L.R. Abruzzo 26 giugno 1997, n. 54

L.R. Abruzzo 26 giugno 1997, n. 54 (1)

Ordinamento della organizzazione turistica regionale (2) (3) (4).

 

1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 15 luglio 1997, n. 12.

2) Nel restituire la legge debitamente vistata, il Governo ha osservato:

circa gli articoli 6 quinto comma e 7 quarto comma laddove è previsto che per la copertura delle spese per l’esercizio delle funzioni delegate le Province e i Comuni provvedano tra l’altro anche con fondi propri che la suddetta disposizione va correlata con l’art. 29 laddove è prevista l’istituzione di un apposito capitolo di bilancio per il rimborso agli Enti Locali territoriali delle spese per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di turismo e industria alberghiera.

3) Ai sensi dell’art. 13, comma 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 30 ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta L.R. n. 30/2004. Ai sensi dell’art. 4, L.R. 12 luglio 2007, n. 19 ovunque, nel testo della presente legge, ricorrano le parole “Presidente” o “Consiglio di amministrazione” esse si intendono sostituite con le parole “Direttore generale”. Le suddette modifiche non sono state riportate in quanto esse non si conciliano con il dettato della presente legge. Infatti, con l’indicazione generica dei termini “presidente” e “consiglio di amministrazione”, e senza la precisazione degli articoli oggetto della modifica, procedendo con le sostituzioni, il testo risultante apparirebbe incomprensibile. Vedi altresì, per le norme transitorie, l’art. 123, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

4) Vedi anche la Delib.G.R. 14 giugno 2002, n. 401, la Delib.G.R. 9 agosto 2003, n. 618, la Delib.G.R. 1° giugno 2004, n. 416 e la Delib.G.R. 15 febbraio 2005, n. 80 e la Delib.G.R. 29 marzo 2005, n. 424 con le quali è stato approvato il programma di promozione turistica, rispettivamente per l’anno 2002, per l’anno 2003, per l’anno 2004 e per l’anno 2005. Vedi, altresì, la Delib.G.R. 9 agosto 2003, n. 629, la Delib.G.R. 20 febbraio 2004, n. 108, la Delib.G.R. 29 dicembre 2004, n. 1393, la Delib.G.R. 18 agosto 2005, n. 800 e la Delib.G.R. 29 marzo 2006, n. 260. Con Delib.C.R. 30 maggio 2006, n. 35/9 sono state approvate, ai sensi della presente legge, le linee di sviluppo del turismo in Abruzzo per il triennio 2006­2008. Con Delib.G.R. 31 luglio 2006, n. 858 e con Delib.G.R. 19 febbraio 2007, n. 135 sono state approvate, ai sensi della presente legge, le direttive per il programma di promozione turistica rispettivamente per l’anno 2006 e per l’anno 2007. Con Delib.G.R. 20 giugno 2007, n. 586 con Delib.G.R. 14 gennaio 2008, n. 12, con Delib.G.R. 19 ottobre 2009, n. 594 e con Delib.C.R. 3 agosto 2010, n. 49/4 è stato approvato, ai sensi della presente legge, il programma di promozione turistica rispettivamente, per l’anno 2007 per l’anno 2008, per l’anno 2009 e per il triennio 2010­2012. Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 5 novembre 2007, n. 1053, la Delib.G.R. 7 agosto 2008, n. 729 e la Delib.G.R. 8 febbraio 2010, n. 60.

 

 

TITOLO I

Organizzazione turistica regionale

 

 

Art. 1

Finalità (5).

1. La presente legge disciplina l’organizzazione turistica della Regione Abruzzo e definisce l’attività della Regione e l’esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali e agli altri Enti ed organismi interessati allo sviluppo del turismo.

(5) Articolo così sostituito dall’art. 54, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 1. Finalità. 1. La presente legge disciplina l’organizzazione turistica della Regione Abruzzo sulla base delle L. 17 maggio 1983, n. 217, L. 8 giugno 1990, n. 142, e L. 30 maggio 1995, n. 203, definendo l’attività della Regione e l’esercizio delle funzioni attribuite o delegate agli Enti Locali territoriali e agli altri Enti ed organismi interessati allo sviluppo del Turismo.».

Art. 2

Funzioni della Regione (6).

  1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
  1. programmazione, coordinamento e controllo delle attività e delle iniziative turistiche, dell’immagine e della comunicazione, anche attraverso l’emanazione di atti di indirizzo nei confronti dei soggetti dell’organizzazione turistica regionale e locale;
  1. promozione in Italia e all’estero dell’immagine unitaria e complessiva dell’offerta turistica regionale, nonché dell’immagine delle sue diverse componenti territoriali ed imprenditoriali;
  1. organizzazione della raccolta, dell’elaborazione e della diffusione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l’offerta e la domanda turistica;
  1. istituzione dell’Osservatorio Regionale sul Turismo per assicurare una puntuale conoscenza dell’evoluzione della domanda turistica, una costante informazione agli Enti e agli operatori turistici; l’Osservatorio realizza e pubblica, con cadenza annuale, il rapporto sul turismo in Abruzzo;
  1. promozione dell’associazionismo tra operatori turistici ed Enti locali;
  1. realizzazione di progetti speciali, anche in collaborazione con l’Ente Nazionale Italiano del Turismo (ENIT), con altre Regioni, Enti pubblici, organizzazioni e operatori privati;
  1. vigilanza e controllo degli atti dell’azienda di promozione turistica regionale, in conformità con quanto previsto dallo Statuto della Regione Abruzzo;
  1. incentivazione dell’offerta turistica nei settori della ricettività alberghiera ed extralberghiera di interesse regionale.
  1. Per potenziare le attività promozionali all’estero, la Regione può anche avvalersi della collaborazione delle associazioni e federazioni aventi sede all’estero, riconosciute ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo).

3. Nell’ambito delle proprie funzioni di cui al comma 1, la Regione per l’effettuazione di ricerche e per la realizzazione di progetti e di servizi, può affidare specifici incarichi ad istituti universitari, ai sensi dell’articolo 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), nonché ad altri Enti, organismi e ad agenzie specializzate nelle materie di intervento regionale.

