PRETURA DI FIERA DI PRIMIERO; sentenza 24 giugno 1975, n. 23

PRETURA DI FIERA DI PRIMIERO; 24 giugno 1975, n. 23; Giud. LUCHINI; Imp. X

 

Responsabilità penale, Violazione di norme di legge – Mancanza di nulla osta – Punibilità del responsabile della sciovia – Condanna

 

Nel caso in cui un impianto sciistico venga fatto funzionare prima che venga rilasciato il nulla osta dalla competente Autorità, deve essere condannato il responsabile della sciovia, sebbene siano stati già realizzati i lavori richiesti dalla stessa Autorità per poter rendere agibile l’impianto di risalita. Il nulla osta costituisce, infatti, un presupposto imprescindibile per il funzionamento delle sciovia.

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 

Testo della sentenza

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