L.R. Veneto 21 novembre 2008, n. 21

L.R. Veneto 21 novembre 2008, n. 21 (1).

 

Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve.

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(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 25 novembre 2008, n. 97.

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Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga la seguente legge regionale:

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TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità.

1. La presente legge disciplina:

a) la realizzazione, l’adeguamento e l’esercizio degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, di seguito denominati impianti;

b) la realizzazione e l’esercizio delle piste;

c) la realizzazione dei sistemi di innevamento programmato;

d) la realizzazione delle infrastrutture complementari ed accessorie agli impianti, alle piste ed ai sistemi di innevamento programmato;

e) la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport sulla neve.

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Art. 2

Competenze della Regione.

1. Sono di competenza della Giunta regionale:

a) l’approvazione del piano regionale neve;

b) la determinazione dei criteri per la fissazione delle tariffe per l’uso degli impianti e delle piste in relazione alle rispettive classificazioni;

c) la determinazione delle caratteristiche e dei massimali della garanzia assicurativa, a seconda del tipo di impianti e di piste, adeguati a garantire il risarcimento di ogni infortunio o danno comunque connesso all’esercizio dell’impianto o della pista, nonché all’espletamento di tutte le attività previste dalla presente legge per il soggetto autorizzato;

d) la determinazione delle modalità di attuazione delle prescrizioni per la tutela dell’incolumità degli utenti delle aree sciabili attrezzate previste dalla normativa vigente;

e) la determinazione della modalità di effettuazione dei rilievi statistici nel rispetto della legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 “Norme sul sistema statistico regionale” e della loro trasmissione;

f) la vigilanza in materia di sicurezza ai sensi del Titolo VI;

g) la determinazione di criteri e modalità per la tenuta del registro degli impianti e delle piste (2);

h) la predisposizione ed approvazione del regolamento tipo di esercizio delle piste da sci.

2. Spettano al dirigente della struttura regionale competente in materia di mobilità:

a) la tenuta del registro degli impianti e delle piste;

b) l’acquisizione dei rilievi statistici.

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(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 20 marzo 2012, n. 449.

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Art. 3

Competenze delle province.

1. Sono conferite alle province, con riferimento agli impianti ed alle piste che si estendono sul territorio di una sola provincia, le seguenti funzioni:

a) la concessione di linea, l’autorizzazione alla realizzazione e l’autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio degli impianti;

b) l’autorizzazione alla realizzazione e l’autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio delle piste;

c) l’autorizzazione alla realizzazione dei sistemi di innevamento programmato;

d) l’autorizzazione alla realizzazione delle infrastrutture complementari ed accessorie agli impianti, alle piste ed ai sistemi di innevamento programmato;

d-bis) l’autorizzazione paesaggistica e l’adozione dei provvedimenti di vigilanza, cautelari e sanzionatori nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) (3);

e) la modifica, la sospensione, la decadenza, il trasferimento ed il rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni;

f) la costituzione coattiva delle servitù di impianto e di pista;

g) la approvazione delle tariffe per l’utilizzo degli impianti e delle piste sulla base dei criteri determinati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b);

h) l’approvazione del regolamento di esercizio degli impianti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto” e successive modificazioni nonché del regolamento dell’esercizio delle piste da sci;

i) la trasmissione al dirigente della struttura regionale competente in materia di mobilità dei dati relativi agli impianti ed alle piste, secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere e) e g);

l) la vigilanza sull’osservanza delle norme della presente legge nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi del Titolo VI.

2. Con riferimento agli impianti ed alle piste che si estendono sul territorio di più province, le funzioni di cui al comma 1 spettano alla provincia nel cui territorio ricadono in maniera prevalente gli impianti e le piste.

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(3) Lettera aggiunta dall’art. 1, L.R. 22 gennaio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7 della stessa legge).

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Art. 4

Competenze dei comuni.

1. Sono conferite ai comuni le seguenti funzioni:

a) l’adozione di provvedimenti urgenti di sospensione dell’esercizio di impianti e di piste ai sensi degli articoli 31, comma 3, e 42, comma 2;

b) l’adozione di ordinanze contenenti prescrizioni integrative per il corretto utilizzo delle piste ricadenti nel territorio di cui all’articolo 54, comma 4;

c) la vigilanza in materia di sicurezza e l’applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi del Titolo VI.

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Art. 5

Competenze dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).

1. Sono di competenza dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del veneto (ARPAV) – Centro valanghe di Arabba – di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” e successive modificazioni:

a) la dichiarazione sulla situazione valanghiva di cui agli articoli 20, comma 1, lettera f), 37, comma 1, lettera d) e 45, comma 3, lettera f);

b) la verifica delle relative opere di difesa dal pericolo di valanghe di cui agli articoli 24, comma 5 e 40, comma 5;

c) la vigilanza sull’attuazione delle misure di difesa dal pericolo di valanghe di cui all’articolo 55, comma 3.

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Art. 6

Aree sciabili attrezzate (4).

1. Sono aree sciabili attrezzate, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”, le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali lo sci da discesa, nelle sue varie articolazioni, lo sci di fondo, la tavola da neve denominata snowboard, la slitta e lo slittino e gli altri sport sulla neve in cui vi sia l’uso di particolari mezzi e strumenti o di uno specifico equipaggiamento.

2. Le aree sciabili attrezzate sono individuate nel piano regionale neve di cui all’articolo 7.

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(4) Vedi anche l’art. 33, comma 2, L.R. 6 aprile 2012, n. 13.

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Art. 7

Piano regionale neve (PRN).

1. Il PRN, in coordinamento con il piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) di cui all’articolo 24 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e ad integrazione dello stesso, è finalizzato a:

a) razionalizzare la realizzazione degli impianti e delle piste, nonché delle infrastrutture complementari ed accessorie;

b) qualificare gli impianti in relazione alla funzione di pubblico servizio;

c) ottimizzare il rapporto impianti-piste;

d) individuare le aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 6, comma 1, definendo in particolare:

1) le aree a specifica destinazione per la pratica degli sport sulla neve che sono segnalate, separate e classificate, in particolare con riferimento alla pratica della slitta e dello slittino;

2) le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.

2. Il PRN è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, nonché alla valutazione di incidenza ambientale (VINCA) di cui alla direttiva 1992/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

3. Il PRN è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.

4. Le varianti parziali che non incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali del piano sono approvate dalla Giunta regionale, sentite le province, le comunità montane e i comuni interessati che si esprimono entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

5. La realizzazione di nuovi impianti e piste e il loro adeguamento avviene nel rispetto delle direttive stabilite dal PRN.

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Art. 8

Registro degli impianti e piste.

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di mobilità, il registro degli impianti e delle piste esistenti nel territorio regionale.

2. Gli impianti e le piste sono iscritti nel registro successivamente alla trasmissione, da parte del soggetto interessato, della concessione di linea, della autorizzazione alla realizzazione e all’apertura al pubblico esercizio degli impianti e delle piste nonché delle relative modifiche. Qualora tale comunicazione non sia effettuata entro trenta giorni dal rilascio del titolo abilitativo, l’efficacia dello stesso è sospesa fino alla sua trasmissione.

3. L’iscrizione viene meno, altresì, se entro trenta giorni dalla realizzazione degli impianti e delle piste non è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di mobilità la corografia, in scala 1:10.000, in supporto informatico compatibile con i programmi di gestione dei Sistemi informativi territoriali, indicante il tracciato degli impianti e delle piste effettivamente realizzati disegnati su carta tecnica regionale di cui alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 “Formazione della carta tecnica regionale” e successive modificazioni.

4. Il registro è a disposizione del pubblico e riporta per ogni singolo impianto e pista:

a) il codice regionale;

b) la denominazione;

c) le quote;

d) l’ubicazione;

e) il concessionario;

f) il soggetto autorizzato all’apertura al pubblico esercizio;

g) la definizione e la classificazione;

h) le condizioni di concessione e di autorizzazione;

i) le eventuali modifiche e cancellazioni.

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Art. 9

Criteri di compatibilità territoriale.

1. Le aree interessate dagli impianti e dalle piste devono essere idonee sotto l’aspetto idrogeologico e geotecnico; qualora le stesse siano interessate dal pericolo di frane e valanghe, l’incolumità delle persone e la stabilità delle strutture sono salvaguardate mediante idonee misure di difesa strutturali e gestionali.

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Art. 10

Interdipendenze tra impianti e piste.

1. L’approvazione dei progetti relativi agli impianti e alle piste è subordinata alla valutazione positiva dell’interdipendenza e della compatibilità tra le portate degli impianti e delle piste, sia esistenti che da realizzare, nonché alla verifica della disponibilità di idonee aree di sosta sulla base dei criteri previsti dal PRN.

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Art. 11

Restituzione in pristino dei luoghi.

1. Nelle ipotesi di estinzione della concessione di impianto, dell’autorizzazione all’apertura di pista, ad esclusione del caso di cui all’articolo 43, comma 1, lettera a), o di cessazione dell’uso di impianto di innevamento programmato, il soggetto obbligato al ripristino dei luoghi provvede alla restituzione dell’area interessata, ivi compresa la demolizione delle costruzioni e l’asporto del materiale di risulta, nonché alla messa in sicurezza idrogeologica e valanghiva.

2. Entro novanta giorni dal verificarsi delle ipotesi di cui al comma 1, il soggetto obbligato trasmette alla provincia il progetto di ripristino; la provincia approva il progetto e lo trasmette al soggetto obbligato, fissando un termine per l’esecuzione dei lavori. Decorso inutilmente tale termine la provincia provvede all’esecuzione degli stessi utilizzando un fondo regionale appositamente costituito e alimentato dal versamento delle quote annuali di cui all’articolo 18, comma 6, all’articolo 41 comma 6 e all’articolo 45 comma 6, rivalendosi successivamente sul soggetto interessato per il rimborso delle spese sostenute (5).

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(5) Comma così modificato dall’art. 35, comma 3, L.R. 6 aprile 2012, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 49 della stessa legge).

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Art. 12

Tariffe e personale di stazione di linea.

1. Come corrispettivo delle prestazioni connesse all’utilizzo degli impianti e delle piste, il soggetto autorizzato può riscuotere una tariffa che è approvata dalla provincia, sulla base dei criteri determinati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b). Nel caso di piste da discesa asservite agli impianti, la tariffa è compresa nella tariffa per l’utilizzo dell’impianto.

2. Al fine dell’approvazione della tariffa il soggetto autorizzato comunica alla provincia i programmi di esercizio annuale o stagionale, gli orari, le proposte di tariffa da applicare, nonché i nominativi del personale di stazione e di linea abilitato alla riscossione.