(6) Il presente articolo, già modificato dall’art. 8, comma 1, L.R. 8 novembre 2001, n. 57, è stato poi così sostituito dall’art. 55, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 2. Funzioni della Regione. 1. La Regione con il supporto tecnico dell’Aptr di cui al successivo art. 10 e nel quadro delle forme previste dal successivo 2° comma esercita le seguenti funzioni:

  1. programmazione, coordinamento e controllo delle attività e delle iniziative turistiche, dell’immagine e della comunicazione, anche attraverso l’emanazione di atti di indirizzo nei confronti dei soggetti dell’organizzazione turistica regionale e locale;
  1. promozione in Italia e all’estero dell’immagine unitaria e complessiva dell’offerta turistica regionale, nonché dell’immagine delle sue diverse componenti territoriali ed imprenditoriali;
  1. organizzazione della raccolta, dell’elaborazione e della diffusione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l’offerta e la domanda turistica;
  1. istituzione dell’Osservazione Regionale sul Turismo per assicurare una puntuale conoscenza dell’evoluzione della domanda turistica, una costante informazione agli Enti e agli operatori turistici; l’Osservatorio realizza e pubblica con cadenza annuale un rapporto sul turismo in Abruzzo;
  1. promozione dell’associazionismo tra operatori turistici ed Enti Locali;
  1. realizzazione di progetti speciali, anche in collaborazione con l’Enit, con altre Regioni, Enti pubblici, organizzazioni e operatori privati;
  1. vigilanza e controllo degli atti dell’azienda di promozione turistica regionale, in conformità con quanto previsto dall’art. 11 dello Statuto della Regione Abruzzo
  1. individuazione delle modalità di coordinamento dell’attività dell’Aptr e dei Centri di Servizi Culturali per l’organizzazione di iniziative turistico­culturali, prevedendo anche forme temporanee o parziali di utilizzazione del personale e delle strutture di detti Centri;
  1. incentivazione dell’offerta turistica nei settori della ricettività alberghiera ed extralberghiera di interesse regionale.
  1. La Regione per l’attuazione del punto b) si avvale dell’Azienda di promozione Turistica Regionale (Aptr) di cui all’art. 10 o interviene a favore di programmi e di progetti proposti dalle Province, dagli Enti Locali o dagli organismi strumentali di cui questi ultimi si sono dotati ai sensi dell’art. 22 della legge n. 142 del 1990 nonché dagli enti regionali strumentali o società partecipate dalla Regione Abruzzo. La Regione si avvale altresì della collaborazione dell’Aptr per la realizzazione delle attività di cui alla lett. c).
  1. Per potenziare le attività promozionali all’estero, la Regione, e quindi l’Aptr, può anche avvalersi della collaborazione delle associazioni e federazioni aventi sede all’estero, riconosciute ai sensi dell’art. 15, terzo comma, punto 4), della legge regionale 28 aprile 1995, n. 79.
  1. Nell’ambito delle proprie funzioni di cui al comma 1, la Regione per l’effettuazione di ricerche e per la realizzazione di progetti e di servizi, può affidare specifici incarichi ad istituti universitari, ai sensi dell’art. 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e ad altri Enti ed organismi e ad agenzie specializzate nelle materie di intervento Regionale.».

Art. 3

Programmazione regionale (7).

  1. Il Consiglio regionale, con cadenza triennale, approva le linee di sviluppo del turismo in Abruzzo e fissa in particolare gli obiettivi strategici per l’affermazione dell’immagine unitaria della Regione, per la promozione dell’offerta turistica abruzzese, per lo sviluppo delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere di interesse regionale e per la valorizzazione dello scalo aeroportuale di Pescara (8).
  1. La Giunta regionale approva entro il mese di aprile dell’anno precedente a quello di riferimento ed in attuazione delle linee poliennali di cui al primo comma una direttiva rivolta ai vari soggetti pubblici e privati, interessati allo sviluppo e alla qualificazione del turismo abruzzese, nella quale sono indicati:
  1. gli obiettivi, le priorità e le risorse finanziarie della politica promozionale turistica della Regione per l’anno successivo;
  1. i termini, le modalità e le caratteristiche per la presentazione da parte dei vari soggetti pubblici e privati, dei progetti per l’ammissione alla compartecipazione regionale, nonché l’ammontare delle risorse disponibili;
  1. le modalità di verifica relative all’attuazione dei progetti cui la Regione comparteciperà comprovanti il conseguimento degli obiettivi prefissati;
  1. i limiti di importo della spesa ammissibile, nonché i criteri e l’entità dei finanziamenti;
  1. gli interventi per l’incentivazione dell’offerta turistica alberghiera ed extralberghiera di interesse regionale.
  1. La Giunta regionale delibera entro il mese di ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento, sentito il Forum permanente per il turismo di cui all’art. 25, il programma di promozione turistica. Comunica inoltre all’Enit le iniziative promozionali all’estero, che può sviluppare direttamente nell’ambito dei Paesi appartenenti all’Unione Europea (9).
  1. Nel programma annuale di cui al terzo comma vengono indicati i progetti, i criteri e le modalità per l’utilizzazione delle risorse e per la verifica dei risultati. In particolare vengono definite le risorse finanziarie da destinare:
  1. alla promozione regionale, secondo le modalità previste dall’art. 2, secondo e terzo comma;
  1. ai progetti di valorizzazione e di promozione delle risorse turisticamente rilevanti a livello locale, di accoglienza e di intrattenimento dell’ospite, proposti da Province, Comuni, Comunità Montane;
  1. al funzionamento della rete degli uffici Iat di cui all’art. 23;
  1. ai progetti di promozione e commercializzazione proposti dalle imprese e associazioni turistiche di cui all’art. 4;
  1. i progetti strategici relativi alle strutture alberghiere ed extralberghiere di interesse regionale;
  1. vengono, inoltre riportati i progetti presentati dagli enti regionali strumentali o società partecipate dalla Regione Abruzzo e ritenuti ammissibili, da comprendere tra gli interventi di cui all’art. 4 (10).
  1. Vedi, al riguardo, quanto previsto con Delib.G.R. 26 novembre 2004, n. 1160.
  1. Comma così modificato dall’art. 8, comma 2, L.R. 8 novembre 2001, n. 57, come modificato, a sua volta, dall’art. 2, L.R. 29 luglio 2002, n. 17.
  1. Comma così modificato dall’art. 56, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge).
  1. Lettera aggiunta dall’art. 8, comma 3, L.R. 8 novembre 2001, n. 57.

Art. 4

Interventi per l’attività di promozione e commercializzazione delle imprese e associazioni turistiche.

  1. La Regione concorre allo sviluppo delle attività di promozione e di commercializzazione delle imprese turistiche singole o associate, anche temporaneamente, di organismi privati, ivi comprese le associazioni turistiche proloco. A tal fine destina annualmente una quota delle risorse disponibili per la promozione turistica al finanziamento delle iniziative dei privati, secondo le modalità previste dall’art. 3.
  1. Le iniziative di cui al comma precedente devono essere articolate in progetti organici nei quali siano evidenziati:
  1. gli obiettivi da perseguire;
  1. i mercati di intervento e i segmenti di domanda da privilegiare;
  1. le azioni programmate, le modalità, gli strumenti utilizzati e i tempi del loro svolgimento;
  1. i soggetti che partecipano all’iniziativa, ovvero che si sono aggregati per la realizzazione del progetto stesso;
  1. i criteri e le modalità di riscontro dei risultati conseguiti;
  1. un dettagliato piano finanziario con evidenziato l’ammontare delle risorse rese disponibili dai soggetti che attuano l’iniziativa;
  1. il numero delle persone e le professionalità che si intendono utilizzare per la realizzazione del progetto.
  1. La Regione inserisce nel programma turistico annuale i progetti ritenuti ammissibili, proponendo una graduatoria di priorità, privilegiando quelli proposti in forma associata e con particolare attenzione per i progetti proposti da imprese e associazioni costituite da giovani e da donne.
  1. Le associazioni temporanee di imprese, che vogliono partecipare alle iniziative di cui al comma 1, devono essere formalmente costituite secondo la normativa vigente in materia.

