L.R. Valle d’Aosta 15 marzo 2001, n. 6

L.R. Valle d’Aosta 15 marzo 2001, n. 6 (1)

Riforma dell’organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla L.R. 7 giugno 1999, n. 12 (Princìpi e direttive per l’esercizio dell’attività commerciale) e abrogazione della L.R. 29 gennaio 1987, n. 9, della L.R. 17 febbraio 1989, n. 14, della L.R. 2 marzo 1992, n. 4, della L.R. 24 giugno 1992, n. 33, della L.R. 12 gennaio 1994, n. 1 e della L.R. 28 luglio 1994, n. 35 (2).

 

(1) Pubblicata nel B.U. Valle d’Aosta 20 marzo 2001, n. 13.

(2) Vedi, anche, l’allegato C alla L.R. 16 luglio 2002, n. 14 e l’allegato A alla L.R. 14 novembre 2002, n. 22 per l’elevazione dell’autorizzazione di spesa per gli interventi previsti dalla presente legge per l’anno 2002, imputabile ai capitoli 64100 e 64300.

 

 

Capo I – Disposizioni generali

 

Art. 1

Oggetto e finalità.

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo del turismo nel territorio regionale, la presente legge detta norme per la riforma dell’organizzazione turistica della Valle d’Aosta, in particolare per quanto concerne:

a) la pianificazione, il coordinamento, il monitoraggio e la realizzazione di iniziative dirette alla promozione dell’offerta turistico – commerciale regionale nel suo complesso, tenuto conto che l’intero territorio della Regione è considerato turisticamente rilevante;

b) la promozione di idonei strumenti di valorizzazione e commercializzazione dell’offerta turistico – commerciale regionale in tutte le sue componenti ed articolazioni;

c) l’organizzazione, sul territorio regionale, di adeguati servizi di informazione, assistenza e accoglienza turistica.

Capo II – Attività di promozione, coordinamento e monitoraggio

 

Art. 2

Organizzazione dell’attività promozionale turistica.

1. Al fine di incrementare il movimento turistico verso il territorio regionale e di favorire il prolungamento delle stagioni turistiche, nonché la destagionalizzazione e la più ampia diffusione sul territorio dei flussi turistici, la Regione provvede alla pianificazione e all’attuazione di idonee iniziative destinate ad affermare sul mercato nazionale ed internazionale un’adeguata immagine della Valle d’Aosta, nonché a promuoverne l’offerta turistica nel suo complesso.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono definite ed approvate dalla Giunta regionale e consistono in:

a) effettuazione di campagne pubblicitarie sui mercati di origine dei flussi turistici, avvalendosi dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei;

b) partecipazione a o organizzazione di mostre, fiere, esposizioni, manifestazioni, spettacoli e convegni aventi particolare riflesso sull’immagine turistica della Valle d’Aosta;

c) acquisto, edizione e produzione di materiale promozionale e pubblicitario;

d) effettuazione di studi, indagini e ricerche volti a raccogliere elementi utili per l’impostazione e la successiva verifica dell’efficacia dell’attività promozionale e per la conoscenza, l’organizzazione e la valorizzazione delle risorse turistiche regionali;

e) individuazione di un logo identificativo del prodotto turistico regionale da utilizzare nell’ambito delle iniziative promozionali e pubblicitarie attuate dalla Regione e, previa autorizzazione della struttura regionale competente in materia di turismo, nell’ambito di quelle attuate da operatori turistici;

f) effettuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire l’incremento del movimento turistico verso la Regione e la migliore organizzazione dell’offerta turistica valdostana.

3. Nello svolgimento dell’attività promozionale, la Regione può avvalersi della collaborazione e del concorso di enti pubblici e privati.

 

Art. 3

Attività di coordinamento e monitoraggio.

1. La Regione promuove la creazione di strumenti in grado di realizzare un efficace e continuo raccordo fra le strategie di comunicazione, promozione e accoglienza turistica e le iniziative attuate per la commercializzazione del prodotto turistico regionale, nonché di assicurare una adeguata azione di monitoraggio del mercato e dell’offerta turistico – commerciale valdostana.

2. L’Osservatorio regionale del commercio e del turismo previsto dall’articolo 11 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Princìpi e direttive per l’esercizio dell’attività commerciale), come modificato dall’articolo 4 della presente legge, rientra tra gli strumenti di cui al comma 1 e persegue le seguenti finalità:

a) garantire gli elementi informativi per impostare la programmazione regionale nei settori del commercio e del turismo e per valutare il grado di attuazione ed efficacia degli interventi;

b) promuovere l’acquisizione, l’elaborazione e la diffusione delle informazioni e delle statistiche per una migliore conoscenza dei settori del commercio e turismo, valorizzando i dati ricavabili dagli archivi di natura amministrativa, curando un rapporto di scambio informativo tra le banche dati degli enti pubblici, evitando duplicazioni di adempimenti per gli operatori e per le stesse Amministrazioni pubbliche.

 

Art. 4

Modificazioni all’articolo 11 della L.R. n. 12/1999 (3).

[1. … (4).

2. … (5).

3. … (6).

4. Il comma 6 dell’articolo 11 della L.R. n. 12/1999 è abrogato].

(3) Articolo abrogato dall’art. 19, comma 2, lettera b), L.R. 25 febbraio 2013, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 20 della stessa legge). Detto art. 19 ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, l’art. 11, L.R. 7 giugno 1999, n. 12 (modificato dal presente articolo).

(4) Sostituiva la lettera a) del comma 2 dell’art. 11, L.R. 7 giugno 1999, n. 12.

(5) Sostituiva la lettera b) del comma 2 dell’art. 11, L.R. 7 giugno 1999, n. 12.

(6) Sostituiva il comma 4 dell’art. 11, L.R. 7 giugno 1999, n. 12.

 

Art. 5

Inserimento dell’articolo 11-bis alla L.R. n. 12/1999 (7).

[1. … (8)].

(7) Articolo abrogato dall’art. 19, comma 2, lettera b), L.R. 25 febbraio 2013, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 20 della stessa legge). Detto art. 19 ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, l’art. 11-bis, L.R. 7 giugno 1999, n. 12 (aggiunto dal presente articolo).

(8) Inseriva l’art. 11-bis alla L.R. 7 giugno 1999, n. 12.

 

Art. 6

Sistema informativo regionale del commercio e del turismo.

