L.R. Abruzzo 16 settembre 1998, n. 86

L.R. Abruzzo 16 settembre 1998, n. 86 (1)

 

Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo (2)

 

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 9 ottobre 1998, n. 24.

(2) Con Delib.G.R. 28 dicembre 2002, n. 1186 e con Delib.G.R. 19 dicembre 2003, n. 1249 è stato approvato il programma delle attività formative della montagna, rispettivamente, per l’anno 2002 e per l’anno 2003. Con Delib.G.R. 26 novembre 2004, n. 1197 e con Delib.G.R. 20 novembre 2008, n. 1128, è stato approvato, ai sensi della presente legge, il programma integrativo attività rispettivamente per l’anno 2004 e per l’anno 2008 – per guide alpine ed accompagnatori di media montagna.

 

Art. 1

Finalità.

1. La presente legge disciplina nella Regione Abruzzo l’ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo, in attuazione della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

 

TITOLO I

Guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina

 

Art. 2

Figura professionale della guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina.

1. È guida alpina-maestro di alpinismo chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in ascensione sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna, nei parchi nazionali, regionali e nelle riserve naturali montane;

b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;

c) insegnamento delle tecniche alpinistiche, escursionistiche e sci-alpinistiche, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste da discesa o di fondo.

2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori dalle stazioni sciistiche attrezzate o dalle piste di discesa o di fondo e comunque laddove possa essere necessario l’uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche e di tessilfoca, è riservato esclusivamente alle guide alpine e aspiranti guide alpine abilitati all’esercizio professionale e iscritte all’albo professionale delle guide alpine istituito dall’art. 3.

3. L’aspirante guida alpina svolge le attività di cui al comma 1, con l’esclusione delle ascensioni di maggior impegno, con riguardo alle caratteristiche delle zone montuose; il divieto di cui sopra non sussiste se l’aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo.

4. L’aspirante guida alpina può esercitare l’insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e di sci-alpinismo, solo nell’ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo.

5. L’aspirante guida alpina deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l’abilitazione tecnica all’esercizio della professione di aspirante guida alpina. In mancanza egli decade dall’iscrizione nell’albo professionale di cui all’art. 3.

 

Art. 3

Albo professionale regionale.

1. Coloro che intendono esercitare stabilmente la professione di guida alpinamaestro di alpinismo e di aspirante guida alpina nel territorio regionale devono essere iscritti nell’apposito Albo regionale (3).

1-bis. L’albo regionale è tenuto dal Collegio regionale delle guide alpine, sotto la vigilanza della Regione Abruzzo (4).

2. L’iscrizione va fatta nell’albo professionale di cui al comma precedente. Nel caso la guida alpina o l’aspirante guida intenda esercitare stabilmente la professione nel territorio di più regioni, è ammessa l’iscrizione in più di un albo.

3. L’iscrizione all’albo professionale, tenuto dal collegio regionale delle guide alpine della Regione Abruzzo, abilita all’esercizio della professione in tutto il territorio nazionale.

4. È considerato esercizio stabile della professione, ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1, l’attività svolta dalla guida alpina-maestro di alpinismo o dall’aspirante guida, che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della Regione Abruzzo, ovvero che in essa offre le proprie prestazioni ai clienti.

5. La Giunta regionale rilascia agli iscritti all’albo regionale delle guide alpine, su proposta ed elaborazione grafica del rispettivo collegio, la tessera di riconoscimento ed i distintivi.

(3) Comma così sostituito dall’art. 11, comma 1, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 87 della medesima legge. Il testo originario era così formulato: «1. L’esercizio stabile della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e dell’aspirante guida alpina è subordinato all’iscrizione nell’apposito albo professionale, tenuto dal rispettivo collegio regionale delle guide alpine, sotto la vigilanza della Giunta regionale d’Abruzzo, Settore Formazione Professionale, che allo scopo tiene costantemente aggiornata una copia del suddetto albo.».

(4) Comma aggiunto dall’art. 11, comma 2, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 87 della medesima legge.

 

Art. 4

Condizioni di iscrizione all’albo.

1. Ai sensi dell’art. 19, comma 2, ultimo periodo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), così come modificato dall’art. 9 delle legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile), sono iscritti all’albo regionale delle guide alpinemaestri di alpinismo e degli aspiranti guida della Regione Abruzzo, coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione Europea;

b) età minima di anni ventuno per le guide alpine-maestri di alpinismo, di anni diciotto per gli aspiranti guida;

c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dalla Azienda sanitaria locale;

d) licenza della scuola dell’obbligo vigente al momento dell’abilitazione;

e) non aver riportato condanne penali, che comportino l’interdizione, anche se temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

f) abilitazione all’esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, aspirante guida alpina;

g) domicilio in un Comune della Regione Abruzzo (5).

2. Possono essere iscritti al collegio regionale le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guide alpine di altra regione o provincia autonoma, che non ha istituito il proprio collegio e non ha aderito a quello di altra regione.

3. L’esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina non è incompatibile con gli impieghi pubblici o privati, né con l’esercizio di altre attività di lavoro autonomo.

(5) Comma così sostituito dall’art. 12, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 87 della medesima legge. Il testo originario era così formulato: «1. Possono essere iscritti, a domanda, all’albo professionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida della Regione Abruzzo coloro, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità Economica europea;

b) età minima di anni 21 per le guide alpine-maestri di alpinismo, di 18 anni per gli aspiranti guida;

c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dalla USL;

d) licenza della scuola dell’obbligo vigente al momento dell’abilitazione;

e) non aver riportato condanne penali, che comportino l’interdizione, anche se temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

f) abilitazione all’esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, aspirante guida alpina;

g) residenza o domicilio o stabile recapito in un Comune della Regione Abruzzo.».

 

Art. 5

Trasferimento ed aggregazione temporanea.

1. Le guide alpine, gli aspiranti guide alpine, iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome, che intendono esercitare stabilmente la professione nella Regione Abruzzo, devono richiedere l’iscrizione nell’albo professionale della stessa.

2. L’iscrizione nell’albo è disposta dal collegio regionale delle guide alpine della Regione Abruzzo, a condizione che l’interessato abbia il proprio domicilio in un comune della Regione Abruzzo (6).

3. La guida alpina-maestro di alpinismo, iscritta nell’albo di altra Regione o Provincia autonoma, che svolge temporaneamente, anche in forma saltuaria, l’attività di insegnamento in scuole di alpinismo o di scialpinismo nella Regione Abruzzo, può richiedere l’aggregazione temporanea al relativo albo, conservando l’iscrizione nell’albo della regione di appartenenza (7).

4. L’aggregazione è disposta dal collegio regionale, limitatamente alle guide alpine-maestri di alpinismo.

5. Il Collegio regionale delle guide alpinemaestri di alpinismo provvede all’iscrizione nell’albo regionale, ai sensi dell’art. 4, dandone comunicazione al Collegio di provenienza (8).

6. Il collegio regionale delle guide alpine provvede a cancellare dall’albo i nominativi di coloro, che hanno trasferito l’iscrizione nell’albo di altra regione o provincia autonoma, su comunicazione di avvenuto trasferimento da parte dell’interessato.

7. Le guide alpine, gli aspiranti guide alpine iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendono esercitare la professione temporaneamente nella Regione Abruzzo, anche in forma saltuaria, ne danno preventiva comunicazione al Collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo, indicando le località nelle quali intendono esercitare il periodo di attività, il recapito in Abruzzo e la loro posizione fiscale. Essi sono tenuti a praticare le tariffe nel rispetto dei limiti massimi determinati dal Collegio regionale e rispettare gli altri adempimenti indicati dallo stesso relativi alla tutela professionale (9).

8. Alle guide alpine di altri Stati membri dell’Unione Europea, non iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare stabilmente o temporaneamente in Abruzzo, anche in forma saltuaria, la professione di guida alpina – aspirante guida alpina, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania) (10).

8-bis Ai cittadini dei Paesi Terzi, che vogliono esercitare stabilmente l’esercizio della professione di guide alpine, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) (11).

(6) Comma così modificato dall’art. 13, comma 1, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 87 della medesima legge.

(7) Comma così sostituito dall’art. 13, comma 2, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 87 della medesima legge. Il testo originario era così formulato: «3. La guida alpina-maestro di alpinismo, iscritta nell’albo di altra regione o provincia autonoma, che intenda svolgere per periodi determinati, della durata massima di sei mesi, l’attività di insegnamento in scuole di alpinismo o di sci-alpinismo nella Regione Abruzzo, può richiedere l’aggregazione temporanea al relativo albo, conservando l’iscrizione nell’albo della regione di appartenenza.».

(8) Comma così sostituito dall’art. 13, comma 3, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 87 della medesima legge. Il testo originario era così formulato: «5. Il collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo provvede all’iscrizione di coloro che abbiano superato l’esame di cui al comma 2, previa presentazione di certificazione da parte del richiedente di iscrizione nell’albo professionale della regione o provincia autonoma di provenienza e dei requisiti soggettivi prescritti per l’iscrizione all’albo di cui al precedente art. 4, dando comunicazione del trasferimento al collegio della regione di provenienza.».

(9) Comma così sostituito dall’art. 13, comma 4, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 87 della medesima legge. Il testo originario era così formulato: «7. Le guide alpine, gli aspiranti guide alpine, iscritti negli albi regionali di altre regioni o province autonome, che intendono esercitare temporaneamente nella Regione Abruzzo, per periodi non superiori a 15 gg. anche non consecutivi, devono dare preventiva comunicazione al collegio regionale abruzzese delle guide alpine ed averne successiva autorizzazione, indicando la o le località nelle quali intendono esercitare, il periodo di attività, il recapito in Abruzzo e la loro posizione fiscale. Essi sono tenuti a praticare le tariffe determinate dal collegio regionale delle guide alpine; devono inoltre attenersi al rispetto di altri adempimenti indicati dal collegio regionale relativi alla tutela professionale.».

(10) Comma così sostituito dall’art. 13, comma 5, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 87 della medesima legge. Il testo originario era così formulato: «8. Le guide alpine, gli aspiranti guide alpine stranieri, non iscritti in alcun albo professionale italiano, che intendono esercitare in Abruzzo per periodi non superiori a 15 gg. anche non consecutivi, devono darne preventiva comunicazione al collegio regionale delle guide alpine ed averne successiva autorizzazione. Qualora intendano esercitare stabilmente, devono richiedere l’iscrizione nell’albo professionale della Regione Abruzzo. L’iscrizione è concessa subordinatamente al riconoscimento da parte del collegio nazionale delle guide alpine dell’equivalenza del titolo professionale rilasciato nello stato di provenienza e della reciprocità di trattamento, nonché al superamento in lingua italiana della prova d’esame culturale orale concernente la conoscenza dell’ambiente e del territorio montani della Regione, di cui al precedente comma 2, oltre al possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 4 della presente legge.».

