L.R. Campania 23 febbraio 2012, n. 4

L.R. Campania 23 febbraio 2012, n. 4   (1).

Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci.

 

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 5 marzo 2012, n. 15.

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

 

 

Art. 1 Oggetto.

1. La presente legge disciplina, in attuazione della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina), l’ordinamento della professione di maestro di sci e l’attività delle scuole di sci nel territorio della Regione.

 

 

Art. 2 Definizione della professione di maestro di sci.

1. È definito maestro di sci colui che insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportano difficoltà richiedenti l’uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi.

 

 

Art. 3 Individuazione poli sciistici ed aree sciabili.

1. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua i poli sciistici e le aree sciabili nell’ambito del territorio regionale e descrive le caratteristiche dei relativi percorsi ed itinerari sciistici, in cui è previsto e consentito l’esercizio dell’attività dei maestri di sci, secondo le varie discipline sciistiche.

2. Il polo di Laceno è individuato quale polo principale della Regione Campania.

 

 

Art. 4 Albo professionale regionale dei maestri di sci.

1. È istituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, l’albo professionale dei maestri di sci della Regione Campania.

2. L’albo è suddiviso in elenchi relativi alle varie discipline, abilitazioni, titoli e gradi di livello conseguiti.

3. L’esercizio della professione di maestro di sci da parte dei soggetti che intendono esercitare stabilmente la professione nell’ambito del territorio regionale, è subordinato all’iscrizione nell’albo regionale professionale dei maestri di sci della Regione Campania, che è tenuto dal rispettivo collegio regionale, sotto la vigilanza della competente struttura regionale di riferimento.

4. È considerata esercizio stabile della professione l’attività esercitata dal maestro di sci, per periodi complessivamente superiori a quindici giorni nell’arco della stessa stagione.

5. I maestri abilitati all’esercizio della professione svolgono la propria attività limitatamente all’abilitazione conseguita.

6. L’iscrizione all’albo professionale ha validità triennale ed è rinnovata con la presentazione del certificato di idoneità psico-fisica, rilasciata da una struttura pubblica sanitaria o convenzionata riconosciuta, ed a seguito di frequenza di appositi corsi di aggiornamento professionale.

 

 

Art. 5 Requisiti per l’iscrizione all’albo professionale regionale dei maestri di sci.

1. Ai sensi della legge 81/91, l’iscrizione all’albo professionale dei maestri di sci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea (UE) o cittadinanza di un paese terzo che abbia concluso con la UE accordi di associazione o specifici accordi bilaterali in materia di libera circolazione di persone;

b) maggiore età;

c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall’Azienda sanitaria locale del comune di residenza;

d) possesso del diploma di scuola dell’obbligo;

e) non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

f) abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci conseguita con la frequenza di corsi di qualificazione professionale ed il superamento dei relativi esami.

 

 

Art. 6 Abilitazione e aggiornamento professionale.

1. L’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci è conseguita con la frequenza di appositi corsi tecnico-didattico-culturali ed il superamento dei relativi esami.

2. I corsi di formazione professionale per i maestri di sci, che precedono l’esame di abilitazione all’esercizio della professione, a norma dell’articolo 6 della legge 81/91, ed i corsi di aggiornamento professionale, cui è subordinato il rinnovo dell’iscrizione all’albo, a norma dell’articolo 11 della medesima legge, sono istituiti dalla Regione, senza alcun onere a carico del bilancio regionale.

3. La Regione, attraverso le competenti strutture della formazione e del lavoro, definisce contenuti e modalità di attuazione con apposito provvedimento, acquisito il parere del collegio regionale dei maestri di sci e in rispondenza ai contenuti e ai criteri indicati dalla Federazione italiana sport invernali (FISI), ai sensi dell’articolo 8 della legge 81/91; delibera le materie oggetto dei corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione, l’organizzazione, i programmi, la durata, il luogo di svolgimento, preferibilmente nell’ambito del territorio campano, le prove finali e i corsi, nonché le prove selettive per l’ammissione ad essi e determina l’ammontare delle spese a carico dei frequentanti.

