L.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, 16 gennaio 2002, n. 2

L.R. FRIULI VENEZIA GIULIA 16 gennaio 2002, n. 2 (1).
Disciplina organica del turismo (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 18 gennaio 2002, n. 3, supplemento straordinario n. 1.
(2) La data del presente provvedimento è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 20 febbraio 2002, n. 8.
 

 

TITOLO I

Princìpi generali

Capo I – Princìpi generali

Art. 1 
Finalità.
1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia disciplina l’organizzazione del sistema turistico regionale, perseguendo il fine di una più efficace promozione turistica mediante la razionalizzazione dell’attività amministrativa e l’ottimizzazione delle risorse, in attuazione dell’articolo 4, primo comma, n. 10, della L.Cost. 31 gennaio 1963, n. 1, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di turismo, nonché ai princìpi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni (3).
2. La Regione esercita funzioni di indirizzo e programmazione del sistema turistico regionale, provvede al coordinamento tra gli enti del settore, sostiene lo sviluppo del turismo regionale mediante l’erogazione di incentivi e svolge l’attività di vigilanza e controllo sull’Agenzia per lo sviluppo del turismo, di cui all’articolo 9 (4).
3. La presente legge è la legge regionale organica del turismo e come tale non può essere abrogata, derogata, sospesa o comunque modificata da altre norme di legge regionale, se non in modo esplicito, mediante l’indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

  1. Comma così modificato dall’art. 106, comma 1, L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.
    (4)  Comma così sostituito dall’art. 106, comma 2, L.R. 5 dicembre 2005, n. 29. Il testo originario era così formulato: «2. La Regione esercita funzioni di indirizzo e programmazione del settore turistico, provvede al coordinamento tra gli enti operanti nel settore turistico, svolge l’attività di vigilanza e controllo sulle Agenzie di informazione e accoglienza turistica e sostiene lo sviluppo del turismo mediante l’erogazione di incentivi.».
     

Art. 2 
Carta dei diritti del turista.
1. L’Amministrazione regionale redige la Carta dei diritti del turista, in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico regionale, nonché il Comitato regionale dell’Unione nazionale Pro-loco d’Italia – Friuli-Venezia Giulia (UNPLI) e le associazioni di tutela dei consumatori operanti sul territorio regionale (5).
2. La Carta dei diritti del turista contiene informazioni sui diritti e la tutela del turista, sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela di luoghi e beni di interesse turistico, sulla tutela dei beni ambientali e culturali, sugli usi e le consuetudini locali.
3. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura costituiscono commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e utenti inerenti la fornitura di servizi turistici.
4. L’Amministrazione regionale cura la pubblicazione della Carta dei diritti del turista al fine di assicurarne la massima diffusione anche attraverso i soggetti operanti nel settore turistico sul territorio regionale.

  1. Comma così modificato per effetto di quanto disposto dall’art. 91, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
     

Art. 3 
Tutela del turista.
1. L’Amministrazione regionale concorre a sviluppare azioni di tutela del turista durante la permanenza nel territorio regionale, con l’apporto di interventi e iniziative a difesa del soggiorno sicuro e per tutti i casi di abusi, inadempienze ed emergenze, avuto particolare riguardo alle categorie di turisti svantaggiati, anziani e minori.
2. Con Regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1.

Art. 4 
Miglioramento dei servizi sanitari e di prevenzione e sicurezza.
1. La Regione concorre a promuovere il miglioramento dei servizi sanitari e di prevenzione e sicurezza nelle località con afflusso turistico rilevante, quale indispensabile supporto all’offerta turistica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale assicura il pieno coordinamento per i servizi di competenza regionale mediante intesa con i Comuni competenti per territorio.
3. Per realizzare condizioni di generale miglioramento dei servizi possono essere assicurate forme di supporto alle attività delle forze dell’ordine, su richiesta dei competenti organi dello Stato.

 

TITOLO II
Ordinamento del settore turistico

Capo I – Soggetti operanti nel settore turistico

 

Art. 5 
Enti, Associazioni e Consorzi.
1. Le competenze in materia di turismo sono esercitate da:
a) Regione;
b) Agenzie di informazione e accoglienza turistica;
c) Comuni e Province;
c-bis) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (6);
d) Associazioni Pro-loco;
e) Consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico.

  1. Lettera aggiunta dall’art. 106, comma 3, L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.
     

TITOLO II
Ordinamento del settore turistico

Capo II – Funzioni della regione e attività di promozione turistica

Art. 6 
Funzioni della Regione.
1. La Giunta regionale determina gli indirizzi e i programmi relativi al sistema turistico, in coerenza con i contenuti della programmazione economica regionale (7).
2. In conformità con le determinazioni di cui al comma 1, la Giunta regionale:
a) favorisce la promozione turistica;
b) verifica l’azione dei soggetti incaricati dell’attuazione dei programmi;
c) indirizza le attività degli Enti locali e dell’Agenzia di cui all’articolo 9 per favorire lo sviluppo del turismo;
d) promuove il coordinamento tra i soggetti operanti nel settore turistico, nonché l’aggregazione delle realtà turistiche consortili presenti sul territorio al fine di valorizzarne le dimensioni operative e competitive;
e) cura i rapporti anche mediante la predisposizione di progetti speciali con l’ENIT, con le altre Regioni italiane, con i Paesi dell’Unione europea e con altri enti e organismi operanti nel settore (8).
2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, lettera a), la Regione affida in concessione aree del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative ai soggetti indicati all’articolo 7, comma 1 (9). La concessione è rilasciata previa deliberazione della Giunta regionale (10).
3. La Giunta regionale provvede, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, alla classificazione delle aree del territorio regionale ai fini della determinazione dei canoni relativi alle concessioni di cui al comma 2-bis (11).

  1. Comma così modificato dall’art. 106, comma 4, L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.
    (8)  Comma così sostituito dall’art. 106, comma 5, L.R. 5 dicembre 2005, n. 29. Il testo originario era così formulato: «2. In conformità con le determinazioni di cui al comma 1, la Giunta regionale:
    a) favorisce la promozione turistica, anche mediante sistemi di teleinformazione, teleprenotazione e telepromozione;
    b) verifica l’azione dei soggetti incaricati dell’attuazione dei programmi;
    c) indirizza le attività degli Enti locali per favorire lo sviluppo del turismo;
    d) promuove il coordinamento tra i soggetti operanti nel settore turistico;
    e) emana direttive per lo svolgimento delle attività istituzionali delle Agenzie di informazione e accoglienza turistica ed esercita la vigilanza e il controllo sulle medesime;
    f) cura i rapporti anche mediante la predisposizione di progetti speciali con l’ENIT, con le altre Regioni italiane, con i Paesi dell’Unione europea e con altri enti e organismi operanti nel settore.».
    (9) Periodo così modificato dapprima dall’art. 58, comma 1, L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 e poi dall’art. 36, comma 1, L.R. 30 luglio 2009, n. 13.
    (10)  Comma aggiunto dall’art. 106, comma 6, L.R. 5 dicembre 2005, n. 29, poi così modificato come indicato nella nota che precede. Ferme restando le disposizioni di cui al presente comma, vedi quanto dispone l’art. 9, comma 1, del regolamento approvato con D.P.Reg. 10 novembre 2006, n. 0347/Pres.
    (11)  Comma così modificato dall’art. 106, comma 7, L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.
     

Art. 7 
Promozione turistica.
1. La Regione favorisce la promozione turistica mediante la partecipazione a società per la promozione turistica e a società d’area, anche tramite le Agenzie di informazione e accoglienza turistica (12).
2. Ai fini della presente legge per “società d’area” si intendono le società a prevalente capitale pubblico costituite, ciascuna in ogni area territoriale regionale con offerta turistica omogenea, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.
3. La Regione può concedere finanziamenti a favore dei Comuni e delle Province per la partecipazione dei medesimi a società d’area costituite per lo svolgimento di attività di promozione turistica e per la gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale, nonché alle stesse società d’area per il funzionamento (13).
4. La Regione può partecipare ai Consorzi turistici di cui all’articolo 36 direttamente o attraverso l’Agenzia di cui all’articolo 9 (14).

  1. Vedi anche, per la proroga delle concessioni demaniali marittime affidate ai soggetti non a totale partecipazione pubblica di cui al presente comma, l’art. 58, comma 2, L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 (vedi altresì il comma 3 del medesimo articolo).
    (13)  Con regolamento approvato con D.P.Reg. 15 ottobre 2002, n. 0310/Pres. sono stati dettati i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi qui previsti.
    (14)  Comma così sostituito dall’art. 106, comma 8, L.R. 5 dicembre 2005, n. 29. Il testo originario era così formulato: «4. In attesa della costituzione delle società d’area di cui al comma 2, la Regione può concedere finanziamenti a favore dei Comuni e delle Province per la partecipazione dei medesimi a Consorzi turistici costituiti per le finalità di cui all’articolo 36, individuati con deliberazione della Giunta regionale, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 37, comma 1, lettera c), purché comprendano almeno due Enti locali territoriali. La Regione può altresì partecipare direttamente o attraverso le Agenzie di informazione e accoglienza turistica ai Consorzi turistici di cui al presente comma.». Con riferimento al testo sostituito (soprariportato) vedi il regolamento approvato con D.P.Reg. 15 ottobre 2002, n. 0310/Pres. con il quale sono stati dettati i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi ivi previsti.
     

Art. 8 
Concertazione.
1. Nella definizione delle politiche dell’Agenzia di cui all’articolo 9, l’Assessore regionale alle attività produttive attiva strumenti operativi di concertazione permanente ai quali partecipano rappresentanze delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché i rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali di categoria.
2. Alla concertazione permanente partecipano altresì rappresentanze dei Consorzi di cui all’articolo 36, delle società d’area di cui all’articolo 7, nonché delle cooperative, degli enti, degli istituti, delle associazioni, degli ordini professionali e di altri organismi che siano interessati, di volta in volta, alle singole materie trattate.
3. Le modalità della concertazione permanente sono definite con decreto dell’Assessore regionale alle attività produttive (15).

  1. Comma così sostituito dall’art. 106, comma 9, L.R. 5 dicembre 2005, n. 29. Il testo originario era così formulato: «Art. 8. Conferenza regionale del turismo. 1. L’Assessore regionale al turismo convoca annualmente la Conferenza regionale del turismo alla quale partecipano i Sindaci, i Presidenti delle Province, i Direttori delle Agenzie di informazione e accoglienza turistica, i Presidenti dei Consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico, rappresentanti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle Pro-loco, degli operatori turistici e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, nonché soggetti operanti nel settore turistico.
    2. La Conferenza regionale del turismo ha lo scopo di acquisire la valutazione di tutti i soggetti interessati sull’organizzazione e il funzionamento del settore turistico regionale, unitamente alle proposte di sviluppo del settore medesimo.».
     

TITOLO II
Ordinamento del settore turistico

Capo III – Agenzie di informazione e accoglienza turistica

Art. 9 
Agenzia per lo sviluppo del turismo (16) (17).
1. È istituita l’Agenzia per lo sviluppo del turismo denominata «Turismo Friuli-Venezia Giulia», in seguito TurismoFVG, quale ente funzionale della Regione preposto alla programmazione, alla progettazione e all’indirizzo dello sviluppo del sistema turistico regionale, con particolare riguardo a:
a) promozione dell’immagine complessiva della Regione attraverso il coordinamento dei diversi attori e operatori pubblici e privati del sistema turistico;
b) definizione e sviluppo del sistema di accoglienza turistica;
c) definizione di strategie volte all’incremento dei flussi turistici, alla destagionalizzazione e all’ampliamento dell’offerta turistica;
d) sviluppo delle azioni di promozione e incentivazione di strumenti di integrazione pubblico-privato.
2. La TurismoFVG, avente personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica, ha sede legale in Villa Chiozza di Scodovacca, Comune di Cervignano ed è sottoposta alla vigilanza e al controllo della Regione (18).
3. La TurismoFVG, per l’esercizio delle sue funzioni e, in particolare, delle attività di coordinamento relative all’informazione e all’accoglienza turistica, si articola sul territorio regionale in sedi operative territoriali con competenza su sei ambiti territoriali individuati dalla Giunta regionale (19).
3-bis. In ciascun ambito di cui al comma 3 le necessarie funzioni di raccordo tra l’Amministrazione regionale e il territorio sono esercitate da un responsabile territoriale, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle attività produttive, in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, che abbia svolto funzioni direttive per almeno quattro anni in enti, associazioni o aziende pubbliche o private operanti nel settore turistico (20).
3-ter. I responsabili territoriali sono nominati per la durata massima di tre anni e in ogni caso decadono dall’incarico decorsi centottanta giorni dalla cessazione dalla carica della Giunta regionale che li ha nominati (21).
3-quater. Ai responsabili territoriali compete un’indennità mensile di carica fissata con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dell’incidenza turistica dell’ambito territoriale di competenza. Tale indennità viene corrisposta dalla Turismo FVG con le risorse disponibili nel proprio bilancio. Il conferimento dell’incarico a dipendenti di amministrazioni pubbliche determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio (22) (23).

  1. Il presente articolo, già sostituito dall’art. 9, comma 1, L.R. 15 maggio 2002, n. 13, è stato poi nuovamente così sostituito dall’art. 106, comma 10, L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 e successivamente così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo precedente era così formulato: «Art. 9. Agenzie di informazione e accoglienza turistica. 1. Le Agenzie di informazione e accoglienza turistica (A.I.A.T.) sono enti funzionali della Regione, aventi personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione; sono istituite con deliberazione della Giunta regionale che ne determina gli àmbiti territoriali di competenza.
    2. Le Aziende di promozione turistica istituite con la legge regionale n. 10/1991 e successive modifiche e integrazioni, sono trasformate in A.I.A.T. a partire dalla data del provvedimento che ne ridetermina gli àmbiti territoriali di competenza.».
    (17) Per la soppressione dell’Agenzia per lo sviluppo del turismo vedi l’art. 2, comma 48, L.R. 4 agosto 2014, n. 15. Successivamente l’art. 2, commi 1 e 3, L.R. 27 marzo 2015, n. 8, ha disposto la fusione dell’Agenzia per lo sviluppo del turismo, di cui al presente articolo, nell’Agenzia Regionale Promotur e la sua soppressione a decorrere dal 1° gennaio 2016. Per effetto della suddetta fusione a decorrere dalla stessa data la Promotur assume la denominazione di «PromoTurismoFVG».
    (18) Comma così modificato dall’art. 2, comma 43, L.R. 16 luglio 2010, n. 12, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 15 della stessa legge).
    (19) Il presente comma, già modificato dall’art. 33, comma 1, L.R. 20 novembre 2008, n. 13, è stato poi così sostituito dall’art. 3, comma 25, lettera a), L.R. 29 dicembre 2011, n. 18, e successivamente così modificato dall’art. 13, L.R. 9 agosto 2012, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 69 della stessa legge). Il testo precedente la sostituzione era così formulato: «3. La TurismoFVG, per l’esercizio delle sue funzioni, e in particolare delle attività di coordinamento relative all’informazione e all’accoglienza turistica, si articola sul territorio regionale in sedi operative territoriali con competenza sugli ambiti territoriali individuati con provvedimento del Direttore generale della TurismoFVG.».
    (20) Comma aggiunto dall’art. 33, comma 2, L.R. 20 novembre 2008, n. 13, poi così modificato dall’art. 3, comma 25, lettera b), L.R. 29 dicembre 2011, n. 18, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 20 della stessa legge).
    (21) Comma aggiunto dall’art. 33, comma 2, L.R. 20 novembre 2008, n. 13.
    (22) Periodo aggiunto dall’art. 2, comma 76, L.R. 30 dicembre 2009, n. 24, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 16, comma 1, della stessa legge).
    (23) Comma aggiunto dall’art. 33, comma 2, L.R. 20 novembre 2008, n. 13, poi così modificato come indicato nella nota che precede.
     

Art. 10 
Competenze della TurismoFVG (24) .
1. Alla TurismoFVG sono attribuiti compiti di pianificazione e progettazione strategica dello sviluppo turistico del Friuli-Venezia Giulia, di progettazione e coordinamento dello sviluppo del sistema turistico del territorio e dell’offerta turistica regionale, di gestione e coordinamento delle azioni di marketing turistico, di organizzazione del sistema di accoglienza turistica.
2. In particolare, nel quadro delle funzioni generali di cui al comma 1, la TurismoFVG opera nei seguenti ambiti di azione:
a) promozione del prodotto turistico regionale:
1) definisce gli obiettivi strategici di sviluppo turistico, le politiche di promozione e realizzazione del prodotto turistico;
2) cura la creazione e la diffusione dell’immagine coordinata turistica della Regione anche organizzando azioni promozionali e curando la pubblicità turistica regionale;
3) definisce, in collaborazione con l’Amministrazione regionale, la politica di marketing turistico regionale e la realizza con azioni mirate dirette e indirette;
4) [nell’ambito delle politiche di marketing turistico e dello sviluppo economico promuove il prodotto regionale agroalimentare di qualità e le manifestazioni ad esso correlate] (25);
b) accoglienza-informazione turistica:
1) coordina e promuove le attività di informazione e assistenza al turista anche con azioni dirette in occasione di eventi e in relazione a località di interesse strategico per la Regione nel suo complesso;
2) cura la gestione di uno sportello per la tutela del turista;
3) definisce i livelli di qualità del sistema regionale di accoglienza e di informazione turistica;
4) opera per la diffusione della cultura dell’accoglienza e dell’ospitalità turistica;
c) sviluppo turistico-territoriale:
1) cura la raccolta e l’elaborazione di dati statistici concernenti il movimento turistico nell’ambito territoriale di competenza delle sedi operative territoriali;
2) fornisce all’Amministrazione regionale gli strumenti tecnici necessari alla formulazione della politica turistica regionale, individuando l’esatto profilo turistico delle risorse esistenti sul territorio e tracciando le relative linee di sviluppo;
3) cura, in collaborazione con le Province, i Comuni, le Comunità montane e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, lo sviluppo sostenibile del territorio verso un turismo responsabile;
4) cura l’identificazione dei bisogni del settore e contribuisce alla diffusione dell’informazione al fine di orientare gli interventi degli operatori secondo le nuove linee del mercato;
5) contribuisce alla definizione delle politiche e dei programmi di formazione professionale degli operatori del settore anche attraverso azioni formative dirette;
6) assicura lo sviluppo e la crescita economica delle imprese turistiche regionali, promuovendone il costante ammodernamento dell’offerta anche fornendo servizi di carattere generale per facilitare l’incontro tra domanda e offerta.
3. A tal fine la TurismoFVG può operare anche mediante organismi associativi, organizzazioni pubbliche e private appositamente costituite, società, università e istituti di ricerca .

  1. Articolo così sostituito dall’art. 106, comma 11, L.R. 5 dicembre 2005, n. 29, poi così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo originario era così formulato: «Art. 10. Competenze. 1. Le A.I.A.T., in concorso con gli Enti locali interessati e con i soggetti individuati dalla presente legge, realizzano gli obiettivi definiti dalla Regione nel settore turistico nell’àmbito territoriale di competenza, svolgendo le attività ad esse attribuite nell’àmbito dei programmi adottati dalla Giunta regionale.
    2. Le A.I.A.T. svolgono le seguenti attività:
    a) informazione e assistenza turistica, anche attraverso l’istituzione degli Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT);
    b) raccolta ed elaborazione di dati statistici concernenti il movimento turistico nel proprio àmbito territoriale;
    c) tutte le attività ad esse espressamente attribuite dalla Giunta regionale.
    3. [Gli àmbiti territoriali di competenza delle A.I.A.T. sono determinati dalla Giunta regionale] (Comma abrogato dall’art. 9, comma 2, L.R. 15 maggio 2002, n. 13)».
    (25) Numero soppresso dall’art. 9, L.R. 11 agosto 2010, n. 16, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 13 della stessa legge).
     

Art. 11 
Organi (26).
1. Sono organi della TurismoFVG:
a) il Direttore generale;
b) il Comitato strategico di indirizzo;
c) il Collegio dei revisori contabili .

  1. Articolo così sostituito dall’art. 106, comma 12, L.R. 5 dicembre 2005, n. 29. Il testo originario era così formulato: «Art. 11. Organi. 1. Sono organi delle A.I.A.T.:
    a) il Direttore;
    b) il Collegio dei revisori contabili.».
     

Art. 12 
Il Direttore generale (27).
1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale della TurismoFVG ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e della gestione della TurismoFVG.
2. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) adotta il bilancio annuale e pluriennale di previsione e il rendiconto generale;
b) adotta il Piano strategico e il Piano operativo annuale e redige la relazione sulla gestione;
c) ha la rappresentanza in giudizio della TurismoFVG con facoltà di conciliare e transigere;
d) adotta il regolamento concernente l’ordinamento, l’assetto organizzativo, il funzionamento e le prestazioni esterne della TurismoFVG;
e) dirige la struttura assicurandone la funzionalità;
f) provvede alla gestione del personale, compresa la definizione della pianta organica e la stipula dei contratti di lavoro, anche integrativi, con i lavoratori dipendenti dalla TurismoFVG quale datore di lavoro e provvede alla nomina dei responsabili di settore (28);
g) trasmette alla Direzione centrale attività produttive, per il successivo inoltro alla Giunta regionale, gli atti soggetti al controllo .

  1. Il presente articolo, già modificato dall’art. 50, L.R. 5 dicembre 2003, n. 18, è stato poi così sostituito dall’art. 106, comma 13, L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 (vedi anche il comma 9 del successivo art. 107) e successivamente così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo precedente era così formulato: «Art. 12. Il Direttore. 1. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell’A.I.A.T. ed è responsabile della gestione della medesima, della realizzazione dei compiti istituzionali, nonché del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale. Trasmette alla Regione gli atti soggetti a controllo, fornendo la collaborazione necessaria all’esercizio del potere di vigilanza.
    2. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
    a) adotta il piano preventivo delle risorse e degli obiettivi, il bilancio annuale e pluriennale di previsione, il rendiconto generale e redige la relazione sulla gestione;
    b) cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’A.I.A.T., anche mediante l’adozione di atti di organizzazione e di spesa;
    c) ha la rappresentanza in giudizio dell’A.I.A.T. con facoltà di conciliare e transigere;
    d) dispone la partecipazione ai Consorzi turistici di cui all’articolo 7, comma 4, e a società di capitale;
    e) stipula i contratti e provvede alle spese;
    f) dirige il personale e organizza i servizi assicurandone la funzionalità;
    f-bis) può nominare, tra i dipendenti di ruolo assegnati all’AIAT un proprio sostituto, che provvede in caso di assenza o impedimento ad adottare gli atti di ordinaria amministrazione dell’Agenzia, senza corresponsione di alcuna indennità aggiuntiva.
    3. All’articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:
    “3-quater. Il Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario approva i contratti stipulati dai Direttori delle Agenzie di informazione e accoglienza turistica.”».
    (28) Lettera così modificata dall’art. 34, L.R. 20 novembre 2008, n. 13.
     

Art. 13 
Incarico.
1. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle attività produttive ed è scelto tra :
a) dirigenti pubblici o privati, in possesso di diploma di laurea, che abbiano svolto attività dirigenziale per almeno cinque anni in settori attinenti l’ambito operativo della Turismo FVG in enti, associazioni o società pubbliche o private del comparto turistico;
b) persone di particolare e comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, che abbiano svolto funzioni direttive per almeno cinque anni in enti, associazioni o aziende pubbliche o private operanti nel settore turistico (29).
2. Nel caso di cui al comma 1 lettera b) si procede mediante avviso pubblico (30).
3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. La Giunta regionale determina i contenuti del contratto, ivi comprese le clausole risolutive del rapporto, nonché il trattamento economico; il trattamento economico va determinato prevedendo una retribuzione fissa, avuto riguardo ai livelli economici previsti per i Direttori generali delle Aziende per i servizi sanitari, e una parte variabile da corrispondere in relazione al conseguimento degli obiettivi fissati dalla Giunta medesima.
4. Il conferimento dell’incarico di Direttore generale a dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio. Il conferimento dell’incarico a soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni è subordinato al loro collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell’ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.
5. Il soggetto cui sia conferito l’incarico di Direttore generale non può rivestire cariche pubbliche elettive ovvero cariche in partiti politici o in associazioni sindacali e di categoria e avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi (31).

  1. Comma così modificato dall’art. 3, comma 11, lettera a), L.R. 26 marzo 2014, n. 3.
    (30) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 11, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 3. Il testo originario era così formulato: «2. Il Direttore generale è scelto tra dirigenti pubblici o privati, in possesso di diploma di laurea, che abbiano svolto attività dirigenziali per almeno cinque anni in settori attinenti l’ambito operativo della TurismoFVG in enti, associazioni o società pubbliche o private del comparto turistico.».
    (31)  Articolo così sostituito dall’art. 106, comma 14, L.R. 5 dicembre 2005, n. 29. Il testo originario era così formulato: «Art. 13. Incarico. 1. Il Direttore dell’A.I.A.T. è nominato dalla Giunta regionale ed è scelto tra:
    a) dirigenti pubblici o privati, in possesso di diploma di laurea, che abbiano svolto attività dirigenziale per almeno quattro anni in enti , associazioni o aziende pubbliche o private;
    b) persone di particolare e comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, che abbiano svolto funzioni direttive per almeno quattro anni in enti, associazioni o aziende pubbliche o private operanti nel settore turistico.
    2. Il trattamento economico del Direttore è determinato dalla Giunta regionale con riferimento al trattamento spettante ai Direttori di Servizio autonomo presso la Regione.
    3. Qualora l’incarico di Direttore sia attribuito ad un dipendente della Regione o di altra Amministrazione locale del Friuli-Venezia Giulia questi, per la durata dell’incarico, è collocato in aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell’anzianità di servizio.».
     

Art. 13-bis 
Comitato strategico di indirizzo (32).
1. Al Comitato strategico di indirizzo spettano i poteri di definizione degli indirizzi strategici della TurismoFVG.
2. Sono componenti di diritto del Comitato strategico di indirizzo l’Assessore regionale alle attività produttive in carica, che ne presiede le sedute, il Direttore generale della TurismoFVG e il Direttore della Direzione centrale attività produttive.
3. Del Comitato strategico di indirizzo fanno altresì parte:
a) quattro componenti designati rispettivamente dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) quattro componenti designati rispettivamente dalle principali organizzazioni imprenditoriali di categoria nei settori del commercio e turismo, dell’industria, dell’artigianato e dell’agricoltura;
c) un rappresentante designato dal Comitato regionale dell’Unione nazionale Pro-loco d’Italia – Friuli-Venezia Giulia (UNPLI) (33);
d) [un rappresentante designato da ciascun Comitato strategico d’ambito di cui all’articolo 14] (34);
e) un rappresentante designato dai Consorzi turistici di cui all’articolo 36;
e-bis) i responsabili territoriali di cui all’articolo 9, comma 3-bis, quali componenti senza diritto di voto (35).
4. I componenti di cui al comma 3, lettere a) e b), sono designati in sede di concertazione permanente ai sensi dell’articolo 8.
5. Il Comitato strategico di indirizzo esprime il proprio parere:
a) sulle politiche di sviluppo turistico d’ambito e del territorio regionale;
b) sulle attività formative rivolte agli operatori turistici regionali;
c) sulle linee strategiche per la concessione dei contributi in materia di turismo .

  1. Articolo aggiunto dall’art. 106, comma 15, L.R. 5 dicembre 2005, n. 29, poi così modificato come indicato nelle note che seguono.
    (33)  Lettera così modificata per effetto di quanto disposto dall’art. 91, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
    (34) Lettera abrogata dall’art. 2, comma 80, lettera a), L.R. 30 dicembre 2009, n. 24, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 16, comma 1, della stessa legge).
    (35) Lettera aggiunta dall’art. 2, comma 80, lettera b), L.R. 30 dicembre 2009, n. 24, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 16, comma 1, della stessa legge).
     

Art. 14 
Comitati strategici d’ambito (36).
[1. In ciascuno degli ambiti territoriali di cui all’articolo 9, comma 3, sono istituiti i Comitati strategici d’ambito, con il compito di coordinare e definire le proposte e i programmi per la politica turistica d’ambito, di cui fanno parte:
a) cinque componenti designati da un’apposita assemblea dei Sindaci dei Comuni compresi nell’ambito territoriale di riferimento e scelti tra gli stessi ovvero tra amministratori comunali del medesimo ambito territoriale;
b) quattro componenti designati rispettivamente dalle principali organizzazioni imprenditoriali di categoria nei settori del commercio e turismo, dell’industria, dell’artigianato e dell’agricoltura;
c) tre componenti designati congiuntamente dai Consorzi turistici e dalle società d’area più rappresentativi, in termini di volumi di affari, operanti nell’ambito territoriale di riferimento;
d) il responsabile territoriale.
2. L’assemblea di cui al comma 1, lettera a), è convocata dal Sindaco del Comune demograficamente più rappresentativo.
3. Il Comitato è convocato con cadenza almeno semestrale dal responsabile territoriale] .

  1. Articolo così sostituito dall’art. 106, comma 16, L.R. 5 dicembre 2005, n. 29, poi abrogato dall’art. 2, comma 80, lettera c), L.R. 30 dicembre 2009, n. 24, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 16, comma 1, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 14. Consulta degli Enti locali. 1. È istituita la Consulta degli Enti locali facenti parte degli àmbiti territoriali delle singole A.I.A.T.
    2. La Consulta è formata da cinque componenti nominati dall’Assemblea dei Sindaci dei Comuni interessati e scelti tra gli stessi ovvero tra Amministratori comunali del medesimo àmbito territoriale.
    3. L’Assemblea di cui al comma 2 è convocata dal Sindaco del Comune demograficamente più rappresentativo.
    4. Le funzioni di segreteria vengono svolte da un funzionario del Comune di cui al comma 3.
    5. La Consulta è convocata con cadenza semestrale dal Direttore dell’A.I.A.T. e, in ogni caso, per l’espressione del proprio parere in relazione a quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, lettera a).».
     

Art. 15 
Il Collegio dei revisori contabili (37).
1. Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e successive modifiche.
2. I componenti del Collegio dei revisori contabili sono nominati con decreto del Presidente della Regione, anche tra dipendenti regionali, previa designazione con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle attività produttive.
3. Il Collegio dei revisori contabili resta in carica tre anni. I componenti decadono in caso di assenza ingiustificata a due riunioni consecutive.
4. Il Collegio dei revisori contabili esercita funzioni di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:
a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
b) esprime parere sul bilancio di previsione annuale e pluriennale;
c) accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale.
5. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
6. Il Presidente del Collegio dei revisori contabili ha l’obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale, tramite l’Assessore regionale alle attività produttive.
7. La Giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese dei componenti del Collegio ai sensi della normativa regionale vigente .

  1. Articolo così sostituito dall’art. 106, comma 17, L.R. 5 dicembre 2005, n. 29. Il testo originario era così formulato: «Art. 15. Il Collegio dei revisori contabili. 1. Il Collegio dei revisori contabili di ciascuna A.I.A.T. è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente.
    2. Il Collegio dei revisori contabili esercita funzioni di controllo generale e in particolare svolge i seguenti compiti:
    a) esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria;
    b) verifica almeno ogni trimestre la situazione di cassa, nonché l’andamento finanziario e patrimoniale;
    c) esprime parere sul piano preventivo delle risorse e degli obiettivi e sul bilancio annuale e pluriennale di previsione;
    d) vigila sulla regolarità amministrativa e in particolare controlla la regolarità dei contratti e delle convenzioni.
    3. Il Presidente del Collegio dei revisori contabili comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell’attività di vigilanza alla Giunta regionale, tramite l’Assessore regionale competente.
    4. I componenti del Collegio dei revisori contabili restano in carica per cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina. In caso di cessazione anticipata dall’incarico di un revisore effettivo, è disposto il subentro di un revisore supplente con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente.
    5. Il Collegio dei revisori contabili si riunisce almeno ogni tre mesi. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dall’incarico. La decadenza viene rilevata dal Collegio medesimo, il quale promuove la sostituzione dei componenti decaduti.
    6. Il Presidente del Collegio dei revisori contabili ha l’obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale, tramite l’Assessore regionale competente.».
     

Art. 16 
Compensi (38).
[1. Al Presidente e ai restanti membri effettivi del Collegio dei revisori contabili compete un’indennità annuale lorda di carica stabilita con deliberazione della Giunta regionale] .

  1. Articolo così sostituito dall’art. 51, L.R. 5 dicembre 2003, n. 18, poi abrogato dall’art. 108, comma 1, lettera a), L.R. 5 dicembre 2005, n. 29. Il testo originario era così formulato: «Art. 16. Compensi. 1. Al Presidente del Collegio dei revisori contabili e ai restanti membri del Collegio compete un’indennità mensile di carica. Gli importi delle indennità di carica e dei gettoni di presenza sono determinati con decreto del Presidente della Regione.».
     

Art. 17 
Dotazioni finanziarie (39).
1. Costituiscono fonte di finanziamento della TurismoFVG:
a) una quota annuale per le spese di funzionamento e attività determinata in sede di approvazione della legge finanziaria regionale;
b) i proventi derivanti dalla gestione delle proprie attività;
c) gli ulteriori finanziamenti previsti dal bilancio regionale;
d) i finanziamenti finalizzati dallo Stato per le attività svolte nel settore turistico;
e) i finanziamenti dell’Unione europea, nonché di altri organismi nazionali e internazionali e istituzioni pubbliche per la realizzazione di progetti specifici nell’ambito delle materie di competenza;
f) eventuali lasciti, donazioni e finanziamenti di privati ed enti pubblici .

  1. Articolo così sostituito dall’art. 106, comma 18, L.R. 5 dicembre 2005, n. 29. Il testo originario era così formulato: «Art. 17. Fonti di finanziamento. 1. Le A.I.A.T. provvedono al raggiungimento dei propri obiettivi mediante:
    a) i finanziamenti dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
    b) i proventi derivanti dalla gestione di proprie attività e del proprio patrimonio;
    c) i proventi derivanti dall’alienazione del patrimonio;
    d) le eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni, nonché contributi e sovvenzioni da parte di privati;
    e) i finanziamenti dell’Unione europea.».
     

Art. 18 
Finanziamento dell’attività istituzionale.
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata, a decorrere dall’insediamento degli organi delle A.I.A.T., a concedere finanziamenti annui per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento delle A.I.A.T. medesime.
2. [La ripartizione delle somme stanziate annualmente con la legge finanziaria della Regione viene disposta a cura della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, tenendo conto dei bilanci di previsione delle A.I.A.T.] (40).

  1. Comma abrogato dall’art. 108, comma 1, lettera b), L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.
     

Art. 19 
Poli turistici di interesse regionale (41).
[1. La Giunta regionale, sentita la seconda Commissione consiliare permanente, individua e definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Poli turistici di interesse regionale. Detti Poli possono avere anche natura interregionale e interstatale.
2. In occasione della convocazione della Conferenza regionale del turismo, la Giunta regionale effettua la ricognizione del settore, verificando se sussistano i presupposti per l’individuazione di nuovi Poli turistici di interesse regionale ed eventualmente procede alla loro definizione.
3. In armonia con il Piano annuale e triennale di sviluppo, l’Amministrazione regionale trasferisce finanziamenti alle forme organizzative che i Poli turistici di interesse regionale intendono darsi così come previsti dalla presente legge, per tutte le finalità connesse allo sviluppo turistico dell’area interessata.
4. La Giunta regionale, con proprio Regolamento, determina i criteri di trasferimento dei finanziamenti di cui al comma 3. Detti criteri dovranno comunque, tra le altre cose, tenere presente l’incremento delle presenze turistiche rispetto all’anno precedente e la concorrenza del Polo turistico alla formazione del PIL regionale] .

  1. Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, lettera c), L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.
     

Art. 20 
Gestione economica e patrimonio (42).
1. La TurismoFVG ha un bilancio proprio e applica un apposito regolamento regionale di contabilità. Nelle more dell’emanazione di tale regolamento, la TurismoFVG applica il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità degli enti e organismi funzionali della Regione, secondo il proprio ordinamento.
2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta dell’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie e dell’Assessore regionale alle attività produttive, sono individuati i beni mobili e immobili, materiali e immateriali del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità, alla gestione diretta e indiretta e alla vigilanza della TurismoFVG .

  1. Articolo così sostituito dall’art. 106, comma 19, L.R. 5 dicembre 2005, n. 29. Il testo originario era così formulato: «Art. 20. Disposizioni contabili. 1. Le A.I.A.T. applicano il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità degli enti e organismi funzionali della Regione, secondo il proprio ordinamento.».
     

Art. 21 
Vigilanza e controllo (43) .
1. La Regione, nei confronti della TurismoFVG, esercita le seguenti funzioni:
a) nomina gli organi, nonché i responsabili territoriali di cui all’art. 9, comma 3-bis (44);
b) definisce gli indirizzi per l’assetto organizzativo e approva la pianta organica;
c) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;
d) definisce l’assetto contabile della TurismoFVG con il regolamento di cui all’articolo 20, comma 1;
e) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità;
f) esercita attività di vigilanza e controllo;
g) [esprime parere preventivo e vincolante in merito alla nomina, da parte del Direttore generale, dei responsabili di settore di cui all’articolo 12, comma 2, lettera f)] (45).
2. Sono soggetti all’approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:
a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto generale;
b) il piano strategico e il piano operativo annuale;
c) il regolamento concernente l’ordinamento, l’assetto organizzativo, il funzionamento e le prestazioni esterne;
d) il provvedimento di individuazione degli ambiti territoriali di cui all’articolo 9, comma 3.
3. Gli atti di cui al comma 2 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione centrale attività produttive che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l’istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e di eventuali pareri, alla Giunta regionale per l’approvazione (46).
4. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 2 entro venti giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine gli atti diventano esecutivi.
5. Il termine di trenta giorni di cui al comma 3 è interrotto per una sola volta per l’acquisizione di ulteriori elementi istruttori; in tal caso il termine decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.
6. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), sono trasmessi alla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie per il parere di competenza.
7. Il Direttore generale adegua il provvedimento alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dalla ricezione della relativa deliberazione .

  1. Articolo così sostituito dall’art. 106, comma 20, L.R. 5 dicembre 2005, n. 29, poi così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo originario era così formulato: «Art. 21. Vigilanza e controllo. 1. Le A.I.A.T. sono sottoposte al controllo e alla vigilanza della Giunta regionale, tramite la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, al fine dell’accertamento del pieno raggiungimento delle finalità istituzionali.
    2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale approva i seguenti atti:
    a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale, corredato di tutti gli allegati previsti dal regolamento di cui all’articolo 20, le variazioni relative al bilancio di previsione, il rendiconto generale;
    b) la partecipazione a società;
    c) gli atti di disposizione di beni immobili.
    3. Gli atti di cui al comma 2 sono trasmessi, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario. Contestualmente, gli atti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono trasmessi alla Ragioneria generale e gli atti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono trasmessi alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio per i pareri di competenza. La Ragioneria generale e la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio inviano i rispettivi pareri alla struttura regionale competente in materia entro quindici giorni dalla ricezione degli atti.
    4. Decorsi quindici giorni dalla data della ricezione degli atti, la struttura regionale competente invia i medesimi alla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, corredati della relativa proposta motivata e dei pareri acquisiti ai sensi del comma 3, per l’esame da parte della Giunta regionale entro i successivi venticinque giorni. Qualora la Giunta regionale non deliberi entro il suddetto termine, gli atti diventano esecutivi.
    5. La struttura regionale competente in materia può richiedere alle A.I.A.T., entro quindici giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 2, elementi istruttori integrativi. La richiesta interrompe il termine sino al ricevimento degli elementi richiesti. Da tale data decorre un nuovo termine di quindici giorni per l’invio degli atti corredati della relativa proposta motivata e dei pareri acquisiti.
    6. In caso di mancata approvazione, le A.I.A.T. si adeguano alle indicazioni della Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa deliberazione giuntale.
    7. La Giunta regionale può richiedere in qualsiasi momento l’invio di qualunque atto adottato dalle A.I.A.T. e disporre ispezioni e controlli.
    8. In caso di inottemperanza alla disposizione di cui al comma 5, ovvero di inosservanza dei termini previsti da norme di legge per l’assunzione di atti obbligatori, la Giunta regionale, previa diffida con fissazione di un termine per adempiere, provvede alla nomina di un Commissario ad acta.
    9. La Giunta regionale, per accertate gravi violazioni di legge, per persistenti inadempienze ad atti dovuti, per gravi irregolarità nella gestione, ovvero per impossibilità di funzionamento, delibera la revoca del Direttore e provvede alla nomina di un Commissario per la provvisoria gestione delle A.I.A.T., il quale si sostituisce con pienezza di poteri al Direttore per il tempo strettamente necessario alla sua sostituzione e comunque per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.». In deroga a quanto previsto nel comma 9 dell’articolo sostituito (soprariportato) vedi l’art. 1, comma 2, L.R. 14 luglio 2005, n. 14.
    (44) Lettera così modificata dall’art. 35, comma 1, L.R. 20 novembre 2008, n. 13.
    (45) Lettera così modificata dall’art. 35, comma 2, L.R. 20 novembre 2008, n. 13, poi abrogata dall’art. 1, L.R. 11 febbraio 2010, n. 2.
    (46) Comma così modificato dall’art. 35, comma 3, L.R. 20 novembre 2008, n. 13.
     

Art. 22 
Personale della TurismoFVG (47).
1. La TurismoFVG opera con personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore merceologico del turismo.
2. La TurismoFVG può ricorrere a consulenze professionali, a collaborazioni esterne, ad assunzioni con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato ovvero ad altre forme di lavoro flessibile.
3. La TurismoFVG può operare altresì con personale regionale collocato in posizione di comando, nel limite massimo di sessanta unità, anche in deroga ai limiti temporali di cui all’articolo 45 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Friuli-Venezia Giulia).
4. L’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del comma 1, di dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo del contratto; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio .

  1. Articolo così sostituito dall’art. 106, comma 21, L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 (vedi anche il comma 11 del successivo art. 107). Il testo originario era così formulato: «Art. 22. Stato giuridico e trattamento economico del personale. 1. Il personale delle A.I.A.T. fa parte del ruolo unico regionale.».
     

Art. 23 
Norma transitoria (48).
[1. Gli organi in carica delle Aziende di promozione turistica sono sostituiti, all’entrata in vigore della presente legge, da Commissari nominati con deliberazione della Giunta regionale.
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono nominati i Direttori e i Collegi dei revisori contabili delle A.I.A.T., l’insediamento dei quali avviene non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di nomina] .

  1. Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, lettera d), L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.
     

Art. 24 
Uffici di informazione e accoglienza turistica.
1. La TurismoFVG può istituire Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), anche ad apertura stagionale, in località che presentino strutture ricettive significative e attrattive di particolare interesse turistico (49).
2. [Al fine di consentire la continuità operativa degli uffici di informazione e accoglienza turistica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il nullaosta di cui al comma 1 si intende automaticamente rilasciato] (50).
3. Gli IAT assicurano i seguenti servizi, anche avvalendosi, mediante apposite convenzioni, di personale di associazioni Pro-loco (51):
a) informazione sulle opportunità turistiche e sulle disponibilità ricettive della località;
b) distribuzione di materiale informativo;
c) assistenza al turista;
d) gestione di uno sportello per la tutela del turista (52).
4. La TurismoFVG sovrintende al funzionamento degli IAT e coordina le azioni dei soggetti che concorrono alle attività di informazione e accoglienza turistica garantendone l’uniformità anche sotto il profilo dell’immagine turistica regionale (53).

  1. Comma così modificato dall’art. 106, comma 22, L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.
    (50)  Comma abrogato dall’art. 108, comma 1, lettera e), L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.
    (51)  Alinea così modificato dall’art. 106, comma 23, L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.
    (52)  Comma così sostituito dall’art. 52, L.R. 5 dicembre 2003, n. 18, poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo originario era così formulato: «3. Gli IAT assicurano i seguenti servizi, anche avvalendosi del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia, istituito ai sensi dell’articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, e mediante apposite convenzioni, senza oneri aggiuntivi per le A.I.A.T., di personale di associazioni Pro-loco:
    a) informazione sulle opportunità turistiche e sulle disponibilità ricettive della località;
    b) distribuzione di materiale informativo;
    c) assistenza al turista;
    d) gestione di uno sportello per la tutela del turista.».
    (53)  Comma così sostituito dall’art. 106, comma 24, L.R. 5 dicembre 2005, n. 29. Il testo originario era così formulato: «4. Le A.I.A.T. sovrintendono al funzionamento degli IAT e ne coordinano l’attività.».
     

Art. 24-bis
Funzionamento IAT (54).
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla TurismoFVG un contributo per il funzionamento delle IAT gestite dai Comuni della regione.

  1. Articolo aggiunto dall’art. 43, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
     

TITOLO II
Ordinamento del settore turistico

Capo IV – Comuni e province

Art. 25 
Competenze (55).
1. I Comuni esercitano le competenze a essi espressamente attribuite in materia di strutture ricettive turistiche e di agenzie di viaggio e turismo, con particolare riferimento ai procedimenti amministrativi concernenti l’esercizio delle attività, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e dal D.P.Reg. 23 agosto 2011, n. 206 (Regolamento per il Portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi ai sensi dell’articolo 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3):
a) gestiscono le procedure e le formalità relative all’avvio ed esercizio delle attività disciplinate nei titoli III, IV e V;
b) svolgono attività di vigilanza e controllo in materia di strutture ricettive, di agenzie di viaggio e turismo e di stabilimenti balneari;
c) [provvedono alla raccolta dei dati statistici relativi ai flussi turistici ai fini e con le modalità di cui all’articolo 94] (56);
d) provvedono alla gestione di aree attrezzate a supporto del turismo itinerante ai fini e con le modalità di cui all’articolo 107;
e) istituiscono punti informativi denominati “TurismoFVG” con lo scopo di fornire informazioni turistiche, offrire tutela e accoglienza al turista, in collaborazione con gli Uffici di informazione e accoglienza turistica di cui all’articolo 24.
2. I Comuni svolgono:
a) attività di promozione turistica delle località situate nel territorio di competenza;
b) attività di promozione e di gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale, mediante la partecipazione alle società d’area di cui all’articolo 7;
c) promozione e commercializzazione dell’offerta turistica regionale e locale mediante la partecipazione ai Consorzi turistici di cui all’articolo 36.

  1. Il presente articolo, già modificato dall’art. 106, comma 25 e dall’art. 108, comma 1, lettera f), L.R. 5 dicembre 2005, n. 29, è stato poi così sostituito dall’art. 44, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Competenze. 1. I Comuni esercitano le competenze ad essi espressamente attribuite in materia di strutture ricettive turistiche e di agenzie di viaggio e turismo. In particolare:
    a) svolgono attività di vigilanza e controllo nelle materie disciplinate dal Titolo IV;
    b) svolgono attività di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo in collaborazione con gli uffici regionali competenti al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività;
    c) svolgono tutte le funzioni amministrative in materia di rilascio del provvedimento di autorizzazione all’esercizio delle strutture ricettive turistiche e alla loro classificazione;
    d) provvedono alla raccolta dei dati statistici relativi ai flussi turistici ai fini e con le modalità di cui all’articolo 94;
    e) provvedono alla gestione di aree attrezzate a supporto del turismo itinerante ai fini e con le modalità di cui all’articolo 107.
    2. I Comuni, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24, svolgono in via esclusiva le funzioni di informazione e accoglienza turistica tramite l’istituzione di sportelli informativi denominati «TurismoFVG». I Comuni inoltre svolgono:
    a) attività di promozione turistica delle località situate nel territorio di competenza;
    b) attività di promozione e di gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale, mediante la partecipazione alle società d’area di cui all’articolo 7;
    c) promozione e commercializzazione dell’offerta turistica regionale e locale mediante la partecipazione ai Consorzi turistici di cui all’articolo 36;
    d) attività di tutela, di informazione e di accoglienza del turista mediante l’istituzione di IAT nel territorio di competenza .
    3. [Le Province esprimono il proprio parere sui regolamenti di riparto dei contributi regionali nel comparto del turismo. Le assegnazioni definitive dei contributi vengono effettuate su base provinciale, d’intesa con le Province stesse] (comma abrogato dall’art. 108, comma 1, lettera f), L.R. 5 dicembre 2005, n. 29).».
    (56) Lettera abrogata dall’art. 78, comma 1, lettera a), L.R. 5 dicembre 2013, n. 21, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della medesima legge).
     

TITOLO II
Ordinamento del settore turistico

Capo V – Associazioni pro-loco
Art. 26 
Definizione.
1. Le associazioni Pro-loco e loro consorzi, costituiti al fine dello svolgimento coordinato delle attività di promozione turistica, sono soggetti di diritto privato costituiti su base volontaria, aventi il compito di valorizzare le peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio in cui operano.

