L.R. Abruzzo 9 settembre 1983, n. 61

L.R. Abruzzo 9 settembre 1983, n. 61 (1)

 

Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 55 del 1982 recante: “Disciplina in materia di funivie, seggiovie, piste di discesa e relative infrastrutture” (2)

 

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 23 settembre 1983, n. 36.

(2) La L.R. n. 55 del 1982 deve ritenersi superata dalla presente.

 

TITOLO I

Impianti a fune

 

Art. 1

Generalità.

La costruzione e l’esercizio di sistemi di trasporto attuato a mezzo di impianti a fune sono soggetti a concessione (3).

Le relative concessioni sono delegate nei rispettivi ambiti territoriali alle Province ed ai Comuni.

La concessione è accordata dal Sindaco del Comune interessato, previa deliberazione conforme del Consiglio comunale, quando l’impianto si svolge integralmente nell’ambito del territorio comunale.

Qualora l’impianto si svolga in territori di più Comuni, facenti parte della medesima Provincia, la concessione è accordata dal Presidente della Giunta provinciale, previa conforme deliberazione del Consiglio provinciale, adottata dopo aver preso conoscenza dei pareri dei Consigli comunali dei Comuni interessati che devono essere resi entro 60 giorni dalla richiesta. In mancanza, si prescinde dal parere dei Consigli comunali.

Qualora l’impianto interessi il territorio di più Province, la concessione è accordata dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

Qualora l’impianto interessi il territorio di più Regioni, la concessione è accordata, previa intesa con le Regioni finitime, secondo le norme dell’art. 8 del D.P.R. n. 616 del 1977 (4).

È fatta salva l’osservanza delle norme riguardanti le concessioni in materia urbanistica ed edilizia.

(3) Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 2 del 1992.

(4) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382”, pubblicato nella G.U. 29 agosto 1977, n. 234, S.O.

 

Art. 2

Durata della concessione.

… (5).

(5) Articolo inizialmente integrato dall’art. 4 della L.R. n. 65 del 1985 con l’aggiunta degli ultimi due commi e successivamente abrogato dall’art. 8 della L.R. n. 16 del 1994. La durata della concessione per l’esercizio del trasporto a mezzo di impianti fissi e suo rinnovo alla scadenza è disciplinata dall’art. 7 della L.R. n. 16 del 1994.

(giurisprudenza)

Art. 3

Pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, prelazione.

1. Il decreto di concessione implica ad ogni effetto la dichiarazione di pubblica utilità degli impianti e delle infrastrutture accessorie di cui al successivo art. 30, nonché l’urgenza e l’indifferibilità dei lavori anche in deroga alla L.R. 11 settembre 1979, n. 45 e successive modificazioni.

2. L’Ente concedente di cui all’art. 1 della presente legge, ricevuta la domanda di concessione, entro 5 giorni ne dà notizia al pubblico ed a quanti ne abbiano interesse pubblicandola per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio dei comuni interessati per territorio e contestualmente, mediante lettera raccomandata A.R., ai concessionari titolari di linee interferenti o concorrenti con la nuova iniziativa che viene proposta.

3. Sono interferenti o concorrenti le linee per le quali ricorre almeno una delle seguenti condizioni, riportate in ordine di priorità decrescente:

a) si dipartono in vicinanza di terminali di altre linee di trasporto, attuate mediante impianti fissi, già concesse e realizzano con queste un sistema di trasporto continuo ed integrato;

b) sono collegate alle linee esistenti di cui al punto a) mediante piste di distesa o di collegamento esistenti ed autorizzate;

c) sono collegabili alle linee esistenti di cui al punto a) mediante piste di discesa o di collegamento non ancora esistenti; in tal caso i concessionari interessati dovranno allegare alla richiesta di prelazione di cui al comma 5 del presente articolo anche la documentazione di cui all’art. 18 della L.R. n. 61/1983.

4. I concessionari di linee di trasporto interferenti o concorrenti con nuove linee proposte hanno diritto di prelazione per la concessione di queste.

5. Chiunque intenda esercitare il diritto di prelazione deve inviarne richiesta all’Ente concedente, entro e non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione della domanda all’Albo Pretorio completa della documentazione prevista dal successivo art. 4.

