L.R. Emilia-Romagna 1 febbraio 2000, n. 4

L.R. Emilia-Romagna 1 febbraio 2000, n. 4 (1)

 

Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico (2) (3)

 

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 3 febbraio 2000, n. 15.

(2) Titolo così sostituito dall’art. 1, L.R. 27 maggio 2008, n. 7. Il testo originario era così formulato: «Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento.».

(3) Vedi, anche, quanto previsto dal punto 1), Delib.G.R. 24 ottobre 2011, n. 1515 e dai punti 1) e 2), Delib.G.R. 14 marzo 2012, n. 275.

 

Art. 1

Finalità.

1. Con la presente legge vengono definite e disciplinate le attività professionali turistiche di animazione e di accompagnamento in attuazione e nel rispetto delle normative statali e comunitarie (4).

(4) Articolo così sostituito dall’art. 2, L.R. 27 maggio 2008, n. 7. Il testo originario era così formulato: «Art. 1. Finalità. 1. Con la presente legge vengono definite e disciplinate le attività professionali turistiche di accompagnamento in attuazione e nel rispetto delle normative statali e comunitarie.».

Art. 2

Definizione delle professioni turistiche di animazione e di accompagnamento (5).

1. È guida turistica chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d’arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche monumentali, paesaggistiche, naturali, etnografiche e produttive, ivi compresa la visita ai «siti» individuati dalla Regione ai sensi del D.P.R. 13 dicembre 1995 concernente «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche».

2. È accompagnatore turistico chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all’estero, cura l’attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, dà completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori degli ambiti di attività che rientrano nella specifica competenza delle guide turistiche.

3. È guida ambientale-escursionistica chi, per attività professionale, illustra a persone singole e gruppi di persone gli aspetti ambientali e naturalistici del territorio, conducendoli in visita ad ambienti montani, collinari, di pianura e acquatici, anche antropizzati, compresi parchi ed aree protette, nonché ambienti o strutture espositive di carattere naturalistico ed ecologico, con esclusione di percorsi di particolare difficoltà, posti su terreni innevati e rocciosi di elevata acclività, ed in ogni caso di quelli che richiedono l’uso di attrezzature e tecniche alpinistiche, con utilizzo di corda, piccozza e ramponi. La guida ambientale – escursionistica può essere specializzata nell’indirizzo previsto dal percorso formativo ai sensi dell’art. 5.

4. Coloro che hanno ottenuto l’idoneità alla professione di guida ambientale-escursionistica possono successivamente specializzarsi in:

a) cicloturismo, mountain bike e ciclismo fuori strada per accompagnare singoli o gruppi in itinerari, gite od escursioni in bicicletta, anche su percorsi e sentieri sterrati o non battuti, assicurando alla clientela assistenza tecnica e meccanica e fornendo alla stessa notizie di interesse turistico sui luoghi di transito;

b) equiturismo per accompagnare persone singole o gruppi in itinerari, gite o passeggiate a cavallo, assicurando la necessaria assistenza tecnica e fornendo notizie di interesse turistico sui luoghi di transito;

c) turismo acquatico per organizzare il tempo libero a persone singole o gruppi con attività nautiche o sportive afferenti alle discipline che si possono svolgere in acqua. La Giunta regionale definirà con propria deliberazione l’elenco delle attività che attengono al turismo acquatico;

d) turismo subacqueo per accompagnare nelle immersioni persone singole o gruppi, dopo avere fornito loro informazioni sul sito subacqueo e sulle caratteristiche della biologia, della flora e della fauna marina. Prima dell’immersione l’accompagnatore dovrà accertarsi che ogni singola persona del gruppo sia in possesso di brevetto rilasciato da riconosciute associazioni subacquee nazionali, che verranno specificate nella delibera di Giunta di cui all’articolo 3, comma 10, che ne attesti l’addestramento almeno di primo livello in immersioni subacquee nelle varie forme diurne e notturne, anche con l’ausilio di apparecchiature atte a consentire la respirazione durante l’immersione, ed entro i limiti di profondità consentiti dal brevetto stesso (6).