3. Le comunicazioni di cui al comma 2 si effettuano entro il 30 novembre, per la stagione invernale, ed entro il 30 giugno, per la stagione estiva. Nel caso di esercizio annuale, le comunicazioni si effettuano entro il 30 novembre di ogni anno, a valere per il periodo 1° dicembre-30 novembre. In caso di assunzione del personale di stazione e di linea a tempo determinato in data successiva ai periodi indicati, la comunicazione è effettuata entro due giorni dalla data di assunzione.

4. Le tariffe approvate e gli orari di apertura sono esposte in modo visibile agli utenti presso i punti di accesso alle aree sciabili attrezzate.

5. Il personale di stazione e di linea, o che comunque abbia relazione con il pubblico, deve essere facilmente riconoscibile.

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Art. 13

Costituzione coattiva di servitù.

1. Qualora il soggetto autorizzato non abbia la disponibilità dei terreni interessati dall’impianto, dalla pista o dal sistema d’innevamento programmato la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza rappresenta il presupposto per chiedere la costituzione coattiva di servitù previo pagamento dell’indennità. La costituzione coattiva di servitù non è ammessa nel caso di terreni di uso civico o di beni costituenti patrimonio antico delle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 “Riordino delle Regole” e successive modificazioni.

2. La costituzione coattiva di servitù è disposta dalla provincia che contestualmente determina l’ammontare dell’indennità.

3. La determinazione dell’indennità è stabilita, in base alla legislazione vigente in materia, considerando due parametri: la diminuzione del valore del bene, duratura o transitoria, anche in rapporto alla sua destinazione ed il compenso dovuto per l’uso del bene altrui. L’indennità è corrisposta mediante canoni annui con sistemi di aggiornamento automatico o mediante la loro capitalizzazione in unica soluzione.

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Art. 14

La servitù di impianto, di pista e del sistema di innevamento.

1. La servitù conferisce al soggetto autorizzato le seguenti facoltà:

a) per gli impianti:

1) eseguire le opere di scavo, sbancamento, livellamento, bonifica, disboscamento, taglio alberi e rami necessarie per l’esercizio di linea in conformità al progetto approvato;

2) realizzare i sentieri ed accessi per la sicurezza dell’impianto, le opere di difesa, le stazioni di partenza, di arrivo, i sostegni di linea, gli spazi ad uso dell’impianto e le necessarie linee e condutture interrate;

3) usare il terreno e i relativi accessi per le operazioni di apprestamento e manutenzione della linea, impedendo ogni attività pregiudizievole all’esercizio e sicurezza della stessa;

b) per le piste:

1) eseguire le opere di scavo, sbancamento, livellamento, bonifica, disboscamento, taglio alberi e rami necessari per l’esercizio della pista in conformità al progetto approvato, nonché apporre ai margini della pista gli opportuni cartelli indicatori e ogni altro apprestamento di sicurezza;

2) realizzare spazi per l’accumulo della neve, l’installazione e l’uso di condutture per acqua, aria, energia elettrica con relative stazioni di utilizzazione per la produzione di neve, nonché eseguire le opere di manutenzione ordinaria, anche fuori stagione, quali risemina, cura del fondo, sfalcio manutentivo con eventuale riserva di fienagione al proprietario del fondo;

3) usare il terreno per il passaggio degli utenti e la manutenzione del manto durante la stagione sciistica, inibendo a chiunque, salvo i soggetti legittimati ai sensi della presente legge, nel corso dell’esercizio e durante i lavori di manutenzione, battitura e riassetto, l’accesso alla pista ed impedendo ogni altra attività pregiudizievole al regolare utilizzo della stessa;

c) per i sistemi di innevamento programmato: usare le aree necessarie alla realizzazione e all’utilizzo della sala macchine, dei bacini di accumulo e di ogni altro manufatto relativo ai sistemi per la produzione della neve, consentendo il passaggio delle tubazioni di pertinenza comprensive dei relativi pozzetti con diritto di accedere ai fondi serventi per le fasi di montaggio, regolazione ed eventuali manutenzioni.

2. Il proprietario del fondo servente non può in alcun modo diminuire l’uso della servitù o renderlo più oneroso e il titolare della servitù non può fare alcuna cosa che la aggravi.

3. La servitù si estingue alla scadenza della concessione di linea ovvero della autorizzazione alla realizzazione e dell’autorizzazione al pubblico esercizio delle piste. I diritti reali relativi ai sistemi di innevamento programmato si intendono costituiti per un periodo di tempo pari alla durata dell’autorizzazione all’apertura al pubblico della pista servita dall’impianto di innevamento programmato.

4. Il rinnovo della servitù è contestuale al rinnovo di autorizzazione all’esercizio di pista, di impianto di innevamento programmato e di concessione di linea.

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Art. 15

Assicurazioni.

1. Il rilascio dell’autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio degli impianti e delle piste è subordinato alla sottoscrizione del contratto di assicurazione di cui all’articolo 4 della legge n. 363/2003 in conformità alle caratteristiche e ai massimali stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c).

2. Nel caso in cui venga meno la copertura assicurativa, la provincia dispone la sospensione immediata dell’autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio.

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Art. 16

Contributi regionali.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai soggetti gestori delle aree sciabili, di cui all’articolo 6, contributi in conto capitale per la realizzazione e l’ammodernamento di impianti di risalita, piste da sci, sistemi di innevamento programmato e attrezzature complementari ed accessorie per la gestione di dette aree.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0186 “Fondo speciale per le spese di investimento”, partita n. 3, del bilancio pluriennale 2008-2010; contestualmente la dotazione dell’upb U0130 “Interventi strutturali nel settore dei trasporti” viene aumentata di euro 400.000,00 in ognuno degli esercizi 2009 e 2010.

3. I contributi per gli interventi di cui al comma 2 verranno concessi secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione fino ad un massimo del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

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TITOLO II

Impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto

Capo I – Concessione di linea e autorizzazione alla realizzazione

Art. 17

Definizione e classificazione degli impianti.

1. Sono impianti a fune gli impianti destinati al servizio pubblico autorizzati all’esercizio per il trasporto di persone e cose e si distinguono in:

a) funicolari terrestri;

b) funivie bifuni unidirezionali a collegamento permanente o temporaneo;

c) funivie bifuni a va e vieni;

d) slittovie o rotovie;

e) seggiovie a collegamento permanente o temporaneo;

f) cabinovie a collegamento permanente o temporaneo;

g) seggio cabinovie a collegamento permanente o temporaneo;

h) sciovie;

i) nastri trasportatori;

j) scale e marciapiedi mobili;

k) ascensori.

2. Gli impianti singoli sono classificati in base alle finalità ed alle caratteristiche seguenti:

a) impianti che, da soli o in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, costituiscono in preminenza un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi;

b) impianti che consentono di raggiungere l’area adatta agli sport sulla neve superando zone inadatte alla loro pratica, denominati impianti di arroccamento;

c) impianti che consentono il collegamento tra aree sciabili attrezzate superando zone inadatte o non destinate alla pratica degli sport sulla neve, denominati impianti di collegamento;

d) impianti che consentono all’utente di superare ripetutamente il dislivello necessario a raggiungere la partenza di una pista, denominati impianti di ricircolo;

e) impianti che assommano due o più delle funzioni elencate alle lettere da a) a d) del presente comma, o non connessi alla pratica degli sport sulla neve, denominati impianti a funzione mista.

3. Sono impianti concorrenti gli impianti che si dipartono dai terminali di altri impianti, dalle vicinanze di questi o che risultano paralleli o intersecanti con altri impianti.

4. La Giunta regionale può modificare o integrare l’elenco di cui al comma 1 al fine di adeguarlo agli eventuali sviluppi tecnologici del settore o alla normativa comunitaria e statale.

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Art. 18

Concessione di linea.

1. L’esercizio degli impianti è subordinato al rilascio di una concessione di linea da parte della provincia previa presentazione di una domanda corredata dagli stessi documenti richiesti per l’autorizzazione alla realizzazione degli impianti di cui agli articoli 20 e 21, secondo le procedure di cui all’articolo 22.

2. Per gli impianti che si estendono parzialmente nell’ambito territoriale delle province di Trento o di Bolzano, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 “Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province di Trento e di Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”.

3. Il soggetto richiedente la concessione non deve trovarsi in una delle situazioni di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni, e deve possedere adeguate capacità finanziarie specificatamente documentate.

4. Il provvedimento di concessione:

a) classifica il tipo di impianto in una delle categorie di cui all’articolo 17;

b) fissa i termini di ultimazione dei lavori di costruzione dell’impianto;

c) definisce gli obblighi del concessionario.

5. La durata massima della concessione per ogni tipo di impianto è stabilita in conformità a quanto previsto dal punto 3 “Vita tecnica degli impianti” delle norme regolamentari di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 “Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri”. La concessione cessa alla scadenza della vita tecnica degli impianti.

6. A garanzia del ripristino dei luoghi dalle opere edili, nel caso di cessazione a qualsiasi titolo della concessione, la provincia subordina il rilascio della stessa al pagamento di una quota annuale. Le modalità di versamento ed i criteri di determinazione dell’importo dovuto, sono stabiliti dalla Giunta regionale tenendo conto degli aggiornamenti annuali in relazione all’inflazione rilevata dall’istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (6).

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(6) Comma così sostituito dall’art. 35, comma 4, L.R. 6 aprile 2012, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 49 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «6. A garanzia della restituzione in pristino dei luoghi, nel caso di cessazione a qualsiasi titolo della concessione, la provincia subordina il rilascio della concessione alla prestazione di un’idonea cauzione a proprio favore per la regolare esecuzione degli interventi di ripristino, da aggiornare annualmente in relazione all’inflazione rilevata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).».

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Art. 19

Concessione di linea per impianti concorrenti.

1. La concessione di impianti concorrenti di cui all’articolo 17, comma 3, è rilasciata, a parità di soluzioni proposte, al titolare degli impianti già concessi.

2. Le domande presentate per gli impianti di cui al comma 1 sono trasmesse dalla provincia ai titolari degli impianti già concessi ed agli eventuali altri richiedenti.

3. Gli atti allegati alle domande restano a disposizione presso gli uffici della provincia e i soggetti di cui al comma 2 possono presentare osservazioni o opposizioni entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle domande. In sede di rilascio della concessione la provincia si esprime anche sulle eventuali osservazioni ed opposizioni.

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Art. 20

Autorizzazione alla realizzazione.

