L.R. Val d’Aosta 7 marzo 1997, n. 7

L.R. Val d’Aosta 7 marzo 1997, n. 7 (1)

 

Disciplina della professione di guida alpina [e di aspirante guida alpina] (2) in Valle d’Aosta

 

(1) Pubblicata nel B.U. Valle d’Aosta 18 marzo 1997, n. 13.

(2) Parole soppresse dall’art. 24, comma 1, lettera a), L.R. 12 ottobre 2009, n. 33.

 

Art. 1

Ordinamento della professione.

1. L’esercizio e l’organizzazione della professione di guida alpina [e aspirante guida alpina] (3) in Valle d’Aosta sono disciplinati dalle disposizioni contenute nella presente legge.

1-bis. La struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche, di seguito denominata struttura regionale competente, sovrintende alla disciplina e all’organizzazione della professione di guida alpina in Valle d’Aosta, assicurando il coordinamento con l’Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM) di cui all’articolo 16 (4).

(3) Parole soppresse dall’art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 12 ottobre 2009, n. 33.

(4) Comma aggiunto dall’art. 1, L.R. 28 dicembre 2011, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 14 della stessa legge).

 

Art. 2

Oggetto della professione di guida alpina (5).

1. È guida alpina chi esercita professionalmente, anche in maniera non continuativa ed esclusiva, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in escursioni e in ascensioni in ambiente di montagna;

b) accompagnamento di persone in escursioni sciistiche, sci-alpinistiche e in itinerari eli-escursionistici;

c) insegnamento delle tecniche dell’alpinismo, dell’arrampicata su roccia, ghiaccio o struttura artificiale, dello sci-alpinismo e dello sci fuori pista, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo;

d) allenamento alla pratica anche competitiva delle attività di cui alle lettere a), b) e c).

2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l’uso di tecniche ed attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine iscritte all’albo professionale regionale di cui all’articolo 6, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 2-bis e dalla normativa regionale vigente in materia di esercizio della professione di maestro di sci e di guida escursionistica naturalistica. È comunque consentito alle guide alpine transitare con i clienti sui comprensori sciistici (6).

(5) Articolo così sostituito dall’art. 1, L.R. 12 ottobre 2009, n. 33, poi così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo originario era così formulato: «Art. 2. Definizione di guida alpina e di aspirante guida alpina. 1. È guida alpina chi esercita professionalmente le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in escursioni ed ascensioni alpine, sia su roccia, sia su ghiaccio, sia su misto;

b) accompagnamento di persone in escursioni sciistiche e sci-alpinistiche;

c) insegnamento delle tecniche di ascensione su roccia, ghiaccio e misto e delle tecniche sci-alpinistiche;

d) allenamento alla pratica anche competitiva delle suddette attività.

2. È aspirante guida alpina chi esercita le attività di cui al comma 1, lett. a) e b), nei limiti stabiliti con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di turismo, su proposta dell’Unione valdostana guide di alta montagna (U.V.G.A.M.). L’aspirante guida alpina è inoltre autorizzata a svolgere l’attività di cui al comma 1, lett. c) e d), solo in qualità di collaboratore di una guida alpina.».

(6) Comma così modificato dall’art. 2, L.R. 28 dicembre 2011, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 14 della stessa legge).

 

Art. 2-bis

Gradi della professione (7).

1. La professione di guida alpina si articola in due gradi:

a) aspirante guida alpina;

b) guida alpina-maestro di alpinismo.

2. L’aspirante guida alpina deve conseguire il grado di guida alpinamaestro di alpinismo entro il decimo anno successivo all’abilitazione tecnica all’esercizio della professione come aspirante guida alpina. In mancanza, decade di diritto dall’iscrizione all’albo professionale regionale di cui all’articolo 6.

3. L’aspirante guida alpina può svolgere le attività di cui all’articolo 2, comma 1, con esclusione di quelle di maggiore impegno, come definite con deliberazione dalla Giunta regionale su proposta dell’UVGAM, che possono essere svolte dall’aspirante guida alpina solo nell’ambito di un gruppo organizzato e condotto da una guida alpina-maestro di alpinismo (8).

(7) Articolo aggiunto dall’art. 2, L.R. 12 ottobre 2009, n. 33, poi così modificato come indicato nella nota che segue.

(8) Comma così modificato dall’art. 3, L.R. 28 dicembre 2011, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 14 della stessa legge).

 

Art. 3

Specializzazioni.

1. Le guide alpine possono conseguire, a seguito della frequenza di appositi corsi di formazione teoricopratici e del superamento dei relativi esami organizzati dall’UVGAM o dal Collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, le seguenti specializzazioni:

a) il torrentismo sportivo, consistente nell’accompagnamento di persone lungo itinerari interessati dalla presenza di torrenti, forre, orridi e simili, per affrontare i quali è necessario l’uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, nonché l’insegnamento delle relative tecniche;

b) le altre specializzazioni, come definite dall’articolo 10 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina).

2. L’esercizio delle attività di cui al comma 1 è riservato alle guide alpine che hanno conseguito la relativa specializzazione ai sensi del presente articolo (9).

(9) Articolo così sostituito dall’art. 3, L.R. 12 ottobre 2009, n. 33. Il testo originario era così formulato: «Art. 3. Specializzazioni. 1. Alla guida ed aspirante guida alpina è consentito l’esercizio di ulteriori attività direttamente derivate dagli ambiti professionali di cui all’art. 2, quali:

a) il torrentismo sportivo, consistente nell’accompagnamento di singoli o gruppi lungo itinerari interessati dalla presenza di torrenti, forre, orridi e simili, per affrontare i quali è necessario l’uso di tecniche e attrezzature alpinistiche, nonché l’insegnamento delle relative tecniche;

b) le altre specializzazioni, così come definite dall’art. 10 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina).

2. Le specializzazioni di cui al comma 1 si conseguono a seguito della frequenza di corsi teorico-pratici e del superamento di appositi esami, organizzati dall’U.V.G.A.M. ai sensi dell’art. 17 o dal Collegio nazionale delle guide alpine – maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.».

 

Art. 3-bis

Doveri della guida alpina.

1. Le guide alpine iscritte all’albo professionale regionale di cui all’articolo 6 sono tenute ad esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale. In caso di infortuni in montagna o, comunque, di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, esse sono tenute a prestare la loro opera individualmente o nell’ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

2. Nello svolgimento della professione, le guide alpine devono tenere un comportamento improntato alla tutela dell’ambiente, della flora e della fauna, nonché al rispetto delle comunità che vivono e operano in montagna.

3. Le società locali di guide alpine e gli iscritti all’albo professionale regionale di cui all’articolo 6 sono tenuti a segnalare all’UVGAM eventuali situazioni di esercizio abusivo o irregolare della professione (10).

(10) Articolo aggiunto dall’art. 4, L.R. 12 ottobre 2009, n. 33.

 

Art. 3-ter

Divisa professionale.

1. Le guide alpine iscritte all’albo professionale regionale di cui all’articolo 6 devono adottare, nello svolgimento della loro attività, la divisa professionale ufficiale individuata dall’UVGAM (11).

(11) Articolo aggiunto dall’art. 5, L.R. 12 ottobre 2009, n. 33.

 

Art. 4

Esercizio stabile della professione.

1. È considerato esercizio stabile della professione l’attività svolta dalla guida alpina che offre stabilmente le proprie prestazioni nel territorio regionale.

2. L’esercizio stabile della professione di guida alpina è subordinato all’iscrizione all’albo professionale regionale di cui all’articolo 6.

3. L’iscrizione all’albo professionale regionale di guide alpine in possesso di titoli professionali rilasciati da altri Stati membri dell’Unione europea è subordinata al riconoscimento della qualifica professionale, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).

4. L’esercizio stabile della professione può essere svolto:

a) in forma individuale;

b) nell’ambito di una società locale ai sensi dell’articolo 19;

c) nell’ambito di associazioni o enti costituiti ai sensi dell’articolo 19-bis (12).

