L.R. Sicilia 6 aprile 1996, n. 28

L.R. Sicilia 6 aprile 1996, n. 28 (1)

 

Ordinamento delle professioni di guida alpina e di guida vulcanologica

 

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 11 aprile 1996, n. 17.

 

Art. 1

Finalità della legge.

1. La presente legge disciplina l’ordinamento delle professioni di guida alpina e di guida vulcanologica.

 

Art. 2

Compiti della guida alpina.

1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;

b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;

c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

Art. 3

Gradi della professione di guida alpina.

1. La professione di guida alpina si articola in due gradi:

a) aspirante guida;

b) guida alpina-maestro di alpinismo.

2. L’aspirante guida alpina può svolgere le attività di cui all’articolo 2 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come determinate dal Collegio regionale delle guide di seguito indicato come Collegio; il divieto non sussiste se l’aspirante guida fa parte di comitive condotte da una guida alpina – maestro di alpinismo.

3. L’aspirante guida può esercitare l’insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo nell’ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo.

4. L’aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l’abilitazione tecnica all’esercizio della professione come aspirante guida in mancanza della predetta abilitazione decade di diritto dall’iscrizione al relativo Registro professionale di cui all’articolo 4.

Art. 4

Registro professionale delle guide alpine.

1. È istituito il Registro professionale delle guide alpine della Regione siciliana, di seguito indicato come Registro.

2. Possono esercitare stabilmente la professione di guida alpina nel territorio regionale soltanto le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che risultino iscritti al Registro o che vi siano temporaneamente aggregati.

3. L’esercizio della professione da parte di guide e aspiranti guida o figure professionali corrispondenti, provenienti dall’estero con i loro clienti, in possesso dell’abilitazione tecnica secondo l’ordinamento del Paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio nazionale, non è subordinato all’iscrizione al Registro.

4. È considerato esercizio stabile della professione l’attività svolta dalla guida alpina-maestro di alpinismo o dall’aspirante guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio regionale, ovvero che in esso offra le proprie prestazioni ai clienti.

Art. 5

Condizioni per l’iscrizione al Registro.

1. Possono ottenere l’iscrizione al Registro coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica, nonché dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione europea;

b) età minima di 21 anni per le guide alpine-maestri di alpinismo, e di 18 anni per gli aspiranti guida;

c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall’azienda unità sanitaria locale del comune di residenza;

d) possesso del diploma di scuola media inferiore;

e) non aver subito condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici e per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;

f) residenza, o domicilio, o stabile recapito in un comune della Regione.

Art. 6

Trasferimento e aggregazioni temporanee.

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nel Registro o albo di altra regione o provincia autonoma che intendono esercitare stabilmente la professione possono richiedere il trasferimento dell’iscrizione nel Registro professionale della Regione siciliana.

2. Il trasferimento è disposto dal Collegio a condizione che l’interessato abbia la propria residenza o il proprio domicilio o uno stabile recapito in un comune della Regione.

3. La guida alpina-maestro di alpinismo iscritta al Registro o albo di altra regione o provincia autonoma che intende svolgere per periodi determinati, della durata massima di sei mesi, l’attività di insegnamento presso scuole di alpinismo o di sci-alpinismo situate nel territorio regionale può chiedere l’aggregazione temporanea al Registro della Regione siciliana, conservando l’iscrizione al Registro o albo della regione o provincia autonoma di provenienza. L’aggregazione è disposta dal Collegio.

4. Non è consentita l’aggregazione temporanea degli aspiranti guida.

Art. 7

Corsi di formazione professionale.

1. L’abilitazione tecnica all’esercizio della professione si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami.

2. I corsi, nell’ambito dei programmi regionali relativi alla formazione professionale, sono finanziati dall’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione e organizzati dal Collegio.

3. Per quanto riguarda la composizione delle commissioni esaminatrici, i programmi dei corsi e i criteri per le prove d’esame si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all’articolo 7 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

4. L’ammontare delle spese a carico dei partecipanti ai corsi è determinato con decreto dell’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.