1. La realizzazione degli impianti, nonché delle infrastrutture strettamente accessorie e complementari, è subordinata al rilascio di una autorizzazione previa presentazione di una domanda con i seguenti documenti:

a) progetto definitivo degli impianti, corredato dagli elaborati di cui all’articolo 21, a firma del tecnico progettista dell’intervento nel suo complesso e controfirmato dal richiedente;

b) estratto degli strumenti urbanistici generali vigenti, con la previsione del tracciato di massima della linea;

c) dichiarazione del comune, in merito ad eventuali titoli abilitativi edilizi rilasciati;

d) dichiarazione del comune sull’inesistenza di vincoli, usi civici o beni costituenti patrimonio antico delle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 oppure il relativo titolo autorizzativo;

e) dichiarazione di disponibilità dei terreni od eventuale richiesta di imposizione coattiva di servitù di cui all’articolo 13;

f) dichiarazione dell’ARPAV – Centro valanghe di Arabba – sulla situazione valanghiva di cui all’articolo 5.

2. L’autorizzazione, nelle more della individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 6, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera.

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Art. 21

Elaborati di progetto per gli impianti.

1. Il progetto definitivo di cui all’articolo 20, comma 1, lettera a), da presentare in tre copie, è costituito dalla seguente documentazione predisposta dai tecnici abilitati nelle materie di rispettiva competenza:

a) relazione indicante la denominazione dell’impianto, le caratteristiche generali, le tecniche costruttive e di esercizio, la disponibilità di sufficienti spazi di sosta per le auto, il programma temporale per la realizzazione delle opere e tutti gli elementi necessari per consentire la verifica della conformità al PRN, della compatibilità e interdipendenza degli impianti e delle piste;

b) relazione sulla situazione ricettiva della zona;

c) relazione geologica e geotecnica, concernente la struttura, le condizioni di giacitura e le caratteristiche dei terreni interessati, con particolare riferimento ai periodi di esercizio dell’impianto, alle strutture fisse o mobili dello stesso, oppure al suo tracciato;

d) progetto definitivo degli interventi di difesa passiva nonché, per gli interventi di tipo preventivo, piano di gestione della sicurezza, con l’indicazione del responsabile della gestione del piano, del suo sostituto e delle figure necessarie all’attuazione del piano, qualora dall’accertamento di cui all’articolo 20, comma 1, lettera f), risulti che il tracciato dell’impianto è interessato dal pericolo di valanghe;

e) relazione forestale che, in riferimento all’unità idrografica interessata, alle relative caratteristiche morfologiche ed ai tipi vegetazionali, individui le eventuali misure e modalità atte ad evitare o ridurre gli effetti negativi di ordine idrogeologico e forestale, nonché gli interventi compensativi previsti dall’articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” come da ultimo modificato dall’articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5;

f) corografia in scala 1:10.000 della zona interessata dall’impianto, con l’indicazione del tracciato dell’impianto medesimo, dei tracciati degli impianti o piste finitimi già esistenti e di tutte le infrastrutture accessorie;

g) descrizione degli attraversamenti o parallelismi con infrastrutture quali linee elettriche, telefoniche, strade, piste, fiumi o torrenti, canali, ferrovie, con l’indicazione delle eventuali opere da interporre fra questi e l’impianto;

h) profilo longitudinale della linea con l’indicazione delle stazioni, dei sostegni delle funi, riportante l’esatto andamento del terreno, oltre che sull’asse dell’impianto, anche sotto le funi e con l’indicazione e quantificazione degli eventuali movimenti di terreno necessari al fine del rispetto dei franchi verticali e laterali;

i) disegni schematici delle stazioni, dei sostegni e delle infrastrutture complementari ed accessorie in scala adeguata;

j) relazione di valutazione di incidenza ambientale ai sensi della normativa vigente relativa alle zone di protezione speciale (ZPS) e ai siti di importanza comunitaria (SIC);

k) studio di impatto ambientale di cui all’articolo 9 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” quando l’impianto è assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora non sia assoggettato, relazione sugli interventi di ricomposizione dell’ambiente ed individuazione e quantificazione delle opportune misure di mitigazione;

l) tracciato dell’impianto riprodotto su mappa isoscalare alla planimetria dello strumento urbanistico generale con l’ubicazione delle stazioni, dei sostegni e di ogni altra opera complementare e accessoria;

m) riproduzione su mappa catastale dell’impianto e delle eventuali infrastrutture accessorie;

n) piano particellare dei mappali catastali interessati dall’impianto;

o) documentazione fotografica adeguata a rappresentare l’inserimento dell’intervento nel contesto paesaggistico con eventuale “rendering” delle situazioni più significative.

2. Nell’ipotesi di cui all’articolo 22, comma 2, il progetto definitivo di cui al comma 1 è integrato dagli elaborati elettromeccanici funzionali all’acquisizione del nulla-osta di cui all’articolo 3 del DPR n. 753/1980 e successive modificazioni.

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Art. 22

Procedure per il rilascio della concessione di linea e dell’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto. Conferenza di servizi.

1. Il rilascio della concessione di linea e dell’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto è reso sulla base della contestuale valutazione di tutti gli aspetti interessati, tra i quali, in particolare, quelli programmatori, trasportistici, idrogeologici, forestali, idraulici, urbanistici, ambientali, paesaggistici e valanghivi.

2. A seguito della presentazione della domanda di cui all’articolo 20, la provincia esprime un preliminare parere sul progetto definitivo e, nel caso di valutazione positiva, lo comunica al richiedente che, entro i successivi sessanta giorni, presenta gli elaborati elettromeccanici, di cui al comma 2 dell’articolo 21, in cinque copie.

3. Per il rilascio dei provvedimenti di cui al comma 1 la provincia può indire una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni. In tal caso le dichiarazioni di cui all’articolo 20, comma 1, lettere c), d), e) e f) possono essere rese in tale sede.

4. Se il progetto riguarda un impianto assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale, la conferenza si esprime dopo aver acquisito il giudizio di compatibilità ambientale e, se questo non interviene nel termine previsto dalla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 e successive modificazioni, l’ente competente si esprime in sede di conferenza di servizi.

4-bis. La conferenza di servizi di cui al comma 3 può essere convocata, previo accordo con il comune interessato, anche ai fini dell’acquisizione del titolo abilitativo edilizio (7).

5. La concessione e l’autorizzazione conformi alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituiscono, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare alla conferenza.

6. La provincia stabilisce le modalità e i termini per il rilascio dei provvedimenti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 241/1990.

7. La concessione e l’autorizzazione rilasciata sono comunicate alla struttura regionale competente in materia di mobilità, ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 8, comma 2.

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(7) Comma aggiunto dall’art. 2, L.R. 22 gennaio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7 della stessa legge).

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Art. 23

Varianti.

1. Le varianti agli impianti consistenti in semplice sostituzione di singoli elementi o configuranti mero adeguamento tecnico dell’impianto e non finalizzate ad ottenere variazioni delle caratteristiche costruttive dello stesso o delle sue prestazioni, possono essere realizzate previa comunicazione alla provincia.

2. Le varianti diverse da quelle di cui al comma 1 e quelle riguardanti il sistema di protezione dal pericolo di valanghe, sono considerate varianti costruttive alle quali si applica la medesima procedura prevista per il rilascio della concessione e dell’autorizzazione.

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Art. 24

Realizzazione dell’impianto, verifiche, prove funzionali e collaudo.

1. Il rilascio della concessione di linea e dell’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto consentono al titolare di iniziare e svolgere i lavori.

2. Il soggetto autorizzato comunica il nominativo del direttore dei lavori e la data di inizio dei lavori alla provincia nonché agli uffici del ministero competente in materia di infrastrutture e trasporti, i quali possono disporre controlli e verifiche in relazione all’esecuzione delle opere.

3. Ultimata la realizzazione dell’impianto, il soggetto autorizzato inoltra alla provincia e agli uffici del ministero competente in materia di infrastrutture e trasporti la domanda per il rilascio del nulla-osta relativo alle verifiche e alle prove funzionali di cui all’articolo 5 del DPR n. 753/1980. All’espletamento delle operazioni partecipa anche la provincia.

4. Gli impianti realizzati o sottoposti a revisioni periodiche con contributi regionali, statali o comunitari sono soggetti, senza limite di spesa, a collaudo secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia (8). Gli oneri derivanti sono a carico del soggetto beneficiario.

5. La verifica di cui all’articolo 7, comma 6, lettera b), numero 7), del decreto ministeriale 4 agosto 1998, n. 400 “Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone” per le eventuali opere di difesa dal pericolo di valanghe di cui all’articolo 20, comma 1, lettera f) è effettuata dall’ARPAV – Centro valanghe di Arabba – previa istanza del soggetto autorizzato.

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(8) Periodo così modificato dall’art. 3, L.R. 22 gennaio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7 della stessa legge).

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Capo II – Rapporto di concessione

Art. 25

Obblighi del concessionario.

1. Nel provvedimento di concessione sono specificati gli obblighi che gravano sul concessionario. In particolare deve essere previsto:

a) il trasporto gratuito della posta nei periodi e orari di esercizio, su richiesta del soggetto gestore del servizio pubblico postale;

b) il trasporto di cose secondo le caratteristiche tecniche dell’impianto;

c) il trasporto gratuito di personale degli enti competenti alla vigilanza, nell’esercizio delle proprie funzioni;

d) il trasporto gratuito di personale incaricato delle operazioni di soccorso.

2. Qualora ricorrano situazioni di emergenza, la provincia può stabilire obblighi ulteriori e temporanei gravanti sul concessionario.

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Art. 26

Diniego della concessione.

1. La provincia nega la concessione nei seguenti casi:

a) mancanza dei presupposti per il rilascio e incompletezza della domanda non successivamente integrata;

b) valutazione negativa dell’interdipendenza degli impianti e incompatibilità tra le portate di impianti e piste nelle ipotesi di cui all’articolo 10;

c) gravi e motivate ragioni di pubblico interesse.

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Art. 27

Sospensione e decadenza della concessione.

1. La provincia può sospendere la concessione in caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti dalla concessione o dalla normativa di settore e fino all’adempimento dei medesimi o al provvedimento di decadenza.

2. La concessione di linea e l’autorizzazione alla realizzazione sono automaticamente sospese nel caso non venga effettuata la comunicazione di cui all’articolo 8, comma 2.