6. L’Ente concedente valuta il ricorrere delle condizioni di cui al comma 3, sulla base di queste esamina comparativamente le proposte e si pronuncia sulla richiesta di prelazione entro 30 giorni:

a) dallo scadere del termine di cui al comma 5, per le concessioni di competenza comunale;

b) dalla data di espressione, da parte dei comuni interessati, dei pareri di cui al precedente art. 1, comma 4, per le concessioni attribuite alla competenza provinciale o regionale; e ne dà comunicazione agli interessati a mezzo di raccomandata A.R. Il diritto di prelazione può essere esercitato a condizione che la soluzione prospettata preveda impianti di categoria e tipologia non inferiore a quella proposta dal richiedente la concessione e non può essere reclamato nei confronti di chi possiede la disponibilità dei suoli interessati dall’intervento.

7. Il diritto decade se chi lo esercita non presenta il progetto esecutivo entro 60 giorni dalla data di concessione e non dà inizio ai lavori entro 6 mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo (6).

(6) Il presente articolo, già sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 10 del 1998, è stato poi nuovamente così sostituito dall’art. 1, L.R. 24 marzo 2003, n. 6. Il testo precedente era così formulato: «Art. 3. Pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, prelazione. Il decreto di concessione implica ad ogni effetto la dichiarazione di pubblica utilità degli impianti e delle infrastrutture accessorie di cui al successivo art. 30, nonché l’urgenza e l’indifferibilità dei lavori anche in deroga alla L.R. 11 settembre 1979 n. 45 e successive modificazioni.

L’Ente competente, ricevuta la domanda di concessione ne da notizia al pubblico ed a quanti ne abbiano interesse pubblicandola all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e, mediante lettera raccomandata A.R., ai concessionari titolari di linee interferenti o concorrenti con la nuova iniziativa che viene proposta.

I portatori di interessi, pubblici o privati, nei 120 gg. successivi alla fase di pubblicazione, ed i concessionari dalla data di ricevimento della comunicazione, a pena di decadenza, hanno diritto di presentare memorie scritte e documenti pertinenti l’oggetto del procedimento e domande concorrenti corredate della documentazione prescritta dall’art. 4 della L.R. n. 61 del 1983 come modificata dalla presente legge.

Le concessioni di linea che si dipartono in vicinanza dei terminali di altre linee già concesse, sempre che costituiscano una continuità ed integrazione del servizio di quelle concesse, vengono assentite, a parità di soluzioni proposte e di tempo di realizzazione, al titolare della linea già in concessione.

Sono interferenti le linee che realizzano una qualsiasi forma di importante e diretta integrazione di esercizio o che presentino sostanziale analogia di finalità di trasporto ed abbiano le medesime fonti di traffico.

Le concessioni di linee che risultino parallele o intersecanti o comunque interferenti con altre linee già concesse, sono assentite, a parità di soluzioni proposte e di tempo di realizzazione, da valutarsi secondo i criteri di cui al successivo comma 8, al titolare o a più titolari di linee già in concessione.

Le domande di concessione che si riferiscono a linee finitime o interferenti fra di loro o con altre linee già concesse, sia che riguardino linee singole o sistemi di linee, sono considerate potenzialmente concorrenti e devono essere esaminate dall’Ente comparativamente e contemporaneamente.

Alla scadenza del termine di cui al comma 3, nei successivi 30 gg., l’Ente, valutate le memorie ed i documenti pervenuti, procede all’esame congiunto delle domande pervenute, avendo considerazione dei seguenti parametri:

a) idoneità finanziaria;

b) tipologia della linea e dell’impianto proposto;

c) tempi di realizzazione.

L’idoneità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell’impresa.

Ai fini dell’accertamento della idoneità finanziaria l’Ente concedente considera:

1. i conti annuali dell’impresa, ove esistano; i fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le disponibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l’impresa, i costi, compreso il prezzo d’acquisto od i pagamenti iniziali per impianti, edifici, installazioni nonché il capitale d’esercizio.

