L.R. MOLISE 9 giugno 1978, n. 13

L.R. MOLISE 9 giugno 1978, n. 13 (1)

Promozione turistica  (2)

 

 

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(1) Pubblicata nel B.U. Molise 16 giugno 1978, n. 11.

(2) Con Delib.C.R. 18 aprile 2001, n. 107, con Delib.C.R. 3 novembre 2009, n. 281, con Delib.C.R. 31 luglio 2012, n. 171 e con Delib.C.R. 10 settembre 2013 n 157 è stato approvato il programma promozionale per il turismo rispettivamente, per l’anno 2000, per l’anno 2001, per l’anno 2012 e per l’anno 2013. Vedi, anche, la Delib.G.R. 31 ottobre 2000, n. 1416. Con Delib.C.R. 22 maggio 2001, n. 167 è stato approvato il piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative. Vedi, anche, la Delib.G.R. 18 dicembre 2000, n. 1738, la Delib.G.R. 31 ottobre 2000, n. 1421 e la Delib.C.R. 9 dicembre 2003, n. 476. Con Delib.C.R. 10 settembre 2013, n. 156 è stata approvata, ai sensi della presente legge, la disciplina delle modalità di erogazione di contributi regionali per l’incentivazione del turismo scolastico e sociale.

 

 

 

Art. 1

Al fine di incrementare la domanda turistica diretta verso il territorio molisano, di favorire l’affermazione di un’incisiva ed unitaria immagine del Molise sul mercato nazionale ed internazionale, e di stimolare la destagionalizzazione e la capillarizzazione del flusso turistico, la Regione realizza, direttamente o tramite operatori turistici, vettori od organismi specializzati pubblici o privati:

a) iniziative, manifestazioni e campagne pubblicitarie e promozionali sui mercati di origine del flusso turistico;

b) manifestazioni turistiche nel Molise di rilevanza tale da interessare l’intero territorio regionale;

c) ogni altra iniziativa ed attività utile all’incremento del movimento turistico verso la Regione, alla migliore commercializzazione ed organizzazione dell’offerta turistica molisana ed alla conoscenza del mercato in cui essa opera.

 

 

 

Art. 2

Le funzioni di «promozione proiettiva» di cui alle lettere «a» e «b» del precedente articolo 1 della presente legge sono di esclusiva competenza regionale e, su richiesta della Regione, l’Organizzazione Turistica Pubblica sub regionale collabora alla loro realizzazione, anche tramite le proprie prestazioni ed il proprio personale.

All’Organizzazione Turistica Pubblica sub regionale competono le funzioni di «promozione di accoglienza» che si propongono di assicurare le più ampie prospettive di ulteriore sviluppo turistico alle aree di rispettiva competenza, favorendo l’appagamento delle aspettative di vacanze di turisti che le visitano, incrementando il loro grado di attrattiva e migliorando la loro immagine turistica anche tramite un adeguato controllo e coordinamento dei servizi primari e complementari resi ai turisti.

In particolare, le singole articolazioni dell’Organizzazione Turistica Pubblica sub regionale, nell’ambito del proprio bilancio e della propria attività promozionale:

a) promuovono, realizzano e coordinano manifestazioni, spettacoli ed altre iniziative di interesse turistico che si svolgono nei territori di rispettiva competenza, anche con il concorso degli Enti e della associazioni locali interessate;

b) assicurano un’adeguata assistenza ai turisti e predispongono il necessario materiale informativo e di documentazione;

c) promuovono iniziative dirette alla conservazione del patrimonio paesaggistico, storico, artistico, culturale e folkloristico esistente, a favorire il miglioramento estetico delle località di competenza e ad evitare fenomeni di inquinamento e di degradazione ambientale;

d) assumono iniziative dirette all’incremento della fruibilità turistica del territorio e delle attrattive esistenti, ed al miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi di interesse turistico offerti sia dall’apparato privato che da quello pubblico;

e) assistono gli operatori turistici locali e promuovono l’integrazione dei servizi turistici e ricettivi offerti nell’area di loro competenza.

Le iniziative di cui al comma precedente possono essere altresì affidate ad Associazioni, Consorzi, Cooperative ed Enti, operanti nel settore e nel territorio della Regione Molise, con finalità esclusivamente turistiche, nel quadro del programma regionale di cui al successivo art. 4.