Art. 27 
Comitato regionale dell’Unione nazionale Pro-loco d’Italia – Friuli-Venezia Giulia (UNPLI) (57).
1. Il Comitato regionale dell’Unione nazionale Pro-loco d’Italia – Friuli-Venezia Giulia (UNPLI) rappresenta le associazioni Pro-loco nei rapporti con la Regione (58).
2. Al fine di consentire la partecipazione delle associazioni Pro-loco alla programmazione e alla gestione delle attività di promozione turistica del territorio regionale, è assicurata la presenza di un rappresentante designato dal Comitato regionale dell’Unione nazionale Pro-loco d’Italia – Friuli-Venezia Giulia (UNPLI) nei gruppi di lavoro, consulte o consigli di emanazione regionale, aventi il compito di elaborare programmi o esprimere pareri in merito alla programmazione turistica (59).

  1. Rubrica così sostituita per effetto di quanto disposto dall’art. 91, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Associazione fra le Pro-loco del Friuli-Venezia Giulia.».
    (58)  Comma così modificato per effetto di quanto disposto dall’art. 91, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
    (59)  Comma così modificato per effetto di quanto disposto dall’art. 91, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
     

Art. 28 
Albo regionale delle associazioni Pro-loco.
1. È istituito presso la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, l’albo regionale delle associazioni Pro-loco, di seguito denominato albo.
2. Possono essere iscritte all’albo le associazioni Pro-loco aventi i seguenti requisiti:
a) previsione nello statuto del fine di valorizzare le peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio in cui operano, in conformità a quanto previsto dall’articolo 26;
b) previsione nello statuto della democraticità e gratuità delle cariche, della trasparenza dei bilanci, della possibilità di accesso a tutti i cittadini del Comune di appartenenza, della devoluzione dei beni al Comune competente per territorio o ad altra associazione con fini di utilità sociale in caso di scioglimento (60);
c) costituzione con atto pubblico di data antecedente di almeno tre anni rispetto a quella della richiesta di iscrizione durante i quali abbiano svolto documentata attività (61).

  1. Lettera così modificata dall’art. 23, comma 13, L.R. 30 aprile 2003, n. 12.
    (61)  Lettera così modificata dall’art. 106, comma 26, L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 (vedi anche il comma 17 del successivo art. 107).
     

Art. 29 
Modalità ed effetti dell’iscrizione all’albo.
1. Le associazioni Pro-loco presentano all’Amministrazione regionale, tramite il Comitato regionale dell’Unione nazionale Pro-loco d’Italia – Friuli-Venezia Giulia (UNPLI), la domanda di iscrizione all’albo, corredata della copia dell’atto costitutivo e dello statuto (62).
2. L’iscrizione diviene esecutiva qualora entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda non sia emanato un provvedimento di diniego.
3. L’iscrizione all’albo è condizione per l’ottenimento dei contributi previsti dagli articoli 31 e 32.

  1. Comma così modificato per effetto di quanto disposto dall’art. 91, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
     

Art. 30 
Adempimenti, revisioni, cancellazioni.
1. Il Comitato regionale dell’Unione nazionale Pro-loco d’Italia – Friuli-Venezia Giulia (UNPLI) presenta all’Amministrazione regionale, entro il 1° marzo di ogni anno, la relazione delle associazioni Pro-loco iscritte all’albo relativa all’attività svolta nell’anno sociale precedente e le eventuali variazioni degli statuti delle medesime (63).
2. La revisione dell’albo è effettuata annualmente.
3. La cancellazione dall’albo delle associazioni Pro-loco è disposta qualora vengano meno i requisiti di cui all’articolo 28.

  1. Comma così modificato per effetto di quanto disposto dall’art. 91, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
     

Art. 31 
Contributi a favore delle associazioni Pro-loco.
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo al Comitato regionale dell’Unione nazionale Pro-loco d’Italia – Friuli-Venezia Giulia (UNPLI) al fine di promuovere l’attività delle associazioni Pro-loco (64).
2. Il contributo è ripartito dal Comitato regionale dell’Unione nazionale Pro-loco d’Italia – Friuli-Venezia Giulia (UNPLI) tra le associazioni Pro-loco ad essa aderenti, in funzione di programmi di attività adeguatamente documentati con l’indicazione delle spese previste (65).
3. Il Comitato regionale dell’Unione nazionale Pro-loco d’Italia – Friuli-Venezia Giulia (UNPLI) può destinare una quota non superiore al 18 per cento del contributo a copertura delle proprie spese di funzionamento (66).

  1. Comma così modificato dapprima dall’art. 8, comma 138, L.R. 18 gennaio 2006, n. 2, poi dall’art. 44, comma 1, lettera a), L.R. 21 dicembre 2012, n. 26, e infine per effetto di quanto disposto dall’art. 91, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
    (65) Comma così modificato dapprima dall’art. 8, comma 139, L.R. 18 gennaio 2006, n. 2, poi dall’art. 44, comma 1, lettera b), L.R. 21 dicembre 2012, n. 26, e infine per effetto di quanto disposto dall’art. 91, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
    (66)  Comma così modificato per effetto di quanto disposto dall’art. 91, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge), e dall’art. 2, comma 45, L.R. 30 dicembre 2014, n. 27, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e ha effetto dal 1° gennaio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 16, comma 1, della medesima legge).
     

Art. 32 
Contributi a favore dei consorzi delle associazioni Pro-loco (67).
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale dell’Unione nazionale Pro-loco d’Italia – Friuli-Venezia Giulia (UNPLI) contributi per l’insediamento, il funzionamento e l’attività degli uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro-loco (68).

  1. Articolo così sostituito dall’art. 53, L.R. 5 dicembre 2003, n. 18, poi così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo originario era così formulato: «Art. 32. Contributi a favore dei consorzi delle associazioni Pro-loco. 1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione fra le Pro-loco del Friuli-Venezia Giulia contributi per l’insediamento e il funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro-loco.».
    (68) Comma così modificato dapprima dall’art. 8, comma 140, L.R. 18 gennaio 2006, n. 2, poi dall’art. 45, comma 1, L.R. 21 dicembre 2012, n. 26, e infine per effetto di quanto disposto dall’art. 91, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
     

Art. 33 
Concessione ed erogazione dei contributi.
1. Il Comitato regionale dell’Unione nazionale Pro-loco d’Italia – Friuli-Venezia Giulia (UNPLI), entro il 1° marzo di ogni anno, presenta domanda di concessione dei contributi di cui agli articoli 31 e 32, corredata del programma preventivo di attività concordato d’intesa con la Turismo FVG, dal quale risultino la strategia di promozione da perseguire e le singole azioni da adottare, con specifica evidenza dei soggetti coinvolti e dei territori interessati . La concessione dei contributi è subordinata all’approvazione del programma preventivo di attività da parte della Giunta regionale (69).
2. Il contributo è concesso in via anticipata nella misura del 90 per cento. Il saldo è corrisposto previa rendicontazione secondo le modalità di cui all’articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

  1. Comma così modificato dall’art. 2, comma 77, lettere a) e b), L.R. 30 dicembre 2009, n. 24 e per effetto di quanto disposto dall’art. 91, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
     

Art. 34 
Disposizione transitoria.
1. Le associazioni Pro-loco iscritte all’albo regionale delle associazioni Pro-loco di cui alla legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, e successive modificazioni e integrazioni, sono iscritte d’ufficio all’albo. Le stesse devono, entro l’1 gennaio 2003, conseguire i requisiti di cui all’articolo 28 (70).

  1. Comma così modificato dall’art. 9, comma 3, L.R. 15 maggio 2002, n. 13, il quale ha soppresso talune parole nel primo periodo ed ha aggiunto, al loro posto, il secondo periodo.
     

Art. 35 
Concessione di spazi gratuiti e assistenza tecnica alle manifestazioni aventi rilevanza turistica.
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in uso gratuito al Comitato regionale dell’Unione nazionale Pro-loco d’Italia – Friuli-Venezia Giulia (UNPLI) adeguati spazi nel compendio monumentale di Villa Manin in Passariano, per lo svolgimento dei propri compiti statutari e in considerazione della funzione di pubblico interesse svolta dalla medesima. Gli spazi sono concessi mediante convenzione, con la quale sono stabiliti il numero, l’ampiezza, la dislocazione e l’utilizzo dei medesimi (71).

  1. Comma così modificato per effetto di quanto disposto dall’art. 91, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
     

TITOLO II
Ordinamento del settore turistico
Capo VI – Consorzi turistici
Art. 36 
Consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico.
1. I Consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico, di seguito denominati Consorzi turistici, svolgono attività di gestione, promozione e di commercializzazione dell’offerta turistica regionale e locale, attraverso l’elaborazione di piani e progetti di promozione e commercializzazione, nonché attraverso la creazione e l’eventuale gestione di strutture aventi finalità turistiche e di sistemi informativi e informatici a sostegno delle attività turistiche.
2. I Consorzi turistici sono costituiti da soggetti privati operanti nel settore del turismo, del commercio e dei servizi, con l’eventuale partecipazione di enti pubblici.
3. L’Amministrazione regionale e le A.I.A.T. sono autorizzate a stipulare convenzioni con i Consorzi turistici al fine di realizzare i piani e i progetti di cui al comma 1.
4. Possono assumere le funzioni di Consorzi, di cui al presente articolo, anche i Consorzi previsti dalla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, purché rientrino nel disposto di cui all’articolo 7, comma 4.

Art. 37 
Finanziamenti.
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai Consorzi turistici per le finalità di cui all’articolo 36, qualora:
a) l’atto costitutivo del Consorzio turistico preveda l’assenza del fine di lucro;
b) sia assicurata all’interno del Consorzio turistico la prevalenza numerica di imprese operanti nel settore del turismo;
c) sia assicurata una capacità ricettiva complessiva di almeno:
1) cinquecento posti qualora si tratti di Consorzi turistici operanti negli ambiti turistici del versante montano;
2) tremila posti qualora si tratti di Consorzi turistici operanti negli ambiti turistici del versante marino;
3) ottocento posti qualora si tratti di Consorzi turistici operanti negli ambiti turistici intermedi.

TITOLO III
Attività di viaggio e turismo
Capo I – Agenzie di viaggio e turismo
Art. 38 
Definizione (72).
1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione, intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, sia di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, in conformità ai principi in materia di tutela del consumatore di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

  1. Articolo così sostituito dall’art. 45, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 38. Definizioni. 1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione, presentazione e vendita diretta o indiretta, a forfait o a provvigione, di elementi isolati o coordinati di viaggi e soggiorni, nonché attività di intermediazione nei predetti servizi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti.».
     

Art. 39 
Attività.
1. Le agenzie di viaggio e turismo esercitano le seguenti attività:
a) l’organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere con vendita diretta al pubblico;
b) la vendita di soggiorni, viaggi e crociere organizzati da altre agenzie di viaggio e turismo;
c) l’organizzazione e la vendita di soggiorni ad altre agenzie di viaggio;
d) tutte le attività connesse con quelle di cui alle lettere a), b) e c).
2. Qualora le attività di cui al comma 1, lettera d), implichino l’esercizio delle professioni turistiche disciplinate dal Titolo VIII, devono essere svolte dalle corrispondenti figure professionali autorizzate.

Art. 40 
Segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio di agenzia di viaggio e turismo (73).
1. L’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e riguardanti:
a) il godimento dei diritti civili e politici;
b) il non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e il non avere procedimenti pendenti a proprio carico per i reati ivi indicati;
c) il non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, né sottoposto a concordato preventivo;
d) il possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 45;
e) la disponibilità di locali destinati in via esclusiva all’attività di agenzia di viaggio e turismo o distinti in caso di svolgimento di attività diverse negli stessi locali;
f) le generalità del Direttore tecnico iscritto all’albo regionale di cui all’articolo 47;
g) la denominazione dell’agenzia di viaggio e turismo; la denominazione scelta, segnalata all’esterno del locale con un’insegna, è tale da non ingenerare confusione nel consumatore e non essere coincidente con la denominazione di comuni o regioni italiane, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, (Recepimento dell’accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico).
2. Alla SCIA sono allegate:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto, in caso di società;
b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione dell’agenzia di viaggio da parte di un legale rappresentante o da un institore;
c) la documentazione comprovante l’avvenuta stipulazione dell’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 49 e comprovante l’avvenuto pagamento del premio.
3. La SCIA è inoltrata allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, di seguito SUAP, del Comune territorialmente competente, in conformità alla legge regionale n. 3/2001 e al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno).
4. L’attività può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA allo SUAP territorialmente competente, ed entro i dodici mesi successivi, scaduti i quali è necessaria la presentazione di una nuova SCIA.
5. Sono soggette a SCIA le variazioni intervenute nel corso dello svolgimento dell’attività di agenzia di viaggio e turismo comportanti:
a) il trasferimento di titolarità;
b) il cambio della direzione tecnica, da segnalare nel termine di cui all’articolo 55-bis, comma 4, lettera b);
c) la variazione della denominazione o ragione sociale della società o della ditta, se impresa individuale;
d) il trasferimento di sede.
6. Sono soggette a comunicazione al Comune territorialmente competente:
a) l’apertura stagionale di un’agenzia di viaggio e turismo, che in ogni caso non può essere inferiore a quattro mesi nel corso dell’anno solare;
b) l’apertura di una filiale dell’agenzia di viaggio e turismo, ai fini dell’accertamento della disponibilità dei locali, dell’esclusività o della opportuna distinzione in caso di svolgimento negli stessi di attività diverse;
c) la chiusura temporanea dell’agenzia di viaggio e turismo, da comunicare almeno sette giorni prima della programmata chiusura, che non può essere superiore a quaranta giorni nel corso dell’anno solare, eventualmente prorogabile fino a sei mesi in caso di gravi e comprovati motivi;
d) l’assenza del Direttore tecnico per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi.
7. Il Comune provvede a effettuare i controlli sulle dichiarazioni presentate, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
8. Il Comune territorialmente competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni, ai sensi dell’articolo 19 della legge 241/1990.
9. L’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo da parte di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea è subordinato agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

  1. Il presente articolo, già modificato dall’art. 17, L.R. 12 aprile 2007, n. 7, è stato poi così sostituito dall’art. 46, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 40. Autorizzazione. 1. L’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo, anche stagionale, è subordinato al rilascio dell’autorizzazione regionale secondo le modalità stabilite con regolamento regionale (vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.Reg. 7 maggio 2002, n. 0127/Pres.).
    2. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
    a) godimento dei diritti civili e politici;
    b) requisiti di onorabilità e capacità finanziaria di cui all’articolo 44;
    c) requisiti professionali di cui all’articolo 45;
    d) disponibilità di locali strutturalmente e funzionalmente idonei all’esercizio dell’attività, destinati in via esclusiva all’attività di agenzia di viaggio e turismo, con idonee distinzioni nel caso di svolgimento di altre attività economiche e non;
    e) denominazione dell’agenzia di viaggio e turismo non confondibile con quella di altre agenzie di viaggio e turismo già operanti sul territorio nazionale e con quella di Regioni e Comuni italiani;
    f) esposizione di un’insegna visibile all’esterno del locale dell’agenzia recante la denominazione, laddove consentito dalle norme vigenti.
    3. L’apertura e l’esercizio a carattere stagionale di agenzie di viaggio e turismo o di filiali può essere autorizzata per un periodo non inferiore a quattro mesi nel corso dell’anno solare. Le date definitive di apertura e di chiusura sono comunicate alle Amministrazioni regionale e comunale entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
    4. L’autorizzazione a persone fisiche o giuridiche straniere, non appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, è rilasciata con le modalità previste dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
    5. Il trasferimento della titolarità dell’agenzia di viaggio e turismo è subordinato all’aggiornamento della precedente autorizzazione.
    6. Il rilascio dell’autorizzazione all’apertura di nuove agenzie di viaggio e turismo è comunicato ai competenti organi statali.».
     

Art. 41 
Filiali (74).
[1. L’apertura e l’esercizio di filiali di un’agenzia di viaggio e turismo non sono soggetti ad autorizzazione, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 40, comma 2, lettera b)].

  1. Articolo abrogato dall’art. 94, comma 1, lettera a), L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
     

Art. 42 
Chiusura temporanea (75).
[1. Alle agenzie di viaggio e turismo è consentito un periodo di chiusura non superiore a quaranta giorni nell’arco di un anno solare, previa comunicazione al Comune da effettuarsi almeno sette giorni prima della programmata chiusura.
2. In caso di gravi e comprovati motivi, è consentita la chiusura dell’agenzia di viaggio e turismo per un periodo superiore a quaranta giorni, su domanda e previa autorizzazione del Comune; qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, questa si intende accolta; la chiusura non può essere comunque autorizzata per periodi superiori a sei mesi.
3. Decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 è obbligatoria la riapertura dell’agenzia di viaggio e turismo].

  1. Articolo abrogato dall’art. 94, comma 1, lettera a), L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
     

Art. 43 
Elenco delle agenzie di viaggio e turismo.
[1. L’elenco delle agenzie di viaggio e turismo è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione] (76).

  1. Articolo abrogato dall’art. 78, comma 1, lettera a), L.R. 5 dicembre 2013, n. 21, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della medesima legge).
     

Art. 44 
Requisiti di onorabilità e capacità finanziaria (77).
[1. Il titolare dell’agenzia di viaggio e turismo, qualora si tratti di impresa individuale, il legale rappresentante, qualora si tratti di società, e, in ogni caso, il Direttore tecnico devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e assenza di fallimento previsti dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni].

  1. Articolo abrogato dall’art. 94, comma 1, lettera a), L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
     

Art. 45 
Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo (78).
1. Il titolare dell’agenzia di viaggio e turismo deve essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo conseguita con le modalità indicate nel regolamento di cui all’articolo 46 ovvero essere in possesso delle qualifiche professionali di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).
2. Qualora il titolare di agenzia di viaggio e turismo non possieda i requisiti di cui al comma 1 nomina un direttore tecnico.
3. I direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo hanno l’obbligo di svolgere la loro attività con continuità ed esclusività.
4. L’Amministrazione regionale promuove, anche in collaborazione con i Centri di assistenza tecnica di cui all’articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del turismo”), l’organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per l’esercizio dell’attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

  1. Articolo così sostituito dall’art. 47, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 45. Requisiti professionali. 1. Il titolare dell’agenzia di viaggio e turismo deve possedere i seguenti requisiti professionali:
    a) conoscenza di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio;
    b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistiche;
    c) conoscenza di almeno due lingue straniere.
    2. Qualora il titolare non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria attività nell’agenzia di viaggio e turismo, o non possieda i requisiti professionali di cui al comma 1, tali requisiti devono essere posseduti da un dipendente dell’agenzia, che assume la qualifica di Direttore tecnico.
    3. I Direttori tecnici hanno l’obbligo di prestare la loro opera a favore dell’agenzia di viaggio e turismo con continuità ed esclusività.».
     

Art. 46 
Regolamento regionale (79).
1. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

  1. Il presente articolo, già modificato dall’art. 2, comma 1, L.R. 11 febbraio 2010, n. 2, è stato poi così sostituito dall’art. 48, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 46. 1. Accertamento dei requisiti. Il possesso dei requisiti professionali è dimostrato dalla certificazione dell’effettivo esercizio in Italia o all’estero delle attività comprese nell’articolo 39, secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 392/1991 e successive modificazioni e integrazioni.
    2. Coloro che non sono in grado di dimostrare il possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 1 devono superare un esame di idoneità scritto e orale disciplinato con regolamento regionale (vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.Reg. 7 maggio 2002, n. 0127/Pres.).
    3. Ai fini dell’ammissione all’esame di cui al comma 2 è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
    4. L’Amministrazione regionale promuove, anche in collaborazione con i Centri di assistenza tecnica alle imprese di cui alla legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, l’organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per l’esercizio dell’attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.».
     

Art. 47 
Albo regionale dei Direttori tecnici.
1. Presso la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario è istituito l’albo regionale dei Direttori tecnici, di seguito denominato albo, cui possono essere iscritti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 45.
2. Sono iscritti d’ufficio all’albo coloro che, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti all’albo di cui alla legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 48 
Deposito cauzionale (80).
[1. Il soggetto autorizzato deve costituire, entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del rilascio dell’autorizzazione, idonea cauzione a favore della Regione, vincolata per tutto il periodo di esercizio dell’impresa a garanzia dei danni eventualmente arrecati a terzi.
2. L’ammontare della cauzione è stabilito con decreto del Presidente della Regione.
3. La cauzione è destinata al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 55 in caso di inadempimento del debitore, ovvero, qualora manchi la copertura assicurativa di cui all’articolo 49, al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio; in tali casi l’ammontare della cauzione è reintegrato a pena di decadenza dall’esercizio dell’attività.
4. Lo svincolo della cauzione è disposto dopo il centottantesimo giorno successivo alla comunicazione di cessazione dell’attività].

  1. Articolo abrogato dall’art. 2, comma 57, L.R. 25 luglio 2012, n. 14, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 15, comma 1, della stessa legge).
     

Art. 49 
Assicurazione (81).
1. L’organizzatore e l’intermediario di viaggio, come definiti dall’articolo 33 dell’allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e scambio), hanno l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, in conformità a quanto previsto dagli articoli 19 e 50 del decreto legislativo 79/2011.
2. In caso di accertata mancanza di polizza assicurativa si applica l’articolo 40, comma 8.

  1. Articolo così sostituito dall’art. 49, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 49. Assicurazione. 1. Per lo svolgimento dell’attività, le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare entro il termine di cui all’articolo 48, comma 1, una polizza assicurativa a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell’osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.
    2. Le agenzie di viaggio e turismo devono inviare annualmente alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del premio. L’accertata mancanza di copertura assicurativa comporta la revoca dell’autorizzazione.».
     

Art. 50 
Opuscoli informativi (82).
1. Gli opuscoli informativi, nonché le informazioni e i materiali illustrativi divulgati su supporto elettronico o per via telematica, sono redatti in conformità a quanto previsto dall’articolo 38 dell’allegato 1 al decreto legislativo 79/2011 e qualora riguardino viaggi collettivi o individuali all’estero, in conformità all’articolo 16 della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), e all’articolo 17 della legge 2 marzo 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografia anche a mezzo Internet).

  1. Articolo così sostituito dall’art. 50, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 50. Opuscoli informativi. 1. Gli opuscoli informativi concernenti i pacchetti turistici e quelli concernenti viaggi, crociere, escursioni e soggiorni, ove posti a disposizione del consumatore, sono redatti in conformità a quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 111/1995, e qualora riguardino viaggi collettivi o individuali all’estero, in conformità a quanto previsto dall’articolo 16 della legge 3 agosto 1998, n. 269.».
     

Art. 51 
Redazione dei programmi di viaggio (83).
[1. I programmi di viaggio, anche se non comprendenti prestazioni relative al soggiorno, predisposti in qualsiasi forma dalle agenzie di viaggio e turismo ai fini della loro pubblicazione o diffusione al pubblico, devono contenere tutti gli elementi stabiliti con regolamento regionale (84).
2. I programmi relativi a viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri sono redatti in conformità a quanto previsto dall’articolo 16 della legge n. 269/1998].

  1. Articolo abrogato dall’art. 94, comma 1, lettera a), L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
    (84)  Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.Reg. 7 maggio 2002, n. 0127/Pres.
     

TITOLO III
Attività di viaggio e turismo

Capo II – Associazioni e imprese

Art. 52 
Associazioni senza scopo di lucro.
1. Ferma restando l’applicazione degli articoli 49, 50 e 51, le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono svolgere l’attività di agenzia di viaggio e turismo, alle seguenti condizioni:
a) assenza di qualunque forma di lucro nell’esercizio delle attività;
b) fruizione dei servizi sociali esclusivamente da parte dei propri associati e loro familiari;
c) indicazione nei programmi di viaggio della esclusività della prestazione a favore degli associati;
c-bis) nomina di un responsabile delle attività turistiche in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 11 del regio decreto 773/1931 (85).
2. [Le associazioni di cui al comma 1 devono inviare alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario copia dell’atto costitutivo e dello statuto, nonché copia dell’atto da cui risulti il responsabile delle attività turistiche, in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 12 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione e dall’interessato] (86).
3. Le associazioni operanti a livello regionale o locale, senza scopo di lucro, aventi finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, possono svolgere l’attività di agenzia di viaggio e turismo avvalendosi di agenzie di viaggio di cui all’articolo 38; la pubblicità del viaggio è effettuata esclusivamente a favore degli associati e deve in ogni caso consentire l’individuazione dell’agenzia di viaggio e turismo organizzatrice (87).
4. Le associazioni di cui al comma 3 possono organizzare, in relazione alle proprie finalità statutarie, gite occasionali di durata non superiore a un giorno, riservate esclusivamente ai propri associati e appartenenti (88).
5. Non sono soggetti alle norme di cui alla presente legge i viaggi e soggiorni organizzati da enti pubblici territoriali e da istituti scolastici, nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

  1. Lettera aggiunta dall’art. 51, comma 1, lettera a), L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
    (86) Comma abrogato dall’art. 94, comma 1, lettera a), L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
    (87) Comma così modificato dall’art. 51, comma 1, lettera b), L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
    (88) Comma così modificato dall’art. 51, comma 1, lettera c), L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
     

Art. 53 
Attività turistiche esercitate dalle imprese di pubblici trasporti e uffici di biglietteria.
1. Le imprese che esercitano attività di trasporto di persone, qualora assumano direttamente anche l’organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi ulteriori rispetto al solo trasporto, sono soggette alle disposizioni del presente titolo.
2. Non sono soggetti alla disciplina del presente titolo gli uffici che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle Ferrovie dello Stato.

TITOLO III
Attività di viaggio e turismo

Capo III – Incentivi e sanzioni

Art. 54 
Incoming.
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all’estero finalizzati a incrementare l’ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l’offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica. Gli incentivi sono concessi secondo la regola del “de minimis” nel limite massimo del 50 per cento della spesa prevista e comunque nel limite di lire 100.000.000 per intervento (89).
2. L’Amministrazione regionale può altresì concedere incentivi all’Aeroporto Friuli-Venezia Giulia S.p.A., per la realizzazione di azioni promozionali dirette a incrementare il numero di voli in arrivo nell’aeroporto regionale. Gli incentivi sono concessi secondo la regola del “de minimis” nel limite massimo del 50 per cento della spesa prevista e comunque nel limite di lire 100.000.000 per intervento.

  1. Con D.P.Reg. 23 settembre 2002, n. 0293/Pres. è stato approvato il regolamento concernente le modalità di concessione degli incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all’estero. L’art. 10 del medesimo regolamento prevede, in sede di prima applicazione, che le domande volte ad ottenere i finanziamenti qui previsti, per l’anno 2002 possano essere presentate entro il 31 ottobre. Dispone, altresì, che restino valide le domande già presentate purché rientranti nelle finalità del suddetto regolamento. Vedi ora il regolamento approvato con D.P.Reg. 26 ottobre 2005, n. 0372/Pres. il cui art. 31 ha abrogato il precedente.
     

Art. 55 
Sanzioni amministrative (90).
1. L’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo, in mancanza di SCIA, è punito con una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 30.000 euro e il divieto di prosecuzione dell’attività per i due anni successivi all’accertamento della violazione.
2. Nei casi di cui all’articolo 39, comma 2, l’esercizio delle professioni turistiche da parte di soggetti non autorizzati, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro a carico del titolare dell’agenzia di viaggio e turismo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 142.
3. L’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo in locali non destinati in via esclusiva all’attività di agenzia di viaggio e turismo ovvero privi di distinzioni in caso di svolgimento di altre attività ai sensi dell’articolo 40, comma 1, lettera e), è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
4. L’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo in locali diversi da quelli indicati nella SCIA, sebbene idonei strutturalmente e funzionalmente all’esercizio dell’attività, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
5. L’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo in locali diversi da quelli indicati nella SCIA, non idonei strutturalmente e funzionalmente all’esercizio dell’attività, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di igiene e sanità pubblica.
6. L’utilizzo di una denominazione diversa da quella dichiarata nella SCIA comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
7. La violazione delle disposizioni in materia di apertura ed esercizio a carattere stagionale di agenzie di viaggio e turismo di cui all’articolo 40, comma 6, lettera a), comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
8. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 40, comma 6, lettera c), è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro e in caso di mancata riapertura nei termini previsti, con la sospensione dell’attività ai sensi dell’articolo 55-bis.
9. L’esercizio di una agenzia di viaggio e turismo in mancanza dell’abilitazione all’esercizio della professione di direttore tecnico ovvero delle qualifiche professionali di cui all’articolo 45, commi 1 e 2, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 6.000 euro a 18.000 euro. In caso di recidiva è disposto, altresì, il divieto di prosecuzione dell’attività per i due anni successivi all’accertamento della violazione.
10. La violazione degli obblighi di prestazione continuativa ed esclusiva di cui all’articolo 45, comma 3, da parte dei direttori tecnici, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro e, in caso di recidiva, la cancellazione dall’albo di cui all’articolo 47.
11. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 3, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro.
12. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. Si ha recidiva qualora la stessa violazione è commessa per due volte nel corso dell’anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione. In caso di recidiva, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell’attività per un periodo da tre a centottanta giorni.

  1. Il presente articolo, già modificato dall’art. 54, comma 1, L.R. 5 dicembre 2003, n. 18, è stato poi così sostituito dall’art. 52, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 55. Sanzioni amministrative. 01. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro .
    1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 40 in materia di autorizzazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000.000 a lire 30.000.000, nonché con la chiusura dell’attività e il divieto di rilascio dell’autorizzazione per i due anni successivi all’accertamento della violazione.
    2. La violazione degli obblighi di prestazione continuativa ed esclusiva di cui all’articolo 45, commi 2 e 3, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di recidiva è disposta la revoca dell’autorizzazione.
    3. La violazione delle disposizioni in materia di redazione degli opuscoli di viaggio e di programmi di viaggio, di cui rispettivamente agli articoli 50 e 51, comporta la diffida ad adempiere entro quindici giorni dall’accertamento della violazione; in caso di inadempimento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.500.000.
    4. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 42 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 3.000.000 e, in caso di mancata riapertura decorsi i termini previsti, con la revoca dell’autorizzazione.
    5. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, comporta la diffida ad adempiere entro quindici giorni dall’accertamento della violazione; in caso di inadempimento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 500.000.
    6. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 52, commi 3 e 4, comporta la diffida ad adempiere entro quindici giorni dall’accertamento della violazione; in caso di inadempimento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.
    7. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi da 1 a 6 sono raddoppiate. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell’anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione.
    8. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate dall’Amministrazione regionale in conformità alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.».
     

Art. 55-bis
Sospensione, divieto di prosecuzione dell’attività e applicazione delle sanzioni (91).
1. Il Comune dispone la sospensione dell’attività di agenzia di viaggio e turismo per un periodo da tre a centottanta giorni, nei seguenti casi:
a) qualora l’attività esercitata sia diversa da quella dichiarata nella SCIA;
b) qualora in caso di cessazione o sostituzione del direttore tecnico, il titolare non abbia provveduto alla segnalazione di cui all’articolo 40, comma 5, lettera b), entro sessanta giorni dall’avvenuta cessazione o sostituzione;
c) in ogni caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti di cui all’articolo 40, commi 1 e 2;
d) in caso di recidiva ai sensi dell’articolo 55, comma 12.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 40, comma 8, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività di agenzia di viaggio e turismo qualora accerti:
a) che l’attività di agenzia di viaggio e turismo è esercitata in mancanza di SCIA;
b) la mancanza o il venir meno dei requisiti di cui all’articolo 40;
c) che alla scadenza dei termini di sospensione dell’attività, non si sia provveduto a rimuovere le cause che hanno dato origine alla sospensione.
3. L’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell’attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.
4. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
5. I proventi delle sanzioni di cui all’articolo 55 sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito è stata accertata la violazione.

  1. Articolo aggiunto dall’art. 53, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
     

TITOLO IV
Strutture ricettive turistiche

Capo I – Disposizioni generali
Art. 56 
Segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio di strutture ricettive turistiche (92)
1. L’esercizio delle strutture ricettive turistiche disciplinate dalle norme del presente titolo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, ai sensi dell’articolo 19 della legge 241/1990, corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e riguardanti (93):
a) il godimento dei diritti civili e politici;
b) il non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 773/1931 e il non avere procedimenti penali a proprio carico per i delitti ivi indicati;
c) il non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, né sottoposto a concordato preventivo;
d) l’essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 56-bis in caso di somministrazione di alimenti e bevande, e all’articolo 88;
e) il titolo di disponibilità della struttura ricettiva turistica;
f) il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
g) la denominazione e l’ubicazione della struttura ricettiva;
h) la data prevista per l’inizio dell’attività.
2. Alla SCIA sono allegate:
a) una dichiarazione sostitutiva attestante l’attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione dell’attività da parte di un legale rappresentante o di un institore;
b) una relazione tecnico-descrittiva delle caratteristiche della struttura;
c) la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata su appositi moduli approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive e forniti dal Comune territorialmente competente, ai fini della classificazione delle strutture ricettive turistiche di cui agli articoli 64, 65, 67, 68, 81, 83 e 84 e contenente l’indicazione dei requisiti minimi qualitativi di cui agli allegati da “A” a “C” alla presente legge (94);
d) una dichiarazione relativa al possesso dei requisiti e caratteristiche tecniche delle strutture di cui agli articoli 71, 73, e 77, indicati negli allegati da “D” a “F” alla presente legge;
e) la notifica igienico-sanitaria (NIA) resa ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari e della Delib.G.R. 22 dicembre 2006, n. 3160 (Linee guida applicative del Regolamento 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari), in caso di somministrazione di alimenti e bevande;
f) una dichiarazione relativa alla denominazione e al segno distintivo della struttura ricettiva, in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 62.
3. In caso di esercizio di una casa per ferie, è allegata una dichiarazione da cui risulta che la struttura ospita esclusivamente assistiti, associati, dipendenti e loro familiari, dell’ente, associazione, cooperativa o azienda da cui è gestita ovvero da enti, associazioni cooperative e aziende per le medesime finalità.
4. La SCIA è inoltrata allo SUAP del Comune territorialmente competente, in conformità alla legge regionale n. 3/2002 e al decreto legislativo 59/2010.
5. L’attività può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA allo SUAP competente, ed entro i dodici mesi successivi, scaduti i quali è necessaria la presentazione di una nuova SCIA.
6. Il Comune provvede ad acquisire d’ufficio ogni eventuale attestazione sanitaria e a effettuare i controlli sulle dichiarazioni presentate, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
7. Il Comune territorialmente competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni, ai sensi dell’articolo 19 della legge 241/1990.
8. Sono soggette a SCIA, entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni intervenute, anche se non comportanti una diversa classificazione della struttura ricettiva.

  1. Il presente articolo, già modificato dall’art. 106, comma 27, L.R. 5 dicembre 2005, n. 29, è stato poi così sostituito dall’art. 54, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 56. Autorizzazione. 1. L’autorizzazione all’esercizio delle strutture ricettive turistiche è rilasciata dal Comune.
    2. Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture ricettive alberghiere di cui all’articolo 64, commi 3, 4, 5 e 6, nonché delle strutture ricettive all’aria aperta, è subordinato alla loro classificazione. Non sono classificabili le strutture prive dei requisiti minimi qualitativi di cui agli allegati A e B, facenti parte integrante della presente legge.».
    (93) Alinea così modificato dall’art. 73, comma 1, L.R. 5 dicembre 2013, n. 21, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della medesima legge).
    (94) Vedi, anche, il D.Dirett.reg. 7 febbraio 2014, n. 371/PRODRAR.
     

Art. 56-bis
Requisiti per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (95).
1. L’esercizio di strutture ricettive turistiche congiuntamente all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ove rivolta al pubblico, è consentito a chi è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 59/2010, fermo restando quanto previsto dall’articolo 88.

  1. Articolo aggiunto dall’art. 55, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
     

Art. 57 
Aggiornamento della classificazione (96).
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 56, comma 8, il mantenimento dei requisiti della struttura indicati nella scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi di cui all’articolo 56, comma 2, lettera c), ai fini della classificazione, è soggetto a verifica periodica e ad aggiornamento ogni cinque anni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il titolare o gestore delle strutture ricettive invia al Comune territorialmente competente la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata su moduli approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive e forniti dal Comune territorialmente competente stesso, entro sessanta giorni dalla scadenza dei cinque anni decorrenti dalla data di inizio attività indicata nella SCIA.
3. Qualora la struttura ricettiva sia già stata classificata alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alla legge regionale n. 12/2002 e alla legge regionale n. 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo), la verifica periodica e l’aggiornamento della classificazione decorrono dalla data di adozione dell’ultimo provvedimento di classificazione da parte del Comune.

  1. Il presente articolo, già modificato dall’art. 106, commi 28, 29 e 30, L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 e dall’art. 18, commi 1 e 2, L.R. 12 aprile 2007, n. 7, è stato poi così sostituito dall’art. 56, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 57. Classificazione – Certificazione di qualità. 1. Le funzioni amministrative relative alla classificazione sono esercitate da una commissione formata dal Comune e dall’associazione di categoria ove rappresentata.
    2. La classificazione ha validità per un periodo di cinque anni, decorrente, per le strutture ricettive, dalla data di emanazione, da parte del Comune, del provvedimento di classificazione e, per le case e appartamenti per vacanze, dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione di cui all’articolo 83, comma 2.
    3. [Le strutture ricettive e le case e appartamenti per vacanze, che hanno ottenuto la relativa classificazione-certificazione di qualità prima della scadenza del termine di cui al comma 2, conservano la classificazione-certificazione di qualità per la frazione residua del quinquennio in corso] (abrogato dall’art. 18, comma 2, L.R. 12 aprile 2007, n. 7).».
     

Art. 58 
Riclassificazione e certificazione di qualità delle strutture ricettive (97).
[1. Il Comune competente per territorio fornisce al titolare o al gestore delle strutture ricettive la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi, almeno sette mesi prima della scadenza del periodo di validità della classificazione delle strutture ricettive.
2. Il titolare o il gestore delle strutture ricettive presenta al Comune competente per territorio, sei mesi prima della scadenza del periodo di validità della classificazione, la scheda di denuncia di cui al comma 1, con le modalità stabilite con regolamento regionale emanato ai sensi dell’articolo 62, allegando i documenti comprovanti le eventuali modifiche intervenute.
3. Qualora alla scadenza del periodo di validità della classificazione non siano intervenute modifiche, il titolare o il gestore delle strutture ricettive presenta la sola dichiarazione di non intervenuta modifica ].

  1. Il presente articolo, già modificato dall’art. 106, comma 31, L.R. 5 dicembre 2005, n. 29, a decorrere dal 1° gennaio 2006 (come prevedeva l’art. 115, comma 1, della stessa legge), è stato poi così sostituito dall’art. 19, L.R. 12 aprile 2007, n. 7 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 25, comma 2 della stessa legge) e infine abrogato dall’art. 94, comma 1, lettera a), L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 58. Riclassificazione e certificazione di qualità. 1. Entro il mese di giugno dell’ultimo anno di validità della classificazione, il titolare o gestore deve presentare, con le modalità stabilite con regolamento regionale, una scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi forniti, allegando i documenti comprovanti le eventuali modifiche intervenute.
    2. Qualora alla scadenza del quinquennio di validità non siano intervenute modifiche, il titolare o gestore deve presentare la scheda di cui al comma 1, allegando la sola dichiarazione di non intervenuta modifica.
    3. Le schede di denuncia sono fornite dal Comune competente per territorio, almeno entro il mese di maggio dell’ultimo anno di validità della classificazione.».
     

Art. 58-bis 
Riclassificazione e certificazione di qualità delle case e appartamenti per vacanze (98).
[1. Il Comune competente per territorio fornisce al titolare o al gestore delle case e appartamenti per vacanze la dichiarazione per la classificazione di cui all’articolo 83, comma 2, almeno sette mesi prima della scadenza del periodo di validità della classificazione delle case e appartamenti per vacanze.
2. Il titolare o il gestore delle case e appartamenti per vacanze presenta al Comune competente per territorio, entro la data di scadenza del periodo di validità della classificazione, la dichiarazione di cui al comma 1.
3. Qualora alla scadenza del periodo di validità della classificazione non siano intervenute modifiche, il titolare o il gestore delle case e appartamenti per vacanze presenta la sola dichiarazione di non intervenuta modifica].

  1. Articolo aggiunto dall’art. 20, L.R. 12 aprile 2007, n. 7, poi abrogato dall’art. 94, comma 1, lettera a), L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
     

Art. 59 
Variazione delle strutture ricettive (99).
[1. I titolari e i gestori delle strutture ricettive e delle case e appartamenti per vacanze sono tenuti a denunciare al Comune, entro trenta giorni dal verificarsi, le variazioni apportate o intervenute, anche se dette variazioni non comportano una diversa classificazione-certificazione di qualità o autorizzazione].

  1. Articolo così sostituito dall’art. 106, comma 32, L.R. 5 dicembre 2005, n. 29, a decorrere dal 1° gennaio 2006 (come prevede l’art. 115, comma 1, della stessa legge), poi abrogato dall’art. 94, comma 1, lettera a), L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 59. Variazione delle strutture ricettive. 1. I titolari e i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a denunciare al Comune, entro trenta giorni dal verificarsi, le variazioni apportate o intervenute alla struttura ricettiva, anche se dette variazioni non comportano una diversa classificazione o autorizzazione.».
     

Art. 60 
Ricorsi (100).
[1. Avverso il provvedimento di classificazione, può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni e integrazioni].

  1. Articolo abrogato dall’art. 94, comma 1, lettera a), L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
     

Art. 61 
Denominazione e segno distintivo (101).
[1. L’approvazione della denominazione e il controllo sull’esposizione del segno distintivo delle strutture ricettive è di competenza del Comune.
2. Con il termine “denominazione” si intende qualsiasi nome con il quale si contraddistingue l’immobile o gli immobili che costituiscono la struttura ricettiva.
3. La denominazione delle strutture ricettive è approvata in sede di classificazione o successivamente, a domanda, in conformità a quanto stabilito con il Regolamento di cui all’articolo 62].

  1. Articolo abrogato dall’art. 94, comma 1, lettera a), L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
     

Art. 62 
Regolamenti (102).
1. Con regolamento regionale sono disciplinati:
a) le caratteristiche della denominazione, del segno distintivo e della sua pubblicità;
b) la composizione e il funzionamento della Commissione giudicatrice per l’esame di idoneità all’esercizio dell’attività di impresa ricettiva di cui all’articolo 90, comma 1, e le materie d’esame.

  1. Articolo così sostituito dall’art. 57, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 62. Regolamenti. 1. Con regolamento regionale (vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.Reg. 7 maggio 2002, n. 0128/Pres.) sono disciplinate:
    a) le modalità di rilascio e i requisiti del provvedimento di classificazione e di autorizzazione, le caratteristiche della denominazione, del segno distintivo e della sua pubblicità;
    b) le modalità di fissazione e applicazione dei prezzi da parte dei titolari o dei gestori].
     

Art. 63 
Certificazione di qualità (103).
1. Fermo restando il rispetto delle norme in materia di sicurezza alimentare e di sicurezza nei luoghi di lavoro, l’Amministrazione regionale promuove la realizzazione di un sistema di certificazione di qualità su base volontaria che consenta la misurazione e la valutazione della qualità del servizio offerto, inteso anche come miglioramento e riqualificazione dell’offerta turistica nel senso della promozione del turismo accessibile, del turismo giovanile e didattico-naturalistico e della più ampia fruizione del patrimonio storico, artistico, archeologico e culturale del territorio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale promuove accordi con i Comuni, le Camere di commercio, anche per il tramite di Unioncamere FVG, la TurismoFVG, i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, i Consorzi turistici, gli operatori del settore e le associazioni di consumatori operanti sul territorio regionale.
3. Con regolamento regionale sono determinati:
a) i criteri e i parametri per la realizzazione del sistema di certificazione di qualità;
b) il procedimento per l’adesione volontaria al sistema di certificazione di qualità;
c) le procedure per la verifica e il controllo del mantenimento dei parametri di qualità.

  1. Articolo così sostituito dall’art. 58, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 63. Certificazione di qualità. 1. Allo scopo di stimolare la crescita, la riqualificazione e il miglioramento dell’offerta turistica e del patrimonio ricettivo, l’Amministrazione regionale promuove la realizzazione di un sistema di certificazione di qualità, anche in collaborazione con i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all’articolo 11 della legge regionale n. 8/1999.
    2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla nomina di una commissione, che entro sei mesi ha il compito di individuare gli obiettivi generali e i criteri per la realizzazione del sistema di certificazione di qualità. La commissione è composta da:
    a) l’Assessore regionale al turismo, che la presiede;
    b) il Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario o un suo delegato;
    c) un rappresentante delle associazioni di categoria degli operatori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale, esperto in gestione di impresa ricettiva turistica;
    d) un rappresentante delle associazioni di tutela dei consumatori;
    e) un rappresentante dell’Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
    3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, con qualifica non inferiore a quella di segretario.».
     

Art. 63-bis
Residenze d’epoca (104).
1. Sono classificate come residenze d’epoca le strutture ricettive ubicate in edifici di particolare pregio storico-architettonico, assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che offrono l’alloggio in camere e unità abitative con il limite massimo di 25 posti letto.
2. I requisiti minimi qualitativi delle residenze d’epoca sono quelli previsti dalle corrispondenti tipologie di struttura ricettiva disciplinate dal titolo IV e di cui ai corrispondenti allegati.
2-bis. [Il limite massimo di 25 posti letto di cui al comma 1 si applica anche in deroga ai limiti massimi previsti per le corrispondenti tipologie di struttura ricettiva disciplinate dal titolo IV, capi VI e VII] (105).

  1. Articolo aggiunto dall’art. 46, comma 1, L.R. 21 dicembre 2012, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 318 della stessa legge).
    (105) Comma dapprima aggiunto dall’art. 2, comma 49, L.R. 30 dicembre 2014, n. 27, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e ha effetto dal 1° gennaio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 16, comma 1 della medesima legge) e poi abrogato dall’art. 32, comma 1, L.R. 17 luglio 2015, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 54, comma 1 della medesima legge).
     

TITOLO IV
Strutture ricettive turistiche

Capo II – Strutture ricettive alberghiere

Art. 64 
Definizione e tipologia (106).
1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio, servizi generali centralizzati, ed eventualmente vitto e servizi accessori.
2. Le strutture ricettive alberghiere si dividono in alberghi o hotel, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence, alberghi diffusi e country-house – residenze rurali (107).
3. Gli alberghi sono dotati di almeno sette camere o unità abitative o suite, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile; in ogni caso il numero delle unità abitative o delle suite non deve prevalere sul numero delle camere.
4. I motel sono dotati di almeno sette camere o unità abitative ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile, nonché del servizio di autorimessa con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazioni quante sono le camere o le unità abitative, servizio di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda e di bar.
5. I villaggi albergo sono dotati di almeno sette unità abitative dislocate in più stabili, in un’unica area perimetrata.
6. Le residenze turistico alberghiere sono costituite esclusivamente o in prevalenza da unità abitative.
7. Gli alberghi diffusi sono costituiti da unità abitative e servizi centralizzati, quali uffici di ricevimento, sala a uso comune, eventuale ristorante/bar, dislocati in uno o più edifici separati. I servizi centralizzati sono garantiti anche attraverso il convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere o pubblici esercizi, prevedendo in tal caso idonee distinzioni per lo svolgimento del servizio di ricevimento (108).
7-bis. Le country house – residenze rurali sono esercizi alberghieri gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa. Le country house sono dotate di camere con eventuale angolo cottura e/o di unità abitative con servizio autonomo di cucina, da un numero minimo di quattordici a un massimo di ventiquattro posti letto, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall’ammodernamento di fabbricati rurali o case padronali e loro annessi, dotate di servizio di ricevimento, di ristorazione e bar per i soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente, nonché di una sala comune ed eventualmente attrezzature sportive e ricreative (109).
7-ter. [L’attività ricettiva in country house – residenze rurali è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Comune previo accertamento delle caratteristiche di cui al comma 7-bis, nonché degli altri requisiti minimi obbligatori indicati nella lettera A3 dell’allegato A e del possesso, da parte del titolare o gestore, di uno dei requisiti professionali previsti all’articolo 88] (110).
8. Le suite sono costituite da almeno un vano allestito a salotto e uno a camera da letto e da almeno un bagno.
9. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto e soggiorno, con servizio autonomo di cucina e bagno privato.
9-bis. Nelle camere, nelle suite e nelle unità abitative è consentito aggiungere, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto in deroga ai limiti dimensionali della superficie delle camere stabiliti dalla legislazione regionale vigente in materia, con obbligo di ripristino dei posti letto regolarmente autorizzati alla partenza del cliente (111).
9-ter. La collocazione dei letti provvisoriamente aggiunti su richiesta del cliente è ammessa in deroga alle previsioni di cui all’articolo 2, comma 2, del D.P.Reg. 7 maggio 2002, n. 128, relativamente alla capacità ricettiva ordinaria dell’esercizio, e quindi del provvedimento di classificazione e dell’autorizzazione all’esercizio della struttura (112).
9-quater. [Le country house – residenze di campagna sono esercizi alberghieri gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa. Le country house sono dotate di camere con eventuale angolo cottura e/o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, da un minimo di 14 a un massimo di 24 posti letto, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall’ammodernamento di ville o casali e loro annessi e dotate di servizi di ristorazione e bar per i soli alloggiati, nel rispetto della normativa vigente, nonché di una sala comune ed eventualmente di attrezzature sportive e ricreative] (113).