2. In alternativa agli accertamenti di cui al punto precedente, si considera prova sufficiente del requisito la presentazione di un’attestazione di affidamento, per un importo almeno pari al 30% del costo preventivato per l’intervento, rilasciata da aziende od istituti di credito ovvero da società finanziaria con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi.

I criteri di valutazione degli interventi proposti in relazione alla tipologia delle linee e degli impianti saranno i seguenti:

1. priorità per tipologia:

a) funivie;

b) cabinovie;

c) seggiovie ad ammorsamento automatico;

d) seggiovie ad attacchi fissi;

e) sciovie;

per ciascuna tipologia sarà preferita, nell’ordine:

– quella con maggiore potenzialità di trasporto;

– quella con maggiore sviluppo di linea.

All’atto della presentazione della domanda di concessione il richiedente dovrà costituire un deposito cauzionale da versarsi in contanti o titoli di rendita pubblica o mediante fidejussione bancaria di importo pari al 5% del costo documentato dell’iniziativa. La garanzia copre la mancata sottoscrizione della concessione e gli oneri per il suo inesatto adempimento, ivi compresi quelli concernenti la non avvenuta realizzazione della linea nel termine previsto ed è svincolata alla esibizione del certificato di ultimazione dei lavori.».

(giurisprudenza)

Art. 4

Domanda di concessione.

La domanda di concessione deve essere presentata all’ente competente.

La domanda, redatta in carta legale, deve essere corredata della seguente documentazione:

a) le generalità del richiedente, ivi incluso il codice fiscale, il suo domicilio e la sua sottoscrizione; per le società, la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la sottoscrizione del rappresentante legale;

b) relazione delle caratteristiche dell’impianto;

c) planimetria, a scala non inferiore a 25.000, della zona interessata dagli impianti, con l’indicazione della posizione dell’impianto in relazione a quelli esistenti riportata sulla cartografia ufficiale dell’Istituto geografico militare;

d) progetto di massima dell’impianto in 6 esemplari;

e) regolamento di esercizio, in schema, in 6 esemplari;

f) documenti comprovanti la disponibilità dei terreni interessati alla concessione, per un periodo di tempo pari alla durata della concessione. Qualora manchi la disponibilità dei terreni, nella domanda di concessione deve proporsi l’espropriazione, l’imposizione di servitù o la classificazione o la concessione di beni demaniali;

g) documentazione comprovante l’idoneità finanziaria del Soggetto richiedente;

h) piano finanziario dell’investimento;

i) tempi di realizzazione;

l) ricevuta attestante la costituzione del deposito cauzionale nella misura stabilita dall’art. 3 (7).

In questi casi alla domanda devono essere allegati:

– piano particellare dei beni;

– elenco dei proprietari dei beni privati o delle amministrazioni che utilizzano i beni pubblici;

– indennità che si propone di corrispondere, determinata sulla base del Bollettino regionale che riporta i valori dei beni immobiliari e del Bollettino provinciale che indica i valori dei fitti dei terreni agricoli.

(7) Le lettere g), h), i), l) sono state introdotte dall’art. 2 della L.R. n. 10 del 1998.

Art. 5

Pareri.

La domanda di concessione, corredata dei documenti di cui all’art. 4 e delle deliberazioni delle amministrazioni interessate, sarà trasmessa alla Regione, Settore trasporti. La Regione acquisisce i pareri degli enti interessati ed il parere tecnico della M.C.T.C.

Art. 6

Approvazione, collaudo – Esercizio definitivo.

La Giunta regionale approva, d’intesa con la Commissione consiliare competente, i progetti ed i regolamenti di esercizio, decidendo anche sull’eventuale deroga alle norme di cui alla L.R. n. 45 del 1975 e successive modificazioni. In caso di deroga il concessionario è comunque tenuto a provvedere al ripristino del manto erboso nonché al ripristino delle preesistenti condizioni del terreno circostante l’impianto.

L’ente competente, ricevuto dalla Regione il provvedimento di approvazione del progetto di massima, accorda la concessione, nella quale stabilisce il termine per la presentazione del progetto esecutivo.

La Giunta regionale approva il progetto esecutivo e stabilisce i termini d’inizio e di ultimazione dei lavori.

