionale della provincia di Trento è subordinata al riconoscimento professionale previsto dal decreto legislativo n. 206 del 2007.

3. Per i cittadini stranieri provenienti da Stati diversi da quelli indicati nel comma 2 e in possesso di qualifiche professionali per l’esercizio dell’attività di maestro di sci conseguite in tali Stati, l’iscrizione all’albo professionale della provincia di Trento è subordinata al riconoscimento professionale disposto secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 286 del 1998.

4. Il riconoscimento professionale è effettuato dalla struttura provinciale competente in materia di turismo sulla base della valutazione delle qualifiche professionali acquisite all’estero, espressa nell’ambito di una conferenza di servizi appositamente indetta ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge provinciale sull’attività amministrativa. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione la composizione della conferenza di servizi e le altre disposizioni necessarie per l’attuazione di questo comma.

5. L’esercizio temporaneo della professione sul territorio provinciale da parte di cittadini stranieri è consentito dalla Provincia in conformità al regime della libera prestazione dei servizi previsto dal decreto legislativo n. 206 del 2007; per i cittadini stranieri provenienti da Stati diversi da quelli indicati nel comma 2, l’esercizio temporaneo è consentito solo in accompagnamento dei propri clienti o all’interno di una scuola riconosciuta. La Giunta provinciale, sentito il parere del collegio provinciale dei maestri di sci, stabilisce i criteri e le modalità per la valutazione, caso per caso, del carattere temporaneo dell’esercizio della professione di maestro di sci, tenuto conto della durata della prestazione, della frequenza, della periodicità e della continuità (56).

(54) Articolo aggiunto dall’art. 43, comma 3, L.P. 28 marzo 2009, n. 2.

(55) Comma così modificato dall’art. 14, comma 1, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22.

(56) Comma così sostituito dall’art. 14, comma 2, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22.

Art. 28

Obblighi del maestro di sci.

[1. È fatto obbligo ai maestri di sci che esercitino anche solo saltuariamente la professione nella provincia di Trento di recare con sé, durante lo svolgimento dell’attività professionale, la tessera di iscrizione all’albo o il titolo abilitativo richiesto dallo Stato estero di appartenenza e di esibirlo su richiesta delle autorità competenti o del personale incaricato della vigilanza ai sensi dell’articolo 51.] (57)

(57) Articolo abrogato dall’art. 15, comma 18, lett. a), della L.P. 11 marzo 2005, n. 3 al quale si rimanda per l’efficacia dell’abrogazione. Si veda ora l’art. 40 del D.P.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg..

Art. 29

Abilitazione all’esercizio della professione.

1. L’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi tecnico-pratici, didattici, culturali e il superamento dei relativi esami. Il diploma di abilitazione è rilasciato dal Presidente della Giunta provinciale.

1-bis. La frequenza dei primi moduli dei corsi tecnico-pratici, didattici e culturali e il superamento dei relativi esami consente di conseguire la qualifica di allievo maestro di sci nelle diverse discipline previste dall’articolo 30 secondo quanto disposto dal regolamento di esecuzione di questa legge. L’allievo maestro di sci può svolgere, nell’ambito di una scuola di sci e sotto la vigilanza del direttore della stessa, per un periodo massimo di sei mesi distribuiti nell’arco di due stagioni invernali, l’attività di insegnamento della propria disciplina nei campi scuola oppure in altre piste fino al livello tecnico previsto dal regolamento di esecuzione di questa legge (58).

(58) Comma aggiunto dall’art. 15, comma 1, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22.

Art. 30

Categorie.

1. L’abilitazione all’esercizio della professione riguarda distintamente:

a) le discipline alpine;

b) le discipline del fondo;

c) le discipline dello “snowboard” (59).

2. Il maestro di sci deve limitare la propria attività in corrispondenza con l’abilitazione posseduta.

(59) Comma sostituito dal comma 6 dell’art. 23 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

Art. 31

Prova attitudinale per l’ammissione ai corsi.

[1. L’ammissione ai corsi per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione è subordinata al superamento di una prova attitudinale da sostenersi avanti le sottocommissioni tecniche di cui all’articolo 35, secondo la rispettiva competenza. Alla prova attitudinale sono ammessi coloro che siano in possesso di certificato medico attestante l’idoneità psico-fisica all’insegnamento dello sci e dichiarino di essere in possesso dei requisiti previsti dalle lettere b), c), e) ed f) dell’articolo 26.

2. Gli atleti che nel quinquennio antecedente la domanda di ammissione ai corsi abbiano partecipato ufficialmente, secondo le attestazioni della FISI, alle squadre nazionali per le discipline alpine, per il fondo o per lo “snowboard” sono esonerati dalle corrispondenti prove attitudinali (60).

3. Sono inoltre esonerati dalla prova attitudinale per il fondo gli atleti che, secondo le attestazioni della FISI, abbiano fatto parte ufficialmente nei cinque anni antecedenti la domanda di ammissione al corso delle squadre nazionali di biathlon o di combinata nordica.

4. Qualora il candidato non superi tutti gli esami per l’ottenimento dell’abilitazione all’esercizio della professione entro il termine fissato dalla Giunta provinciale e decorrente dalla data in cui è stata superata la prova attitudinale, l’ammissione ad un successivo ciclo di corsi ed esami è subordinata al superamento di una nuova prova attitudinale. Il candidato riammesso ai corsi deve sostenere nuovamente tutti gli esami (61).

5. La Giunta provinciale indice le prove, determina le modalità per l’ammissione dei candidati e per lo svolgimento delle prove stesse e fissa le quote d’iscrizione da introitare nel bilancio della Provincia.] (62)

(60) Comma modificato dal comma 7 dell’art. 23 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

(61) Comma modificato dall’art. 47 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

(62) Articolo abrogato dall’art. 15, comma 18, lett. a), della L.P. 11 marzo 2005, n. 3 al quale si rimanda per l’efficacia dell’abrogazione. Si veda ora l’art. 40 del D.P.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg..

Art. 32

Corsi di abilitazione.