  1. Vedi, anche, il D.Dirett.reg. 7 febbraio 2014, n. 371/PRODRAR.
    (107) Comma così modificato dapprima dall’art. 58, comma 4, L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 e poi dall’art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 11 febbraio 2010, n. 2.
    (108) Il presente comma, già modificato dall’art. 9, comma 4, L.R. 15 maggio 2002, n. 13, è stato poi così sostituito dall’art. 37, comma 1, lettera a), L.R. 21 ottobre 2010, n. 17 e successivamente così modificato dall’art. 2, comma 61, L.R. 11 agosto 2011, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 15 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «7. Gli alberghi diffusi sono costituiti da unità abitative dislocate in uno o più stabili separati, integrate fra loro da servizi centralizzati quali ufficio di ricevimento, sala ad uso comune, eventualmente ristorante-bar, allocati in un unico stabile.».
    (109) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 11 febbraio 2010, n. 2.
    (110) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 11 febbraio 2010, n. 2, così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 10 marzo 2010, n. 10 e infine abrogato dall’art. 94, comma 1, lettera a), L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
    (111)  Comma aggiunto dall’art. 55, L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.
    (112)  Comma aggiunto dall’art. 55, L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.
    (113) Comma aggiunto dall’art. 58, comma 5, L.R. 5 dicembre 2008, n. 16, poi abrogato dall’art. 3, comma 1, lettera c), L.R. 11 febbraio 2010, n. 2.
     

Art. 65 
Classificazione (114).
1. Le strutture ricettive alberghiere di cui all’articolo 64, commi 3, 4, 5 e 6, sono classificate in base ai requisiti minimi qualitativi posseduti e contrassegnate da un numero di stelle rispettivamente uno, due, tre, tre superior, quattro, quattro superior, cinque, se trattasi di alberghi, motel, o villaggio albergo, e da due a quattro se trattasi di residenze turistico alberghiere. I requisiti minimi qualitativi ai fini della classificazione sono indicati nell’allegato “A”, facente parte integrante della presente legge (115).
2. I requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi sono indicati con regolamento del Comune sul cui territorio insistono le strutture o, nel caso in cui la dislocazione interessi più Comuni, dal Comune in cui ha sede l’ufficio di ricevimento principale. In ogni caso il numero dei posti letto non può essere complessivamente inferiore a ottanta. Le unità abitative sono ubicate solo nei Comuni amministrativamente confinanti con il Comune in cui ha sede l’ufficio di ricevimento principale dell’albergo diffuso (116).
2-bis. Le country house – residenze rurali di cui all’articolo 64, comma 7-bis, sono classificate in base ai requisiti minimi obbligatori indicati nell’allegato “A”, lettera A3, facente parte integrante della presente legge (117).

  1. Vedi, anche, il D.Dirett.reg. 7 febbraio 2014, n. 371/PRODRAR.
    (115) Comma così modificato dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
    (116) Comma così sostituito dall’art. 59, comma 1, lettera b), L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. Gli alberghi diffusi sono classificati dai Comuni sul cui territorio insistono le strutture o, nel caso in cui la dislocazione interessi più comuni, dal Comune in cui ha sede l’ufficio di ricevimento proincipale. I requisiti minimi ai fini della classificazione sono fissati con apposito regolamento comunale. In ogni caso il numero dei posti letto non può essere complessivamente inferiore a ottanta. Le unità abitative devono essere ubicate solo nei comuni amministrativamente confinanti con il Comune in cui ha sede l’ufficio di ricevimento principale dell’albergo diffuso.».
    (117) Comma aggiunto dall’art. 59, comma 1, lettera c), L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
     

Art. 66 
Dipendenze.
1. Nelle strutture previste dall’articolo 64, commi 3, 4 e 6, l’attività ricettiva può essere svolta, oltre che nella sede principale ove sono allocati i servizi generali, anche in dipendenze.
2. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi purché posti nelle immediate vicinanze di quello ove è posta la sede principale, o anche in una parte separata dallo stesso immobile, quando a esse si accede da un diverso ingresso.
3. Le dipendenze sono classificate in una classe inferiore rispetto a quella della sede principale; possono tuttavia essere classificate nella stessa classe, qualora possiedano i requisiti di quella immediatamente superiore.

 

TITOLO IV
Strutture ricettive turistiche

Capo III – Strutture ricettive all’aria aperta

Art. 67 
Definizione e tipologia (118) (119).
1. Sono strutture ricettive all’aria aperta gli esercizi aperti al pubblico attrezzati per la sosta e il soggiorno ovvero per il solo soggiorno di turisti, posti in aree recintate con accesso unico controllabile dal personale di sorveglianza.
2. Le strutture ricettive all’aria aperta si dividono in campeggi, villaggi turistici, dry marina e marina resort.
3. I campeggi sono attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero per l’alloggiamento di turisti in mezzi stabili o mobili messi a disposizione della gestione, per una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva; qualora sia superata tale percentuale, la struttura ricettiva viene considerata villaggio turistico.
4. I villaggi turistici sono dotati di allestimenti di piccole dimensioni, per turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero sono costituiti esclusivamente da unità abitative prive di piazzole, definite ai sensi dell’articolo 64, comma 9, siano esse fisse, singole raggruppate o diffuse, quali appartamenti, villette, bungalows, cottage, chalet.
5. I dry marina sono organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie imbarcazioni, posizionate a secco in piazzale appositamente attrezzato.
6. Sono denominate marina resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. Tali strutture possono, altresì, essere dotate anche di piazzole appositamente attrezzate con i requisiti di cui al comma 5.

  1. Il presente articolo, già modificato dall’art. 42, comma 1, lettere a) e b), L.R. 4 giugno 2004, n. 18 e dall’art. 4, comma 1, lettere a) e b), L.R. 11 febbraio 2010, n. 2, è stato poi così sostituito dall’art. 47, comma 1, L.R. 21 dicembre 2012, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 318 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 67. Definizione e tipologia. 1. Sono strutture ricettive all’aria aperta gli esercizi aperti al pubblico attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti, posti in aree recintate con accesso unico controllabile dal personale di sorveglianza.
    2. Le strutture ricettive all’aria aperta si dividono in campeggi, villaggi turistici, dry marina e marina resort.
    3. I campeggi sono attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero per l’alloggiamento di turisti in mezzi stabili o mobili messi a disposizione dalla gestione, per una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva; qualora sia superata tale percentuale, la struttura ricettiva viene considerata villaggio turistico.
    4. I villaggi turistici sono dotati di allestimenti di piccole dimensioni, per turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
    4-bis. I dry marina sono organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie imbarcazioni, posizionate a secco in piazzale appositamente attrezzato.
    4-ter. Sono denominate marina resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. Tali strutture possono, altresì, essere dotate anche di piazzole appositamente attrezzate con i requisiti di cui al comma 4-bis.».
    (119) Vedi, anche, il D.Dirett.reg. 7 febbraio 2014, n. 371/PRODRAR.
     

Art. 68 
Classificazione (120) (121).
1. I campeggi, i dry marina o marina resort, sono classificati in base ai requisiti minimi qualitativi posseduti e contrassegnati da un numero di stelle da uno a quattro.
2. I villaggi turistici di cui all’articolo 67, comma 4, sono classificati in base ai requisiti minimi qualitativi posseduti e contrassegnati da un numero di stelle da due a quattro.
3. I requisiti minimi qualitativi ai fini della classificazione sono indicati nell’allegato “B”, facente parte integrante della presente legge.
4. Le strutture ricettive marina resort in relazione al posizionamento delle imbarcazioni, devono possedere i requisiti minimi qualitativi previsti dalla lettera B4 dell’allegato “B” per le imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato ovvero, qualora dispongano anche di piazzole appositamente attrezzate per la sosta di imbarcazioni, quelli previsti dalla lettera B3 dell’allegato “B”.

  1. Il presente articolo, già modificato dall’art. 42, comma 2, L.R. 4 giugno 2004, n. 18 e dall’art. 5, comma 1, lettere a) e b), L.R. 11 febbraio 2010, n. 2, è stato poi così sostituito dall’art. 48, comma 1, L.R. 21 dicembre 2012, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 318 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 68. Classificazione. 1. Le strutture ricettive all’aria aperta sono classificate in base ai requisiti minimi qualitativi posseduti e contrassegnate da un numero di stelle, rispettivamente, da uno a quattro se trattasi di campeggi o dry marina o marina resort e da due a quattro se trattasi di villaggi turistici.
    2. I requisiti minimi qualitativi ai fini della classificazione sono indicati, per ciascuna tipologia, nell’allegato “B”, facente parte integrante della presente legge.
    2-bis. Le strutture ricettive marina resort in relazione al posizionamento delle imbarcazioni devono possedere i requisiti minimi qualitativi previsti dalla lettera B4 dell’allegato B per le imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato ovvero, qualora dispongano anche di piazzole appositamente attrezzate per la sosta di imbarcazioni, quelli previsti dalla lettera B3 dell’allegato B.».
    (121) Vedi, anche, il D.Dirett.reg. 7 febbraio 2014, n. 371/PRODRAR.
     

Art. 69 
Autorizzazione alla somministrazione (122).
[1. Con il provvedimento di autorizzazione all’esercizio di una struttura ricettiva all’aria aperta, può essere autorizzato l’esercizio di vendita di generi alimentari e non alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente agli utenti della struttura ricettiva].

  1. Articolo abrogato dall’art. 94, comma 1, lettera a), L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
     

Art. 70 
Campeggi mobili.
1. I campeggi mobili, costituiti da strutture poggiate sul terreno o comunque completamente rimovibili, organizzati per un periodo di tempo non superiore a venti giorni non prorogabili, da enti e associazioni senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono soggetti ad autorizzazione comunale, previo accertamento dei requisiti igienico-sanitari (123), dell’osservanza delle norme esistenti a tutela dell’ambiente e di quelle riguardanti la pubblica sicurezza.

  1. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f), L.R. 18 agosto 2005, n. 21 è abolito l’obbligo dell’accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei campeggi mobili.
     

TITOLO IV
Strutture ricettive turistiche

Capo IV – Strutture ricettive a carattere sociale

Art. 71 
Definizione e tipologia.
1. Sono strutture ricettive a carattere sociale gli alberghi o ostelli per la gioventù, le case per ferie, anche organizzate come convitti, pensionati per studenti o case di ospitalità, le foresterie e i centri per soggiorni sociali.
2. Gli alberghi per la gioventù sono strutture attrezzate per ospitare, senza finalità di lucro, giovani turisti in transito, loro accompagnatori e soci dell’Associazione Hostelling International.
3. Le case per ferie sono strutture attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi, gestite in forma diretta o indiretta, al di fuori di normali canali commerciali, da enti operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari (124).
4. Le foresterie sono strutture attrezzate presso sedi di enti pubblici, associazioni o aziende o presso impianti di natura turistico sportiva, per ospitare occasionalmente e senza fine di lucro soci, dipendenti o partecipanti alle attività.
5. I centri per soggiorni sociali sono strutture gestite da enti o associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale o locale per finalità ricreative, culturali e sociali, esclusivamente per i propri associati, idonee ad ospitare, in locali attrezzati per il pernottamento, gruppi di persone per soggiorni non inferiori a cinque giorni, a tariffe agevolate.
6. Le strutture ricettive a carattere sociale devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche indicati nell’allegato “D”, facente parte integrante della presente legge.

  1. Comma dapprima modificato dall’art. 56, L.R. 5 dicembre 2003, n. 18 e poi così sostituito dall’art. 2, comma 89, L.R. 6 agosto 2015, n. 20, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 17, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Le case per ferie sono strutture attrezzate per il soggiorno di persone, gestite da enti pubblici, associazioni, cooperative, consorzi partecipati da enti locali e società di capitale controllate da enti locali o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, ricreative, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari.».
     

Art. 72 
Autorizzazione alla somministrazione (125).
[1. Con il provvedimento di autorizzazione all’esercizio di una struttura ricettiva a carattere sociale può essere autorizzata la vendita di bevande in genere e l’esercizio di ristorazione limitatamente agli utenti della struttura ricettiva].

  1. Articolo abrogato dall’art. 94, comma 1, lettera a), L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
     

TITOLO IV
Strutture ricettive turistiche

Capo V – Rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi

Art. 73 
Definizione e tipologia.
1. Sono rifugi alpini le strutture custodite, idonee ad offrire ricovero e ristoro in zone montane di alta quota ed eventualmente utilizzate quali base logistica per operazioni di soccorso alpino, irraggiungibili mediante strade aperte al traffico ordinario o mediante impianti di risalita in servizio pubblico, ad eccezione degli impianti scioviari.
2. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in località isolate di zone montane, servite da strade aperte al traffico ordinario o da impianti di risalita in servizio pubblico.
3. Sono bivacchi i fabbricati siti in luoghi isolati in ambiente di alta montagna, di difficile accesso e senza custode, allestiti con quanto essenziale per il riparo e il soccorso degli alpinisti.
4. Le strutture ricettive ubicate in luoghi adatti ad ascensioni o escursioni quali palestre di roccia, itinerari caratteristici di interesse nazionale o regionale, scuole di speleologia, sono assoggettate alla disciplina dei rifugi escursionistici.
5. I rifugi alpini ed escursionistici devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche corrispondenti, indicati nell’allegato “E”, facente parte integrante della presente legge.

Art. 74 
Attivazione di un bivacco.
1. L’attivazione di un bivacco è subordinata ad una comunicazione preventiva al Comune competente per territorio. I proprietari di un bivacco devono garantirne la manutenzione e il controllo, da effettuarsi con sopralluoghi in numero di almeno due all’anno.

Art. 75 
Gestione pubblica.
1. La gestione di rifugi alpini o escursionistici di proprietà di enti pubblici, può essere effettuata direttamente, o affidata a terzi, previo espletamento di apposita gara.

Art. 76 
Periodo di apertura.
1. I rifugi alpini e i rifugi escursionistici devono essere tenuti aperti per un periodo minimo decorrente dal 20 giugno al 20 settembre di ogni anno.

 

TITOLO IV
Strutture ricettive turistiche

Capo VI – Esercizi di affittacamere

Art. 77 
Definizione.
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per un massimo di quindici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati con o senza uso di cucina, situate in uno stesso stabile, che forniscono servizio di alloggio ed, eventualmente, servizi complementari, avvalendosi della normale organizzazione familiare (126).
2. Il servizio di alloggio comprende:
a) la pulizia quotidiana dei locali;
b) la fornitura e il cambio di biancheria a ogni cambio di cliente e comunque una volta alla settimana;
c) la fornitura di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento.
3. I locali destinati all’esercizio dell’attività di affittacamere devono possedere i requisiti di cui all’allegato “F”, facente parte integrante della presente legge.

  1. Comma così sostituito dall’art. 1, L.R. 11 agosto 2010, n. 13. Il testo originario era così formulato: «1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per un massimo di dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati con o senza uso di cucina, situati in uno stesso stabile, che forniscono servizio di alloggio ed, eventualmente, servizi complementari, avvalendosi della normale organizzazione familiare.».
     

Art. 78 
Attività di somministrazione (127).
[1. Il titolare di un esercizio di affittacamere può somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande.
2. L’attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare all’attività di somministrazione di alimenti e bevande qualora sia svolta da uno stesso titolare in uno stesso immobile].

  1. Articolo abrogato dall’art. 94, comma 1, lettera a), L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
     

Art. 79 
Destinazione d’uso.
1. Ai fini urbanistici, l’esercizio dell’attività di affittacamere non comporta modifica della destinazione d’uso degli immobili utilizzati.

Art. 80 
Inizio attività (128).
[1. Coloro che intendono esercitare l’attività di affittacamere comunicano l’avvio dell’attività al Comune ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il Comune prende atto della comunicazione e provvede all’iscrizione dell’affittacamere in un apposito elenco.
2. Un medesimo soggetto non può essere titolare di più di un esercizio di affittacamere].

  1. Articolo abrogato dall’art. 94, comma 1, lettera a), L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
     

TITOLO IV
Strutture ricettive turistiche

Capo VII – Bed and breakfast

Art. 81 
Bed and breakfast (129) (130).
1. L’attività di be and breakfast è esercitata da coloro i quali, nell’ambito della propria residenza, comprese le pertinenze, offrono occasionalmente alloggio e prima colazione, in non più di quattro camere e con un massimo di otto posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, privilegiando nell’offerta della prima colazione l’utilizzo di prodotti agricoli regionali di cui all’articolo 1, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali).
2. Gli esercizi di bed and breakfast si distinguono in:
a) categoria standard;
b) categoria comfort, se dotati di bagno privato per ciascuna camera e in possesso dei requisiti di cui alle lettere A), B) e C) dell’allegato “B-bis” di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 13/2010;
c) categoria superior se in possesso dei requisiti di cui alla lettera b), nonché di almeno tre dei requisiti di cui alla lettera D) dell’allegato “B-bis” di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 13/2010.
3. Ai fini del rispetto delle norme igieniche e sanitarie in materia di manipolazione di cibi e bevande, i titolari di be and breakfast partecipano a corsi professionali ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale).

  1. Il presente articolo, già sostituito dall’art. 2, L.R. 11 agosto 2010, n. 13, è stato poi nuovamente così sostituito dall’art. 60, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge) come corretto con errata corrige pubblicata nel B.U. 24 aprile 2013, n. 17. Il testo precedente era così formulato: «Art. 81. Bed and breakfast. 1. L’attività di bed and breakfast è esercitata da coloro i quali, nell’ambito della propria residenza, comprese le pertinenze, offrono occasionalmente alloggio e prima colazione, in non più di quattro camere e con un massimo di otto posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare.
    2. Gli esercizi di bed and breakfast si distinguono in:
    a) categoria “standard”;
    b) categoria “comfort”, se dotati di bagno privato per ciascuna camera e in possesso dei requisiti di cui alle lettere A), B) e C) dell’allegato «B bis», facente parte integrante della presente legge;
    c) categoria “superior” se in possesso dei requisiti di cui alla lettera b), nonché di almeno tre dei requisiti di cui alla lettera D) dell’allegato «B bis».
    3. L’attività di bed and breakfast è subordinata alla dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 241/1990. Alla dichiarazione di inizio attività è allegata, altresì, una autovalutazione ai fini della classificazione del bed and breakfast in una delle categorie di appartenenza previste al comma 2, redatta secondo il modello approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive.
    4. I Comuni effettuano sopralluoghi al fine di verificare l’idoneità dei locali all’esercizio dell’attività e la categoria di appartenenza, nonché idonei controlli sulle dichiarazioni presentate.
    5. Coloro che esercitano l’attività di bed and breakfast assicurano il servizio di prima colazione privilegiando l’utilizzo dei prodotti agricoli regionali di cui all’articolo 1, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali).».
    (130) Vedi, anche, il D.Dirett.reg. 7 febbraio 2014, n. 371/PRODRAR.
     

Art. 82 
Elenco.
1. I Comuni istituiscono e aggiornano l’elenco degli operatori bed and breakfast e provvedono alla sua pubblicità.
1-bis. La Regione, attraverso la Turismo FVG, sostiene la partecipazione a reti e circuiti regionali, nazionali e internazionali di bed and breakfast e favorisce l’adesione a protocolli e percorsi di qualità (131).
1-ter. La Giunta regionale con apposito provvedimento adotta il simbolo identificativo del sistema dei bed and breakfast regionali che certifica il livello complessivo della qualità dei servizi. Il marchio viene esposto nelle abitazioni destinate a esercizio dell’attività ricettiva all’esterno degli immobili (132).

  1. Comma aggiunto dall’art. 3, L.R. 11 agosto 2010, n. 13.
    (132) Comma aggiunto dall’art. 3, L.R. 11 agosto 2010, n. 13.
     

Art. 82-bis
Contributi (133).
1. La Regione concede contributi in conto capitale, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, per un importo massimo di 6.000 euro per posto letto e comunque fino all’importo complessivo di 30.000 euro, per iniziative rivolte alla riqualificazione o all’ammodernamento dei locali adibiti o da adibirsi all’attività di be and breakfast, comportanti lavori riconducibili agli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia), da realizzarsi a mezzo di idonea progettazione da produrre ai sensi dell’articolo 59 della legge regionale n. 14/2002, con esclusione degli interventi di nuova costruzione.
2. I progetti prevedono l’accessibilità ai portatori di handicap in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
3. Nelle spese per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono ammesse anche quelle sostenute per l’acquisto di arredi e attrezzature, purché strettamente connesse e dimensionate allo svolgimento dell’attività di be and breakfast.
4. Ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l’obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.

  1. Il presente articolo, aggiunto dall’art. 4, comma 1, L.R. 11 agosto 2010, n. 13, poi modificato dall’art. 49, comma 1, L.R. 21 dicembre 2012, n. 26, è stato successivamente così sostituito dall’art. 61, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 82-bis. Contributi. 1. La Regione, tramite la TurismoFVG di cui all’articolo 9, concede contributi in conto capitale, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, con un tetto massimo di 3.000 euro per posto letto e comunque nell’importo massimo complessivo di 15.000 euro per l’adeguamento, la ristrutturazione, l’ammodernamento e l’arredamento dei locali destinati all’attività di bed and breakfast.
    2. [I contributi di cui al comma 1 sono concessi prioritariamente per interventi nei comuni con popolazione residente fino a 15.000 abitanti] (comma abrogato dall’art. 49, comma 1, L.R. 21 dicembre 2013, n. 26).
    3. Sugli immobili destinati all’attività di bed and breakfast oggetto di contributo è costituito un vincolo di destinazione d’uso decennale. Il Comune controlla annualmente, anche su segnalazione della Turismo-FVG, il rispetto di tale vincolo.».
     

TITOLO IV
Strutture ricettive turistiche

Capo VIII – Unità abitative ammobiliate a uso turistico (134)

Art. 83 
Definizione (135) (136).
1. Sono unità abitative ammobiliate a uso turistico le unità immobiliari composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonoma, destinate a essere concesse in locazione nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a sei mesi consecutivi, senza offerta di servizi centralizzati tipici delle strutture ricettive turistiche, senza somministrazione di alimenti e bevande e, comunque, senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero e/o similare (137).
2. La locazione delle unità abitative ammobiliate a uso turistico di cui al comma 1, effettuata con il servizio di fornitura di acqua, di energia elettrica, di gas, di elettrodomestici, di eventuale climatizzazione, di pulizie iniziali e con le sole prestazioni accessorie dei servizi di portierato o di altri servizi condominiali, non si qualifica come prestazione di alloggio effettuata nel settore alberghiero o in altri settori aventi funzioni analoghe.
3. [La locazione delle unità abitative ammobiliate a uso turistico è subordinata alla dichiarazione al Comune del possesso dei requisiti oggettivi previsti dalla presente legge, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). l Comuni provvedono ai controlli, ai sensi dell’articolo 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, almeno nel limite minimo del 2 per cento delle dichiarazioni presentate. La dichiarazione di cui al presente articolo costituisce il provvedimento di classificazione-certificazione di qualità (138)] (139).
4. [Ai proprietari locatori di meno di tre unità abitative ammobiliate a uso turistico nel medesimo comune non si applicano le disposizioni inerenti alla classificazione-certificazione di qualità] (140).
5. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite:
a) in forma imprenditoriale;
b) in forma non imprenditoriale; la gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 da parte di coloro che hanno la disponibilità delle unità abitative di cui al presente articolo;
c) con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari e immobiliari turistiche che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, nelle locazioni di unità abitative ammobiliate a uso turistico, sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta .
5-bis. Nelle unità abitative ammobiliate a uso turistico sono assicurati servizi essenziali quali l’erogazione di energia elettrica, acqua, gas, la sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati, la pulizia a ogni cambio di cliente, nonché il riscaldamento nelle strutture site in località poste al di sopra degli 800 metri sul livello del mare (141).

  1. Il presente articolo, già modificato dall’art. 58, L.R. 5 dicembre 2003, n. 18, poi sostituito dall’art. 106, comma 33, L.R. 5 dicembre 2005, n. 29, a decorrere dal 1° gennaio 2006 (come prevedeva l’art. 115, comma 1, della stessa legge), è stato nuovamente così sostituito dall’art. 5, comma 58, L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, a decorrere dal 1° gennaio 2008 (come prevede l’art. 8 della stessa legge), e successivamente così modificato come indicato nelle note che seguono, vedi anche, per le norme transitorie, il comma 60 del suddetto art. 58. Il testo precedente era così formulato: «Art. 83. Definizione. 1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità immobiliari ricettive composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonoma, destinate ad essere concesse in locazione ai turisti nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi, senza offerta di servizi centralizzati tipici delle strutture ricettive turistiche e senza somministrazione di alimenti e bevande.
    2. La locazione delle case e appartamenti per vacanze è subordinata alla dichiarazione al Comune del possesso dei requisiti oggettivi previsti dalla presente legge ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). I Comuni provvedono ai controlli, ai sensi dell’articolo 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, almeno nel limite minimo del 2 per cento delle dichiarazioni presentate. La dichiarazione di cui al presente articolo costituisce il provvedimento di classificazione-certificazione di qualità.
    3. Ai proprietari locatori di meno di tre alloggi per vacanze nel medesimo comune non si applicano le disposizioni inerenti la classificazione-certificazione di qualità.».
    (134) Rubrica così sostituita dall’art. 5, comma 57, L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, a decorrere dal 1° gennaio 2008 (come prevede l’art. 8 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Case e appartamenti per vacanze».
    (136)  Ai sensi dell’art. 57, L.R. 5 dicembre 2003, n. 18 le case ed appartamenti per vacanze, come definite dal presente articolo mantengono la classificazione in atto nell’anno 2002 fino al 31 dicembre 2004. Vedi, anche, il D.Dirett.reg. 7 febbraio 2014, n. 371/PRODRAR.
    (137) Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, L.R. 4 novembre 2014, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 13 della stessa legge).
    (138) Vedi anche l’art. 25, commi 1 e 4, L.R. 12 aprile 2007, n. 7.
    (139) Comma abrogato dall’art. 94, comma 1, lettera a), L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
    (140) Comma abrogato dall’art. 94, comma 1, lettera a), L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
    (141) Comma aggiunto dall’art. 62, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
     

Art. 84 
Classificazione (142) (143).
1. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico sono classificate in base al punteggio ottenuto secondo quanto previsto nell’allegato “C”, facente parte integrante della presente legge.

  1. Il presente articolo, già modificato dall’art. 106, commi 34 e 35, L.R. 5 dicembre 2005, n. 29, è stato poi così sostituito dall’art. 63, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 84. Classificazione – Certificazione. 1. Le case e appartamenti per vacanze sono classificati e certificati in base al punteggio ottenuto secondo quanto previsto nell’allegato “C”, facente parte integrante della presente legge.
    2. Nelle case e appartamenti per vacanze in ogni caso sono assicurati servizi essenziali quali l’erogazione di energia elettrica, acqua, gas, la sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati, la pulizia ad ogni cambio di cliente, nonché il riscaldamento nelle strutture site in località poste al di sopra degli 800 mslm.».
    (143) Vedi, anche, il D.Dirett.reg. 7 febbraio 2014, n. 371/PRODRAR.
     

Art. 85 
Destinazione d’uso.
1. Ai fini urbanistici, l’esercizio di unità abitative ammobiliate a uso turistico non comporta modifica di destinazione d’uso degli immobili utilizzati (144).
1-bis. È, altresì, ammesso e non comporta modifica di destinazione d’uso, l’utilizzo in via esclusiva da parte dei proprietari e dei loro aventi causa degli immobili destinati a residenza turistica o alberghiera, anche costituiti esclusivamente da unità abitative prive di piazzole, definite ai sensi dell’articolo 64, comma 9, siano esse fisse, singole raggruppate o diffuse, quali appartamenti, villette, bungalows, cottage, chalet (145).

  1. Comma così modificato dall’art. 64, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
    (145) Il presente comma, aggiunto dall’art. 37, comma 1, lettera c), L.R. 21 ottobre 2010, n. 17, è stato poi così sostituito dall’art. 50, comma 1, L.R. 21 dicembre 2012, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 318 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1-bis. È altresì ammesso, e non comporta modifica di destinazione d’uso, l’utilizzo in via esclusiva da parte dei proprietari o dei loro aventi causa degli immobili destinati a residenza turistica o alberghiera a titolo di abitazione ordinaria.».
     

Art. 86 
Affitto in forma non imprenditoriale (146).
[1. L’affitto di alloggi per uso turistico, in forma non imprenditoriale, non è soggetto alla disciplina delle case e appartamenti per vacanze.
2. Ai fini del miglioramento dell’offerta delle strutture ricettive, i proprietari, con apposita istanza, possono richiedere la classificazione dell’immobile in conformità ai criteri di valutazione previsti nell’allegato “C”, facente parte integrante della presente legge. In ogni caso l’assenza di classificazione deve essere chiaramente indicata in ogni pubblicazione di interesse turistico o commerciale concernente l’immobile e deve essere posta in evidenza all’interno dello stesso (147).
3. La classificazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale, fatta salva la facoltà di rinuncia al termine di ogni anno solare.
4. Le funzioni amministrative relative alla classificazione di cui al comma 2 sono esercitate dai Comuni che provvedono a predisporre gli appositi moduli e a determinare le modalità di comunicazione delle modifiche intervenute nel corso del quinquennio.
5. Ai soli fini statistici, è in ogni caso fatto obbligo ai proprietari degli immobili di cui al comma 1, di presentare al Comune una dichiarazione dalla quale risultino la capacità ricettiva dell’immobile, con riferimento al numero delle camere, dei letti, dei locali da bagno, e le condizioni generali di conservazione.
6. I Comuni aggiornano annualmente i dati di cui al comma 5] .

  1. Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, lettera g), L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.
    (147)  Il secondo periodo è stato aggiunto dall’art. 9, comma 5, L.R. 15 maggio 2002, n. 13.
     

TITOLO IV
Strutture ricettive turistiche

Capo IX – Requisiti di accesso all’attività di impresa ricettiva

Art. 87 
Iscrizione nel registro delle imprese (148).
1. Ai fini dell’esercizio delle strutture ricettive in forma di impresa, i titolari o gestori si iscrivono nel registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

  1. Articolo così sostituito dall’art. 65, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 87. Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. 1. I titolari o gestori delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all’aria aperta, delle case e appartamenti per vacanze, dei rifugi alpini ed escursionistici, ovvero degli esercizi di affittacamere ove l’attività venga svolta in forma complementare all’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, siano essi persone fisiche o giuridiche, sono tenuti ad iscriversi al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni e integrazioni.
    2. L’iscrizione nel registro delle imprese abilita l’iscritto che venga autorizzato ad esercitare l’attività ricettiva, ad effettuare, a favore delle persone alloggiate, la somministrazione di alimenti e bevande, la fornitura di giornali, riviste, pellicole per la riproduzione, cartoline e francobolli, nonché a realizzare strutture e attrezzature a carattere ricreativo a utilizzo esclusivo degli alloggiati. La realizzazione di strutture e attrezzature a carattere ricreativo è subordinata al rispetto della normativa statale, regionale e comunale in materia di requisiti igienico-sanitari e prevenzione degli incendi.
    3. La sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, istituita dall’articolo 5, secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è soppressa dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
     

Art. 88 
Requisiti professionali.
1. Ai fini dell’esercizio dell’attività di impresa ricettiva e per le finalità di tutela del consumatore, il titolare o il legale rappresentante ovvero, in alternativa, la persona specificatamente preposta all’attività di impresa ricettiva, devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) aver superato l’esame di idoneità all’esercizio di attività di impresa ricettiva di cui all’articolo 89;
b) essere stato iscritto nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio istituita dall’articolo 5, secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica), ovvero al ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche e integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), sezione agenti immobiliari e agenti muniti di mandato a titolo oneroso, limitatamente all’attività di gestione di case e appartamenti per vacanze (149).
1-bis. In deroga alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell’artigianato), la messa a disposizione, all’interno di strutture ricettive, di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, a beneficio dei clienti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all’attività principale della struttura ricettiva, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista e non è soggetta al rilascio di autonoma autorizzazione comunale. Resta fermo l’obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni e precauzioni da adottare, anche attraverso l’esposizione di cartelli nei locali dove è prestato il servizio e la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza (150).
1-ter. Non è altresì soggetta ad autonoma autorizzazione comunale l’apertura e la messa a disposizione ai clienti di aree dotate di attrezzature ginnico-sportive ubicate all’interno di strutture ricettive (151).

  1. Comma così sostituito dall’art. 66, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di impresa ricettiva, e in relazione alla tutela dei consumatori, il titolare o il legale rappresentante ovvero il rappresentante di cui all’articolo 93 del regio decreto n. 773/1931, devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
    a) aver superato l’esame di idoneità all’esercizio di attività d’impresa ricettiva di cui all’articolo 89, ovvero essere in possesso dell’idoneità all’esercizio d’impresa ricettiva ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera e), della legge regionale 18 aprile 1997, n. 17, al momento dell’entrata in vigore della presente legge;
    b) essere stato iscritto nell’ultimo quinquennio nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio istituita dall’articolo 5, secondo comma, della legge n. 217/1983, ovvero al ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sezione agenti immobiliari e agenti muniti di mandato a titolo oneroso, limitatamente all’attività di gestione di case e appartamenti per vacanze;
    c) essere in possesso del diploma di laurea in un corso della facoltà di scienze economiche, ovvero di diploma di ragioniere, perito commerciale o perito turistico.».
    (150)  Comma aggiunto dall’art. 21, L.R. 12 aprile 2007, n. 7.
    (151)  Comma aggiunto dall’art. 21, L.R. 12 aprile 2007, n. 7.
     

Art. 89 
Ammissione agli esami di idoneità.
1. Ai fini dell’ammissione agli esami di idoneità all’esercizio di impresa ricettiva, gli interessati devono presentare domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dichiarando, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato, autorizzato all’esercizio di attività commerciale;
b) essere in possesso della licenza della scuola dell’obbligo in base all’età scolare;
c) [non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 2, commi 4 e 5, della legge 25 agosto 1991, n. 287] (152).

  1. Lettera abrogata dall’art. 94, comma 1, lettera a), L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
     

Art. 90 
Commissione e materie d’esame (153).
1. Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione è istituita una commissione giudicatrice per l’esame di idoneità all’esercizio dell’attività di impresa ricettiva, nominata dal medesimo ente.
2. L’ente di cui al comma 1 indica, nell’ambito delle materie d’esame, gli argomenti che formano oggetto delle prove d’esame, stabilendo i termini e le modalità per la loro effettuazione

  1. Articolo così sostituito dall’art. 67, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 90. Commissione e materie d’esame. 1. Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione è istituita una commissione giudicatrice per l’esame di idoneità all’esercizio dell’attività di impresa ricettiva, nominata dalla Giunta camerale.
    2. La composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice, nonché le materie dell’esame di idoneità, sono stabiliti con regolamento regionale (vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.Reg. 7 maggio 2002, n. 0128/Pres.).
    3. La Giunta camerale indica, nell’ambito delle materie d’esame, gli argomenti che formano oggetto delle prove d’esame, stabilendo i termini e le modalità per la loro effettuazione.».
     

Art. 91 
Corsi di formazione professionale.
1. L’Amministrazione regionale promuove l’organizzazione di specifici corsi di formazione professionale per la preparazione all’esame di idoneità di cui all’articolo 89, per il tramite dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui alla legge regionale n. 29/2005, secondo le modalità stabilite con regolamento (154).

  1. Comma così modificato dall’art. 68, comma 1, lettere a), b) e c), L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
     

TITOLO IV
Strutture ricettive turistiche

Capo X – Norme comuni

Art. 92 
Gestione.
1. [Le strutture ricettive sono gestite unitariamente, in via diretta ed esclusiva, dal titolare, ovvero dal gestore] (155).

  1. Articolo dapprima modificato dall’art. 69, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della medesima legge) e poi abrogato dall’art. 42, comma 1, L.R. 17 luglio 2015, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 54, comma 1 della medesima legge).
     

Art. 92-bis 
Subingresso nelle strutture ricettive (156).
1. Il trasferimento in gestione o in proprietà delle strutture ricettive turistiche è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, ai sensi degli articoli 56 e 102 e comporta di diritto il trasferimento dell’esercizio a chi subentra, sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui alla presente legge.
2. La SCIA deve essere presentata entro il termine di dodici mesi, decorrente dalla data di trasferimento dell’azienda o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena l’applicazione di quanto disposto all’articolo 98, salva proroga per gravi e comprovati motivi di cui al medesimo articolo 98.
3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell’attività o il soggetto cui l’azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell’azienda avvenga entro il termine di cui al comma 2. L’erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività, possono anche trasferire in gestione l’azienda a un terzo soggetto.
4. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente e improrogabilmente per sei mesi, fermo restando quanto prescritto ai commi 2 e 3.
5. Nei casi di trasferimento della gestione di una struttura ricettiva turistica, la SCIA da parte del cessionario ha effetto fino alla scadenza contrattualmente pattuita e il cedente, entro il termine di cui al comma 2, decorrente dalla stessa data ai fini del ritorno in disponibilità dell’azienda, deve presentare la denuncia di inizio attività.

  1. Articolo aggiunto dall’art. 22, L.R. 12 aprile 2007, n. 7 e poi così sostituito dall’art. 74, comma 1, L.R. 5 dicembre 2013, n. 21, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 92-bis. Subingresso nelle strutture ricettive. 1. Il trasferimento in gestione o in proprietà delle strutture ricettive è soggetto alla denuncia di inizio attività, ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale n. 7/2000, e comporta di diritto il trasferimento dell’esercizio a chi subentra, sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui alla presente legge e relativo regolamento attuativo.
    2. Il subentrante per atto tra vivi, in possesso, alla data del trasferimento dell’azienda, dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 88 e al relativo regolamento attuativo, presenta la denuncia di inizio attività entro il termine di novanta giorni dalla data del trasferimento, pena l’applicazione di quanto disposto all’articolo 98, salva proroga per gravi e comprovati motivi di cui al medesimo articolo 98.
    3. Il subentrante per causa di morte presenta la denuncia di inizio attività entro il termine di sei mesi dalla data di acquisizione del titolo, pena l’applicazione di quanto disposto all’articolo 98, salva proroga per gravi e comprovati motivi di cui al medesimo articolo 98. I requisiti morali e professionali di cui all’articolo 88 e al relativo regolamento attuativo sono conseguiti entro il predetto termine.
    4. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l’attività del dante causa fino alla regolarizzazione prescritta ai sensi del comma 3.
    5. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell’attività o il soggetto cui l’azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell’azienda avvenga entro i termini di cui ai commi 2 e 3. L’erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività, possono soltanto trasferire l’azienda in proprietà o in gestione a un terzo soggetto.
    6. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, la denuncia di inizio attività è valida fino alla data contrattuale in cui termina la gestione, e alla cessazione della medesima il titolare deve effettuare, ai fini del ritorno in disponibilità dell’azienda, la denuncia di inizio attività entro il termine di cui al comma 2, decorrente dalla data di cessazione della gestione.».
     

Art. 93 
Pubblicità dei prezzi e servizi offerti (157).
1. È fatto obbligo ai titolari o gestori delle strutture ricettive di esporre nel luogo di ricevimento degli ospiti, in maniera visibile al pubblico, i prezzi praticati nell’anno in corso e di mettere a disposizione nelle camere e nelle unità abitative una scheda di sintesi delle attrezzature e dei servizi forniti nella struttura medesima, conforme al modello approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio cooperazione, risorse agricole e forestali.

  1. Articolo così sostituito dall’art. 72, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4 a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della medesima legge) e dall’art. 43, comma 1, L.R. 17 luglio 2015, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 54, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 93. Requisiti igienico-sanitari ed edilizi. 1. Le strutture ricettive all’aria aperta e le strutture ricettive a carattere sociale devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla legge regionale n. 44/1985.
    2. I locali destinati all’esercizio dell’attività di affittacamere devono possedere i requisiti strutturali ed edilizi previsti dalla normativa regionale e comunale per i locali di civile abitazione, nonché i requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge regionale n. 44/1985.
    3. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla normativa regionale e comunale per i locali di civile abitazione.
    3-bis. La capacità ricettiva massima delle strutture di cui al comma 3 viene determinata dalla riduzione del 45 per cento dei parametri abitativi previsti dagli articoli 2 e 3 del D.M. 5 luglio 1975 del Ministro della sanità, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 luglio 1975, n. 190.
    3-ter. Nel locale soggiorno di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 è consentita la collocazione di un posto letto in presenza di una superficie minima di mq. 14 e fatto salvo quanto disposto dal comma 3-bis. Per ogni posto letto aggiuntivo dovranno essere rispettati i limiti della superficie incrementale prevista per le stanze da letto fatto salvo quanto disposto dal comma 3-bis.
    3-quater. Negli alloggi monostanza di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 è consentita la collocazione di un terzo posto letto in presenza di una superficie minima di mq. 42, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-bis.».
     

Art. 94 
Registrazione e notificazione degli ospiti (158).
1. Coloro che esercitano attività ricettive hanno l’obbligo di comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate ai sensi e con le modalità previste dalle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza.
2. I titolari o i gestori delle strutture ricettive comunicano giornalmente il movimento degli ospiti alla Turismo FVG per la successiva raccolta ed elaborazione di dati statistici concernenti il movimento turistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera c), n. 1
2. In materia di registrazione e di notificazione degli ospiti trovano applicazione le vigenti disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza.

  1. Il presente comma, già sostituito dall’art. 106, comma 36, L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 e dall’art. 71, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge), è stato poi nuovamente così sostituito dall’art. 75, comma 1, L.R. 5 dicembre 2013, n. 21, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 94. Registrazione e notificazione degli ospiti. 1. Ai fini della rilevazione statistica, i gestori delle strutture ricettive comunicano giornalmente il movimento degli ospiti ai Comuni competenti per territorio su moduli ISTAT.».
     

Art. 95 
Comunicazione dei prezzi (159).
[1. I prezzi dei servizi alberghieri e delle altre strutture ricettive sono liberamente determinati dai singoli operatori ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284.
2. I titolari o gestori delle strutture ricettive devono comunicare al Comune nel cui territorio è situata la struttura ricettiva, entro il 31 luglio, i prezzi minimi e massimi dei servizi che intendono praticare l’anno successivo, nonché il periodo di apertura della struttura stessa, che non può essere inferiore a novanta giorni in un anno, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 81 (160). La comunicazione è effettuata su apposito modulo fornito dall’Amministrazione regionale.
3. Coloro che hanno ottemperato l’obbligo di cui al comma 2 possono presentare, entro il 1° marzo, una comunicazione suppletiva modificante la prima a valere dal 1° giugno al 31 dicembre successivo.
4. Nel caso di apertura di nuove strutture ricettive, l’obbligo della comunicazione di cui al comma 2 deve essere assolto al momento dell’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture ricettive.
5. In caso di cessione a qualsiasi titolo della struttura ricettiva, il titolare o gestore subentrante può presentare una nuova comunicazione relativa ai prezzi che intende praticare nell’esercizio].

  1. Articolo abrogato dall’art. 94, comma 1, lettera a), L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
    (160) Periodo così modificato dall’art. 36, L.R. 20 novembre 2008, n. 13. La modifica ha riguardato il periodo minimo di apertura delle strutture ricettive (in origine centoventi giorni in un anno, attualmente novanta giorni).
     

Art. 96 
Pubblicità dei prezzi e servizi offerti (161).
1. È fatto obbligo ai titolari o gestori delle strutture ricettive di esporre nel luogo di ricevimento degli ospiti, in maniera visibile al pubblico, i prezzi praticati nell’anno in corso e di mettere a disposizione nelle camere e nelle unità abitative una scheda di sintesi delle attrezzature e dei servizi forniti nella struttura medesima, conforme al modello approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio cooperazione, risorse agricole e forestali.

  1. Articolo così sostituito dall’art. 72, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4 a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della medesima legge) e dall’art. 43, comma 1, L.R. 17 luglio 2015, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 54, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 96. Pubblicità dei prezzi e servizi offerti. 1. Ai fini di tutela del turista è fatto obbligo ai titolari o gestori delle strutture ricettive di esporre nel luogo di ricevimento degli ospiti, in maniera visibile al pubblico, i prezzi praticati nell’anno in corso e di esporre nelle camere e nelle unità abitative la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi forniti nella struttura medesima.».
     

Art. 97 
Reclami.
1. Gli utenti delle strutture ricettive di cui al presente titolo possono proporre reclamo in ogni caso di presunta violazione degli obblighi da parte del gestore della struttura.
2. Il reclamo, debitamente documentato, è presentato al Comune competente per territorio, entro sessanta giorni dalla presunta infrazione, anche tramite gli uffici dell’A.I.A.T. ove esistente.

Art. 98 
Chiusura temporanea.
1. La chiusura temporanea delle strutture ricettive turistiche disciplinate dal presente titolo è consentita, previa comunicazione al Comune, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabili di altri sei per gravi e comprovati motivi.
2. In caso di mancata riapertura, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, il Comune prende atto dell’avvenuta cessazione dell’attività.

 

TITOLO IV
Strutture ricettive turistiche

Capo XI – Vigilanza e sanzioni

Art. 99 
Vigilanza.
1. I Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo nelle materie disciplinate dal presente titolo, ferme restando la competenza dell’autorità di pubblica sicurezza e quella dell’autorità sanitaria nei relativi settori.

Art. 100 
Sanzioni amministrative (162).
1. L’esercizio di una struttura ricettiva in mancanza di SCIA è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500 euro a 5.000 euro e con il divieto di prosecuzione dell’attività.
2. L’inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione delle strutture ricettive comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 2.500 euro. In caso di recidiva, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta.
3. L’offerta del servizio di alloggio in locali diversi da quelli predisposti, ovvero il superamento della capacità ricettiva consentita con l’aggiunta di letti permanenti, fatte salve le ipotesi di deroga di cui all’articolo 64, commi 9-bis e 9-ter, comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 1.500 euro. In caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni.
4. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive, nonché la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti ai sensi dell’articolo 96, comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 1.000 euro.
5. La pubblicità dell’attività di be and breakfast in mancanza dell’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 82 comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 150 euro a 500 euro.
6. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell’anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione. In caso di recidiva, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell’attività per un periodo da tre a centottanta giorni.

  1. Il presente articolo, già modificato dall’art. 60, commi 1 e 2, L.R. 5 dicembre 2003, n. 18 e dall’art. 106, comma 37, L.R. 5 dicembre 2005, n. 29, è stato poi così sostituito dall’art. 73, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 100. Sanzioni. 1. L’esercizio delle strutture ricettive in mancanza dell’autorizzazione o della comunicazione di inizio dell’attività comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5.000.000 a lire 10.000.000, nonché l’immediata chiusura dell’attività.
    2. L’inosservanza di altre disposizioni in materia di autorizzazione ovvero di comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5.000.000 a lire 10.000.000. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta, e la revoca dell’autorizzazione.
    3. L’inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione e certificazione di qualità delle strutture ricettive e delle case e appartamenti per vacanze comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000. In caso di reiterata violazione, per le strutture ricettive di cui al comma 1 può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta, e la revoca dell’autorizzazione.
    4. L’offerta del servizio di alloggio in locali diversi da quelli predisposti, ovvero il superamento della capacità ricettiva consentita con l’aggiunta di letti permanenti – fatte salve le ipotesi di deroga di cui all’articolo 64, commi 9-bis e 9-ter – comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni e la revoca dell’autorizzazione.
    5. L’inosservanza delle disposizioni in materia di fissazione, comunicazione e applicazione dei prezzi comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000. La mancata comunicazione dei prezzi comporta in ogni caso l’implicita conferma della precedente comunicazione.
    6. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000.
    7. La pubblicità dell’attività di bed and breakfast in mancanza dell’iscrizione all’elenco comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 300.000 a lire 1.000.000.
    8. I proventi delle sanzioni di cui ai commi da 1 a 6 sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito è stata accertata la violazione.
    8-bis. L’esubero dei posti letto rispetto all’autorizzazione di esercizio viene sanzionato se supera il numero dei posti letto indicato nella certificazione di Prevenzione Incendi che può comprendere anche i letti aggiunti temporanei.».
     

