L.R. LIGURIA 4 ottobre 2006, n. 28

L.R. LIGURIA 4 ottobre 2006, n. 28 (1)

Organizzazione turistica regionale (2) (3).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 4 ottobre 2006, n. 14, parte prima.

(2) Con Delib.Ass.Legisl. 15 luglio 2008, n. 31 è stato approvato il piano turistico regionale 2008-2010, ai sensi della presente legge.

(3) Ai sensi dell’art. 7, comma 1 e comma 2, lettera c), L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 la figura del Presidente dell’Agenzia “In Liguria” di cui alla presente legge è soppressa e le relative funzioni sono svolte dal Direttore generale dell’Agenzia stessa, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 19 della medesima legge).

 

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Presidente della Giunta

promulga la seguente legge regionale:

 

 

Capo I – Organizzazione Turistica Regionale

 

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione.

1. La Regione riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio ligure e per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività.

2. Per i fini di cui al comma 1 la presente legge, in osservanza delle disposizioni contenute nel Titolo V della Costituzione e nel rispetto del principio di economicità, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, disciplina l’organizzazione turistica regionale, definendo, a tal fine, le funzioni esercitate dalla Regione, dalla Città metropolitana di Genova (di seguito denominata Città metropolitana), dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), dall’Agenzia di promozione turistica “In Liguria” di cui al Capo IV (di seguito denominata Agenzia) (4).

3. La presente legge valorizza e promuove la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo e alla qualificazione del turismo ligure e la sussidiarietà dell’azione pubblica a sostegno dell’iniziativa imprenditoriale privata e del migliore utilizzo degli investimenti pubblici (5).

(4) Comma così sostituito dall’art. 29, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 171, comma 1 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «2. Per i fini di cui al comma 1 la presente legge, in osservanza delle disposizioni contenute nel titolo V della Costituzione e nel rispetto del principio di sussidiarietà, disciplina l’organizzazione turistica regionale, definendo inoltre le funzioni attribuite alla Regione, alle Province e ai Comuni.».

(5) Comma così sostituito dall’art. 29, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 171, comma 1 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «3. La presente legge, inoltre, valorizza e promuove la partecipazione dei soggetti, pubblici e privati, interessati allo sviluppo e alla qualificazione del turismo ligure, nonché il ruolo dei Sistemi Turistici Locali (di seguito denominati STL), di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale sul turismo).».

Art. 2

Competenze della Regione (6).

1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di turismo:

a) la programmazione turistica regionale di cui all’articolo 7;

b) la promozione in Italia e all’estero dell’immagine unitaria e complessiva della Liguria, anche mediante l’Agenzia;

c) la cura dei rapporti con gli organi centrali dello Stato, con l’Unione Europea ed il coordinamento con le altre regioni italiane ed europee;

d) la studio dei mercati, lo sviluppo di ricerche sull’innovazione e la qualificazione dell’offerta turistica, anche mediante l’Osservatorio turistico regionale, in collaborazione con il sistema delle camere di commercio mediante la stipula di appositi accordi;

e) l’incentivazione, l’innovazione e l’internazionalizzazione dell’offerta turistica ligure, anche mediante l’assegnazione di finanziamenti alle imprese turistiche e/o alle loro aggregazioni;

f) la determinazione, l’assegnazione, il monitoraggio e le verifiche delle risorse finanziarie da destinare alla promozione ed accoglienza turistica, effettuata dagli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) gestiti da enti pubblici;

g) la compartecipazione ad iniziative turistiche di interesse regionale sulla base di criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale;

h) la creazione, l’istituzione e la gestione di marchi di promozione e valorizzazione del patrimonio turistico regionale, nonché, mediante l’attività dell’Agenzia, di marchi sub regionali, del territorio e dei prodotti tipici, di iniziative e di eventi sul territorio, effettuate dalla Città metropolitana, dai comuni e da altri soggetti;

i) lo sviluppo del sistema informatico-informativo turistico regionale con particolare riguardo al portale turistico regionale, la cui gestione è affidata all’Agenzia che rappresenta il punto comune di accesso dei servizi offerti e delle attività svolte dai soggetti operanti nella regione Liguria nel settore turistico;

l) l’accertamento dei requisiti per l’esercizio delle professioni turistiche e della professione di guida alpina;

m) le procedure per l’apertura e l’esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo, nonché delle associazioni senza scopo di lucro per l’attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici;

n) il riconoscimento delle associazioni Pro loco ai sensi della normativa regionale;

o) la classificazione e il controllo delle strutture ricettive;

p) la raccolta e l’elaborazione dei dati statistici sulle strutture ricettive e sul movimento turistico, anche mediante specifico sistema informatico regionale;

q) le funzioni e le attività che si rendano necessarie per esigenze di carattere unitario o straordinario ai sensi della normativa vigente.

(6) Articolo così sostituito dall’art. 30, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 171, comma 1 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «Art. 2. Competenze della Regione. 1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di turismo:

a) la promozione in Italia e all’estero di un’immagine unitaria e complessiva della Liguria;

b) la programmazione turistica regionale;

c) la determinazione, il coordinamento e l’assegnazione delle risorse finanziarie da destinare alla promozione ed accoglienza turistiche del territorio ligure ed alle iniziative turistiche di interesse regionale;

d) la cura dei rapporti con gli organi centrali dello Stato, con l’Unione Europea ed il coordinamento con le altre Regioni;

e) l’incentivazione e l’innovazione dell’offerta turistica ligure fondata principalmente sui STL;

f) lo sviluppo di una puntuale conoscenza dei mercati di studi e ricerche sull’innovazione e la qualificazione dell’offerta turistica, anche mediante l’Osservatorio turistico regionale, in collaborazione con il sistema delle Camere di Commercio anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;

g) la creazione, l’istituzione e la gestione di marchi di promozione e valorizzazione del patrimonio turistico regionale;

h) la gestione e lo sviluppo del sistema informatico-informativo turistico regionale con particolare riguardo al Portale turistico regionale, che rappresenta il punto comune di accesso dei servizi offerti e delle attività svolte dai soggetti operanti in Liguria;

i) il monitoraggio delle azioni promozionali effettuate da terzi per le attività alle quali la Regione contribuisce;

l) il riconoscimento dei STL;

m) le funzioni e le attività che si rendano necessarie per esigenze di carattere unitario o straordinario ai sensi della normativa vigente.».

Art. 3

Competenze delle Province (7).