4. I corsi di formazione professionale sono organizzati d’intesa con il collegio regionale e prevedono l’impiego degli organi tecnici della FISI per la parte tecnico-didattica.

5. Il programma dei corsi di qualificazione professionale, distinti per ciascuna disciplina sciistica (alpina, fondo e snowboard), è costituito dagli insegnamenti fondamentali di cui all’articolo 7 della legge 81/91:

a) tecniche sciistiche;

b) didattica;

c) pericoli della montagna;

d) orientamento topografico;

e) ambiente montano e conoscenza del territorio regionale di competenza;

f) medicina e pronto-soccorso;

g) diritti, doveri e responsabilità del maestro;

h) leggi e regolamenti professionali.

6. I corsi di formazione si articolano in tre moduli:

a) didattico;

b) tecnico;

c) culturale.

7. Per ogni modulo si sostiene una prova d’esame.

8. La frequenza dei corsi di formazione professionale è obbligatoria per almeno l’85 per cento delle ore di insegnamento.

9. L’esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre prove d’esame.

10. Il mancato superamento di una delle tre prove previste non preclude la possibilità di sostenere quelle restanti e concede la possibilità, in caso di una sola insufficienza, della ripetizione della prova non superata, nella sessione di esame immediatamente successiva, e, sentito il parere della commissione esaminatrice, prima della scadenza citata, in una sessione straordinaria d’esame. La fruizione della sessione straordinaria è consentita esclusivamente per il completamento del parziale.

11. La domanda di ammissione ai corsi di abilitazione professionale, che contiene l’attestazione del possesso dei requisiti, è presentata alla struttura regionale competente in materia di formazione professionale.

12. L’ammissione ai corsi di formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione è subordinata al superamento di una prova dimostrativa pratica-attitudinale valutata dalla commissione di esame di cui all’articolo 7.

13. Il superamento della prova dimostrativa pratica attribuisce al candidato la facoltà di partecipare al corso di formazione in itinere o al corso di formazione immediatamente successivo.

14. Sono esonerati dal superamento della prova dimostrativa pratica:

a) gli atleti appartenenti alle squadre nazionali italiane di sci alpino, di fondo e di snowboard, nei tre anni precedenti la prova dimostrativa pratica;

b) gli atleti iscritti nelle liste della Federazione internazionale sci (FIS) con meno di cinquanta punti, alla data d’iscrizione alla selezione;

c) gli atleti che hanno conseguito medaglie di coppa del mondo, delle Olimpiadi limitatamente alla disciplina de quo.

15. La frequenza dei corsi di aggiornamento professionale, per un periodo minimo di tre giorni, le cui materie di insegnamento previste sono le stesse del corso di formazione e qualificazione, è obbligatoria per almeno l’85 per cento delle ore di insegnamento.

16. Nel caso di impossibilità di frequenza ai corsi di aggiornamento professionale per motivi debitamente documentati, il maestro di sci è tenuto a frequentare il corso immediatamente successivo alla cessazione dell’impedimento. L’iscrizione all’albo è prorogata fino alla frequenza di tale corso e, in ogni caso, per un periodo massimo di tre anni, fermo restando l’accertamento dell’idoneità psico-fisica.

17. I maestri di sci già abilitati in una specialità, che hanno superato la prova attitudinale per l’ammissione ai corsi di qualificazione di altra specialità, sono esonerati dal corso di formazione e dall’esame, limitatamente alle materie oggetto del corso di formazione per il quale è stata ottenuta l’abilitazione.

18. Gli oneri per l’organizzazione dei corsi e degli esami e per il rilascio dei titoli sono coperti integralmente dalle spese a carico dei frequentanti, senza nessun onere a carico del bilancio regionale.

 

 

Art. 7 Commissione di esame.