Art. 100-bis
Sospensione, divieto di prosecuzione dell’attività e applicazione delle sanzioni (163).
1. Il Comune dispone la sospensione dell’attività di struttura ricettiva per un periodo da tre a centottanta giorni, nei seguenti casi:
a) qualora l’attività esercitata sia diversa da quella dichiarata nella SCIA;
b) in caso di mancanza o venir meno dei requisiti di cui all’articolo 56, commi 1, 2 e 3;
c) in caso di recidiva ai sensi dell’articolo 100, comma 6.
2. Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 56, comma 7, qualora accerti:
a) che l’attività è esercitata in mancanza di SCIA;
b) che alla scadenza dei termini di sospensione dell’attività non si sia provveduto a rimuovere le cause che hanno dato origine alla sospensione.
3. L’esercizio dell’attività di struttura ricettiva durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell’attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.
4. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto della legge regionale n. 1/1984.
5. I proventi delle sanzioni di cui all’articolo 100 sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito è stata accertata la violazione.

  1. Articolo aggiunto dall’art. 74, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
     

TITOLO V
Stabilimenti balneari

Capo I – Stabilimenti balneari

Art. 101 
Definizione.
1. Sono stabilimenti balneari le strutture turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione, poste sulla riva del mare, di fiumi o di laghi, attrezzate prevalentemente per la balneazione (164).
2. Gli stabilimenti balneari possono essere dotati di impianti e attrezzature per cure elioterapiche e termali, nonché di impianti e attrezzature sportive e di ricreazione.

  1. Comma così modificato dall’art. 10, comma 1, L.R. 27 marzo 2015, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall’art. 14, comma 1 della stessa legge).
     

Art. 102 
Segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio di stabilimento balneare (165).
1. Fermo restando quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di concessioni demaniali marittime, l’esercizio di uno stabilimento balneare per finalità turistico – ricreative è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, ai sensi dell’articolo 19 della legge 241/1990, corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e riguardanti:
a) il godimento dei diritti civili e politici;
b) il non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 773/1931 e il non avere procedimenti penali a proprio carico per i delitti ivi indicati;
c) il non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, né sottoposto a concordato preventivo;
d) l’essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 56-bis, in caso di somministrazione di alimenti e bevande;
e) il titolo di disponibilità dello stabilimento balneare;
f) il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
g) la denominazione e l’ubicazione dello stabilimento balneare;
h) la data prevista per l’inizio dell’attività.
2. Alla SCIA sono allegate:
a) una dichiarazione sostitutiva attestante l’attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione dell’attività da parte di un legale rappresentante o di un institore;
b) una relazione tecnica-descrittiva delle caratteristiche dello stabilimento balneare;
c) la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata sull’apposito modulo approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive e fornita dal Comune territorialmente competente, ai fini della classificazione dello stabilimento balneare e contenente l’indicazione dei requisiti minimi qualitativi di cui all’allegato “G” alla presente legge;
d) una dichiarazione relativa alla denominazione e al segno distintivo dello stabilimento balneare, in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui al comma 8.
3. La SCIA è inoltrata allo SUAP del Comune territorialmente competente, in conformità alla legge regionale n. 3/2002 e al decreto legislativo 59/2010.
4. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA allo SUAP competente, ed entro i dodici mesi successivi, scaduti i quali è necessaria la presentazione di una nuova SCIA.
5. Il Comune provvede ad acquisire d’ufficio ogni eventuale attestazione sanitaria e a effettuare i controlli sulle dichiarazioni presentate, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
6. Il Comune territorialmente competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni, ai sensi dell’articolo 19 della legge 241/1990.
7. Sono soggette a SCIA, entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni intervenute, anche se non comportanti una diversa classificazione dello stabilimento balneare.
8. Con regolamento regionale sono disciplinate le caratteristiche della denominazione e del segno distintivo dello stabilimento balneare.

  1. Articolo così sostituito dall’art. 75, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 102. Autorizzazione. 1. Fermo restando quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di concessioni demaniali marittime, l’autorizzazione all’esercizio di uno stabilimento balneare è rilasciata dal Comune del luogo in cui è ubicato lo stabilimento.
    2. Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di uno stabilimento balneare è subordinato alla sua classificazione. Non sono classificabili gli stabilimenti balneari privi del punteggio minimo per la classificazione di cui all’allegato “G”, facente parte integrante della presente legge.
    3. Con regolamento regionale (vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.Reg. 29 ottobre 2002, n. 0330/Pres.) sono disciplinati:
    a) le modalità di rilascio e i requisiti del provvedimento di classificazione e di autorizzazione, le caratteristiche della denominazione, del segno distintivo e della sua pubblicità;
    b) le modalità di fissazione e applicazione dei prezzi da parte dei titolari o gestori.
    4. Agli stabilimenti balneari si applicano le disposizioni contenute negli articoli 57, 58, 59, 60, 61 e 63 della presente legge.».
     

Art. 103 
Aggiornamento della classificazione (166).
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 102, comma 7, il mantenimento dei requisiti dello stabilimento balneare indicati nella scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi di cui all’articolo 102, comma 2, lettera c), ai fini della classificazione, è soggetto a verifica periodica e ad aggiornamento ogni cinque anni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il titolare o il gestore dello stabilimento balneare invia al Comune territorialmente competente la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata su moduli approvati con decreto del Direttore centrale competente e forniti dal Comune territorialmente competente stesso, entro sessanta giorni dalla scadenza dei cinque anni decorrenti dalla data di inizio attività indicata nella SCIA.
3. Qualora lo stabilimento balneare sia già stato classificato alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alla legge regionale n. 12/2002 e alla legge regionale n. 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo), la verifica periodica e l’aggiornamento della classificazione decorrono dalla data di adozione dell’ultimo provvedimento di classificazione da parte del Comune.

  1. Articolo così sostituito dall’art. 76, comma 1, L.R. 5 dicembre 2013, n. 21, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: Art. 103. Classificazione. 1. Gli stabilimenti balneari sono classificati in base al punteggio ottenuto secondo quanto previsto nell’allegato “G”, facente parte integrante della presente legge.».
     

Art. 104 
Pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti (167).
1. I titolari o i gestori dello stabilimento balneare hanno l’obbligo di esporre in maniera visibile al pubblico la denominazione dello stabilimento, la sua classificazione, i prezzi praticati nell’anno in corso per ciascuno dei servizi offerti. È fatto obbligo al noleggiatore di imbarcazioni e natanti in genere di esporre in maniera ben visibile al pubblico i prezzi praticati.

  1. Il presente articolo, già modificato dall’art. 37, L.R. 20 novembre 2008, n. 13, è stato poi così sostituito dall’art. 76, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 104. Comunicazione e pubblicità dei prezzi. 1. I prezzi dei servizi offerti, compresi il noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, nonché i prezzi di accesso allo stabilimento, devono essere comunicati entro il 31 dicembre di ogni anno alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, che ne cura successivamente la trasmissione alle competenti Capitanerie di porto.
    2. Coloro che hanno ottemperato all’obbligo di cui al comma 1, possono presentare, entro il 1° marzo, una comunicazione supplettiva modificante la prima a valere dal 1° maggio dell’anno in corso.
    3. È fatto obbligo al titolare o gestore dello stabilimento balneare di esporre in maniera ben visibile al pubblico la denominazione dello stabilimento, la sua classificazione, i prezzi suddivisi per alta e bassa stagione praticati nell’anno in corso per ciascuno dei servizi offerti. È fatto altresì obbligo al noleggiatore di imbarcazioni e natanti in genere di esporre in maniera ben visibile al pubblico i prezzi praticati.».
     

Art. 104-bis Subingresso negli stabilimenti balneari (168).
1. In caso di trasferimento in gestione o in proprietà di uno stabilimento balneare, per atto tra vivi o a causa di morte, si applica l’articolo 92-bis.

  1. Articolo aggiunto dall’art. 77, comma 1, L.R. 5 dicembre 2013, n. 21, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della medesima legge).
     

Art. 105 
Sanzioni amministrative (169).
1. L’esercizio di uno stabilimento balneare in mancanza di SCIA è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500 euro a 5.000 euro e con il divieto di prosecuzione dell’attività.
2. L’inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 2.500 euro. In caso di recidiva, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta.
3. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche dello stabilimento balneare, nonché la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti, comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 1.500 euro.
4. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell’anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione. In caso di recidiva, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell’attività per un periodo da tre a centottanta giorni.
5. Il Comune dispone la sospensione dell’attività di stabilimento balneare per un periodo da tre a centottanta giorni, nei seguenti casi:
a) qualora l’attività esercitata sia diversa da quella dichiarata nella SCIA;
b) in caso di mancanza o venir meno dei requisiti di cui all’articolo 102, commi 1 e 2;
c) in caso di recidiva ai sensi del comma 4.
6. Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 102, comma 6, qualora accerti:
a) che l’attività è esercitata in mancanza di SCIA;
b) che alla scadenza dei termini di sospensione dell’attività non si sia provveduto a rimuovere le cause che hanno dato origine alla sospensione.
7. L’esercizio dell’attività di stabilimento balneare durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell’attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.
8. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto della legge regionale n. 1/1984.
9. I proventi delle sanzioni sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito è stata accertata la violazione.

  1. Articolo così sostituito dall’art. 77, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 105. Sanzioni amministrative. 1. L’esercizio di uno stabilimento balneare in mancanza dell’autorizzazione comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5.000.000 a lire 10.000.000, nonché l’immediata chiusura dell’attività.
    2. L’inosservanza di altre disposizioni in materia di autorizzazione comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5.000.000 a lire 10.000.000. In caso di reiterata violazione, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta.
    3. L’inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta, e la revoca dell’autorizzazione.
    4. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e caratteristiche dello stabilimento balneare comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000.
    5. L’inosservanza delle disposizioni in materia di fissazione, comunicazione e applicazione dei prezzi comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000. La mancata comunicazione dei prezzi comporta in ogni caso l’implicita conferma della precedente comunicazione.
    6. I proventi delle sanzioni di cui ai commi da 1 a 5 sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito è stata accertata la violazione.».
     

TITOLO VI
Disposizioni in materia di turismo itinerante

Capo I – Turismo itinerante

Art. 106 
Finalità.
1. La Regione, ai fini della promozione del turismo all’aria aperta, favorisce l’istituzione di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite, individuate dai Comuni singoli o associati, a supporto del turismo itinerante.

Art. 107 
Requisiti.
1. I requisiti delle aree di sosta sono stabiliti con regolamento regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni e integrazioni (170).
2. I Comuni, singoli o associati, devono dare tempestiva comunicazione dei servizi forniti dall’area attrezzata e della sua dislocazione ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico.
3. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma l è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive, prorogabili nel rispetto delle norme vigenti in materia.

  1. Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.Reg. 10 ottobre 2003, n. 0360/Pres.
     

Art. 108 
Affidamento della gestione delle aree.
1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree direttamente ovvero mediante apposite convenzioni nelle quali sono stabilite le tariffe e le modalità della gestione. Le tariffe devono essere determinate in modo da consentire il prolungamento della stagione turistica.
2. In caso di gestione mediante convenzione, i gestori sono tenuti a comunicare gli arrivi e le presenze alla TurismoFVG ed eventualmente ai Comuni competenti per territorio, con le modalità di cui all’articolo 94 (171).

  1. Comma così modificato dall’art. 106, comma 38, L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.
     

Art. 109 
Contributi.
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai Comuni, singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l’ampliamento delle aree di cui all’articolo 106.
2. I contributi sono concessi nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con esclusione delle spese destinate all’acquisto dell’area, fino al limite massimo di lire 50.000.000 in caso di Comuni singoli, ovvero di lire 70.000.000 in caso di Comuni associati, per singolo intervento (172).
3. La Giunta regionale stabilisce criteri e priorità al fine di realizzare un’equilibrata dislocazione delle aree attrezzate sul territorio regionale (173).

  1. Comma così modificato dall’art. 6, comma 140, L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l’art. 10 della stessa legge).
    (173)  Vedi, anche, il regolamento approvato con D.P.Reg. 10 ottobre 2003, n. 0360/Pres.
     

TITOLO VII
Turismo congressuale

Capo I – Attività congressuale

Art. 110 
Organizzazione, promozione e commercializzazione del prodotto congressuale.
1. La Regione riconosce il fondamentale ruolo dell’attività congressuale come occasione di promozione del territorio e di sviluppo economico per l’intera comunità regionale nell’ottica di una strategia di crescita complessiva del comparto turistico.
2. La Regione sostiene i soggetti che si occupano della promozione e commercializzazione del prodotto congressuale all’interno di strutture idonee, come definite dai commi successivi, favorendo lo svolgimento di attività di razionalizzazione, coordinamento e promozione del comparto congressuale regionale.
3. I soggetti di cui al comma 2 sono chiamati a:
a) gestire le strutture congressuali e i centri congressi, di cui ai commi 4, 5 e 6, idonei a ospitare manifestazioni nazionali e internazionali;
b) svolgere attività di promozione, studi e ricerche su problemi tecnici e organizzativi della gestione del turismo congressuale per garantire la massima qualità dei servizi offerti;
c) realizzare incontri e aggiornamenti per operatori turistici, operatori e tecnici sui temi inerenti le attività congressuali e turistiche collegate.
4. Sono strutture congressuali gli edifici permanenti appositamente predisposti per lo svolgimento di riunioni, dotati di installazioni tecniche di base adeguate alle esigenze più diverse, provvisti di servizi in grado di dare risposte qualitativamente, quantitativamente e professionalmente valide alle richieste dei partecipanti, in grado di offrire personale specializzato e plurilingue.
5. I centri congressi devono comprendere sale di differente grandezza, di cui una con una capienza sufficiente ad accogliere in seduta plenaria tutti i partecipanti ad una riunione, dichiarandone la capacità massima. Le altre sale devono permettere la riunione di commissioni, comitati, gruppi di lavoro diverso, con un numero proporzionale di uffici per assicurare i servizi, tenendo conto delle condizioni di comfort, d’igiene e sicurezza, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
6. I centri congressi dovranno garantire per ogni sala superiore ai cinquanta posti le seguenti dotazioni tecnologiche: un efficiente impianto di sonorizzazione, uno schermo adeguato alle dimensioni della sala secondo le tabelle tecniche (rapporto distanza fondo sala/schermo), un impianto di illuminazione graduabile e sezionabile, con controllo facilmente accessibile dalla sala e dalla regia; dovranno garantire inoltre che le sale di capienza uguale o superiore ai trecento posti siano dotate di cablaggi audio e video posizionati lungo la sala e sul palco, i quali consentano il controllo da parte di una regia centralizzata.

Art. 111 
Contributi agli organizzatori di eventi congressuali (174).
1. La Regione, al fine di ottenere il potenziamento degli eventi congressuali e la crescita dell’intero settore, tramite la Turismo FVG di cui all’articolo 9, concede contributi agli organizzatori di eventi congressuali, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, secondo la regola degli aiuti di importanza minore “de minimis”, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006, per la realizzazione e la gestione di eventi congressuali in Friuli-Venezia Giulia, che prevedano la presenza di almeno duecento congressisti e il pernottamento degli stessi in strutture ricettive della regione per almeno due notti consecutive.
2. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finalizzati alla realizzazione e gestione degli eventi congressuali medesimi.

  1. Articolo così sostituito dall’art. 2, comma 49, L.R. 25 luglio 2012, n. 14, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 15, comma 1, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 111. Contributi in conto capitale agli organizzatori di eventi congressuali [Con regolamento approvato con D.P.Reg. 15 ottobre 2002, n. 0310/Pres. sono stati dettati i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi qui previsti]. 1. L’Amministrazione regionale, al fine di ottenere il potenziamento degli eventi congressuali e la crescita dell’intero settore, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, secondo la regola del de minimis e comunque fino al limite massimo di lire 100.000.000, agli organizzatori di eventi congressuali per la spesa sostenuta per la locazione di strutture congressuali e centri congressi.
    2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in occasione di eventi organizzati in Friuli-Venezia Giulia che prevedono la presenza di oltre duecento congressisti, i quali pernottino in strutture ricettive della Regione per almeno due notti consecutive.
    3. Alle domande che non possono essere accolte per l’indisponibilità delle risorse finanziarie si applica l’articolo 33 della legge regionale n. 7/2000.
    4. Resta esclusa dal contributo l’iniziativa alla quale il benefìciario abbia dato avvio prima della presentazione della domanda.».
     

TITOLO VIII
Professioni turistiche

Capo I – Guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica

Art. 112 
Definizione delle attività.
1. È guida turistica chi per professione, anche in modo non esclusivo o non continuativo, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite a luoghi di interesse turistico, storico, artistico, ambientale, enogastronomico e socioculturale, ivi compresi opere d’arte, musei, gallerie, mostre, esposizioni, siti archeologici, luoghi di culto, castelli, ville, giardini e simili, illustrandone gli aspetti storici, artistici, monumentali, paesaggistici e naturali.
2. È accompagnatore turistico chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all’estero, curando l’attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell’ambito di competenza delle guide turistiche e naturalistiche.
3. È guida naturalistica o ambientale escursionistica chi per professione, anche in modo non esclusivo o non continuativo, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad aree protette e altri ambienti di interesse naturalistico, ivi compresi i siti allestiti e le strutture museali o espositive inerenti detti ambienti, illustrando gli aspetti naturalistici, paesaggistici, ambientali ed etnografici del territorio.
4. Le prestazioni delle figure professionali di cui ai commi 1, 2 e 3 vengono svolte in lingua italiana e/o in due o più lingue straniere.

Art. 113 
Albi di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica.
1. L’esercizio nella Regione Friuli-Venezia Giulia dell’attività di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica, è subordinato all’iscrizione, rispettivamente, agli albi di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida naturalistica o ambientale escursionistica, istituiti presso la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, di seguito denominati albi.
2. Possono chiedere l’iscrizione agli albi coloro che sono in possesso dell’attestato comprovante il superamento dell’esame di idoneità di cui all’articolo 114, ovvero che si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 115, comma 3 (175).
3. Agli iscritti all’albo professionale sono rilasciati la tessera di riconoscimento e un apposito distintivo le cui caratteristiche e modalità di utilizzo sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Sono iscritti d’ufficio al relativo albo coloro che, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti agli albi di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1982, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni, e 10 gennaio 1987, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni.

  1. Comma così modificato dall’art. 6, L.R. 11 febbraio 2010, n. 2.
     

Art. 114 
Esami di idoneità.
1. Ai fini dell’ammissione all’esame di idoneità, gli aspiranti alla professione di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica, devono dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea;
c) possesso del diploma di istruzione secondaria o di diploma conseguito all’estero per il quale sia stata valutata l’equivalenza dalla competente autorità italiana;
d) possesso dell’attestato di frequenza di specifici corsi di formazione professionale; ai fini dell’ammissione all’esame di idoneità per guida turistica e guida naturalistica o ambientale escursionistica, la durata del corso non può essere inferiore a duecentocinquanta ore;
e) conoscenza di almeno due lingue straniere di cui una tra quelle maggiormente diffuse negli Stati membri dell’Unione europea per le quali viene stabilito, con la deliberazione di cui al comma 2, un diverso grado di approfondimento in ragione della figura professionale.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, disciplina le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, le modalità di nomina e funzionamento delle commissioni esaminatrici, la composizione, il numero e le qualifiche degli esperti designati dai rispettivi Collegi e individua le materie oggetto d’esame, comprendenti, in ogni caso, la conoscenza della realtà storica, geografica, culturale e ambientale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 115 
Esonero totale o parziale dall’esame di idoneità.
1. Le guide turistiche e le guide naturalistiche o ambientali escursionistiche che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione presso altre Regioni o Province autonome italiane e che intendano svolgere la propria attività nella Regione Friuli-Venezia Giulia, devono sostenere l’esame di idoneità limitatamente alle materie inerenti la conoscenza della realtà storica, culturale e ambientale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come individuate dalla deliberazione di cui all’articolo 114, comma 2.
2. I cittadini di Stati membri dell’Unione europea in possesso di analoga abilitazione tecnica conseguita secondo l’ordinamento del Paese d’appartenenza che intendano svolgere la propria attività nella Regione Friuli-Venezia Giulia sono soggetti alle disposizioni previste dalla legislazione italiana in recepimento delle direttive comunitarie in materia.
3. Gli accompagnatori turistici che abbiano l’abilitazione all’esercizio della professione presso altre Regioni o Province autonome italiane e i cittadini di Stati membri dell’Unione europea in possesso di analoga abilitazione tecnica conseguita secondo l’ordinamento del Paese d’appartenenza che intendano svolgere la propria attività nella Regione Friuli-Venezia Giulia sono esonerati dall’obbligo di sostenere l’esame di idoneità come previsto dalla legislazione italiana in recepimento delle direttive comunitarie in materia.
4. [I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, iscritti all’albo della “International Association of Tours Manager” (IATM) di Londra sono esonerati dall’obbligo di sostenere l’esame di idoneità per accompagnatore turistico] (176).
5. I soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia o titolo equipollente esercitano l’attività di guida turistica previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento (177).
5-bis. I soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente esercitano l’attività di accompagnatore turistico, previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi (178).

  1. Comma abrogato dall’art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 11 febbraio 2010, n. 2.
    (177) Comma così sostituito dall’art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 11 febbraio 2010, n. 2. Il testo originario era così formulato: «5. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere esonerati dall’obbligo di sostenere l’esame di idoneità coloro che hanno conseguito la laurea in facoltà universitarie specifiche per la preparazione della figura professionale di guida turistica. Resta in ogni caso stabilito l’obbligo di sostenere l’esame di idoneità avente per oggetto la conoscenza della realtà storica, culturale e ambientale della Regione Friuli-Venezia Giulia.».
    (178) Comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 11 febbraio 2010, n. 2.
     

Art. 116 
Corsi di formazione professionale.
1. I corsi di formazione professionale di cui all’articolo 114, comma 1, lettera d), sono organizzati o promossi dall’Amministrazione regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, in collaborazione con i centri di formazione professionale e gli istituti professionali di Stato per i servizi turistici riconosciuti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76.
2. Le materie oggetto di insegnamento sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nell’ambito di quanto stabilito ai sensi dell’articolo 114, comma 2.

Art. 117 
Sospensione e cancellazione dell’iscrizione agli albi.
1. L’iscrizione agli albi può essere sospesa, su richiesta adeguatamente motivata dell’interessato, per un periodo non superiore a due anni.
2. È disposta la cancellazione dagli albi in caso di:
a) recidiva di cui all’articolo 142, comma 6;
b) perdita dei requisiti di cui all’articolo 114, comma 1, lettere a) e b);
c) decorso del termine di cui al comma 1, in mancanza di una dichiarazione di ripresa dell’attività resa dall’interessato.

Art. 118 
Esenzione dall’obbligo di iscrizione all’albo ed esercizio occasionale dell’attività.
1. Sono esenti dall’obbligo di iscrizione all’albo le guide turistiche residenti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia che accompagnano un gruppo di turisti provenienti da uno Stato membro dell’Unione europea, nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo, a circuito chiuso, nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49.
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
a) alle attività divulgative del patrimonio culturale, ambientale, artistico e naturalistico svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti a enti e associazioni e rivolte a soci e assistiti dei medesimi enti e associazioni costituiti, senza fini di lucro, per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali;
b) alle attività di semplice accompagnamento di visitatori per conto delle associazioni Pro-loco, svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti alle Pro-loco stesse nelle località di competenza delle medesime e con esclusione dei comuni nei quali si trovano i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate, così come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49;
c) alle attività didattiche o di tutela di beni culturali, ambientali, naturali, svolte da soggetti dipendenti nell’esercizio delle proprie funzioni.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono obbligati a munirsi di apposita dichiarazione, rilasciata dall’ente di appartenenza, da cui risultino la gratuità e l’occasionalità della prestazione.
4. Le disposizioni del presente capo non si applicano altresì nei confronti:
a) delle attività didattiche svolte dagli insegnanti nei confronti degli alunni;
b) delle attività didattiche svolte da esperti, anche con lezioni sui luoghi oggetto di studio, rivolte alle scuole e istituti di ogni ordine e grado o svolte nell’ambito di corsi di formazione e iniziative a carattere seminariale, nell’ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
c) dei dipendenti delle agenzie di viaggio e turismo che si occupano esclusivamente dell’attività di accoglienza dei clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e di assistenza nelle relative operazioni, muniti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall’agenzia di viaggio e turismo;
c-bis) dei soggetti di cui all’articolo 6 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell’inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), che svolgano le attività di accompagnamento esclusivamente nell’ambito dei territori della Prima guerra mondiale, appositamente individuati dal regolamento di cui all’articolo 6, comma 6, della medesima legge (179).
5. I Comuni istituiscono, regolamentano e aggiornano un apposito elenco nel quale sono iscritti i soggetti che svolgono le attività di cui al comma 4, lettera b).

  1. Lettera aggiunta dall’art. 2, comma 78, L.R. 4 agosto 2014, n. 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 16, comma 1, della medesima legge).
     

Art. 119 
Corsi di aggiornamento professionale.
1. L’Amministrazione regionale ha facoltà di promuovere e organizzare corsi di aggiornamento professionale per guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica, sentite le rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. Sono ammessi a frequentare i corsi di aggiornamento professionale coloro che risultano iscritti agli albi regionali.

Art. 120 
Visite ai siti museali.
1. Le guide turistiche, nell’esercizio della loro attività professionale, incluse le visite di studio e aggiornamento, sono ammesse gratuitamente, durante le ore di apertura al pubblico, in tutti i musei, gallerie, monumenti, parchi e simili, di proprietà dello Stato, della Regione, degli enti pubblici o di privati, esistenti sul territorio regionale, ai sensi dell’articolo 12 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito dalla legge 17 giugno 1937, n. 1249.

 

TITOLO VIII
Professioni turistiche

Capo II – Guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina

Art. 121 
Definizione dell’attività.
1. È guida alpina chi esercita per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
a) accompagnamento di singole persone o di gruppi, in escursioni su qualsiasi terreno in montagna e senza limiti di difficoltà, nonché in scalate o in ascensioni alpine su roccia o su ghiaccio;
b) accompagnamento di singole persone o di gruppi, in escursioni sciistiche e sci-alpinistiche, anche fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l’uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche;
c) insegnamento delle tecniche di arrampicata sportiva, alpinistiche e sci alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo;
d) consulenza e collaborazione con enti pubblici e di diritto pubblico in qualsiasi campo connesso con la specifica competenza professionale.
2. L’aspirante guida alpina può svolgere le attività di cui al comma 1, con riferimento ad ascensioni di difficoltà non superiore al quinto grado; detto limite non sussiste nel caso in cui l’aspirante guida alpina fa parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo e nelle arrampicate in strutture o palestre attrezzate per l’arrampicata sportiva.
3. L’aspirante guida alpina può esercitare l’insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo nell’ambito di una scuola di alpinismo o di sci alpinismo.
4. L’aspirante guida alpina deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l’abilitazione tecnica all’esercizio della professione di aspirante guida alpina; in caso contrario decade dall’iscrizione al relativo albo professionale.

Art. 122 
Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli-Venezia Giulia.
1. È riconosciuto, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominato Collegio delle guide alpine, con compiti di tenuta degli albi di cui all’articolo 123, vigilanza sul comportamento degli iscritti e organizzazione dei corsi di cui all’articolo 138, comma 1, lettere a) e d) in collaborazione con l’Amministrazione regionale.
2. La vigilanza sul Collegio delle guide alpine è esercitata dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Art. 123 
Albi di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina.
1. L’esercizio stabile della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina è subordinato all’iscrizione rispettivamente agli albi di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina, istituiti presso il Collegio delle guide alpine, e di seguito denominati albi.
2. È considerato esercizio stabile della professione l’attività svolta dalla guida alpina-maestro di alpinismo e dall’aspirante guida alpina che abbia domicilio, anche stagionale, nel territorio della Regione.

Art. 124 
Borse di studio.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire borse di studio a favore di chi frequenta i corsi teorico – pratici per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione, ovvero i corsi di aggiornamento professionale, di cui all’articolo 138, comma 1, lettere a) e d).
2. Le modalità di corresponsione delle borse di studio sono determinate con Regolamento regionale.

Art. 124-bis 
Finanziamenti a favore del Collegio delle guide alpine – maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli-Venezia Giulia per iniziative dirette a incrementare attività escursionistiche e alpinistiche (180).
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli-Venezia Giulia finanziamenti per attività volte a favorire l’incremento delle attività escursionistiche e alpinistiche attraverso corsi di avviamento e perfezionamento all’alpinismo e allo sci alpinismo.
2. Le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

  1. Articolo aggiunto dall’art. 9, comma 6, L.R. 15 maggio 2002, n. 13.
     

Art. 125 
Scuole di alpinismo.
1. Ai fini dell’esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui all’articolo 121, comma 1, lettera c), può essere autorizzata l’apertura di scuole di arrampicata sportiva, di alpinismo o di sci – alpinismo e di torrentismo dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritto al relativo albo.
2. L’apertura è autorizzata con decreto del Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario.

TITOLO VIII
Professioni turistiche
Capo III – Guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica
Art. 126 
Definizione dell’attività.
1. È guida speleologica-maestro di speleologia chi svolge per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
a) accompagnamento di persone in escursioni ed esplorazioni in grotte e cavità artificiali;
b) insegnamento delle tecniche e delle materie professionali speleologiche e complementari;
c) consulenza e collaborazione con enti pubblici e di diritto pubblico in qualsiasi campo connesso con la specifica competenza professionale.
2. L’aspirante guida speleologica svolge solo attività di accompagnamento di persone in facili grotte naturali limitatamente a quelle di sviluppo orizzontale, ad esclusione di quelle in cui si richieda, anche solo occasionalmente, l’utilizzo di corde, scalette flessibili o attrezzi per la progressione; detto limite non sussiste nel caso in cui l’aspirante guida speleologica fa parte di comitive condotte da una guida speleologica.
3. L’aspirante guida speleologica può esercitare l’insegnamento sistematico delle tecniche speleologiche solo nell’ambito di una scuola di speleologia.
4. L’aspirante guida speleologica deve conseguire il grado di guida speleologica-maestro di speleologia entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l’abilitazione tecnica all’esercizio della professione come aspirante guida speleologica; in caso contrario decade dall’iscrizione al relativo albo professionale.

Art. 127 
Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e degli aspiranti guida speleologica del Friuli-Venezia Giulia.
1. È istituito, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e degli aspiranti guida speleologica del Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominato Collegio delle guide speleologiche, con compiti di tenuta degli albi di cui all’articolo 128, vigilanza sul comportamento degli iscritti e organizzazione dei corsi di cui all’articolo 138, comma 1, lettere a) e d) in collaborazione con l’Amministrazione regionale.
2. La vigilanza sul Collegio delle guide speleologiche è esercitata dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Art. 128 
Albi di guida speleologica-maestro di speleologia e di aspirante guida speleologica.
1. L’esercizio stabile della professione di guida speleologica-maestro di speleologia e di aspirante guida speleologica è subordinato all’iscrizione, rispettivamente, all’albo di guida speleologica-maestro di speleologia e all’albo di aspirante guida speleologica istituiti presso il Collegio delle guide speleologiche, e di seguito denominati albi.
2. È considerato esercizio stabile della professione l’attività svolta dalla guida speleologica-maestro di speleologia e dall’aspirante guida speleologica che abbia domicilio, anche stagionale, nel territorio della Regione.

Art. 129 
Scuole di speleologia.
1. Ai fini dell’esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui all’articolo 126, comma 1, lettera b), può essere autorizzata l’apertura di scuole di speleologia, speleologia subacquea, e torrentismo dirette da una guida speleologica-maestro di speleologia iscritta al relativo albo.
2. L’apertura è autorizzata con decreto del Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Art. 130 
Istituzione del primo albo regionale delle guide speleologiche-maestri di speleologia (181).
1. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, possono richiedere l’iscrizione all’albo di guida speleologica-maestro di speleologia, speleologi di chiara fama in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea;
c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall’Azienda per i servizi sanitari;
d) iscrizione negli elenchi nazionali del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico da almeno quindici anni, ovvero svolgimento dell’attività di istruttore nell’ambito dello stesso Corpo o della Scuola nazionale di speleologia del Club Alpino Italiano o della Commissione nazionale scuole di speleologia della Società Speleologica Italiana, ovvero svolgimento, per almeno un mandato, dell’incarico di responsabile di stazione o di responsabile regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, ovvero esercizio della professione di guida alpina specializzata in speleologia ai sensi della legge regionale 20 novembre 1995, n. 44, ovvero svolgimento, da parte delle guide alpine iscritte al proprio Albo da almeno due anni, delle attività di cui all’articolo 126, comma 1, comprovato dal Collegio regionale delle guide alpine (182).
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è accertato dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, previa presentazione, da parte dell’interessato, di idonea documentazione corredata di una relazione esauriente dell’attività svolta.

  1. Articolo così sostituito dall’art. 61, comma 1, L.R. 5 dicembre 2003, n. 18, poi così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo originario era così formulato: «Art. 130. Istituzione del primo albo regionale delle guide speleologiche-maestri di speleologia. 1. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, possono richiedere l’iscrizione all’albo di guida speleologica-maestro di speleologia, speleologi di chiara fama in possesso dei seguenti requisiti:
    a) godimento dei diritti civili e politici;
    b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea;
    c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall’Azienda per i servizi sanitari;
    d) iscrizione negli elenchi nazionali del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico da almeno quindici anni, ovvero attività di istruttore nell’àmbito dello stesso o della Scuola nazionale di speleologia del Club Alpino Italiano o della Commissione nazionale scuole di speleologia della Società Speleologica Italiana, ovvero iscrizione all’albo delle guide alpine da almeno due anni.
    2. Il richiedente deve altresì dimostrare di aver svolto, per almeno un mandato, l’incarico di responsabile di stazione o di responsabile regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, ovvero attività di istruttore nell’àmbito dello stesso o della Scuola nazionale di speleologia del Club Alpino Italiano, ovvero aver svolto la professione di guida alpina specializzata in speleologia ai sensi della legge regionale 20 novembre 1995, n. 44.
    3. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è accertato dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, dietro presentazione, da parte dell’interessato, di idonea documentazione corredata di una relazione esauriente sull’attività svolta.».
    Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 61, L.R. n. 18/2003 le domande di iscrizione all’albo di guida speleologica-maestro di speleologia, di cui al presente articolo, come sopra sostituito, devono essere presentate entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge.
    (182)  Lettera così modificata dall’art. 42, comma 3, L.R. 4 giugno 2004, n. 18.
     

TITOLO VIII
Professioni turistiche

Capo IV – Maestro di sci

Art. 131 
Definizione dell’attività (183).
1. È maestro di sci chi insegna per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista e in escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l’uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.

  1. Vedi, anche, il D. Dirett. reg. 16 gennaio 2012, n. 35/PROD/SISTUR.
     

Art. 132 
Collegio dei maestri di sci del Friuli-Venezia Giulia.
1. È riconosciuto, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio dei maestri di sci del Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominato Collegio dei maestri di sci, con compiti di tenuta dell’albo di cui all’articolo 133, vigilanza sul comportamento degli iscritti e organizzazione dei corsi di cui all’articolo 138, comma 1, lettere a) e d) in collaborazione con l’Amministrazione regionale.
2. La vigilanza sul Collegio dei maestri di sci è esercitata dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Art. 133 
Albo dei maestri di sci.
1. L’esercizio della professione di maestro di sci è subordinato all’iscrizione all’albo dei maestri di sci, istituito presso il Collegio dei maestri di sci di cui all’articolo 132.
2. L’albo dei maestri di sci è suddiviso nelle seguenti sezioni:
a) maestro di sci discipline alpine;
b) maestro di sci discipline del fondo e telemark;
c) maestro di sci discipline dello snow-board.

Art. 134 
Scuole di sci.
1. Ai fini dell’esercizio coordinato delle attività di insegnamento delle tecniche sciistiche, è autorizzata l’apertura di scuole di sci.
2. La scuola di sci autorizzata viene iscritta nell’elenco regionale delle scuole di sci, tenuto dal Collegio dei maestri di sci; l’iscrizione nell’elenco regionale autorizza l’uso della denominazione “Scuola di sci autorizzata del Friuli-Venezia Giulia”.

 

TITOLO VIII
Professioni turistiche

Capo V – Norme comuni

Art. 135 
Elenchi e risorse.
1. Annualmente la Giunta regionale predispone l’elenco delle professioni turistiche riconosciute e dispone, all’interno della finanziaria regionale, gli stanziamenti esplicitamente previsti per gli scopi di cui alla presente legge.

Art. 136 
Abilitazione tecnica all’esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina, guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica e maestro di sci.
1. L’abilitazione tecnica all’esercizio delle professioni disciplinate dai Capi II, III e IV, si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami.
2. I corsi e gli esami di cui all’articolo 138, comma 1, lettere a) e d), sono organizzati dai rispettivi Collegi in collaborazione con l’Amministrazione regionale.
3. Sono ammessi ai corsi di cui ai commi 1 e 2 i candidati che abbiano l’età prescritta per l’iscrizione al relativo albo professionale e che, nel caso di corsi per guida alpina-maestro di alpinismo e guida speleologica-maestro di speleologia, abbiano esercitato la professione di aspirante nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda (184).
4. Le materie connesse alla formazione professionale dei maestri di sci e delle guide alpine possono essere inserite nei piani di studio di istituti scolastici superiori nel rispetto delle norme in materia di formazione professionale. I corsi su tali materie sono svolti in collaborazione con i rispettivi Collegi.

  1. Comma così sostituito dall’art. 62, L.R. 5 dicembre 2003, n. 18. Il testo originario era così formulato: «3. Sono ammessi ai corsi di cui ai commi 1 e 2, i residenti in un comune della regione che abbiano l’età prescritta per l’iscrizione al relativo albo professionale e che, nel caso di corsi per guida alpina-maestro di alpinismo e guida speleologica-maestro di speleologia, abbiano esercitato la professione di aspirante nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda.».
     

Art. 137 
Iscrizione agli albi.
1. Possono essere iscritti agli albi di cui agli articoli 113, 123, 128 e 133 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) abilitazione all’esercizio della professione conseguita ai sensi dell’articolo 136;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea;
d) età minima di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo e per le guide speleologiche – maestri di speleologia, e di diciotto anni per gli aspiranti guida alpina e per gli aspiranti guida speleologica;
e) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall’Azienda per i servizi sanitari;
f) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
g) [residenza o domicilio in un comune della Regione Friuli-Venezia Giulia] (185).
2. L’esercizio della professione da parte di guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guide alpine, di guide speleologiche – maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica e di maestri di sci, provenienti dall’estero con i loro clienti, in possesso dell’abilitazione tecnica secondo l’ordinamento del paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio regionale, non è subordinato all’iscrizione agli albi.
3. La Giunta regionale, d’intesa con la Commissione tecnica dell’Associazione internazionale dei maestri di sci (ISIA), disciplina la tenuta dell’elenco dei titoli esteri riconosciuti come abilitanti alla libera professione.
4. Coloro che hanno conseguito il titolo abilitante alla professione di guida alpina, di guida speleologica e di maestro di sci, presso uno Stato membro dell’Unione europea ovvero presso uno Stato estero non appartenente ad essa, possono essere iscritti al relativo albo a seguito di riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.
5. Sono iscritti d’ufficio al relativo albo coloro che, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti agli albi di cui rispettivamente alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 44, e alla legge regionale 18 aprile 1997, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni.

  1. Lettera abrogata dall’art. 63, L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.
     

Art. 137-bis
Aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all’aria aperta e a carattere sportivo denominate “Centri di turismo attivo” (186).
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce e promuove, tramite TurismoFVG, le aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all’aria aperta e a carattere sportivo denominate “Centri di turismo attivo”, finalizzate all’offerta congiunta di servizi di fruizione turistica, naturalistica e sportiva del territorio regionale.
2. Ai fini del comma 1, per operatori economici nel settore del turismo all’aria aperta e a carattere sportivo si intende qualunque persona fisica o giuridica rientrante tra i professionisti abilitati all’esercizio delle professioni turistiche disciplinate dal Titolo VIII o tra gli operatori qualificati per l’insegnamento, anche con finalità non agonistiche, degli sport all’aria aperta, ovvero un raggruppamento di tali persone, anche se non perseguono un preminente scopo di lucro e non dispongono della struttura organizzativa di un’impresa.
3. Con regolamento, adottato previo parere della Commissione consiliare competente, sono disciplinati i requisiti e le modalità per l’attribuzione della denominazione “Centro di turismo attivo”, nonché le forme di promozione attuate dalla TurismoFVG (187).

  1. Articolo aggiunto dall’art. 51, comma 1, L.R. 21 dicembre 2012, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 318 della stessa legge).
    (187) In attuazione di quanto previsto dal presente comma, vedi il regolamento emanato con D.P.Reg. 30 marzo 2015, n. 069/Pres.
     

Art. 138 
Regolamenti di attuazione (188).
1. Con regolamento regionale sono stabilite:
a) le modalità di svolgimento dei corsi teorico – pratici di abilitazione tecnica, dei corsi di aggiornamento professionale, delle eventuali prove attitudinali di ammissione e le modalità di svolgimento delle prove conclusive d’esame;
b) le modalità di nomina, funzionamento e composizione delle commissioni esaminatrici di cui alla lettera a);
c) le caratteristiche e le modalità di rilascio e utilizzo della tessera di riconoscimento e dell’apposito distintivo;
d) le specializzazioni conseguibili, le modalità di svolgimento dei corsi di specializzazione, dei corsi di formazione per istruttori e delle relative prove d’esame;
e) le modalità di corresponsione delle borse di studio di cui all’articolo 124;
f) le condizioni e le modalità di rilascio dell’autorizzazione per l’apertura delle scuole di sci di cui all’articolo 134;
g) le modalità di aggregazione temporanea e trasferimento agli albi di cui rispettivamente agli articoli 123, 128 e 133 da parte di iscritti agli albi professionali di altre Regioni o Province autonome.

  1. Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.Reg. 9 agosto 2002, n. 0241/Pres.
     

Art. 139 
Divieti e doveri.
1. Coloro che esercitano le professioni turistiche disciplinate dal presente titolo non possono svolgere nei confronti dei propri clienti attività incompatibili con l’esercizio della professione. Il divieto comprende ogni attività in concorrenza con le agenzie di viaggio e turismo e l’accaparramento diretto o indiretto di clienti per conto di strutture ricettive, di agenzie di viaggio e turismo, di imprese di trasporto, di esercizi commerciali, di pubblici esercizi e simili.
2. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina, le guide speleologiche – maestri di speleologia e gli aspiranti guida speleologica, e i maestri di sci, sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, speleologi, escursionisti o sciatori, a prestare la propria opera individualmente, o nell’ambito di operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.
3. Gli iscritti agli albi di cui agli articoli 123, 128 e 133 sono tenuti a stipulare apposite polizze assicurative contro gli infortuni e a garanzia del risarcimento dei danni eventualmente arrecati a terzi nell’esercizio della professione.

Art. 140 
Determinazione delle tariffe per le prestazioni professionali.
1. Le tariffe per le prestazioni professionali dei maestri di sci sono liberamente determinate dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative riconosciute a livello regionale.
2. Le tariffe di cui al comma 1 devono essere comunicate entro il 30 novembre di ogni anno alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Art. 141 
Scuole e istruttori del C.A.I. e del S.S.I.
1. Il Club Alpino Italiano (C.A.I.) conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori. Relativamente alle attività speleologiche, la medesima facoltà è attribuita alla Società Speleologica Italiana (S.S.I.).

Art. 142 
Sanzioni amministrative.
1. Chiunque esercita l’attività di guida turistica, di guida naturalistica o ambientale escursionistica, di accompagnatore turistico, di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di guida speleologica-maestro di speleologia, di aspirante guida speleologica, di maestro di sci, in mancanza di iscrizione al relativo albo, salvi i casi di esonero dall’iscrizione, è soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.000.000. Qualora l’attività sia svolta a favore di enti e associazioni, questi ultimi sono soggetti all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 1.500.000.
2. Le guide alpine-maestri di alpinismo, gli aspiranti guida alpina, le guide speleologiche-maestri di speleologia, gli aspiranti guida speleologica, i maestri di sci che non prestano la propria opera di soccorso nell’ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti, sono soggetti all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.
3. Le guide turistiche, le guide naturalistiche o ambientali escursionistiche, gli accompagnatori turistici, le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina, le guide speleologiche – maestri di speleologia, gli aspiranti guida speleologica, i maestri di sci, che svolgono nei confronti dei propri clienti attività incompatibili con l’esercizio della professione, sono soggetti all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 600.000.
4. La parziale o mancata stipulazione delle previste garanzie assicurative comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.
5. La violazione dell’obbligo di comunicazione del trasferimento dell’iscrizione all’albo di un’altra Regione o Provincia autonoma italiana o dell’attività in un altro Stato membro dell’Unione europea comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000.
6. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell’anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione.
7. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi da 1 a 6 sono applicate dall’Amministrazione regionale in conformità alla legge regionale n. 1/1984.
8. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 1 a 6 sono integralmente devoluti ai rispettivi Collegi, ove previsti.

 

TITOLO IX
Prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci

Capo I – Disciplina delle attività professionali di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci

Art. 143 
Attività di prevenzione, soccorso e sicurezza.
1. Al fine di garantire la realizzazione e la gestione in sicurezza delle piste da sci, come definite dall’articolo 26-bis della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, nonché un servizio di soccorso qualificato, favorendo lo sviluppo delle attività turistiche ed economiche nelle località montane, la Regione riconosce l’attività svolta dagli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, quali i pattugliatori, soccoritori e coordinatori di stazione, con compiti di prevenzione, soccorso e sicurezza alle persone infortunate.
2. Il servizio di prevenzione degli incidenti e la sicurezza delle piste sono assicurati attraverso l’organizzazione di tutte le attività dirette a prevenire gli infortuni sulle piste di sci tra cui, in particolare, la predisposizione della segnaletica idonea ad individuare le caratteristiche di pericolosità delle piste, la demarcazione e protezione delle aree sciabili durante il periodo di apertura al pubblico e la manutenzione dell’area durante tutto l’anno, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.
3. Il servizio di soccorso è assicurato mediante l’impiego di addetti dotati delle idonee attrezzature ed equipaggiamenti, attraverso le operazioni di primo soccorso, di recupero, trasporto e consegna dell’infortunato al primo posto di pronto soccorso o al personale sanitario autorizzato.

Art. 144 
Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci.
1. È istituito quale organismo di autodisciplina e autogoverno della professione, il Collegio degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di seguito denominato Collegio, con compiti di tenuta dell’albo e del registro di cui all’articolo 145, vigilanza sul comportamento degli iscritti, collaborazione nell’organizzazione dei corsi di cui all’articolo 147, designazione degli esperti della commissione di esame nominata ai sensi dell’articolo 148 e ogni altra attività attribuita dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti (189).
2. La vigilanza sul Collegio è esercitata dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

  1. Comma così modificato dall’art. 78, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
     

Art. 145 
Albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, registro degli istruttori (190).
1. L’esercizio della professione degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci è subordinato all’iscrizione all’albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di seguito denominato albo, istituito presso il Collegio.
2. Possono essere iscritti all’albo coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) abilitazione tecnica all’esercizio della professione conseguita ai sensi dell’articolo 147;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea;
d) idoneità psicofisica attestata da un certificato rilasciato dall’Azienda per i servizi sanitari;
e) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
f) [residenza o domicilio in un comune della Regione Friuli-Venezia Giulia] (191).
3. Gli iscritti all’albo sono tenuti a stipulare apposite polizze assicurative contro gli infortuni e a garanzia del risarcimento dei danni eventualmente arrecati a terzi nell’esercizio della professione.
4. L’albo è suddiviso nelle seguenti sezioni:
a) soccorritori;
b) pattugliatori;
c) coordinatori di stazione.
4-bis. L’attività di istruttore per l’insegnamento ai corsi teorico-pratici di cui all’articolo 147 è subordinata all’iscrizione al registro degli istruttori accreditati, di seguito denominato registro, istituito presso il Collegio. Possono essere iscritti al registro degli istruttori accreditati gli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci che abbiano conseguito l’abilitazione tecnica all’esercizio dell’attività di istruttore di cui all’articolo 147, comma 1-bis (192).
4-ter. Per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in uno o più Stati membri dell’Unione europea si applicano le disposizioni del decreto legislativo 206/2007 (193).