Art. 5

Interventi della Regione a favore di progetti di promozione delle risorse turistiche locali, di informazione e accoglienza proposti da Enti Locali.

  1. La Regione concorre a progetti di promozione, informazione e accoglienza proposti da Province, Comuni, Comunità Montane, secondo le modalità stabilite dalla direttiva di cui all’art. 3, secondo comma (11).
  1. Le iniziative di cui al primo comma devono essere articolate in progetti organici nei quali siano evidenziati:
  1. gli obiettivi del progetto;
  1. i mercati di intervento e i segmenti della domanda da interessare;
  1. le azioni programmate, le modalità, gli strumenti utilizzati e i tempi del loro svolgimento;
  1. i soggetti che partecipano all’iniziativa ovvero che si sono aggregati per la realizzazione del progetto stesso;
  1. i criteri e le modalità di riscontro dei risultati conseguiti;
  1. un dettagliato piano finanziario, nel quale sia evidenziato l’ammontare delle risorse rese disponibili dai soggetti che attuano l’iniziativa;
  1. il numero delle persone e le professionalità che si intendono utilizzare per la realizzazione del progetto.
  1. La Regione inserisce nel programma annuale i progetti ritenuti ammissibili, privilegiando quelli proposti dagli Enti Locali, in forma associata o in collaborazione con i privati.

(11) Comma così modificato dall’art. 57, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge).

TITOLO II

Ruolo delle Province e dei Comuni

Art. 6

Funzioni delle Province.

  1. Le Province esercitano, oltre alle funzioni amministrative già delegate dalla legislazione regionale, nell’ambito del rispettivo territorio, la programmazione e la promozione delle iniziative e attività di interesse turistico provinciale, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
  2. (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) armonizzando i propri interventi con quelli derivanti dall’attuazione delle disposizioni della presente legge (12).
  1. Le Province esercitano inoltre le funzioni amministrative relative a:
  1. [classificazione delle strutture turistiche di cui agli artt. 6 e 7 della legge n. 217 del 1983] (13);
  1. agenzie di viaggio e turismo;
  1. [prezzi e tariffe dei servizi e delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere] (14);
  1. [tariffe relative alle professioni di cui all’art. 11 della legge n. 217 del 1983] (15);
  1. accertamenti professionali ai fini dell’abilitazione all’esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, nonché delle altre professioni turistiche tenuto conto della legislazione in materia (16);
  1. attivazione, coordinamento e gestione di un servizio di statistica provinciale del turismo, in collaborazione con i Comuni (17);
  1. istituzione e tenuta dell’Albo provinciale delle Associazioni Turistiche Pro­Loco;
  1. [istituzione e tenuta dell’elenco provinciale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo] (18);
  1. [istituzione dell’elenco provinciale delle guide turistiche, degli interpreti e degli accompagnatori] (19);
  1. gli interventi per l’incentivazione dell’offerta turistica alberghiera ed extralberghiera di interesse locale o provinciale, nonché la gestione dei fondi comunitari, sulla base delle direttive UE e degli indirizzi e criteri fissati dalla Giunta regionale e sulla base di specifici accordi.
  1. Le Province svolgono le funzioni di vigilanza e controllo nelle materie conferite ed applicano le relative sanzioni amministrative (20).
  1. Le Province assumono iniziative per favorire la gestione associata da parte dei Comuni delle funzioni comunali in materia turistica.
  1. Le Province provvedono alla copertura delle spese per l’esercizio delle funzioni delegate con:
  1. fondi propri;
  1. contributi regionali;
  1. proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al secondo comma;
  1. contributi finalizzati di enti e privati;
  1. eventuali entrate derivanti dalla commercializzazione di attività e servizi turistici.
  1. Le Province presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le certificazioni delle spese effettuate per delega della Regione, nonché una relazione sui risultati economici e finanziari raggiunti.
  1. Comma così modificato dall’art. 58, comma 1, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge).
  1. Lettera abrogata dall’art. 130, comma 8, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge).
  1. Lettera abrogata dall’art. 130, comma 8, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge).
  1. Lettera abrogata dall’art. 130, comma 8, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge).
  1. Lettera così sostituita dall’art. 58, comma 2, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «e) accertamenti professionali ai fini dell’abilitazione all’esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, nonché delle altre professioni di cui all’art. 11 della legge n. 217 del 1983, tenuto conto della legislazione regionale in materia;».
  1. Lettera così modificata dall’art. 58, comma 3, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge).
  1. Lettera abrogata dall’art. 130, comma 8, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge).
  1. Lettera abrogata dall’art. 130, comma 8, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge).
  1. Comma così modificato dall’art. 58, comma 4, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge).

Art. 7

Funzioni dei Comuni.

  1. Ai Comuni o su loro delega, alle Comunità Montane compete la valorizzazione turistica del proprio territorio, attraverso la realizzazione di interventi finalizzati alla qualificazione del sistema dell’offerta turistica e dei servizi, ivi compresi quelli di informazione, accoglienza e di intrattenimento degli ospiti.
  1. I servizi turistici di base relativi all’informazione e all’accoglienza turistica possono essere assicurati anche tramite gli Iat, previa convenzione con la Regione (21).

2­bis. Ai Comuni è conferito, oltre all’esercizio delle funzioni già delegate con leggi regionali di settore, l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di classificazione delle strutture turisticoricettive alberghiere ed extralberghiere ai sensi della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica) fatte salve le competenze della Regione (22).

  1. I Comuni svolgono altresì le funzioni di vigilanza e controllo nelle materie conferite, applicano le relative sanzioni amministrative e rilasciano il nullaosta per gli spettacoli di arte varia e per gli artisti extracomunitari (23).
  1. I Comuni provvedono alla copertura delle spese per l’esercizio delle funzioni conferite con (24):
  1. fondi propri;
  1. contributi regionali;
  1. contributi provinciali,
  1. proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al terzo comma;
  1. eventuali proventi di diversa natura.
  1. Comma così modificato dall’art. 59, comma 1, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge).
  1. Comma aggiunto dall’art. 59, comma 2, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge).
  1. Comma così modificato dall’art. 59, comma 3, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge).
  1. Alinea così modificato dall’art. 59, comma 3, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge).

Art. 8

Organismi per la gestione delle funzioni turistiche locali.

  1. Le Province, i Comuni e le Comunità montane possono gestire le rispettive competenze in materia turistica direttamente, o associarsi per svolgere in maniera coordinata funzioni e servizi determinati ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 (25).
  1. [I Comuni, le Province e le Comunità Montane possono associarsi per svolgere in maniera coordinata funzioni e servizi determinati secondo le modalità previste dagli artt. 24, 25 e 27 della citata legge n. 142 del 1990] (26).
  1. La Regione favorisce la partecipazione degli Enti Locali alla determinazione degli obiettivi in materia turistica, alla loro specificazione ed attuazione, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 267/2000 (27).
  1. Gli organismi istituiti dagli Enti Locali per la gestione delle competenze in materia turistica possono proporre alla Regione progetti di valorizzazione turistica, di promozione, di accoglienza e di informazione secondo quanto disposto dall’art. 5 della presente legge.
  1. Gli stessi organismi, d’intesa con gli Enti Locali referenti e previa convenzione con la Regione, possono gestire direttamente i servizi di informazione e accoglienza turistica (Iat) nel territorio di loro competenza (28).
  1. Comma così sostituito dall’art. 60, comma 1, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Le Province, i Comuni e le Comunità Montane possono gestire le rispettive competenze in materia turistica direttamente o con le modalità organizzative previste dall’art. 22 della legge n. 142 del 1990.».
  1. Comma abrogato dall’art. 130, comma 8, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge).
  1. Comma così modificato dall’art. 60, comma 2, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge).
  1. Comma così modificato dall’art. 60, comma 3, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44 a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge).