1. La commissione esaminatrice per l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci per ciascuna disciplina è nominata con decreto del dirigente della struttura regionale di riferimento, sentita la commissione consiliare permanente (Istruzione e cultura, ricerca scientifica e politiche sociali), d’intesa con il collegio regionale dei maestri di sci, ed è istituita senza alcun onere a carico del bilancio regionale.

2. Se l’intesa non è raggiunta entro novanta giorni dall’invio della proposta da parte del dirigente della struttura regionale di riferimento, lo stesso assessorato procede senz’altro alla nomina della commissione.

3. La commissione è composta:

a) dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di formazione, con funzioni di presidente;

b) da due maestri di sci, esperti nella tecnica e nella didattica della specifica disciplina prevista dal corso di riferimento (sci alpino, sci fondo, snowboard), scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dal collegio regionale dei maestri di sci, e, in mancanza di quest’ultimo, dalla FISI;

c) da tre istruttori nazionali specializzati nelle specifiche discipline previste dal corso di riferimento (sci alpino, sci fondo, snowboard), scelti all’interno di una rosa di nominativi proposto dalla FISI o FISI-CAM;

d) da tre esperti nelle materie culturali previste dal programma dei corsi e degli esami.

4. Per ciascuno dei componenti, in caso di assenza di un membro titolare, è nominato un membro supplente che partecipa ai lavori della commissione.

5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente regionale in servizio presso la struttura regionale di riferimento.

 

 

Art. 8 Specializzazioni e qualifiche professionali.

1. La struttura regionale di riferimento, su proposta del collegio regionale dei maestri di sci, autorizza l’organizzazione di corsi di specializzazione per i maestri di sci che possono conseguire le seguenti specializzazioni professionali:

a) maestro di sci specializzato nell’insegnamento ai bambini;

b) maestro di sci specializzato nell’insegnamento dello sci a persone diversamente abili;

c) maestro di sci specializzato nell’insegnamento di telemark.

2. I maestri di sci possono conseguire le seguenti qualifiche:

a) direttore di scuola di sci;

b) esperto in una o più lingue straniere.

3. I diplomi di cui ai commi 1 e 2 si conseguono a seguito della frequenza di appositi corsi teorici e pratici, organizzati dal collegio regionale dei maestri di sci, e del superamento degli appositi relativi esami, previa intesa con la struttura regionale di riferimento.

4. L’ammissione ai corsi di cui al comma 3 è riservata ai maestri di sci già in possesso della relativa abilitazione all’insegnamento dello sci.

5. La struttura regionale di riferimento, su proposta del collegio regionale dei maestri di sci, autorizza l’organizzazione di corsi di aggiornamento professionale con esami di verifica per ciascuna delle specializzazioni, abilitazioni e qualifiche del presente articolo.

6. La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale comporta la perdita della specializzazione e della qualifica professionale.

7. L’albo professionale dei maestri di sci reca menzione delle specializzazioni e delle qualifiche conseguite.

8. Gli esami per il conseguimento delle specializzazioni consistono in prove tecnico-pratiche, didattiche e culturali, sostenute dinanzi ad una commissione composta come per gli esami di abilitazione.

9. Gli esami per il conseguimento dei diplomi di qualifica, consistono in una prova culturale sostenuta dinanzi ad una commissione composta come per gli esami di abilitazione.

 

 

Art. 9 Maestri di sci disabili.

1. La Regione, sentito il parere del collegio regionale dei maestri di sci o il collegio nazionale dei maestri di sci, nonché i competenti organi federali, al fine di allargare la grande famiglia dello sci alpino anche a chi, da disabile, vuole sfidare il limite delle proprie capacità e condividere con gli altri un bene innegabile, un diritto che nessuno può discutere, può autorizzare con apposito provvedimento corsi di formazione per maestri di sci nelle tre diverse categorie di disabilità:

a) visually imparied, che comprende atleti ipovedenti (B3);

b) standing, che comprende atleti con disabilità fisica agli arti inferiori o superiori o con cerebrolesione che permette di sciare in posizione eretta;

c) sitting, che comprende atleti con mielolesioni o patologie diverse ed amputazioni agli arti inferiori che impongono ai praticanti di sciare seduti.