Le verifiche, le prove e i collaudi vengono effettuati secondo le norme contenute nell’art. 5 del D.P.R. n. 753 del 1980.

[La Giunta regionale provvede ad assicurare la partecipazione della Regione all’espletamento delle operazioni di cui al precedente comma designando un tecnico scelto tra gli iscritti nell’elenco dei collaudatori della Regione stessa] (8).

La Giunta regionale approva l’atto di collaudo ed autorizza il pubblico esercizio definitivo.

(8) Comma abrogato dall’art. 2, L.R. 24 marzo 2003, n. 6.

Art. 7

Direzione dei lavori.

I lavori devono essere diretti, per conto del concessionario, da un ingegnere abilitato iscritto all’albo. Il direttore deve curare che l’opera venga realizzata in conformità delle previsioni di progetto, approvato, che i materiali impiegati siano idonei, che si ottemperi alle prescrizioni previste dalle leggi in vigore ed a quanto altro disposto nelle norme di sicurezza vigenti.

Art. 8

Modifica degli impianti.

Le norme di cui al precedente art. 7 si applicano anche quando occorre modificare gli impianti esistenti oppure adeguarli alle normative tecniche di sicurezza che venissero emanate nel tempo.

Nel caso in cui non intervengano varianti costruttive ed il progetto detto di revisione generale comprenda esclusivamente interventi tecnici atti ad accertare e garantire la sicurezza dell’impianto fino alla scadenza della successiva revisione generale o a quella della vita tecnica, così come previsto dalle norme regolamentari approvate dal Ministero dei trasporti con il D.M. n. 23 del 1985, non si rende necessaria l’approvazione del progetto di revisione, ma il solo rispetto di quanto previsto ai commi 4°, 5° e 6° dell’art. 6.

L’autorizzazione provvisoria al pubblico esercizio viene rilasciata, al completamento della procedura prevista dal D.M. n. 23 del 1985, dal componente la Giunta regionale preposto al Settore trasporti.

L’autorizzazione definitiva al pubblico esercizio viene rilasciata dalla Giunta regionale come previsto dall’ultimo comma dell’art. 6 (9).

(9) I commi 2, 3, 4 sono stati introdotti dall’art. 1 della L.R. n. 72 del 1987.

Art. 9

Regime fiscale – Rinnovo concessione.

La concessione che consente la costruzione degli impianti e quelle che riguardano gli adeguamenti alle norme tecniche, sono soggette a registrazione fiscale ed al pagamento della tassa di concessione e sorveglianza regionale, nella misura indicata dalla legge regionale.

Art. 10

Conseguenze del mancato rinnovo.

Qualora alla scadenza la concessione non venga rinnovata, ai sensi del precedente art. 2, gli impianti devono essere demoliti a cura e spese del concessionario.

In caso di inadempienza può provvedere d’ufficio, ove sussistano ragioni di pubblico interesse, l’ente che ha rilasciato la concessione a spese del concessionario.

Nell’ipotesi di cui al precedente primo comma, è data facoltà ai Comuni interessati, anche in forma consorziale, di acquistare gli impianti a prezzo di mercato, in base all’art. 5, comma 3°, della legge n. 151 del 1981 (10), al fine di gestirli secondo il disciplinare di concessione.

(10) L. 10 aprile 1981, n. 151 “Legge quadro per l’ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore”, pubblicata nella G.U. 24 aprile 1981, n. 113.

Art. 11

Direttore o responsabile d’esercizio.

Ogni impianto deve essere diretto da un direttore o responsabile dell’esercizio da nominare prima dell’apertura al pubblico esercizio secondo le norme di cui all’art. 89 e ss. del D.P.R. n. 753 del 1980 (11).

L’assenso regionale di cui all’art. 90 del D.P.R. predetto è rilasciato dalla Giunta regionale. In attesa del relativo provvedimento il competente ufficio del Settore trasporti rilascia l’assenso a carattere provvisorio.

(11) D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”, pubblicato nella G.U. 15 novembre 1980, n. 314, S.O.

Art. 12

Violazione.