TITOLO III

Azienda di promozione turistica regionale­Aptr

Art. 9

Ambito territoriale turisticamente rilevante (29).

1. Il territorio della Regione Abruzzo è ambito turisticamente rilevante ai fini di una coordinata, complessiva ed unitaria attività di promozione della marca Abruzzo.

(29) Articolo così sostituito dall’art. 61, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Ambito territoriale turisticamente rilevante. 1. Ai sensi dell’art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ai fini di una coordinata, complessiva ed unitaria attività di promozione della marca Abruzzo, è ambito turisticamente rilevante quello costituito dall’intero territorio della Regione Abruzzo.».

Art. 10

Azienda di Promozione Turistica Regionale Aptr (30).

[1. È istituita con sede legale in Pescara, l’Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (Aptr).

  1. L’Aptr assume la denominazione di: «Abruzzo Promozione Turismo».
  1. L’Aptr ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è organismo tecnico, operativo e strumentale della Regione, munita di autonomia amministrativa e di gestione.
  1. L’Aptr agisce con criteri di produttività ed economicità, garantendo la chiusura del bilancio in pareggio.
  1. L’Aptr adotta un proprio regolamento che nell’ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l’organizzazione dell’Azienda e ne determina l’ordinamento anche sotto il profilo amministrativo e contabile. Il regolamento tiene conto delle peculiari esigenze di funzionamento dell’Azienda, con particolare riferimento alle attività di promozione in Italia e all’estero.

6 La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello al quale si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione sono formulati secondo le norme di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

  1. I contratti posti in essere dall’Azienda nell’esercizio delle proprie attività istituzionali sono disciplinati dal diritto privato.
  1. La Giunta regionale approva il regolamento adottato dagli organi dell’Aptr].

(30) Articolo abrogato dall’art. 5, comma 1, L.R. 23 agosto 2011, n. 30, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6, comma 2, della stessa legge).

Art. 11

Funzioni dell’Aptr (31).

[1. All’Aptr vengono attribuiti i seguenti compiti:

  1. attuare il Programma Annuale di Promozione Turistica, di cui all’art. 3, secondo comma, ed in particolare opera per promuovere, coerentemente alle direttive emanate dalla Regione, in Italia e all’Estero l’offerta turistica abruzzese;
  1. fornire servizi turistici a livello locale e in particolare organizzare l’informazione e l’accoglienza turistica, esercitando un controllo sulla qualità dei servizi erogati;
  1. sovrintendere alla tutela dei diritti del turista consumatore;
  1. promuovere la diffusione della cultura dell’ospitalità tra gli operatori pubblici e privati e la popolazione locale, anche attraverso progetti di formazione e aggiornamento professionale;
  1. svolgere funzioni di consulenza e di servizio per le azioni di marketing e di comunicazione delle imprese e delle associazioni turistiche;
  1. ricercare collaborazioni finalizzate al potenziamento delle risorse da impiegarsi per la realizzazione dei progetti di promozione;
  1. fornire un supporto tecnico alla Giunta regionale per la redazione del programma triennale ed annuale di promozione turistica;
  1. realizzare, previo assenso della Regione, progetti promozionali per conto di Enti Locali o di organismi privati;

j) curare la stampa e la distribuzione del materiale informativo e promozionale di livello regionale e locale;

l) realizzare campagne pubblicitarie ed altre azioni di comunicazione di interesse regionale, anche mediante sponsorizzazioni o forme di compartecipazione;

  1. adempiere ad altre funzioni eventualmente affidate dalla Giunta regionale per il raggiungimento di finalità turistiche].
  1. Articolo abrogato dall’art. 5, comma 1, L.R. 23 agosto 2011, n. 30, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6, comma 2, della stessa legge).

Art. 12

Organizzazione deIl’Aptr (32).

[1. Per perseguire al meglio i compiti indicati dall’art. 11, l’Aptr si dota di una organizzazione funzionale al raggiungimento di obiettivi di efficienza ed efficacia, in grado di operare per progetti ed impostare e coordinare un sistema a rete di informazione ed accoglienza turistica.

  1. L’Aptr è strutturata per affermare sia la politica di marca che di prodotto della Regione Abruzzo al fine di valorizzare l’immagine unitaria e complessiva della Regione unitamente alle principali tipologie turistiche presenti nel territorio regionale.
  1. Relativamente alle attività di promozione, accoglienza ed informazione turistica, si individuano altresì tre linee di prodotto regionali così articolate:
  1. montagne e parchi;
  1. mare;
  1. culturale, artistico, religioso, enogastronomico, rurale, termale, affari, congressuali.
  1. A tal fine oltre al direttore della Aptr, il Consiglio di amministrazione nomina, su proposta dello stesso direttore, i tre responsabili per le linee di prodotto indicate nel precedente comma. I predetti opereranno sotto la responsabilità del direttore generale in forma coordinata e con autonomia propositiva.
  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, d’intesa con la competente Commissione consiliare, individua gli ambiti territoriali ricompresi nelle tre linee di prodotto, attraverso la indicazione dei Comuni.
  1. La promozione turistica relativa ai territori ricompresi nei parchi nazionali e regionali sarà gestita sulla base di apposite convenzioni che la Regione stipulerà con gli Enti Parchi nel termine di mesi sei dalla approvazione della presente legge].

(32) Articolo abrogato dall’art. 5, comma 1, L.R. 23 agosto 2011, n. 30, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6, comma 2, della stessa legge).

Art. 13

Organi dell’APTR (33).

[1. Sono organi dell’APTR:

  1. il Direttore generale;
  1. il Collegio dei revisori].
  1. Articolo così sostituito dall’art. 2, L.R. 12 luglio 2007, n. 19 e poi abrogato dall’art. 5, comma 1, L.R. 23 agosto 2011, n. 30, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6, comma 2, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 13. Organi dell’Aptr. 1. Sono organi dell’Aptr:
  1. il Presidente;
  1. il Consiglio di amministrazione;
  1. il Collegio dei Revisori.».

Art. 14

Consiglio di amministrazione (34).

[1. Il Consiglio di amministrazione, nominato dal Consiglio regionale, è costituito tra esperti in materia turistica e/o di marketing, le cui competenze siano desumibili dai curricula formativi e professionali.

  1. Il Consiglio è composto da:
  1. il Presidente;
  1. sei esperti in materia di turismo, anche sulla base di indicazioni fornite dalle principali associazioni degli operatori turistici.
  1. Alle riunioni del Consiglio partecipa il direttore dell’Aptr con voto consultivo obbligatorio in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico­ amministrativa delle deliberazioni].

