L.R. Toscana 23 marzo 2000, n. 42

L.R. Toscana 23 marzo 2000, n. 42 (1)

 

Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (2) (3).

 

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 3 aprile 2000, n. 15, parte prima.

(2) Vedi, anche, quanto previsto dalla Delib.G.R. 29 dicembre 2000, n. 1377 e dal D.Dirig. 22 marzo 2002, n. 1360, con il quale sono state individuate le caratteristiche delle simbologie delle stelle marine per la classificazione degli stabilimenti balneari.

(3) Le APT disciplinate dalla presente legge sono state soppresse dall’art. 70, comma 1, L.R. 29 dicembre 2010, n. 65 (vedi anche i successivi commi del medesimo articolo).

 

TITOLO I

Il sistema organizzativo del turismo

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto.

Il presente testo unico disciplina il sistema organizzativo del turismo della Regione Toscana, nonché le strutture turistiche ricettive, le imprese e le professioni del turismo.

Art. 2

Funzioni della Regione.

1. Nella materia turismo di cui al presente testo unico come definita all’articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», sono riservati alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le sole funzioni e compiti concernenti:

a) il concorso alla elaborazione ed alla attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;

b) gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre regioni nonché, per quanto di competenza, i rapporti con le istituzioni comunitarie;

c) l’attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale definiti ai sensi della legislazione vigente;

d) il coordinamento dei sistemi informativi;

e) la cura di specifici interessi di carattere unitario e le altre attribuzioni specificamente previste dal presente testo unico e dalle normative attuative del medesimo.

2. Sono altresì riservate alla Regione le funzioni concernenti:

a) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell’assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l’insediamento e lo svolgimento delle attività produttive attraverso lo sportello unico cui all’articolo 23 del D.Lgs. n. 112/1998;

b) la determinazione delle modalità specifiche di formazione e di attuazione degli strumenti di programmazione negoziata sul territorio regionale per quanto attiene al raccordo con gli enti locali e con i soggetti privati;

c) la determinazione di interventi per agevolare l’accesso al credito, la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell’ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1998 e con le specificazioni di cui al comma 4 dello stesso articolo.

3. In particolare sono altresì riservate alla Regione, oltre alle funzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo:

a) la definizione in accordo con lo Stato, ai sensi dell’articolo 44, lettera a), del D.Lgs. n. 112/1998, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico nazionale;

b) la definizione di interventi cofinanziati con lo Stato ai sensi dell’articolo 44, lettera d), del D.Lgs. n. 112/1998.

4. La Regione, inoltre esercita le funzioni amministrative inerenti:

a) alla programmazione, allo sviluppo delle attività turistiche, all’informazione, all’accoglienza turistica sul territorio regionale che attengono ad esigenze di carattere unitario (4);

a-bis) alle attività di promozione turistica rivolte alla domanda nazionale ed estera, con particolare attenzione alle eccellenze di ciascuna provincia toscana (5);

b) alla programmazione della spesa per l’innovazione, allo sviluppo e alla qualificazione dell’offerta turistica, nell’ambito degli strumenti programmatori;

c) alla omogeneità dei servizi e delle attività;

d) alle attività di promozione economica nel settore del turismo, con particolare riguardo alle iniziative di promozione della domanda turistica estera;

e) al coordinamento dell’attività di raccolta dei dati statistici svolta dai soggetti pubblici ed alla organizzazione dei dati su scala regionale garantendo la massima diffusione degli stessi.

(4) Lettera così modificata dall’art. 71, comma 1, L.R. 29 dicembre 2010, n. 65, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 139 della stessa legge).

(5) Lettera aggiunta dall’art. 71, comma 2, L.R. 29 dicembre 2010, n. 65, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 139 della stessa legge).

Art. 3

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative in materia di:

a) agenzie di viaggio e turismo;

b) formazione e qualificazione professionale;

c) pubblicità dei prezzi delle attrezzature e dei servizi ricettivi e degli stabilimenti balneari;

d) classificazione delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari;

e) raccolta dei dati statistici riguardanti il turismo;

f) accoglienza, informazione turistica e diffusione della conoscenza sulle caratteristiche dell’offerta turistica del territorio provinciale (6);

g) istituzione e tenuta dell’Albo delle associazioni Pro-loco.

(6) Lettera così sostituita dall’art. 72, L.R. 29 dicembre 2010, n. 65, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 139 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «f) informazione, accoglienza e promozione turistica locale;».

Art. 4

Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative in materia di:

a) esercizio delle strutture ricettive;

b) esercizio delle attività professionali;

c) accoglienza, informazione turistica e diffusione della conoscenza sulle caratteristiche dell’offerta turistica del territorio comunale (7).

2. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative conferite alla Regione e non ricomprese tra quelle riservate alla Regione stessa dall’articolo 2 o attribuite alle province dall’articolo 3.

(7) Lettera così modificata dall’art. 73, L.R. 29 dicembre 2010, n. 65, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 139 della stessa legge).

Art. 5

Elenchi regionali delle attività disciplinate dal testo unico.

1. Presso la Giunta regionale sono tenuti ed aggiornati, a fini di pubblicità e statistica, gli elenchi delle imprese e delle professioni disciplinate dal presente testo unico.

2. A tal fine, i comuni e le province trasmettono alla Giunta regionale, ciascuno per il proprio ambito di competenza, le informazioni relative.

TITOLO I

Il sistema organizzativo del turismo

Capo II – Informazione, accoglienza e promozione turistica (8)

Art. 6

Finalità.

1. Il presente capo:

a) disciplina le funzioni e i compiti della Regione, delle province e dei comuni in materia di informazione, accoglienza e promozione turistica;

b) promuove il coordinamento delle autonomie locali e degli altri soggetti interessati (9).

(8) Rubrica così modificata dall’art. 74, L.R. 29 dicembre 2010, n. 65, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 139 della stessa legge).

(9) Articolo così sostituito dall’art. 1, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Art. 6. Finalità. Il presente capo, in attuazione della L. 17 maggio 1983, n. 217 «Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica», della legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali» e della legge regionale 19 luglio 1995, n. 77 «Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento»:

a) disciplina le funzioni e i compiti della Regione, delle province e dei comuni in materia di informazione, accoglienza e promozione turistica;

b) promuove il coordinamento delle autonomie locali e degli altri soggetti interessati alla promozione della domanda turistica.».

Art. 7

Servizi di informazione e di accoglienza turistica.

1. La Regione disciplina i servizi di accoglienza turistica e di informazione sull’offerta turistica locale e sul territorio regionale (10).

2. L’attività di accoglienza può comprendere la prenotazione, effettuata presso gli uffici di informazione, dei servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive; tali servizi possono essere erogati da soggetti abilitati a tale scopo.

3. La prenotazione di strutture ricettive può essere altresì effettuata direttamente dagli uffici di informazione e accoglienza turistica esclusivamente ai turisti che accedono agli uffici medesimi.

4. I servizi di informazione e di accoglienza turistica a carattere locale sono svolti, per i territori di rispettiva competenza, dai comuni anche in forma associata e dalle province. Ciascuna provincia coordina e armonizza le attività dei comuni posti nel proprio territorio al fine di fornire un contributo unitario nell’ambito della cabina di regia di cui all’articolo 8, comma 4 (11).

4-bis. La Regione, per esigenze di carattere unitario, può organizzare servizi di informazione e accoglienza turistica di rilievo regionale (12).

5. Per garantire che i servizi di cui al presente articolo siano svolti con caratteristiche di omogeneità su tutto il territorio regionale, la Regione, con il regolamento di attuazione del presente testo unito, disciplina:

a) le caratteristiche degli uffici di informazione e accoglienza turistica e gli standard dei relativi servizi (13);

b) i segni distintivi degli uffici di informazione e accoglienza turistica (14);

c) le condizioni e le garanzie per l’affidamento dei servizi di cui al presente articolo, da parte della Regione, degli Enti locali a soggetti terzi (15).

(10) Comma così modificato dall’art. 75, comma 1, L.R. 29 dicembre 2010, n. 65, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 139 della stessa legge).

(11) Comma così sostituito dall’art. 75, comma 2, L.R. 29 dicembre 2010, n. 65, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 139 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «4. I servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere locale sono svolti dai comuni, anche in forma associata, e dalle province anche tramite le agenzie per il turismo di cui all’articolo 11. I servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere regionale sono svolti dalla Regione, dalle province e dai comuni attraverso le agenzie per il turismo.».

(12) Comma aggiunto dall’art. 75, comma 3, L.R. 29 dicembre 2010, n. 65, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 139 della stessa legge).

(13) Lettera così sostituita dall’art. 75, comma 4, L.R. 29 dicembre 2010, n. 65, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 139 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «a) le caratteristiche degli uffici di informazione e accoglienza turistica in relazione al carattere regionale e locale e gli standard dei relativi servizi;».

(14) Lettera così sostituita dall’art. 75, comma 5, L.R. 29 dicembre 2010, n. 65, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 139 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «b) i segni distintivi a seconda del carattere regionale o locale degli uffici di informazione e accoglienza turistica;».

(15) Lettera così modificata dall’art. 75, comma 6, L.R. 29 dicembre 2010, n. 65, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 139 della stessa legge).

Art. 8

Attività di promozione turistica (16).

1. Per attività di promozione turistica s’intendono le iniziative tese alla conoscenza e alla valorizzazione delle risorse e dei servizi turistici da attuare in ambito regionale, nazionale e internazionale nel quadro della programmazione regionale.

2. La Regione esercita le attività di promozione turistica anche attraverso l’Agenzia regionale per la promozione economica della Toscana di cui alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell’Agenzia regionale per la promozione economica della Toscana – APET).

3. La Regione, attraverso il piano regionale per lo sviluppo economico (PRSE) di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive), definisce gli obiettivi e le modalità per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo promuovendo la necessaria integrazione tra gli interventi dei soggetti pubblici e dei soggetti privati.

4. Nella fase di attuazione degli interventi definiti dal PRSE il raccordo fra le esigenze di carattere locale e le attività di competenza regionale è assicurato da apposita cabina di regia composta dagli assessori provinciali al turismo e presieduta dall’assessore regionale al turismo.

5. Per l’anno 2011 e comunque fino all’approvazione del PRSE 2011-2015, la Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità del raccordo di cui al comma 4.

(16) Il presente articolo, già modificato dall’art. 2, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14, è stato poi così sostituito dall’art. 76, L.R. 29 dicembre 2010, n. 65, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 139 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 8. Attività di promozione turistica. 1. Le attività di promozione turistica locale sono svolte da comuni e province tramite le agenzie per il Turismo. Si intendono per attività di promozione turistica locale le iniziative tese alla conoscenza e alla valorizzazione delle risorse e dei servizi turistici da attuare in ambito nazionale, nel quadro della programmazione regionale. L’Agenzia regionale per la promozione economica della Toscana di cui alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 «Costituzione dell’Agenzia di promozione economica della Toscana (A.P.E.T.)», nell’esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi delle agenzie per il turismo per iniziative che richiedono specifici riferimenti all’offerta locale.

2. Per lo svolgimento delle attività di promozione della conoscenza delle risorse e dei servizi turistici offerti nel territorio di rispettiva competenza, gli Enti locali, le agenzie per il turismo e la Regione concertano i propri interventi al fine di garantire l’immagine unitaria degli ambiti territoriali di cui all’articolo 10, anche in collaborazione con le rappresentanze degli operatori del settore.

3. La Regione, attraverso il piano regionale per lo sviluppo economico di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive), definisce gli obiettivi e le modalità per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo promuovendo la necessaria integrazione tra gli interventi dei soggetti pubblici e dei soggetti privati, nonché le modalità per garantire il raccordo tra l’attuazione dei programmi di attività delle agenzie per il turismo e quelli dell’agenzia di promozione economica della Toscana.

4. La Provincia adotta un piano triennale, sulla base degli indirizzi regionali di cui al comma 3, come riferimento per l’attività delle agenzie per il turismo.».

Art. 9

Razionalizzazione delle attività di competenza degli Enti locali in materia di turismo (17).

[1. Oltre alle attività di cui agli articoli 7 e 8, le province e i comuni, al fine di garantire le migliori e più facili condizioni di accesso ai servizi, possono svolgere le attività di rispettiva competenza in materia di turismo di cui agli articoli 3 e 4 legge regionale 1° dicembre 1998, n. 87 «Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» ed i servizi ad esse connesse, avvalendosi delle agenzie per il turismo].

(17) Articolo abrogato dall’art. 77, L.R. 29 dicembre 2010, n. 65, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 139 della stessa legge).

Art. 10

Ambiti turistici (18).

[1. Gli ambiti territoriali individuati nella tabella di cui all’allegato A, comprendenti i comuni ivi elencati, costituiscono ambito ottimale per l’esercizio dei compiti e delle funzioni disciplinati dal presente capo].

(18) Articolo abrogato dall’art. 77, L.R. 29 dicembre 2010, n. 65, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 139 della stessa legge).

Art. 11

Agenzie per il turismo (19).

[1. In ogni ambito territoriale di cui all’articolo 10 è istituita una agenzia per il turismo (APT).

2. L’APT ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e di gestione.

3. La provincia esercita sull’APT le funzioni amministrative e di controllo disciplinate dal presente capo.

4. All’APT si applicano le norme in materia di contabilità, bilancio, attività contrattuale e patrimonio della provincia.

5. Nel caso in cui l’ambito territoriale di competenza dell’APT comprenda il territorio di più province, le province interessate indicono una conferenza di servizi al fine di decidere a quale provincia attribuire le funzioni amministrative e di controllo sull’APT. Nel caso di mancata intesa tra le province, la Regione individua la provincia competente.

6. L’APT, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 7 e 8, espleta in particolare, anche per conto della Regione, i seguenti compiti:

a) fornisce servizi di informazione e di assistenza turistica nell’ambito del proprio territorio e istituisce gli uffici di informazione e accoglienza turistica a carattere regionale ove previsti;

b) provvede alla promozione e valorizzazione delle località turistiche e del relativo patrimonio culturale, artistico, storico, paesaggistico, ambientale, nonché dei servizi turistici presenti;

c) promuove, coordina ed attua attività di interesse turistico nel proprio ambito territoriale, anche in collaborazione con altre APT, con enti pubblici e con associazioni locali;

d) svolge attività di informazione e animazione nei confronti delle imprese e degli enti locali.

7. L’APT non può concedere contributi per iniziative turistiche promosse ed organizzate da altri soggetti].

(19) Articolo così sostituito dall’art. 3, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14, poi abrogato dall’art. 77, L.R. 29 dicembre 2010, n. 65, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 139 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 11. Agenzie per il turismo (A.P.T.). 1. In ogni ambito territoriale di cui all’articolo 10, è istituita una Agenzia per il turismo (A.P.T.). Le A.P.T. sono strumenti tecnico-operativi, dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e di gestione. Le province esercitano sulle A.P.T. le funzioni amministrative e di controllo disciplinate dal presente capo. Alle A.P.T. si applicano le norme in materia di contabilità, bilancio, attività contrattuale e patrimonio della Provincia.

2. Nel caso in cui l’ambito territoriale di competenza dell’A.P.T. comprenda il territorio di più province, le province interessate indicono una conferenza di servizi al fine di decidere a quale Provincia attribuire le funzioni amministrative e di controllo sulla A.P.T. Nel caso di mancata intesa tra le province, la Regione provvede, con proprio atto, ad individuare la Provincia competente.

3. Le A.P.T., per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 7 e 8, espletano in particolare, i seguenti compiti:

a) fornire servizi di informazione e di assistenza turistica nell’ambito del proprio territorio e istituire gli uffici di informazione e accoglienza turistica a carattere regionale ove previsti;

b) provvedere alla promozione e valorizzazione delle località turistiche e del relativo patrimonio culturale, artistico, storico, paesaggistico ambientale e dei servizi turistici presenti;

c) promuovere, coordinare ed attuare attività di interesse turistico nel proprio ambito territoriale, anche in collaborazione con altre A.P.T., con enti pubblici e con associazioni locali.

4. Le A.P.T. non possono concedere contributi per iniziative turistiche promosse ed organizzate da altri soggetti.».

Art. 12

Organi dell’A.P.T. (20).

[1. Sono organi dell’A.P.T.:

a) il Direttore;

b) il Collegio dei revisori.

2. La nomina degli organi dell’A.P.T. compete al Presidente della Provincia. Tali nomine devono essere effettuate entro tre mesi dall’entrata in carica del Presidente della Provincia].

(20) Articolo abrogato dall’art. 77, L.R. 29 dicembre 2010, n. 65, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 139 della stessa legge).

Art. 13

Direttore (21).

[1. Il Presidente della Provincia nomina il direttore, previa procedura di selezione mediante avviso pubblico tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità nell’organizzazione e amministrazione di enti e organismi pubblici o privati del settore turistico. Il direttore svolge le proprie funzioni per lo stesso periodo di durata in carica del Presidente della Provincia e comunque fino alla nomina del nuovo direttore ai sensi dell’articolo 12.

2. Il rapporto di lavoro continuativo ed esclusivo con il direttore è regolato dalla Provincia.

3. Non possono essere nominati direttore i consiglieri e gli assessori regionali, i componenti degli organi di altri enti regionali, nonché, con riferimento all’ambito territoriale della A.P.T., i sindaci, i presidenti delle province, i presidenti delle Comunità montane, i membri dei consigli e delle Giunte di tali enti. Non possono essere nominati direttore i titolari, gli amministratori ed i dipendenti di imprese turistiche nell’ambito del territorio regionale.

4. Il rapporto di lavoro è risolto anticipatamente dalla Provincia con provvedimento che dichiara la decadenza dalla nomina di direttore, per uno dei seguenti motivi:

a) grave perdita del conto economico per due anni consecutivi,

b) gravi violazioni di norme di legge;

c) inadempienze degli indirizzi contenuti nel programma di attività dell’A.P.T.;

d) gravi irregolarità nella gestione, tali da compromettere il buon funzionamento dell’Agenzia;

e) sopravvenuta causa di incompatibilità;

f) mancata predisposizione del programma di attività e del bilancio di previsione nei termini di legge.

5. L’atto di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro del direttore è adottato dal Presidente della Provincia].

(21) Articolo abrogato dall’art. 77, L.R. 29 dicembre 2010, n. 65, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 139 della stessa legge).

Art. 14

Compiti del direttore (22).

[1. Il direttore rappresenta legalmente l’A.P.T., è responsabile dell’elaborazione e dell’attuazione dei programmi dell’Agenzia ed esercita conseguentemente tutti i poteri di amministrazione.

2. Entro il 30 settembre, il direttore predispone, sulla base del piano triennale della provincia di cui all’articolo 8, comma 4, nel rispetto del piano regionale per lo sviluppo economico di cui alla L.R. n. 35/2000, la proposta di programma di attività dell’APT. La provincia, tenuto conto del parere del Comitato turistico di indirizzo di cui all’articolo 17, provvede all’approvazione di tale programma entro trenta giorni dalla comunicazione. In mancanza di specifica determinazione entro detto termine, il programma si intende approvato (23).

3. Il programma dell’A.P.T. è finalizzato allo sviluppo e alla promozione del prodotto turistico locale, ai sensi dell’articolo 8. A tal fine, il programma tiene conto delle peculiarità turistiche presenti nel territorio di competenza e della rilevanza turistica delle diverse località in relazione alla loro ricettività. Il programma di attività dell’A.P.T. assume come riferimento il metodo della concertazione tra soggetti pubblici e privati operanti nel settore.

3-bis. Il direttore predispone il bilancio, e il conto consuntivo dell’APT. La provincia entro trenta giorni dalla comunicazione provvede all’approvazione. In mancanza di specifica determinazione entro detto termine, il bilancio e il conto consuntivo si intendono approvati (24)].

(22) Articolo abrogato dall’art. 77, L.R. 29 dicembre 2010, n. 65, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 139 della stessa legge).

(23) Comma così sostituito dall’art. 4, comma 1, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «2. Il direttore predispone, entro il 30 settembre, la proposta di programma di attività dell’A.P.T. Il programma è determinato sulla base del piano triennale della Provincia, nel rispetto del piano triennale della promozione economica previsto dalla L.R. n. 28/1997. La Provincia, previo parere del Comitato turistico di indirizzo di cui all’articolo 17, provvede all’approvazione di tale programma, nonché all’approvazione del bilancio preventivo, delle relative variazioni, e del conto consuntivo dell’A.P.T.».

(24) Comma aggiunto dall’art. 4, comma 2, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.

Art. 15

Collegio dei revisori (25).

[1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi iscritti nel registro dei revisori contabili. Il Collegio è nominato dal Presidente della Provincia che ne individua anche il Presidente, entro la data della nomina del direttore dell’A.P.T. Il Collegio dei revisori svolge le proprie funzioni per lo stesso periodo di durata in carica del Presidente della Provincia.