[1. I corsi tecnico-pratici, didattici e culturali hanno durata complessiva non inferiore a novanta giorni o a quattrocentocinquanta ore, di cui almeno la metà è riservata al corso tecnico-pratico.

2. Gli insegnamenti e i programmi di massima dei corsi sono deliberati dalla Giunta provinciale, sentito il collegio provinciale dei maestri di sci, in armonia con l’articolo 7 della legge 8 marzo 1991, n. 81 e tenendo conto dei criteri di insegnamento indicati dalla FISI (63).] (64)

(63) Comma modificato dal comma 8 dell’art. 23 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

(64) Articolo abrogato dall’art. 15, comma 18, lett. a), della L.P. 11 marzo 2005, n. 3 al quale si rimanda per l’efficacia dell’abrogazione. Si veda ora l’art. 40 del D.P.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg..

Art. 33

Esami di abilitazione.

[1. Gli esami per ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci consistono nelle seguenti prove:

a) tecnico-pratica;

b) didattica;

c) culturale (65) (66).

2. La Giunta provinciale, sentito il parere del collegio provinciale dei maestri di sci e della commissione esaminatrice di cui all’articolo 34, delibera:

a) le modalità di svolgimento, il contenuto e l’ordine di effettuazione delle prove tecnico-pratica, didattica e culturale;

b) i criteri di valutazione delle singole prove.

2-bis. Chi, essendo già in possesso di una delle abilitazioni di cui all’articolo 30, comma 1, intenda ottenere un’ulteriore abilitazione, è esonerato dalla prova culturale limitatamente alle materie per le quali ha già sostenuto l’esame per l’ottenimento dell’abilitazione posseduta (67).] (68)

(65) Comma modificato dal comma 9 dell’art. 23 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

(66) Si veda la Det. 29 settembre 1999, n. 213.

(67) Comma aggiunto dal comma 10 dell’art. 23 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

(68) Articolo abrogato dall’art. 15, comma 18, lett. a), della L.P. 11 marzo 2005, n. 3 al quale si rimanda per l’efficacia dell’abrogazione. Si veda ora l’art. 40 del D.P.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg..

Art. 34

Commissione esaminatrice.

[1. Gli esami di abilitazione sono espletati da una commissione nominata dalla Giunta provinciale e composta da:

a) un dipendente provinciale assegnato al servizio competente in materia di turismo, con funzioni di presidente (69);

b) quattro istruttori per maestri di sci specializzati nelle discipline alpine, di cui due designati dal collegio provinciale dei maestri di sci;

c) quattro istruttori per maestri di sci specializzati nel fondo, di cui due designati dal collegio provinciale dei maestri di sci;

c bis) quattro istruttori nazionali di “snowboard” della FISI, di cui due designati dal collegio provinciale dei maestri di sci (70);

d) tre maestri di sci delle discipline alpine, designati dal collegio provinciale dei maestri di sci;

e) tre maestri di sci di fondo, designati dal collegio provinciale dei maestri di sci;

e bis) tre maestri di sci di “snowboard”, designati dal collegio provinciale dei maestri di sci (71);

f) sei esperti in attività culturali connesse all’attività del maestro di sci;

g) un medico.

2. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1 è nominato con le stesse modalità un componente supplente che partecipa ai lavori della commissione in caso di assenza del membro titolare.

3. Nel caso in cui, entro due mesi dalla relativa richiesta, non siano stati designati i componenti di cui al comma 1, lettere b), c), c bis), d) e) ed e bis), la Giunta provinciale provvede alla nomina prescindendo dalle designazioni stesse (72).

4. I singoli componenti possono essere sostituiti con le medesime modalità previste per la nomina nel caso di assenza ingiustificata per più di tre riunioni consecutive.

5. La commissione dura in carica un quinquennio e i singoli componenti possono essere riconfermati.

6. La commissione delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti (73).

7. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un dipendente del servizio competente in materia di turismo.

8. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi, dei rimborsi delle spese sostenute dai componenti della commissione di cui al comma 1, delle sottocommissioni di cui all’articolo 35 e delle commissioni di cui all’articolo 36, comma 3, nonché per il pagamento delle spese relative ai pasti consumati dai componenti; la misura dei rimborsi e dei compensi – da corrispondere semestralmente – non può superare gli importi massimi previsti dalla normativa provinciale per i membri delle commissioni esaminatrici nei concorsi per l’accesso all’impiego in Provincia (74).

8-bis. Gli esami di abilitazione possono essere espletati contemporaneamente o separatamente per le tre categorie della professione di maestro di sci. Nel caso di esame separato la commissione è composta dai membri di cui al comma 1, lettere a), f) e g), e dai membri relativi alla categoria per la quale è espletato l’esame (75).] (76)

(69) Lettera modificata dal comma 11 dell’art. 23 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

(70) Lettera aggiunta dal comma 11 dell’art. 23 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

(71) Lettera aggiunta dal comma 12 dell’art. 23 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

(72) Comma sostituito dal comma 13 dell’art. 23 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

(73) Comma sostituito dal comma 14 dell’art. 23 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

(74) Comma sostituito dal comma 2 dell’articolo 31 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10, ora nuovamente sostituito dall’art. 47 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

(75) Comma aggiunto dal comma 15 dell’art. 23 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

(76) Articolo abrogato dall’art. 15, comma 18, lett. a), della L.P. 11 marzo 2005, n. 3 al quale si rimanda per l’efficacia dell’abrogazione. Si veda ora l’art. 40 del D.P.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg..

Art. 35

Sottocommissioni tecniche.

[1. Per l’espletamento della prova tecnico-pratica e di quella didattica la commissione è articolata in tre sottocommissioni tecniche distinte per categorie (77).

2. La sottocommissione tecnica per le discipline alpine è composta:

a) dal membro previsto alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 34, in qualità di presidente;

b) dai quattro istruttori previsti alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 34;

c) dai tre maestri di sci previsti alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 34.

3. La sottocommissione tecnica per il fondo è composta:

a) dal membro previsto alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 34, in qualità di presidente;

b) dai quattro istruttori previsti alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 34;

c) dai tre maestri di sci previsti alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 34.

