L.R. Val d’Aosta, 4 marzo 1988, n. 15

L.R. Val d’Aosta, 4 marzo 1988, n. 15

 

Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale

 

Pubblicata nel B.U. Valle d’Aosta 30 marzo 1988, n. 5.

 

 

Art. 1

 

1. Al fine di assicurare la tutela dell’ambiente naturale e la sua difesa anche dall’inquinamento acustico, è vietato, nell’ambito dei parchi, delle aree naturali protette e delle oasi di protezione della fauna, ricadenti nel territorio della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, l’atterraggio e il decollo dei veicoli a motore. Negli stessi ambiti è vietato, per i velivoli a motore, il sorvolo a quote inferiori a m. 500 dal suolo. Nelle oasi di protezione della fauna è ammessa la deroga, disposta dalla Giunta regionale, ai divieti di cui sopra previo assenso della struttura competente in materia di fauna selvatica (2).

 

2. Analoghi divieti vigono nel restante territorio della Regione per tutte le zone site ad altitudine superiore a mt 1.500 slm, con l’eccezione delle aviosuperfici nell’ambito dei comprensori, di cui al successivo articolo 2, comma 1 e delle aviosuperfici di base e di recupero debitamente autorizzate dai comuni competenti per territorio e da questi segnalate alla Regione.

 

3. Il divieto non si applica ai servizi di trasporto di cose: anche per tali servizi è peraltro prescritta la preventiva segnalazione dei voli da effettuare alle stazioni forestali competenti per territorio.

 

4. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, ai servizi forestali, alla protezione civile e, in generale, ai voli di soccorso e a quelli autorizzati dal Presidente della Regione per motivi di studio, ricerca, documentazione o per altre cause comunque riconosciute di utilità pubblica o sociale, nonché in occasione di eventi, manifestazioni o ricorrenze (3).

 

5. La stessa disciplina non si applica altresì per quanto concerne lo svolgimento delle attività didattico-sportive e di allenamento piloti dell’Aeroclub Valle d’Aosta, fermo restando che il trasporto turisti e sciatori da parte dell’Aeroclub stesso è soggetto alle limitazioni di cui alla presente legge.

 

5-bis. Entro il 31 dicembre 2004 (4) devono essere utilizzati dalle società che prestano servizi di trasporto passeggeri o cose elicotteri di “tecnologia silenziosa”, a ridotto impatto acustico, conforme ai requisiti più restrittivi del pertinente capitolo dell’edizione in vigore dell’Annesso 16/Volume 1 dell’ICAO (Organizzazione dell’Aviazione Civile Internazionale) o di norme equivalenti (5).

 

5-ter. È consentita, nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), la costituzione di elisuperfici ad una quota superiore ai 1.500 metri s.l.m., con particolare riferimento a ghiacciai e terreni innevati, per operazioni finalizzate al mantenimento e allo sviluppo, anche turistico, del territorio regionale; dette elisuperfici sono assimilabili a quelle occasionali di cui all’articolo 7 del D.M. 8 agosto 2003 del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture (Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio), e non sono soggette a limitazioni dei movimenti (6).

 

(2) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, L.R. 16 novembre 1999, n. 25. Il testo originario era così formulato: «1. Al fine di assicurare la tutela dell’ambiente naturale e la sua difesa anche dall’inquinamento acustico, è vietato, nell’ambito dei parchi e delle riserve di caccia ricadenti nel territorio della Regione autonoma della Valle d’Aosta, l’atterraggio e il decollo di velivoli a motore. Nello stesso ambito è parimenti vietato, per i velivoli a motore, il sorvolo a quote inferiori a mt 500 dal suolo.».

 

(3) Comma così sostituito dall’art. 23, L.R. 24 dicembre 2007, n. 34. Il testo originario era così formulato: «4. La disciplina stabilita dalla presente legge non si applica alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, ai servizi forestali, alla protezione civile e, in generale, ai voli di soccorso e a quelli autorizzati dal Presidente della Giunta regionale per motivi di studio, ricerca, documentazione o per altre cause comunque riconosciute di pubblica utilità.».