2. Il Collegio dei revisori esamina tutti gli atti amministrativi dell’A.P.T. sotto il profilo della legittimità contabile e amministrativa.

3. Gli atti soggetti al controllo sono trasmessi al Collegio dei revisori dal direttore entro il giorno successivo a quello della loro adozione.

4. L’atto di controllo consiste nell’apposizione del visto di legittimità contabile e amministrativa, da effettuarsi entro quindici giorni dal ricevimento degli atti.

5. Nell’ipotesi in cui il Collegio dei revisori, anziché apporre il visto di legittimità, manifesti rilievi sugli atti, se il direttore ritiene di adeguarsi a detti rilievi adotta i provvedimenti conseguenti, dandone immediata notizia al Collegio stesso. In caso contrario, il direttore è, comunque, tenuto a motivare al Collegio le proprie valutazioni, notificando la conferma dell’atto e dandone comunicazione al Presidente della Provincia.

6. Per quanto attiene alle condizioni di incompatibilità dei membri del Collegio dei revisori, valgono le disposizioni previste per il direttore definite dall’articolo 13, comma 3].

(25) Articolo abrogato dall’art. 77, L.R. 29 dicembre 2010, n. 65, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 139 della stessa legge).

Art. 16

Sostituzione degli organi dell’A.P.T. (26).

[1. La nomina del direttore e dei membri del Collegio dei revisori in sostituzione di quelli decaduti, dimissionari o deceduti deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data della decadenza, delle dimissioni o del decesso.

2. In attesa della nomina del nuovo direttore il Presidente della Provincia provvede al commissariamento dell’A.P.T.].

(26) Articolo abrogato dall’art. 77, L.R. 29 dicembre 2010, n. 65, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 139 della stessa legge).

Art. 17

Comitato turistico di indirizzo (C.T.I.) (27).

[1. Le province, i comuni e le comunità montane ricompresi negli ambiti territoriali di cui all’articolo 10, e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, nonché le rappresentanze delle associazioni delle imprese e dei lavoratori operanti nel settore del turismo e delle associazioni pro-loco presenti sul territorio, costituiscono, in ciascun ambito, il Comitato turistico d’indirizzo (CTI). Il CTI resta in carica per l’intera durata del mandato amministrativo del Presidente della Provincia (28).

2. Una apposita conferenza di servizi tra gli enti pubblici e le associazioni di cui al comma 1, disciplinata ed indetta dalla provincia, definisce le norme che determinano:

a) la composizione del CTI, da un minimo di cinque a un massimo di quindici membri, di cui almeno il 40 per cento riservato alle rappresentanze delle imprese e dei lavoratori;

b) le modalità di funzionamento del CTI (29).

3. Qualora la conferenza di servizi non adotti le previste determinazioni, provvede la Provincia in via sostitutiva.

4. Entro sessanta giorni dalle determinazioni della conferenza di servizi di cui al comma 2, o dalle determinazioni della Provincia adottate in via sostitutiva, la Provincia insedia il C.T.I.

5. Qualora, entro i termini previsti, la Provincia non possa insediare il C.T.I. in quanto non sia pervenuta la designazione di almeno il cinquanta per cento dei membri dello stesso, le relative funzioni sono svolte dalla Provincia fino a quando non sia validamente insediato il C.T.I.

6. Spetta al C.T.I.:

a) esprimere parere obbligatorio sul programma annuale di attività dell’A.P.T.;

b) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione, sulle relative variazioni e sul conto consuntivo;

c) definire gli indirizzi operativi utili a garantire il migliore raggiungimento degli obiettivi;

d) valutare lo stato di attuazione del programma di attività; a tal fine, il direttore trasmette, ogni quattro mesi, al C.T.I. una relazione sull’andamento delle attività e sullo stato di attuazione del programma annuale.

7. Nel caso in cui il C.T.I. non esprima i pareri di cui al comma 6, lettere a) e b), entro venti giorni dal ricevimento della formale richiesta, la Provincia provvede all’approvazione degli atti, prescindendo dal parere del C.T.I.].

(27) Articolo abrogato dall’art. 77, L.R. 29 dicembre 2010, n. 65, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 139 della stessa legge).

(28) Comma così sostituito dall’art. 5, comma 1, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «1. Le province, i comuni e le Comunità montane ricompresi negli ambiti territoriali di cui all’articolo 10, e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti costituiscono, in ciascun ambito, il Comitato turistico di indirizzo (C.T.I.). Il C.T.I. resta in carica per l’intera durata del mandato amministrativo del Presidente della Provincia.».

(29) Comma così sostituito dall’art. 5, comma 2, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «2. Un’apposita conferenza di servizi, disciplinata ed indetta dalla Provincia, tra gli enti di cui al comma 1, definisce le norme che determinano:

a) il valore proporzionale degli enti di cui al comma 1 rispetto alla composizione del C.T.I., tenuto conto in particolare della valenza turistica dei singoli comuni;

b) le modalità di funzionamento del C.T.I.».

Art. 18

Personale.

1. La Giunta regionale, con proprio atto da adottarsi previa intesa con la Provincia interessata, sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce i contingenti complessivi di personale di organico per l’esercizio delle funzioni di ciascuna delle ex Aziende di promozione turistica di cui alla legge regionale 23 febbraio 1988, n. 9 «Organizzazione turistica della Regione Toscana».

2. Dalla data di decorrenza della nomina del direttore, il personale in servizio a tempo indeterminato presso le Aziende di promozione turistica costituite ai sensi della L.R. n. 9/1988, è inserito nel ruolo provinciale di competenza, con la salvaguardia del trattamento giuridico ed economico acquisito nel ruolo regionale. Al personale regionale trasferito continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51, «Testo unico della legge sul personale» con oneri a carico della Regione. Al personale trasferito si applicano i benefici relativi agli assegni di mobilità previsti dalle norme vigenti. Il personale in servizio presso le Aziende di promozione turistica di cui alla L.R. n. 9/1988 all’entrata in vigore della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 54 «Norme di riordino delle funzioni amministrative in materia di informazione, accoglienza e promozione turistica locale della Regione Toscana. Istituzione delle agenzie per il turismo» è destinato alle corrispondenti A.P.T. di cui all’articolo 11.

3. Il personale del ruolo unico regionale compreso nel contingente di cui al comma 1, è trasferito, con il corrispondente posto di pianta organica, ed il relativo finanziamento, alla Provincia di competenza. Sono, inoltre, trasferiti alla Provincia i posti vacanti di tale contingente, con i relativi finanziamenti. Contestualmente, con le procedure previste dall’articolo 32 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 «Recepimento del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 – Modifiche all’ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale», la Giunta regionale provvede alla corrispondente riduzione della propria dotazione organica.

4. Le dotazioni organiche delle A.P.T. sono successivamente definite da parte di ciascuna Provincia.

In tali dotazioni confluisce il personale trasferito ai sensi del comma 3.

5. Nel caso di scioglimento delle A.P.T., il personale in servizio presso tali organismi rimane nel ruolo provinciale di appartenenza.

Art. 19

Successione nei rapporti delle Aziende di promozione turistica costituite ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1988, n. 9 «Organizzazione turistica della Regione Toscana» (30).

[1. Con deliberazione della Giunta regionale è regolato il subingresso delle province nel patrimonio delle Aziende di promozione turistica costituite ai sensi della L.R. n. 9/1988.

2. Il patrimonio immobiliare strettamente connesso con le attività di cui alla presente legge è trasferito alle province per lo svolgimento delle relative funzioni. Il restante patrimonio, non trasferito alle province, rimane acquisito al patrimonio regionale. Al trasferimento dei beni si provvede mediante verbali di consegna sottoscritti dalle parti. Tali verbali costituiscono titolo per le volture e le trascrizioni.

3. Ai fini di cui al comma 2, è istituita apposita commissione paritetica tra Regione e province che provvede all’individuazione dei beni delle Aziende di promozione turistica da trasferire alle province.

4. I beni patrimoniali trasferiti alle province ai sensi dei precedenti commi, hanno vincolo di destinazione per le attività delle A.P.T.; eventuali rendite e proventi derivanti da tali beni devono essere obbligatoriamente destinati al bilancio delle A.P.T.

5. Le A.P.T. di cui all’articolo 11, succedono nei rapporti attivi e passivi alle Aziende di promozione turistica costituite ai sensi della L.R. n. 9/1988, al momento dell’insediamento del direttore dell’A.P.T.].

(30) Articolo abrogato dall’art. 77, L.R. 29 dicembre 2010, n. 65, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 139 della stessa legge).

Art. 20

Finanziamenti (31) (32).

[1. La Regione determina l’entità dello stanziamento da destinare a ciascuna A.P.T. per lo svolgimento delle attività di cui al presente capo. Lo stanziamento non potrà, comunque, essere inferiore alla somma totale degli importi destinati alle spese di personale, di funzionamento e di attività di ciascuna Azienda di promozione turistica costituita ai sensi della L.R. n. 9/1988, previsti dal bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1995.

2. La somma di cui al comma 1, è erogata dalla Regione alla Provincia a cui l’A.P.T. è funzionalmente collegata, con vincolo di destinazione.

3. La Regione, annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, stanzia per le attività richiamate al comma 1 svolte dalle A.P.T., le somme necessarie, calcolate secondo le modalità definite al comma 1 ed aumentate in rapporto al tasso di inflazione programmata per l’anno di riferimento. La Regione istituisce un apposito capitolo di spesa denominato «Finanziamenti per le agenzie per il turismo per lo svolgimento delle attività di informazione e promozione turistica locale».

4. Le A.P.T. provvedono alle spese di funzionamento e di attività anche mediante:

a) contributi da parte delle province, dei comuni, di altri enti pubblici e di privati, connessi all’esercizio dei compiti istituzionali svolti;

b) rendite e proventi patrimoniali di gestione;

c) finanziamenti e rimborsi della Regione Toscana e dell’Agenzia di promozione economica di cui all’articolo 28 della L.R. n. 87/1998, in funzione di specifici incarichi affidati (33);

d) proventi dei servizi erogati, corrispettivi, finanziamenti, contributi e rimborsi da parte degli enti locali, di altri enti pubblici e di privati, connessi all’esercizio di incarichi;

e) risorse derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari;

f) ulteriori eventuali entrate].

(31) Con D.Dirig. 15 novembre 2001, n. 7270 sono state assegnate, ai sensi del presente articolo, le somme relative a residui da corrispondere, per l’anno 2001, con vincolo di destinazione a favore delle A.P.T.

(32) Articolo abrogato dall’art. 77, L.R. 29 dicembre 2010, n. 65, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 139 della stessa legge).

(33) Lettera così modificata dall’art. 6, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.

Art. 21

Poteri sostitutivi.

1. In caso di accertata inadempienza delle province nell’esercizio delle funzioni conferite con la presente legge, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 della L.R. n. 87/1998.

Art. 22

Riconoscimento delle associazioni pro-loco.

1. La Regione riconosce le associazioni pro-loco quali strumenti di promozione dell’accoglienza turistica. A tal fine, le pro-loco cooperano con gli Enti locali per:

a) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali;

b) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;

c) la realizzazione di iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno, dei turisti;

d) garantire migliori servizi di assistenza e informazione.

2. Presso le province sono istituiti gli albi provinciali delle associazioni pro-loco.

3. La Regione, con il regolamento di attuazione, disciplina le modalità e le condizioni per l’espletamento delle attività di cui al comma 1. Con lo stesso regolamento, è disciplinata la tenuta dell’albo provinciale delle associazioni Pro-loco.

Art. 23

Norme transitorie.

1. Fino alla nomina dei direttori delle A.P.T., gli amministratori straordinari ed i Collegi dei revisori delle Aziende di promozione turistica costituite ai sensi della L.R. n. 9/1988, istituiti con legge regionale 18 novembre 1998, n. 84 «Scioglimento dei consigli di amministrazione delle Aziende di promozione turistica di cui alla L.R. 23 novembre 1988, n. 9», svolgono le funzioni loro attribuite dalla medesima L.R. n. 84/1998. A tali organi continuano ad essere corrisposte le indennità di carica ed i rimborsi spese corrisposti alla data del 30 giugno 1999.

2. I dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore della L.R. n. 54/1999 presso le agenzie di promozione turistica con la qualifica di direttore conservano il diritto di optare per la permanenza nel ruolo della Regione, qualora non siano nominati direttori delle A.P.T. Tale opzione deve essere esercitata entro trenta giorni dalla nomina del direttore.

3. I rappresentanti delle Comunità montane entrano a far parte dei Comitati turistici di indirizzo di cui all’articolo 17, a partire dal rinnovo dei Comitati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II

Imprese turistiche

Capo I – Strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici

Sezione I – Disposizioni generali

Art. 24

Oggetto.

1. Il presente capo disciplina le seguenti strutture ricettive gestite per la produzione e l’offerta al pubblico di servizi per l’ospitalità:

a) alberghi;

b) residenze turistico-alberghiere;

c) campeggi;

d) villaggi turistici;

e) aree di sosta;

f) parchi di vacanza.

2. Con il regolamento di attuazione, la Regione stabilisce i requisiti delle strutture ricettive di cui al comma 1 e delle loro dipendenze e i criteri per la loro classificazioni.

3. Il regolamento di cui al comma 2 determina caratteristiche tecniche e specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive.

Art. 25

Ripartizione delle competenze e informazioni.

1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai comuni. Le province esercitano le funzioni relative alla classificazione delle strutture ricettive di cui al presente capo.

2. I comuni e le province sono tenute a fornirsi reciprocamente informazioni circa le rispettive funzioni svolte in attuazione del presente capo.

TITOLO II

Imprese turistiche

Capo I – Strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici

Sezione II – Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive

Art. 26

Alberghi.

1. Sono alberghi le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.

2. Possono assumere la denominazione di «motel» gli alberghi ubicati nelle vicinanze di grandi vie di comunicazione o di porti e approdi turistici, i quali risultino attrezzati per la sosta e l’assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni. Nei «motel» sono altresì assicurati i servizi di autorimessa, rifornimento carburanti e riparazione.

3. Possono assumere la denominazione di «villaggio albergo» gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di più stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in un’area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

4. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell’esercizio (34).

(34) Comma così modificato dall’art. 7, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.

Art. 27

Residenze turistico-alberghiere.

1. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, che offrono alloggio in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina. Le residenze turistico-alberghiere possono disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.

2. Nelle residenze turistico-alberghiere i clienti possono essere alloggiati anche in camere, con o senza il vano soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina. La capacità ricettiva di tali locali non deve risultare superiore al 40 per cento di quella complessiva dell’esercizio (35).

(35) Comma così modificato dall’art. 8, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.

Art. 28

Dipendenze.

1. Salva l’ipotesi del «villaggio albergo» nel caso in cui l’attività ricettiva di cui agli articoli 26 e 27 venga svolta in più stabili o parte di stabili, viene definito «casa madre» lo stabile in cui, oltre ai locali destinati ad alloggio per i clienti, sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria nonché gli altri servizi generali a disposizione della clientela. Gli altri stabili sono definiti «dipendenze».

Art. 29

Campeggi.

1. Sono campeggi le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi di pernottamento autonomi e mobili. I campeggi possono altresì disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.

2. È consentita in non più del 40 per cento delle piazzole l’installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo per l’intero periodo di permanenza del campeggio nell’area autorizzata, allestite dal titolare o gestore e messe a disposizione degli ospiti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento.

3. Nei campeggi già esistenti al 5 dicembre 1997 o peri quali a tale data fosse già stata presentata domanda di autorizzazione, è consentito mantenere la presenza di un numero di piazzole, interessate da strutture allestite dal titolare o gestore, fino a un massimo di trenta, ove già autorizzate.

4. Nei campeggi è consentito l’affitto di non più del 40 per cento delle piazzole per l’intera durata del periodo di apertura della struttura (36).

(36) Articolo così sostituito dall’art. 9, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Art. 29. Campeggi. 1. Sono campeggi le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi di pernottamento autonomi e mobili. I campeggi possono altresì disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.

2. È consentita in non più del venticinque per cento delle piazzole l’installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo per l’intero periodo di permanenza del campeggio nell’area autorizzata, allestite dal titolare o gestore e messe a disposizione degli ospiti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento.

3. Nei campeggi con un numero di piazzole non superiore a centocinquanta la quota percentuale di piazzole interessate da strutture allestite dal titolare o gestore può raggiungere il trentacinque per cento.

4. In deroga a quanto disposto dal comma 3, nei campeggi già esistenti al 5 dicembre 1997, o per i quali a tale data fosse già stata presentata domanda di autorizzazione, è consentito, comunque, mantenere la presenza di un numero di piazzole, interessate da strutture allestite dal titolare o gestore, fino a un massimo di trenta, ove già autorizzate.

5. Nei campeggi è consentito l’affitto di non più del quaranta per cento delle piazzole per l’intera durata del periodo di apertura della struttura.».

Art. 30

Villaggi turistici.

1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate con strutture temporaneamente o permanentemente ancorate al suolo allestite dal titolare o gestore e messe a disposizione per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. I villaggi turistici possono altresì disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.

2. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da clienti forniti di mezzi propri di pernottamento, purché in misura non superiore al 40 per cento del numero complessivo delle piazzole (37).

3. [Nei villaggi turistici già esistenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico è consentito comunque mantenere la presenza di un numero di piazzole, interessate da strutture allestite dal titolare o dal gestore, fino a un massimo di trenta, ove già autorizzate] (38).

4. Nei villaggi turistici è consentito l’affitto di non più dei quaranta per cento delle piazzole per l’intera durata del periodo di apertura della struttura.

(37) Comma così modificato dall’art. 10, comma 1, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.

(38) Comma abrogato dall’art. 10, comma 2, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.

Art. 31

Aree di sosta.

1. Sono aree di sosta le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, che hanno un minimo di cinque e un massimo di cinquanta piazzole, destinate alla sosta, per non più di settantadue ore, di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo. Le aree di sosta possono disporre di bar e spaccio al servizio delle sole persone ospitate.

Art. 32

Parchi di vacanza.

1. Sono denominati parchi di vacanza i campeggi, a gestione unitaria, in cui è praticato l’affitto della piazzola ad un unico equipaggio per l’intera durata del periodo di apertura della struttura.

2. Nei parchi di vacanza è consentito, per non più del quaranta per cento delle piazzole, l’affitto delle piazzole stesse per periodi inferiori a quelli di apertura della struttura.

Art. 33

Divieti di vendita e affitto.

1. Nei campeggi, nei villaggi turistici, nelle aree di sosta e nei parchi di vacanza è vietata la vendita frazionata delle piazzole e delle strutture ancorate al suolo che insistono sulla piazzola, ovvero l’affitto delle stesse per periodi pluriennali o indeterminati.

TITOLO II

Imprese turistiche

Capo I – Strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici

Sezione III – Procedura e criteri di classificazione (39)

Art. 34

Denuncia di inizio attività.

1. L’esercizio delle strutture ricettive di cui al presente capo è subordinato alla denuncia di inizio attività al comune ove è ubicata la struttura, attestante l’esistenza dei requisiti previsti dall’articolo 34-bis e dal regolamento di cui all’articolo 158, e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, di igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

2. La denuncia di inizio attività può riguardare anche la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, agli ospiti delle persone alloggiate e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura agli ospiti di giornali e riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli.

3. La denuncia può essere fatta da persone fisiche, enti, associazioni, società. Nel caso in cui il denunciante non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso dei requisiti di cui all’articolo 34-bis.

4. Il comune entro cinque giorni dal ricevimento trasmette alla provincia e all’azienda unità sanitaria locale competenti copia della denuncia di inizio attività e relative variazioni (40).

(39) Rubrica così sostituita dall’art. 11, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Autorizzazione all’esercizio e criteri di classificazione».

(40) Articolo così sostituito dall’art. 12, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Art. 34. Autorizzazione all’esercizio. 1. L’esercizio delle strutture ricettive di cui al presente capo è subordinato alla autorizzazione del Comune ove è ubicata la struttura. Per il rilascio dell’autorizzazione, si applica il procedimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

2. L’autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche, ad enti, ad associazioni, a società. Nel caso in cui il richiedente non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”.

3. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al possesso:

a) dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) dell’iscrizione alla sezione speciale per le imprese turistiche del registro esercenti il commercio (R.E.C.).

4. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato altresì all’esistenza, nella struttura ricettiva da autorizzare, dei requisiti obbligatori previsti dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 24, comma 2, per il livello minimo di classificazione.

5. L’autorizzazione all’esercizio può riguardare anche la somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle normative statali vigenti.