Le violazioni alla presente legge sono disciplinate dalla normativa statale di cui al D.P.R. n. 753 del 1980 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13

Vigilanza.

In qualsiasi momento della costruzione dell’impianto e della sua gestione, i funzionari della M.C.T.C. e quelli della Regione, Settore trasporti, possono disporre verifiche ed ispezioni per controllare la regolarità dell’esercizio e l’efficienza dell’impianto.

I funzionari sopra indicati, effettuate le verifiche, formulano le proprie osservazioni su un registro d’ispezione che viene conservato a cura del direttore d’esercizio. Gli stessi funzionari, se hanno rilevato inadempienze ed irregolarità, redigono verbale di contravvenzione, che viene trasmesso alla Regione – Settore trasporti, entro 5 giorni, per la notifica alla parte interessata. Se in sede ispettiva si dovesse ravvisare la necessità di sospendere l’esercizio, i funzionari medesimi dispongono la sospensione dello stesso e ne danno comunicazione alla Regione, Settore trasporti.

TITOLO II

Infrastrutture accessorie

Art. 14

Piste di discesa: generalità.

Sono piste di discesa le aree naturalmente od artificialmente innevate e, comunque, rese idonee alla circolazione di chi utilizza sci.

L’uso di mezzi similari è consentito su aree appositamente attrezzate e destinate.

Il concessionario dell’impianto di risalita è autorizzato all’esercizio delle piste di discesa.

Il progetto di dette piste deve essere approvato contestualmente a quello dell’impianto (12).

(12) Sulle piste di discesa si vedano anche gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 della L.R. n. 16 del 1994.

Art. 15

Apertura al pubblico degli impianti.

Gli impianti destinati alla risalita degli sciatori possono essere aperti al pubblico esercizio:

– quando esistono piste di discesa autorizzate, debitamente segnalate, che consentono agli sciatori di tornare al punto base o di confluire in altre piste;

– quando la pista è idonea, sia per le condizioni del fondo che per quelle meteorologiche.

Il responsabile del funzionamento degli impianti di risalita destinati allo sci, senza la prescritta autorizzazione all’esercizio delle piste, è soggetto alla sanzione amministrativa di lire 1.000.000.

Art. 16

Norme U.N.I.

I requisiti delle piste e della segnaletica devono essere conformi a quelli U.N.I. ed internazionali.

Art. 17

Requisiti delle piste.

Le piste devono possedere i seguenti requisiti tecnici:

a) la pista deve essere tracciata in zona idrogeologicamente idonea e normalmente non soggetta a frane o valanghe durante il periodo di esercizio;

b) la pista deve essere di una larghezza non inferiore a metri 20, salvo deroghe, e presentare un franco verticale libero non inferiore a metri 3,50 in condizioni di medio innevamento;

c) l’andamento della pista deve essere tale da non provocare, in condizioni di media velocità, l’involontario ed improvviso stacco degli sci da fondo; gli eventuali cambiamenti di pendenze dovranno essere opportunamente raccordati;

d) il fondo non innevato del tracciato deve essere privo di ostacoli o di sporgenze tali che, durante il periodo di normale innevamento della pista, possano affiorare o comunque costituire pericolo per gli sciatori;

e) la parte terminale della pista deve, per larghezza e profilo, essere tale da permettere l’agevole e sicuro arresto degli sciatori in relazione alla categoria della pista, tenuta presente anche la possibilità di stazionamento di persone in tale zona; qualora la complessità e la lunghezza della pista lo richiedano, possono essere indicati punti fissi di chiamata, dai quali sia possibile richiedere eventuale soccorso e stabilire opportuni collegamenti; la pista non deve avere attraversamenti con strade carrozzabili aperte al traffico invernale e con tracciati utilizzabili da sciovie, slittovie ed altri mezzi di risalita; qualora giustificati motivi richiedano l’attraversamento a livello di una strada carrozzabile, questo potrà essere consentito caso per caso, subordinatamente all’adozione di misure atte a costringere lo sciatore ad arrestarsi prima di impegnare l’attraversamento.

L’area comune a più piste deve presentare caratteristiche tali da consentire l’agevole scorrimento degli sciatori provenienti dalle piste confluenti.