5. Ulteriori specializzazioni, da acquisirsi a seguito di percorsi formativi specifici ovvero di completamento o arricchimento del percorso formativo di guida ambientale-escursionistica, possono essere individuate dalle Province e sottoposte alla successiva valutazione tecnica della Regione insieme ai seguenti elementi di dettaglio:

a) denominazione della specializzazione;

b) ambito territoriale;

c) titoli necessari;

d) modalità e contenuti per la formazione al ruolo richiesto (7).

6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, approva periodicamente l’elenco aggiornato delle specializzazioni validate di cui al comma 5 (8).

7. [È animatore turistico chi, per attività professionale, è in grado di organizzare per gruppi di turisti attività ricreative, motorie o sportive per svago o divertimento] (9).

(5) Rubrica così sostituita dall’art. 3, comma 1, L.R. 27 maggio 2008, n. 7. Il testo originario era così formulato: «Definizione delle professioni turistiche di accompagnamento.».

(6) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 2, L.R. 27 maggio 2008, n. 7.

(7) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 2, L.R. 27 maggio 2008, n. 7.

(8) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 2, L.R. 27 maggio 2008, n. 7.

(9) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 2, L.R. 27 maggio 2008, n. 7 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 11, comma 1, della stessa legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 19-29 ottobre 2009, n. 271 (Gazz. Uff. 4 novembre 2009, n. 44, 1a serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma. Infine l’art. 29, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 ha espressamente abrogato il presente comma.

Art. 3

Condizioni per l’esercizio dell’attività.

1. Per l’esercizio delle professioni turistiche di cui all’articolo 2 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea ovvero essere residente in Italia da almeno tre anni;

b) idoneità all’esercizio della professione conseguita mediante titoli ovvero verifiche dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 4 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 [e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 10] (10);

c) [idoneità psico-fisica all’esercizio della professione] (11).

2. Per l’esercizio delle professioni turistiche di cui all’articolo 2 è necessario possedere o accertare la copertura assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alla visita o all’attività prevista.

3. L’idoneità all’esercizio delle professioni di cui all’articolo 2, commi 3 e 4, consente l’esercizio dell’attività con estensione a tutto il territorio regionale (12). Le Province potranno riconoscere le specializzazioni a coloro che, già in possesso dell’idoneità di guida ambientale-escursionistica, ne faranno richiesta, valutando la coerenza dei titoli aggiuntivi in loro possesso. Le Province, ai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 6, possono altresì riconoscere i titoli equivalenti rilasciati secondo le rispettive competenze tecniche dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), da enti di promozione sportiva riconosciuti o da altri organismi a tal fine autorizzati.

4. L’idoneità all’esercizio della professione di guida turistica consente l’esercizio dell’attività nell’ambito territoriale di estensione regionale, fino all’entrata in vigore delle disposizioni statali che individuino un diverso ambito territoriale per l’esercizio della professione (13).

5. La Giunta regionale, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, può prevedere le modalità con cui è consentito alla guida turistica di acquisire specializzazioni per aree tematiche, senza alcun pregiudizio per l’esercizio dell’attività nell’ambito territoriale di cui al comma 4. La guida turistica può, altresì, chiedere di superare un esame relativo alla conoscenza di un’ulteriore lingua straniera (14).

6. Coloro che siano già in possesso dell’idoneità all’esercizio di una delle professioni turistiche di cui all’articolo 2 possono, attraverso il superamento di un esame per le materie differenziali, conseguire l’idoneità all’esercizio di un’altra professione turistica.

7. [Per l’esercizio dell’attività di animatore turistico di cui all’articolo 2, comma 7 quando le attività oggetto del servizio sono a carattere sportivo costituisce requisito indispensabile il possesso del diploma universitario dell’Istituto superiore di educazione fisica (ISEF), di cui alla legge 7 febbraio 1958 n. 88 (Provvedimenti per l’educazione fisica) o di laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell’articolo 17, comma 115, della L. 15 maggio 1997, n. 127). Quando tali attività si svolgono all’interno di uno stabilimento balneare, hotel, villaggio turistico e simili al committente di tali attività o al gestore delle strutture ricettive o di altri luoghi ove esse si svolgono è fatto obbligo di dotarsi di personale idoneo] (15).