6. L’avvenuto rilascio della autorizzazione all’esercizio di nuove strutture, le modificazioni e le eventuali revoche, devono essere comunicati dal Comune alla Provincia competente per territorio entro quindici giorni.

7. L’autorizzazione conserva validità fino a che non ricorrano le fattispecie di sospensione o di revoca di cui all’articolo 41.

8. L’autorizzazione è reintestata, a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell’attività, ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 3. La domanda di reintestazione è presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro sessanta giorni dalla stipula dell’atto di cessione o di affidamento in gestione.

9. L’autorizzazione è reintestata, nel caso di morte del titolare, all’erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché abbiano nominato, con la maggioranza di cui all’articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi ovvero abbiano costituito una società. In ogni caso l’erede o il rappresentante degli eredi, o i rappresentanti legali della società devono possedere i requisiti di cui al comma 3, lettera a); gli eredi non in possesso del requisito di cui al comma 3, lettera b), devono acquisirlo entro il termine per la presentazione della domanda di reintestazione.».

Art. 34-bis

Requisiti.

1. Il titolare, il gestore e i loro rappresentanti sono in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti di cui al comma 1 sono posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

3. L’esercizio dell’attività è subordinato altresì all’esistenza, nella struttura ricettiva, dei seguenti requisiti:

a) requisiti obbligatori previsti per il livello minimo di classificazione dal regolamento di cui all’articolo 158;

b) superficie minima di 8 metri quadrati nelle camere con un posto letto; è consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l’alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni;

c) superficie minima di 14 metri quadrati nelle camere con due posti letto, con l’aggiunta di 6 metri quadrati per ogni ulteriore letto fino a un massimo di due; è consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l’alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni;

d) altezza minima interna utile dei locali posti negli alberghi e nelle residenze turistico-alberghiere, compresi i rapporti areoilluminanti, prevista dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali.

4. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente testo unico in assenza dei requisiti di cui al comma 3, lettere b), c) e d).

5. L’attività è esercitata nell’osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali siglati a livello territoriale (41).

(41) Articolo aggiunto dall’art. 13, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.

Art. 35

Classificazione.

1. Le strutture ricettive disciplinate dal presente capo possiedono le caratteristiche e i requisiti specificati nel regolamento di cui all’articolo 158. In relazione alle caratteristiche delle strutture e dei servizi offerti, sono classificati:

a) gli alberghi e le loro dipendenze con un numero di stelle variabile da uno a cinque;

b) i campeggi e i parchi di vacanza con un numero di stelle variabile da uno a quattro;

c) le residenze turistico-alberghiere, le loro dipendenze e i villaggi turistici con un numero di stelle variabile da due a quattro.

2. La classificazione della struttura e le relative variazioni sono determinate in base ad autocertificazione dell’interessato all’atto della denuncia di inizio attività di cui all’articolo 34 (42).

(42) Articolo così sostituito dall’art. 35, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Art. 35. Classificazione. 1. Le strutture ricettive disciplinate dal presente capo devono possedere le caratteristiche e i requisiti specificati nel regolamento di attuazione. In relazione alle caratteristiche delle strutture e dei servizi offerti, gli alberghi e le loro dipendenze sono classificati dalla Provincia con un numero di stelle variabile da uno a cinque, i campeggi e i parchi di vacanza sono classificati con un numero di stelle variabili da uno a quattro, le residenze turistico-alberghiere, le loro dipendenze e i villaggi turistici con un numero di stelle variabile da due a quattro.».

Art. 36

Rettifica della classificazione.

1. La provincia in ogni momento verifica d’ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione attribuita e, qualora accerti che la struttura ricettiva possieda i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere, con provvedimento motivato da notificare all’interessato procede alla rettifica della classificazione. Il provvedimento della provincia è trasmesso al comune (43).

(43) Articolo così sostituito dall’art. 15, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Art. 36. Revisione e rettifica della classificazione. 1. Qualora si verifichino variazioni dei requisiti tali da comportare un aggiornamento del livello di classificazione, il titolare o gestore di una struttura ricettiva dichiara tale circostanza in occasione della comunicazione dei prezzi e delle attrezzature alla Provincia; a tale dichiarazione può allegare comunicazione di nuovi prezzi, secondo quanto previsto all’articolo 76, comma 6. La Provincia entro sessanta giorni, verifica il possesso dei nuovi requisiti. Qualora non venga comunicata entro tale termine una richiesta di ulteriori elementi conoscitivi o notificato un provvedimento di diniego, si intende attribuito il nuovo livello di classificazione richiesto. La Provincia trasmette al Comune l’atto di attribuzione dell’eventuale nuovo livello di classificazione.

2. La Provincia può procedere in ogni momento, anche d’ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che una struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere. Il provvedimento della Provincia è notificato all’interessato e trasmesso al Comune.».

TITOLO II

Imprese turistiche

Capo I – Strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici

Sezione IV – Norme particolari

Art. 37

Insediamenti occasionali

1. Non è soggetto alle disposizioni di cui al presente testo unico l’insediamento occasionale di tende o di altri mezzi di soggiorno mobile.

Art. 38

Autorizzazione per campeggi temporanei.

1. Il Comune può consentire, in aree pubbliche o private ove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, la salvaguardia della pubblica salute e dell’ambiente, campeggi della durata massima di sessanta giorni:

a) per rispondere ad avvenimenti di carattere straordinario;

b) per le finalità educative, ricreative, sportive, culturali, sociali, religiose delle associazioni ed organismi senza scopo di lucro.

2. Il Comune determina i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.

2-bis. I campeggi temporanei non sono tenuti alla comunicazione dei prezzi (44).

(44) Comma aggiunto dall’art. 16, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.

Art. 39

Campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa.

1. Gli enti, le associazioni, le cooperative e comunque tutti gli organismi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive, ricreative, possono organizzare e gestire, al di fuori dei normali canali commerciali, campeggi o villaggi turistici riservati ad ospitare esclusivamente i propri associati (45). Tali disposizioni si applicano anche a enti ed aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

2. Le strutture di cui al comma 1 non sono soggette a classificazione. Tali strutture devono possedere almeno i requisiti previsti per i campeggi classificati con una stella ovvero per i villaggi turistici classificati con due stelle.

3. La denuncia di inizio attività per uno degli insediamenti di cui al comma 1 contiene l’indicazione dei fruitori abilitati all’utilizzazione della struttura (46).

(45) Periodo così modificato dall’art. 17, comma 1, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.

(46) Comma così sostituito dall’art. 17, comma 2, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «3. L’autorizzazione alla apertura di uno degli insediamenti di cui al comma 1, deve contenere l’indicazione dei fruitori abilitati alla utilizzazione della struttura.».

TITOLO II

Imprese turistiche

Capo I – Strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici

Sezione V – Vigilanza e sanzioni

Art. 40

Compiti di vigilanza e di controllo.

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente capo sono esercitate dal Comune e dalla Provincia nell’ambito delle rispettive competenze.

Art. 41

Cessazione dell’attività.

1. Qualora sia accertata la mancanza di alcuno dei requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione previsto dal regolamento di cui all’articolo 158, il comune dispone la cessazione dell’attività, salvo che fissi un termine entro il quale l’interessato provveda a conformare l’attività stessa alla normativa vigente.

2. Il provvedimento di cessazione di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.

3. Il comune dispone la cessazione dell’attività altresì qualora venga meno alcuno dei requisiti previsti dalla legge per il titolare o gestore (47).

(47) Articolo così sostituito dall’art. 18, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Art. 41. Sospensione e revoca della autorizzazione. 1. Qualora sia accertata la mancanza di alcuno dei requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione previsto dal regolamento di attuazione, il Comune sospende l’autorizzazione all’esercizio per un periodo non superiore a sei mesi se, a seguito di diffida, non si sia ottemperato entro il termine fissato nella diffida dal Comune.

2. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 1, si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.

3. L’autorizzazione all’esercizio di una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge è revocata:

a) qualora, alla scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si sia provveduto ad adempiere a quanto previsto nella diffida o non si sia consentito l’accertamento;

b) qualora venga meno alcuno dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per il titolare o gestore della autorizzazione.».

Art. 42

Sanzioni amministrative.

1. Chi gestisce una delle strutture ricettive disciplinate dal presente capo senza aver effettuato la denuncia di inizio attività o è sprovvisto dell’autorizzazione di cui all’articolo 38 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.600,00 euro.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro:

a) chi contravvenga a quanto previsto dai seguenti articoli:

1) articolo 29, commi 2, 3, 4;

2) articolo 30, commi 2 e 3;

3) articolo 32, comma 2;

4) articolo 33;

5) articolo 44, comma 1;

b) chi non fornisce i servizi previsti per il tipo di classificazione.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro:

a) chi pubblicizzi, mediante qualsiasi mezzo, un livello di classificazione della propria struttura superiore a quello posseduto;

b) chi, essendosi verificate le condizioni per una classificazione a livelli inferiori della propria struttura, ometta di dichiarare tale circostanza in occasione della comunicazione annuale dei prezzi ai sensi del titolo II, capo IV;

c) chi doti i locali e gli spazi destinati all’alloggio dei clienti con un numero di posti superiore a quello comunicato con la denuncia di inizio attività.

4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro chi violi gli obblighi di cui al presente capo o della corrispondente parte del regolamento di attuazione non altrimenti sanzionati.

5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate (48).

(48) Articolo così sostituito dall’art. 19, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Art. 42. Sanzioni amministrative. 1. Chi gestisce una delle strutture ricettive disciplinate dal presente capo sprovvisto della relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 (516,46 euro) a lire 6.000.000 (3098,74 euro).

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 (258,23 euro) a lire 3.000.000 (1549,37 euro) chi contravvenga a quanto previsto:

a) dall’articolo 29, commi 2, 3, 4 e 5;

b) dall’articolo 30 commi 2 e 3;

c) dall’articolo 32, comma 2;

d) dall’articolo 33;

e) dall’articolo 44, comma 1.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 (258,23 euro) a lire 3.000.000 (1549,37 euro):

a) chi pubblicizzi mediante qualsiasi mezzo, un livello di classificazione della propria struttura superiore a quello attribuito;

b) chi, essendosi verificate le condizioni per una classificazione a livelli inferiori della propria struttura, ometta di dichiarare tale circostanza in occasione della comunicazione annuale dei prezzi ai sensi del titolo II capo IV,

c) chi doti i locali e gli spazi destinati all’alloggio dei clienti con un numero di posti superiore a quello autorizzato.

4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo, nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.».

TITOLO II

Imprese turistiche

Capo I – Strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici

Sezione VI – Norme transitorie

Art. 43

Norma transitoria per i campeggi e villaggi turistici.

1. I campeggi e i villaggi turistici già autorizzati in deroga, ai sensi dell’art. 25, commi 4 e 5, della legge regionale 29 ottobre 1981, n. 79 «Disciplina e classificazione dei campeggi e dei villaggi turistici», che si trovino nell’impossibilità tecnica dell’adeguamento ai requisiti stabiliti dal presente testo unico e dal relativo regolamento di attuazione, mantengono la classificazione già attribuita fino al 31 dicembre 2008.

2. I campeggi e i villaggi turistici già autorizzati alla data dell’entrata in vigore della legge regionale 12 novembre 1997, n. 83 «Nuove norme in materia di disciplina e classificazione delle strutture ricettive» devono adeguare le proprie strutture e i propri servizi alle disposizioni previste dal regolamento di attuazione della stessa legge o dal regolamento di attuazione del presente testo unico entro e non oltre il 31 dicembre 2000 e fino a tale data possono mantenere la classificazione in essere.

Art. 44

Norma transitoria per i campeggi stanziali.

1. I campeggi di cui alla legge regionale n. 83/1997, nei quali è praticato, in più del 55% delle piazzole, l’affitto ad un unico equipaggio per l’intera durata dell’intero periodo di apertura della struttura e che ne abbiano dato regolare comunicazione al Comune, possono mantenere la denominazione aggiuntiva di “stanziale”, con l’obbligo di pubblicizzazione anche nelle insegne di tale condizione, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000.

2. Entro il 31 dicembre 2000, i campeggi di cui al comma 1 possono chiedere al Comune il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di «parco di vacanza». Il Comune decide sull’accoglimento delle domande entro sessanta giorni.

TITOLO II

Imprese turistiche

Capo II – Altre strutture ricettive

Sezione I – Disposizioni generali

Art. 45

Oggetto.

1. Il presente capo disciplina le seguenti strutture ricettive gestite per la produzione e l’offerta al pubblico di servizi per l’ospitalità:

a) strutture ricettive extra-alberghiere per la ospitalità collettiva:

1) case per ferie;

2) ostelli per la gioventù;

3) rifugi alpini;

4) bivacchi fissi;

5) rifugi escursionistici;

b) strutture ricettive extra – alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione:

1) esercizi di affittacamere,

2) case e appartamenti per vacanze;

3) residenze d’epoca;

c) residence.

2. Con il regolamento di attuazione, la Regione stabilisce i requisiti delle strutture ricettive di cui al comma 1.

Art. 46

Ripartizione delle competenze e informazioni.

1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai comuni. Le province esercitano le funzioni amministrative relative alla classificazione dei residence.

2. I comuni e le province sono tenuti a scambiarsi informazioni circa lo svolgimento delle rispettive funzioni in attuazione del presente capo.

TITOLO II

Imprese turistiche

Capo II – Altre strutture ricettive

Sezione II – Definizioni e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere per l’ospitalità collettiva

Art. 47

Case per ferie e rifugi escursionistici.

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, anche in forma autogestita, di persone o gruppi gestite al di fuori di normali canali commerciali, dai soggetti di cui all’articolo 51. Le case per ferie gestite da privati possono ospitare esclusivamente le categorie di persone indicate nella denuncia di inizio attività, come previsto dall’articolo 53 (49).

2. Le strutture ricettive che possiedono i requisiti igienico-sanitari delle case per ferie, idonee a offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in luoghi collegati direttamente alla viabilità pubblica, anche in prossimità di centri abitati, possono assumere la denominazione di rifugi escursionistici.

(49) Periodo così modificato dall’art. 20, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.

Art. 48

Ostelli per la gioventù.

1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate prevalentemente per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e dei loro accompagnatori.

Art. 49

Rifugi alpini.

1. Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni raggiungibili a piedi e non collegate direttamente alla viabilità pubblica.

Art. 50

Bivacchi fissi.

1. I locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti sono denominati bivacchi fissi.

2. I bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in permanenza.

Art. 51

Soggetti legittimati alla gestione.

1. Le strutture ricettive di cui alla presente sezione possono essere gestite da privati, soggetti pubblici, associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

2. Nel caso in cui il titolare non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

3. Nel caso di gestione da parte di associazioni, l’attività può essere esercitata solo nei confronti dei soci, fatta eccezione per i rifugi alpini.

4. [L’esercizio in forma di impresa dell’attività di gestione delle strutture ricettive di cui alla presente sezione è soggetto al possesso dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro esercenti il commercio (R.E.C.)] (50).

(50) Comma abrogato dall’art. 21, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.

Art. 52

Procedura per lo svolgimento delle attività previste nella sezione II.

1. L’esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente sezione è subordinato alla denuncia di inizio attività al comune ove è ubicata la struttura attestante l’esistenza dei requisiti previsti dall’articolo 34-bis, commi 1, 2 e 5, e dal regolamento di cui all’articolo 158, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

2. La denuncia di inizio attività può riguardare anche la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e agli ospiti delle persone alloggiate.

3. Per la denuncia di inizio attività si applicano le disposizioni di cui all’articolo 34, commi 3 e 4.

4. È consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l’alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni (51).

(51) Articolo così sostituito dall’art. 22, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Art. 52. Obblighi amministrativi per lo svolgimento delle attività previste nella sezione seconda. 1. Salvo il caso dei bivacchi fissi, l’esercizio dell’attività ricettiva nelle strutture di cui alla presente sezione è subordinato alla autorizzazione del Comune ove è ubicata la struttura. Per il rilascio dell’autorizzazione si applica il procedimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

2. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al possesso:

a) dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92, del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931;

b) dell’iscrizione alla sezione speciale per le imprese turistiche del Registro esercenti il commercio (R.E.C.), qualora l’attività sia esercitata in forma di impresa.

3. L’autorizzazione all’esercizio può comprendere anche la somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle normative statali vigenti.

4. L’autorizzazione conserva validità fino a che non ricorrano le fattispecie di sospensione e di revoca di cui all’articolo 67.

5. All’autorizzazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 34, commi 8 e 9.».

Art. 53

Norme particolari per la denuncia di inizio attività di case per ferie, rifugi e bivacchi.

1. Per le case per ferie, la denuncia di inizio attività individua i soggetti cui la struttura è destinata.

2. Per i rifugi, qualora trattasi di rifugi con custodia, all’atto della denuncia di inizio attività è indicato il nominativo del custode, che, qualora non coincida con il gestore stesso, sottoscrive la denuncia di inizio attività per accettazione.

3. Chiunque intenda attivare un bivacco fisso ne dà comunicazione al comune, specificandone l’ubicazione (52).

(52) Articolo così sostituito dall’art. 23, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Art. 53. Norme particolari per l’autorizzazione di case per ferie, rifugi e bivacchi. 1. Per le case per ferie, l’autorizzazione individua i soggetti cui la struttura è destinata.

2. Per i rifugi, qualora trattasi di rifugi con custodia, all’atto della richiesta di apertura deve essere indicato il nominativo del custode, che, qualora non coincida con il gestore stesso, deve sottoscrivere la domanda per accettazione.

3. Chiunque intenda attivare un bivacco fisso deve darne comunicazione al Comune competente per territorio, specificandone l’ubicazione.».

TITOLO II

Imprese turistiche

Capo II – Altre strutture ricettive

Sezione III – Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione

Art. 54

Requisiti.

1. I locali destinati alle attività ricettive di cui alla presente sezione devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, nonché quelli previsti dal regolamento di attuazione del presente capo.

2. L’utilizzo delle abitazioni per le attività di cui alla presente sezione non comporta modifica di destinazione d’uso degli edifici ai fini urbanistici.

Art. 55

Affittacamere.

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nello stesso appartamento, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

2. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande. Gli affittacamere che oltre all’alloggio somministrano la prima colazione possono assumere la denominazione di “bed & breakfast” (53).

(53) Articolo così sostituito dall’art. 24, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Art. 55. Affittacamere. 1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

2. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande.».

Art. 56

Case e appartamenti per vacanze.

1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati (54).

2. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti come definiti nel regolamento di attuazione.

3. La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande e l’offerta di altri servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere.

4. Agli effetti del presente testo unico si considera gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di una o più case o appartamenti ad uso turistico (55).

(54) Comma così sostituito dall’art. 25, comma 1, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi.».

(55) Comma così modificato dall’art. 25, comma 2, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.

Art. 57

Locazioni ad uso turistico.

Non sono soggette alle disposizioni della presente legge le locazioni concluse ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431 «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo».

Art. 58

Residenze d’epoca.

1. Sono residenze d’epoca le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), che offrono alloggio in camere e unità abitative, con o senza servizio autonomo di cucina, con il limite di venticinque posti letto (56).

2. Nelle residenze d’epoca possono essere somministrati alimenti e bevande nel rispetto delle normative statali vigenti.

3. I servizi minimi offerti dalle residenze d’epoca sono quelli degli affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze.

4. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere di cui agli articoli 26 e 27, nonché gli alloggi agrituristici di cui alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana), che rispondono ai requisiti di cui al comma 1 relativamente al pregio storico-architettonico, possono assumere la denominazione di «residenze d’epoca», mantenendo gli obblighi amministrativi previsti per gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere e gli alloggi agrituristici (57).

(56) Comma così modificato dall’art. 26, comma 1, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.

(57) Comma così modificato dall’art. 26, comma 2, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.

Art. 59

Disposizioni concernenti i soggetti gestori.

1. È obbligatoria la designazione di un gestore nel caso in cui il titolare della struttura non sia persona fisica. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore.

2. [L’esercizio in forma di impresa dell’attività di gestione delle strutture ricettive di cui alla presente sezione è soggetto al possesso dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro esercenti il commercio (R.E.C.)] (58).

(58) Comma abrogato dall’art. 27, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.

Art. 60

Obblighi amministrativi per lo svolgimento delle attività previste nella sezione terza.

1. L’esercizio delle attività ricettive di cui alla presente sezione è subordinato alla presentazione al Comune in cui si intende svolgere l’attività di una denuncia di inizio della stessa ai sensi degli articoli 58 e seguenti della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 «Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti» attestante l’esistenza dei requisiti soggettivi e della struttura previsti dalla presente legge.