 

 

Art. 10 Maestri di sci di altre Regioni ed altri Stati.

1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province Autonome, che intendono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci in Campania, devono richiedere l’iscrizione nell’albo professionale della Regione Campania.

2. Si considera esercizio stabile della professione l’attività esercitata dal maestro di sci per periodi complessivamente superiori a quindici giorni nell’arco della stessa stagione.

3. Il consiglio direttivo del collegio regionale dei maestri di sci provvede all’iscrizione di coloro che hanno presentato la richiesta, previa verifica che il richiedente risulti già iscritto nell’albo professionale della Regione o Provincia Autonoma di provenienza e che permangano i requisiti soggettivi prescritti per l’iscrizione all’Albo, di cui ai precedenti articoli. Il consiglio direttivo del collegio regionale può negare l’iscrizione se è in corso procedimento disciplinare nei confronti del maestro richiedente nella Regione o Provincia autonoma di provenienza.

4. Il consiglio direttivo del collegio regionale dei maestri di sci, previa comunicazione degli interessati, provvede, di ufficio, alla cancellazione dall’albo dei nominativi di coloro che hanno trasferito l’iscrizione nell’albo di altra Regione o Provincia Autonoma.

5. I maestri di sci, iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province Autonome, che intendono esercitare temporaneamente in Campania, per periodi non superiori ai quindici giorni, anche non consecutivi, devono dare preventiva comunicazione al consiglio direttivo del collegio regionale dei maestri di sci della Campania ed alle scuole di sci locali, indicando il collegio di provenienza ed il relativo numero di iscrizione, il periodo di attività, il loro recapito in Campania e la propria posizione fiscale.

6. Non è soggetto agli obblighi, di cui ai commi 1 e 5, l’esercizio dell’attività in Campania, per periodi non superiori ai quindici giorni anche non consecutivi da parte dei maestri di sci provenienti con loro allievi da altre Regioni, Provincie Autonome o da altri Stati.

7. Ai cittadini comunitari non iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province Autonome, che intendono esercitare, stabilmente o temporaneamente in Campania, anche in forma saltuaria, la professione di maestro di sci, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).

8. Al di fuori dei casi di cui al comma 7 e nel rispetto di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), i maestri di sci stranieri, non iscritti in albi professionali italiani, che intendono esercitare temporaneamente in Campania, anche in forma saltuaria, devono richiedere preventivamente il nulla osta al collegio regionale dei maestri di sci della Campania. Se i maestri di sci stranieri, non iscritti in albi professionali italiani, intendono esercitare stabilmente in Campania, devono richiedere l’iscrizione nell’albo professionale della Regione Campania, e il riconoscimento della equivalenza del proprio titolo abilitativo rilasciato dal competente ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

 

 

Art. 11 Collegio regionale dei maestri di sci.

1. È istituito in Campania, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale dei maestri di sci. Esso è composto dai maestri iscritti nell’albo della Regione e i maestri di sci ivi residenti, che hanno cessato l’attività per anzianità o per invalidità o temporaneamente.

2. Sono organi del collegio:

a) l’assemblea formata da tutti i membri del collegio;

b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio;

c) il presidente del collegio, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.

3. Spetta all’assemblea del collegio:

a) eleggere il consiglio direttivo;

b) approvare annualmente il bilancio del collegio;

c) eleggere i propri rappresentanti nel collegio nazionale dei maestri di sci;

d) adottare il regolamento relativo al funzionamento del collegio, su proposta del consiglio direttivo;

e) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell’assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.

4. Spetta al consiglio direttivo del collegio:

a) svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta dell’albo professionale e dell’elenco regionale delle scuole di sci;

b) esprimere parere al riconoscimento di nuove scuole di sci;

c) vigilare sull’esercizio della professione;

d) applicare le sanzioni disciplinari;

e) collaborare con le competenti autorità regionali;

f) svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti;

g) stabilire la misura del contributo a carico degli iscritti all’Albo.

