PRETORE DI VIPITENO; sentenza 5 maggio 1992 – 19 maggio 1992, n. 94/92

PRETORE DI VIPITENO; sentenza 5 maggio 1992 – 19 maggio 1992, n. 94/92; Giud. Bruccoleri; Imp. SF e CR.

 

Responsabilità penale – Lesioni colpose – Uscita dalla pista di sci – Gestore dell’area sciabile – Assoluzione

 

Il gestore di un’area sciabile sci che omette di segnalare o delimitare la pista in un tratto in cui la pista non presenta elementi di pericolo, ove una sciatrice si infortuni uscendo di pista in quel tratto, deve essere assolto dal reato di lesioni colpose perché il fatto non sussiste per mancanza di nesso causale. (Nella specie, la parte offesa aveva querelato il gestore dell’area sciabile per non aver delimitato la pista. La querelante, provetta sciatrice, dopo un allenamento in vista di una gara FIS ha continuato la discesa e, al fine di evitare una persona presente a bordo pista è uscita di pista. Il pretore ha rilevato che la sciatrice, una volta terminato l’allenamento, aveva l’obbligo di conformare la condotta alle generali regole di prudenza, di controllare gli sci anche in caso di manovra di emergenza – anche in considerazione della sua peculiare abilità nella tecnica sciistica –; mentre, d’altro canto, non era esigibile dal gestore l’obbligo di delimitare la pista nel punto in cui è avvenuto l’incidente, non presentando la pista in quel punto alcun elemento di pericolo).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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