(34) Articolo abrogato dall’art. 3, L.R. 12 luglio 2007, n. 19.

Art. 15

Attribuzioni del Consiglio di amministrazione (35).

[1. Il Consiglio di amministrazione approva gli atti fondamentali di programmazione e di indirizzo generale della promozione turistica e della gestione dell’Azienda ed in particolare delibera:

  1. il regolamento dell’azienda;
  1. il bilancio di previsione;
  1. il programma di attività, in attuazione dei programmi regionali di cui all’art. 3;
  1. il conto consuntivo;
  1. la pianta organica del personale;
  1. l’istituzione e la soppressione degli Iat, previo nulla osta della Regione;
  1. le convenzioni per l’affidamento della gestione degli Iat agli Enti Locali o agli organismi da essi istituiti ai sensi della legge n. 142 del

1990;

  1. la definizione di standards dei servizi di informazione e accoglienza sul territorio;
  1. la nomina del direttore.
  1. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo dei componenti gli organi dell’Azienda, il Consiglio regionale provvede alla loro sostituzione].

(35) Articolo abrogato dall’art. 5, comma 1, L.R. 23 agosto 2011, n. 30, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6, comma 2, della stessa legge).

Art. 16

Il Presidente (36).

[1. Il Presidente dell’Aptr è nominato dalla Giunta regionale tra i sette membri del Consiglio di amministrazione di cui all’art. 14 e dura in carica quattro anni.

  1. Il Presidente ha la responsabilità dell’andamento, del buon funzionamento dell’Azienda e del raggiungimento degli obiettivi. Stimola la progettualità, dà impulso alla gestione e dà esecuzione ai deliberati del Consiglio di amministrazione. A tal fine adotta tutti gli atti necessari non riservati al Consiglio di amministrazione ovvero espressamente delegati dallo stesso CdA.
  1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Azienda; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.
  1. Il Presidente adotta, nei casi di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica dello stesso nella seduta immediatamente successiva e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di adozione dei provvedimenti. Essi perdono efficacia fin dall’inizio se non sono ratificati nei termini suddetti.
  1. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal consigliere anziano].

(36) Articolo abrogato dall’art. 5, comma 1, L.R. 23 agosto 2011, n. 30, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6, comma 2, della stessa legge).

Art. 17

Il direttore dell’Aptr (37).

[1. L’incarico di direttore è conferito, a seguito di contratto di diritto privato, dal Consiglio di amministrazione tra dirigenti regionali con funzioni apicali, in possesso dei necessari requisiti professionali e in considerazione delle esperienze maturate nel settore, ovvero assunto dall’esterno tra persone in possesso di laurea e con riconosciuta professionalità nel settore, con qualificate esperienze di direzione di organizzazioni pubbliche o private, desumibili dai curricula formativi e professionali.

  1. Il contratto è stipulato per non di più di quattro anni ed è rinnovabile.
  1. Per i soggetti inquadrati nei ruoli della Regione il rapporto di lavoro presso l’Amministrazione di provenienza resta sospeso per la durata dell’incarico.
  1. Il direttore è responsabile della correttezza amministrativa e dell’efficienza operativa dell’Azienda di Promozione Turistica. Egli sovrintende al personale e al funzionamento degli uffici; tratta, con rilevanza esterna gli affari di ordinaria amministrazione; dirige e organizza i servizi e le attività gestionali; svolge tutte le altre funzioni attribuite dal regolamento dell’azienda.
  1. Il direttore propone al Consiglio di amministrazione, sulla base di quanto previsto dai precedenti commi 1, 2 e 3, i responsabili di cui all’art.
  1. comma 4].

(37) Articolo abrogato dall’art. 5, comma 1, L.R. 23 agosto 2011, n. 30, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6, comma 2, della stessa legge).

Art. 18

Collegio dei Revisori dell’Aptr (38).

[1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti fra persone iscritte nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 88.

  1. È nominato con decreto del Presidente della Regione su designazione del Consiglio regionale. Dura in carica quattro anni.
  1. Il Collegio dei revisori, che elegge il presidente tra i suoi membri, esercita le seguenti funzioni:
  1. formula il parere sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo;
  1. verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa, l’andamento finanziario e patrimoniale dell’Azienda;
  1. vigila, attraverso l’esame degli atti e dei documenti contabili, sulla regolarità dell’attività amministrativa, riferendone al Consiglio di amministrazione, al quale formula eventuali rilievi e suggerimenti;
  1. redige, prima dell’approvazione del conto consuntivo e del rendiconto patrimoniale, una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari di essa.
  1. I revisori contabili partecipano con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione.

5. Copia dei verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori è altresì inviata alla Regione Abruzzo ­ Settore Turismo].

(38) Articolo abrogato dall’art. 5, comma 1, L.R. 23 agosto 2011, n. 30, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6, comma 2, della stessa legge).

Art. 19

Compensi (39).

[1. Al Presidente dell’Aptr viene attribuita un’indennità di funzione adeguata all’importanza e alle caratteristiche di managerialità delle funzioni attribuite, nella misura del 90% dell’indennità lorda spettante ai consiglieri regionali (40).

  1. Ai membri del Consiglio di amministrazione viene attribuita un’indennità di funzione pari al 25% dell’indennità lorda spettante ai consiglieri regionali (41).
  1. Ai Sindaci Revisori viene corrisposto un compenso annuo pari al 20% dell’indennità lorda annua spettante ai consiglieri regionali].
  1. Articolo abrogato dall’art. 5, comma 1, L.R. 23 agosto 2011, n. 30, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6, comma 2, della stessa legge).
  1. Per l’interpretazione autentica di quanto disposto dal presente comma vedi l’art. 1, L.R. 5 gennaio 2000, n. 2.
  1. Per l’interpretazione autentica di quanto disposto dal presente comma vedi l’art. 1, L.R. 5 gennaio 2000, n. 2.

Art. 20

Entrate dell’Aptr (42).

[1. Le entrate dell’Aptr regionale sono costituite:

  1. dal contributo ordinario della Regione;
  1. da contributi riferiti alla realizzazione del programma annuale di promozione turistica di cui all’art. 3;
  1. da contributi straordinari della Regione per la realizzazione di progetti finalizzati;
  1. da corrispettivi finanziamenti, contributi e rimborsi da parte degli Enti territoriali, di altri Enti pubblici e di privati committenti, connessi all’esercizio di incarichi affidati all’Aptr e da ulteriori eventuali contributi pubblici e privati e da rendite e proventi patrimoniali e di gestione;
  1. da entrate proprie].
  1. Articolo abrogato dall’art. 5, comma 1, L.R. 23 agosto 2011, n. 30, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6, comma 2, della stessa legge).

Art. 21

Controlli (43).

[1. Le deliberazioni concernenti i programmi generali di attività, i bilanci di previsione annuali e poliennali, le variazioni di bilancio correlate a modifiche dei programmi generali di attività e i conti consuntivi sono sottoposte al controllo della Giunta regionale. Esse diventano esecutive se il suddetto organo, nel termine di novanta giorni dal ricevimento dei processi verbali, non adotta i relativi provvedimenti di controllo.