Art. 18

Documentazioni progettuali.

Il concessionario dell’impianto di risalita che intenda costruire una pista di discesa, deve presentare al componente la Giunta regionale preposto al Settore trasporti apposita domanda corredata del progetto, di una relazione illustrativa e dei documenti legali attestanti la disponibilità dei terreni ricadenti nel tracciato della pista.

Il progetto è costituito da:

– riproduzione del tracciato su mappa catastale;

– profilo altimetrico su scala 1:1.000, con indicate le pendenze trasversali della pista ed ogni cambiamento di pendenza e con un intervallo minimo di 50 metri;

– riproduzione del tracciato su scala 1:5.000 su carta topografica;

– descrizione e schemi delle eventuali opere da effettuare.

Debbono inoltre essere indicati gli eventuali mezzi di risalita, in esercizio o in progetto, con la specificazione della portata oraria degli stessi.

Qualora il richiedente non abbia la disponibilità di tutti o parte dei terreni, nella domanda può chiedere che venga costituita la servitù coattiva, o in casi particolari, per la migliore utilizzazione della pista di discesa, che si proceda all’espropriazione.

Art. 19

Manutenzione.

La manutenzione delle piste si distingue in estiva (durante l’intero periodo di non innevamento) ed invernale (durante l’intero periodo di innevamento).

Art. 20

Manutenzione invernale.

Affinché il fondo nevoso diventi consistente e sicuro, occorre lavorare sulla neve sin dalle prime nevicate, riportandola nei punti di maggiore necessità e comprimendo successivamente ogni strato nevoso al fine di evitare pericolosi cedimenti nel corso della stagione e delle successive nevicate.

Quando la pista sia pressata, per l’eccessiva usura, cattive condizioni di fondo (scarsità di neve, buche, cumuli di neve ventata, ecc.), deve essere chiusa per provvedere ai necessari riporti di neve o, se ciò non fosse possibile o conveniente, per attendere nuove nevicate.

Art. 21

Manutenzione estiva.

Durante il periodo di non innevamento si deve procedere alla sistemazione dei terreni comunque interessati dalla pista e dalle sue pertinenze, al fine di evitare il verificarsi di fenomeni di erosione, con conseguente perdita della loro stabilità e possibile turbamento del regolare regime delle acque.

Entro i limiti dell’area vegetazionale deve essere assicurata la permanente copertura vegetativa e, con periodici controlli di interventi manutentori, deve essere garantita la perfetta efficienza di drenaggi, condutture, tombini, canaletti e fossetti per la captazione, deviazione, dispersione o razionale accompagnamento delle acque profonde e superficiali.

La funzionalità delle eventuali opere artificiali deve essere sempre garantita anche a mezzo di interventi integrativi.

Art. 22

Tabelle e segnali abusivi.

Con proprio decreto il Presidente della Giunta regionale dispone la rimozione delle tabelle e dei segnali collocati abusivamente.

Art. 23

Commissione consultiva.

Presso il Settore trasporti è costituita una Commissione consultiva dell’amministrazione regionale in materia di piste, presieduta dal componente della Giunta regionale preposto al Settore stesso.

Fanno parte della Commissione:

– un responsabile del Settore trasporti;

– un responsabile del Settore agricoltura e foreste;

– un responsabile del Settore turismo;

– un responsabile del Settore urbanistica e beni ambientali;

– un rappresentante dell’Associazione regionale dei concessionari dei trasporti a fune (A.I.F.A.);

– un rappresentante del C.A.I. (Club alpino italiano);

– un rappresentante del W.W.F.;

– un funzionario ecologo del Settore sanità;

– un rappresentante della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) (13).

Partecipa alla seduta della Commissione il Sindaco, senza diritto di voto, o suo delegato, del Comune interessato alla materia da trattare ed il rappresentante del titolare dell’autorizzazione di esercizio della pista di discesa.

Funge da segretario un funzionario del Settore trasporti.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione dei Settori interessati, d’intesa con la competente Commissione consiliare.

La Commissione è validamente costituita con la presenza di 3 membri e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I componenti della Commissione rimangono in carica 3 anni.