[1. Sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

a) l’accertamento dei requisiti professionali per lo svolgimento delle attività di cui alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (Norme per l’esercizio delle professioni turistiche);

b) l’autorizzazione delle attività delle agenzie di viaggio e turismo e delle associazioni senza scopo di lucro, ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 28 (Organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici) e successive modificazioni;

c) il riconoscimento delle associazioni Pro loco e la concessione di contributi ai sensi della legge regionale 11 aprile 1996, n. 17 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco) e successive modificazioni;

d) la classificazione, la gestione delle tariffe e la raccolta dati per l’Enit delle strutture ricettive;

e) la raccolta e l’elaborazione dei dati statistici sulle strutture ricettive e sul movimento turistico, anche mediante specifico sistema informatico regionale. I titolari delle strutture ricettive sono tenuti a fornire i dati di cui alla presente lettera secondo le modalità definite con apposito atto della Giunta regionale;

f) la concessione e l’erogazione di contributi, sia in conto capitale che in conto interessi, in materia di incentivazione dell’offerta turistica sulla base dei programmi regionali ed in conformità alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 19 (Incentivi per la qualificazione e lo sviluppo dell’offerta turistica);

g) l’accoglienza turistica tramite gli IAT, nel rispetto dei principi di omogeneità stabiliti con linee-guida approvate dalla Regione, di concerto con il Comitato di coordinamento di cui all’articolo 7 e con i STL; per quanto riguarda il territorio comunale genovese l’accoglienza e la promozione locale sono delegate al Comune di Genova. Le Province ed il Comune di Genova subentrano nella gestione degli IAT ubicati nei propri territori che, al momento della soppressione delle APT, dipendono direttamente da queste. Per gli altri IAT, le Province ed il Comune di Genova garantiscono attraverso convenzioni la loro continuità, se ne sussistono le esigenze turistico-informative;

h) la promozione locale, del territorio e dei prodotti tipici, ovvero le iniziative e gli eventi sul territorio, atti a migliorare ed arricchire l’accoglienza, in coordinamento con i Comuni ed i STL;

i) ogni altra funzione già svolta dalle APT e non espressamente attribuita ad altro ente dalla presente legge.

2. Le Province, per quanto concerne le attività di cui alla lettera e) del comma 1, trasmettono i dati raccolti alla Regione, ai fini della implementazione dell’Osservatorio turistico regionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e).

3. Le Province concorrono alla valorizzazione del proprio territorio, promuovono e coordinano i STL, favorendone la reciproca collaborazione, al fine di realizzare iniziative omogenee di carattere provinciale coerenti con la programmazione turistica regionale].

(7) Articolo abrogato dall’art. 31, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 171, comma 1 della stessa legge.

Art. 4

Disposizioni per l’esercizio delle funzioni attribuite alle Province (8).

[1. Le Province sono tenute a fornire alla Regione informazioni e dati relativi alle funzioni attribuite dalla presente legge e, annualmente, una relazione sull’andamento delle funzioni stesse.

2. La Regione mette a disposizione delle Province ogni utile elemento conoscitivo in suo possesso.

3. Per il costo del personale addetto agli uffici IAT, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni attribuite ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera g), sono assegnate annualmente specifiche risorse finanziarie alle Province e al Comune di Genova compatibilmente con le disponibilità di bilancio. La Regione attribuisce inoltre alle Province e al Comune di Genova risorse finanziarie per le altre spese di funzionamento degli IAT gestiti direttamente e per quelle sostenute a titolo di convenzione o di contribuzione per gli IAT gestiti da terzi. Le risorse di cui al presente comma sono attribuite dalla Regione compatibilmente con le disponibilità di bilancio (9).

4. Per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera h), la Regione attribuisce annualmente alle Province e al Comune di Genova risorse, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, tenendo conto dei contributi regionali assegnati alle APT nel corso dell’esercizio 2006 per le attività di promozione locale. Per le Province il costo del personale addetto alla promozione locale è calcolato nell’ambito delle risorse di cui al comma 6 (10).

5. Per i contributi alle Associazioni Pro loco la Regione assegna annualmente alle Province gli stanziamenti previsti dall’articolo 5 della legge regionale 11 aprile 1996, n. 17 (Disciplina delle associazioni pro loco) e successive modificazioni.

6. Per l’esercizio delle ulteriori funzioni attribuite alle Province dall’articolo 3, sono assegnati alle stesse i finanziamenti pari al costo della dotazione organica necessaria all’espletamento di dette funzioni, approvata dalla Giunta regionale previo confronto con le Amministrazioni provinciali. Il totale dei fondi assegnati è determinato dalla Regione compatibilmente con le disponibilità di bilancio, tenendo conto di quanto assegnato alle Province per analoghe finalità nel 2007. I finanziamenti vengono, comunque, adeguati ai costi per il personale previsti dai contratti collettivi nazionali di comparto (11).

7. Annualmente la Giunta regionale adegua il costo di cui al comma 6, qualora intervengano variazioni nelle funzioni attribuite che comportino modifiche dei carichi di lavoro].

(8) Il presente articolo, già modificato dall’art. 11, comma 1, L.R. 3 aprile 2007, n. 14, è stato poi così sostituito dall’art. 1, comma 1, L.R. 1° agosto 2008, n. 29 e, successivamente, abrogato dall’art. 32, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 171, comma 1 della stessa legge n. 15/2015.

(9) Comma così modificato dall’art. 26, comma 1, L.R. 24 dicembre 2010, n. 22, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 32 della medesima legge) e dall’art. 14, L.R. 21 dicembre 2012, n. 50, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 27 della medesima legge).

(10) Comma così modificato dall’art. 26, comma 2, L.R. 24 dicembre 2010, n. 22, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 32 della medesima legge).

(11) Comma così modificato dall’art. 26, comma 3, L.R. 24 dicembre 2010, n. 22, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 32 della medesima legge).

Art. 5

Competenze della Città metropolitana, dei comuni e degli enti Parco regionali liguri (12).

1. La Città metropolitana, i comuni e gli enti Parco regionali liguri valorizzano le risorse turistiche del proprio territorio in armonia con la programmazione turistica regionale. A tal fine:

a) promuovono i prodotti tipici e le qualità del proprio territorio;

b) realizzano, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, iniziative e manifestazioni di valenza turistica;

c) possono gestire, anche in compartecipazione, gli IAT ubicati nel proprio ambito territoriale di competenza.

2. Gli enti Parco collaborano allo sviluppo turistico dei territori di competenza, svolgendo un ruolo di coordinamento a servizio dei comuni ubicati nell’ambito dei propri territori, con lo scopo di concorrere alla promozione di ambiti territoriali omogenei.

(12) Articolo così sostituito dall’art. 33, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 171, comma 1 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «Art. 5. Competenze dei Comuni e delle Comunità montane. 1. I Comuni e le Comunità montane valorizzano le risorse turistiche del proprio territorio e partecipano con altri soggetti pubblici e privati alla costituzione e all’attività dei STL.

2. I Comuni:

a) promuovono i prodotti tipici e le qualità del proprio territorio, in coordinamento con gli IAT e le Province;

b) realizzano, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, iniziative e manifestazioni di valenza turistica;

c) possono concorrere alla raccolta dei dati statistici sul movimento turistico, coordinandosi con le Province di riferimento e con l’Osservatorio turistico regionale di cui all’articolo 10.

3. Le Comunità montane collaborano, mediante le previsioni dei propri piani di sviluppo, alla programmazione dello sviluppo turistico dei Comuni montani che le costituiscono, svolgendo un ruolo di coordinamento a servizio dei Comuni stessi, dei STL ivi presenti e delle Province cui appartengono, concorrendo alla promozione di un territorio omogeneo.».