  1. Le deliberazioni concernenti i bilanci preventivi debbono essere trasmesse alla regione entro il 15 novembre di ogni anno.
  1. Il rendiconto consuntivo, con allegata la relativa documentazione, è presentato alla Regione per l’approvazione entro il 31 marzo dell’anno successivo all’esercizio finanziario a cui si riferisce.
  1. Le deliberazioni non soggette al controllo di cui al primo comma sono immediatamente esecutive.
  1. Il Consiglio regionale può disporre, con provvedimento motivato, lo scioglimento degli organi dell’Aptr in caso di gravi disfunzioni o deficienze amministrative, per gravi violazioni di legge e di regolamenti e per altre gravi irregolarità che compromettano il normale funzionamento dell’azienda stessa.
  1. Il Presidente della Giunta regionale decreta lo scioglimento e nomina contestualmente un Commissario per l’amministrazione dell’Azienda.
  1. I nuovi organi devono essere nominati entro tre mesi.
  1. In caso di omissione o di ritardo nell’adozione di un atto obbligatorio per espressa disposizione, il Presidente della Giunta regionale diffida a compierlo assegnando un termine, trascorso il quale dispone l’invio di un Commissario per il compimento dell’atto stesso.
  1. L’attività di vigilanza della Regione può essere esercitata anche mediante ispezioni].

(43) Articolo abrogato dall’art. 5, comma 1, L.R. 23 agosto 2011, n. 30, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6, comma 2, della stessa legge).

Art. 22

Personale dell’Aptr (44).

[1. Al personale dell’Azienda è attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico che compete al personale regionale, in base alle disposizioni regionali in materia e ai contratti collettivi di categoria.

  1. La pianta organica del personale dell’Aptr, recante le qualifiche di appartenenza e i livelli corrispondenti in relazione alle mansioni da svolgere, è determinata dal Consiglio di amministrazione ed è soggetta ad approvazione da parte della Giunta regionale.
  1. Agli Iat è assegnato personale con qualifica non superiore alla settima.
  1. L’Azienda può ricorrere, quando si renda necessario, a competenze professionali qualificate, può conferire incarichi di consulenza e di attività di collaborazione autonoma, nei limiti e con le modalità previste dal regolamento dell’Azienda.
  1. Ai fini del trattamento previdenziale e di quiescenza, il personale dell’Aptr, inquadrato ai sensi della presente legge, ha diritto al trattamento di fine rapporto, determinato ai sensi della legge regionale 5 novembre 1955, n. 90, con iscrizione al fondo di cui all’art. 4 della stessa legge e all’Inpdap].

(44) Articolo abrogato dall’art. 5, comma 1, L.R. 23 agosto 2011, n. 30, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6, comma 2, della stessa legge).

Art. 23

Servizi turistici locali ­ Iat.

  1. La Giunta regionale, dopo il parere dell’Amministrazione provinciale competente per territorio, istituisce uffici di informazione e accoglienza denominati Iat in località che presentano strutture ricettive significative ed attrattive di particolare rilevanza turistica (45).
  1. Gli Iat sono comunque istituiti, in sede di prima applicazione della presente legge, nelle località sede di aziende di soggiorno, funzionanti o comunque riconosciute con deliberazioni del Consiglio regionale anteriormente all’emanazione della presente legge. Vengono parimenti istituiti Iat nelle località sede di enti provinciali per il turismo, nelle quali non risultano funzionanti aziende di soggiorno.
  1. Lo Iati assicura i seguenti servizi per le località in cui ha la sede e per i comuni limitrofi:
  1. informazione diretta, per via telefonica, postale o telematica, sulle opportunità turistiche offerte dalle località sede, dai Comuni limitrofi e dall’intera Regione e sull’organizzazione dei servizi;
  1. distribuzione di materiale mirato a promuovere le località di cui alla lett. a);
  1. informazione mirata sulla disponibilità ricettiva delle località di riferimento (anche sulla base di apposite convenzioni stipulate dalla Regione con associazioni o consorzi di operatori turistici) (46);
  1. supporto tecnico agli Enti Locali e alle imprese turistiche per la realizzazione di iniziative mirate a migliorare la qualità del soggiorno e ad aumentare la forza di attrazione della destinazione;
  1. gestione di uno sportello reclami e per l’informazione mirata a far conoscere al turista i propri diritti;
  1. assistenza al turista;
  1. predisposizione di itinerari di visita personalizzati;
  1. raccolta ed elaborazione e trasmissione dei dati alla Direzione regionale competente (47);
  1. raccolta dei dati sull’utilizzo dei servizi dello stesso Iati e sulla tipologia delle principali richieste avanzate da parte dei turisti.
  1. La Regione può utilizzare la rete Iati anche per lo svolgimento di altri compiti inerenti la propria attività istituzionale (48).
  1. La Regione disciplina con apposito regolamento il funzionamento degli Iati. Il regolamento definisce inoltre gli standards qualitativi e quantitativi per il funzionamento continuativo o stagionale degli Iati, stabilisce la dotazione numerica del personale e i relativi profili professionali, nonché le forme e le modalità di formazione e aggiornamento professionale (49).
  1. La Regione può stipulare, senza oneri per il proprio bilancio, convenzioni per affidare la gestione degli Iati da essa istituiti, fatto salvo il mantenimento degli standards di cui al comma 5, a (50):
  1. gli Enti Locali, in forma singola o associata;
  1. [gli organismi da essi istituiti ai sensi dell’art. 22 della legge n. 142 del 1990] (51);
  1. le associazioni turistiche Pro Loco;
  1. gli Enti gestori di servizi pubblici ferroviari, aeroportuali e autostradali.
  1. La Regione può stipulare convenzioni con le associazioni degli operatori del ricettivo per l’attivazione negli Iati di servizi mirati a fornire informazioni sulla disponibilità ricettiva delle varie località, compresa l’eventuale prenotazione dei servizi (52).
  1. Il segno distintivo degli Iati è conforme al modello grafico determinato dall’Allegato B della legge regionale n. 4 del 1992.
  1. Comma così sostituito dall’art. 62, comma 1, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. L’Aptr istituisce, previo nulla osta della Giunta regionale, rilasciato dopo aver sentito il parere dell’Amministrazione provinciale competente per territorio, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 217 del 1983, uffici di informazione e accoglienza denominati Iat in località che presentino strutture ricettive significative e attrattive di particolare rilevanza turistica.».
  1. Lettera così modificata dall’art. 62, comma 2, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge).
  1. Lettera così modificata dall’art. 62, comma 3, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge).
  1. Comma così modificato dall’art. 62, comma 4, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge).
  1. Comma così modificato dall’art. 62, comma 4, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44 a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge).
  1. Alinea così modificato dall’art. 62, comma 4, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44 a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge).
  1. Lettera abrogata dall’art. 130, comma 9, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge).
  1. Comma così modificato dall’art. 62, commi 4 e 5, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44 a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge).

TITOLO IV

Associazioni turistiche Pro Loco.

