L.R. Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1992, n. 34

L.R. Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1992, n. 34 (1)

 

Interventi regionali di promozione dell’attività del Club alpino italiano (C.A.I.) nel Friuli-Venezia Giulia

 

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 20 novembre 1992, n. 41, S.S.

 

Art. 1

Finalità.

1. Nel quadro dell’azione di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico e delle risorse turistiche delle zone montane, con la presente legge la Regione favorisce lo sviluppo delle attività alpinistiche ed escursionistiche, attraverso interventi intesi a diffondere la cultura della montagna e la conoscenza e la fruizione del patrimonio alpinistico e speleologico regionale, nonché ad assicurare la prevenzione degli infortuni e l’efficienza del soccorso alpino e speleologico.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché per una più qualificata tutela, promozione e fruizione delle zone di media ed alta montagna, la Regione riconosce la funzione culturale, sociale e di punto di riferimento svolta dal Club alpino italiano (C.A.I.), in conformità ai principi enunciati dalla L. 26 gennaio 1963, n. 91, come modificata dalla L. 24 dicembre 1985, n. 776 ed individua nella Delegazione regionale del C.A.I. del Friuli-Venezia Giulia il principale organo tecnico di consulenza per gli atti legislativi e normativi inerenti alla fruizione turistica e alla conservazione ambientale della montagna e, in tal senso, di riferimento per l’elaborazione di piani programmatici di sviluppo e per il coordinamento delle attività oggetto di sostegno ai sensi della presente legge (2).

(2) Comma così sostituito dall’art. 1, L.R. 5 agosto 1996, n. 28.

 

Art. 2

Ruolo del C.A.I. nel Friuli-Venezia Giulia.

1. L’Amministrazione regionale concorre al finanziamento delle iniziative che l’organizzazione del C.A.I. del Friuli-Venezia Giulia promuove, anche mediante la sezione denominata Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, nelle seguenti aree di attività:

a) conoscenza e fruizione dell’ambiente montano, mediante l’organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, nonché mediante la promozione di attività scientifiche e didattiche e di ogni altra iniziativa idonea allo sviluppo della cultura della montagna, ivi compresa la formazione e l’aggiornamento di un elenco regionale dei sentieri alpini e delle vie ferrate;

a-bis) formazione e addestramento, mediante l’organizzazione e la gestione di corsi di avviamento e perfezionamento nell’attività alpinistica, sci-alpinistica e speleologica, nonché mediante l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione e di aggiornamento tecnico e didattico dei relativi istruttori e la partecipazione ad analoghe iniziative di livello interregionale, nazionale o internazionale che si svolgano fuori del territorio del Friuli-Venezia Giulia (3);

b) [formazione e addestramento, mediante l’organizzazione e la gestione di corsi di avviamento e perfezionamento nell’attività alpinistica, sci- alpinistica e speleologica, nonché mediante l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione e di aggiornamento tecnico e didattico dei relativi istruttori e la partecipazione ad analoghe iniziative di livello interregionale, nazionale o internazionale che si svolgano fuori del territorio del Friuli-Venezia Giulia] (4);

c) vigilanza e prevenzione degli infortuni in montagna nonché attività di consulenza dell’Amministrazione regionale e degli enti locali ai fini della determinazione dei criteri tecnici di sicurezza da adottare nella realizzazione e manutenzione degli itinerari alpinistici e speleologici;

d) organizzazione del soccorso alpino e speleologico.

2. [Ai fini dell’esercizio coordinato delle funzioni trasferite alle Comunità montane, ai sensi dell’articolo 43 della L.R. 9 marzo 1988, n. 10, gli interventi contributivi per la ristrutturazione e manutenzione di rifugi e bivacchi, nonché per la realizzazione e la manutenzione di sentieri alpini e di vie ferrate, con i relativi impianti fissi di sicurezza, sono decisi dalle Comunità montane sentita la Delegazione regionale del C.A.I. del Friuli-Venezia Giulia, in modo da assicurare l’equilibrato soddisfacimento delle necessità presenti nelle diverse parti del territorio montano] (5).

2-bis. Limitatamente alle questioni di specifica competenza, viene sentito anche il Collegio delle guide alpine – maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli-Venezia Giulia, di cui alla L.R. 20 novembre 1995, n. 44 (6).