(12) Articolo così sostituito dall’art. 6, L.R. 12 ottobre 2009, n. 33. Il testo originario era così formulato: «Art. 4. Esercizio stabile della professione. 1. L’esercizio stabile della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina in Valle d’Aosta è subordinato all’iscrizione all’albo professionale regionale di cui all’art. 6.

2. Costituisce esercizio stabile della professione l’organizzazione di corsi e l’apertura di scuole di alpinismo, anche solo stagionali, e, comunque, l’esercizio della professione in Valle d’Aosta, anche solo stagionale, con reclutamento in loco dei clienti o invitando gli stessi a recarsi nella Regione.».

 

Art. 5

Libera prestazione di servizi.

1. L’esercizio occasionale nel territorio regionale della professione di guida alpina in regime di libera prestazione di servizi da parte di soggetti stabiliti in altri Stati dell’Unione europea è effettuato nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del titolo II del D.Lgs. n. 206/2007 (13).

(13) Articolo così sostituito dall’art. 7, L.R. 12 ottobre 2009, n. 33. Il testo originario era così formulato: «Art. 5. Esercizio saltuario della professione. 1. Per esercizio saltuario della professione si intende l’attività svolta da guide alpine o aspiranti guide alpine, iscritte presso altro albo professionale regionale istituito ai sensi della legge n. 6/1989, o abilitate all’esercizio della professione, conformemente alle norme vigenti nello Stato estero di appartenenza, e provenienti in accompagnamento di propri clienti da altre regioni o dall’estero.

2. L’esercizio saltuario della professione di guida alpina e aspirante guida alpina non è subordinato all’iscrizione all’albo professionale regionale di cui all’art. 6, ma comporta l’obbligo di osservanza delle disposizioni di cui all’art. 13.».

 

Art. 6

Albo professionale regionale.

1. È istituito, presso l’U.V.G.A.M., l’albo professionale regionale delle guide [e aspiranti guide alpine] (14), di cui all’art. 4 della legge n. 6/1989.

2. L’U.V.G.A.M. gestisce l’albo professionale regionale e ne cura l’aggiornamento.

3. L’iscrizione all’albo ha efficacia triennale ed è rinnovata previa verifica, a cura dell’UVGAM, della permanenza dei requisiti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere c), e), e h). Il rinnovo è altresì subordinato all’adempimento dell’obbligo di aggiornamento professionale di cui all’articolo 12 (15).

3-bis. È ammesso il trasferimento su domanda della guida alpina iscritta all’albo di un’altra Regione o Provincia autonoma all’albo professionale regionale, previa verifica, a cura dell’UVGAM, dei requisiti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere g) e h) (16).

3-ter. È ammessa, nel caso in cui la guida alpina intenda esercitare stabilmente la professione nel territorio di più regioni, l’iscrizione in più di un albo, previa verifica, a cura dell’UVGAM, dei requisiti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere g) e h) (17).

(14) Parole soppresse dall’art. 24, comma 1, lettera c), L.R. 12 ottobre 2009, n. 33.

(15) Comma così sostituito dall’art. 8, comma 1, L.R. 12 ottobre 2009, n. 33. Il testo originario era così formulato: «3. L’iscrizione all’albo ha efficacia triennale ed è rinnovata previa verifica, a cura dell’U.V.G.A.M., della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), c) e g).».

(16) Comma aggiunto dall’art. 8, comma 2, L.R. 12 ottobre 2009, n. 33.

(17) Comma aggiunto dall’art. 8, comma 3, L.R. 12 ottobre 2009, n. 33.

 

Art. 7

Iscrizione all’albo professionale regionale.

1. Sono iscritti all’albo professionale regionale i soggetti che ne fanno richiesta all’UVGAM e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea oppure cittadinanza di Stati non appartenenti all’Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;

b) età minima di 18 anni;

c) non aver subito condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni per delitto non colposo, non aver subito condanne per delitto contro la moralità pubblica e il buon costume, non essere dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere sottoposto a misure di sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale e non aver subito condanne che comportano l’interdizione dall’esercizio della professione, salvo che il reato sia estinto o sia intervenuta la riabilitazione;

d) possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado o titolo di studio equipollente conseguito all’estero e riconosciuto ai sensi di legge;

e) idoneità psicofisica all’esercizio della professione, certificata da un medico della struttura sanitaria dell’Azienda USL territorialmente competente in data non anteriore a tre mesi dalla data della richiesta;

f) abilitazione tecnica conseguita ai sensi dell’articolo 11 o possesso di titolo di abilitazione tecnica riconosciuto dall’Union internationale des associations de guides de montagne (UIAGM) o ai sensi dell’articolo 4, comma 3;

g) conoscenza delle lingue italiana e francese e di un’altra lingua di uno Stato membro dell’Unione europea, da accertarsi mediante specifica prova d’esame;

h) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile verso i terzi derivante dallo svolgimento dell’attività, stipulata per somme non inferiori a quelle stabilite dall’UVGAM.

2. Per i cittadini appartenenti ad altri Stati membri dell’Unione europea, il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) ed e), è comprovato da idonee certificazioni rilasciate dalle autorità competenti dello Stato di origine o di provenienza (18).

(18) Articolo così sostituito dall’art. 9, L.R. 12 ottobre 2009, n. 33 (vedi anche, per le norme transitorie, con riferimento alla lettera h) del comma 1 del presente articolo, l’art. 25, comma 1, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 7. Iscrizione all’albo professionale regionale. 1. Sono iscritti all’albo professionale regionale i soggetti che ne fanno richiesta all’U.V.G.A.M. e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea;

b) età minima di 18 anni per le aspiranti guide alpine e di 21 anni per le guide alpine;

c) non aver riportato le condanne e non essere sottoposti alle misure di cui agli art. 11, comma 1, e 123, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modificazioni;

d) possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado o della licenza elementare per i soggetti nati anteriormente al 1° gennaio 1957; l’equivalenza del titolo di studio conseguito in uno Stato estero al corrispondente titolo di studio italiano risulta da apposita certificazione rilasciata dall’autorità competente e apposta in calce o allegata alla traduzione in lingua italiana o francese, debitamente legalizzata, del titolo di studio prodotto;

e) idoneità fisica all’esercizio della professione, certificata dal medico di sanità pubblica del Comune di residenza in data non anteriore a tre mesi dalla data della richiesta;

f) abilitazione tecnica conseguita a norma dell’art. 11;

g) residenza o domicilio in un Comune della Regione;

h) conoscenza delle lingue italiana e francese, da accertarsi mediante specifica prova d’esame organizzata dall’U.V.G.A.M., d’intesa con la struttura regionale competente in materia di turismo.

2. Per i cittadini appartenenti ad altri Stati membri dell’Unione europea, il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett. c) ed e), è comprovato da idonee certificazioni rilasciate dalle autorità competenti degli Stati di origine o di provenienza.».

 

Art. 8

Documento di riconoscimento.

1. Il presidente dell’U.V.G.A.M., all’atto dell’iscrizione all’albo professionale regionale, rilascia al richiedente un documento di riconoscimento, su modelli predisposti dall’U.V.G.A.M. medesima di concerto con la struttura regionale competente; tale documento è soggetto a vidimazione annuale da parte dell’U.V.G.A.M. (19).

2. In sede di vidimazione annuale, l’U.V.G.A.M. accerta l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento di cui all’art. 12, nonché la permanenza dell’idoneità fisica all’esercizio della professione.

2-bis. L’UVGAM procede alla vidimazione annuale, relativamente alle guide alpine-maestri di alpinismo, anche in presenza di idoneità psicofisica parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, certificata da un medico della struttura sanitaria dell’Azienda USL territorialmente competente (20).

(19) Comma così modificato dall’art. 4, L.R. 28 dicembre 2011, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 14 della stessa legge).