(11) Comma aggiunto dall’art. 13, comma 6, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 87 della medesima legge.

 

Art. 6

Validità dell’iscrizione all’albo regionale ed aggiornamento professionale.

1. L’iscrizione nell’albo ha efficacia per tre anni ed è conservata per pari periodo su presentazione del certificato di idoneità psicofisica per la professione di guida alpina, rilasciato dalla Azienda sanitaria locale, unitamente all’attestato di frequenza del corso di aggiornamento professionale, di cui al successivo comma (12). In caso di comprovata impossibilità a frequentare il corso di aggiornamento, la guida alpina-maestro di alpinismo e l’aspirante guida alpina sono tenuti a frequentare quello immediatamente successivo alla cessazione dell’impedimento. L iscrizione in tal caso è conservata per pari periodo ed è comunque sospesa dopo due anni. Gli istruttori nazionali per guide alpine possono presentare come titolo equivalente l’attestato di frequenza di corso tenuto dal collegio nazionale delle guide per il loro aggiornamento nel corrispondente periodo. Sono parimenti equivalenti le attestazioni di frequenza di corsi di specializzazione, se svolti dalle regioni, province autonome, dal collegio nazionale.

2. L’aspirante guida alpina, che superi nel periodo considerato l’esame di abilitazione per guide alpine-maestri di alpinismo, è esonerato dall’obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

3. I corsi di aggiornamento sono istituiti dalla Giunta regionale, di intesa con il collegio regionale delle guide alpine-maestri di, alpinismo ed anche in compartecipazione con altre regioni.

(12) Periodo così modificato dall’art. 14, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 87 della medesima legge.

 

Art. 7

Abilitazione professionale.

1. L’abilitazione all’esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina si consegue mediante la frequenza dei rispettivi corsi di formazione tecnico-didattico-culturali ed il superamento dei relativi esami.

2. La Giunta regionale, sentito il collegio regionale delle guide, riscontrata la legittima richiesta di abilitazione all’esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina, nel territorio regionale, nel rispetto dei criteri e delle tecniche alpinistiche definiti in campo nazionale ed internazionale, istituisce i corsi di cui al comma precedente, anche in compartecipazione con altre regioni.

3. I corsi di formazione professionale prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali: tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche, didattica, nozioni di medicina, di pronto soccorso ed antinfortunistica, psicologia e pedagogia, preparazione psicofisica nella pratica dell’alpinisino, tracciatura percorsi ed itinerari, preparazione attrezzi ed equipaggiamento, pericoli della montagna, orientamento topografico, meteorologia neve e valanghe, organizzazione del soccorso alpino, ambiente e territorio montani della Regione Abruzzo, elementi di fisica e biomeccanica nell’alpinismo, diritti doveri e responsabilità professionale delle guide, leggi e regolamenti professionali, storia dell’alpinismo, organizzazione e sviluppo turistico. Altri insegnamenti, possono essere programmati, d’intesa con il collegio regionale, dalla Giunta regionale.

 

Art. 8

Prove d’esame.

1. Gli esami finali dei corsi di formazione professionale per aspirante guida e guida alpina-maestro di alpinismo comprendono tre sezioni:

– tecnica, consistente nell’esecuzione pratica di prove previste dalla progressione tecnica elaborata nel rispetto dei criteri e delle tecniche alpinistiche definiti in campo nazionale ed internazionale;

– didattica, consistente nella descrizione dell’impostazione di lezioni pratiche, con evidenziazione degli aspetti pedagogici, metodologici e tecnici;

– culturale, consistente in un colloquio su nozioni di medicina, pronto soccorso ed antinfortunistica, psicologia e pedagogia, preparazione psicofisica nella pratica dell’alpinismo, tracciatura percorsi ed itinerari, preparazione attrezzi ed equipaggiamento, pericoli della montagna, orientamento topografico, meteorologia neve e valanghe, organizzazione del soccorso alpino, ambiente e territorio montani della Regione Abruzzo, elementi di fisica e di biomeccanica dell’alpinismo, diritti doveri e responsabilità professionali delle guide, leggi e regolamenti professionali, storia dell’alpinismo, organizzazione e sviluppo turistico.

2. I programmi vengono costantemente adeguati alla dinamica evolutiva tecnica e culturale dell’alpinismo e dello sci alpinismo e resi noti con l’atto istitutivo dei corsi.

3. L’esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni. La valutazione è espressa in sessantesimi.

4. È ammesso alla prova di didattica chi ha superato quella tecnica; è ammesso alla prova culturale chi ha superato quella di didattica.

5. Il mancato superamento della prova tecnica, di quella didattica o di quella culturale comporta la ripetizione di tali singole prove, da effettuarsi nella sessione immediatamente successiva. In mancanza di una sessione ordinaria entro l’anno successivo a quello dell’esame non superato o non effettuato per causa non dipendente dalla propria volontà, la commissione esaminatrice si riconvoca in sessione straordinaria per la ripetizione dell’esame.

6. Gli allievi che non superano gli esami, avendo avuto regolare ammissione, non sono obbligati a rifrequentare nel successivo corso le lezioni delle relative materie.

7. L’allievo può ripetere ciascuna sezione di prova d’esame una sola volta.

8. Le assenze relative alla frequenza dei corsi di cui all’art. 7 della presente legge devono essere giustificate e non possono superare il 20% della durata del corso.

 

Art. 9

Corsi propedeutici e promozione.

1. La Giunta regionale ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 94 del 1990, d’intesa con il collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo, al fine di sostenere le attività vocazionali dei territori montani, quando nelle aree con potenzialità alpinistica la partecipazione alle prove dimostrative attitudinali di cui all’art. 10 della presente legge sia inadeguata, può istituire corsi propedeutici di breve durata con modulazioni pluriennali, finalizzati all’acquisizione, per i giovani residenti in dette aree, delle conoscenze di base delle tecniche alpinistiche, richieste per il superamento delle prove stesse, oltre che per un corretto orientamento professionale. Dette attività vengono effettuate d’intesa con il collegio regionale delle guide alpine, avvalendosi della collaborazione delle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo.

 

Art. 10

Ammissione ai corsi di abilitazione per aspirante guida alpina.

1. Per essere ammessi ai corsi di aspirante guida alpina, di cui all’art. 7, comma 2, occorre presentare domanda alla Direzione regionale competente, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dell’istituzione degli stessi, dichiarando, sotto la propria personale responsabilità di:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione Europea;

b) essere in possesso della licenza di scuola media;

c) aver compiuto diciotto anni entro la data di scadenza per la domanda;

d) essere in possesso di attestazione di idoneità psicofisica per la professione di guida alpina, rilasciata dalla Azienda Sanitaria Locale;

e) non aver riportato condanne penali, che comportino l’interdizione, anche se temporanea, dall’esercizio delle professioni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

f) essere in possesso di un curriculum vitae che evidenzi l’esperienza maturata in un periodo di almeno tre anni di alpinismo e scialpinismo;

g) di avere il domicilio in un Comune della Regione Abruzzo (13).

2. L’ammissione ai corsi è subordinata al superamento, davanti alla sottocommissione di cui al successivo art. 15, di una prova dimostrativa attitudinale pratica, il programma della quale è reso noto con l’atto istitutivo del corso.

3. Se l’esito è negativo, la prova può essere ripetuta non prima di un anno.

4. Il superamento della prova consente di partecipare al primo o al secondo corso immediatamente successivo alla prova stessa. Al secondo corso si è ammessi qualora non sia stato possibile frequentare in tutto o in parte il primo o quando non ne sia stato superato l’esame finale.

5. Per partecipare alla prova dimostrativa attitudinale e al corso per il quale consegue l’ammissione, l’aspirante deve a proprie spese munirsi e dimostrare il possesso di rispettive polizze assicurative per danni, che può provocare a se stesso o a terzi nello svolgimento di tali attività. Se ricorre, per la sola prova dimostrativa, è tenuto ad acquistarsi lo ski-pass per l’uso degli impianti di risalita.

6. I candidati, che al termine delle prove ottengono l’ammissione a frequentare i corsi, entro 30 gg. dalla pubblicazione dei risultati, devono presentare in carta semplice la documentazione di cui al precedente comma 1. Qualora si riscontri che nella domanda abbia fatto false dichiarazioni, il candidato perde il diritto a frequentare il corso, ferme restando le sanzioni previste dalla legge.

(13) Comma così sostituito dall’art. 15, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 87 della medesima legge. Il testo originario era così formulato: «1. Per essere ammessi ai corsi di aspirante guida alpina, di cui all’art. 7, comma 2 della presente legge, occorre presentare domanda con firma autenticata alla Giunta regionale, entro 30 gg. dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dell’istituzione degli stessi, dichiarando, sotto la propria personale responsabilità di:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro stato appartenente alla Comunità Economica Europea;

b) essere in possesso della licenza di scuola media (scuola dell’obbligo vigente);

c) aver compiuto 18 anni entro la data di scadenza per la domanda;

d) essere in possesso di attestazione di idoneità psicofisica per la professione di guida alpina, rilasciata dalla USL;

e) non aver riportato condanne penali, che comportino l’interdizione, anche se temporanea, dall’esercizio delle professioni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

f) avere residenza nella Regione Abruzzo al momento dell’entrata in vigore della presente legge;

g) essere in possesso di un curriculum vitae che evidenzi l’esperienza maturata in un periodo di almeno tre anni di alpinismo e scialpinismo.».

 

Art. 11

Corsi di abilitazione per guide alpine-maestri di alpinismo.

1. Per essere ammessi al corso di abilitazione per guide alpine-maestri di alpinismo, istituito dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 7, comma 2 della presente legge, occorre presentare domanda entro 30 gg. dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dell’istituzione dello stesso.

2. L’ammissione al corso per guida alpina-maestro di alpinismo è subordinata all’esercizio effettivo della professione di aspirante guida alpina per un periodo di almeno due anni, attestato dal collegio regionale delle guide alpine.

 

Art. 12

Corsi di specializzazione.