Art. 6

Ruolo delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

1. La Regione riconosce il ruolo delle CCIAA nel settore del turismo, nell’ambito delle funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, con l’obiettivo del loro consolidamento e della crescita qualitativa e quantitativa.

2. La Giunta regionale e le CCIAA, attraverso intese e convenzioni, specificano le funzioni in riferimento alle attività di:

a) promozione e sostegno di nuove imprese;

b) formazione e aggiornamento degli imprenditori;

c) programmi per la qualità e lo sviluppo sostenibile dell’attività imprenditoriale.

3. Le CCIAA svolgono le funzioni relative alla tenuta di albi ed elenchi di attività di impresa nel comparto turistico.

4. La Regione stabilisce forme di collaborazione con le CCIAA per le modalità e le procedure della raccolta ed elaborazione dei dati sull’attività turistica e per lo svolgimento dell’attività dell’Osservatorio Turistico.

Capo II – Interventi per la programmazione e la promozione turistica regionale

Art. 7

Programmazione turistica regionale (13) (14).

1. Per l’attuazione delle funzioni di cui all’articolo 2, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria il Programma turistico regionale che ha durata pari a quella della Legislatura di riferimento. Il Programma deve essere proposto dalla Giunta entro l’anno successivo al proprio insediamento. Fino all’approvazione del nuovo Programma, continua comunque a trovare applicazione quello precedente.

2. Il Programma turistico regionale contiene:

a) la valutazione della precedente programmazione e dei risultati acquisiti, nonché l’analisi dello stato e delle tendenze in atto del turismo ligure, con riguardo alle imprese turistiche, allo sviluppo dei prodotti, alla qualità a supporto delle diverse tipologie dell’offerta turistica e alle dinamiche dei flussi turistici;

b) l’individuazione degli obiettivi e delle priorità per gli interventi di settore e per i progetti da attuare;

c) le finalità cui deve conformare la propria attività l’Agenzia regionale di cui al Capo IV e gli indirizzi agli enti locali e agli altri organismi operanti nella Regione a favore del turismo, anche per favorirne il coordinamento;

d) il piano finanziario, con l’individuazione delle fonti di finanziamento e con l’indicazione dei fondi che si prevede di destinare al turismo nelle sue diverse articolazioni.

3. Gli atti di attuazione del Programma sono adottati dalla Giunta regionale.

4. Il Programma può essere aggiornato nel corso della vigenza con le medesime procedure previste per la sua adozione.

(13) Atricolo così sostituito dall’art. 59, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29. Il testo precedente era così formulato: «Art. 7 – Programmazione regionale. 1. Per l’attuazione delle funzioni di cui all’articolo 2, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale il Piano turistico regionale triennale. I piani successivi devono essere proposti almeno centoventi giorni prima della scadenza del piano vigente.

2. Il Piano turistico regionale contiene:

a) la valutazione dell’attività di programmazione svolta e dei risultati acquisiti, nonché l’analisi dello stato e delle tendenze in atto del turismo ligure, con riguardo alle imprese turistiche, allo sviluppo dei prodotti e della qualità e di supporto alle diverse tipologie dell’offerta turistica e alle dinamiche dei flussi e delle presenze turistiche;

b) l’individuazione degli obiettivi e delle priorità per gli interventi di settore e per i progetti da attuare, nonché il ruolo, i compiti e le responsabilità delle strutture regionali; le finalità cui deve conformare la propria attività l’Agenzia regionale di cui al capo IV; gli indirizzi agli Enti locali e agli altri organismi operanti nella Regione a favore del turismo anche atti a favorirne il coordinamento;

c) un Piano finanziario, articolato nelle sue destinazioni e con l’individuazione delle fonti di finanziamento, con l’indicazione dei fondi che si prevede di destinare al turismo nelle sue diverse articolazioni.

3. Gli atti di attuazione del Piano triennale sono adottati dalla Giunta regionale.

4. Il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato nel corso del triennio.».

(14) Con Delib.Ass.Legisl. 27 novembre 2012, n. 24 è stato approvato, ai sensi del presente articolo, il piano turistico regionale 2013-2015.

Art. 8

Tavolo di concertazione. (15)

1. Al fine della partecipazione alla formazione della programmazione turistica, compresa quella dell’Agenzia, e per la verifica e collaborazione alla sua realizzazione, è istituito il Tavolo di concertazione per il turismo, di seguito denominato Tavolo, con il compito di esprimere un parere sugli atti di programmazione turistica della Regione e sul Piano annuale dell’Agenzia prima che essi siano formalmente approvati.

2. Il Tavolo è composto:

a) dall’Assessore regionale al Turismo, che lo presiede;

b) da un rappresentante della Città metropolitana e da uno per ogni Provincia;

c) da un rappresentante per ogni Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ligure;

d) da quattro rappresentanti dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI);

e) da un rappresentante dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI);

f) dal Direttore generale del Dipartimento regionale competente in materia turistica;

g) dal Direttore generale dell’Agenzia regionale di cui al Capo IV;

h) da un rappresentante del Coordinamento Regionale Aree Protette della Liguria;

i) da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali del settore, maggiormente rappresentative a livello regionale;

j) da un rappresentante per ognuna delle associazioni imprenditoriali del settore, maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Le designazioni debbono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta della Regione. Il Presidente della Giunta regionale costituisce comunque il Tavolo qualora le designazioni pervenute siano almeno la metà più uno dei componenti, fermo restando la successiva integrazione. Le sedute del Tavolo sono valide se è presente la maggioranza dei membri nominati. I pareri che il Tavolo esprime sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. I membri del Tavolo partecipano alle riunioni a titolo gratuito.

(15) Articolo modificato dall’art. 11, comma 2, L.R. 3 aprile 2007, n. 14 e dall’art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 e poi così sostituito dall’art. 60, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29. Il testo precedente era così formulato: «Art. 8 – Comitato di Coordinamento. 1. Il Comitato di Coordinamento, già istituito con legge regionale 10 agosto 2004, n. 14 (Organizzazione turistica regionale. Modifica della legge regionale 27 marzo 1998, n. 15), partecipa alla formazione della programmazione turistica regionale e favorisce il coordinamento delle attività promozionali degli enti e organismi operanti nel settore.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto:

a) dall’Assessore regionale al Turismo, che lo presiede;

b) da cinque componenti, uno per ciascuno dei territori ricompresi nelle APT, nominati dalle Province liguri e dal Comune di Genova;

c) da quattro rappresentanti nominati uno per ogni Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ligure;

d) da tre rappresentanti dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (A.N.C.I.);

e) da un rappresentante dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (U.N.P.L.I.);

f) da un rappresentante dell’Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (U.N.C.E.M.);

g) dal Direttore generale del Dipartimento regionale competente in materia turistica;

g-bis) dal Presidente dell’Agenzia regionale di cui al capo IV;

h) dal Direttore generale dell’Agenzia regionale di cui al capo IV;

i) da una rappresentante del Coordinamento Regionale Aree Protette della Liguria.