5. Se il numero dei maestri di sci in Regione Campania è inferiore a trenta, l’istituzione del collegio regionale è facoltativa ed è comunque subordinata ad una consistenza numerica di almeno venti maestri di sci. La Regione, nel caso in cui non è istituito il collegio regionale, può richiedere l’istituzione del collegio interregionale, come previsto dalla legge 81/1991.

6. Al collegio interregionale sono demandate le stesse funzioni previste dalla presente legge per il collegio regionale.

 

 

Art. 12 Vigilanza sul collegio regionale dei maestri di sci.

1. La vigilanza sul collegio regionale dei maestri di sci spetta alla competente struttura regionale dell’assessorato regionale al lavoro e formazione.

2. Il presidente del collegio regionale dei maestri di sci trasmette, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno, alla Giunta regionale e, per essa, all’assessore regionale al lavoro e formazione:

a) copia degli atti concernenti la tenuta dell’albo, corredati dalla relativa documentazione;

b) i provvedimenti del collegio regionale in materia di provvedimenti disciplinari adottati ai sensi della presente legge.

3. La Giunta regionale approva i regolamenti relativi al funzionamento del collegio regionale dei maestri di sci.

4. La Giunta regionale delibera lo scioglimento del consiglio direttivo del collegio regionale dei maestri di sci che non sia in grado di funzionare regolarmente, acquisito il parere del collegio nazionale. In tal caso, le funzioni del consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino all’elezione del nuovo consiglio, che ha luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del consiglio precedente.

 

 

Art. 13 Scuole di sci.

1. La scuola di sci svolge un ruolo di promozione dello sport e del turismo, di animazione e di valorizzazione turistica delle stazioni invernali e delle località sciistiche nelle quali essa ha sede.

2. Per scuola di sci si intende l’unità organizzativa a base associativa, cui facciano capo più maestri di sci, al fine dell’esercizio della loro attività professionale in modo coordinato.

3. L’assessorato regionale allo sport, d’intesa con l’assessorato al turismo ed ai beni culturali, sentito il consiglio direttivo del collegio regionale, autorizza l’apertura delle scuole di sci purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) la scuola sia costituita da un numero minimo di tre maestri di sci, mentre nelle scuole che esercitano esclusivamente l’insegnamento del fondo, il numero minimo è ridotto a due unità;

b) la scuola abbia un regolamento e uno statuto che disciplini, tra l’altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione ed all’organizzazione delle scuole stesse;

c) la direzione della scuola sia affidata ad un maestro con la qualifica di direttore, compreso nell’organico di cui alla lettera a), al quale è affidata la rappresentanza legale ad ogni effetto di legge e la responsabilità dell’attività del corpo docente sotto l’aspetto tecnico-didattico;

d) la scuola abbia una denominazione tale da non creare confusione con quella di altre scuole eventualmente esistenti in zona;

e) la scuola abbia sede in una cosiddetta stazione invernale nell’ambito del territorio regionale, cioè in una località idonea all’esercizio dell’attività sciistica, dotata di impianti di trasporto a fune funzionanti, qualora sia previsto l’insegnamento delle discipline alpine, e dotata di piste di fondo, tracciate e mantenute in continuità, qualora sia previsto l’insegnamento della disciplina del fondo;

f) la scuola disponga di una sede adeguata e regolarmente autorizzata dagli organi preposti all’esercizio dell’attività;

g) la scuola persegua lo scopo di una migliore qualificazione ed organizzazione professionale;

h) la scuola dimostri di avere una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all’esercizio dell’insegnamento;

i) la scuola assuma l’impegno a prestare la propria opera nelle operazioni straordinarie di soccorso, a collaborare con le autorità scolastiche per la più ampia diffusione della pratica delle discipline sciistiche nella scuola per agevolare la preparazione e con gli enti locali, gli enti pubblici e privati, gli operatori turistici del settore nella implementazione di opportune azioni promozionali ed operative intese ad incrementare l’afflusso turistico nelle stazioni invernali della Regione;

l) la scuola sia punto di riferimento territoriale, svolgendo un maggior raccordo organizzativo per la migliore fruizione della stazione sciistica, oltre che nel periodo invernale, anche nel periodo estivo, con attività sportive compatibili con l’ambiente montano circostante.