1. È istituito il Sistema informativo regionale del commercio e del turismo (S.I.RE.C.T.), per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) valutazione della consistenza e della evoluzione delle caratteristiche strutturali della rete distributiva al dettaglio e comparazione del fenomeno distributivo tra le varie parti del territorio regionale e la rete distributiva nazionale;

b) realizzazione di un sistema di monitoraggio del mercato turistico in grado di fornire informazioni a carattere dinamico sui principali fenomeni del mercato stesso e di garantire una costante osservazione delle caratteristiche e della evoluzione delle imprese turistiche al fine di favorire lo sviluppo e l’innovazione dell’offerta turistica regionale.

2. Alla realizzazione e alla gestione del S.I.RE.C.T. provvede l’Assessorato regionale competente in materia di turismo e commercio, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di sistemi informativi e con i comuni, sulla base delle indicazioni fornite dall’Osservatorio regionale del commercio e del turismo.

3. Per gli adempimenti di cui al comma 2, possono essere stipulate convenzioni con soggetti, pubblici e privati, aventi specifica competenza nei settori della distribuzione commerciale, del marketing e del turismo.

4. Nell’ambito del S.I.RE.C.T. è realizzata una Banca dati regionale centralizzata contenente i principali dati relativi alla rete di vendita e all’infrastruttura turistica, nonché al monitoraggio del mercato turistico e commerciale.

5. I comuni e le Aziende di informazione e accoglienza turistica – Syndicats d’initiatives [di cui all’articolo 12] (9) collaborano al regolare aggiornamento della Banca dati regionale sulla base dei dati statistici e amministrativi in loro possesso e, nel caso dei comuni, sulla base dei dati relativi alle autorizzazioni rilasciate e alle comunicazioni pervenute.

6. L’Assessorato regionale competente in materia di turismo e commercio definisce le modalità di accesso alla Banca dati regionale da parte dei privati interessati.

(9) L’art. 13, comma 2, L.R. 26 maggio 2009, n. 9 ha disposto la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in concomitanza con soppressione delle Aziende di informazione ed accoglienza turistica istituite ai sensi dell’art. 12 della presente legge, delle parole “di cui all’articolo 12” qui indicate.

 

Art. 7

Programma informatico.

1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la struttura regionale competente in materia di sistemi informativi, in collaborazione con l’Assessorato regionale competente in materia di turismo e commercio e sulla base delle indicazioni fornite dall’Osservatorio regionale del commercio e del turismo, cura, avvalendosi di esperti, la creazione di un programma informatico di archiviazione dei principali dati delle attività turistiche e della rete distributiva, che sia compatibile con il sistema informatico dei servizi camerali, in grado di gestire le procedure di autorizzazione e di comunicazione previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. Il programma di cui al comma 1 è ceduto gratuitamente ed è utilizzato dai comuni e dalle Aziende di informazione e accoglienza turistica – Syndicats d’initiatives.

3. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità di collegamento dei comuni con la struttura regionale competente in materia di servizi camerali ai fini dell’acquisizione dei dati relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese e nel repertorio economico ed amministrativo.

 

Art. 8

Modalità di realizzazione della Banca dati regionale.

1. La Banca dati regionale di cui all’articolo 6, comma 4, è costituita per fasi successive nel corso di un triennio.

2. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, il soggetto incaricato della gestione del S.I.RE.C.T. provvede, con la collaborazione dei comuni e della struttura regionale competente in materia di servizi camerali, a raccogliere i dati relativi alle caratteristiche anagrafiche e tipologiche degli esercizi commerciali e turistici della Regione.

3. Entro il termine di cui al comma 2, i comuni forniscono notizie sulle principali variazioni intervenute nella rete distributiva al dettaglio nel corso dell’anno 2000.

4. Entro venti mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il soggetto incaricato della gestione del S.I.RE.C.T. invia a ciascun Comune l’elenco delle attività commerciali e turistiche operanti nel rispettivo territorio, affinché il Comune provveda, entro sessanta giorni, al riscontro della loro correttezza e completezza e all’aggiornamento in relazione alle variazioni intervenute.

5. Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, la Banca dati regionale è integrata, con le procedure e le modalità definite dall’Assessorato regionale competente in materia di turismo e commercio, sulla base delle indicazioni fornite dall’Osservatorio regionale del commercio e del turismo, da ulteriori dati utili ai fini di una più completa conoscenza dell’infrastruttura turistica e commerciale della Regione.

6. Ultimata la fase di costituzione della Banca dati regionale, l’aggiornamento dei dati avviene secondo modalità e tempi definiti dall’Assessorato regionale competente in materia di turismo e commercio, sulla base delle indicazioni fornite dall’Osservatorio regionale del commercio e del turismo.

7. L’Assessorato regionale competente in materia di turismo e commercio promuove altresì l’ulteriore arricchimento della Banca dati regionale mediante:

a) la rilevazione, anche a campione, di ulteriori dati e notizie sulla rete distributiva al dettaglio e sull’infrastruttura turistica;

b) la raccolta di dati acquisiti da altri enti regionali, nazionali o internazionali, istituti di ricerca ed altri organismi specializzati;

c) l’effettuazione di indagini sui prezzi e sui consumi di residenti e turisti.

 

Capo III – Valorizzazione e commercializzazione dell’offerta turistico – commerciale

 

 

Art. 9

Promozione delle iniziative di commercializzazione.

1. Per garantire la maggiore efficacia delle attività volte alla promozione e alla commercializzazione dell’offerta turistico – commerciale valdostana, la Regione:

a) favorisce la costituzione dei consorzi e delle associazioni di cui all’articolo 10, quale fondamentale strumento di aggregazione finalizzato ad una più efficace commercializzazione del prodotto turistico locale;

b) promuove la predisposizione e la commercializzazione di pacchetti turistici che comprendano e valorizzino le diverse componenti dell’offerta turistica regionale.

 

Art. 10

Riconoscimento di raggruppamenti di operatori turistici (10).

1. La Regione riconosce, per le finalità di cui al capo IV della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), i raggruppamenti di operatori turistici, anche temporanei, in qualsiasi forma costituiti, la cui attività abbia ad oggetto la realizzazione di progetti di sviluppo turistico e di promo-commercializzaizone dei prodotti e dei servizi offerti dagli operatori aderenti.

2. Possono chiedere il riconoscimento di cui al comma 1:

a) i raggruppamenti di area territoriale determinati sulla base dei comprensori turistici individuati dall’Office régional du tourisme – Ufficio regionale del turismo o i raggruppamenti di stazione riferiti ai comuni con maggiore valenza turistica, relativamente e limitatamente a specifiche e strategiche linee di prodotto, finalizzati alla realizzazione di programmi di attività funzionali alla valorizzazione dell’offerta e alla promozione e commercializzazione del prodotto turistico;

b) i raggruppamenti di prodotto, finalizzati allo sviluppo, alla promozione e alla commercializzazione di uno o più prodotti turistici su scala regionale.