1. La Giunta regionale d’Abruzzo su motivata proposta del collegio regionale delle guide, nello spirito dei criteri tecnici definiti in campo nazionale ed internazionale istituisce per le guide alpine-maestri di alpinismo, anche in compartecipazione con altre regioni, corsi di specializzazione per:

a) arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio;

b) speleologia;

c) altre specializzazioni riferibili alla pratica, all’organizzazione e all’insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche.

2. La specializzazione, conseguita con i relativi esami finali del corso viene annotata a fianco del nominativo della guida nell’albo regionale.

3. Nella progettazione dei corsi, in funzione della specializzazione verrà definito il programma e di volta in volta, su proposta del collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo, la composizione della commissione che valuterà le prove, quando è previsto l’esame finale. Parimenti nel progetto sono indicate le condizioni per l’ammissione ai corsi delle guide, ivi compresi eventuali test tecnici.

4. Per la professione di guida speleologica, di cui all’art. li della legge n. 217 del 1983, con l’atto che la disciplina, la Giunta regionale stabilisce le condizioni di accesso per le guide alpine-maestri di alpinismo.

 

Art. 13

Formazione ed aggiornamento degli istruttori nazionali per guide alpine.

1. La Giunta regionale, su proposta del collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 6 del 1989, al fine di commisurare la disponibilità al reale fabbisogno per le attività formative, di aggiornamento e di specializzazione da realizzare per le guide alpine-maestri di alpinismo, promuove iniziative formative e di aggiornamento per istruttori nazionali guide alpine.

2. Tali iniziative, inserite nel piano annuale di formazione professionale della Regione Abruzzo, possono essere gestite direttamente dalla Regione, oppure, nei limiti stabiliti dal progetto, prevedendo il rimborso delle spese sostenute e documentate alle guide alpine-maestri di alpinismo dell’albo professionale abruzzese, che abbiano frequentato, a seguito di giudizio di idoneità, corsi gestiti dal collegio nazionale guide alpine.

3. Le guide alpine-maestri di alpinismo, per essere avviate a corsi di formazione per istruttori nazionali a gestione diretta della Regione o del collegio nazionale guide devono ottenere il giudizio di idoneità, al termine di un corso propedeutico appositamente programmato ed attuato nella Regione Abruzzo, sempre di concerto con il collegio nazionale guide. Il progetto fissa le condizioni anche per l’ammissione.

4. Il giudizio di idoneità viene espresso dagli istruttori del corso designati dal collegio nazionale guide alpine.

5. Il corso propedeutico, per le guide alpine che lo frequentano, costituisce titolo di aggiornamento.

6. Il Club Alpino Italiano, ai sensi delle lettere d) ed e) dell’art. 2 della legge n. 91 del 1963, come sostituito dall’art. 2 della legge n. 776 del 1985, conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori. Gli istruttori del C.A.I. svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni. Le attività degli istruttori e delle scuole del C.A.I. sono disciplinate dai regolamenti del C.A.I.

 

Art. 14

Comitato Tecnico.

1. La Giunta regionale nomina con propria deliberazione il Comitato Tecnico, che, nell’articolazione per commissioni d’esame, ha il compito di:

a) valutare le prove dimostrative attitudinali;

b) valutare le prove d’esame finali dei corsi.

2. Quale organo consultivo, il Comitato Tecnico formula proposte di:

a) programmi e contenuti didattici per le attività formative, per quelle di aggiornamento e di specializzazione;

b) criteri di valutazione per le singole prove.

Nella formulazione dei programmi didattici e delle prove d’esame garantisce la rispondenza dei contenuti e dei criteri definiti in campo nazionale ed internazionale.

3. Il Comitato Tecnico, presieduto dal componente la Giunta preposto al Settore Formazione Professionale o suo delegato, è composto da:

a) due esperti in rappresentanza della scuola regionale delle professioni di montagna, ai sensi della L.R. n. 94 del 1990, su designazione della stessa;

b) due dipendenti regionali del Settore F.P. esperti di norme amministrative, che regolano l’attività della guida alpina, su designazione del dirigente la Direzione competente (14);

c) due dipendenti regionali del Servizio Sport e Turismo, esperti di organizzazione e legislazione turistica, su designazione del dirigente il Servizio;

d) due rappresentanti del collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo, su designazione dello stesso;

e) quattro guide alpine-maestri di alpinismo di cui almeno due istruttori guida alpina, designati dal collegio regionale guide alpine;

f) due tecnici in possesso di titolo di laurea nelle discipline naturalistiche connesse alla professione di guida alpina, in rappresentanza di associazioni ambientalistiche, su segnalazione delle stesse e su designazione del Servizio della Direzione regionale competente (15);

g) due medici esperti in medicina dello sport, pronto soccorso, rianimazione, alimentazione ed ambientamento in montagna, su designazione del Servizio della Direzione regionale competente (16);

h) due esperti di topografia, meteorologia, orientamento e del territorio montano regionale, su designazione del Servizio della Direzione regionale competente (17);

i) due accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo iscritto nell’elenco speciale, designati dal collegio regionale guide alpine;

1) due esperti del C.A.I. per le materie connesse alla professione di accompagnatore di media montagna e guida alpina;

m) due tecnici del CNSA abruzzese designati dallo stesso.

4. Svolgono le funzioni di segreteria del Comitato due dipendenti della Direzione competente, di categoria non inferiore alla C, come da CCNL vigente, dei quali uno ha mansione di segretario e l’altro di vice segretario; quest’ultimo collabora con il segretario e lo sostituisce in caso di assenza. La loro nomina è effettuata dal dirigente del Servizio della Direzione regionale competente (18).

5. Il Comitato dura in carica un quinquennio, comunque sino al suo rinnovo ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

6. I titolari delle designazioni, scaduto un biennio, possono formulare nuove designazioni di componenti di propria spettanza. In tal caso la Giunta regionale delibera la nuova composizione del Comitato.

7. Il Comitato Tecnico può suddividersi in gruppi di lavoro tematico, a garanzia di una maggiore funzionalità e snellezza nelle procedure. È validamente costituito, quando è presente oltre al componente la Giunta regionale o suo delegato, la maggioranza assoluta dei suoi componenti, per le sedute a carattere generale, e di quelli delle aree tematiche, per le trattazioni relative alle stesse.

(14) Lettera così modificata dall’art. 16, comma 1, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 87 della medesima legge.

(15) Lettera così modificata dall’art. 16, comma 2, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 87 della medesima legge.

(16) Lettera così modificata dall’art. 16, comma 2, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 87 della medesima legge.

(17) Lettera così modificata dall’art. 16, comma 2, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 87 della medesima legge.

(18) Comma così sostituito dall’art. 16, comma 3, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 87 della medesima legge. Il testo originario era così formulato: «4. Svolgono le funzioni di segreteria del Comitato due dipendenti regionali del Settore F.P., di livello non inferiore al VI, dei quali uno ha mansione di segretario e l’altro di vice segretario; quest’ultimo collabora con il segretario e lo sostituisce in caso di assenza. La loro nomina è effettuata dal dirigente del Settore F.P.».

 

Art. 15

Commissioni d’esame.

1. Le prove dimostrative attitudinali e gli esami finali dei corsi di formazione professionale per aspiranti guide alpine e per guide alpine-maestri di alpinismo sono espletati da una commissione, nominata tra i componenti il Comitato Tecnico di cui al precedente art. 14, su indicazione dei titolari delle designazioni con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. La commissione e la relativa sottocommissione sono presiedute dal componente la Giunta regionale preposto al Settore F.P. o suo delegato, che non esprime voto.

3. La Commissione d’esame è composta da:

a) un esperto in rappresentanza della scuola regionale delle professioni di montagna;

b) un dipendente regionale della Direzione competente (19);

c) un dipendente regionale del Servizio Sport e Turismo;

d) un rappresentante del collegio regionale delle guide alpine;

e) due guide alpine-maestri di alpinismo, di cui almeno uno istruttore guide alpine;

f) un tecnico in rappresentanza di associazioni ambientalistiche;

g) un medico;

h) un esperto di topografia, meteorologia, orientamento e del territorio montano regionale;

i) un accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo;

1) un esperto del C.A.I. per le materie connesse alla professione di accompagnatore di media montagna e guida alpina;

m) il delegato regionale del CNSA abruzzese o un suo rappresentante tecnico.

4. Limitatamente all’espletamento delle prove tecniche e di quelle di didattica, la commissione si articola in sottocommissione.

5. La sottocommissione è composta da:

a) un esperto in rappresentanza della scuola regionale delle professioni di montagna, per il coordinamento organizzativo senza espressione di voto;

b) un rappresentante del collegio regionale delle guide alpine;

c) due guide alpine-maestri di alpinismo, di cui almeno uno istruttore guida alpina.

6. La commissione e la relativa sottocommissione sono validamente costituite, quando è presente, oltre al componente la Giunta regionale o suo delegato, la maggioranza assoluta dei loro membri.

7. Le commissioni possono suddividersi in gruppi di lavoro per garantire una maggiore funzionalità delle stesse.

8. Nelle commissioni e nelle sottocommissioni continuano a svolgere le funzioni di segreteria i due dipendenti regionali del Comitato Tecnico.

9. Ai componenti il Comitato Tecnico, le commissioni e le sottocommissioni d’esame di cui ai precedenti art. 14 e 15, o comunque costituite per le attività previste dalla presente legge che non siano dipendenti regionali, sono corrisposti, per i giorni di partecipazione alle sedute, i gettoni di presenza, il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, oltre all’indennità di missione, nelle misure previste dalla legislazione della Regione Abruzzo vigente in materia. Quando i componenti della sottocommissione di cui ai punti b) e c) del precedente comma 5 sono impegnati nelle uscite in montagna per la valutazione delle prove tecniche, in sostituzione del gettone di presenza, riceveranno un’indennità pari al compenso di sette ore di insegnamento previsto per i corsi di abilitazione.

10. Nell’esercizio delle funzioni contemplate nella presente legge, tutti i componenti degli organismi di cui al precedente comma sono assicurati per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.

(19) Lettera così modificata dall’art. 16, comma 1, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 87 della medesima legge.

 

TITOLO II

Accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo

 

Art. 16

Figura professionale dell’accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo.

1. È accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo, chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in escursioni in montagna, nei parchi nazionali, regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi naturali e faunistiche, su ogni tipo di sentiero e su ogni ecosistema, con esclusione dei terreni che richiedono, per la progressione, l’uso della corda, piccozza e ramponi e in genere di materiale alpinistico e sciistico. Tale esclusione non sussiste se la persona o la comitiva è accompagnata oltre che dall’accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo, anche da un aspirante guida o da una guida alpina;

b) illustrazione culturale, naturale e delle tradizioni locali dell’ambiente montano percorso e introduzione scientifico-cognitiva del territorio in questione, analizzato dei suoi molteplici aspetti.