8. Per l’esercizio dell’attività di guida ambientale-escursionistica specializzata in turismo subacqueo di cui all’articolo 2, comma 4, lettera d) costituiscono requisiti indispensabili:

a) l’idoneità all’esercizio dell’attività di guida ambientale-escursionistica;

b) il possesso del brevetto di istruttore subacqueo rilasciato da riconosciute associazioni subacquee nazionali che verranno specificate nella delibera di Giunta di cui all’articolo 3, comma 10;

c) l’aver frequentato con profitto un corso per primo intervento (Dan oxigen) o equipollente.

9. Per l’esercizio dell’attività di accompagnatore e guida turistica, ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia o di un titolo dichiarato equipollente con disposizione di legge o decreto ministeriale e ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o di un titolo dichiarato equipollente con disposizione di legge o decreto ministeriale si applica quanto disposto dall’articolo 10, comma 4 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40.

10. [La Giunta regionale con proprio atto definirà le modalità attuative per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio delle attività di cui alla presente legge] (16).

11. Qualora cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea intendano svolgere in Italia le attività di cui all’articolo 2, con esclusione di quella di guida ambientale-escursionistica e sue specializzazioni, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania) (17).

(10) La Corte costituzionale, con sentenza 19-29 ottobre 2009, n. 271 (Gazz. Uff. 4 novembre 2009, n. 44, 1a serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente lettera, limitatamente alle parole racchiuse fra parentesi quadre. Successivamente l’art. 30, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 ha espressamente soppresso le medesime parole.

(11) La presente lettera, già modificata dall’art. 30, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 (che ha soppresso le parole “attestata da certificato rilasciato dall’Azienda unità sanitaria locale del Comune di residenza” poste dopo la parola “professione”), è stata soppressa dall’art. 31, L.R. 23 luglio 2010, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 41 della stessa legge).

(12) Periodo così modificato dall’art. 30, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

(13) Comma così sostituito dall’art. 30, comma 3, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «4. L’idoneità all’esercizio della professione di guida turistica consente l’esercizio dell’attività negli ambiti territoriali di estensione almeno comunale, per i quali è stato superato l’esame.».

(14) Comma così sostituito dall’art. 30, comma 3, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «5. Qualora una guida turistica idonea ad esercitare in un determinato ambito voglia estendere l’idoneità ad altri territori, può chiedere di svolgere un esame integrativo relativo a detti territori, superato il quale può svolgere l’attività. La guida turistica può, altresì, chiedere di superare un esame relativo alla conoscenza di un’ulteriore lingua straniera.».

(15) La Corte costituzionale, con sentenza 19-29 ottobre 2009, n. 271 (Gazz. Uff. 4 novembre 2009, n. 44, 1a serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma. Successivamente l’art. 30, comma 4, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 ha espressamente abrogato il presente comma.

(16) La Corte costituzionale, con sentenza 19-29 ottobre 2009, n. 271 (Gazz. Uff. 4 novembre 2009, n. 44, 1a serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma. Successivamente l’art. 30, comma 4, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 ha espressamente abrogato il presente comma.

(17) Articolo così sostituito dall’art. 4, L.R. 27 maggio 2008, n. 7, poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario era così formulato: «Art. 3. Condizioni per l’esercizio delle attività. 1. Per l’esercizio delle professioni turistiche di accompagnamento di cui all’art. 2 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea ovvero essere residente in Italia da almeno tre anni;

b) abilitazione all’esercizio della professione conseguita mediante la frequenza ai corsi di qualificazione professionale ed il superamento dei relativi esami;

c) idoneità psico-fisica all’esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dalla Azienda Unità sanitaria locale del Comune di residenza.

2. Per l’esercizio delle professioni turistiche di accompagnamento di cui all’art. 2 è necessario possedere o accertare la copertura assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alla visita.

3. Qualora cittadini di altri Stati membri della Unione europea intendano svolgere in Italia l’attività di accompagnatore turistico, essi devono provare, qualora sottoposti ad accertamento, il possesso delle conoscenze e attitudini professionali nel rispetto di quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 6 del D.Lgs. 23 novembre 1991, n. 391. L’accertamento è di competenza del Comune nel quale viene esercitata l’attività. Il riconoscimento di titoli attestanti una formazione professionale attinente alla professione di accompagnatore turistico, è effettuato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 319.