3. La provincia pronuncia la decadenza della concessione quando il concessionario:

a) cessa la propria attività per qualsiasi motivo, salvo quanto previsto dall’articolo 28;

b) si trova, per fatti sopravvenuti, in una delle situazioni di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni;

c) interrompe per due anni l’esercizio dell’impianto, salvo motivi di forza maggiore;

d) è titolare di un impianto al quale è asservita una sola pista la cui autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio sia oggetto di revoca o di decadenza;

e) dopo due violazioni degli obblighi del concessionario di cui all’articolo 25.

4. La decadenza non dà titolo ad alcun indennizzo a favore del concessionario o dei suoi aventi causa e non può essere rilasciata una nuova concessione per lo stesso impianto al concessionario nei cui confronti è stata pronunciata la decadenza.

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Art. 28

Trasferimento della concessione.

1. La provincia, compatibilmente con l’interesse generale e le finalità della concessione, può disporre, su richiesta degli interessati e subordinatamente all’assunzione di tutti gli obblighi dell’originario concessionario da parte del nuovo richiedente, il trasferimento della concessione ad altro soggetto.

2. Al fine di cui al comma 1, gli interessati presentano domanda, corredandola di copia del documento concernente il trasferimento per atto tra vivi.

3. Fino all’emanazione del provvedimento di cui al comma 1, il concessionario rimane vincolato nei confronti dell’ente concedente per tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.

4. Nel caso di morte del concessionario, gli aventi causa possono chiedere il trasferimento della concessione, inoltrando la domanda entro un anno dalla data del decesso.

5. Per un periodo massimo di un anno dalla morte del concessionario, gli aventi causa possono continuare l’esercizio della linea, previa presentazione di una dichiarazione con la quale si assumono gli obblighi derivanti dalla concessione.

6. Trascorso il termine di cui al comma 4, senza che sia pervenuta la domanda di trasferimento della concessione, la provincia ne dichiara la cessazione.

7. La provincia comunica il nominativo del nuovo concessionario agli uffici aventi la vigilanza ai fini della sicurezza del ministero competente in materia di infrastrutture e trasporti nonché alla struttura regionale competente in materia di mobilità per l’annotazione nel registro di cui all’articolo 8.

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Art. 29

Rinnovo della concessione.

1. Alla scadenza della concessione, il concessionario ha titolo preferenziale per il rinnovo della stessa; a tal fine, prima dei sei mesi anteriori alla scadenza della concessione, il concessionario può chiedere alla provincia, anche proponendo modifiche alle caratteristiche dell’impianto, il rinnovo della concessione secondo le procedure di cui agli articoli da 18 a 22.

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Capo III – Apertura al pubblico esercizio degli impianti

Art. 30

Autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio degli impianti.

1. L’apertura al pubblico esercizio degli impianti è subordinata al rilascio di una autorizzazione da parte della provincia, previo:

a) rilascio della concessione di linea e della autorizzazione alla realizzazione di cui agli articoli 18 e 20;

b) rilascio del nulla-osta da parte del ministero competente in materia di infrastrutture e trasporti di cui all’articolo 24;

c) collaudo e verifiche dell’impianto di cui all’articolo 24;

d) approvazione del regolamento di esercizio di cui agli articoli 90 e 102 del DPR n. 753/1980 e successive modificazioni, redatto da un tecnico abilitato;

e) stipula del contratto di assicurazione ai sensi dell’articolo 15.

2. L’autorizzazione rilasciata è comunicata alla struttura regionale competente in materia di mobilità ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 8, comma 2.

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Art. 31

Modalità di apertura al pubblico esercizio degli impianti.

1. L’apertura al pubblico esercizio degli impianti si svolge nel rispetto delle vigenti norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dei servizi di trasporto pubblico mediante impianti fissi ed in ottemperanza alle prescrizioni contenute nella concessione, nel regolamento d’esercizio, nonché alle altre disposizioni eventualmente impartite dalla provincia e dal ministero competente in materia di infrastrutture e trasporti.

2. Ad ogni impianto, a seconda della tipologia, sono preposti un direttore e un caposervizio o un responsabile di esercizio ed eventualmente un assistente tecnico ed è assegnato il necessario personale di linea e di stazione regolarmente abilitato. Il regolamento di esercizio e i nominativi dei predetti soggetti sono comunicati alla provincia per gli adempimenti e per l’emanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 90 e 102 del DPR n. 753/1980 e successive modificazioni.

3. In presenza di situazioni ambientali o climatiche comportanti immediato pericolo, il comune può adottare provvedimenti urgenti di sospensione dell’esercizio degli impianti, segnalandolo tempestivamente alla provincia.

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TITOLO III

Piste

Capo I – Definizioni, classificazioni e requisiti tecnici

Art. 32

Definizione e destinazione delle piste (9).

1. Agli effetti della presente legge sono considerate piste le superfici di terreno appositamente predisposte e abitualmente riservate alla circolazione e all’uso pubblico per la pratica degli sport sulla neve.

2. A seconda delle rispettive caratteristiche funzionali e tecniche le piste sono suddivise in piste da discesa e da fondo.

3. La provincia, su domanda del soggetto interessato e nel rispetto della individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 6, riserva le piste da discesa alle seguenti specifiche destinazioni:

a) pratica dello sci, nelle sue varie articolazioni;

b) pratica dello snowboard;

c) pratica dello sci, nelle sue varie articolazioni e dello snowboard;

d) pratica della slitta e dello slittino;

e) pratica degli altri sport sulla neve.

4. La Giunta regionale può modificare o integrare l’elenco di cui al comma 3 al fine di adeguarlo agli eventuali sviluppi tecnologici del settore o alla normativa comunitaria e statale.

5. Per le piste esistenti destinate alla pratica di cui al comma 3, lettera c), il soggetto autorizzato può chiedere alla provincia di riservare la pista alla pratica di cui al comma 3, lettere a) o b); in tale caso lo stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 8, comunica alla struttura regionale competente in materia di mobilità la diversa destinazione della pista per l’annotazione sul registro degli impianti e piste.

6. Le piste possono essere adibite anche a gare ed allenamenti, a condizione che il sistema pista-impianti consenta la normale circolazione degli utenti del pubblico servizio. In tale ipotesi le piste o parti di esse utilizzate per gare o allenamenti sono chiuse al pubblico per la durata della gara e degli allenamenti. Della chiusura della pista è data notizia alla provincia ed idonea informazione agli utenti, almeno sette giorni prima dello svolgimento della gara e degli allenamenti.

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(9) Vedi anche l’art. 33, comma 2, L.R. 6 aprile 2012, n. 13.

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Art. 33

Classificazione delle piste da discesa.

1. Le piste da discesa si distinguono in piste asservite o non asservite agli impianti di risalita; sono asservite quando, oltre che essere strettamente complementari ad un impianto di risalita, sono intestate al concessionario dell’impianto stesso oppure, se intestate a soggetto diverso, sussiste un accordo fra quest’ultimo e il concessionario dell’impianto di risalita per l’uso della pista. Le piste dei campi scuola possono essere asservite agli stessi impianti della scuola.

2. Le piste da discesa si articolano nelle seguenti categorie:

a) camposcuola: area in lieve pendio gestita da una scuola di sci, idonea alla circolazione di sciatori principianti, che termina su terreno tale da consentire facile arresto; l’area è, di regola, priva di pericoli ed ostacoli che se presenti vanno adeguatamente protetti da recinzioni;

b) pista facile segnata in blu e caratterizzata da una pendenza longitudinale non superiore al venticinque per cento ad eccezione di brevi tratti e che non presenta apprezzabili pendenze trasversali;

c) pista di media difficoltà segnata in rosso e caratterizzata da una pendenza longitudinale non superiore al quaranta per cento, ad eccezione di brevi tratti; apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse per brevi tratti;

d) pista difficile segnata in nero e caratterizzata da pendenze longitudinali e/o trasversali superiori a quelle della pista di media difficoltà;

e) pista di collegamento: tracciato che consente l’agevole trasferimento degli sciatori all’interno dell’area sciabile e che non presenta pendenze longitudinali superiori al dodici per cento, salvo brevi tratti, né apprezzabili pendenze trasversali.

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Art. 34

Requisiti tecnici delle piste da discesa.

1. Le piste da discesa presentano i seguenti requisiti tecnici:

a) larghezza non inferiore a metri 20 e franco verticale libero non inferiore a metri 3,50, salvo casi particolari debitamente autorizzati; in considerazione delle funzioni peculiari della pista, qualora la sua pendenza non superi il quindici per cento, nel tratto con tale pendenza possono essere ammesse larghezze inferiori a metri 20; in ogni caso, la larghezza non può essere inferiore a metri 10 e franco inferiore a metri 3,50, dove le piste non presentino alcun grave pericolo; nei punti in cui la conformazione del terreno lo renda necessario, possono essere imposte anche larghezze superiori od appositi ripari;

b) larghezza non inferiore a metri 3 per piste di collegamento con pendenza inferiore al dodici per cento. Sono possibili pendenze superiori al dodici per cento unicamente per brevi tratti se idonei interventi integrativi ne garantiscono comunque il livello di sicurezza (10);

c) assenza di ostacoli che possano costituire, durante il periodo di normale innevamento e di apertura delle piste, una situazione di pericolo; gli ostacoli fissi ed amovibili connessi con l’esercizio del sistema sciistico sono adeguatamente segnalati e protetti ai fini della sicurezza degli utenti;

d) assenza di attraversamenti o interferenze con strade carrozzabili aperte al traffico invernale e con tracciati utilizzati da sciovie, slittovie ed altri mezzi di risalita a livello;

e) presenza di elementi di protezione saldamente infissi per l’altezza minima di metri 1,80 misurati sopra il livello di battitura della pista e comunque idonei ad impedire l’uscita di pista degli sciatori nel caso di piste che passano su ponti o sono fiancheggiate da scoscendimenti pericolosi.

2. L’attraversamento a livello di una strada può essere consentito, qualora giustificati motivi lo richiedano, subordinatamente all’adozione di misure di segnalazione idonee anche a costringere gli utenti ad arrestarsi prima di impegnare l’attraversamento.

3. La confluenza di due piste da discesa, qualora rientrino in categorie diverse, è consentita nei settori di massima ampiezza dei tracciati e in presenza di adeguata visibilità. La confluenza è segnalata ed è dotata di idonei sistemi di incanalamento e rallentamento dei flussi allo scopo di garantire la massima sicurezza.

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(10) Lettera così sostituita dall’art. 36, comma 1, L.R. 6 aprile 2012, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 49 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «b) larghezza compresa tra i metri 2 e i 5 per piste di collegamento con pendenza minore dell’otto per cento;».