3. Ai fini del riconoscimento, i raggruppamenti di operatori turistici di cui al comma 2 devono possedere i requisiti minimi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, tenendo conto:

a) per le aggregazioni territoriali, della rappresentatività numerica delle imprese turistiche dell’area;

b) per le aggregazioni di stazione, della rappresentatività numerica delle imprese turistiche dell’area considerata e della particolare significatività della stazione, rispetto al restante territorio regionale, relativamente al prodotto turistico considerato;

c) per le aggregazioni di prodotto, del numero di imprese turistiche aggregate unitamente alla copertura del territorio regionale interessato dalla linea di prodotto considerato.

4. Il riconoscimento è concesso su istanza del raggruppamento interessato con provvedimento del dirigente competente in materia di promozione e marketing turistico e ha validità per un quinquennio.

5. La struttura regionale competente in materia di promozione e marketing turistico dispone la revoca del riconoscimento qualora, dai controlli effettuati, risulti la non veridicità delle dichiarazioni rese dai raggruppamenti nell’istanza di cui al comma 4 e nel caso in cui siano venuti meno, nel corso del quinquennio, i requisiti minimi di cui al comma 3.

6. I raggruppamenti riconosciuti sono tenuti a comunicare alla struttura regionale competente in materia di promozione e marketing turistico, entro quindici giorni dal loro verificarsi, ogni intervenuta variazione dei requisiti minimi di cui al comma 3 nonché il loro eventuale scioglimento.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo al riconoscimento di cui al presente articolo e alla revoca del medesimo, ivi compresi le modalità e i termini di presentazione delle istanze e la documentazione da allegare.

8. La vendita diretta al pubblico da parte dei raggruppamenti riconosciuti, se limitata ai servizi prodotti dai propri associati, non è soggetta ad autorizzazione di agenzia di viaggi e turismo (11).

(10) Vedi, anche, la Delib.G.R. 5 novembre 2010, n. 3042.

(11) Articolo così sostituito dall’art. 4, L.R. 30 giugno 2010, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 7, commi 4 e 5, della medesima legge. Il testo originario era così formulato: «Art. 10. Riconoscimento di consorzi e associazioni di operatori turistici. 1. La Regione riconosce i consorzi e le associazioni di operatori turistici costituiti, in uno o più ambiti territoriali delle Aziende di informazione e accoglienza turistica – Syndicats d’initiatives, la cui attività abbia almeno ad oggetto la promozione e la vendita dei servizi turistici prodotti dagli operatori associati.

2. Il riconoscimento è concesso su istanza delle associazioni o dei consorzi a ciò interessati con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di turismo, subordinatamente alla verifica che il relativo statuto non precluda in alcun modo la possibilità di adesione da parte di qualsiasi operatore turistico, operante nell’ambito territoriale interessato o nel territorio di comuni limitrofi, il quale accetti e rispetti le condizioni poste dallo statuto medesimo.

3. Possono far parte di un consorzio o di una associazione riconosciuti gli operatori turistici che hanno sede operativa nell’ambito territoriale in cui è costituito il medesimo consorzio o associazione.

4. La vendita diretta al pubblico da parte dei consorzi o delle associazioni riconosciuti, se limitata ai servizi prodotti dai propri associati, non è soggetta ad autorizzazione di agenzia di viaggi e turismo.».

 

Capo IV – Informazione, assistenza e accoglienza turistica

Sezione I – Servizi di informazione, assistenza e accoglienza turistica (12)

 

 

Art. 11

Organizzazione dei servizi.

[1. I servizi di informazione, accoglienza e assistenza turistica sono svolti dalle Aziende di informazione e accoglienza turistica – Syndicats d’initiatives e dalle associazioni Pro-loco.

2. I servizi di cui al comma 1 sono svolti ed organizzati anche in conformità agli indirizzi e alle direttive formulati dall’Assessorato regionale competente in materia di turismo.

3. Per omogeneizzare ed incrementare la qualità, l’efficienza e l’economicità dei servizi di cui al comma 1, nonché al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi attinenti la realizzazione della Banca dati di cui all’articolo 6, comma 4, e del sistema informativo turistico di cui al comma 4, la Regione promuove iniziative di formazione volte ad elevare la professionalità degli addetti.

4. La Regione promuove inoltre la realizzazione di un sistema informativo turistico, basato su una banca dati informatizzata e gestita in rete con le Aziende di informazione e accoglienza turistica – Syndicats d’initiatives e con gli operatori turistici interessati; la Regione cura inoltre la distribuzione sulle reti telematiche delle informazioni contenute nella banca dati turistica] (13).

(12) L’art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2009, n. 9 ha disposto l’abrogazione della presente sezione (unitamente all’unico articolo di cui è composta, e cioè l’art. 11) a decorrere dal 1° gennaio 2010.

(13) L’art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2009, n. 9 ha disposto l’abrogazione della sezione I del capo IV (unitamente al presente articolo di cui è composta) a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Sezione II – Aziende di informazione e accoglienza turistica – Syndicats d’initiatives (14)

 

Art. 12

Istituzione delle Aziende di informazione e accoglienza turistica – Syndicats d’initiatives (15).

[1. Al fine di assicurare sul territorio regionale una più capillare e razionale organizzazione dei servizi di informazione, assistenza e accoglienza turistica, sono istituite le Aziende di informazione e accoglienza turistica – Syndicats d’initiatives (A.I.A.T.), di seguito denominate Aziende.

2. Le Aziende hanno personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla presente legge e dagli atti di indirizzo adottati dalla Regione.

3. Le Aziende operano in collaborazione con gli operatori e le organizzazioni turistiche territorialmente interessati.

4. L’iniziativa per la istituzione di una Azienda è assunta da uno o più comuni, il cui territorio complessivamente soddisfi i requisiti di cui all’articolo 13 ed é approvata con deliberazione della Giunta regionale; la relativa istanza è indirizzata all’Assessorato regionale competente in materia di turismo ed è corredata di copia degli atti deliberativi con cui i comuni richiedenti approvano l’iniziativa.

5. Entro centoventi giorni dal ricevimento dell’istanza, la struttura regionale competente in materia di turismo provvede a trasmettere alla Giunta regionale una motivata proposta di approvazione o di reiezione dell’istanza] (16).