  1. Rubrica così modificata dall’art. 79, comma 1, lettera a), L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
    (191)  Lettera abrogata dall’art. 64, L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.
    (192) Comma aggiunto dall’art. 79, comma 1, lettera b), L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
    (193) Comma aggiunto dall’art. 79, comma 1, lettera b), L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
     

Art. 146 
Soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione.
1. È soccorritore chi presta la propria opera per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci ovvero come volontario presso organizzazioni operanti nel settore della sicurezza e del soccorso sulle piste di sci, in ogni caso di incidente avvenuto in un’area sciabile, attuando le attività di primo soccorso e di trasporto dell’infortunato, con il massimo grado di sicurezza possibile, al primo posto di pronto soccorso o al personale sanitario autorizzato.
2. È pattugliatore chi svolge per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci ovvero come volontario presso organizzazioni operanti nel settore della sicurezza e del soccorso sulle piste di sci, le attività previste per il soccorritore nonché attività di prevenzione e sicurezza, mediante il pattugliamento delle aree sciabili, la predisposizione della segnaletica e della demarcazione più adatta alla stazione e alle condizione meteo-nivologiche, la vigilanza sulle condizioni della pista, l’intervento primario nell’ambito delle procedure di soccorso più complesse, nonché ogni attività di informazione all’utenza sui comportamenti in pista e sui pericoli della montagna.
3. È coordinatore di stazione chi esercita per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci, le mansioni previste per il pattugliatore e le attività di coordinamento dei soccorritori e dei pattugliatori operanti nelle stazioni sciistiche di sua competenza.

Art. 147 
Abilitazione tecnica all’esercizio dell’attività di soccorritore, pattugliatore, coordinatore di stazione e di istruttore (194) (195).
1. L’abilitazione tecnica all’esercizio dell’attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami di fronte ad una commissione nominata ai sensi dell’articolo 148.
1-bis. L’abilitazione tecnica all’esercizio dell’attività di istruttore si consegue mediante la frequenza di corsi per istruttori organizzati dal Collegio e il superamento dei relativi esami, ai sensi del regolamento di cui all’articolo 148 (196).
2. I soccorritori, i pattugliatori e i coordinatori di stazione sono tenuti a superare i corsi di aggiornamento professionale a pena di sospensione e decadenza dell’iscrizione all’albo.
3. I corsi di abilitazione e aggiornamento sono promossi dall’Amministrazione regionale e sono organizzati dal Collegio almeno ogni due anni (197).
4. Coloro che hanno conseguito un titolo abilitante alla professione di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione presso uno Stato membro dell’Unione europea ovvero presso uno Stato estero non appartenente ad essa, possono essere iscritti al relativo albo a seguito di riconoscimento ai sensi del decreto legislativo n. 319/1994.
5. Le materie connesse alla formazione professionale degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci, possono essere inserite nei piani di studio di istituti scolastici superiori nel rispetto delle norme in materia di formazione professionale. I corsi su tali materie sono svolti in collaborazione con il Collegio.

  1. Rubrica così modificata dall’art. 80, comma 1, lettera a), L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
    (195)  Vedi, anche, il regolamento approvato con D.P.Reg. 23 aprile 2004, n. 0132/Pres. e il regolamento con D.P.Reg. 4 dicembre 2014, n. 0230/Pres.
    (196) Comma aggiunto dall’art. 80, comma 1, lettera b), L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
    (197)  Comma così sostituito dall’art. 65, comma 1, L.R. 5 dicembre 2003, n. 18 (vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «3. I corsi di abilitazione e aggiornamento sono promossi dall’Amministrazione regionale e sono organizzati almeno ogni due anni, in collaborazione con il Collegio, dalle associazioni di particolare qualificazione individuate con deliberazione della Giunta regionale, tra quante svolgono attività di soccorso e prevenzione sulle piste di sci da almeno cinque anni.».
     

Art. 148 
Regolamento (198).
1. Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Collegio, sono disciplinati:
a) i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei corsi di abilitazione e aggiornamento professionale per ciascuna delle figure di cui all’articolo 146;
b) le materie di insegnamento, le modalità di svolgimento dell’esame finale dei corsi di abilitazione e aggiornamento e la composizione della commissione giudicatrice;
c) le caratteristiche e le modalità di utilizzo della divisa, dello stemma e del tesserino di riconoscimento rilasciati agli iscritti all’albo;
d) le modalità e i presupposti per la sospensione o la decadenza dell’iscrizione all’albo per mancata frequenza o superamento dei corsi di aggiornamento professionale;
d-bis) i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei corsi di abilitazione per istruttore (199);
e) ogni altro aspetto necessario per l’applicazione della presente legge.

  1. Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.Reg. 23 aprile 2004, n. 0132/Pres. e il regolamento con D.P.Reg. 4 dicembre 2014, n. 0230/Pres.
    (199) Lettera aggiunta dall’art. 81, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
     

Art. 149 
Obblighi dei gestori (200).
[1. Le aree sciabili sono affidate in concessione a gestori che hanno il compito di assicurare agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza. A tal fine il gestore è tenuto ad attuare tutte le misure dirette ad assicurare il servizio di prevenzione degli incidenti e la sicurezza delle piste, nonché il servizio di soccorso, secondo le modalità di cui all’articolo 143, commi 2 e 3.
2. Il gestore è tenuto ad assicurare l’uso pubblico della pista, a disporne la chiusura in caso di pericolo o non agibilità e, ferma restando la tutela dell’ambiente naturale, a provvedere alla sua manutenzione in relazione alle condizioni meteorologiche e all’innevamento.
3. I servizi di cui al comma 1 sono assicurati da un numero di addetti giornalieri operanti nell’area di competenza, comprendente in ogni caso un pattugliatore. La pianta dell’organico degli addetti, nonché il calendario dei turni, sono esposti in maniera visibile al pubblico.
4. Il gestore è tenuto a comunicare alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario e al Collegio, entro il 15 novembre di ogni anno, il numero e la qualifica professionale degli addetti utilizzati].

  1. Articolo abrogato dall’art. 12, L.R. 15 dicembre 2006, n. 27.
     

Art. 150 
Istituzione del primo Albo regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci.
1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente capo, possono richiedere l’iscrizione all’albo coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea;
c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall’Azienda per i servizi sanitari.
2. Il richiedente deve altresì dimostrare di essere in possesso di un brevetto rilasciato dalla Federazione Italiana Sicurezza Piste abilitante all’esercizio dell’attività di soccorritore, pattugliatore o coordinatore di stazione.
2-bis. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è accertato dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, previa presentazione, da parte dell’interessato, di idonea documentazione (201).

  1. Comma aggiunto dall’art. 66, comma 1, L.R. 5 dicembre 2003, n. 18. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le domande di iscrizione all’albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di cui al presente articolo, come sopra modificato, devono essere presentate entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge.
     

Art. 150-bis
Istituzione del primo registro degli istruttori accreditati (202).
1. In sede di prima applicazione delle disposizioni relative al registro degli istruttori accreditati di cui all’articolo 145, possono richiedere l’iscrizione al registro coloro che sono in possesso del titolo abilitante all’esercizio dell’attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione che abbiano svolto attività formativa come istruttori in almeno un corso per soccorritori, pattugliatori o coordinatori di stazione nei quattro anni precedenti la data di istituzione del registro degli istruttori accreditati, allegando alla richiesta una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà da cui risulti il possesso dei requisiti richiesti.

  1. Articolo aggiunto dall’art. 82, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
     

Art. 151 
Sanzioni amministrative.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 148, comma 1, lettera d), chiunque esercita l’attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione in mancanza di iscrizione all’albo è soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.000.000.
2. La parziale o mancata stipulazione delle garanzie assicurative di cui all’articolo 145, comma 3, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.
3. [La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 149, comma 3, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 6.000.000 a lire 18.000.000, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali] (203).
4. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell’anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi da 1 a 4 sono applicate dall’Amministrazione regionale in conformità alla legge regionale n. 1/1984.
6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono integralmente devoluti al Collegio.

  1. Comma abrogato dall’art. 12, L.R. 15 dicembre 2006, n. 27.
     

TITOLO X
Incentivi per il settore turistico

Capo I – Disposizioni generali

Art. 152 
Ambiti di intervento.
1. Gli incentivi previsti dal presente titolo sono concessi prioritariamente negli ambiti territoriali nei quali il turismo rappresenta una componente rilevante delle attività economiche e ove le risorse ambientali e le attrezzature consentono l’organizzazione di un prodotto qualificato e adatto alla commercializzazione.
2. Gli ambiti e le priorità sono individuati con regolamento regionale su parere conforme della competente Commissione consiliare (204).

  1. Vedi, al riguardo, dapprima il regolamento approvato con D.P.Reg. 21 agosto 2002, n. 0253/Pres., poi il regolamento approvato con D.P.Reg. 2 febbraio 2007, n. 022/Pres. e infine il regolamento approvato con D.P.Reg. 1° dicembre 2009, n. 0332/Pres., il cui art. 18 ha abrogato il precedente.
     

Art. 153 
Regolamenti (205) (206).
1. Con separati regolamenti regionali sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione degli incentivi previsti dal presente titolo a favore dei seguenti soggetti beneficiari:
a) piccole e medie imprese turistiche che siano strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta, case e appartamenti per vacanze ai sensi del titolo IV della presente legge;
b) pubblici esercizi.

  1. Articolo così sostituito dall’art. 83, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 153. Regolamento. 1. Con regolamento regionale, su parere conforme della competente Commissione consiliare, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione degli incentivi previsti dal presente titolo (vedi, al riguardo, dapprima il regolamento approvato con D.P.Reg. 21 agosto 2002, n. 0253/Pres., poi il regolamento approvato con D.P.Reg. 2 febbraio 2007, n. 022/Pres. e infine il regolamento approvato con D.P.Reg. 1° dicembre 2009, n. 0332/Pres., il cui art. 18 ha abrogato il precedente).».
    (206) Vedi, anche, il regolamento approvato con D.P.Reg. 9 luglio 2013, n. 0119/Pres., il regolamento approvato con D.P.Reg. 3 luglio 2014, n. 0129/Pres. e il regolamento approvato con D.P.Reg. 29 ottobre 2014, n. 0209/Pres.
     

Art. 154 
Vincolo di destinazione.
1. Le imprese benefìciarie degli incentivi hanno l’obbligo di mantenere la destinazione del bene immobile per la durata di cinque anni. Si applica l’articolo 32 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 155 
Estensione delle agevolazioni ai pubblici esercizi (207).
1. Gli incentivi previsti dai Capi II e III del presente Titolo sono estesi ai pubblici esercizi (208).

  1. Vedi anche il regolamento approvato con D.P.Reg. 26 ottobre 2005, n. 0372/Pres.
    (208) Comma così modificato dall’art. 84, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
     

TITOLO X
Incentivi per il settore turistico

Capo II – Contributi in conto capitale alle imprese turistiche

Art. 156 
Contributi in conto capitale alle imprese turistiche (209).
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, secondo la regola del de minimis, alle piccole e medie imprese turistiche, al fine di ottenere l’incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta e delle case e appartamenti per vacanze (210).
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per le seguenti iniziative:
a) acquisto di arredi e attrezzature;
b) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione;
c) realizzazione di parcheggi, anche mediante l’acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere.
3. I progetti per la realizzazione delle iniziative devono tenere conto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
4. Alle domande che non possono essere accolte per l’indisponibilità dei mezzi finanziari si applica l’articolo 33 della legge regionale n. 7/2000.
5. Resta esclusa dal contributo l’iniziativa alla quale il benefìciario abbia dato avvio prima della presentazione della domanda.

  1. Vedi anche il regolamento approvato con D.P.Reg. 26 ottobre 2005, n. 0372/Pres., il regolamento approvato con D.P.Reg. 9 luglio 2013, n. 0119/Pres., il regolamento approvato con D.P.Reg. 3 luglio 2014, n. 0129/Pres. e il regolamento approvato con D.P.Reg. 29 ottobre 2014, n. 0209/Pres.
    (210) Comma così modificato dall’art. 2, comma 43, L.R. 30 dicembre 2014, n. 27, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e ha effetto dal 1° gennaio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 16, comma 1, della medesima legge).
     

Art. 157 
Concessione, erogazione, controlli (211).
1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), la concessione dei contributi previsti dall’articolo 156 avviene sulla base della presentazione del progetto definitivo dei lavori, corredato del titolo abilitativo edilizio (212).
2. Con il decreto di concessione viene determinata, in via definitiva, l’entità dei singoli contributi e viene, altresì, stabilito il termine per l’ultimazione dell’iniziativa.
3. L’erogazione dei contributi di cui all’articolo 156 per le iniziative riguardanti l’acquisto di arredi e attrezzature è disposta ad avvenuto accertamento della realizzazione dell’iniziativa in conformità del programma indicato nel decreto di concessione, previa presentazione della documentazione di spesa.
4. Per le iniziative riguardanti l’esecuzione di opere, l’erogazione del contributo è disposta in via anticipata nella misura del 90 per cento dell’importo totale, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d’importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi legali ai sensi dell’articolo 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000. Il restante importo è erogato su presentazione di apposita documentazione finale di spesa.

  1. Vedi anche il regolamento approvato con D.P.Reg. 26 ottobre 2005, n. 0372/Pres., il regolamento approvato con D.P.Reg. 9 luglio 2013, n. 0119/Pres., il regolamento approvato con D.P.Reg. 3 luglio 2014, n. 0129/Pres. e il regolamento approvato con D.P.Reg. 29 ottobre 2014, n. 0209/Pres.
    (212) Comma così sostituito dall’art. 85, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, la concessione dei contributi previsti dall’articolo 156 avviene sulla base della presentazione del progetto definitivo dei lavori, corredato delle relative concessioni o autorizzazioni edilizie.».
     

TITOLO X
Incentivi per il settore turistico

Capo III – Finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese turistiche

Art. 158 
Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 36/1996.
1. All’articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola “commerciali”, è aggiunta la parola “, turistiche”.
2. [… ] (213).
3. All’articolo 4, comma 1, lettera d), numero 1), della legge regionale n. 36/1996, dopo la parola “commerciale”, sono aggiunte le parole “o turistica”.
4. […] (214).

  1. Comma abrogato dall’art. 113, comma 1, lettera p), L.R. 5 dicembre 2005, n. 29. Sostituiva l’art. 2, L.R. 26 agosto 1996, n. 36, abrogato anch’esso dal suddetto art. 113.
    (214)  Comma abrogato dall’art. 113, comma 1, lettera p), L.R. 5 dicembre 2005, n. 29. Sostituiva l’art. 6, L.R. 26 agosto 1996, n. 36, abrogato anch’esso dal suddetto art. 113.
     

TITOLO X
Incentivi per il settore turistico
Capo IV – Contributi in conto capitale per lo svolgimento di corsi di formazione professionale, per la realizzazione di sedi di scuole di alpinismo, speleologia e sci, nonché per infrastrutture turistiche
Art. 159 
Contributi per lo svolgimento dei corsi teorico pratici, di aggiornamento professionale e di specializzazione.
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Collegi di cui agli articoli 122, 127 e 132, per l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi di abilitazione per l’esercizio della professione e per l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi per il conseguimento delle specializzazioni, di cui all’articolo 138, comma 1, lettere a) e d).
2. Le domande, corredate dei programmi dei corsi e dei relativi preventivi di spesa, sono presentate all’Amministrazione regionale entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello nel quale è previsto il loro svolgimento.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 153, in misura non superiore al 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 160 
Contributi a favore di enti pubblici per le sedi di scuole di alpinismo e di speleologia e scuole di sci.
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore di enti pubblici per l’acquisto, la costruzione, l’adattamento e l’ampliamento di immobili da utilizzarsi quali sedi delle scuole di alpinismo, di speleologia e di sci di cui rispettivamente agli articoli 125, 129 e 134.
2. Gli immobili di cui al comma 1 sono concessi in uso alle scuole di alpinismo, alle scuole di speleologia e alle scuole di sci e sono vincolati alla loro specifica destinazione per cinque anni dalla data di ultimazione delle opere.
3. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi nella misura massima del 98 per cento della spesa ammissibile.

Art. 161 
Contributi a favore di enti pubblici e associazioni senza fini di lucro per infrastrutture turistiche (215).
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali [per la durata di dieci anni] (216) a favore di enti pubblici e associazioni senza fini di lucro (217)per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti per:
a) realizzazione e ammodernamento di impianti e opere complementari all’attività turistica;
b) [ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e arredamento di rifugi e bivacchi alpini] (218);
c) realizzazione e ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico;
d) ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, nei comuni contigui ai poli turistici invernali della regione, ovvero ad essi funzionali;
e) ristrutturazione e ampliamento di centri di turismo congressuale.
2. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale al turismo, determina gli ambiti di intervento e le priorità di assegnazione, nonché i massimali di intervento (219).
3. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni per la stipulazione dei mutui di cui al comma 1, compresa l’eventuale prestazione di garanzia. Il contributo è concesso dal Servizio della incentivazione turistica della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario su presentazione della domanda corredata, per gli enti pubblici, della deliberazione esecutiva di impegno ad assumere il mutuo, nonché, per tutti i richiedenti, del progetto preliminare, o di massima, e dell’atto di adesione dell’istituto mutuante.
4. L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore dei soggetti e per la realizzazione delle iniziative indicati al comma 1 a fronte di investimenti di importo non superiore al limite stabilito annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale al turismo. Con la medesima delibera vengono pure fissati i massimali di intervento.

  1. Parole soppresse dall’art. 2, comma 33, L.R. 30 dicembre 2009, n. 24, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 16, comma 1, della stessa legge).
    (217) Per la concessione di contributi anche a favore di altri enti a carattere privato diversi dalle associazioni senza fine di lucro, ma che appartengono alla categoria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), vedi anche, in via di interpretazione autentica, l’art. 5, comma 1, L.R. 4 giugno 2009, n. 11.
    (218) Lettera abrogata dall’art. 16, comma 1, lettera e), L.R. 9 novembre 2012, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 18 della stessa legge).
    (219)  Vedi, al riguardo, dapprima il regolamento approvato con D.P.Reg. 2 febbraio 2007, n. 022/Pres. e poi il regolamento approvato con D.P.Reg. 1° dicembre 2009, n. 0332/Pres., il cui art. 18 ha abrogato il precedente.
    (215) Per la conferma dei contributi concessi ai sensi del presente articolo vedi l’art. 11, L.R. 21 ottobre 2010, n. 17, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 189 della stessa legge).
     

Art. 162 
Modifica della legge regionale n. 14/2000 (220).
[1. L’articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14, è così modificato:
a) al comma 1, lettera a), le parole “ai relativi proprietari, pubblici e privati” sono sostituite dalle parole “ai relativi proprietari o possessori, pubblici o privati, ovvero agli Enti locali o alle associazioni aventi titolo a gestire i suddetti luoghi”;
b) al comma 2, dopo la parola “lettere”, è aggiunta la lettera “a),”].

  1. Articolo abrogato dall’art. 15, comma 1, lettera c), L.R. 4 ottobre 2013, n. 11. Detto art. 15 ha abrogato anche la L.R. 21 luglio 2000, n. 14 (modificata dal presente articolo).
     

TITOLO X
Incentivi per il settore turistico

Capo V – Interventi per la promozione dello sci di fondo

Art. 163 
Finalità.
1. La Regione, al fine di incentivare l’afflusso turistico nelle zone montane, promuove lo sviluppo e la diffusione dello sci di fondo attraverso la concessione di contributi per il potenziamento delle strutture e degli impianti preposti, nonché per la valorizzazione e il ripristino dei luoghi in cui la disciplina viene praticata.

Art. 164 
Benefìciari dei contributi.
1. I contributi concessi per le finalità di cui all’articolo 163 vengono erogati a favore dei seguenti soggetti ove gestori di piste di sci di fondo:
a) Enti locali in forma singola o associata;
b) A.I.A.T. e Consorzi turistici;
c) associazioni sportive senza fini di lucro, aventi sede in Friuli-Venezia Giulia e affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.);
d) scuole di sci autorizzate ai sensi dell’articolo 134;
e) associazioni sportive con finalità promozionali della pratica dello sleddog mushing regolarmente costituite e che possano adeguatamente documentare l’attività svolta nel settore in oggetto, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda.

Art. 165 
Caratteristiche delle piste.
1. I contributi sono riservati alle piste di sci di fondo per cui si possa dimostrare la presenza dei seguenti requisiti:
a) una lunghezza minima di 2,5 chilometri;
b) la realizzazione della pista è avvenuta in conformità alle disposizioni della legge regionale n. 15/1981, come modificata dagli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 26/1991;
c) nell’ultima stagione turistica la pista deve essere stata aperta agli sciatori per almeno trenta giornate complessive.

Art. 166 
Interventi a sostegno dell’attività di manutenzione delle piste di fondo.
1. Nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 163, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo realizzata attraverso l’utilizzo degli appositi mezzi battipista.
2. I contributi vengono concessi con riferimento all’attività di gestione e manutenzione svolta in ciascuna stagione invernale, fino alla misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta.
2-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 164, comma 1, lettera a), e lettera c), sono altresì ammissibili gli interventi relativi alla gestione e alla manutenzione degli impianti di innevamento, i lavori annuali di sfalcio e sramatura, l’ordinaria manutenzione dei manufatti e la straordinaria manutenzione dei tracciati ubicati sugli alvei dei torrenti (221). La percentuale di contributo può raggiungere il limite massimo del 90 per cento della spesa sostenuta nel caso di piste di proprietà dei Comuni, dotate di impianti di innevamento artificiale e regolarmente omologate dalla FISI, ubicate in località non incluse nei poli sciistici gestiti dalla società costituita in forza dell’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56 (Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della Regione Friuli-Venezia Giulia. Interventi straordinari a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico) (222).
3. Le domande di contributo devono essere inoltrate alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario – Servizio del turismo, entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità e con la documentazione individuate dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 168.
4. Con riferimento alle piste il cui utilizzo è subordinato al pagamento di una tariffa riscossa dal gestore, la concessione dei contributi di cui al presente articolo è vincolata al successivo investimento in strutture e attrezzature degli eventuali utili realizzati.
5. I criteri e le modalità per la determinazione e l’assegnazione dei contributi vengono stabiliti con l’apposito regolamento, avuto riguardo ai seguenti princìpi direttivi:
a) l’erogazione in via anticipata del contributo è disposta, entro il mese di novembre di ciascun anno, in misura non superiore al 25 per cento della spesa sostenuta nell’ultima stagione invernale in cui si è percepito il contributo; in sede di prima applicazione della presente legge e nell’ipotesi di nuovi richiedenti, l’erogazione in via anticipata è disposta in misura non superiore al 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile e individuata con riferimento alle normali esigenze di manutenzione per ogni chilometro di pista;
b) la misura definitiva dei contributi è determinata, previa presentazione di rendiconto, in relazione alle spese generali sostenute e alla quantità di chilometri di pista effettivamente battuti, definiti secondo i criteri fissati dal regolamento medesimo;
c) le modalità di rendicontazione, di verifica e di controllo sull’utilizzazione dei contributi devono essere determinate in modo da garantire che l’entità delle somme erogate sia proporzionale all’attività di battitura effettivamente svolta.

  1. Periodo così modificato dall’art. 7, comma 11, L.R. 30 dicembre 2008, n. 17, a decorrere dal 1° gennaio 2009 (come prevede l’art. 17, comma 1, della stessa legge) (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 12 del medesimo articolo).
    (222)  Comma aggiunto dall’art. 6, L.R. 15 dicembre 2006, n. 27, poi così modificato come indicato nella nota che precede.
     

Art. 167 
Interventi per investimenti connessi alle piste di fondo.
1. Per le finalità di cui all’articolo 163, l’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi in conto capitale per:
a) l’acquisto di adeguati mezzi battipista e motoslitte per la ricognizione e il soccorso;
b) gli interventi di rimodellamento, ripristino e rimboschimento delle zone adibite a piste di sci di fondo;
c) la costruzione, la straordinaria manutenzione e l’allestimento interno dei fabbricati, dei punti di ristoro, degli impianti e di ogni altra struttura di supporto alla pratica della disciplina sportiva.
2. I contributi per l’acquisto dei mezzi di soccorso di cui al comma 1, lettera a), possono essere concessi a favore delle scuole di sci anche nell’ipotesi in cui non si occupino della gestione della pista, purché garantiscano il proprio intervento nelle operazioni straordinarie di soccorso.
3. I contributi sono erogati nei limiti di intensità massima, riferiti alla spesa ammissibile, di seguito indicati:
a) 100 per cento per i soggetti di cui all’articolo 164, comma 1, lettera a);
b) 70 per cento per i soggetti di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b);
c) 50 per cento per i soggetti di cui all’articolo 164, comma 1, lettere c), d) ed e) (223).
4. Le domande per la concessione dei contributi devono essere inoltrate alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario – Servizio del turismo, entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità e con la documentazione individuate dal Regolamento di attuazione (224).

  1. Comma così sostituito dall’art. 5, comma 47, L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, a decorrere dal 1° gennaio 2008 (come prevede l’art. 8 della stessa legge). Vedi anche il comma 48 del medesimo articolo. Il testo originario era così formulato: «3. I contributi vengono erogati nella misura massima del 70 per cento della spesa da sostenere con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 164, comma 1, lettere a) e b), e, nella misura massima del 50 per cento, con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 164, comma 1, lettere c), d) ed e).».
    (224)  Comma così modificato dall’art. 9, comma 7, L.R. 15 maggio 2002, n. 13.
     

Art. 168 
Criteri, modalità e termini per la concessione dei contributi.
1. Con apposito Regolamento di attuazione la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale al turismo, stabilisce i criteri di priorità e le modalità per la richiesta, la determinazione, l’assegnazione e la rendicontazione dei contributi disciplinati dal presente capo.
2. Il Regolamento determina altresì la quota dei finanziamenti destinati agli impianti di sci di fondo correlati o correlabili a strutture destinate ad altre discipline dello sci nordico.
3. I contributi di cui agli articoli 166 e 167 vengono erogati separatamente.

Art. 169 
Sostegno delle attività agonistiche e giovanili.
1. La Regione riconosce alla F.I.S.I. del Friuli-Venezia Giulia un ruolo nella gestione delle attività agonistiche essenzialmente giovanili, con funzioni di rappresentatività, di indirizzo, di coordinamento e di sostegno dell’attività dello sci in Regione.
2. Nell’ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione interviene a sostegno dell’attività svolta dalla F.I.S.I. mediante la concessione di un contributo annuo. Gli adempimenti connessi con l’attuazione dell’intervento previsto dal comma 1, sono demandati al Servizio delle attività ricreative e sportive.

Art. 170 
Cumulabilità dei contributi.
1. I contributi concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, sempreché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

Art. 171 
Norma transitoria.
1. In sede di prima applicazione, le domande per la concessione dei contributi di cui all’articolo 166 e all’articolo 167, comma 1, lettera a), possono essere presentate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento di attuazione senza che trovi applicazione il requisito di apertura minima delle piste di cui all’articolo 165, comma 1, lettera c).

 

TITOLO XI
Norme finali e transitorie

Capo l – Azienda regionale per la promozione turistica

Art. 172 
Soppressione dell’Azienda regionale per la promozione turistica (225).
1. L’Azienda regionale per la promozione turistica, di seguito denominata Azienda regionale, istituita con legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, e successive modifiche e integrazioni, è soppressa a decorrere dal 2 marzo 2003.
2. Con decreto del Presidente della Regione è nominato il commissario straordinario dell’Azienda regionale nella persona del suo Presidente pro-tempore, il quale si sostituisce nelle attribuzioni di competenza degli organi di indirizzo politico dell’Azienda regionale con pienezza di poteri. L’incarico decorre dalla data del decreto di nomina.
3. Il commissario esercita tutte le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per la gestione fino all’avvenuta soppressione dell’Azienda regionale, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, il personale dell’Azienda regionale è messo a disposizione della Direzione regionale dell’organizzazione e del personale, che attiva le procedure di mobilità, favorendo, nell’assegnazione di detto personale, le esigenze del settore turistico.
5. Il commissario straordinario si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, della collaborazione della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

  1. Articolo così sostituito dall’art. 9, comma 8, L.R. 15 maggio 2002, n. 13. Il testo originario era così formulato: «Art. 172. Soppressione dell’Azienda regionale per la promozione turistica. 1. L’Azienda regionale per la promozione turistica, di seguito denominata Azienda regionale, istituita con legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni, è soppressa a decorrere dal primo giorno del tredicesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
    2. Con decreto del Presidente della Regione è nominato un commissario straordinario, scelto tra i dipendenti regionali con qualifica non inferiore a quella di funzionario, con il compito di adottare gli atti necessari alla residua gestione dell’Azienda regionale e di liquidare i rapporti giuridici attivi e passivi della medesima, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale. L’incarico decorre a partire dalla data di cui al comma 1.
    3. A decorrere dalla data di cui al comma 1:
    a) la Giunta regionale applica al Direttore della soppressa Azienda regionale la disciplina regionale vigente in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali;
    b) il personale dell’Azienda regionale è messo a disposizione della Direzione regionale dell’organizzazione e del personale che attiva le procedure di mobilità favorendo, nell’assegnazione di detto personale, le esigenze del settore turistico;
    c) decadono il Presidente e il Consiglio di amministrazione dell’Azienda regionale, e nelle loro competenze subentra il commissario straordinario di cui al comma 2.
    4. Il commissario straordinario, entro i termini stabiliti dalla Giunta regionale, trasmette alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario:
    a) lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili di proprietà dell’Azienda regionale da attribuire all’Amministrazione regionale;
    b) la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi e lo stato delle attività in corso;
    c) il bilancio di liquidazione dell’Azienda regionale, a conclusione delle operazioni di commissariamento.
    5. La Giunta regionale provvede all’approvazione degli atti di cui al comma 4, previo parere delle Direzioni regionali competenti per materia, e detta le direttive per il trasferimento dei rapporti attivi e passivi non cessati, per la continuità dell’azione amministrativa e per la conclusione dell’attività commissariale. Con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, è stabilito il termine a decorrere dal quale la Regione subentra nei rapporti attivi e passivi non cessati.
    6. Il commissario straordinario si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, della collaborazione della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.
    7. Al commissario straordinario spetta un’indennità di carica determinata con il decreto di nomina.».
     

TITOLO XI
Norme finali e transitorie

Capo II – Riorganizzazione dell’amministrazione regionale

Art. 173 
Modificazioni all’assetto organizzativo degli uffici regionali.
1. In relazione al riordino del settore turistico regionale operato con la presente legge, la Giunta regionale provvede, anche con eventuale incremento del numero delle attuali strutture, alle necessarie modificazioni all’assetto organizzativo degli uffici regionali ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come sostituito dall’articolo 2, comma 15, della legge regionale n. 10/2001.

 

TITOLO XI
Norme finali e transitorie

Capo III – Attività promozionale (226)

Art. 174 
Attività promozionale (227).
1. L’Amministrazione regionale sostiene la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della Direzione centrale attività produttive, con le seguenti modalità:
a) attraverso la concessione ed erogazione di contributi a soggetti pubblici e privati con procedimento valutativo a bando, ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale n. 7/2000 (228);
b) attraverso la stampa e la diffusione di materiali promozionali, anche da parte soggetti terzi, nonché la realizzazione di attività di pubbliche relazioni connesse ad attività istituzionali, compresa l’ospitalità.
2. Con regolamento sono definiti criteri e modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettera a) (229).

  1. Rubrica così sostituita dall’art. 86, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Funzionari delegati»
    (227) Il presente articolo, già modificato dall’art. 6, comma 19, L.R. 23 agosto 2002, n. 23 e dall’art. 106, commi 39 e 40, L.R. 5 dicembre 2005, n. 29, è stato poi così sostituito dall’art. 2, comma 36, L.R. 31 dicembre 2012, n. 27, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 16 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 174. Apertura di credito a favore di funzionari delegati. 1. Per le esigenze della Direzione centrale attività produttive può essere autorizzata, entro i limiti determinati con regolamento regionale [vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.Reg. 6 giugno 2002, n. 0167/Pres. e poi il regolamento approvato con D.P.Reg. 12 dicembre 2006, n. 0380/Pres., il cui art. 9 ha abrogato il precedente], l’apertura di credito a favore di un dipendente regionale con qualifica non inferiore a quella di consigliere, assegnato alla medesima struttura, e possono essere disposti i relativi ordini di accreditamento per le spese relative all’acquisto di beni strumentali e di servizi di seguito indicati:
    a) realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionale nei settori di competenza della Direzione centrale comprese la stampa e la diffusione di materiali promozionali da parte della Regione o di soggetti terzi;
    b) realizzazione di attività di pubbliche relazioni connesse ad attività istituzionali, compresa l’ospitalità;
    c) compensi e rimborsi a commissioni e comitati;
    d) acquisto di materiale informativo, comprese riviste e pubblicazioni su supporto informatico e accesso a pagamento a banche dati on-line;
    e) interventi per spese urgenti non programmate, necessarie alla realizzazione delle finalità del presente articolo.
    2. Il funzionario delegato utilizza le somme poste a sua disposizione mediante l’emissione di ordinativi in favore dei creditori entro i limiti indicati nell’ordine di accreditamento.».
    (228) Vedi, al riguardo, l’art. 1, comma 1, del regolamento approvato con D.P.Reg. 22 gennaio 2014, n. 08/Pres. e il regolamento approvato con D.P.Reg. 7 luglio 2014, n. 0142/Pres.
    (229) In attuazione del presente comma, vedi il regolamento approvato con D.P.Reg. 7 luglio 2014, n. 0142/Pres.
     

TITOLO XI
Norme finali e transitorie

Capo IV – Disposizioni in materia di personale

Art. 175 
Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale delle Aziende di promozione turistica (230).
1. Il personale di ruolo delle Aziende di promozione turistica, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel ruolo unico regionale nella qualifica funzionale corrispondente a quella formalmente rivestita presso le Aziende medesime, secondo le equiparazioni di cui alla tabella “A” allegata alla presente legge e di cui costituisce parte integrante.
2. L’inquadramento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è riferito, senza valutare eventuali variazioni successive di qualifica apportate anche con effetto retroattivo dalle Aziende di provenienza, alla situazione giuridica ed economica del personale al 1° gennaio 2001. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale conserva le anzianità maturate nelle corrispondenti qualifiche di provenienza.
3. Al personale di cui al comma 1 spetta, dalla data di inquadramento:
a) il trattamento economico iniziale della qualifica di inquadramento, individuato in base ai valori indicati dal contratto collettivo di lavoro vigente;
b) la quota di salario di riallineamento di cui all’articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49; per la determinazione della quota suddetta, la data del 31 dicembre 1982, indicata all’articolo 23, secondo comma, della legge regionale n. 49/1984, si intende sostituita dalla data del 31 dicembre 1988, ovvero dalla data di inizio del servizio, qualora successiva; per la determinazione del maturato in godimento di cui all’articolo 26, primo comma, della legge regionale n. 49/1984, per “stipendio in godimento al 31 dicembre 1982” e per “stipendio iniziale”, si intende il trattamento economico individuato alla lettera a).
4. A decorrere dalla data di inquadramento, al personale inquadrato ai sensi del comma 1 viene attribuito, a titolo di stipendio, il benefìcio economico di cui all’articolo 71 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44. Al fine dell’applicazione dell’articolo 71, comma 3, della legge regionale n. 44/1988, per “maturato in godimento”, si intende lo stipendio attribuito alla data di inquadramento ai sensi del comma 3, detratti lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza vigente alla data di inquadramento e gli eventuali benefìci economici indicati al comma 3 del suddetto articolo. Al medesimo personale viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il benefìcio economico di cui all’articolo 104, sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento al servizio effettivo prestato nei bienni 1989-1990 e 1991-1992 presso l’amministrazione di provenienza nelle misure annue lorde fissate dalla tabella “C” allegata alla legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8 e di cui all’articolo 1, comma 6, della legge regionale 1° aprile 1996, n. 19, con riferimento al servizio effettivo prestato nel biennio 1993-1994 presso l’amministrazione di provenienza, con le modalità di cui all’articolo 2, comma 38, della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10, nel caso di passaggio a qualifiche funzionali superiori avvenuto presso l’ente medesimo.
5. L’eventuale differenza tra il trattamento annuo complessivo presso l’ente di provenienza al 1° gennaio 2001 e il trattamento annuo complessivo spettante in sede di inquadramento, viene conservata come assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici da corrispondere anche sugli istituti di cui all’articolo 104, settimo comma, primo e secondo punto, della legge regionale n. 53/1981, come sostituito dall’articolo 7, terzo comma, della legge regionale n. 49/1984 e modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge regionale n. 19/1996.
6. Ai fini del trattamento previdenziale a favore del personale inquadrato ai sensi del comma 1, si applicano le norme contenute nella legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, previa apposita convenzione o accordo da stipularsi con l’INPDAP. All’atto dell’inquadramento le Aziende di promozione turistica versano al bilancio regionale e al Fondo di cui all’articolo 186 della legge regionale n. 5/1994, ad ognuno per la parte di rispettiva competenza, le quote di indennità di buonuscita maturate e accantonate nonché quelle relative all’integrazione regionale sulla buonuscita.
7. Con riferimento agli inquadramenti di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede alla rideterminazione dell’organico del ruolo unico regionale.
8. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 rimane assegnato alle A.I.A.T. corrispondenti alle Aziende di promozione turistica di appartenenza. Con riferimento al personale inquadrato nella qualifica funzionale di dirigente, la Giunta regionale applica la disciplina regionale vigente in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali.

  1. Vedi, anche, la Delib.G.R. 27 febbraio 2003, n. 423.
     

Art. 176 
Assunzioni con contratto a tempo determinato.
1. In via transitoria i dipendenti del ruolo unico regionale provenienti dalle Aziende di promozione turistica come previsto dall’articolo 175, possono essere assunti con contratto a tempo determinato presso Consorzi di promozione e commercializzazione turistica e in questo caso sono collocati in aspettativa senza assegni per tutto il periodo del contratto. Il periodo di aspettativa, di durata massima di due anni eventualmente prorogabili per ulteriori due anni, è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell’anzianità di servizio.

TITOLO XI
Norme finali e transitorie
Capo V – Norme finali
Art. 177 
Riferimenti.
1. Tutti i riferimenti normativi all’Azienda regionale per la promozione turistica devono intendersi operati, a partire dalla data di soppressione della medesima, alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario; tutti i riferimenti normativi alle Aziende per la promozione turistica devono intendersi operati alle A.I.A.T.
2. Tutti i riferimenti normativi a disposizioni della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

Art. 178 
Modifiche agli allegati (231).
1. Gli allegati A, B, C, D, E, F e G sono modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale al commercio, turismo e terziario (232).

  1. Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, D.P.Reg. 1° luglio 2009, n. 0173/Pres., dai punti 1, 2 e 3, D.P.Reg. 29 aprile 2010, n. 082/Pres., dai punti 1 e 2, D.P.Reg. 3 febbraio 2012, n. 038/Pres. e dai punti 1 e 2, D.P.Reg. 8 ottobre 2013, n. 0192/Pres.
    (232)  Comma così modificato dall’art. 9, comma 9, L.R. 15 maggio 2002, n. 13.
     

Art. 179 
Testo unico del turismo (233).
[1. Successivamente all’emanazione dei Regolamenti di esecuzione della presente legge, sul Bollettino Ufficiale della Regione è pubblicato il testo unico della normativa regionale in materia di turismo, avente valore compilativo e comprendente in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari regionali che disciplinano il settore del turismo].

  1. Articolo abrogato dall’art. 78, comma 1, lettera a), L.R. 5 dicembre 2013, n. 21, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della medesima legge).
     

Art. 179-bis
Deroga a disposizioni generali (234).
1. Al fine di consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi di avanzamento della spesa e di rendicontabilità del Programma Obiettivo 2 2000-2006, e in deroga all’articolo 64, commi 7 e 9, della presente legge, per il raggiungimento del numero minimo di posti letto di cui all’articolo 65, comma 2, gli alberghi diffusi in corso di realizzazione all’1 gennaio 2008, situati nel territorio montano di cui all’allegato A dell’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche, e finanziati nell’ambito del Programma Obiettivo 2 2000-2006, possono essere costituiti, altresì, da fabbricati con destinazione d’uso turistico-ricettiva riconducibili alle tipologie di cui alla presente legge, qualora gli stessi fabbricati siano di proprietà di enti locali partecipanti alla società di gestione dell’albergo diffuso.

  1. Articolo aggiunto dall’art. 5, comma 75, L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, a decorrere dal 1° gennaio 2008 (come prevede l’art. 8 della stessa legge).
     