Le attività di promozione e di propaganda destinate ad essere svolte all’estero sono tenute all’osservanza del disposto di cui agli articoli 4, secondo comma, e 57 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Le attività di promozione turistica di cui alla presente legge, destinate a svolgersi in riferimento ad attività culturali, sono tenute all’osservanza dei princìpi e dei limiti stabiliti dagli articoli 47, 48 e 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

 

 

Art. 3

Assolti i propri compiti di promozione di accoglienza, e compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, le singole articolazioni territoriali dell’organizzazione turistica pubblica sub regionale e privata possono richiedere alla Regione l’autorizzazione a realizzare iniziative promozionali straordinarie di carattere specifico, anche in deroga a quanto disposto dal primo comma dell’art. 2 della presente legge, ove ricorrono particolari e comprovate esigenze di promozione dell’offerta turistica locale sui mercati di origine del flusso turistico.

Tali richieste debbono pervenire entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello in cui l’attività si riferisce e sono esaminate dalla Regione in sede di redazione del programma di cui al successivo articolo 4 della presente legge (3).

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(3) Con deliberazione del 7 settembre 1984, n. 3210 e con deliberazione del 26 ottobre 1984, n. 3855 la Giunta Regionale ha adottato il regolamento per l’erogazione dei contributi affermando che non si tratta di norme regolamentari in senso tecnico – giuridico ma di criteri di autodeterminazione per la realizzazione del programma.

 

 

 

Art. 4

1. La Giunta regionale approva la proposta di programma di promozione del turismo predisposta dal Servizio regionale competente (4).

2. Il programma di cui al comma 1 individua gli interventi da realizzare, la copertura finanziaria e le modalità di impiego delle risorse (5).

3. Parte dello stanziamento disponibile potrà essere destinato a fondo riserva per l’attuazione di iniziative non prevedibili o non quantificabili al momento della stesura del programma (6).

4. [Il programma dovrà altresì indicare quali sono le iniziative che si intende ripetere per più di un anno nell’ambito del bilancio poliennale, per attribuire continuità e coerenza all’azione promozionale compiuta] (7).

5. [Le iniziative di cui al comma precedente vengono approvate in sede di approvazione del primo programma in cui sono state inserite e vengono iscritte, solo per memoria, nei programmi successivi] (8).

6. [Contestualmente, la Giunta, su proposta dell’Assessorato al Turismo, esamina le domande pervenute ai sensi del precedente articolo 3 della presente legge] (9).

7. Il Consiglio regionale approva il programma di cui al primo comma entro sessanta giorni dal ricevimento dell’atto deliberativo della Giunta regionale, che deve pervenire entro i primi tre mesi dell’anno. Trascorso tale termine, il programma si intende approvato (10).

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(4) Comma così sostituito dall’art. 8, comma 1, lettera a), L.R. 17 gennaio 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 37 della stessa legge), numerato in precedenza in sede redazionale, in quanto privo di numerazione, per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell’originario settimo comma con l’attuale comma 7, come precisato nella relativa nota. Il testo originario era così formulato: «1. La Giunta Regionale, su proposta dell’Assessorato al Turismo, predispone il programma tecnico finanziario delle iniziative e delle attività di cui all’articolo 1 della presente legge.».

(5) Comma così sostituito dall’art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 17 gennaio 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 37 della stessa legge), numerato in precedenza in sede redazionale, in quanto privo di numerazione, per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell’originario settimo comma con l’attuale comma 7, come precisato nella relativa nota. Il testo originario era così formulato: «2. Tale programma contiene i preventivi di massima e gli elementi tecnici atti ad illustrare l’opportunità turistica dell’attività che si vuole compiere ed i suoi criteri di impostazione.».

(6) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell’originario settimo comma con l’attuale comma 7, come precisato nella relativa nota.

(7) Comma abrogato dall’art. 8, comma 1, lettera c), L.R. 17 gennaio 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 37 della stessa legge), numerato in precedenza in sede redazionale, in quanto privo di numerazione, per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell’originario settimo comma con l’attuale comma 7, come precisato nella relativa nota.

(8) Comma abrogato dall’art. 8, comma 1, lettera c), L.R. 17 gennaio 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 37 della stessa legge), numerato in precedenza in sede redazionale, in quanto privo di numerazione, per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell’originario settimo comma con l’attuale comma 7, come precisato nella relativa nota.