 

(4) Termine prorogato al 31 dicembre 2006 dell’art. 49, L.R. 15 dicembre 2003, n. 21.

 

(5) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 2, L.R. 16 novembre 1999, n. 35.

 

(6) Comma aggiunto dall’art. 3, L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

 

 

 

 

Art. 2

 

1. Nelle zone non interessate dal divieto generale di cui al primo comma dell’articolo 1, sono autorizzabili attività di volo con atterraggi e decolli nell’ambito dei comprensori individuati e descritti nell’allegato A della presente legge.

 

2. L’atterraggio in quota è consentito solo con partenza dalle rispettivi aviosuperfici di base e di recupero autorizzate dai comuni competenti per territorio; per quanto concerne i velivoli ad ala fissa la partenza deve avvenire obbligatoriamente ed esclusivamente dall’aeroporto “Corrado Gex” di Saint-Christophe.

 

3. L’esercizio delle attività di trasporto sciatori è regolamentato da apposite convenzioni da stipularsi da parte dei Comuni competenti per territorio con i soggetti che offrono al pubblico il servizio di eliski, sulla base di una convenzione tipo redatta dall’Assessorato competente per il Turismo e approvata dalla Giunta regionale, previo parere delle Commissioni consiliari competenti (7).

 

4. Per ragioni di sicurezza ogni Comune autorizza un solo soggetto a svolgere attività di eliski, individuandolo con le procedure previste dalle leggi vigenti per l’affidamento di forniture di servizi da parte degli enti pubblici.

 

5. Qualora un Comune disponga di aviosuperficie idonea o di più aviosuperfici nell’ambito dei comprensori di cui all’allegato A della presente legge, di modo che le attività di volo ad esse dirette possano svolgersi senza interferenze di rotta, il Comune stesso potrà autorizzare l’operatività di più elicotteri anche di diversi soggetti.

 

6. Comuni limitrofi che fanno capo ad una medesima area di atterraggio adottano convenzioni con un unico soggetto o, in alternativa, adottano, concordemente, opportune misure affinché detta area non possa essere fruita contemporaneamente da più soggetti, fatta salva la deroga di cui al punto precedente. Delle modalità di utilizzo di queste aree dovranno informarsi le stazioni forestali competenti per territorio.

 

6-bis. La Giunta regionale, acquisito il parere delle strutture regionali competenti in materia di protezione civile, di tutela dell’ambiente naturale e di turismo, può modificare l’allegato A (8).

 

(7) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, L.R. 16 novembre 1999, n. 35. Il testo originario era il seguente: «3. L’esercizio delle attività di trasporto sciatori è regolamentato da apposite convenzioni da stipularsi da parte dei comuni competenti per territorio con i soggetti che offrono al pubblico il servizio di eliski, sulla base di una convenzione tipo redatta dall’Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali e approvata dalla Giunta regionale, previo parere delle Commissioni consiliari competenti.».

 

(8) Comma aggiunto dall’art. 2, comma 2, L.R. 16 novembre 1999, n. 35.

 

 

 

Art. 3

 

1. L’attività di trasporto passeggeri avente per oggetto il trasporto di sciatori deve avvenire in condizioni temporali ed ambientali che garantiscano la sicurezza degli sciatori medesimi anche nella successiva discesa di sci.