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Art. 35

Classificazione delle piste da fondo.

1. Le piste da fondo si articolano nelle seguenti categorie:

a) camposcuola: superficie pianeggiante o con lieve dislivello, sulla quale è possibile predisporre brevi tracciati idonei alla dimostrazione e alla esecuzione degli esercizi didattici;

b) piste facili: caratterizzate da percorsi nei quali la pendenza longitudinale è inferiore al cinque per cento e senza apprezzabili difficoltà e di lunghezza limitata e comunque inferiore a chilometri 4;

c) piste di media difficoltà: percorsi nei quali la pendenza longitudinale è inferiore al quindici per cento;

d) piste difficili: percorsi nei quali la pendenza longitudinale può superare anche il quindici per cento.

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Art. 36

Requisiti tecnici delle piste da fondo.

1. Le piste da fondo presentano i seguenti requisiti tecnici:

a) tracciato privo di ostacoli che possano costituire, durante il periodo di normale innevamento ed apertura delle piste, una situazione di pericolo;

b) presenza di una sagoma, in condizioni normali, libera da ostacoli, da rilevare perpendicolarmente alla linea conduttrice del tracciato e avente le seguenti caratteristiche:

1) larghezza minima tale che risulti agevole il transito contemporaneo di due sciatori, ivi considerato lo spazio per il regolare appoggio dei bastoncini; in particolare, per ciascun senso di marcia è prevista una larghezza minima di metri 2 per il passo alternato, di metri 4 per il passo pattinato e di metri 5 per la tecnica mista; larghezze inferiori possono essere ammesse solo per singoli tratti, di regola in piano e adeguatamente segnalati; nel caso di doppio senso di marcia, è prevista la separazione fisica dei flussi;

2) larghezza maggiore di quella indicata al numero 1) nei tratti in cui il tracciato è in pendenza, tanto maggiore quanto più è accentuata la pendenza;

3) altezza minima della sagoma libera, anche con riferimento ai rami degli alberi, tale da consentire, in condizioni normali di innevamento, l’agevole passaggio degli sciatori in posizione eretta;

c) presenza di elementi di protezione per l’altezza minima di metri 1,80, misurati sopra il livello di normale innevamento, idonei ad impedire la caduta degli sciatori fuori della pista, nel caso in cui le piste passino su ponti o siano fiancheggiate da scoscendimenti pericolosi; gli ostacoli fissi ed amovibili connessi con l’esercizio del sistema sciistico sono adeguatamente segnalati e protetti ai fini della sicurezza degli utenti;

d) assenza di attraversamenti o interferenze con sciovie, con piste da discesa o con strade carrozzabili aperte al traffico invernale;

e) pendenza trasversale della pista, innevata e rilevata perpendicolarmente alla linea conduttrice del tracciato, di norma orizzontale. Possono essere ammesse pendenze non superiori all’undici per cento per brevi tratti e in numero limitato.

2. L’attraversamento a livello di una strada può essere consentito, qualora giustificati motivi lo richiedano, subordinatamente all’adozione di misure di segnalazione idonee anche a costringere gli utenti ad arrestarsi prima di impegnare l’attraversamento.

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Capo II – Realizzazione delle piste

Art. 37

Autorizzazione alla realizzazione.

1. La realizzazione e la modifica delle piste sono subordinate al rilascio di una autorizzazione da parte della provincia previa presentazione di una domanda con i seguenti documenti:

a) progetto, corredato dagli elaborati di cui all’articolo 38, firmato dal progettista dell’intero intervento e controfirmato dal richiedente;

b) dichiarazione del comune sulla compatibilità della pista con lo strumento urbanistico ed in merito al relativo titolo abilitativo edilizio eventualmente rilasciato;

c) dichiarazione del comune sull’inesistenza di vincoli, usi civici o beni costituenti patrimonio antico delle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 e successive modificazioni oppure il relativo titolo autorizzativo;

d) dichiarazione dell’ARPAV – Centro valanghe di Arabba – sulla situazione valanghiva di cui all’articolo 5; tale dichiarazione non è richiesta nel caso di interventi che non comportino la modificazione del tracciato;

e) regolamento d’esercizio della pista redatto da un tecnico abilitato e conforme al regolamento tipo predisposto dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h).

2. Hanno titolo a presentare la domanda di autorizzazione:

a) per le piste asservite all’impianto, il concessionario dell’impianto di risalita, o un soggetto diverso ove sussista un accordo con il concessionario dell’impianto di risalita per l’uso della pista;

b) per le piste non asservite agli impianti e per quelle da fondo, in ordine di priorità:

1) il soggetto che dimostri la disponibilità della parte prevalente del tracciato misurato sull’asse della pista;

2) la Regione, la provincia, il comune e la comunità montana competenti per territorio;

3) il titolare di infrastrutture turistiche diverse dagli impianti di risalita;

4) ogni altro imprenditore pubblico o privato.

3. La domanda presentata, nel caso di cui al comma 2, lettera b), con l’indicazione del tracciato e dei terreni interessati alla pista, è pubblicata per trenta giorni nell’albo pretorio del comune e delle comunità montane.

4. L’autorizzazione, nelle more della individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 6, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera.

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Art. 38

Elaborati di progetto per le piste.

1. Il progetto di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), da presentare in tre copie, è costituito dai seguenti elaborati redatti dai tecnici abilitati nelle materie di rispettiva competenza:

a) relazione illustrativa sulle finalità della pista in rapporto alle necessità turistiche ed allo sviluppo degli sport invernali nella zona interessata, alle condizioni climatico-nivologiche dell’area ed in relazione alle infrastrutture esistenti o programmate, coordinate o complementari;

b) carta topografica della zona interessata in scala 1:10.000 con il tracciato della pista in relazione alle altre piste eventualmente interferenti o parallele, collegate, esistenti nonché agli impianti di risalita o ad altre infrastrutture previsti negli strumenti di pianificazione;

c) planimetria della zona interessata, in scala 1:1.000 o 1:2.000, con il tracciato delle piste, corredato da un adeguato numero di capisaldi utili per l’individuazione dell’ubicazione della pista in progetto;

d) profilo altimetrico e relative sezioni trasversali in adeguata scala, con l’indicazione delle pendenze laterali delle stesse, per fasce di adeguata larghezza e conseguenti eventuali riporti o sbancamenti;

e) descrizioni e schemi di eventuali opere d’arte necessarie, con particolare riguardo ai lavori di disboscamento e preparazione delle superfici erbose, nonché alla ricomposizione ambientale;

f) descrizione e schemi di eventuali sistemi di innevamento programmato;

g) giustificazioni dimensionali della pista in relazione alla portata ed in rapporto alle necessità ed alle infrastrutture cui la pista è complementare, sviluppate sulla base dei parametri ufficiali indicati dal PRN di cui all’articolo 7, nonché indicazione di tutti gli elementi che consentono la verifica della conformità al piano regionale stesso;

h) relazione geologica e geotecnica delle eventuali opere di sostegno o manufatti di altro genere, redatte in conformità alle vigenti norme in materia, concernenti la struttura, le condizioni di giacitura e le caratteristiche dei terreni interessati, nonché l’accertamento dell’esistenza di eventi di natura geologica o idrogeologica, anche stagionali, con particolare riferimento ai periodi di esercizio della pista, che possono interessarne il tracciato; qualora risulti che il tracciato sia interessato dai citati eventi, sono indicate le relative misure strutturali e gestionali di difesa;

i) progetto definitivo degli interventi di difesa passiva nonché, per gli interventi di tipo preventivo, piano di gestione della sicurezza, con l’indicazione del responsabile della gestione del piano, del suo sostituto e delle figure necessarie all’attuazione del piano qualora dall’accertamento di cui all’articolo 37, comma 1, lettera d), risulti che il tracciato delle piste è interessato da pericolo di valanghe;

j) relazione forestale che, in riferimento all’unità idrografica interessata, alle relative caratteristiche morfologiche ed ai tipi vegetazionali, individui le eventuali misure e modalità atte ad evitare o ridurre gli effetti negativi di ordine idrogeologico e forestale, nonché gli interventi compensativi previsti nell’articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e successive modificazioni;

k) mappa catastale con riportato il tracciato della pista in relazione alle particelle di terreno attraversate, con allegata la dichiarazione del richiedente sulla loro piena disponibilità;

l) proposta motivata sulla classificazione della pista;

m) relazione di valutazione d’incidenza ambientale ai sensi della normativa vigente relativa alle ZPS e ai SIC;

n) studio di impatto ambientale di cui all’articolo 9 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, quando la pista è assoggettata alla procedura di valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora non sia assoggettata, relazione sugli interventi di ricomposizione dell’ambiente ed individuazione e quantificazione delle opportune misure di mitigazione;

o) documentazione fotografica adeguata a rappresentare l’inserimento dell’intervento nel contesto paesaggistico, con eventuale “rendering” delle situazioni più significative;

p) descrizione della segnaletica e delle opere di sicurezza.

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Art. 39

Procedure per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione delle piste e relative varianti. Conferenza di servizi.

1. Il rilascio dell’autorizzazione è reso sulla base della contestuale valutazione di tutti gli aspetti interessati tra i quali, in particolare, quelli relativi agli aspetti urbanistici, programmatori, trasportistici, idraulici, idrogeologici, forestali, ambientali, paesaggistici e valanghivi nonché della idoneità tecnica della pista e della classificazione proposta.

2. Per il rilascio del provvedimento di cui al comma 1 la provincia può indire una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni; in tal caso le dichiarazioni di cui all’articolo 37, comma 1, lettere b), c) e d), possono essere rese in tale sede.

3. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 22, commi da 4 a 7.

4. Per le varianti delle piste, comprese quelle riguardanti il sistema di protezione dal pericolo di valanghe si applica la medesima procedura prevista per il rilascio dell’autorizzazione, salvo che si tratti di lavori che non modifichino il sedime; in tal caso i lavori sono effettuati previa comunicazione alla provincia.

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Art. 40

Realizzazione della pista, verifica di conformità e collaudo.

1. Il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione della pista consente al titolare di iniziare a svolgere i lavori.

2. Il soggetto autorizzato comunica il nominativo del direttore dei lavori e la data di inizio dei lavori alla provincia, la quale può disporre controlli e verifiche in relazione all’esecuzione degli stessi.

3. Ultimata la realizzazione della pista, il soggetto autorizzato inoltra alla provincia domanda per l’effettuazione della verifica di conformità. In caso di non conformità della pista rispetto al progetto approvato la provincia intima al soggetto di eseguire la regolare esecuzione delle opere, entro un congruo termine. Nel caso in cui l’opera non sia resa conforme non può essere rilasciata l’autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio di cui all’articolo 41.

