L.R. Abruzzo 9 giugno 2015, n. 15

L.R. Abruzzo 9 giugno 2015, n. 15 (1).

Il sistema di Governance turistica regionale.

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 24 giugno 2015, n. 22.

 

 

ATTO DI PROMULGAZIONE n. 15

VISTO l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio regionale n. 33/7 del 26 maggio 2015

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge regionale:

e ne dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Art. 1 Il sistema di governance regionale.

In vigore dal 25 giugno 2015

1. La Regione Abruzzo favorisce processi di aggregazione programmatica, progettuale, operativa e coordinata tra soggetti pubblici e privati per sviluppare una cultura di governo locale del turismo, connessa alle strategie e alle programmazioni regionali, nazionali e comunitarie.

2. La Regione Abruzzo, al fine di ottimizzare la competitività dell’offerta turistica regionale, favorisce e sostiene la creazione, la individuazione e l’attivazione di interazioni su base tematica e intersettoriale, il raccordo ed il coordinamento fra livelli locali e regionali fra attori pubblici e privati.

 

Art. 2 Sistemi Turistici Locali.

In vigore dal 25 giugno 2015

1. I Sistemi Turistici Locali (STL) sono contesti turistici omogenei, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locali, e dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.

2. Gli STL rispondono ai seguenti requisiti:

a. gli STL non hanno struttura operativa e si avvalgano della operatività di due o più Destination Management Company (DMC) orientate alla competitività della offerta di destinazione territoriale con proprio logo e caratterizzazione, a seconda delle peculiarità territoriali e della caratterizzazione delle diverse offerte turistiche;

b. in un unico STL possono operare più DMC, minimo due, ciascuna con un progetto di sviluppo turistico, contemplando attività ed interventi coordinati, integrati e anche in cooperazione all’interno dello stesso STL, raccordati in seno alla partnership di STL e coerenti con l’intera programmazione regionale, nazionale e comunitaria.

3. Ai progetti di sviluppo turistico territoriali possono partecipare anche le Product Management Company (PMC).

 

Art. 3 Definizione DMC.

In vigore dal 25 giugno 2015

1. La Destination Management Company (DMC) è un’organizzazione di governance locale e project management aperta all’accesso ed alla partecipazione di operatori pubblici o privati, che elabora e gestisce lo sviluppo turistico riferito ad una o più destinazioni attraverso la partecipazione finanziaria degli attori interessati ed in connessione con la programmazione regionale, nazionale, comunitaria.

2. La DMC opera in totale raccordo con la Regione Abruzzo al fine di garantire supporto logistico per la gestione di reti e piattaforme regionali articolate territorialmente relativamente alle destinazioni di competenza, per la attivazione e gestione di servizi alle imprese e ai turisti.

 

Art. 4 Attività DMC.

In vigore dal 25 giugno 2015

1. La DMC predispone il progetto di sviluppo turistico di destinazione, lo condivide con il proprio STL se già riconosciuto, lo attua e lo gestisce in riferimento al ruolo assegnato, al mandato o al contratto conferito o stipulato.

2. La DMC è soggetto beneficiario, attuatore e gestore di finanziamenti e sovvenzioni in regime di aiuto a favore di impresa, nei limiti delle normative vigenti europee, statali e regionali.

3. La DMC è “Organismo Intermedio” per l’attuazione di specifiche azioni, interventi, attività o progetti in qualità di soggetto gestore di piani e programmi europei, nazionali e regionali.

4. La DMC è soggetto gestore di servizi per gli operatori pubblici e privati connessi alla offerta della destinazione, ovvero come soggetto fornitore di servizi per turisti, consumatori ed utenti, ivi compresi quelli di informazione ed assistenza turistica: in tal senso le DMC possono gestire gli uffici di informazione e accoglienza nel proprio territorio di competenza in raccordo con le PMC.

5. La DMC opera per ottimizzare, all’interno delle proposte turistiche di destinazione, l’accessibilità e l’utilizzo di risorse, servizi ricettivi, servizi complementari, consumi delle produzioni locali, per migliorare le attività degli operatori pubblici e privati coinvolti nella offerta turistica della destinazione interessata, per confezionare offerte turistiche competitive e specializzate per mercati, per target e per periodi, inserendole nelle proposte a marchio territoriale della destinazione e nelle proposte per linee di prodotto regionali realizzate dalle PMC.