Art. 24

Pro Loco.

  1. La Regione riconosce, ai sensi della legge regionale 18 agosto 2004, n. 30 (Riorganizzazione e finanziamento delle Associazioni pro­loco), le associazioni Pro Loco quali strumenti di promozione dell’accoglienza turistica, volta in particolare a realizzare (53):
  1. iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione turistica locale;
  1. iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti;
  1. assistenza e informazioni turistiche.
  1. Le Pro Loco che abbiano promosso l’apertura di punti di informazione e accoglienza ai turisti possono ai sensi della L.R. n. 30/2004 usare la denominazione Iati, senza oneri per la Regione, previo nulla osta della Giunta regionale, accompagnato dal parere dell’Aptr (54).
  1. Le Pro Loco possono presentare progetti di promozione, accoglienza e intrattenimento a livello locale, per l’ammissione al contributo regionale, ai sensi dell’art. 4 della presente legge.
  1. Gli Statuti delle Pro Loco devono contenere norme finalizzate ad assicurare l’armonizzazione delle attività turistiche delle associazioni con quelle svolte dalla Regione, dall’Aptr e dagli Enti Locali.
  1. Alinea così modificato dall’art. 63, comma 1, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44 a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge).
  1. Comma così modificato dall’art. 63, comma 2, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44 a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge).

TITOLO V

Forum permanente del turismo regionale

Art. 25

Forum permanente del turismo regionale.

1. Per la predisposizione del proprio programma e per l’esercizio delle competenze di indirizzo e programmazione in materia turistica, la Regione si avvale di un Forum permanente del turismo regionale, firmato da esperti e dai rappresentanti degli enti e organismi, come appresso indicati (55):

  1. l’assessore regionale al turismo;
  2. il Direttore della Direzione regionale competente (56);
  3. quattro Sindaci designati dalla Sezione regionale dell’Anci;
  4. i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, o loro delegati;
  5. quattro rappresentanti delle Comunità Montane, designati dalla Associazione regionale delle Comunità Montane;
  6. un rappresentante per ciascun parco nazionale e regionale presente nel territorio regionale;
  7. un rappresentante delle Associazioni Turistiche Pro Loco, designato dall’Associazione regionale delle stesse;
  8. un rappresentante della Confcommercio regionale;
  9. un rappresentante della Confesercenti regionale;
  10. un rappresentante dell’Associazione Albergatori Regionale;
  11. un rappresentante dell’Associazione Agenti di Viaggio;
  12. un rappresentante delle Associazioni dei gestori di campeggio;
  13. un rappresentante degli esercenti stabilimenti balneari,
  14. un rappresentante delle Associazioni dei Consumatori,
  15. un rappresentante dell’Azienda Ferrovie dello Stato;
  16. un rappresentante designato dalla Conferenza Episcopale, esperto di turismo religioso;
  17. un rappresentante delle associazioni e federazioni di emigranti abruzzesi all’estero designati dal Crei;
  18. un rappresentante delle società a partecipazione regionale Arpa e Saga;
  19. un rappresentante della Società Autostrade;
  20. un rappresentante delle Associazioni Agrituristiche;
  21. un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori,
  22. un rappresentante delle Associazioni Tempo Libero;
  23. un rappresentante del Coni regionale;
  24. l’assessore regionale all’Agricoltura o un suo delegato;
  25. l’assessore regionale all’Ambiente e parchi o un suo delegato;
  26. l’assessore regionale all’industria, artigianato o un suo delegato;
  27. un rappresentante dell’Associazione Industriali Regionale;
  28. un rappresentante dell’Unione delle Camere di Commercio;
  29. un rappresentante dell’Enit;
  30. il soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l’Abruzzo;
  31. il soprintendente archeologico per l’Abruzzo.
  1. Il Forum è presieduto dall’assessore regionale al turismo e si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all’anno. Le funzioni di segretario sono svolte da funzionario con qualifica non inferiore alla VII:
  1. per la valutazione dello stato di applicazione e dei risultati del Programma dell’anno in corso e per la consultazione sul programma annuale di promozione turistica per l’anno successivo, entro il mese di settembre;
  1. per fornire alla Regione elementi utili alla formulazione della direttiva annuale di cui all’art. 3, quarto comma, entro il mese di marzo;
  1. Il Forum è insediato dalla Giunta regionale a seguito dell’avvenuta designazione di almeno la metà dei membri di cui al primo comma (57).
  1. Alle riunioni del Forum possono partecipare i consiglieri regionali ed essere invitati esperti e rappresentanti di associazioni, consorzi e cooperative turistiche presenti nel territorio regionale.
  1. La partecipazione alle riunioni del Forum non comporta alcun gettone di presenza o indennità varie.
  1. Alinea così modificato dall’art. 64, comma 1, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44 a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge).
  1. Lettera così sostituita dall’art. 64, comma 2, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «b) i membri del Consiglio di amministrazione, il Presidente e il direttore dell’Aptr;».
  1. Comma così modificato dall’art. 64, comma 3, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44 a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge).

TITOLO VI

Soppressione degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo

Art. 26

Soppressione degli Enti e delle Aziende.

  1. Gli Enti provinciali per il turismo e le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo operanti nella Regione, già commissariati ai sensi dell’art. 33 della legge regionale n. 4 del 1992, sono definitivamente soppressi a decorrere dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al sesto comma.
  1. La Regione provvede alla gestione delle iniziative in corso o programmate alla data di soppressione degli Enti, fino al loro esaurimento (58).
  1. Agli adempimenti connessi alla soppressione degli Enti di cui al presente articolo provvede la Giunta regionale, disponendo in ordine agli affari pendenti, alle attività e passività, nonché ai beni mobili e immobili, avvalendosi dei commissari liquidatori nominati ai sensi dell’art. 35 della legge regionale n. 4 del 1992.
  1. I commissari liquidatori provvedono, in particolare:
  1. alla formulazione dello stato di consistenza dei beni di proprietà,
  1. alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi;
  1. alla formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione;
  1. allo svolgimento delle attività necessarie per l’adempimento dei compiti connessi con la soppressione.
  1. Entro tre mesi dall’approvazione della presente legge i commissari trasmettono al Settore Turismo della Regione gli atti di cui ai punti a), b) e c) del comma precedente.
  1. Con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, tenuto conto delle specifiche situazioni di fatto dei singoli Enti, viene approvato il piano di liquidazione degli Enti e gli Enti stessi vengono soppressi.
  1. A far data dall’emanazione dei decreti citati al comma precedente, la Regione subentra nella titolarità delle situazioni giuridiche attive e passive degli Enti soppressi.
  1. I beni mobili e immobili degli Enti entrano a far parte del patrimonio della Regione e da questa possono essere assegnati ai Comuni competenti per territorio, in relazione alle specifiche destinazioni d’uso. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale procede alla individuazione di detti beni e dei relativi destinatari (59).
  1. L’effettuazione della consegna dei beni mobiliari e immobiliari è disposta sulla base di un apposito verbale che ha valore di atto pubblico di trasferimento.
  1. Per quanto riguarda il regime delle trascrizioni, iscrizioni e delle volturazioni presso i competenti uffici dello Stato, si applicano le vigenti norme statali che disciplinano la successione dei beni pubblici alle Regioni ed agli Enti Locali territoriali.
  1. Comma così modificato dall’art. 65, comma 1, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44 a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge).
  1. Comma così modificato dall’art. 65, comma 2, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44 a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge).