2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività, di cui al comma precedente punto b), è riservato esclusivamente agli accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo, abilitati all’esercizio professionale e iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 17 della presente legge.

3. Nell’ambito della professione di accompagnatore di media montagna sono istituite le seguenti specializzazioni:

– guida ambientale escursionistica, guida esclusiva del parco, ai sensi dell’art. 14, comma 5 della legge n. 394 del 1991.

4. È guida ambientale escursionistica chi esercita professionalmente, anche in modo esclusivo o continuativo, una delle seguenti attività:

a) conduce in visita o esplorazione persone singole o gruppi di persone in qualsiasi ambiente naturale, ivi compresi i parchi naturali e le aree protette, illustrando le caratteristiche ambientali, naturalistiche ed antropiche del territorio;

b) conduce in visita ad ambiente e/o strutture espositive di carattere naturalistico ed etnologico;

c) affianca in ambito scolastico il corpo insegnante nelle iniziative e programmi di educazione ambientale. L’accompagnamento su percorsi impervi che richiedono per la progressione l’uso di corda, piccozza e ramponi non rientra fra le attività della guida ambientale escursionistica.

 

Art. 17

Elenco speciale degli accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo.

1. L’esercizio della professione di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo è subordinato all’iscrizione nell’apposito elenco speciale, tenuto dal collegio regionale delle guide alpine, sotto la vigilanza della Regione Abruzzo, Direzione regionale competente, che allo scopo tiene costantemente aggiornata una copia del suddetto elenco (20).

2. L’iscrizione abilita all’esercizio della professione limitatamente al territorio della Regione Abruzzo. All’accompagnatore di media montagna, iscritto nell’elenco speciale della Regione Abruzzo, è consentito di iscriversi negli elenchi speciali di più regioni, nel rispetto delle normative stabilite da ciascuna di esse.

3. Gli accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo iscritti nel relativo elenco speciale, fanno parte del collegio regionale delle guide alpine della Regione Abruzzo.

4. La Giunta regionale rilascia agli iscritti nell’elenco speciale degli accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo, su proposta ed elaborazione grafica del rispettivo collegio, la tessera di riconoscimento ed i distintivi.

(20) Comma così modificato dall’art. 17, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 87 della medesima legge.

 

Art. 18

Condizioni di iscrizione nell’elenco speciale.

1. Ai sensi dell’art. 19, comma 2, ultimo periodo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), così come modificato dall’art. 9 delle legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile), sono iscritti nell’elenco speciale degli accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo della Regione Abruzzo, coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione Europea;

b) età minima di anni diciotto;

c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dalla Azienda sanitaria locale;

d) diploma di scuola media dell’obbligo;

e) abilitazione all’esercizio della professione di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo conseguita per il territorio della Regione Abruzzo;

f) non aver riportato condanne penali, che comportino l’interdizione, anche se temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

g) domicilio in un Comune della Regione Abruzzo (21).

2. L’esercizio della professione di accompagnatore di media montagna non è incompatibile con gli impieghi pubblici o privati né con l’esercizio di altre attività di lavoro autonomo.

(21) Comma così sostituito dall’art. 18, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 87 della medesima legge. Il testo originario era così formulato: «1. Possono essere iscritti, a domanda, nell’elenco speciale degli accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo della Regione Abruzzo, coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità Economica Europea;

b) età minima di anni 18;

c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dalla USL;

d) diploma di scuola media dell’obbligo;

e) abilitazione all’esercizio della professione di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo conseguita per il territorio della Regione Abruzzo;

f) non aver riportato condanne penali, che comportino l’interdizione, anche se temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

g) residenza o domicilio o stabile recapito in un Comune della Regione Abruzzo.».

 

Art. 19

Validità dell’iscrizione nell’elenco speciale degli accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo. Aggiornamento professionale.

1. L’iscrizione nell’elenco speciale ha efficacia per tre anni ed è conservata per pari periodo su presentazione del certificato di idoneità psicofisica per la professione di accompagnatore di media montagna, rilasciato dall’Azienda sanitaria locale, unitamente all’attestato di frequenza del corso di aggiornamento professionale, di cui al successivo comma (22). In caso di comprovata impossibilità a frequentare il corso di aggiornamento, l’accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo è tenuto a frequentare quello immediatamente successivo alla cessazione dell’impedimento. L’iscrizione in tal caso è conservata per pari periodo ed è comunque sospesa dopo due anni.

2. I corsi di aggiornamento sono istituiti dalla Giunta regionale d’intesa con il collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo.

3. La frequenza di corsi di specializzazione, di istruttore regionale di accompagnatori di media montagna e relativi corsi propedeutici e di aggiornamento, costituiscono titolo di aggiornamento.

(22) Periodo così modificato dall’art. 14, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 87 della medesima legge.

 

Art. 20

Abilitazione professionale.

1. L’abilitazione all’esercizio della professione di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo si consegue mediante la frequenza di corsi di formazione tecnico-didattico-culturali ed il superamento dei relativi esami.

2. La Giunta regionale, sentito il collegio regionale delle guide, riscontrata la legittima richiesta di abilitazione all’esercizio della professione di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo, istituisce i corsi di cui al comma precedente.

3. I corsi di formazione professionale prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali: tecniche escursionistiche, tecniche alpinistiche elementari, didattica e comportamento, elementi di pedagogia e psicologia, diritti doveri e responsabilità professionale dell’accompagnatore di media montagna, leggi e regolamenti professionali e tecnici, storia dell’alpinismo, Statuto della Regione Abruzzo, Statuto AGAI, CAI, CNSA e sua organizzazione; elementi di storia, arte, cultura e tradizioni locali, organizzazione e sviluppo turistico, elementi di geologia e geomorfologia, ecologia, flora e fauna, interventi di prevenzione conservazione e ripristino ambientale, normative relative ai parchi, profilo scientifico-culturale-ecologico dell’ambiente montano della Regione Abruzzo, approntamento di itinerari e tracciati, preparazione attrezzi ed equipaggiamento, elementi di medicina, pronto soccorso ed antinfortunistica, rianimazione, alimentazione ed ambientamento in montagna, soccorso in montagna, preparazione psicofisica nella pratica dell’escursionismo, lettura ed interpretazione delle carte topografiche, orientamento, meteorologia, precipitazioni, neve e valanghe. Altri insegnamenti possono essere programmati, d’intesa con il collegio regionale delle guide, dalla Giunta regionale.

 

Art. 21

Prove d’esame.

1. Gli esami finali dei corsi di formazione professionale per accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo comprendono tre sezioni:

– tecnica, consistente nella progettazione ed effettuazione di escursione con operazione di soccorso, prevenzione incendi, di orientamento, di superamento di elementari difficoltà alpinistiche;

– didattica, consistente nella descrizione dell’impostazione di un’escursione, con evidenziazione degli aspetti pedagogici, metodologici e tecnici;

– culturale, consistente in un colloquio su nozioni di elementi di pedagogia e psicologia, diritti doveri e responsabilità dell’accompagnatore di media montagna, leggi e regolamenti professionali e tecnici, storia dell’alpinismo, Statuto della Regione Abruzzo, statuto AGAI, CAI, CNSA e sua organizzazione; elementi di storia, arte, cultura e tradizioni locali, organizzazione e sviluppo turistico, elementi di geologia e geomorfologia, ecologia, flora e fauna, interventi di prevenzione conservazione e ripristino ambientale, normative relative ai parchi, profilo scientifico-culturale-ecologico dell’ambiente montano della Regione Abruzzo, approntamento di itinerari e tracciati, preparazione attrezzi ed equipaggiamento, elementi di medicina, pronto soccorso ed antinfortunistica, rianimazione, alimentazione ed ambientamento in montagna, soccorso in montagna, preparazione psicofisica nella pratica dell’escursionismo, lettura ed interpretazione delle carte topografiche, orientamento, meteorologia, precipitazioni, neve e valanghe.

2. I programmi vengono costantemente adeguati alla dinamica evolutiva tecnica e culturale dell’escursionismo e resi noti con l’atto istitutivo dei corsi.

3. L’esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni. La valutazione è espressa in sessantesimi.

4. È ammesso alla prova di didattica chi ha superato quella tecnica; è ammesso alla prova culturale chi ha superato quella di didattica.

5. Il mancato superamento della prova tecnica, di quella didattica o di quella culturale comporta la ripetizione di tali singole prove, da effettuarsi nella sessione immediatamente successiva. In mancanza di una sessione ordinaria entro l’anno successivo a quello dell’esame non superato o non effettuato per causa non dipendente dalla propria volontà, la commissione esaminatrice si riconvoca in sessione straordinaria per la ripetizione dell’esame.

6. Gli allievi che non superano gli esami, avendone avuto regolare ammissione, non sono obbligati a rifrequentare nel successivo corso le lezioni delle relative materie.

7. L’allievo può ripetere ciascuna sezione di prove d’esame una sola volta.

8. Le assenze relative alla frequenza dei corsi di cui all’art. 20 della presente legge devono essere giustificate e non possono superare il 20% della durata del corso.

 

Art. 22

Corsi propedeutici e promozione.

1. La Giunta regionale ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 94 del 1990, d’intesa con il collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo, al fine di sostenere le attività vocazionali dei territori montani, quando nelle aree con potenzialità escursionistiche la partecipazione alle prove dimostrative attitudinali di cui all’articolo seguente, sia inadeguata, può istituire corsi propedeutici di breve durata con modulazioni pluriennali, finalizzati all’acquisizione, per i giovani residenti in dette aree, delle conoscenze di base delle tecniche escursionistiche, richieste per il superamento delle prove stesse, oltre che per un corretto orientamento professionale. Dette attività vengono effettuate d’intesa con il collegio regionale delle guide alpine, avvalendosi della collaborazione delle scuole di escursionismo e di quelle di montagna.

 

Art. 23

Ammissione ai corsi di abilitazione per accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo.