3 bis. La sottocommissione tecnica per lo “snowboard” è composta:

a) dal membro previsto dall’articolo 34, comma 1, lettera a), in qualità di presidente;

b) dai quattro istruttori previsti dall’articolo 34, comma 1, lettera c bis);

c) dai tre maestri previsti dall’articolo 34, comma 1, lettera e bis) (78).

4. Le funzioni di segretario delle sottocommissioni sono esercitate da un dipendente del servizio competente in materia di turismo.

5. Le sottocommissioni deliberano validamente con la presenza di almeno cinque componenti.] (79)

(77) Comma sostituito dal comma 16 dell’art. 23 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

(78) Comma aggiunto dal comma 17 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

(79) Articolo abrogato dall’art. 15, comma 18, lett. a), della L.P. 11 marzo 2005, n. 3 al quale si rimanda per l’efficacia dell’abrogazione. Si veda ora l’art. 40 del D.P.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg..

Art. 36

Specializzazioni.

[1. La Giunta provinciale istituisce corsi ed esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione per:

a) direttore tecnico di scuola di sci;

b) insegnamento dello sci ai bambini;

c) insegnamento dello sci in lingua straniera;

d) insegnamento dello sci ad handicappati ed impediti;

[e) insegnamento del surf da neve] (80).

2. La Giunta provinciale può istituire corsi ed esami per il conseguimento di altri diplomi di specializzazione in aggiunta a quelli previsti dal comma 1. La Giunta provinciale determina altresì le lingue straniere alle quali può riferirsi il diploma di cui alla lettera c) del comma 1.

3. Gli esami per conseguimento dei diplomi di specializzazione sono espletati da apposite commissioni nominate di volta in volta dalla Giunta provinciale. Esse sono composte dal dirigente del servizio competente in materia di turismo, con funzioni di presidente, e da quattro a sei membri esperti nella materia di specializzazione. Per ognuno dei componenti è nominato un supplente. Funge da segretario un dipendente del servizio competente in materia di turismo.

3 bis. In aggiunta alle specializzazioni previste dal comma 1 si considera specializzazione la qualifica di allenatore delle discipline alpine, del fondo o dello “snowboard”, documentata con certificato rilasciato dalla FISI (81).

4. La Giunta provinciale, sentito il parere del collegio provinciale dei maestri di sci e della commissione prevista dall’articolo 34, determina il contenuto e i criteri di valutazione delle prove per il conseguimento dei diplomi di specializzazione che vengono rilasciati dal Presidente delle Giunta provinciale.

5. Sono ammessi ai corsi e agli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione i maestri di sci iscritti all’albo della provincia di Trento.

6. La Giunta provinciale può organizzare corsi di aggiornamento per ciascuna delle specializzazioni previste dal presente articolo.

7. L’albo professionale dei maestri di sci reca menzione dei diplomi di specializzazione conseguiti.] (82)

(80) Lettera abrogata dal comma 18 dell’art. 23 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

(81) Comma aggiunto dal comma 19 dell’art. 23 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

(82) Articolo abrogato dall’art. 15, comma 18, lett. a), della L.P. 11 marzo 2005, n. 3 al quale si rimanda per l’efficacia dell’abrogazione. Si veda ora l’art. 40 del D.P.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg..

Art. 37

Istruttori.

1. Gli istruttori nazionali della FISI sono riconosciuti quale corpo insegnante tecnico altamente specializzato. Il riconoscimento comporta l’equiparazione, agli effetti della presente legge, al possesso di una specializzazione.

2. I rapporti della Provincia con la FISI per disciplinare i tempi e le modalità d’impiego degli istruttori, nonché la scelta e la remunerazione dei medesimi, sono regolati da apposita convenzione.

Art. 38

Organizzazione dei corsi e degli esami.

[1. La Giunta provinciale organizza almeno ogni anno per ciascuna delle tre categorie di cui all’articolo 30 una prova attitudinale ed un ciclo di corsi ed esami per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione, nonché un corso di aggiornamento al quale sono ammessi coloro che sono iscritti all’albo dei maestri di sci della provincia di Trento ovvero hanno conseguito l’abilitazione prevista dall’articolo 29 o la licenza di cui all’articolo 2 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 15. Al corso di aggiornamento sono altresì ammessi i maestri di sci che intendano esercitare stabilmente la professione nella provincia di Trento e siano in possesso di titolo abilitativo rilasciato nella regione o provincia autonoma di provenienza] (83).

[2. La Giunta provinciale può deliberare di non dare attuazione ai corsi, eccettuati quelli di cui all’articolo 26, ai quali risultino iscritti meno di dieci candidati.] (84)

[3. Il collegio provinciale dei maestri di sci può formulare proposte e pareri alla Giunta provinciale circa l’istituzione dei corsi suddetti.] (85)

4. La Provincia, in relazione alle disponibilità di bilancio, può assumere a proprio carico le spese relative all’organizzazione e all’attuazione dei corsi e degli esami previsti da questa legge e dei corsi di aggiornamento nelle specializzazioni. Sono in ogni caso poste a carico della Provincia le spese per la copertura assicurativa, per l’acquisto di materiali didattici e per i corrispettivi agli istruttori e agli insegnanti [; sono poste altresì a carico della Provincia, per i residenti in Provincia di Trento, le spese relative all’uso degli impianti di trasporto a fune necessari allo svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale] (86). Non possono essere poste a carico della Provincia le spese concernenti il vitto e l’alloggio dei partecipanti e quelle di trasferimento nelle località sede dei corsi e degli esami. La Giunta provinciale determina le quote di iscrizione alle prove attitudinali e ai corsi di abilitazione per i candidati residenti e non residenti in provincia di Trento (87).

5. La Giunta provinciale può assumere a proprio carico, in tutto o in parte, per i soli maestri di sci residenti in Provincia di Trento, le spese di iscrizione, di viaggio, di vitto e alloggio sostenute in occasione dei corsi per la formazione e l’aggiornamento, anche se svolti all’estero, degli istruttori nazionali di cui all’articolo 8 della legge 8 marzo 1991, n 81.

