PRETORE DI BRUNICO; sentenza 8 febbraio 1999 – 22 febbraio 1999, n. 49/99

PRETORE DI BRUNICO; sentenza 8 febbraio 1999 – 22 febbraio 1999, n. 49/99; Giud. Tappeiner; Imp. MR e EA.

 

Responsabilità penale –  Infortunio sciistico – Omessa protezione – Pericolo atipico – Omicidio colposo – Responsabile della sicurezza – Condanna – Sostituto del responsabile – Assoluzione

 

Nel caso in cui uno sciatore perda la vita impattando un idrante posto oltre il margine di una pista da sci, risponde del reato di omicidio colposo esclusivamente il responsabile della sicurezza della pista e non anche il suo sostituto se l’evento è conseguenza della mancata protezione da rischi atipici. (Nella specie, la parte offesa incastrava i suoi sci nella rete di recinzione posta a bordo pista e veniva catapultato oltre la rete, sbattendo contro un idrante posto oltre la pista. L’azione penale veniva promossa contro il responsabile della sicurezza e contro il sostituto del responsabile che aveva operato nel giorno dell’evento. Il pretore assolve il sostituto per non aver commesso il fatto in quanto l’incarico giornaliero non può essere fonte dell’obbligo di cambiare la situazione strutturale della sicurezza sulla pista; ne consegue la condanna del responsabile della sicurezza per aver violato l’obbligo di proteggere gli sciatori dai rischi atipici, rappresentato nella circostanza dalla presenza di un idrante oltre il margine della pista).

 

© Umberto Izzo – Rirproduzione riservata

Testo della sentenza

fb-share-icon