1. Per essere ammessi ai corsi di accompagnatore di media montagna, di cui all’art. 20, comma 1 della presente legge, occorre presentare domanda ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 alla Giunta regionale, entro 30 gg. dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dell’istituzione degli stessi, dichiarando, sotto la propria personale responsabilità di (23):

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea (24);

b) essere in possesso del diploma di scuola media dell’obbligo;

c) aver compiuto 18 anni entro la data di scadenza della domanda;

d) essere in possesso di attestazione di idoneità psicofisica per la professione di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo rilasciato dall’Azienda sanitaria locale (25);

e) non avere riportato condanne penali, che comportino l’interdizione, anche se temporanea, dall’esercizio delle professioni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

f) avere domicilio nella Regione Abruzzo (26).

2. L’ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova scritta e, per quanti conseguono una valutazione di almeno 36/60, di una prova dimostrativa attitudinale di escursionismo, da sostenersi rispettivamente davanti alla commissione e alla sottocommissione di cui al successivo art. 27. Il programma delle prove è reso noto con l’atto istitutivo del corso.

3. Il superamento delle prove consente di partecipare al primo o al secondo corso immediatamente successivo alla prova stessa. Al secondo corso si è ammessi qualora non sia stato possibile frequentare in tutto o in parte il primo o quando non ne sia stato superato l’esame finale.

4. Per partecipare alla prova dimostrativa attitudinale e al corso per il quale consegue l’ammissione, l’aspirante deve a proprie spese munirsi e dimostrare il possesso di rispettive polizze assicurative per danni, che può provocare a se stesso o a terzi nello svolgimento di tali attività.

5. I candidati, che al termine delle prove ottengono l’ammissione a frequentare i corsi, entrò 30 gg. dalla pubblicazione dei risultati, devono presentare in carta semplice la documentazione di cui al precedente comma 1. Qualora si riscontri che nella domanda abbia fatto false dichiarazioni, il candidato perde il diritto a frequentare il corso, ferme restando le sanzioni previste dalla legge.

(23) Alinea così modificato dall’art. 19, comma 1, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 87 della medesima legge.

(24) Lettera così modificata dall’art. 19, comma 2, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 87 della medesima legge.

(25) Lettera così modificata dall’art. 19, comma 3, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 87 della medesima legge.

(26) Lettera così modificata dall’art. 19, comma 4, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 87 della medesima legge.

 

Art. 24

Corsi di specializzazione.

1. La Giunta regionale d’Abruzzo su motivata proposta del collegio regionale delle guide, istituisce corsi di specializzazione.

2. La specializzazione conseguita con i relativi esami finali del corso viene annotata a fianco del nominativo dell’accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo nell’elenco speciale.

3. Nella progettazione dei corsi, in funzione della specializzazione verrà definito il programma e di volta in volta, su proposta del collegio regionale delle guide alpine, la composizione della commissione che valuterà le prove, quando è previsto l’esame finale. Parimenti nel progetto sono indicate le condizioni per l’ammissione ai corsi degli accompagnatori, ivi compresi eventuali test tecnico-culturali.

 

Art. 25

Formazione ed aggiornamento degli istruttori regionali degli accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo.

1. La Giunta regionale, su proposta del collegio regionale delle guide alpine, nel rispetto dei contenuti tecnici e didattici definiti in campo nazionale ed internazionale, al fine di commisurare la disponibilità al reale fabbisogno per le attività formative, di aggiornamento e di specializzazione da realizzare per gli accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo, attua iniziative formative e di aggiornamento per istruttore regionale degli accompagnatori di media montagna.

2. Gli accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo, iscritti da almeno un anno nell’elenco speciale relativo, per essere avviati a corsi di formazione per istruttori, devono ottenere il giudizio di idoneità, mediante una prova propedeutica appositamente programmata ed attuata dalla Regione Abruzzo, sempre di concerto con il collegio regionale delle guide. Il progetto fissa le condizioni anche per l’ammissione.

3. Il progetto stabilisce le condizioni per l’ammissione, il contenuto e le modalità di svolgimento della prova propedeutica, le discipline da trattare durante il corso e l’articolazione dello stesso, le prove d’esame finale e la relativa commissione.

4. La qualifica conseguita di istruttore regionale di accompagnatori di media montagna viene annotata nell’elenco speciale a fianco del relativo nominativo. L’annotazione ha durata triennale e viene conservata per pari periodo a seguito di frequenza di corso di aggiornamento programmato dalla Giunta regionale, d’intesa con il collegio regionale delle guide.

 

Art. 26

Comitato Tecnico.

1. La Giunta regionale nomina con propria deliberazione il Comitato Tecnico, che, nell’articolazione per commissioni d’esame, ha il compito di:

– valutare le prove dimostrative attitudinali;

– valutare le prove d’esame finali dei corsi.

2. Quale organo consultivo, il Comitato Tecnico formula proposte di:

– programmi e contenuti didattici per le attività formative, per quelle di aggiornamento e di specializzazione;

– criteri di valutazione per le singole prove.

3. Il Comitato Tecnico, presieduto dal componente la Giunta preposto al Settore Formazione Professionale o suo delegato, è composto da:

a) due esperti in rappresentanza della scuola regionale delle professioni di montagna, ai sensi della L.R. n. 94 del 1990, su designazione della stessa;

b) due dipendenti regionali della Direzione competente esperti di norme amministrative, che regolano l’attività degli accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo, su designazione del dirigente del Servizio competente (27);

c) due dipendenti regionali del Servizio Sport e Turismo, esperti di organizzazione e legislazione turistica, su designazione del dirigente il Servizio;

d) quattro accompagnatori-maestri di escursionismo di cui almeno due istruttori, iscritti all’elenco speciale del collegio regionale delle guide, su designazione del collegio stesso;

e) due guide alpine, su designazione del collegio regionale delle guide, in rappresentanza dello stesso;

f) due tecnici in possesso di titolo di laurea nelle discipline naturalistiche connesse alla professione di accompagnatore di media montagna, in rappresentanza di associazioni ambientalistiche, su segnalazione delle stesse e su designazione della Direzione regionale competente (28);

g) quattro docenti universitari di aree connesse alla professione di accompagnatore di media montagna, su designazione della Direzione regionale competente (29);

h) due medici esperti in medicina dello sport, pronto soccorso, rianimazione, alimentazione ed ambientamento in montagna, su designazione della Direzione regionale competente (30);

i) due esperti di topografia, meteorologia, orientamento e del territorio montano regionale, su designazione della Direzione regionale competente (31);

1) due esperti del C.A.I. per le materie connesse alla professione di accompagnatore di media montagna e guida alpina;

m) due rappresentanti tecnici del CNSA abruzzese designati dallo stesso.

4. Svolgono le funzioni di segreteria del Comitato due dipendenti regionali del Settore F.P., di livello non inferiore al VI, dei quali uno ha mansione di segretario e l’altro di vice segretario; quest’ultimo collabora con il segretario e lo sostituisce in caso di assenza. La loro nomina è effettuata dal dirigente del Servizio competente (32).

5. Il Comitato dura in carica un quinquennio, comunque sino al suo rinnovo ed i suoi componenti, che devono avere la residenza o il domicilio nella Regione Abruzzo, possono essere riconfermati.

6. I titolari delle designazioni, scaduto un biennio, possono formulare nuove designazioni di componenti di propria spettanza. In tal caso la Giunta regionale delibera la nuova composizione del Comitato.

7. Il Comitato Tecnico può suddividersi in gruppi di lavoro tematico, a garanzia di una maggiore funzionalità e snellezza nelle procedure. È validamente costituito, quando è presente oltre al componente la Giunta regionale o suo delegato, la maggioranza assoluta dei suoi componenti, per le sedute a carattere generale, e di quelli delle aree tematiche, per le trattazioni relative alle stesse.

(27) Lettera così modificata dall’art. 20, comma 1, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 87 della medesima legge.

(28) Lettera così modificata dall’art. 20, comma 2, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 87 della medesima legge.

(29) Lettera così modificata dall’art. 20, comma 2, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 87 della medesima legge.

(30) Lettera così modificata dall’art. 20, comma 2, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 87 della medesima legge.

(31) Lettera così modificata dall’art. 20, comma 2, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 87 della medesima legge.

(32) Comma così modificato dall’art. 20, comma 3, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 87 della medesima legge.

 

Art. 27

Commissioni d’esame.

1. Le prove dimostrative attitudinali e gli esami finali dei corsi di formazione professionale per accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo sono espletati, da una commissione, nominata tra i componenti il Comitato Tecnico di cui al precedente art. 26, su indicazione dei titolari delle designazioni con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. La commissione e la relativa sottocommissione sono presiedute dal componente la Giunta regionale preposto al Settore F.P. o suo delegato, che non esprime voto.

3. La Commissione d’esame è composta da:

a) un esperto in rappresentanza della scuola regionale delle professioni di montagna;

b) un dipendente regionale della Direzione regionale competente (33);

c) un dipendente regionale del Servizio Sport e Turismo;

d) due accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo;

e) due guide alpine-maestri di alpinismo;

f) un tecnico in rappresentanza di associazioni ambientalistiche;

g) due docenti universitari;

h) un medico;

i) un esperto di topografia, meteorologia, orientamento e del territorio montano regionale;

1) un esperto del C.A.I. per le materie connesse alla professione di accompagnatore di media montagna e guida alpina.

4. Limitatamente all’espletamento delle prove tecniche e di quelle di didattica, la commissione si articola in sottocommissione.

5. La sottocommissione è composta da:

a) un esperto in rappresentanza della scuola regionale delle professioni di montagna, per il coordinamento organizzativo senza espressione di voto;

b) due accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo, istruttori di accompagnatori;

c) due guide alpine-maestri di alpinismo.

6. La commissione e la relativa sottocommissione sono validamente costituite, quando è presente, oltre al componente la Giunta regionale o suo delegato, la maggioranza assoluta dei loro componenti.

7. Le commissioni possono suddividersi in gruppi di lavoro per garantire una maggiore funzionalità delle stesse.

8. Nelle commissioni e nelle sottocommissioni continuano a svolgere le funzioni di segreteria i due dipendenti regionali del Comitato Tecnico, senza diritto di voto.

9. Ai componenti il Comitato Tecnico, le commissioni e le sottocommissioni, istituite per la valutazione delle attività formative per gli accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo, previste dalla presente legge, che non siano dipendenti regionali, sono corrisposti, per i giorni di partecipazione alle sedute, i gettoni di presenza, il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, oltre all’indennità di missione, nelle misure previste dalla legislazione della Regione Abruzzo vigente in materia. Quando i componenti guide alpine-maestri di alpinismo e gli accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo, della sottocommissione di cui al precedente comma 5, sono impegnati nelle uscite in montagna per la valutazione delle prove tecniche, in sostituzione del gettone di presenza, riceveranno un indennità pari al compenso di sette ore di insegnamento previsto per i corsi di abilitazione.