4. Gli interventi relativi alle piste realizzati con contributi regionali, statali o comunitari sono soggetti, senza limite di spesa e ancorché eseguiti in economia, a collaudo secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia (11). Gli oneri derivanti sono a carico del soggetto beneficiario.

5. La verifica di cui all’articolo 7, comma 6, lettera b), numero 7), del DM n. 400/1998 per le eventuali opere di difesa dal pericolo di valanghe di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i) è effettuata dall’ARPAV – Centro valanghe di Arabba – previa istanza del soggetto autorizzato.

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(11) Periodo così modificato dall’art. 4, L.R. 22 gennaio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7 della stessa legge).

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Capo III – Apertura al pubblico esercizio delle piste

Art. 41

Autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio delle piste.

1. L’apertura al pubblico esercizio delle piste è subordinata al rilascio di un’autorizzazione da parte della provincia previa:

a) verifica della conformità della pista rispetto alla relativa autorizzazione alla realizzazione;

b) approvazione da parte della provincia del regolamento d’esercizio della pista di cui all’articolo 37, comma 1, lettera e);

c) stipula del contratto di assicurazione ai sensi dell’articolo 15;

d) collaudo e verifiche o certificazione di cui all’articolo 40.

2. L’autorizzazione rilasciata è comunicata alla struttura regionale competente in materia di mobilità ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 8, comma 2.

3. L’autorizzazione ha la stessa durata dell’autorizzazione all’apertura al pubblico dell’impianto di risalita per le piste asservite agli impianti e la stessa si intende rinnovata automaticamente con il rinnovo della concessione di linea dell’impianto.

4. Per le piste non asservite e per quelle da fondo l’autorizzazione ha durata massima di dieci anni. L’autorizzazione può essere rinnovata ogni volta fino ad ulteriori dieci anni se il soggetto autorizzato, prima dei sei mesi anteriori alla scadenza, presenta alla provincia una domanda corredata da una idonea relazione, a firma di un tecnico abilitato, che dichiari che la pista mantiene i requisiti richiesti.

5. Nel caso di lavori che non comportino modifiche al sedime delle piste di cui all’articolo 39, comma 4, l’apertura al pubblico esercizio avviene sulla base di una dichiarazione del soggetto autorizzato, sottoscritta dal direttore dei lavori, che attesta il mantenimento delle condizioni di idoneità precedenti e l’assenza di situazioni di pericolo per l’incolumità degli utenti.

6. A garanzia della restituzione in pristino dei luoghi nel caso di cessazione a qualsiasi titolo dell’autorizzazione, salva l’ipotesi di revoca di cui all’articolo 43, comma 1, lettera a), la provincia subordina il rilascio della stessa al pagamento di una quota annuale. Le modalità di versamento ed i criteri di determinazione dell’importo dovuto, sono stabiliti dalla Giunta regionale tenendo conto degli aggiornamenti annuali in relazione all’inflazione rilevata dall’istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (12).

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(12) Comma così sostituito dall’art. 35, comma 5, L.R. 6 aprile 2012, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 49 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «6. A garanzia della restituzione in pristino dei luoghi nel caso di cessazione a qualsiasi titolo dell’autorizzazione, salva l’ipotesi della revoca di cui all’articolo 43, comma 1, lettera a), la provincia subordina il rilascio dell’autorizzazione alla prestazione di un’idonea cauzione a proprio favore, da aggiornare annualmente in relazione all’inflazione rilevata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).».

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Art. 42

Sospensione dell’autorizzazione al pubblico esercizio delle piste.

1. La provincia può sospendere l’autorizzazione all’apertura al pubblico delle piste, a fini cautelari, nei seguenti casi:

a) in presenza di situazioni contingibili ed urgenti di pericolo o danno e fino al permanere di tali situazioni;

b) qualora sia necessario procedere ad accertamenti, in vista dell’adozione di un provvedimento finale di revoca, di decadenza o di modifica totale o parziale del progetto ai sensi degli articoli 43 e 44. In tal caso la sospensione opera per sei mesi, salvo la proroga di ulteriori tre mesi per l’impossibilità di procedere agli accertamenti, decorsi i quali la sospensione cessa;

c) qualora sia applicata la sanzione di cui all’articolo 57, comma 3.

2. I provvedimenti di cui al comma 1, lettera a), qualora adottati dal comune, sono tempestivamente comunicati alla provincia.

3. L’apertura al pubblico delle piste può, altresì, essere sospesa da parte del soggetto autorizzato previa comunicazione scritta alla provincia:

a) durante la stagione dell’innevamento, per periodi inferiori a sei mesi;

b) durante il periodo di esercizio degli impianti, per cause di forza maggiore o per cause tecniche che incidono sulla sicurezza.

4. La sospensione del servizio da parte del soggetto autorizzato, per cause diverse da quelle previste dal comma 3, è subordinata all’autorizzazione della provincia.

5. L’autorizzazione è automaticamente sospesa nel caso non venga effettuata la comunicazione di cui all’articolo 8, comma 2.

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Art. 43

Revoca dell’autorizzazione al pubblico esercizio delle piste.

1. L’autorizzazione all’apertura al pubblico delle piste può essere revocata:

a) qualora sia necessario interrompere definitivamente l’apertura al pubblico esercizio, a seguito di variazioni dello strumento urbanistico generale o per ragioni di interesse pubblico diverse da quelle della lettera b);

b) qualora sia applicata la sanzione accessoria prevista dall’articolo 57, comma 4.

2. Il provvedimento di revoca è adottato dalla provincia che lo trasmette alla struttura regionale competente in materia di mobilità per la conseguente cancellazione della pista dal registro di cui all’articolo 8.

3. La revoca comporta:

a) nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), l’obbligo di indennizzo dei danni subiti dal soggetto autorizzato per il mancato ammortamento degli impianti e delle piste da parte dell’ente nel cui interesse è stata pronunciata, nonché l’obbligo di riduzione della potenzialità di portata dell’impianto in modo che sia garantita la funzionalità residua del sistema impianti-piste;

b) nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera b), l’obbligo di riduzione in pristino sia della pista, sia dell’impianto.

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Art. 44

Rinuncia e decadenza dall’autorizzazione al pubblico esercizio delle piste.

1. Il soggetto autorizzato può rinunciare all’autorizzazione al pubblico esercizio della pista prima della sua scadenza quando sussistano giustificati motivi; tale rinuncia comporta il ricalcolo dell’equilibrio del sistema impianti-piste.

2. In caso di rinuncia, l’autorizzazione è rilasciata agli altri soggetti interessati, secondo l’ordine di priorità di cui all’articolo 37, comma 2, lettera b).

3. La rinuncia è comunicata alla provincia ed ha effetto dalla data di accettazione da parte della provincia stessa.

4. La decadenza dall’autorizzazione si verifica qualora:

a) l’esercizio della pista sia stato sospeso per almeno due stagioni di innevamento successive, su iniziativa del soggetto autorizzato per cause non dipendenti da eventi meteorologici e per fatti imputabili allo stesso, senza la preventiva autorizzazione della provincia di cui all’articolo 42, comma 4;

b) il soggetto autorizzato non ottemperi ad un precedente provvedimento di sospensione;

c) sia pronunciata la decadenza dalla concessione di linea per l’unico impianto che serve la pista.

5. In tutte le ipotesi in cui l’impianto non sia a servizio di una sola pista, la decadenza dall’autorizzazione comporta l’obbligo di riduzione della potenzialità di portata degli impianti, in modo che sia garantita la funzionalità residua del sistema impianti-piste.

6. Il provvedimento di decadenza è adottato dalla provincia e trasmesso alla struttura regionale competente in materia di mobilità per la conseguente cancellazione della pista dal registro di cui all’articolo 8.

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TITOLO IV

Sistemi di innevamento programmato

Art. 45

Autorizzazione alla realizzazione dei sistemi di innevamento programmato.

1. Per sistema di innevamento programmato si intende l’insieme degli impianti, macchinari ed attrezzature, sia fissi che mobili, comprese opere e condotte di raccolta, accumulo ed adduzione delle acque, atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nelle quantità necessarie a garantire la migliore fruibilità delle aree sciabili attrezzate.

2. La realizzazione di sistemi per l’innevamento programmato è subordinata al rilascio di una autorizzazione da parte della provincia. A tal fine, i soggetti interessati presentano, unitamente alla domanda e, salva la necessità di acquisire preventivamente il titolo per l’utilizzo della risorsa idrica, il progetto del sistema, in tre copie, a firma di un tecnico abilitato, controfirmato dal richiedente, costituito dai seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa sulle caratteristiche degli impianti di innevamento in rapporto alle condizioni climatico-nivologiche dell’area ed alle piste esistenti o programmate da innevare;

b) carta topografica della zona interessata in scala 1:10.000 con il tracciato delle condotte e delle relative opere e apparati complementari; nella cartografia sono riportate le piste da innevare.

3. Qualora siano previsti bacini di accumulo il progetto è integrato dalla seguente documentazione:

a) relazione generale idraulica sull’adduzione e scarico delle acque, geologica e geotecnica;

b) disegni e particolari costruttivi;

c) dimostrazione della disponibilità dell’acqua necessaria per la gestione del bacino;

d) dichiarazione del comune interessato sulla compatibilità del bacino con lo strumento urbanistico ed in merito al relativo titolo abilitativo edilizio eventualmente rilasciato;

e) dichiarazione del comune interessato sull’inesistenza di vincoli e di usi civici sull’area o di beni costituenti patrimonio antico delle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 e successive modificazioni oppure il titolo autorizzativo;

f) dichiarazione dell’ARPAV – Centro valanghe di Arabba – sulla situazione valanghiva ai sensi dell’articolo 5; qualora dal predetto accertamento risulti che il bacino di accumulo è interessato da pericolo di valanghe, deve essere individuato, da un tecnico abilitato, l’intervento di difesa da adottarsi e presentato il relativo progetto;

g) mappa catastale che riporta il tracciato degli impianti in relazione alle particelle di terreno attraversate, con allegata la dichiarazione del richiedente sulla loro piena disponibilità;

h) documentazione fotografica adeguata a rappresentare l’inserimento dell’intervento nel contesto paesaggistico con eventuale “rendering” delle situazioni più significative.