2. A tal fine il denunciante deve indicare:

a) generalità e denominazione del denunciante;

b) generalità dell’eventuale rappresentante legale;

c) il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931 e successive modificazioni; in caso di nomina di un rappresentante legale i requisiti devono essere posseduti anche da quest’ultimo;

d) [possesso di iscrizione alla sezione speciale del Registro esercenti il commercio (R.E.C.), qualora l’attività sia esercitata in forma di impresa] (59);

e) l’esistenza nelle strutture dei requisiti previsti per le case di civile abitazione.

3. [Nelle residenze d’epoca con un numero di posti letto superiore a dodici e in cui si intenda somministrare pasti agli ospiti, l’attività è soggetta ad autorizzazione con il procedimento di cui al D.P.R. n. 447/1998] (60).

4. La denuncia deve contenere le seguenti informazioni relative alla struttura e ai servizi offerti:

a) ubicazione e caratteristiche;

b) servizi offerti;

c) numero dei posti letto e delle unità abitative;

d) servizi igienici a disposizione degli ospiti;

e) periodi di apertura.

5. Chi gestisce una delle strutture ricettive di cui alla presente sezione è inoltre tenuto a comunicare al Comune ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.

(59) Lettera abrogata dall’art. 28, comma 1, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.

(60) Comma abrogato dall’art. 28, comma 2, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.

Art. 61

Esercizio non professionale dell’attività di affittacamere.

1. Coloro che esercitano, non professionalmente, l’attività di affittacamere nella casa ove hanno la propria residenza e domicilio sono esonerati dalla presentazione della comunicazione dei prezzi di cui all’articolo 75 (61).

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti comunque alla denuncia di cui all’articolo 60.

(61) Comma così sostituito dall’art. 29, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «1. Coloro che esercitano, non professionalmente, l’attività di affittacamere nella casa ove hanno la propria residenza e domicilio sono esonerati, oltre che dall’iscrizione nella sezione speciale per gli esercenti l’attività ricettiva istituito dall’articolo 5 della legge n. 217/1983, dalla presentazione della comunicazione dei prezzi di cui all’articolo 75.».

TITOLO II

Imprese turistiche

Capo II – Altre strutture ricettive

Sezione IV – Definizione e caratteristiche dei residence

Art. 62

Residence.

1. Sono residence le strutture ricettive costituite da almeno sette unità abitative mono o plurilocali, aventi i requisiti igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, ciascuna arredata, corredata e dotata di servizi igienici e di cucina, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati.

2. Le unità immobiliari devono essere ubicate in stabili a corpo unico od a più corpi.

Art. 63

Classificazione e revisione della classificazione.

1. I residence sono classificati con un numero di chiavi variabili da due a quattro sulla base della tabella di classificazione ad essi relativa prevista nel regolamento di cui all’articolo 158.

2. La classificazione della struttura e le relative variazioni sono determinate in base ad autocertificazione dell’interessato.

3. La provincia in ogni momento verifica d’ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione posseduta e, qualora accerti che la struttura ricettiva possieda i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere, con provvedimento motivato da notificare all’interessato procede alla rettifica della classificazione. Il provvedimento della provincia è trasmesso al comune (62).

(62) Articolo così sostituito dall’art. 30, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Art. 63. Classificazione e revisione della classificazione. 1. I residence sono classificati dalla Provincia in tre categorie sulla base della tabella di classificazione ad essi relativa prevista nel regolamento di attuazione.

2. Qualora si verifichino variazioni dei requisiti tali da comportare un aggiornamento del livello di classificazione, il titolare o gestore del residence dichiara tale circostanza in occasione della comunicazione dei prezzi e delle attrezzature alla Provincia. La Provincia entro sessanta giorni verifica il possesso dei nuovi requisiti. Qualora non venga comunicata entro tale termine una richiesta di ulteriori elementi conoscitivi o notificato un provvedimento di diniego, si intende attribuito il nuovo livello di classificazione richiesto. La Provincia trasmette al Comune l’atto di attribuzione dell’eventuale nuovo livello di classificazione.

3. La Provincia può procedere in ogni momento, anche d’ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che una struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere. Il provvedimento della Provincia è notificato all’interessato e trasmesso al Comune.».

Art. 64

Procedura per lo svolgimento dell’attività.

1. L’esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente sezione è subordinato alla denuncia di inizio attività al comune ove è ubicata la struttura attestante l’esistenza dei requisiti previsti dall’articolo 34-bis, commi 1, 2 e 5, e dal regolamento di cui all’articolo 158, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

2. La gestione di residence può comprendere la somministrazione di bevande.

3. Per la denuncia di inizio attività si applicano le disposizioni di cui all’articolo 34, commi 3 e 4.

4. È consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l’alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni (63).

(63) Articolo così sostituito dall’art. 31, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Art. 64. Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività. 1. L’esercizio dell’attività ricettiva di residence è subordinato alla autorizzazione del Comune ove è ubicata la struttura. Per il rilascio dell’autorizzazione si applica il procedimento di cui al D.P.R. n. 447/1998.

2. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al possesso:

a) dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92, del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931;

b) dell’iscrizione alla sezione speciale per le imprese turistiche del Registro esercenti il commercio (R.E.C.).

3. La gestione di residence può comprendere la sola somministrazione di bevande.

4. L’autorizzazione conserva validità fino a che non ricorrano le fattispecie di sospensione o di revoca di cui all’articolo 67.

5. All’autorizzazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 34, commi 8 e 9.».

TITOLO II

Imprese turistiche

Capo II – Altre strutture ricettive

Sezione V – Uso occasionale a fini ricettivi

Art. 65

Uso occasionale di immobili a fini ricettivi.

1. È consentito, previo nulla osta del Comune e per periodi non superiori a sessanta giorni complessivi nell’arco dell’anno solare, l’uso occasionale di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva, da parte di soggetti pubblici o delle associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

2. Il Comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di utilizzo dopo aver accertato la presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti e al tipo di attività. Al rilascio del nulla osta si applica la procedura del silenzio assenso di cui all’articolo 61 della L.R. n. 9/1995.

TITOLO II

Imprese turistiche

Capo II – Altre strutture ricettive

Sezione VI – Vigilanza e sanzioni

Art. 66

Compiti di vigilanza e controllo.

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente capo sono esercitate dal Comune e dalla Provincia nell’ambito delle rispettive competenze.

Art. 67

Cessazione dell’attività.

1. Qualora sia accertata la mancanza di alcuno dei requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione previsto dal regolamento di cui all’articolo 158, il comune dispone la cessazione dell’attività, salvo che fissi un termine entro il quale l’interessato provveda a conformare l’attività stessa alla normativa vigente.

2. Il provvedimento di cessazione di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.

3. Il comune dispone la cessazione dell’attività altresì qualora venga meno alcuno dei requisiti previsti dalla legge per il titolare o gestore (64).

(64) Articolo così sostituito dall’art. 32, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Art. 67. Sospensione e revoca. 1. Qualora sia accertata la mancanza di alcuno dei requisiti obbligatori delle strutture individuati dal regolamento di attuazione, il Comune sospende l’autorizzazione di cui alle sezioni seconda e quarta, e l’attività di cui alla sezione terza, per un periodo non superiore a sei mesi, se, a seguito di diffida, non si sia ottemperato entro il termine fissato nella diffida.

2. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 1, si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.

3. Il Comune revoca l’autorizzazione di cui alle sezioni II e IV e inibisce la prosecuzione dell’attività di cui alla sezione III qualora:

a) alla scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1 non si sia adempiuto a quanto previsto nella diffida o non si sia consentito l’accertamento;

b) venga meno uno dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l’esercizio delle attività di cui al presente capo.

4. Le modificazioni e le eventuali sospensioni e revoche, devono essere comunicate dal Comune alla Provincia competente per territorio entro quindici giorni.».

Art. 68

Sanzioni amministrative.

1. Chi gestisce una delle strutture disciplinate al presente capo senza aver provveduto alla denuncia di inizio attività è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.600,00 euro.

2. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpini, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro:

a) chi ospita all’interno della struttura ricettiva soggetti diversi da quelli indicati nella denuncia di inizio attività;

b) chi non fornisce i servizi previsti per il tipo di classificazione, ove prevista.

4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro chi violi gli obblighi di cui al presente capo o della corrispondente parte del regolamento di cui all’articolo 158 non altrimenti sanzionati.

5. Chi somministra alimenti e bevande in violazione delle prescrizioni del presente capo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro.

6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro:

a) chi pubblicizza, con qualunque mezzo, un livello di classificazione di residence superiore a quello posseduto;

b) chi non fornisce i servizi previsti dalla legge e dal regolamento di cui all’articolo 158 per il tipo di struttura.

7. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate (65).

(65) Articolo così sostituito dall’art. 33, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Art. 68. Sanzioni amministrative. 1. Chi gestisce una delle strutture disciplinate al presente capo sprovvisto dell’autorizzazione o senza aver provveduto alla denuncia di inizio della attività è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 (516,46 euro) a lire 6.000.000 (3098,74 euro).

2. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpini, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 (258,23 euro) a lire 31.000.000 (1549,37 euro).

3. Chi ospita all’interno delle case per ferie soggetti diversi da quelli previsti nell’autorizzazione di cui all’articolo 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 250.000 (129,11 euro) a lire 600.000 (309,87 euro).

4. Chi somministra alimenti e bevande in violazione delle prescrizioni del presente capo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 (103,29 euro) a lire 1.000.000 (516,46 euro).

5. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 (258,23 euro) a lire 3.000.000 (1.549,337 euro):

a) chi pubblicizza con qualunque mezzo, un livello di classificazione di residence superiore a quello attribuito;

b) chi non fornisce i servizi previsti dalla legge e dal regolamento per il tipo di struttura.

6. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.».

TITOLO II

Imprese turistiche

Capo III – Stabilimenti balneari

Art. 69

Stabilimenti balneari.

1. Sono stabilimenti balneari le strutture poste sulla riva del mare, di laghi o di fiumi attrezzate per la balneazione con cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce.

2. Gli stabilimenti balneari possono altresì essere dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l’esercizio delle attività connesse alla balneazione, come le cure elioterapiche e termali, le attività sportive e la ricreazione, purché in possesso delle relative autorizzazioni.

3. Il comune nel proprio regolamento, sentita l’azienda unità sanitaria locale, determina le deroghe, per eccezionali esigenze ambientali e morfologiche, ai requisiti fissati per gli stabilimenti dal regolamento di cui all’articolo 158 (66).

3-bis. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente comma, con il regolamento di cui all’articolo 158, sono stabiliti:

a) le caratteristiche tecniche per l’individuazione delle opere di facile rimozione realizzate su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico ricettiva;

b) gli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010) (67).

(66) Comma così sostituito dall’art. 34, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «3. Gli stabilimenti sono classificati con un numero di stelle marine da uno a tre in relazione ai requisiti fissati nel regolamento di attuazione. Si applicano a tal fine gli articoli 35 e 36.».

(67) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, L.R. 7 maggio 2013, n. 21.

Art. 70

Obblighi amministrativi.

1. L’apertura di stabilimenti balneari è soggetta a denuncia di inizio attività da parte dell’interessato al comune.

2. Il comune trasmette, entro cinque giorni, alla provincia e all’azienda unità sanitaria locale copia della denuncia di inizio attività (68).

(68) Articolo così sostituito dall’art. 35, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Art. 70. Obblighi amministrativi. 1. L’apertura di stabilimenti balneari è soggetta ad autorizzazione secondo quanto stabilito nel regolamento di attuazione.

2. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai comuni. Le province esercitano le funzioni amministrative relative alla classificazione degli stabilimenti balneari.

3. Comuni e province sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni concernenti lo svolgimento delle rispettive funzioni.».

Art. 71

Compiti di vigilanza e controllo.

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui al presente capo sono esercitate dal comune (69).

(69) Articolo così sostituito dall’art. 36, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Art. 71. Compiti di vigilanza e controllo. 1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, sono esercitate dal Comune e dalla Provincia nell’ambito delle rispettive competenze.».

Art. 72

Sanzioni amministrative.

1. Chi gestisce uno stabilimento balneare senza aver provveduto alla denuncia di inizio attività è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.600,00 euro (70).

(70) Articolo così sostituito dall’art. 37, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Art. 72. Sanzioni amministrative. 1. Chi gestisce uno stabilimento balneare sprovvisto della relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 (516,96 euro) a lire 6.000.000 (3098,74 euro).

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 (258,234 euro) a lire 3.000.000 (1549,37 euro):

a) chi pubblicizzi mediante qualsiasi mezzo, un livello di classificazione della propria struttura superiore a quello attribuito;

b) chi, essendosi verificate le condizioni per una classificazione a livelli inferiori della propria struttura, ometta di dichiarare tale circostanza in occasione della comunicazione annuale dei prezzi ai sensi del titolo II capo IV.».

TITOLO II

Imprese turistiche

Capo IV – Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari

Art. 73

Oggetto.

1. Il presente capo disciplina la comunicazione e la pubblicità dei prezzi dei servizi e delle caratteristiche delle strutture turistiche ricettive e degli stabilimenti balneari, in seguito tutti denominati strutture, ai fini della trasparenza dei prezzi e delle prestazioni, nonché della loro verificabilità da parte degli utenti.

Art. 74

Attribuzione di funzioni.

1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dalle province.

Art. 75

Modalità e contenuti della comunicazione.

1. I titolari o i gestori comunicano alla Provincia i prezzi dei servizi, nonché le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture.

2. La comunicazione è redatta in conformità del modello approvato dal dirigente del competente ufficio della Giunta regionale, contenente la descrizione delle caratteristiche della struttura, l’elencazione delle attrezzature, dei servizi ed i relativi prezzi.

Art. 76

Termine di presentazione della comunicazione.

1. Ai titolari o gestori delle strutture ricettive è fatto obbligo di comunicare entro il 1° ottobre di ogni anno i prezzi massimi che intendono praticare dal 1° gennaio dell’anno successivo. Per le strutture con apertura stagionale invernale la decorrenza dei prezzi comunicati è anticipata al 1° dicembre dell’anno in corso.

2. Ai titolari o gestori degli stabilimenti balneari è fatto obbligo di comunicare, entro il 1° marzo di ogni anno, i prezzi che intendono praticare nella stagione successiva, nonché le caratteristiche delle strutture (71).

2-bis. Non vi è obbligo di comunicazione dei prezzi o delle caratteristiche che non siano variati rispetto alla comunicazione precedente (72).

3. Entro il termine di cui al comma 2, i titolari o gestori delle strutture ricettive hanno facoltà di presentare una comunicazione suppletiva dei prezzi che intendono praticare dal 1° giugno, se variati in aumento.

4. Per le strutture di nuova apertura la comunicazione deve essere effettuata entro la data di inizio dell’attività.

5. In caso di cessione della struttura, il titolare o gestore subentrante deve trasmettere alla Provincia la comunicazione dei prezzi solo in caso di variazione di quanto comunicato dal gestore uscente.

6. I titolari o i gestori delle strutture, in occasione di ristrutturazioni che comportino sostanziali variazioni dei servizi offerti, possono effettuare contestualmente alla dichiarazione di nuova classificazione, la comunicazione alla Provincia di nuovi prezzi da praticare in conseguenza dell’attribuzione del nuovo livello di classificazione.

(71) Comma così sostituito dall’art. 38, comma 1, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «2. Ai titolari o gestori degli stabilimenti balneari è fatto obbligo di comunicare, entro il 1° marzo di ogni anno, i prezzi che intendono praticare dal 1° giugno dello stesso anno, nonché le caratteristiche delle strutture. Non vi è obbligo di comunicazione in relazione ai prezzi o alle caratteristiche che non siano variati rispetto alla comunicazione precedente.».

(72) Comma aggiunto dall’art. 38, comma 2, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.

Art. 77

Informazioni.

1. La Provincia trasmette in via telematica, secondo le istruzioni tecniche fornite dai competenti uffici regionali, alla Regione e all’E.N.I.T., entro il 30 novembre di ogni anno, le comunicazioni dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture presentate entro il 1° ottobre, nonché entro il 30 aprile, le comunicazioni suppletive presentate entro il 1° marzo.

Art. 78

Pubblicità dei prezzi e informazioni all’interno dell’esercizio.

1. Nella zona di ricevimento degli ospiti della struttura deve essere tenuta esposta e perfettamente visibile, anche senza esplicita richiesta del cliente, una tabella secondo il modello approvato dal dirigente del competente ufficio della Giunta regionale, riepilogativa dei prezzi dei servizi praticati nell’anno in corso, nonché delle caratteristiche della struttura, conformi all’ultima comunicazione.

2. In ogni camera o unità abitativa delle strutture ricettive deve essere esposto, in luogo ben visibile, un cartellino contenente le informazioni relative al prezzo massimo del pernottamento ed ai servizi offerti nell’anno in corso, redatto secondo il modello approvato dal dirigente del competente ufficio della Giunta regionale.

3. Le informazioni sulle caratteristiche delle strutture, diffuse con qualsiasi mezzo, devono essere conformi ai dati comunicati alla Provincia in base alle disposizioni del presente testo unico.

4. La pubblicizzazione con qualsiasi mezzo, di offerte che praticano prezzi inferiori a quelli comunicati deve riportare chiaramente il periodo di validità, nonché le eventuali condizioni relative ai soggetti destinatari delle offerte stesse. In assenza di tali indicazioni l’offerta deve intendersi come generalizzata e valida per tutto l’anno.

5. Il trattamento di pensione o di mezza pensione è erogato esclusivamente previa richiesta del cliente, al momento della prenotazione o contestualmente all’arrivo presso la struttura.

Art. 79

Vigilanza e controllo.

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, ivi compresa l’applicazione delle sanzioni, sono esercitate dalla Provincia.

Art. 80

Sanzioni amministrative.

1. Chi effettua la comunicazione di cui all’articolo 75 incompleta o priva di indicazioni relative a caratteristiche della struttura variate rispetto alle precedenti comunicazioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 60,00 euro a 360,00 euro.

2. Chi non espone la tabella di cui all’articolo 78, comma 1 o la espone in modo non perfettamente visibile, nonché chi compila la stessa in modo incompleto rispetto al modello regionale ovvero in contrasto con quanto comunicato alla provincia è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro. La sanzione è ridotta della metà nel caso della mancata esposizione o della esposizione non completamente visibile o della compilazione incompleta, ovvero in contrasto con quanto comunicato alla provincia, del cartellino di cui all’articolo 78, comma 2.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 300,00 euro a 1.800,00 euro:

a) chi espone prezzi superiori a quelli comunicati;

b) chi viola le disposizioni di cui all’articolo 78, comma 3 e comma 4.

4. Chi non comunica i prezzi o applica prezzi superiori a quelli comunicati è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 600,00 euro a 3600,00 euro.

5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste sono raddoppiate (73).

(73) Articolo così sostituito dall’art. 39, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Art. 80. Sanzioni amministrative. 1. Chi effettui la comunicazione incompleta o priva di indicazioni relative a caratteristiche della struttura variate rispetto alle precedenti comunicazioni è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100.000 (51,56 euro) a lire 600.000 (309,87 euro).

2. Chi non espone la tabella o la espone in modo non perfettamente visibile, nonché chi compili la stessa in modo incompleto rispetto al modello regionale ovvero in contrasto con quanto comunicato alla Provincia è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 300.000 (154,94 euro) a lire 1.800.000 (929,62 euro). La sanzione è ridotta della metà nel caso della mancata esposizione o della esposizione non completamente visibile o della compilazione incompleta, ovvero in contrasto con quanto comunicato alla Provincia, del cartellino di cui all’articolo 78, comma 2.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 600.000 (309,87 euro) a lire 3.600.000 (1859,24 euro):

a) chi espone prezzi superiori a quelli comunicati;

b) chi viola le disposizioni di cui all’articolo 78, comma 3 e comma 4.

4. Chi applica prezzi superiori a quelli comunicati è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1.000.000 (516,46 euro) a lire 6.000.000 (3098,74 euro).

5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste sono raddoppiate.».

Art. 81

Osservatorio regionale del turismo.

1. È istituito l’osservatorio regionale del turismo, a cui partecipano rappresentanti delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni per la tutela dei consumatori, delle camere di commercio e delle pro-loco.

2. La composizione, l’organizzazione e il funzionamento dell’osservatorio sono definiti dalla Giunta regionale. Con l’approvazione della relativa deliberazione della Giunta regionale, cessa l’efficacia della Delib.C.R. 20 maggio 2003, n. 94 concernente la costituzione dell’Osservatorio regionale del turismo.