10. Nell’esercizio delle funzioni contemplate nella presente legge, tutti i componenti degli organismi di cui al precedente comma, compresi i dipendenti regionali in esse impegnati, sono assicurati per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi e per infortuni. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.

(33) Lettera così modificata dall’art. 20, comma 2, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 87 della medesima legge.

 

TITOLO III

Disposizioni comuni

 

Art. 28

Organizzazione e gestione delle attività formative.

1. I corsi relativi alle attività formative, previste dalla presente legge, sono inclusi nei piani annuali della formazione professionale della Regione Abruzzo e di norma Svolti dal Centro regionale di F.P. di Sulmona – Scuola per le professioni della montagna ai sensi della L.R. n. 94 del 1990.

2. Considerata la loro particolare natura, le attività possono essere completate entro il biennio successivo all’anno del piano che le istituisce, nei limiti di spesa previsti dal progetto.

3. Le nomine dei docenti per i diversi tipi di attività vengono effettuate dal Direttore del Centro regionale di F.P. di Sulmona:

– per le guide alpine ed aspiranti guide alpine, nello spirito dell’art. 23 della legge n. 81 del 1991, rispettivamente con istruttori guida alpina, o per particolari aspetti con tecnici specifici, con esperti in possesso di idonea professionalità per le discipline teorico-didattiche e culturali;

– per gli accompagnatori di media montagna con istruttori regionali, di cui all’art. 25 della presente legge, o per particolari aspetti con tecnici specifici per le materie tecnico-didattiche, con esperti in possesso di idonea professionalità per le discipline teorico-didattiche e culturali.

Per l’individuazione delle professionalità possono esprimere pareri consultivi il Comitato tecnico, di cui al precedente art. 26, e il collegio regionale delle guide alpine della Regione Abruzzo.

4. La scuola regionale per le professioni della montagna, sentito il parere del Comitato Tecnico, di cui ai precedenti artt. 14 e 26, ottimizza le procedure didattico-organizzative per la formazione, l’aggiornamento e la specializzazione delle guide alpine-maestri di alpinismo, degli aspiranti guide alpine, degli accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo, anche attraverso opportune metodologie di formazione a distanza, la ristrutturazione e il potenziamento del centro audiovisivi e delle strutture informatiche operanti nella scuola stessa.

5. Per il raggiungimento dei fini formativi, di documentazione e di informazione, previsti dalla presente legge, la Giunta regionale, ove se ne determini l’opportunità è autorizzata, con le modalità stabilite dalla L.R. n. 52 del 1986, a conferire l’incarico professionale ad un esperto esterno, in possesso delle necessarie competenze, per collaborare con il direttore del CRFP di Sulmona – scuola regionale delle attività di montagna, anche per quanto dettato dalla L.R. n. 94 del 1990.

6. Il direttore dei corsi esonera dalla frequenza delle lezioni delle discipline corrispondenti, con uguale contenuto, gli allievi che ne facciano richiesta, quando abbiano frequentato e sostenendone i relativi esami con esito positivo, corsi di qualificazione professionale per aspirante guida alpina, o maestro di sci alpino, o maestro di sci di fondo.

 

Art. 29

Collegio regionale delle guide alpine.

1. È istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno delle professioni disciplinate dalla presente legge, il Collegio regionale delle guide alpine. Del collegio fanno parte tutte le guide alpine-maestri di alpinismo, gli aspiranti guida alpina e gli accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo iscritti nell’albo e nell’elenco speciale della Regione.

2. Sono organi del Collegio:

a) l’assemblea, formata da tutti i membri del collegio;

b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti fra tutti i membri del Collegio, nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lett. d) del successivo comma e scelti per almeno 3/4 fra le guide alpine-maestri di alpinismo, integrato da un rappresentante eletto dagli accompagnatori di media montagna che assume la carica di vice presidente;

c) il Presidente eletto dal consiglio direttivo nel proprio seno, scegliendolo fra le guide alpine-maestri di alpinismo;

d) due vice presidenti di cui uno eletto, come nel precedente punto b), dagli accompagnatori di media montagna, iscritti nell’elenco speciale, e uno eletto nel seno del consiglio direttivo, scelto fra le guide alpine-maestri di alpinismo.

3. Alla elezione del consiglio direttivo e all’attribuzione delle cariche, sarà presente un rappresentante della Giunta regionale con funzioni di controllo e di verifica sul regolare funzionamento delle elezioni.

4. I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Le elezioni sono indette dal direttivo uscente entro gli ultimi tre mesi di durata in carica.

5. L’elezione del presidente del consiglio direttivo delle guide alpine viene ratificata dalla Giunta regionale con apposito decreto di nomina.

6. Spetta all’assemblea del collegio:

a) eleggere il consiglio direttivo;

b) approvare annualmente il bilancio del collegio;

c) eleggere i membri del collegio nazionale delle guide alpine di cui alla legge n. 6 del 1989, art. 15, comma 2 per le guide alpine e art. 22, comma 8 per gli accompagnatori;

d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio, su proposta del consiglio direttivo;

e) pronunciarsi su ogni questione che le venga Sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell’assemblea venga richiesta da almeno 1/3 dei componenti.

7. Le sedute dell’assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri del collegio ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

8. Spetta al consiglio direttivo del collegio:

a) svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta dell’albo professionale;

b) vigilare sull’esercizio della professione e sull’osservanza delle regole di deontologia professionale;

c) applicare le sanzioni disciplinari;

d) collaborare con le competenti autorità regionali e designare i componenti delle commissioni e sottocommissioni, come pure le componenti rappresentative; provvedere agli adempimenti stabiliti dalla presente legge;

e) stabilire la misura del contributo a carico degli iscritti all’albo;

f) indicare le caratteristiche della divisa regionale, del distintivo della Regione Abruzzo e della tessera di riconoscimento;

g) curare le relazioni con altri collegi professionali, con il collegio nazionale delle guide alpine e con le associazioni nazionali di categoria;

h) esprime pareri a richiesta della Regione o di altre autorità amministrative sull’ordinamento, sull’attività delle guide e degli accompagnatori;

i) contribuire alla diffusione dello sport alpinistico, sci-alpinistico, escursionistico, in particolare con la Giunta regionale, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri ed itinerari alpini, della verifica tecnica e del collaudo delle palestre di arrampicata, della costruzione e del mantenimento dei rifugi e bivacchi, delle opere di disgaggio e di tutto quanto riguarda la tutela dell’ambiente montano e la promozione dell’alpinismo, dell’escursionismo e del turismo montano;

l) nominare commissioni, elaborare programmi di corsi di formazione e criteri per le materie d’esame, da sottoporre all’approvazione delle competenti autorità regionali;

m) nominare la commissione tecnica, che elegge nel proprio seno il suo presidente;

n) proporre il limite massimo per le tariffe professionali (34);

o) promuovere iniziative per il miglioramento culturale e professionale degli iscritti all’albo e all’elenco speciale.

9. Il consiglio direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente, ovvero ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei componenti.

10. Le sedute del consiglio direttivo sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri del consiglio ed in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità decide il voto del presidente.

11. La vigilanza sul collegio regionale delle guide alpine è esercitata dalla Giunta regionale mediante i settori competenti.

12. I distintivi di cui al precedente comma 8, punto f), vengono acquisiti e forniti alle guide e agli accompagnatori di media montagna dal CRFP di Sulmona.

(34) Lettera così modificata dall’art. 21, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 87 della medesima legge.

 

Art. 30

Doveri della guida alpina-maestro di alpinismo e dell’accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo.

1. Le guide alpine, gli aspiranti guida e gli accompagnatori di media montagna, iscritti all’albo professionale, sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale.

2. Tutte le guide alpine e gli aspiranti guida iscritti nell’albo sono tenuti, in caso di infortunio in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell’ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti. Per i fini di cui sopra, le guide alpine e gli aspiranti guida hanno libero accesso gratuito e, nell’ambito di prestazioni di soccorso, precedenza assoluta su tutti gli impianti di risalita operanti nel territorio regionale. Gli stessi adempimenti di soccorso sono tenuti ad effettuare gli accompagnatori di media montagna limitatamente ai terreni boschivi ed ai sentieri.

 

Art. 31

Sanzioni disciplinari e ricorsi.

1. Le guide alpine, gli aspiranti guide alpine, gli accompagnatori di media montagna, iscritti nell’albo professionale, che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero di quelle di comportamento previste dalla presente legge e dalla legge n. 6 del 1989, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione scritta;

b) censura;

c) sospensione dall’albo per un periodo da un mese ad un anno;

d) radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale delle guide alpine, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi entro 30 gg. dalla notifica è ammesso il ricorso al direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l’esecutività del provvedimento.

3. I provvedimenti adottati dal collegio regionale, eccettuati quelli in materia disciplinare e quelli adottati dal collegio nazionale, sono definitivi e impugnabili dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.

4. L’esercizio abusivo di scuole di alpinismo, di sci-alpinismo, di escursionismo naturalistico, di scuole di montagna ed in ogni caso l’apertura e l’esercizio per dette attività, in difetto di autorizzazione, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.500,00 a € 3.000,00 (35).

5. Chiunque usi il nome di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo, di scuola di alpinismo, di sci-alpinismo, di escursionismo naturalistico, di scuola di montagna, senza esserne abilitato o autorizzato, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 3.000,00 (36).

6. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dai sindaci dei comuni competenti per territorio, dandone comunicazione al collegio regionale delle guide ed alla Giunta regionale d’Abruzzo.

(35) Comma così modificato dall’art. 22, comma 1, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 87 della medesima legge.

(36) Comma così modificato dall’art. 22, comma 2, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 87 della medesima legge.

 

Art. 32

Scuole di escursionismo naturalistico, scuole di montagna, scuole di alpinismo e scuole di sci-alpinismo.

1. Agli effetti della presente legge per scuola si intende l’organizzazione a base associativa, cui fanno capo più accompagnatori di media montagna, aspiranti guida alpina, guide alpine, per esercitare in modo coordinato la loro attività professionale.

2. Le scuole possono essere:

a) di escursionismo naturalistico;

b) di alpinismo e di sci-alpinismo. L’attività di insegnamento, può essere svolta anche da aspiranti guida alpina;

c) di montagna. L’attività di insegnamento può essere svolta da aspiranti guida alpina.

