L.R. Campania 8 marzo 1985, n. 14

L.R. Campania 8 marzo 1985, n. 14 (1)

 

Disciplina dell’insegnamento dello sci in Campania

 

(1) Pubblicata nel B.U. 19 marzo 1985, n. 17.

 

Art. 1

Finalità.

L’esercizio dell’attività dell’insegnamento dello sci in Campania è disciplinato dalla presente legge.

 

Art. 2

Maestri di sci.

Sono maestri di sci coloro che possiedono i requisiti ed i titoli previsti dalla presente legge e che ottengono la licenza richiesta per l’esercizio dell’insegnamento dello sci.

 

Art. 3

Rilascio della licenza – Rinnovo della stessa.

Fermo quanto disposto dal secondo comma dell’art. 123 T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, per esercitare l’attività di maestro di sci occorre essere in possesso della licenza rilasciata dal Comune di residenza a norma dell’art. 19 n. 2 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Per ottenere la licenza di cui al comma precedente si richiede:

1) certificato di abilitazione all’insegnamento dello sci rilasciato dalla Regione Campania;

2) certificato generale del casellario giudiziale dal quale risulti che il richiedente non ha riportato condanne e non è sottoposto alle misure di cui all’art. 11, primo comma e all’art. 123, secondo comma del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;

3) certificato di un medico specializzato in medicina sportiva, che attesti l’idoneità fisica all’insegnamento dello sci. Detto certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi alla presentazione della domanda;

4) possesso della licenza della scuola media inferiore (scuola dell’obbligo);

5) maggiore età.

La licenza di maestro di sci ha validità triennale.

Alla scadenza di ogni triennio la licenza viene convalidata a domanda dell’interessato e previa presentazione del certificato medico di cui al punto 3 del presente articolo e di un attestato dell’Associazione maestri di sci della Campania che comprovi la partecipazione ad un corso di aggiornamento tecnico nel triennio decorso tenuto da istruttori della F.I.S.I.

 

Art. 4

Revoca.

La licenza di cui all’art. 3 è revocata in ogni tempo dal Comune allorché l’interessato perda uno dei requisiti previsti dai punti 2 e 3 del precedente art. 3.

 

Art. 5

Prove d’esame.

Gli esami per ottenere il certificato di abilitazione all’insegnamento dello sci di cui al n. 1 del precedente art. 3 sono espletati da una Commissione nominata dall’Assessore allo sport e turismo della Regione Campania.

La Commissione è composta da:

1) l’Assessore regionale allo sport e turismo o suo delegato, che la presiede;

2) il Presidente della F.I.S.I. o un suo delegato;

3) un funzionario dell’Assessorato regionale allo sport e turismo;

4) tre maestri di sci indicati dall’associazione maestri di sci della Campania;

5) un medico specializzato in medicina dello sport.

Con le stesse modalità e gli stessi criteri seguiti per i componenti di cui ai precedenti nn. 4 e 5 sono nominati altrettanti membri supplenti.

La Commissione dura in carica un triennio ed i singoli componenti possono essere riconfermati.

La Commissione rende noto:

a) il programma delle prove d’esame;

b) i criteri di valutazione delle singole prove.

Gli esami di cui al presente articolo sono indetti dalla Regione almeno una volta all’anno e le date di svolgimento degli stessi sono resi noti con idonei mezzi di informazione.

I candidati sono ammessi agli esami di cui al presente articolo previa presentazione di domanda corredata dal certificato di idoneità tecnico- pratica all’insegnamento dello sci, rilasciato dalla Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.) per le discipline alpine o per il fondo.

I maestri abilitati all’insegnamento dello sci nelle sole discipline alpine non possono impartire lezioni nel fondo e viceversa.

 

Art. 6

Maestri di sci non residenti.

I non residenti in Campania possono esercitare l’insegnamento dello sci in Campania, purché siano in possesso di regolare licenza rilasciata dal Comune in cui risiedono secondo le norme di legge in vigore.

I maestri di sci stranieri, per esercitare l’insegnamento dello sci in Campania, devono comprovare di essere abilitati secondo le norme vigenti nello Stato di appartenenza.

 

Art. 7

Norme transitorie.

Nella prima applicazione della presente legge i residenti in Campania, che sono in possesso della licenza di abilitazione all’insegnamento dello sci ai sensi dell’art. 123 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni oppure a norma dell’art. 19, n. 2 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, rilasciata da uno dei Comuni della Campania, conseguono di diritto il rinnovo automatico della licenza stessa per il triennio successivo all’entrata in vigore della presente legge.

I residenti in Campania che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso di un certificato di idoneità all’insegnamento dello sci rilasciato da organismi tecnici a ciò preposti dalla Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.) ottengono la licenza di cui al precedente art. 3 presentando al Comune di residenza, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della presente legge, domanda corredata dai titoli e requisiti di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 3 nonché del certificato di idoneità tecnica rilasciato dalla F.I.S.I.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge, essendo in possesso di certificato di idoneità all’insegnamento dello sci rilasciato da altre Associazioni costituite al fine della formazione tecnico-didattica dei maestri di sci, che comunque abbiano superato gli esami indetti a tal fine entro il 31 dicembre 1981 dalle Prefetture dei Capoluoghi di Provincia della Regione Campania, ottengono la licenza di cui al precedente articolo 3 presentando al Comune di residenza, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, domanda corredata dai titoli e requisiti di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 3 nonché del certificato di idoneità tecnico-didattica rilasciato dalla propria Associazione e l’attestato di superamento dell’esame indetto dalla Prefettura di appartenenza.

I residenti in Campania che al momento dell’approvazione della presente legge sono in possesso di certificato di idoneità dell’insegnamento dello sci rilasciato da altre associazioni nazionali costituite al fine della formazione tecnica-didattica dei maestri di sci, che non abbiano sostenuto l’esame di cui al comma precedente, sono ammessi a sostenere direttamente un esame teorico a seguito di domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale prova è espletata in una seduta straordinaria della Commissione prevista dall’art. 5 della presente legge. Coloro che abbiano superato l’esame otterranno la licenza di cui al precedente art. 3 presentando al Comune di residenza, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, domanda corredata dai titoli e requisiti di cui ai punti 3, 4 e 5 del precedente art. 3, nonché del certificato di idoneità rilasciato dalla propria associazione.

 

Art. 8

Scuole di sci.

Due o più maestri di sci abilitati all’insegnamento in forza delle norme di cui alla presente legge possono esercitare l’attività in forma associata attribuendo alla propria struttura organizzativa la denominazione di “scuola di sci”.

 

Art. 9

Sanzioni.

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisce reato ai sensi delle leggi vigenti, chiunque eserciti nell’ambito del territorio della Regione Campania, l’attività di maestro di sci sprovvisto della relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pecuniaria compresa tra un minimo di L. 100.000 ed un massimo di L. 300.000. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

Coloro che nell’ambito del territorio della Regione Campania esercitano l’attività dell’insegnamento dello sci in forma associata, sprovvisti della relativa licenza ed usando la denominazione di “Scuola di sci” sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pecuniaria compresa tra un minimo di L. 300.000 ed un massimo di L. 900.000. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

 

Art. 10

Vigilanza.

Alle violazioni previste dal precedente art. 9, si applicano le norme di cui alla L. 24 dicembre 1975, n. 706.

I proventi delle relative sanzioni amministrative spettano ai Comuni nel cui territorio sono commesse le infrazioni.

 

Art. 11

Entrata in vigore.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

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