(14) L’art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2009, n. 9 ha disposto l’abrogazione della presente sezione (unitamente agli articoli da 12 a 28 di cui è composta) a decorrere dal 1° gennaio 2010.

(15) Ai sensi dell’art. 1, L.R. 19 novembre 2008, n. 24 nelle more della revisione organica della disciplina relativa all’organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica e al fine di garantire continuità all’azione amministrativa delle Aziende di informazione e accoglienza turistica – Syndicats d’initiatives (AIAT), istituite ai sensi del presente articolo, i relativi organi, in carica alla data di entrata in vigore della suddetta legge, sono prorogati, al massimo, fino al 31 dicembre 2009. Successivamente l’art. 2, comma 1, secondo periodo, L.R. 26 maggio 2009, n. 9 ha disposto la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2010 delle aziende istituite dal presente articolo (vedi anche, per la successione in tutti i rapporti, attivi e passivi, della medesima azienda, l’art. 14, comma 6, della stessa legge).

(16) L’art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2009, n. 9 ha disposto l’abrogazione della sezione II del capo IV (unitamente agli articoli da 12 a 28 di cui è composta, ivi compreso quindi il presente articolo) a decorrere dal 1° gennaio 2010.

 

Art. 13

Ambito territoriale delle Aziende.

[1. Ai fini della costituzione di una Azienda, il relativo ambito territoriale deve possedere i seguenti requisiti:

a) estensione sull’intero territorio di almeno un Comune;

b) esistenza di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere non inferiori a 7.000 posti letto ufficialmente censiti, di cui almeno 3.500 presso esercizi alberghieri.

2. Si prescinde dal requisito di cui al comma 1, lettera b), qualora l’ambito territoriale dell’Azienda sia esteso sull’intero territorio di tutti i comuni di una Comunità montana oppure qualora l’ambito territoriale, di particolare interesse turistico, sia caratterizzato dalla presenza di collegamento internazionale stradale e sciistico.

3. Salvo quanto previsto al comma 2, qualora l’ambito territoriale sia costituito da più comuni, ciascuno degli stessi deve essere limitrofo rispetto ad almeno un Comune rientrante nel medesimo ambito.

4. Decorsi tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale può provvedere alla modificazione e all’aggiornamento del requisito di cui al comma 1, lettera b)] (17).

(17) L’art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2009, n. 9 ha disposto l’abrogazione della sezione II del capo IV (unitamente agli articoli da 12 a 28 di cui è composta, ivi compreso quindi il presente articolo) a decorrere dal 1° gennaio 2010.

 

Art. 14

Compiti delle Aziende.

[1. È compito delle Aziende:

a) assicurare, in attuazione e in conformità degli indirizzi e delle direttive di cui all’articolo 11, comma 2, i servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica, attuando a tale scopo tutte le iniziative comunque funzionali al soddisfacimento delle esigenze della clientela turistica;

b) promuovere, coordinare e anche, in collaborazione con altre Aziende, enti pubblici e privati ed associazioni locali, attuare la realizzazione di manifestazioni, spettacoli, convegni, eventi e ogni altra attività destinata a qualificare l’animazione turistica della località;

c) realizzare e diffondere materiale illustrativo ed informativo atto a favorire la conoscenza delle risorse turistiche del proprio ambito territoriale;

d) istituire e gestire uffici periferici o strumenti idonei all’informazione turistica;

e) effettuare la rilevazione dei dati statistici concernenti il movimento turistico, secondo le modalità stabilite dai competenti organi statali e regionali e operando adeguati controlli sulla correttezza e tempestività dei dati forniti dagli operatori;

f) collaborare con la Regione, per l’attuazione di iniziative di promozione;

g) svolgere attività di supporto e di cooperazione nei confronti dei consorzi e associazioni di cui all’articolo 10 e degli operatori turistici allo scopo di favorirne e coordinarne l’attività di commercializzazione del prodotto turistico locale;

h) collaborare, nel rispetto degli indirizzi e direttive regionali, alla realizzazione e alla gestione della Banca dati di cui all’articolo 6, comma 4, e del sistema informativo turistico di cui all’articolo 11, comma 4.

2. Qualora ciò sia funzionale alla migliore realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, lettera a), le Aziende hanno facoltà di assumere, senza finalità di lucro, la gestione di infrastrutture e servizi di interesse turistico-ricreativo e sportivo] (18).

(18) L’art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2009, n. 9 ha disposto l’abrogazione della sezione II del capo IV (unitamente agli articoli da 12 a 28 di cui è composta, ivi compreso quindi il presente articolo) a decorrere dal 1° gennaio 2010.

 

Art. 15

Uffici di informazione turistica.

[1. Le Aziende possono istituire propri uffici di Informazione e accoglienza turistica (I.A.T.) nei comuni inclusi nel proprio ambito territoriale.

2. È consentito l’uso della denominazione I.A.T. anche agli uffici di informazione eventualmente gestiti dalle associazioni Pro-loco o dai Centri polifunzionali di servizio di cui all’articolo 12 della L.R. n. 12/1999, sulla base di apposite convenzioni con le Aziende territorialmente competenti volte a garantire l’idoneità dei locali, delle attrezzature e del personale addetto.

3. Gli I.A.T. adottano il medesimo segno distintivo, le cui caratteristiche sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale] (19).

(19) L’art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2009, n. 9 ha disposto l’abrogazione della sezione II del capo IV (unitamente agli articoli da 12 a 28 di cui è composta, ivi compreso quindi il presente articolo) a decorrere dal 1° gennaio 2010.

 

Art. 16

Organi dell’Azienda.

[1. Sono organi dell’Azienda:

a) l’Assemblea;

b) il Comitato esecutivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei revisori dei conti] (20).

(20) L’art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2009, n. 9 ha disposto l’abrogazione della sezione II del capo IV (unitamente agli articoli da 12 a 28 di cui è composta, ivi compreso quindi il presente articolo) a decorrere dal 1° gennaio 2010.

 

Art. 17

Assemblea.