Ai componenti della Commissione competono i compensi previsti dalla L.R. n. 35 del 1973.

Il Settore trasporti trasmette la domanda, entro 60 giorni dal ricevimento, alla Commissione consultiva, la quale entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, a maggioranza semplice, esprime il suo parere sull’opportunità della pista in relazione alle necessità turistiche ed allo sviluppo dello sport invernale della zona interessata, nonché in relazione agli eventuali impianti di risalita (14).

(13) Alinea aggiunto dall’art. 98, comma 3, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

(14) Comma introdotto dall’art. 2 della L.R. n. 65 del 1985.

Art. 24

Istruttoria delle istanze.

Il Settore trasporti trasmette, altresì, la domanda entro 60 giorni dal ricevimento, alla Commissione tecnica competente, la quale, previo sopralluogo di uno o più componenti designati, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, a maggioranza semplice, esprime il suo parere:

a) sui requisiti tecnici, sulla portata e sulla segnaletica che caratterizzano la pista, ai fini di accertare la rispondenza della stessa alle condizioni di legge;

b) sulle condizioni di sicurezza sotto l’aspetto idrogeologico;

c) sulla categoria di appartenenza della pista.

La Commissione, nell’esprimere il suo parere, può stabilire prescrizioni per l’apprestamento e la manutenzione della pista ed eventuali deroghe relative alla larghezza delle piste stesse di cui al precedente art. 17.

La Commissione tecnica è composta da 4 funzionari tecnici, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, ed è presieduto dal componente la Giunta preposto al Settore trasporti o da un suo delegato (15).

(15) Articolo sostituito dall’art. 3 della L.R. n. 65 del 1985.

Art. 25

Autorizzazione delle piste.

Il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere di cui all’articolo precedente, rilascia con proprio decreto, ove ne ricorrano le condizioni, l’autorizzazione regionale all’apprestamento della pista, fissando i termini di ultimazione dell’opera e nominando contestualmente uno o più collaudatori.

Art. 26

Utilizzazione piste esistenti.

Chi intende far confluire una pista in altra già esistente e riconosciuta, deve assumere a proprie cure e spese l’esecuzione delle opere necessarie per conferire alla pista, che viene resa comune, i requisiti di cui all’art. 18 della presente legge, sopportando inoltre una parte proporzionale delle spese già fatte e di quelle richieste per la manutenzione dell’opera.

Alla relativa domanda deve essere allegata una dichiarazione di consenso del titolare della pista riconosciuta.

Art. 27

Collaudo ed autorizzazione del pubblico esercizio delle piste di discesa.

Il collaudo delle piste di discesa è estivo ed invernale; pertanto sono necessari due diversi certificati di collaudo rispettivamente sottoscritti dal collaudatore estivo e dal collaudatore invernale.

Con il collaudo estivo viene verificata la rispondenza delle opere realizzate al progetto approvato ed alle eventuali prescrizioni.

Con il collaudo invernale viene verificata la sciabilità e la rispondenza ai requisiti di sicurezza delle piste di discesa in condizioni di normale innevamento.

Il collaudo estivo può avvenire anche in corso d’opera, pertanto il concessionario che intenda dare inizio ai lavori di apprestamento delle piste approvate e munite di autorizzazione deve darne comunicazione al Settore trasporti della Regione Abruzzo, ed al collaudatore incaricato della collaudazione estiva, con almeno 10 giorni di anticipo.

Gli atti del collaudo estivo devono essere rimessi al Settore trasporti della Regione entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori di apprestamento delle piste; gli atti di collaudo invernale devono esser rimessi allo stesso Settore trasporti entro 30 giorni dall’apertura delle piste al pubblico esercizio provvisorio.

Gli oneri di collaudo sono a carico della ditta concessionaria per l’esercizio degli impianti di risalita di cui le piste sono al servizio.

Eseguito l’apprestamento delle piste, il concessionario deve darne comunicazione, entro 5 giorni dall’ultimazione dei lavori, al Settore trasporti della Regione Abruzzo nonché ai collaudatori incaricati allegando apposito certificato di regolare esecuzione a firma del direttore dei lavori.