3. L’osservatorio effettua studi ed analisi relative al turismo in ordine a:

a) consistenza dell’offerta, caratteristiche delle imprese e dinamiche dei prezzi dei servizi;

b) flussi turistici;

c) rapporti di lavoro e formazione professionale, anche ai fini della contrattazione di categoria;

d) appalti di servizi turistici;

e) ricorso al credito e al sostegno finanziario pubblico;

f) marketing e promozione, cooperazione internazionale.

4. L’osservatorio invia annualmente al Consiglio regionale e alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta (74).

(74) Articolo così sostituito dall’art. 40, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Art. 81. Osservatorio regionale dei prezzi e delle strutture ricettive. 1. Al fine di disporre di un quadro completo e costante sull’andamento dei prezzi dell’offerta ricettiva è istituito l’osservatorio regionale dei prezzi e delle strutture ricettive. La Regione istituisce l’osservatorio previo coinvolgimento delle associazioni di categoria del settore, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni per la tutela dei consumatori e con la partecipazione delle province.

2. Per l’operatività dell’osservatorio, la Regione si avvale delle province, delle A.P.T., delle associazioni di categoria del settore, dei consorzi costituiti tra imprese ricettive più rappresentativi e delle associazioni per la tutela dei consumatori.

3. Il Consiglio regionale definisce le modalità di organizzazione e funzionamento dell’osservatorio.

4. Alle spese necessarie per l’osservatorio si fa fronte utilizzando gli stanziamenti previsti dal piano regionale dello sviluppo economico di cui all’articolo 8 della L.R. n. 87/1998.».

TITOLO II

Imprese turistiche

Capo V – agenzie di viaggio e turismo

Sezione I – Definizione e attività

Art. 82

Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo.

1. Sono agenzie di viaggio e turismo (di seguito definite agenzie di viaggio) le imprese che esercitano le seguenti attività tipiche:

a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico;

b) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, intermediazione nei servizi di cui alla lettera a) o di singoli servizi separati con vendita diretta al pubblico;

c) intermediazione di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati, per singole persone o per gruppi, dalle imprese di cui alla lettere a) e b) e di singoli servizi separati con vendita diretta al pubblico.

2. Nell’esercizio delle attività tipiche di produzione, organizzazione, vendita ed intermediazione di viaggi e soggiorni, le agenzie di viaggio stipulano contratti di viaggio ai sensi della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.), ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 «Attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”»; le agenzie di viaggio svolgono altresì, ai sensi della medesima C.C.V. e del D.Lgs. n. 111/1995, singole attività preparatorie e successive, connesse e finalizzate alla stipula e alla esecuzione dei contratti di viaggio.

3. Rientrano tra le attività delle agenzie di viaggio:

a) la raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l’interno e per l’estero;

b) l’organizzazione e realizzazione di gite ed escursioni individuali o collettive e visite guidate di città;

c) la prenotazione e la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano attività di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo, aereo o altri tipi di trasporto;

d) la realizzazione di punti di informazione al pubblico, l’informazione e l’assistenza ai propri clienti, nonché l’accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto (75);

e) la prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture ricettive e di agriturismi, ovvero la vendita di buoni di credito per i servizi sopra indicati emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri (76);

f) ogni altra forma di attività connessa con la vendita di servizi, ivi compresa la prenotazione e la vendita di biglietti per attività di pubblico spettacolo (77).

4. Le agenzie di viaggio di cui al comma 1, lett. a) possono stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui all’articolo 92 purché si tratti di viaggi collettivi «tutto compreso», organizzati e prodotti dalle agenzie medesime, con un numero di partecipanti non inferiore a venti. Possono altresì stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui all’articolo 90.

(75) Lettera così sostituita dall’art. 41, comma 1, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «d) l’informazione e l’assistenza ai propri clienti, nonché l’accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto.».

(76) Lettera così sostituita dall’art. 41, comma 2, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «e) la prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture ricettive di cui all’articolo 6 della L. n. 217/1983, ovvero la vendita di buoni di credito per i servizi suindicati emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri.».

(77) Lettera così sostituita dall’art. 41, comma 3, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «f) ogni altra forma di attività connessa con la vendita di servizi.».

Art. 83

Requisiti e obblighi per l’esercizio dell’attività.

1. Per l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio sono necessari i seguenti requisiti personali, strutturali e professionali:

a) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, da parte del titolare, ovvero del rappresentante legale e della persona che assume la direzione tecnica dell’agenzia se diversa dal titolare o dal rappresentante legale;

b) requisiti strutturali di cui all’articolo 85;

c) requisito professionale di cui all’articolo 88.

2. È inoltre necessario che sia stato assolto l’obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui all’articolo 86.

3. La denominazione dell’agenzia non può essere uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, né essere quella di regioni o comuni italiani.

Art. 84

Denuncia di inizio di attività.

1. L’apertura di agenzie di viaggio è subordinata ad una denuncia di inizio di attività ai sensi dell’articolo 58 e seguenti della L.R. n. 9/1995 che deve essere presentata alla Provincia nel cui territorio ha sede l’agenzia, attestante il possesso dei requisiti e l’assolvimento degli obblighi.

2. Nelle agenzie di viaggio devono essere esposte in modo ben visibile copia della denuncia di inizio di attività ed ogni comunicazione di cui ai commi 3 e 5.

3. Ogni variazione relativa alla denominazione dell’agenzia di viaggio, al titolare, alla persona preposta alla direzione tecnica, alla denominazione o ragione sociale della società, alla sede, comporta l’immediata comunicazione alla Provincia.

4. Ogni variazione relativa all’attività esercitata tra quelle di cui all’articolo 82, comma 1, comporta l’obbligo di una nuova denuncia di inizio di attività.

5. L’apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare non è soggetta a denuncia di inizio di attività, ma a comunicazione alla Provincia ove è ubicata, nonché alla Provincia alla quale è stata inviata la denuncia di inizio attività, se ubicata in Toscana. La Provincia, negli stessi termini della denuncia di inizio di attività, verifica il possesso dei requisiti di cui all’articolo 85.

6. Le agenzie che svolgono attività stagionali devono concludere soltanto contratti relativi a viaggi da esse organizzati che si svolgono integralmente, durante i periodi di apertura della agenzia medesima.

TITOLO II

Imprese turistiche

Capo V – agenzie di viaggio e turismo

Sezione II – Norme in materia di esercizio dell’attività e tutela dell’utente

Art. 85

Requisiti strutturali.

1. Nei locali di esercizio delle imprese di cui all’articolo 82 è consentito lo svolgimento di attività complementari di cui all’articolo 82, comma 3, nonché di ogni altra attività complementare nell’osservanza delle rispettive normative di settore, purché l’attività di agenzia di viaggio sia prevalente rispetto a tutte le altre. La prevalenza è valutata sulla base del numero di addetti e del fatturato (78).

2. È fatto divieto alle agenzie di viaggio che non effettuano la vendita diretta al pubblico di operare in locali aperti al pubblico. Eventuali insegne devono comunque contenere l’indicazione del divieto di vendita diretta al pubblico di viaggi e soggiorni.

(78) Comma così sostituito dall’art. 42, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «1. Le agenzie di viaggio che esercitano la vendita diretta al pubblico devono possedere locali indipendenti ed escludenti altre attività.».

Art. 86

Garanzia assicurativa.

1. Le agenzie di viaggio sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonché a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi verso l’utente dei servizi turistici, nella osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.) di cui alla L. n. 1084/1997, nonché dal D.Lgs. n. 111/1995.

2. Le polizze assicurative sono stipulate secondo lo schema tipo approvato dal dirigente del competente ufficio della Giunta Regionale, nel quale sono indicate, tra l’altro, le specifiche clausole volte ad assicurare la più sollecita liquidazione del risarcimento dovuto all’utente dei servizi turistici in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell’agenzia di viaggio.

Art. 87

Chiusura temporanea dell’agenzia.

1. Non è consentita la chiusura dell’agenzia di viaggio per un periodo superiore a otto mesi consecutivi.

2. Il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea dell’agenzia di viaggio, per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi, ne deve informare la Provincia indicando i motivi e la durata della chiusura.

3. In ogni caso l’agenzia non può procedere alla chiusura fino a che sono in corso di svolgimento i contratti relativi a viaggi da essa organizzati, ovvero fino a quando devono ancora svolgersi i viaggi da essa venduti.

TITOLO II

Imprese turistiche

Capo V – agenzie di viaggio e turismo

Sezione III – Requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio

Art. 88

Requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio.

1. La persona fisica titolare di agenzia di viaggio e turismo o il rappresentante legale in caso di società o in loro vece, il preposto alla direzione tecnica dell’agenzia, deve risultare in possesso dei requisiti professionali (79).

2. Il possesso dei requisiti professionali è attestato dal ricorrere di una delle seguenti ipotesi (80):

a) sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 392/1991;

b) superamento dell’esame di cui all’articolo 89 o l’equivalente esame previsto dalle leggi delle altre regioni.

3. I requisiti professionali devono essere posseduti al momento della denuncia dell’apertura di una nuova agenzia o della comunicazione della variazione della persona che ha la direzione tecnica della medesima.

4. Ai fini dell’accertamento delle condizioni di cui al comma 2, lettera a), i titolari individuali di agenzia di viaggio e i loro institori, ovvero i loro soci o rappresentanti legali che abbiano prestato effettiva attività lavorativa in agenzia di viaggio in modo continuativo ed esclusivo sono equiparati ai dirigenti o ai dipendenti di cui al D.Lgs. n. 392/1991, sulla base dell’attività svolta e per i periodi di tempo ivi previsti.

5. Ai fini dell’accertamento delle condizioni di cui al comma 2, lettera a), i lavoratori subordinati che abbiano svolto attività continuativa ed esclusiva presso agenzie di viaggio e turismo con responsabilità di almeno un reparto, inquadrati nella posizione di quadri o di primo livello o secondo livello in base al contratto collettivo di lavoro della categoria, sono equiparati ai dirigenti di cui al D.Lgs. n. 392/1991.

6. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità necessarie a comprovare le attività di cui ai commi 4 e 5.

7. Qualora l’attività della persona preposta alla direzione tecnica di una agenzia di viaggio sia sospesa per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi in un anno, o venga definitivamente a cessare, il titolare è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia competente per territorio, provvedendo entro il termine di cui sopra alla designazione di altra persona in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1 (81).

8. I soggetti di cui al comma 1 devono prestare la propria attività lavorativa con carattere di esclusività in una sola agenzia.

(79) Comma così modificato dall’art. 43, comma 1, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.

(80) Comma così modificato dall’art. 43, comma 2, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.

(81) Comma così modificato dall’art. 43, comma 3, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.

Art. 89

Esame di idoneità.

1. Possono presentare la domanda per sostenere l’esame di idoneità, coloro che intendono acquisire l’idoneità professionale; in tal caso, la domanda deve essere accompagnata dalla dichiarazione di designazione da parte di un titolare di agenzia di viaggio o di un rappresentante legale delle associazioni di cui all’articolo 90. Possono altresì presentare la domanda per sostenere l’esame di idoneità coloro che intendono aprire una nuova agenzia di viaggio ovvero i rappresentanti legali delle associazioni di cui all’articolo 90.

2. Per l’ammissione all’esame di idoneità è necessario che il candidato risulti in possesso del diploma di scuola media superiore.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, specifica le materie d’esame e determina le modalità per l’effettuazione delle prove.

4. La Provincia espleta le prove d’esame almeno ogni quattro mesi, qualora vi siano domande pendenti.

5. Per l’ammissione all’esame è dovuto un concorso spese nella misura e nei modi stabiliti con provvedimento della Provincia.

6. La Provincia rilascia a chi abbia superato positivamente l’esame un attestato di idoneità.

TITOLO II

Imprese turistiche

Capo V – agenzie di viaggio e turismo

Sezione IV – Associazioni senza scopo di lucro e uffici di biglietteria

Art. 90

Albo delle associazioni senza scopo di lucro che organizzano viaggi.

1. È istituito presso il competente ufficio della Giunta regionale l’albo delle associazioni senza scopo di lucro a carattere regionale, o nazionale con rappresentanza sul territorio regionale, che possono svolgere in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, attività di organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni.

2. Possono chiedere l’iscrizione all’albo regionale le associazioni senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali, religiose, sociali che abbiano in Toscana un numero di soci non inferiore a diecimila ovvero una presenza organizzata in almeno tre province, a condizione, in quest’ultimo caso, che le associazioni medesime risultino costituite da almeno tre anni e dimostrino di avere svolto, per lo stesso periodo, attività continuativa; dette associazioni devono possedere, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti.

3. Le associazioni che intendono essere iscritte all’albo regionale devono presentare domanda al competente ufficio della Giunta regionale, nella quale sia specificato:

a) la sede legale dell’associazione;

b) le complete generalità del legale rappresentante dell’associazione;

c) il possesso dei requisiti di cui al comma 2 che costituiscono titolo per l’iscrizione all’albo.

4. Alla domanda deve essere allegato lo statuto dell’associazione.

5. Le associazioni già iscritte all’albo regionale di cui all’articolo 2, comma 7, della legge regionale 9 aprile 1990, n. 36 «Promozione e sviluppo dell’associazionismo», nonché le organizzazioni iscritte al registro regionale di cui all’articolo 4 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 «Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato», sono iscritte all’albo regionale di cui al comma 1 dietro presentazione di una domanda in cui sia specificato solo il possesso del requisito di cui al comma 2 lettera c).

6. L’iscrizione all’albo decorre dal sessantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.

7. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche da parte delle articolazioni territoriali delle associazioni iscritte all’albo regionale. A tal fine la domanda di cui al comma 3 deve essere integrata con l’elenco delle articolazioni territoriali accreditate e con l’indicazione del legale rappresentante di ciascuna di esse.

8. Le insegne poste all’ingresso, degli uffici, anche decentrati, nei quali vengono organizzate le attività devono contenere l’indicazione che esse sono riservate ai soli soci dell’associazione.

Art. 91

Esercizio dell’attività di organizzazione di viaggio.

1. I soggetti di cui all’articolo 90 sono tenuti a dare preventiva comunicazione dell’inizio delle proprie attività disciplinate dalle norme contenute nel presente capo alla Provincia nel cui territorio è situata la sede dell’organismo regionale o dell’articolazione territoriale, specificando:

a) le complete generalità nonché il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931, e successive modificazioni, della persona che assume la responsabilità organizzativa delle attività;

b) le attività che si intendono esercitare.

2. La comunicazione deve altresì contenere la menzione dell’avvenuta stipula della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all’articolo 86, per la copertura di rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività indicate nella comunicazione medesima. La Provincia accerta d’ufficio l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 90 comma 1. La Provincia accerta altresì il possesso dei requisiti professionali della persona che assume la responsabilità organizzativa delle attività, secondo le modalità stabilite all’articolo 88.

3. I soggetti di cui all’articolo 90 sono tenuti a dare comunicazione immediata alla Provincia competente per territorio di ogni variazione relativa al contenuto della comunicazione di cui al comma 1.

4. Il responsabile organizzativo delle attività deve risultare in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 88. Tale soggetto è responsabile organizzativo anche delle attività esercitate dalle eventuali articolazioni territoriali di cui all’articolo 90, comma 7; l’attività del responsabile organizzativo, che può essere svolta da un socio, è incompatibile con l’attività di responsabile organizzativo di altra associazione. Al responsabile organizzativo non si applica il disposto dell’articolo 88, comma 8.

5. Nell’esercizio delle attività di cui al presente articolo le associazioni senza scopo di lucro stipulano contratti ai sensi della Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.) ratificata e resa esecutiva con L. n. 104/1977, nonché ai sensi del D.Lgs. n. 111/1995.

Art. 92

Organizzazione occasionale di viaggi.

1. L’organizzazione e la realizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni, da parte di enti pubblici e organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale è consentita purché le iniziative non superino il numero di cinque nell’arco di un anno solare ed abbiano durata media non superiore a dieci giorni.

2. Il predetto numero di iniziative può essere superato qualora vengano organizzate gite ed escursioni di durata inferiore alle ventiquattro ore, purché, nell’arco dell’anno solare, sia comunque rispettato il limite massimo complessivo di giorni di attività consentiti.

3. Il soggetto organizzatore è tenuto a stipulare un’assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dalla effettuazione di ogni singola iniziativa, secondo lo schema tipo definito dal dirigente del competente ufficio della Giunta regionale. Il soggetto organizzatore è altresì tenuto a dare preventiva comunicazione di ogni singola iniziativa alla Provincia, specificando, tra l’altro, l’assenza di scopo di lucro della iniziativa, le generalità del responsabile e il possesso dei requisiti di cui all’articolo 91 comma 1 lettera a).

4. La Provincia esercita la vigilanza e il controllo delle attività di cui al presente articolo, sospende l’effettuazione dell’iniziativa quando non sia stato osservato l’obbligo della stipula dell’assicurazione.

Art. 93

Uffici di biglietteria.

1. Non è soggetta alle norme contenute nel presente capo l’apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio della Toscana, purché l’attività delle stesse si limiti alla emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l’organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto; in tal caso dette imprese sono soggette alla disciplina di cui all’articolo 83.

2. Non sono soggetti alla disciplina contenuta nel presente capo gli uffici la cui attività si limiti alla vendita di titoli di viaggio dei servizi di trasporto pubblico.

TITOLO II

Imprese turistiche

Capo V – agenzie di viaggio e turismo

Sezione V – Vigilanza e sanzioni

Art. 94

Vigilanza e controllo.

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, ivi compresa l’applicazione delle sanzioni, sono esercitate dalla Provincia.

Art. 95

Sospensione e cessazione dell’attività.

1. Qualora venga meno uno o più requisiti strutturali o professionali di cui all’articolo 88, o manchi la garanzia assicurativa di cui all’articolo 86, la Provincia dispone la sospensione dell’attività di agenzia di viaggio per un periodo massimo di sei mesi, se, a seguito di diffida, non si sia ottemperato entro il termine stabilito nella diffida stessa (82).

2. La Provincia dispone la cessazione dell’attività nei seguenti casi:

a) qualora alla scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si sia ottemperato quanto previsto nella diffida;

b) qualora venga meno alcuno dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività.

3. La Provincia sospende lo svolgimento delle attività di organizzazione di viaggi da parte delle associazioni di cui all’articolo 90 per un periodo massimo di sei mesi qualora, accertato il venir meno della copertura assicurativa di cui all’articolo 91 comma 2, l’associazione non provveda a ricostituirla entro il termine stabilito dalla Provincia.

4. La Provincia dispone la cessazione dell’attività di organizzazione di viaggio qualora non si sia provveduto alla ricostituzione della copertura assicurativa entro il periodo di sospensione.

(82) Comma così modificato dall’art. 44, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.

Art. 96

Sanzioni amministrative.

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 800,00 euro a 4.800,00 euro:

a) chiunque esercita l’attività di agenzia di viaggio senza aver fatto la denuncia di inizio di attività di cui all’articolo 84;

b) chiunque contravviene all’obbligo di stipulare la garanzia assicurativa di cui all’articolo 86;

c) l’associazione iscritta all’albo di cui all’articolo 90 che effettua le attività ivi consentite in favore di non associati, ovvero contravviene all’obbligo di stipulare la polizza assicurativa di cui all’articolo 91, comma 2.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro:

a) chiunque pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con le norme di cui all’articolo 9 del D.Lgs. n. 111/1995;

b) colui che non presta effettivamente la propria esclusiva attività presso l’agenzia di viaggio di cui risulti essere titolare, o, in sua vece, chi è preposto alla direzione tecnica ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera a), ovvero il responsabile organizzativo che viola le norme di cui all’articolo 91, comma 4;

c) l’associazione iscritta all’albo di cui all’articolo 90 che effettua le attività ivi consentite senza la preventiva comunicazione alla provincia, prevista all’articolo 91;

d) il soggetto organizzatore di cui all’articolo 92 che contravviene agli obblighi ivi previsti;

e) chi contravviene agli obblighi previsti dall’articolo 85, comma 2;

f) chi contravviene agli obblighi previsti dall’articolo 84, commi 2 e 6; dall’articolo 87 e dall’articolo 90, comma 8.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 chi violi gli obblighi di cui al presente capo non altrimenti sanzionati.

4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate (83).