 

2. A tal fine le convenzioni dovranno prevedere tra l’altro:

 

a. il numero massimo di elicotteri da utilizzare per l’organizzazione dell’attività, che entro il 31 dicembre 2002 devono essere in possesso di certificato acustico conforme ai requisiti più restrittivi del pertinente capitolo dell’edizione in vigore dell’Annesso 16/Volume 1 dell’ICAO o di norme equivalenti ed essere idonei ad operare in ambiente ostile ed aree confinate;

 

b. gli itinerari di volo, da stabilire in accordo con la stazione forestale competente per territorio e con l’Unione Valdostana guide. Detti itinerari devono essere percorsi secondo il concetto di “crociera silenziosa” quale modalità per il contenimento del rumore;

 

c. i modi per assicurare la sicurezza delle persone coinvolte nelle operazioni con elicottero in volo ed al suolo, nonché l’assistenza di una guida alpina o; per le zone prive di difficoltà alpinistiche, di un maestro di sci per ogni gruppo composto da sette sciatori o frazioni;

 

d. le modalità per assicurare i collegamenti dei gruppi via radio durante le discese in sci, al fine di rendere possibile e tempestivo l’intervento dell’organizzazione della protezione civile alle operazioni di soccorso che si rendessero necessarie;

 

e. gli eventuali giorni di divieto della pratica dell’eliski nei periodi di maggior frequenza dell’attività di sci alpinismo, in particolare sugli itinerari che collegano il fondo valle ai rifugi alpini.

 

3. L’attività di trasporto sciatori è consentita nel periodo ricompreso tra le ore 7.00 e le ore 16.00 (9).

 

4. L’identificazione delle discese prive di difficoltà alpinistiche, per le quali è consentito l’accompagnamento dei gruppi da parte dei maestri di sci, è effettuata ai sensi della vigente legislazione regionale in materia di guide alpine e maestri di sci.

 

5. L’identificazione delle discese nelle oasi di protezione della fauna e negli ambiti in cui sono presenti popolazioni faunistiche in via di affermazione o in equilibrio con l’ambiente, individuate dalla struttura competente in materia di fauna selvatica, deve avvenire in accordo con la stazione forestale competente per territorio.

 

6. Le aviosuperfici di atterraggio in quota sono agibili ordinariamente, per le attività di volo di cui all’art. 2, comma primo, nel periodo compreso tra il 20 dicembre e il 15 maggio (10). La Giunta regionale può disporre deroghe all’arco temporale di cui sopra per brevi periodi acquisito il parere della struttura competente in materia di protezione civile. L’agibilità delle aviosuperfici di base e di recupero ha invece carattere continuativo.

 

7. La stipula delle convenzioni di cui all’art. 2, comma terzo, è condizione perché possa essere offerto al pubblico il servizio di trasporto di sciatori con elicotteri (11).

 

(9) Comma così sostituito dall’art. 32, comma 1, L.R. 29 marzo 2007, n. 4. Il testo precedente era così formulato: «3. L’attività di trasporto sciatori potrà svolgersi dalle ore 8,00 alle ore 14,00. Nei periodi di applicazione dell’ora legale l’attività stessa potrà svolgersi dalle ore 7,00 alle ore 13,00.».

 

(10) Periodo così modificato dall’art. 32, comma 2, L.R. 29 marzo 2007, n. 4. La modifica ha riguardato la sostituzione dell’originario termine iniziale del 10 gennaio con quello attuale del 20 dicembre.

 

(11) Articolo così sostituito dall’art. 3, L.R. 16 novembre 1999, n. 35, poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario era così formulato: «Art. 3. 1. L’attività di lavoro aereo avente per oggetto il trasporto di sciatori deve avvenire in condizioni temporali ed ambientali che garantiscano la sicurezza degli sciatori medesimi anche nella successiva discesa di sci.