3. La Giunta regionale, per il tramite della Direzione competente in materia, autorizza l’apertura di scuole, valutando la richiesta in relazione alla salvaguardia degli interessi turistici delle località interessate, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) che i componenti le scuole siano iscritti all’albo regionale delle guide alpine d’Abruzzo, o siano ad esso temporaneamente aggregati, o all’elenco speciale degli accompagnatori di media montagna;

b) che la scuola sia retta da statutiregolamenti ispirati a criteri di democraticità e di effettiva partecipazione di tutti gli associati, deliberati dall’assemblea dei componenti che ne fanno parte;

c) che la scuola sia in grado di funzionare durante l’intera stagione e che sia dotata di insegna esterna “SCUOLA….”

d) che si dichiari di collaborare con le autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dell’alpinismo e dello sci-alpinismo, dell’escursionismo naturalistico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché di collaborare con enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l’afflusso turistico montano della Regione Abruzzo; per tali funzioni ed adempimenti le scuole sono ritenute strutture di pubblica utilità;

e) che la scuola dimostri di avere stipulato un’adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, conseguenti all’esercizio dell’insegnamento;

f) che la scuola sia tenuta il più possibile a garantire un’offerta ampia di servizi ai diversi livelli tecnici e per tutte le specializzazioni;

g) che la scuola sia gestita in modo da promuovere gli interessi generali dello sport e del turismo montani, la sicurezza della loro pratica, da attivare forme di collaborazione con enti, autorità scolastiche, imprese turistiche, organizzazioni per favorire la diffusione della pratica dell’alpinismo e dello sci-alpinismo, dell’escursionismo naturalistico fra giovani.

4. L’autorizzazione è revocata, qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti dal presente articolo e nel caso di violazione alle norme della presente legge.

5. L’autorizzazione è altresì revocata nel caso in cui, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non abbia ancora iniziato la propria attività oppure nel caso di interruzione di attività della scuola, che si protragga per oltre una stagione, o qualora non si dia attuazione alle disposizioni previste nel provvedimento autorizzativo.

6. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2 deve essere presentata, ai sensi di legge, alla Direzione regionale competente in materia, corredata di:

a) elenco dei componenti la scuola con i relativi dati anagrafici;

b) verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore che assume la funzione di rappresentante legale;

c) atto costitutivo, statuto-regolamento della scuola deliberato a norma del comma 3;

d) indicazione della sede o delle sedi della scuola, nonché gli eventuali recapiti;

e) denominazione della scuola;

f) assicurazione sui contenuti degli altri punti di cui al comma 3.

7. Ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il silenzio dell’Amministrazione regionale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda di rilascio dell’autorizzazione.

8. Le scuole autorizzate sono tenute a comunicare, entro e non oltre il trenta giugno di ciascun anno, alla Direzione regionale competente in materia, le segnalazioni di variazioni che interessano l’organico della scuola, lo statuto regolamento, la sede ed il recapito, gli estremi della polizza rinnovata con le garanzie adeguate; inoltre, congiuntamente va inviata la dichiarazione del direttore che tutti gli associati, che operano nella scuola, sono in regola con la normativa sull’insegnamento. In mancanza degli adempimenti di cui sopra, alle scuole è revocata l’autorizzazione.

9. È istituito dalla Direzione regionale competente in materia, l’elenco delle scuole di montagna, di alpinismo e di sci-alpinismo, di escursionismo naturalistico (37).

(37) Articolo così sostituito dall’art. 23, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 87 della medesima legge. Il testo originario era così formulato: «Art. 32. Scuole di escursionismo naturalistico, scuole di montagna, scuole di alpinismo e scuole di sci-alpinismo. 1. Agli effetti della presente legge per scuola si intende l’organizzazione a base associativa, cui fanno capo più accompagnatori di media montagna, aspiranti guida alpina, guide alpine, per esercitare in modo coordinato la loro attività professionale. Di norma ogni scuola raccoglie tutti gli accompagnatori di media montagna, gli aspiranti guida alpina, le guide alpine, operanti in quella località, fermo restando la libertà di esercizio autonomo della professione nel rispetto delle leggi vigenti.

2. Le scuole possono essere:

a) di escursionismo naturalistico, se costituite da almeno tre accompagnatori, uno dei quali assume l’incarico di direttore;

b) di alpinismo e di sci-alpinismo, se costituite da almeno tre guide alpine, una delle quali assume l’incarico di direttore; l’attività di insegnamento, può essere svolta anche da aspiranti guida alpina, purché il loro numero sia inferiore a quello delle guide alpine (iscritte ed aggregate);

c) di montagna, se costituite da almeno tre accompagnatori, e da almeno due guide alpine, una delle quali assume l’incarico di direttore; l’attività di insegnamento può essere svolta da aspiranti guida alpina, purché il loro numero sia inferiore a quello delle guide alpine (iscritte ed aggregate).

3. La Giunta regionale, in accordo con il collegio regionale delle guide alpine, autorizza l’apertura di scuole, valutando la richiesta in relazione alla salvaguardia degli interessi turistici delle località interessate, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) che i componenti le scuole siano iscritti all’albo regionale delle guide alpine d’Abruzzo, o siano ad esso temporaneamente aggregati, o all’elenco speciale degli accompagnatori di media montagna;

b) che i componenti dell’organico di una scuola non facciano parte, contemporaneamente, di altre scuole;

c) che si dichiara di garantire periodi di apertura della scuola e presenza dell’organico, adeguati al servizio;

d) che la scuola sia retta da statuti-regolamenti ispirati a criteri di democraticità e di effettiva partecipazione di tutti gli associati, deliberati dall’assemblea dei componenti che ne fanno parte; in particolare tutti gli associati alla scuola da almeno due anni dovranno poter concorrere all’elezione delle cariche sociali con la ripartizione dei frutti ed oneri dell’attività realizzata dalla scuola in relazione alle effettive prestazioni professionali del singolo associato, tenuto conto eventualmente anche delle specializzazioni e qualificazioni;

e) che la direzione della scuola sia affidata possibilmente ad un associato con la qualifica di direttore, con la rappresentanza legale;

f) che la denominazione della scuola sia tale da non creare confusione con quella di altre scuole eventualmente esistenti in zona;

g) che la scuola disponga di sede adeguata al di fuori di strutture ricettive o di altre strutture non adeguate all’immagine tipica della scuola di montagna, che sia in grado di funzionare durante l’intera stagione e che sia dotata di insegna esterna “SCUOLA….”

h) che si affermi, che nella località ove già opera una scuola autorizzata, non possono operare scuole autorizzate in altre località, salva la possibilità di insegnare ad allievi della propria scuola, o concordare forme di collaborazione con la scuola locale, oppure in forma autonoma;

i) che si dichiari di collaborare con le autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dell’alpinismo e dello sci-alpinismo, dell’escursionismo naturalistico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché di collaborare con enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l’afflusso turistico montano della Regione Abruzzo: per tali funzioni ed adempimenti le scuole sono ritenute strutture di pubblica utilità;

l) che la scuola dimostri di avere stipulato un’adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, conseguenti all’esercizio dell’insegnamento;

m) che la scuola sia tenuta il più possibile a garantire un’offerta ampia di servizi ai diversi livelli tecnici e per tutte le specializzazioni;

n) che la scuola sia gestita in modo da promuovere gli interessi generali dello sport e del turismo montani, la sicurezza della loro pratica, da attivare forme di collaborazione con enti, autorità scolastiche, imprese turistiche, organizzazioni per favorire la diffusione della pratica dell’alpinismo e dello sci-alpinismo, dell’escursionismo naturalistico fra giovani.

4. La Giunta regionale, qualora particolari esigenze di sviluppo turistico lo richiedano, può concedere, in accordo con il collegio regionale, l’autorizzazione all’apertura di una sola scuola in una località montana, anche in deroga al numero minimo dei suoi componenti, di cui al precedente comma 2, purché complessivamente i componenti non siano meno di tre, sussistano tutti gli altri requisiti previsti dal precedente comma e non esista nella medesima località un’altra scuola. L’autorizzazione è revocata, oltre che nei casi previsti dal successivo comma 5, anche nel caso in cui vengano a cessare le particolari esigenze per le quali l’autorizzazione è stata richiesta.

5. L’autorizzazione è revocata, qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti dal presente articolo e nel caso di infrazioni alle norme della presente legge delle

6. L’autorizzazione è altresì revocata nel caso in cui, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non abbia ancora iniziato la propria attività oppure nel caso di interruzione di attività della scuola, che si protragga per oltre una stagione, o qualora non si dia attuazione alle disposizioni previste nel provvedimento autorizzativo.

7. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente comma 2 deve essere presentata in carta legale al Presidente della Giunta regionale – Servizio Formazione Professionale, corredata di:

a) elenco dei componenti la scuola con i relativi dati anagrafici;

b) verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore;

c) atto costitutivo, statuto-regolamento della scuola deliberato a norma del precedente comma 3;

d) indicazione della sede o delle sedi della scuola, nonché gli eventuali recapiti;

e) denominazione della scuola;

f) assicurazione sui contenuti degli altri punti di cui al precedente comma 3.

8. Le scuole autorizzate sono tenute a comunicare, entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, alla Giunta regionale – Servizio Formazione Professionale, le segnalazioni di variazioni che interessano l’organico della scuola, lo statuto-regolamento, la sede ed il recapito, gli estremi della polizza rinnovata con le garanzie adeguate; inoltre, congiuntamente va inviata la dichiarazione del direttore che tutti gli associati, che operano nella scuola, sono in regola con la normativa sull’insegnamento e non sono componenti di altre scuole. In mancanza degli adempimenti di cui sopra, alle scuole è revocata l’autorizzazione.

9. È istituito dalla Giunta regionale – Servizio Formazione professionale – l’elenco delle scuole di montagna, di alpinismo e di sci-alpinismo, di escursionismo naturalistico.».

 

Art. 33

Tariffe professionali.

1. Le tariffe massime delle prestazioni professionali, nell’ambito della Regione Abruzzo, delle guide alpine – maestri di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo sono fissate annualmente dal Collegio regionale delle guide alpine (38).

2. Sono stabilite tariffe diversificate per le lezioni individuali e per le lezioni collettive; per queste ultime viene determinata con il provvedimento della fissazione della tariffa, anche il numero massimo degli allievi che vi possono partecipare; sono fissate inoltre, le tariffe agevolate per organizzazioni sportive e gruppi scolastici.