4. Per il soddisfacimento delle condizioni di cui al comma 3, l’assessorato regionale allo sport, sentito l’assessorato al turismo ed ai beni culturali, con il provvedimento con il quale autorizza l’apertura della scuola, può dettare le opportune prescrizioni.

5. La Giunta regionale, qualora particolari esigenze di sviluppo turistico lo richiedano, può concedere, sentito il parere del collegio regionale, il riconoscimento all’apertura di una scuola di sci anche in deroga al numero minimo dei suoi componenti, come stabilito alla lettera a) del comma 3, purché complessivamente i componenti non siano meno di tre, sussistano tutti i requisiti indicati al comma 3 e non esista già nella medesima località un’altra scuola di sci. Il riconoscimento è revocato nel caso in cui vengano a cessare le particolari esigenze per le quali il riconoscimento è stato richiesto.

6. La domanda per il rilascio del riconoscimento, di cui al presente articolo, deve essere presentata all’area coordinamento generale sport corredata di:

a) elenco dei maestri di sci componenti stabilmente la scuola;

b) verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore;

c) atto costitutivo e statuto-regolamento della scuola;

d) indicazione della sede o delle sedi della scuola, nonché di eventuali recapiti e della denominazione della scuola.

7. Le scuole di sci riconosciute sono tenute a comunicare entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno alla Giunta regionale tutte le variazioni che interessano il corpo insegnante, gli statuti, la sede ed i recapiti.

8. La denominazione scuola italiana sci può essere usata unicamente dagli organismi riconosciuti.

9. Il riconoscimento è revocato qualora vengano a mancare uno o più requisiti dal presente articolo, nel caso di ripetute infrazioni alle norme della presente legge, di mancata attuazione alle disposizioni previste nel provvedimento di autorizzazione e nel caso in cui, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non abbia ancora iniziato la propria attività, oppure qualora non si dia attuazione alle disposizioni previste nel provvedimento di autorizzazione.

10. Al fine di favorire o meglio rispondere alle esigenze di cui al comma 3, lettera i) è concessa la facoltà, alle scuole sci, previa formale richiesta di collaborazione temporanea e previa richiesta di nulla osta al competente consiglio regionale dei maestri di sci, di avvalersi di maestri di sci di altre Regioni, Province Autonome o Stati esteri, nei limiti della propria abilitazione e nel limite di tempo prestabilito ai fini dell’esercizio non stabile dell’attività di maestro di sci nella Regione Campania. Tale temporaneo esercizio è subordinato al sostenimento di un colloquio diretto ad accertare la conoscenza dell’ambiente montano e del territorio regionale campano. L’interessato, prima di poter esercitare la richiesta attività di collaborazione temporanea, deve munirsi di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi.

 

 

Art. 14 Tariffe professionali.

1. In materia di tariffe professionali praticate dai maestri di sci in Campania, si applica l’articolo 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale) convertito, con modificazione dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il collegio dei maestri di sci determina i limiti massimi indicativi delle tariffe professionali e ne dà comunicazione all’ufficio regionale competente.

2. Possono essere applicate tariffe agevolate e particolari combinazioni per iniziative di carattere sociale e promozionale.

3. Le scuole di sci devono esporre nelle loro sedi, in modo visibile e chiaro al pubblico, la tabella delle tariffe applicate.

 

 

Art. 15 Sanzioni amministrative.

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria che va da trecento a seicento euro:

a) il maestro di sci che esercita stabilmente la professione e l’attività senza essere iscritto all’albo regionale di cui all’articolo 5;

b) il maestro di sci che esercita temporaneamente l’attività senza aver ottemperato alle prescrizioni di cui all’articolo 10.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, che va da trecento a millecinquecento euro, il maestro di sci che applica prezzi superiori a quelli pubblicizzati.