5. Sono ammessi ai corsi i residenti in un comune della Regione che abbiano l’età prescritta per l’iscrizione al relativo Registro e, nel caso dei corsi per guide alpine-maestri di alpinismo, coloro che abbiano effettivamente esercitato la professione come aspiranti guida per almeno due anni.

6. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina, rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal Collegio nazionale delle guide di cui all’articolo 15 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

Art. 8

Aggiornamento professionale.

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento.

2. Il rinnovo periodico dell’iscrizione al Registro, con le modalità di cui all’articolo 8 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è subordinato all’adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui al comma 1.

3. Per la definizione dei contenuti e delle modalità dei corsi di aggiornamento e per l’individuazione dei casi di esonero dall’obbligo di frequenza, si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 9 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

Art. 9

Doveri della guida alpina.

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti al Registro sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale.

2. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nel Registro sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell’ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

Art. 10

Tariffe professionali.

1. Le tariffe massime per le prestazioni professionali delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida vengono determinate ogni due anni con decreto dell’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentito il Collegio.

Art. 11

Collegio regionale delle guide alpine.

1. È istituito, come organo di autodisciplina della professione, il Collegio regionale delle guide alpine.

2. Del Collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nel Registro nonché le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l’attività per anzianità o per invalidità, residenti nella Regione.

3. L’assemblea del Collegio è formata da tutti i membri del Collegio medesimo. Ad essa partecipano senza diritto di voto, salvo quanto previsto dal comma 5, le guide vulcanologiche iscritte nell’elenco di cui all’articolo 19.

4. L’assemblea si riunisce di diritto una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, e tutte le volte che lo decida il direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei componenti. Le riunioni, convocate con un preavviso di almeno sette giorni, sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

5. Il direttivo dura in carica tre anni ed è composto da non più di sette membri, dei quali uno designato dalle guide vulcanologiche iscritte nell’elenco di cui all’articolo 19.

6. Il direttivo elegge tra i propri componenti aventi la qualifica di guida alpina-maestro di alpinismo il presidente del Collegio.

7. L’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti determina con proprio decreto le modalità di elezione del direttivo.

8. Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

9. La vigilanza sul Collegio è esercitata dall’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Art. 12

Funzioni del Collegio.

1. Spetta all’assemblea del Collegio:

a) eleggere il direttivo;

b) approvare annualmente il bilancio del Collegio predisposto dal direttivo;

c) approvare eventuali regolamenti di organizzazione interna;

d) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal direttivo.

2. Il direttivo del Collegio esercita le attribuzioni previste dall’articolo 14, comma 2, della legge 2 gennaio 1989, n. 6. In particolare, spetta al direttivo:

a) svolgere le funzioni concernenti la tenuta del Registro, nonché l’iscrizione nel medesimo e il rinnovo della stessa;

b) vigilare sull’osservanza delle regole della deontologia professionale e applicare le sanzioni disciplinari;

c) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti;

d) collaborare con le competenti autorità regionali, anche sulla base di apposite convenzioni, al fine di tracciare e mantenere i sentieri e gli itinerari montani, nonché per il mantenimento di rifugi e bivacchi.

3. Il presidente rappresenta il Collegio, convoca le riunioni del direttivo e dell’assemblea e ne presiede i lavori.

Art. 13

Sanzioni disciplinari.

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nel Registro che si rendano responsabili di violazioni delle norme della deontologia professionale, ovvero delle norme di cui agli articoli 9 e 10, sono passibili, in relazione alla gravità delle violazioni medesime e all’eventuale recidiva, delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione scritta;

b) censura;

c) sospensione dal Registro per un periodo da un mese a un anno;

d) radiazione dal Registro.

2. Gli addebiti che motivano l’irrogazione di una sanzione disciplinare sono contestati all’interessato, il quale può chiedere di essere sentito o presentare memorie scritte entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla contestazione dell’addebito.

3. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del Collegio a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposto ricorso al direttivo del Collegio nazionale delle guide. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l’esecuzione del provvedimento.

Art. 14

Esercizio abusivo della professione.

1. L’esercizio abusivo della professione di guida alpina e di guida vulcanologica di cui al comma 2 dell’articolo 17 è punito ai sensi dell’articolo 18 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

2. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 18, comma 2, della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è irrogata dall’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

Art. 15

Scuole di alpinismo.

1. L’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti può autorizzare l’istituzione di scuole di alpinismo o di sci-alpinismo per l’esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c). I relativi decreti assessoriali sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. Alle scuole istituite ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni dell’articolo 19 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

3. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 per le scuole e gli istruttori del Club alpino italiano (C.A.I.).

Art. 16

Accompagnamento in ascensioni ed escursioni su vulcani.

1. L’attività di accompagnamento a titolo professionale di persone in ascensioni o escursioni su vulcani che prevedono percorsi in zone rocciose, su ghiacciai, terreni innevati, o comunque richiedano per la progressione l’uso di corda, piccozza e ramponi, è riservato alle guide alpine di cui all’articolo 2.

2. Nelle escursioni e nelle ascensioni su vulcani che non abbiano le caratteristiche di cui al comma 1 l’attività di accompagnamento può essere svolta anche da guide vulcanologiche abilitate ai sensi dell’articolo 18 ed iscritte nell’elenco speciale di cui all’articolo 19.

Art. 17

Assistenza di guida alpina.

1. I concessionari dei servizi pubblici di trasporto dei turisti sull’Etna, che praticano l’accompagnamento di comitive di escursionisti oltre i 2000 metri di quota, devono assicurare la presenza di una guida alpina-maestro di alpinismo per ogni comitiva.

Art. 18

Corsi per l’abilitazione professionale.

1. L’abilitazione tecnica all’esercizio della professione di guida vulcanologica si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami.

2. I corsi, nell’ambito dei programmi regionali relativi alla formazione professionale, sono finanziati dall’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione e organizzati dal Collegio.

3. Per quanto riguarda la composizione delle commissioni esaminatrici, i programmi dei corsi e i criteri per le prove d’esame si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all’articolo 7 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

4. L’ammontare delle spese a carico dei partecipanti ai corsi è determinato con decreto dell’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

5. Sono ammessi ai corsi i residenti in un comune della Regione che abbiano l’età prescritta per l’iscrizione al relativo Registro.

Art. 19

Elenco delle guide vulcanologiche.

1. Presso il Collegio è istituito l’elenco delle guide vulcanologiche.

2. L’iscrizione nell’elenco è subordinata al conseguimento dell’abilitazione tecnica all’esercizio della professione di cui all’articolo 18.

3. Gli iscritti nell’elenco partecipano, senza diritto di voto, all’assemblea del Collegio e designano un loro rappresentante nel direttivo del Collegio medesimo.

4. Il Collegio organizza almeno ogni quattro anni corsi di aggiornamento professionale per le guide vulcanologiche.

5. La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento, non determinata da cause di forza maggiore riconosciute dal direttivo del Collegio, comporta la decadenza dall’elenco.

Art. 20

Tariffe.

1. Le tariffe massime per le prestazioni professionali delle guide vulcanologiche sono ogni due anni determinate con decreto dell’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

Art. 21

Norme transitorie.

1. Fino a quando non sarà costituito il Collegio, per ogni adempimento connesso all’attuazione della presente legge, la Regione si avvale dell’Associazione Guide Alpine Italiane (A.G.A.I.).

2. Nella prima applicazione della presente legge le guide alpine e gli aspiranti guida alpina già abilitati all’esercizio della professione ai sensi delle leggi vigenti e residenti nel territorio della Regione sono iscritti di diritto, a domanda da presentarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, al Registro di cui all’articolo 4.

Art. 22

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

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