Art. 180 
Abrogazioni.
1. Sono abrogate le seguenti leggi:
a) legge regionale 25 agosto 1965, n. 16;
b) legge regionale 9 agosto 1967, n. 20;
c) legge regionale 27 novembre 1967, n. 26;
d) legge regionale 23 luglio 1970, n. 27;
e) legge regionale 17 novembre 1972, n. 48;
f) legge regionale 21 novembre 1972, n. 49, articoli da 1 a 11;
g) legge regionale 25 febbraio 1975, n. 12;
h) legge regionale 15 giugno 1976, n. 18;
i) legge regionale 17 gennaio 1977, n. 4, articolo 1;
l) legge regionale 30 marzo 1977, n. 18;
m) legge regionale 27 giugno 1977, n. 31;
n) legge regionale 18 agosto 1977, n. 51;
o) legge regionale 16 gennaio 1978, n. 3;
p) legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, articoli 3 e 25;
q) legge regionale 5 giugno 1978, n. 53, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16;
r) legge regionale 7 febbraio 1979, n. 7;
s) legge regionale 27 agosto 1979, n. 48;
t) il Capo IV della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34;
u) legge regionale 28 ottobre 1980, n. 56;
v) legge regionale 18 novembre 1980, n. 61;
z) legge regionale 9 maggio 1981, n. 26;
aa) legge regionale 3 giugno 1981, n. 31;
bb) legge regionale 3 giugno 1981, n. 32;
cc) legge regionale 13 agosto 1981, n. 48;
dd) legge regionale 29 dicembre 1981, n. 94;
ee) legge regionale 23 agosto 1982, n. 59;
ff) legge regionale 23 agosto 1982, n. 60;
gg) legge regionale 10 dicembre 1982, n. 82;
hh) legge regionale 10 dicembre 1982, n. 83;
ii) legge regionale 20 dicembre 1982, n. 88;
ll) legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90;
mm) legge regionale 11 gennaio 1983, n. 3;
nn) legge regionale 28 marzo 1983, n. 23;
oo) legge regionale 12 maggio 1983, n. 36;
pp) legge regionale 11 giugno 1983, n. 47;
qq) legge regionale 11 giugno 1983, n. 48;
rr) legge regionale 13 giugno 1983, n. 50;
ss) legge regionale 23 giugno 1983, n. 68;
tt) legge regionale 29 dicembre 1983, n. 86;
uu) legge regionale 14 giugno 1984, n. 17;
vv) legge regionale 23 agosto 1984, n. 42;
zz) legge regionale 3 aprile 1985, n. 16;
aaa) legge regionale 13 maggio 1985, n. 20;
bbb) legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, articolo 8;
ccc) legge regionale 23 agosto 1985, n. 41, articolo 5;
ddd) legge regionale 23 agosto 1985, n. 42;
eee) legge regionale 1° dicembre 1986, n. 51, articolo 7;
fff) legge regionale 30 dicembre 1986, n. 63;
ggg) legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2;
hhh) legge regionale 14 dicembre 1987, n. 43;
iii) legge regionale 4 marzo 1988, n. 9;
lll) legge regionale 13 giugno 1988, n. 45, articoli 7 e 10;
mmm) legge regionale 12 marzo 1990, n. 12, articoli 2, 6, 7, 8, 9 e 10;
nnn) legge regionale 18 marzo 1991, n. 10;
ooo) legge regionale 8 agosto 1991, n. 31;
ppp) legge regionale 27 agosto 1992, n. 26;
qqq) l’articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 2-bis della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34;
rrr) legge regionale 4 maggio 1993, n. 17;
sss) legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, articolo 225;
ttt) legge regionale 20 novembre 1995, n. 44;
uuu) legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, articolo 72;
vvv) legge regionale 18 aprile 1997, n. 16;
zzz) legge regionale 18 aprile 1997, n. 17;
aaaa) legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, articolo 11, comma 27;
bbbb) legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, articoli 35, 36 e 38;
cccc) legge regionale 5 luglio 1999, n. 17;
dddd) legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, articolo 16, commi 25, 26 e 27;
eeee) legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, articolo 6, commi 144 e 145;
ffff) legge regionale 21 luglio 2000, n. 14, articolo 4.
2. I procedimenti in corso all’entrata in vigore della presente legge sono conclusi in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 181 
Norme finanziarie.
1. Per le finalità previste dall’articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 50.000.000 per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 28.1.64.1.1301 “Spese dirette per attività istituzionali” che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 – a decorrere dall’anno 2002 – alla funzione obiettivo n. 28 – programma 28.1 – rubrica n. 64 – spese correnti – con riferimento al capitolo 9254 (1.1.148.2.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo – alla rubrica n. 64 – Servizio del turismo – con la denominazione “Spese per la tutela del turista durante la permanenza nel territorio regionale ” e con lo stanziamento di lire 50.000.000 per l’anno 2002.
2. Per le finalità previste dall’articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 150.000.000 per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 28.1.64.2.1302 “Interventi di promozione turistica di parte capitale” che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 – a decorrere dall’anno 2002 – alla funzione obiettivo n. 28 – programma 28.1 – rubrica n. 64 – spese d’investimento – con riferimento al capitolo 9256 (2.1.254.3.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo – alla rubrica n. 64 – Servizio del turismo – con la denominazione “Spese per la partecipazione a società per la promozione turistica e a società d’area anche tramite le Agenzie di informazione e accoglienza turistica (A.I.A.T.)” e con lo stanziamento di lire 150.000.000 per l’anno 2002.
3. Per le finalità previste dall’articolo 7, comma 3, è autorizzata la spesa di lire 150.000.000 per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 28.1.64.2.1302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9257 (2.1.232.2.10.24) che si istituisce – a decorrere dall’anno 2002 – nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 – Servizio del turismo – con la denominazione “Finanziamenti a Comuni e Province per la partecipazione a società d’area costituite per lo svolgimento di attività di promozione turistica e la gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale nonché per le spese di funzionamento” e con lo stanziamento di lire 150.000.000 per l’anno 2002.
4. Per le finalità previste dall’articolo 18, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 900.000.000 per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 28.1.64.1.1300 “Interventi di promozione turistica di parte corrente” che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 – a decorrere dall’anno 2002 – alla funzione obiettivo n. 28 – programma 28.1 – rubrica n. 64 – spese correnti – con riferimento al capitolo 9248 (1.1.162.2.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 – Servizio del turismo – con la denominazione “Finanziamenti annui alle Agenzie di informazione e accoglienza turistica (A.I.A.T.) per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento” e con lo stanziamento di lire 900.000.000 per l’anno 2002.
5. Per le finalità previste dall’articolo 31, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.100.000.000 per l’anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1303 “Finanziamenti per l’attività di promozione turistica delle Pro-loco e dei consorzi turistici” che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 – a decorrere dall’anno 2002 – alla funzione obiettivo n. 28 – programma 28.1 – rubrica n. 64 – spese correnti – con riferimento al capitolo 9258 (1.1.163.2.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo – alla rubrica n. 64 – Servizio del turismo – con la denominazione “Contributo annuo al Comitato regionale dell’Unione nazionale Pro-loco d’Italia – Friuli Venezia Giulia (UNPLI) per promuovere l’attività delle associazioni aderenti ” e con lo stanziamento di lire 1.100.000.000 per l’anno 2002 (235).
6. Per le finalità previste dall’articolo 32, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l’anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al 9259 (1.1.163.2.10.24) che si istituisce – a decorrere dall’anno 2002 – nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 – Servizio del turismo – con la denominazione “Contributi al Comitato regionale dell’Unione nazionale Pro-loco d’Italia – Friuli Venezia Giulia (UNPLI) per l’insediamento e il funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle Associazioni Pro-loco” e con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l’anno 2002 (236).
7. Per le finalità previste dall’articolo 37, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 900.000.000 per l’anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9241 (1.1.163.2.10.24) che si istituisce – a decorrere dall’anno 2002 – nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo alla rubrica n. 64 – Servizio del turismo – con la denominazione “Finanziamenti ai Consorzi turistici per l’attività di gestione, promozione e commercializzazione dell’offerta turistica regionale e locale” e con lo stanziamento di lire 900.000.000 per l’anno 2002.
8. Per le finalità previste dall’articolo 54, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l’anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1304 “Incentivi per l’offerta turistica di parte corrente” che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 – a decorrere dall’anno 2002 – alla funzione obiettivo n. 28 – programma 28.1 – rubrica n. 64 – spese correnti – con riferimento al capitolo 9244 (1.1.163.2.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo – alla rubrica n. 64 – Servizio del turismo – con la denominazione “Incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all’estero” e con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l’anno 2002.
9. Per le finalità previste dall’articolo 54, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l’anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1304 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9245 (1.1.163.2.10.24) che si istituisce – a decorrere dall’anno 2002 – nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 – Servizio del turismo – con la denominazione “Incentivi all’Aeroporto Friuli – Venezia Giulia S.p.A. per la realizzazione di azioni promozionali dirette a incrementare il numero dei voli in arrivo” e con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l’anno 2002.
10. Le entrate derivanti dall’applicazione di quanto disposto all’articolo 55 sono accertate e riscosse nell’unità previsionale di base 3.5.1301 “Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative nel settore del turismo” che si istituisce “per memoria” nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 – a decorrere dall’anno 2002 – al Titolo III – categoria 3.5 – con riferimento al capitolo 971 (3.5.0) che si istituisce “per memoria” nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo – alla rubrica n. 64 – Servizio del turismo – con la denominazione “Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione della disciplina in materia di agenzie di viaggio e turismo”.
11. Per le finalità previste dall’articolo 109, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 150.000.000 per l’anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.2.64.2.1305 “Contributi per investimenti nel settore del turismo” che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 – a decorrere dall’anno 2002 – alla funzione obiettivo n. 28 – programma 28.2 – rubrica n. 64 – spese d’investimento, con riferimento al capitolo 9246 (2.1.232.3.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo – alla rubrica n. 64 – Servizio del turismo – con la denominazione “Contributi in conto capitale ai Comuni, singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l’ampliamento di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan a supporto del turismo itinerante” e con lo stanziamento di lire 150.000.000 per l’anno 2002.
12. Per le finalità previste dall’articolo 111, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 28.1.64.1.1310 “Contributi per potenziamento di eventi congressuali” che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 – a decorrere dall’anno 2002 – alla funzione obiettivo n. 28 – programma 28.1 – rubrica n. 64 – spese correnti, con riferimento al capitolo 9242 (1.1.163.2.06.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo – alla rubrica n. 64 – Servizio del turismo – con la denominazione “Contributi in conto capitale agli organizzatori di eventi congressuali” e con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l’anno 2002.
13. Per le finalità previste dall’articolo 119, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 90.000.000 per l’anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 “Interventi di parte corrente per le professioni turistiche” che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 – a decorrere dall’anno 2002 – alla funzione obiettivo n. 28 – programma 28.1 – rubrica n. 64 – spese correnti – con riferimento al capitolo 9247 (1.1.163.2.06.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo – alla rubrica n. 64 – Servizio del turismo – con la denominazione “Finanziamento dei corsi di aggiornamento professionale per guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica” e con lo stanziamento di lire 90.000.000 per l’anno 2002.
14. Per le finalità previste dall’articolo 124, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per l’anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9341 (1.1.161.2.06.24) che si istituisce – a decorrere dall’anno 2002 – nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 – Servizio del turismo – con la denominazione “Borse di studio a favore degli aspiranti guida alpina che frequentano i corsi teorico-pratici per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione, nonché a favore delle guide alpine per la partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale” e con lo stanziamento di lire 10.000.000 per l’anno 2002.
15. Le entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 142 sono accertate e riscosse nell’unità previsionale di base 3.5.1301 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento ai seguenti capitoli che si istituiscono “per memoria” – a decorrere dall’anno 2002 – nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 – Servizio del turismo – distintamente in relazione alle violazioni della disciplina in materia delle diverse tipologie delle professioni turistiche:
a) capitolo 972 (3.5.0) – con la denominazione “Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell’attività di guida turistica, di guida naturalistica o ambientale escursionistica, di accompagnatore turistico”;
b) capitolo 973 (3.5.0) – con la denominazione “Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell’attività di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina”;
c) capitolo 974 (3.5.0) – con la denominazione “Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell’attività di guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica “;
d) capitolo 978 (3.5.0) – con la denominazione “Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell’attività di maestro di sci”.
16. Le spese derivanti dall’applicazione dell’articolo 142, comma 8, fanno carico all’unità previsionale di base 28.1.64.1.1307 “Devoluzione dei proventi delle sanzioni per violazioni della disciplina delle professioni turistiche ” che si istituisce “per memoria” nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 – a decorrere dall’anno 2002 – alla funzione obiettivo n. 28 – programma 28.1 – rubrica n. 64 – spese correnti – con riferimento ai seguenti capitoli che si istituiscono “per memoria” nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo – alla rubrica n. 64 – Servizio del turismo – distintamente per ciascuno dei Collegi previsti dalla presente legge:
a) capitolo 8940 (1.1.162.2.10.14) – “Devoluzione al Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guide alpine dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie”;
b) capitolo 8941 (1.1.162.2.10.14) – “Devoluzione al Collegio delle guide speleologiche – maestri di speleologia e aspiranti guide speleologiche dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie”;
c) capitolo 8942 (1.1.162.2.10.14) – “Devoluzione al Collegio dei maestri di sci dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie”.
17. Per le finalità previste dall’articolo 147, commi 1 e 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200.000.000, suddivisa in ragione di lire 100.000.000 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2003 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9323 (1.1.163.2.06.24) che si istituisce – a decorrere dall’anno 2002 – nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 – Servizio del turismo – con la denominazione “Finanziamenti per la realizzazione di corsi teorico-pratici per l’abilitazione tecnica all’esercizio dell’attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione nonché per la realizzazione di corsi di aggiornamento professionale” e con lo stanziamento complessivo di lire 200.000.000, suddiviso in ragione di lire 100.000.000 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2003.
18. Le entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 151 sono accertate e riscosse nell’unità previsionale di base 3.5.1301 – dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 979 (3.5.0) che si istituisce “per memoria” – a decorrere dall’anno 2002 – nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 – Servizio del turismo – con la denominazione “Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell’attività professionale di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci”.
19. Le spese derivanti dall’applicazione dell’articolo 151, comma 6, fanno carico all’unità previsionale di base 28.1.64.1.1307 con riferimento al capitolo 8943 che si istituisce “per memoria” – a decorrere dall’anno 2002 – nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo – alla rubrica n. 64 – Servizio del turismo – (1.1.162.2.10.14) – con le denominazione “Devoluzione al Collegio degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie “.
20. Per le finalità previste dall’articolo 156, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.350 milioni per l’anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.2.64.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9268 (2.1.243.3.10.24) che si istituisce, a decorrere dall’anno 2002, nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 – Servizio del turismo – con la denominazione “Contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese turistiche per l’incremento e il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta e delle case e appartamenti per vacanze” e con lo stanziamento di lire 1.350.000.000 per l’anno 2002.
21. Per le finalità previste dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 36/1996, come da ultimo modificato dall’articolo 158, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per l’anno 2002 a carico della unità previsionale di base 27.2.64.2.1308 “Finanziamenti agevolati alle imprese commerciali, turistiche e di servizi” che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 – a decorrere dall’anno 2002 – alla funzione obiettivo n. 27 – programma 27.2 – rubrica n. 64 – spese d’investimento – con riferimento al capitolo 9321 (2.1.243.7.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo – alla rubrica n. 64 – Servizio del commercio – con la denominazione “Finanziamenti al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata, per l’attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di dieci anni, anche con operazioni di locazione finanziaria a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi, per le esigenze connesse alla costruzione, all’acquisto e all’ammodernamento degli esercizi, dei magazzini e degli uffici e all’acquisto di beni strumentali all’attività ” e con lo stanziamento di lire 500.000.000 per l’anno 2002.
22. Per le finalità previste dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 36/1996, come da ultimo modificato dall’articolo 158, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 400.000.000 per l’anno 2002 a carico della unità previsionale di base 27.2.64.2.1308 – dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9322 (2.1.243.7.10.24) che si istituisce – a decorrere dall’anno 2002 – nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 – Servizio del commercio – con la denominazione “Finanziamenti al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata, per l’attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di cinque anni, a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche, di servizi e di studi professionali per le esigenze connesse all’ammodernamento degli esercizi, dei magazzini, e degli uffici e all’acquisto di beni strumentali all’attività, nonché al rafforzamento delle strutture aziendali” e con lo stanziamento di lire 400.000.000 per l’anno 2002.
23. Per le finalità previste dall’articolo 159, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 255.000.000 per l’anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9430 (1.1.163.2.06.24) che si istituisce – a decorrere dall’anno 2002 – nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 – Servizio del turismo – con la denominazione “Contributi ai Collegi di cui agli articoli 122, 127 e 132 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, per l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi di abilitazione per l’esercizio della professione e per l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi per il conseguimento delle specializzazioni di cui all’articolo 138, comma 1, lettere a) e d), della medesima legge” e con lo stanziamento di lire 255.000.000 per l’anno 2002.
24. Per le finalità previste dall’articolo 160, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l’anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.2.64.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9269 (2.1.243.3.10.24) che si istituisce – a decorrere dall’anno 2002 – nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 – Servizio del turismo – con la denominazione “Contributi in conto capitale a favore di enti pubblici per l’acquisto, la costruzione, l’adattamento e l’ampliamento di immobili da utilizzarsi quali sedi delle scuole di alpinismo, di speleologia e di sci” e con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l’anno 2002.
25. Per le finalità previste dall’articolo 161, comma 1, è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 500.000.000 a decorrere dall’anno 2002, con l’onere di lire 1.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell’unità previsionale di base 28.2.64.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9273 (2.1.243.4.10.24) che si istituisce, a decorrere dall’anno 2002, nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 – Servizio del turismo – con la denominazione “Contributi pluriennali a favore di enti pubblici e di associazioni senza fini di lucro per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti per realizzazione e ammodernamento di impianti e opere complementari all’attività turistica, per ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e arredamento di rifugi e bivacchi alpini, per realizzazione e ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico, per ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, per ristrutturazione e ampliamento di centri di turismo congressuale” e con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2011 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
26. Per le finalità previste dall’articolo 161, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 800.000.000 per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 28.2.64.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9274 (2.1.243.3.10.24) che si istituisce – a decorrere dall’anno 2002 – nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 – Servizio del turismo – con la denominazione “Contributi in conto capitale a favore di enti pubblici e di associazioni senza fini di lucro per realizzazione e ammodernamento di impianti e opere complementari all’attività turistica, per ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e arredamento di rifugi e bivacchi alpini, per realizzazione e ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico, per ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, per ristrutturazione e ampliamento di centri di turismo congressuale” e con lo stanziamento di lire 800.000.000 per l’anno 2002.
27. Per le finalità previste dall’articolo 166, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 450 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dell’unità previsionale di base 2.2.64.1.1611 “Interventi di parte corrente nelle zone montane” che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 – a decorrere dall’anno 2002 – alla funzione obiettivo n. 2 – programma 2.2 – rubrica n. 64 – spese correnti – con riferimento al capito 9431 (1.1.155.2.10.24) che si istituisce – a decorrere dall’anno 2002 – nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 – Servizio del turismo – con la denominazione “Contributi agli enti locali singoli o associati, ad Agenzie di informazione e accoglienza turistica, a consorzi turistici, ad associazioni sportive senza fini di lucro aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia e affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.), a scuole di sci autorizzate e ad associazioni sportive con finalità promozionali della pratica sportiva dello sleddog mushing, per l’attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo realizzata attraverso l’utilizzo degli appositi mezzi battipista” e con lo stanziamento complessivo di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 450 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
28. Per le finalità previste dall’articolo 167, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dell’unità previsionale di base 2.2.64.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9432 (2.1.235.3.10.24) che si istituisce, a decorrere dall’anno 2002, nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 – Servizio del turismo – con la denominazione “Contributi agli enti locali singoli o associati, ad Agenzie di informazione e accoglienza turistica, a consorzi turistici, ad associazioni sportive senza fini di lucro aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia e affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.), a scuole di sci autorizzate e ad associazioni sportive con finalità promozionali della pratica sportiva dello sleddog mushing, per acquisto di mezzi battipista, motoslitte per la ricognizione e il soccorso, interventi di rimodellamento, ripristino e rimboschimento delle zone adibite a piste di sci da fondo, costruzione, straordinaria manutenzione e allestimento di strutture di supporto alla pratica della disciplina sportiva” e con lo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
29. Per le finalità previste dall’articolo 169, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dell’unità previsionale di base 18.1.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 6171 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall’anno 2002, nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 44 – Servizio delle attività ricreative e sportive – con la denominazione “Contributo annuo alla Federazione Italiana Sport Invernali – (F.I.S.I.) a sostegno della gestione delle attività agonistiche essenzialmente giovanili” e con lo stanziamento di lire 100 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
30. Per le finalità previste dall’articolo 172, comma 7, è autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per l’anno 2003 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1309 “Spese per la liquidazione della Azienda regionale per la promozione turistica” che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 – a decorrere dall’anno 2003, alla funzione obiettivo n. 28 – programma 28.1 – rubrica n. 64 – spese correnti – con riferimento al capitolo 9343 (1.1.142.1.01.01) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo – alla rubrica n. 64 – Servizio del turismo – con la denominazione “Spese per il pagamento dell’indennità di carica al commissario liquidatore dell’Azienda regionale per la promozione turistica” e con lo stanziamento di lire 10.000.000 per l’anno 2003.
31. Per le finalità previste dall’articolo 174, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 700.000.000 per l’anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1301 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9188 (1.1.148.1.10.24) che si istituisce, a decorrere dall’anno 2002, nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 – Servizio del turismo – con la denominazione “Spese per l’acquisto di beni strumentali e di servizi connessi all’attività istituzionale della Direzione regionale del commercio e del turismo” e con lo stanziamento di lire 700.000.000 per l’anno 2002.
32. Per le finalità previste dall’articolo 175 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.057,5 milioni per l’anno 2002 a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

U.P.B. 52.2.4.1.1
– capitolo 550 –
lire 2.500 milioni per l’anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.1
– capitolo 551 –
lire 300 milioni per l’anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.1
– capitolo 561 –
lire 125 milioni per l’anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.651
– capitolo 552 –
lire 500 milioni per l’anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.651
– capitolo 553 –
lire 200 milioni per l’anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.662
– capitolo 9636 –
lire 250 milioni per l’anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.662
– capitolo 9637 –
lire 250 milioni per l’anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.662
– capitolo 9640 –
lire 250 milioni per l’anno 2002
U.P.B. 52.2.8.1.659
– capitolo 9630 –
lire 970 milioni per l’anno 2002
U.P.B. 52.2.8.1.659
– capitolo 9631 –
lire 500 milioni per l’anno 2002
U.P.B. 52.5.8.1.687
– capitolo 9650 –
lire 212,5 milioni per l’anno 2002

33. All’onere complessivo di lire 17.272,5 milioni, suddiviso in ragione di lire 15.662,5 milioni per l’anno 2002 e di lire 1.610 milioni per l’anno 2003, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo, si provvede come di seguito indicato:
a) per complessive lire 6.067,5 milioni, suddivise in ragione di lire 6.057,5 per l’anno 2002 e di lire 10 milioni per l’anno 2003, mediante prelievo di pari importo dall’unità previsionale di base 55.2.8.1.920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al fondo globale di parte corrente iscritto al capitolo 9700 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 60 del prospetto D/1 allegato al Documento tecnico stesso);
b) per lire 1.900 milioni, suddivise in ragione di lire 900 milioni per l’anno 2002 e di lire 1.000 milioni per l’anno 2003, mediante prelievo di pari importo dall’unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 82 del prospetto D/2 allegato al Documento tecnico stesso);
c) per lire 8.680 milioni relativi all’anno 2002, mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento ai capitoli del documento tecnico a fianco di ciascuna indicati:

U.P.B. 28.1.64.1.503
– capitolo 9220 –
lire 1.000 milioni
U.P.B. 28.1.64.1.503
– capitolo 9225 –
lire 1.450 milioni
U.P.B. 28.2.64.2.510
– capitolo 9260 –
lire 1.000 milioni
U.P.B. 28.2.64.2.510
– capitolo 9261 –
lire 500 milioni
U.P.B. 28.2.64.2.510
– capitolo 9265 –
lire 3.500 milioni
U.P.B. 28.2.64.2.512
– capitolo 9266 –
lire 1.000 milioni
U.P.B 2.2.64.1.43
– capitolo 8965 –
lire 150 milioni
U.P.B. 2.2.64.1.43
– capitolo 8966 –
lire 15 milioni
U.P.B. 2.2.64.1.44
– capitolo 8967 –
lire 15 milioni
U.P.B. 2.2.64.1.44
– capitolo 8968 –
lire 25 milioni
U.P.B. 2.2.64.1.44
– capitolo 8969 –
lire 25 milioni

d) per lire 500 milioni relativi all’anno 2003, mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 28.1.64.1.503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 9220 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;
e) per lire 125 milioni, suddivise in ragione di lire 25 milioni per l’anno 2002 e di lire 100 milioni per l’anno 2003, mediante prelievo di pari importo dall’unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al Documento tecnico stesso).

  1. Comma così modificato per effetto di quanto disposto dall’art. 91, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
    (236) Comma così modificato per effetto di quanto disposto dall’art. 91, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 della stessa legge).
     

Tabella A
(riferita all’articolo 175)

QUALIFICA APT
QUALIFICA RUOLO
 
UNICO REGIONALE
Dirigente
Dirigente
Funzionario
Funzionario
Consigliere
Consigliere
Segretario
Segretario
Coadiutore
Coadiutore
Agente tecnico
Agente tecnico
Commesso
Commesso

Allegato A
(riferito agli articoli 64 e 65) (237)

Requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere suddivisi per alberghi, motel, villaggi albergo e residenze turistico alberghiere e requisiti minimi obbligatori per le country house – residenze rurali (238)

Avvertenze
a) Ciascun requisito indicato alle voci o sottovoci contrassegnate con numeri progressivi è obbligatorio per l’attribuzione alla struttura ricettiva del numero di stelle corrispondente a fianco indicato.
b) Per “personale addetto in via esclusiva” si intende la persona o le persone addette esclusivamente a un determinato servizio. Per “addetto” si intende la persona addetta prevalentemente ma non esclusivamente ad un determinato servizio.
c) Per “servizio assicurato” si intende il servizio garantito mediante una o più persone impegnate anche contemporaneamente in più servizi.
d) Il locale bagno completo si intende dotato di lavabo, vaso all’inglese, vasca o doccia, bidet, specchio con presa di corrente, acqua calda e fredda. Per gli esercizi ubicati in immobili già esistenti, in relazione ad impedimenti connessi con le caratteristiche strutturali e di superficie, non è obbligatoria la presenza del bidet.

A1.1 – Requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi, motel e villaggi albergo – strutture già autorizzate prima dell’entrata in vigore del D.P.Reg. 1° luglio 2009, n. 0173/Pres. o che abbiano presentato progetti di costruzione o ristrutturazione prima dell’entrata in vigore del medesimo Decreto (239)
1. PRESTAZIONE DI SERVIZI
1.01 SERVIZI DI RICEVIMENTO E DI PORTINERIA – INFORMAZIONI:
1.011 assicurati 24/24 ore con personale addetto in via esclusiva (4S) (5)
1.012 assicurati 16/24 ore con un addetto (3) (3S) (4)
1.013 assicurati 12/24 ore (1) (2)
1.02 SERVIZIO DI NOTTE:
1.021 portiere di notte (3S) (4) (4S) (5)
1.022 addetto disponibile a chiamata (1) (2) (3)
1.03 SERVIZIO CUSTODIA VALORI:
1.031 cassette di sicurezza singole nelle camere e/o unità abitative (3S) (4) (4S) (5)
1.032 cassette di sicurezza singole nelle camere e/o unità abitative o cassaforte dell’albergo (3)
1.033 in cassaforte dell’albergo (1) (2)
1.04 SERVIZIO TRASPORTO INTERNO DEI BAGAGLI:
1.041 assicurato 24/24 ore con personale addetto in via esclusiva (5)
1.042 assicurato 24/24 ore con un addetto (4S)
1.043 assicurato 16/24 ore con un addetto (3) (3S) (4)
1.044 a mezzo carrello 12/24 ore solo in presenza di ascensore (1) (2)
1.05 SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE:
1.051 in sala apposita (4S) (5)
1.052 nelle camere e/o unità abitative a richiesta del cliente (3S) (4) (4S) (5)
1.053 in sala apposita o in sala ristorante (3S) (4)
1.054 in sale comuni destinate anche ad altri usi (2) (3)
1.06 SERVIZIO DI RISTORANTE RESO ANCHE NELLE CAMERE (5)
1.07 SERVIZIO DI BAR NEL LOCALE OVE È UBICATO L’IMPIANTO:
1.071 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto in via esclusiva (5)
1.072 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto (4) (4S)
1.073 assicurato 12/24 ore con un addetto (3) (3S)
1.074 assicurato 12/24 ore (2)
1.08 SERVIZIO DI BAR NEI LOCALI COMUNI:
1.081 assicurato 16/24 ore con un addetto (4) (4S) (5)
1.082 assicurato 12/24 ore con un addetto (3) (3S)
1.09 SERVIZIO DI BAR NELLE CAMERE E/O UNITÀ ABITATIVE:
1.091 assicurato 24/24 ore con un addetto (4S) (5)
1.092 assicurato 16/24 ore con un addetto (3S) (4)
1.093 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)
1.10 FRIGO-BAR NELLE CAMERE (3S) (4) (4S) (5)
1.11 DIVISE PER IL PERSONALE (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
1.12 LINGUE STRANIERE CORRENTEMENTE PARLATE DAL PERSONALE DI RICEVIMENTO PORTINERIA – INFORMAZIONI:
– 3 lingue (4S) (5)
– 2 lingue (3S) (4)
– 1 lingua (3)
1.13 CAMBIO BIANCHERIA NELLE CAMERE E/O UNITÀ ABITATIVE:
1.131 lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e:
– tutti i giorni (4) (4S) (5)
– a giorni alterni (3S) (3)
– due volte alla settimana (2)
– una volta alla settimana (1)
(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell’ambiente)
1.132 asciugamani nei bagni ad ogni cambio di cliente e:
– tutti i giorni (3) (3S) (4) (4S) (5)
– a giorni alterni (2)
– due volte alla settimana (1)
(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell’ambiente)
1.14 ACCESSORI DEI LOCALI BAGNO NELLE CAMERE:
1.141 saponetta (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
1.142 bagnoschiuma (3) (3S) (4) (4S) (5)
1.143 ciabattine (3S) (4) (4S) (5)
1.144 accappatoio da bagno per persona (4) (4S) (5)
1.145 asciugamani e teli da bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
1.146 una salvietta per persona (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
1.147 riserva di carta igienica e sacchetti igienici (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
1.148 cestino rifiuti (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
1.149 asciugacapelli fisso a parete nel rispetto delle norme di sicurezza (3) (3S) (4) (4S) (5)
1.15 ACCESSORI DEI LOCALI BAGNO COMUNI:
1.151 un telo da bagno per persona (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
1.152 un asciugamano per persona (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
1.16 LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA DEGLI OSPITI:
1.161 resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle ore 9.00 (4S) (5)
1.162 resa entro le 24 ore (4)
1.17 PULIZIA NELLE CAMERE E/O UNITÀ ABITATIVE:
1.171 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano (4) (4S) (5)
1.172 una volta al giorno (1) (2) (3) (3S)
1.18 PARCHEGGIO O SERVIZIO DI PARCHEGGIO:
1.181 assicurato anche con servizi esterni alla struttura 24/24 ore per tutte le camere e/o unità abitative (5)
1.182 assicurato anche con servizi esterni alla struttura 24/24 ore per l’80 per cento delle camere e/o unità abitative (4S)
1.183 assicurato anche con servizi esterni alla struttura 24/24 ore per il 50 per cento delle camere e/o unità abitative (4)
1.19 SERVIZIO DI AUTOMOBILE:
1.191 vettura o minibus riservato unicamente al trasporto clienti e bagagli gratuito (4S) (5)
2. DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE
2.01 NUMERO DEI LOCALI BAGNO PRIVATI COMPLETI, ESPRESSI IN PERCENTUALE DELLE CAMERE:
2.011 100 per cento (3S) (4) (4S) (5)
2.012 almeno l’80 per cento (3)
2.013 almeno il 60 per cento (2)
2.02 NUMERO DEI LOCALI BAGNO COMUNI COMPLETI:
2.021 uno ogni 4 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (3)
2.022 uno ogni 6 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (2)
2.023 uno ogni 8 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (1)
2.03 RISCALDAMENTO:
2.031 in tutto l’esercizio (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
(Ad esclusione degli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell’esercizio effettivamente utilizzate)
2.04 ARIA CONDIZIONATA O IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO:
2.041 nei locali comuni e nelle camere e/o unità abitative a quote altimetriche inferiori a 500 metri slm (4) (4S) (5)
2.05 ASCENSORE DI SERVIZIO O MONTACARICHI (5)
(salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)
2.06 ASCENSORE PER I CLIENTI:
(se tecnicamente realizzabile e salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)
2.061 qualunque sia il numero dei piani (3S) (4) (4S) (5)
2.062 per gli esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano terreno) (2) (3)
2.07 DOTAZIONE DELLE CAMERE:
2.071 letto, tavolino o ripiano apposito, armadio, comodino o piano di appoggio per posto letto e specchio (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
2.072 lampade o applique da comodino (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
2.073 punto illuminazione per leggere o scrivere (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
2.074 lavabo con acqua corrente calda e fredda comprensivo di specchio con presa di corrente in ciascuna camera sprovvista di locale bagno privato (1) (2) (3)
2.075 cestino rifiuti (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
2.076 sgabello o ripiano apposito per bagagli (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
2.077 angolo soggiorno arredato almeno nell’80 per cento delle camere (5)
2.078 documentazione sull’albergo (3) (3S) (4) (4S) (5)
2.079 necessario per scrivere (3S) (4) (4S) (5)
2.080 una sedia o altro mobile con analoga funzione per letto (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
2.081 una poltrona (4) (4S) (5)
2.08 DISPONIBILITÀ DI SUITES:
2.081 almeno il 10 per cento sul numero totale delle camere (5)
2.09 TELEVISIONE:
2.091 in tutte le camere con rete TV satellitare (3S) (4) (4S) (5)
2.092 in tutte le camere (3)
2.093 in sala ad uso comune (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
2.10 CONNESSIONE A INTERNET NELLE CAMERE – quando presente il servizio sul territorio – (3S) (4) (4S) (5)
2.11 SERVIZIO DI RICEZIONE DELLA POSTA ELETTRONICA – quando presente il servizio di connessione internet sul territorio – (3) (3S) (4) (4S) (5)
2.12 SERVIZIO INTERNET RISERVATO AGLI ALLOGGIATI quando presente il servizio sul territorio – (3) (3S) (4) (4S) (5)
2.13 CHIAMATA DEL PERSONALE:
2.131 chiamata con telefono (3) (3S) (4) (4S) (5)
2.132 chiamata con telefono o campanello (1) (2)
2.14 TELEFONO NELLE CAMERE:
2.141 abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (3S) (4) (4S) (5)
2.15 LINEE TELEFONICHE ESTERNE:
2.151 un apparecchio telefonico per uso comune (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
2.16 SERVIZIO FAX E FOTOCOPIATRICE (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
2.17 LOCALI DI RICEVIMENTO E SOGGIORNO:
2.171 un locale (che può coincidere con la sala ristorante o il bar) (1)
2.172 spazi dedicati di superficie complessiva non inferiore a mq 4 per ognuna delle prime 10 camere, mq 1 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, mq 0,5 per ogni camera oltre la ventesima, che possono coincidere con la sala ristorante o con il bar, anche se destinati alla somministrazione di alimenti e bevande alla clientela di passaggio (2)
2.173 come 2.172, maggiorata del 10 per cento (3) (3S)
2.174 come 2.172, maggiorata del 30 per cento (4) (4S)
2.175 come 2.172, maggiorata del 50 per cento (5)
2.18 SALA RISTORANTE:
2.181 in locale apposito riservato agli alloggiati (5)
2.182 in locale apposito riservato agli alloggiati negli esercizi che forniscono il servizio di ristorazione (4) (4S)
2.19 BAR:
2.191 banco bar in locale o area distinti (5)
2.192 banco bar in area appositamente attrezzata (4) (4S)
2.193 banco bar posto in locale comune (3) (3S)
2.194 attrezzatura bar posta in locale comune (1) (2)
2.20 SALE O AREE SEPARATE:
2.201 sala riservata per riunioni (5)
2.202 sala o area per soggiorno/lettura/divertimento (3S) (4) (4S) (5)
2.21 INGRESSO PROTETTO DA PORTICO O PENSILINA
(salvo deroghe in caso di strutture soggette a vincoli) (4S) (5)
2.22 INGRESSO SEPARATO PER I BAGAGLI (5)
2.23 VANO ADIBITO A GUARDAROBA E DEPOSITO BAGAGLI (4) (4S) (5)
2.24 LOCALI DI SERVIZIO (OFFICES) AI PIANI (5)
2.25 INSONORIZZAZIONE DI TUTTE LE CAMERE E/O UNITÀ ABITATIVE (4S) (5)
3. DOTAZIONI MINIME NELLE UNITÀ ABITATIVE
3.01 DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO E IL PERNOTTAMENTO:
3.011 letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
3.012 armadio, cassetti, grucce, comodino o piano di appoggio per posto letto, illuminazione, lampade o applique (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
3.013 tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero delle persone ospitabili (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
3.014 poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili (4) (4S) (5)
3.015 poltrone o divano nel soggiorno (3) (3S)
3.02 DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI
3.021 cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione (1) (2) (3)
3.022 cucina con due fuochi o piastre e forno (anche a microonde) (3S) (4) (4S) (5)
3.023 frigorifero (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
3.024 lavello con scolapiatti (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
3.025 per ciascuna persona ospitabile (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
– 2 coltelli
– 2 forchette
– 2 cucchiai
– 2 piatti piani
– 1 piatto fondo
– 2 bicchieri
– 1 tazza
– 1 tazzina
3.026 per ciascuna unità abitativa (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
– 1 batteria da cucina
– 2 coltelli da cucina
– 1 zuccheriera
– 1 caffettiera
– 1 scolapasta
– 1 mestolo
– 1 insalatiera
– 1 grattugia
– 1 spremiagrumi
– 1 apribottiglie/cavatappi
– 1 bricco per il latte
– 1 pattumiera con sacchetti di plastica
3.027 tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
3.03 DOTAZIONI BAGNO:
3.031 saponetta (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
3.032 bagnoschiuma (3) (3S) (4) (4S) (5)
3.033 ciabattine (3S) (4) (4S) (5)
3.034 accappatoio da bagno per persona (4) (4S) (5)
3.035 asciugamani e teli da bagno in numero adeguato alle persone ospitabili e tappetino (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
3.036 una salvietta per persona (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
3.037 riserva di carta igienica e sacchetti igienici (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
3.038 cestino rifiuti (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
3.039 asciugacapelli fisso a parete nel rispetto delle norme di sicurezza (3) (3S) (4) (4S) (5)
3.04 DOTAZIONE GENERALE DELLE UNITÀ ABITATIVE:
3.041 impianto di erogazione acqua calda e fredda (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
3.042 scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimenti (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
3.043 televisione (3)
3.044 televisione con rete tv satellitare (3S) (4) (4S) (5)
3.045 telefono abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (3S) (4) (4S) (5)
3.046 documentazione sull’albergo (3) (3S) (4) (4S) (5)
3.047 necessario per scrivere (3S) (4) (4S) (5)
3.048 connessione a internet – quando presente il servizio sul territorio (3S) (4) (4S) (5)
Dipendenze – art. 66 L.R. 2/2002
Nelle dipendenze non sono necessari ai fini della classificazione i requisiti previsti ai seguenti punti:
1.01 – 1.02 – 1.052 – 1.06 – 1.07 – 1.08 – 1.09 – 1.12 – 2.11 – 2.12 – 2.15 – 2.16 – 2.17 – 2.18 – 2.19 – 2.20 – 2.22 – 2.23
I servizi di cui ai punti 1.041 – 1.042 – 1.043 possono essere svolti dal personale della sede principale
I servizi di cui ai punti 1.051 – 1.053 – 1.054 sono svolti nelle sale della sede principale.

A1.2 – Requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi, motel e villaggi albergo – strutture di progettazione, costruzione o ristrutturazione successive all’entrata in vigore del D.P.Reg. 1° luglio 2009, n. 0173/Pres. (240)
1. PRESTAZIONE DI SERVIZI
1.01 SERVIZI DI RICEVIMENTO E DI PORTINERIA – INFORMAZIONI:
1.011 assicurati 24/24 ore con personale addetto in via esclusiva (4S) (5)
1.012 assicurati 16/24 ore con un addetto (3) (3S) (4)
1.013 assicurati 12/24 ore (1) (2)
1.02 SERVIZIO DI NOTTE:
1.021 portiere di notte (3S) (4) (4S) (5)
1.022 addetto disponibile a chiamata (1) (2) (3)
1.03 SERVIZIO CUSTODIA VALORI:
1.031 cassette di sicurezza singole nelle camere e/o unità abitative (3S) (4) (4S) (5)
1.032 cassette di sicurezza singole nelle camere e/o unità abitative o cassaforte dell’albergo (3)
1.033 in cassaforte dell’albergo (1) (2)
1.04 SERVIZIO TRASPORTO INTERNO DEI BAGAGLI:
1.041 assicurato 24/24 ore con personale addetto in via esclusiva (5)
1.042 assicurato 24/24 ore con un addetto (4S)
1.043 assicurato 16/24 ore con un addetto (3) (3S) (4)
1.044 a mezzo carrello solo in presenza di ascensore 12/24 ore (1) (2)
1.05 SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE:
1.051 in sala o area apposita (4S) (5)
1.052 nelle camere e/o unità abitative a richiesta del cliente (3S) (4) (4S) (5)
1.053 in sala o area apposita o in sala ristorante (3S) (4)
1.054 in sale comuni destinate anche ad altri usi (2) (3)
1.06 SERVIZIO DI RISTORANTE RESO ANCHE NELLE CAMERE (5)
1.07 SERVIZIO DI BAR NEL LOCALE OVE É UBICATO L’IMPIANTO:
1.071 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto in via esclusiva (5)
1.072 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto (4) (4S)
1.073 assicurato 12/24 ore con un addetto (3) (3S)
1.074 assicurato 12/24 ore (2)
1.08 SERVIZIO DI BAR NEI LOCALI COMUNI:
1.081 assicurato 16/24 ore con un addetto (4) (4S) (5)
1.082 assicurato 12/24 ore con un addetto (3) (3S)
1.09 SERVIZIO DI BAR NELLE CAMERE E/O UNITÀ ABITATIVE:
1.091 assicurato 24/24 ore con un addetto (4S) (5)
1.092 assicurato 16/24 ore con un addetto (3S) (4)
1.093 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)
1.10 FRIGO-BAR NELLE CAMERE (3S) (4) (4S) (5)
1.11 DIVISE PER IL PERSONALE (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
1.12 LINGUE STRANIERE CORRENTEMENTE PARLATE DAL PERSONALE DI RICEVIMENTO PORTINERIA – INFORMAZIONI:
– 3 lingue (4S) (5)
– 2 lingue (3S) (4)
– 1 lingua (3)
1.13 CAMBIO BIANCHERIA NELLE CAMERE E/O UNITÀ ABITATIVE:
1.131 lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e:
– tutti i giorni (4) (4S) (5)
– a giorni alterni (3) (3S)
– due volte alla settimana (2)
– una volta alla settimana (1)
(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell’ambiente)
1.132 asciugamani nei bagni ad ogni cambio di cliente e:
– tutti i giorni (3) (3S) (4) (4S) (5)
– a giorni alterni (2)
– due volte alla settimana (1)
(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell’ambiente)
1.14 ACCESSORI DEI LOCALI BAGNO NELLE CAMERE:
1.141 saponetta (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
1.142 bagnoschiuma (3) ((3S) (4) (4S) (5)
1.143 ciabattine (3S) (4) (4S) (5)
1.144 accappatoio da bagno per persona (4) (4S) (5)
1.145 asciugamani e teli da bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
1.146 una salvietta per persona (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
1.147 riserva di carta igienica e sacchetti igienici (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
1.148 cestino rifiuti (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
1.149 asciugacapelli fisso a parete nel rispetto delle norme di sicurezza (3) (3S) (4) (4S) (5)
1.150 chiamata di emergenza (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
1.15 ACCESSORI DEI LOCALI BAGNO COMUNI:
1.151 un telo da bagno per persona (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
1.152 un asciugamano per persona (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
1.153 chiamata di emergenza (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
1.16 LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA DEGLI OSPITI:
1.161 resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle ore 9.00 (4S) (5)
1.162 resa entro le 24 ore (4)
1.17 PULIZIA NELLE CAMERE E/O UNITÀ ABITATIVE:
1.171 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano (4) (4S) (5)
1.172 una volta al giorno (1) (2) (3) (3S)
1.18 PARCHEGGIO O SERVIZIO DI PARCHEGGIO:
1.181 assicurato anche con servizi esterni alla struttura 24/24 ore per tutte le camere e/o unità abitative (5)
1.182 assicurato anche con servizi esterni alla struttura 24/24 ore per l’80 per cento delle camere e/o unità abitative (4S)
1.183 assicurato anche con servizi esterni alla struttura 24/24 ore per il 50 per cento delle camere e/o unità abitative (4)
1.19 SERVIZIO DI AUTOMOBILE:
1.191 vettura o minibus riservato unicamente al trasporto clienti e bagagli gratuito (4S) (5)
2. DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE
2.01 NUMERO DEI LOCALI BAGNO PRIVATI COMPLETI, ESPRESSI IN PERCENTUALE DELLE CAMERE:
2.011 100 per cento (3) (3S) (4) (4S) (5)
2.012 almeno l’80 per cento (2)
2.013 almeno il 40 per cento (1)
2.02 NUMERO DEI LOCALI BAGNO COMUNI COMPLETI:
2.021 uno ogni 6 posti letto o frazione non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (2)
2.022 uno ogni 8 posti letto o frazione non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (1)
2.03 UNITÀ ABITATIVE:
2.031 con locale bagno privato completo (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
2.032 con vani distinti per camere e soggiorno-cucina (4) (4S) (5)
2.04 SERVIZI IGIENICI DESTINATI AI LOCALI E AREE COMUNI E/O DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CON GABINETTO DISTINTO PER SESSO (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
2.05 RISCALDAMENTO:
2.051 in tutto l’esercizio (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
(Ad esclusione degli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell’esercizio effettivamente utilizzate)
2.06 ARIA CONDIZIONATA O IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO:
2.061 nei locali comuni e regolabile dal cliente nelle camere e/o unità abitative a quote altimetriche inferiori a 500 metri slm (3) (3S) (4) (4S) (5)
2.07 ASCENSORE DI SERVIZIO O MONTACARICHI (5)
(salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)
2.08 ASCENSORE PER I CLIENTI:
(salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)
2.081 qualunque sia il numero dei livelli (3S) (4) (4S) (5)
2.17 LINEE TELEFONICHE ESTERNE:
2.171 un apparecchio telefonico per uso comune (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
2.18 SERVIZIO FAX E FOTOCOPIATRICE (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
2.19 SALE O AREE COMUNI: LOCALI DI RICEVIMENTO E SOGGIORNO:
2.191 un locale (che può coincidere con l’eventuale sala ristorante, bar o colazione) (1)
2.192 sala/e di superficie complessiva non inferiore a mq 4 per ognuna delle prime 10 camere, mq 1 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, mq 0,5 per ogni camera oltre la ventesima, esclusa dal computo l’eventuale sala ristorante qualora la somministrazione di alimenti e bevande sia effettuata anche alla clientela di passaggio (2)
2.193 come 2.192, maggiorata del 10 per cento, esclusa in ogni caso dal computo l’eventuale sala ristorante (3) (3S)
2.194 come 2.192, maggiorata del 30 per cento, esclusa in ogni caso dal computo l’eventuale sala ristorante (4) (4S)
2.195 come 2.192, maggiorata del 50 per cento, esclusa in ogni caso dal computo la prevista sala ristorante (5)
2.20 SALE O AREE COMUNI: SALA RISTORANTE
2.201 in sala ristorante o area apposite riservate agli alloggiati (5)
2.202 in sala ristorante o area apposite riservate agli alloggiati negli esercizi che forniscono il servizio di ristorazione (3) (3S) (4) (4S)
2.21 SALE O AREE COMUNI: BAR
2.211 sala o area bar distinta (5)
2.212 sala o area bar appositamente attrezzata (4) (4S)
2.213 sala o area bar in locale comune (3) (3S)
2.214 punto ristoro, anche con distributore automatico, posto in locale comune (1) (2)
2.22 SALE O AREE COMUNI:
2.221 sala o area riservata per riunioni (4) (4S) (5)
2.222 sala o area soggiorno/lettura/divertimento (3S) (4) (4S) (5)
2.23 INGRESSO PROTETTO DA PORTICO O PENSILINA
(salvo deroghe in caso di strutture soggette a vincoli) (4S) (5)
2.24 INGRESSO SEPARATO PER I BAGAGLI (5)
2.25 VANO ADIBITO A GUARDAROBA E DEPOSITO BAGAGLI (4) (4S) (5)
2.26 LOCALI DI SERVIZIO (OFFICES) AI PIANI (4S) (5)
2.082 per gli esercizi con locali superiori ai due livelli (compresi i piani interrati qualora forniti, anche in parte, di locali a servizio degli ospiti) (2) (3)
(nei villaggi albergo, l’ascensore per i clienti di cui ai punti 2.081 e 2.082, deve essere presente in tutti gli stabili della struttura)
2.09 DOTAZIONE DELLE CAMERE:
2.091 letto, tavolino o ripiano apposito, armadio, comodino o piano di appoggio per posto letto e specchio (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
2.092 lampade o applique da comodino (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
2.093 punto illuminazione per leggere o scrivere (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
2.094 lavabo con acqua corrente calda e fredda comprensivo di specchio con presa di corrente in ciascuna camera sprovvista di locale bagno privato (1) (2)
2.095 cestino rifiuti (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
2.096 sgabello o ripiano apposito per bagagli (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
2.097 angolo soggiorno arredato (5)
2.098 documentazione sull’albergo (3) (3S) (4) (4S) (5)
2.099 necessario per scrivere (3S) (4) (4S) (5)
2.100 una sedia o altro mobile con analoga funzione per letto (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
2.101 una poltrona (4) (4S) (5)
2.10 DISPONIBILITÀ DI SUITES:
2.101 almeno il 10 per cento sul numero totale delle camere (5)
2.11 TELEVISIONE:
2.111 in tutte le camere con rete tv satellitare (3S) (4) (4S) (5)
2.112 in tutte le camere (3)
2.113 in sala ad uso comune (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
2.12 CONNESSIONE A INTERNET NELLE CAMERE – quando presente il servizio sul territorio (3S) (4) (4S) (5)
2.13 SERVIZIO DI RICEZIONE DELLA POSTA ELETTRONICA – quando presente il servizio di connessione internet sul territorio (3) (3S) (4) (4S) (5)
2.14 SERVIZIO INTERNET RISERVATO AGLI ALLOGGIATI – quando presente il servizio sul territorio (3) (3S) (4) (4S) (5)
2.15 CHIAMATA DEL PERSONALE:
2.151 chiamata con telefono (3) (3S) (4) (4S) (5)
2.152 chiamata con telefono, citofono o campanello (1) (2)
2.16 TELEFONO NELLE CAMERE:
2.161 abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (3S) (4) (4S) (5)
2.27 INSONORIZZAZIONE DI TUTTE LE CAMERE (4S) (5)
3. SUPERFICI CAMERE E BAGNI PRIVATI
3.01 per la camera singola una superficie minima di 9 metri quadrati al netto dei bagni privati (4) (4S) (5)
3.02 per la camera singola una superficie minima di 8 metri quadrati al netto dei bagni privati (1) (2) (3) (3S)
3.03 per la camera doppia una superficie minima di 16 metri quadrati al netto dei bagni privati (5)
3.04 per la camera doppia una superficie minima di 15 metri quadrati al netto dei bagni privati (4) (4S)
3.05 per la camera doppia una superficie minima di 14 metri quadrati al netto dei bagni privati (1) (2) (3) (3S)
3.06 per ogni ulteriore posto letto una superficie minima di 6 metri quadrati al netto dei bagni privati (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
3.07 per il bagno privato completo una superficie di 5 metri quadrati (5)
3.08 per il bagno privato completo una superficie di 4 metri quadrati (4) (4S)
3.09 per il bagno privato completo una superficie di 3 metri quadrati (1) (2) (3) (3S)
(salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)
4. DOTAZIONI MINIME NELLE UNITÀ ABITATIVE
4.01 DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO E IL PERNOTTAMENTO:
4.011 letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
4.012 armadio, cassetti, grucce, comodino o piano di appoggio per posto letto, illuminazione, lampade o applique (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
4.013 tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero delle persone ospitabili (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
4.014 poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili (4) (4S) (5)
4.015 poltrone o divano nel soggiorno (3) (3S)
4.02 DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI:
4.021 cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione (1) (2) (3)
4.022 cucina con due fuochi o piastre e forno (anche a microonde) (3S) (4) (4S) (5)
4.023 frigorifero (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
4.024 lavello con scolapiatti (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
4.025 per ciascuna persona ospitabile (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
– 2 coltelli
– 2 forchette
– 2 cucchiai
– 2 piatti piani
– 1 piatto fondo
– 2 bicchieri
– 1 tazza
– 1 tazzina
4.026 per ciascuna unità abitativa (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
– 1 batteria da cucina
– 2 coltelli da cucina
– 1 zuccheriera
– 1 caffettiera
– 1 scolapasta
– 1 mestolo
– 1 insalatiera
– 1 grattugia
– 1 spremiagrumi
– 1 apribottiglie/cavatappi
– 1 bricco per il latte
– 1 pattumiera con sacchetti di plastica
4.027 tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
4.03 DOTAZIONI BAGNO:
4.031 saponetta (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
4.032 bagnoschiuma (3) (3S) (4) (4S) (5)
4.033 ciabattine (3S) (4) (4S) (5)
4.034 accappatoio da bagno per persona (4) (4S) (5)
4.035 asciugamani e teli da bagno in numero adeguato alle persone ospitabili e tappetino (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
4.036 una salvietta per persona (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
4.037 riserva di carta igienica e sacchetti igienici (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
4.038 cestino rifiuti (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
4.039 asciugacapelli fisso a parete nel rispetto delle norme di sicurezza (3) (3S) (4) (4S) (5)
4.040 chiamata di emergenza (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
4.04 DOTAZIONE GENERALE DELLE UNITÀ ABITATIVE:
4.041 impianto di erogazione acqua calda e fredda (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
4.042 scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimenti (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
4.043 televisione (3)
4.044 televisione con rete tv satellitare (3S) (4) (4S) (5)
4.045 telefono abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (3S) (4) (4S) (5)
4.046 documentazione sull’albergo (3) (3S) (4) (4S) (5)
4.047 necessario per scrivere (3S) (4) (4S) (5)
4.048 connessione a internet – quando presente il servizio sul territorio (3S) (4) (4S) (5)
4.049 insonorizzazione (4S) (5)
Dipendenze – art. 66 L.R. n. 2/2002
Nelle dipendenze non sono necessari ai fini della classificazione i requisiti previsti ai seguenti punti:
1.01 – 1.02 – 1.052 – 1.06 – 1.07 – 1.08 – 1.09 – 1.12 – 2.13 – 2.14 – 2.17 – 2.18 – 2.19 – 2.20 – 2.21 – 2.22 – 2.24 – 2.25
I servizi di cui ai punti 1.041 – 1.042 – 1.043 possono essere svolti dal personale della sede principale.
I servizi di cui ai punti 1.051 – 1.053 – 1.054 sono svolti nelle sale o aree della sede principale.