4. L’abilitazione all’esercizio della professione di guida ambientale-escursionistica consente l’esercizio dell’attività con estensione a tutto il territorio regionale.

5. L’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica consente l’esercizio dell’attività negli ambiti territoriali, di estensione almeno comunale, per i quali è stato superato l’esame.

6. Qualora una guida turistica abilitata ad esercitare in un determinato ambito voglia estendere l’abilitazione ad altri territori, può chiedere di svolgere un esame integrativo relativo a detti territori, superato il quale può svolgere l’attività. La guida turistica può altresì chiedere di superare un esame relativo alla conoscenza di una ulteriore lingua straniera.

7. Coloro che siano già in possesso dell’abilitazione all’esercizio di una delle professioni turistiche di cui all’art. 2, possono, attraverso il superamento di un esame per le materie differenziali, conseguire l’abilitazione all’esercizio di un’altra professione turistica.».

Art. 3-bis

Agevolazioni per le guide.

1. Le guide turistiche e le guide ambientali-escursionistiche nell’accompagnamento del gruppo sono ammesse gratuitamente in tutti i musei, le gallerie, i monumenti, i parchi e le altre strutture aventi simili caratteristiche ai sensi dell’articolo 12 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448 (Norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri), convertito dalla Legge 17 giugno 1937, n. 1249 (18).

(18) Articolo aggiunto dall’art. 6, L.R. 27 maggio 2008, n. 7.

Art. 4

Deroghe.

1. Non è richiesto il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 3 per i seguenti soggetti:

a) le guide degli Stati membri dell’Unione europea che accompagnano un gruppo di turisti nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo e a circuito chiuso, in base al D.P.R. 13 dicembre 1995;

b) coloro che svolgono, senza compenso e senza carattere di professionalità ed abitualità le attività di cui alla presente legge esclusivamente in favore dei soci delle Associazioni senza scopo di lucro previste dall’art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217. Qualora i medesimi siano sottoposti ad accertamento, devono presentare i documenti per dimostrare l’esistenza di tali requisiti;

c) chi svolge in qualità di titolare, direttore tecnico o dipendente di agenzia di viaggi, attività di accoglienza ed accompagnamento da e per porti, aeroporti, stazioni di mezzi di trasporto.

2. L’esercizio occasionale delle attività proprie della guida turistica è consentito, a seguito di preventiva comunicazione, a riconosciuti esperti della materia nel contesto di iniziative aventi finalità didattiche e divulgative del patrimonio artistico e culturale dell’Emilia-Romagna, che siano organizzate (19):

a) da Enti ed organismi dello Stato o da Enti locali territoriali, ovvero su incarico di essi, nell’ambito delle proprie funzioni;

b) da organizzazioni pubbliche o private senza scopo di lucro, che abbiano quale finalità statutaria la diffusione della conoscenza e della valorizzazione dei beni culturali.

3. La comunicazione è presentata al Comune almeno quindici giorni prima dell’esercizio dell’attività di guida turistica di cui al comma 2. Il Comune almeno dieci giorni prima della data dell’evento può impedire lo svolgimento della prestazione (20).

4. I comuni accertano il possesso, da parte delle guide di cui alla lettera a) del comma 1, della specifica documentazione prevista dall’art. 1 del D.P.R. 13 dicembre 1995.

4-bis. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, ai soggetti abilitati nell’ambito dell’ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza allo svolgimento delle professioni di guida turistica, accompagnatore turistico, guida ambientale-escursionistica è consentito operare sul territorio regionale, in regime di libera prestazione dei servizi, senza necessità di ottenere alcuna autorizzazione (21).

(19) Alinea così modificato dall’art. 31, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

(20) Comma così sostituito dall’art. 31, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «3. Il nulla osta è rilasciato dal Comune entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si considera concesso.».

(21) Comma aggiunto dall’art. 31, comma 3, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

Art. 5

Formazione professionale (22).

1. Le eventuali attività formative relative alle professioni turistiche di animazione e accompagnamento di cui alla presente legge sono programmate e autorizzate dalle Province ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) (23).

(22) Con Delib.G.R. 1° ottobre 2001, n. 1992 sono state approvate le modalità attuative del presente articolo.