(9) Comma abrogato dall’art. 8, comma 1, lettera c), L.R. 17 gennaio 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 37 della stessa legge), numerato in precedenza in sede redazionale, in quanto privo di numerazione, per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell’originario settimo comma con l’attuale comma 7, come precisato nella relativa nota.

(10) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 44, L.R. 1° febbraio 2011, n. 2, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Il Consiglio Regionale approva il programma promozionale di cui ai precedenti commi del presente articolo entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui l’assunzione degli impegni di spesa relativi all’attività programmata si riferisce.».

 

 

 

Art. 5

I provvedimenti di attuazione del programma e le scelte ad essi afferenti, sono adottati, con delibera della Giunta, su proposta dell’Assessore al Turismo.

Il fondo di riserva di cui al terzo comma dell’articolo precedente non può superare il limite del 10% (11).

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(11) Con deliberazione del 7 settembre 1984, n. 3210 e con deliberazione del 26 ottobre 1984, n. 3855 la Giunta Regionale ha adottato il regolamento per l’erogazione dei contributi affermando che non si tratta di norme regolamentari in senso tecnico – giuridico ma di criteri di autodeterminazione per la realizzazione del programma.

 

 

 

Art. 6 (12)

[Per l’anno 1978, le richieste di cui al precedente articolo 3 devono pervenire entro 30 giorni ed il termine di cui al precedente articolo 4, ultimo comma, viene stabilito in 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge].

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(12) Articolo abrogato dall’art. 8, comma 1, lettera d), L.R. 17 gennaio 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 37 della stessa legge).

 

 

 

Art. 7

Fino a quando non avrà provveduto a delineare ed a strutturare le articolazioni dell’organizzazione turistica pubblica subregionale, di cui all’art. 2 della presente legge, la Regione utilizzerà, per i compiti di promozione turistica, gli Enti Provinciali per il Turismo e le Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo.

L’utilizzazione degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende di Cura, Soggiorno e Turismo da parte della Regione avviene nel rispetto delle funzioni istituzionali di queste articolazioni periferiche dell’organizzazione pubblica del turismo (13).

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(13) La L.R. 10 aprile 1990, n. 19 aveva stabilito che il controllo sugli atti degli Enti dipendenti dalla Regione – tra i quali gli Enti Provinciali per il Turismo e l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli – avrebbe dovuto essere esercitato dal Comitato Regionale, istituito dalla L.R. 5 novembre 1976, n. 32 e successive modificazioni, con le modalità previste dalla stessa L.R. e l’articolo 3 della predetta L.R. n. 19 del 1990 aveva abrogato le disposizioni in contrasto con quella L.R. in quanto attributive di competenze in materia di controllo di legittimità alla Giunta Regionale. La disciplina generale in materia di controllo è ora recata dalla L.R. 26 maggio 1992, n. 15 che, nel sostituire la L.R. n. 32 del 1976, ne ha espressamente disposto l’abrogazione (articolo 35). Le modalità di esercizio del controllo di legittimità di cui alla L.R. n. 15 del 1992 devono intendersi applicabili anche nei riguardi degli Enti dipendenti dalla Regione sottoposti al controllo del CO.RE.CO. e ciò in virtù del rinvio di cui all’articolo 1 – 2° comma della citata L.R. n. 19 del 1990 alla normativa generale in materia, recata all’epoca dalla L.R. n. 32 del 1976 ed ora dalla L.R. n. 15 del 1992. Per espressa previsione dell’articolo 1 della predetta L.R. n. 15 del 1992 è rimasto tuttora in vigore il controllo di legittimità sugli atti degli Enti di cui all’articolo 49 dello Statuto Regionale, nei modi previsti dalla L.R. n. 19 del 1990 che all’articolo 2 ha elencato gli atti fondamentali dei predetti Enti da approvarsi da parte del C.R.

 

 

 

Art. 8

Per l’applicazione della presente legge, la Regione istituisce nel proprio bilancio, per ciascuno degli esercizi 1978, 1979 e 1980 un fondo di L. 400.000.000.

Per l’anno 1978 l’onere di L. 400.000.000 sarà iscritto nel nuovo capitolo di spesa n. 5315 «Interventi per la promozione turistica», con uno stanziamento di competenza di pari importo e una dotazione di cassa di L. 250.000.000 previa riduzione di pari valore a carico degli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti al Capitolo n. 5540.

 

 

 

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

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