 

2. A tal fine le convenzioni dovranno prevedere tra l’altro:

 

a. il numero massimo di elicotteri da utilizzare per l’organizzazione dell’attività;

 

b. gli itinerari di volo, da stabilire in accordo con la stazione forestale competente per territorio e con l’Unione Valdostana guide;

 

c. i modi per assicurare l’assistenza di una guida alpina o, per le zone prive di difficoltà alpinistiche, di un maestro di sci per ogni gruppo composto da sette sciatori o frazioni;

 

d. le modalità per assicurare i collegamenti dei gruppi via radio durante le discese in sci, al fine di rendere possibile e tempestivo l’intervento dell’organizzazione della protezione civile alle operazioni di soccorso che si rendessero necessarie;

 

e. gli eventuali giorni di divieto della pratica dell’eliski nei periodi di maggior frequenza dell’attività di sci-alpinismo, in particolare sugli itinerari che collegano il fondo valle ai rifugi alpini.

 

3. L’attività di trasporto sciatori potrà svolgersi dalle ore 8,00 alle ore 14,00. Nei periodi di applicazione dell’ora legale l’attività stessa potrà svolgersi dalle ore 7,00 alle ore 13,00.

 

4. L’identificazione delle discese prive di difficoltà alpinistiche, per le quali è consentito l’accompagnamento dei gruppi da parte dei maestri di sci, viene effettuata ai sensi della vigente legislazione regionale in materia di guide alpine e maestri di sci.

 

5. Le aviosuperfici di atterraggio in quota sono agibili, per le attività di volo di cui all’art. 2 comma primo, limitatamente al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 15 maggio; l’agibilità delle aviosuperfici di base e di recupero ha invece carattere continuativo.

 

6. La stipula delle convenzioni di cui all’art. 2 comma terzo è condizione perché possa essere offerto al pubblico il servizio di trasporto di sciatori con elicotteri.».

 

 

 

Art. 4

 

1. Sono incaricati della vigilanza sull’applicazione della presente legge il Corpo forestale valdostano, gli organi di polizia locale e i corpi di pubblica sicurezza.

 

 

 

Art. 5

 

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

 

– da lire 6.000.000 a lire 12.000.000 per la violazione dei divieti di cui all’articolo 1, primo e secondo comma, o per chiunque offra il servizio di trasporto di sciatori con velivoli senza aver stipulato la convenzione di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge;

 

– da lire 3.000.000 a lire 6.000.000 per l’inosservanza degli obblighi assunti con la convenzione sopra citata;

 

– da lire 500.000 a lire 1.000.000 per la violazione dell’obbligo di segnalazione di cui al terzo comma dell’articolo 1.

 

2. In caso di recidiva specifica le sanzioni amministrative sono raddoppiate; inoltre, dopo due infrazioni dei divieti sopra riportati, il soggetto esercente l’attività di lavoro aereo responsabile delle violazioni viene sospeso per due anni dall’esercizio dell’attività di trasporto disciplinata dalla presente legge.

 

3. Per l’applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

4. È abrogata la legge regionale 21 luglio 1986, n. 33, e vengono conseguentemente dichiarati decaduti gli atti adottati e le convenzioni stipulate in forza di essa.

 

 

 

Art. 6

Disposizioni sulla pubblicazione della legge.

 

1. La presente legge deve essere fatta pubblicare, a cura della Regione, dall’ENAV (Ente Nazionale Assistenza Volo) anche sulle Documentazioni aeronautiche ufficiali dello Stato e sull’AIP Italia (Pubblicazione per le Informazioni Aeronautiche), per l’informazione ai piloti (12).

 

(12) Articolo così sostituito dall’art. 4, L.R. 16 novembre 1999, n. 35. Il testo originario così recitava: «Art. 6. Norma transitoria. 1. Sino al 15 maggio 1988 per l’esercizio dell’attività di trasporto sciatori con aeromobili continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 21 luglio 1986, n. 33.».

 

 

 

Art. 7

 

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 

Allegato A

 

 

Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale

 

 

 

Comprensorio n. 1 di Courmayeur

 

comprendente le seguenti zone per l’esercizio dell’attività di trasporto sciatori:

 

a. Col des Aiguilles Grises, ghiacciaio di Bionassay, ghiacciaio du Dôme e confluenza nel ghiacciaio del Miage.