(20) Comma aggiunto dall’art. 10, L.R. 12 ottobre 2009, n. 33.

 

Art. 9

Sospensione e cancellazione dall’albo professionale regionale.

1. Le guide alpine che hanno perduto uno dei requisiti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere c), e) e h), o che non siano in regola con l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale di cui all’articolo 12 sono sospese dall’albo professionale regionale, fino al riacquisto del requisito o dei requisiti mancanti. La durata della sospensione non può comunque eccedere i tre anni, trascorsi i quali l’UVGAM procede d’ufficio alla cancellazione dell’interessato dall’albo.

2. In caso di perdita del requisito di cui all’articolo 7, comma 1, lettera e), o in caso di cessata attività per anzianità, le guide alpine possono essere iscritte, su richiesta, in una sezione separata dell’albo, fermo restando il divieto dell’esercizio della professione (21).

(21) Articolo così sostituito dall’art. 11, L.R. 12 ottobre 2009, n. 33. Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Cancellazione dall’albo professionale regionale. 1. Le guide alpine e le aspiranti guide alpine che hanno perduto uno dei requisiti previsti dall’art. 7, comma 1, sono cancellate dall’albo professionale regionale; nel caso di perdita del requisito di cui all’art. 7, comma 1, lett. e), o in caso di cessata attività per anzianità, le guide ed aspiranti guide alpine sono iscritte, qualora interessate e su loro richiesta, in separata sezione dell’albo, senza diritto all’esercizio della professione.».

 

Art. 10

Trasferimento all’albo professionale regionale.

[1. È ammesso il trasferimento, su domanda, della guida alpina ed aspirante guida alpina iscritta all’albo di un’altra regione o provincia autonoma al corrispondente albo professionale della Valle d’Aosta.

2. Il trasferimento è disposto dall’U.V.G.A.M., a condizione che l’interessato abbia la propria residenza o domicilio in un Comune della Valle d’Aosta e previo superamento dell’esame di cui all’art. 7, comma 1, lett. h)] (22).

(22) Articolo abrogato dall’art. 12, L.R. 12 ottobre 2009, n. 33.

 

Art. 11

Abilitazione tecnica all’esercizio della professione.

1. L’abilitazione tecnica all’esercizio della professione si consegue mediante il superamento dei test tecnico-attitudinali, la frequenza degli appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami, organizzati dall’UVGAM.

2. L’ammissione ai test tecnico-attitudinali, ai corsi teorico-pratici e ai successivi esami è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e). Nel caso di corsi per guida alpina-maestro di alpinismo è altresì richiesto l’effettivo esercizio della professione nel grado di aspirante guida alpina per un periodo non inferiore a due anni.

3. Le attività di insegnamento pratico in occasione dei corsi sono svolte da istruttori tecnici qualificati ai sensi dell’articolo 18 o dell’articolo 7, comma 8, della L. n. 6/1989 (23).

(23) Articolo così sostituito dall’art. 13, L.R. 12 ottobre 2009, n. 33. Il testo originario era così formulato: «Art. 11. Abilitazione tecnica all’esercizio della professione. 1. L’abilitazione tecnica all’esercizio della professione di guida alpina e aspirante guida alpina si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami, organizzati dall’U.V.G.A.M. ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b).

2. Sono ammessi ai corsi di cui al comma 1 i soggetti residenti in un Comune della Valle d’Aosta e aventi l’età prescritta per l’iscrizione all’albo professionale regionale; nel caso di corsi per guida alpina è altresì richiesto l’avvenuto esercizio della professione di aspirante guida alpina per un periodo non inferiore a due anni.

3. Le attività di insegnamento pratico nei corsi di cui al comma 1 sono svolte da istruttori a ciò abilitati ai sensi dell’art. 18 o dell’art. 7, comma 8, della legge n. 6/1989.».

 

Art. 12

Aggiornamento professionale.

1. Le guide sono tenute a frequentare, almeno ogni tre anni, uno dei corsi di aggiornamento organizzati dall’U.V.G.A.M., d’intesa con la Regione (24).

2. Nel caso di impossibilità di frequenza entro il termine del triennio per causa di forza maggiore, la guida alpina è tenuta a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo e la relativa iscrizione all’albo professionale regionale è prorogata per un periodo massimo di due anni (25).

3. Per le aspiranti guide alpine la frequenza del corso di abilitazione all’esercizio della professione nel grado di guida alpina-maestro di alpinismo equivale, ai fini di quanto disposto ai commi 1 e 2, alla frequenza di un corso di aggiornamento (26).

4. L’obbligo di aggiornamento cessa al compimento del cinquantesimo anno di età.

5. Le attività di insegnamento pratico nei corsi di aggiornamento sono svolte da istruttori abilitati ai sensi dell’art. 18 o dell’art. 7, comma 8, della legge n. 6/1989.

(24) Comma così modificato dapprima dall’art. 24, comma 1, lettera d), L.R. 12 ottobre 2009, n. 33 e poi dall’art. 5, L.R. 28 dicembre 2011, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 14 della stessa legge).

(25) Comma così sostituito dall’art. 14, comma 1, L.R. 12 ottobre 2009, n. 33. Il testo originario era così formulato: «2. Nel caso di impossibilità di frequenza entro il termine del triennio per causa di forza maggiore riconosciuta dall’U.V.G.A.M., la guida o aspirante guida è tenuta a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo e la relativa iscrizione all’albo professionale regionale è prorogata per un periodo massimo di un anno.».

(26) Comma così modificato dall’art. 14, comma 2, L.R. 12 ottobre 2009, n. 33.

 

Art. 13

Classificazione delle ascensioni e limitazione al numero di clienti.

1. Le ascensioni si distinguono in ascensioni di primo ordine, ascensioni di secondo ordine ed escursioni facili.

2. Le società locali [autorizzate a norma dell’art. 19] (27) o, ove non esistenti, l’U.V.G.A.M., individuano nelle rispettive zone le ascensioni di primo ordine, di secondo ordine e le escursioni facili.

3. Nelle ascensioni di primo ordine le guide non possono portare sulla propria cordata più di un cliente; in quelle di secondo ordine non più di due clienti.

4. Nelle escursioni facili il numero massimo di clienti accompagnabili è stabilito con regolamento dell’U.V.G.A.M.

5. [Le aspiranti guide alpine sono autorizzate a fungere da capo cordata nelle ascensioni di primo ordine soltanto nei seguenti casi:

a) quando fanno parte di una cordata condotta da una guida e sono invitati a ciò dalla medesima guida;

b) quando sono a capo di una cordata facente parte di un gruppo di cordate condotte da una guida] (28).

(27) Parole soppresse dall’art. 15, comma 1, L.R. 12 ottobre 2009, n. 33.

(28) Comma abrogato dall’art. 15, comma 2, L.R. 12 ottobre 2009, n. 33.

 

Art. 14

Tariffe professionali (29).

1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine sono stabilite dall’UVGAM e comunicate alla struttura regionale competente che ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (30).

2. [Le tariffe massime stabilite ai sensi del comma 1 sono vincolanti per tutte le guide e aspiranti guide alpine che esercitano la professione in Valle d’Aosta] (31) .

(29) Articolo così sostituito dall’art. 35, comma 1, L.R. 29 marzo 2007, n. 4, poi così modificato come indicato nelle note che seguono e infine abrogato dall’art. 4, comma 2, lettera a), L.R. 21 maggio 2012, n. 15. Il testo originario era così formulato: «Art. 14. Tariffe professionali. 1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine e aspiranti guide alpine sono stabilite con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di turismo, su proposta dell’U.V.G.A.M., e sono vincolanti per tutte le guide ed aspiranti guide alpine che esercitano la professione in Valle d’Aosta.».

(30) Comma così sostituito dall’art. 16, comma 1, L.R. 12 ottobre 2009, n. 33, poi così modificato dall’art. 6, L.R. 28 dicembre 2011, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 14 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine e aspiranti guide alpine sono stabilite con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di turismo, su proposta dell’UVGAM.».