Art. 27

Inserimento nel ruolo unico regionale del personale proveniente dagli Enti soppressi (60).

  1. Il personale di ruolo degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, in servizio alla data di scioglimento degli stessi, viene inquadrato nel ruolo unico del personale regionale con assegnazione funzionale all’Aptr che provvede alla sua gestione, mantenendo le qualifiche possedute, l’anzianità di servizio maturata, nonché il trattamento economico in godimento, da porre a carico della Regione, senza soluzione di continuità agli effetti economici, previdenziali, assistenziali e di quiescenza.
  1. A tal fine il commissario di ciascun Ept o Azienda, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede a inviare alla Regione l’elenco del personale in servizio, con indicazione per ciascun dipendente dello stato giuridico e del trattamento economico posseduti, nonché dei dati comunque necessari alla Regione per subentrare nella gestione del personale.
  1. Il personale che, allo stato, è iscritto all’I.N.P.S. in forza di previgenti norme legislative e regolamentari, può mantenere, a domanda, tale iscrizione fino al collocamento in quiescenza, con computo dell’intera pregressa anzianità di servizio maturata.
  1. Con l’entrata in vigore della presente legge si estinguono le polizze accese dagli enti disciolti presso istituti assicurativi per il trattamento di fine rapporto. Analogamente vengono estinti gli eventuali libretti di deposito bancario accesi con la medesima finalità presso istituti di credito.
  1. L’intero ammontare delle somme così accantonate viene posto a disposizione dei bilanci dei rispettivi Enti affinché il competente commissario provveda alla liquidazione di fine rapporto nei confronti degli aventi diritto, sulla base dei servizi complessivi prestati, al netto di eventuali prestiti, acconti, ritenute o anticipazioni.

(60) Per l’interpretazione autentica di quanto disposto dal presente articolo vedi l’art. 1, L.R. 22 novembre 2001, n. 59.

Art. 28

Destinazione del personale.

  1. Il personale proveniente dagli Enti disciolti ed inserito nel ruolo di cui all’art. 27 è destinato all’Azienda di Promozione Turistica Regionale e alle Province, anche in relazione alle funzioni delegate o attribuite con la presente legge.
  1. Dopo l’approvazione della pianta organica dell’Aptr, la Giunta regionale procede alla determinazione dei contingenti di personale da trasferire alle Province, in ragione delle deleghe di cui alla presente legge, sentita la Conferenza Regione ­Province di cui all’art. 8 della L.R. 18 aprile 1996, n. 21.
  1. I criteri e le modalità da osservare per la definitiva assegnazione del personale sono stabilite dalla Giunta regionale, previa consultazione delle OO.SS., tenuto conto comunque dell’anzianità di servizio e delle esigenze familiari dei dipendenti.
  1. Esaurite le operazioni di cui al secondo e terzo comma, la G.R. invita il personale dei disciolti Enti a manifestare per iscritto, entro il termine assegnato, la propria determinazione in ordine alle sedi di preferenza e all’ente di destinazione, fornendo gli elementi necessari per la formazione delle relative graduatorie.
  1. In caso di mancata manifestazione di volontà, il dipendente è inserito d’ufficio nelle graduatorie, tenuto conto delle situazioni valutabili acquisite d’ufficio.

6 I provvedimenti della Regione per comandi o trasferimenti sono comunque adottati tenendo conto delle esigenze generali del turismo regionale.

TITOLO VIII

Disposizioni finanziarie

Art. 29

Istituzione nuovi capitoli di bilancio.

  1. A partire dall’esercizio finanziario 1997 vengono istituiti nel bilancio regionale due distinti capitoli di spesa denominati rispettivamente «Contributi a favore dell’Aptr» e «Rimborso agli Enti Locali Territoriali delle spese per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di turismo e di industria alberghiera».
  1. Ove necessario l’istituzione dei capitoli di spesa verrà effettuata ai sensi dell’art. 37 della legge regionale di contabilità.

Art. 30

Finanziamento.

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge provvede, anno per anno, la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione.

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 31

Inizio dell’attività dell’Aptr (61).

[1. In sede di prima costituzione, il Consiglio di amministrazione dell’Aptr è insediato dal Presidente della Giunta regionale con decreto da emanarsi entro 30 gg. dall’elezione del Consiglio di amministrazione].

(61) Articolo abrogato dall’art. 130, comma 9, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge).

Art. 32

Prima organizzazione dell’Aptr (62).

[1. La Regione provvede a mettere a disposizione i locali necessari per l’avvio di operatività dell’Aptr, anche con assegnazione temporanea di personale comandato dalla Regione o proveniente dagli Enti in via di soppressione, fino alla definitiva assegnazione del personale all’Aptr prevista dagli articoli 27 e 28.

  1. Fino alla nomina del direttore, la Giunta regionale attribuisce temporaneamente le funzioni di direttore ad un dirigente regionale, dotato dei requisiti di competenza, professionalità ed esperienza nel settore.
  1. Il Consiglio di amministrazione propone alla Regione il numero e la qualifica dei dipendenti di cui si reputa opportuno il comando, per i quali programma e realizza iniziative straordinarie di aggiornamento professionale].

(62) Articolo abrogato dall’art. 130, comma 9, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge).

Art. 33

Disposizioni transitorie in materia di personale (63).

[1. In attesa dell’emanazione dei provvedimenti formali di assegnazione di cui agli articoli precedenti, il personale degli Enti in corso di scioglimento continua a prestare servizio nelle sedi occupate alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino ad esaurimento delle relative posizioni, è consentito, a domanda, in deroga a quanto previsto dall’art. 22, terzo comma, il mantenimento presso gli Iati del personale appartenente alla VIII qualifica, già in servizio nelle aziende di soggiorno alla data di entrata in vigore della presente legge].

(63) Articolo abrogato dall’art. 130, comma 9, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge).

Art. 34

Tempi e modalità per la predisposizione del programma operativo 1997 (64).

[1. I tempi e le modalità previste dalla presente legge per la predisposizione dei programmi regionali diventano operativi a partire dal 1° gennaio 1998].

(64) Articolo abrogato dall’art. 130, comma 9, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge).

Art. 35

Norme di rinvio (65).

[1. Con successiva legge regionale si provvede entro sei mesi alla riorganizzazione del Settore Regionale del Turismo e al riordinamento della normativa regionale in materia di incentivi allo sviluppo della ricettività alberghiera ed extralberghiera].

(65) Articolo abrogato dall’art. 130, comma 9, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge).

Art. 36

Abrogazione.

La legge regionale n. 4 del 1992 è abrogata ad eccezione dell’allegato B e degli articoli 30, commi sesto, settimo e ottavo, 31, 32, 35 e 38.

Sono abrogate le norme non computabili con la presente legge.

Art. 37

Norme finali.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

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