(23) Articolo così sostituito dall’art. 5, L.R. 27 maggio 2008, n. 7. Il testo originario era così formulato: «Art. 5. Formazione professionale. 1. La formazione professionale relativa alle professioni di cui alla presente legge si svolge con le modalità stabilite dalla L.R. 24 luglio 1979, n. 19.

2. Nel rispetto delle direttive regionali le province, singole o associate, organizzano corsi di formazione professionale ai fini della partecipazione agli esami per ottenere l’abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche di accompagnamento di cui alla presente legge.

3. I corsi di formazione relativi alla figura di guida ambientale-escursionistica possono prevedere indirizzi di specializzazione.».

Art. 6

Elenchi provinciali, attestati d’idoneità e tesserini di riconoscimento.

1. La Provincia istituisce appositi elenchi con riferimento alle diverse professioni turistiche, nei quali sono inseriti coloro che hanno superato la verifica dei requisiti per l’esercizio delle professioni turistiche di cui alla presente legge.

2. La Provincia aggiorna e pubblica annualmente sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione i nominativi di coloro che comunicano la disponibilità all’effettivo esercizio della professione per la quale sono stati dichiarati idonei e indicano anche le lingue straniere per le quali è stato superato l’esame (24).

3. La Provincia rilascia agli idonei un attestato d’idoneità ed un tesserino personale di riconoscimento, che deve essere visibile durante l’attività professionale. La Giunta regionale può stabilire modalità per il rinnovo del tesserino personale (25).

4. L’attestato d’idoneità deve specificare i dati anagrafici, la professione alla quale si riferisce, le lingue straniere conosciute [e, per le guide turistiche, gli ambiti nei quali la professione può essere esercitata] (26) (27).

(24) Il presente comma, già modificato per effetto della sentenza della Corte costituzionale 19-29 ottobre 2009, n. 271 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo periodo), è stato poi così sostituito dall’art. 32, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo precedente era così formulato: «2. La Provincia cura la pubblicazione annuale nel Bollettino Ufficiale della Regione dei nominativi di coloro che si dichiarano disponibili, entro il 31 ottobre di ciascun anno, all’effettivo esercizio della professione per la quale sono stati dichiarati idonei e indicano anche le lingue straniere per le quali è stato superato l’esame. [L’elenco delle guide turistiche indica, altresì, gli ambiti territoriali per i quali sussiste l’abilitazione] (La Corte costituzionale, con sentenza 19-29 ottobre 2009, n. 271 (Gazz. Uff. 4 novembre 2009, n. 44, 1a serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente periodo).».

(25) Periodo così sostituito dall’art. 32, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «Il tesserino personale deve essere rinnovato ogni tre anni, previa presentazione del certificato d’idoneità psico-fisica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c).».

(26) La Corte costituzionale, con sentenza 19-29 ottobre 2009, n. 271 (Gazz. Uff. 4 novembre 2009, n. 44, 1a serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole racchiuse fra parentesi quadre. Successivamente l’art. 32, comma 3, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 ha soppresso espressamente le medesime parole.

(27) Articolo così sostituito dall’art. 7, L.R. 27 maggio 2008, n. 7, poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario era così formulato: «Art. 6. Elenchi provinciali, diplomi di abilitazione e tesserini di riconoscimento. 1. La Provincia istituisce appositi elenchi con riferimento alle diverse professioni turistiche, nei quali sono inseriti coloro che hanno superato il relativo esame di abilitazione.

2. La Provincia cura la pubblicazione annuale nel Bollettino Ufficiale della Regione dei nominativi di coloro che si dichiarano disponibili, entro il 31 ottobre di ciascun anno, all’effettivo esercizio della professione per la quale sono stati abilitati e indicano anche le lingue straniere per le quali è stato superato l’esame. L’elenco delle guide turistiche indica altresì gli ambiti territoriali per i quali sussiste l’abilitazione.

3. La Provincia rilascia agli abilitati un diploma di abilitazione ed un tesserino personale di riconoscimento, il quale deve essere visibile durante l’attività professionale. Il tesserino personale deve essere rinnovato ogni tre anni, previa presentazione del certificato di idoneità psico-fisica di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 3.