 

b. Col Infranchissable, ghiacciaio del Miage.

 

c. Col de Trélatête, ghiacciaio di Trélatête, ghiacciaio de la Lex Blanche.

 

d. Petit Mont Blanc, ghiacciaio di Trélatête, ghiacciaio di la Lex Blanche (con esclusione della zona a valle del Mont Tzuc e delle Aiguilles Combal).

 

e. Aiguille des Glaciers, ghiacciaio di La Lex Blanche.

 

f. Pyramide des Calcaires – alpe di la Lex Blanche.

 

g. Col Chavanne, vallone Lex Blanche.

 

h. Mont Fortin, alpe Lex Blanche, alpe Arvieille, lago Combal (13).

 

 

 

Comprensorio n. 2 di Gressoney-La-Trinité e Ayas

 

comprendente le seguenti zone per l’esercizio dell’attività di trasporto sciatori:

 

a. Gobba di Rollin, Colle del Breithorn, Colle del Felik, Rif. Quintino Sella, Colle di Verraz, piccolo ghiacciaio di Verraz, pian di Verraz superiore, pian di Verraz inferiore, gran ghiacciaio di Verraz, lac Bleu, Blanchard.

 

b. Passo della Bettolina, vallone della Bettolina, Alpe Cortlys, loc. Stafal, impianti risalita Soc. Ghiacciai del Lys.

 

c. Colle del Lys, Rif. Gnifetti, Punta Altaluce, Alpeggio Salza sup., loc. Stafal, Salza inf. Colle della Salza, Ghiacciaio di Garstelet, Piramide Vincent, Corno Nero.

 

d. Colle del Felik, Punta Perazzi, Rif. Quintino Sella, Felik, Roswang, loc. Stafal, spartiacque tra il ghiacciaio del Felik ed il ghiacciaio del Lys.

 

e. Lago del Gabiet, Punta Straling, Passo di Tzube, Corno del Lago, Alpe Tagli.

 

f. Colle della Salza, Alpe Indren, Gabiet (14).

 

 

 

Comprensorio n. 3 di La Thuile

 

comprendente le seguenti zone per l’esercizio dell’attività di trasporto sciatori:

 

a. Mont Miravidi, loc. Pointe Rousse, Verney.

 

b. Col de l’Arguerey, vallone torrent de la Taveraz, Verney.

 

c. Monte Ouille, Grand Berrier, Plan Veylé.

 

d. Pointe Léchaud, Vallone di Chavanne, lago Chavanne.

 

e. Mont Fortin, Chavanne, Berrio Blanc (15).

 

 

 

Comprensorio n. 4 di Ollomont

 

comprendente le seguenti zone per l’esercizio delle attività di trasporto sciatori:

 

a. Mont Gelé, limiti del Ghiacciaio del Mont Gelé, Laghi del Morion, Conca della Balme, Conca di By, loc. Glacier.

 

b. Testa del Filone, dosso della Buonamorte, conca del Filone, Alpeggio di Balme, Conca di By.

 

c. Testa Bianca, Rifugio Chiarella all’Amiante, Conca di By.

 

d. Monte Sonadon, limiti del Ghiacciaio del Vassorey, Bivacco Savoia, Conca di By.

 

e. Colle de la Fenêtre Durand, conca dell’Acqua Bianca, conca delle Balme, conca di By.

 

 

 

Comprensorio n. 5 di Valgrisenche, Arvier e La Thuile

 

comprendente le seguenti zone per l’esercizio dell’attività di trasporto sciatori:

 

a. Tête du Rutor, Rifugio Deffeyes, Piano del Glacier, Villaret.

 

b. Vedettes du Rutor, Lago del Rutor, loc. Le Cascate, loc. La Joux, loc. Villaret.

 

c. Mont Rouge, lac de Bellecombe.

 

d. Mont Freduaz, lac de Combe Sozin.