4. Hanno titolo a presentare la domanda di autorizzazione:

a) i soggetti autorizzati all’apertura al pubblico esercizio degli impianti;

b) i soggetti autorizzati all’apertura al pubblico esercizio delle piste;

c) i consorzi di operatori economico-turistici.

5. Nelle more della individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 6 l’autorizzazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera.

6. A garanzia della regolare esecuzione degli interventi di ripristino, la provincia subordina il rilascio dell’autorizzazione al pagamento di una quota annuale. Le modalità di versamento ed i criteri di determinazione dell’importo dovuto, sono stabiliti dalla Giunta regionale tenendo conto degli aggiornamenti annuali in relazione all’inflazione rilevata dall’istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (13).

6-bis. A garanzia dell’attuazione delle misure compensative, la provincia subordina il rilascio dell’autorizzazione alla prestazione della cauzione a favore dei servizi forestali dell’amministrazione regionale per l’attuazione delle misure compensative (14).

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(13) Comma così sostituito dall’art. 35, comma 6, L.R. 6 aprile 2012, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 49 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «6. A garanzia della regolare esecuzione degli interventi di ripristino e dell’attuazione delle misure compensative, la provincia subordina il rilascio dell’autorizzazione alla prestazione di un”idonea cauzione, in proprio favore per l’esecuzione degli interventi di ripristino, da aggiornare annualmente in relazione all’inflazione rilevata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), nonché di altra cauzione a favore dei servizi forestali dell’amministrazione regionale per l’attuazione delle misure compensative.».

(14) Comma aggiunto dall’art. 35, comma 7, L.R. 6 aprile 2012, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 49 della stessa legge).

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Art. 46

Procedure per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione dei sistemi di innevamento programmato. Conferenza di servizi.

1. Il rilascio dell’autorizzazione è reso sulla base della contestuale valutazione di tutti gli aspetti interessati tra i quali, in particolare, quelli relativi agli aspetti urbanistici, programmatori, trasportistici, idraulici, idrogeologici, forestali, ambientali e paesaggistici.

2. Per il rilascio del provvedimento di cui al comma 1 la provincia può indire una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1991 e successive modificazioni; in tal caso le dichiarazioni di cui all’articolo 45, comma 3, lettere d), e) e f), possono essere rese in tale sede.

3. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 22, commi 4, 5 e 6.

4. Per le varianti dei sistemi di innevamento programmato, ivi comprese le opere di difesa dal pericolo di valanghe, si applica la medesima procedura prevista per il rilascio dell’autorizzazione, salvo che si tratti di modifiche alla parte sotterranea delle linee distributive dell’impianto situato all’interno del sedime della pista; in tal caso i lavori sono effettuati previa comunicazione alla provincia.

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Art. 47

Realizzazione ed esercizio del sistema di innevamento programmato e collaudo.

1. I lavori di realizzazione sono eseguiti sotto la responsabilità di un direttore dei lavori il cui nominativo con la data di inizio dei lavori sono preventivamente comunicati alla provincia.

2. Nei sistemi di innevamento programmato è vietato l’uso di catalizzatori o additivi inquinanti atti a favorire la germinazione dei fiocchi di neve, l’innalzamento o l’abbassamento crioscopico dell’acqua e della neve.

3. I sistemi di innevamento programmato sono realizzati in modo da poter essere impiegati anche ai fini dello spegnimento degli incendi boschivi.

4. L’esercizio del sistema di innevamento, nel caso siano previsti bacini di accumulo a cielo aperto, è subordinato alla presentazione alla provincia di un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione delle opere rispetto al progetto approvato ed alle eventuali prescrizioni stabilite nell’autorizzazione, nonché la sicurezza delle opere sotto il profilo geologico e geotecnico.

5. I sistemi di innevamento programmato realizzati con contributi regionali, statali o comunitari sono soggetti a collaudo secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia (15). Gli oneri derivanti sono a carico del soggetto beneficiario.

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(15) Periodo così modificato dall’art. 5, L.R. 22 gennaio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7 della stessa legge).

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TITOLO V

Sicurezza nella pratica non agonistica degli sport sulla neve

Art. 48

Sicurezza.

1. La Regione del Veneto, in attuazione della legge n. 363/2003, nel presente titolo detta le norme per la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport sulla neve disciplinando:

a) gli obblighi dei gestori delle aree sciabili attrezzate;

b) le modalità di manutenzione delle piste;

c) la segnaletica;

d) il soccorso sulle piste;

e) gli obblighi del preposto alla sicurezza dell’area sciabile;

f) il comportamento degli utenti di impianti e piste.

2. Per quanto non previsto dal presente titolo si applica la legge n. 363/2003.

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Art. 49

Obblighi del gestore delle aree sciabili attrezzate.

1. È gestore delle aree sciabili attrezzate, di seguito denominato gestore, il soggetto autorizzato all’apertura al pubblico delle piste di cui all’articolo 41.

2. Il gestore è tenuto a:

a) garantire l’uso pubblico della pista;

b) osservare le eventuali prescrizioni per la tutela dell’incolumità degli utenti previste nell’autorizzazione della provincia;

c) rispettare quanto previsto nel regolamento di esercizio della pista di cui all’articolo 37, comma 1, lettera e);

d) provvedere alla sicurezza sulle piste secondo quanto previsto dagli articoli da 50 a 53.

3. Il gestore espone, almeno presso i punti di accesso alle aree sciabili attrezzate, in modo visibile agli utenti, i documenti riferiti alla classificazione delle piste, alla segnaletica, alle regole di condotta e alle relative sanzioni.

4. Il gestore, al termine della stagione sciistica, trasmette alla Giunta regionale, per il tramite della provincia, l’elenco di tutti gli infortuni verificatisi sulle piste indicandone, ove possibile, la dinamica. La Giunta regionale ai sensi della legge n. 363/2003 inoltra al ministero competente in materia di salute il predetto elenco.

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Art. 50

Manutenzione e messa in sicurezza delle piste.

1. Il gestore è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto del regolamento d’esercizio della pista, verifica che le aree siano in possesso dei necessari requisiti di sicurezza e in particolare provvede:

a) a mantenere l’agibilità della pista e i requisiti tecnici previsti nel progetto autorizzato, nonché durante il periodo di utilizzo, compatibilmente con gli eventi meteorologici ed atmosferici, alla battitura della medesima;

b) alla chiusura della pista qualora vengano meno i requisiti di cui alla lettera a) e nella ipotesi persista la perdita dei suddetti requisiti, lo comunica alla provincia;

c) a proteggere gli utenti dagli ostacoli presenti lungo le piste utilizzando adeguate protezioni anche al fine di evitare che gli stessi possano uscire involontariamente dalla pista;

d) ad effettuare durante il periodo di non esercizio la sistemazione dei terreni in modo da conservarne la stabilità ed evitare il verificarsi di fenomeni di erosione e di degrado delle superfici nonché il turbamento del regime delle acque;

e) ad assicurare entro i limiti dell’area vegetazionale la permanente copertura vegetativa e a garantire la perfetta efficienza dei drenaggi per la captazione, deviazione, dispersione o razionale accompagnamento delle acque profonde e superficiali.

2. È inibito ai mezzi meccanici l’utilizzo delle piste, ad eccezione dei mezzi adibiti al servizio e alla manutenzione che possono accedere solo al di fuori dall’orario di apertura, salvo i casi di necessità e di urgenza, con l’utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica, ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 363/2003.

3. Nel caso in cui il gestore, ai fini della manutenzione e messa in sicurezza, provveda alla realizzazione di opere artificiali, lo comunica alla provincia e provvede alla manutenzione delle medesime nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

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Art. 51

Segnaletica e misure di protezione.

1. Le piste sono dotate di segnaletica, conforme al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005 “Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2005, n. 299, nonché di dispositivi di prevenzione, protezione e sicurezza degli utenti. In particolare sono segnalate in modo visibile agli utenti all’inizio della pista e presso i punti di accesso delle aree sciabili attrezzate:

a) la specifica destinazione delle piste di cui all’articolo 32, comma 3;

b) le cattive condizioni di fondo della pista, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge n. 363/2003;

c) la chiusura della pista nell’ipotesi di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b);

d) la presenza dei mezzi adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste nell’ipotesi di cui all’articolo 50, comma 2.

2. Le piste non battute devono essere segnalate in modo visibile agli utenti ed interdette con idonee protezioni.

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Art. 52

Soccorso sulle piste.

1. Il gestore ha l’obbligo di assicurare in modo adeguato e tempestivo il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste, in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso. A tal fine il gestore deve istituire un apposito servizio di soccorso, dotato delle necessarie attrezzature e sempre attivo durante l’apertura al pubblico delle piste.

2. Il personale addetto al servizio di soccorso e trasporto effettua periodiche esercitazioni di soccorso invernale sulle piste, in conformità a quanto previsto dal regolamento di esercizio della pista.

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Art. 53

Preposto alla sicurezza dell’area sciabile attrezzata.

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, ferme restando per gli stessi le responsabilità previste dalla presente legge, possono nominare un preposto alla sicurezza dandone comunicazione alla provincia.

2. Il preposto alla sicurezza assicura la propria presenza durante l’orario di apertura delle aree sciabili attrezzate e, nei limiti dei poteri attribuitigli dal gestore, coordina, dà attuazione e verifica tutti gli adempimenti connessi al regolare esercizio delle aree sciabili attrezzate, in particolare con riferimento:

a) alla manutenzione invernale ed estiva dei tracciati di pista;

b) alla messa in sicurezza delle piste;

c) alla ricognizione periodica di tutti i tracciati di pista di competenza;

d) alla chiusura dei tracciati, ove necessaria per motivi di sicurezza;

e) alla collocazione, controllo e manutenzione della segnaletica e di tutti i dispositivi di prevenzione, protezione e sicurezza;

f) al rispetto del regolamento di esercizio della pista;

g) al soccorso sulle piste.

3. Qualora nell’esercizio delle proprie funzioni il preposto alla sicurezza riscontri anomalie e disfunzioni non risolvibili nell’ambito dei poteri conferitigli, ne dà immediata comunicazione al gestore per l’adozione delle azioni conseguenti.

4. Il preposto alla sicurezza coordina tutte le attività che si svolgono nell’area di competenza quali, in particolare, le manifestazioni e gli eventi promozionali e, sino all’arrivo degli addetti del servizio sanitario competente, il soccorso e il trasporto degli infortunati.

5. Il preposto alla sicurezza collabora, su specifica richiesta, con le competenti strutture regionali e provinciali, con l’ARPAV – Centro valanghe di Arabba – e con gli organi di vigilanza.

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Art. 54

Comportamento degli utenti.