6. Per l’effettuazione degli interventi di cui ai commi 4 e 5 la Giunta provinciale può autorizzare presso la tesoreria provinciale aperture di credito a favore di funzionari delegati, ai sensi dell’articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

[7. La Giunta provinciale nomina la direzione dei corsi e, sentito il parere del collegio provinciale dei maestri di sci, stabilisce:

a) le modalità di ammissione ai corsi, i termini di presentazione delle relative domande, gli obblighi di frequenza e di e comportamento per i partecipanti ai corsi, nonché le modalità di applicazione dei provvedimenti di ammonizione e di decadenza che possano essere adottati dalla direzione dei corsi per

il mancato rispetto di tali obblighi;

b) le condizioni per il riconoscimento della regolare frequenza dei corsi, ai fini dell’ammissione ai relativi esami e, in caso di corsi di aggiornamento, ai fini del rinnovo dell’iscrizione all’albo.] (88)

[8. Gli attestati di frequenza dei corsi di aggiornamento sono rilasciati dalla direzione dei corsi.] (89)

9. La Provincia affida al collegio provinciale dei maestri di sci l’attuazione dei corsi per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione, dei corsi di specializzazione e dei corsi di aggiornamento. A tal fine la Provincia stipula apposite convenzioni, nelle quali sono definite le modalità e le condizioni dell’affidamento, nonché le risorse da assegnare per lo svolgimento dell’attività di formazione, nei limiti delle disponibilità di bilancio. (90)

9-bis. In caso di affidamento ai sensi del comma 9, a copertura delle spese di cui al comma 4, il collegio provinciale dei maestri di sci può stabilire quote di compartecipazione da porre a carico dei singoli partecipanti. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i limiti e i criteri per la determinazione di tali quote e le eventuali agevolazioni a favore dei candidati residenti in provincia di Trento da almeno tre anni. (91)

10. Per favorire l’acquisizione di competenze professionali specifiche la Provincia istituisce e organizza corsi ed esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione individuati nel regolamento di esecuzione di questa legge. (92)

(83) Comma modificato dal comma 20 dell’art. 23 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10 e ora abrogato dall’art. 15, comma 18, lett. a), della L.P. 11 marzo 2005, n. 3 al quale si rimanda per l’efficacia dell’abrogazione. Si veda ora l’art. 40 del D.P.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg..

(84) Comma abrogato dall’art. 15, comma 18, lett. a), della L.P. 11 marzo 2005, n. 3 al quale si rimanda per l’efficacia dell’abrogazione. Si veda ora l’art. 40 del D.P.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg..

(85) Comma abrogato dall’art. 15, comma 18, lett. a), della L.P. 11 marzo 2005, n. 3 al quale si rimanda per l’efficacia dell’abrogazione. Si veda ora l’art. 40 del D.P.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg..

(86) Parole soppresse dall’art. 15, comma 12, lett.a), della L.P. 11 marzo 2005, n. 3. Per l’efficacia della modifica si veda l’art. 15, comma 16, della medesima legge.

(87) Comma sostituito dall’articolo 25 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3 e poi modificato dall’art. 15, comma 12, lett. a), della L.P. 11 marzo 2005, n. 3. Per l’efficacia della modifica si veda l’art. 15, comma 16, della medesima legge. Successivamente il comma è stato modificato dall’art. 43, comma 4, lett. a), della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23.

(88) Comma abrogato dall’art. 15, comma 18, lett. a), della L.P. 11 marzo 2005, n. 3 al quale si rimanda per l’efficacia dell’abrogazione. Si veda ora l’art. 40 del D.P.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg..

(89) Comma abrogato dall’art. 15, comma 18, lett. a), della L.P. 11 marzo 2005, n. 3 al quale si rimanda per l’efficacia dell’abrogazione. Si veda ora l’art. 40 del D.P.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg..

(90) Comma sostituito dall’art. 43, comma 4, lett. b), della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23.

(91) Comma aggiunto dall’art. 43, comma 4, lett. c), della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23.

(92) Comma sostituito dall’art. 15, comma 12, lett. b), della L.P. 11 marzo 2005, n. 3. Per l’efficacia della modifica si veda l’art. 15, comma 16, della medesima legge.

Art. 39

Collegio provinciale dei maestri di sci.

1. È istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio provinciale dei maestri di sci. Del collegio fanno parte tutti i maestri iscritti all’albo della provincia, nonché i maestri di sci residenti nella provincia che abbiano cessato l’attività per anzianità o per invalidità.

2. Sono organi del collegio:

a) l’assemblea, formata da tutti i membri del collegio;

b) il consiglio direttivo composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio, nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3;

c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.

3. Spetta all’assemblea del collegio:

a) eleggere il consiglio direttivo;

b) approvare annualmente il bilancio consuntivo del collegio;

c) eleggere i membri del collegio nazionale di cui all’articolo 15 della legge 8 marzo 1991, n 81;

d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio su proposta del consiglio direttivo;

e) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell’assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.

4. Spetta al consiglio direttivo:

a) determinare la misura del contributo annuale a carico degli iscritti e le modalità della sua riscossione;

b) svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta dell’albo professionale;

c) vigilare sull’esercizio della professione e applicare le sanzioni disciplinari;

d) collaborare con le competenti autorità provinciali;

e) svolgere ogni altra funzione attribuita al collegio dalla presente legge.

5. I regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3 sono approvati dalla Giunta provinciale.

Capo II

Scuole di sci

Art. 40

Riconoscimento delle scuole di sci (93).

1. La Provincia riconosce come scuole di sci le organizzazioni alle quali fanno capo più maestri di sci, che esercitano stabilmente la loro professione nel territorio provinciale, allo scopo di svolgere in modo coordinato la loro attività e che presentano i requisiti previsti dal regolamento di esecuzione di questa legge. La denominazione “scuola”, in italiano o in altre lingue, può essere usata unicamente dalle organizzazioni riconosciute (94).