(38) Comma così sostituito dall’art. 24, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 87 della medesima legge. Il testo originario era così formulato: «1. Le tariffe minime e massime delle prestazioni professionali, nell’ambito della Regione Abruzzo, delle guide alpine-maestri di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo sono fissate annualmente dal collegio regionale delle guide alpine.».

 

Art. 34

Sanzioni amministrative.

1. Chiunque, pur in possesso dell’abilitazione all’esercizio delle professioni di guida alpina, aspirante guida alpina, accompagnatore di media montagna, eserciti stabilmente nella Regione Abruzzo, senza essere iscritto né temporaneamente aggregato all’albo professionale regionale o elenco speciale degli accompagnatori, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 (39).

2. La violazione degli obblighi previsti dai commi 7 e 8 del precedente art. 5, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00 (40).

3. L’esercizio abusivo di scuole di alpinismo e di sci-alpinismo, di escursionismo naturalistico, di scuole di montagna e in ogni caso l’apertura e l’esercizio di dette attività, in difetto di autorizzazione, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.500,00 a € 3.000,00 (41).

4. Chiunque usi il nome di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo, di scuola di alpinismo e di sci-alpinismo, di escursionismo naturalistico, di scuola di montagna, senza esserne abilitato o autorizzato, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 3.000,00 (42).

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dai sindaci dei comuni competenti per territorio, dandone comunicazione al collegio regionale delle guide ed alla Giunta regionale d’Abruzzo.

(39) Comma così modificato dall’art. 25, comma 1, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 87 della medesima legge.

(40) Comma così modificato dall’art. 25, comma 2, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 87 della medesima legge.

(41) Comma così modificato dall’art. 25, comma 3, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 87 della medesima legge.

(42) Comma così modificato dall’art. 25, comma 4, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 87 della medesima legge.

 

Art. 35

Divieti.

È fatto divieto a chiunque, alle agenzie turistiche e di viaggio, alle organizzazioni di servizi turistici, agli esercizi alberghieri ed extralberghieri, agli enti ed ai pubblici esercizi di proporre, di promuovere o di avvalersi per i servizi di cui agli artt. 2 e 16, comma 1 della presente legge, di soggetti privi dell’abilitazione per l’esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo, e dell’iscrizione ai rispettivi albo ed elenco speciale. Lo stesso divieto vige verso le scuole di alpinismo e di sci alpinismo, di escursionismo naturalistico e scuole di montagna.

2. L’inosservanza delle disposizioni previste dal precedente comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 2.000,00; in caso di recidiva le somme vengono raddoppiate (43).

(43) Comma così modificato dall’art. 26, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 87 della medesima legge.

 

Art. 36

Vigilanza.

1. Le modalità di espletamento della vigilanza e del controllo sull’applicazione delle disposizioni dettate dalla presente legge sono determinate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, in accordo con il collegio regionale.

 

Art. 37

Interventi a favore delle scuole di escursionismo naturalistico, di alpinismo e di sci-alpinismo, di montagna.

1. La Giunta regionale, tenendo conto degli indirizzi e dei criteri fissati nel programma di sviluppo regionale, concede sovvenzioni alle scuole di escursionismo naturalistico, di alpinismo e di sci-alpinismo, di montagna, riconosciute ed operanti nella regione, per le seguenti iniziative:

a) promozione della pratica dell’alpinismo e dell’escursionismo montano tra i giovani, anche con la partecipazione a manifestazioni fieristiche;

b) valorizzazione del ruolo della guida alpina, dell’aspirante guida, dell’accompagnatore di media montagna nell’attività turistica montana;

c) miglioramento della qualifica professionale dei propri associati, con particolare approfondimento delle tematiche sulla sicurezza e sulle operazioni di soccorso in montagna;

d) acquisizione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento della sede della scuola;

e) acquisizione di attrezzature per l’esercizio della professione, con particolare riguardo alla prevenzione ed al soccorso.

2. La Giunta regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, determina con propria deliberazione le modalità di attuazione delle disposizioni previste dal precedente comma. Con la deliberazione di concessione dei benefici fissa i termini per l’ultimazione delle iniziative, per l’accertamento della regolare esecuzione dell’iniziativa e per l’erogazione delle sovvenzioni.

 

Art. 38

Interventi a favore del collegio regionale delle guide alpine.

1. La Giunta regionale, in applicazione degli indirizzi e dei criteri fissati nel programma di sviluppo regionale, concede al collegio regionale delle guide alpine sovvenzioni per le seguenti iniziative ed impegni:

a) la piccola manutenzione degli itinerari alpinistici, il controllo e il monitoraggio dello stato della chiodatura degli stessi, alfine di tutelare il patrimonio alpinistico delle montagne abruzzesi;

b) promozione della pratica dell’alpinismo dell’escursionismo montano tra i giovani., anche attraverso manifestazioni fieristiche;

c) valorizzazione del ruolo della guida alpina, dell’aspirante guida alpina, dell’accompagnatore di media montagna nell’attività turistica montana;

d) miglioramento della qualifica professionale degli iscritti nei propri albo ed elenco speciale, anche attraverso la promozione di seminari e di studi, particolarmente mirati alla sicurezza;

e) operazioni di soccorso in montagna, con la corresponsione di un’indennità giornaliera di importo pari a quello stabilito dal tariffario professionale;

f) tutelare ed agevolare la professione di guida alpina, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna, anche per la partecipazione nelle operazioni di soccorso, erogando contributi in misura non superiore all’80% dell’onere complessivo dei premi delle assicurazioni da sostenere dagli iscritti ai propri albo ed elenco speciale per: rischi di morte, invalidità permanente e temporanea, infortunio e rischi di responsabilità civile nell’esercizio della professione.

2. La Giunta regionale determina con propria deliberazione annualmente l’ammontare della somma da assegnare al collegio regionale delle guide alpine, per i fini di cui al comma precedente. L’erogazione della somma è disposta in via anticipata in relazione ai fabbisogni di cassa per il pagamento delle spese. Le anticipazioni successive al primo versamento sono erogate subordinatamente alla presentazione della documentazione delle spese sostenute, utilizzando le anticipazioni relative ai versamenti precedenti fino al 90% della somma assegnata; il saldo è erogato su presentazione, da effettuarsi entro il 30 giugno, del rendiconto delle spese sostenute nell’anno precedente corredate dalla documentazione non trasmessa in precedenza.

3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, determina le modalità per la previsione e per l’accertamento delle singole spese di cui al comma 1 nonché quelle per la loro liquidazione.

 

Art. 39

Norme transitorie.

1. In sede di prima applicazione della presente legge fanno parte di diritto dell’albo professionale e dell’elenco speciale del collegio regionale abruzzese delle guide alpine, tutte le guide alpine-maestri di alpinismo, gli aspiranti guida, gli accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo che a seguito della legge n. 6 del 1989, si sono iscritti all’albo o all’elenco speciale del collegio regionale delle guide, costituito dall’assemblea delle guide, su convocazione del Presidente della Giunta regionale d’Abruzzo.

2. Sono, inoltre, iscritti all’albo professionale i residenti in Abruzzo, in possesso alla data di pubblicazione della presente legge, di certificazione tecnica rilasciata dall’A.G.A.I. – Associazione guide alpine italiane – attestante la frequenza di corsi di qualificazione organizzati dall’A.G.A.I. medesima ed il superamento con esito favorevole del relativo esame finale, che entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, ne facciano richiesta.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 5 del precedente art. 2, gli aspiranti guida alpina, iscritti nell’albo professionale ai sensi del comma 1, che abbiano compiuto 40 anni alla data di entrata in vigore della presente legge, possono restare iscritti anche se, dopo 10 anni dall’abilitazione ad aspirante, non conseguono il grado di guida alpina-maestro di alpinismo.

4. Gli allievi del precedente corso di accompagnatori di media montagna, terminato nel mese di dicembre 1992, risultati non idonei alle prove finali d’esame, a domanda, possono sostenere quelle del prossimo, senza essere obbligati alla frequenza.

5. Le iniziative formative approvate e finanziate con l’esercizio finanziario 1995, ai sensi della L.R. n. 15 del 1984, osserveranno le norme previste dalla presente legge dalla data della sua pubblicazione.

Possono essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo coloro che alla data di pubblicazione della presente legge, muniti di diploma di scuola dell’obbligo, abbiano svolto, per almeno 3 anni, attività lavorativa nelle mansioni previste nell’art. 21, comma 2 della legge n. 6 del 1989 nelle aree protette nazionali e regionali istituite ai sensi di legge, anche alle dipendenze di strutture convenzionate. Per l’ammissione agli esami gli interessati, entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge dovranno presentare relativa domanda con firma autenticata, dichiarando il possesso dei contenuti dei punti del comma 1 dell’art. 23 della presente legge, allegando una certificazione, a firma autenticata del responsabile dell’ente di gestione dell’area protetta nella quale hanno prestato l’attività lavorativa sopra richiamata, con l’evidenziazione del periodo e delle mansioni svolte. Le domande vanno inoltrate alla direzione del Centro regionale di Formazione Professionale – V.le Mazzini, 54 Sulmona. Le prove d’esame si svolgeranno secondo quanto stabilito dai commi 1, 2, 3 e 4 del precedente art. 21, senza possibilità di ripetizione.

7. In attesa e fino alla costituzione del collegio nazionale delle guide alpine resta valida l’abilitazione dell’A.G.A.I. attestante la qualifica di istruttore guida alpina convalidata dal collegio regionale delle guide alpine ai fini degli artt. 13, 14 e 15 della presente legge.

 

Art. 40

Norme finanziarie.

1. Alla copertura dell’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in L. 15.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario:

– Cap. 51621 denominato “Contributi per l’organizzazione ed il funzionamento dei corsi di formazione professionale legge n. 264 del 1949 e successive modificazioni e legge n. 25 del 1955 modificata dalla legge n. 706 del 1956, L.R. n. 111 del 1995 e L.R. n. 63 del 1984

– in diminuzione L. 15.000.000

– Cap. 51412 (di nuova istituzione ed iscrizione al Sett. 5, Tit. 1, Sez. 6, Ctg. 4) denominato: Finanziamento delle attività della scuola regionale delle professioni di montagna di Sulmona – L.R. n. 94 del 1990

– in aumento L. 15.000.000

2. L’elenco n. 2 allegato al bilancio per l’esercizio 1997 è integrato con il Cap. 51412 ai sensi dell’art. 29 della L.R. 13/96.

3. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti saranno determinati dalle leggi annuali di bilancio, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 81 del 1977.

 

Art. 41

Abrogazione.

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la L.R. n. 15 del 1984.

 

Art. 42

Urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

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