(83) Articolo così sostituito dall’art. 45, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Art. 96. Sanzioni amministrative. 1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.500.900 (774,69 euro) a lire 9.000.000 (4648,11 euro):

a) chiunque esercita l’attività di agenzia di viaggio senza aver fatto la denuncia di inizio di attività di cui all’articolo 84;

b) chiunque contravviene all’obbligo di stipulare la garanzia assicurativa di cui all’articolo 86;

c) l’associazione iscritta all’albo di cui all’articolo 90 che effettua le attività ivi consentite in favore di non associati, ovvero contravviene all’obbligo di stipulare la polizza assicurativa di cui all’articolo 91, comma 2.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 (258,23 euro) a lire 3.000.000 (1549,37 euro):

a) chiunque pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con le norme di cui all’articolo 9 del D.Lgs. n. 111/1995;

b) colui che non presta effettivamente la propria esclusiva attività presso l’agenzia di viaggio di cui risulti essere titolare, o, in sua vece, preposto alla direzione tecnica ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera a), ovvero il responsabile organizzativo che viola le norme di cui all’articolo 91, comma 5;

c) l’associazione, iscritta all’albo di cui all’articolo 90 che effettua le attività ivi consentite senza la preventiva comunicazione alla Provincia prevista all’articolo 91;

d) il soggetto organizzatore di cui all’articolo 92 che contravviene agli obblighi ivi previsti;

e) chi contravviene agli obblighi previsti dall’articolo 85, comma 2;

f) chi contravviene agli obblighi previsti dall’articolo 84, commi 2 e 6; dall’articolo 87; dall’articolo 90, comma 8.

3. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo, nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.».

TITOLO II

Imprese turistiche

Capo V – agenzie di viaggio e turismo

Sezione VI – Norme transitorie

Art. 97

Norme transitorie.

1. Gli esami di idoneità di cui all’articolo 89 continuano ad essere espletati dalla Regione Toscana per un anno dall’entrata in vigore del presente testo unico.

2. I depositi cauzionali di cui all’articolo 15 della legge regionale 8 febbraio 1994, n. 16 «Nuove norme in materia di disciplina delle attività di organizzazione di viaggi» che non siano stati ancora svincolati, a seguito dell’operatività del Fondo nazionale di garanzia, di cui all’articolo 21 del D.Lgs. n. 111/1995, vengono svincolati dalle province entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente testo unico.

TITOLO III

Le professioni del turismo

Capo I – Guida turistica

Sezione I – Definizione e attività

Art. 98

Definizione dell’attività di guida turistica.

1. È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone con lo scopo di illustrare le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, nonché le risorse produttive del territorio.

2. L’esercizio dell’attività è consentito:

a) negli ambiti provinciali per i quali è stata conseguita l’abilitazione;

b) senza limiti territoriali, nella specializzazione in particolari settori tematici, ove la stessa guida turistica abbia conseguito l’ulteriore abilitazione;

c) per la visita di musei, gallerie, opere d’arte, ville, scavi archeologici per i quali sia stata conseguita ulteriore specifica abilitazione.

3. Qualora la guida turistica consegua l’abilitazione in tutti gli ambiti provinciali, assume il titolo di “Guida della Toscana”.

(giurisprudenza)

Art. 99

Requisiti per l’esercizio della professione.

1. Per l’esercizio della professione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di scuola media superiore;

b) abilitazione all’esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale e il superamento dell’esame, di cui all’articolo 101 (84);

b-bis) titolo di studio universitario tra quelli indicati con regolamento regionale e superamento dell’esame, di cui all’articolo 101; il possesso del titolo di studio universitario sostituisce la frequenza del corso di cui alla lettera b) (85);

c) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

2. Per l’esercizio della professione di guida turistica è necessario presentare al Comune di residenza una denuncia di inizio di attività, ai sensi dell’articolo 58 e seguenti della L.R. n. 9/1995, attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge.

3. I non residenti che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, intendono svolgere l’attività di guida turistica in Toscana, possono presentare la denuncia ad un Comune della Regione nel quale abbiano eletto domicilio.

4. Il Comune, accertata l’esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell’utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura regionale (86). La tessera reca l’indicazione degli ambiti territoriali e delle specializzazioni per le quali è stata conseguita l’abilitazione, nonché l’eventuale indicazione del titolo di cui all’articolo 98, comma 3.

5. In caso di cambiamento di residenza, il Comune che abbia ricevuto la denuncia di inizio di attività trasferisce gli atti relativi a questa al nuovo Comune di residenza.

6. La guida turistica è tenuta a comunicare al Comune di residenza l’eventuale cessazione della propria attività.

(84) Lettera così sostituita dall’art. 46, comma 1, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «b) abilitazione all’esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale di cui all’articolo 101 ed il superamento dei relativi esami.».

(85) Lettera aggiunta dall’art. 46, comma 2, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.

(86) Periodo così modificato dall’art. 46, comma 3, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.

Art. 100

Esenzioni.

1. Le norme contenute nel presente capo non si applicano:

a) ai dipendenti di enti pubblici che svolgono le attività disciplinate dalla presente legge per l’espletamento di compiti istituzionali dell’ente e nell’ambito di iniziative da esso promosse e realizzate, muniti di documento di riconoscimento quali dipendenti;

b) alle attività didattiche svolte da esperti, anche con lezioni sui luoghi oggetto di studio, rivolte alle scuole ed istituti di ogni ordine e grado o svolte nell’ambito di corsi di formazione e iniziative a carattere seminariale;

c) a chi, su incarico del Comune e munito della relativa attestazione, in ragione di conoscenze specialistiche di cui abbia notoriamente possesso, svolga, volontariamente senza scopo di lucro, attività divulgativa del patrimonio di interesse turistico-culturale esistente nel territorio del medesimo Comune.

2. I soggetti che operano in base alle esenzioni di cui al presente articolo non possono fregiarsi della qualifica di guida turistica.

Art. 101

Corsi di qualificazione e specializzazione.

1. La provincia riconosce corsi di qualificazione professionale e di specializzazione per guide turistiche, ai sensi della normativa regionale vigente.

2. I corsi di qualificazione assicurano la formazione teorica e pratica della guida turistica con l’acquisizione di conoscenze sugli ambiti territoriali provinciali e si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio di un attestato di qualificazione.

3. L’ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al possesso del diploma di scuola media superiore e alla conoscenza di una lingua straniera.

4. I corsi di specializzazione sono finalizzati all’ampliamento delle competenze e all’approfondimento delle conoscenze, comprendono la specializzazione su specifici siti museali e su particolari settori tematici e si concludono con un esame e con il rilascio del relativo attestato di specializzazione.

5. I corsi di cui al comma 4 hanno ad oggetto materie che interessano il territorio regionale e sono riconosciuti e pubblicizzati anche in coordinamento tra le province (87).

(87) Articolo così sostituito dall’art. 47, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Art. 101. Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione. 1. La Provincia, quale ente delegato alla formazione professionale, organizza corsi di qualificazione professionale, di aggiornamento e di specializzazione per guide turistiche, ai sensi della L.R. 31 agosto 1994, n. 70 “Nuova disciplina in materia di formazione professionale” e successive modificazioni. Tali corsi possono essere organizzati anche mediante conversione con enti, istituti scolastici ed associazioni competenti nei settori disciplinati dal presente capo.

2. I corsi di qualificazione devono assicurare la formazione teorica e pratica della guida turistica, con l’acquisizione di conoscenze sull’ambito o sugli ambiti territoriali provinciali. Si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio di un attestato di qualificazione. L’ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al possesso del diploma di scuola media superiore e alla dimostrazione della conoscenza di almeno una lingua straniera.

3. I corsi di aggiornamento sono obbligatori ogni cinque anni di attività ed hanno, di norma, per oggetto, le stesse materie dei corsi di qualificazione e si concludono con il rilascio di un attestato di frequenza.

4. Il mancato conseguimento dell’attestato di frequenza per oltre tre anni dalla scadenza del temine di cui al comma 3, comporta la decadenza dall’abilitazione all’esercizio della professione.

5. La guida turistica che si trovi nella impossibilità di frequentare il corso di aggiornamento periodico obbligatorio, a causa di malattia o di altro comprovato motivo di forza maggiore, è tenuta a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell’impedimento.

6. I corsi di specializzazione sono finalizzati all’ampliamento delle competenze e all’approfondimento delle conoscenze; comprendono la specializzazione su specifici siti museali e in particolari settori tematici; si concludono con un esame e il rilascio del relativo attestato di specializzazione. I corsi hanno valenza di tipo regionale e sono organizzati e pubblicizzati anche in coordinamento tra le province.».

Art. 102

Modalità e contenuti dei corsi di qualificazione.

1. Con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i soggetti competenti nei settori disciplinati dalle norme contenute nel presente capo e le organizzazioni dei consumatori, sono determinate la composizione della commissione, le materie oggetto dei corsi di qualificazione, il numero delle ore, le modalità di accesso, la quota parte di spesa a carico dei partecipanti ai corsi ove non finanziati dal fondo sociale europeo.

2. Nel provvedimento di cui al comma 1, sono determinati i casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione per coloro che dimostrino, mediante il possesso di idonei titoli di studio e di formazione, di aver già acquisito le conoscenze relative a materie che formano oggetto del corso.

Art. 103

Integrazioni dell’abilitazione professionale.

1. Le guide turistiche già in possesso di abilitazione possono estendere l’esercizio della professione ad ulteriori lingue straniere. In tal caso possono chiedere di essere sottoposte ad esame nell’ambito degli esami finali dei corsi di cui all’articolo 101. A tal fine, la commissione d’esame è integrata con esperti.

2. Le guide turistiche già in possesso di abilitazione possono estendere l’esercizio della professione ad altri ambiti territoriali provinciali, frequentando il relativo corso di qualificazione limitatamente agli insegnamenti specifici relativi a tali ambiti territoriali.

3. La Provincia rilascia apposita certificazione di abilitazione a chi abbia superato l’esame di cui al comma 1.

3-bis. Le guide turistiche che, in data anteriore all’entrata in vigore della legge regionale 19 luglio 1995, n. 80 (Disciplina delle professioni di guida turistica, accompagnatore turistico ed interprete turistico), risultano in possesso di abilitazione all’esercizio della professione limitatamente a singole località, possono ottenere l’estensione dell’abilitazione stessa all’intero ambito provinciale purché diano prova di adeguata conoscenza professionale, valutata da apposita commissione nominata dalla provincia. La provincia comunica al comune di residenza o di domicilio l’estensione dell’abilitazione (88).

(88) Comma aggiunto dall’art. 48, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.

Art. 104

Pubblicità dei prezzi.

1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali delle guide turistiche deve contenere i relativi prezzi.

2. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.

Art. 105

Ingresso gratuito.

1. Le guide turistiche sono ammesse gratuitamente in tutti i musei, le gallerie, i monumenti di proprietà della Regione e degli enti locali.

TITOLO III

Le professioni del turismo

Capo I – Guida turistica

Sezione II – Vigilanza e sanzioni

Art. 106

Vigilanza e controllo.

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, ivi compresa l’applicazione delle sanzioni, sono esercitate dai comuni.

Art. 107

Sanzioni amministrative.

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.000,00 euro:

a) chiunque esercita l’attività professionale di guida turistica senza aver provveduto alla denuncia di inizio di attività;

b) i soggetti di cui agli articoli 82 e 90 che, per lo svolgimento della propria attività, si avvalgono delle persone di cui alla lettera a).

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.500,00 euro:

a) la guida turistica che esercita al di fuori degli ambiti per cui ha conseguito l’abilitazione;

b) chiunque, beneficiando delle esenzioni di cui all’articolo 100, comma 1, viola il disposto dell’articolo 100, comma 2;

c) la guida turistica che contravviene al divieto di cui all’articolo 104, comma 2.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro:

a) la guida turistica che contravviene al disposto dell’articolo 104, comma 1;

b) la guida turistica che esercita in una lingua per la quale non ha conseguito l’abilitazione.

4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

5. Il comune, nei casi di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, lettera b), che assumano particolare gravità oppure siano reiterati nell’anno, può sospendere l’attività fino ad un massimo di trenta giorni (89).

(89) Articolo così sostituito dall’art. 49, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Art. 107. Sanzioni amministrative. 1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 (516,46 euro) a lire 5.000.000 (2582,28 euro):

a) chiunque esercita l’attività professionale di guida turistica senza aver provveduto alla denuncia di inizio di attività;

b) i soggetti di cui agli articoli 82 e 90 che, per lo svolgimento della propria attività, si avvolgono delle persone di cui alla lettera a).

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 (258,23 euro) a lire 2.500.000 (1291,14 euro):

a) la guida turistica che esercita al di fuori degli ambiti per cui ha conseguito l’abilitazione;

b) chiunque, beneficiando delle esenzioni di cui all’articolo 100, comma 1, viola il disposto dell’articolo 100, comma 2;

c) la guida turistica che contravviene al divieto di cui all’articolo 104, comma 2.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 (103,29 euro) a lire 1.000.000 (516,46 euro):

a) la guida turistica che contravviene al disposto dell’articolo 104, comma 1;

b) la guida turistica che esercita in una lingua per la quale non ha conseguito l’abilitazione.

4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo, nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

5. Il Comune, nei casi di cui alla lettera b) del comma 1, alla lettera b) del comma 2, che assumano particolare gravità oppure siano reiterati nell’anno, può sospendere l’attività fino ad un massimo di trenta giorni.».

Art. 108

Divieto di prosecuzione dell’attività.

1. La prosecuzione dell’attività professionale di guida turistica è impedita dal Comune qualora l’interessato perda uno dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività.

2. In tal caso è ritirata la tessera di riconoscimento.

TITOLO III

Le professioni del turismo

Capo I – Guida turistica

Sezione III – Norme transitorie

Art. 109

Norme transitorie.

1. Le guide turistiche in possesso di autorizzazione ai sensi della legge regionale 19 luglio 1995, n. 80 «Disciplina delle professioni di guida turistica, accompagnatore, turistico e interprete turistico», abilitate per singoli ambiti territoriali, mantengono l’esercizio dell’attività in tali ambiti territoriali. Le guide turistiche in possesso di autorizzazione per uno dei due ambiti territoriali della Provincia di Firenze, possono estendere l’esercizio della professione all’intero territorio provinciale, frequentando il relativo corso di qualificazione; a tal fine si applica, in quanto compatibile, il disposto dell’articolo 103, comma 2.

2. La frequenza ai corsi di preparazione all’esame di idoneità per guida turistica organizzati dalle province ai sensi della L.R. n. 80/1995 dà diritto all’esonero dalla frequenza del corso di qualificazione di cui all’articolo 101, fermo restando l’obbligo del superamento dell’esame.

3. Eventuali corsi di preparazione all’esame di idoneità la cui frequenza sia già iniziata al momento dell’emanazione del presente testo unico possono essere integrati in base al provvedimento di cui all’articolo 102 comma 1.

TITOLO III

Le professioni del turismo

Capo II – Accompagnatore turistico

Sezione I – Definizione e attività

Art. 110

Definizione dell’attività di accompagnatore turistico.

1. È accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi attraverso il territorio nazionale od estero per curare l’attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell’ambito di competenza delle guide turistiche.

2. Non sono soggetti alle disposizioni del presente capo i dipendenti delle agenzie di viaggio nell’esercizio della propria attività lavorativa.

Art. 111

Requisiti per l’esercizio della professione.

1. Per l’esercizio della professione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) possesso di titolo di studio o di formazione professionale o di idoneità compreso fra quelli indicati all’articolo 112;

b) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

2. Per l’esercizio della professione di accompagnatore turistico è necessario presentare al Comune di residenza una denuncia di inizio di attività, ai sensi dell’articolo 58 e seguenti della L.R. n. 9/1995, attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge.

3. Il Comune, accertata l’esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell’utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura regionale (90).

4. In caso di cambiamento di residenza, il Comune che abbia ricevuto la denuncia di inizio di attività trasferisce gli atti relativi a questa al nuovo Comune di residenza.

5. Possono esercitare l’attività di accompagnatore turistico in Toscana i cittadini italiani o di altri stati membri dell’Ue non residenti in Toscana che risultano autorizzati all’esercizio della professione ai sensi della legislazione dello Stato di appartenenza o della legislazione regionale in materia.

6. L’accompagnatore turistico è tenuto a comunicare al Comune di residenza l’eventuale cessazione della propria attività.

(90) Comma così modificato dall’art. 50, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.

Art. 112

Titoli.

1. Per lo svolgimento dell’attività di accompagnatore turistico, è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità di istituto tecnico o professionale per il turismo;

b) diploma di liceo linguistico;

c) diploma di laurea in economia e gestione dei servizi turistici;

d) diploma di laurea in lingue;

e) diploma di istituto superiore per interpreti e traduttori o laurea in scienze della mediazione linguistica (91);

f) diploma di laurea in lettere.

2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, per l’attività di accompagnatore turistico è richiesto il possesso del relativo attestato di qualifica, riconosciuto ai sensi delle legislazioni regionali vigenti.

3. È altresì riconosciuto valido, per lo svolgimento dell’attività di accompagnatore turistico, il possesso della idoneità conseguita ai sensi delle legislazioni regionali vigenti.

(91) Lettera così sostituita dall’art. 51, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «e) diploma di istituto superiore per interpreti e traduttori.».

Art. 113

Pubblicità dei prezzi.

1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali degli accompagnatori turistici deve contenere i relativi prezzi.

2. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.

TITOLO III

Le professioni del turismo

Capo II – Accompagnatore turistico

Sezione II – Vigilanza e sanzioni

Art. 114

Vigilanza e controllo.

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, ivi compresa l’applicazione delle sanzioni, sono esercitate dai comuni.

Art. 115

Sanzioni amministrative.

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.000,00 euro:

a) chiunque esercita l’attività professionale di accompagnatore turistico senza aver provveduto alla denuncia di inizio di attività;

b) i soggetti di cui agli articoli 82 e 90 che, per lo svolgimento della propria attività, si avvalgono delle persone di cui alla lettera a).

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.500,00 euro l’accompagnatore turistico che contravviene al divieto di cui all’articolo 113, comma 2.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro l’accompagnatore turistico che contravviene al disposto dell’articolo 113, comma 1.

4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

5. Il comune, nei casi di cui ai commi 1 e 2 che assumano particolare gravità oppure siano reiterati nell’anno, può sospendere l’attività fino ad un massimo di trenta giorni (92).

(92) Articolo così sostituito dall’art. 52, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Art. 115. Sanzioni amministrative. 1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 (516,46 euro) a lire 5.000.000 (2582,28 euro):

a) chiunque esercita l’attività professionale di accompagnatore turistico senza aver provveduto alla denuncia di inizio di attività;

b) i soggetti di cui agli articoli 82 e 90 che, per lo svolgimento della propria attività, si avvalgono delle persone di cui alla lettera a).

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 (258,23 euro) a lire 2.500.000 (1291,14 euro) l’accompagnatore turistico che contravviene al divieto di cui all’articolo 113, comma 2.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 (103,29 euro) a lire 1.000.000 (516,46 euro) l’accompagnatore turistico che contravviene al disposto dell’articolo 113, comma 1.

4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui ai al presente articolo, nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

5. Il Comune, nei casi di cui ai commi 1 e 2, che assumano particolare gravità oppure siano reiterati nell’anno, può sospendere l’attività fino ad un massimo di trenta giorni.».

Art. 116

Divieto di prosecuzione dell’attività.

1. La prosecuzione dell’attività professionale di accompagnatore turistico è impedita dal Comune qualora l’interessato perda uno dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività.

2. In tal caso, è ritirata la tessera di riconoscimento.

Art. 117

Norma transitoria.

1. Restano in vigore, fino al 28 febbraio 2001, le norme di cui alla legge regionale 9 dicembre 1999, n. 63, «Norme urgenti in materia di turismo in previsione del Giubileo dell’anno 2000».

TITOLO III

Le professioni del turismo

Capo III – Guida ambientale

Sezione I – Definizione e attività

Art. 118

Definizione dell’attività di guida ambientale.

1. È guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei eco-ambientali, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale. Sono esclusi quei percorsi che richiedono comunque l’uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche (93).

2. [A seconda dell’ambiente e dei mezzi con i quali viene esercitata l’attività, la guida ambientale assume le seguenti connotazioni, di seguito dette specialità:

a) escursionistica;

b) equestre;

c) subacquea] (94).

3. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuate eventuali articolazioni nell’ambito della specialità, al fine di adeguare la professione al mercato della domanda.

4. Le guide ambientali collaborano:

a) con la Regione e gli Enti locali per la difesa e la tutela degli ambienti naturali, in special modo per il mantenimento della rete escursionistica della Toscana di cui alla legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 «Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche»;

b) con gli enti preposti alla promozione del turismo;

c) con le istituzioni scolastiche per affiancare il corpo insegnante nelle iniziative e programmi di educazione ambientale.

(93) Comma così sostituito dall’art. 53, comma 1, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «1. È guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale. Sono esclusi quei percorsi che richiedono, comunque, l’uso di attrezzature e tecniche alpinistiche.».

(94) Comma abrogato dall’art. 53, comma 2, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.

Art. 119

Requisiti e obblighi per l’esercizio dell’attività.