1. Gli utenti degli impianti e delle piste sono tenuti ad osservare le prescrizioni relative all’uso dei medesimi contenute nel regolamento d’esercizio e ad attenersi alle disposizioni impartite dal personale dipendente od incaricato della sorveglianza, concernenti la regolarità funzionale, l’ordine e la sicurezza dell’esercizio.

2. È vietato da parte degli utenti percorrere le piste con mezzi diversi da quelli per cui la pista è classificata nonché trasportare bambini con zainetti e marsupi o altro sistema di imbraco, salvo in caso di necessità ed urgenza e per il tratto di pista strettamente necessario a raggiungere la prima stazione o punto di soccorso.

3. È obbligo degli utenti:

a) tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza regolato in base alla situazione e alle caratteristiche della pista, nonché alle proprie attitudini e capacità, al fine di non costituire pericolo od arrecare danno a se stessi o agli altri;

b) rispettare le norme del decreto del Ministro per i trasporti e l’aviazione civile 30 novembre 1970 “Disposizioni per il comportamento degli sciatori che si servono degli impianti scioviari” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1971, n. 20, nonché della segnaletica e del decalogo dello sciatore di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005 “Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate”;

c) rispettare le regole di condotta previste dagli articoli da 8 a 17 della legge n. 363/2003, nonché quelle emanate dalla Federazione internazionale sci e le ulteriori prescrizioni determinate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d).

4. I comuni, in presenza di situazioni particolari, possono integrare la disciplina prevista dal presente articolo con ulteriori prescrizioni al fine del corretto utilizzo, da parte dell’utente, delle piste, segnalandolo tempestivamente alla provincia.

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TITOLO VI

Vigilanza e sanzioni

Art. 55

Vigilanza.

1. La vigilanza sull’osservanza delle norme di cui alla presente legge è esercitata, oltre che dagli altri organi previsti dalla normativa vigente, dalle province.

2. Al controllo dell’osservanza delle disposizioni del Titolo V provvedono anche gli altri organi individuati nell’articolo 21 della legge n. 363/2003 nonché il personale della Regione e dei comuni appositamente individuato ed abilitato ad effettuare la vigilanza, l’accertamento e la contestazione ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni, munito di apposito tesserino di riconoscimento.

3. Il controllo sull’attuazione delle misure di difesa dal pericolo valanghe è effettuato dall’ARPAV – Centro valanghe di Arabba.

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Art. 56

Sanzioni amministrative.

1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi delle vigenti leggi, nonché delle sanzioni amministrative previste nel DPR n. 753/1980 per quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità dell’esercizio degli impianti e di quelle previste nella legge n. 363/2003 per quanto concerne la sicurezza, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 100.000,00 ad euro 600.000,00 in caso di realizzazione di un impianto in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione;

b) da euro 50.000,00 ad euro 300.000,00 in caso di realizzazione di una pista in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione;

c) da euro 500,00 ad euro 5.000,00 in caso di apprestamento, anche parziale, di un’area non autorizzata o in difformità dal regolare tracciato di pista, senza aver ottenuto l’autorizzazione di cui all’articolo 37;

d) da euro 500,00 ad euro 3.000,00 in caso di apertura di impianti o piste senza la prescritta autorizzazione all’apertura al pubblico;

e) da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00 in caso di realizzazione di un sistema di innevamento programmato in assenza o difformità dell’autorizzazione;

f) da euro 250,00 ad euro 1.500,00 per l’inottemperanza agli obblighi del concessionario di cui all’articolo 25;

g) da euro 500,00 ad euro 3.000,00 in caso di applicazione di tariffe in violazione di quanto previsto dall’articolo 12;

h) da euro 50,00 ad euro 150,00 in caso di mancata comunicazione dei programmi di esercizio e dei nominativi del personale di servizio agli impianti di cui all’articolo 12;

i) da euro 50,00 ad euro 300,00 in caso di mancata comunicazione della sospensione di cui all’articolo 42;

j) da euro 500,00 ad euro 1.000,00 in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 49;

k) da euro 250,00 ad euro 1.500,00 in caso di mancato rispetto degli obblighi di messa in sicurezza e di manutenzione delle piste di cui all’articolo 50;

l) da euro 50,00 ad euro 300,00 salvo quanto specificamente previsto dalla legge n. 363/2003, in caso di mancato rispetto degli obblighi relativi alla segnaletica di cui all’articolo 51.

2. Ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge n. 363/2003 l’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie è:

a) da euro 40,00 ad euro 250,00 per il gestore che viola gli obblighi di cui all’articolo 5, comma 3 e agli articoli 6 e 16, commi 1 e 2, della legge n. 363/2003;

b) da euro 25,00 ad euro 150,00 per l’utente che viola gli obblighi di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, comma 3 e 17 della legge n. 363/2003 e all’articolo 54, comma 2.

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Art. 57

Sanzioni accessorie e potere sostitutivo.

1. Dopo due violazioni da parte del gestore degli obblighi di cui all’articolo 25 la provincia dichiara la decadenza della concessione ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera e).

2. Quando, a seguito delle violazioni di cui agli articoli 50 e 51 commesse dal gestore, si profilano situazioni con tingibili ed urgenti di pericolo o danno, la provincia può disporre la sospensione dell’autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio della pista finché tali situazioni permangono.

3. Dopo tre violazioni da parte del gestore degli obblighi di cui agli articoli 5, comma 3, e agli articoli 6 e 16, commi 1 e 2, della legge n. 363/2003, nell’arco della medesima stagione sciistica, la provincia dispone la sospensione da sei a venti giorni dell’autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio della pista.

4. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge n. 363/2003, nell’ipotesi di ripetuta violazione delle disposizioni di cui agli articoli 50, comma 1, e 51, comma 1, lettere b) e c), la provincia può revocare l’autorizzazione.

5. Nell’ipotesi di accertata inerzia o inadempimento nell’adozione del provvedimento di sospensione o di revoca dell’autorizzazione, il Presidente della Giunta regionale, sentito l’ente inadempiente, lo diffida ad adempiere entro congruo termine, trascorso il quale provvede in via sostitutiva.

6. A seguito delle violazioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, comma 3 e 17 della legge n. 363/2003 e all’articolo 54, comma 2, consegue il ritiro del titolo di viaggio, denominato skipass, per la giornata in cui è stata commessa la violazione. I titoli di viaggio aventi durata superiore alla giornata sono successivamente restituiti agli aventi diritto a cura del gestore, presso le biglietterie situate nelle località in cui è stata commessa la violazione.

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Art. 58

Autorità competenti ad irrogare le sanzioni.

1. L’autorità competente all’irrogazione delle sanzioni ed a introitare i relativi proventi è:

a) per le violazioni sanzionate all’articolo 56, comma 1, e comma 2, lettera a), la provincia nel cui territorio è stato commesso il fatto;

b) per le violazioni sanzionate all’articolo 56, comma 2, lettera b), il comune nel cui territorio è stato commesso il fatto.

2. Provincia e comune sono, altresì, competenti ad applicare le sanzioni accessorie di cui all’articolo 57 relative alle sanzioni principali di rispettiva competenza.

3. Entro il 31 maggio di ogni anno i comuni e le province trasmettono alla Giunta regionale, a fini di monitoraggio, l’elenco delle sanzioni irrogate durante l’ultima stagione sciistica con l’indicazione delle somme introitate.

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TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 59

Abrogazioni.

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 “Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato” come modificata dall’articolo 42 comma 1, lettera e), e comma 8 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 (legge finanziaria 1996) e dall’articolo 21 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46;

b) l’articolo 87, comma 2, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (16) “Conferimenti di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

c) l’articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14 “Disposizioni di riordino e semplificazione amministrativa – Collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di trasporti e mobilità”.

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(16) Nel Bollettino Ufficiale il provvedimento è indicato erroneamente con la data del 14 aprile 2001.

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Art. 60

Disposizioni transitorie.

1. Fino all’emanazione degli atti di competenza della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei provvedimenti regionali adottati prima della entrata in vigore della presente legge.

2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 6 marzo 1990, n. 18, all’articolo 87, comma 2, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e all’articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14 (17).

3. Per i procedimenti di riconoscimento di piste ai sensi dell’articolo 75 della legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 ancora pendenti, la documentazione prescritta ai sensi della medesima legge e non ancora prodotta deve essere trasmessa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; decorso tale termine è revocata l’autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio delle piste esistenti e non riconosciute. Le piste riconosciute ai sensi del suddetto articolo 75, dopo l’entrata in vigore della presente legge, sono iscritte d”ufficio nel registro degli impianti e piste.

4. Fino all’individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 6 gli obblighi e gli adempimenti riconosciuti dalla presente legge in capo ai gestori ed ai preposti alla sicurezza di cui agli articoli da 49 a 53 sono da ritenersi in capo ai soggetti autorizzati all’apertura al pubblico delle piste di cui all’articolo 41.

5. Fino all’approvazione del PRN di cui all’articolo 7:

a) i nuovi impianti e le nuove piste sono realizzati in conformità agli strumenti urbanistici e alla programmazione regionale vigente;

b) le aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 6 sono individuate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime nel termine di trenta giorni, decorso il quale si prescinde dal parere.

6. Per le concessioni che si riferiscono ad impianti la cui vita tecnica risulti scaduta alla data di entrata in vigore della presente legge, il concessionario presenta la domanda di rinnovo, ai sensi dell’articolo 29, a pena di decadenza dalla concessione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. In sede di prima applicazione, i soggetti già autorizzati all’apertura al pubblico esercizio degli impianti e delle piste, alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicare le tariffe per l’utilizzo degli impianti e delle piste fino alla approvazione da parte della provincia, ai sensi dell’articolo 12, delle nuove tariffe.

8. In deroga a quanto previsto dall’articolo 37, comma 1, lettera e), fino alla predisposizione da parte della Giunta regionale del regolamento tipo ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h), l’autorizzazione alla realizzazione delle piste è rilasciata anche in assenza del regolamento di esercizio.

9. Il regolamento di esercizio della pista di cui all’articolo 41, comma 1, lettera b), per le piste esistenti e regolarmente aperte al pubblico, si intende approvato a seguito della presentazione alla provincia di un regolamento conforme al regolamento tipo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h). Il regolamento deve essere presentato entro un anno dalla data di pubblicazione del regolamento tipo nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e la sua redazione non richiede l’intervento di un tecnico abilitato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

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(17) Comma così modificato dall’art. 6, L.R. 22 gennaio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7 della stessa legge).

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