PRETURA DI TRENTO; sentenza 3 maggio 1985, n. 182

PRETURA DI TRENTO; 3 maggio 1985, n. 182; Giud. PASCUCCI; Imp. X, Y, Z

 

Responsabilità penale – Sci – Lesioni personali colpose – Presenza di cavi d’acciaio a breve distanza dalla funivia – Ostruzione del passaggio in modo sicuro per gli sciatori – Caduta di uno sciatore – Responsabilità dei soci della società di gestione della funivia – Sussistenza per due di questi – Condanna

 

Sono responsabili ex art. 590 c.p. il capo servizio ed il vice capo servizio che, avendo collocato o avendo autorizzato a collocare dei cavi d’acciaio a breve distanza dai seggiolini della funivia, abbiano provocato la caduta dall’impianto di risalita di un utente, i cui sci si siano impigliati nei cavi durante il tragitto.

 

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 

Testo della sentenza

 

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