3. Le designazioni debbono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Il Presidente della Giunta regionale nomina comunque il Comitato qualora le designazioni pervenute siano almeno la metà più uno dei componenti, ferma restando la successiva integrazione. Le sedute del Comitato sono valide se è presente la maggioranza dei membri.

4. Il Comitato, sulla base delle peculiarità dell’offerta turistica ed economica ligure e dei piani dei STL, formula alla Giunta regionale proposte per la predisposizione del Piano Turistico Regionale ed esprime parere sul Piano annuale predisposto dall’Agenzia di cui al capo IV.».

Art. 9

Consulta regionale sul turismo. (16)

[1. È istituita la Consulta regionale sul turismo, di seguito denominata Consulta, quale organismo che ha la finalità di rendere partecipi soggetti sociali ed istituzionali alla definizione della politica turistica della Regione; in particolare la Consulta esprime valutazioni e formula proposte sugli atti della programmazione turistica regionale, prima che essi siano formalmente deliberati.

2. La durata in carica della Consulta coincide con la durata della legislatura.

3. Per la costituzione della Consulta si applica quanto previsto dall’articolo 8, comma 3.

4. La Consulta è composta da:

a) cinque componenti, uno per ciascuno dei territori ricompresi nelle APT, nominati dalle Province liguri e dal Comune di Genova;

b) quattro rappresentanti nominati uno per ogni Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ligure;

c) tre rappresentanti dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (A.N.C.I.);

d) un rappresentante dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (U.N.P.L.I.);

e) un rappresentante per ogni STL riconosciuto;

f) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali del settore, maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) un rappresentante per ognuna delle associazioni imprenditoriali del settore, maggiormente rappresentative a livello regionale;

h) un rappresentante dell’Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani (U.N.C.E.M.);

i) un rappresentante del Coordinamento Regionale Aree Protette della Liguria.

5. Ai lavori della Consulta partecipano, senza diritto di voto, i membri del Comitato di cui all’articolo 8, non componenti della Consulta.

6. Nella sua prima seduta, la Consulta nomina tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente (17).]

(16) Articolo abrogato dall’art. 61, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29.

(17) Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 tutti i riferimenti al Presidente di intendono riferiti al Direttore generale.

Art. 10

Osservatorio turistico regionale.

1. Al fine di creare una rete informativa turistico-regionale e di fornire un’aggiornata informazione degli operatori turistici e degli enti pubblici operanti nel settore e di una puntuale conoscenza dei mercati della domanda turistica, anche attraverso una costante analisi comparativa delle componenti dell’offerta turistica delle altre Regioni e dei Paesi esteri, è istituita presso la struttura regionale competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una sezione dell’Osservatorio socio-economico di cui all’articolo 19-bis della legge regionale 5 aprile 1994, n. 18 (Norme sulle procedure di programmazione), quale Osservatorio turistico regionale.

Capo III – Uffici di informazione e accoglienza turistica (18)

Art. 11

Sistemi Turistici Locali – STL (19).

[1. I STL vengono costituiti per concertare ed attuare progetti per lo sviluppo di prodotti turistici completi del territorio di competenza, secondo le linee individuate dalla Regione in accordo con il Comitato di Coordinamento di cui all’articolo 8. Il STL ha la funzione di integrare ed arricchire l’offerta turistica ligure di prodotti turistici, seguendo le esigenze del mercato e valorizzando le risorse del territorio.

2. Il STL, ai fini di cui al comma 1, è il soggetto che realizza la collaborazione fra pubblico e privato nella formazione di un prodotto turistico a livello territoriale sulla base di un piano di sviluppo complessivo e di progetti specifici.

3. Il STL è costituito da un ambito turistico omogeneo o integrato caratterizzato dall’offerta dei beni culturali, ambientali e delle attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locali, o dalla presenza diffusa di imprese singole o associate.

4. Sono comunque riconosciuti dalla Giunta regionale i STL promossi dai Parchi Nazionali e che abbiano presentato domanda ai sensi della L.R. n. 14/2004.

5. Ai STL possono partecipare le Province, i Comuni, le Comunità Montane, i Parchi regionali e nazionali, le Camere di Commercio, le Pro Loco, i privati singoli o associati, che operano nel settore turistico e che intendono concorrere allo sviluppo turistico del proprio territorio].

(18) Rubrica così sostituita dall’art. 34, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 171, comma 1 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «Sistemi Turistici Locali».

(19) Articolo abrogato dall’art. 36, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 171, comma 1 della stessa legge. Vedi, anche, l’art. 48, comma 1 della medesima legge n. 15/2015.

Art. 12

Riconoscimento dei STL (20).

[1. La Regione riconosce i STL.

2. Ai fini della concessione del riconoscimento, su cui la Giunta regionale si esprime, con propria deliberazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, i STL devono essere costituiti da soggetti pubblici e privati e i proponenti devono specificare la natura giuridica del sistema, mediante l’invio alla Regione dell’atto costitutivo. I STL devono soddisfare i requisiti definiti negli atti di indirizzo attuativi della programmazione turistica regionale. I requisiti attengono al rispetto di parametri minimi concernenti i seguenti elementi:

a) numero, ubicazione e rilevanza dei Comuni partecipanti, con specifico riferimento alla consistenza demografica, all’estensione territoriale, nonché all’aggregazione, nell’ambito di un medesimo STL, tra aree della costa ed aree dell’entroterra anche non contigue;

b) consistenza della ricettività alberghiera ed extralberghiera e numero delle presenze turistiche;

c) partecipazione dei soggetti privati al cofinanziamento dei progetti contenuti nel Piano di sviluppo turistico di cui al comma 4.

3. Possono essere ammesse deroghe ai parametri minimi di cui al comma 2 per aree di riconosciuta valenza turistica, previo il parere positivo della competente Commissione consiliare.

4. Entro i sei mesi successivi al riconoscimento, a pena di revoca dello stesso, i proponenti devono presentare alla Regione un Piano di sviluppo turistico di durata triennale che precisi gli obiettivi e le strategie per il territorio di riferimento, nonché i tempi di realizzazione. Ai fini del riconoscimento è, inoltre, presentato un piano finanziario relativo al primo anno di programmazione, nel quale risultino specificate le risorse di cui si avvarrà il Sistema. Il Piano finanziario è rinnovato annualmente ed inviato alla Regione.

5. Il Piano deve, altresì, contenere una dettagliata ricognizione delle risorse turisticamente rilevanti, disponibili nell’area di riferimento, con particolare riguardo ai seguenti elementi:

a) caratteristiche e consistenza del tessuto imprenditoriale coinvolto direttamente e indirettamente nella produzione dell’offerta turistica;

b) valori ambientali e paesaggistici che formano la specificità del territorio;

c) emergenze culturali ed artistiche, testimonianza della storia della comunità locale;

d) tradizioni enogastronomiche e prodotti tipici;

e) tradizioni artigianali ovvero attività economiche caratteristiche che concorrono a costituire l’identità locale.

6. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla ricezione, ferma restando la possibilità di richiedere, con interruzione dei termini, delucidazioni ed integrazioni. Ai fini della conferma del riconoscimento dei STL, la Giunta regionale tiene conto dei seguenti elementi:

a) adeguatezza delle risorse conferite dai proponenti per la copertura, a regime, delle spese di funzionamento dei STL;

b) idoneità del Piano a promuovere, attraverso specifici progetti o iniziative, la valorizzazione turistica del territorio, con particolare riferimento all’entroterra;

c) parere della Provincia competente, ove questa non partecipi al STL medesimo.

7. La Giunta regionale, d’intesa con le altre Regioni interessate, riconosce i STL interregionali sulla base dei criteri determinati con atti di indirizzo della programmazione turistica regionale].

(20) Articolo abrogato dall’art. 36, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 171, comma 1 della stessa legge. Vedi, anche, l’art. 48, comma 1 della medesima legge n. 15/2015.

Art. 13

Compiti dei Sistemi Turistici Locali (21).

[1. I STL svolgono compiti di impulso delle attività turistiche del proprio territorio, attraverso la predisposizione e l’attuazione di progetti.

2. I STL, al fine di garantire l’accesso alle informazioni turistiche locali da qualsiasi ambito regionale, aderiscono e alimentano il sistema informatico-informativo regionale, nonché il portale turistico regionale, utilizzandone direttamente le funzioni e interfacciando i propri sistemi informatici.

3. La Regione attiva forme di collaborazione con i STL, anche al fine del coordinamento delle loro iniziative, delle Province e delle Camere di Commercio].

(21) Articolo abrogato dall’art. 36, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 171, comma 1 della stessa legge. Vedi, anche, l’art. 48, comma 1 della medesima legge n. 15/2015.

Art. 14

Rinnovo e revoca del riconoscimento (22) (23).

[1. La Giunta regionale, con appositi atti di indirizzo attuativi della programmazione turistica, stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento ed il rinnovo dei STL (24).

2. La Giunta regionale può revocare il riconoscimento concesso quando, nel periodo previsto, i STL non abbiano realizzato gli obiettivi indicati nel Piano di sviluppo. Negli indirizzi emanati dalla Giunta regionale sono indicate le condizioni di maggiore gravità, in presenza delle quali si procede alla revoca del riconoscimento].

(22) Articolo abrogato dall’art. 36, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 171, comma 1 della stessa legge. Vedi, anche, l’art. 48, comma 1 della medesima legge n. 15/2015.

(23) Con Delib.G.R. 24 gennaio 2007, n. 60 sono state approvate le linee di indirizzo per il riconoscimento e il finanziamento dei sistemi turistici locali, ai sensi del presente articolo.

(24) Vedi, al riguardo, quanto disposto dalla Delib.G.R. 30 settembre 2010, n. 1127 e dalla Delib.G.R. 29 dicembre 2010, n. 1615.

Art. 15

Finanziamento ai Sistemi Turistici Locali (25) (26).

[1. La Regione assegna ai STL riconosciuti ai sensi dell’articolo 11, finanziamenti per la realizzazione di progetti conformi agli indirizzi della programmazione regionale (27).

2. La Regione assegna apposite risorse ai STL in relazione ad eventuali compiti e servizi di natura istituzionale da questi svolti, previa apposita convenzione e per lo sviluppo iniziale degli stessi.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo.

4. La Giunta regionale dispone la revoca ai STL dei finanziamenti erogati alle imprese partecipanti ai progetti nei confronti delle quali sia stata accertata la violazione della normativa in materia di lavoro, previdenza sociale e sicurezza sul lavoro.

5. I STL hanno titolo a presentare domande in qualità di beneficiari per le leggi regionali che prevedono la concessione di contributi a favore di privati, singoli o associati.

5-bis. I finanziamenti a favore dei Sistemi turistici locali, qualora si configurino quali aiuti alle imprese, sono concessi nei limiti e con le modalità della disciplina del regime “de minimis”, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria relativa all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) (28)].

(25) Articolo abrogato dall’art. 36, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 171, comma 1 della stessa legge. Vedi, anche, l’art. 48, comma 1 della medesima legge n. 15/2015.

(26) Con Delib.G.R. 18 luglio 2008, n. 862 sono state approvate le linee di indirizzo per il co-finanziamento dei progetti presentati dai sistemi turistici locali, ai sensi del presente articolo.

(27) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla Delib.G.R. 28 dicembre 2012, n. 1706.

(28) Comma aggiunto dall’art. 3, L.R. 11 maggio 2009, n. 16.

Art. 16

Uffici di informazione e accoglienza turistica, rete IAT regionale, aree d’interesse turistico e comuni turistici (29).

1. Con deliberazione della Giunta regionale i soggetti pubblici e privati che lo richiedono, possono essere autorizzati all’utilizzo della denominazione IAT per i propri uffici di informazione ed accoglienza turistica e del logo approvato con deliberazione della Giunta regionale. A tal fine, nella richiesta, il soggetto gestore deve dare atto che lo IAT garantisce i seguenti requisiti minimi:

a) dotazione informatica ed utilizzo del web anche al fine di fornire informazioni all’utenza mediante ricerche on line;

b) informazione e distribuzione di materiale promozionale, anche in lingue straniere, sulle attrattive turistiche locali, sugli ambiti territoriali limitrofi e sull’intera Liguria;

c) informazione sull’organizzazione dei servizi, sull’offerta ricettiva e di ristorazione;

d) informazione dell’offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione anche personalizzati;

e) eventuali ulteriori servizi stabiliti da linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale. Nel caso di richiesta fatta da soggetti privati la domanda deve pervenire tramite il Comune competente che esprime il proprio parere, in relazione all’opportunità turistica dell’iniziativa.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere, sulla base dei criteri e delle procedure definite dalla Giunta regionale, il riconoscimento, deliberato dalla Giunta regionale, di area d’interesse turistico regionale.

3. I requisiti minimi necessari per l’ottenimento del riconoscimento di cui al comma 2 sono:

a) gestione della rete IAT dell’area di riferimento secondo uno specifico piano gestionale presentato nella richiesta di riconoscimento;

b) attività d’interfaccia con l’Agenzia, ai fini della promozione coordinata dell’area per cui si chiede il riconoscimento.

4. Tutti i comuni che fanno parte delle aree d’interesse turistico regionale, riconosciute ai sensi del comma 2, sono inseriti nell’elenco dei comuni turistici regionali di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) e successive modificazioni e integrazioni.

5. Le aggregazioni d’imprese turistiche operanti nelle aree d’interesse turistico regionale possono richiedere, ai sensi e secondo le modalità di cui al decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo. Prime disposizioni urgenti per l’economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il riconoscimento di Distretto turistico.

6. Lo IAT riconosciuto, ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, è inserito in un apposito elenco che costituisce la rete degli IAT regionali.