 

e. Becca di Tos, Ghiacciaio di Tos, vallone di Borègne, Chamin, Chamençon.

 

f. Château Blanc, Doravidi, Piede Becca di Ceré, Alpe di Orfenille, Planaval.

 

g. Monte Feluma, Ghiacciaio di Feluma, Maison Forta, Valgrisenche.

 

h. Becca di Pré d’Amont, Col Cussuna, Becca di Tey, Truc de la Seja, loc. Le Rocher, Becca dei Quattro Denti.

 

i. Tête du Rutor, Ghiacciaio del Morion, Mont Comet, Becca di Tey.

 

l. Tête du Rutor, Ghiacciaio del Morion, Rifugio Scavarda, vallone Alpe Vieille, Bonne, Monte Alpe Vieille.

 

m. Punta Ormelune, Ghiacciaio dell’Ormelune, costa di Suzzei, Grande Alpe, Usellière.

 

n. Punta Moureun, Ghiacciaio di Moureun, vallone di Quark, Grande Alpe, Usellière.

 

o. Becca de la Traversière, Ghiacciaio du Mont Glayrettaz, Rifugio Bezzi.

 

p. Grande Traversière, Alpe Vaudet.

 

q. Truc Blanc, Ghiacciaio del Giasson, vallone Mont Forciaz, Usellières.

 

r. Vallone di Invergnan, Alpe di Mont Forciaz, Usellières, vallone del Bouc, Alpe L’Epée, Punta Rabuigne (16);

 

 

 

Comprensorio n. 6 di Valtournenche

 

comprendente le seguenti zone per l’esercizio delle attività di trasporto sciatori:

 

a. Punta Tzan, Dôme de Tzan, Ghiacciaio la Roisetta, Piede della Becca di Salé, lago di Cignana.

 

b. Château des Dames, Mont Rous, Ghiacciaio di Vofrède, Alpe di Vofrède, Les Vorpilles, loc. Cava.

 

c. Monte Roisetta, Grand Tournalin, Becca Trecare, Punta Falinère, Punta Fontana Fredda, Loc. Cheney, Mont Molar, Becca d’Aran, Monte Roisetta.

 

d. Stazione del Fürggen, Ghiacciaio della Forca, Ghiacciaio del Cervino, Croce Carrel, Torrente Cervino, loc. Breuil.

 

e. Motta di Plété, loc. Champlong, loc. Perrères, Cleva della Seya.

 

 

 

Comprensorio n. 7 di Doues

 

comprendente le seguenti zone per l’esercizio delle attività di trasporto sciatori:

 

a. Colle Champillon, Crouse de Bleintse.

 

b. Chaz de Champillon, Pichenoille.

 

 

(13) Comprensorio così sostituito dal punto 1) della Delib.G.R. 6 marzo 2000, n. 679, come rettificata con Delib.G.R. 10 aprile 2000, n. 1091. Il testo originario era così formulato: «Comprensorio n. 1 di Courmayeur

 

comprendente le seguenti zone per l’esercizio delle attività di trasporto sciatori:

 

a. Mont Dolent, sinistra orografica ghiacciaio di Pré de Bar, confine di stato italo-svizzero dal Mont Dolent al Monte Allobrogia, Col du Petit Ferret, Pré de Bar, Arnua.

 

b. Vallone del Mont Charfire, loc. Gioè, Ferraché, Mont Charfire.

 

c. Lavachey, Alpe di Malatrà, Alpe sup. dei Gioè, destra orografica vallone di Malatrà, Passo di Entre deux Sauts, Alpe di Séchéron, Col Sapin, Testa della Tronche, Testa Bernarda, Torrente de la Gora, loc. Meyenchet, le Pont.».