4. L’attestato di abilitazione deve specificare i dati anagrafici, la professione alla quale si riferisce, le lingue straniere conosciute e, per le guide turistiche, gli ambiti nei quali la professione può essere esercitata.».

Art. 7

Funzioni amministrative di vigilanza e controllo.

1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sulle attività professionali turistiche di animazione e di accompagnamento di cui alla presente legge e concedono i nulla osta previsti all’articolo 4, comma 3 (28).

2. Per l’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, si osservano le disposizioni della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 «Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale» e successive modifiche.

3. I comuni sono tenuti a trasmettere alla Provincia competente copia dei verbali delle contravvenzioni e degli eventuali reclami pervenuti dai clienti.

(28) Comma così sostituito dall’art. 8, L.R. 27 maggio 2008, n. 7. Il testo originario era così formulato: «1. I comuni esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sulle attività professionali turistiche di accompagnamento di cui alla presente legge e concedono i nullaosta previsti al comma 3 dell’art. 4.».

Art. 8

Sanzioni amministrative.

1. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da 500 Euro a 3.000 Euro per l’esercizio dell’attività di guida turistica, di animatore turistico, di accompagnatore turistico e di guida ambientale-escursionistica senza possesso della relativa idoneità;

b) da 50 Euro a 300 Euro per la mancata esibizione del tesserino;

c) da 1.000 Euro a 6.000 Euro per le imprese turistiche che si avvalgono di soggetti non idonei all’esercizio di una professione turistica di animazione o di accompagnamento (29).

2. I proventi delle sanzioni sono introitati dai comuni a titolo di copertura delle spese di gestione delle funzioni di vigilanza e controllo.

(29) Il presente comma, già modificato dall’art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002 (come prevedeva l’art. 5 della stessa legge), è stato poi così sostituito dall’art. 9, L.R. 27 maggio 2008, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «1. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da 516 Euro a 3.098 Euro, per l’esercizio dell’attività di guida turistica, di accompagnatore turistico e di guida ambientale-escursionistica senza possesso della relativa abilitazione;

b) da 51 Euro a 309 Euro, per la mancata esibizione del tesserino;

c) da 1.032 Euro a 6.197 Euro, per le imprese turistiche che si avvalgono di soggetti non abilitati all’esercizio di una professione turistica di accompagnamento.».

Art. 9

Sospensione e revoca dell’autorizzazione.

1. Oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, l’autorizzazione all’esercizio della professione può essere sospesa da uno a sei mesi nelle seguenti ipotesi:

a) reiterate violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettere b) e c);

b) comportamento scorretto nell’esercizio dell’attività professionale.

2. In caso di reiterata sospensione o in casi di particolare gravità l’autorizzazione può essere revocata.

3. La sospensione e la revoca sono disposte dalla Provincia sulla base dei verbali delle contravvenzioni disposte dai competenti organi del Comune nel quale si è verificata l’infrazione, nonché dei reclami pervenuti dai clienti (30).

(30) Articolo così sostituito dall’art. 10, L.R. 27 maggio 2008, n. 7. Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Sospensione e revoca dell’abilitazione. 1. Oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, l’abilitazione all’esercizio della professione può essere sospesa da uno a sei mesi nelle seguenti ipotesi:

a) reiterate violazioni delle disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 8;

b) comportamento scorretto nell’esercizio della attività professionale.

2. In caso di reiterata sospensione o in casi di particolare gravità l’abilitazione può essere revocata.

3. La sospensione e la revoca sono disposte dalla Provincia sulla base dei verbali delle contravvenzioni disposte dai competenti organi del Comune nel quale si è verificata l’infrazione, nonché dei reclami pervenuti dai clienti.».

Art. 10

Pubblicità dei compensi professionali.

1. Gli Enti locali possono pubblicizzare le tariffe che le Associazioni comunichino entro il mese di ottobre [e che gli associati applicheranno per l’anno di riferimento] (31).

(31) Parole soppresse dall’art. 33, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

Art. 11

Disposizioni transitorie.