7. Lo IAT può svolgere attività di prenotazione e vendita di servizi turistici e di prodotti tipici liguri nel rispetto delle normative commerciali in materia.

8. La Giunta regionale, in base ai fondi stanziati a bilancio, può assegnare ai comuni e ad altri enti pubblici contributi per la gestione degli IAT di cui al comma 1, in base a criteri stabiliti dalla stessa che diano priorità agli IAT che svolgono un servizio a favore di un’area vasta comprendente più comuni, che si inseriscono nella strategia turistica coordinata indicata dalla programmazione regionale, che svolgono un ruolo di interfaccia tra l’Agenzia e il territorio di competenza e che forniscono anche altre funzioni di informativa al pubblico. (30)

8-bis. Ai comuni di cui al comma 8, in base ai criteri stabiliti con la deliberazione di Giunta regionale di cui al medesimo comma, può essere distaccato personale regionale e dell’Agenzia regionale di cui al Capo IV per prestare servizio presso gli IAT. Il personale prescelto deve esprimere parere favorevole al distacco. (31)

(29) Articolo così sostituito dall’art. 35, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 171, comma 1 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «Art. 16. Uffici di informazione ed accoglienza turistica – IAT. 1. Gli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) svolgono attività di informazione ed accoglienza turistica assicurando i seguenti servizi minimi:

a) informazione e distribuzione di materiale promozionale sulle attrattive turistiche dell’ambito locale, degli ambiti territoriali limitrofi, della provincia e dell’intera Liguria;

b) informazione sull’organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva e di ristorazione;

c) informazione dell’offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione personalizzati.

2. Gli IAT possono svolgere attività di prenotazione di servizi turistici.

3. Il Comitato di Coordinamento di cui all’articolo 8 può definire specifiche modalità ed accordi gestionali per l’istituzione di IAT presso i varchi di accesso internazionali aeroportuali, stradali e ferroviari della Liguria.

4. L’uso della denominazione IAT può essere consentito agli Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica allestiti e promossi dai STL, dagli Enti locali, dagli Enti Parco e dalle Pro Loco iscritte nell’albo regionale, previo nulla osta della Giunta regionale che valuta l’opportunità turistica dell’iniziativa.

5. La richiesta di nulla osta deve pervenire alla Regione tramite la Provincia competente o il Comune di Genova, in caso la richiesta riguardi una località nel territorio di sua competenza, con il parere di detti enti.».

(30) Comma così modificato dall’art. 62, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29.

(31) Comma aggiunto dall’art. 62, comma 2, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29.

Capo IV – Agenzia regionale per la promozione turistica

Art. 17

Agenzia regionale per la promozione turistica.

1. L’Agenzia regionale per la promozione turistica “In Liguria”, già istituita con legge regionale 27 marzo 1998, n. 15 (Agenzia regionale per la promozione turistica), di seguito denominata Agenzia, persegue la finalità di promuovere l’immagine unitaria dell’offerta turistica della Liguria per favorirne la commercializzazione e per la realizzazione di iniziative speciali.

Art. 18

Compiti dell’Agenzia.

1. L’Agenzia è ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale e gestionale, soggetto alla normativa vigente in materia di enti regionali.

2. L’Agenzia svolge le seguenti funzioni:

a) predisposizione, previo parere del Tavolo di concertazione di cui all’articolo 8, del Piano annuale, in conformità a quanto previsto dalla programmazione turistica regionale; (32)

b) individuazione ed attuazione delle azioni utili alla promozione dell’offerta turistica ligure sui diversi mercati in conformità con gli indirizzi regionali;

c) proposizione di tematiche per gli studi e le ricerche dell’Osservatorio turistico regionale;

d) attuazione degli incarichi operativi affidati dalla Regione;

e) monitoraggio e supporto all’attività promozionale attuata dai STL, anche al fine di attivare forme di collaborazione e di assistenza;

f) collaborazione con la Regione nelle attività di natura promozionale da attuarsi mediante il sistema informatico-informativo turistico regionale;

g) collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti nel comparto per lo sviluppo turistico della Regione.

3. Il Piano di cui al comma 2, lettera a) è approvato dall’Agenzia entro il 30 settembre di ogni anno ed è valido per l’anno successivo.

4. L’Agenzia collabora, per la parte di competenza, alla predisposizione della programmazione turistica regionale.

(32) Lettera così modificata dall’art. 63, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29.

Art. 19

Organi.

1. Sono organi dell’Agenzia:

a) [il Presidente] (33);

b) il Direttore generale;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

(33) Lettera soppressa dall’art. 7, comma 2, lettera a), L.R. 24 febbraio 2014, n. 2, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 19 della medesima legge).

Art. 20

Presidente (34).

[1. Il Presidente:

a) rappresenta, anche legalmente, l’Agenzia;

b) cura i rapporti dell’Agenzia con la Regione e con i soggetti pubblici e privati operanti in campo turistico.

2. Il Presidente è nominato e revocato dalla Giunta regionale e decade automaticamente al termine della legislatura.

3. Il Presidente è scelto tra persone con esperienza adeguata alla qualità e specificità dell’incarico.

4. Al Presidente è corrisposta una indennità determinata dalla Giunta oltre al rimborso delle spese sostenute per l’esercizio della funzione.

5. In caso di assenza, impedimento, decadenza o cessazione per qualunque causa, il Presidente è sostituito temporaneamente dal Direttore generale].

(34) Articolo soppresso dall’art. 7, comma 2, lettera a), L.R. 24 febbraio 2014, n. 2, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 19 della medesima legge).

Art. 21

Direttore generale.

1. Il Direttore generale:

0a) rappresenta, anche legalmente, l’Agenzia (35);

0b) cura i rapporti dell’Agenzia con la Regione e con i soggetti pubblici e privati operanti in campo turistico (36);

a) approva gli atti necessari a garantire la gestione dell’Agenzia;

b) approva il Piano di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a);

c) è responsabile della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate;

d) garantisce l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa;

e) approva la dotazione organica dell’Agenzia, inviandola alla Regione per il controllo di cui all’articolo 24.

2. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale per un periodo, rinnovabile, non superiore a cinque anni. La nomina è effettuata con riguardo a titoli ed esperienze professionali adeguati alla qualità e alla specificità dell’incarico. Non si applica la procedura di cui alla legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55 (Norme in materia di nomine di competenza della Regione).

3. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, stipulato dal Presidente della Giunta regionale (37).

4. Al Direttore generale viene corrisposto un trattamento economico omnicomprensivo determinato dalla Giunta regionale, avendo come riferimento le retribuzioni apicali della dirigenza pubblica ed i valori medi di mercato.

5. La Giunta regionale, previa formale diffida e acquisite eventuali controdeduzioni, revoca il Direttore generale, provvedendo alla sua sostituzione, per gravi violazioni di legge o di regolamento, per persistenti inadempienze in relazione ad atti dovuti, per gravi irregolarità nell’azione amministrativa, per la persistenza di negativi risultati conseguiti nella gestione dell’ente o nell’attuazione delle iniziative promozionali.