(3) Lettera aggiunta dall’art. 9, comma 18, L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

(4) Lettera abrogata dall’art. 180, comma 1, lettera qqq), L.R. 16 gennaio 2002, n. 2.

(5) Comma così sostituito dal comma 1 dell’art. 2, L.R. 5 agosto 1996, n. 28, poi abrogato dall’art. 16, comma 1, lettera c), L.R. 9 novembre 2012, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 18 della stessa legge).

(6) Comma aggiunto dal comma 2 dall’art. 2, L.R. 5 agosto 1996, n. 28, poi abrogato dall’art. 180, comma 1, lettera qqq), L.R. 16 gennaio 2002, n. 2.

 

Art. 3

Programma regionale delle iniziative del C.A.I. e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (7).

1. Il complesso degli interventi di promozione e di finanziamento delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), viene definito annualmente nell’ambito di un programma regionale delle iniziative del C.A.I., predisposto dalla Delegazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, commisurato all’entità dello stanziamento a tal fine autorizzato dal bilancio regionale.

2. Gli interventi di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 2, comma 1, relativi all’organizzazione del soccorso alpino e speleologico, sono definiti annualmente nell’ambito di un programma regionale delle iniziative del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Sezione speciale del C.A.I. – Delegazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, commisurato all’entità delle risorse poste a tal fine nel bilancio regionale.

3. I programmi, corredati della documentazione illustrativa e dei preventivi di spesa delle singole iniziative previste, sono presentati al Servizio autonomo delle attività ricreative e sportive entro il mese di febbraio di ogni anno (8).

(7) Articolo così sostituito dall’art. 3, L.R. 5 agosto 1996, n. 28, poi così modificato come indicato nella nota che segue.

(8) Comma così modificato dall’art. 6, comma 1, L.R. 29 dicembre 2010, n. 22, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 17 della stessa legge).

 

Art. 4

Concessione ed erogazione dei contributi.

1. All’attuazione del programma di cui all’articolo 3 si provvede attraverso la concessione di contributi a favore delle singole Sezioni locali del C.A.I. del Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione delle iniziative di rispettiva pertinenza.

2. I contributi per la realizzazione delle iniziative concernenti il soccorso alpino e speleologico sono concessi a favore della struttura regionale e delle strutture locali del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico – Sezione speciale del C.A.I.

3. L’entità dei contributi non può eccedere il limite del settantacinque per cento della spesa ammissibile, per le iniziative di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e il limite del novantacinque per cento della spesa ammissibile, per le iniziative di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d).

4. Con i decreti di concessione dei contributi è stabilita l’entità della quota anticipatamente erogabile e il termine per la rendicontazione delle spese sostenute. All’erogazione della quota a saldo si provvede a fronte della presentazione, da parte delle Sezioni beneficiarie, del rendiconto delle spese sostenute corredato da una relazione illustrativa dell’attività svolta.

5. I contributi per il finanziamento delle iniziative previste nell’ambito del sottoprogramma concernente il settore speleologico sono concessi ed erogati in conformità alla legge regionale 1 settembre 1966, n. 27, e alla legge regionale 28 ottobre 1980, n. 55.

6. La mancata rendicontazione delle spese ammesse a contributo comporta la revoca del contributo stesso e la restituzione della quota erogata.

7. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con i contributi previsti, per le medesime finalità, da altre leggi regionali.

 

Art. 5

Disposizione finale.

1. All’articolo 1, primo comma, della L.R. 18 agosto 1977, n. 51, è soppressa la lettera c).

 

Art. 6

Norma finanziaria.

1. Per le finalità previste dall’articolo 2, comma 1, relativamente all’attuazione del programma di cui all’articolo 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, a decorrere dall’anno 1993, è istituito – alla Rubrica n. 22 – programma 2.4.4. – spese correnti – Categoria 1.6. – Sezione VIII – il capitolo 6107 [1.1.162.2.08.32] con la denominazione «Contributi per la realizzazione del Programma regionale delle iniziative del Club alpino italiano (C.A.I.)» e con lo stanziamento complessivo di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

3. Al predetto onere complessivo di lire 500 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6104 del precitato stato di previsione della spesa.

4. Ai sensi dell’articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6107 viene inserito nell’elenco n. 1 allegato al bilancio predetto.

fb-share-icon