 

(14) Comprensorio così sotituito dal punto 1) della delib.G.R. 27 maggio 2000, n. 1695. Il testo originario era il seguente: Comprensorio n. 2 di Gressoney-La-Trinité e Ayas

 

comprendente le seguenti zone per l’esercizio delle attività di trasporto sciatori:

 

a. Gobba di Rollin, Colle del Breithorn, Colle del Felik, Rif. Quintino Sella, Monte Rosso, Vallone di Resy, loc. Resy, loc. Fiery, Rocca di Verraz.

 

b. Passo della Bettolina, vallone della Bettolina, Alpe Cortlys, loc. Stafal, impianti risalita Soc. Ghiacciai del Lys.

 

c. Colle del Lys, Rif. Gnifetti, Punta Altaluce, Alpeggio Salza sup., loc. Stafal, Salza inf. Colle della Salza, Ghiacciaio di Garstelet, Piramide Vincent, Corno Nero.

 

d. Colle del Felik, Punta Perazzi, Rif. Quintino Sella, Felik, Roswang, loc. Stafal, spartiacque tra il ghiacciaio del Felik ed il ghiacciaio del Lys.

 

e. Lago del Gabiet, Punta Straling, Passo di Tzube, Corno del Lago, Alpe Tagli.

 

f. Colle della Salza, Alpe Indren, Gabiet.

 

(15) Comprensorio così sostituito dal punto 1) della Delib.G.R. 6 marzo 2000, n. 679, come rettificata con Delib.G.R. 10 aprile 2000, n. 1091. Il testo originario era così formulato: «Comprensorio n. 3 di La Thuile

 

comprendente le seguenti zone per l’esercizio delle attività di trasporto sciatori:

 

a. Monte Miravidi, Colle d’Arguerey, Piede dell’Aiguille de l’Hermite, Lago di Verney.

 

b. Monte Ouille, Grand Berrier, Plan Veylé.».

 

(16) Comprensorio così sostituito dal punto 1) della Delib.G.R. 6 marzo 2000, n. 679, come rettificata con Delib.G.R. 10 aprile 2000, n. 1091. Il testo originario era così formulato: «Comprensorio n. 5 di Valgrisenche, Arvier, La Thuile

 

comprendente le seguenti zone per l’esercizio delle attività di trasporto sciatori:

 

a. Tête du Rutor, Rif. A. Deffeyes, Piano del Glacier.

 

b. Tête du Rutor, Vedettes du Rutor, Grand Assaly, Lago del Rutor, loc. Le Cascate, loc. Joux, loc. Villaret, La Thuile.

 

c. Becca di Tos, Ghiacciaio di Tos, vallone di Borègne, Chamin, Chamençon.

 

d. Château Blanc, Doravidi, Piede Becca di Ceré, Alpe di Orfenille, Planaval.

 

e. Monte Feluma, Ghiacciaio di Feluma, Maison Forta, Valgrisenche.

 

f. Becca di Pré d’Amont, Col Cussuna, Becca di Tey, Truc de la Seja, loc. le Rocher, Becca dei Quattro Denti.

 

g. Tete du Rutor, Ghiacciaio del Morion, Mont Cornet, Becca di Tey.

 

h. Tête du Rutor, Ghiacciaio del Morion, Rifugio Scavarda, vallone Alpe Vieille, Bonne, Monte Alpe Vieille.

 

i. Punta Ormelune, Ghiacciaio dell’Ormelune, costa di Suzzei, Grande Alpe, Usellière.

 

l. Punta Moureun, Ghiacciaio di Moureun, vallone di Quark, Grande Alpe, Usellière.

 

m. Becca de la Traversière, Ghiacciaio du Mont Glayrettaz, Rif. Bezzi.

 

n. Grande Traversière, Alpe Vaudet.

 

o. Truc Blanc, Ghiacciaio del Giasson, vallone Mont Forciaz, Usellières.

 

p. Vallone di Invergnan, Alpe di Mont Forciaz, Usellières, vallone del Bouc, Alpe l’Epée, Punta Rabuigne.».

 

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