[1. L’Assemblea dell’Azienda è nominata con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di turismo ed è composta da:

a) il Sindaco, o un consigliere comunale da questi designato, di ciascun Comune compreso nell’ambito territoriale dell’Azienda;

b) un rappresentante di ciascuna delle seguenti categorie, designato d’intesa dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti a livello regionale e su proposta delle associazioni locali, qualora esistenti:

1) albergatori;

2) esercenti di centri turistici all’aperto;

3) esercenti impianti a fune;

4) commercianti;

5) altri pubblici esercenti.

c) un rappresentante delle associazioni Pro-loco esistenti nell’ambito territoriale dell’Azienda;

d) un rappresentante delle scuole di sci autorizzate ed operanti nell’ambito territoriale dell’Azienda;

e) un rappresentante delle società locali di guide alpine autorizzate ed operanti nell’ambito territoriale dell’Azienda;

f) un rappresentante delle associazioni di accompagnatori della natura costituite ed operanti nell’ambito territoriale dell’Azienda;

g) un rappresentante dei consorzi o delle associazioni di operatori turistici riconosciuti ai sensi dell’articolo 10, aventi sede nell’ambito territoriale dell’Azienda;

h) un rappresentante dei lavoratori del settore turistico, designato d’intesa tra le organizzazioni sindacali operanti nella Regione;

i) un esperto in materia di turismo designato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di turismo, anche quale componente del Comitato esecutivo.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate dal responsabile amministrativo dell’Azienda.

3. La struttura regionale competente in materia di turismo richiede alle categorie di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) e h), di designare i propri rappresentati in seno all’Assemblea; qualora la designazione non avvenga entro trenta giorni dalla richiesta, provvede la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di turismo, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a quindici giorni.

4. I componenti dell’Assemblea, con l’eccezione dei rappresentanti dei comuni e della Regione, debbono risiedere o svolgere in modo continuativo la propria attività nell’ambito territoriale dell’Azienda.

5. L’Assemblea dura in carica cinque anni.

6. L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l’anno e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità; deve essere inoltre convocata entro il termine di quindici giorni dalla richiesta fatta da almeno un terzo dei propri componenti.

7. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza della maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8. Se gli intervenuti non rappresentano la maggioranza dei componenti, l’Assemblea è nuovamente convocata non prima di cinque giorni dalla prima convocazione e con il medesimo ordine del giorno; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano fatta salva ogni diversa disposizione statutaria.

10. I componenti dell’Assemblea decadono dalla carica quando perdano i requisiti di cui al comma 4 o quando non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell’Assemblea. In tal caso, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di turismo, a seguito di segnalazione da parte del responsabile amministrativo dell’Azienda, provvede alla relativa sostituzione] (21).

(21) L’art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2009, n. 9 ha disposto l’abrogazione della sezione II del capo IV (unitamente agli articoli da 12 a 28 di cui è composta, ivi compreso quindi il presente articolo) a decorrere dal 1° gennaio 2010.

 

Art. 18

Compiti dell’Assemblea.

[1. L’Assemblea assicura il necessario coordinamento tra gli operatori interessati allo sviluppo del turismo nell’ambito territoriale di competenza e definisce gli indirizzi generali dell’azione dell’Azienda; l’Assemblea in particolare provvede a:

a) approvare lo statuto;

b) eleggere il Presidente;

c) nominare i membri del Comitato esecutivo di propria competenza;

d) approvare il bilancio di previsione e il rendiconto;

e) approvare i programmi di attività dell’Azienda e formulare annualmente gli indirizzi da impartire al Comitato esecutivo per l’attuazione dei programmi stessi] (22).

(22) L’art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2009, n. 9 ha disposto l’abrogazione della sezione II del capo IV (unitamente agli articoli da 12 a 28 di cui è composta, ivi compreso quindi il presente articolo) a decorrere dal 1° gennaio 2010.

 

Art. 19

Comitato esecutivo.

[1. Il Comitato esecutivo è nominato dall’Assemblea ed è composto dal Presidente e da quattro membri, di cui tre nominati dall’Assemblea, anche al di fuori dei componenti l’Assemblea stessa; il quarto membro è l’esperto designato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera i); le funzioni di segretario sono svolte dal responsabile amministrativo dell’Azienda.

2. Qualora il Presidente dovesse coincidere con l’esperto in materia di turismo di cui al comma 1, l’Assemblea provvede a nominare un altro membro.

3. I componenti del Comitato esecutivo debbono avere adeguata esperienza nel settore turistico o essere in possesso di titoli di studio idonei a comprovare la loro competenza nello specifico settore.

4. Il Comitato esecutivo resta in carica per la stessa durata dell’Assemblea.

5. Il Comitato esecutivo attua gli indirizzi formulati dall’Assemblea, adotta i provvedimenti necessari al regolare funzionamento dell’Azienda e tutti gli atti non espressamente attribuiti alla competenza dell’Assemblea.

6. Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del Presidente.

7. Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono prese a maggioranza di voti e con la presenza della maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente] (23).

(23) L’art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2009, n. 9 ha disposto l’abrogazione della sezione II del capo IV (unitamente agli articoli da 12 a 28 di cui è composta, ivi compreso quindi il presente articolo) a decorrere dal 1° gennaio 2010.

 

Art. 20

Presidente.

[1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i suoi membri nella prima riunione di insediamento e dura in carica sino al rinnovo dell’Assemblea ovvero sino alla elezione di un nuovo Presidente; l’Assemblea deve procedere a nuove elezioni quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti in carica.

2. L’elezione è valida se ad essa partecipa la maggioranza dei componenti l’Assemblea. È eletto colui che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato più anziano.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Azienda, convoca e presiede l’Assemblea e il Comitato esecutivo, svolge funzioni di impulso dell’attività dell’Azienda, vigila sull’esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dall’Assemblea e dal Comitato esecutivo.

4. Il Presidente può adottare, in caso di urgenza e necessità, i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, da sottoporre alla ratifica del Comitato stesso nella seduta immediatamente successiva e comunque non oltre venti giorni dalla data di adozione; i provvedimenti perdono efficacia sin dall’inizio se non sono ratificati nei termini suddetti.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal vicepresidente eletto dal Comitato esecutivo tra i suoi componenti] (24).

(24) L’art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2009, n. 9 ha disposto l’abrogazione della sezione II del capo IV (unitamente agli articoli da 12 a 28 di cui è composta, ivi compreso quindi il presente articolo) a decorrere dal 1° gennaio 2010.

 

Art. 21

Collegio dei revisori dei conti.

[1. Il Collegio dei revisori dei conti è unico per tutte le Aziende, è nominato con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di turismo e dura in carica cinque anni; è composto da tre esperti in materia di amministrazione e contabilità pubblica iscritti nel registro dei revisori dei conti, di cui due designati dalla Giunta regionale, che provvede altresì ad indicare il Presidente del Collegio, e uno designato dal Consiglio permanente degli enti locali di cui all’articolo 60 della legge 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta).

2. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti di amministrazione delle Aziende, riferendone all’Assemblea e formulando eventuali rilievi e suggerimenti.

