L.R. Umbria 9 agosto 1994, n. 22

L.R. Umbria 9 agosto 1994, n. 22 (1)

 

Norme per l’insegnamento dello sci in Umbria

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 24 agosto 1994, n. 36.

 

Art. 1

Oggetto.

1. La presente legge regionale, nell’ambito dei principi fondamentali della legge-quadro 8 marzo 1991, n. 81, disciplina l’ordinamento della professione di maestro di sci in Umbria.

 

Art. 2

Figura professionale.

1. È maestro di sci, rispettivamente nelle discipline alpine e nel fondo, chi consegue la relativa abilitazione con le modalità previste dalla presente legge o abbia conseguito, in data anteriore all’entrata in vigore della stessa, il certificato d’idoneità all’insegnamento dello sci rilasciato dalla F.I.S.I. ai sensi del secondo comma dell’art. 238 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, o rilasciato da Regioni o Province autonome nell’ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale.

2. Il maestro di sci insegna professionalmente, anche in modo non continuativo ed esclusivo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l’uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.

3. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate le aree sciistiche, nonché le caratteristiche degli itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci ove è prevista l’attività dei maestri di sci.

Art. 3

Albo professionale.

1. L’esercizio della professione di maestro di sci è subordinato alla iscrizione in appositi albi professionali tenuti dal Collegio regionale dei maestri di sci di cui all’art. 8.

2. L’iscrizione all’albo professionale ha efficacia per tre anni ed è rinnovata a seguito di presentazione del certificato di idoneità psico-fisica di cui all’art. 4 lett. c), e di frequenza di appositi corsi di aggiornamento.

3. Nel caso di impossibilità di frequenza dei corsi per comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell’impedimento.

4. La validità dell’iscrizione all’albo professionale è prorogata fino alla frequenza di tale corso, fermo restando l’accertamento dell’idoneità psico-fisica.

Art. 4

Modalità di iscrizione all’albo.

1. Possono essere iscritti all’albo dei maestri di sci coloro che siano in possesso dei titoli di cui all’art. 2 comma 1 nonché dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro stato appartenente alle Comunità Europee;

b) maggiore età;

c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza;

d) licenza di scuola dell’obbligo;

e) non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

2. Possono inoltre essere iscritti all’albo, fermo restando il possesso dei requisiti di cui ai punti a), b), c), d), e) del comma 1, coloro che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento tramite corsi organizzati da altre Regioni o Province autonome nel rispetto di quanto previsto dalla legge 8 marzo 1991, n. 81.

Art. 5

Abilitazione professionale.

1. L’abilitazione alla professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza dei corsi di formazione tecnico-didattico-culturale ed il superamento dei relativi esami, giusto quanto disposto dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 8 marzo 1991, n. 81, nonché dalla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6

Organizzazione dei corsi.

1. I corsi di formazione ed i relativi esami sono organizzati dalla Regione dell’Umbria, anche in collaborazione con altre Regioni, al verificarsi di condizioni tali da lasciar prevedere concreti effetti occupazionali per i candidati. L’ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica.

2. I corsi di aggiornamento sono organizzati dalla Regione dell’Umbria, anche in collaborazione con altre Regioni, subordinatamente alla realizzazione del Collegio regionale o interregionale di cui al successivo art. 8 e del relativo albo professionale.

3. Nel caso in cui i corsi siano fatti in collaborazione con altre Regioni deve essere stipulato un apposito atto di convenzione.

4. L’attuazione dei corsi può anche essere affidata ad enti o organizzazioni particolarmente qualificati.

Art. 7

Maestri di sci di altre Regioni e altri Stati.

1. I maestri di sci iscritti negli albi regionali o interregionali di altre Regioni o Province autonome, che intendono esercitare temporaneamente in Umbria, devono darne preventiva comunicazione al Collegio regionale dei maestri di sci di cui all’art. 8, indicando la località sciistica in cui intendono esercitare ed il periodo di attività.

2. I maestri di sci stranieri non iscritti in albi professionali italiani che intendano esercitare temporaneamente in Umbria, devono richiedere preventivamente il nulla-osta al Collegio regionale di cui all’art. 8. Il nulla-osta è concesso subordinatamente al riconoscimento, da parte della Federazione Italiana Sport Invernali d’intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, dell’equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento.

3. Non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 1 e 2 l’esercizio saltuario di attività da parte dei maestri di sci provenienti con loro allievi da altre Regioni o Province autonome o da altri Stati.

Art. 8

Collegio regionale dei maestri di sci.

1. È istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale dei maestri di sci. Gli organi e le funzioni del Collegio sono quelli definiti nei commi 2, 3, e 4 dell’art. 13 della legge 8 marzo 1991, n. 81.

2. La vigilanza sul Collegio regionale dei maestri di sci, nonché l’approvazione dei regolamenti adottati dal Collegio, spetta alla Giunta regionale.

3. Nel caso in cui, verificandosi le condizioni di cui all’art. 14, comma 1 della legge 8 marzo 1991, n. 81, non sia possibile istituire il Collegio regionale, la Giunta regionale provvede ad attivare tutte le procedure idonee alla costituzione del Collegio interregionale dei maestri di sci cui sono demandate tutte le funzioni previste per il Collegio regionale.

Art. 9

Scuole di sci.