[2. La Giunta provinciale può riconoscere una scuola di sci anche qualora i suoi componenti non raggiungano il numero minimo stabilito dalla lettera a) del comma 1, purché sussistano tutti gli altri requisiti e non vi siano nella stessa località altre scuole riconosciute.] (95)

[3. Il provvedimento di riconoscimento è revocato qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti dal comma 1.] (96)

[4. La denominazione «scuola di sci» può essere usata unicamente dalle organizzazioni riconosciute.] (97)

5. Le scuole di sci sono soggette alla vigilanza della Giunta provinciale.

(93) Per l’interpretazione autentica dell’art. 40 si veda l’art. 59 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

(94) Comma modificato dall’art. 59, L.P. 3 febbraio 1995, n. 1 e dall’art. 23, L.P. 11 settembre 1998, n. 10, e infine così sostituito prima dall’art. 15, comma 13, L.P. 11 marzo 2005, n. 3 e poi dall’art. 16, comma 1, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22. Vedi, anche, l’art. 15, comma 16, della citata L.P. n. 3/2005.

(95) Comma abrogato dall’art. 15, comma 18, lett. a), della L.P. 11 marzo 2005, n. 3 al quale si rimanda per l’efficacia dell’abrogazione. Si veda ora l’art. 40 del D.P.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

(96) Comma abrogato dall’art. 15, comma 18, lett. a), della L.P. 11 marzo 2005, n. 3 al quale si rimanda per l’efficacia dell’abrogazione. Si veda ora l’art. 40 del D.P.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

(97) Comma abrogato dall’art. 15, comma 18, lett. a), della L.P. 11 marzo 2005, n. 3 al quale si rimanda per l’efficacia dell’abrogazione. Si veda ora l’art. 40 del D.P.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

TITOLO III

Norme comuni in materia di guide alpine e maestri di sci e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci»

Capo I

Disposizioni in materia di pareri, assicurazioni, tariffe e vigilanza sui collegi

Art. 40-bis

Regolamento di esecuzione (98).

1. Il regolamento di esecuzione di questa legge stabilisce:

a) i requisiti per l’ammissione ai corsi di abilitazione, nonché il contenuto e le modalità di svolgimento della prova attitudinale di ammissione;

b) il contenuto e le modalità di svolgimento dei corsi previsti da questa legge, nonché i criteri di valutazione delle prove d’esame;

c) i criteri per il riconoscimento di eventuali crediti formativi e i casi di esonero dalla frequenza dei corsi obbligatori di aggiornamento;

d) le modalità e i requisiti per l’iscrizione all’albo professionale o all’elenco speciale, per il rinnovo dell’iscrizione e per il trasferimento o l’aggregazione temporanea all’albo professionale o all’elenco speciale tenuti da un’altra regione o provincia autonoma, nonché i casi di cancellazione dall’albo o dall’elenco;

e) le modalità di nomina, il funzionamento e la composizione delle commissioni esaminatrici e delle sottocommissioni tecniche;

f) le condizioni per il rilascio e la revoca dell’autorizzazione per l’apertura di scuole di alpinismo e di scialpinismo nonché per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento delle scuole di sci;

g) i doveri a carico delle guide alpine, degli accompagnatori di media montagna e dei maestri di sci nello svolgimento della professione (99);

h) la quota di spesa a carico dei partecipanti ai corsi ed esami previsti da questa legge.

1-bis. Il regolamento di esecuzione determina altresì particolari requisiti per l’ammissione ai corsi di abilitazione nonché specifici contenuti e modalità di svolgimento dei corsi previsti da questa legge per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di accompagnatore di media montagna, con riguardo a entrambi i gradi, compresi eventuali crediti formativi e i casi di esonero dalla frequenza dei corsi obbligatori di aggiornamento, volti ad assicurare, attraverso le attività di cui al comma 1 dell’articolo 16-bis, la promozione e la valorizzazione delle tradizioni e delle peculiarità storiche, culturali e linguistiche nelle zone di insediamento delle minoranze linguistiche ladina, mochena e cimbra. (100)

2. Il regolamento di esecuzione, sottoposto al preventivo parere della commissione consiliare competente, può specificare le attività di cui agli articoli 2, comma 1, 16 bis e 24 e individuare ulteriori attività riconducibili alle relative professioni.

(98) Articolo aggiunto dall’art. 15, comma 14, della L.P. 11 marzo 2005, n. 3. Per l’efficacia della modifica si veda l’art. 15, comma 16, della medesima legge.

(99) Lettera così modificata dall’art. 17, comma 1, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22.

(100) Comma aggiunto dall’art. 43, comma 5, L.P. 21 dicembre 2007, n. 23 e poi così modificato dall’art. 17, comma 2, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22.

Art. 41

Pareri dei collegi.

1. In tutti i casi in cui è richiesto il parere del collegio provinciale delle guide alpine o del collegio provinciale dei maestri di sci, questo deve essere fornito dal consiglio direttivo entro due mesi dalla richiesta. Scaduto tale termine la Giunta provinciale provvede prescindendo dal parere stesso.

Art. 42

Assicurazioni.

1. I componenti e il segretario delle commissioni e delle sottocommissioni di cui alla presente legge, i dipendenti provinciali incaricati della vigilanza ai sensi dell’articolo 44, nonché i soggetti preposti all’organizzazione e all’attuazione della prova attitudinale, dei corsi e degli esami sono assicurati, a carico della Provincia, per i rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni nell’esercizio delle funzioni previste dalla presente legge.

2. Sono altresì assicurati per i rischi di responsabilità civile e per gli infortuni gli istruttori e gli allievi in occasione della prova attitudinale, dei corsi e degli esami.

3. La Giunta provinciale, sentito il parere del collegio provinciale delle guide alpine e del collegio provinciale dei maestri di sci, autorizza la stipulazione delle relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.

Art. 43

Tariffe professionali (101).

[1. Le tariffe minime e massime delle prestazioni professionali delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, nonché dei maestri di sci, sono deliberate dai rispettivi collegi e comunicate alla Giunta provinciale (102).

2. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo e le scuole di sci sono tenute a comunicare al servizio competente in materia di turismo le tariffe che intendono praticare nei limiti di quelle previste dal comma 1].

(101) Articolo abrogato dall’art. 18, comma 1, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22.

(102) Comma sostituito dal comma 3 dell’articolo 31 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

Art. 44

Vigilanza sui collegi.