(31) Comma abrogato dall’art. 16, comma 2, L.R. 12 ottobre 2009, n. 33.

 

Art. 15

Sanzioni (32).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’esercizio abusivo della professione di guida alpina è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 1.500. In caso di recidiva, la somma minima e quella massima sono raddoppiate.

2. L’irregolare esercizio della professione di guida alpina comporta:

a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 2.000, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 13, commi 3 e 4;

a-bis) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000 a carico di ciascuna guida alpina operante nell’ambito di una scuola di alpinismo o sci-alpinismo costituita in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20-bis (33);

b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 150 a euro 1.500, per ogni altra violazione delle disposizioni di cui alla presente legge (34).

3. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) .

(32) Il presente articolo, già modificato dall’art. 35, comma 2, L.R. 29 marzo 2007, n. 4, è stato poi così sostituito dall’art. 17, L.R. 12 ottobre 2009, n. 33 e infine modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo precedente era così formulato: «Art. 15. Sanzioni. 1. L’esercizio abusivo della professione di guida o aspirante guida alpina è punito, indipendentemente dalla sanzione penale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 3.000.000; in caso di recidiva la somma minima e quella massima sono raddoppiate.

2. L’irregolare esercizio della professione di guida alpina e aspirante guida alpina è inoltre punito con le seguenti sanzioni amministrative:

a) chi, essendo iscritto in un albo professionale di altra regione o provincia autonoma, esercita stabilmente la professione di guida alpina o aspirante guida alpina in Valle d’Aosta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000; in caso di recidiva le somme minima e massima sono triplicate;

b) l’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 12 è punita con l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 4.000.000;

c) l’inosservanza del limite massimo delle tariffe professionali, stabilite ai sensi dell’art. 14, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000;

d) ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 2.000.000.

3. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).».

(33) Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, L.R. 11 dicembre 2012, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 24 della medesima legge).

(34) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 2, L.R. 11 dicembre 2012, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 24 della medesima legge).

 

Art. 16

U.V.G.A.M.

1. L’UVGAM è un ente pubblico non economico dipendente dalla Regione dotato di personalità giuridica e posto sotto la vigilanza della struttura regionale competente, nei limiti di cui alla presente legge. L’UVGAM è organo di autogoverno e autodisciplina della professione e svolge tutti i compiti demandati ai collegi regionali di cui all’articolo 13 della L. 6/1989. L’UVGAM ha, inoltre, lo scopo di promuovere la migliore qualificazione tecnico-professionale delle guide alpine esercenti in Valle d’Aosta, di favorire la collaborazione e la solidarietà tra di esse, di contribuire alla migliore organizzazione della professione, nonché di promuovere attività e/o corsi formativi diretti all’avvicinamento alla professione di guida alpina (35).

1-bis. Al personale dipendente dell’UVGAM continua ad applicarsi il relativo contratto di settore di tipo privatistico (36).

1-ter. L’UVGAM adotta un proprio regolamento con il quale è disciplinata l’organizzazione interna e sono definiti i requisiti e le modalità di assunzione del personale, nel rispetto dei principi di imparzialità e pubblicità delle procedure selettive alle stesse preordinate (37).

2. L’U.V.G.A.M. ha un bilancio proprio, alimentato dalle quote degli iscritti, dai contributi e finanziamenti erogati dalla Regione ai sensi dell’art. 26 e da ogni altra eventuale entrata.

3. Hanno diritto di far parte dell’U.V.G.A.M., con parità di diritti e di doveri, tutte le guide [e le aspiranti guide] (38) alpine iscritte nell’albo professionale regionale.

4. Lo statuto dell’U.V.G.A.M. e le eventuali modifiche dello stesso sono deliberati dall’assemblea degli iscritti, con la maggioranza dei due terzi dei presenti all’assemblea stessa aventi diritto di voto, e sono sottoposti all’approvazione della Giunta regionale.

5. [Per l’approvazione delle deliberazioni di cui al comma 4, l’assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti] (39).

6. Lo statuto dell’UVGAM prevede l’istituzione di un collegio dei revisori dei conti, iscritti nel registro dei revisori contabili, del quale fa parte di diritto un rappresentante della Regione, nominato ai sensi della legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), come modificata dalla legge regionale 29 ottobre 2004, n. 24 (40).

(35) Il presente comma, già modificato dall’art. 24, comma 1, lettera e), n. 1), L.R. 12 ottobre 2009, n. 33 e poi così sostituito dall’art. 7, comma 1, L.R. 28 dicembre 2011, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 14 della stessa legge) è stato infine così modificato dall’art. 2, commi 1 e 2, L.R. 11 dicembre 2012, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 24 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. L’U.V.G.A.M. è organo di autogoverno e autodisciplina della professione, è posta sotto la vigilanza dell’Assessorato regionale competente in materia di turismo, è dotata di personalità giuridica e svolge tutti i compiti demandati ai collegi regionali di cui all’art. 13 della legge n. 6/1989; l’U.V.G.A.M. ha inoltre lo scopo di promuovere la migliore qualificazione tecnico-professionale delle guide alpine esercenti in Valle d’Aosta, di favorire la collaborazione e la solidarietà tra di esse e di contribuire alla migliore organizzazione della professione».

(36) Comma aggiunto dall’art. 2, comma 3, L.R. 11 dicembre 2012, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 24 della medesima legge).

(37) Comma aggiunto dall’art. 2, comma 4, L.R. 11 dicembre 2012, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 24 della medesima legge).

(38) Parole soppresse dall’art. 24, comma 1, lettera e), n. 2), L.R. 12 ottobre 2009, n. 33.

(39) Comma abrogato dall’art. 7, comma 2, L.R. 28 dicembre 2011, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 14 della stessa legge).

(40) Comma così sostituito dall’art. 36, comma 1, L.R. 5 dicembre 2005, n. 31. Il testo originario era così formulato: «6. Lo statuto dell’U.V.G.A.M. prevede l’istituzione di un collegio dei revisori dei conti, del quale fa parte di diritto un rappresentante dell’Amministrazione regionale, nominato ai sensi della legge regionale 27 marzo 1991, n. 12 (Criteri per le nomine e le designazioni di competenza regionale).».

 

Art. 17

Compiti dell’U.V.G.A.M.

1. All’U.V.G.A.M. sono affidati i seguenti compiti:

a) curare la gestione e l’aggiornamento dell’albo professionale regionale;

b) provvedere alla preparazione tecnica, culturale e professionale delle guide alpine organizzando, d’intesa con la Regione, anche in collaborazione con il Collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida o con altri collegi regionali di cui all’articolo 13 della L. n. 6/1989, i corsi e gli esami per l’accertamento dell’idoneità tecnica all’esercizio della professione, i corsi di aggiornamento professionale, i corsi per istruttori, nonché i corsi per il conseguimento delle specializzazioni (41);

c) promuovere ed organizzare manifestazioni dirette ad incoraggiare e sviluppare l’alpinismo e la conoscenza della montagna;

d) promuovere studi e provvedere alla diffusione di informazioni sulle questioni interessanti le professioni di guida [e aspirante guida] (42) alpina;

e) promuovere e sviluppare le relazioni con gli altri organismi operanti nel settore di interesse delle guide [e aspiranti guide] (43) alpine;

f) coordinare l’attività delle associazioni locali delle guide [e aspiranti guide] (44) alpine, nel rispetto della loro autonomia;

g) formulare, su richiesta degli enti pubblici interessati, pareri su questioni riguardanti l’ordinamento della professione di guida alpina, nonché su aspetti concernenti interventi a rifugi alpini, sentieri e percorsi alpini e altre opere di pubblico interesse (45);

h) svolgere le altre funzioni ad essa affidate dalla legge o dalla Regione o previste dallo statuto;

i) stipulare polizze di assicurazione collettiva a favore delle guide [e aspiranti guide] (46) ad essa iscritte, per la corresponsione di somme una tantum in caso di morte o invalidità permanente conseguenti ad infortunio in servizio;

i-bis) provvedere ad individuare gli elementi base delle polizze di responsabilità civile verso i terzi derivanti dallo svolgimento dell’attività professionale (47);

i-ter) verificare l’adeguatezza delle polizze di responsabilità civile verso i terzi di cui agli articoli 19, comma 5, 19-bis, comma 2, e 20, comma 2, lettera c-bis), derivanti dallo svolgimento dell’attività (48).