1. Sono «Scuole di sci» le unità organizzative cui fanno capo più maestri di sci per esercitare in modo coordinato la loro attività professionale e che possiedono i seguenti requisiti:

a) abbiano un organico di almeno tre maestri, compreso un direttore con mansioni di coordinatore e di responsabile del corpo insegnante sotto l’aspetto tecnico-didattico;

b) dispongano di una sede adeguata per il periodo di funzionamento stagionale ed ubicata in località idonea per l’esercizio dell’attività sciistica;

c) perseguano lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale anche in riferimento alle attività turistiche, nonché quello della diffusione della pratica dello sci nelle varie discipline;

d) abbiano un regolamento che disciplini, tra l’altro le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e alla organizzazione delle scuole stesse;

e) assumano l’impegno a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso, nonché a collaborare con le autorità scolastiche, l’associazionismo sportivo e gli Enti locali per favorire la più ampia diffusione dello sci, incrementare l’afflusso turistico, nonché valorizzare i beni ambientali montani.

2. Le scuole di sci a seguito di apposita domanda, sono riconosciute dalla Giunta regionale, sentito il parere del Collegio regionale dei maestri di sci e del Comune competente per territorio, e sono iscritte in apposito elenco da tenersi a cura degli uffici regionali competenti in materia di sport.

3. La Giunta regionale verifica periodicamente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui al comma 2 ed approva le eventuali variazioni dell’elenco regionale.

4. Per una migliore razionalizzazione del servizio è riconosciuta, di norma, una sola scuola di sci per ogni stazione sciistica, ferma restando la libertà di esercizio autonomo della professione o di esercizio professionale in aggregazioni diverse dalla scuola di sci. Il riconoscimento di più scuole nella stessa località è subordinato alla comprovata necessità di articolare maggiormente i servizi turistici per migliorare il servizio all’utenza.

5. La denominazione «Scuola di sci» può essere usata esclusivamente dagli organismi riconosciuti.

Art. 10

Tariffe professionali.

1. Le tariffe massime da applicarsi per l’insegnamento dello sci in Umbria vengono fissate dalla Giunta regionale su proposta del Collegio regionale dei maestri di sci di cui all’art. 8, entro il 31 ottobre di ogni anno e sono valide per la successiva stagione invernale (2).

(2) Vedi la Delib.G.R. 21 marzo 2001, n. 260 con la quale sono state determinate le tariffe massime per l’insegnamento dello sci, per la stagione invernale 2000/2001.

Art. 11

Sanzioni amministrative.

1. La mancata comunicazione di quanto previsto all’art. 7, comma 1 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 800.000.

2. L’esercizio della professione in mancanza del nulla-osta di cui all’art. 7 comma 2 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.200.000.

3. L’uso della denominazione «Scuola di sci» da parte di organismi non riconosciuti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.200.000.

4. L’applicazione di tariffe professionali superiori a quelle determinate ai sensi dell’art. 10 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2 a 9 volte la tariffa praticata.

5. L’accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni.

6. I rapporti di accertata violazione delle norme della presente legge sono presentati alla Regione che determina l’entità delle sanzioni e riscuote i relativi proventi.

7. La Giunta regionale nel caso di reiterate violazioni, nei casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 può determinare, sentito il parere del Collegio regionale dei maestri di sci, la cancellazione dei soggetti trasgressori dall’Albo professionale.

Art. 12

Benefici economici.

1. Nel caso in cui la Regione non provveda direttamente alla organizzazione dei corsi, essa interviene tramite l’erogazione di contributi, a parziale copertura delle spese sostenute, a favore dei cittadini umbri che abbiano frequentato con profitto corsi ed esami organizzati da altre Regioni o Province autonome. I contributi sono concessi previa presentazione di domanda, rivolta al Presidente della Giunta regionale, corredata dai documenti comprovanti il superamento dei suddetti corsi ed esami e dalla documentazione relativa alle spese sostenute.

2. Per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa annua di lire 5.000.000 con imputazione al cap. 1041 del bilancio regionale già istituito con L.R. 26 aprile 1985, n. 33 e denominato: «Contributi della Regione per la partecipazione di cittadini residenti in Umbria ai corsi preparatori e di aggiornamento, nonché agli esami di abilitazione per l’esercizio della professione di maestro di sci».

Art. 13

Abrogazione di norme.

1. Sono abrogati la legge regionale 26 aprile 1985, n. 34, concernente la disciplina dell’insegnamento dello sci e dell’esercizio delle scuole di sci in Umbria, nonché il comma 5 dell’art. 15 della legge regionale 2 giugno 1987, n. 32.

Art. 14

Norme transitorie.

1. In fase di prima applicazione della presente legge possono essere iscritti all’Albo professionale di cui all’art. 3 i maestri di sci che siano in possesso di licenza di abilitazione conseguita ai sensi della L.R. 26 aprile 1985, n. 34 e dei requisiti stabiliti dall’art. 4 della legge 8 marzo 1991, n. 81.

2. Fino alla costituzione del Collegio regionale o interregionale di cui all’art. 8 e del relativo Albo professionale vale quanto segue:

a) l’insegnamento dello sci in Umbria è subordinato alla iscrizione all’albo professionale dei maestri di sci di altra Regione o Provincia autonoma;

b) le tariffe professionali di cui all’art. 10 vengono fissate direttamente dalla Giunta regionale tenendo conto della media di quelle praticate nella stagione precedente sul territorio nazionale;

c) la comunicazione di cui all’art. 7, comma 1, va fatta direttamente alla Giunta regionale;

d) il nulla-osta di cui all’art. 7, comma 2, va richiesto direttamente al Presidente della Giunta regionale;

e) il parere di cui all’art. 9, comma 2, è richiesto solamente al Comune competente per territorio.

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