3. I revisori si riuniscono periodicamente e possono assistere, senza diritto di voto e con funzioni consultive, alle sedute dell’Assemblea e del Comitato esecutivo.

4. I revisori possono, in qualunque momento, effettuare, anche individualmente, ispezioni e controlli ed accedere a tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

5. I revisori sono tenuti a fornire alla Regione informazioni sulle ispezioni effettuate e, su richiesta della stessa, ogni informazione o notizia che essi abbiano facoltà di ottenere per effetto della loro appartenenza al Collegio] (25).

(25) L’art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2009, n. 9 ha disposto l’abrogazione della sezione II del capo IV (unitamente agli articoli da 12 a 28 di cui è composta, ivi compreso quindi il presente articolo) a decorrere dal 1° gennaio 2010.

 

Art. 22

Indennità di carica, gettoni di presenza e trasferta.

[1. Al Presidente compete un’indennità di carica la cui entità è determinata con deliberazione dell’Assemblea, entro i limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

2. Ai membri del Comitato esecutivo, compreso il Presidente, spetta un gettone di presenza pari a lire 50.000 (euro 25,82) a seduta, nonché il rimborso di eventuali spese di trasferta, nella misura e con le modalità stabilite per i dipendenti regionali.

3. Ai componenti il Collegio dei revisori dei conti spetta un’indennità di carica annua ragguagliata al minimo previsto dalle tariffe dei dottori commercialisti; nel caso del presidente del Collegio tale indennità è aumentata del 30 per cento.

4. Ai componenti il Collegio dei revisori dei conti spetta inoltre il rimborso delle eventuali spese, nella misura e con le modalità di cui al comma 2.

5. Le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui al comma 3 sono ripartite in parti uguali tra tutte le Aziende, mentre i rimborsi di cui al comma 4 sono posti a carico delle Aziende nell’interesse delle quali le trasferte sono state effettuate.

6. Gli oneri derivanti dalla corresponsione delle indennità e dei rimborsi sono in ogni caso posti a carico dei bilanci delle Aziende.

7. L’ammontare delle indennità può essere ridefinito dalla Giunta regionale con propria deliberazione] (26).

(26) L’art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2009, n. 9 ha disposto l’abrogazione della sezione II del capo IV (unitamente agli articoli da 12 a 28 di cui è composta, ivi compreso quindi il presente articolo) a decorrere dal 1° gennaio 2010.

 

Art. 23

Controlli.

[1. Le deliberazioni concernenti lo statuto, il bilancio di previsione e il rendiconto sono sottoposte a controllo preventivo di legittimità e diventano esecutive se, entro trenta giorni dalla loro ricezione, l’Assessore regionale competente in materia di turismo non comunichi un provvedimento motivato di annullamento o non faccia richiesta di chiarimenti ai sensi del comma 2. Le deliberazioni diventano comunque esecutive qualora, prima del decorso dello stesso termine, l’Assessore dia comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

2. L’Assessore può richiedere per una sola volta chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso, il termine per l’esercizio del controllo inizia nuovamente a decorrere dal ricevimento dei chiarimenti richiesti] (27).

(27) L’art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2009, n. 9 ha disposto l’abrogazione della sezione II del capo IV (unitamente agli articoli da 12 a 28 di cui è composta, ivi compreso quindi il presente articolo) a decorrere dal 1° gennaio 2010.

 

Art. 24

Scioglimento degli organi delle Aziende. Atti obbligatori.

[1. Gli organi delle Aziende possono essere sciolti con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di turismo, in caso di gravi irregolarità amministrative, per gravi violazioni di legge, di regolamenti o di direttive regionali e per altre gravi disfunzioni o mancanze tali da compromettere il normale funzionamento dell’Azienda; lo scioglimento dell’Assemblea comporta la decadenza del Presidente e del Comitato esecutivo.

2. Contestualmente al provvedimento di scioglimento, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di turismo, provvede alla nomina di un commissario per l’amministrazione dell’Azienda.

3. I nuovi organi debbono essere nominati entro tre mesi dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento.

4. In caso di omissione o di ritardo nell’adozione di un atto obbligatorio, l’Assessore regionale competente in materia di turismo diffida l’Azienda a compierlo assegnando un congruo termine, decorso inutilmente il quale nomina un commissario ad acta, che provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell’incarico] (28).

(28) L’art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2009, n. 9 ha disposto l’abrogazione della sezione II del capo IV (unitamente agli articoli da 12 a 28 di cui è composta, ivi compreso quindi il presente articolo) a decorrere dal 1° gennaio 2010.

 

Art. 25

Entrate delle Aziende.

[1. Le entrate delle Aziende sono costituite da:

a) contributi concessi dalla Regione ai sensi dell’articolo 28;

b) finanziamenti, contributi e rimborsi degli enti locali, di altri enti pubblici e di privati;

c) redditi e proventi patrimoniali;

d) eventuali proventi derivanti dalle gestioni e dalle attività economiche di cui all’articolo 14, comma 2] (29).

(29) L’art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2009, n. 9 ha disposto l’abrogazione della sezione II del capo IV (unitamente agli articoli da 12 a 28 di cui è composta, ivi compreso quindi il presente articolo) a decorrere dal 1° gennaio 2010.

 

Art. 26

Gestione finanziaria e contabile.

[1. Le Aziende deliberano annualmente, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione finanziario per l’anno successivo, redatto in termini di competenza e con l’osservanza dei princìpi di unità, universalità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

2. Gli stanziamenti sul bilancio di previsione hanno carattere autorizzatorio costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto terzi.

3. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.

4. L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno e rappresenta l’unità temporale della gestione; dopo il 31 dicembre non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell’esercizio scaduto.

5. Le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

6. Tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

7. La gestione finanziaria è unica e sono vietate le gestioni di entrate e di spese non iscritte in bilancio.

8. Il bilancio di previsione è redatto in pareggio finanziario complessivo.

9. La dimostrazione dei risultati di gestione del bilancio avviene mediante il rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio ed è deliberato entro il 30 giugno dell’anno seguente all’esercizio finanziario di riferimento.

10. Il conto del bilancio dimostra, rispetto alle previsioni, i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio e si conclude con la dimostrazione del contenuto contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio e disavanzo.

11. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale.

12. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione gli indirizzi e le direttive tecniche concernenti ogni altro adempimento connesso alla gestione finanziaria e contabile delle Aziende] (30).

