PRETORE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 4 marzo 1999, n. 28

PRETORE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 4 marzo 1999, n. 28; Giud. Lageder; AG (Avv. Schiavo, Benedetti, Ghedina) c. FUNIVIE s.p.a. (Avv. Boscarolli, Giordani).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore dell’area sciabile – Seggiovia – Infortunio all’imbarco – Nesso di causa – Non sussiste

 

Lo sciatore infortunatosi all’imbarco di una seggiovia che invochi la responsabilità del gestore dell’area sciabile in cui insiste l’impianto di risalita deve dimostrare il nesso causale intercorrente tra l’attività di gestione dell’impianto e i danni lamentati. (Nella specie, l’attore narra di essersi infortunato al momento dell’imbarco sulla seggiovia, quando a causa della presenza di un terzo soggetto ha dovuto spostarsi sulla rampa preposta ad accogliere gli utenti in difficoltà. Il giudice ha rilevato che l’attore non si è infortunato a causa del sedile, ma a causa dell’uso imperito della rampa. Inoltre è emerso dall’istruttoria che l’attore dopo l’episodio ha continuato a sciare per tutta la mattinata).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

fb-share-icon