Il Presidente della Giunta regionale, ricevuti gli atti di collaudo estivo, qualora ne ricorrano le condizioni, autorizza il pubblico esercizio provvisorio delle piste di discesa per una durata massima di anno uno.

La Giunta regionale approva gli atti di collaudo estivo ed invernale ed autorizza il pubblico esercizio definitivo delle piste di discesa (16).

(16) Articolo così sostituito dall’art. 2 della L.R. n. 2 del 1992.

Art. 28

Segnaletica.

Ove la pista non presenti, anche contemporaneamente per qualsiasi ragione, i requisiti di percorribilità previsti, il titolare della stessa deve provvedere ad apporre, sia sulla pista che alle stazioni degli impianti di risalita adducenti alla pista, appositi avvisi.

Il titolare della pista ha l’obbligo di curare che la stessa, durante il periodo di innevamento, sia munita della prescritta segnaletica e mantenga le caratteristiche e i requisiti tecnici voluti dalla presente legge.

In caso di prolungata o ripetuta negligenza, il Presidente della Giunta regionale dispone la revoca dell’autorizzazione.

Art. 29

Rilevamento stato nevoso.

La Regione effettua il rilevamento dello stato nevoso e ne divulga i risultati al pubblico con ogni mezzo a sua disposizione.

La Regione pubblica una carta delle valanghe e dello stato nevoso.

Art. 30

Infrastrutture ed accessori.

Sono infrastrutture accessorie di impianti di trasporto a fune, oltre le piste di discesa, le seguenti opere occorrenti alla sicurezza ed al conforto degli utenti e del personale:

– stazione di partenza e di arrivo ed eventuali stazioni intermedie;

– rifugio-posto di ristoro, nel numero non superiore a 2, da realizzare in un unico corpo con ognuna delle stazioni o lungo il tracciato delle piste di discesa con annesso ricovero per attrezzi anche meccanici. La superficie di ciascun rifugio-posto di ristoro non può comunque essere superiore a mq 200.

Art. 31

Circolazione dei mezzi meccanici.

In caso di necessità è consentita la circolazione dei mezzi meccanici sulle piste anche in presenza di sciatori.

TITOLO III

Norme transitorie e finali

Art. 32

Impianti in costruzione o in esercizio.

Agli impianti di trasporto a fune, in esercizio o in costruzione, continuano ad applicarsi le norme concessionali già in vigore se più favorevoli.

È ammesso l’esercizio di piste di discesa già esistenti, anche per difetto dei requisiti di legge, fino al rilascio dell’autorizzazione regionale. Tale esercizio avrà comunque termine trascorsi sei mesi dalla data di insediamento del Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe (CO.RE.NE.VA.), istituito con L.R. n. 47 del 1992 (17).

(17) Il secondo comma, già modificato dall’art. 1 della L.R. n. 65 del 1985, dall’art. 2 della L.R. n. 72 del 1987, dall’art. 1 della L.R. n. 97 del 1990, dall’art. 1 della L.R. n. 9 del 1992, norme che avevano più volte prorogato il termine fino al quale era consentito l’esercizio delle piste esistenti, è stato così sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 8 del 1993.

Art. 33

Autorizzazione costruzione di nuovi impianti (18).

L’autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti a fune e delle relative infrastrutture accessorie è subordinata all’approvazione da parte del Consiglio regionale di un piano dei bacini sciistici. Fino all’approvazione del piano dei predetti bacini e, comunque, non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’autorizzazione a nuovi impianti viene rilasciata dalla Giunta regionale d’intesa con la competente Commissione consiliare.

Per le nuove funivie, di ogni tipo, il cui dislivello fra le due stazioni è superiore a metri 500 e con esclusione delle sciovie, l’autorizzazione viene accordata, in ogni caso, dal Consiglio regionale.

Dopo il detto termine di due anni, qualora non sia ancora approvato il piano dei bacini sciistici, l’autorizzazione è data dal Consiglio regionale.

(18) Vedi, anche, l’art. 1, L.R. 10 luglio 2002, n. 13.

Art. 34

Urgenza.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

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