La sanzione è raddoppiata nell’ipotesi in cui tale violazione è commessa da una scuola sci.

3. È soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria che va da cento a seicento euro:

a) il maestro di sci o la scuola che non pubblicizza la tabella dei prezzi praticati;

b) il maestro di sci iscritto ad albo regionale, che esercita temporaneamente l’attività senza aver provveduto a darne preventiva comunicazione ai sensi dell’articolo 8.

4. L’esercizio abusivo di scuole di sci, comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria che va da ottocento a quattromilaottocento euro.

5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

 

 

Art. 16 Sanzioni disciplinari.

1. I maestri di sci iscritti nell’albo regionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, o delle norme di comportamento previste dalla presente legge o dalla legge 81/1991, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione scritta;

b) censura;

c) sospensione dall’albo per un periodo compreso tra un mese e un anno;

d) radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal consiglio direttivo del collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti. Contro di essi è ammesso ricorso al consiglio direttivo del collegio nazionale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla notifica. La proposizione del ricorso sospende fino alla decisione l’esecutività del provvedimento.

 

 

Art. 17 Disposizioni transitorie.

1. Coloro i quali, ai sensi della legge 81/91, sono in possesso dell’abilitazione per l’esercizio della professione di maestro di sci, sono iscritti di diritto nell’albo professionale dei maestri di sci, di cui all’articolo 4, purché siano in possesso degli attestati di aggiornamento professionale di cui all’articolo 11 della medesima legge e ne facciano domanda scritta, corredata della copia autenticata della predetta abilitazione e del corso di aggiornamento, da presentare entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli uffici della Regione competenti in materia di lavoro e formazione.

2. I residenti in Regione Campania che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano in possesso della certificazione di idoneità tecnico-pratica rilasciata dalla FISI, attestante la frequenza di corsi di formazione e superato con esito favorevole i relativi esami, organizzati dalla stessa FISI, nonché dell’attestato degli aggiornamenti professionali, di cui all’articolo 11 della legge 81/91, sono iscritti di diritto nell’albo professionale dei maestri di sci, di cui all’articolo 4, purché ne facciano domanda scritta, allegando la documentazione autenticata predetta, da presentare entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge agli uffici della Regione competenti in materia di lavoro e formazione.

3. Per coloro che hanno frequentato i corsi abilitanti la professione di maestro di sci in data antecedente alla emanazione della presente legge, si applica il comma 10 dell’articolo 6.

4. Il Presidente della Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca la prima riunione dell’assemblea del collegio regionale dei maestri di sci con all’ordine del giorno la convalida delle iscrizioni all’albo professionale della Regione Campania ed elezione del consiglio direttivo.

 

 

Art. 18 Abrogazioni.

1. È abrogata la legge regionale 16 marzo 1986, n. 11(Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche), limitatamente alla disciplina dell’attività professionale turistica maestro di sci, in particolare:

a) l’articolo 2, comma 2, lett. f;

b) all’articolo 4, comma 1 le parole “maestro di sci” sono soppresse;

c) l’articolo 5, comma 1, numero 6;

d) l’articolo 6, commi 4 e 5;

e) l’articolo 7, lett. f;

f) l’articolo 8, comma 3;

g) l’articolo 9, comma 3;

h) all’articolo 10, comma 1 le parole “ai maestri di sci” sono soppresse.

 

 

Art. 19 Norma finanziaria.

1. Le somme acquisite al bilancio regionale per le attività ed i procedimenti disciplinati dall’articolo 15 in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative, si imputano alla UPB 11.81.80 (entrate extratributarie), con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla istituzione di apposito capitolo denominato “sanzioni amministrative irrogate ai sensi della legge regionale in materia di maestri e scuole di sci”.

 

 

Art. 20 Norme finali.

1. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

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