(30) L’art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2009, n. 9 ha disposto l’abrogazione della sezione II del capo IV (unitamente agli articoli da 12 a 28 di cui è composta, ivi compreso quindi il presente articolo) a decorrere dal 1° gennaio 2010.

 

Art. 27

Personale delle Aziende.

[1. Il personale delle Aziende appartiene al comparto unico del pubblico impiego della Valle d’Aosta e i relativi contratti regionali sono stipulati dall’Agenzia regionale per le relazioni sindacali di cui all’articolo 46 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale).

2. Al personale delle Aziende si applicano le disposizioni di cui alla L.R. n. 45/1995, da ultimo modificata dalla legge regionale 22 marzo 2000, n. 9.

3. La dotazione organica delle Aziende non può prevedere posti di qualifica dirigenziale] (31).

(31) L’art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2009, n. 9 ha disposto l’abrogazione della sezione II del capo IV (unitamente agli articoli da 12 a 28 di cui è composta, ivi compreso quindi il presente articolo) a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Art. 28

Fondo per il finanziamento delle Aziende.

[1. Per il sostegno dell’attività delle Aziende è istituito il Fondo per il finanziamento delle A.I.A.T., da ripartire come segue:

a) per il 42 per cento, in proporzione alla consistenza numerica degli uffici, calcolata attribuendo un punteggio sulla base dei seguenti criteri e tenuto conto che, fatta pari a 100 la somma dei punteggi relativi all’insieme delle Aziende, la quota di finanziamento è ripartita in proporzione diretta al punteggio ottenuto da ciascuna Azienda:

1) punti 1: alle sedi delle Aziende;

2) punti 0,50: ad ogni ufficio I.A.T., situato presso le sedi delle Aziende;

3) punti 0,25: per ciascun altro ufficio I.A.T., purché funzionante con carattere di continuità e a condizione che l’apertura al pubblico sia avvenuta entro la scadenza dell’esercizio finanziario precedente;

b) per il 40 per cento, in proporzione diretta al numero delle presenze alberghiere ed extralberghiere ufficialmente rilevate durante l’anno solare precedente nell’ambito territoriale di competenza di ogni Azienda, fatto pari a 100 il totale delle presenze stesse registrate nel medesimo periodo sull’insieme degli ambiti territoriali di tutte le Aziende;

c) per il 6 per cento, in proporzione diretta al numero dei comuni compresi nell’ambito territoriale di competenza di ogni Azienda, fatto pari a 100 il numero complessivo dei comuni inclusi negli ambiti territoriali di tutte le Aziende.

2. Una quota del 2 per cento è riservata al finanziamento di specifiche esigenze di acquisizione di mobili e attrezzature, nella misura massima del 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta e regolarmente documentata.

3. La residua quota del 10 per cento, incrementata delle somme eventualmente ancora disponibili dopo la concessione dei contributi di cui al comma 2, è ripartita in proporzione diretta agli introiti e ai contributi ottenuti da privati durante l’esercizio precedente e regolarmente iscritte in bilancio, fatto pari a 100 il totale di tali entrate ottenute nel medesimo periodo dall’insieme delle Aziende.

4. Eventuali integrazioni, in corso di esercizio, del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite in proporzione diretta all’ammontare dei contributi già concessi con le modalità di cui al comma 1.

5. La concessione dei contributi è disposta con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di turismo; le proposte per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono istruite dalla struttura regionale competente in materia di turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria relativa all’esercizio di competenza; le istanze per l’ottenimento dei contributi di cui al comma 2 sono inoltrate entro il 30 aprile di ogni anno all’Assessorato regionale competente in materia di turismo, che provvede entro il 30 giugno ad elaborare e a sottoporre alla Giunta regionale le relative proposte di concessione del contributo richiesto.

6. In caso di costituzione di nuove Aziende, alla determinazione del contributo regionale necessario a garantire l’iniziale finanziamento dei nuovi enti, si provvede con legge regionale, con la quale viene altresì disposta la necessaria integrazione del Fondo di cui al comma 1.

7. La Giunta regionale può disporre la sospensione o la riduzione dei contributi qualora l’attività dell’Azienda non sia conforme agli indirizzi e alle direttive regionali] (32).

(32) L’art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2009, n. 9 ha disposto l’abrogazione della sezione II del capo IV (unitamente agli articoli da 12 a 28 di cui è composta, ivi compreso quindi il presente articolo) a decorrere dal 1° gennaio 2010.

 

Sezione III Associazioni Pro-loco

 

Art. 29

Definizione, costituzione e funzionamento.

1. Assumono la denominazione di Pro-loco le associazioni che si costituiscono con lo scopo di promuovere lo sviluppo e la valorizzazione turistica di una località.

2. Presso l’Assessorato regionale competente in materia di turismo è istituito l’elenco regionale delle associazioni Pro-loco.

3. Per l’iscrizione nell’elenco regionale, le Pro-loco richiedenti debbono soddisfare le seguenti condizioni:

a) costituzione e funzionamento in località in cui non operi altra Pro-loco iscritta nell’elenco regionale e che non sia sede di una Azienda;

b) ambito operativo coincidente con l’intero territorio di un Comune;

c) statuto approvato dal Comune nel quale hanno sede.

4. Per ottenere l’iscrizione nell’elenco regionale, la Pro-loco interessata presenta all’Assessorato regionale competente in materia di turismo apposita istanza, corredata di copia dell’atto costitutivo, dello statuto e dell’elenco nominativo dei soci.

5. L’Assessorato, accertata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 3, iscrive la Pro-loco nell’elenco regionale.

6. Qualora sia accertata la sopravvenuta mancanza di taluna delle condizioni di cui al comma 3 o l’inosservanza dello statuto o il mancato o irregolare funzionamento degli organi della Pro-loco per un periodo superiore a sei mesi, l’Assessorato ne dispone la cancellazione dall’elenco regionale.

7. Entro il 30 novembre di ogni anno, le Pro-loco trasmettono i programmi delle manifestazioni che intendono svolgere nell’anno successivo all’Azienda nel cui territorio sono comprese o, qualora non siano ricomprese nell’ambito territoriale di alcuna Azienda, all’Assessorato regionale competente in materia di turismo.

8. Al fine di evitare l’insorgere di situazioni di conflitto o di sovrapposizione tra le varie iniziative, l’Azienda o l’Assessorato possono chiedere di apportare modifiche ai programmi proposti.

9. In caso di mancata trasmissione dei programmi entro il termine di cui al comma 7 o in mancanza di accordo sulle modifiche da apportare, i contributi di cui all’articolo 30, comma 2, sono ridotti del 30 per cento.