[1. I corsi teorico-pratici organizzati ai sensi dell’art. 14 della L.R. 1° febbraio 1994, n. 3, già banditi o autorizzati dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono svolti secondo la disciplina ivi prevista, coloro i quali superano i relativi esami finali possono, dopo l’entrata in vigore della presente legge, chiedere di essere iscritti negli elenchi provinciali delle guide ambientali-escursionistiche, con indirizzo di specializzazione nel territorio montano.

2. In sede di prima applicazione della presente legge ed entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, la Regione organizza una sessione speciale di esami per conseguire l’abilitazione di guida ambientale – escursionistica, per la quale possono fare domanda:

a) coloro che abbiano frequentato con profitto uno o più corsi, almeno per complessive trecento ore, i cui contenuti siano assimilabili alle materie previste dal corso teorico-pratico di cui al comma 1;

b) coloro che abbiano svolto per almeno dodici mesi negli ultimi dieci anni attività di accompagnamento, assimilabili a quelle di cui al comma 3, dell’art. 2, e lo dimostrino fiscalmente.

3. La sessione speciale di cui al comma 2 è gestita da una commissione costituita dal Presidente della Regione ed è composta da cinque membri di cui due rappresentanti regionali, tra i quali viene scelto il presidente, e tre esperti nelle discipline oggetto dell’esame, di cui uno in possesso di specifica competenza in materia escursionistica (32).

4. Ai componenti la commissione di cui al comma 3 spetta un gettone di presenza di 77,47 Euro per ciascuna seduta ed il rimborso spese secondo quanto previsto per i dirigenti regionali (33)] (34).

(32) Comma così sostituito dall’art. 1, L.R. 6 aprile 2001, n. 8. Il testo originario era così formulato: «3. La sessione speciale di cui al comma 2 è gestita da una commissione costituita dal Presidente della Regione ed è composta da cinque membri di cui due rappresentanti regionali, tra i quali viene scelto il presidente, un rappresentante del Collegio regionale delle guide alpine e due esperti nelle discipline oggetto dell’esame.».

(33) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l’art. 5 della stessa legge.

(34) Articolo abrogato dall’art. 12, L.R. 27 maggio 2008, n. 7.

Art. 12

Disposizioni finali.

1. La presente legge non si applica a coloro che conseguono la qualifica prevista dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, relativa all’istituzione e alla disciplina dei parchi nazionali.

2. L’elenco di coloro che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di interprete turistico ai sensi della L.R. 16 giugno 1981, n. 17 resta valido nonostante l’abrogazione della legge stessa.’

3. I diplomi di abilitazione alle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico, conseguiti ai sensi della L.R. n. 17 del 1981, continuano ad essere titolo abilitante a tali professioni anche a seguito dell’entrata in vigore della presente legge.

Art. 13

Modifiche alla L.R. 1° febbraio 1994, n. 3.

1. Il titolo della L.R. n. 3 del 1994 concernente «Ordinamento delle professioni di guida alpina e di accompagnatore di montagna», è sostituito dal seguente: «Ordinamento della professione di guida alpina».

2. All’art. 1 della L.R. n. 3 del 1994 le parole: «delle professioni di guida alpina e di accompagnatore di montagna» sono sostituite dalle seguenti: «della professione di guida alpina».

3. … (35).

(35) Sostituisce l’art. 7, L.R. 1° febbraio 1994, n. 3.

Art. 14

Abrogazione di norme.

1. È abrogata la L.R. 16 giugno 1981, n. 17 concernente: «Norme per la disciplina della professione di guida turistica, interprete ed accompagnatore turistico».

Art. 15

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli artt. 5 e 11 si fa fronte mediante l’istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che saranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi dell’art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 16

Interventi per la valorizzazione dell’escursionismo.

1. Al fine di valorizzare l’escursionismo ed il turismo naturalistico e sportivo nell’Appennino e di garantire il presidio del territorio in zone isolate non facilmente accessibili, anche ai fini delle necessità di protezione civile, la Regione può disporre contributi per il recupero, la ristrutturazione e la riqualificazione di edifici classificati come rifugi.

2. Possono beneficiare dei contributi, di cui al comma 1, nell’ambito delle leggi vigenti in materia di turismo, gli Enti locali territoriali e relativi consorzi, gli Enti parco, le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale, a condizione che abbiano la disponibilità del bene oggetto del contributo.

3. I contributi possono essere erogati nella misura massima pari al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

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