6. Qualora vengano meno le condizioni previste dalla presente legge per la nomina, il Direttore generale è dichiarato decaduto dalla Giunta regionale.

7. A seguito della dichiarazione di revoca o di decadenza, il contratto di lavoro del Direttore generale è risolto dal Presidente della Giunta regionale (38).

8. In caso di assenza, impedimento, decadenza o cessazione per qualunque causa, il Direttore generale è sostituito temporaneamente dal Dirigente più alto in grado in servizio presso l’Agenzia.

9. Nel caso in cui il posto si renda definitivamente vacante la nomina del Direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

(35) Lettera aggiunto dall’art. 7, comma 2, lettera b, L.R. 24 febbraio 2014, n. 2, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 19 della medesima legge).

(36) Lettera aggiunto dall’art. 7, comma 2, lettera b, L.R. 24 febbraio 2014, n. 2, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 19 della medesima legge).

(37) Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 tutti i riferimenti al Presidente di intendono riferiti al Direttore generale.

(38) Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 tutti i riferimenti al Presidente di intendono riferiti al Direttore generale.

Art. 22

Norme sul personale.

1. L’Agenzia dispone di personale proprio al quale si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico, di previdenza e quiescenza previsti per il personale della Regione Liguria.

2. L’Agenzia applica le norme di reclutamento previste dalla contrattazione collettiva e dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

3. Per i posti vacanti della propria dotazione organica del personale non dirigente trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) estese anche a favore di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. I concorsi di cui al presente comma devono essere banditi entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nei concorsi pubblici per il personale non dirigente indetti dall’Agenzia a decorrere dalla soppressione delle APT e per i successivi tre anni, si applicano le procedure e le regole previste dall’articolo 9 della L.R. n. 1/2006, a favore del personale non di ruolo che ha prestato servizio nelle APT.

Art. 23

Finanziamenti dell’Agenzia.

1. Le entrate dell’Agenzia sono costituite:

a) da un fondo annuale assegnato dalla Regione per le spese di funzionamento;

b) da un fondo annuale assegnato dalla Regione per l’attività promozionale;

c) da specifici contributi dell’Unione Europea e della Regione per la realizzazione di iniziative d’elevato interesse turistico;

d) da sovvenzioni e contributi erogati dalle Camere di Commercio e da soggetti pubblici e privati nonché dai corrispettivi ottenuti per l’attività svolta.

Art. 24

Atti soggetti a controllo.

1. La Giunta regionale verifica la conformità alle leggi statali e regionali nonché ai propri indirizzi e direttive dei seguenti atti:

a) bilancio economico di previsione;

b) bilancio di esercizio;

c) determinazioni relative alla dotazione organica e successive variazioni;

d) Piano annuale delle attività; (39)

e) regolamenti;

f) approvazione di contratti collettivi decentrati.

2. Gli atti di cui al comma 1, a pena di decadenza, sono inviati entro dieci giorni dalla loro approvazione alla Giunta regionale. La Giunta regionale può annullare gli atti entro quaranta giorni dal loro ricevimento. Decorso tale termine gli atti si intendono approvati. La Giunta può comunque formulare, se ritenuto necessario, specifiche raccomandazioni. (40)

3. Il termine di cui al comma 2 è interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire, a pena di decadenza dell’atto, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. (41)

4. La Giunta regionale può annullare in qualunque tempo, d’ufficio o su denuncia, atti illegittimi dell’ente. A tale fine, il Presidente della Giunta regionale può richiedere l’invio di atti non soggetti a controllo ai sensi della presente legge (42).

(42) Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 tutti i riferimenti al Presidente di intendono riferiti al Direttore generale.

(39) Lettera così sostituita dall’art. 64, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29. Il testo precedente era così formulato: «d) programma annuale;».

(40) Comma così sostituito dall’art. 64, comma 2, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29. Il testo precedente era così formulato: «2. Gli atti di cui al comma 1, a pena di decadenza, sono inviati entro dieci giorni dalla loro approvazione alla Giunta regionale. La Giunta regionale può annullare gli atti, entro quarantacinque giorni dal loro ricevimento; trascorso tale termine gli atti si intendono vistati.».

(41) Comma così sostituito dall’art. 64, comma 2, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29. Il testo precedente era così formulato: «3. Il termine di cui al comma 2 è sospeso una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all’Agenzia. In tal caso, dal momento della ricezione degli atti richiesti, che devono pervenire entro trenta giorni a pena di decadenza, il termine per l’annullamento riprende a decorrere. ».

Art. 25

Vigilanza della Giunta.

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull’amministrazione dell’Agenzia mediante sostituzione, tramite Commissario ad acta, previa diffida all’organo esecutivo a provvedere, entro congruo termine, all’adozione di atti obbligatori per legge o regolamento, quando se ne ritardi o rifiuti l’adempimento.

2. Per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, la Regione può disporre ispezioni e formulare richieste agli organi dell’Agenzia.

Capo V – Disposizioni finali e transitorie

Art. 26

Uffici territoriali.

1. In ogni Provincia e nel Comune di Genova, alla data di soppressione delle APT, sono costituiti uffici territoriali dipendenti dall’Agenzia operanti sino al 31 dicembre 2007. Tali uffici sono ubicati negli ambiti territoriali di ciascuna delle APT. La localizzazione, l’assetto e la gestione degli uffici sono oggetto di apposite intese tra la Regione e le Province territorialmente competenti. L’assetto e la gestione dell’ufficio territoriale nel comune di Genova sono oggetto di apposita intesa tra la Regione e il Comune di Genova.

2. Gli uffici territoriali hanno la funzione di collegamento e coordinamento delle iniziative tra l’Agenzia e i soggetti pubblici e privati presenti sul territorio. Detti uffici curano anche la predisposizione degli atti conseguenti alla soppressione delle APT, fermo restando l’adozione degli atti necessari da parte del Direttore generale dell’Agenzia che, a tal fine, assume la funzione di commissario liquidatore delle APT. Gli atti conseguenti la liquidazione si concludono entro il 31 dicembre 2008 (43).

3. Alla data di cui al comma 1, la dotazione organica dell’Agenzia “In Liguria” è diminuita dei posti assegnati per gli Uffici territoriali. Previo accordo con le Organizzazioni sindacali di cui all’articolo 28, comma 3, il personale applicato a detti uffici è inserito nella dotazione organica dell’Agenzia a fronte di posti vacanti ovvero trasferito alle Province e al Comune di Genova per l’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 3. In tal caso, ai suddetti enti sono assegnate le connesse risorse finanziarie (44).

(43) Periodo così modificato dall’art. 29, L.R. 28 aprile 2008, n. 10. La modifica ha riguardato la sostituzione dell’originario termine del 31 dicembre 2007 con quello attuale del 31 dicembre 2008.