(41) Lettera così sostituita dall’art. 18, comma 1, L.R. 12 ottobre 2009, n. 33, poi così modificata dall’art. 8, L.R. 28 dicembre 2011, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 14 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «b) provvedere alla preparazione tecnica, culturale e professionale delle guide e delle aspiranti guide alpine organizzando, per conto e d’intesa con la Regione, da sola o in collaborazione con il Collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guide, di cui all’art. 15 della legge n. 6/1989, i corsi e gli esami per l’accertamento dell’idoneità tecnica all’esercizio della professione, i corsi di aggiornamento per guide ed aspiranti guide alpine di cui all’art. 12, i corsi di preparazione per istruttori a norma dell’art. 18, nonché i corsi per il conseguimento delle specializzazioni di cui all’art. 3.».

(42) Parole soppresse dall’art. 24, comma 1, lettera f), n. 1), L.R. 12 ottobre 2009, n. 33.

(43) Parole soppresse dall’art. 24, comma 1, lettera f), n. 2), L.R. 12 ottobre 2009, n. 33.

(44) Parole soppresse dall’art. 24, comma 1, lettera f), n. 2), L.R. 12 ottobre 2009, n. 33.

(45) Lettera così sostituita dall’art. 18, comma 2, L.R. 12 ottobre 2009, n. 33. Il testo originario era così formulato: «g) formulare, su richiesta dell’Assessore regionale competente in materia di turismo, pareri sulle questioni relative all’ordinamento delle professioni di guida e aspirante guida alpina, nonché sulle questioni relative agli interventi a rifugi e altre opere alpine.».

(46) Parole soppresse dall’art. 24, comma 1, lettera f), n. 2), L.R. 12 ottobre 2009, n. 33.

(47) Lettera aggiunta dall’art. 18, comma 3, L.R. 12 ottobre 2009, n. 33.

(48) Lettera aggiunta dall’art. 18, comma 4, L.R. 12 ottobre 2009, n. 33.

 

Art. 18

Corsi per istruttori (49).

1. L’UVGAM può organizzare, d’intesa con la struttura regionale competente, i corsi teorico-pratici e i relativi esami per il rilascio della qualifica di istruttore tecnico, in conformità ai programmi stabiliti dal Collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida (50).

2. Ai corsi sono ammesse le sole guide alpine-maestri di alpinismo che hanno esercitato la professione per un periodo non inferiore a due anni.

3. Le attività di insegnamento pratico nei corsi sono svolte da istruttori tecnici.

(49) Articolo così sostituito dall’art. 19, L.R. 12 ottobre 2009, n. 33, poi così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo originario era così formulato: «Art. 18. Corsi per istruttori. 1. Il rilascio, da parte dell’U.V.G.A.M., della qualifica di istruttore è subordinato alla frequenza di appositi corsi teorico-pratici ed al superamento dei relativi esami, organizzati dall’U.V.G.A.M. ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b).

2. Ai corsi di formazione per istruttori sono ammesse le sole guide alpine che hanno esercitato la professione per un periodo non inferiore a tre anni.

3. Le attività di insegnamento pratico nei corsi di formazione per istruttori sono svolte da istruttori abilitati da almeno tre anni.».

(50) Comma così modificato dall’art. 9, L.R. 28 dicembre 2011, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 14 della stessa legge).

 

Art. 19

Società locali.

1. Le società locali organizzano e coordinano il lavoro delle guide alpine ad esse aderenti, in funzione delle esigenze della zona in cui operano.

2. Le società locali esistenti nel territorio regionale svolgono in particolare i seguenti compiti:

a) collaborare con l’UVGAM nello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere c), d), e) e g), riguardanti la zona di competenza;

b) collaborare con gli enti turistici locali, con i Comuni e con la Regione per l’organizzazione di manifestazioni sportive e, in generale, di iniziative volte alla promozione della zona di competenza;

c) collaborare con l’UVGAM ai fini della classificazione delle ascensioni effettuabili nella zona di competenza;

d) collaborare con l’UVGAM ai fini della chiodatura e manutenzione delle falesie di mezza montagna nella zona di competenza.

3. Possono aderire ad una società locale le guide alpine esercenti stabilmente nella zona di competenza, iscritte all’albo professionale regionale e che ne accettino lo statuto e i regolamenti. Possono inoltre aderire anche le guide alpine invalide o le guide alpine che hanno cessato l’attività e risultano iscritte nella sezione speciale dell’albo di cui all’articolo 9, comma 2, residenti in uno dei comuni compresi nella zona di competenza della società locale e che ne accettino lo statuto e i regolamenti.

4. Lo statuto delle società locali individua i comuni compresi nella zona di competenza.

5. Le società locali devono disporre di copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile verso i terzi derivante dallo svolgimento dell’attività, stipulata per somme non inferiori a quelle stabilite dall’UVGAM (51).

(51) Articolo così sostituito dall’art. 20, L.R. 12 ottobre 2009, n. 33 (vedi anche, per le norme transitorie, con riferimento al comma 5 del presente articolo, l’art. 25, comma 2, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 19. Società locali. 1. Assumono la denominazione di Società locali le associazioni costituite per organizzare e coordinare il lavoro delle guide alpine ed aspiranti guide alpine ad esse aderenti, in funzione delle esigenze della zona in cui esse operano.

2. Le Società locali collaborano con le aziende di promozione turistica, con i Comuni e con la Regione per l’organizzazione di manifestazioni sportive e, in generale, di iniziative volte alla promozione della zona di competenza.

3. Ai fini della presente legge, le Società locali di guide e aspiranti guide alpine sono autorizzate con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di turismo, sentito il parere dell’U.V.G.A.M.; con il medesimo decreto è altresì approvato lo statuto dell’associazione, che deve essere conforme ai principi della presente legge, nonché allo statuto ed ai regolamenti dell’U.V.G.A.M.

4. Nella medesima zona della Regione, comprensiva di uno o più comuni, può essere autorizzata una sola Società locale di guide e aspiranti guide alpine.

5. Hanno diritto, a richiesta, di fare parte delle Società locali autorizzate le guide ed aspiranti guide alpine esercenti stabilmente nella rispettiva zona, iscritte all’albo regionale professionale e che accettino lo statuto ed i regolamenti dell’associazione; lo stesso diritto è riconosciuto alle guide ed aspiranti guide alpine invalide, a norma dell’art. 23, residenti in uno dei comuni compresi nella zona di competenza della Società locale e che ne accettino lo statuto ed i regolamenti.

6. Lo statuto della Società locale di guide ed aspiranti guide alpine individua i comuni compresi nella rispettiva zona.».

 

Art. 19-bis

Esercizio stabile della professione in forma organizzata.

1. Le guide alpine iscritte all’albo professionale regionale che non fanno parte di una società locale possono esercitare la professione anche nell’ambito di associazioni o altri enti costituiti per organizzare e coordinare il lavoro degli aderenti, in funzione di una più efficiente offerta dei servizi alla clientela.

2. L’esercizio della professione nelle forme di cui al comma 1 è subordinato a copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile verso i terzi derivante dallo svolgimento dell’attività, stipulata per somme non inferiori a quelle stabilite dall’UVGAM.

3. È fatto divieto alle associazioni ed enti di cui al presente articolo di assumere la denominazione di società locale (52).