1. La Giunta provinciale esercita la vigilanza sull’attività e sul regolare funzionamento del collegio provinciale delle guide alpine e del collegio provinciale dei maestri di sci. A tal fine essa può disporre ispezioni sull’attività e sui documenti dei collegi.

2. In caso di ritardo o di omissione di atti obbligatori per legge da parte dei consigli direttivi dei collegi la Giunta provinciale provvede, previa diffida ad adempiere, alla nomina di un apposito commissario.

Art. 45

Scioglimento del consiglio direttivo.

1. I consigli direttivi dei collegi possono essere sciolti dalla Giunta provinciale se, richiamati all’osservanza degli obblighi derivanti dalla legge, persistono nel violarli ovvero in caso di prolungata inattività e di impossibilità di funzionare.

2. Con il provvedimento di scioglimento la Giunta provinciale nomina un commissario straordinario che esercita le funzioni del consiglio direttivo. Il commissario, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, dispone la convocazione dell’assemblea per l’elezione del nuovo consiglio direttivo.

3. Il commissario ha facoltà di nominare un comitato, di non meno di due e non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti all’albo, che lo coadiuva nell’esercizio delle sue funzioni.

Capo II

Sanzioni e vigilanza

Art. 46

Sanzioni disciplinari.

1. I provvedimenti disciplinari sono adottati previa contestazione degli addebiti in modo da garantire il rispetto dei principi generali del contraddittorio e della difesa.

Art. 47

Sanzioni amministrative (103).

1. L’esercizio abusivo della professione di guida alpina, di accompagnatore di media montagna e di maestro di sci è punito, indipendentemente dalla sanzione penale, con la sanzione amministrativa da 600 a 1.800 euro; alla medesima sanzione è soggetta l’agenzia di viaggio, la scuola di alpinismo e di sci-alpinismo, la scuola di sci o l’organizzazione non riconosciuta dei maestri di sci qualora si avvalga di soggetti privi delle abilitazioni previste dalla presente legge (104).

2. L’esercizio stabile della professione di guida alpina, di maestro di sci e di accompagnatore di media montagna provinciale in mancanza di iscrizione agli albi professionali di cui agli articoli 4 e 25 o all’elenco speciale di cui all’articolo 16 bis è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 600 euro (105).

3. L’apertura di scuole di alpinismo e di sci-alpinismo sprovviste dell’autorizzazione di cui all’articolo 21 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.200 euro a carico di ciascuna persona che pratichi attività di insegnamento nell’ambito dell’organizzazione abusiva.

4. La violazione dell’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 27, comma 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 600 euro. Questa sanzione si applica anche ai cittadini stranieri che non ottemperano agli obblighi di comunicazione previsti dal decreto legislativo n. 206 del 2007 per l’esercizio temporaneo della professione (106).

5. L’uso della denominazione “scuola” da parte di organizzazioni non riconosciute comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.200 euro a carico di ciascuna persona che pratichi l’attività di insegnamento dello sci nell’ambito dell’organizzazione non riconosciuta (107).

6. Per la violazione delle ulteriori norme di questa legge e del suo regolamento di esecuzione non punita ai sensi del presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 600 euro.

7. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate in caso di recidiva specifica nel medesimo quinquennio. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nel corso del medesimo quinquennio.

(103) Articolo sostituito dall’art. 15, comma 15, della L.P. 11 marzo 2005, n. 3. Per l’efficacia della modifica si veda l’art. 15, comma 16, della medesima legge.

(104) Comma così modificato dall’art. 19, comma 1, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22.

(105) Comma così modificato dall’art. 19, comma 2, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22.

(106) Comma così modificato dall’art. 43, comma 4, L.P. 28 marzo 2009, n. 2.

(107) Comma così modificato dall’art. 19, comma 3, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22.

Art. 48

Scuole abusive e organizzazioni non riconosciute.

[1. L’apertura di scuole di alpinismo e di sci-alpinismo sprovviste dell’autorizzazione di cui all’articolo 21 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.500.000 a carico di ciascuna persona che pratichi attività di insegnamento nell’ambito dell’organizzazione abusiva.

2. L’uso della denominazione «scuola di sci» da parte di organizzazioni non riconosciute comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.500.000 a carico di ciascuna persona che pratichi l’attività di insegnamento dello sci nell’ambito dell’organizzazione non riconosciuta.] (108)

(108) Articolo abrogato dall’art. 15, comma 18, lett. a), della L.P. 11 marzo 2005, n. 3 al quale si rimanda per l’efficacia dell’abrogazione. Si veda ora l’art. 40 del D.P.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg..

Art. 49

Mancato rispetto delle tariffe.

[1. Il mancato rispetto delle tariffe di cui all’articolo 43 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 600.000 nonché, in caso di reiterata infrazione da parte di una scuola di alpinismo e di sci-alpinismo, la revoca dell’autorizzazione e, per le scuole di sci, la revoca del riconoscimento.] (109)

(109) Articolo abrogato dal comma 4 dell’articolo 31 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

Art. 50

Accertamento – ingiunzione – opposizione.

1. Per l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 47, 48 e 49 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. L’emissione dell’ordinanza-ingiunzione o dell’ordinanza di archiviazione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente preposto al servizio competente in materia di turismo.

3. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

Art. 51

Servizio di vigilanza.

1. La vigilanza sull’osservanza della presente legge, fatte salve le competenze dei collegi, è esercitata da dipendenti del servizio competente in materia di turismo, espressamente designati con apposita deliberazione; ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni essi hanno libero accesso alle piste di sci e libera circolazione sugli impianti di trasporto a fune.

2. Il servizio competente in materia di turismo può disporre ispezioni e accertamenti nelle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo e nelle scuole di sci, avvalendosi del personale di cui al comma 1, e richiedendo in visione, se necessario, atti e documenti delle scuole stesse.

3. La Giunta provinciale provvede a dotare i dipendenti di cui al comma 1 dell’attrezzatura e dell’equipaggiamento necessari all’espletamento delle loro funzioni.

Capo III

Interventi finanziari

Art. 52

Sovvenzioni a scuole di alpinismo e di sci-alpinismo.