 

Art. 30

Fondo per il finanziamento delle Pro-loco.

1. Per il sostegno dell’attività delle Pro-loco è istituito il Fondo per il finanziamento delle associazioni Pro-loco, alla cui ripartizione partecipano tutte le Pro-loco iscritte nell’elenco regionale di cui all’articolo 29, comma 2, e che abbiano presentato, all’Assessorato regionale competente in materia di turismo, entro il 31 marzo di ogni anno, un programma delle attività da svolgere durante l’esercizio in corso, corredato del bilancio delle entrate e delle uscite previste, della documentazione attestante di aver ottemperato alle disposizioni di cui all’articolo 29, commi 7 e 8, nonché del bilancio consuntivo dell’attività svolta durante l’esercizio precedente.

2. L’80 per cento del Fondo di cui al comma 1 è ripartito in parti uguali tra tutte le Pro-loco aventi diritto; le eventuali somme da portare in diminuzione ai sensi dell’articolo 29, comma 9, sono aggiunte a quelle oggetto di ulteriore ripartizione ai sensi del comma 4.

3. Una quota del 10 per cento è riservata al finanziamento di specifiche esigenze di acquisizione di mobili e attrezzature, nella misura massima del 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta e regolarmente documentata.

4. La residua quota del 10 per cento, incrementata delle somme eventualmente ancora disponibili dopo la concessione dei contributi di cui ai commi 2 e 3, nonché le eventuali integrazioni del Fondo di cui al comma 1, che possano verificarsi in corso di esercizio, sono ripartite in proporzione diretta agli introiti e ai contributi ottenuti da privati durante l’esercizio precedente e regolarmente iscritte in bilancio, fatto pari a 100 il totale di tali entrate ottenute nel medesimo periodo dall’insieme delle Pro-loco.

5. La concessione dei contributi è disposta, con provvedimenti della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di turismo.

6. A decorrere dall’anno 2002 gli interventi a favore delle Pro-loco saranno considerati trasferimenti finanziari agli enti locali con vincolo di destinazione, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

7. Allo scopo di attuare le disposizioni di cui al comma 6, la Giunta regionale determina con propria deliberazione le modalità di trasferimento dei fondi alle Pro-loco.

 

Capo V – Disposizioni finanziarie, finali e transitorie

 

Art. 31

Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) L.R. 29 gennaio 1987, n. 9;

b) L.R. 17 febbraio 1989, n. 14;

c) L.R. 2 marzo 1992, n. 4;

d) L.R. 24 giugno 1992, n. 33;

e) L.R. 12 gennaio 1994, n. 1;

f) L.R. 28 luglio 1994, n. 35.

 

Art. 32

Disposizioni transitorie.

1. Le Aziende di promozione turistica (A.P.T.), regolarmente costituite ai sensi della L.R. n. 9/1987 ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasformate in Aziende anche qualora, a seguito delle istanze di cui al comma 2, il loro ambito territoriale sia esteso al solo Comune in cui le stesse hanno sede. Le Aziende succedono in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alle ex A.P.T. e pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni inclusi negli ambiti territoriali delle ex A.P.T. possono richiedere la costituzione di nuove Aziende o l’inclusione nell’ambito territoriale di altra Azienda. La relativa istanza deve essere approvata da ciascuno dei comuni interessati ed inoltrata all’Assessorato regionale competente in materia di turismo.

3. L’istanza di cui al comma 2 è approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di turismo, qualora sussistano i requisiti di cui all’articolo 13. Con il medesimo atto di approvazione, la Giunta regionale definisce, nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali, le modalità di assegnazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, sentito il parere dei Presidenti delle ex A.P.T. e dei Sindaci dei comuni interessati, tenuto conto dell’esigenza di salvaguardare la funzionalità delle ex A.P.T. e di non apportare sostanziali modifiche alla preesistente distribuzione sul territorio di beni ed attrezzature.

4. Scaduto il termine di cui al comma 2, sono nominati i nuovi organi delle Aziende. Fino alla nomina, restano in carica gli organi delle ex A.P.T. esistenti alla data del 31 dicembre 2000. Entro sessanta giorni dalla nomina dei nuovi organi, le Aziende adeguano lo statuto e i propri regolamenti alle disposizioni della presente legge; in attesa dell’adeguamento, si applicano le disposizioni, statutarie e regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Scaduto il medesimo termine di cui al comma 2, i comuni che non siano inclusi nell’ambito territoriale di alcuna Azienda hanno diritto di entrare a far parte di un’Azienda il cui ambito territoriale sia ad essi limitrofo e che sia almeno parzialmente esteso sul territorio della Comunità montana di appartenenza; a tal fine, il Comune di Aosta si intende facente parte della Comunità montana Monte Emilius.

6. Per le finalità di cui al comma 5, i comuni interessati inoltrano la relativa istanza all’Assessorato regionale competente in materia di turismo. Entro trenta giorni, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di turismo provvede, con proprio decreto, alla determinazione del nuovo ambito territoriale dell’Azienda, con l’inclusione del territorio del Comune richiedente e alla conseguente integrazione della composizione dell’Assemblea.

7. In sede di prima applicazione della presente legge, la durata dell’Osservatorio regionale del commercio e del turismo, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 11-bis, comma 8, della L.R. n. 12/1999, inserito dall’articolo 5 della presente legge, coincide con la durata della legislatura in corso.

8. In sede di prima applicazione della presente legge, la durata delle Assemblee delle Aziende coincide con la durata della legislatura regionale in corso.

9. Le Pro-loco che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritte all’elenco di cui all’articolo 26 della L.R. n. 9/1987 sono iscritte di diritto all’elenco regionale di cui all’articolo 29, comma 2.

 

Art. 33

Disposizioni finanziarie.

1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, valutati per l’anno 2001 in complessive lire 18.000 milioni trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno medesimo:

a) quanto a lire 11.000 milioni nello stanziamento iscritto nel capitolo 64100 (Spese per pubblicità ed azioni promozionali turistiche);

b) quanto a lire 6.000 milioni nello stanziamento iscritto nel capitolo 64300, la cui descrizione è così modificata: “Fondo per il finanziamento delle A.I.A.T.”;

c) quanto a lire 1.000 milioni nello stanziamento iscritto nel capitolo 64301 (Fondo per il finanziamento delle Pro-loco).

2. A decorrere dall’anno 2002 gli oneri per l’applicazione della presente legge saranno determinati con legge finanziaria di cui all’articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta).

 

Art. 34

Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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