A1.1-bis – Requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle dipendenze degli alberghi – strutture già autorizzate (241)
1. PRESTAZIONE DI SERVIZI
1.01 SERVIZIO CUSTODIA VALORI:
1.011 cassette di sicurezza singole nelle camere e/o unità abitative (4) (5)
1.012 cassette di sicurezza singole nelle camere e/o unità abitative o cassaforte dell’albergo (3)
1.013 in cassaforte dell’albergo (1) (2)
1.02 SERVIZIO DI BAR NEI LOCALI COMUNI:
1.021 assicurato 16/24 ore con un addetto (4) (5)
1.022 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)
1.03 SERVIZIO DI BAR NELLE CAMERE E/O UNITÀ ABITATIVE:
1.031 assicurato 24/24 ore con un addetto (5)
1.032 assicurato 16/24 ore con un addetto (4)
1.033 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)
1.04 FRIGO-BAR NELLE CAMERE (4) (5)
1.05 CAMBIO BIANCHERIA NELLE CAMERE E/O UNITÀ ABITATIVE:
1.051 lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e:
– tutti i giorni (4) (5)
– a giorni alterni (3)
– due volte alla settimana (2)
– una volta alla settimana (1)
(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell’ambiente)
1.052 asciugamani nei bagni ad ogni cambio di cliente e:
– tutti i giorni (3) (4) (5)
– a giorni alterni (2)
– due volte alla settimana (1)
(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell’ambiente)
1.06 ACCESSORI DEI LOCALI BAGNO NELLE CAMERE:
1.061 saponetta (1) (2) (3) (4) (5)
1.062 bagnoschiuma (3) (4) (5)
1.063 ciabattine (4) (5)
1.064 accappatoio da bagno per persona (4) (5)
1.065 asciugamani e teli da bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino (1) (2) (3) (4) (5)
1.066 una salvietta per persona (1) (2) (3) (4) (5)
1.067 riserva di carta igienica e sacchetti igienici (1) (2) (3) (4) (5)
1.068 cestino rifiuti (1) (2) (3) (4) (5)
1.069 asciugacapelli (3) (4) (5)
1.07 ACCESSORI DEI LOCALI BAGNO COMUNI:
1.071 un telo da bagno per persona (1) (2) (3) (4) (5)
1.072 un asciugamano per persona (1) (2) (3) (4) (5)
1.08 PULIZIA NELLE CAMERE E/O UNITÀ ABITATIVE:
1.081 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano (4) (5)
1.082 una volta al giorno (1) (2) (3)
1.09 PARCHEGGIO O SERVIZIO DI PARCHEGGIO:
1.091 assicurato anche con servizi esterni alla struttura 24/24 ore per tutte le camere e/o unità abitative (5)
1.092 assicurato anche con servizi esterni alla struttura 24/24 ore per l’80 per cento delle camere e/o unità abitative (4)
1.10 SERVIZIO DI AUTOMOBILE:
1.101 vettura o minibus riservato unicamente al trasporto clienti e bagagli gratuito (5)
2. DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE
2.01 NUMERO DEI LOCALI BAGNO PRIVATI COMPLETI, ESPRESSI IN PERCENTUALE DELLE CAMERE:
2.011 100 per cento (4) (5)
2.012 almeno l’80 per cento (3)
2.013 almeno il 60 per cento (2)
2.02 NUMERO DEI LOCALI BAGNO COMUNI COMPLETI:
2.021 uno ogni 4 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (3)
2.022 uno ogni 6 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (2)
2.023 uno ogni 8 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (1)
2.03 RISCALDAMENTO:
2.031 in tutto l’esercizio (1) (2) (3) (4) (5)
(Ad esclusione degli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell’esercizio effettivamente utilizzate)
2.04 ARIA CONDIZIONATA O IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO:
2.041 nei locali comuni e nelle camere e/o unità abitative a quote altimetriche inferiori a 500 metri slm (4) (5)
2.05 ASCENSORE DI SERVIZIO O MONTACARICHI (5)
(salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)
2.06 ASCENSORE PER I CLIENTI:
(se tecnicamente realizzabile e salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)
2.061 qualunque sia il numero dei piani (4) (5)
2.062 per gli esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano terreno) (2) (3)
2.07 DOTAZIONE DELLE CAMERE:
2.071 letto, tavolino o ripiano apposito, armadio, comodino o piano di appoggio per posto letto e specchio (1) (2) (3) (4) (5)
2.072 lampade o applique da comodino (1) (2) (3) (4) (5)
2.073 punto illuminazione per leggere o scrivere (1) (2) (3) (4) (5)
2.074 lavabo con acqua corrente calda e fredda comprensivo di specchio con presa di corrente in ciascuna camera sprovvista di locale bagno privato (1) (2) (3)
2.075 cestino rifiuti (1) (2) (3) (4) (5)
2.076 sgabello o ripiano apposito per bagagli (2) (3) (4) (5)
2.077 angolo soggiorno arredato (5)
2.078 documentazione sull’albergo (3) (4) (5)
2.079 necessario per scrivere (4) (5)
2.080 una sedia o altro mobile con analoga funzione per letto (1) (2) (3) (4) (5)
2.081 una poltrona (4) (5)
2.08 DISPONIBILITÀ DI SUITES:
2.081 almeno il 10 per cento sul numero totale delle camere (5)
2.09 TELEVISIONE:
2.091 in tutte le camere con rete TV satellitare (4) (5)
2.092 in tutte le camere (3)
2.093 in sala ad uso comune (1) (2) (3) (4) (5)
2.10 CONNESSIONE A INTERNET NELLE CAMERE – quando presente il servizio sul territorio (4) (5)
2.11 SERVIZIO DI RICEZIONE DELLA POSTA ELETTRONICA – quando presente il servizio di connessione internet sul territorio (3) (4) (5)
2.12 SERVIZIO INTERNET RISERVATO AGLI ALLOGGIATI – quando presente il servizio sul territorio (3) (4) (5)
2.13 CHIAMATA DEL PERSONALE:
2.131 chiamata con telefono (3) (4) (5)
2.132 chiamata con telefono o campanello (1) (2)
2.14 TELEFONO NELLE CAMERE:
2.141 abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (4) (5)
2.15 LINEE TELEFONICHE ESTERNE:
2.151 un apparecchio telefonico per uso comune (1) (2) (3) (4) (5)
2.16 INGRESSO PROTETTO DA PORTICO O PENSILINA
(salvo deroghe in caso di strutture soggette a vincoli) (5)
2.17 INGRESSO SEPARATO PER I BAGAGLI (5)
2.18 LOCALI DI SERVIZIO (OFFICES) AI PIANI (5)
2.19 INSONORIZZAZIONE DI TUTTE LE CAMERE (5)
3. DOTAZIONI MINIME NELLE UNITÀ ABITATIVE
3.01 DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO E IL PERNOTTAMENTO:
3.011 letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili (1) (2) (3) (4) (5)
3.012 armadio, cassetti, grucce, comodino o piano di appoggio per posto letto, illuminazione, lampade o applique (1) (2) (3) (4) (5)
3.013 tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero delle persone ospitabili (1) (2) (3) (4) (5)
3.014 poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili (4) (5)
3.015 poltrone o divano nel soggiorno (3)
3.02 DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI:
3.021 cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione (1) (2) (3)
3.022 cucina con due fuochi o piastre e forno (anche a microonde) (4) (5)
3.023 frigorifero (1) (2) (3) (4) (5)
3.024 lavello con scolapiatti (1) (2) (3) (4) (5)
3.025 per ciascuna persona ospitabile (1) (2) (3) (4) (5)
– 2 coltelli
– 2 forchette
– 2 cucchiai
– 2 piatti piani
– 1 piatto fondo
– 2 bicchieri
– 1 tazza
– 1 tazzina
3.026 per ciascuna unità abitativa (1) (2) (3) (4) (5)
– 1 batteria da cucina
– 2 coltelli da cucina
– 1 zuccheriera
– 1 caffettiera
– 1 scolapasta
– 1 mestolo
– 1 insalatiera
– 1 grattugia
– 1 spremiagrumi
– 1 apribottiglie/cavatappi
– 1 bricco per il latte
– 1 pattumiera con sacchetti di plastica
3.027 tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina (1) (2) (3) (4) (5)
3.03 DOTAZIONI BAGNO:
3.031 saponetta (1) (2) (3) (4) (5)
3.032 bagnoschiuma (3) (4) (5)
3.033 ciabattine (4) (5)
3.034 accappatoio da bagno per persona (4) (5)
3.035 asciugamani e teli da bagno in numero adeguato alle persone ospitabili e tappetino (1) (2) (3) (4) (5)
3.036 una salvietta per persona (1) (2) (3) (4) (5)
3.037 riserva di carta igienica e sacchetti igienici (1) (2) (3) (4) (5)
3.038 cestino rifiuti (1) (2) (3) (4) (5)
3.039 asciugacapelli (3) (4) (5)
3.04 DOTAZIONE GENERALE DELLE UNITÀ ABITATIVE:
3.041 impianto di erogazione acqua calda e fredda (1) (2) (3) (4) (5)
3.042 scopa, paletta secchio, ramazza, straccio per pavimenti (1) (2) (3) (4) (5)
3.043 televisione (3)
3.044 televisione con rete tv satellitare (4) (5)
3.045 telefono abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (4) (5)
3.046 documentazione sull’albergo (3) (4) (5)
3.047 necessario per scrivere (4) (5)
3.048 connessione a internet – quando previsto il servizio sul territorio (4) (5)

A1.2-bis – Requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle dipendenze degli alberghi – Strutture di nuova costruzione o ristrutturazione (242)

1. PRESTAZIONE DI SERVIZI
1.01 SERVIZIO CUSTODIA VALORI:
1.011 cassette di sicurezza singole nelle camere e/o unità abitative (4) (5)
1.012 cassette di sicurezza singole nelle camere e/o unità abitative o cassaforte dell’albergo (3)
1.013 in cassaforte dell’albergo (1) (2)

1.02 SERVIZIO DI BAR NEI LOCALI COMUNI:
1.021 assicurato 16/24 ore con un addetto (4) (5)
1.022 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)

1.03 SERVIZIO DI BAR NELLE CAMERE E/O UNITÀ ABITATIVE:
1.031 assicurato 24/24 ore con un addetto (5)
1.032 assicurato 16/24 ore con un addetto (4)
1.033 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)

1.04 FRIGO-BAR NELLE CAMERE (4) (5)

1.05 CAMBIO BIANCHERIA NELLE CAMERE E/O UNITÀ ABITATIVE:
1.051 lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e:
– tutti i giorni (4) (5)
– a giorni alterni (3)
– due volte alla settimana (2)
– una volta alla settimana (1)
(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell’ambiente)
1.052 asciugamani nei bagni ad ogni cambio di cliente e:
– tutti i giorni (3) (4) (5)
– a giorni alterni (2)
– due volte alla settimana (1)
(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell’ambiente)

1.06 ACCESSORI DEI LOCALI BAGNO NELLE CAMERE:
1.061 saponetta (1) (2) (3) (4) (5)
1.062 bagnoschiuma (3) (4) (5)
1.063 ciabattine (4) (5)
1.064 accappatoio da bagno per persona (4) (5)
1.065 asciugamani e teli da bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino (1) (2) (3) (4) (5)
1.066 una salvietta per persona (1) (2) (3) (4) (5)
1.067 riserva di carta igienica e sacchetti igienici (1) (2) (3) (4) (5)
1.068 cestino rifiuti (1) (2) (3) (4) (5)
1.069 asciugacapelli (3) (4) (5)
1.070 chiamata di emergenza (1) (2) (3) (4) (5)

1.07 ACCESSORI DEI LOCALI BAGNO COMUNI:
1.071 un telo da bagno per persona (1) (2) (3) (4) (5)
1.072 un asciugamano per persona (1) (2) (3) (4) (5)
1.073 chiamata di emergenza (1) (2) (3) (4) (5)

1.08 PULIZIA NELLE CAMERE E/O UNITÀ ABITATIVE:
1.081 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano (4) (5)
1.082 una volta al giorno (1) (2) (3)

1.09 PARCHEGGIO O SERVIZIO DI PARCHEGGIO:
1.091 assicurato anche con servizi esterni alla struttura 24/24 ore per tutte le camere e/o unità abitative (5)
1.092 assicurato anche con servizi esterni alla struttura 24/24 ore per l’80 per cento delle camere e/o unità abitative (4)

1.10 SERVIZIO DI AUTOMOBILE:
1.101 vettura o minibus riservato unicamente al trasporto clienti e bagagli gratuito (5)

2. DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE
2.01 NUMERO DEI LOCALI BAGNO PRIVATI COMPLETI, ESPRESSI IN PERCENTUALE DELLE CAMERE:
2.011 100 per cento (3) (4) (5)
2.012 almeno l’80 per cento (2)
2.013 almeno il 40 per cento (1)

2.02 NUMERO DEI LOCALI BAGNO COMUNI COMPLETI:
2.021 uno ogni 6 posti letto o frazione non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (2)
2.022 uno ogni 8 posti letto o frazione non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (1)

2.03 UNITÀ ABITATIVE:
2.031 con locale bagno privato completo (1) (2) (3) (4) (5)
2.032 con vani distinti per camere e soggiorno-cucina (4) (5)

2.04 SERVIZI IGIENICI DESTINATI AI LOCALI E AREE COMUNI E/O
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CON GABINETTO DISTINTO PER SESSO (1) (2) (3) (4) (5)

2.05 RISCALDAMENTO:
2.051 in tutto l’esercizio (1) (2) (3) (4) (5)
(Ad esclusione degli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell’esercizio effettivamente utilizzate)

2.06 ARIA CONDIZIONATA O IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO:
2.061 nei locali comuni e regolabile dal cliente nelle camere e/o unità abitative a quote altimetriche inferiori a 500 metri slm (3) (4) (5)

2.07 ASCENSORE DI SERVIZIO O MONTACARICHI (5)
(salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)

2.08 ASCENSORE PER I CLIENTI:
(salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)
2.081 qualunque sia il numero dei livelli (4) (5)
2.082 per gli esercizi con locali superiori ai due livelli
(compresi i piani interrati qualora forniti,anche in parte, di locali a servizio degli ospiti) (2) (3)

2.09 DOTAZIONE DELLE CAMERE:
2.091 letto, tavolino o ripiano apposito, armadio, comodino o piano di appoggio per posto letto e specchio (1) (2) (3) (4) (5)
2.092 lampade o applique da comodino (1) (2) (3) (4) (5)
2.093 punto illuminazione per leggere o scrivere (1) (2) (3) (4) (5)
2.094 lavabo con acqua corrente calda e fredda comprensivo di specchio con presa di corrente in ciascuna camera sprovvista di locale bagno privato (1) (2)
2.095 cestino rifiuti (1) (2) (3) (4) (5)
2.096 sgabello o ripiano apposito per bagagli (2) (3) (4) (5)
2.097 angolo soggiorno arredato (5)
2.098 documentazione sull’albergo (3) (4) (5)
2.099 necessario per scrivere (4) (5)
2.100 una sedia o altro mobile con analoga funzione per letto (1) (2) (3) (4) (5)
2.101 una poltrona (4) (5)

2.10 DISPONIBILITÀ DI SUITES:
2.101 almeno il 10 per cento sul numero totale delle camere (5)

2.11 TELEVISIONE:
2.111 in tutte le camere con rete tv satellitare (4) (5)
2.112 in tutte le camere (3)
2.113 in sala ad uso comune (1) (2) (3) (4) (5)

2.12 CONNESSIONE A INTERNET NELLE CAMERE – quando presente il servizio sul territorio (4) (5)

2.13 SERVIZIO DI RICEZIONE DELLA POSTA ELETTRONICA – quando presente il servizio di connessione internet sul territorio

2.14 SERVIZIO INTERNET RISERVATO AGLI ALLOGGIATI – quando presente il servizio sul territorio (3) (4) (5)

2.15 CHIAMATA DEL PERSONALE:
2.151 chiamata con telefono (3) (4) (5)
2.152 chiamata con telefono, citofono o campanello (1) (2)

2.16 TELEFONO NELLE CAMERE:
2.161 abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (4) (5)

2.17 LINEE TELEFONICHE ESTERNE:
2.171 un apparecchio telefonico per uso comune (1) (2) (3) (4) (5)

2.18 INGRESSO PROTETTO DA PORTICO O PENSILINA
(salvo deroghe in caso di strutture soggette a vincoli) (5)

2.19 INGRESSO SEPARATO PER I BAGAGLI (5)

2.20 LOCALI DI SERVIZIO (OFFICES) AI PIANI (5)

2.21 INSONORIZZAZIONE DI TUTTE LE CAMERE (5)

3. SUPERFICI CAMERE E BAGNI PRIVATI
3.01 per la camera singola una superficie minima di 9 metri quadrati al netto dei bagni privati (4) (5)
3.02 per la camera singola una superficie minima di 8 metri quadrati al netto dei bagni privati (1) (2) (3)
3.03 per la camera doppia una superficie minima di 16 metri quadrati al netto dei bagni privati (5)
3.04 per la camera doppia una superficie minima di 15 metri quadrati al netto dei bagni privati (4)
3.05 per la camera doppia una superficie minima di 14 metri quadrati al netto dei bagni privati (1) (2) (3)
3.06 per ogni ulteriore posto letto una superficie minima di 6 metri quadrati al netto dei bagni privati (1) (2) (3) (4) (5)
3.07 per il bagno privato completo una superficie di 5 metri quadrati (5)
3.08 per il bagno privato completo una superficie di 4 metri quadrati (4)
3.09 per il bagno privato completo una superficie di 3 metri quadrati (1) (2) (3)
(salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)

4. DOTAZIONI MINIME NELLE UNITÀ ABITATIVE
4.01 DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO E IL PERNOTTAMENTO:
4.011 letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili (1) (2) (3) (4) (5)
4.012 armadio, cassetti, grucce, comodino o piano di appoggio per posto letto, illuminazione, lampade o applique (1) (2) (3) (4) (5)
4.013 tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero delle persone ospitabili (1) (2) (3) (4) (5)
4.014 poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili (4) (5)
4.015 poltrone o divano nel soggiorno (3)

4.02 DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI:
4.021 cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione (1) (2) (3)
4.022 cucina con due fuochi o piastre e forno (anche a microonde) (4) (5)
4.023 frigorifero (1) (2) (3) (4) (5)
4.024 lavello con scolapiatti (1) (2) (3) (4) (5)
4.025 per ciascuna persona ospitabile (1) (2) (3) (4) (5)
– 2 coltelli
– 2 forchette
– 2 cucchiai
– 2 piatti piani
– 1 piatto fondo
– 2 bicchieri
– 1 tazza
– 1 tazzina
4.026 per ciascuna unità abitativa (1) (2) (3) (4) (5)
– 1 batteria da cucina
– 2 coltelli da cucina
– 1 zuccheriera
– 1 caffettiera
– 1 scolapasta
– 1 mestolo
– 1 insalatiera
– 1 grattugia
– 1 spremiagrumi
– 1 apribottiglie/cavatappi
– 1 bricco per il latte
– 1 pattumiera con sacchetti di plastica
4.027 tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina (1) (2) (3) (4) (5)

4.03 DOTAZIONI BAGNO:
4.031 saponetta (1) (2) (3) (4) (5)
4.032 bagnoschiuma (3) (4) (5)
4.033 ciabattine (4) (5)
4.034 accappatoio da bagno per persona (4) (5)
4.035 asciugamani e teli da bagno in numero adeguato alle persone ospitabili e tappetino (1) (2) (3) (4) (5)
4.036 una salvietta per persona (1) (2) (3) (4) (5)
4.037 riserva di carta igienica e sacchetti igienici (1) (2) (3) (4) (5)
4.038 cestino rifiuti (1) (2) (3) (4) (5)
4.039 asciugacapelli (3) (4) (5)
4.040 chiamata di emergenza (1) (2) (3) (4) (5)

4.04 DOTAZIONE GENERALE DELLE UNITÀ ABITATIVE:
4.041 impianto di erogazione acqua calda e fredda (1) (2) (3) (4) (5)
4.042 scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimenti (1) (2) (3) (4) (5)
4.043 televisione (3)
4.044 televisione con rete tv satellitare (4) (5)
4.045 telefono abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (4) (5)
4.046 documentazione sull’albergo (3) (4) (5)
4.047 necessario per scrivere (4) (5)
4.048 connessione a internet – quando presente il servizio sul territorio (4) (5)
4.049 insonorizzazione (5)

A2.1 – Requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle residenze turistico alberghiere – strutture già autorizzate prima dell’entrata in vigore del D.P.Reg. 29 aprile 2010, n. 082/Pres. o che abbiano presentato progetti di costruzione o ristrutturazione prima dell’entrata in vigore del medesimo Decreto (243)
1. PRESTAZIONE DI SERVIZI
1.01 SERVIZI DI RICEVIMENTO E DI PORTINERIA – INFORMAZIONI:
1.011 assicurati 16/24 ore con un addetto (3) (4)
1.012 assicurati 12/24 ore (2)
1.02 SERVIZIO DI NOTTE:
1.021 portiere di notte (4)
1.022 addetto disponibile a chiamata (2) (3)
1.03 SERVIZIO CUSTODIA VALORI:
1.031 cassette di sicurezza singole nelle unità abitative e/o camere (4)
1.032 cassette di sicurezza singole nelle unità abitative e/o camere o cassaforte della residenza (3)
1.033 in cassaforte della residenza (2)
1.04 SERVIZIO TRASPORTO INTERNO DEI BAGAGLI:
1.041 assicurato 16/24 ore con un addetto (3) (4)
1.042 a mezzo carrello solo in presenza di ascensore 12/24 ore (2)
1.05 SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE:
1.051 nelle unità abitative e/o camere a richiesta del cliente (4)
1.052 in sala apposita o in sala ristorante (4)
1.053 in sale comuni destinate anche ad altri usi (2) (3)
1.06 SERVIZIO DI BAR NEL LOCALE OVE È UBICATO L’IMPIANTO:
1.061 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto (4)
1.062 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)
1.063 assicurato 12/24 ore (2)
1.07 SERVIZIO DI BAR NEI LOCALI COMUNI:
1.071 assicurato 16/24 ore con un addetto (4)
1.072 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)
1.08 SERVIZIO DI BAR NELLE UNITÀ ABITATIVE E/O CAMERE:
1.081 assicurato 16/24 ore con un addetto (4)
1.082 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)
1.09 DIVISE PER IL PERSONALE (2) (3) (4)
1.10 LINGUE STRANIERE CORRENTEMENTE PARLATE DAL PERSONALE DI RICEVIMENTO PORTINERIA – INFORMAZIONI:
– 2 lingue (4)
– 1 lingua (3)
1.11 SERVIZIO INTERNET RISERVATO AGLI ALLOGGIATI quando presente il servizio di connessione sul territorio (3) (4)
1.12 SERVIZIO FAX E FOTOCOPIATRICE (2) (3) (4)
1.13 CAMBIO BIANCHERIA NELLE UNITÀ ABITATIVE E/O CAMERE:
1.131 lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e:
– tutti i giorni (4)
– a giorni alterni (3)
– due volte alla settimana (2)
(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell’ambiente)
1.132 asciugamani nei bagni ad ogni cambio di cliente e:
– tutti i giorni (3) (4)
– a giorni alterni (2)
(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell’ambiente)
1.14 LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA DEGLI OSPITI:
1.141 resa entro le 24 ore (4)
1.15 PULIZIA NELLE UNITÀ ABITATIVE E/O CAMERE:
1.151 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano (4)
1.152 una volta al giorno (2) (3)
1.16 PARCHEGGIO O SERVIZIO DI PARCHEGGIO:
1.161 assicurato anche con servizi esterni alla struttura 24/24 ore per l’80 per cento delle unità abitative e/o camere (4)
1.17 MANUTENZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE E/O CAMERE, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI ARREDI, CORREDI E DOTAZIONI (2) (3) (4)
2. DOTAZIONI STRUTTURA
2.O1 UNITÀ ABITATIVE:
2.011 con locale bagno privato completo (2) (3) (4)
2.012 con vani distinti per camere e soggiorno-cucina (4)
2.02 RISCALDAMENTO:
2.021 in tutto l’esercizio (2) (3) (4)
(Ad esclusione delle residenze turistico alberghiere con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell’esercizio effettivamente utilizzate)
2.03 ARIA CONDIZIONATA O IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO:
2.031 nei locali comuni e nelle unità abitative e/o camere a quote altimetriche inferiori a 500 metri slm (4)
2.04 ASCENSORE PER I CLIENTI:
(se tecnicamente realizzabile e salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)
2.041 qualunque sia il numero dei piani (4)
2.042 per gli esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano terreno) (2) (3)
2.05 LINEE TELEFONICHE ESTERNE:
2.151 un apparecchio telefonico per uso comune (2) (3) (4)
2.06 LOCALI DI RICEVIMENTO E SOGGIORNO:
2.061 un locale (che può coincidere con la sala ristorante o il bar) (2)
2.062 spazi dedicati di superficie complessiva non inferiore a mq 4 per ognuna delle prime 10 unità abitative, mq 1 per ognuna delle ulteriori unità abitative fino alla ventesima, mq 0,5 per ogni unità oltre la ventesima, che possono coincidere con la sala ristorante o con il bar, anche se destinati alla somministrazione di alimenti e bevande alla clientela di passaggio (3)
2.063 come 2.062, maggiorata del 10 per cento (4)
2.07 BAR:
2.071 banco bar in locale o area distinti (4)
2.072 banco bar in area appositamente attrezzata (3)
2.073 banco bar posto in locale comune (2)
2.08 INSONORIZZAZIONE DI TUTTE LE UNITÀ ABITATIVE E/O CAMERE (4)
3. DOTAZIONI MINIME NELLE UNITÀ ABITATIVE
3.01 DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO E IL PERNOTTAMENTO:
3.011 letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili (2) (3) (4)
3.012 armadio, cassetti, grucce, comodino o piano di appoggio per posto letto, illuminazione, lampade o applique (2) (3) (4)
3.013 tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero delle persone ospitabili (2) (3) (4)
3.014 poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili (4)
3.015 poltrone o divano nel soggiorno (3)
3.02 DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI:
3.021 cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione (2) (3)
3.022 cucina con due fuochi o piastre e forno (anche a microonde) (4)
3.023 frigorifero (2) (3) (4)
3.024 lavello con scolapiatti (2) (3) (4)
3.025 per ciascuna persona ospitabile (2) (3) (4)
– 2 coltelli
– 2 forchette
– 2 cucchiai
– 2 piatti piani
– 1 piatto fondo
– 2 bicchieri
– 1 tazza
– 1 tazzina
3.026 per ciascuna unità abitativa (2) (3) (4)
– 1 batteria da cucina
– 2 coltelli da cucina
– 1 zuccheriera
– 1 caffettiera
– 1 scolapasta
– 1 mestolo
– 1 insalatiera
– 1 grattugia
– 1 spremiagrumi
– 1 apribottiglie/cavatappi
– 1 bricco per il latte
– 1 pattumiera con sacchetti di plastica
3.027 tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina (2) (3) (4)
3.03 DOTAZIONI BAGNO:
3.031 saponetta (2) (3) (4)
3.032 bagnoschiuma (3) (4)
3.033 ciabattine (4)
3.034 accappatoio da bagno per persona (4)
3.035 asciugamani e teli da bagno in numero adeguato alle persone ospitabili e tappetino (2) (3) (4)
3.036 una salvietta per persona (2) (3) (4)
3.037 riserva di carta igienica e sacchetti igienici (2) (3) (4)
3.038 cestino rifiuti (2) (3) (4)
3.039 asciugacapelli fisso a parete nel rispetto delle norme di sicurezza (3) (4)
3.04 DOTAZIONE GENERALE DELLE UNITÀ ABITATIVE:
3.041 impianto di erogazione acqua calda e fredda (2) (3) (4)
3.042 scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimenti (2) (3) (4)
3.043 televisione (3)
3.044 televisione con rete tv satellitare (4)
3.045 telefono abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (4)
3.046 documentazione sull’albergo (3) (4)
3.047 necessario per scrivere (4)
3.048 connessione a internet – quando presente il servizio sul territorio (4)
4. DOTAZIONI MINIME NELLE CAMERE
4.01 DOTAZIONE DELLE CAMERE:
4.011 letto, tavolino o ripiano apposito, armadio, comodino o piano di appoggio per posto letto e specchio (2) (3) (4)
4.012 lampade o applique da comodino (2) (3) (4)
4.013 punto illuminazione per leggere o scrivere (2) (3) (4)
4.014 lavabo con acqua corrente calda e fredda comprensivo di specchio con presa di corrente in ciascuna camera sprovvista di locale bagno privato (2) (3)
4.015 cestino rifiuti (2) (3) (4)
4.016 sgabello o ripiano apposito per bagagli (2) (3) (4)
4.017 documentazione sull’albergo (3) (4)
4.018 necessario per scrivere (4)
4.019 una sedia o altro mobile con analoga funzione per letto (2) (3) (4)
4.020 una poltrona (4)
4.02 FRIGO-BAR NELLE CAMERE (4)
4.03 TELEVISIONE:
4.031 in tutte le camere con rete TV satellitare (4)
4.032 in tutte le camere (3)
4.033 in sala ad uso comune (2) (3) (4)
4.04 CONNESSIONE A INTERNET NELLE CAMERE – quando presente il servizio sul territorio (4)
4.05 SERVIZIO DI RICEZIONE DELLA POSTA ELETTRONICA – quando presente il servizio di connessione internet sul territorio (3) (4)
4.06 CHIAMATA DEL PERSONALE:
4.061 chiamata con telefono (3) (4)
4.062 chiamata con telefono o campanello (2)
4.07 TELEFONO NELLE CAMERE:
4.071 abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (4)
4.08 ACCESSORI DEI LOCALI BAGNO NELLE CAMERE:
4.081 saponetta (2) (3) (4)
4.082 bagnoschiuma (3) (4)
4.083 ciabattine (4)
4.084 accappatoio da bagno per persona (4)
4.085 asciugamani e teli da bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino (2) (3) (4)
4.086 una salvietta per persona (2) (3) (4)
4.087 riserva di carta igienica e sacchetti igienici (2) (3) (4)
4.088 cestino rifiuti (2) (3) (4)
4.089 asciugacapelli fisso a parete nel rispetto delle norme di sicurezza (3) (4)
Dipendenze – art. 66 L.R. 2/2002
Nelle dipendenze non sono necessari ai fini della classificazione i requisiti previsti ai seguenti punti:
1.01 – 1.02 – 1.051 – 1.06 – 1.07 – 1.08 – 1.10 – 1.11 – 1.12 – 2.05 – 2.06 – 2.07 -4.05
Il servizio di cui al punto 1.041 può essere svolto dal personale della sede principale
I servizi di cui ai punti 1.052 – 1.053 sono svolti nelle sale della sede principale

A2.2 – Requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle residenze turistico alberghiere – strutture di progettazione, costruzione e ristrutturazione successive all’entrata in vigore del D.P.Reg. 29 aprile 2010, n. 082/Pres. (244)
1. PRESTAZIONE DI SERVIZI
1.01 SERVIZI DI RICEVIMENTO E DI PORTINERIA – INFORMAZIONI:
1.011 assicurati 16/24 ore con un addetto (3) (4)
1.012 assicurati 12/24 ore (2)
1.02 SERVIZIO DI NOTTE:
1.021 portiere di notte (4)
1.022 addetto disponibile a chiamata (2) (3)
1.03 SERVIZIO CUSTODIA VALORI:
1.031 cassette di sicurezza singole nelle unità abitative e/o camere (4)
1.032 cassette di sicurezza singole nelle unità abitative e/o camere (3)
1.033 in cassaforte della residenza (2)
1.04 SERVIZIO TRASPORTO INTERNO DEI BAGAGLI:
1.041 assicurato 16/24 ore con un addetto (3) (4)
1.042 a mezzo carrello solo in presenza di ascensore 12/24 ore (2)
1.05 SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE:
1.051 nelle unità abitative e/o camere a richiesta del cliente (4)
1.052 in sala o area apposita o in sala ristorante (4)
1.053 in sale comuni destinate anche ad altri usi (2) (3)
1.06 SERVIZIO DI BAR NEL LOCALE OVE È UBICATO L’IMPIANTO:
1.061 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto (4)
1.062 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)
1.063 assicurato 12/24 ore (2)
1.07 SERVIZIO DI BAR NEI LOCALI COMUNI:
1.071 assicurato 16/24 ore con un addetto (4)
1.072 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)
1.08 SERVIZIO DI BAR NELLE UNITÀ ABITATIVE E/O CAMERE:
1.081 assicurato 16/24 ore con un addetto (4)
1.082 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)
1.09 DIVISE PER IL PERSONALE (2) (3) (4)
1.10 LINGUE STRANIERE CORRENTEMENTE PARLATE DAL PERSONALE DI RICEVIMENTO PORTINERIA – INFORMAZIONI:
– 2 lingue (4)
– 1 lingua (3)
1.11 SERVIZIO INTERNET RISERVATO AGLI ALLOGGIATI quando presente il servizio di connessione sul territorio (3) (4)
1.12 SERVIZIO FAX E FOTOCOPIATRICE (2) (3) (4)
1.13 CAMBIO BIANCHERIA NELLE UNITÀ ABITATIVE E/O CAMERE:
1.131 lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e:
– tutti i giorni (4)
– a giorni alterni (3)
– due volte alla settimana (2)
(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell’ambiente)
1.132 asciugamani nei bagni ad ogni cambio di cliente e:
– tutti i giorni (3) (4)
– a giorni alterni (2)
(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell’ambiente)
1.14 ACCESSORI DEI LOCALI BAGNO COMUNI:
1.141 un telo da bagno per persona (2) (3) (4)
1.142 un asciugamano per persona (2) (3) (4)
1.143 chiamata di emergenza (2) (3) (4)
1.15 LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA DEGLI OSPITI:
1.151 resa entro le 24 ore (4)
1.16 PULIZIA NELLE UNITÀ ABITATIVE E/O CAMERE:
1.161 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano (4)
1.162 una volta al giorno (2) (3)
1.17 PARCHEGGIO O SERVIZIO DI PARCHEGGIO:
1.171 assicurato anche con servizi esterni alla struttura 24/24 ore per l’80 per cento delle unità abitative e/o camere (4)
1.18 MANUTENZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE E/O CAMERE, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI ARREDI, CORREDI E DOTAZIONI (2) (3) (4)
2. DOTAZIONI STRUTTURA
2.01 UNITÀ ABITATIVE:
2.011 con locale bagno privato completo (2) (3) (4)
2.012 con vani distinti per camere e soggiorno-cucina (4)
2.02 NUMERO DEI LOCALI BAGNO PRIVATI COMPLETI, ESPRESSI IN PERCENTUALE DELLE CAMERE:
2.021 100 per cento (3) (4)
2.022 almeno l’80 per cento (2)
2.03 NUMERO DEI LOCALI BAGNO COMUNI COMPLETI:
2.031 uno ogni 6 posti letto o frazione non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (2)
2.04 SERVIZI IGIENICI DESTINATI AI LOCALI E AREE COMUNI E/O SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CON GABINETTO DISTINTO PER SESSO (2) (3) (4)
2.05 RISCALDAMENTO:
2.051 in tutto l’esercizio (2) (3) (4)
(Ad esclusione delle residenze turistico alberghiere con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell’esercizio effettivamente utilizzate)
2.06 ARIA CONDIZIONATA O IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO:
2.061 nei locali comuni e regolabile dal cliente nelle unità abitative e/o camere a quote altimetriche inferiori a 500 metri slm (3) (4)
2.07 ASCENSORE PER I CLIENTI:
(salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)
2.071 qualunque sia il numero dei livelli (4)
2.072 per gli esercizi con locali superiori ai due livelli (compresi i piani interrati qualora forniti, anche in parte, di locali a servizio degli ospiti) (2) (3)
2.08 LINEE TELEFONICHE ESTERNE:
2.081 un apparecchio telefonico per uso comune (2) (3) (4)
2.09 SALE O AREE COMUNI: LOCALI DI RICEVIMENTO E SOGGIORNO:
2.091 un locale (che può coincidere con l’eventuale sala ristorante, bar o colazione) (2)
2.092 sala/e di superficie complessiva non inferiore a mq 4 per ognuna delle prime 10 unità abitative, mq 1 per ognuna delle ulteriori unità abitative fino alla ventesima, mq 0,5 per ogni unità abitativa oltre la ventesima, esclusa dal computo l’eventuale sala ristorante qualora la somministrazione di alimenti e bevande sia effettuata anche alla clientela di passaggio (3)
2.093 come 2.092, maggiorata del 10 per cento, esclusa in ogni caso dal computo l’eventuale sala ristorante (4)
2.10 SALE O AREE COMUNI: RISTORANTE
2.101 in sala ristorante o area apposite riservate agli alloggiati negli esercizi che forniscono il servizio di ristorazione (3) (4)
2.11 SALE O AREE COMUNI: BAR
2.111 sala o area bar appositamente attrezzata (4)
2.112 sala o area bar in locale comune (3)
2.113 punto ristoro, anche con distributore automatico, posto in locale comune (2)
2.12 VANO ADIBITO A GUARDAROBA E DEPOSITO BAGAGLI (4)
2.13 INSONORIZZAZIONE DI TUTTE LE UNITÀ ABITATIVE E/O CAMERE (4)
3. DOTAZIONI MINIME NELLE UNITÀ ABITATIVE
3.01 DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO E IL PERNOTTAMENTO:
3.011 letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili (2) (3) (4)
3.012 armadio, cassetti, grucce, comodino o piano di appoggio per posto letto, illuminazione, lampade o applique (2) (3) (4)
3.013 tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero delle persone ospitabili (2) (3) (4)
3.014 poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili (4)
3.015 poltrone o divano nel soggiorno (3)
3.02 DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI:
3.021 cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione (2) (3)
3.022 cucina con due fuochi o piastre e forno (anche a microonde) (4)
3.023 frigorifero (2) (3) (4)
3.024 lavello con scolapiatti (2) (3) (4)
3.025 per ciascuna persona ospitabile (2) (3) (4)
– 2 coltelli
– 2 forchette
– 2 cucchiai
– 2 piatti piani
– 1 piatto fondo
– 2 bicchieri
– 1 tazza
– 1 tazzina
3.026 per ciascuna unità abitativa (2) (3) (4)
– 1 batteria da cucina
– 2 coltelli da cucina
– 1 zuccheriera
– 1 caffettiera
– 1 scolapasta
– 1 mestolo
– 1 insalatiera
– 1 grattugia
– 1 spremiagrumi
– 1 apribottiglie/cavatappi
– 1 bricco per il latte
– 1 pattumiera con sacchetti di plastica
3.027 tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina (2) (3) (4)
3.03 DOTAZIONI BAGNO:
3.031 saponetta (2) (3) (4)
3.032 bagnoschiuma (3) (4)
3.033 ciabattine (4)
3.034 accappatoio da bagno per persona (4)
3.035 asciugamani e teli da bagno in numero adeguato alle persone ospitabili e tappetino (2) (3) (4)
3.036 una salvietta per persona (2) (3) (4)
3.037 riserva di carta igienica e sacchetti igienici (2) (3) (4)
3.038 cestino rifiuti (2) (3) (4)
3.039 asciugacapelli fisso a parete nel rispetto delle norme di sicurezza (3) (4)
3.040 chiamata di emergenza (2) (3) (4)
3.04 DOTAZIONE GENERALE DELLE UNITÀ ABITATIVE:
3.041 impianto di erogazione acqua calda e fredda (2) (3) (4)
3.042 scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimenti (2) (3) (4)
3.043 televisione (3)
3.044 televisione con rete tv satellitare (4)
3.045 telefono abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (4)
3.046 documentazione sulla struttura ricettiva (3) (4)
3.047 necessario per scrivere (4)
3.048 connessione a internet – quando presente il servizio sul territorio (4)
4. DOTAZIONI MINIME NELLE CAMERE
4.01 DOTAZIONE DELLE CAMERE:
4.011 letto, tavolino o ripiano apposito, armadio, comodino o piano di appoggio per posto letto e specchio (2) (3) (4)
4.012 lampade o applique da comodino (2) (3) (4)
4.013 punto illuminazione per leggere o scrivere (2) (3) (4)
4.014 lavabo con acqua corrente calda e fredda comprensivo di specchio con presa di corrente in ciascuna camera sprovvista di locale bagno privato (2)
4.015 cestino rifiuti (2) (3) (4)
4.016 sgabello o ripiano apposito per bagagli (2) (3) (4)
4.017 documentazione sulla struttura ricettiva (3) (4)
4.018 necessario per scrivere (4)
4.019 una sedia o altro mobile con analoga funzione per letto (2) (3) (4)
4.020 una poltrona (4)
4.02 FRIGO-BAR NELLE CAMERE (4)
4.03 TELEVISIONE:
4.031 in tutte le camere con rete TV satellitare (4)
4.032 in tutte le camere (3)
4.033 in sala ad uso comune (2) (3) (4)
4.04 CONNESSIONE A INTERNET NELLE CAMERE – quando presente il servizio sul territorio (4)
4.05 SERVIZIO DI RICEZIONE DELLA POSTA ELETTRONICA – quando presente il servizio di connessione internet sul territorio (3) (4)
4.06 CHIAMATA DEL PERSONALE:
4.061 chiamata con telefono (3) (4)
4.062 chiamata con telefono o campanello (2)
4.07 TELEFONO NELLE CAMERE:
4.071 abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (4)
4.08 ACCESSORI DEI LOCALI BAGNO NELLE CAMERE:
4.081 saponetta (2) (3) (4)
4.082 bagnoschiuma (3) (4)
4.083 ciabattine (4)
4.084 accappatoio da bagno per persona (4)
4.085 asciugamani e teli da bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino (2) (3) (4)
4.086 una salvietta per persona (2) (3) (4)
4.087 riserva di carta igienica e sacchetti igienici (2) (3) (4)
4.088 cestino rifiuti (2) (3) (4)
4.089 asciugacapelli fisso a parete nel rispetto delle norme di sicurezza (3) (4)
4.090 chiamata di emergenza (2) (3) (4)
5. SUPERFICI CAMERE E BAGNI PRIVATI
5.01 per la camera singola una superficie minima di 9 metri quadrati al netto dei bagni privati (4)
5.02 per la camera singola una superficie minima di 8 metri quadrati al netto dei bagni privati (2) (3)
5.03 per la camera doppia una superficie minima di 15 metri quadrati al netto dei bagni privati (4)
5.04 per la camera doppia una superficie minima di 14 metri quadrati al netto dei bagni privati (2) (3)
5.05 per ogni ulteriore posto letto una superficie minima di 6 metri quadrati al netto dei bagni privati (2) (3) (4)
5.06 per il bagno privato completo una superficie di 4 metri quadrati (4)
5.07 per il bagno privato completo una superficie di 3 metri quadrati (2) (3)
(salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)
Dipendenze – art. 66 L.R. 2/2002
Nelle dipendenze non sono necessari ai fini della classificazione i requisiti previsti ai seguenti punti:
1.01 – 1.02 – 1.051 – 1.06 – 1.07 – 1.08 – 1.10 – 1.11 – 1.12 – 2.08 – 2.09 – 2.10 – 2.11 2.12 – 4.05
Il servizio di cui al punto 1.041 può essere svolto dal personale della sede principale.
I servizi di cui ai punti 1.052 – 1.053 sono svolti nelle sale o aree della sede principale.

A3 – Requisiti minimi obbligatori per le country house – residenze rurali (aggiuntivi rispetto alle caratteristiche di cui al comma 7-bis dell’art. 64) (245)
1. COUNTRY HOUSE – RESIDENZE RURALI – REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI COMUNI
1) riscaldamento;
2) linea telefonica esterna per uso comune;
3) spazi comuni esterni all’esercizio fruibili dall’ospite in verde attrezzato per lo svago e il soggiorno.
2. COUNTRY HOUSE – RESIDENZE RURALI – REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LE CAMERE
1) buono stato di conservazione e manutenzione delle camere;
2) arredamento delle camere funzionale e di buona fattura;
3) sistemazione delle camere da letto comprensiva di una sedia per letto, specchio con presa corrente nelle camere senza bagno, illuminazione centrale, armadio, comodino ogni posto letto con lampada, cestino rifiuti;
4) cambio biancheria a ogni cambio di cliente e almeno due volte alla settimana a cura del gestore;
5) pulizia camere a ogni cambio di cliente e almeno due volte alla settimana a cura del gestore;
6) un locale bagno completo, con acqua corrente calda e fredda, ogni sei posti – letto non serviti da bagno privato;
7) chiamata di allarme in ogni bagno;
8) accessori dei bagni: riserva di carta igienica, cestino rifiuti, sgabello, sacchetti igienici.
3. COUNTRY HOUSE – RESIDENZE RURALI – REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LE UNITÀ ABITATIVE
1) buono stato di manutenzione e conservazione delle unità abitative;
2) arredamento delle unità abitative funzionale e di buona fattura composto da:
– letto;
– comodino per letto con lampada;
– una sedia per letto;
– armadio;
– divano;
– tavolo da pranzo con sedie;
– cucina o angolo cottura composto da lavello, piano di cottura, frigorifero, scolapiatti, cappa aspirante e pensili;
– dotazione stoviglie;
3) fornitura di biancheria da letto e da bagno a cura del gestore;
4) pulizia delle unità abitative a ogni cambio di cliente e almeno due volte alla settimana a cura del gestore;
5) locale bagno completo per ogni unità abitativa con erogazione di acqua calda e fredda, dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia, specchio con presa corrente;
6) accessori dei bagni: riserva di carta igienica, cestino rifiuti, sgabello, sacchetti igienici;
7) chiamata di allarme in ogni bagno.

  1. Dizione così modificata dall’art. 8, comma 1, lettera a), L.R. 11 febbraio 2010, n. 2.
    (238) Rubrica così modificata dall’art. 8, comma 1, lettera a), L.R. 11 febbraio 2010, n. 2.
    (239) La presente sezione, unitamente alla sezione A1.2, è stata introdotta dal punto 1, D.P.Reg. 1° luglio 2009, n. 0173/Pres., in sostituzione dell’originaria sezione A1 (come modificata dall’art. 67, comma 1, L.R. 5 dicembre 2003, n. 18). Successivamente la presente sezione, già sostituita dal punto 1, D.P.Reg. 29 aprile 2010, n. 082/Pres. e dal punto 1, D.P.Reg. 3 febbraio 2012, n. 038/Pres., è stata nuovamente così sostituita dal punto 1, D.P.Reg. 8 ottobre 2013, n. 0192/Pres., a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 del medesimo decreto).
    (240) La presente sezione, unitamente alla sezione A1.1, è stata introdotta dal punto 1, D.P.Reg. 1° luglio 2009, n. 0173/Pres., in sostituzione dell’originaria sezione A1 (come modificata dall’art. 67, comma 1, L.R. 5 dicembre 2003, n. 18). Successivamente la presente sezione, già sostituita dal punto 1, D.P.Reg. 29 aprile 2010, n. 082/Pres., è stata nuovamente così sostituita dal punto 1, D.P.Reg. 8 ottobre 2013, n. 0192/Pres., a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 del medesimo decreto).
    (241) La presente sezione, aggiunta dal punto 2, D.P.Reg. 29 aprile 2010, n. 082/Pres., è stata poi così sostituita dal punto 1, D.P.Reg. 3 febbraio 2012, n. 038/Pres. e infine soppressa dal punto 2, D.P.Reg. 8 ottobre 2013, n. 0192/Pres., a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 del medesimo decreto).
    (242) La presente sezione, aggiunta dal punto 2, D.P.Reg. 29 aprile 2010, n. 082/Pres., è stata soppressa dal punto 2, D.P.Reg. 8 ottobre 2013, n. 0192/Pres., a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 del medesimo decreto).
    (243) La presente sezione, unitamente alla sezione A2.2, è stata introdotta dal punto 3, D.P.Reg. 29 aprile 2010, n. 082/Pres., in sostituzione dell’originaria sezione A2. Successivamente la presente sezione, già sostituita dal punto 2, D.P.Reg. 3 febbraio 2012, n. 038/Pres., è stata nuovamente così sostituita dal punto 1, D.P.Reg. 8 ottobre 2013, n. 0192/Pres., a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 del medesimo decreto).
    (244) La presente sezione, unitamente alla sezione A2.1, è stata introdotta dal punto 3, D.P.Reg. 29 aprile 2010, n. 082/Pres., in sostituzione dell’originaria sezione A2. Successivamente la presente sezione è stata così sostituita dal punto 1, D.P.Reg. 8 ottobre 2013, n. 0192/Pres., a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 del medesimo decreto).
    (245) Sezione aggiunta dall’art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 11 febbraio 2010, n. 2.
     

Allegato B
(riferito all’articolo 68)

Requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle strutture ricettive all’aria aperta suddivisi per campeggi, villaggi turistici, dry-marina e marina resort (246)

Avvertenze (247):
a) Ciascun requisito indicato alle voci o sottovoci contrassegnate con numeri progressivi è obbligatorio per l’attribuzione alla struttura ricettiva del numero di stelle corrispondente a fianco indicato.
b) Per i campeggi e i villaggi turistici con solo accesso pedonale gli obblighi di cui alle voci VIABILITÀ VEICOLARE INTERNA e PARCHEGGIO AUTO non sussistono.
c) Per i campeggi, villaggi turistici, dry-marina e marina resort esistenti gli obblighi di cui al numero 2 sussistono se tecnicamente e legittimamente realizzabili (248). Comunque tutti i servizi e le attrezzature devono essere comodamente raggiungibili.
d) Non devono considerarsi aree libere di uso comune le aree occupate dalle attrezzature la cui fruizione sia soggetta a pagamento.
e) Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate, l’obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane secondo quanto indicato alle voci INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE DI USO COMUNE e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni riservate. Qualora tutte le piazzole risultassero dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate, l’obbligo di cui sopra permane nella proporzione di 1 installazione ogni 100 persone ospitate.
f) I gabinetti per uomini per i campeggi, villaggi turistici, dry-marina e marina resort esistenti possono essere ridotti fino a 2/3 del previsto, sostituendo ogni gabinetto con 2 orinatoi (249).
g) Per i campeggi e i villaggi turistici situati ad altitudini superiori agli 800 m s.l.m., il rapporto numerico degli ospiti con docce – lavapiedi – lavatoi per panni può essere aumentato del 50 per cento.
h) L’obbligo di cui alle voci EROGAZIONE ACQUA CALDA va riferito distintamente sia alle installazioni di uso comune sia a quelle riservate alle singole piazzole, qualora esistano. Nel caso dei complessi invernali, tutti i locali devono essere muniti di impianto di riscaldamento e nei lavabi, nei lavelli per stoviglie e nelle docce, è necessaria l’erogazione di acqua calda.
i) L’obbligo di cui alle voci ATTREZZATURE DI RISTORO – sotto voci bar e spaccio – non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di 1 Km.
l) Per unità abitativa (U.A.) si intende l’insieme dato dalle piazzole e dai manufatti ivi installati. Nelle U.A. la superficie coperta non può essere inferiore a mq. 5 per persona e non può superare:
mq. 40 nei villaggi a 2 stelle;
mq. 45 nei villaggi a 3 stelle;
mq. 55 nei villaggi a 4 stelle.
Tali parametri possono essere applicati comunque solo nei limiti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti in loco e non si applicano per tende o caravan. La capacità ricettiva totale del villaggio è data dalla somma della capacità ricettiva delle singole U.A. e non può comunque superare quella media di 4 persone per U.A.