1. Per l’esercizio della professione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di scuola media superiore;

b) abilitazione all’esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale e il superamento dell’esame, di cui all’articolo 121 ovvero abilitazione conseguita in altra Regione o Stato membro della Unione europea ovvero abilitazione tecnica di accompagnatore di media montagna di cui all’articolo 22 della legge 2 gennaio 1986, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina), limitatamente alla specialità escursionistica (95);

b-bis) titolo di studio universitario tra quelli indicati con regolamento regionale e superamento dell’esame, di cui all’articolo 121; il possesso del titolo di studio universitario sostituisce la frequenza del corso di cui alla lettera b) (96);

c) idoneità psico-fisica all’esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dalla Azienda unità sanitaria locale del Comune di residenza;

d) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

2. È inoltre necessario che sia stato assolto l’obbligo della stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle visite, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

3. Per l’esercizio della professione di guida ambientale nella specialità prescelta è necessario presentare al Comune di residenza una denuncia di inizio attività, ai sensi degli articoli 58 e seguenti della L.R. n. 9/1995, attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalle norme contenute nel presente capo.

4. I non residenti che, in possesso dei requisiti di cui il comma 1, intendano svolgere l’attività di guida ambientale in Toscana, possono presentare la denuncia ad un Comune della Regione nel quale abbiano eletto domicilio.

5. Il Comune, accertata l’esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell’utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura regionale (97).

6. [Per il proseguimento dell’attività, ogni tre anni le guide ambientali presentano al comune di residenza il certificato di idoneità psico-fisica di cui al comma 1, lettera c)] (98).

7. Nel caso di cambiamento di residenza, il Comune che abbia ricevuto la comunicazione di inizio dell’attività trasferisce gli atti relativi a questa al nuovo Comune.

(95) Lettera così sostituita dall’art. 54, comma 1, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «b) abilitazione all’esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale di cui all’articolo 121 ed il superamento dei relativi esami, ovvero abilitazione conseguita in altra Regione italiana o Stato membro della Ue, abilitazione tecnica di accompagnatore di media montagna di cui all’articolo 22 della L. 2 gennaio 1989, n. 6 “Ordinamento della professione di guida alpina” limitatamente alla specialità escursionistica.».

(96) Lettera aggiunta dall’art. 54, comma 2, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.

(97) Comma così modificato dall’art. 54, comma 3, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.

(98) Comma così sostituito dall’art. 54, comma 4, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14, poi abrogato dall’art. 3, L.R. 11 dicembre 2012, n. 74. Il testo originario era così formulato: «6. Per il proseguimento dell’attività, ogni tre anni le guide ambientali devono presentare al Comune di residenza il certificato di idoneità psico-fisica di cui al comma 1, lettera c), l’attestato di frequenza dell’apposito corso di aggiornamento di cui all’articolo 121, comma 3.».

Art. 120

Rapporti con le professioni di guida di parco e guida alpina.

1. Le guide alpine maestri di alpinismo e gli aspiranti guide alpine iscritte nell’apposito albo professionale regionale di cui all’articolo 143 possono esercitare la professione di guida ambientale escursionistica.

2. Le guide di parco o di riserva naturale di cui all’articolo 21 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 «Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale», possono esercitare la professione di guida ambientale nella specialità attinente. In tal caso i corsi di formazione di cui all’articolo 21, comma 3, della L.R. n. 49/1995 devono garantire la conoscenza generale dell’intero territorio regionale.

3. I soggetti di cui al comma 2 che intendano esercitare la professione di guida ambientale devono possedere i requisiti e sono soggetti agli obblighi di cui all’articolo 119, fatta eccezione per il possesso dell’abilitazione professionale.

4. L’Ente gestore di parco o riserva naturale può rilasciare alle guide ambientali abilitate ai sensi del presente testo unico il titolo di guida di parco o di riserva ovvero valutare la formazione acquisita dalle guide ambientali ai fini dell’esonero parziale dai corsi di formazione di cui all’articolo 21, comma 3, della L.R. n. 49/1995.

Art. 121

Corsi di qualificazione e specializzazione.

1. La provincia riconosce corsi di qualificazione professionale e di specializzazione per guide ambientali, ai sensi della normativa regionale vigente.

2. I corsi di qualificazione assicurano la formazione tecnico-pratica e teorica della guida ambientale nella singola specialità, si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio del relativo attestato.

3. L’ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al superamento di una prova attitudinale teorico-pratica espletata secondo le modalità stabilite dalla provincia.

4. I corsi di specializzazione sono finalizzati all’ampliamento delle competenze e all’approfondimento delle conoscenze; comprendono l’acquisizione di nuove tecniche, l’uso di mezzi e la specializzazione su porzioni di territorio.

5. I corsi di specializzazione sono riservati a coloro che già esercitano l’attività di guida ambientale e si concludono con un esame e con il rilascio di un attestato (99).

(99) Articolo così sostituito dall’art. 55, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Art. 121. Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione. 1. La Provincia organizza corsi di qualificazione professionale, di aggiornamento e di specializzazione per guide ambientali, ai sensi della L.R. n. 70/1994 e successive modificazioni. Tali corsi possono essere organizzati anche mediante convenzione con enti ed associazioni competenti nei settori disciplinati dalle norme contenute nel presente capo.

2. I corsi di qualificazione assicurano la formazione tecnico-pratica e teorica della guida ambientale nella singola specialità, si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio del relativo attestato. L’ammissione ai corsi di qualificazione per guida ambientale è subordinata al superamento di una prova attitudinale teorico-pratica, espletata secondo le modalità stabilite dalla Provincia.

3. I corsi di aggiornamento sono obbligatori ed hanno, di norma, per oggetto le stesse materie dei corsi di qualificazione. Tali corsi si concludono con il rilascio di un attestato di frequenza.

4. Il mancato conseguimento dell’attestato di frequenza per oltre tre anni dalla data svolgimento del primo corso utile, comporta la decadenza dall’abilitazione all’esercizio della professione.

5. La guida ambientale che si trovi nella impossibilità di frequentare il corso di aggiornamento periodico obbligatorio, a causa di malattia od altro comprovato motivo di forza maggiore, fatta salva comunque la necessità dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica di cui all’articolo 119, comma 1 lettera c), è tenuta a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell’impedimento.

6. I corsi di specializzazione sono finalizzati all’ampliamento delle competenze e all’approfondimento delle conoscenze; comprendono l’acquisizione di nuove tecniche, l’uso di mezzi e la specializzazione su porzioni di territorio. Sono riservati a coloro che già esercitano l’attività di guida ambientale e si concludono con un esame e con rilascio di un attestato.».

Art. 122

Modalità e contenuti dei corsi.

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti i soggetti competenti nei settori disciplinati dalle norme contenute nel presente capo e le organizzazioni dei consumatori, determina le materie oggetto dei corsi di qualificazione, di specializzazione, il numero delle ore, le modalità di accesso, la composizione della commissione esaminatrice, la quota parte di spesa a carico dei partecipanti ai corsi, ove non siano finanziati dal fondo sociale europeo (100).

2. Nel provvedimento di cui al comma 1, sono determinati eventuali casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrino di avere già acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.

(100) Comma così modificato dall’art. 56, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.

Art. 123

Obblighi professionali.

1. Le guide ambientali garantiscono lo svolgimento dell’escursione nella sicurezza per i propri clienti graduando la difficoltà dei percorsi alle effettive capacità degli stessi (101).

(101) Comma così sostituito dall’art. 57, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «1. Le guide ambientali devono garantire lo svolgimento dell’escursione nella massima sicurezza per i propri clienti graduando la difficoltà dei percorsi alle effettive capacità degli stessi, secondo le norme deontologiche richiamate nell’ambito dei corsi di formazione professionale.».

Art. 124

Pubblicità dei prezzi.

1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali deve contenere relativi prezzi.

2. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.

TITOLO III

Le professioni del turismo

Capo III – Guida ambientale

Sezione II – Vigilanza e sanzioni

Art. 125

Vigilanza e controllo.

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, ivi compresa l’applicazione delle sanzioni, sono esercitate dai comuni.

Art. 126

Sanzioni amministrative.

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.000,00 euro:

a) chiunque esercita l’attività professionale di guida ambientale senza aver provveduto alla denuncia di inizio di attività;

b) i soggetti di cui agli articoli 82 e 90 che, per lo svolgimento della propria attività, si avvalgono delle persone di cui alla lettera a).

2. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.500,00 euro la guida ambientale che contravviene al divieto di cui all’articolo 124, comma 2.

3. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro la guida ambientale che contravviene al disposto dell’articolo 124, comma 1.

4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate (102).

(102) Articolo così sostituito dall’art. 58, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Art. 126. Sanzioni amministrative. 1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 (516,46 euro) a lire 5.000.000 (2582,28 euro):

a) chiunque esercita l’attività professionale di guida ambientale senza aver provveduto alla denuncia di inizio di attività;

b) i soggetti di cui agli articoli 82 e 90 che, per lo svolgimento della propria attività, si avvalgono delle persone di cui alla lettera a).

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 (258,23 euro) a lire 2.500.000 (1291,14 euro) la guida ambientale che contravviene al divieto di cui all’articolo 124, comma 2.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 (103,29 euro) a lire 1.000.000 (516,46 euro) la guida ambientale che contravviene al disposto dell’articolo 124, comma 1.

4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo, nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.».

Art. 127

Divieto di prosecuzione dell’attività.

1. Fatto salvo il caso previsto dall’articolo 121, comma 5, nel caso di mancata presentazione della documentazione di cui all’articolo 119, comma 6, l’esercizio della professione di guida ambientale è sospeso fino alla presentazione della documentazione e, comunque, per un periodo massimo di tre anni. Decorso tale termine massimo, il Comune vieta la prosecuzione dell’attività.

2. La prosecuzione dell’attività è impedita dal Comune qualora l’interessato perda uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione.

3. In caso di sospensione o divieto di prosecuzione dell’attività, è ritirata la tessera di riconoscimento.

Art. 128

Norma transitoria.

1. In sede di prima attuazione e comunque non oltre ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente testo unico, ai corsi di qualificazione, con esame di abilitazione finale, sono ammessi anche coloro che, privi di diploma di maturità, abbiano svolto in Toscana, per un periodo non inferiore a due anni nell’ultimo quinquennio, attività di cui al presente capo, documentate fiscalmente.

TITOLO III

Le professioni del turismo

Capo IV – Maestro di sci

Sezione I – Definizione e attività

Art. 129

Definizione dell’attività di maestro di sci.

1. È maestro di sci, ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 marzo 1991, n. 81 «Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina», chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l’uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.

2. Le aree sciistiche ove è prevista l’attività dei maestri di sci sono individuate e delimitate dalle province, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93 recante «Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati».

Art. 130

Albo professionale regionale dei maestri di sci.

1. È istituito l’albo professionale regionale dei maestri di sci, nel quale devono essere iscritti tutti i soggetti che intendono esercitare in modo stabile in Toscana la professione di maestro di sci. Si intende esercizio stabile della professione l’attività svolta dal maestro di sci che abbia un recapito in Toscana ai fini dell’offerta delle proprie prestazioni.

2. L’albo è tenuto ed aggiornato dal Collegio regionale dei maestri di sci di cui all’articolo 135, sotto la vigilanza della Regione che la esercita nelle forme previste dal successivo articolo 140.

3. L’albo professionale regionale dei maestri di sci è suddiviso, per specialità, nelle seguenti sezioni:

a) maestri di sci alpino;

b) maestri di sci di fondo;

c) maestri di sci di “snowboard”.

4. L’iscrizione nell’albo professionale ha efficacia per tre anni, è limitata alla sezione in cui il maestro è iscritto ed è mantenuta a seguito di presentazione del certificato di idoneità psico-fisica di cui all’articolo 131 comma 1, lett. a) nonché dell’attestato di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento obbligatori di cui all’articolo 132.

Art. 131

Requisiti per l’iscrizione all’albo.

1. Possono essere iscritti all’albo professionale regionale dei maestri di sci coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall’Azienda unità sanitaria locale del Comune di residenza;

b) assolvimento dell’obbligo scolastico;

c) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) abilitazione all’esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale di cui all’articolo 132 ed il superamento dei relativi esami.

1-bis. Il collegio, accertata l’esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura regionale (103).

(103) Comma aggiunto dall’art. 59, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.

Art. 132

Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione.

1. La provincia riconosce corsi di qualificazione e di specializzazione professionale per maestri di sci, nonché i corsi di aggiornamento obbligatori di cui all’articolo 130, comma 4, ai sensi della normativa regionale vigente (104).

2. Gli interventi formativi sono attuati in collaborazione con il Collegio regionale dei maestri di sci, prevedendo, per le materie di carattere tecnico e didattico, l’impiego di istruttori nazionali della Federazione italiana sport invernali.

3. I corsi di qualificazione professionale devono assicurare la formazione tecnico – pratica e teorica del maestro di sci nella singola specialità. Essi si concludono con un esame e il rilascio del relativo attestato.

4. L’ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al superamento di una prova attitudinale pratica.

5. I corsi di aggiornamento si riferiscono alle stesse materie di insegnamento previste per i corsi di qualificazione. L’attestato di frequenza finale viene rilasciato ai soli soggetti che abbiano assicurato la propria presenza ad almeno il settantacinque per cento delle ore di insegnamento.

6. Il maestro di sci che si trovi nella impossibilità di frequentare il corso di aggiornamento periodico obbligatorio a causa di malattia od altro comprovato motivo di forza maggiore, è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell’impedimento; in tal caso, la validità dell’iscrizione nell’albo professionale, è prorogata fino a quando il corso obbligatorio sia superato ed, in ogni caso, per un periodo massimo d tre anni, fatto salvo l’accertamento dell’idoneità psico-fisica di cui all’articolo 131, comma 1, lettera a).

7. I corsi di specializzazione sono finalizzati all’acquisizione di particolari tecniche, sono riservati ai soggetti già iscritti all’albo professionale e si concludono con il rilascio del relativo attestato.

(104) Comma così sostituito dall’art. 60, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «1. La Provincia organizza corsi di qualificazione e di specializzazione professionale per maestri di sci, nonché i corsi di aggiornamento obbligatori di cui all’articolo 130, comma 4 ai sensi della L.R. n. 70/1994.».

Art. 133

Modalità e contenuti dei corsi.

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentite le province, il Collegio regionale dei maestri di sci di cui all’articolo 135 e le organizzazioni dei consumatori, determina le materie oggetto dei corsi di qualificazione, di specializzazione e di aggiornamento, il numero delle ore, le modalità di accesso, la composizione della commissione esaminatrice, la quota parte di spesa a carico dei partecipanti ai corsi, ove non siano finanziati dal fondo sociale europeo. Le materie e gli argomenti dei corsi sono determinati nel rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione Italiana Sport Invernali.

2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati i casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrino di aver già acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.

3. I maestri di sci già abilitati in una specialità che hanno superato la prova attitudinale per l’ammissione ai corsi di qualificazione di altra specialità, sono esonerati dal corso di formazione e dall’esame limitatamente alle materie già oggetto del corso di formazione per il quale è stata ottenuta l’abilitazione (105).

(105) Comma così sostituito dall’art. 61, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «3. I maestri di sci già abilitati in una specialità sono esonerati dalla prova attitudinale per l’ammissione ai corsi di qualificazione per una diversa specialità.».

Art. 134

Maestri di sci di altre regioni e stati (106).

1. I maestri di sci già iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci anche in Toscana devono richiedere l’iscrizione nell’albo professionale regionale della Toscana.

2. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all’iscrizione dopo aver verificato la permanenza dei requisiti di cui all’articolo 131.

3. I maestri di sci iscritti negli albi di altre regioni o province autonome che intendono esercitare temporaneamente o saltuariamente in Toscana devono darne preventiva comunicazione al Collegio regionale dei maestri di sci, indicando le località sciistiche nelle quali intendono esercitare ed il periodo di attività.

4. Ai maestri di sci, cittadini di stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia non iscritti in alcun albo regionale che intendono esercitare in Toscana la professione in maniera stabile o in via occasionale e temporanea, si applica la disciplina contenuta nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).

5. Gli obblighi di cui al comma 3, non si applicano ai maestri di sci provenienti con i loro allievi da altre regioni, province autonome o da altri Stati che esercitano temporaneamente in Toscana.

6. Ai cittadini di Stati non membri dell’Unione europea che vogliono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

7. L’esercizio stabile della professione dei maestri di sci di stati non appartenenti all’Unione europea è subordinato alla iscrizione nell’albo del Collegio regionale dei maestri di sci della Toscana. L’iscrizione è effettuata a seguito di riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali, d’intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza, di verifica della reciprocità di trattamento e della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 131.

8. I maestri di sci di stati non membri dell’Unione europea non iscritti in albi professionali italiani possono esercitare temporaneamente in Toscana previa richiesta di nulla osta al Collegio regionale dei maestri di sci della Toscana. Il nulla osta è rilasciato a seguito di riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali d’intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza e di verifica della reciprocità di trattamento.

(106) Articolo così sostituito dall’art. 1, L.R. 11 dicembre 2012, n. 74. Il testo originario era così formulato: «Art. 134. Maestri di sci di altre regioni e Stati. 1. I maestri di sci già iscritti negli albi professionali di altre regioni che intendono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci anche in Toscana devono richiedere l’iscrizione nell’albo professionale regionale della Toscana.

2. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all’iscrizione dopo aver verificato la permanenza dei requisiti di cui all’articolo 131.

3. I maestri di sci iscritti negli albi di altre regioni che intendono esercitare per periodi superiori ai dieci giorni per stagione in Toscana devono darne preventiva comunicazione al Collegio regionale dei maestri di sci, indicando le località sciistiche nelle quali intendono esercitare ed il periodo di attività.

4. I maestri di sci stranieri non iscritti in alcun albo regionale possono esercitare l’attività professionale in Toscana, per periodi superiori ai dieci giorni ed inferiori a trenta per stagione, previo nulla osta del Collegio regionale dei maestri di sci.

5. Il nulla osta per i cittadini di Stati non membri dell’Unione europea è subordinato al riconoscimento da parte della Federazione italiana sport invernali, d’intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, dell’equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza.

6. I maestri di sci che provengono da altri Stati o da altre regioni e che accompagnano propri gruppi di allievi non sono soggetti agli obblighi di cui ai commi 3 e 4.».

Art. 134-bis

Esercizio abusivo della professione (107).

1. L’esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell’articolo 348 del codice penale.

(107) Articolo aggiunto dall’art. 2, L.R. 11 dicembre 2012, n. 74.

Art. 135

Collegio regionale dei maestri di sci.

1. È istituito, quale organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale dei maestri di sci. Del Collegio fanno parte tutti i maestri iscritti nell’albo della Regione, nonché i maestri di sci che abbiano momentaneamente sospeso l’attività oppure l’abbiano cessata (108).

2. Sono organi del Collegio:

a) l’assemblea, costituita da tutti i membri del Collegio;

b) il consiglio direttivo, i cui componenti sono eletti dalla assemblea con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3, lettera d);

c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.

3. Spetta all’assemblea del Collegio:

a) eleggere il consiglio direttivo;

b) approvare annualmente il bilancio del Collegio;

c) eleggere i propri rappresentanti nel Collegio nazionale dei maestri di sci;

d) adottare il regolamento relativo al funzionamento del Collegio, su proposta del consiglio direttivo;

e) pronunciarsi su ogni questione che sia sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale, una pronuncia dell’assemblea sia richiesta da almeno un quinto dei componenti.

4. Spetta al consiglio direttivo del Collegio:

a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell’albo;

b) vigilare sull’esercizio della professione;

c) applicare le sanzioni disciplinari;

d) collaborare con la Regione, oltre che con le province, nell’organizzazione delle attività formative di cui agli articoli 132 e 133;

e) svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti;

f) stabilire le caratteristiche e le modalità d’uso del distintivo di riconoscimento e della divisa di maestro di sci.

5. Il Consiglio regionale, su richiesta di una Regione contigua, sentito il consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, può deliberare la trasformazione del Collegio regionale in Collegio interregionale.

(108) Comma così modificato dall’art. 62, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.

Art. 136

Scuole di sci.

1. Agli effetti del presente testo unico, per scuola di sci si intende qualunque associazione o società cui fanno capo almeno sei maestri di sci per esercitare in modo coordinato la loro attività professionale. L’organico dei maestri di sci della scuola può essere ridotto a quattro unità, con atto del Comune, nelle stazioni sciistiche minori. Le scuole di sci devono avere sede nelle aree sciistiche di cui all’articolo 129, comma 2.