1. La Giunta provinciale, tenendo conto degli indirizzi e dei criteri fissati nel programma di sviluppo provinciale, può concedere sovvenzioni alle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo, operanti nella provincia di Trento, per le seguenti iniziative:

a) promozione della conoscenza dell’ambiente montano;

b) diffusione dell’alpinismo tra i giovani;

c) valorizzazione del ruolo della guida alpina nella pratica dell’alpinismo;

d) miglioramento della qualificazione professionale delle guide alpine;

e) acquisizione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento della sede della scuola di alpinismo e di sci-alpinismo.

Art. 53

Interventi a favore del collegio provinciale delle guide alpine.

1. La Giunta provinciale, tenendo conto degli indirizzi e dei criteri fissati nel programma di sviluppo provinciale, può concedere al collegio provinciale delle guide alpine sovvenzioni per le iniziative di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 52.

Art. 54

Sovvenzioni a scuole di sci.

1. La Giunta provinciale, tenendo conto degli indirizzi e dei criteri fissati nel programma di sviluppo provinciale, può concedere sovvenzioni alle scuole di sci riconosciute operanti nella provincia di Trento per le seguenti iniziative:

a) promozione della pratica dello sci tra i giovani;

b) valorizzazione del ruolo del maestro di sci nel le stazioni turistiche;

c) miglioramento della qualifica professionale dei maestri di sci;

d) acquisizione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento della sede della scuola di sci.

Art. 55

Interventi a favore del collegio provinciale dei maestri di sci.

1. La Giunta provinciale, tenendo conto degli indirizzi e dei criteri fissati nel programma di sviluppo provinciale, può concedere al collegio provinciale dei maestri di sci sovvenzioni per le iniziative di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 54.

Art. 56

Concessione degli interventi finanziari.

1. Per le finalità di cui agli articoli 52, 53, 54 e 55 la Giunta provinciale adotta, in conformità all’articolo 6 del provvedimento legislativo concernente «Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia», la deliberazione relativa alle modalità di attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 52, 53, 54 e 55, nonché alla documentazione che deve essere presentata ai fini del conseguimento delle agevolazioni e della liquidazione delle stesse.

2. Con la deliberazione di concessione dei benefici previsti dagli articoli 52, 53, 54 e 55 vengono fissati i termini per l’ultimazione delle iniziative. L’erogazione delle sovvenzioni è subordinata all’accertamento della regolare esecuzione dell’iniziativa.

Art. 57

Sovvenzioni per coperture assicurative.

1. Al fine di agevolare la professione di guida alpina nella provincia di Trento e, in particolare, per tutelare adeguatamente le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida anche nelle operazioni di soccorso di cui al comma 2 dell’articolo 5, la Giunta provinciale autorizzata a concedere al collegio provinciale delle guide alpine contributi in misura non superiore all’80 per cento dell’onere complessivo per il pagamento dei premi delle assicurazioni a favore delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida residenti in provincia di Trento per la copertura:

a) dei rischi di morte, invalidità permanente e temporanea, per infortunio nell’esercizio della professione;

b) dei rischi di responsabilità civile nell’esercizio della professione.

2. L’erogazione del contributo è subordinata alla stipulazione con il collegio provinciale delle guide alpine di apposita convenzione.

Art. 58

Indennità per attività di soccorso.

[1. Alle guide alpine impegnate in operazioni di soccorso alpino viene corrisposta, da parte del collegio provinciale delle guide alpine, un’indennità giornaliera di importo non superiore a quelle della tariffa professionale di cui all’articolo 43. Tale indennità non è cumulabile con quella prevista dalla legge 18 febbraio 1992 n. 162 «Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l’agevolazione delle relative operazioni di soccorso».

2. La Giunta provinciale con propria deliberazione, determina annualmente l’ammontare della somma da assegnare al collegio provinciale delle guide alpine ai fini di cui al comma 1. L’erogazione della somma è disposta in via anticipata in relazione ai fabbisogni di cassa per il pagamento delle spese. Le anticipazioni successive al primo versamento sono erogate subordinatamente alla presentazione della documentazione delle spese sostenute utilizzando le anticipazioni relative ai versamenti precedenti fino al 90 per cento della somma assegnata; il saldo è erogato su presentazione da effettuarsi entro il 30 giugno, del rendiconto delle spese sostenute nell’anno precedente, corredate dalla documentazione non trasmessa in precedenza.

3. La Giunta provinciale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, determina le modalità per l’accertamento dell’avvenuto impiego delle guide alpine in operazioni di soccorso, la misura delle indennità nonché le modalità per la liquidazione delle stesse] (110).

(110) Articolo abrogato dall’art. 43, comma 5, L.P. 28 marzo 2009, n. 2.

Capo IV

Modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci»

Art. 59

Modificazione dell’articolo 2 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

1. Il comma 4 dell’articolo 2 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 è abrogato.

Art. 60

Sostituzione dell’articolo 6 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

1. L’articolo 6 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 è sostituito dal seguente:

… (111).

(111) Testo omesso in quanto sostituisce l’art. 6 della L.P. 21 aprile 1987, n. 7.

Art. 61

Sostituzione dell’articolo 7 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

1. L’articolo 7 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 è sostituito dal seguente:

… (112)

(112) Testo omesso in quanto sostituisce l’art. 7 della L.P. 21 aprile 1987, n. 7.

Art. 62

Modificazione dell’articolo 11 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

1. Il penultimo trattino del comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 è sostituito dal seguente:

… (113)

(113) Testo omesso in quanto sostituisce il penultimo trattino del comma 1 dell’art. 11 della L.P. 21 aprile 1987, n. 7.

Art. 63

Modificazione dell’articolo 58 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

1. Il termine di anni cinque di cui al comma 5 dell’articolo 58 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, prorogato di anni uno con l’articolo 12 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19, è ulteriormente prorogato di anni due.

Capo V

Norme transitorie e finali

Art. 64

Prima formazione dell’albo professionale.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale nomina un commissario, il quale, entro i successivi sei mesi:

a) cura la prima formazione degli albi previsti dalla presente legge;

b) determina, in via provvisoria, l’importo e le modalità di riscossione del contributo annuale dovuto ai collegi;

c) adotta ogni altro provvedimento per l’avvio dell’attività dei collegi.

2. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1 la Giunta provinciale può mettere a disposizione del commissario strutture, mezzi, materiali e personale della Provincia. Con deliberazione della Giunta provinciale viene altresì determinato l’importo forfettario da corrispondere al commissario a titolo di compenso e di rimborso spese.

Art. 65

Costituzione dei collegi.

1. La prima assemblea del collegio provinciale delle guide alpine e la prima assemblea del collegio provinciale dei maestri di sci vanno convocate, entro sessanta giorni dalla formazione dei rispettivi albi, dal commissario di cui all’articolo 64, mediante avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione. Hanno diritto a partecipare alla prima assemblea coloro che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali alla data di convocazione dell’assemblea stessa. L’assemblea è presieduta dal commissario e provvede all’elezione del consiglio direttivo.

2. Il commissario cessa dalle funzioni a seguito dell’insediamento del consiglio direttivo.

3. Il primo consiglio direttivo del collegio provinciale dei maestri di sci è formato da nove componenti e dura in carica sino al 30 giugno 1994.

Art. 66

Istruttori tecnici.

1. Fino a quando non sia costituito il collegio nazionale delle guide alpine, le funzioni di istruttore tecnico di cui all’articolo 16 vengono svolte da istruttori scelti con le modalità previste dall’ultimo comma dell’articolo 9 della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22.

Art. 67

Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo e scuole di sci.

1. Non perdono efficacia i provvedimenti di autorizzazione rilasciati, ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22, alle scuole di alpinismo. Tali scuole saranno denominate scuole di alpinismo e di sci-alpinismo, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le scuole di sci autorizzate ai sensi dell’articolo 15 della legge provinciale 28 dicembre 1984. n. 15 sono riconosciute di diritto come scuole di sci.

3. Le scuole di sci che non risultino in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 40 sono tenute ad adeguarsi agli stessi entro il 30 giugno 1996, pena la revoca del riconoscimento (114).

(114) Comma sostituito dall’art. 59 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

Art. 68

Delega di funzioni.

1. Il Presidente della Giunta provinciale può delegare l’esercizio delle funzioni attribuitegli dalla presente legge all’assessore competente in materia di turismo.

Art. 69

Pubblicità delle deliberazioni della Giunta provinciale.

1. Le deliberazioni della Giunta provinciale assunte ai sensi della presente legge sono rese note mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 69-bis

Valorizzazione dei soggetti che operano nel settore della montagna (115).

1. Ferma restando l’attività formativa svolta dai collegi provinciali delle guide alpine e dei maestri di sci, la fondazione Accademia della montagna del Trentino, nell’ambito delle attività previste dall’articolo 35-quater della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), adotta un sistema di qualificazione dei soggetti che esercitano le professioni previste da questa legge sulle tematiche riguardanti la cultura della montagna e il sistema turistico trentino.

2. La fondazione Accademia della montagna del Trentino, nell’ambito delle attività previste dall’articolo 35-quater della legge provinciale n. 3 del 2006, pubblica elenchi ricognitivi diretti a far conoscere le competenze dei soggetti non previsti da questa legge che operano nel settore della montagna.

(115) Articolo aggiunto dall’art. 20, comma 1, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22.

Art. 70

Abrogazione.

1. Sono abrogate la legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22, la legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 15 e la legge provinciale 4 agosto 1986, n. 22. L’articolo 23 della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22 continua tuttavia ad applicarsi fino al 31 dicembre 1993.

2. Le disposizioni delle leggi provinciali di cui al comma 1 continuano tuttavia ad applicarsi transitoriamente per lo svolgimento delle attività delle guide alpine e dei maestri di sci fino all’insediamento del consiglio direttivo dei rispettivi collegi nonché per l’espletamento dei corsi e degli esami già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge; continuano ad applicarsi inoltre per gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti prima dell’entrata in vigore della presente legge.

3. A decorrere dal 1 gennaio 1994 è abrogato l’articolo 72 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2.

Art. 71

Autorizzazioni di spesa.

1. Per le spese derivanti dall’attuazione degli articoli 10, 11, 13, 42, 51, 52, 53, 57, 58 e 64 si provvede, relativamente alla materia delle guide alpine e limitatamente all’anno 1993, con le autorizzazioni di spesa di cui al secondo comma dell’articolo 23 della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22, intendendosi sostituiti i citati articoli della presente legge di riferimenti legislativi contenuti nel primo comma del medesimo articolo 23 (capitolo 48135).

2. Per le spese derivanti dall’attuazione degli articoli 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 42, 51, 54, 55 e 64 si provvede, relativamente alla materia dei maestri di sci e limitatamente all’anno 1993, con le autorizzazioni di spesa di cui al secondo comma dell’articolo 72 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2, intendendosi sostituiti i citati articoli della presente legge ai riferimenti legislativi contenuti nei primo comma del medesimo articolo 72 (capitolo 48130).

3. Per i fini di cui agli articoli della presente legge richiamati ai commi 1 e 2, a decorrere dall’esercizio finanziario 1994 saranno disposti annualmente appositi stanziamenti con legge di bilancio, rispettivamente per la materia delle guide alpine e per quella dei maestri di sci, in misura non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 72

Copertura degli oneri.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 3 dell’articolo 71 si fa fronte con la cessazione delle autorizzazioni degli stanziamenti a seguito delle abrogazioni disposte dal comma 1, secondo periodo, e dal comma 3 dell’articolo 70.

2. Ai maggiori oneri, valutati nell’importo complessivo di lire 1.000.000, derivanti dall’applicazione dell’articolo 60, a carico dell’esercizio finanziario 1994, si provvede mediante l’utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Servizi generali» del bilancio pluriennale 1993-1995 di cui all’articolo 15 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4.

3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 73

Variazioni di bilancio.

1. (omissis)                           

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all’articolo 15 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, le somme di cui all’articolo 72, comma 2, sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati al medesimo comma 2 dell’articolo 72.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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