B1 – Requisiti minimi qualitativi per la classificazione dei campeggi:
1. SISTEMAZIONE DELL’AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE
1.01 Recinzione:
1.011 schermatura esterna fino a due metri dal suolo [1] [2] [3] [4]
1.02 Viabilità veicolare interna : [1] [2] [3] [4]
1.03 Viabilità pedonale:
1.031 passaggi pedonali ogni 4 piazzole o a distanza massima di 50 metri l’uno dall’altro [1] [2]
1.032 passaggi pedonali ogni 2 piazzole [3] [4]
1.04 Parcheggio auto:
1.041 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 5 per cento del numero delle piazzole [1] [2] [3] [4]
1.05 Aree libere per uso comune:
1.051 di superficie complessiva non inferiore al 5 per cento dell’intera superficie del campeggio [1]
1.052 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell’intera superficie del campeggio [2] [3]
1.053 di superficie complessiva non inferiore al 15 per cento dell’intera superficie del campeggio [4]
1.06 Aree alberate:
1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell’intera superficie del campeggio [1] [2]
1.062 di superficie complessiva non inferiore al 20 per cento dell’intera superficie del campeggio [3]
1.063 di superficie complessiva non inferiore al 30 per cento dell’intera superficie del campeggio [4]
1.07 Superficie delle piazzole:
1.071 non inferiore a mq 50 [1]
1.072 non inferiore a mq 60 [2]
1.073 non inferiore a mq 70 [3]
1.074 non inferiore a mq 80 [4]
Per i campeggi dotati di parcheggio separato, comunque all’interno della recinzione, la superficie delle piazzole può essere ridotta di mq 15. In caso di zone di particolare pregio ambientale o boschive o di particolare conformazione del terreno, allo scopo di evitare eccessivi movimenti di terra, sbancamenti e disboscamenti, la superficie di ogni singola piazzola interessata – per tutte le categorie – può essere ridotta fino a mq. 10 rispetto alla superficie corrispondente alla categoria stessa (250).
1.08 Individuazione delle piazzole:
1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola [1] [2] [3] [4]
1.082 confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti [1] [2] [3]
1.083 come 1.072, con aiuole coltivate o altro [4]
1.09 Sistemazione delle piazzole:
1.091 a prova di acqua e di polvere [1] [2] [3] [4]
1.10 Impianto elettrico: [1] [2] [3] [4]
1.11 Impianto di illuminazione: [1] [2] [3] [4]
1.12 Impianto idrico: [1] [2] [3] [4]
1.13 Impianto di rete fognaria: [1] [2] [3] [4]
1.14 Impianto prevenzione incendi: [1] [2] [3] [4]
1.15 Impianto telefonico per uso comune:
1.151 con una linea telefonica esterna [1]
1.152 con una linea esterna e cabina [2] [3] [4]

2. SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI
2.01 Servizio ricevimento e accettazione assicurato:
2.011 ore 10/24 [1]
2.012 ore 14/24 [2]
2.013 ore 18/24 [3]
2.014 ore 24/24 [4]
2.02 Servizio ricevimento e accettazione assicurato: [1] [2] [3] [4]
2.03 Pulizia ordinaria delle aree comuni:
2.031 una volta al giorno [1] [2]
2.032 due volte al giorno [3] [4]
2.04 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie:
2.041 due volte al giorno [1] [2] [3]
2.042 con addetto diurno permanente [4]
2.05 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti:
2.051 una volta al giorno [1] [2] [3] [4]
2.06 Pronto soccorso: [1] [2] [3] [4]
2.07 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune:
2.071 1 wc ogni 20 ospiti [1] [2] [3] [4]
2.072 1 doccia chiusa ogni 50 ospiti [1]
2.073 1 doccia chiusa ogni 40 ospiti [2]
2.074 1 doccia chiusa ogni 30 ospiti [3]
2.075 1 doccia chiusa ogni 25 ospiti [4]
2.076 1 lavabo ogni 30 ospiti [1] [2]
2.077 1 lavabo ogni 20 ospiti [3] [4]
2.078 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte ogni 7 lavabi normali messo in opera a non oltre 50 cm dal suolo oppure lavabi di dimensioni normali dotati di pedana in PVC, vetroresina o simili [4]
2.079 1 lavapiedi ogni 100 ospiti [1] [2]
2.0710 1 lavapiedi ogni 90 ospiti [3] [4]
2.0711 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 50 ospiti [1]
2.0712 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti [2] [3]
2.0713 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti [4]
2.0714 1 lavatoio per panni ogni 80 ospiti [1] [2] [3] [4]
2.0715 2 lavatrici ed 1 asciugatrice ogni 500 ospiti con un minimo di una [3] [4]
2.0716 1 vuotatoio per wc chimici ogni 500 ospiti con un minimo di uno per ogni gruppo di servizi [1] [2] [3] [4]
2.08 Erogazione acqua potabile da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle:
2.081 in ragione di almeno 1 ogni 40 piazzole [1]
2.082 in ragione di almeno 1 ogni 30 piazzole [2]
2.083 in ragione di almeno 1 ogni 20 piazzole [3]
2.084 in ragione di almeno 1 ogni 10 piazzole [4]
2.09 Erogazione acqua calda :
2.091 nel 30 per cento delle docce chiuse e lavabi [1] [2]
2.092 nel 100 per cento delle docce chiuse e lavabi [3] [4]
2.093 nel 50 per cento delle altre installazioni igienico sanitarie (escluse le voci 2.061, 2.0718 e quelle non obbligatorie) [3] [4]
2.10 Dotazione delle piazzole:
2.101 presa di corrente [3] [4]
2.11 Attrezzature di ristoro:
2.111 bar (l) [2] [3]
2.112 bar in locale appositamente arredato con tavolini e sedie [4]
2.113 tavola calda o ristorante self-service [3] [4]
2.114 spaccio (l) [1] [2] [3] [4]
2.12 Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista pattinaggio, ecc.):
2.121 almeno 1 attrezzatura [3]
2.122 almeno 2 attrezzature [4]
2.13 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco-giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.):
2.131 almeno 1 attrezzatura o servizio [2]
2.132 almeno 2 attrezzature o servizi [3]
2.133 almeno 3 attrezzature o servizi [4]

B2 – Requisiti minimi qualitativi per la classificazione dei villaggi turistici:
1. SISTEMAZIONE DELL’AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE:
1.01 Recinzioni:
1.011 schermatura esterna fino a due metri dal suolo [2] [3] [4]
1.02 Viabilità veicolare interna: [2] [3] [4]
1.03 Viabilità pedonale:
1.031 passaggi pedonali ogni 2 piazzole o a distanza massima di 50 metri l’uno dall’altro [2]
1.032 passaggi pedonali ogni piazzola [3] [4]
1.04 Parcheggio auto:
1.041 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 5 per cento del numero delle piazzole [2] [3] [4]
1.05 Aree libere per uso comune:
1.051 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell’intera superficie del villaggio turistico [2] [3]
1.052 di superficie complessiva non inferiore al 15 per cento dell’intera superficie del villaggio turistico [4]
1.06 Aree alberate:
1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell’intera superficie del villaggio turistico [2]
1.062 di superficie complessiva non inferiore al 20 per cento dell’intera superficie del villaggio turistico [3]
1.063 di superficie complessiva non inferiore al 30 per cento dell’intera superficie del villaggio turistico [4]
1.07 Superficie delle piazzole:
1.071 non inferiore a mq 60 [2]
1.072 non inferiore a mq 70 [3]
1.073 non inferiore a mq 80 [4]
Per i villaggi turistici con parcheggio separato, comunque all’interno della recinzione, la superficie delle piazzole può essere ridotta di mq. 15.
1.08 Individuazione delle piazzole:
1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola [2] [3] [4]
1.082 confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti [2] [3]
1.083 confini della piazzola evidenziati con aiuole coltivate o altro [4]
1.09 Sistemazione delle piazzole:
1.091 a prova di acqua e di polvere [2] [3] [4]
1.10 Impianto elettrico: [2] [3] [4]
1.11 Impianto di illuminazione: [2] [3] [4]
1.12 Impianto idrico: [2] [3] [4]
1.13 Impianto di rete fognaria: [2] [3] [4]
1.14 Impianto prevenzione incendi: [2] [3] [4]
1.15 Impianto telefonico per uso comune:
1.151 con una linea esterna e cabina [2] [3] [4]

2. SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI
2.01 Servizio ricevimento e accettazione assicurato:
2.011 ore 14/24 [2]
2.012 ore 18/24 [3]
2.013 ore 24/24 [4]
2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni:
2.021 una volta al giorno [2]
2.022 due volte al giorno [3] [4]
2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie:
2.031 due volte al giorno [2] [3]
2.032 con addetto diurno permanente [4]
2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti:
2.041 una volta al giorno [2] [3] [4]
2.05 Pronto soccorso: [2] [3] [4]
2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune :
2.061 1 wc ogni 20 ospiti [2]
2.062 1 wc ogni 15 ospiti [3] [4]
2.063 1 doccia chiusa ogni 40 ospiti [2]
2.064 1 doccia chiusa ogni 30 ospiti [3]
2.065 1 doccia chiusa ogni 25 ospiti [4]
2.066 1 lavabo ogni 20 ospiti [2]
2.067 1 lavabo ogni 15 ospiti [3] [4]
2.068 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte ogni 7 lavabi normali messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo [4]
2.069 1 lavapiedi ogni 100 ospiti [2]
2.0610 1 lavapiedi ogni 90 ospiti [3] [4]
2.0611 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti [2] [3]
2.0612 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti [4]
2.0613 1 lavatoio per panni ogni 80 ospiti [2] [3] [4]
2.0614 2 lavatrici ed 1 asciugatrice ogni 500 ospiti con un minimo di una [3] [4]
2.0615 1 vuotatoio per wc chimici ogni 500 ospiti con un minimo di uno per ogni gruppo di servizi [2] [3] [4]
2.07 Erogazione acqua potabile:
2.071 da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle (in ragione di almeno 1 ogni 40 piazzole) [2] [3] [4]
2.08 Erogazione acqua calda :
2.081 nel 30 per cento delle docce chiuse [2]
2.082 nel 30 per cento delle installazioni igienico-sanitarie (escluse le voci 2.062 e 2.0615) [3]
2.083 nel 50 per cento delle installazioni igienico-sanitarie (escluse le voci 2.062, 2.0615) [4]
2.09 Dotazione delle unità abitative [l]:
2.091 attrezzature per il soggiorno di un numero di ospiti variabile da 4 a 8, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti [2] [3] [4]
2.092 attrezzatura per il soggiorno all’aperto, composta da 2 sedie a sdraio, 2 sedie, 1 tavolo, 1 ombrellone [4]
2.093 presa di corrente [2] [3] [4]
2.10 Attrezzature di ristoro:
2.101 bar [2] [3]
2.102 bar in locale appositamente arredato con tavolini e sedie [4]
2.103 tavola calda o ristorante self-service [3] [4]
2.104 spaccio [2] [3] [4]
2.11 Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista pattinaggio, ecc.):
2.111 1 attrezzatura [3]
2.112 2 attrezzature [4]
2.12 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco – giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.):
2.121 1 attrezzatura o servizio [2]
2.122 2 attrezzature o servizi [3]
2.123 3 attrezzature o servizi [4]

B3 – (251)Requisiti minimi qualitativi per la classificazione dei dry marina e marina resort che dispongono anche di piazzole appositamente attrezzate per la sosta di imbarcazioni:
1. SISTEMAZIONE DELL’AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE
1.01 RECEPTION: (1) (2) (3) (4)
1.02 RECINZIONE:
1.021 schermatura esterna fino a due metri dal suolo (1) (2) (3) (4)
1.03 VIABILITÀ VEICOLARE INTERNA: (1) (2) (3) (4)
1.04 VIABILITÀ PEDONALE:
1.041 passaggi pedonali ogni 4 piazzole o a distanza massima di 50 metri l’uno dall’altro (1) (2)
1.042 passaggi pedonali ogni 2 piazzole (3)
1.043 passaggi pedonali ogni piazzola (4)
1.05 PARCHEGGIO AUTO:
1.051 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 5 per cento del numero delle piazzole (1) (2) (3)
1.052 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 10 per cento del numero delle piazzole (4)
1.06 AREE LIBERE PER USO COMUNE:
1.061 di superficie complessiva non inferiore al 5 per cento dell’intera superficie del dry marina o marina resort (1)
1.062 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell’intera superficie del dry marina o marina resort (2) (3)
1.063 di superficie complessiva non inferiore al 20 per cento dell’intera superficie del dry marina o marina resort (4)
1.07 SUPERFICIE DELLE PIAZZOLE:
1.071 larghezza delle imbarcazioni più 10 per cento (1) (2) (3)
1.072 larghezza delle imbarcazioni più 25 per cento (4)
1.08 INDIVIDUAZIONE DELLE PIAZZOLE:
1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola (1) (2) (3) (4)
1.09 SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE:
1.091 a prova di acqua e di polvere (1) (2) (3) (4)
1.10 IMPIANTO ELETTRICO: (1) (2) (3) (4)
1.11 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE: (1) (2) (3) (4)
1.12 IMPIANTO IDRICO: (1) (2) (3) (4)
1.13 IMPIANTO DI RETE FOGNARIA TRADIZIONALE O FORZATA: (1) (2) (3) (4)
1.14 IMPIANTO PREVENZIONE INCENDI: (1) (2) (3) (4)
1.15 IMPIANTO TELEFONICO PER USO COMUNE:
1.151 con una linea telefonica esterna (1) (2)
1.152 con una linea esterna e cabina (3) (4)
1.16 IMPIANTO TV:
1.161 non inferiore al 15 per cento (2)
1.162 non inferiore al 40 per cento (3)
1.163 non inferiore al 80 per cento (4)
1.17 PASSERELLA PEDONALE SOPRAELEVATA PER ACCESSO ALLE IMBARCAZIONI:
1.171 non inferiore al 15 per cento (2)
1.172 non inferiore al 40 per cento (3)
1.173 non inferiore al 80 per cento (4)
2. SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI
2.01 SERVIZIO RICEVIMENTO:
2.011 ore 10/24 (1)
2.012 ore 14/24 (2)
2.013 ore 18/24 (3)
2.014 ore 24/24 (4)
2.02 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE COMUNI:
2.021 una volta al giorno (1) (2)
2.022 due volte al giorno (3) (4)
2.03 PULIZIA DELLE INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE:
2.031 due volte al giorno (1) (2) (3)
2.032 con addetto diurno permanente (4)
2.04 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E PULIZIA APPOSITI RECIPIENTI:
2.041 una volta al giorno (1) (2) (3) (4)
2.05 INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE DI USO COMUNE:
2.051 1 wc ogni 20 imbarcazioni (1) (2) (3) (4)
2.052 1 doccia chiusa ogni 50 imbarcazioni (1)
2.053 1 doccia chiusa ogni 40 imbarcazioni (2)
2.054 1 doccia chiusa ogni 30 imbarcazioni (3)
2.055 1 doccia chiusa ogni 20 imbarcazioni (4)
2.056 1 lavabo ogni 30 imbarcazioni (1) (2)
2.057 1 lavabo ogni 20 imbarcazioni (3) (4)
2.058 1 lavatoio per panni ogni 80 imbarcazioni (1) (2) (3) (4)
2.059 2 lavatrici ed 1 asciugatrice ogni 300 imbarcazioni con un minimo di una (3) (4)
2.060 1 vuotatoio per wc chimici ogni 300 imbarcazioni con un minimo di uno per ogni gruppo di servizi (1) (2) (3) (4)
2.06 PRONTO SOCCORSO
2.061 cassetta di medicazione ai sensi delle norme vigenti disponibile h 24 (1) (2) (3) (4)
2.07 EROGAZIONE ACQUA POTABILE:
2.071 in ragione di almeno 1 ogni 20 imbarcazioni (1)
2.072 in ragione di almeno 1 ogni 10 imbarcazioni (2)
2.073 in ragione di almeno 1 ogni 5 imbarcazioni (3)
2.074 in ragione di almeno 1 ogni 2 imbarcazioni (4)
2.08 EROGAZIONE ACQUA CALDA:
2.081 nel 30 per cento delle docce chiuse e lavabi (1) (2)
2.082 nel 100 per cento delle docce chiuse e lavabi (3) (4)
2.09 EROGAZIONE CORRENTE ELETTRICA:
2.091 presa di corrente 1 ogni 20 imbarcazioni (1)
2.092 presa di corrente 1 ogni 10 imbarcazioni (2)
2.093 presa di corrente 1 ogni 5 imbarcazioni (3)
2.094 presa di corrente 1 ogni 2 imbarcazioni (4)
2.10 ATTREZZATURE DI RISTORO:
2.101 bar (1) (2) (3)
2.102 bar in locale appositamente arredato con tavolini e sedie (4)
2.103 tavola calda o ristorante self-service (3) (4)
2.11 ATTREZZATURE SPORTIVE (PISCINA, TENNIS, BOCCE, PALLAVOLO, PALLACANESTRO, MINIGOLF, PISTA PATTINAGGIO, ECC.):
2.111 almeno 1 attrezzatura (3)
2.112 almeno 2 attrezzature (4)
2.12 ATTREZZATURE RICREATIVE E SERVIZI VARI (PARCO-GIOCHI BAMBINI, LOCALE DI RITROVO, TELEVISIONE, BILIARDO, TENNIS DA TAVOLO, CINEMA, NOLEGGIO IMBARCAZIONI, NOLEGGIO ARTICOLI SPORTIVI, ECC.):
2.121 almeno 1 attrezzatura o servizio (2)
2.122 almeno 2 attrezzature o servizi (3)
2.123 almeno 3 attrezzature o servizi (4)
3. DOTAZIONI E IMPIANTI NELLO SPECCHIO ACQUEO
3.01 ASPIRATORE ACQUE NERE DI BORDO:
3.011 servizio con impianto fisso (1)
3.012 servizio trasportabile a norma disponibile su semplice chiamata (2)
3.013 servizio con impianto centralizzato di aspirazione almeno 1 ogni 8 posti barca (3)
3.014 servizio con impianto centralizzato di aspirazione almeno 1 ogni 4 posti barca (4)
3.02 EROGAZIONE ACQUA POTABILE:
3.021 almeno 1 ogni 8 posti barca (1)
3.022 almeno 1 ogni 4 posti barca (2)
3.023 almeno 1 ogni 2 posti barca (3)
3.024 1 ogni posto barca (4)
3.03 EROGAZIONE CORRENTE ELETTRICA:
3.031 presa di corrente 1 ogni 8 posti barca (1)
3.032 presa di corrente 1 ogni 4 posti barca (2)
3.033 presa di corrente 1 ogni 2 posti barca (3)
3.034 presa di corrente 1 ogni posto barca (4)
3.04 IMPIANTO TV SATELLITARE:
3.041 solo nella reception (1) (2) (3)
3.042 presa TV ogni 2 posti barca (4)
3.05 IMPIANTO RETE INTERNET WIRELESS:
3.051 solo nella reception (1) (2) (3)
3.052 nel piazzale e nello specchio acqueo (4);
B4 (252) – Requisiti minimi qualitativi per la classificazione dei marina resort con solo specchio acqueo appositamente attrezzato:
1. SISTEMAZIONE DELL’AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE
1.01 RECEPTION: (1) (2) (3) (4)
1.02 RECINZIONE:
1.021 recinzione dell’area con controllo accessi veicolare (1) (2) (3) (4)
1.03 VIABILITÀ VEICOLARE INTERNA: (1) (2) (3) (4)
1.04 PARCHEGGIO AUTO:
1.041 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 5 per cento del numero di posti barca (1) (2) (3)
1.042 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 10 per cento del numero dei posti barca (4)
1.05 AREE LIBERE PER USO COMUNE:
1.051 di superficie complessiva non inferiore al 5 per cento dell’intera superficie dello specchio acqueo del marina (1)
1.052 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell’intera superficie dello specchio acqueo del marina (2) (3)
1.053 di superficie complessiva non inferiore al 20 per cento dell’intera superficie dello specchio acqueo del marina (4)
1.06 INDIVIDUAZIONE DEI POSTI BARCA:
1.061 contrassegno numerico progressivo, in ogni posto barca (1) (2) (3) (4)
1.07 SISTEMAZIONE DELLE AREE ALL’APERTO PER USO COMUNE:
1.071 a prova di acqua e di polvere con riferimento alle aree comuni previste al punto 1.05 (1) (2) (3) (4)
1.08 IMPIANTO ELETTRICO: (1) (2) (3) (4)
1.09 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE: (1) (2) (3) (4)
1.10 IMPIANTO IDRICO: (1) (2) (3) (4)
1.11 IMPIANTO DI RETE FOGNARIA: (1) (2)(3) (4)
1.12 IMPIANTO PREVENZIONE INCENDI: (1) (2) (3) (4)
1.13 IMPIANTO TELEFONICO PER USO COMUNE:
1.131 con una linea telefonica esterna (1) (2)
1.132 con una linea esterna disponibile h 24 (3) (4)
2. SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI
2.01 SERVIZIO RICEVIMENTO:
2.011 ore 10/24 (1)
2.012 ore 14/24 (2)
2.013 ore 18/24 (3)
2.014 ore 24/24 (4)
2.02 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE COMUNI:
2.021 una volta al giorno (1) (2)
2.022 due volte al giorno (3) (4)
2.03 PULIZIA DELLE INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE:
2.031 due volte al giorno (1) (2) (3)
2.032 con addetto diurno permanente nel periodo estivo o di maggior affluenza, che sono indicati dal marina resort (4)
2.04 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E PULIZIA APPOSITI RECIPIENTI:
2.041 una volta al giorno (1) (2) (3) (4)
2.05 INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE DI USO COMUNE:
2.051 1 wc ogni 50 imbarcazioni (1)
2.052 1 wc ogni 40 imbarcazioni (2)
2.053 1 wc ogni 30 imbarcazioni (3)
2.054 1 wc ogni 20 imbarcazioni (4)
2.055 1 doccia chiusa ogni 50 imbarcazioni (1)
2.056 1 doccia chiusa ogni 40 imbarcazioni (2)
2.057 1 doccia chiusa ogni 30 imbarcazioni (3)
2.058 1 doccia chiusa ogni 20 imbarcazioni (4)
2.059 1 lavabo ogni 30 imbarcazioni (1) (2)
2.060 1 lavabo ogni 20 imbarcazioni (3) (4)
2.061 1 lavatoio per panni ogni 200 imbarcazioni (1) (2) (3)
2.062 1 lavatoio per panni ogni 100 imbarcazioni (4)
2.063 1 lavatrice ed 1 asciugatrice ogni 300 imbarcazioni (3) (4)
2.064 1 vuotatoio per wc chimici ogni 300 imbarcazioni (1) (2) (3) (4)
2.06 PRONTO SOCCORSO:
2.061 cassetta di medicazione ai sensi delle norme vigenti disponibile h 24 (1) (2) (3) (4)
2.07 ATTREZZATURE DI RISTORO:
2.071 bar (1) (2) (3)
2.072 bar in locale appositamente arredato con tavolini e sedie (4)
2.073 tavola calda o ristorante self-service (3) (4)
2.08 ATTREZZATURE SPORTIVE: (PISCINA, TENNIS, BOCCE, PALLAVOLO, PALLACANESTRO, MINIGOLF, PISTA PATTINAGGIO ECC., )
2.081 almeno 2 attrezzature (3)
2.082 almeno 4 attrezzature (4)
2.09 ATTREZZATURE RICREATIVE E SERVIZI VARI (PARCO GIOCHI BAMBINI, LOCALE DI RITROVO, TELEVISIONE, BILIARDO, TENNIS DA TAVOLO, CINEMA, NOLEGGIO IMBARCAZIONI, NOLEGGIO ARTICOLI SPORTIVI ECC.):
2.091 almeno 2 attrezzature o servizi (3)
2.092 almeno 4 attrezzature o servizi (4)
3. DOTAZIONI E IMPIANTI NELLO SPECCHIO ACQUEO
3.01 ASPIRATORE ACQUE NERE DI BORDO:
3.011 servizio con impianto fisso (1)
3.012 servizio trasportabile a norma disponibile su semplice chiamata (2)
3.013 servizio con impianto centralizzato di aspirazione almeno 1 ogni 8 posti barca (3)
3.014 servizio con impianto centralizzato di aspirazione almeno 1 ogni 4 posti barca (4)
3.02 EROGAZIONE ACQUA POTABILE:
3.021 almeno 1 ogni 8 posti barca (1)
3.022 almeno 1 ogni 4 posti barca (2)
3.023 almeno 1 ogni 2 posti barca (3)
3.024 1 ogni posto barca (4)
3.03 EROGAZIONE CORRENTE ELETTRICA:
3.031 presa di corrente 1 ogni 8 posti barca (1)
3.032 presa di corrente 1 ogni 4 posti barca (2)
3.033 presa di corrente 1 ogni 2 posti barca (3)
3.034 presa di corrente 1 ogni posto barca (4)
3.04 IMPIANTO TV SATELLITARE:
3.041 solo nella reception (1) (2) (3)
3.042 presa TV ogni 2 posti barca (4)
3.05 IMPIANTO RETE INTERNET WIRELESS:
3.051 solo nella reception (1) (2) (3)
3.052 nel piazzale e nello specchio acqueo (4).

  1. Rubrica così sostituita dall’art. 42, comma 4, L.R. 4 giugno 2004, n. 18, poi così modificata dall’art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 11 febbraio 2010, n. 2. Il testo originario era così formulato: «Requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle strutture ricettive all’aria aperta suddivisi per campeggi e villaggi turistici.».
    (247)  Il testo delle Avvertenze è stato così sostituito dall’art. 42, comma 4, L.R. 4 giugno 2004, n. 18 e poi così modificato come indicato nelle note che seguono. La formulazione originaria era la seguente: «Avvertenze. a) Ciascun requisito indicato alle voci o sottovoci contrassegnate con numeri progressivi è obbligatorio per l’attribuzione alla struttura ricettiva del numero di stelle corrispondente a fianco indicato.
    b) Per i campeggi e i villaggi turistici con solo accesso pedonale gli obblighi di cui alle voci “viabilità veicolare interna e parcheggio auto” non sussistono.
    c) Per i campeggi e i villaggi turistici esistenti gli obblighi di cui al numero 2 sussistono se tecnicamente e legittimamente realizzabili. Comunque tutti i servizi e le attrezzature devono essere comodamente raggiungibili.
    d) Non devono considerarsi aree libere di uso comune le aree occupate dalle attrezzature la cui fruizione sia soggetta a pagamento.
    e) Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate, l’obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane secondo quanto indicato alle voci “installazioni igienico-sanitarie di uso comune ” e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni riservate. Qualora tutte le piazzole risultassero dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate, l’obbligo di cui sopra permane nella proporzione di 1 installazione ogni 100 persone ospitate.
    f) I gabinetti per uomini per i campeggi e villaggi turistici esistenti possono essere ridotti fino a 2/3 del previsto, sostituendo ogni gabinetto con 2 orinatoi.
    g) Per i campeggi e i villaggi turistici situati ad altitudini superiori agli 800 m. s.l.m., il rapporto numerico degli ospiti con docce-lavapiedi-lavatoi per panni può essere aumentato del 50 per cento.
    h) L’obbligo di cui alle voci “erogazione acqua calda” va riferito distintamente sia alle installazioni di uso comune che a quelle riservate alle singole piazzole, qualora esistano. Nel caso dei complessi invernali, tutti i locali devono essere muniti di impianto di riscaldamento e nei lavabi, nei lavelli per stoviglie e nelle docce, è necessaria l’erogazione di acqua calda.
    i) L’obbligo di cui alle voci “attrezzature di ristoro” – sottovoci bar e spaccio – non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di 1 Km.
    l) Per unità abitativa (U.A.) si intende l’insieme dato dalle piazzole e dai manufatti ivi installati. Nelle U.A. la superficie coperta non può essere inferiore a mq 5 per persona e non può superare:
    mq 40 nei villaggi a 2 stelle;
    mq 45 nei villaggi a 3 stelle;
    mq 55 nei villaggi a 4 stelle.
    Tali parametri possono esser applicati comunque solo nei limiti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti in loco e non si applicano per tende o caravan. La capacità ricettiva totale del villaggio è data dalla somma della capacità ricettiva delle singole U.A. e non può comunque superare quella media di 4 persone per U.A.».
    (248) Lettera così modificata per effetto dell’art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 11 febbraio 2010, n. 2.
    (249) Lettera così modificata per effetto dell’art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 11 febbraio 2010, n. 2.
    (250) Periodo aggiunto dal punto 1, lettera b), D.P.Reg. 2 aprile 2009, n. 089/Pres.
    (251)  Il testo del presente punto B3, aggiunto dall’art. 42, comma 5, L.R. 4 giugno 2004, n. 18, è stato poi così sostituito dall’art. 9, comma 1, lettera c), L.R. 11 febbraio 2010, n. 2.
    (252) Il testo del presente punto B4 è stato aggiunto dall’art. 9, comma 1, lettera d), L.R. 11 febbraio 2010, n. 2.
     

Allegato B-bis (253)

“Requisiti minimi per la classificazione “comfort” e “superior” delle strutture ricettive bed and breakfast (Riferito all’articolo 81)”

Per ottenere la classificazione “comfort” il bed and breakfast deve essere dotato di bagno privato per ciascuna camera ed essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere A), B) e C).

A) Requisiti minimi inerenti il servizio:
1. pulizia e riassetto quotidiano dei locali comuni, camere e bagni;
2. fornitura e cambio a giorni alterni e a ogni cambio cliente della biancheria, compresa quella da bagno.

B) Attrezzature minime, in dotazione ad ogni camera:
1. letto, tavolino o ripiano apposito, armadio, comodino o piano di appoggio per posto letto;
2. lampada o applique da comodino per posto letto;
3. sedia o altro mobile con analoga funzione per letto;
4. specchio e una presa di corrente;
5. cestino per i rifiuti;
6. cuscino e coperta aggiuntiva per persona su richiesta del cliente;
7. luce di emergenza o torcia elettrica.

C) Attrezzature minime, in dotazione ad ogni bagno:
1. lavabo;
2. WC;
3. bidet;
4. vasca o box doccia;
5. piano di appoggio per la borsa da bagno;
6. specchio;
7. presa di corrente;
8. phon a disposizione dei clienti;
9. linea di cortesia per ogni singolo cliente comprendente almeno saponetta, bagnoschiuma-shampoo, fazzolettini di carta, un bicchiere (per saponetta, bagnoschiuma-shampoo è possibile proporre dosatori in alternativa alle confezioni monouso).

D) Requisiti ulteriori per la classificazione “superior”:
1. accessibilità alle persone disabili;
2. ubicazione in una residenza che abbia valore storico, artistico, ambientale o che costituisca testimonianza storica culturale e tradizionale del territorio in cui è dislocata;
3. ubicazione in località di particolare pregio paesaggistico;
4. camere e aree comuni dotate di arredi tipici della tradizione locale, e in sintonia con il contesto ambientale in cui la struttura trova collocazione;
5. parcheggio o servizio parcheggio anche in convenzione con soggetti esterni;
6. presenza di una postazione internet (in camera o nelle aree comuni);
7. Tv in camera;
8. climatizzatore in camera.

  1. Allegato aggiunto dall’art. 6, L.R. 11 agosto 2010, n. 13.
     

Allegato C
(riferito all’articolo 84)

Punteggi minimi per la classificazione degli alloggi utilizzati come case e appartamenti per vacanze

Avvertenze

a) Agli alloggi utilizzati come case e appartamenti per vacanze sono attribuite quattro stelle per un punteggio oltre i 35 punti, tre stelle per un punteggio da 25 a 34, due stelle per un punteggio da 17 a 24, una stella per un punteggio da 8 a 16.
b) Gli alloggi utilizzati come case e appartamenti per vacanze possono essere costituiti da:
1) un vano unico con angolo cottura, locale bagno (tipo A);
2) una camera da letto, un soggiorno con angolo cottura o cucinino, locale bagno (tipo B);
3) due camere da letto, un soggiorno con angolo cottura o cucinino, locale bagno (tipo C);
4) tre camere da letto, una cucina, un soggiorno, un locale bagno (tipo D);
5) quattro camere da letto, una cucina, un soggiorno, un locale bagno (tipo E).
c) Gli alloggi utilizzati come case e appartamenti per vacanze con oltre 35 punti devono in ogni caso essere dotati di posto auto assegnato o di garage.

C1 – Punteggio in relazione alle caratteristiche dell’alloggio e del fabbricato:
1. TIPOLOGIA DEL FABBRICATO:
villa singola (esclusi bungalow) 5
villa a schiera 4
condominio ai sensi del Codice civile (articoli 1117 e seguenti) 2
altro fabbricato non riconducibile né a villa né a condominio 3

2. UBICAZIONE DEL FABBRICATO:
distanza dalla spiaggia o dagli impianti di risalita fino a 200 metri (in linea d’aria) 4
distanza dal centro storico fino a 300 metri (in linea d’aria) 2

3. STATO DEL FABBRICATO:
fabbricato edificato negli ultimi cinque anni 5
fabbricato ristrutturato negli ultimi cinque anni 4
fabbricato edificato negli ultimi dieci anni 3
fabbricato edificato negli ultimi venti anni 2

4. STATO DELL’ALLOGGIO:
alloggio ristrutturato negli ultimi due anni 7
alloggio ristrutturato negli ultimi cinque anni 6
alloggio oggetto di manutenzione straordinaria negli ultimi due anni 5
alloggio oggetto di manutenzione straordinaria negli ultimi cinque anni 4
alloggio non ristrutturato o non oggetto di manutenzione straordinaria negli ultimi dieci anni 3
alloggio non ristrutturato o non oggetto di manutenzione straordinaria negli ultimi quindici anni 2

5. PIANO DELL’ALLOGGIO:
piano attico/villa singola 4
piano intermedio, villa a schiera e bungalow 3
piano terreno 2
seminterrato 1

6. ARREDAMENTO DELL’ALLOGGIO:
arredamento artigianale su misura o di pregio (per materiale o design) 3
arredamento comune (per materiale o design) 1

7. IMPIANTI:
impianto di climatizzazione 5
impianto di condizionamento 3
impianto di riscaldamento 2
(gli impianti, compresi, in particolare, quelli elettrici, termosanitari e idrici, devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti)

8. CARATTERISTICHE DELL’ALLOGGIO E SERVIZI ANNESSI:
soggiorno 1
doppi servizi 2
cucina abitabile 2
vasca con idromassaggio 1
balcone/terrazza 1
antenna centralizzata TV 1
TV 1
telefono/connessione internet 1
lavastoviglie 2
lavatrice in uso esclusivo 1
ascensore 1
garage 2
posto auto 1
giardino comune 1
giardino privato 2
piscina comune 1
piscina privata 2
giardino recintato 1
tripli servizi 3
antenna satellitare 1
posto barca 2
cassetta di sicurezza 1
alloggio compreso in un complesso nautico 1 (254).

  1. L’intero testo della presente lettera C1, già modificata dall’art. 106, commi da 42 a 47, L.R. 5 dicembre 2005, n. 29, a decorrere dal 1° gennaio 2006 (come prevedeva l’art. 115, comma 1, della stessa legge), è stato poi così sostituito dall’art. 24, L.R. 12 aprile 2007, n. 7, con la decorrenza indicata nel successivo art. 25, comma 3.
     

Allegato D
(riferito all’articolo 71)

Requisiti e caratteristiche tecniche delle strutture ricettive a carattere sociale, suddivisi per alberghi per la gioventù od ostelli, centri per soggiorni sociali e foresterie

D1 – Requisiti e caratteristiche tecniche degli alberghi per la gioventù od ostelli:
1. Gli alberghi per la gioventù od ostelli devono:
a) essere dotati di tavola calda/self-service e, ove possibile, di un servizio di mensa a favore di giovani e previa convenzione con singoli enti (Enti pubblici locali, scuole, CRAL, associazioni o enti operanti nel settore del turismo sociale e/o giovanile;
b) disporre di camere, camerate e di servizi disposti in settori separati per uomini e donne;
c) disporre di camere da letto arredate con letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;
d) possedere almeno un servizio igienico, costituito da wc, bagno o doccia, lavabo ogni 10 persone ospitate e, comunque, un wc, un bagno o doccia ed un lavabo comune per piano; in tale rapporto non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;
e) avere almeno un locale di ritrovo/soggiorno, decorosamente arredato, di norma distinto dalla sala da pranzo;
f) disporre di idonei dispositivi e mezzi antincendio, secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del fuoco;
g) avere impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;
h) disporre di una cassetta di pronto soccorso, con i medicamenti e i materiali indicati dall’autorità sanitaria che può anche richiedere, in relazione all’ubicazione, dimensioni e utenza dei complessi, l’allestimento di un locale infermeria;
i) avere un apparecchio telefonico di norma ad uso degli ospiti;
l) assicurare un adeguato servizio di pulizia, nonché il controllo degli ingressi e delle attrezzature, con servizio di ricezione degli ospiti e di custodia.

D2 – Requisiti e caratteristiche tecniche delle case per ferie e dei centri per soggiorni sociali:
1. Le case per ferie e i centri per soggiorni sociali devono:
a) disporre di camere da letto arredate con letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;
b) possedere almeno un servizio igienico, costituito da wc, bagno o doccia, lavabo ogni 10 persone ospitate e, comunque, un wc, un bagno o doccia ed un lavabo comune per piano; in tale rapporto non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;
c) avere almeno un locale di ritrovo/soggiorno, decorosamente arredato, di norma distinto dalla sala da pranzo;
d) disporre di idonei dispositivi e mezzi antincendio, secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del fuoco;
e) avere impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;
f) disporre di una cassetta di pronto soccorso, con i medicamenti e i materiali indicati dall’autorità sanitaria che può anche richiedere, in relazione all’ubicazione, dimensioni e utenza dei complessi, l’allestimento di un locale infermeria;
g) avere un apparecchio telefonico di norma a uso degli ospiti;
h) assicurare un adeguato servizio di pulizia, nonché il controllo degli ingressi e delle attrezzature, con servizio di ricezione degli ospiti e di custodia;
i) un servizio di mensa comune, ristorante o self-service.

D3 – Requisiti e caratteristiche tecniche delle foresterie:
1. Le foresterie devono:
a) disporre di camere da letto arredate con letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;
b) possedere almeno un servizio igienico, costituito da wc, bagno o doccia, lavabo ogni 10 persone ospitate e, comunque, un wc, un bagno o doccia e un lavabo comune per piano; in tale rapporto non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;
c) disporre di idonei dispositivi e mezzi antincendio, secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del fuoco;
d) avere impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;
e) disporre di una cassetta di pronto soccorso, con i medicamenti ed i materiali indicati dall’autorità sanitaria che può anche richiedere, in relazione all’ubicazione, dimensioni e utenza dei complessi, l’allestimento di un locale infermeria;
f) avere un apparecchio telefonico di norma a uso degli ospiti;
g) assicurare un adeguato servizio di pulizia, nonché il controllo degli ingressi e delle attrezzature, con servizio di ricezione degli ospiti e di custodia.

Allegato E
(riferito all’articolo 73)

Requisiti e caratteristiche tecniche dei rifugi alpini ed escursionistici

E1 – Requisiti e caratteristiche tecniche dei rifugi alpini:
I rifugi alpini devono disporre:
a) di locali riservati all’alloggiamento del gestore;
b) di un servizio di cucina o di attrezzatura idonea alla preparazione dei pasti;
c) di uno spazio per la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande;
d) di spazi destinati al pernottamento;
e) di servizi igienico-sanitari essenziali e proporzionati alla capacità ricettiva;
f) di un impianto per la chiarificazione e smaltimento delle acque reflue, in quanto realizzabile;
g) di attrezzature per il pronto soccorso;
h) di posto telefonico o di apparecchiature di radio telefono;
i) di un numero adeguato di estintori;
l) l) di una piazzola per l’atterraggio di elicotteri;
m) di una lampada esterna accesa dall’alba al tramonto nei periodi di apertura. I rifugi alpini devono altresì disporre di un locale per il ricovero di fortuna, sempre aperto e accessibile all’esterno;
n) impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;
o) idonei dispositivi e mezzi antincendio in conformità alla normativa vigente.

E2 – Requisiti e caratteristiche tecniche dei rifugi escursionistici:
1. I rifugi escursionistici devono disporre:
a) di locali riservati all’alloggiamento del gestore;
b) di un servizio di cucina o di attrezzatura idonea alla preparazione dei pasti;
c) di uno spazio per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande;
d) di spazi destinati al pernottamento;
e) di servizi igienico-sanitari essenziali e proporzionati alla capacità ricettiva;
f) di un impianto per la chiarificazione e smaltimento delle acque reflue, in quanto realizzabile;
g) di attrezzature per il pronto soccorso;
h) di posto telefonico o di apparecchiature di radio telefono;
i) di un numero adeguato di estintori;
l) di impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;
m) di idonei dispositivi e mezzi antincendio in conformità alla normativa vigente;
n) di una superficie non inferiore a otto metri quadrati per le camere ad un letto destinate agli ospiti, con un incremento di tre metri quadrati per ogni letto base in più; è consentito sovrapporre ad ogni letto base un altro letto. Ai fini del calcolo delle superfici, la frazione superiore a 0,50 metri quadrati è arrotondata all’unità (255);
o) di una stanza da bagno completa a uso comune ogni dieci ospiti e comunque una per piano, qualora non tutte le camere siano dotate di proprio bagno-doccia;
p) di un servizio igienico ad uso comune nei locali destinati alla sosta o ristoro.

  1. Lettera così sostituita dall’art. 9, comma 10, L.R. 15 maggio 2002, n. 13. Il testo originario era così formulato: «n) di una superficie non inferiore a otto metri quadrati per le camere ad un letto destinate agli ospiti, con un incremento di tre metri quadrati per ogni letto in più anche sovrapposto. Ai fini del calcolo delle superfici, la frazione superiore a 0,50 metri quadrati è arrotondata all’unità;».
     

Allegato F
(riferito all’articolo 77)

Requisiti dei locali destinati all’attività di affittacamere

1. I locali destinati all’attività di affittacamere devono possedere:
a) un servizio igienico sanitario completo di wc, lavabo, vasca da bagno o doccia ogni sei persone, comprese quelle appartenenti al nucleo familiare e alle conviventi;
b) un arredamento minimo per la camera da letto costituito da letto, sedia, sgabello per persona, armadio e cestino rifiuti.

Allegato G
(riferito all’articolo 102)

Punteggi minimi per la classificazione degli stabilimenti balneari
Avvertenze
a) Agli stabilimenti balneari sono attribuite rispettivamente:
– quattro stelle per un punteggio oltre i 200 punti;
– tre stelle per un punteggio da 131 a 200;
– due stelle per un punteggio da 81 a 130;
– una stella per un punteggio da 40 a 80.
b) Qualora l’accesso all’arenile sia libero e gratuito senza obbligo di affitto di materiali, al punteggio ottenuto si aggiungono 20 punti.
c) Gli stabilimenti balneari devono in ogni caso essere forniti del servizio di salvataggio nonché di una cassetta per il pronto soccorso e del telefono ad uso comune.
d) Le opere, le attrezzature e i servizi a disposizione degli utenti all’interno dello stabilimento balneare sono comunque conteggiati ai fini della classificazione, quand’anche insistenti su terreno non demaniale.

G – Punteggi minimi per la classificazione degli stabilimenti balneari
1. STATO COMPLESSIVO DELLO STABILIMENTO E SISTEMAZIONE DELL’AREA
1.01 stato di manutenzione complessivo della struttura
1.011 struttura nuova o in ottimo stato 14
1.012 in buono stato di manutenzione 10
1.013 in sufficiente stato di manutenzione 6
1.02 Superficie in concessione
1.021 fino a 5.000 mq 5
1.022 da 5001 a 20.000 mq 10
1.023 oltre i 20.000 mq 15
1.03 Superficie destinata ad aree verdi o aree comuni
1.031 oltre il 30% della superficie complessiva dell’area 30
1.032 dal 20 al 30 % della superficie complessiva dell’area 20
1.033 dal 10 al 19% della superficie complessiva dell’area 12
1.034 meno del 10% della superficie complessiva dell’area 6
1.04 Opere varie
1.041 opere fisse a difesa dell’arenile 4
1.042 accessi facilitati ai portatori di handicap 4
1.043 terrazza solarium 2
1.044 opere accessorie alle cabine (marciapiedi, passerelle d’accesso) 2
1.045 passerelle d’accesso all’arenile ed al mare
1 ogni 50 metri 6
1 ogni 100 metri 3
1 ogni più di 100 metri 1

2. STATO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE
2.01 Cabine
2.011 in ottimo stato di manutenzione 14
2.012 in buono stato di manutenzione 10
2.013 in sufficiente stato di manutenzione 6
2.02 Ombrelloni
2.021 in ottimo stato di manutenzione 8
2.022 in buono stato di manutenzione 6
2.023 in sufficiente stato di manutenzione 3
2.03 Lettini
2.031 in ottimo stato di manutenzione 4
2.032 in buono stato di manutenzione 3
2.033 in sufficiente stato di manutenzione 1

3. ATTREZZATURE
3.01 Cabine
3.011 con doccia interna per almeno 1/3 del totale 6
3.02 Ombrelloni
3.021 in alluminio per almeno 2/3 del totale 6
3.03 Lettini
3.031 con tettuccio 2
3.032 uno per ogni ombrellone 1
3.033 due per ogni ombrellone 2
3.034 oltre a due per ogni ombrellone 3
3.04 Sedie a sdraio o sedie
3.041 in alluminio per almeno 2/3 del totale 4
3.042 in legno 2
3.05 Attrezzature varie
3.051 1 piattello o tavolino per ogni ombrellone 1
3.052 1 attaccapanni per ogni ombrellone 1
3.053 fornitura a richiesta di cassette con chiusura per ameno il 50% degli ombrelloni 2

4. DOTAZIONI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE
4.01 Docce:
4.011 almeno una ogni 50 ombrelloni 16
4.012 almeno una ogni 100 ombrelloni 12
4.013 almeno una ogni 150 ombrelloni 10
4.014 almeno una ogni 200 ombrelloni 8
4.015 almeno una ogni 250 ombrelloni 4
4.016 con acqua calda 4
4.017 chiuse 4
4.02 Lavapiedi 1
4.03 Wc separati per uomini e donne
4.031 uno ogni 50 ombrelloni 16
4.032 uno ogni 100 ombrelloni 12
4.033 uno ogni 150 ombrelloni 10
4.034 uno ogni 200 ombrelloni 8
4.035 uno ogni 250 ombrelloni 4
4.036 uno ogni più di 250 ombrelloni 2
4.04 Bar e ristorazione
4.041 impianto fisso ben attrezzato con servizi igienici e personale addetto 12
4.042 bar smontabile attrezzato 8
4.043 bar smontabile con attrezzatura minima 4
4.044 ristorante o self-service 4
4.05 Impianti accessori
4.051 piscina con acqua di mare 12
4.052 piscina con acqua dolce 8
4.06 Attrezzature sportive
4.061 beach volley gratuito 2 a pagamento 1
4.062 beach soccer gratuito 2 a pagamento 1
4.063 ping pong gratuito 2 a pagamento 1
4.064 bocce gratuito 2 a pagamento 1
4.065 campo da tennis gratuito 4 a pagamento 2
4.066 minigolf gratuito 4 a pagamento 2
4.07 Altri servizi
4.071 noleggio imbarcazioni gratuito 2 a pagamento 1
4.072 posteggio surf gratuito 2 a pagamento 1
4.073 deposito materassini e varie gratuito 2 a pagamento 1
4.075 scuola nuoto, sub, surf o vela gratuito 2 a pagamento 1
4.076 trampolini gratuito 2 a pagamento 1
4.077 zattera galleggiante gratuito 2 a pagamento 1
4.078 gonfiaggio materassini gratuito 2 a pagamento 1
4.079 ricarica bombole sub gratuito 2 a pagamento 1
4.0710 servizio di animazione 6
4.0711 baby center con personale specializzato 4
4.0712 area attrezzata per giochi bambini 2.

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