2. Le scuole di sci devono disporre di una sede adeguata e stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all’esercizio dell’insegnamento da parte dei maestri di sci aderenti alla scuola con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

3. Il legale rappresentante di una associazione o società di maestri di sci che intenda istituire una scuola di sci deve trasmettere al Comune in cui intende ubicare la sede della scuola la denuncia di inizio di attività ai sensi degli articoli 58 e seguenti della L.R. n. 9/1995, attestante il possesso dei requisiti e l’assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo, nonché l’impegno a prestare opera in interventi straordinari di soccorso sulla neve.

4. Alla denuncia di inizio attività deve essere allegata la copia dello statuto, che deve essere ispirato a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva dei maestri di sci alla gestione e all’organizzazione della scuola.

Art. 137

Pubblicità dei prezzi.

1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali di maestro di sci deve contenere i relativi prezzi.

2. Le scuole di sci devono esporre nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella dei prezzi praticati.

3. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.

TITOLO III

Le professioni del turismo

Capo IV – Maestro di sci

Sezione II – Vigilanza e sanzioni

Art. 138

Vigilanza e controllo.

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al presente testo unico, compresa l’applicazione delle sanzioni amministrative, sono di competenza dei comuni.

2. I comuni provvedono ad inviare al Collegio regionale copia dei verbali di accertamento delle infrazioni riguardanti i soggetti iscritti nell’albo professionale regionale.

Art. 139

Sanzioni disciplinari.

1. I maestri di sci iscritti nell’albo regionale, che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dal presente testo unico o dalla legge n. 81/1991, sono possibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione scritta;

b) censura;

c) sospensione dall’albo per un periodo compreso tra un mese ed un anno;

d) radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal consiglio direttivo del Collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi è ammesso ricorso al consiglio direttivo del Collegio nazionale, entro trenta giorni dalla notifica. La proposizione del ricorso sospende fino alla decisione l’esecutività del provvedimento.

Art. 140

Vigilanza della Regione sul collegio regionale.

1. La vigilanza sul Collegio regionale dei maestri di sci spetta alla Giunta regionale.

2. Al fine di cui al comma 1, il presidente del Collegio regionale dei maestri di sci trasmette alla Giunta regionale, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno:

a) copia degli atti concernenti la tenuta dell’albo, corredati della relativa documentazione;

b) i provvedimenti del Collegio regionale in materia di sanzioni disciplinari adottate ai sensi del presente testo unico.

3. La Giunta regionale approva i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio regionale.

4. La Giunta regionale delibera lo scioglimento del Consiglio direttivo del Collegio che non sia in grado di funzionare regolarmente, sentito il parere del Collegio nazionale; in tal caso, le funzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve aver luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.

Art. 141

Sanzioni amministrative.

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.000,00 euro:

a) chiunque esercita stabilmente la professione di maestro di sci senza essere iscritto all’albo regionale di cui all’articolo 130;

b) il maestro di sci straniero che esercita temporaneamente l’attività senza aver ottenuto il preventivo nulla osta di cui all’articolo 134.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.500,00 euro il maestro di sci che contravviene alla disposizione dell’articolo 137, comma 3. La sanzione è raddoppiata nell’ipotesi in cui contravvenga a tale disposizione una scuola di sci.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro:

a) il maestro di sci iscritto ad albo regionale, che esercita temporaneamente l’attività senza aver provveduto a darne preventiva comunicazione ai sensi dell’articolo 134, comma 3;

b) il maestro di sci o le scuole di sci che violano l’articolo 137, comma 1 o comma 2.

4. L’esercizio abusivo di scuole di sci, comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 800,00 euro a 4.800,00 euro.

5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate (109).

(109) Articolo così sostituito dall’art. 63, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Art. 141. Sanzioni amministrative. 1. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 (516,46 euro) a lire 5.000.000 (2582,28 euro):

a) chiunque esercita stabilmente la professione di maestro di sci senza essere iscritto all’albo regionale di cui all’articolo 130;

b) il maestro di sci straniero che esercita temporaneamente l’attività senza aver ottenuto il preventivo nulla osta di cui all’articolo 134.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 (258,23 euro) a lire 2.500.000 (1291,14 euro) il maestro di sci che contravviene alla disposizione dell’articolo 137, comma 3; la sanzione è raddoppiata nell’ipotesi in cui contravvenga a tale disposizione una scuola di sci.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 (103,29 euro) a lire 1.000.000 (516,46 euro):

a) il maestro di sci iscritto ad albo regionale, che esercita temporaneamente l’attività senza aver provveduto a darne preventiva comunicazione ai sensi dell’articolo 134, comma 3;

b) il maestro di sci o le scuole di sci che violano l’articolo 137, comma 1 o comma 2.

4. L’esercizio abusivo di scuole di sci, comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.500.000 (774,69 euro) a lire 9.000.000 (4648,11 euro).

5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo, nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.».

TITOLO III

Le professioni del turismo

Capo IV – Maestro di sci

Sezione III – Norme transitorie

Art. 142

Norma transitoria.

1. I maestri di sci già iscritti nell’albo professionale regionale alla data di entrata in vigore del presente testo unico e che alla stessa data abbiano frequentato corsi di specializzazione inerenti lo “snowboard” possono iscriversi alla sezione c) maestro di sci di “snowboard” dell’albo stesso, senza sottoporsi ad ulteriori corsi od esami.

TITOLO III

Le professioni del turismo

Capo V – Guida alpina

Sezione I – Definizione e attività

Art. 143

Definizione dell’attività di guida alpina.

1. È guida alpina, ai sensi dell’articolo 2 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 «Ordinamento della professione di guida alpina», chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;

b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;

c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

2. La professione si articola in due gradi:

a) aspirante guida;

b) guida alpina – maestro d’alpinismo.

3. L’aspirante guida può svolgere le attività di cui al comma 1, con riferimento ad ascensioni di difficoltà non superiore al sesto grado; detto limite non sussiste nel caso che l’aspirante guida alpina faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro d’alpinismo e nelle arrampicate in strutture o palestre attrezzate per l’arrampicata sportiva.

4. L’aspirante guida può esercitare l’insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche o sci-alpinistiche solo nell’ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo.

5. L’aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina – maestro d’alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l’abilitazione tecnica all’esercizio della professione. In difetto, il diritto all’iscrizione nell’albo professionale di cui all’articolo 144 decade.

6. Le guide alpine sono tenute, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

Art. 144

Albo professionale regionale delle guide alpine.

1. È istituito l’albo professionale regionale delle guide alpine nel quale devono risultare iscritti tutti i soggetti che intendono esercitare in modo stabile in Toscana la professione di guida alpina. L’albo è distinto in due sezioni, nelle quali sono iscritte, rispettivamente, gli aspiranti guide e le guide alpine-maestri di alpinismo. L’albo è tenuto ed aggiornato dal Collegio regionale delle guide alpine di cui al successivo articolo 149, sotto la vigilanza della Regione che la esercita nelle forme previste dall’articolo 153.

2. È considerato esercizio stabile della professione l’attività svolta dalla guida alpina che abbia un recapito, anche stagionale, in Toscana ai fini dell’offerta delle proprie prestazioni.

3. L’iscrizione nell’albo professionale regionale ha efficacia per tre anni ed è mantenuta a seguito di presentazione del certificato di idoneità psico-fisica di cui all’articolo 145, comma 1, lettera b), nonché dell’attestato di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento obbligatori di cui all’articolo 146.

4. La guida che si trova nella impossibilità di frequentare il corso di aggiornamento periodico obbligatorio a causa di malattia od altro comprovato motivo di forza maggiore, è tenuta a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessione dell’impedimento; in tal caso, la validità dell’iscrizione nell’albo professionale è prorogata fino a quando il corso obbligatorio sia superato ed, in ogni caso, per un periodo massimo di tre anni, fatto salvo l’accertamento dell’idoneità psico-fisica di cui all’articolo 145, comma 1, lettera b).

5. In caso di mancato rinnovo dell’iscrizione all’albo professionale, permane la facoltà di reiscrizione allo stesso nei successivi sei anni, dietro presentazione delle certificazioni di cui al comma 3.

Art. 145

Requisiti per l’iscrizione all’Albo.

1. Possono essere iscritti all’Albo professionale regionale delle guide alpine coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) età minima di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo;

b) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall’Azienda Unità sanitaria locale del Comune di residenza;

b) assolvimento dell’obbligo scolastico;

d) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione anche temporanea dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

e) abilitazione all’esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale di cui all’articolo 146 ed il superamento dei relativi esami.

1-bis. Il collegio, accertata l’esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura regionale (110).

(110) Comma aggiunto dall’art. 64, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.

Art. 146

Corsi di qualificazione e aggiornamento.

1. La Regione organizza corsi di qualificazione professionale per aspiranti guide e guide alpine-maestri di alpinismo, nonché i corsi di aggiornamento obbligatorio di cui all’articolo 144, comma 3, ai sensi della normativa regionale vigente (111).

2. Ai corsi di qualificazione per guide alpine-maestri di alpinismo sono ammessi unicamente gli aspiranti guida che abbiano esercitato la professione per almeno due anni.

3. L’ammissione ai corsi di qualificazione per aspiranti guida è subordinata al superamento di una prova pratica attitudinale.

4. Gli interventi formativi sono attuati in collaborazione con il Collegio regionale delle guide alpine di cui all’articolo 149 ed avvalendosi del Collegio nazionale delle guide alpine di cui all’articolo 15 della L. n. 6/1989.

5. I corsi di aggiornamento obbligatorio di cui all’articolo 144, comma 3, terminano con il rilascio di un attestato di frequenza alle sole guide che abbiano assicurato la propria presenza ad almeno il settantacinque per cento delle ore di insegnamento.

(111) Comma così modificato dall’art. 65, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.

Art. 147

Modalità e contenuti dei corsi.

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentite le province, il Collegio regionale delle guide alpine e le organizzazioni dei consumatori, determina le materie oggetto dei corsi di qualificazione, di specializzazione e di aggiornamento, il numero delle ore, le modalità di accesso, la composizione della commissione esaminatrice, la quota parte di spesa a carico dei partecipanti ai corsi, ove non siano finanziati dal fondo sociale europeo.

2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati i casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrino di aver già acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.

Art. 148

Guide alpine di altre regioni e Stati.

1. Le guide alpine già iscritte negli albi di altre regioni che intendono esercitare stabilmente la professione anche in Toscana devono richiedere l’iscrizione nell’albo professionale regionale della Toscana.

2. Il Collegio regionale di cui all’articolo 149 provvede all’iscrizione dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 145.

3. L’esercizio, della professione da parte di guide alpine che provengono dall’estero o da altre regioni italiane e che accompagnano loro clienti non è subordinato all’iscrizione nell’albo.

4. L’iscrizione, per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, è subordinata al riconoscimento da parte del Collegio nazionale delle guide alpine dell’equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza.

Art. 149

Collegio regionale delle guide alpine.

1. È istituito, quale organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale delle guide alpine; del collegio fanno parte tutti gli aspiranti guida e le guide alpine-maestri di alpinismo iscritti nell’albo regionale, nonché le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guida che abbiano cessato l’attività per anzianità o per invalidità, residenti in Toscana.

2. Sono organi del collegio:

a) l’assemblea, costituita da tutti i membri del collegio;

b) il consiglio direttivo, i cui componenti sono eletti dall’assemblea con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3, lett. d);

c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo e scelto fra le guide alpine maestri di alpinismo componenti il consiglio stesso.

3. Spetta all’assemblea del collegio:

a) eleggere il consiglio direttivo;

b) approvare annualmente il bilancio del collegio;

c) pronunciarsi su ogni questione che sia sottoposta dal consiglio o sulla quale una pronuncia dell’assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti;

d) adottare il regolamento relativo al funzionamento del collegio, su proposta del consiglio direttivo.

4. Spetta al consiglio direttivo del collegio:

a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell’albo;

b) vigilare sull’esercizio della professione ed applicare le sanzioni disciplinari;

c) collaborare con la Regione e con ogni altro ente, anche ai fini della tutela dell’ambiente montano, nonché della promozione dell’alpinismo e del turismo montano;

d) svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti;

e) stabilire le caratteristiche e le modalità d’uso del distintivo di riconoscimento di guida alpina.

Art. 150

Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo.

1. Agli effetti della presente legge, per scuola di alpinismo e di sci-alpinismo si intende qualunque associazione o società cui fanno capo almeno tre guide alpine per esercitare in modo coordinato la loro attività professionale.

2. Le scuole di sci devono disporre di una sede adeguata e stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all’esercizio dell’attività da parte delle guide alpine aderenti alla scuola con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

3. Il legale rappresentante di una associazione o società di guide alpine che intenda istituire una scuola di alpinismo e di sci-alpinismo deve trasmettere al Comune in cui è ubicata la sede della scuola la denuncia di inizio attività, ai sensi degli articoli 58 e seguenti della L.R. n. 9/1995, attestante il possesso dei requisiti e l’assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo, nonché l’impegno a prestare opera in interventi straordinari di soccorso in montagna.

4. Alla denuncia di inizio attività deve essere allegata la copia dello statuto, che deve essere ispirato a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva delle guide alpine alla gestione e all’organizzazione della scuola.

Art. 151

Pubblicità dei prezzi.

1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali di guida alpina deve contenere i relativi prezzi.

2. Le scuole di alpinismo e sci-alpinismo devono esporre nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella dei prezzi praticati.

3. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.

TITOLO III

Le professioni del turismo

Capo V – Guida alpina

Sezione II – Vigilanza e sanzioni

Art. 152

Vigilanza e controllo.

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al presente testo unico, compresa l’applicazione delle sanzioni amministrative, sono di competenza dei comuni.

2. I comuni provvedono ad inviare al Collegio regionale copia dei verbali di accertamento delle infrazioni riguardanti i soggetti iscritti nell’albo professionale regionale.

Art. 153

Sanzioni disciplinari.

1. Le guide alpine iscritte nell’albo regionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero dalle norme di comportamento previsto dal presente testo unico o dalla legge n. 6/1989, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione scritta;

b) censura;

c) sospensione dell’albo per un periodo compreso tra un mese ed un anno;

d) radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal consiglio direttivo del Collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi è ammesso ricorso al consiglio difettivo del Collegio nazionale, entro trenta giorni dalla notifica. La proposizione del ricorso sospende fino alla decisione l’esecutività del provvedimento.

Art. 154

Vigilanza della Regione sul Collegio regionale.

1. La vigilanza sul Collegio regionale delle guide alpine, istituito ai sensi della presente legge, spetta alla Giunta regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, il presidente del Collegio regionale delle guide alpine trasmette alla Giunta regionale, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno:

a) copia degli atti concernenti la tenuta dell’albo, corredati della relativa documentazione;

b) i provvedimenti del Collegio regionale in materia di sanzioni disciplinari adottate ai sensi del presente testo unico.

3. La Giunta regionale approva i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio regionale.

4. La Giunta regionale delibera lo scioglimento del Consiglio direttivo del Collegio che non sia in grado di funzionare regolarmente, sentito il parere del Collegio nazionale; in tal caso, le funzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve aver luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.

Art. 155

Sanzioni amministrative.

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 2.600,00 euro chiunque eserciti stabilmente la professione di guida alpina senza essere iscritto all’albo regionale di cui all’articolo 144.

2. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.500,00 euro la guida alpina che contravvenga alla disposizione dell’articolo 151, comma 3. La sanzione è raddoppiata nell’ipotesi in cui contravvenga a tale disposizione una scuola di alpinismo e sci-alpinismo.

3. Sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro le guide alpine e le scuole di alpinismo e sci-alpinismo che contravvengono alle disposizioni dell’articolo 151, commi 1 e 2.

4. L’esercizio abusivo di scuole di alpinismo e sci-alpinismo, comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 800,00 euro a 4.800,00 euro.

5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate (112).

(112) Articolo così sostituito dall’art. 66, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Art. 155. Sanzioni amministrative. 1. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 (516,46 euro) a lire 5.000.000 (2582, 28 euro) chiunque eserciti stabilmente, la professione di guida alpina senza essere iscritto all’albo regionale di cui all’art. 144 del presente testo unico.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 (258,23 euro) a lire 2.500.000 (1291,14 euro) la guida alpina che contravvenga alla disposizione dell’art. 151, comma 3; la sanzione è raddoppiata nell’ipotesi in cui contravvenga a tale disposizione una scuola di alpinismo e sci-alpinismo.

3. Sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 (103,29 euro) a lire 1.000.000 (516,46 euro) le guide alpine e le scuole di alpinismo e sci-alpinismo che contravvengono alle disposizioni dell’art. 151, comma 1 e comma 2.

4. L’esercizio abusivo di scuole di alpinismo e sci-alpinismo, comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.500.000 (774,69 euro) a lire 9.000.000 (4648,11 euro).

5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo, nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.».

TITOLO IV

Abrogazioni, rinvii, norme di salvaguardia

Art. 156

Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) L.R. 10 gennaio 1987, n. 1 «Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere» come modificata dalla legge regionale 9 marzo 1988 n. 15, dalla legge regionale 28 gennaio 1991 n. 5 e dalla legge regionale 28 gennaio 1993 n. 4, fatta eccezione per quanto disposto dall’articolo 158 comma 2;

b) L.R. 8 febbraio 1994, n. 16 «Nuove norme in materia di disciplina delle attività di organizzazione di viaggi» come modificata dalla legge regionale 10 agosto 1994 n. 63, dalla legge regionale 19 luglio 1995 n. 79 e dalla legge regionale 25 gennaio 1996 n. 8;

c) L.R. 19 luglio 1995, n. 80 «Disciplina delle professioni di guida turistica, accompagnatore turistico e interprete turistico»;

d) L.R. 14 novembre 1996, n. 83 «Ordinamento delle professioni di maestro di sci e di guida alpina»;

e) L.R. 22 gennaio 1997, n. 7 «Semplificazione delle procedure in materia di pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture turistiche ricettive e degli stabilimenti balneari» come modificata dalla L.R. 14 agosto 1998 n. 69;

f) L.R. 30 luglio 1997, n. 54 «Disciplina della professione di guida ambientale»;

g) L.R. 12 novembre 1997, n. 83 «Nuove norme in materia di disciplina e classificazione delle strutture ricettive» come modificata dalla L.R. 14 agosto 1998 n. 69;

h) L.R. 14 ottobre 1999, n. 54 «Norme di riordino delle funzioni amministrative in materia di informazione, accoglienza e promozione turistica locale della Regione Toscana. Istituzione delle agenzie per il turismo»;

h-bis) legge regionale 21 dicembre 1994, n. 102 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle strutture ricettive) (113);

h-ter) legge regionale 6 aprile 2000, n. 51 (Modifiche della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 102 Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle strutture ricettive) (114).

2. È abrogato l’articolo 21 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 87 concernente «Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112».

(113) Lettera aggiunta dall’art. 67, comma 1, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.

(114) Lettera aggiunta dall’art. 67, comma 2, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.

Art. 157

Norme non inserite nel testo unico che restano in vigore (115).

1. L’attività escursionistica resta disciplinata dalla legge regionale 20 marzo 1998, n. 17.

2. L’attività agrituristica è disciplinata dalla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (116).

3. I porti e gli approdi turistici restano disciplinati dalla legge regionale 11 agosto 1997, n. 68.

4. Il sistema di rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione dei dati statistici necessari alla informazione, programmazione, promozione dell’attività turistica è fornito dal sistema statistico regionale secondo le disposizioni contenute nella legge regionale 2 settembre 1992, n. 43.

5. Alle attività di promozione turistica si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 14 aprile 1997, n. 28.

6. [Resta in vigore la legge regionale 21 dicembre 1994, n. 102] (117).

(115) La numerazione dei commi che compongono il presente articolo è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 1° aprile 2005, n. 22, parte prima.

(116) Periodo così modificato dall’art. 68, comma 1, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.

(117) Comma abrogato dall’art. 68, comma 2, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.

Art. 158

Regolamento di attuazione.

1. La Regione approva il regolamento di attuazione (118) entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente testo unico (119).

2. Fino all’entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico restano in vigore gli articoli 3, 7, 11 della L.R. n. 1/1987.

3. Restano in ogni caso in vigore i regolamenti attuativi delle leggi regionali abrogate all’articolo 156, anche se recano norme non conformi al testo unico.

(118) Vedi, al riguardo, il D.P.G.R. 23 aprile 2001, n. 18/R.

(119) Comma così modificato dall’art. 69, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.

Art. 159

Rinvii.

1. I rinvii contenuti nel presente testo unico a leggi nazionali e regionali si intendono riferiti anche a tutte le successive disposizioni modificative delle stesse.

Art. 160

Modifiche del testo unico.

1. Le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l’indicazione precisa delle norme da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

Art. 161

Norma di salvaguardia.

1. Sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi, di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dal presente testo unico.

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