(52) Articolo aggiunto dall’art. 21, L.R. 12 ottobre 2009, n. 33 (vedi anche, per le norme transitorie, con riferimento al comma 2 del presente articolo, l’art. 25, comma 3, della stessa legge).

 

Art. 20

Scuole di alpinismo e sci-alpinismo (53).

1. Sono considerate scuole di alpinismo e sci-alpinismo le strutture, comunque denominate e costituite, che svolgono stabilmente in forma organizzata e collettiva attività di insegnamento delle tecniche di ascensione su roccia, ghiaccio e misto e delle tecniche sci-alpinistiche, con esclusione delle attività di formazione professionale di cui alla presente legge (54).

2. L’apertura di una scuola di alpinismo o sci-alpinismo è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni (55):

a) la scuola si avvale esclusivamente, per l’attività di insegnamento, di guide alpine [o aspiranti guide alpine] (56) iscritte all’albo professionale regionale;

b) le aspiranti guide alpine, di cui la scuola eventualmente si avvale per l’attività di insegnamento, risultano in numero comunque non superiore a quello delle guide alpine-maestri di alpinismo (57);

c) la direzione della scuola è affidata ad una guida alpina-maestro di alpinismo autorizzata all’esercizio stabile della professione in Valle d’Aosta da almeno tre anni (58);

c-bis) la scuola dispone di copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile verso i terzi derivante dallo svolgimento dell’attività, stipulata per somme non inferiori a quelle stabilite dall’UVGAM (59).

(53) Rubrica così modificata dall’art. 22, comma 1, L.R. 12 ottobre 2009, n. 33.

(54) Comma così modificato dall’art. 22, comma 1, L.R. 12 ottobre 2009, n. 33.

(55) Alinea così modificato dall’art. 10, L.R. 28 dicembre 2011, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 14 della stessa legge) e poi così sostituito dall’art. 3, L.R. 11 dicembre 2012, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 24 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. L’apertura di una scuola di alpinismo è soggetta ad autorizzazione rilasciata annualmente, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti:».

(56) Parole soppresse dall’art. 24, comma 1, lettera g), L.R. 12 ottobre 2009, n. 33.

(57) Lettera così modificata dall’art. 22, comma 2, L.R. 12 ottobre 2009, n. 33.

(58) Lettera così modificata dall’art. 22, comma 3, L.R. 12 ottobre 2009, n. 33.

(59) Lettera aggiunta dall’art. 22, comma 4, L.R. 12 ottobre 2009, n. 33. (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 25, comma 2, della stessa legge).

 

Art. 20-bis

Segnalazione certificata di inizio attività (60).

1. Chiunque intenda aprire una scuola di alpinismo o sci-alpinismo presenta alla struttura regionale competente la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all’articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposito modulo predisposto dalla medesima struttura. L’attività è consentita dalla data di presentazione della SCIA.

2. Nella SCIA sono indicate, in particolare:

a) la denominazione e le sedi, legale e operativa, della scuola;

b) le generalità del direttore.

3. Alla SCIA è altresì allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante legale della scuola attestante la sussistenza delle condizioni prescritte per l’apertura della medesima, di cui all’articolo 20;

b) elenco nominativo delle guide alpine operanti nell’ambito della scuola;

c) copia della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento dell’attività della scuola.

4. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della SCIA, la struttura regionale competente verifica, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della L.R. n. 19/2007, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge procedendo, se del caso, anche mediante apposito sopralluogo.

5. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella SCIA è comunicato, entro trenta giorni dal suo verificarsi, alla struttura regionale competente che provvede con le modalità di cui al comma 4.

6. L’apertura di una scuola di alpinismo o sci-alpinismo in assenza di SCIA ovvero in assenza di una delle condizioni di cui all’articolo 20 comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 15, comma 2, lettera abis), la cessazione dell’attività con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.

7. In caso di sopravvenuta carenza rispetto a una o più condizioni che hanno legittimato l’apertura della scuola, la struttura regionale competente assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale il dirigente della medesima struttura dispone con proprio provvedimento la cessazione dell’attività.

(60) Articolo aggiunto dall’art. 4, L.R. 11 dicembre 2012, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 24 della medesima legge).

 

Art. 21

Provvidenze a favore delle guide [e delle aspiranti guide] (61) alpine e loro superstiti .

1. La Regione corrisponde annualmente, previa specifica richiesta indirizzata alla struttura regionale competente, a tutte le guide alpine iscritte all’U.V.G.A.M. e residenti in Valle d’Aosta, nonché ai loro superstiti (62):

a) assegni di anzianità;

b) assegni di invalidità permanente;

c) assegni di reversibilità.

2. Gli assegni di cui al comma 1 decorrono dal mese successivo a quello della presentazione della domanda, fatto salvo il diritto degli eredi legittimi a percepire le mensilità dell’assegno maturate e non riscosse dal titolare dell’assegno stesso.

(61) Parole soppresse dall’art. 24, comma 1, lettera h), n. 1), L.R. 12 ottobre 2009, n. 33.

(62) Alinea così modificato dapprima dall’art. 24, comma 1, lettera h), n. 2), L.R. 12 ottobre 2009, n. 33 e poi dall’art. 11, L.R. 28 dicembre 2011, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 14 della stessa legge).

 

Art. 22

Assegni di anzianità.

1. Gli assegni di anzianità sono corrisposti in favore delle guide [ed aspiranti guide] (63) alpine che, avendo cessato l’esercizio della professione, si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) hanno compiuto il sessantesimo anno di età ed esercitato la professione in Valle d’Aosta per almeno venticinque anni;

b) hanno esercitato la professione in Valle d’Aosta per almeno trentacinque anni.

(63) Parole soppresse dall’art. 24, comma 1, lettera i), L.R. 12 ottobre 2009, n. 33.

 

Art. 23

Assegni di invalidità permanente.

1. Gli assegni di invalidità permanente si distinguono in:

a) ordinari;

b) speciali.

2. Gli assegni ordinari di invalidità permanente spettano a tutte le guide [ed aspiranti guide] (64) alpine che hanno esercitato la professione in Valle d’Aosta per non meno di cinque anni complessivi, di cui almeno uno nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda e che, a causa di infermità o difetto fisico o psichico, non sono più in grado di svolgere la professione per sopraggiunta invalidità superiore al cinquanta per cento.

3. Gli assegni speciali di invalidità permanente spettano a tutte le guide [ed aspiranti guide] (65) alpine, indipendentemente dal tempo per il quale hanno esercitato la professione, qualora siano colpite da invalidità specifica, a norma del comma 2, derivante da causa di servizio.

4. Gli assegni di invalidità permanente ordinari o speciali sono revocati per cessazione dello stato di invalidità e non sono cumulabili con l’assegno di anzianità di cui all’art. 22.

5. L’invalidità risulta da apposito certificato rilasciato dal medico dipendente dell’Unità sanitaria locale della Valle d’Aosta (U.S.L.) e convalidato dal medico responsabile del Servizio di medicina legale della medesima U.S.L.

6. I titolari di assegno ordinario di invalidità, al compimento del sessantesimo anno di età, hanno diritto a percepire, in sostituzione di detto assegno, l’assegno di anzianità, qualora in possesso dei requisiti di cui all’art. 22, comma 1.

7. I titolari di assegno speciale di invalidità, al compimento del sessantesimo anno di età, hanno diritto a percepire, in sostituzione di detto assegno, l’assegno di anzianità anche se non in possesso dei requisiti di cui all’art. 22, comma 1.

(64) Parole soppresse dall’art. 24, comma 1, lettera j), L.R. 12 ottobre 2009, n. 33.

(65) Parole soppresse dall’art. 24, comma 1, lettera j), L.R. 12 ottobre 2009, n. 33.

 

Art. 24

Assegno di reversibilità.