(44) Comma così sostituito dall’art. 11, comma 3, L.R. 3 aprile 2007, n. 14. Il testo originario era così formulato: «3. Alla data di cui al comma 1, le funzioni ed il personale degli uffici territoriali sono trasferiti alle Province e al Comune di Genova. A decorrere dalla medesima data a tali enti sono trasferite inoltre le risorse finanziarie impegnate nel corso dell’esercizio 2006 per le finalità connesse.».

Art. 27

Successione nei beni e nelle attività.

1. La Regione, alla data di soppressione delle APT, subentra nella titolarità dei beni mobili ed immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse APT, salvo diversa destinazione decisa con atto della Giunta regionale in relazione alle attribuzioni di competenza stabilite dalla presente legge. Gli atti adottati dalla Giunta regionale in applicazione delle disposizioni di cui al presente comma costituiscono titolo per la trascrizione nei relativi registri immobiliari.

2. Al momento della soppressione delle APT, la Giunta regionale concede alle Province e al Comune di Genova la disponibilità dei beni mobili ed immobili delle soppresse APT, utili allo svolgimento delle attività degli IAT.

3. La disponibilità degli altri immobili può essere concessa dalla Giunta regionale ai Comuni per comprovate finalità turistico-ricreative.

Art. 28

Trasferimento del personale.

1. Alla data di soppressione delle APT il personale dipendente dalle stesse, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è trasferito:

a) alle Province ed al Comune di Genova per l’attività degli IAT, nonché per funzioni di controllo nel settore turistico;

b) all’Agenzia di cui al capo IV che provvede, se necessario, all’adeguamento della propria dotazione organica;

c) ad altre pubbliche amministrazioni.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun Commissario straordinario delle APT compila l’elenco del personale in servizio con l’indicazione delle qualifiche, dei livelli del trattamento economico in atto, del trattamento di quiescenza e previdenza. Nei trasferimenti, al personale sono assicurate le condizioni acquisite.

3. I trasferimenti di cui al comma 1 sono disposti dalla Giunta regionale, sentiti i Commissari straordinari delle APT e previo accordo con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del vigente C.C.N.L. del comparto Regione-Autonomie locali.

4. I dipendenti trasferiti conservano la posizione giuridica ed economica, ivi compresa l’anzianità già maturata acquisita all’atto del trasferimento; nei confronti di tali dipendenti trova applicazione, ai fini del trattamento di previdenza, la legge regionale 28 maggio 1980, n. 26 (omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale) e successive modificazioni ed integrazioni.

5. In fase di avvio, gli uffici territoriali di cui all’articolo 26 si avvalgono del personale proveniente dalle APT. I dirigenti in servizio presso le APT svolgono, dalla data di soppressione delle stesse, la funzione di dirigenti degli uffici territoriali dell’Agenzia, anche al fine di curare gli adempimenti conseguenti alla soppressione delle APT.

Art. 29

Norma transitoria.

1. L’Agenzia “In Liguria” adotta il regime di contabilità generale economico-patrimoniale secondo quanto previsto dall’articolo 24 a partire dall’anno 2008.

Art. 30

Sanzioni amministrative (45).

1. La Regione esercita le funzioni di vigilanza in relazione alle attività di cui alla presente legge e l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.

2. La Regione può affidare ai comuni l’esercizio della vigilanza.

(45) Articolo modificato dapprima dall’art. 71, commi 1 e 2, L.R. 12 novembre 2014, n. 32 e poi così sostituito dall’art. 37, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 171, comma 1 della stessa legge n. 15/2015. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all’art. 69 della citata legge n. 32/2014. Il testo precedente era così formulato: «Art. 30. Sanzioni amministrative. 1. Alle Province sono attribuite le funzioni di vigilanza in relazione alle attività di cui alla presente legge e l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati o subdelegati).

2. Le Province possono affidare ai Comuni l’esercizio della vigilanza.

3. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative sono attribuiti agli enti che esercitano la funzione.

4. Il titolare di una struttura ricettiva è soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15,00 ad euro 90,00 per omissione della comunicazione dei dati giornalieri relativi al movimento turistico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e).

4-bis. La sanzione si riferisce ad ogni singola giornata per la quale è omessa la comunicazione dei dati giornalieri. Le modalità di verifica della comunicazione da parte delle Province sono stabilite con delibera della Giunta regionale.».

Art. 31

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale – Area XVII “Turismo” alle Unità Previsionali di Base 17.101 “Attività di promozione turistica” e 17.201 “Interventi promozionali per il turismo”;

b) riduzione di euro 465.000,00 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto all’U.P.B. 18.103 “Spesa per le deleghe a enti locali” e contestuale aumento di euro 465.000,00 in termini di competenza e di cassa dell’U.P.B. 17.101 “Attività di promozione turistica” per gli oneri derivanti dall’articolo 4;

c) gli stanziamenti iscritti nell’U.P.B. 18.104 “Spesa per il sistema informativo policentrico” per gli oneri derivanti dall’articolo 3.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 32

Abrogazioni e modificazioni di norme.

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l’articolo 4 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 3 (Riordino dell’organizzazione turistica regionale e ristrutturazione degli enti);

b) la legge regionale 27 marzo 1998, n. 15 (Agenzia regionale per la promozione turistica);

c) la legge regionale 10 agosto 2004, n. 14 (Organizzazione turistica regionale. Modifica della legge regionale 27 marzo 1998, n. 15), ad esclusione dell’articolo 14;

d) la legge regionale 1° dicembre 2005, n. 18 (Disposizioni in materia di organizzazione turistica regionale. Modifiche della legge regionale 10 agosto 2004, n. 14 e della legge regionale 27 marzo 1998, n. 15), ad esclusione dell’articolo 3.

2. Alla data di soppressione delle APT sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 7 settembre 1988, n. 50 (Organizzazione turistica regionale);

b) la legge regionale 9 gennaio 1995, n. 3 (Riordino dell’organizzazione turistica regionale e ristrutturazione degli enti);

c) l’articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2004, n. 14 (Organizzazione turistica regionale. Modifica della legge regionale 27 marzo 1998, n. 15);

d) l’articolo 3 della legge regionale 1° dicembre 2005, n. 18 (disposizioni in materia di organizzazione turistica regionale. Modifiche della legge regionale 10 agosto 2004, n. 14 e della legge regionale 27 marzo 1998, n. 15).

2-bis. È altresì abrogata la legge regionale 22 luglio 1991, n. 13 (Contributi alle Amministrazioni provinciali per il finanziamento delle deleghe in materia turistica previste dalle vigenti leggi regionali) (46).

3. Alla data di soppressione delle APT, l’articolo 5 della L.R. n. 17/1996 è sostituito dal seguente:

“Articolo 5

Contributi alle Pro Loco.

1. Le Pro Loco iscritte all’albo regionale beneficiano di contributi assegnati dalla Provincia di competenza, secondo i criteri stabiliti da appositi regolamenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione assegna alle Province uno stanziamento in proporzione al numero delle Pro Loco riconosciute.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

(46) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 2, L.R. 1° agosto 2008, n. 29.

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