PRETURA DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CAVALESE; sentenza 30 novembre 1989, n. 154

PRETURA DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CAVALESE; 30 novembre 1989, n. 154; Giud. DI FAZIO; Imp. X

 

Responsabilità penale – Sci – Lesioni personali colpose – Investimento di uno sciatore ad opera di un altro sciatore – Condanna

 

Chi percorre una pista di discesa deve prestare particolare cautela e porre attenzione agli sciatori che si trovano innanzi, dal momento che costoro non possono percepire il sopraggiungere di altri alle proprie spalle; ciò specialmente nel caso di caduta o perdita d’equilibrio di chi si trova a valle, dovendo lo sciatore che proviene da monte essere in grado di frenare o comunque di evitare l’ostacolo, in ragione della sua maggiore visibilità. Inoltre, la comune prudenza impone di tenere una velocità adeguata alla presenza di persone sulla pista, in modo da avere comunque lo spazio ed il tempo di evitare improvvisi ostacoli, costituiti da repentine mosse da parte di altri sciatori. La velocità di discesa deve poi essere rapportata alle proprie capacità, considerate non solo sotto il profilo della più o meno perizia e padronanza delle tecniche d discesa, ma anche della capacità di schivare un possibile impatto. Risponde, pertanto, del reato di cui all’art. 590 c.p. chi, procedendo con il monosci a velocità elevata, investa da tergo uno sciatore, procurandogli delle lesioni.

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 

Testo della sentenza

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