1. L’assegno di reversibilità viene erogato in caso di morte:

a) del titolare dell’assegno di anzianità o di invalidità permanente;

b) dell’iscritto all’U.V.G.A.M., nell’eventualità che il decesso non sia dovuto a causa di servizio, qualora abbia esercitato la professione per non meno di cinque anni complessivi, di cui almeno uno nel quinquennio precedente la data della morte;

c) dell’iscritto all’U.V.G.A.M. che, alla data del decesso non dovuto a cause di servizio, abbia esercitato la professione per almeno venticinque anni complessivi, indipendentemente dal tempo in cui ha cessato l’attività;

d) dell’iscritto all’U.V.G.A.M., indipendentemente da qualsiasi altra condizione, ove la morte sia avvenuta per cause di servizio.

2. Hanno diritto all’assegno di reversibilità, nell’ordine:

a) il coniuge superstite, sempreché non sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione a lui addebitabile;

b) i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi, nonché gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge superstite ed i soggetti regolarmente affidati al defunto, purché rispondano ad una delle seguenti condizioni:

1) abbiano età non superiore a 18 anni;

2) abbiano età compresa fra 18 e 21 anni, ove frequentino la scuola secondaria di secondo grado, ovvero una scuola o un corso di istruzione professionale, e non prestino lavoro retribuito;

3) abbiano età compresa fra 18 e 26 anni, ove frequentino una università o istituto universitario e non prestino lavoro retribuito;

4) qualunque età abbiano siano riconosciuti permanentemente inabili a proficuo lavoro;

c) i genitori legittimi o che hanno legittimato, riconosciuto o adottato il defunto, nonché coloro che lo hanno affiliato o ricevuto in affidamento, purché alla data della morte dell’iscritto all’U.V.G.A.M. o del titolare dell’assegno, essi abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e non vi siano il coniuge o figli superstiti aventi diritto all’assegno di reversibilità;

d) i fratelli e le sorelle, purché alla data della morte dell’iscritto all’U.V.G.A.M. o titolare dell’assegno essi siano permanentemente inabili al lavoro e non vi siano il coniuge o figli o genitori superstiti aventi diritto all’assegno di reversibilità.

3. L’assegno di reversibilità è riconosciuto nella seguente misura:

a) sessanta per cento dell’assegno diretto: al coniuge superstite;

b) venti per cento dell’assegno diretto: ad ogni figlio, quando sia superstite anche il coniuge;

c) quaranta per cento dell’assegno diretto: ad ogni figlio, se non è superstite il coniuge, con diritto però ad un minimo pari al sessanta per cento dell’assegno diretto nel caso in cui vi sia un unico figlio superstite;

d) quindici per cento dell’assegno diretto: ad ogni genitore o ad ogni fratello o sorella.

4. La somma delle quote dell’assegno di reversibilità non può mai essere superiore all’importo dell’assegno diretto attribuito o che sarebbe spettato al defunto.

5. Il diritto all’assegno di reversibilità cessa, per il coniuge superstite, quando contragga nuovo matrimonio; per i figli, quando raggiungano i limiti di età o vengano meno le altre condizioni alle quali tale diritto è subordinato.

 

Art. 25

Norme generali sugli assegni.

1. Ai fini dell’anzianità di esercizio della professione, sono computati in ogni caso i periodi di inattività conseguenti ad infortunio o a malattia contratta in servizio o per causa di servizio, nonché i periodi di interruzione della professione dovuti al servizio militare prestato in tempo di guerra o prestato comunque in adempimento di obblighi di legge.

2. Gli assegni di cui agli art. 22, 23 e 24 sono cumulabili con eventuali altri assegni o pensioni spettanti all’iscritto all’U.V.G.A.M. o ai suoi familiari in forza di altre assicurazioni obbligatorie o volontarie.

3. A partire dal 1° gennaio 1976, sono computati come periodi di anzianità di esercizio della professione utili ai fini del conseguimento degli assegni di cui agli art. 22, 23 e 24 esclusivamente i periodi nei quali la guida [o aspirante guida] (66) alpina è stata iscritta all’U.V.G.A.M.

(66) Parole soppresse dall’art. 24, comma 1, lettera k), L.R. 12 ottobre 2009, n. 33.

 

Art. 26

Interventi finanziari della Regione (67).

1. Ai fini dell’applicazione della presente legge, la Regione interviene a sostegno dell’attività svolta dall’UVGAM mediante la concessione di un contributo forfetario comunque non superiore al disavanzo finanziario del bilancio relativo all’anno cui si riferisce il contributo approvato dai competenti organi statutari.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso annualmente nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.

3. La domanda è presentata alla struttura regionale competente, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata di una relazione illustrativa dell’attività programmata per l’anno di riferimento.

4. Alla liquidazione del contributo si provvede in due soluzioni con le seguenti modalità:

a) un primo acconto, fino ad un massimo dell’80 per cento;

b) il restante importo, previa presentazione del bilancio consuntivo approvato dai competenti organi statutari.

5. La Regione assume a proprio carico la corresponsione delle provvidenze di cui all’articolo 21, comma 1. L’ammontare delle provvidenze è fissato in euro 1.550 lordi annui ed è aggiornato con la legge finanziaria della Regione, ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione).

6. La Regione interviene altresì a favore delle società locali di guide alpine di cui all’articolo 19 mediante la concessione di contributi in conto capitale, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l’attuazione di iniziative finalizzate all’adeguamento, anche mediante ampliamento, e all’arredamento delle sedi delle società locali, ivi inclusi gli immobili di pertinenza delle medesime sedi, nonché alla dotazione di strumentazione informatica funzionale allo svolgimento dell’attività.

7. Le domande per il contributo di cui al comma 6 sono presentate dalle singole società locali di guide alpine, a pena di decadenza, entro il 31 luglio di ogni anno.

8. I contributi sono concessi con Delib.G.R. entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 7.

9. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le specifiche iniziative agevolabili, le modalità ed i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 6.

9-bis. I beneficiari dei contributi di cui al comma 6 sono obbligati a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni agevolati per i seguenti periodi, decorrenti dalla data di erogazione a saldo:

a) quindici anni, nei casi di iniziative di adeguamento degli immobili destinati a sede delle società locali delle guide alpine;

b) cinque anni, in tutti gli altri casi (68).

9-ter. Il mancato rispetto dei vincoli di cui al comma 9-bis comporta la revoca, disposta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, dei contributi concessi e la restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi, riferiti al periodo intercorrente tra l’erogazione del contributo e la data dell’avvenuta restituzione, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento riferita al periodo in cui si è beneficiato del contributo. La revoca può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all’inadempimento riscontrato (69).

(67) Il presente articolo, già modificato dall’art. 18, comma 2, L.R. 21 gennaio 2003, n. 1 e dagli articoli 23 e 24, comma 1, lettera l), L.R. 12 ottobre 2009, n. 33, è stato poi così sostituito dall’art. 7, comma 1, L.R. 28 dicembre 2011, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 14 della stessa legge) e poi nuovamente così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo precedente era così formulato: «Art. 26. Contributi finanziari della Regione. 1. Ai fini dell’applicazione della presente legge la Regione:

a) interviene, mediante la concessione di contributi a favore dell’U.V.G.A.M., fino ad un massimo del cento per cento delle spese relative all’organizzazione ed attuazione di corsi ed esami per l’abilitazione di guide alpine e per l’organizzazione di corsi di aggiornamento e di perfezionamento, organizzati dall’U.V.G.A.M. per conto e d’intesa con la Regione; a tale fine si intendono per spese di organizzazione ed attuazione solo quelle tecnicamente necessarie alla realizzazione dei corsi, ovvero le spese per l’acquisto di materiali, per la remunerazione degli istruttori e per l’uso dei mezzi di trasporto necessari allo svolgimento dei corsi medesimi. Sono escluse le spese concernenti l’alloggiamento ed il trasferimento nelle località sedi del corso, che rimangono totalmente a carico dei partecipanti. La Regione, sulla base dei preventivi presentati dall’U.V.G.A.M. e verificati, dalla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche eroga un primo acconto, salvo conguaglio da effettuarsi sulla base dei rendiconti presentati dall’U.V.G.A.M.;