6. La DMC opera in totale raccordo con la Regione Abruzzo e con altri organismi di settore, in coerenza con la programmazione regionale, nazionale e comunitaria nel pieno rispetto delle attività rispettivamente assegnate ed attuate, garantendo supporto logistico per la gestione di reti e piattaforme regionali articolate territorialmente relativamente alle destinazioni di competenza, per la attivazione e gestione di servizi alle imprese e ai turisti.

 

Art. 5 Definizione PMC.

In vigore dal 25 giugno 2015

1. La Product Management Company (PMC) è un’organizzazione di governance regionale e project management aperta all’accesso ed alla partecipazione di operatori pubblici o privati, che elabora e gestisce lo sviluppo turistico riferito ad uno o più prodotti regionali attraverso la partecipazione finanziaria degli attori interessati ed in connessione con la programmazione regionale, nazionale, europea.

2. La PMC opera in totale raccordo con la Regione Abruzzo al fine di garantire supporto logistico per la gestione di reti e piattaforme regionali articolate tematicamente relativamente alle linee di prodotto di competenza, per la attivazione e gestione di servizi alle imprese e ai turisti.

3. La PMC opera per ottimizzare, all’interno delle proposte turistiche di una o più linee di prodotto, l’accessibilità e l’utilizzo di risorse, servizi ricettivi, servizi complementari, consumi delle produzioni locali, per migliorare le attività degli operatori pubblici e privati coinvolti nella offerta turistica della linea o delle linee di prodotto interessate, per confezionare offerte turistiche competitive e specializzate per mercati, per target e per periodi, utilizzando proposte provenienti dalle DMC, elaborando direttamente proposte per linee di prodotto regionali realizzate dalla PMC.

 

Art. 6 Attività PMC.

In vigore dal 25 giugno 2015

1. La PMC predispone il progetto di sviluppo turistico di destinazione, lo condivide con il proprio STL se già riconosciuto e con le DMC, lo attua e lo gestisce in riferimento al ruolo assegnato, al mandato o al contratto conferito o stipulato.

2. La PMC è soggetto beneficiario, attuatore e gestore di finanziamenti e sovvenzioni di regimi di aiuto a favore di impresa, nei limiti delle normative vigenti comunitarie, statali e regionali.

3. La PMC è “Organismo Intermedio” per l’attuazione di specifiche azioni, interventi, attività o progetti in qualità di soggetto gestore di piani e programmi europei, nazionali, regionali.

4. La PMC è soggetto gestore di servizi per gli operatori pubblici e privati connessi alla offerta della destinazione, soggetto fornitore di servizi per turisti, consumatori ed utenti, ivi compresi quelli di informazione ed assistenza turistica: in tal senso le PMC possono gestire gli uffici di informazione ed accoglienza sul territorio regionale in raccordo con le DMC.

5. La PMC opera come polo specialistico per sensibilizzare e supportare operatori pubblici e privati dell’ambito territoriale per la creazione di linee di prodotto ed eventuali reti di impresa.

6. La PMC opera in totale raccordo con la Regione Abruzzo e con altri organismi di settore, in coerenza con la programmazione regionale, nazionale e comunitaria nel pieno rispetto delle attività rispettivamente assegnate ed attuate, garantendo supporto logistico per la gestione di reti e piattaforme regionali articolate tematicamente relativamente alle linee di prodotto di competenza, per la attivazione e gestione di servizi alle imprese e ai turisti.

 

Art. 7 Riconoscimento STL, DMC, PMC.

In vigore dal 25 giugno 2015

1. Sono istituiti presso il Servizio preposto del Dipartimento regionale competente in materia gli elenchi contenenti il sistema di governance territoriale.

2. Negli elenchi di cui al comma 1 sono inseriti gli STL, le DMC, le PMC esistenti alla data dell’entrata in vigore della presente legge.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di accertamento dei requisiti per l’inserimento negli elenchi di cui al comma 1, e costituite con avviso pubblico di selezione contenuto ai sensi della Delib.G.R. n. 175 del 21 febbraio 2005 e del Piano del Turismo 2010-2012 della Regione Abruzzo.

4. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone le Linee Guida operative per l’attuazione del sistema di governance locale.

 

Art. 8 Norma finanziaria.

In vigore dal 25 giugno 2015

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 9 Abrogazioni.

In vigore dal 25 giugno 2015

1. La legge regionale 17 maggio 2004, n. 17 (Sistemi turistici locali) è abrogata.

 

 

Art. 10 Entrata in vigore.

In vigore dal 25 giugno 2015

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo

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