b) concede all’UVGAM, sulla base di un preventivo di spesa verificato dalla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche, un contributo per l’organizzazione ed attuazione dei corsi ed esami per istruttori, nonché per l’organizzazione dei relativi corsi di aggiornamento. Il contributo è liquidato ad attività conclusa e non può comunque essere superiore al disavanzo finanziario risultante dai rendiconti presentati alla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche e dalla stessa verificati;

c) concede un contributo annuo a favore dell’U.V.G.A.M. in misura non superiore all’ottanta per cento delle spese di funzionamento, quali risultano dal bilancio di previsione dell’U.V.G.A.M. e verificato dalla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche; l’erogazione del contributo avviene in due soluzioni, di cui l’acconto su presentazione del bilancio preventivo, in percentuale non superiore al settanta per cento ed il saldo previa presentazione del bilancio consuntivo, regolarmente approvato dai competenti organi statutari;

d) concede un contributo a favore dell’U.V.G.A.M. in misura non superiore all’ottanta per cento dell’importo dei premi relativi alle polizze di assicurazione di cui all’art. 17, comma 1, lett. i), preventivamente verificate dalla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche; l’erogazione avviene in via anticipata e previa presentazione della copia della polizza assicurativa;

e) assume a proprio carico la corresponsione degli assegni di cui agli art. 22, 23 e 24; l’entità degli assegni di anzianità e di invalidità ordinaria e speciale è fissata in annui euro 1.549,37 lordi; l’entità dell’assegno è aggiornata con legge finanziaria della Regione, ai sensi dell’art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d’Aosta), e successive modificazioni;

f) eroga, a partire dall’anno 1997, a favore delle Società locali di guide alpine, di cui all’art. 19, un contributo fino ad un massimo del cinquanta per cento delle spese necessarie per la ristrutturazione delle sedi delle medesime Società locali, per l’arredamento, nonché per l’acquisizione di strumentazione informatica necessaria ad assicurare una più efficiente gestione dell’attività delle medesime Società locali.

2. I contributi e le provvidenze di cui al comma 1 sono concessi con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche.».

(68) Comma aggiunto dall’art. 5, comma 1, L.R. 11 dicembre 2012, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 24 della medesima legge).

(69) Comma aggiunto dall’art. 5, comma 2, L.R. 11 dicembre 2012, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 24 della medesima legge).

 

Art. 27

Disposizioni transitorie.

1. Le guide ed aspiranti guide alpine che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano titolari di una autorizzazione all’esercizio stabile in Valle d’Aosta della professione di guida o aspirante guida alpina, rilasciata ai sensi della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 (Ordinamento delle guide e dei portatori alpini in Valle d’Aosta), e successive modificazioni, sono iscritte, previa presentazione di domanda all’U.V.G.A.M., all’albo professionale regionale di cui all’art. 6.

 

Art. 28

Disposizioni finanziarie (70).

1. L’onere complessivo derivante dall’applicazione dell’articolo 26 è determinato in euro 495.000 per l’anno 2012 e in annui euro 500.000 a decorrere dall’anno 2013.

2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della L.R. 30/2009, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione sia per il triennio 2011/2013 sia per il triennio 2012/2014:

a) nell’unità previsionale di base 1.11.2.11 (Interventi a sostegno delle professioni turistiche) per euro 485.000 per l’anno 2012 e annui euro 490.000 a decorrere dall’anno 2013, con riferimento ai commi 1 e 5 dell’articolo 26;

b) nell’unità previsionale di base 1.7.4.20 (Contributi per investimenti nel settore dello sport) per annui euro 10.000 a decorrere dall’anno 2012, con riferimento al comma 6 dell’articolo 26.

3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 2, lettera a), si provvede:

a) con riferimento al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013, mediante l’utilizzo degli stanziamenti iscritti:1) nell’UPB 1.11.2.11 per euro 410.000 per l’anno 2012 e euro 415.000 per l’anno 2013;2) nell’UPB 1.11.2.10 (Promozione turistica) per annui euro 75.000 per gli anni 2012 e 2013;

b) con riferimento al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014, mediante l’utilizzo degli stanziamenti iscritti:

1) nell’UPB 1.11.2.11 per annui euro 410.000;

2) nell’UPB 1.11.2.10 per euro 75.000 per l’anno 2012 e annui euro 80.000 per gli anni 2013 e 2014.

4. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 2, lettera b), si provvede, sia con riferimento agli anni 2012 e 2013 del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013, sia con riferimento agli anni 2012, 2013 e 2014 del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014 per annui euro 10.000, mediante l’utilizzo degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci nell’UPB 1.7.4.20.

5. Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 15 sono introitate nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

6. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

(70) Articolo così sostituito dall’art. 13, L.R. 28 dicembre 2011, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 14 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 28. Disposizioni finanziarie. 1. Gli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 26, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), ammontanti a lire 820 milioni, gravano sugli stanziamenti già iscritti ai capitoli 64360 (Spese per la concessione di assegni di anzianità, invalidità e reversibilità a favore di guide e loro superstiti), per lire 340 milioni, 64380 (Contributi all’Unione valdostana guide di alta montagna per la stipula di polizze collettive di assicurazione contro gli infortuni in servizio dei soci dell’Unione stessa), per lire 80 milioni, 64440, la cui denominazione viene modificata: “Contributi all’Unione valdostana guide di alta montagna per l’organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per guide e aspiranti guide alpine, e per accompagnatori della natura, nonché per il perfezionamento di guide e aspiranti guide alpine e per funzionamento della stessa U.V.G.A.M.”, per lire 400 milioni, del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997-1999 della Regione.

2. L’onere di lire 150.000.000 annue derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 26, comma 1, lett. f), graverà, a decorrere dall’anno 1997, sul capitolo 64390, di nuova istituzione, denominato “Contributi per la ristrutturazione, l’acquisto, la costruzione e l’arredamento di immobili da destinare a sedi di Società locali di guide e aspiranti guide alpine”, alla cui copertura si provvede mediante prelievo di pari importo dal capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull’intervento previsto al punto B.3.8. (Disciplina della professione di guida alpina) dell’allegato 1 al bilancio pluriennale 1997-1999 della Regione.

3. Il cap. 64360 viene incluso nell’elenco dei capitoli di cui all’allegato 7 del bilancio preventivo della Regione per i quali è ammesso il prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, ai sensi dell’art. 36 della legge regionale n. 90/1989.

4. Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 15 sono introitate al capitolo 7700 del bilancio preventivo della Regione (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni).».

 

Art. 29

Variazioni di bilancio.

1. Al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1997/1999 sono apportate, per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

cap. 69000 “Fondo globale per il finanziamento di spese correnti” lire 150.000.000;

b) in aumento

programma regionale: 2.2.2.12.

codificazione: 2.1.2.4.3.3.10.24.9.32

cap. 64390 (di nuova istituzione)

“Contributo per la ristrutturazione, l’acquisto, la costruzione e l’arredamento di immobili da destinare a sedi di società locali di guide e aspiranti guide alpine” lire 150.000.000.

 

Art. 30

Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) L.R. 11 agosto 1975, n. 39 (71);

b) L.R. 8 maggio 1979, n. 29;

c) L.R. 31 maggio 1983, n. 39;

d) L.R. 21 dicembre 1984, n. 70.

(71) Ai sensi dell’art. 34, L.R. 11 dicembre 2002, n. 25, il contenuto della presente lettera è abrogato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente alla parte in cui comprende l’abrogazione dell’art. 11 e della lettera b) del primo comma (indicato erroneamente come secondo comma) dell’art. 18 della citata L.R. 11 agosto 1975, n. 39. In conseguenza di quanto sopra disposto il medesimo art. 34 stabilisce che il suddetto art. 11 e la predetta lettera b) del primo comma dell’art. 18, L.R. n. 39/1975 abbiano vigore nuovamente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 31

Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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